Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Il contratto Requisiti Forma - Oggetto Prof. ssa Daniela Valentino 358-366 FORMA DEFINIZIONE: La forma, come requisito del contratto, indica il documento (ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA) dal quale risulta la manifestazione di volontà delle parti. E’ necessario che vi sia un segno autografo in grado di identificare con certezza i dichiaranti (cd. SOTTOSCRIZIONE). “PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME” Principio vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del principio di autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma delle loro negoziazioni, quando non sia la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325 n. 4 c.c.). Poiché tale norma individua nella forma un requisito essenziale solo quando è richiesta dalla legge, si argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi previsione normativa, le parti sono libere di adottare qualsiasi forma. In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali, perché derogano al principio di libertà della forma. 358 FORMA CRITICA Necessaria prospettiva funzionale della forma: l’interprete deve guardare al perchè, alla “ratio” della prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a realizzare un interesse meritevole di tutela. Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante che può essere tutelato utilizzando una certa forma, questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una previsione di legge. SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME. Norme sulla forma Norme ordinarie perchè mirano alla realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti. 359 CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA FORMA AD SUBSTANTIAM = E’ richiesta ai fini della validità del contratto – la sua mancanza comporta la nullità del contratto. FORMA AD PROBATIONEM = E’ richiesta per provare in giudizio la stipulazione del contratto qualora dovesse sorgere una controversia tra le parti. In mancanza di tale forma il contratto è valido, ma non può essere provato per testimoni o mediante presunzioni. FORMA AI FINI PUBBLICITARI = La forma è necessaria ai fini della trascrizione o dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può perfezionarsi anche con una stretta di mano, ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una dichiarazione autenticata del venditore. FORMA PER L’OPPONIBILITA’ AI TERZI = La forma è richiesta per far valere nei confronti dei terzi gli effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al pignoramento. 360 FENOMENI PARTICOLARI RELATIO Individuazione del regolamento attraverso fonti esterne. Nei negozi solenni è possibile solo per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il risultato corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta – solenne, sì che non è possibile la RELATIO. In caso contrario si ha l’invalidità del contratto. FORME CONVENZIONALI (Art. 1352 c.c.) Le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del proprio futuro contratto. REQUISITI DI VALIDITA’ DEL PATTO SULLA FORMA: 1) Forma scritta 2) Meritevolezza il patto deve tendere a realizzare un interesse meritevole di tutela, ovvero non imporre un sacrificio al contraente debole che intenda esercitare un diritto. EFFETTI DEL PATTO SULLA FORMA: Si presume che la forma sia voluta AD SUBSTANTIAM sì che si ha invalidità del contratto senza la forma convenzionale, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in ordine alle conseguenze che le parti hanno dichiarato univocamente di volere. 361 OGGETTO OGGETTO DEL NEGOZIO/CONTRATTO CATEGORIA LOGICA Elemento della fattispecie, categoria logica sulla quale si forma il consenso delle parti, si sostanzia nella rappresentazione della realtà operata dalle parti mediante segni convenzionali (es. scrittura, parola, disegno, ecc.). La sua mancanza o la sua patologia comporta l’invalidità della fattispecie. Necessaria distinzione tra OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE/ RAPPORTO ENTITA’ MATERIALE Elemento del rapporto, entità materiale, che scaturisce dalla fattispecie. Si tratta delle cose esterne (materiali) mediante le quali i soggetti conseguono le utilità perseguite. Se l’oggetto del rapporto è viziato non si ha invalidità ma si incide sulla fase attuativa ed esecutiva del contratto, sì che può aversi risoluzione del contratto. 362 OGGETTO Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE RAPPRESENTATA coincidono Oggetto del rapporto Oggetto del contratto La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione descritta o per ipotesi patologiche. (es. Negozi su beni futuri – Negozi per relationem) REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.) 1) POSSIBILITA’ FISICA = Va valutata sul piano materiale. Si ha impossibilità fisica quando l’oggetto non esiste in natura o quando il comportamento umano non può, in base all’esperienza comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozio. GIURIDICA = Va valutata sul piano giuridico – normativo. Si ha impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto configurabile sul piano giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si parla di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di un contrasto con la legge, che ne determina illiceità. 363 REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.) 2) LICEITA’ = Conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse superindividuale. DIVERSA É LA “ILLICEITA’ DELLA CAUSA” 364 REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.) 3) DETERMINATEZZA / DETERMINABILITA’ Immediata riconducibilità delle situazioni soggettive programmate a fatti e casi univoci. Concreta determinazione in base ai referenti e ai criteri indicati dalle parti. DETERMINAZIONE PER RELATIONEM: Le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o diverse parti; un giornale; ecc.). ARBITRAGGIO: L’oggetto è individuato da un terzo soggetto (arbitratore) al quale le parti, congiuntamente, deferiscono tale compito (art. 1349 c.c.). La scelta dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta iniquità o erroneità (arbitraggio prudenziale), da parte del giudice, o solo a causa di mala fede (arbitraggio discrezionale), non effettuabile dal giudice. 365 REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.) DISTINZIONE OGGETTO – CAUSA – CONTENUTO Il “contenuto”, inteso come l’insieme delle pattuizioni, esprime la sintesi della causa e dell’ oggetto del contratto. assetto di interessi perseguiti dalle parti (Profilo dinamico) condotte e cose predisposte per la realizzazione dell’interesse delle parti (Profilo statico) 366