Diritto del lavoro
Mansioni esigibili e
tutela della
professionalità
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Mansioni – Qualifiche – Categorie
 L’insieme dei compiti che il
lavoratore è tenuto ad adempiere in
esecuzione del contratto di lavoro.
Costituiscono
l’oggetto
della
prestazione di lavoro
 La “sintesi” concettuale di un
complesso di attività richieste al
lavoratore
 Il
criterio
“superiore”
di
classificazione, all’interno del quale
vengono inquadrati i lavoratori
LE MANSIONI
(es. addetto alle
consegne fuori
provincia)
LA
QUALIFICA
(es. fattorino)
LA
CATEGORIA
(es. operaio)
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…e i livelli
A partire dagli anni ’70:
Al sistema dell’inquadramento nelle
categorie legali si è sostituito il c.d.
“inquadramento unico”, fondato su
una serie di livelli contrattuali
all’interno dei quali convergono
qualifiche sia operaie che impiegatizie
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La disciplina della modifica delle
mansioni (o flessibilità funzionale)
Due interessi (talvolta) contrapposti:
a) Quello del creditore di lavoro ad un impiego
“elastico” della prestazione, in relazione alle
mutevoli esigenze dell’organizzazione
produttiva;
b) Quello del lavoratore alla conformità della
prestazione alle mansioni convenute al
momento dell’assunzione o comunque
compatibili con la qualifica/categoria di
appartenenza.
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Le mansioni esigibili: la norma chiave
Art. 2103 cod. civ., modificato nel
1970 dallo Statuto dei lavoratori
Il prestatore di lavoro deve essere
adibito:
• alle mansioni per le quali è stato
assunto
• o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia
successivamente acquisito
• ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della
retribuzione….
L’ordinamento
si occupa di
tre tipi di
mobilità
1. Orizzontale
2. Verticale
verso l’alto
3. Verticale
verso il basso
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La mobilità verticale verso il basso
(o demansionamento) non è
ammessa in quanto non è prevista
tra le modifiche considerate lecite
La “blindatura” dell’assetto
individuato dall’art. 2103:
“Ogni patto contrario è nullo”
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La mobilità verticale verso l’alto
• Nel caso di assegnazione a mansioni Pleonastico?
superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività
svolta,
e l’assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione del lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi
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Il lavoratore può rifiutare la
promozione?
Es., quando le
mansioni superiori
sono
così
complesse
quando vi sia una
da esporre il
ragionevole ragione
lavoratore a responsabilità
di rifiuto
considerate eccessive
e/o al rischio di
inadempimento
Si
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La mobilità orizzontale
Un concetto chiave:
l’equivalenza
è sufficiente che la nuova
mansione sia inquadrata
nello stesso livello contrattuale
e sia, dunque,
egualmente retribuita?
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Il principio dell’equivalenza
“soggettiva”
E’ necessario che la verifica inerente
l’equivalenza si svolga anche
secondo un criterio soggettivo in
base al quale le mansioni nuove
devono consentire la lavoratore di
utilizzare il corredo di nozioni,
esperienze e perizia acquisito e speso
nelle pregressa fase del rapporto
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La mobilità verticale verso il basso
Solo in casi eccezionali
e al fine di
1. Casi individuati dalla
contemperare
legge
la tutela
2. Casi individuati dalla
giurisprudenza
della professionalità
con
altri beni e/o interessi
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1.
Casi di legittimo
demansionamento
1. Le lavoratrici in stato di gravidanza (art.3, l.
1204/1971, ora art. 7, d. lgs. n. 151/2001)
2. La sopravvenuta inabilità al lavoro
precedentemente svolto in conseguenza
di malattia o infortunio (art. 4, comma 4, l. n.
68/1999)
3. La procedura di mobilità (art. 4, comma 11, l. n.
223/1991)
(in quest’ultimo caso – a differenza dei precedenti – l’assegnazione
a mansioni inferiori non comporta il mantenimento
dell’anteriore, più elevata, retribuzione)
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2. Casi di legittimo demansionamento
sul presupposto che una tutela rigida della
professionalità potrebbe porsi in contrasto con lo
stesso interesse del lavoratore al mantenimento
dell’occupazione, parte della giurisprudenza:
ritiene possibile l’adibizione a mansioni inferiori
quando ciò costituisca l’unica alternativa possibile:
• al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore
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(segue)…
modifiche in pejus determinate
Una
dalle esclusiva scelta del
pronuncia
lavoratore alla quale questi sia
impensabile
pervenuto senza alcuna
solo
sollecitazione, neppure
qualche
indiretta del datore di lavoro,
anno fa’
che l’abbia, invece, subita
Cass. 15.1.2004, n. 521
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Il demansionamento
al di fuori dei casi in cui se ne ammette la legittimità
Comporta la lesione del diritto
fondamentale alla libera
esplicazione della personalità del
lavoratore ed è causa di un
pregiudizio che incide sulla vita
professionale e di relazione
dell’interessato, con una indubbia
dimensione patrimoniale
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Il demansionamento
al di fuori dei casi in cui se ne ammette la
legittimità
Risarcimento
del danno
conseguenze
Possibile rifiuto del
lavoratore di rendere la
prestazione
lavorativa in forza
dell’eccezione
di inadempimento
(art.1460)
Cass.26.6.1999, n. 6663
Il danno da demansionamento
• Cass. civ., 18 ottobre 1999, n. 11727
– Il demansionamento professionale di un
lavoratore non solo viola lo specifico divieto di
cui all’art. 2103 C.C. ma ridonda in lesione del
diritto fondamentale, da riconoscere al
lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera
esplicazione della sua personalità nel luogo di
lavoro con la conseguenza che il pregiudizio
correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella
vita professionale e di relazione dell’interessato
ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo
rende suscettibile di risarcimento e di
valutazione anche equitativa, secondo quanto
previsto dall’art. 1226 c.c..
Danno da inadempimento.
• Secondo una giurisprudenza consolidato in ambiti
estranei al rapporto di lavoro, insieme alla
responsabilità contrattuale può concorrere una
responsabilità extracontrattuale, allorquando il
medesimo fatto illecito violi non solo i diritti specifici
derivanti dal contratto, ma anche diritti che alla
persona offesa spettano indipendentemente da un
rapporto contrattuale
• anche nella prassi giurisprudenziale lavoristica , si
rinvengono casi nei quali è stata connessa alla
violazione dell’art. 2103 C.C. un’ulteriore valenza di
illecito extracontrattuale
Il caso Santoro
• L‘assegnazione del direttore di testata, che
svolga la sua attività di realizzatore e
conduttore di programmi di
approfondimento, ad altro tipo di
programma, diverso per visibilità, e quantità
di impegno, integra gli estremi della
violazione del disposto di cui all‘art. 2103 c.c.,
trattandosi, altresì, di mansione non
equivalente.
• TRIBUNALE DI ROMA, sez. lavoro Ordinanza del 9 dicembre 2002
Dalla motivazione
• Il danno da demansionamento professionale di
un lavoratore - demansionamento, peraltro,
come nel caso di specie, di notevole spessore non si identifica con un pregiudizio unico ed
immediato, come potrebbe essere, ad es., per
quella parte relativa alla maggior sofferenza
nell’espletamento delle inferiori mansioni, ma
si risolve in un effettivo, concreto e
inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti
della vita professionale, che costituisce a sua
volta un bagaglio peggiorativo diretto ad
interferire negativamente nelle infinite
espressioni future dell’attività lavorativa.
Demansionamento e criteri di
liquidazione del danno:
determinazione anche equitativa:
Cass. 12.11.2002, n. 15868
In materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni
inferiori, l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice
facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in
mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto
la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi
presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e alla durata del
demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto
Conf. Cass. 2.1.2002, n. 10
..ma come può essere valutato il
danno risarcibile?
1°) Il danno costituito
dal trattamento
retributivo inferiore
(danno patrimoniale)
2°) il danno ulteriore per
lesione del diritto
fondamentale alla libera
esplicazione della
personalità del
lavoratore ex artt. 2 e 3
Cost. (danno alla
persona del lavoratore
suscettibile di
valutazione economica)
(danno non patrimoniale)
Com’è qualificato
dalla
giurisprudenza il
danno ulteriore?
come:
• danno biologico
(art. 13 d. lgs. n.
38/2000)
• danno da perdita di
chances
• danno alla vita di
relazione
il “danno esistenziale”- differenze con
il danno biologico (rinvio)
Cass. S.U. 24 marzo 2006, n. 6572
Il danno non si pone “quale conseguenza automatica di
ogni comportamento illegittimo (…), cosicché non è
sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della
condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi
il danno subito di fornire la prova in base alla regola
generale di cui all’art. 2697 c.c”
Demansionamento e tutela cautelare
(art. 700 c.p.c.)
è ammissibile se ne ricorrono i presupposti
(periculum in mora e fumus boni iuris)
…ma il contenuto del provvedimento d’urgenza
deve fare i conti con la incoercibilità degli
obblighi di fare
La tutela cautelare nel “caso Santoro”:
Trib Roma, ord. 3.6.2003 (provvedimento che
ha ordinato la reintegra
nelle mansioni precedenti)
La disciplina delle mansioni nel
pubblico impiego
Art 2, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001:
“I rapporti di lavoro dei dipendenti della
amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa”
la regola
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Art. 52, d. lgs. n. 165 del 2001:
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto
• o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della
classificazione prevista dai contratti collettivi
• ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto dello
sviluppo professionale o (non più) di procedure
concorsuali.
• L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell’inquadramento
del lavoratore”
l’eccezione
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La mobilità orizzontale e il
giudizio di equivalenza
differisce rispetto al settore privato
(dove l’equivalenza va apprezzata potenziamento
in concreto)
del ruolo della
contrattazione
… nel pubblico impiego sono
collettiva a
scapito
considerate equivalenti le
di quello
mansioni comprese nell’ambito
della classificazione professionale del giudice
prevista dai contratti collettivi
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La mobilità verticale verso l’alto nel p.i.
Mansioni superiori
possono essere
assegnate
legittimamente
solo in due casi
a) nel caso di vacanza di
posto in organico per non
più di sei mesi, prorogabili
fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure
per la copertura dei posti
b) nel caso di sostituzione
di altro dipendente assente
con diritto alla
conservazione del posto,
con esclusione dell'assenza
per ferie.
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Al di fuori dei casi ammessi, a differenza di
quanto avviene nel settore privato:
non esiste un diritto
all’inquadramento
nella categoria superiore
la mobilità verticale è esclusivamente
agganciata al
sistema dei concorsi
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Quale conseguenza per le
mansioni superiori “di
fatto” (al di fuori dei casi
espressamente previsti
dalla legge) nel pubblico
impiego?
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Una lunga querelle:
la retribuibilità delle mansioni
superiori di fatto nel p.i.
La soluzione tradizionale
Principio della inopponibilità dello
stato di fatto allo stato di diritto per
cui l’esercizio di fatto di mansioni
superiori è del tutto irrilevante sia
ai fini della progressione di carriera,
sia ai fini economici
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TAR CT 40/1998
“Nell'ambito del rapporto di pubblico
impiego, puntualmente disciplinato da
norme di diritto pubblico, l'esercizio di
fatto di mansioni superiori non può
originare la pretesa del dipendente ad
un trattamento giuridico o economico
diverso da quello corrispondente alla
qualifica formalmente rivestita
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La riforma (1998)
• “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2,
è nulla l’assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore,
ma al lavoratore è corrisposta la differenza
di trattamento economico”.
• “Il dirigente che ha disposto l’assegnazione
risponde personalmente del maggior onere
conseguente se ha agito con dolo o colpa
grave” (art. 56.5)
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Inquadramento e mansioni