Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Requisiti
Forma - Oggetto
Prof. ssa Daniela Valentino
358-366
FORMA
DEFINIZIONE: La forma, come requisito del contratto, indica il documento
(ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA) dal quale
risulta la manifestazione di volontà delle parti. E’ necessario
che vi sia un segno autografo in grado di identificare con
certezza i dichiaranti (cd. SOTTOSCRIZIONE).
“PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME”
Principio vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del principio di
autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma delle loro
negoziazioni, quando non sia la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325
n. 4 c.c.).
Poiché tale norma individua nella forma un requisito essenziale solo quando è
richiesta dalla legge, si argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi previsione
normativa, le parti sono libere di adottare qualsiasi forma.
In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali, perché
derogano al principio di libertà della forma.
358
FORMA
CRITICA
Necessaria prospettiva funzionale della forma:
l’interprete deve guardare al perchè, alla “ratio” della
prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a
realizzare un interesse meritevole di tutela.
Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante
che può essere tutelato utilizzando una certa forma,
questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una
previsione di legge.
SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME.
Norme sulla forma  Norme ordinarie perchè mirano alla realizzazione
di interessi costituzionalmente rilevanti.
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CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA
FORMA AD SUBSTANTIAM = E’ richiesta ai fini della validità del contratto – la
sua mancanza comporta la nullità del contratto.
FORMA AD PROBATIONEM = E’ richiesta per provare in giudizio la stipulazione
del contratto qualora dovesse sorgere una
controversia tra le parti. In mancanza di tale
forma il contratto è valido, ma non può essere
provato per testimoni o mediante presunzioni.
FORMA AI FINI PUBBLICITARI = La forma è necessaria ai fini della trascrizione o
dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può
perfezionarsi anche con una stretta di mano, ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una
dichiarazione autenticata del venditore.
FORMA PER L’OPPONIBILITA’ AI TERZI = La forma è richiesta per far valere
nei confronti dei terzi gli effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non
è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al pignoramento.
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FENOMENI PARTICOLARI
RELATIO
Individuazione del regolamento attraverso fonti esterne. Nei negozi
solenni è possibile solo per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto
minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il risultato
corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta –
solenne, sì che non è possibile la RELATIO. In caso contrario si ha
l’invalidità del contratto.
FORME CONVENZIONALI (Art. 1352 c.c.)
Le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del proprio futuro contratto.
REQUISITI DI VALIDITA’ DEL PATTO SULLA FORMA:
1) Forma scritta
2) Meritevolezza
il patto deve tendere a realizzare un interesse meritevole di
tutela, ovvero non imporre un sacrificio al contraente debole
che intenda esercitare un diritto.
EFFETTI DEL PATTO SULLA FORMA: Si presume che la forma sia voluta AD
SUBSTANTIAM sì che si ha invalidità del contratto senza la forma convenzionale,
salvo che risulti una diversa volontà delle parti in ordine alle conseguenze che le
parti hanno dichiarato univocamente di volere.
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OGGETTO
OGGETTO DEL
NEGOZIO/CONTRATTO
CATEGORIA LOGICA
Elemento della fattispecie, categoria logica
sulla quale si forma il consenso delle parti,
si sostanzia nella rappresentazione della
realtà operata dalle parti mediante segni
convenzionali (es. scrittura, parola, disegno,
ecc.).
La sua mancanza o la sua patologia
comporta l’invalidità della fattispecie.
Necessaria
distinzione tra
OGGETTO
DELL’OBBLIGAZIONE/
RAPPORTO
ENTITA’ MATERIALE
Elemento del rapporto, entità materiale,
che scaturisce dalla fattispecie. Si tratta
delle cose esterne (materiali) mediante le
quali i soggetti conseguono le utilità
perseguite. Se l’oggetto del rapporto è
viziato non si ha invalidità ma si incide
sulla fase attuativa ed esecutiva del
contratto, sì che può aversi risoluzione del
contratto.
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OGGETTO
Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE RAPPRESENTATA coincidono
Oggetto del rapporto
Oggetto del contratto
La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione
descritta o per ipotesi patologiche.
(es. Negozi su beni futuri – Negozi per relationem)
REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.)
1) POSSIBILITA’ FISICA = Va valutata sul piano materiale. Si ha impossibilità fisica
quando l’oggetto non esiste in natura o quando il comportamento
umano non può, in base all’esperienza comune, raggiungere il risultato
dedotto nel negozio.
GIURIDICA = Va valutata sul piano giuridico – normativo. Si ha
impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto configurabile sul
piano giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si parla di CONTRATTO
ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di un contrasto con la legge, che ne
determina illiceità.
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REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.)
2) LICEITA’ =
Conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico
e buon costume. L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine
del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse
superindividuale.
DIVERSA É LA “ILLICEITA’ DELLA CAUSA”
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REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.)
3) DETERMINATEZZA / DETERMINABILITA’
Immediata riconducibilità
delle situazioni soggettive
programmate a fatti e casi
univoci.
Concreta determinazione in base ai referenti e ai
criteri indicati dalle parti.
DETERMINAZIONE PER RELATIONEM:
Le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una
fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o
diverse parti; un giornale; ecc.).
ARBITRAGGIO:
L’oggetto è individuato da un terzo soggetto
(arbitratore) al quale le parti, congiuntamente,
deferiscono tale compito (art. 1349 c.c.). La scelta
dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta
iniquità o erroneità (arbitraggio prudenziale), da
parte del giudice, o solo a causa di mala fede
(arbitraggio discrezionale), non effettuabile dal
giudice.
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REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.)
DISTINZIONE OGGETTO – CAUSA – CONTENUTO
Il “contenuto”, inteso come l’insieme delle pattuizioni,
esprime la sintesi della causa e dell’ oggetto del contratto.
assetto di interessi
perseguiti dalle parti
(Profilo dinamico)
condotte e cose
predisposte per la
realizzazione
dell’interesse delle parti
(Profilo statico)
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