Il demansionamento
al di fuori dei casi in cui se ne ammette la
legittimità
Comporta la lesione del diritto fondamentale alla
libera esplicazione della personalità del
lavoratore ed è causa di un pregiudizio che
incide sulla vita professionale e di relazione
dell’interessato, con una indubbia dimensione
patrimoniale
Il danno da demansionamento


la figura «danno da demansionamento non
ha origine normativa, ma è frutto di
elaborazione giurisprudenziale.
Con essa si intende descrivere il
pregiudizio sofferto dal lavoratore per
effetto dello spostamento a mansioni
inferiori, in violazione della norma
contenuta nell’art. 2103 C.C. E’, in altre
parole, il danno prodotto
dall’inadempimento del datore di lavoro
rispetto al dovere di adibire il lavoratore
alle mansioni per le quali è stato assunto o
ad altre equivalenti
Il danno da demansionamento

Cass. civ., 18 ottobre 1999, n. 11727

Il demansionamento professionale di un
lavoratore non solo viola lo specifico divieto di
cui all’art. 2103 C.C. ma ridonda in lesione del
diritto fondamentale, da riconoscere al
lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera
esplicazione della sua personalità nel luogo di
lavoro con la conseguenza che il pregiudizio
correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella
vita professionale e di relazione dell ’interessato
ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo
rende suscettibile di risarcimento e di
valutazione anche equitativa, secondo quanto
previsto dall’art. 1226 c.c..
Danno da inadempimento.


Secondo una giurisprudenza consolidato in ambiti
estranei al rapporto di lavoro, insieme alla
responsabilità contrattuale può concorrere una
responsabilità extracontrattuale, allorquando il
medesimo fatto illecito violi non solo i diritti specifici
derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla
persona offesa spettano indipendentemente da un
rapporto contrattuale
anche nella prassi giurisprudenziale lavoristica , si
rinvengono casi nei quali è stata connessa alla
violazione dell’art. 2103 C.C. un’ulteriore valenza di
illecito extracontrattuale
Il caso Santoro


L‘assegnazione del direttore di testata, che
svolga la sua attività di realizzatore e
conduttore di programmi di
approfondimento, ad altro tipo di
programma, diverso per visibilità, e quantità
di impegno, integra gli estremi della
violazione del disposto di cui all‘art. 2103
c.c., trattandosi, altresì, di mansione non
equivalente.
TRIBUNALE DI ROMA, sez. lavoro Ordinanza del 9 dicembre 2002
Dalla motivazione

Il danno da demansionamento professionale di
un lavoratore - demansionamento, peraltro,
come nel caso di specie, di notevole spessore non si identifica con un pregiudizio unico ed
immediato, come potrebbe essere, ad es., per
quella parte relativa alla maggior sofferenza
nell’espletamento delle inferiori mansioni, ma
si risolve in un effettivo, concreto e
inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti
della vita professionale, che costituisce a sua
volta un bagaglio peggiorativo diretto ad
interferire negativamente nelle infinite
espressioni future dell’attività lavorativa.
Il demansionamento
al di fuori dei casi in cui se ne ammette la
legittimità
Risarcimento
del danno
conseguenze
Possibile rifiuto del
lavoratore di rendere la
prestazione
lavorativa in forza
dell’eccezione
di inadempimento
(art.1460)
Cass.26.6.1999, n. 6663
Demansionamento e criteri di
liquidazione del danno:
determinazione anche equitativa:
Cass. 12.11.2002, n. 15868
In materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori,
l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso
ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno
specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere
operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e
relativi alla natura, all’entità e alla durata del demansionamento, nonché alle altre
circostanze del caso concreto
Conf. Cass. 2.1.2002, n. 10
..ma come può essere valutato il
danno risarcibile?
1°) Il danno costituito
dal trattamento
retributivo inferiore
(danno patrimoniale)
2°) il danno ulteriore per
lesione del diritto
fondamentale alla libera
esplicazione della
personalità del lavoratore
ex artt. 2 e 3 Cost. (danno
alla persona del lavoratore
suscettibile di valutazione
economica)
(danno non patrimoniale)
Com’è qualificato
dalla
giurisprudenza il
danno ulteriore?



come:
danno biologico
(art. 13 d. lgs. n.
38/2000)
danno da perdita di
chances
danno alla vita di
relazione
il “danno esistenziale”- differenze con
il danno biologico (rinvio)
..ma la Cassazione non seguiva un indirizzo
costante relativamente al profilo della prova
del danno, affermando, da una parte, che:
l’assegnazione a mansioni inferiori “non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore
rispetto a quello costituito dal trattamento retributivo inferiore (…) giacché deve escludersi
che ogni modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica
dequalificazione professionale (…); ne consegue che grava sul lavoratore l’onere di fornire la
prova, anche attraverso presunzioni, dell’ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al
giudice di merito il compito di verificare di volta in volta se , in concreto, il suddetto danno
sussista”
Cass. 8.11.2003 16792; Cass. 28.5.2004, n.10361
...dall’altra che :
la quantificazione del danno conseguente al
pregiudizio risentito nella vita professionale e di
relazione può avvenire anche in via equitativa,
“anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da
parte del danneggiato in quanto la liquidazione può essere
operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi
acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla
durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del
caso concreto”
Cass. 27.8.2003, n. 12553; Cass. 26.5.2004, n.10157
Cass. S.U. 24 marzo 2006, n. 6572
aderisce al primo dei due indirizzi:
Il danno non si pone “quale conseguenza automatica di ogni
comportamento illegittimo (…), cosicchè non è sufficiente
dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale,
incombendo al lavoratore che denunzi il danno
subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui
all’art. 2697 c.c”
Demansionamento e tutela cautelare
(art. 700 c.p.c.)
è ammissibile se ne ricorrono i presupposti
(periculum in mora e fumus boni iuris)
…ma il contenuto del provvedimento d’urgenza
deve fare i conti con la incoercibilità degli
obblighi di fare
La tutela cautelare nel “caso Santoro”:
Trib Roma, ord. 3.6.2003 (provvedimento che
ha ordinato la reintegra
nelle mansioni precedenti)
II - La disciplina delle mansioni nel pubblico
impiego


Artt 2, comma 2, d. lgs. n.
165 del 2001:
“I rapporti di lavoro dei
dipendenti della
amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni
del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le
diverse disposizioni contenute
nel presente decreto”
la regola

Art. 52, d. lgs. n. 165 del
2001: Disciplina delle mansioni

comma 1: “Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o alle
mansioni considerate equivalenti
nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti
collettivi, ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure
concorsuali o selettive. L’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti
alla qualifica di appartenenza non
ha effetto ai fini dell’inquadramento
del lavoratore o dell’assegnazione di
incarichi di direzione”
l’eccezione
manca il riferimento alle ultime mansioni
effettivamente svolte a differenza che nel settore
privato ove è preminente la considerazione della
effettività dei compiti attribuiti al lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto
o alle mansioni considerate
equivalenti
La mobilità orizzontale e il giudizio di
equivalenza
differisce rispetto al settore
privato (dove l’equivalenza va
apprezzata in concreto,
indipendentemente dalla valutazione
contrattuale)…
… nel pubblico impiego sono
considerate equivalenti le mansioni
comprese nell’ambito della
classificazione professionale prevista
dai contratti collettivi
potenziamento
del ruolo della
contrattazione
collettiva a
scapito
di quello
del giudiceinterprete
La mobilità verticale (verso l’alto)
a) nel caso di vacanza di
posto in organico
(per un periodo massimo di 6
mesi prorogabili sino a 12 in
caso di avvenuto avvio delle
procedure di copertura dei
posti vacanti). Entro 90 gg. dalla


è ammessa solo in 2 ipotesi
tassative:
data di assegnazione
l’amministrazione deve, inoltre,
avviare le procedure per la copertura
dei posti vacanti
…e soltanto con spostamento
alle mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore

b) nel caso di sostituzione di
altro dipendente assente con
diritto alla conservazione del
posto (esclusione dell’assenza per
ferie)
…inoltre, diversamente che nel settore
privato:
non esiste il diritto all’inquadramento nella
categoria superiore
“…in nessun caso lo svolgimento di mansioni
superiori rispetto alla qualifica di appartenenza,
può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore”
la mobilità verticale è esclusivamente agganciata al
sistema dei concorsi pubblici
La mobilità verticale (verso l’alto)
attribuisce al pubblico dipendente soltanto il diritto
al trattamento retributivo corrispondente alla
qualifica superiore mentre si impediscono le
conseguenze più gravi (l’inquadramento nel livello
superiore) in termini di dilatazione dell’organico e
spesa pubblica
…ma cosa accade se l’assegnazione a
mansioni superiori viene
disposta contra legem?

1) l’assegnazione delle
mansioni superiori è
nulla

2) al dipendente viene
comunque corrisposta
la differenza di
trattamento
economico
3) “Il dirigente che ha disposto
l’assegnazione risponde
personalmente
del maggior onere conseguente,
se ha agito con dolo o colpa grave”
(art. 52, comma 5)
…inoltre
occorre verificare la
prevalenza
delle mansioni superiori
deve considerarsi svolgimento di mansioni
superiori soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni

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