Minore straniero o straniero minore?
 La condizione giuridica del minore straniero
extracomunitario è disciplinata dalla composizione
ovvero dalla lettura combinata di due corpi
normativi: quello che disciplina la “tutela” dei
minori e quello che regola la posizione
amministrativa dei cittadini stranieri
extracomunitari in Italia.
 Il primo di tali gruppi di norme introduce nel
sistema alcuni strumenti per la cura e tutela degli
interessi di soggetti che l’ordinamento considera
“deboli”.
1
Normativa immigrazione
 Il secondo gruppo di norme è quello dettato per regolare
l’immigrazione in Italia di cittadini di paesi non appartenenti
all’Unione Europea. Tali norme tutelano beni giuridici
pubblici quali: l’integrità dei confini nazionali, l’ordine
pubblico, la stabilità del mercato del lavoro, ecc.
 Queste norme non sono orientate a concepire lo straniero
come un soggetto debole ovvero come un soggetto meritevole
di tutela, essendo poste a garanzia di altri interessi.
 Va evidenziato però che le disposizioni che, tra queste,
regolano la condizione di “straniero” del minore, lungi dal
prevedere deroghe all’applicabilità della legislazione di favore
dettata per i minori in generale, si occupano di indicare come
devono essere soddisfatti gli adempimenti relativi ai Permessi
di Soggiorno.
2
 Art. 19, secondo cui non e' consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri minori








di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
Art. 28, comma 3, DLGS 25 luglio 1998, n. 286, che in tema di ricongiungimento
familiare ribadisce la priorità che deve essere assicurata all’interesse del minore
Art. 29, comma 6, che, in ossequio al diritto all’unità familiare ed alla preminenza
dell’interesse del minore, consente il ricongiungimento dei genitori all’estero con il
figlio minorenne regolarmente soggiornante;
Art. 31, commi 1 e 2, che regola il rilascio del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri;
Art. 31, comma 3, che stabilisce, in ossequio alla preminenza dell’interesse del
minore, la possibilità, per l’autorità giudiziaria minorile di consentire, in deroga alle
disposizioni dell’intero Testo Unico sull’immigrazione, l’ingresso od il soggiorno ai
parenti del minore qualora ricorrano gravi ragioni connesse con lo sviluppo psicofisico
del minore;
Art. 32 disposizioni inerenti al Permesso di Soggiorno dei minori affidati;
Art. 33, che attribuisce al Comitato per i minori stranieri la competenza a “vigilare
sulle modalità di Soggiorno dei minori stranieri
Art. 38 DLGS 25 luglio 1998, n. 286 e art. 45 DPR 394/99 “i minori stranieri sono
soggetti all’obbligo scolastico” (indipendentemente dalla regolarità della posizione
amministrativa)
Art. 28 dpr 394/99 sul rilascio del Permesso di Soggiorno a quei soggetti per i quali
sono vietati l’espulsione ed il respingimento alla frontiera, tra i quali, ovviamente, sono
ricompresi i minori.
3
Lettura sistematica
 Il carattere complementare della disciplina
sull’immigrazione e l’assenza di deroghe espresse alla
normativa generale dettata per i minori, conduce a
ritenere che il legislatore considera la condizione
giuridica dei minori stranieri sufficientemente
regolata e tutelata dalle norme che regolano in
generale la condizione giuridica dei minori.
 Una lettura coerente dei due corpi normativi in
esame, dunque, dovrebbe comportare
un’applicazione della normativa sull’immigrazione in
una prospettiva di tutela dei soggetti minorenni.
4
Minori stranieri in Italia
Dati accertati al 31.12.2011
Totale minori: 993.238 (21,7% del totale degli
stranieri), di cui:
-
25% circa in Lombardia
13% circa in Veneto
12% circa in Emilia Romagna
10% circa nel Lazio
5
Identikit del minore straniero in Italia
 Minore comunitario – testo normativo di riferimento: D.
L.vo 30/07
 Minore extracomunnitario – testo normativo di
riferimento: D. L.vo 286/98
 Minore straniero accompagnato
 Minore straniero non accompagnato (MSNA)
6
Minore comunitario
 Non vi è una disciplina specifica, pur dovendosi precisare che il regime dei
cittadini comunitari è sicuramente più favorevole di quello degli
extracomunitari, per quanto non esista un diritto al soggiorno
incondizionato.
 Il problema si è posto soprattutto a seguito dell’ingresso nell’UE della
Romania e della Bulgaria nel 2007, per cui quelli che fino al 31.12.06 erano
MSNA improvvisamente sono diventati minori comunitari, e
paradossalmente sembra che il trattamento loro riservato sia divenuto
deteriore rispetto a prima (ad es., accesso a specifici programmi socio
assistenziali previsti per i MSNA).
 Illuminante sul punto la previsione dell’art. 6 comma 4 del d.l. 300/06, che
ha esteso ai cittadini dell’UE l’accesso ai programmi di assistenza ed
integrazione sociale per gli stranieri vittime di tratta, con una disposizione,
quindi, non di carattere generale, ma limitata ad uno specifico ambito.
7
Competenza
 Sottoposizione dei minori comunitari al regime di cui al
Regolamento CE n. 2201/2003, che prevede la competenza dell’AG
dello Stato di residenza abituale, ed in via sussidiaria dell’AG dello
Stato in cui si trova il minore non accompagnato, fino a quando
l’Autorità dello Stato competente non avrà adottato i
provvedimenti più opportuni (art. 20).
 Per cui, fino a quando non intervenga una decisione dello Stato di
appartenenza (decisione che normalmente non interviene) i
minori comunitari sono comunque soggetti alle misure di tutela
previste per i minori italiani a cura dell’AG.
 Ciò che viene in rilievo, dunque, è il loro diritto alla non
discriminazione, sia in negativo, rispetto ai minori italiani, che in
positivo, rispetto a quelli extracomunitari.
 Disciplina specifica prevista per i minori rumeni.
8
Minore extracomunitario accompagnato
Si tratta di minori che si trovano con la propria famiglia,
che può essere regolare o irregolare.
In questo ultimo caso vengono in rilievo le norme di cui
all’art. 19 comma 2 lett. a, che prevede il diritto del minore
di seguire il genitore espulso, nonché all’art. 31 comma 3,
secondo cui “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e
delle condizioni di salute del minore che si trova nel
territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge”.
9
Minore straniero non accompagnato (MSNA)
Minorenne extracomunitario che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trovi nel TN privo di assistenza o
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti di
riferimento per lui legalmente responsabili in base alle
vigenti disposizioni dell’ordinamento italiano.
La definizione giuridica di MSNA non comprende quindi i minori
soli che siano cittadini degli stati dell’Unione, o che siano
richiedenti asilo.
Sostanzialmente, il MSNA è un clandestino, in quanto
entrato nel TN senza un valido titolo d’ingresso (visto
per studio, turismo, ricongiungimento familiare, cure
sanitarie, adozione, ecc.), e non accompagnato dai
genitori o altro legale rappresentante
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Presenza di MSNA al 2.7.2012
 SEGNALATI 6.893 Presenti: 5.273 Irreperibili: 1.620
DISTRIBUZIONE PER DIFFERENZA DI GENERE
GENERE
PRESENTI

MASCHILE
4.954
FEMMINILE
319

TOTALE 5.273
76,5
DISTRIBUZIONE PER FASCE D’ETÀ
FASCE D’ETA'
PRESENTI
17 ANNI 3.007
43,6

16 ANNI 1.301
15 ANNI 489
7-14 ANNI
0-6 ANNI
TOTALE
18,9
7,1
424
52
5.273
%
IRREPERIBILI %
TOTALE
%
71,9
4,6
1.620
1.536
84
23,5
6.490
403
100,0
94,2
5,8
%
856
IRREPERIBILI %
12,4
3.863
TOTALE
56,0
%
440
183
6,2
0,8
76,5
6,4
2,7
141
0
1.620
1.741
672
2,0
0,0
23,5
25,3
9,7
565
52
6.893
8,2
0,8
100,0
%
22,6
0,2
0,7
23,5
TOTALE
5.912
707
274
6.893
%
85,8
10,3
3,9
100,0
RIPARTIZIONE DEI MINORI SEGNALATI PER TIPOLOGIA DI COLLOCAMENTO
COLLOCAMENTO DEL MINORE PRESENTI
%
IRREPERIBILI
STRUTTURA
4.354
63,2
1.558
PRIVATO
695
10,1
12
NON COMUNICATO
224
3,2
50
TOTALE
5.273
76,5
1.620
22,3
1,2
6.893
11
Normativa applicabile al MSNA
Il minore non accompagnato deve essere affidato a una struttura
protetta. L’art. 33, co II, lett. b) D.L.vo 286/98 inquadra le modalità di
accoglienza dei MSNA nell’ambito dei servizi sociali degli enti locali. Per i
minori stranieri, come per gli italiani, la competenza assistenziale è
attribuita all’ente locale che deve provvedere all’accoglienza del minore in
una comunità di pronta accoglienza o altra struttura idonea ( DPR 616/77
e L. 328/00).
 Art. 343 c.c. – apertura tutela (se entrambi i genitori sono morti o per
altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela)
 Art. 403 – intervento della pubblica autorità a favore del minore in stato
di abbandono, con collocamento in luogo sicuro
 Ai minori stranieri si applica la medesima disciplina di “tutela”
dettata per i minori italiani.
12
Competenza
 Art. 1 della Conv. Aja del 5.10.61, resa esecutiva in Italia con legge 742/80,
competenza dell’autorità giudiziaria e amministrativa italiana nei confronti
dei minori residenti in Italia o che hanno la propria stabile dimora sul
territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.
 Artt. 9 e 37 bis della l.n. 184/83, segnalazione di minori stranieri in stato di
abbandono
 Art. 33, comma 5, l.n. 184/83, obbligo dei pp.uu. di segnalare al TM
l’ingresso di minori non accompagnati dai genitori o da parenti entro il IV
grado.
 Art. 5 comma 1 l. 64/94 secondo cui “le decisioni sulle richieste di rimpatrio
di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi
dell’art. 2 comma 1, e dell’art. 4 della conv.Aja 28.5.80, sono adottate dal TM
del luogo dove il minore risiede”.
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Minore straniero ed espulsione
 Art. 19
Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13,
comma 1 (per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato), nei
confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi;
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da
disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie
monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di
gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita'
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.
(comma introdotto dall’art. 3 d.l. 89/11)
 Art. 31/4
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di
un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta del questore,
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dal tribunale per i minorenni.
Diritto di seguito
L’inespellibilità del minore è fortemente limitata nella
sua effettività:
 da un lato dalle disposizioni in materia di rimpatrio assistito, che hanno
costituito una disciplina parallela, e contrastante proprio con il divieto di
espulsione;
 dall’altra dall’automatismo indotto dallo stesso art. 19 nella previsione del
c.d. “diritto di seguito” nei confronti del genitore o affidatario espulso, senza
alcuna valutazione del suo interesse.
 Senza parlare del respingimento alla frontiera, applicato di fatto anche ai
minori.
Paradossalmente, il minore è l’unico straniero che non
potrebbe essere espulso, ma di fatto è l’unico che
viene espulso al di fuori di qualsiasi controllo
giurisdizionale.
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Respingimento e minore straniero
 Art. 10 TUI: la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti per
l’ingresso nel territorio dello Stato
 Il respingimento rende il minore uguale al maggiorenne,
privandolo del favor legislativo che protegge qualunque
straniero minore presente sul TN, ai sensi degli artt. 19/2 e
37bis l. 184/83.
 Esso appare incompatibile con gli obblighi di
protezione assunti dall’Italia con la ratifica delle
convenzioni internazionali e con la stessa normativa
interna.
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Normativa internazionale
 Sul primo versante, il riferimento è agli artt. 10 comma 2 e 3 commi 1 e 2 della
conv. ONU sui diritti dell’infanzia, del 20.11.89, secondo cui lo Stato deve
“esaminare con spirito positivo, con umanità e diligenza” ogni domanda
presentata da un minorenne al fine di fare ingresso nel territorio dello Stato, e
deve orientarne l’esame “all’interesse superiore del fanciullo” ed all’impegno
ad assicurargli “protezione e cure necessarie”.
 Sul punto va ricordato che la Convenzione ONU, ratificata ormai da più di un
ventennio dall’Italia, è immediatamente operativa nel nostro ordinamento sia come
norma positiva che come criterio interpretativo della normativa vigente, come
ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, anche nella sentenza n. 179/09
secondo cui espressamente la convenzione è “dotata di efficacia imperativa
nell'ordinamento interno e quindi recante una disciplina integrativa rispetto alla
previsione “ delle norme del codice civile, con cui va coordinata .
 Ne deriva che non è ammissibile effettuare respingimenti quanto meno senza
prima aver ascoltato il minore ed esaminato le ragioni della sua domanda di
ingresso nel paese, dandone poi conto nei motivi della decisione successiva
che ne consegue.
17
Normativa interna
 Sul secondo versante, va ricordato l’art. 33 comma 5 legge
184/83 (legge adozioni), che impone la segnalazione al TM
della presenza del minore “qualora sia comunque avvenuto
l’ingresso nel territorio dello Stato al di fuori delle
situazioni consentite”.
 È evidente come tale segnalazione vada effettuata anche
nel caso in cui il minore non sia ancora entrato ma sia
fermato alla frontiera, quindi prima dell’ingresso, perché
anche in quella condizione i suoi diritti fondamentali
debbono trovare riconoscimento e tutela, e tra questi
quello preliminare di esprimere le ragioni per cui chiede di
fare ingresso nello Stato, a prescindere dalla meritevolezza
delle stesse.
18
Rimpatrio assistito
Insieme delle misure adottate al fine di garantire al minore
interessato l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento
con i propri familiari o al riaffidamento alle autorità
responsabili del paese d’origine
Art. 33 TUI: Comitato minori stranieri
 Procedura sostanzialmente di tipo amministrativo (previo N.O. dell’A.G. se vi è
proc. aperto)
 Entro 60 giorni il CMS deve rintracciare la famiglia d’origine, disponendo il
rimpatrio assistito ovvero segnalare agli organi competenti (TM, GT, servizi
sociali) per attuare le misure di tutela.
 Normalmente intervengono prima le misure di sostegno degli altri organi
 L’art. 12 della legge 7 Agosto 2012, n. 135 (spending review) ha determinato
la soppressione, tra gli altri, del Comitato Minori Stranieri, le cui funzioni
sono ora trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Tale modifica non dovrebbe avere ricadute
19
sull’assolvimento delle precedenti funzioni.
Natura del rimpatrio
 L’art. 19 parla di “diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi”, che a rigore imporrebbe una
decisione da parte del minore stesso (altrimenti
che diritto è…).
 Il rimpatrio invece si sostanzia in una decisione
presa da un organismo amministrativo creato a
questo scopo, il Comitato minoro stranieri.
 Ma sarebbe stato più logico attribuire al giudice
minorile questa funzione.
20
Che differenza vi è tra rimpatrio ed espulsione?
 L’espulsione è un provvedimento di reazione-sanzione
dell’ordinamento alla violazione delle norme
amministrative sul soggiorno da parte dello straniero.
 Il rimpatrio del minore, invece, non ha carattere
sanzionatorio, ma raggiunge i medesimi effetti, con un
procedimento di esclusiva competenza amministrativa
(come l’espulsione), tranne l’eventuale N.O. dell’AG ove
penda un procedimento giudiziario (a rigore, di qualsiasi
natura, non solamente penale).
 È stata comunque ammessa la ricorribilità del provvedimento di
rimpatrio avanti il GA, mentre sarebbe stato più logico prevedere una
competenza del TM, l’unico giudice specializzato in questa materia. Ciò
non ha impedito comunque a qualche Tar di bloccare qualche
provvedimento di rimpatrio
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Minori rumeni non accompagnati o in difficoltà e
rimpatrio
 Accordo Italia Romania
L’obiettivo dell’intesa, siglata con la firma dell’accordo bilaterale italo romeno per la protezione
dei minori non accompagnati nel giugno del 2008 in seguito all’ingresso della Romania
nell’Unione europea, è quello di garantire accoglienza e protezione dei minori in idonee
strutture ma anche di facilitare le procedure di rimpatrio volontario perché la famiglia
d’origine è considerata l’ambiente naturale in cui crescere.
L’Organismo centrale di raccordo (Ocr) – la cui competenza è rivolta alla protezione dei minori
comunitari non accompagnati, nonché all’attuazione dell’accordo bilaterale Italia Romania viene istituito proprio da questa intesa che gli assegna funzioni di monitoraggio e
accertamento delle condizioni e dello status dei minori, di adozione di misure per la loro
tutela e di valutazione dei progetti di assistenza.
 Dati Milano
Da luglio 2009 a dicembre 2010 vi sono state 24 segnalazioni alla Prefettura di Milano, di cui 2
rimpatri.
Si è rilevata una “frammentarietà” nei rapporti con il governo rumeno, che non fornisce
riscontri puntuali alle richieste, o li fornisce negativi.
Criticità del monitoraggio post-rientro
22
Minore straniero e permesso di soggiorno
Minore accompagnato
 Il minore infraquattordicenne viene iscritto sul permesso di
soggiorno del genitore
 A 14 anni gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari, valido fino alla maggiore età (art. 31 comma 2).
 Se entra in Italia dopo i 14 anni, gli verrà rilasciato un titolo di
soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. a).
 Al compimento della maggiore età ottiene, ex art. 32 comma 1,
la conversione del proprio titolo di soggiorno (per motivi di
studio, accesso al lavoro, lavoro autonomo o subordinato,
esigenze sanitarie e di cura, se il precedente titolo era stato
rilasciato ex art. 31, se invece era ex art. 30 è pure prevista la
conversione ma non per attesa occupazione).
23
MSNA e permesso di soggiorno
Art. 32 comma 1bis (come modificato dal d.l. 89/11)
 Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato anche :


ai MSNA affidati a sensi dell’art. 2 l. 184/83 ovvero
sottoposti a tutela, previo parere positivo del CMS
ai MSNA che siano stati ammessi per un periodo di almeno
due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da ente pubblico o privato iscritto nello speciale
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio.
Da ricordare anche C.Cost. 5.6.03 che ha interpretato la norma all’epoca vigente nel senso
che essa si riferisce anche all’affidamento di fatto a parenti che possono ospitare il
minore, senza necessità di un atto formale di affidamento, ed anche all’affidamento nel
corso di una tutela, per l’analogia delle condizioni in cui il minore si viene a trovare in
queste diverse condizioni
24
Permesso di soggiorno ex art. 18/6
Art. 18 commi 1-5 TU 286/98: permesso di soggiorno per
motivi umanitari, rilasciato agli stranieri che:
 hanno subito violenza o siano sfruttati in modo grave, in
qualsiasi forma (lavorativa, sessuale, criminale, ecc.)
 corrano pericolo di vita per sé o familiari in conseguenza della
scelta di sottrarsi alla violenza o sfruttamento
Art. 18 comma 6 TU 286/98
 Il medesimo permesso di soggiorno può essere altresì rilasciato,
all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta
del PM o del MS presso il TM, allo straniero che ha terminato
l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età e ha dato prova concreta di partecipazione
a un programma di assistenza e integrazione sociale
25
Ratio della norma
Il legislatore individua, evidentemente, una analoga situazione di
debolezza, bisognosa di tutela, in chi ha commesso uno o più
reati durante la minore età (caratterizzata da maturità non
compiuta e percorso formativo non completato) e manifesta la
volontà di intraprendere un percorso alternativo.
Soggetto legittimato è lo straniero che ha terminato l’espiazione
di una pena per reati commessi durante la minore età:
destinatario può esserne dunque anche il maggiorenne.
Il permesso è rilasciato:
 all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena
 dopo aver terminato l’espiazione di una pena detentiva
 dopo aver dato prova di concreta partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale
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I soggetti richiedenti
 Autorità giudiziaria: (anche) Procuratore
della Repubblica o Magistrato di
Sorveglianza presso il TM
 E quindi pure i servizi sociali e
l'associazionismo iscritto nelle speciali liste
ex art. 27 DPR 394/99
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La Questura
Il permesso è rilasciato dal Questore, che dovrà
evidentemente accertare la sussistenza dei requisiti
richiesti:
 che si tratti di straniero
 reato commesso durante la minore età
 che abbia finito di scontare la pena e sia fuori dal carcere
 che vi sia stata richiesta di rilascio del permesso da parte di
soggetto legittimato
 Che vi sia stata una presa in carico da parte del servizio
 Che lo straniero abbia dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale (senza, si ritiene, alcun potere di
sindacato sulla congruità e sulla valutazione positiva o
meno dello stesso)
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Condizione giuridica del minore
straniero non accompagnato (MSNA)
 minorenne extracomunitario che, non avendo
presentato domanda di asilo, si trovi nel TN
privo di assistenza o rappresentanza da parte
dei genitori o di altri adulti di riferimento per
lui legalmente responsabili in base alle
vigenti disposizioni dell’ordinamento italiano
 Differenza dal minore in stato di abbandono
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MSNA Normativa applicabile
 Art. 343 c.c. – apertura tutela (se entrambi i
genitori sono morti o per altre cause non
possono esercitare la potestà…si apre la tutela)
 Art. 403 – intervento della pubblica autorità a
favore del minore in stato di abbandono, con
collocamento in luogo sicuro
 Intervento del TM (procedimento rieducativo
ex art. 25 RDL 1404/34, prosieguo
amministrativo)
30
Minore clandestino
Sostanzialmente, il MSNA è un
clandestino, in quanto entrato nel TN
senza un valido titolo d’ingresso (visto
per studio, turismo, ricongiungimento
familiare, cure sanitarie, adozione,
ecc.) e non accompagnato dai genitori
o altro legale rappresentante
31
A metà strada
La sua condizione giuridica è pertanto
a metà strada tra le norme di
protezione e quelle di controllo della
legge immigrazione, simmetrica, in
qualche modo, alla scissione
identitaria e culturale vissuta da questi
minori.
32
Art. 31 TU immigrazione
 Il TM, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
pisco-fisico e tenuto conto dell’età e delle
condizioni di salute del minore che si trova sul TN,
può autorizzare l’ingresso o la permanenza del
familiare, per un tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del TU
33
Difficoltà di interpretazione
 I giudici di merito ne hanno dato
interpretazioni diversificate, allargando o
restringendo la portata della norma
 Orientamento del TM Milano
 Motivi di salute
 Ricongiungimento familiare
 Radicamento sociale
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L’integrazione dei minori stranieri
 La scuola è stata la prima istituzione italiana che ha
previsto ed attuato per i minori stranieri l’accoglienza ed il
loro inserimento nella propria comunità
 DPR 394/99:
 I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo
scolastico (art. 38)
 indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani
(art. 45)
 attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
 La salute: gli stranieri titolari di carta o permesso di
soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
dell’assistenza sanitaria
35
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