Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale “La situazione de lege ferenda” Documento tradotto dal Progetto “Supporto alla Transnazionalità” PON FSE 2007–2013 1 ICENUW Implementing Cooperation in a European Network against Undeclared Work VP/2009/011 Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale “La situazione de lege ferenda” Con il supporto della Unione Europea 2 Indice Indice...........................................................................................................................................3 PREMESSA.................................................................................................................................5 Problematiche da affrontare nell’attuazione della cooperazione nella rete europea contro il lavoro sommerso: la situazione “de lege ferenda”.......................................................................7 Suggerimenti proposti dai paesi per rinforzare la cooperazione amministrativa.........................8 2.1 Aspetti legali........................................................................................................................11 2.1.1 Quadro attuale: le convenzioni bilaterali..........................................................................11 2.1.1.1 Accordi sottoscritti tra i servizi italiani..........................................................................17 2.1.2 L’attuale quadro europeo della lotta alla frode previdenziale..........................................19 2.1.2.1 Fondamenti giuridici e ambito ......................................................................................20 2.1.2.2 Contesto tecnico (hardware, software, applicazioni, connessioni…)............................21 Attori e terminologia..................................................................................................................22 2.1.2.4 Pratiche, possibilità e limitazioni...................................................................................24 2.1.2.5 Ambito territoriale e lingue............................................................................................25 Controversie e soluzioni............................................................................................................25 2.1.2.7 Protezione dei dati e delle comunicazioni elettroniche.................................................26 Scambio di dati tra servizi ispettivi............................................................................................29 Servizi ispettivi con un raggio di azione più ampio? Dallo scambio di dati alla competenza extra-territoriale.........................................................................................................................30 2.1.5. Principio di territorialità dei meccanismi di controllo nazionali.....................................31 2.1.5.1 Non applicabilità delle sanzioni.....................................................................................31 2.1.5.2 Come combattere il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale transfrontaliera? Meccanismo di responsabilità in solido.....................................................................................32 2.1.5.3 Valore giuridico dei dati e dei documenti esteri............................................................33 Scambio di dati: problemi legati alla privacy............................................................................36 2.2 Problemi di ordine pratico...................................................................................................42 2.2.1 Lingua...............................................................................................................................42 2.2.1.1 Durante le ispezioni.......................................................................................................42 Durante la cooperazione............................................................................................................43 Conclusioni preliminari.............................................................................................................44 2.2.2 Comprensione reciproca: interoperabilità semantica........................................................44 2.2.3 Identificazione..................................................................................................................45 2.2.3.1 Identificazione delle persone fisiche..............................................................................45 Identificazione delle persone giuridiche (e delle persone fisiche coinvolte).............................49 Autentificazione dei servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia............................57 Conclusioni preliminari.............................................................................................................58 2.2.4 Problemi legati alle scarse conoscenze.............................................................................59 2.2.4.1 Conoscenza degli organismi competenti all’estero ......................................................59 2.2.4.2 Conoscenza dei sistemi giuridici in materia di lavoro e previdenza sociale dell’altro Stato membro.............................................................................................................................60 2.2.4.3 Verso un Centro Europeo di Conoscenza?....................................................................62 2.2.4.4 Conclusioni preliminari.................................................................................................62 Problemi di tempo: bisogna agire rapidamente.........................................................................63 Rendere lo scambio di informazioni rapido, sicuro ed efficace................................................68 3. LA NECESSITA’ DI UN QUADRO GIURIDICO PIU’ AMPIO: VERSO UNO STRUMENTO EUROPEO?......................................................................................................76 3 PREMESSA La globalizzazione, oltre a comportare varie conseguenze sull’attuale contesto economico e monetario, complica ulteriormente il fenomeno del lavoro sommerso, aggiungendo una serie di problemi ad un universo già di per sé complesso. E’ chiaro che la migrazione e la libertà di movimento in un ambiente globalizzato comportano una serie di sfide importanti nell’ambito della lotta contro il lavoro sommerso. L’internazionalizzazione del contesto in cui si svolgono le indagini sta generando una crescente pressione sulla capacità di lottare contro situazioni di lavoro sommerso e di ottenere risultati. In questa situazione, la capacità dei singoli paesi di risolvere casi così complessi è sicuramente limitata ed il coinvolgimento della/e controparte/i estera/e costituisce l’unico modo per aumentare le possibilità di successo. Nel 2006, con il progetto ENUW (European Network on Undeclared Work), finanziato dal programma dell’Unione Europea PROGRESS, sono stati esplorati i confini della cooperazione nel contesto europeo, mettendo in risalto una serie di insegnamenti da prendere in considerazione. Il progetto ICENUW 2010, che si basa sulle conclusioni del progetto ENUW, è finalizzato a mettere in pratica alcuni dei percorsi identificati, evidenziando le opportunità offerte dai servizi ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale. Una delle prime vie individuate consisteva nel vagliare la possibilità di sviluppare una serie di norme ispettive minime. Tale obiettivo si è poi concretizzato con l’elaborazione di un catalogo di documenti e procedure ispettive in vari Stati Membri. Il nostro scopo è il miglioramento della comunicazione attraverso la comprensione reciproca. Il secondo passo consisteva nell’agevolare la comunicazione tra i vari servizi competenti negli Stati Membri a livello informale ed in un ambiente “user-friendly”. La valutazione delle possibilità di creare un “who’s who” dei servizi di controllo e di ispezione ha dimostrato che tale strumento è veramente necessario. Spesso, per svolgere questo lavoro, è sufficiente sapere a chi rivolgersi, mettere in contatto tra loro le persone giuste. Allo stesso momento, era indispensabile riflettere sulle possibili soluzioni alle incertezze ed alle difficoltà legali derivanti dalla cooperazione internazionale tra i vari servizi di controllo e ispezione. Il nostro terzo rapporto mostra che le interazioni trarrebbero un cospicuo vantaggio da un sistema di comunicazione internazionale. Infine, ci siamo concentrati sulla messa a punto di misure “morbide”, volte a rendere il lavoro legale più interessante. Le misure di applicazione delle regole non si combinano facilmente con le attività ispettive. Tuttavia, non è possibile evitare tali misure, in quanto le opportunità che offrono sono troppo considerevoli e promettenti. Quindi, è fondamentale trovare un modo per integrarle nelle procedure ispettive. Le migliori pratiche del settore ci dovrebbero indicare la strada da seguire. Questa esperienza non sarebbe stata possibile senza l’impegno esplicito di Francia, Italia e Spagna, paesi che, insieme al Belgio, hanno avviato questo progetto. Vorremmo ringraziare la Commissione Europea che ci ha incaricato di definire gli obiettivi ed ha finanziato il progetto nell’ambito del programma PROGRESS. 4 Vorremmo anche fare un ringraziamento speciale ai vari esperti che ci hanno aiutato: il Prof. Yves Jorens, il Prof. Jean-Philipphe Lhernoud, il Sig. Antonio Diaz Almagro ed il Sig. Mauro Di Giacomo. I loro rapporti hanno chiarito i concetti del progetto e le loro preziose considerazioni alimentano una serie di importanti riflessioni. Infine, ringraziamo anche tutti gli ispettori che hanno contribuito in qualità di esperti per le rispettive autorità nazionali dell’Austria, del Belgio, della Bulgaria, della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, della Norvegia, della Polonia, del Portogallo, della Romania e della Spagna. Ci auguriamo che la “Carta di Bruges”, che sostiene gli obiettivi del progetto, rappresenti un chiaro segnale della volontà di cooperazione delle autorità di ispezione e controllo, sempre che si venga a creare un ambiente idoneo. Didier Verbeke Project Manager Per conto del Comitato Direttivo di ICENUW 5 Problematiche da affrontare nell’attuazione della cooperazione nella rete europea contro il lavoro sommerso: la situazione “de lege ferenda” Nel rapporto “Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale: la situazione de lege lata”, abbiamo indicato alcune delle problematiche che i servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia si trovano ad affrontare nell’ambito della cooperazione con le rispettive controparti straniere. Avendo rilevato la necessità di una cooperazione maggiormente “strutturata” tra tali servizi, nel presente Rapporto Generale Europeo esamineremo la situazione “de lege ferenda”. Cosa auspicano e cosa suggeriscono i servizi ispettivi per migliorare la cooperazione? Vi sono già degli strumenti volti a trovare una soluzione a queste problematiche e consentire una cooperazione più fluida? Quali aspetti e quali problemi dovrebbero essere presi in considerazione? La risposta a queste domande ci permetterebbe di definire delle linee-guida e tracciare delle indicazioni di massima per un possibile quadro giuridico europeo a supporto della lotta contro la frode previdenziale (transfrontaliera) e il lavoro sommerso. L’adozione di un siffatto strumento potrebbe quindi essere uno dei requisiti preliminari alla base di una riuscita collaborazione amministrativa tra i servizi ispettivi. 6 Suggerimenti proposti dai paesi per rinforzare la cooperazione amministrativa In primo luogo abbiamo chiesto ai paesi partecipanti di proporre i loro suggerimenti per garantire una migliore collaborazione amministrativa. Le diverse risposte presentano molti punti simili: Austria L’aspetto più importante è la rapidità e facilità di accesso alle informazioni relative ad una società registrata in un altro paese. I servizi ispettivi dovrebbero poter contattare direttamente le autorità del caso. L’accesso diretto ai registri delle società potrebbe essere utile nelle indagini preliminari. La questione dell’identificazione delle persone giuridiche potrebbe indirizzare le indagini successive. La cooperazione transfrontaliera deve essere migliorata per ciò che riguarda le prove ottenute in seno alle procedure amministrative ed alle azioni giudiziarie. Vi sono molti regolamenti che disciplinano il riconoscimento reciproco delle azioni giudiziarie, ma non per quanto riguarda le procedure amministrative. Le opzioni di scambio di informazioni già esistenti o pianificate, come CIRCA con KSS (Knowledge Sharing System) e CIBELES (Convergenza degli Ispettorati per la messa a punto di un sistema a livello europeo) dovrebbero essere applicate nell’ambito di un contesto giuridico ben definito. La molteplicità delle piattaforme è causa di inefficienze, dal momento che, per ottenere una risposta adeguata, devono essere consultate una per una. Belgio Responsabilità congiunta in caso di frode previdenziale transfrontaliera; Normative e scadenze vincolanti in merito allo scambio di informazioni; Formazione sul campo e addestramento specialistico; Piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy; Procedure vincolanti nel caso in cui un organismo si rifiuti di fornire le informazioni richieste. Francia Intensificazione delle relazioni tra i servizi ispettivi e, più specificatamente, tra quelli specializzati nella lotta alle frodi previdenziali, che potrebbero contribuire alla creazione di una dinamica che consenta di superare i limiti legati ad un contesto nazionale; Integrazione di corsi di formazione che prevedano stages di osservazione sul campo tra paesi confinanti; la figura dell’ispettore previdenziale è da sviluppare in quanto fondamentale ai fini di un miglioramento; Messa a punto di azioni di controllo congiunte tra servizi ispettivi dei paesi confinanti per rinforzare le attività di scambio; La conoscenza degli strumenti, dei metodi e delle pratiche utilizzate dai servizi ispettivi nell’ambito di questo progetto potrebbe contribuire significativamente a migliorare la collaborazione internazionale; Lo sviluppo di regole europee comuni che disciplinino le formalità da espletare per la prestazione internazionale di servizi e, per quanto concerne il distacco, l’obbligo di espletare determinate 7 formalità, prima del rilascio del modello A.1, potrebbero contribuire al miglioramento della collaborazione; Una migliore conoscenza dei regolamenti applicabili, attraverso l’elaborazione di una termininologia comune (cosa si intende per lavoro illegale o “caporale”, ecc.); Un’altra soluzione, forse utopica, potrebbe consistere nella creazione di un Corpo europeo di ispezione previdenziale, dotato di competenze extra-territoriali. Questo potrebbe andare di pari passo, il che è probabilmente ancora più utopico, con l’armonizzazione delle legislazioni in materia di previdenza sociale (allo stato attuale è impossibile verificare l’effettivo versamento delle retribuzioni in tutti gli Stati). Sebbene vi siano disposizioni europee in materia di previdenza sociale, il controllo della loro effettiva applicazione resta un compito arduo. Solo un quadro giuridico armonizzato a livello europeo potrebbe garantire una parità di trattamento tra tutti i cittadini europei in termini di leggi sull’occupazione e di efficacia delle disposizioni. Italia Formazione specialistica congiunta per i servizi ispettivi nazionali che operano nel campo della previdenza sociale; Scambio di dati e di informazioni: a tal fine è estremamente importante la creazione di una banca dati che consenta lo scambio di informazioni e di dati sulle società ed i lavoratori in un contesto di libera circolazione dei rispettivi servizi; Condivisione delle novità e degli aggiornamenti in materia di legislazione, circolari, decreti amministrativi, ecc; Creazione di competenze linguistiche con l’organizzazione di corsi di lingue per il personale ispettivo; Controllo congiunto - si auspica la messa a punto di meccanismi operativi che coinvolgano gli ispettori di più paesi; Date le specifiche esigenze delle attività ispettive (soprattutto in termini di rapidità) da un lato, e i limiti derivanti dalle disposizioni legali in materia di privacy, dall’altro, il flusso dello scambio di informazioni potrebbe migliorare grazie alle proposte e agli obiettivi stabiliti da ICENUW. Polonia (ZUS) Stabilire idonee forme di collaborazione. Romania Per quanto riguarda l’ottimizzazione della cooperazione transfrontaliera tra servizi ispettivi nel settore della previdenza sociale, l’organizzazione di incontri tra funzionari ed ispettori, di squadre di ispettori provenienti dai diversi paesi, lo scambio di know-how e di dati, potrebbero migliorare tale cooperazione. Infatti, la maggiore parte delle problematiche che i servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia si trovano ad affrontare nell’ambito della lotta contro la frode previdenziale transfrontaliera, in fase di collaborazione con le controparti estere a cui richiedono informazioni, devono e possono essere risolte. Vi sono già molti strumenti messi a punto dagli Stati Membri che però devono essere adottati a livello internazionale o sovranazionale. Abbiamo così riepilogato i suggerimenti sopra citati: Accesso diretto ai registri delle società (a livello transfrontaliero); Riconoscimento reciproco delle sanzioni amministrative; 8 Un quadro giuridico chiaro per la cooperazione che contempli scadenze vincolanti in termini di condivisione di informazioni, tale da risolvere tutte le problematiche di natura giuridica, inclusa la privacy ed il valore legale delle prove nelle situazioni transfrontaliere; Intensificazione delle relazioni tra i servizi ispettivi, con corsi di formazione sul campo, operazioni congiunte, incontri periodici e addestramenti nel contesto di una rete specializzata; Un quadro giuridico europeo per la cooperazione e lo scambio di informazioni; Un lessico multilingue sulla frode previdenziale; Una piattaforma elettronica per lo scambio di dati operativi e strategici e per la condivisione delle conoscenze, che consenta di operare nel rispetto dei regolamenti in materia di privacy e di accelerare lo scambio di informazioni; Responsabilità congiunta in caso di frode previdenziale transfrontaliera; Procedure vincolanti nel caso in cui un organismo si rifiuti di fornire le informazioni richieste; Ecc. 9 2. Mancanza di libertà di informazione tra i servizi ispettivi 2.1 Aspetti legali L’esigenza di una cooperazione transfrontaliera tra servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia deriva dal fatto che la competenza legale di tali servizi è limitata al rispettivo territorio. Se ciò è evidente in un contesto nazionale, non lo è altrettanto in un ambito internazionale ove la sovranità degli Stati Membri è in parte trasferita ad un’entità sovranazionale che crea uno spazio in cui la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone riveste un’importanza fondamentale. 2.1.1 Quadro attuale: le convenzioni bilaterali Tuttavia, non esiste un quadro giuridico che contempli la libera circolazione delle informazioni o degli ispettori a questo livello sovranazionale ed è per questo che gli Stati Membri ricorrono ad altri meccanismi, come gli accordi bilaterali. La maggior parte di tali accordi bilaterali sono sottoscritti tra i servizi amministrativi o ispettivi degli Stati Membri interessati e pertanto, non sono leggi nazionali. Gli Stati Membri1 che partecipano al progetto ICENUW ci hanno fornito una lista degli accordi bilaterali che sono stati sottoscritti: Austria Trattato bilaterale con la GERMANIA per l’assistenza legale ed amministrativa nelle questioni di natura amministrativa; Accordi sui pendolari e gli stagisti con l’UNGHERIA e la REPUBBLICA CECA; - Accordi bilaterali in materia di previdenza sociale con: AUSTRALIA, BOSNIA, CILE, ISRAELE, CANADA (con eccezioni per la provincia del QUEBEC), CROAZIA, MACEDONIA, MONTENEGRO, FILIPPINE, SERBIA, TUNISIA, TURCHIA, STATI UNITI D0AMERICA. Bulgaria Accordi di collaborazione con gli Ispettorati del Lavoro della POLONIA e del PORTOGALLO (questi accordi prevedono lo scambio di buone pratiche e di informazioni nel settore delle ispezioni sul lavoro, per risolvere problemi pratici relativi alle attività condotte dalle rispettive istituzioni); Accordo di cooperazione trilaterale con GRECIA e ROMANIA (questi accordi prevedono una cooperazione amministrativa, come anche una collaborazione volta a risolvere problemi pratici relativi alle attività ispettive ed allo scambio di buone pratiche); Accordi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le istituzioni omologhe nei PAESI BASSI ed in GERMANIA. - Francia Un accordo tra l’Ispettorato del Lavoro FRANCESE e quello BELGA (sottoscritto in data 9 Maggio 2003) che si riferisce essenzialmente a (1) il controllo degli aspetti fondamentali delle norme obbligatorie a cui sono soggette le imprese che forniscono servizi in un altro Stato Membro, (2) il controllo della fornitura di servizi, (3) la lotta al lavoro sommerso, (4) l’assunzione di lavoratori senza Vogliamo esprimere la nostra gratitudine ai partecipanti di Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna. 1 10 contratto di lavoro, (5) l’assunzione illegale di lavoratori e (5) la frode volta all’ottenimento illegale di prestazioni; Un accordo tra il Ministero della Solidarietà e del Servizio Civile FRANCESE ed il Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali TEDESCO (sottoscritto in data 31 maggio 2001) in materia di cooperazione nel settore del lavoro sommerso e della frode previdenziale transfrontaliera collegata ad attività professionali e nell’ambito della fornitura transfrontaliera di personale. Un secondo accordo, firmato il 9 ottobre 2008, riguarda la previdenza sociale (validità dei modelli E101 o A1); Lettera di intenti firmata dal Ministero delle Solidarietà e del Servizio Civile FRANCESE e dal Ministero del Lavoro e dell’Immigrazione SPAGNOLO relativo alla cooperazione in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. In virtù di tale accordo, sono stati creati due “uffici di contatto”: il primo presso l’Ufficio DIRECCTE nella provincia dell’Acquitania ed il secondo presso l’ufficio DIRECCTE nella provincia di Languedoc-Roussillon. Due accordi con l’ITALIA ed il LUSSEMBURGO sono in fase di negoziazione; - La FRANCIA ha sottoscritto degli accordi di cooperazione (sotto forma di trattati tra i governi) con la REPUBBLICA CECA (luglio 2008) ed il BELGIO (Novembre 2008) per quanto riguarda le frodi relative a prestazioni previdenziali e contributi. Questi accordi devono ancora essere ratificati dal parlamento e pertanto non sono ancora effettivi. Italia Accordi bilaterali con la FRANCIA e con la SPAGNA; - Si sta firmando un accordo bilaterale con la ROMANIA; La Direzione Generale delle Attività Ispettive è in regolare contatto con GERMANA, POLONIA, BULGARIA, CINA, BRASILE, GIORDANIA, ecc. Paesi Bassi Accordo con le autorità della POLONIA in merito ad un progetto speciale finalizzato ad indagare sull’evasione fiscale che si verifica frequentemente tra i lavoratori polacchi emigrati2. Nei Paesi Bassi, come in altri paesi, la riscossione dei contributi previdenziali spetta al fisco. Di conseguenza, lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale in questo settore è disciplinata dalle leggi fiscali e dagli accordi internazionali in materia di imposte. 2 11 Norvegia - - Accordi bilaterali sullo scambio di informazioni con gli ispettorati del lavoro di POLONIA, ESTONIA, LITUANIA e LETTONIA; Accordi bilaterali relativi a questioni fiscali3 tra vari paesi4. Polonia - L’Ispettorato Nazionale del Lavoro della Polonia ha sottoscritto numerosi accordi bilaterali: - dichiarazione di cooperazione tra l’Ispettorato per la Sicurezza sul Lavoro di Nitra in - - - - SLOVACCHIA e l’Ispettorato del Lavoro regionale di Katowice (Polonia) (25 giugno 1999) in materia di: organizzazione di visite di studio, partecipazione ad attività ispettive, scambio dei rapporti annuali sulle attività di entrambi gli ispettorati, scambio di riviste specializzate; programma di cooperazione tra i Corpi Ispettivi del Lavoro ed il Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e delle Donne del Land di BRANDEBURGO (GERMANIA) (21 settembre 2001) in materia di: scambio di informazioni sulla legislazione UE e applicazione dei regolamenti comunitari che disciplinano la salute e la sicurezza sul lavoro; attività di informazione per le società operanti nelle aree di confine in merito ai regolamenti che disciplinano la salute e la sicurezza sul lavoro applicati nel paese confinante; scambio di esperienze in merito alle attività operative e di consulenza condotte dalle istituzioni pubbliche preposte alla sicurezza sul lavoro relativamente all’applicazione delle disposizioni legali da parte delle società; promozione di miglioramenti della sicurezza dei trasporti transfrontalieri, soprattutto per ciò che concerne le merci pericolose; dichiarazione di cooperazione tra l’Ispettorato del Lavoro Regionale di Cracovia (Polonia) e l’Ispettorato del Lavoro di KOSICE (SLOVACCHIA) (11 giugno 2003) in materia di: organizzazione di visite di studio; partecipazione ad indagini condotte in determinati posti di lavoro; scambio di informazioni sulle attività di entrambi gli ispettorati, inclusi i rapporti annuali; scambio di informazioni e di rapporti sulle indagini condotte per verificare cause e le circostanze degli incidenti; scambio di opuscoli e riviste specializzate; dichiarazione di cooperazione tra l’Ispettorato del Lavoro Regionale di Lublino (Polonia) e l’Autorità per la Tutela del Lavoro del Distretto di VOLYN (UCRAINA) (22 ottobre 2003) in materia di: organizzazione di visite di studio, partecipazione ad indagini condotte in determinati posti di lavoro, scambio di informazioni sulle attività di entrambi gli ispettorati, inclusi i rapporti, scambio di riviste specializzate; Protocollo di cooperazione tra il Ministero del Lavoro, dell’Occupazione e delle Politiche Sociali della SERBIA e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro polacco in materia di: scambio di esperti; scambio di materiale informativo; collaborazione per lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi informativi; cooperazione a livello di ispettorati regionali, inclusa la partecipazione (sulla base dello scambio) degli ispettori al lavoro quotidiano degli ispettorati del lavoro regionali; partecipazione congiunta a progetti finanziati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro; organizzazione di corsi pratici presso i centri di formazione dei paesi coinvolti; Come nel caso dei Paesi Bassi, la Direzione Fiscale della Norvegia ha parziale competenza in materia di lavoro e previdenza sociale. 4 Per una lista completa degli accordi bilaterali, si prega di consultare il sito web http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/Selected-topics/taxes-and-duties/skatteavtaler/Tax-treaties-betweenNorway-and-other-st.html?id=417330 3 12 - - - - - - partecipazione a conferenze, simposi, riunioni internazionali; scambio di esperienze relative all’attuazione delle Direttive UE che rientrano nell’ambito di attività delle parti; Protocollo di cooperazione tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro polacco e l’Ufficio Ispettivo del Lavoro della Repubblica di LITUANIA (25 maggio 2005) in materia di: scambio di esperti; scambio di materiale informativo; cooperazione a livello di ispettorati regionali, inclusa la partecipazione, sulla base dello scambio, degli ispettori nel lavoro quotidiano degli ispettorati del lavoro regionali; organizzazione di corsi pratici presso i centri di formazione dei paesi coinvolti; partecipazione a conferenze, simposi, riunioni internazionali organizzate dalle parti contraenti; scambio di esperienze relative all’attuazione delle Direttive UE che rientrano nell’ambito di attività delle parti; Accordo di cooperazione tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro polacco e l’Ufficio Ispettivo del Lavoro della REPUBBLICA CECA (19 dicembre 2005) in materia di: scambio di esperti; scambio di materiale informativo; cooperazione a livello di ispettorati regionali, inclusa la partecipazione, sulla base dello scambio, degli ispettori nel lavoro quotidiano degli ispettorati del lavoro regionali; organizzazione di corsi pratici presso i centri di formazione dei paesi coinvolti; partecipazione a conferenze, simposi, riunioni internazionali organizzate dalle parti; scambio di esperienze relative all’attuazione delle Direttive UE che rientrano nell’ambito di attività delle parti; Accordo tra l’Ispettorato del Lavoro dei PAESI BASSI e l’Ispettorato del Lavoro della Polonia (9 novembre 2006) sulla cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni relative al distacco dei lavoratori conformemente alle disposizioni della Direttiva 96/71/CE, nello specifico: condizioni di lavoro, irregolarità riscontrate durante le ispezioni, violazioni dei diritti dei lavoratori, tipo e forma giuridica delle attività condotte dai datori di lavoro che distaccano il proprio personale nel territorio polacco o olandese; incidenti sul lavoro del personale distaccato. Accordo tra l’Ispettorato del lavoro della Norvegia e l’Ispettorato del Lavoro della Polonia (27 settembre 2007) sulla cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni relative al distacco dei lavoratori conformemente alle disposizioni della Direttiva 96/71/CE, nello specifico: condizioni di lavoro, irregolarità riscontrate durante le ispezioni, violazioni dei diritti dei lavoratori, tipo e forma giuridica delle attività condotte dai datori di lavoro che distaccano il proprio personale nel territorio polacco o norvegese; incidenti sul lavoro subiti dal personale distaccato. Accordo tra l’Ispettorato del Lavoro polacco e l’Ispettorato per la Legislazione Previdenziale, l’Ispettorato per la Sicurezza sul Lavoro (entrambi facenti capo al Servizio Federale per il Lavoro, l’Occupazione ed il Dialogo Sociale) e l’Ispettorato Previdenziale (facente campo al Servizio Federale per la Previdenza Sociale) del BELGIO (11 ottobre 2007) in merito allo scambio di informazioni sui lavoratori distaccati nel territorio di entrambi i paesi dell’accordo per ciò che concerne: condizioni di lavoro, irregolarità riscontrate durante le ispezioni, violazioni dei diritti dei lavoratori, forma giuridica e tipo di attività condotta dai datori che distaccano il proprio personale in Polonia o in Belgio; Protocollo di cooperazione tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro polacco e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro della SLOVACCHIA (8 febbraio 2008) in materia di: scambio di esperti; scambio di materiale informativo; cooperazione a livello di ispettorati regionali, inclusa la partecipazione, sulla base dello scambio, degli ispettori nel lavoro quotidiano degli ispettorati del lavoro regionali; organizzazione di corsi pratici presso i centri di formazione dei paesi 13 - - - coinvolti; partecipazione a conferenze, simposi, riunioni internazionali organizzate dalle parti; scambio di esperienze relative all’attuazione delle Direttive UE che rientrano nell’ambito di attività delle parti; Accordo di collaborazione tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro della Polonia e l’Autorità preposta alle Condizioni di Lavoro del PORTOGALLO (1° settembre 2008) in materia di: scambio di ispettori del lavoro e di esperti; scambio di materiale informativo; organizzazione di corsi pratici presso i centri di formazione dei paesi contraenti; partecipazione a conferenze, simposi, riunioni internazionali organizzati dalle parti; sviluppo di progetti comuni da presentare all’Unione Europea, all’Organizzazione Internazionale del Lavoro e ad altre organizzazioni internazionali che operano nel settore del lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro; scambio di esperienze relative all’attuazione delle Direttive UE che rientrano nell’ambito di attività delle parti; scambio di informazioni sulla pianificazione, il coordinamento, le metodologie e la valutazione delle attività ispettive; scambio di informazioni sul distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi rientrante nella Direttiva 96/71/CE; Accordo di cooperazione e scambio di informazioni tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro polacco e l’Ispettorato del Lavoro e delle Attività Minerarie del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO (29 giugno 2010) in materia di scambio di informazioni sul distacco dei lavoratori in linea con le disposizioni della Direttiva 96/71/CE e più specificatamente: condizioni di lavoro, irregolarità riscontrate durante le ispezioni, violazioni dei diritti dei lavoratori; Accordo di cooperazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro tra l’Agenzia Esecutiva dell’Ispettorato Generale del Lavoro facente capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della BULGARIA e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro polacco (25 agosto 2010) in materia di: scambio di ispettori del lavoro e di esperti; partecipazione, sotto forma di scambio, alle ispezioni sul campo condotte nel territorio dell’altra parte contraente, per la condivisione di esperienze pratiche; scambio di materiale informativo; organizzazione di corsi pratici presso i centri di formazione dei paesi contraenti; partecipazione a conferenze, simposi, riunioni internazionali organizzate dalle parti contraenti; sviluppo e realizzazione di progetti comuni da presentare all’Unione Europea, all’Organizzazione Internazionale del Lavoro e ad altre organizzazioni internazionali operanti nel settore del lavoro o della salute e sicurezza sul lavoro; scambio di esperienze relative all’attuazione delle Direttive UE che rientrano nell’ambito di attività delle parti contraenti; scambio di informazioni sulla pianificazione, il coordinamento, le metodologie e la valutazione delle attività ispettive; scambio di informazioni sul distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi, rientrante nella Direttiva 96/71/CE. Romania - Protocollo di intesa e di collaborazione tra l’Ispettorato del Lavoro rumeno e l’Ispettorato del - Lavoro e della Previdenza Sociale della SPAGNA, per lo scambio di informazioni sulle condizioni di lavoro del personale distaccato nell’ambito della prestazione transnazionale di servizi; Accordo di cooperazione trilaterale firmato dai Ministeri del Lavoro di ROMANIA, BULGARIA e GRECIA, volto a stabilire un quadro permanente di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni tra le parti nei settori di rispettiva competenza. 14 Spagna - Accordo di cooperazione e scambio di informazioni con il PORTOGALLO (accordo iniziale - - sottoscritto nell’ottobre 2003), che definisce un quadro di cooperazione permanente e scambio di informazioni in materia di condizioni di lavoro del personale distaccato e misure volte a garantire l’applicazione delle sanzioni. Protocollo di intesa sullo scambio di informazioni e la cooperazione con la ROMANIA (4 maggio 2009), che definisce un quadro per la cooperazione permanente e lo scambio di informazioni in materia di condizioni di lavoro del personale distaccato, identificazione di imprese coinvolte nelle indagini, validità dei documenti relativi al lavoro e alla previdenza sociale. Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Francia nel settore dei lavoratori distaccati (22 settembre 2010). Accordo di collaborazione sullo scambio di informazioni e la cooperazione con la POLONIA (17 novembre 2010) che definisce lo scambio di informazioni e di ispettori, come anche una cooperazione permanente in materia di lavoratori distaccati. Tale lista, per quanto incompleta, consente di fare qualche osservazione di carattere generale relativamente agli accordi bilaterali. In primo luogo, questi esempi mostrano chiaramente la natura eterogenea e frammentaria degli accordi in essere, non solo in termini di contenuto, ma anche di portata giuridica. Vi sono accordi tra servizi ispettivi a livello nazionale, regionale e locale; ed è per questo motivo che, per esempio, poco tempo fa, l’Istituto Polacco per la Previdenza Sociale (ZUS) si è rifiutato di condividere informazioni con l’Ispettorato belga per la legislazione previdenziale (ed altri), adducendo che ZUS non era il firmatario dell’accordo sottoscritto in Polonia l’11 ottobre 2007 tra l’Ispettorato Nazionale del lavoro polacco, da un lato, e l’Ispettorato per la legislazione sociale, l’Ispettorato del Welfare sul lavoro e l‘Ispettorato Previdenziale del Belgio, dall’altro 5. Esempio Un altro valido esempio è quello dei Krankenkassen6 tedeschi che rilasciano i modelli A1 per la previdenza sociale dei lavoratori migranti7. E’ impossibile che tutti i servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia competenti di tutti gli Stati Membri sottoscrivano accordi con tutti i Krankenkassen8 per ottenere le informazioni necessarie, ove vi siano buoni motivi per sospettare che un modello A-1 sia stato contraffatto o utilizzato scorrettamente o che non sia stato ancora rilasciato. Tuttavia, molti Krankekassen si rifiutano di condividere o scambiare informazioni con le autorità competenti estere adducendo le disposizioni in materia di privacy e la mancanza di un accordo sulla collaborazione o lo scambio di informazioni tra il Krankenkassen in questione e l’autorità estera che richiede l’informazione. Vedi supra. Il termine “Krankenkassen” si può tradurre con “Fondo per l’Assicurazione sulla Salute” o “Cassa Malattia”. Tuttavia, vista la differenza tra i sistemi assicurativi/previdenziali britannici e quelli del continente, non vi è una traduzione esatta del termine tedesco Krankekassen. In olandese si tradurrebbe con “ziekenfonds” o “mutualiteitt”, mentre in francese “cassa di assicurazione malattia”. 7 Per esempio, è possibile scaricare un modello E-101 dal sito web http://www.krankenkassen.de/ausland/eformulare/e-formular-101/ (consultato il 4 febbraio 2011) 8 Vi sono centinaia di Krakenkasse in Germania, sia nel settore pubblico che in quello privato. 5 6 15 Inoltre, va notato l’enorme divario tra teoria e pratica. Alcuni accordi sembrano molto promettenti a livello di contenuto e di rilevanza giuridica. Tuttavia, in alcuni casi, si tratta di promesse che rimangono tali9. Un triste esempio a tale proposito è quello della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale (Strasburgo, 25 gennaio 1988) 10. Sebbene il suo contenuto11 sia ambizioso, solo 14 Stati Membri del Consiglio Europeo hanno ratificato la Convenzione dal 1998 in poi12. Infine, va evidenziato un altro aspetto importante: la suddetta lista riporta solo gli accordi bilaterali in essere tra i servizi ispettivi13 di diversi Stati Membri. La lotta contro il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale coinvolge non solo i servizi ispettivi che operano nel settore del lavoro, ma anche i servizi amministrativi, giudiziari, di polizia e di altra natura. E’ ovviamente impossibile che tutti i servizi competenti coinvolti nella lotta conto il lavoro sommerso e la frode previdenziale sottoscrivano degli accordi bilaterali, in quanto il numero di tali accordi sarebbe astronomico14. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che gli esempi di accordo menzionati nella lista di cui sopra si riferiscono tutti ad accordi sottoscritti tra i servizi dei diversi Stati Membri. A livello intra-nazionale vi è un’altra lista di accordi bilaterali tra autorità e servizi nazionali, regionali e locali all’interno dello stesso Stato Membro. Alcune di questi servizi non fanno capo ad un’autorità nazionale, il che significa che dovrebbero anch’essi sottoscrivere accordi con tutti gli attori del settore. Gli italiani hanno fornito uno splendido esempio di tali accordi. 2.1.1.1 Accordi sottoscritti tra i servizi italiani 2010 - “Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto Nazionale - per la Previdenza Sociale, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e l’Agenzia delle Entrate per lo scambio di dati e di informazioni a scopi ispettivi” (agosto 2010). Questo protocollo di intesa è volto a migliorare il controllo dell’applicazione della legislazione in materia di lavoro e previdenza sociale, nonché a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle ispezioni volte a combattere l’evasione fiscale ed il lavoro non dichiarato, attraverso una programmazione orientata agli obiettivi e un’ottimizzazione di tutte le risorse disponibili; Cooperazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Difesa per combattere tutti i crimini associati allo sfruttamento del lavoro, il lavoro illegale e le Per esempio, alcuni accordi bilaterali contemplano l’allargamento della competenza territoriale degli ispettori all’altro Stato Membro. Tuttavia, nella realtà, i controlli transfrontalieri sono molto rari per ragioni di natura sia economica che pratica. L‘invio di un ispettore presso un altro stato membro essere molto dispendioso. In un momento in cui i servizi competenti dispongono di scarse risorse, la soluzione ad un problema si rivela essere un vicolo cieco a causa dell’insorgenza di un altro problema. 10 http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_33767_2489998_1_1_1_1,00.html e http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=127&CM=8&DF=02/02/2011&CL=ENG 11 http://www.oec.org/dataoecd/11/29/2499078.pdf 12 La lista delle Parti che hanno ratificato la Convenzione è consultabile presso il sito http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=127&CM=8&DF=17/12/2010&CL=ENG. Anche gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione del 13 febbraio 1991 e, ironia della sorte, sono stati i primi! 13 Ed alcune amministrazioni fiscali 14 Un altro aspetto che colpisce è il fatto che praticamente tutti questi accordi sono stati firmati nel passato (molto) recente. Sarebbe interessante sapere se si tratta di aggiornamenti di accordi più datati ed eventualmente, quali modifiche comportano. 9 16 - - violazioni delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, recentemente definito in seno ad un accordo (settembre 2010) che conferma l’approccio del Ministero volto ad una sorveglianza “integrata” in sinergia con altri organismi istituzionali competenti; Attualmente è in fase di sottoscrizione un protocollo simile con la Guardia di Finanza. Tutti questi accordi sono intesi a migliorare i sistemi di intelligence a scopo di controllo, con solide attività operative a livello territoriale, e ad ottimizzare le potenzialità degli ispettori; Accordo di cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Direzione Provinciale del Lavoro; Protocollo di Intesa con Casartigiani (Confederazione dei Sindacati nel settore dell’Artigianato); Protocollo di Intesa con Equitalia S.p.A. (agenzia nazionale di recupero dei crediti e delle imposte); Protocollo di intesa con la Confederazione Nazionale degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese (CNA); Protocollo di intesa con Confartigianato. 2009 - - Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale dell’Orine dei Consulenti del Lavoro; Protocollo di Intesa con Telefono Azzurro; Protocollo di Intesa con l’INPDAP15 2007 - Protocollo di Intesa con l’Autorità Forestale; Protocollo di intesa con la rete nazionale delle Consigliere di Parità. 2006 - Protocollo di Intesa con l’ENPALS16; Protocollo di Intesa con l’IPSEMA17; Protocollo do intesa con l’INPGI18; Protocollo di intesa con l’INPS19 e l’INAIL20. Inutile dire che un’efficiente cooperazione e scambio di informazioni a livello transfrontaliero è fattibile sono nel contesto di un quadro normativo completo che non può essere costruito dal basso verso l’alto. Tuttavia, possiamo trarre molti insegnamenti da queste iniziative che perlomeno evidenziano inequivocabilmente le forti esigenze di collaborazione, come anche la portata e la gravità del fallimento della cooperazione transfrontaliera in seno all’Unione Europea. Tanto la frammentazione e la portata limitata degli accordi bilaterali quanto il livello organizzativo e le dimensioni che il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale hanno raggiunto, indicano chiaramente che gli accordi bilaterali non rappresentano la risposta al problema di come attuare una cooperazione a livello europeo. Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Ente nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo e dello Sport professionistico. 17 Istituto di Previdenza per il Settore marittimo. 18 Istituto di Previdenza dei Giornalisti italiani, 19 Istituto Nazionale Previdenza Sociale. 20 Istituto nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro. 15 16 17 Gli accordi bilaterali non rappresentano una soluzione, poiché il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale transfrontaliera (organizzata) oggi coinvolgono più di due Stati Membri. Ciò significa che gli accordi devono essere almeno multilaterali. Inoltre, tali accordi multilaterali non possono essere sottoscritti tra i servizi amministrativi, giudiziari, ispettivi o di polizia dei diversi Stati Membri, altrimenti il numero delle parti contraenti sarebbe astronomico. Tali accordi multilaterali devono essere sottoscritti tra i governi. Tuttavia, anche a livello internazionale, non tutte le problematiche relative alla portata degli accordi multilaterali sarebbero risolte21, ragion per cui si potrebbe considerare lo sviluppo di uno Strumento Europeo. 2.1.2 L’attuale quadro europeo della lotta alla frode previdenziale Al giorno d’oggi, una valida cooperazione amministrativa è considerata come l’elemento chiave ai fini di un’efficace lotta alla frode previdenziale a livello di Unione Europea. A tale proposito, secondo l’Articolo 76 del Regolamento 883/2004 sulla previdenza sociale dei migranti, una “valida cooperazione” comprende una buona assistenza amministrativa, una comunicazione diretta tra le autorità, il divieto di rifiutarsi di fornire documenti sulla base della lingua, un dovere di informazione reciproca ed un tempo di risposta ragionevole. Anche l’articolo 4 della Direttiva 96/71 sul distacco insiste sulla cooperazione in materia di informazioni, con uffici di contatto che rispondono alle richieste di informazioni, sempre che siano motivate. Come stabilito in tale articolo, questa cooperazione dovrà includere in particolare la risposta alle richieste ragionevolmente avanzate dalle autorità volte ad ottenere informazioni sull’assunzione transfrontaliera di lavoratori, inclusi casi evidenti di abuso, o possibili casi di attività illegali transfrontaliere. Uno degli aspetti principali della cooperazione amministrativa volta a combattere la frode previdenziale consiste nello scambio (elettronico) di dati, nel reciproco scambio di informazioni (digitali) e nella possibilità di indirizzare le richieste (scritte) agli organismi stranieri competenti. Gli strumenti elettronici sono considerati molto importanti. Il nuovo quadro normativo per la previdenza sociale dei migranti (Regolamenti 883/2004 e 987/2009) introduce un’innovazione e cioè lo scambio di dati elettronici. La commissione amministrativa è incaricata di “incoraggiare il più possibile l’utilizzo di nuove tecnologie allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone, soprattutto modernizzando le procedure per lo scambio di informazioni e digitalizzando il flusso di informazioni tra istituzioni, considerando lo stadio di sviluppo dell’elaborazione dei dati in ogni Stato Membro” e quindi “di adottare le regole strutturali comuni per i servizi di elaborazione dati soprattutto in materia di sicurezza e di rispetto delle norme e stabilire le modalità di funzionamento delle parti comuni di tali servizi”22. 21 22 Non tutte le regioni degli Stati Membri federali sarebbero vincolate a livello nazionale. Art. 72, d) Regolamento n. 883/04/CE. 18 L’introduzione di uno Strumento Elettronico per lo Scambio di Dati in materia di Previdenza Sociale nell’ambito dei Regolamenti sulla Previdenza Sociale (EESSI) è considerata come un contributo alla prevenzione di frodi ed errori, in quanto garantisce che i contributi siano corrisposti ai giusti Stati Membri e che le prestazioni non siano indebitamente concesse o ottenute in maniera fraudolenta. Anche per ciò che concerne la Direttiva sul Distacco, una volta riscontrato che l’adempimento degli obblighi in materia di cooperazione e assistenza in virtù dell’articolo 4 della Direttiva 96/71/CE evidenzia una serie di difficoltà e non funziona in maniera ottimale, la Commissione Europea ha raccomandato la promozione di una cooperazione giuridica e amministrativa tra gli Stati Membri utilizzando lo strumento elettronico “Internal Market System” (IMI). La realizzazione di questa collaborazione a livello tecnico/TIC dipende sia dalle vigenti disposizioni che disciplinano il trasferimento di dati (e la tutela degli stessi), sia dalle esigenze specifiche, dagli obiettivi e dal livello di cooperazione amministrativa. Allo stato attuale, il quadro legislativo UE per la lotta alla frode previdenziale si avvale di due sistemi di scambio elettronico di dati23: - Internal Market Information (IMI)24; - Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)25. A scopo di confronto, esaminiamo ora i due suddetti sistemi in relazione agli aspetti più importanti. 2.1.2.1 Fondamenti giuridici e ambito IMI L’IMI26 è uno strumento elettronico volto a supportare una serie di atti legislativi nel mercato interno che richiedono lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati Membri. Attualmente, copre sia la Direttiva sulle Qualifiche Professionali (n. 2005/36/CE, art. 8, 56 e 57 sulla cooperazione amministrativa) che la Direttiva sulla Prestazione di Servizi (n. 2006/123/CE, art. 8 e 34)27. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo del 13 giugno 2007 sul distacco dei lavoratori in relazione alla prestazione di servizi, per l’ottimizzazione delle prestazioni e delle potenzialità e per garantire la tutela dei lavoratori, COM(2007) 304 def. 24 Per informazioni pratiche, si rimanda al sito web della CE: http://ec.europa.eu/internal_maret/iminet/index:en.html (consultazione del 15 dicembre 2010) 25 Per informazioni pratiche, si rimanda al sito web della CE: http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catld=869&langld=en (consultazione del 15 dicembre 2010) 26 Stabilito in virtù della Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2004/387/CE del 21 aprile 2004 sulla fornitura interoperabile di servizi paneuropei di eGovernment alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC), OJ.L. 18 maggio 2004, n. 181, 25 27 . Vedere la Decisione della Commissione n. 2009/739/CE del 2 ottobre 2009 che definisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni tramite mezzi elettronici tra Stati Membri in virtù del Capitolo VI della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui servizi nel mercato interno, OJ.L. 7 ottobre 2009, n. 263, 32; 23 19 EESSI L’EESSI28 mira a rinforzare la tutela dei diritti dei cittadini UE informatizzando l’applicazione della legge UE sul coordinamento della previdenza sociale e degli scambi informatici29. Il progetto EESSI è stato lanciato dalla CE con il coinvolgimento dei 27 Stati Membri e dei 4 paesi EFTA (Associazione Euopea di Libero Scambio), allo scopo di sviluppare e implementare un sistema informativo per lo scambio di informazioni in materia di previdenza sociale tra i paesi partecipanti. Le informazioni si riferiscono ai dati (personali) in tema di malattia (salute), pensioni disoccupazione, sussidi familiari, incidenti sul lavoro e malattie professionali, legislazione applicabile ed altre questioni orizzontali (non classificabili in un settore specifico). 2.1.2.2 Contesto tecnico (hardware, software, applicazioni, connessioni…) IMI L’IMI contiene una banca dati centrale, immagazzinata in un server della CE in Lussemburgo. Tutti gli scambi di dati avvengono tramite questo server. Non sono necessari hardware o software aggiuntivi. L’IMI non impone ulteriori obblighi agli Stati Membri, oltre a quelli già contemplati dalla legislazione in materia di mercato interno. Per accedere al sistema tramite il sito web IMI occorre inserire un nome utente, una password e un codice di sicurezza. EESSII L’EESSI comprende una banca dati pubblica contenente dati (elettronici) e informazioni sugli organismi nazionali interessati dall’attuazione del Regolamento n. 883/2004. I cittadini hanno accesso immediato alla banca dati che contiene una directory elettronica (URL) degli organismi coinvolti30. Tale directory risiede fisicamente presso la CE, mentre gli Stati Membri sono responsabili della raccolta delle informazioni necessarie presso gli organismi, della loro verifica e della tempestiva trasmissione alla CE di eventuali aggiunte o modifiche dei dati di cui sono responsabili 31. Inoltre, la banca dati ha un’interfaccia che consente di indirizzare i documenti e che funge anche da directory on-line. Gli Stati Membri utilizzano un software di implementazione sviluppato dalla CE che comprende un punto di accesso nazionale ed internazionale predefinito e un’interfaccia web di default per gli impiegati (WebIC). Il Nodo di Coordinamento (componente principale della distribuzione di indirizzamento dell’EESSI) è installato presso DIGIT (la Direzione Generale della CE per l’informatica), in Lussemburgo. Fondamento giuridico: art. 72 del Regolamento n. 883/2004/CE del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul coordinamento dei sistemi previdenziali, OJ.L. 7 giugno 2004, n. 200, 1 e art. 4 del Regolamento n. 987/2009/CE del 16 settembre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce le modalità di attuazione del Regolamento (CE) 883/2004 sul coordinamento dei servizi previdenziali, OJ.L. 30 ottobre 2009, n. 284, 1. 29 Vedere i principi illustrati nell’articolo 78, I Regolamento n. 883/2004/CE 30 L’URL indica il nome, il codice identificativo e l’indirizzo elettronico EESSI degli organismi coinvolti, la loro funzione e competenza relativamente ai diversi rischi, tipi di prestazioni, schemi e copertura territoriale, dati di contatto ed altre informazioni (vedere art. 1 dell’allegato 4 del regolamento 987/2009). Questa è l’Interfaccia di Accesso Pubblico EESSI (PAI) per i servizi delle directory. 31 Art. 2 dell’allegato 4 del Regolamento 987/2009 e Decisione n. E2 del 3 marzo 2010 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei Sistemi previdenziali in materia di messa a punto di una procedura di cambio di gestione applicabile ai dati degli organismi definiti nell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio elencati nella directory elettronica, facente parte di EESSI, OJ.C. 10 luglio 2010, n. 187, 5. 28 20 Attori e terminologia IMI Fondamentalmente l’IMI consente alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con le rispettive controparti all’estero. L'amministrazione e il servizio di assistenza dell’IMI sono di competenza della CE. Gli attori coinvolti sono32: - - - CA (Autorità competente): le agenzie governative degli Stati Membri che sono designate autorità competenti. Le CA possono solo ricevere ed inviare richieste di informazioni. NIMIC (Coordinatore nazionale dell’IMI)33: in ogni Stato Membro si nomina un coordinatore nazionale34, che rappresenta la più alta autorità dell’IMI e di conseguenza dialoga con la CE e gli altri Stati Membri. Il NIMIC supervisiona l’implementazione complessiva e il buon funzionamento dell’IMI a livello nazionale, inclusa l’identificazione, la registrazione e la formazione delle CA. Il NIMIC può consultare la lista di tutte le richieste inviate/ricevute dalle CA e dai DIMIC. Tuttavia, tale lista non contiene dati personali. DIMIC (Coordinatore IMI Delegato): I DIMIC possono essere nominati per il coordinamento e la supervisione di determinate CA. Di norma, un DIMIC è responsabile per una o più aree legislative specifiche in un determinato territorio. Il DIMIC può registrare le CA e fornire loro l’accesso per specifiche aree legislative che coordina (per esempio, servizi, qualifiche professionali o entrambi). Il DIMIC non ha accesso ai dati personali. SDIMIC (Coordinatore IMI superdelegato): lo SDMIC è un DIMIC per gli Stati Membri con una struttura federale. LO SDMIC può espletare, nei limiti della sua competenza territoriale, tutte le funzioni di un NIMIC nell’ambito del sistema IMI, fatta eccezione per la registrazione di altri SDMIC. Lo SDIMIC ha una responsabilità orizzontale per tutti i settori legislativi nel territorio di sua competenza35. Ai fini della cooperazione amministrativa contemplata dalla Direttiva sui Servizi, gli Stati Membri hanno anche designato dei “punti di contatto” a cui ci si può rivolgere in caso di difficoltà, per esempio ove sia necessaria assistenza per individuare l’autorità competente del caso36. Vedere Decisione della Commissione n. 2008/49/CE art. 6-10 del 12 dicembre 2007 relativa alla protezione dei dati in relazione all’introduzione dell’Internal Market System (IMI), OJ.L. 16 gennaio 2008, n. 13, 18. 33 Vedere COMMISSIONE EUROPEA, Internal Market Information System. Ruolo del Coordinatore nazionale dell’IMI, MARKT/E3/MN(2007)D6286, 27 aprile 2007, http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/docs/nimic_roles_en.pdf (consultazione 22 dicembre 2010). La lista dei NIMIC degli Stati Membri e rispettive coordinate è pubblicata nel sito web della CE: http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/contact_en.html (consultazione 22 dicembre 2010) 34 La lista dei Coordinatori Nazionali (NIMIC) degli Stati Membri e rispettive coordinate è riportata nel sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html (consultazione 22 dicembre 2010) 35 Vedere COMMISSIONE EUROPEA, Internal Market Information System, Linee-guida per la registrazione delle autorità competenti e dei coordinatori IMI nel contesto del progetto pilota per i servizi IMI, MARKT/E3/bh d(2009), 19 gennaio 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/docs/guidelines_authority_registrat_en.pdf (consultazione 22 dicembre 2010). 36 Vedere http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/liaison_points.pdf (consultazione 22 dicembre 2010). 32 21 EESSI37 La trasmissione di dati tra le istituzioni o gli uffici di contatto deve essere effettuata elettronicamente, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso38. Pertanto, le parti coinvolte possono utilizzare sTESTA, una rete protetta impiegata per le comunicazioni tra i Punti di Accesso EESSI ed il nodo centrale di EESSI in Lussemburgo. - - - - - - AC (Commissione Amministrativa): l’organismo direttivo generale del progetto EESSI a livello internazionale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati Membri, della UE e del progetto EESSI. L’AC adotta delle regole strutturali comuni per i servizi di elaborazione dei dati ed emana le disposizioni per il funzionamento della parte comune di tali servizi39. TC (Commissione tecnica): Consiglio di consulenza tecnica per il progetto EESSI, composto da rappresentanti di tutti gli Stati Membri e del progetto EESSI40. AP (Punto di accesso): punto di accesso nazionale per varie istituzioni del network EESSI41. Vi sono al massimo cinque AP per Stato Membro. Manager AP: il responsabile di un AP AP SPOC (Unico punto di contatto AP): l’unico punto di contatto tra un AP e il Central Service Desk di EESSI (ECSD) e le istituzioni associate. Fornisce assistenza nazionale di primo livello alle istituzioni associate, registra i problemi e li indirizza all’assistenza nazionale o all’ECSD. L’AP SPOC è il contatto tra gli utenti nazionali (istituzioni e amministratori di sistema) e l’ECSD. Amministratore AP: L’amministratore AP è responsabile dell’identificazione e dell’associazione di istituzioni presso il Punto di Accesso. Questo ruolo richiede una conoscenza approfondita delle istituzioni, come anche delle rispettive aree di lavoro e responsabilità. EESSI SPOC (unico punto di contatto EESSI): punto di contatto tecnico nazionale per il progetto EESSI. E’ responsabile, da un punto di vista tecnico, del coordinamento nazionale dell’implementazione di EESSI; nei confronti dei Ministeri e/o delle istituzioni responsabili a livello nazionale, ed anche degli AC e TC. EC SPOC (Singolo punto di contatto CE): l’unico punto di contatto con il progetto EESSI: il Central Service Desk dell’EESSI presso la Commissione Europea (ECSD). Utente finale: gli utenti finali dipendono dall’applicazione. Per il servizio di directory, gli utenti finali sono (1) i cittadini europei che accedono tramite l’interfaccia di accesso pubblico e (2) gli impiegati delle istituzioni nazionali. Impiegato (Clerk): l’utente che gestisce i flussi tramite l’interfaccia web per gli impiegati o un’applicazione EESSI sviluppata a livello nazionale. Il lavoro gli viene assegnato dal supervisore e/o da sé stesso. Può lavorare con i flussi/messaggi indirizzati all’istituzione alla quale appartiene. Utilizza l’interfaccia web di default per gli impiegati (WebIC). Vedere anche COMMISSIONE EUROPEA, glossario EESSI, 21 settembre 2010, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=en&catld=869 (consultazione 22 dicembre 2010). 38 Art. 4 del Regolamento 987/2009. 39 Art. 72, IV Regolamento 883/2004. 40 Art. 73 Regolamento 883/04. 41 Per una definizione legale, si rimanda all’Articolo 2, 2°, a), Regolamento 987/2009. 37 pag. 22, 22 2.1.2.4 Pratiche, possibilità e limitazioni IMI La CA dello Stato Membro che presenta una richiesta crea un messaggio/domanda dopo essersi collegata al sito web dell’IMI. Il sistema dell’IMI contiene anche delle domande standard che possono essere selezionate e consente ai suoi utenti di reperire e nominare la CA di un altro stato membro. Le domande possono essere accompagnate da allegati. La CA che risponde riceve la domanda nella sua lingua, accetta la richiesta ed eventualmente fornisce le informazioni del caso. Le due CA possono concordare sulle scadenze. L’applicazione on-line consente alle parti anche di monitorare l’avanzamento della richiesta. EESSI L’interfaccia di accesso pubblico dell’EESSI consente alle istituzioni di un paese che vi navigano di cercare un’istituzione sulla base di criteri di selezione, e di effettuare una ricerca a testo libero nella directory EESSI42. L’interfaccia impiegato (clerk interface) consente l’indirizzamento del documento e lo scambio di documenti in materia di previdenza sociale tramite file elettronici strutturati (SED)43. Un documento elettronico inviato o rilasciato da un’istituzione conformemente al regolamento non può essere respinto da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato Membro in ragione del fatto che è stato ricevuto elettronicamente, una volta che l’istituzione destinataria ha dichiarato di poter ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti deve essere considerata corretta ed accurata rispetto alla copia originale, salvo prova contraria 44. Un documento elettronico deve essere considerato valido ove il sistema informatico in cui è registrato sia provvisto delle protezioni necessarie per impedire qualsiasi alterazione, fuga o accesso non autorizzato. Dovrà essere contemplata la possibilità di riprodurre le informazioni registrate in qualsiasi momento ed in un formato immediatamente leggibile45. Le principali unità di comunicazione di EESSI sono “messaggi” scambiati tra mittente e ricevente (richieste di informazioni, di assistenza, di azioni, ecc.). Tali messaggi contengono un’intestazione (indirizzo del mittente, indirizzo del ricevente, ecc) utilizzata per il trasferimento dello stesso dal mittente al ricevente ed un corpo di testo. L’intestazione ed il corpo contengono il SED strutturato come messaggio XML. L’AP riceve il messaggio dall’istituzione nazionale e lo trasmette al nodo di coordinamento o viceversa. EESSI prevede di organizzare corsi di formazione per gli utenti finali (autorità, amministratori di sistema, tecnici e sviluppatori)46. Accesso on-line all’interfaccia pubblica: http://ec.europa.eu/employment_social/social-securitydirectory/welcome.seam?langld=en (consultazione 22 dicembre 2010 43 Articolo 1, 2°, d) Regolamento 987/2009 e considerazione n. 40 Regolamento 883/2004. 44 Articolo 78, 3° Regolamento 883/2004. 45 Articolo 78, 4° Regolamento 883/2004. 46 Vedi newsletter EESSI n. 4/2010, 2-4: 869http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catld=en&langd=en&moreDocuments=yes (consultazione 22 dicembre 2010). 42 23 2.1.2.5 Ambito territoriale e lingue IMI L’IMI è utilizzato dalle autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale nella UE, in Islanda, in Liechtenstein ed in Norvegia. La registrazione presso l’IMI è consentita solo a queste autorità e deve essere approvata da un coordinatore IMI. L’IMI contiene una serie di domande e risposte già tradotte e, per alcune combinazioni di lingue, una traduzione automatica. L’autorità che risponde visualizza la domanda nella propria lingua. EESSI L’EESSI copre le istituzioni e gli uffici di collegamento di 31 Stati Membri: 27 della UE e 4 EFTA. L’interfaccia pubblica EESSI è disponibile delle 25 lingue dei paesi EESSI (23 lingue per la UE, più norvegese e islandese). Controversie e soluzioni IMI In caso di controversie o disaccordi, i NIMIC o i DIMIC (a livello nazionale o regionale) possono intervenire. La CE dispone di un servizio di assistenza centrale (helpdesk) dell’ IMI47. EESSI L’EESSI dispone di due canali informativi principali (caselle postali funzionali), in caso di problemi: 1. La Segreteria dell’EESSI48: si occupa di tutte le comunicazioni riguardanti questioni amministrative relative al progetto EESSI, nonché delle comunicazioni tra gli AC e TC. 2. Il Central Service Desk dell’EESSI49 gestisce tutti i problemi tecnici relativi al progetto EESSI. A livello nazionale, gli AP SPOC forniscono un’assistenza iniziale alle istituzioni associate e sono incaricati della registrazione dei problemi e del loro inoltro al servizio Helpdesk di EESSI. L’helpdesk della CE può essere contattato via e-mail ([email protected]) o telefonicamente; http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html (consultazione 22 dicembre 2010 48 Tramite [email protected] 49 Tramite [email protected] 47 24 2.1.2.7 Protezione dei dati e delle comunicazioni elettroniche IMI Sia la Direttiva sulle Qualifiche Professionali che la Direttiva sulla Prestazione di Servizi fanno riferimento ai testi normativi fondamentali della UE in materia di privacy: la Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Direttiva sulla Protezione dei Dati; art. 56, 2°) e la Direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy nell’ambito delle comunicazioni elettroniche (Art. 43). La CE ha chiarito tali aspetti con l’adozione di due decisioni50 e di una raccomandazione51. I punti salienti delle norme in materia di tutela dei dati e di comunicazione elettronica possono essere riepilogati come segue. Innanzi tutto, va rilevato che non tutte le informazioni scambiate in seno all’IMI sono dati personali (come nel caso delle informazioni sulle persone giuridiche). L’elaborazione dei dati personali dovrebbe sempre avere un fondamento giuridico (art. 7 della Direttiva sulla Protezione dei dati). Nel caso dell’IMI, il fondamento giuridico potrebbe essere trovato negli obblighi legali (art. 7, c) contemplati dalla Direttiva sulla Protezione dei Dati, unitamente all’art. 56 della Direttiva sulle Qualifiche Professionali e gli articoli 28 e 34 della Direttiva sulla Prestazione di Servizi, nonché “nell’espletamento di un incarico svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri conferiti al controllore” (art. 7 della Direttiva sulla Protezione dei Dati). L’elaborazione dei dati personali deve essere effettuata sulla base di determinati principi che la Direttiva sulla Protezione dei Dati indica come “principi in materia di qualità dei dati” (art. 6). I responsabili del controllo dei dati dovrebbero limitarsi a raccogliere i dati personali esclusivamente per scopi legittimi e specifici, evitando di elaborarli per altri fini non compatibili con quelli indicati al momento in cui sono stati raccolti. Inoltre, il trattamento dei dati personali deve essere corrispondente (adeguato, pertinente e non eccedente) alle finalità della loro raccolta ed il controllore deve adottare ragionevoli misure per garantire che i dati siano aggiornati e distrutti o resi anonimi non appena l’identificazione della persona oggetto dei dati non sia più necessaria. Con la raccomandazione del 26 marzo 2009, la CE ha imposto una serie di regole 52 volte a garantire i principi in materia di qualità dei dati, con particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili (quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione ai sindacati, salute, vita sessuale, reati, condanne penali o misure di sicurezza; vedere l’articolo 8 della Direttiva sulla Protezione dei Dati). L’architettura dell’IMI contiene ulteriori garanzie strutturali per garantire la protezione dei dati personali durante la loro elaborazione: Decisione della Commissione n. C (2006)3602 del 16 agosto 2006 in materia di sicurezza dei sistemi informativi utilizzati dalla Commissione Europea e decisione della Commissione n. 2008/49/CE. 51 Raccomandazione della Commissione n. 26 marzo 2009 sulle Linee-guida in materia di protezione dei dati per l’Internal Market Information System (IMI), COM(2009)2041final 52 COM(2009)2041final, pagg. 14-16 50 25 - - - - Controllo congiunto: solo le autorità competenti degli Stati Membri possono scambiare i dati personali, ma l’immagazzinamento di tali dati nei server è responsabilità della CE. Ciò implica che, a seconda del livello di elaborazione dei dati, sarà applicabile un quadro giuridico diverso alla protezione dei dati personali. Per esempio, la Commissione Europea è soggetta al regolamento sulla Protezione dei Dati 45/2001/CE, mentre nel caso degli utenti nazionali (per esempio le CA) la legge applicabile è quella nazionale che deve essere conforme alla Direttiva sulla Protezione dei Dati; La CE e i coordinatori dell’IMI non hanno accesso ai dati personali dei professionisti o dei fornitori di servizi scambiati in seno al sistema; L’elaborazione dei dati personali a livello nazionale deve essere effettuata sotto la supervisione delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati, mentre l’elaborazione dei dati personali da parte delle istituzioni europee è controllata dal Supervisore Europeo per la Protezione dei Dati (EDPS). Di conseguenza, la CE è soggetta alla supervisione dell’EDPS, mentre gli altri utenti dell’IMI sono soggetti alla supervisione delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati. Tutti i dati personali scambiati tra le CA ed elaborati nell’IMI saranno automaticamente eliminati dalla CE sei mesi dopo la chiusura formale di uno scambio di informazioni. Per ragioni statistiche, lo scambio di informazioni rimarrà nell’IMI, ma tutti i dati personali saranno resi anonimi. Una CA coinvolta in uno specifico scambio di informazioni potrà, in qualsiasi momento dopo la chiusura di tale scambio di informazioni, chiedere alla CE di cancellare specifici dati personali. La CE accoglierà tale richiesta entro 10 giorni lavorativi, fermo restando il consenso dell’altra CA coinvolta53. Tuttavia, i dati personali relativi agli utenti dell’IMI, come indicato nell’articolo 6, rimarranno nell’IMI fino a quando tali parti continueranno ad essere suoi utenti e saranno cancellati dall’autorità competente solo quando non lo saranno più54; Diversi livelli di accesso alla banca dati sono protetti da un normale sistema di password e da un codice digitale addizionale simile a quello utilizzato in alcuni sistemi bancari per personal computer. L’accesso ai dati personali nell’IMI è limitato ad un gruppo ristretto. Inoltre, il sistema è protetto dagli “http”, uno speciale protocollo internet sicuro. Il soggetto dei dati ha il diritto di accedere ai propri dati personali (elaborati dalle CA)55 e, ove appropriato, ha la facoltà di farli cancellare, rettificare o bloccare, qualora siano inesatti o siano stati elaborati illegalmente ed ha il diritto di intraprendere in qualsiasi momento un’azione legale ed, eventualmente, ottenere un risarcimento. EESSI Prima facie, il progetto EESSI non stabilisce delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali trasferiti. Sia il Regolamento 883/2004 che il Regolamento 987/2009 prevedono solo un riferimento agli strumenti legislativi degli Stati Membri e della UE sulla tutela delle persone fisiche per il trattamento e la libera circolazione dei dati personali. Il Regolamento prevede le seguenti distinzioni56: Art. 4 Decisione n. 2008/49/CE Art. 5 Decisione n. 2008/49/CE 55 Art. 11 e successive della Decisione 2008/49/CE. 56 Vedere art. 77 e 78, 2°, Regolamento 883/2004; considerazione n. 3 e art. 2, 3° Regolamento 987/2009. 53 54 26 - - - Qualsiasi comunicazione di dati personali da parte delle autorità e delle istituzioni di uno Stato Membro alle autorità ed istituzioni di un altro Stato Membro deve essere soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati applicata dallo stato membro che li trasmette. Qualsiasi comunicazione da parte dell’autorità o dell’istituzione dello stato membro destinatario, come anche l’immagazzinamento, la modifica e la distruzione dei dati forniti da tale stato membro sarà soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati dello stato membro destinatario. I dati richiesti per l’applicazione dei regolamenti 883/2004 e 987/2009 saranno trasmessi da uno stato membro ad un altro stato membro conformemente alle disposizioni UE sulla tutela delle persone fisiche relativamente all’elaborazione ed alla libera circolazione dei dati personali (che equivale alla suddetta Direttiva sulla Protezione dei Dati). Questa norma standard deve essere anche un riferimento per gli Stati Membri in materia di responsabilità nella gestione della propria parte di servizi di elaborazione dei dati. Quando un documento elettronico viene trasferito da un’istituzione previdenziale all’altra, devono essere prese determinate precauzioni conformemente alle disposizioni UE sulla tutela delle persone fisiche relativamente all’elaborazione ed alla libera circolazione dei dati personali57. L’attuazione della Direttiva sulla Protezione dei Dati da parte degli Stati Membri sembra essere il principio guida. Il team del progetto EESSI della CE sottolinea che “gli Stati Membri dovranno valutare se lo scambio di dati tramite l’EESSI richiede una revisione della loro politica in materia di protezione dei dai, anche a livello nazionale”58. In conclusione, gli aspetti legati al rispetto del diritto alla privacy e alla tutela delle persone fisiche relativamente all’elaborazione ed alla libera circolazione dei dati personali, devono essere valutati a seconda delle leggi nazionali (Stati Membri), a fronte dei principi UE di armonizzazione indicati nella Direttiva sulla Protezione dei Dati. Art. 78, 4° in fine regolamento 883/04. Newsletter EESSI 4/2010, 6 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=869&langId=en&moreDocuments=yes (consultazione 22 dicembre 2010); 57 58 27 Scambio di dati tra servizi ispettivi Allo stato attuale, i dati e le informazioni vengono scambiati in molti modi, alcuni dei quali poco sicuri e poco protetti. Ciò rappresenta una minaccia per la protezione dei dati e la privacy delle persone fisiche e giuridiche interessate. Inoltre, le modalità di scambio dei dati possono sollevare dei dubbi in merito al valore legale delle informazioni utilizzate59. Alcuni esempi di condivisione di dati ed informazioni tra il Belgio e: I Paesi Bassi - La SmalS60 (organizzazione a cui NSSO61 ha affidato l’outsourcing delle TIC) riceve, ogni mese, - un CD-Rom contenente dati relativi a situazioni di lavoro transfrontaliero in Belgio 62, in un formato compatibile e concordato (per esempio un tabulato Excel); A sua volta SmalS invia un CD-Rom ai Paesi Bassi contenenti dati sul distacco di lavoratori e di alcuni funzionari63. L’Irlanda - NSSO riceve ogni mese una e-mail “protetta” contenente un documento Excel con una serie di dati in materia di lavori transfrontalieri dall’Irlanda al Belgio (distacco + assunzione contemporanea di lavoratori e funzionari). La Francia - Ogni mese SmalS invia un CD-Rom contenente dati sul distacco di lavoratori e di alcuni - funzionari in Belgio; La Francia invia le copie cartacee dei suoi modelli E101 e A1a NSSO. La Germania - I dati “GOTOT OUT” (distacco dei lavoratori e di alcuni funzionari dal Belgio) sono - regolarmente inseriti in un sito tedesco (DSRV) da NSSO; La Germania invia copie cartacee dei propri modelli E101 e A1. In alcuni casi, questo può portare ad un “mascheramento” delle prove che la frode è stata individuata violando i regolamenti in materia di privacy e protezione dei dati. Questo mascheramento delle prove può avvenire sulla base delle informazioni ricavate interrogando i sospetti per spingerli a contraddirsi o mentire. Un altro modo per mascherare le prove consiste nell’ottenere le stesse tramite canali legittimi dopo che la frode è stata individuata tramite canali illeciti. 60 SmalS è un’organizzazione non-profit, creata dal governo e dalle organizzazioni ed agenzie previdenziali del Belgio. La sua missione è lo sviluppo e la costruzione di soluzioni di e-government. https://www.smals.be/ 61 Ufficio Nazionale per la Previdenza Sociale, http://www.onss.fgov.be/en/home.html 62 In particolare, i dati sul distacco e l’assunzione contemporanea di lavoratori e funzionari. SmalS inserisce tali dati nell’applicazione GOTOT-IT (soprattutto nella parte “IN”: i lavoratori iscritti presso il piano di un altro paese che si recano a lavorare temporaneamente o parzialmente in Belgio). Questi non sono esattamente gli stessi dati indicati nei modelli E101 e A1, ma includono anche queste situazioni in quanto risultano da modifiche (per esempio, un rientro anticipato al paese di origine). 63 I dati relativi alle “attività contemporanee” non sono emessi automaticamente dalla parte “OUT” dell’applicazione GOTOT e sono ancora elaborati manualmente Di conseguenza, tali certificati sono tuttora spediti in formato cartaceo. 59 28 L’Ungheria - L’Ungheria invia regolarmente a NSSO un CD-Rom contenente dati relativi al distacco ed all’assunzione contemporanea di lavoratori e funzionari, che corrispondono ai dati riportati nei modelli E101 (A1). Sebbene lo scambio di dati e di informazioni sia essenziale ai fini dell’individuazione del lavoro sommerso e della frode previdenziale, è evidente che tale scambio deve avvenire nell’ambito di un contesto giuridico ben definito che preveda le procedure atte a garantire la tutela dei dati e della privacy. Inoltre, è chiaro che i dati e le informazioni vengono scambiati in base a diverse modalità, non protette e non sicure. La trasmissione via e-mail di fogli Excel può essere a stento considerata un metodo di comunicazione sicuro (per ciò che concerne la privacy) dei dati sensibili e non si può escludere che possa avere ripercussioni legali gravi. Anche lo scambio di dischetti contenenti dati non può essere considerato come un metodo sicuro di condivisione di queste informazioni, visto che tali supporti possono essere smarriti o, peggio ancora, finire nelle mani di terze parti. Tutto questo ci riporta nuovamente al medesimo concetto: la lotta transfrontaliera contro il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale non solo richiede un quadro giuridico, ma anche una piattaforma tecnica provvista di modalità protette di condivisione delle informazioni in materia di protezione dei dati, nonché delle disposizioni ed esigenze relative alla privacy. Servizi ispettivi con un raggio di azione più ampio? Dallo scambio di dati alla competenza extraterritoriale Gli strumenti sopra citati per combattere la frode previdenziale, seppur importanti, hanno un obiettivo e un raggio di azione piuttosto limitati. Infatti, tali strumenti si basano solo sullo scambio di informazioni successivo ad una richiesta. Tuttavia, nell’ambito della lotta alla frode previdenziale, ci si può prefissare un obiettivo più ambizioso e quindi un ambito più ampio. I servizi ispettivi nazionali hanno suggerito, come illustrato all’inizio di questo rapporto, la necessità di una cooperazione più estesa, ovvero una competenza extraterritoriale dei servizi ispettivi nazionali. Non sarebbe utile consentire ai servizi ispettivi esteri di accedere ai dati o alle banche dati nazionali o addirittura permettere loro di condurre attività investigative sul territorio di un altro Stato? Si potrebbe consentire ai funzionari autorizzati dall’autorità richiedente di recarsi presso le sedi delle autorità amministrative dello Stato Membro in cui è situata l’autorità che riceve la richiesta, allo scopo di condurre le loro attività ispettive alle condizioni definite dall’autorità che riceve la richiesta. Se l’informazione ricercata è contenuta in documenti cui hanno accesso i funzionari dell’autorità che riceve la richiesta, potrebbe essere concesso ai funzionari dell’autorità richiedente di ricevere gli estratti dei documenti contenenti l’informazione in questione. Si potrebbe anche permettere a questi funzionari designati dall’autorità richiedente di partecipare alle indagini amministrative, sulla base delle condizioni definite dall’autorità oggetto della richiesta. Si potrebbe stabilire che i funzionari dell’autorità richiedente possano condurre esclusivamente indagini amministrative, pur avendo accesso ai medesimi luoghi e documenti di quest’ultima. Oppure lo scenario più auspicabile 29 consisterebbe forse nella messa a punto di una sorta di Europol previdenziale, un’Agenzia Europea per l’applicazione delle leggi in materia di previdenza sociale? E’ chiaro che andrebbero considerate altre opzioni che vadano oltre il semplice scambio di informazioni, nell’ambito della riflessione sui meccanismi da mettere in atto per combattere il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale (a livello transnazionale). 2.1.5. Principio di territorialità dei meccanismi di controllo nazionali 2.1.5.1 Non applicabilità delle sanzioni Si accenna molto spesso a processi che rischiano di non andare a buon fine dal momento che, persino quando il datore di lavoro straniero viene condannato dal tribunale, il solo fatto che si trovi all’estero gli consente di sottrarsi alla pena e quindi alla condanna, il che scoraggia i servizi ispettivi. Tuttavia, al fine di migliorare l’applicazione delle condanne penali all’estero, si può fare riferimento a diversi strumenti adottati dall’Unione Europea nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. La Decisione -quadro 2005/214 del Consiglio del 24 febbraio 2005 64 prevede l’assistenza transfrontaliera reciproca per l’applicazione delle sanzioni; in virtù di tale decisione, le autorità sono tenute a riconoscere una decisione relativa a determinati reati penali presa da un altro Stato, senza imporre l’espletamento di altre formalità, e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per renderla esecutiva. Anche le questioni di natura penale e previdenziale sono coperte dall’Accordo, il quale fa riferimento anche al traffico di esseri umani, all’accesso e alla residenza non autorizzati, alla contraffazione di documenti amministravi e, in generale, a qualsiasi comportamento contrario alle disposizioni del codice stradale, incluse le violazioni delle disposizioni che disciplinano il numero delle ore di guida e di riposo ed il trasporto delle merci pericolose. Inoltre, la Decisionequadro del Consiglio n. 2009/315/JHA del 26 febbraio 2009 65 prevede l’istituzione, entro il mese di aprile 2012, di un sistema di scambio di informazioni in base al quale l’autorità centrale dello Stato Membro che pronuncia la condanna è tenuta ad informare le autorità centrali degli altri Stati Membri di qualsiasi condanna pronunciata nel suo territorio a carico dei cittadini dell’altro Stato. La Decisionequadro del Consiglio 2009/316/JHA del 6 aprile 200966 prevede la creazione di un Sistema Informativo Europeo dei Casellari Giudiziari (eCRIS), ovvero un collegamento computerizzato dei casellari giudiziari all’interno dell’Unione Europea. Documento n. 2005F024 del 28 marzo 2009. Gazzetta ufficiale del 7 settembre 2009, edizione 93 66 Gazzetta ufficiale del 7 settembre 2009, edizione 93 64 65 30 2.1.5.2 Come combattere il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale transfrontaliera? Meccanismo di responsabilità in solido Sia i vari studi condotti sulla lotta contro il lavoro non dichiarato e la frode previdenziale negli Stati Membri dell’Unione Europea che i servizi ispettivi del caso hanno citato il fenomeno del subappalto, possibile causa di dumping sociale, in cui intervengono società di diversi Stati Membri. Tale fenomeno è particolarmente diffuso nel settore edile, ma si riscontra anche in altri settori economici come, per esempio, il trasporto, il turismo o i servizi di pulizia. Come indicato da molti dei servizi ispettivi previdenziali consultati, l’introduzione di un sistema di responsabilità solidale è considerato da molti Stati Membri come un meccanismo idoneo per combattere il possibile deterioramento dei diritti dei lavoratori che si trovano alla fine della lunga catena del subappalto, poiché il cliente e/o l’appaltatore principale non hanno alcuna responsabilità diretta di natura legale e previdenziale in termini di pagamento delle retribuzioni, delle imposte e dei contributi previdenziali per i dipendenti dei loro subappaltatori. La Commissione Europea ha affrontato tale problematica nel Libro Verde del 2006 “modernizzazione del diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo” e nella Comunicazione del 2007 sull’esito di una consultazione pubblica europea in merito a tale Libro Verde 67. Il secondo documento riflette le opinioni contrastanti delle varie parti in causa in materia di responsabilità congiunta e solidale nei vari Stati Membri, per affrontare la problematica dei diritti dei lavoratori nei subappalti. La questione dell’eventuale conformità di tale tipo di responsabilità con il diritto comunitario, in particolare per ciò che concerne la libera prestazione dei servizi nel mercato interno, si è posta nell’ambito di due sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2004 e nel 2006. Nel caso Wolff-Mueller (C-60/03), la Corte ha stabilito che il sistema tedesco di responsabilità per il pagamento delle retribuzioni poteva essere considerato (in base a determinate condizioni) come giustificato, mentre nel caso della Commissione contro il Belgio (C-433/04), il sistema belga di responsabilità in solido per le imposte sui redditi è stato considerato sproporzionato e quindi non giustificato. Nell’ambito di una Risoluzione del 2009, il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di sviluppare uno strumento giuridico tale da introdurre il principio della responsabilità in solido per tutte le aziende o per quelle più importanti68. Questo metodo è stato utilizzato per la prima volta nella Direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni e le misure contro i datori di lavoro dei lavoratori provenienti da paesi terzi che risiedono illegalmente in UE69. Per i datori di lavoro che assumono come subappaltatori clandestini provenienti da un paese terzo, la Direttiva contempla, a determinate condizioni, un meccanismo di responsabilità in solido, con sanzioni pecuniarie e obbligo di pagamento delle retribuzioni arretrate; la responsabilità può essere estesa anche a quelle parti della catena del subappalto che erano a conoscenza del fatto che il subappaltatore aveva alle proprie dipendenze lavoratori clandestini di paesi terzi. COM (2007) 627 final del 24 ottobre 2007 Risoluzione del 26 marzo 2009: http://www.europarl.europa.eu/social/sides/getDoc.do? type=TA&language=en&reference=P6-TA-2009-0190 69 Gazzetta ufficiale L del 30 giugno 2009, n. 168. 67 68 31 Il meccanismo della responsabilità in solido nel subappalto è noto anche in alcuni dei paesi oggetto del presente progetto, soprattutto nel settore delle costruzioni, anche se con una serie di variazioni. Se in Germania, Italia e Spagna, esiste un sistema inequivocabile di responsabilità in solido nel settore edile, in base al quale tutti i debitori coinvolti nella catena possono essere obbligati ad adempiere per conto di tutti gli altri, altri paesi applicano un sistema contrattuale più limitato. In Austria, per esempio, la responsabilità delle retribuzioni, secondo il Decreto Anti-Abusi, si applica solo all'appaltatore principale, in determinate circostanze. Nei Paesi Bassi la clausola previdenziale dei Contratti Collettivi di Lavoro per il settore edile si applica solo all’appaltatore principale. In Francia, la responsabilità per il lavoro sommerso o illegale si applica sia al cliente che agli appaltatori, per ciò che concerne la relazione diretta di subappalto lungo tutta la catena del subappalto. In Belgio, esiste un sistema che si applica al mancato pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte sulla retribuzione, che si colloca a metà strada tra una responsabilità in solido ed un sistema di responsabilità contrattuale. Da un lato, la responsabilità è di natura contrattuale in quanto limitata all’appaltatore diretto, dall’altro, è prevista una forma di responsabilità in solido nel caso in cui la parte contraente con debiti fiscali e previdenziali venga meno ai propri obblighi dopo essere stata debitamente sollecitata da parte delle amministrazioni . In tali casi, la parte contraente è obbligata a pagare non solo i propri debiti previdenziali, ma anche quelli dell’altra parte contraente. 2.1.5.3 Valore giuridico dei dati e dei documenti esteri Ai fini di un effettivo perseguimento dei reati, i servizi ispettivi previdenziali svolgono un ruolo importante per ciò che riguarda la raccolta di informazioni e di prove, in caso di violazione dei regolamenti e delle leggi. Lo scopo delle azioni dei servizi ispettivi previdenziali, che include lo scambio di dati e la raccolta di informazioni, consiste proprio nel perseguire e punire chi commette reato. Conseguentemente, il risultato del loro operato (formalizzato in un rapporto d’interrogatorio, in un rapporto d’indagine ecc.) rappresenta un elemento probatorio utile per le istituzioni preposte al perseguimento dei reati. I servizi ispettivi previdenziali preparano un fascicolo contenente dei documenti (rapporto sul reato, esami, ecc..) ed altre prove che costituiscono la base per l’incriminazione da parte del pubblico ministero o per un’azione legale avanzata da una persona (una persona fisica o un organismo parastatale, ecc.). Spesso il rapporto dell’ispettore viene inviato al pubblico ministero che predispone un mandato di comparizione. Il rapporto, redatto dal servizio ispettivo, spesso contiene le prove sulle quali il pubblico ministero basa le sue accuse e chiede l’applicazione di sanzioni. Le informazioni raccolte ed ottenute attraverso altri organismi pubblici (interni ed esterni) non solo sono utili nei reati penali, ma a volte anche nelle azioni civili. Per esempio, un’agenzia della previdenza sociale può inviare una richiesta di pagamento dei contributi previdenziali ad un datore di lavoro recalcitrante, sulla base del rapporto del proprio servizio ispettivo, o di un servizio terzo. In altri casi, come in Belgio, per esempio, una compagnia assicurativa che ha corrisposto un risarcimento ad una vittima di un incidente sul lavoro, può farsi rimborsare le spese sostenute dal datore di lavoro responsabile dell’incidente. La responsabilità del datore di lavoro può essere accertata sulla base del rapporto di un servizio ispettivo della previdenza sociale, per esempio in caso di violazione delle normative in materia di benessere sul lavoro. La compagnia assicurativa può fondare le proprie rivendicazioni sui riscontri dell’indagine. 32 In altre parole, i risultati concreti dello scambio di dati e della cooperazione transfrontaliera tra servizi ispettivi si vedono alla fine dell’iter; cioè intervengono in procedimenti avviati dinanzi al giudice nazionale, relativamente al diritto procedurale (penale) nazionale ed in particolare il diritto probatorio. Il diritto procedurale (penale) nazionale è una competenza quasi esclusiva dello Stato Membro, a conferma dell’importanza delle normative procedurali (e del rispetto delle stesse) e di un quadro giuridico per le indagini amministrative condotte dai servizi ispettivi previdenziali. I suddetti esempi, tuttavia, dimostrano chiaramente che la raccolta di tali informazioni avviene principalmente in un contesto informale e che gli accordi bilaterali sottoscritti contengono raramente disposizioni in materia di diritto probatorio, il che comporta dei pericoli. L’accumulo, lo scambio e il trasferimento di dati (interni ed esterni), sono spesso soggetti a regole procedurali imposte dalla legge, il cui scopo principale è quello di garantire i diritti fondamentali dell’indagato nonché un processo equo. Il disconoscimento dei principi e delle regole procedurali può avere gravi conseguenze sulla fase successiva del processo (sia penale che civile). Per esempio, se una cooperazione transfrontaliera (come un’azione coordinata) tra servizi ispettivi non procede secondo le regole, questo gioca a favore dell’autore del reato, che potrà avvalersene in tribunale. Anche gli scambi “illegali” di dati possono essere impugnati. Il problema si pone se il tribunale giunge alla conclusione che l’ispettore previdenziale ha raccolto le informazioni in violazione della legge, dei principi giuridici basilari, della privacy della persona o addirittura commettendo un reato. In tali casi, le prove sono considerate illegali. Sarebbe quindi utile esaminare più da vicino le conseguenze delle prove ottenute illegalmente, tenendo a mente che tale dottrina comprende anche l’intervento dei servizi ispettivi in un contesto internazionale. Il mancato rispetto di determinate garanzie e norme può dare luogo a sanzioni a livello procedurale. Per quanto concerne la garanzia di un giusto processo per la persona indagata, occorre soffermarsi sulla recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha decretato che l’indagato deve avere diritto ad un avvocato sin dal primo interrogatorio, a meno che non si dimostri, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che vi erano valide ragioni per limitare tale diritto70. Anche se il caso in questione si riferiva alla mancata assistenza legale durante un fermo di polizia, il principio potrebbe forse essere applicato anche alle azioni condotte dagli ispettori previdenziali. Quindi, la corretta applicazione delle disposizioni giuridiche europee potrebbe in qualche misura essere influenzata dalla giurisprudenza nazionale (degli Stati Membri) in materia di diritto procedurale e probatorio. Tuttavia, i risultati possono essere differenti. Infatti, se in alcuni paesi, la giurisprudenza nazionale afferma la rigida osservanza del principio in base al quale le prove ottenute illegalmente devono incondizionatamente essere escluse71, in altri paesi la giurisprudenza può aver deciso che i documenti, pur se inficiati da una qualche illegittimità, non debbano essere necessariamente esclusi dalle procedure. 70 71 ECHR 27 novembre 2008, n, 36291/02, Salduz contro Turkey. Conformemente alla dottrina dei “frutti dell’albero velenoso”. 33 Esempio Belgio Uno dei presupposti fondamentali del diritto procedurale penale belga è il principio della segretezza dell’indagine, per ciò che concerne le indagini preliminari72. Questo principio costituisce una linea di demarcazione del raggio di azione degli ispettori, anche in un contesto internazionale e per ciò che concerne la cooperazione transfrontaliera. Sembrerebbe che la giurisprudenza belga applichi un certo grado di flessibilità quando si tratta di valutare l’equilibrio tra l’operato degli ispettori previdenziali ed il principio di segretezza delle indagini preliminari. Gli ispettori, quando ottengono informazioni su istruzione di un magistrato (di norma il procuratore, arbeidsauditeur ovvero il controllore del lavoro), possono solo trasferirle se hanno ricevuto in via preliminare l’autorizzazione esplicita del magistrato73. Tuttavia, la corte di cassazione belga ha decretato che non è sempre necessaria un’autorizzazione (addizionale) e che il consenso del magistrato può essere concesso anche implicitamente74. Oppure, le informazioni raccolte in caso di un’azione “spontanea” ed autonoma di un ispettore previdenziale (che non agisca in base alle istruzioni di un magistrato) possono essere condivise con altri organismi pubblici senza l’autorizzazione di un magistrato75. Nel 2003, la Corte di Cassazione del Belgio, ha decretato che le prove ottenute illegalmente, nell’ambito di processi penali, non debbano essere necessariamente respinte e che il giudice del caso può prenderle in considerazione ai fini della sentenza. Solo se l’irregolarità (1) pregiudica il diritto ad un equo processo, (2) mette a rischio l’affidabilità delle prove e/o (3) ignora un requisito formale imposto sotto pena di nullità, il giudice è tenuto a respingere la prova76. Va notato che, nei casi in cui si invoca la violazione della privacy personale, raramente si ottiene un’esclusione delle prove ottenute illegalmente. Recentemente, la Corte di Cassazione belga ha estrapolato la propria giurisprudenza in materia di “prove ottenute illegalmente” alle procedure civili77. La Corte ha esplicitamente decretato che il giudice del caso deve valutare se le autorità pubbliche incaricate dell’individuazione, dell’indagine e del perseguimento di reati penali, abbiano commesso volontariamente o meno l’irregolarità in questione. Alcuni dei tribunali del lavoro belga applicano tale principio, anche se le sentenze basate su di esso sono rare. Un vantaggio dello scambio di informazioni e della cooperazione tra servizi ispettivi in materia di previdenza sociale risiede nel fatto che introduce (dovrà introdurre) necessariamente una maggiore o una minore rigidità delle norme in materia di diritto probatorio. Tale aspetto giuridico sottolinea Art. 28 quinquies della Procedura penale belga, art. 96 del regio decreto del 27 aprile 2007 sulla regolamentazione dei costi legali nei processi penali, BS 25 maggio 2007. 73 Art. 54, 2° e 55, 3° del codice penale previdenziale belga. 74 Cass. 8 gennaio 2007, Soc. Kron. 2008, 339 75 Vedere anche Ca.. 29 ottobre 2007, Soc. Kron. 2008, 341 76 Vedere, tra l’altro, Cass. 14 ottobre 2003 (“Antigoon”), NjW2003, 1367, successivamente confermato tra l’altro, da Cass. 2 marzo 2005 (“Le Chocolatier Manon”), Soc. Kron 2006,10). 77 Cass. 10 marzo 2008, NJW 2010, 195. 72 34 l’importanza di un quadro trasparente e ben definito in materia di scambio (interno ed esterno) di informazioni tra i servizi ispettivi previdenziali. A questo proposito ci si potrebbe riferire, per esempio, all’Accordo Benelux del 29 aprile 1969 che contempla una collaborazione amministrativa e penale di ampia portata. Tale accordo, infatti, contiene una disposizione in materia di valore probatorio dei dati raccolti, in base al quale i documenti redatti in un altro Stato Membro hanno il medesimo valore probatorio come se fossero stati predisposti da un funzionario del proprio paese. L’Accordo del Benelux contiene disposizioni simili anche in materia di cooperazione sulle importazioni e le esportazioni, in virtù delle quali i rapporti relativi a reati penali redatti in uno Stato hanno lo stesso valore che avrebbero avuto se fossero stati preparati da funzionari di un altro Stato. Lo stesso vale per tutte le azioni legali relative a processi penali. Scambio di dati: problemi legati alla privacy Uno dei principali problemi che spesso i servizi ispettivi si trovano ad affrontare è la tutela della privacy. Tale questione può porsi in diverse fasi. Da un lato, le controparti estere dei servizi ispettivi previdenziali spesso pretendono di non poter trasmettere le informazioni richieste per problemi di privacy, mentre in una fase successiva, il fatto che l’informazione raccolta dall’ispettore previdenziale sia stata ottenuta in violazione della legge e/o della privacy del singolo, può dar luogo ad una “prova ottenuta illegalmente”. Il principio di tutela della privacy include anche la privacy relativa all’elaborazione dei dati personali, particolarmente pertinente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra servizi ispettivi previdenziali. I limiti, impliciti nella nozione giuridica di “privacy”, devono essere considerati ai fini della valutazione delle possibilità di cooperazione e scambio di informazioni tra servizi ispettivi previdenziali. In Europa il diritto alla privacy è garantito da diverse norme sovranazionali che interagiscono tra loro. Il principio su cui si basa la protezione dei dati personali trova fondamento nell’Articolo 8 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali78: - Tutti hanno il diritto alla tutela dei propri dati personali. - Tali dati devono essere elaborati equamente per specifici scopi e sulla base del consenso preliminare della persona interessata o in virtù di altre disposizioni contemplate dalla legge. Tutti hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano e alla relativa rettifica. - L’osservanza di tali disposizioni deve essere soggetta al controllo di un’autorità indipendente. L’elaborazione dei dati (scambio incluso) e l’utilizzo dei dati sono ulteriormente regolamentati nell’ambito di due documenti dell’Unione Europea79: Vedere anche l’articolo 12 della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani; Art. 17 dell’ICCPR; Articolo 8 di ECHR. 79 Anche al di fuori dell’Unione Europea, vi sono molti documenti che garantiscono la tutela della privacy: (Consiglio Europeo) Convenzione 108 (28 gennaio 1981) per la tutela delle persone in materia di elaborazione automatica dei dati personali; (Consiglio Europeo) protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la Tutela delle persone in materia di elaborazione automatica dei dati personali per le autorità di supervisione ed i flussi di dati 78 35 - - La Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 sulla tutela delle persone in relazione all’elaborazione e alla libera circolazione di tali dati 80 (di seguito indicata anche come “Direttiva sulla Protezione dei Dati”); Il Regolamento n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 sulla tutela delle persone in relazione all’elaborazione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi della Comunità e alla libera circolazione di tali dati 81 (di seguito indicato anche come “Regolamento sulla Protezione dei Dati”). Il flusso di informazioni che sarà organizzato allo scopo di combattere la frode previdenziale includerà anche i dati sensibili e, per tale ragione, occorre usare la massima cautela nella progettazione dell’architettura di tale sistema. Dai suddetti strumenti UE, si possono estrapolare alcuni aspetti per la definizione dello scambio di dati; ogni sistema di scambio dei dati deve essere conforme a tali principi: a) Qualità dei dati I dati possono essere scambiati solo per scopi specifici, esplicitamente descritti e giustificati. Pertanto, la direttiva tipo deve comprendere una chiara descrizione dello scopo per il quale i dati personali devono essere raccolti ed elaborati. Successivamente, devono essere valutati principi di proporzionalità e legittimità, con particolare attenzione al fatto che, in una seconda fase, le informazioni potrebbero diventare di dominio pubblico. b) Utenti Devono essere integrate delle garanzie tali da limitare l’accesso ai dati personali esclusivamente alle persone che agiscono in base alla loro specifica funzione e per tutelare la sicurezza dei cittadini. c) Immagazzinamento dei dati Conformemente alla Direttiva sulla Protezione dei Dati, questi ultimi non possono essere immagazzinati per un periodo superiore a quanto necessario ai fini dello scopo per il quale erano stati raccolti o elaborati. Per esempio l’IMI82 contempla un periodo di sei mesi, dopo di che i dati vengono automaticamente cancellati dal server in Lussemburgo, a seguito di una notifica. Ovviamente, tale aspetto deve essere in buona parte determinato dall’architettura del sistema. Se si opterà per una struttura di network, solo gli Stati Membri potranno immagazzinare i dati, nel qual caso tali Stati saranno soggetti ad una serie di restrizioni. d) Dati speciali protetti Nel contesto dello scambio di dati transfrontaliero, lo scambio dei dati relativi ad aspetti penali deve avvenire sotto la supervisione dei governi. Occorre assicurare che le persone autorizzate ad accedere transfrontalieri; (Nazioni Unite) Linee-guida per la regolamentazione dei file di dati personali computerizzati (approvata con la risoluzione 45/95 delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990); Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Raccomandazione del Consiglio relativa alle linee-guida che disciplinano la tutela della privacy e i flussi transfrontalieri di dati personali, adottata dal Consiglio in data 23 settembre 1980; (OCSE) Linee-Guida OCSE per la sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche; in molti casi, le norme europee si sono ispirate a tali testi che però non conferiscono ai cittadini diritti esclusivi. 80 Gazzetta ufficiale L. 23 novembre 1995, n. 281 81 Gazzetta Ufficiale L. 12 gennaio 2001, n. 8. 82 La durata del periodo di immagazzinamento deve essere legittimata. Il Supervisore Europeo accetta periodi più lunghi per quanto concerne altre questioni. 36 ai dati agiscano in qualità di rappresentanti di un’autorità ufficiale. A norma dell’Articolo 33 della Direttiva sui Servizi, tale autorità deve essere informata del fatto che una determinata informazione si riferisca ad un fornitore di servizi migrante. e) Diritti delle parti implicate 1. Diritto all’informazione Le persone responsabili dell’elaborazione dei dati devono informare le parti coinvolte del fatto che si stanno raccogliendo informazioni su di loro. 2. Diritto di accesso, correzione, cancellazione e verifica La persona coinvolta deve avere il diritto di consultare, correggere ed, in alcuni casi, cancellare i dati immagazzinati che lo/a riguardano. 3. Diritto di appello La parte coinvolta deve avere la possibilità di presentare un reclamo ad un giudice in ragione del fatto che i suoi diritti non sono stati rispettati. Deve essere anche contemplata la possibilità di un risarcimento. f) Idonee misure di sicurezza In presenza di dati molto sensibili, è di fondamentale importanza che il sistema (indipendentemente dalla sua forma) preveda sufficienti garanzie per impedire l’accesso da parte di persone non autorizzate. Secondo l’articolo 29 del Gruppo sulla Protezione dei Dati, il sistema deve essere tale da garantire: - Che nessuna parte non autorizzata possa accedere al sistema - La possibilità di verificare quali dati vengono elaborati e da chi; - Che l’inserimento dei dati sia monitorato onde evitare aggiunte o modifiche non autorizzate; - Che l’accesso sia controllato per assicurare che gli utenti accedano esclusivamente ai dati per i quali sono autorizzati - Che le comunicazioni siano controllate per verificare quali autorità sono competenti per la trasmissione di determinati dati; e - Che il trasferimento sia protetto, allo scopo di impedire l’accesso non autorizzato, la riproduzione, la modifica o la cancellazione dei dati, durante lo scambio degli stessi. Altre misure sono concepite per creare copie di riserva, recuperare i dati ed effettuare dei test sugli utenti con dati reali ed il trasferimento tramite le reti di telecomunicazione, con la codifica delle informazioni o applicando altri meccanismi volti a garantire che le informazioni non possano essere comprese o manipolate da terze parti. E’ sulla base di tali principi che i legislatori nazionali hanno recepito questi strumenti UE in leggi nazionali che definiranno i limiti dell’operato dei servizi ispettivi. Nel caso in cui il servizio ispettivo di uno stato notifichi all’autorità dell’altro stato la trasmissione di dati personali, tale notifica sarà soggetta alle disposizioni legali in materia di fornitura dei dati a cui è soggetta la parte che li fornisce. Qualsiasi notifica, immagazzinamento, modifica e distruzione dei dati è soggetta alle disposizioni legali in materia di protezione dei dati a cui è soggetta la parte che li riceve. 37 Esempio Belgio La legislazione belga sulla privacy è disciplinata dal Decreto dell’8 dicembre 199283 e dal Regio Decreto del 13 febbraio 200184. Lo scopo del Decreto è la tutela dei cittadini rispetto all’abuso dei loro dati personali e pertanto descrive i diritti e gli obblighi delle persone i cui dati sono elaborati, come anche i diritti e gli obblighi di chi li elabora. Il Decreto è stato modificato nel 1998, in risposta alla Direttiva 95/46/CE sulla tutela delle persone in relazione all’elaborazione dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. La portata ratione materiae del Decreto dell’8 dicembre 1992 è ampiamente definita. Il Decreto si applica all’elaborazione85 di qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile86. Per “elaborazione” si intende qualsiasi attività o gruppo di attività condotta sui dati personali, per mezzo di strumenti automatici o meno, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, l’immagazzinamento, l’adattamento o l’alterazione, il recupero, la consultazione, l’utilizzo, la divulgazione per mezzo di trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, l’allineamento e la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione dei dati personali. Questa “elaborazione dei dati personali” può essere condotta interamente o parzialmente con mezzi automatici e con mezzi non automatici e fa parte o è concepita per far parte di un sistema di archiviazione 87. Ciò significa che il Decreto dell’8 dicembre 1992 è applicabile88 anche ai servizi ispettivi previdenziali che forniscono informazioni ad altri servizi ispettivi previdenziali89. Il Decreto definisce la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, soprattutto in materia di privacy, per ciò che concerne l’elaborazione dei dati personali90. Questo implica alcuni obblighi per il controllore che definisce lo scopo ed i mezzi utilizzati per l’elaborazione dei dati personali ed anche la parte incaricata dell’elaborazione91. L’elaborazione dei dati personali è soggetta ad una serie di limitazioni; per esempio il soggetto deve fornire inequivocabilmente il proprio consenso esplicito. Per quanto concerne lo scambio di informazioni tra servizi ispettivi sociali, si applicano le eccezioni di seguito illustrate92 - L’elaborazione è necessaria per adempiere ad un obbligo a cui è soggetto il controllore oppure in virtù di una legge, un decreto o un’ordinanza; nella fattispecie il Decreto del 16 novembre 1972 sulle ispezioni in materia di lavoro o il nuovo codice penale previdenziale belga; Decreto dell’8 dicembre 1992 sulla tutela della privacy in relazione all’elaborazione dei dati personali, BS 18 marzo 1993 (di seguito “Decreto dell’8 dicembre 1992). 84 Regio Decreto del 13 febbraio 2001 in attuazione del Decreto dell’8 dicembre 1992 sulla tutela della privacy in relazione all’elaborazione dei dati personali, BS 13 marzo 2001 (di seguito “Regio decreto del 13 febbraio 2001) 85 Art. 1, § 2 del Decreto dell’8 dicembre 1992. 86 Art. 1, § 1 del Decreto dell’8 dicembre 1992. 87 Art. 3, § 1 del Decreto dell’8 dicembre 1992. 88 In applicazione dei regolamenti relativi a tale aspetto specifico (Decreto del 16 novembre sulle ispezioni in materia di lavoro (di seguito “Decreto sulle ispezioni in materia di lavoro”) o il nuovo codice penale previdenziale belga). 89 Vedere anche l’art. 3bis del Decreto dell’8 dicembre 1992, relativamente all’ambito ratione loci. 90 Art. 2 del Decreto dell’8 dicembre 1992. 91 Entrambi definiti dall’Art. 1, § e 5 del Decreto dell’8 dicembre 1992. 92 Art. 5, c) e r) del Decreto dell’8 dicembre 1992. 83 38 - L’elaborazione è necessaria per l’espletamento di un incarico di pubblico interesse o nell’esercizio di un’autorità ufficiale conferita al controllore a una terza parte a cui i dati sono comunicati. Il Decreto, anche nel caso in cui un controllore sia autorizzato ad elaborare dati personali, vieta comunque l’elaborazione di determinati dati specifici. Tuttavia, per ciò che concerne l’applicazione del “diritto previdenziale”, il Decreto contempla alcune eccezioni a tale divieto, ovvero circostanze che giustifichino comunque l'elaborazione di tali dati sensibili. Per esempio, l'elaborazione di dati personali che rivelino l’origine etnica o razziale, le opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l’iscrizione a sindacati e la vita sessuale, è vietata. Tuttavia, la loro elaborazione è consentita ove necessario per applicare gli obblighi ed i diritti specifici del controllore nel settore del diritto del lavoro o se necessario per adempiere alle leggi in materia di previdenza sociale93. Lo stesso vale per l'elaborazione dei dati personali relativi alla salute94, anche se è specificato che l’elaborazione di tali tipi di dati è consentita solo se necessario per prevenire pericoli imminenti o per limitare uno specifico reato penale95. Il soggetto dei dati gode di specifici diritti rispetto al controllore come la comunicazione di alcune informazioni (per esempio, lo scopo dell’elaborazione, i destinatari dei dati, ecc96). Tuttavia, il controllore non è soggetto a tale obbligo nel caso in cui i dati siano registrati o forniti ai fini dell’applicazione o in virtù di una disposizione prevista da una legge, un decreto o un’ordinanza97. Questo concetto si ispira ad alcune disposizioni della Direttiva 95/46/EC98 e si riferisce direttamente all’operato dei servizi ispettivi previdenziali. Da notare che quest’obbligo per il controllore non è applicabile nel caso di dati personali gestiti dalle autorità pubbliche per l’espletamento dei loro doveri di polizia giudiziaria99. Nella pratica legale belga, gli ispettori del lavoro non hanno la qualifica di “funzionario di polizia giudiziaria” anche se il Re può conferire tale titolo (unitamente alle competenze ed ai poteri ad esso associati) ad un singolo ispettore del lavoro100. Inoltre, l’Articolo 16 del Decreto dell’8 dicembre 1992 contiene una serie di disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza dell’elaborazione. Inoltre, il Decreto prevede la creazione di una commissione, facente capo alla Camera dei Rappresentanti, detta “Commissione per la Tutela della Privacy”. Tale commissione ha l’incarico di emettere pareri e Art. 6, § 1 e § 2, b) e h) del Decreto dell’8 dicembre 1992 Art. 7, § 1 e § 2, b) e c) del Decreto dell’8 dicembre 1992 95 Art. 7, § 1 2, g) del Decreto dell’8 dicembre 1992 96 Art. 9, § 1 e 2 del Decreto dell’8 dicembre 1992 97 Art. 9, § 2, in fine del Decreto dell’8 dicembre 1992. Vedere anche art. 28-31 del Regio Decreto del 13 febbraio 2001 98 Vedere la considerazione n. 43 della direttiva: “Premesso che gli Stati Membri possono imporre delle restrizioni al diritto di accesso e di informazione, come anche ad alcuni obblighi del Controllore, ove tali restrizioni siano necessarie per salvaguardare, per esempio, la sicurezza e la difesa dello stato o importanti interessi economici o finanziari di uno Stato Membro o dell’Unione Europea, o ancora per perseguire reati penali o violazioni dell’etica professionale; la lista delle eccezioni e delle limitazioni deve includere gli incarichi di monitoraggio, ispezione o regolamentazione necessari nelle tre ultime aree citate in materia di sicurezza pubblica, interessi economici o finanziari e prevenzione del crimine; premesso che l’elenco degli incarichi relativi a queste tre aree non incide sulla legittimità delle eccezioni o delle restrizioni per ragioni di sicurezza o difesa nazionale” 99 Art. 3 § 5, 1° della Legge dell’8 dicembre 1992 100 Art. 10bis e 10ter3 del Decreto sulle Ispezioni in materia di Lavoro; art. 50 1 51 del nuovo Codice Penale Previdenziale belga. 93 94 39 raccomandazioni, come anche di indagare su singoli reclami101. Alcune disposizioni significative riguardano la tutela del Decreto e le sanzioni previste in caso di violazione dello stesso102. 101 102 Art. 23, 29 e 30 del Decreto dell’8 dicembre 1992 Art. 37-43 del Decreto dell’8 dicembre 1992. 40 2.2 Problemi di ordine pratico 2.2.1 Lingua Come sopra illustrato, i problemi legati alla lingua si presentano sia in fase di ispezione che di cooperazione103. 2.2.1.1 Durante le ispezioni Durante le ispezioni, per esempio quando si interrogano lavoratori o datori di lavoro stranieri, è fondamentale che gli ispettori siano in grado di formulare domande e comprendere le risposte104. Uno strumento molto utile, con grandi potenzialità, che potrebbe ridurre significativamente i problemi di lingua durante le ispezioni è rappresentato dagli Standard Ispettivi Minimi, che attualmente sono in fase di elaborazione, sono costituiti in parte da una banca dati che raccoglie tutte le informazioni pertinenti in un ambiente di facile accesso e consultazione (per esempio documenti previdenziali). a) Gli Standard Ispettivi Minimi “La banca dati fornisce informazioni utili per l'attività quotidiana degli ispettori. Per esempio, consente di conoscere il nome esatto nella lingua originale ed il contenuto del documento identificativo (una tessera, un documento cartaceo, un modello elettronico, ecc.). Inoltre, gli Stati Membri foniscono le immagini dei documenti pertinenti, in modo da facilitare la comprensione del documento identificativo. L’accesso a tali informazioni agevolerà il lavoro dell’ispettore che potrà così chiedere il documento giusto e, per esempio, rilevare più facilmente documenti contraffatti105”. b) Il MIS su iPad o computer portatile Al giorno d’oggi è facile immaginare che un ispettore possa essere provvisto di un notebook con una versione degli Standard Ispettivi Minimi e la banca dati. Come sopra descritto, la “traduzione” dei documenti può essere istantanea e l’ispettore potrebbe verificare in un minuto se “dowòdosobisty” significa veramente “carta di identità“ o e se il documento fornito dalla persona interrogata assomiglia o meno al “dowòdosobisty” ufficiale. Gli Standard Ispettivi Minimi sono e saranno sempre dei “lavori in corso”: è chiaro che tale applicazione è facilmente aggiornabile, adattandosi così alle modiche subite nel tempo dalle leggi e dai regolamenti amministrativi (come cambiamenti di formato di documenti esistenti). Inoltre, il MIS è un ambiente multilingue visto che integra informazioni relative a tutti gli Stati Membri partecipanti nelle rispettive lingue ufficiali. Pertanto, gli Standard Ispettivi Minimi svolgono la funzione di un’enciclopedia interattiva multilingue che consente ad un utente di cercare determinate Icenuw, Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale, la situazione “de lege lata”, 2011, pag. 23 e successive. 104 Icenuw, Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale, la situazione “de lege lata 2011, pag. 23. 105 Vedere il rapporto sugli Standard Ispettivi Minimi: ICENUW, Caratteristiche comuni delle procedure ispettive in Europa, 2011, pag. 8. 103 41 informazioni (per esempio, un documento ufficiale) per poi confrontarle con quanto dichiarato dalla persona interrogata. Durante la cooperazione Gli Standard Ispettivi Minimi, ove applicati e puntualmente aggiornati, risolveranno un gran numero di problemi legati alla lingua durante la cooperazione tra servizi ispettivi. L’applicazione MIS agevolerà il compito degli ispettori che potranno formulare richieste di informazioni più adeguatamente. Allo stesso tempo, l’interpretazione della risposta dei servizi stranieri sarà significativamente facilitata, grazie alle risorse dell’applicazione MIS106. Su un altro livello, l’applicazione “Who is Who” (WIW) risolverà una serie di problemi in materia di reperimento del servizio estero da contattare. L’applicazione WIW conterrà tutte le informazioni necessarie in merito alle amministrazioni o i servizi responsabili per determinati settori, ecc. L’applicazione WIW fungerà da directory multilingue interattiva contenente una serie di informazioni sugli attori della lotta al lavoro sommerso e alla frode previdenziale. Inoltre, l’applicazione WIW, una volta ampliata, potrà diventare uno strumento di comunicazione. a) Who is who: la prossima generazione “ Il primo passo verso il consolidamento della rete consiste, secondo noi, in un’applicazione web del tipo “Who is Who”, nell’ambito della quale tutte le parti coinvolte nella lotta al lavoro sommerso potrebbero condividere attivamente informazioni, fare domande, organizzare conferenze, scambiarsi migliori pratiche, ecc.107”. b) Le migliori pratiche Proprio come il MIS, l’applicazione WIW (1) deve essere multilingue e (2) deve essere regolarmente aggiornata. (1) Alcune delle informazioni raccolte sia da WIW che da MIS sono già disponibili su Internet. Tuttavia, tali informazioni non sono reperibili in quanto non disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea o perché l’interfaccia non è sufficientemente user-friendly. La directory EESSI108 lascia spazio a possibili miglioramenti; per esempio, non si possono effettuare ricerche utilizzando parole chiave in lingue diverse da quella dell’istituzione in questione, anche se la banca dati è disponibile in tutte le lingue ufficiali della UE109. Ogni funzione dell’applicazione WIW dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue della UE, come per esempio, il sito web della Corte di Giustizia dell’Unione Europea o il sito Eurlex che sono disponibili in più lingue: si può cercare un documento (legislativo o giudiziario) in una lingua e poi passare ad un’altra lingua 110. Questo è possibile nel MIS che contiene riferimenti incrociati alla stessa informazione in lingue diverse. (2). L’applicazione WIW Come sopra illustrato, grazie all’applicazione MSI sarà molto più facile interpretare le copie dei documenti originali ed anche alcuni concetti legali (vedi infra). 107 Icenuw, Icenuw Working paper, Bruxelles Aprile 2010: Attuare la cooperazione in seno ad un network europeo contro il lavoro sommerso – Futuri sviluppi, 2010, pag. 10 108 Directory pubblica EESSI delle istituzioni di previdenza sociale europea 109 http://www.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langld=en 110 Questi siti sono multilingue se un documento è disponibile in un’altra o in altre lingue, cioè nella maggior parte dei casi. 106 42 deve essere anche regolarmente aggiornata. Nella sua forma più semplice, l’applicazione WIW è una directory, inutile se le informazioni contenute sono obsolete. La differenza tra uno strumento come l’applicazione WIW e una directory risiede nella sua interattività. Gli utenti saranno in grado di aggiornare le informazioni111. Conclusioni preliminari Se da un lato è chiaro che, entro certi limiti, la lingua rimarrà sempre un problema nelle attività sul campo e nel lavoro quotidiano dei servizi ispettivi impegnati nella lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale, è altrettanto chiaro che buona parte di questi problemi linguistici possono e devono essere risolti. A tale proposito, è già stato dimostrato che le applicazioni WIW e MIS hanno le potenzialità per diventare degli strumenti di grande utilità per tutti i servizi coinvolti. Inutile dire che tali strumenti sono in continua evoluzione, in quanto la loro funzione è quella di risolvere determinati problemi tipici di un mondo in continua trasformazione, ma anche perché possono essere ampliati ed integrati. Ed è per questo che possono diventare degli strumenti completi e specializzati e far parte di una banca di conoscenze costruita sia dal basso verso l’altro che dall’alto verso il basso. a) Riepilogo L’applicazione Who is who può risolvere problemi di lingua: - Per sapere a quale servizio amministrativo, ispettivo, giudiziario o di polizia estero inoltrare una richiesta di informazioni; - Per determinare da quale servizio amministrativo, ispettivo, giudiziario o di polizia proviene una richiesta di informazioni. Gli Standard Ispettivi Minimi possono risolvere problemi di lingua: - Quando si interrogano lavoratori o datori di lavoro stranieri, durante le ispezioni; - Quando si interpretano documenti stranieri; - Quando si interpretano informazioni ricevute. Sia il WIW che il MIS possono risolvere problemi di lingua: - Quando si richiedono informazioni a servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari o di polizia esteri. 2.2.2 Comprensione reciproca: interoperabilità semantica Va da sé che il MIS, come anche il WIW non saranno mai interamente privi di “trappole”. La più ovvia si riferisce al concetto della cosiddetta interoperabilità semantica. Bisogna stare attenti quando si crede di aver compreso l’altro troppo facilmente: “L’interoperabilità semantica è importante dal momento che vi sono molti fattori che possono creare malintesi, pregiudicando così l’efficacia della comunicazione: lo stesso concetto può avere nomi diversi o, al contrario, lo stesso nome può essere utilizzato per concetti diversi o ancora, e non meno importante, lo stesso concetto può avere lo Questa è un’altra caratteristica che accomuna WIW con Wikipedia, per esempio. D’altro canto, WIW non è concepita come un’applicazione aperta e dovrebbe essere possibile operare delle distinzioni tra un amministratore ed un utente, per una serie ragioni. 111 43 stesso nome ma un significato diverso112. Comunque, l’interoperabilità semantica non è un problema di natura esclusivamente linguistica, ma include anche aspetti legati alla conoscenza, per esempio del sistema amministrativo e giuridico degli altri paesi113. Il rischio che i servizi ispettivi nazionali interpretino concetti stranieri in base al significato che concetti “simili” hanno nell’ambito della propria legislazione, è significativo. Ma questo non deve accadere. Un esempio è quello della direttiva 96/61 sul distacco in base alla quale i servizi ispettivi devono controllare se i datori di lavoro stranieri versano le retribuzioni minime ai propri dipendenti. Anche se il termine “retribuzione minima” sarà definito dalla legislazione e/o dalle pratiche nazionali del paese che riceve il personale, tale paese non può imporre la propria struttura salariale se si confronta la retribuzione minima con quella pagata dai datori di lavoro di altri Stati Membri. a) L’esperienza della Crossroads Bank for Social Security in Belgio L’esperienza della CrossRoad Bank for Social Security114 citata nella parte del rapporto “de lege lata” rappresenta un esempio istruttivo a tale proposito: al momento della costituzione della CBSS, era importante confrontare i sistemi di tutte le istituzioni che sarebbero diventate membri della CBSS. Queste diverse istituzioni utilizzavano sistemi legali e amministrativi differenti. La creazione della CBSS ha rapidamente evidenziato che, anche nei casi in cui i concetti (legali) erano quasi identici, di fatto erano dei “falsi amici”. Nel settore della navigazione marittima si dice che un punto mal calcolato vale quanto una latitudine stimata. Da un punto di vista legale, proprio come avviene nelle relazioni sentimentali, spesso i malintesi scaturiscono da un’idea prematura, e erronea, di comprensione reciproca. Come per tutte le comunicazioni, è importante non credere di aver capito tutto subito. Spesso un piccolo sforzo in più si rivela molto più efficiente e produttivo di uno sforzo in meno. 2.2.3 Identificazione 2.2.3.1 Identificazione delle persone fisiche L’identificazione delle persone fisiche in un contesto transfrontaliero rischia di rimanere un aspetto problematico ancora per qualche tempo, considerando le diverse posizioni assunte dagli Stati Membri a tale proposito. Tuttavia il progetto ICENUW ha dimostrato che alcuni problemi possono essere risolti: gli Standard Ispettivi Minimi hanno chiarito che la maggior parte degli Stati Membri dispone di un sistema identificativo delle persone fisiche. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i numeri utilizzati sembrano simili. Ed anche se non sempre questi numeri sono usati per identificare una persona nei sistemi delle istituzioni previdenziali dello Stato Membro stesso, possono sempre essere utilizzati come riferimento ai diversi numeri che identificano le persone nei sistemi di tali istituzioni, come Icenuw, Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale, la situazione “de lege lata”, 2011, pag. 24 113 Icenuw, Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale, la situazione “de lege lata”, 2011, pag. 24. 114 http://www.ksz-bcss.fgov.be/en/international/home/index.html. 112 44 accade in Belgio con la Crossroad Bank for Social Security che utilizza riferimenti per identificare una persona presso tutte le istituzioni previdenziali a cui è collegata115. a) Estratto degli Standard Ispettivi Minimi – Identificazione delle persone fisiche Di seguito è riportato un estratto del MIS relativo all’identificazione delle persone fisiche in alcuni Stati Membri. Nonostante le varie differenze, alcune delle caratteristiche sono incredibilmente simili tra loro. Anche se questo non risolve tutti i problemi di identificazione delle persone fisiche presso i vari servizi amministrativi, è chiaro che esiste un modo per risolvere la maggior parte dei problemi, tramite la condivisione di conoscenze e informazioni (strategiche) sulla struttura dei sistemi amministrativi e previdenziali degli Stati Membri. 115 Vedi infra. 45 AT I – Requisiti di identificazione Categoria Nome nella lingua originale (se non esiste un documento simile, indicare “non applicabile) Descrizione del contenuto Finalità (indicare se di tratta di un documento specifico per la previdenza sociale o meno) BE I – Requisiti di identificazione IT I – Requisiti di identificazione ES I – Requisiti di identificazione Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale Sozlaversicherungsnummer Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale Identificatienummer van het Rijksregister/INSZ nummer – Numéro d’identification du Registre National/numéro NISS Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale Codice fiscale Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale “DNI” (carta di identità) / NAF (numero di previdenza sociale) 4 cifre con un codice di controllo e la data di nascita 9 cifre più un codice di controllo a due cifre (le prime sei corrispondono alla data di nascita) DNI: 8 cifre più una lettera di controllo (corrisponde al numero di identificazione fiscale della persona fisica). Il NAF è composto da 12 cifre (le prime due identificano la provincia e le ultime due sono codici di controllo). Identificazione delle persone assicurate in base ad un piano previdenziale austriaco, rilasciato ai bambini appena nati Identificazione delle persone assicurate. Le persone fisiche devono recare sempre con sé la carta di identità Per le persone giuridiche, le società, etc, si tratta di un codice a 11 cifre fornito dal Ministero delle Finanze, mentre per le persone fisiche è composto da 16 caratteri alfanumerici, da cui si può dedurre nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita Identificazione dei contribuenti e della posizione previdenziale Il DNI consente di identificare le persone, mentre il NAF consente di identificare le persone assicurate in base ad un piano previdenziale spagnolo che prevede il pagamento di prestazioni e la gestione dell’iscrizione 46 LU I – Requisiti di identificazione Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale Numéro de matricule individuel de la Sécurité sociale 11 cifre (le prime 8 corrispondono all’anno, al mese e al giorno di nascita, più 3 cifre di controllo) Identificazione delle persone assicurate presso un piano previdenziale lussemburghese per il pagamento di prestazioni e la gestione dell’iscrizione. PL I – Requisiti di identificazione BG I – Requisiti di identificazione NO I – Requisiti di identificazione FR I – Requisiti di identificazione Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale PESEL (system ewidencij ludnosci Powszechny elektroniczny NIP (Numer Identyficacji Podatkowel); numeri PESEL e NIP e qualora una persona ne abbia solo uno, numero della carta di identità o del passaporto PESEL – 11 cifre (le prime 6 corrispondono alla data di nascita, la penultima al sesso, l’ultima è una cifra di controllo); il NIP è composto da 10 cifre Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale Numero civile unificato (UCN) Eδυнен ѕраҗδансku нoмєр (EΓH) Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale Personnummer (p-nummer or d-nummer) Identificazione del lavoratore: Previdenza sociale “NIR Numéro Identifiant au Répertoire, également appelé numéro de sécurité sociale" ” Un unico numero a 10 cifre che consente di identificare inequivocabilmente le persone. Il Personnumber contiene la data di nascita più un elemento identificativo unico a cinque numeri, mentre il numero per le società è un elemento identificativo unico composto da nove cifre. Vi sono specifiche variazioni del Personnumber per coloro che hanno permessi di lavoro temporanei o per i rifugiati (d-number) Non si tratta di un numero specifico per la previdenza sociale, bensì del numero identificativo della persona. Identificazione delle persone assicurate presso un piano previdenziale polacco. Un codice amministrativo per le persone soggette a registrazione civile in Bulgaria. Non si tratta di un numero specifico per la previdenza sociale, bensì del numero identificativo della persona. Il Personnumber è utilizzato in tutti i documenti e le banche dati pubbliche per identificare la persona. Il d-number si distingue per il fatto che la cifra che indica il giorno è sostituita da un numero corrispondente al paese di provenienza della persona Il NIR è un numero a 13 cifre. Ogni persona fisica registrata ha tale numero che indica il sesso (una cifra), l’anno di nascita (due cifre), il mese di nascita (due cifre), il luogo di nascita (cinque cifre). Le ultime tre cifre consentono di identificate le persone dello stesso sesso, nate lo stesso giorno, nello stesso luogo. Identificazione delle persone assicurate presso un piano previdenziale francese per il pagamento di prestazioni e la gestione dell’iscrizione. 47 Identificazione delle persone giuridiche (e delle persone fisiche coinvolte). Quanto abbiamo spiegato a proposito dell’identificazione delle persone fisiche si applica anche all’identificazione delle persone giuridiche. La maggior parte degli Stati Membri dispone di banche dati dei registri delle società accessibili al pubblico. Spesso, l’unico problema è reperirli, il che non è sempre facile senza avere una certa conoscenza delle lingue utilizzate nello Stato Membro in questione. Anche in questo caso, il MIS si rivela uno strumento utile che, chiaramente, deve essere integrato. a) Standard Ispettivi Minimi – Identificazione delle persone giuridiche Di seguito si riporta un estratto del MIS relativamente all’identificazione delle persone giuridiche nei diversi Stati Membri. 48 AT Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese BE Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese Nome nella lingua originale (se non esiste un documento simile, indicare “non applicabile) Descrizione del contenuto Firmenbuch, Zentrales Gewerberegister KBO-nummernuméro BCE Codice Azienda Entrambi i registri elettronici contemplano un unico numero di identificazione, composto da numeri e codici di controllo. Ragione sociale, legali rappresentanti, filiali, bilancio. Numero di identificazione delle società (corrispondente all’ex P.IVA) composto da 10 cifre (dove la prima corrisponde a “0” o a “1”). Questo numero consente di accedere al registro delle società ove è possibile reperire dati come la denominazione dell’azienda, i legali rappresentanti, le filiali, il bilancio, ecc.. In fase di registrazione, l’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) fornisce ad ogni datore di lavoro un numero di identificazione, un codice statistico contributivo (CSC), un codice di autorizzazione (c.a.), un codice per tipo di società Finalità (indicare se il sistema di identificazione è identico a quello utilizzato ai fini di lavoro/previden za sociale o meno) Consente di verificare che la società sia legalmente costituita. Inoltre, consente agli enti preposti alla riscossione dei contributi di identificare le società nei sistemi informativi. Consente di identificare l’ubicazione e la sede delle società, come anche le attività condotte dalle stesse. Consente inoltre di verificare le società che agiscono in qualità di datori di lavoro. Il codice statistico contributivo consente di identificare il settore di attività del datore di lavoro e gli obblighi rispettivi. Categoria IT Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese ES Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese LU Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese CCIAA – certificato della Camera di Commercio “CIF” (numero di identificazione delle società) e “CCC” (codice contributi) Immatricolazione presso il Registro delle Imprese Tutte le informazioni relative ad una società: forma giuridica, proprietario o legali rappresentanti, azionisti in caso di società per azioni, settore di attività, sede legali e filiali, ecc. CIF: il formato comprende una lettera, a seconda della forma giuridica dell’azienda, più sette cifre più una cifra o una lettera di controllo (a seconda della natura giuridica). CCC: 11 cifre; le prime due corrispondono alla provincia di registrazione, più 9 cifre (le ultime due sono di controllo e convalidano il numero assegnato) Consente di verificare la registrazione, la sede, l’attività ed i dipendenti. Il numero di identificazione delle società comincia con una lettera (A-J) seguita da 5 cifre. Ove l’attività svolta sia soggetta ad una specifica autorizzazione, questa deve essere richiesta prima di iscrivere la società nel RCS. Consente di verificare che la società sia legalmente costituita e di identificare il responsabile, la sede della società, le filiali e le attività svolte. 49 PL Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese BG Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese NO Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese FR Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese REGON (numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej), NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) , KRS (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym), PESEL (numer w powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności). Il PESEL (incluso il suo contenuto) è stato spiegato nelle parti “identificazione del lavoratore: previdenza sociale” e identificazione del lavoratore: rapporto di lavoro” Il REGON è un numero di identificazione delle imprese nazionali. E’ composto da 9 cifre, ed è assegnato alle persone giuridiche, alle organizzazioni senza personalità giuridica o alle persone fisiche che conducono un’attività economica. Le prime otto cifre del REGON sono numeri ordinali, mentre la nona è un codice di verifica. Il numero REGON di un’unità locale consiste di 14 cifre, di cui le prime nove identificano la società che ha costituito l’unità locale, le successive quattro corrispondo ad un numero ordinale assegnato all’unità locale e la quattordicesima è un codice di verifica. Un esempio di numero REGON: 123456785. Il NIP è un numero identificativo fiscale, composto da 10 cifre: le prime tre corrispondono ad un codice dell’Agenzia delle entrate che ha assegnato il numero NIP, mentre l’ultima è un codice di controllo. Un esempio di codice NIP: 123-456-32-18- Il KRS è il numero delle società (a responsabilità limitata, per azioni, cooperative) iscritte presso il Registro nazionale ed è composto da 10 cifre (p.es. 0000185392). Il numero REGON o il numero NIP consentono di verificare nel registro REGON i seguenti dati: tipo di attività svolta dalla società, indirizzo, forma giuridica, proprietà, data di costituzione e data di inizio delle attività. Il numero NIP ha lo scopo di identificare le società contribuenti in Polonia. Sulla base del numero KRS, è possibile verificare: la denominazione e l’indirizzo delle società, le filiali, la forma giuridica, i numeri NIP e REGON, i legali rappresentanti ed il tipo di attività. Il PESEL è indicato nel registro di chi paga i contributi previdenziali ove gli stessi siano versati da una persona fisica. L’Ente previdenziale (ZUS) utilizza i numeri NIP e REGON oppure NIP e PESEL per identificare i contribuenti nei sistemi informativi. I numeri REGON, NIP e KRS sono utilizzati a scopo di ispezioni in materia di lavoro. I numeri REGON, NIP e PESEL sono utilizzati a fini previdenziali. Numero di identificazione unificato (UIC), detto codice BULSTAT - Единен идентификационен код (ЕИК), наричан код по БУЛСТАТ Organisasjonsnummer SIREN o SIRET Il codice identificativo unificato “UIC” è obbligatorio per le società commerciali e rispettive filiali, le succursali di società estere iscritte nel registro delle imprese. La composizione del numero UIC è stabilita alla prima iscrizione nel registro e rimane invariata fino alla cancellazione della società. E’ composto da nove cifre, ove l’ultima è un numero di controllo calcolato in base al modulo standard 11 Numero di identificazione delle società. Le prime nove cifre, il cosiddetto SIREN”, corrispondono all’identità amministrativa della società. Le altre cinque cifre corrispondono all’identità delle sedi di attività della società. L’intero gruppo di 14 cifre è detto “SIRET” e corrisponde al numero identificativo completo di tutte le società. Consente di verificare che la società sia legalmente costituita, di identificare l’amministratore o gli amministratore ed i legali rappresentanti, nonché l’ubicazione e le attività della società. Con il numero UIC, i tribunali, gli enti pubblici, gli enti e le amministrazioni locali, e le persone incaricate di esercitare funzioni pubbliche, le organizzazioni preposte alla prestazione di servizi per il pubblico, banche incluse, non possono chiedere di dimostrare né denunciare i dati o i fatti riportati nel registro delle imprese . Tutte le organizzazioni e le società devono essere iscritte presso il Registro nazionale. Le società con partita IVA devono aggiungere il codice MVA, composto da tre lettere, dopo il numero di registrazione. Consente di verificare che la società sia legalmente costituita, di identificare l’amministratore, nonché l’ubicazione e le sedi della società. 50 Categoria Stato (documento obbligatorio o meno) Accesso (indicare chi può accedervi, se si tratta di un documento cartaceo o elettronico; fornire eventualmente l’indirizzo web) Immagini disponibili (si/no) Commenti AT BE IT ES L U Identificazion e/ registrazione delle società e delle imprese Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese Identificazione/registrazione delle società e delle imprese Identificazion e/ registrazione delle società e delle imprese Requisito obbligatorio per determinate forme giuridiche delle società e determinate attività, compresi alcuni lavoratori autonomi che prestano specifici servizi Entrambi i registri sono disponibili al pubblico ma l’accesso non è gratuito. Requisito obbligatorio per le società ed i lavoratori autonomi Obbligatorio Obbligatorio Requisito obbligatorio per le società con dipendenti Requisito obbligatorio per le società ed i lavoratori autonomi Accesso pubblico attraverso il seguente link: http://kbopub.econo mie.fgov.be/kbopub/ zoekwoordenform.ht ml. Le autorità possono accedere ad altri dati privati delle imprese. Tutti gli organismi ispettivi e gli enti previdenziali possono accedervi tramite una banca dati integrata https://netinps.inp s.it/http://netinpsp :82/Loginps.inps.i t Riservato alle autorità competenti per l’ispezione e la gestione del piano previdenziale. Accesso pubblico Vedi sopra Si prega di fare riferimento al codice numerico riportato nella busta paga (codice INPS della società) Questa banca dati integrata consente a tutte le amministrazioni competenti (Ministero del Lavoro, enti previdenziali, ecc.) di condividere le informazioni pertinenti I servizi ispettivi possono accedere al sistema informativo della Camera di Commercio (Telemaco) che fornisce tutte le informazioni sulle società e i datori di lavoro. https://telemaco.in focamere.it/ Si No 51 PL Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese BG Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese NO Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese FR Identificazione/ registrazione delle società e delle imprese REGON - obbligatorio per le persone giuridiche, le organizzazioni senza personalità giuridica e le persone fisiche che conducono un’attività economica. NIP – obbligatorio per le persone giuridiche, le organizzazioni e le persone fisiche obbligate a pagare le tasse. KRS – obbligatorio per (ma non solo): gli imprenditori che svolgono attività nell’ambito di società di persone, società a responsabilità limitata, società per azioni, imprese pubbliche e cooperative. PESEL – obbligatorio per le persone fisiche. Il registri REGON è pubblicamente consultabile presso l’indirizzo: http//www.stat.gov.pl/regon/ che contiene un motore di ricerca delle società iscritte. Per accedere alle informazioni riportate nel registro, occorre inserire il numero REGON o il numero NIP. Il KRS è accessibile al pubblico presso l’indirizzo: http://krs.ms.gov.pl/login.aspx? ReturnUrl=%2fDefault.aspx, ove è possibile reperire le informazioni del caso digitando il numero KRS o REGON o NIP o il nome della società. Obbligatorio per le persone giuridiche e i lavoratori autonomi Requisito obbligatorio Obbligatorio per le società commerciali e i lavoratori autonomi Tutti i registri ed i sistemi informativi contemplati da una legge bulgara riportano i dati delle persone fisiche o giuridiche iscritte nel registri BULSTAT, ed identificabili con il codice BULSTAT Parzialmente accessibile al pubblico presso il sito www.brreg.no. L’accesso completo è consentito agli ispettori fiscali e del lavoro. I numeri SIREN e SIRET sono disponibili al pubblico. I numeri possono essere verificati da chiunque sul sito web http://avis-situationsirene.insee.fr/avisitu/jsp/avis .jsp Il numero REGON è utilizzato nei registri ufficiali e nei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni in Polonia. 52 Ovviamente, vi sono già degli strumenti disponibili. Il “Registro Europeo delle Imprese 116 (EBR), per esempio, può essere utilizzato per cercare informazioni sulle persone giuridiche. Tuttavia, non tutte le informazioni riportate nel sito web di EBR sono aggiornate. Fino a poco tempo fa, non vi era alcun riferimento alla Crossroads Bank for Enterprises (CBE) del Belgio. E nemmeno ora vi è un link diretto alla “ricerca pubblica” della CBE, che è gratuita e contiene numerose informazioni. b) Estratto del sito web EBR per il Belgio “Belgio Avete bisogno di informazioni su una società belga? Le troverete tramite EBR. Tutti i distributori di informazioni EBR forniscono l’accesso diretto on-line ai dati sulle società belghe. Chi distribuisce le informazioni EBR in Belgio? Il fornitore di servizi EBR per il Belgio è Coface Services Belgium. Per accedere alla lista completa dei distributori EBR, si prega di consultare la pagina Informazioni sui Distributori Il Registro Nazionale La Banque Carrefour des Entreprises - (Crossroads Bank for Enterprise -CBE) è il membro EBR per il Belgio. Trattandosi di un nuovo partner, i dati sulle società belghe sono temporaneamente messi a disposizione dal precedente fornitore Coface Services Belgium. In Belgio il registro nazionale è la Banque Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondermigen, un dipartimento del Ministero Federale dell’Economia117. Il sito web ufficiale del registro delle imprese ha dei link ai registri delle società a livello mondiale118. Tuttavia, non sempre tali link sono accurati. Inoltre, i siti web dei registri delle imprese non consentono di risolvere tutti i problemi di lingua; al contrario, se consideriamo la Crossroads Bank for Enterprises del Belgio, per esempio, si constata immediatamente che una pagina web che offra dei link a vari registri non risolve i problemi di lingua. La BCE belga è disponibile in olandese e in francese, ma non in inglese. http://www.ebr.org/ http://www.ebr.org/section/15/index.html 118 http://www.companieshouse.gov.uk/links/introduction.shtml scorrere verso il basso fino a “registri mondiali” 116 117 53 c) La versione olandese (KBO/CBE) del sito web belga della CBE (ricerca aperta al pubblico) Uno strumento come il MIS potrebbe fornire le informazioni necessarie per interpretare il sito, consentendo ad un utente che non parla né francese né olandese di consultare la banca dati. Idealmente, tale banca dati dovrebbe avere un’interfaccia in tutte le lingue ufficiali. Invece, le informazioni consultabili sono disponibili in una sola delle lingue ufficiali, il che significa che i problemi di lingua devono ancora essere risolti. 54 d) Risultato di una ricerca nella pagina web della CBE belga (KBO/BCE) 55 Il risultato della ricerca consiste in un link alla pubblicazione dell’atto costitutivo nella gazzetta ufficiale belga119. In questo caso, l’atto costitutivo era stato redatto e poi pubblicato solo in olandese e di conseguenza può essere consultato solo in questa lingua. Purtroppo, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche implicate nella persona giuridica sono reperibili solo negli estratti della gazzetta ufficiale e quindi nella lingua in cui sono stati pubblicati 120. Questo esempio non solo evidenzia la necessità di avvalersi di strumenti avanzati, ma anche il fatto che tali strumenti, per quanto necessari, non possono risolvere tutti i problemi da affrontare nell’ambito della messa a punto di una cooperazione tramite una rete europea contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale. In altre parole, gli strumenti possono rinforzare la cooperazione ma non sostituirla. Una Crossroads Bank for Enterprises europea potrebbe risolvere i problemi associati all’identificazione delle persone giuridiche e delle persone fisiche coinvolte. Potrebbe essere messa a punto basandosi sul modello belga: non solo una semplice banca dati, ma un’applicazione che collega le banche dati esistenti e protegge le informazioni tramite l’identificazione dell’utente e valide procedure di autentificazione e autorizzazione121. Autentificazione dei servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia Come precedentemente illustrato, allo stato attuale lo scambio di informazioni tra servizi ispettivi e/o di altra natura si svolge principalmente sul piano informale, anche quando passa attraverso canali ufficiali. In molti casi, l’organismo che richiede informazioni può essere identificato ma non vi sono procedure di autentificazione e raramente di autorizzazione. Lo scambio di informazioni strategiche non pone problemi, ma quando si tratta di informazioni operative, la situazione può essere ben diversa. Lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere agevolato, ma, allo stesso tempo, deve anche essere (ulteriormente) protetto per garantire sempre e comunque la privacy di tutte le persone coinvolte. Un’applicazione web protetta potrebbe fornire un ambiente in cui sia possibile operare rapidamente ma anche in cui l'accesso sia limitato alle persone che si devono identificare, tramite un login protetto da password. La fase successiva ed essenziale, dopo l’autentificazione della persona che accede, dovrebbe essere l’autorizzazione dell’utente, ovvero deve essere contemplata la possibilità di limitare i diritti dell’utente all’interno dell’applicazione. Per esempio, un utente di base, sarebbe autorizzato ad accedere solo alla directory, mentre un utente avanzato potrebbe scambiare informazioni con un altro utente dello stesso livello in modo sicuro attraverso l’applicazione. Occorre mettere a punto un sistema di identificazione che consenta di verificare che solo le autorità competenti possano accedere a tali informazioni, ed anche un sistema di identificazione che permetta di identificare le persone fisiche o giuridiche all’estero. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl Gli altri strumenti o mezzi spesso non rappresentano un’alternativa fattibile visti gli elevati costi che comportano. 121 Vedi infra. 119 120 56 Lo Stork122 potrebbe essere un esempio di tale sistema di autentificazione e identificazione (Secure idenTityacrOssboRdersLinKed). Conclusioni preliminari Gli Standard Ispettivi Minimi possono risolvere alcuni dei problemi di identificazione che i servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari di polizia affrontano nell’ambito della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale. Tuttavia, ciò non significa che non vi sia ulteriore spazio di miglioramento. Gli ispettori trarrebbero grande beneficio da una Crossroads Bank per le imprese, europea e multilingue,consultabile gratuitamente. D’altra parte, nelle situazioni transfrontaliere va considerato anche il problema dell'identificazione dei servizi che richiedono le informazioni. Un’applicazione del tipo “who’s who” in cui gli utenti vengono identificati , autentificati e autorizzati prima dello scambio di dati operativi potrebbe essere utile ai fini della creazione di un ambiente che consenta di verificare facilmente lo stato e le competenze di un determinato utente123. a) Riepilogo Gli Standard Ispettivi Minimi possono risolvere alcuni dei problemi di identificazione: - relativi alle persone fisiche; - relativi alle persone giuridiche. L’applicazione who-is-who può risolvere alcuni dei problemi di identificazione e autorizzazione del personale dei servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari o di polizia. Rimane comunque il problema di un accesso semplice e gratuito ai registri nazionali. Una migliore pratica potrebbe essere la creazione di una Crossroads Bank europea per le persone giuridiche, alla quale i servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia potrebbero accedere gratuitamente. 122 123 http://www.eid-stork.eu Questo è di fatto anche un problema di “conoscenze” (vedi infra) 57 2.2.4 Problemi legati alle scarse conoscenze I problemi legati alle scarse conoscenze possono essere raggruppati in tre categorie principali: 2.2.4.1 Conoscenza degli organismi competenti all’estero Come sopra descritto, spesso è difficile per i servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari o di polizia identificare a quale organismo (competente) di un altro Stato Membro devono essere inoltrate le richieste di informazioni124: “Per una efficiente cooperazione occorre sapere chi contattare. Ovviamente, se un ispettore trasmette una richiesta di informazioni o di cooperazione all’organismo estero sbagliato, ciò comporta uno spreco di tempo ed energia, poiché tale richiesta dovrà prima essere tradotta, poi anche la risposta dovrà essere tradotta, per poi realizzare che la domanda non ha avuto una risposta. Nel peggiore dei casi, l’organismo straniero si limita a dichiarare di non avere la competenza per rispondere, oppure non risponde affatto. Anche se si identifica il servizio amministrativo o ispettivo corretto, per cooperare efficientemente occorre sapere chi contattare all’interno di tale servizio. Non tutti i membri del personale di un’amministrazione sono in grado o hanno la competenza per gestire richieste internazionali di informazioni o di cooperazione ed anche in questo caso, si perde molto tempo quando invece, come abbiamo già detto, quando si tratta di frode transfrontaliera, il tempo è fondamentale. Detto ciò, sembra che vi siano delle lacune in termini di un accesso semplice ad una conoscenza comprensibile e completa in merito agli organismi competenti ed ai servizi ispettivi, sia a livello europeo che nazionale. La competenza di alcuni ispettori che “sanno come muoversi” in alcuni Stati Membri spesso non è consolidata per una serie di ragioni. Questo significa che quando tale persona viene trasferita, va in pensione, si ammala o cambia lavoro, la sua competenza va persa. Ed insieme a questa competenza, la rete di cui la persona faceva parte rischia di perdere un punto di riferimento importante”. L’applicazione “Who-is-Who” può risolvere molti di questi problemi sempre che sia regolarmente aggiornata ed integrata. Il suo scopo principale è quello di fungere da banca di conoscenze. E’ solo in una seconda fase che si potrà considerare l’espansione di tale strumento fino a farlo diventare una piattaforma di comunicazione per lo scambio di informazioni strategiche e conoscenze. In una terza fase, si può immaginare di utilizzare l’applicazione per lo scambio protetto di informazioni operative nell’ambito di un quadro legale giuridico ben definito. In ogni caso, il WIW non potrà mai risolvere tutti i problemi. Anche in combinazione con il MIS che anch’esso può evolversi e diventare una banca dati completa in materia di ispezioni sul lavoro e previdenza sociale, resta ancora un grosso problema da risolvere, ovvero la necessità di organizzare incontri, corsi, riunioni internazionali. Infatti, una rete contro il lavoro sommerso e la frode 124 Icenuw, Contesto legale della lotta al lavoro sommerso e alla frode previdenziale, la situazione “de lege lata”, 2011, pag. 27 e successive. 58 previdenziale deve contemplare riunioni, incontri ed esperienze di apprendimento diretto. “Imparare a conoscersi significa comunicare”. Allo stato attuale, i casi di cooperazione efficiente sono generalmente il risultato di contatti personali e di reti informali piuttosto che formali. Questi contatti di tipo personale e informale dovrebbero essere agevolati offrendo al personale dei servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia coinvolto nella lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale l’opportunità di incontrarsi in prima persona e di apprendere dalle esperienze altrui. 2.2.4.2 Conoscenza dei sistemi giuridici in materia di lavoro e previdenza sociale dell’altro Stato membro. La conoscenza degli organismi competenti dell’altro Stato Membro è il primo passo, ma è altrettanto essenziale avere una conoscenza di base del funzionamento e della struttura di tali organismi. Non è sempre possibile apprendere queste nozioni attraverso libri o strumenti, per quanto possano essere validi. La conoscenza è legata anche all’esperienza. Comprendere come funziona l’organismo competente estero non è solo un modo per conoscersi a vicenda, è anche un’esperienza che può rendere molto più proficua la collaborazione futura. La maggior parte delle parti coinvolte è a favore dell’organizzazione di corsi pratici e dello scambio transfrontaliero di ispettori e di altri attori coinvolti nella lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale sul piano internazionale. Corsi pratici, seminari, conferenze sono tutte opportunità per conoscersi a vicenda e per apprendere l’uno dall’altro. A questo proposito, l’European Healthcare Fraud and Corruption Network rappresenta un ottimo esempio125. La conferenza annuale del 2010 “Il costo reale della frode e della corruzione sanitaria: come ridurlo?”oltre a comprendere numerose conferenze, è stata un’occasione per molti attori del settore di conoscersi ed apprendere dalle rispettive esperienze, metodologie, ecc. 125 http://www.ehfcn.org/ 59 Estratto dal programma della settima conferenza annuale dell’EHFCN 60 2.2.4.3 Verso un Centro Europeo di Conoscenza? Ogni Stato Membro può organizzare corsi di formazione, conferenze e seminari, tuttavia, le singole iniziative mancano di quel coordinamento necessario per organizzare efficientemente eventi di tale natura senza sovrapposizioni e l lacune. Un Centro europeo di conoscenza sul lavoro sommerso e la frode previdenziale non solo consentirebbe di coordinare tali progetti, ma potrebbe rappresentare un punto di raccolta di questo tipo di conoscenze ed inoltre potrebbe rivestire un ruolo di coordinamento in termini di integrazione delle applicazioni Who is Who e degli Standard Ispettivi Minimi. Come sopra menzionato, in alcuni Stati Membri, le specifiche disposizioni nazionali possono rappresentare un ostacolo alle richieste internazionali di informazioni o cooperazione 126. Un centro di conoscenza potrebbe essere una soluzione a tali problemi che spesso sono fonte di frustrazione per coloro che cercano informazioni transnazionali e non capiscono perché alcune richieste vengono respinte. Inoltre, vi sono molte conoscenze già disponibili, ma, se nessuno riesce a consultarle, le conoscenze rimangono teoria pura. 2.2.4.4 Conclusioni preliminari a) Riepilogo Le applicazioni WIW e MIS possono risolvere un gran numero problemi relativi alla mancanza di conoscenze, anche se non tutti: - A patto che siano integrati ed aggiornati; - L’applicazione WIW dovrebbe fungere principalmente da banca di conoscenze; - In una seconda fase, l’applicazione WIW potrebbe evolversi in una piattaforma di comunicazione all’interno della quale scambiare le informazioni strategiche e le conoscenze127; - In una terza fase, l’applicazione WIW potrebbe essere ampliata per consentire uno scambio sicuro di informazioni nell’ambito di un quadro giuridico definito. La conoscenza deriva anche dall’esperienza: - Buona parte degli attori coinvolti manifesta l’esigenza di incontri e scambi transnazionali di ispettori, di riunioni ed eventi formativi; - Una rete contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale dovrebbe contemplare l’organizzazione di incontri, riunioni ed esperienze formative. Sia la raccolta che l’elaborazione delle conoscenze, come anche l’organizzazione di percorsi transnazionali di apprendimento e di cooperazione transnazionale tra servizi amministrativi, ispettivi, giudiziari e di polizia, potrebbero beneficiare di un centro di conoscenze centralizzato. Anche le competenze specialistiche degli ispettori devono essere raccolte e registrate; è essenziale che le applicazioni WIW e MIS ricevano informazioni dal basso verso l’alto. Icenuw, Contesto giuridico della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale, la situazione “de lege lata”, 2011, pag. 28 127 Queste informazioni possono essere aggiunte alla banca di conoscenze MIS 126 61 Problemi di tempo: bisogna agire rapidamente Come illustrato nel rapporto sulla situazione “de lege lata”, il tempo è fondamentale quando di tratta di lotta transfrontaliera contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale. Quindi, l’attuazione di una cooperazione in seno a una rete europea dovrebbe agevolare piuttosto che regolamentare lo scambio di informazioni e la cooperazione transfrontaliera. Le applicazioni che consentiranno uno scambio elettronico di informazioni negli ambienti EESSI e IMI renderanno più rapido lo scambio di informazioni. Tuttavia, tali strumenti possono presentare dei seri inconvenienti: in primo luogo non risponderanno a tutte le esigenze in materia di scambio di informazioni, ma il rischio maggiore consiste nel fatto che potrebbero regolamentare anziché agevolare lo scambio di informazioni. Inoltre, qualsiasi sistema che operi con un numero limitato di punti di accesso e di contatto rischia di generare degli ingorghi che rallentano anziché accelerare lo scambio di informazioni. L’esperienza dimostra che questo è il principale motivo per cui lo scambio informale di informazioni è così popolare e diffuso. Infatti, la velocità è fondamentale nella lotta (transfrontaliera) al lavoro sommerso e alla frode previdenziale. Pertanto, è importante indicare una scadenza alle autorità contattate per rispondere alle richieste ricevute ed incoraggiarle a rispondere il prima possibile, fissando un tempo massimo calcolato a partire dalla ricezione della richiesta. Dovrebbe essere anche possibile chiedere all’autorità contattata che non sia in grado di rispondere alla richiesta entro il tempo stabilito, di informare immediatamente l’autorità richiedente per iscritto, spiegando i motivi del ritardo ed indicando il tempo necessario per rispondere. Tali disposizioni si ritrovano nel “codice di condotta” che disciplina la cooperazione e l’assistenza in materia di distacco128. Il codice contempla l’obbligo di rispondere alle richieste e, ove ciò non sia possibile, le ragioni per il rifiuto devono essere notificate. Inoltre, questo codice contempla un termine per rispondere alle richieste, cioè quattro settimane, a meno che le circostanze o la natura della richiesta non giustifichino un’estensione di tale termine (il motivo deve essere spiegato). D’altro canto, il termine può essere abbreviato in situazioni eccezionali. In qualsiasi caso, è chiaro che lo scambio di informazioni dovrebbe essere agevolato ed accelerato. Oggi lo scambio elettronico rappresenta il mezzo più veloce per condividere informazioni. Allo stesso tempo, una piattaforma elettronica per lo scambio di informazioni potrebbe offrire le garanzie necessarie per tutelare la privacy e la sicurezza dei dati. Al giorno d’oggi, tutti gli Stati Membri ricorrono a strumenti elettronici per l’immagazzinamento dei dati. Queste banche dati contengono informazioni aggiornate sull’identificazione delle persone fisiche e giuridiche, dati sulla previdenza speciale ecc. Tali informazioni sono fondamentali ai fini della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale, come anche per la tutela dei diritti dei lavoratori. http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/national:en.htm. Questo codice di condotta è il frutto del lavoro di un gruppo di esperti del governo, nominati in virtù della Decisione della Commissione del 27 marzo 2002 relativa alla creazione di un gruppo di dirigenti responsabili delle relazioni di lavoro, Gazzetta Ufficiale L. 6 aprile 2002, n. 91, pag. 30. 128 62 Qualche esempio delle banche dati messe a punto nei diversi Stati Membri: Austria Il Ministero delle Finanze austriaco ha messo a punto un‘unità speciale“Kontrolle illegalerArbeitbnehmerbeschaftigung129 (KIAB) che scambia informazioni con varie autorità competenti130: Sussidi di disoccupazione Prestazioni lavoratori edili Fondi società insolventi Controllo immigrazione Autorità fiscali KIAB Previdenza sociale Tribunale Autorità esecutive Dogana Ispettorato del lavoro 129 130 Regolamenti commerciali Controllo del lavoro illegale http://www.epma.cz/Docs/EEEGD09/prezentace/Stary_Prasentation_OCG2009.pdf 63 KIAB utilizza una piattaforma elettronica (KIAB online) per gestire il flusso della documentazione relativa al controllo del lavoro illegale e per archiviare elettronicamente le informazioni destinate alle autorità competenti. Lo scopo dell’applicazione è chiaro: la documentazione e l’archiviazione centralizzata delle informazioni pertinenti, l’archiviazione elettronica delle richieste di sanzioni e informazioni e l’inserimento automatico delle stesse nel flusso di lavoro delle autorità riceventi. I vantaggi di KIAB online sono evidenti: la documentazione elettronica e centralizzata dei casi e la raccolta delle prove, l’elaborazione elettronica delle richieste di sanzioni e di informazioni indirizzate alle altre autorità competenti coinvolte; il registro dei contratti pubblici stipulati e l’elaborazione immediata di dati statistici131. Inoltre, in maniera molto simile alla Crossroads Bank for Social Security 132, la piattaforma KIAB Online offre un accesso istantaneo e protetto agli utenti autorizzati attraverso un portale web. Il portale identifica, autentifica ed autorizza gli utenti e crea dei file di registro relativi alle richieste di informazione che vengono conservate per monitorarne l’utilizzo. BMF – Portale (accesso singolo)133 Oracle Kiab Online Archivio Interfaccia di trasferimento dati KIAB FTP XML OSTAT VStV Stadt Wien altre intefacce AIS StA GKK AMS Kompass Zugriffspr. LOS http://www.epma.cz/Docs/EEEGD09/prezentace/Stary_Prasentation_OCG2009.pdf Vedi infra 133 http://www.epma.cz/Docs/EEEGD09/prezentace/Stary_Prasentation_OCG2009.pdf 131 132 64 L’accesso alla KIAB Online è controllato dal “portale” ed è limitato agli utenti autorizzati delle autorità amministrative preposte all’applicazione delle sanzioni, agli ispettorati del lavoro, all’istituto di insolvenza e alle casse per i lavoratori edili. Queste parti hanno accesso ai dati in materia di previdenza sociale, sussidi di disoccupazione, casse per i lavoratori edili, casellario giudiziale, registro delle società, registro catastale, istituto per l’insolvenza. Inoltre KIAB Online è collegato anche alle banche dati fiscali, ma l’accesso è limitato agli utenti autorizzati delle amministrazioni fiscali134. - Sia i servizi ispettivi del lavoro che le amministrazioni fiscali hanno accesso ad una banca comune di controlli e possono scambiare elettronicamente i risultati di tali verifiche; - Gli ispettori del lavoro hanno accesso alla banca dati che contiene le comunicazioni relative al distacco dei lavoratori; - l’Austria dispone di un registro centrale dei verdetti: per esempio, le autorità preposte ai sussidi di disoccupazione possono accedere alla banca dati dei verdetti per evitare di erogare ulteriori sussidi in caso di violazioni ripetute, mentre le autorità competenti possono prendere in considerazione i precedenti verdetti per decidere sull’importo delle sanzioni amministrative. Bulgaria - L’ispettorato del lavoro ha messo a punto la propria banca dati che consente agli ispettori del - - lavoro di caricare informazioni in merito al risultato delle loro attività; Un altro registro elettronico fornisce informazioni sulle società, la rispettiva ubicazione, le dimensioni, l’attività, le condizioni di lavoro, ecc. Queste informazioni vengono regolarmente aggiornate dal momento che i datori di lavoro sono obbligati a presentare una dichiarazione annuale presso la Direzione Locale dell'Ispettorato del lavoro il 30 aprile di ogni anno; Gli ispettori del lavoro accedono anche ad alcune applicazioni della banca dati dall’Agenzia Fiscale Nazionale (per esempio, il registro dei Contratti di Lavoro), nonché al registro pubblico delle imprese, che fa capo all’Ufficio del Registro. Francia - Si sta attualmente creando un “repertorio nazionale” comune alle istituzioni previdenziali - responsabili dei piani obbligatori, delle ferie e dei sussidi di disoccupazione. I dati di tale repertorio saranno accessibili agli “ispettori incaricati della riscossione dei contributi”; Gli “ispettori incaricati della riscossione dei contributi” hanno accesso alle banche dati giudiziarie. Italia - Banca dati della Camera di Commercio che consente ai servizi ispettivi di valutare la - 134 situazione (registrazione o cancellazione) di una società presso una sede specifica, nonché i dati personali delle persone fisiche coinvolte; Il sistema informativo relativo alle comunicazioni obbligatorie consente a tutti gli organismi di trasmettere ai servizi competenti informazioni in materia di assunzione, estensione dei contratti, variazione e termine dei contratti di lavoro, sulla base dei modelli unificati emessi dal Ministero del Lavoro (unificato LAV e Unificato SOMM), nonché sulle assunzioni per motivi urgenti (Modello Unificato URG) ed il trasferimento/riorganizzazione delle società (Unificato VARDATORI); Conseguentemente al segreto fiscale vigente in Austria. 65 Paesi Bassi - Numerose banche dati contengono informazioni sia sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche, tuttavia, non tutte queste informazioni sono prontamente accessibili nell’ambito di una cooperazione internazionale. Le richieste devono riferirsi a progetti speciali. Norvegia - Banche dati fiscali Polonia - Il Registro Nazionale delle Società (REGON) è un registro statistico tenuto dal Presidente - - dell’Ufficio Centrale delle statistiche, contenente informazioni su tutti gli imprenditori; Il numero di identificazione fiscale (NIP) è una banca dati utilizzata per l’identificazione di entità soggette al sistema di tassazione polacco; Il Registro Nazionale dei Tribunali (KRS) è un registro tenuto da alcuni tribunali distrettuali e dal Ministero della Giustizia. La parte del registro relativa agli imprenditori contiene copre un gran numero di società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita ecc. Il Sistema Informativo ZUS può essere utilizzato solo dagli ispettori dell’Istituto della Previdenza Sociale. I dati ricevuti da fonti esterni sono resi disponibili per iscritto su richiesta di istituzioni esterne. Lo scambio di dati e la cooperazione tra organismi ispettivi nazionali sono conformi alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La legge che disciplina il sistema previdenziale definisce rigidamente quali organismi possono ricevere i dati dalla banca dati dell’Istituzione Previdenziale135. Romania - Banca dati nazionale, gestita dall’Ispettorato del Lavoro, costituita per i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato, allo scopo di fornire a tali parti informazioni sui dipendenti. Le informazioni possono essere scambiate tra l’Ispettorato del lavoro romeno ed altre istituzioni europee simili tramite gli uffici di contatto, ma non è prevista la possibilità di un accesso esterno alla banca dati nazionale romena. Spagna - L’ispettorato del lavoro e della previdenza sociale ha messo a punto la propria banca dati: gli ispettori possono accedere a diverse applicazioni e scaricarvi i loro rapporti. L’ispettorato può accedere alla banca dati della previdenza sociale, dell’ispettorato fiscale, del catasto e del registro delle imprese. La suddetta lista non è completa, ma evidenzia che tutti gli Stati Membri dispongono di banche dati. Tuttavia solo in casi rari, tali banche dati sono collegate tra loro136. L’utilizzo di banche dati diverse non collegate tra loro, spesso implica l’utilizzo di metodi di identificazione diversi, a seconda del servizio amministrativo o della funzione del caso, con diversi livelli qualitativi in termini di procedure per la protezione e la sicurezza. 135 Vedi sopra. Sembrerebbe che la KIAB Online austriaca e la Belgian Crossroads Bank for Social Security rappresentino delle eccezioni; infatti sono internazionalmente riconosciute come migliori pratiche. 136 66 Rendere lo scambio di informazioni rapido, sicuro ed efficace La Crossroads Bank for Social Security del Belgio137, globalmente riconosciuta come migliore pratica nel settore della previdenza sociale138 costituisce un valido esempio di interoperabilità, sicura e selettiva, tra diverse banche dati accessibili ad uno specifico numero di utenti provenienti da servizi amministravi, giudiziari o ispettivi. La Crossroads Bank for Social Security è stata costituita nel 1990139 dopo che un’analisi approfondita del funzionamento della previdenza sociale rivelò che l’organizzazione dei metodi amministrativi delle istituzioni previdenziali non era molto orientata al cliente e che non vi era alcuna armonizzazione tra le diverse istituzioni previdenziali140. Il sistema previdenziale belga è articolato in tre sistemi assicurativi (dipendenti, lavoratori autonomi e funzionari pubblici) che copre sette rischi previdenziali.141. Inoltre, è suddiviso in quattro sistemi di assistenza previdenziale 142, attraverso i quali le persone possono ottenere specifiche prestazioni143. In tutto, circa 2.000 servizi previdenziali sono responsabili per la previdenza sociale belga che conta oltre 10 milioni di assicurati e 200.000 datori di lavoro che hanno frequenti contatti con tali servizi, sia che si tratti di far valere i propri diritti, di fornire informazioni o di versare i contributi dovuti144. Lo studio che ha condotto all’istituzione della CBSS aveva rivelato anche che: (1) ogni istituzione previdenziale aveva i propri modelli (145cartacei); (2) gli assicurati e i datori di lavoro spesso chiedevano agli enti previdenziali delle informazioni che erano già disponibili presso un altro istituto previdenziale146; (3) gli assicurati e i datori di lavoro erano tenuti a fornire le stesse informazioni a diverse istituzioni previdenziali, di volta in volta sulla base di concetti giuridici e istruzioni amministrative propri di ciascuna di esse (4) di conseguenza, gli assicurati e i datori di lavoro avevano bisogno di trovare il modo di “aggirare il sistema” per poter ricevere i diritti e/o le prestazioni cui avevano diritto automaticamente e sulla base di un’unica dichiarazione147. Per maggiori dettagli in materia di e-government, si prega di consultare il sito web http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/publicationcbss.html 138 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/awards.html 139 In virtù della legge de 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdendeoprichting en organisatie van eenKruispuntbank van de socialezekerheid), B.S. 22 febbraio 1990. 140 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html 141 Nello specifico: inidoneità al lavoro, incidenti sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione pensionamento, cura dei figli e ferie retribuite. 142 Nello specifico: sussidi di invalidità, assegni familiari, minimo salariale e sostegno per gli anziani 143 Dopo la debita verifica delle loro risorse 144 Robben, F. e Deprest, J., E-government: l’approccio dell’amministrazione federale belga, Bruxelles, Fedict 2003, pag. 15. 145 Per esempio, per raccogliere le informazioni necessarie relativamente a diritti e ai doveri delle persone in material di previdenza sociale. 146 Spesso un certificato cartaceo. Le istituzioni previdenziali chiedevano all’assicurato o al datore di lavoro di fornire una copia dei certificati rilasciati da altre istituzioni, piuttosto che reperire l’informazione direttamente presso l’altra o le altre istituzioni del caso, 147 Robben, F. e Deprest, J., E-goverment: l’approccio dell’amministrazione federale belga, Bruxelles, Fedict 2003, pag. 16. 137 67 Pertanto, l’intero sistema previdenziale è stato sottoposto a una revisione globale, il che ha portato a una riprogettazione delle attività di raccolta, archiviazione e condivisione delle informazioni. Sulla base di una visione condivisa e concertata, gli attori della previdenza sociale belga hanno potuto beneficiare delle nuove tecnologie per migliorare e riorganizzare le proprie relazioni reciproche e i metodi148. Adesso, nella maggior parte dei casi, gli assicurati o i datori di lavoro devono presentare un’unica dichiarazione. Per quanto concerne il rapporto di lavoro, per esempio, il datore di lavoro e il dipendente devono presentare un’unica dichiarazione149 al sistema previdenziale: - All’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare quando (data e ora) il dipendente ha preso servizio; - Ogni tre mesi, il datore di lavoro deve dichiarare il reddito di ogni membro del suo personale e indicare il numero di giorni di lavoro (o equivalenti) dei suoi dipendenti150; - In caso di rischio previdenziale, l’assicurato così come il rispettivo datore di lavoro devono solo comunicare le informazioni relative allo specifico evento/rischio previdenziale; - Le informazioni sullo storico del reddito, perfomance del lavoro o equivalenti non devono più essere comunicate in quanto possono essere ottenute dalle dichiarazioni trimestrali che indicano le retribuzioni e le ore di lavoro151; - Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve dichiarare quando (data e ora) il dipendente in questione lascia il proprio posto152. A partire dalla sua costituzione, la Crossroads Bank for Social Security è stata il motore trainante dell’e-government nel settore previdenziale, fornendo incoraggiamento e sostegno agli attori belgi in modo che possano offrire servizi più efficaci ed efficienti con un minimo di formalità amministrative e una riduzione dei costi per tutti gli attori coinvolti153. La CBSS ha fatto presente a tutte le istituzioni previdenziali del caso la necessità di adottare misure per garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni. Pertanto, tutte le istituzioni coinvolte, come anche gli assicurati e i datori di lavoro, possono riporre una giustificata fiducia nel sistema. a) La Crossroads bank for Social Security: un felice esempio di interoperabilità Nel caso delle dichiarazioni da presentare in merito ai rapporti di lavoro: http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html Questa dichiarazione dei redditi deve riportare separatamente le voci di reddito definite uniformemente per tutte le istituzioni previdenziali 150 Anche in questa dichiarazione occorre distinguere tra i diversi tipi di giorni che sono stati definiti uniformemente per tutte le istituzioni previdenziali 151 “Solo se le retribuzioni e l'orario di lavoro sono necessari per un periodo per il quale la dichiarazione trimestrale deve essere ancora presentata, le retribuzioni e l’orario di lavoro relative a tale periodo devono essere ancora riportati in forma di una dichiarazione provvisoria che segua esattamente gli stessi principi della dichiarazione trimestrale”. (Robben, F. e Deprest, J., E-goverment: l’approccio dell’amministrazione federale belga, Bruxelles, Fedict 2003, pag. 16.) 152 Robben, F. e Deprest, J., E-goverment: l’approccio dell’amministrazione federale belga, Bruxelles, Fedict 2003, pag. 16. 153 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html 148 149 68 - - - - - - - Tutte le dichiarazioni relative all’inizio e al termine del rapporto di lavoro devono essere presentate elettronicamente, per mezzo di messaggi XML tra le applicazioni o tramite le procedure disponibili presso il portale della previdenza sociale o tramite un server vocale; Le dichiarazioni possono essere modificate elettronicamente, per mezzo dello scambio di messaggi XML o tramite le procedure disponibili presso il portale della previdenza sociale; Ogni datore di lavoro può accedere alla lista dei propri dipendenti tramite le procedure del portale della previdenza sociale e può ottenere una lista elettronica del proprio personale in formato XML, per avere un quadro complessivo dei dati aggiornati riportati nel registro del personale che tutti gli enti ed i servizi competenti utilizzano; Tutte le dichiarazioni trimestrali su retribuzioni e orario di lavoro devono essere presentate elettronicamente, tramite lo scambio di messaggi XML tra applicazioni o tramite le procedure disponibili presso il portale della previdenza sociale; Queste dichiarazioni possono essere modificate elettronicamente, tramite lo scambio di messaggi XML tra applicazioni o tramite le procedure disponibili presso il portale della previdenza sociale; Tutte le dichiarazioni relative ai rischi previdenziali possono essere presentate in formato cartaceo o elettronico, tramite lo scambio di messaggi XML tra applicazioni o tramite le procedure disponibili presso il portale della previdenza sociale; Gli elementi inclusi nelle comunicazioni XML sono stati definiti uniformemente per tutte le dichiarazioni; le comunicazioni XML per ogni dichiarazione possono essere scaricate dal portale della previdenza sociale; ogni tre mesi è disponibile una nuova versione di queste comunicazioni XML, con gli emendamenti rispetto alle versioni precedenti, il che consente di integrare automaticamente qualsiasi modifica legislativa; Tutte le istituzioni previdenziali sono collegate ad un network di scambio elettronico di informazioni gestito dalla Crossroads Bank for Social Security e sono obbligate a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni disponibili nel network. In altre parole, tutte le informazioni rilevanti vengono sincronizzate tra le diverse istituzioni previdenziali. Ciò non significa che ogni istituzione possiede una copia di tutte le informazioni memorizzate nella propria banca dati; al contrario, svariati enti hanno un limitato e strettamente controllato diritto di accesso a una serie limitata di informazioni archiviate in banche dati diverse delle altre istituzioni. La Crossroads Bank for Social Security svolge un ruolo fondamentale in termini di autorizzazione all’accesso e monitoraggio dell’utilizzo da parte di un numero limitato di utenti provenienti da istituzioni previdenziali diverse154. Di conseguenza, una persona che lavora alla CBSS non può accedere alle banche dati delle istituzioni associate se la sua funzione non comporta la necessità di accedervi ai fini dell’espletamento delle sue mansioni. Un altro esempio: un membro dell'ufficio legale di un’istituzione previdenziale non potrà accedere affatto alla CBSS dal momento che la sua funzione non richiede l’accesso a tali informazioni, mentre un ispettore che lavora per la medesima istituzione potrà accedere ad una parte delle informazioni consultabili attraverso la CBSS. 154 69 La Crossroads Bank for Social Security utilizza una directory di riferimento che immagazzina il numero minimo di informazioni sul rapporto tra l’assicurato e le istituzioni previdenziali: - - In qualità di attore (istituzione, servizio, ecc) del settore previdenziale conserva le informazioni sulle persone; Il tipo e la natura di tali informazioni; In quale capacità e per quale periodo una persona è nota ad un attore del settore previdenziale; Quali categorie di dati sono necessarie ad un attore per svolgere le proprie mansioni nel settore della previdenza sociale; Quali categorie di dati un’istituzione può richiedere e ricevere alle/dalle altre istituzioni al fine di espletare i propri incarichi nel settore della previdenza sociale155. In questo modo, la CBSS garantisce che un istituto previdenziale 156 possa accedere solo ai dati per i quali ha ottenuto un’autorizzazione. La directory di riferimento è utilizzata anche per indirizzare le richieste di dati all’ente previdenziale in grado di fornirli e per trasmetterli automaticamente alle istituzioni previdenziali che possono utilizzarli per svolgere il proprio lavoro in maniera più flessibile, efficiente e trasparante. A tale proposito, la CBSS collega i sistemi delle diverse istituzioni Art. 6 della Legge dell’8 dicembre 1992 sulla tutela della privacy in relazione all’elaborazione dei dati personali, B.S. (gazzetta ufficiale belga) 18 marzo 1993; Robben, F. e Deprest, J., E-goverment: l’approccio dell’amministrazione federale belga, Bruxelles, Fedict 2003, pag. 17; Robben, F. e Maes P. De kruispuntbank van de socialzekerheid anno 2004, BTSZ, 2004, n. 1; 15 http://www.ksz.fgov.be/docs/nl/publicaties/btsz/2004/btsz_01_2004_nl.pdf 156 Come sopra menzionato, non solo l’istituzione stessa, ma anche i suoi dipendenti devono ottenere un’autorizzazione per accedere a determinati dati. 155 70 previdenziali. Pertanto, la CBSS è un portale per queste istituzioni ed allo stesso tempo è il “guardiano” del portale157. b) - - - - Con l’introduzione della CBSS lo scambio elettronico diretto di dati ha sostituito 210 modelli e certificati cartacei; ogni anno avvengono circa 700 milioni di scambi elettronici di dati158; il tempo di risposta ai messaggi online durante lo scambio di dati è inferiore a 4 secondi nel 97,85% dei casi; l’esigenza di interoperabilità ha creato un certo grado di armonizzazione del modus operandi dei diversi attori coinvolti e di conseguenza circa 50 tipi di modelli sono stati eliminati; rimangono 30 modelli per i quali il numero delle intestazioni è stato ridotto di circa due terzi; un gran numero di dichiarazioni sono presentate direttamente ed elettronicamente dall’ufficio del personale del datore di lavoro ed i suoi servizi di contabilità, il che elimina la necessità di un contatto diretto tra l’assicurato159, il datore di lavoro e le istituzioni previdenziali, migliora l’affidabilità e l’efficienza e consente di adottare misure preventive in caso di anomalie160; adesso le dichiarazioni trasmesse al sistema previdenziale si basano su un unico concetto e su istruzioni uniformi; grazie alla CBSS, ogni dichiarazione deve essere presentata solo una volta, poiché tutti i partner della CBSS ricevono automaticamente gli aggiornamenti dei dati che le riguardano161; il funzionamento delle istituzioni e del sistema previdenziale è stato semplificato e razionalizzato; un gran numero di diritti e prestazioni accessorie può essere conferito senza dover presentare dichiarazioni (addizionali); i politici che prendono decisioni dispongono di dati statistici integrati sui settori, le istituzioni e gli attori del settore previdenziale; è più facile identificare frodi e la lotta contro questo fenomeno è diventata più efficiente e razionale162. Come per il portale Kiab Online 685 milioni nel 2008 159 I contatti restanti sono stati semplificati in funzione di eventi o di rischi che minacciano il rapporto di lavoro (inizio e termine del rapporto di lavoro, lavoro, ferie, malattia, disoccupazione, pensione, ecc.) vedi sopra, Robben, F. e Deprest, J., E-goverment: l’approccio dell’amministrazione federale belga, Bruxelles, Fedict 2003, pag. 17. 160 Per esempio, l’Ufficio Nazionale del Lavoro (NEO) riceve la notifica di un cambiamento di indirizzo di una persona che percepisce il sussidio di disoccupazione. Tale cambiamento di indirizzo può incidere sul diritto della persona in questione di usufruire di tale beneficio. Nel caso in cui la persona omettesse di notificare il cambiamento di indirizzo (un obbligo che deve essere espletato entro 7 giorni e che implica anche una dichiarazione sulla situazione familiare, in quanto si tratta di un parametro utilizzato per calcolare il sussidio di disoccupazione), il NEO potrà inviare un ispettore per verificare i motivi per cui la persona non ha comunicato il cambiamento di indirizzo e verificare la sua situazione familiare. Nel caso in cui il disoccupato abbia agito in cattiva fede ed abbia volontariamente omesso di segnalare la sua nuova situazione familiare, si possono adottare misure repressive..In ogni caso, gli ispettori del lavoro e della previdenza sociale hanno l’autonomia di scegliere se consigliare, avvertire o segnalare un reato. 161 E, come precedentemente menzionato (vedi sopra), ricevono solo l’aggiornamento dei dati che li riguarda ed ai quali possono accedere. 162 Robben, F. e Deprest, J., E-goverment: l’approccio dell’amministrazione federale belga, Bruxelles, Fedict 2003, pag. 17; Robben, F. e Maes P. De kruispuntbank van de socialzekerheid anno 2004, BTSZ, 2004, n. 1; 150151 http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/btsz/2004/btsz_01_2004_nl.pdf 157 158 71 E’ molto importante sottolineare il fatto che la Crossroads Bank for Social Security non è solo uno strumento di e-government e scambio elettronico di informazioni; ma, in quanto tale, la CBSS si basa su un solido quadro giuridico e, da un certo punto di vista, essa stessa può essere considerata come un quadro giuridico. La CBSS è stata costituita in virtù del Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione di una Crossroads Bank for Social Security163. Questo decreto non ha solo definito la CBSS come parte di un network, ma ha creato il Comitato Settoriale della Previdenza Sociale e la Salute 164 all’interno della Commissione belga per la Tutela della Privacy165, ovvero l’agenzia federale per la protezione dei dati166. La Commissione per la Tutela della Privacy fa capo al Parlamento belga e quindi è parte del ramo legislativo167. Poiché la CBSS è sia il portale che il “guardiano” della rete previdenziale, il Comitato Settoriale della Previdenza Sociale è il “guardiano del guardiano”: infatti, autorizza o respinge l’accesso alla CBSS. Questo significa che le istituzioni devono inoltrare una richiesta per ogni serie di dati cui vogliono accedere. Per esempio, se l’ente deve accedere a dati identificativi, deve motivare la propria richiesta e spiegare perché necessita di conoscere sia il nome che il cognome, ecc. La decisione riguarderà anche chi, tra i membri dell’istituzione che richiede l’accesso alla CBSS, sarà autorizzato a utilizzare ed elaborare le informazioni e in quali circostanze. Il concetto su cui si fonda la CBSS comporta una serie di garanzie a più livelli: il Comitato Settoriale è un organo indipendente di sorveglianza che controlla l’accesso alla CBSS ed il suo utilizzo; la CBSS non detiene informazioni in materia di previdenza sociale, ma è solo un portale ed un punto di accesso a diverse istituzioni che conservano parte di tali informazioni; le richieste e gli scambi di informazioni sono sempre registrati168; il Decreto sulla costituzione della Crossroads Bank for Social Security prevede numerose misure di natura legale e non, volte a garantire la sicurezza dei dati e la privacy di tutte le persone fisiche e giuridiche del caso: - ogni istituzione o servizio che accede alla CBSS è obbligato a designare un funzionario per la protezione dei dati (consulente di sicurezza), responsabile per la sicurezza delle informazioni ed il diritto alla privacy169; Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. 22 febbraio 1990 164 Het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid en van de Gezondheid 165 http://www.privacycommission.be/en/ 166 Art. 37 e successivi della legge del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. (Gazzetta ufficiale belga) 22 febbraio 1990 167 Deve essere costituita una commissione indipendente facente capo alla Camera dei Rappresentanti belga, detta “Commissione per la Tutela della Privacy” composta da persone nominate dalla Camera dei Rappresentati, Presidente e Vice-presidente inclusi. La sede della Commissione deve essere ubicata nel distretto amministrativo di Bruxelles, la capitale del Belgio (Art. 23 della Legge dell’8 dicembre 1992 sulla tutela della privacy in relazione all’elaborazione dei dati personali, B.S. (Gazzetta Ufficiale Belga) 18 marzo 1993). 168 Consentendo il monitoraggio, lo scambio e l’utilizzo delle informazioni dopo le richieste. Ogni persona può chiedere il permesso di consultare questi registri per gli ultimi sei mesi. Qualsiasi abuso dell’infrastruttura della CBSS è perseguibile penalmente. 169 Art. 4 § e art. 24-25 del Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. (Gazzetta ufficiale belga) 22 febbraio 1990 163 72 - - - - tutto il personale di ogni istituzione o servizio che accede alle informazioni tramite la CBSS deve firmare un accordo di riservatezza170; il decreto sulla costituzione della Crossroads Bank for Social Security menziona specificatamente il dovere di riservatezza professionale per coloro che elaborano informazioni personali171; come sopra menzionato, il Comitato Settoriale supervisiona la CBSS e le istituzioni previdenziali conformemente alla legge172; tutti gli scambi di informazioni devono avvenire tramite la CBSS allo scopo di garantire la trasmissione sicura e legittima e la protezione delle informazioni scambiate e della privacy delle persone coinvolte ed affinché il Comitato Settoriale possa assolvere al suo compito di supervisione; in linea di principio, ogni comunicazione di informazioni personali da parte di un’istituzione previdenziale o della CBSS tramite il network è soggetta ad un’autorizzazione preliminare del Comitato Settoriale173; ogni comunicazione di informazioni personali fuori dal network deve essere sottoposta all’approvazione preliminare del Comitato Settoriale174; il Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security prevede sanzioni penali gravi ed anche il carcere in caso di reati; il Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security prevede la distruzione della CBSS, delle banche dati delle istituzioni previdenziali e delle informazioni previdenziali ivi contenute in caso di guerra, occupazione nemica, ecc175. c) Riepilogo - Lo scambio elettronico di informazioni tra istituzioni diverse che ospitano banche dati diverse su sistemi diversi non è impossibile. Art. 4 § 6, 2 del Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. (Gazzetta ufficiale belga) 22 febbraio 1990 171 La violazione del dovere di riservatezza professionale è un reato penale perseguibile; la sanzione è compresa tra 500 e 2750 Euro, mentre il carcere da 8 giorni a 6 mesi (art. 458 del Codice Penale belga). http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi_a1.pl? language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1 &numero=1&sql=)text+contains+(“))#Art.458 bis. 172 Art. 15, 37 e successivi del Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. (Gazzetta ufficiale belga) 22 febbraio 1990 173 Art. 15 § 1 del Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. (Gazzetta ufficiale belga) 22 febbraio 1990 174 Art. 15 § 1 del Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. (Gazzetta ufficiale belga) 22 febbraio 1990 175 Art. 29 del Decreto del 15 gennaio 1990 sulla costituzione e l’organizzazione della Crossroads Bank for Social Security (Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid), B.S. (Gazzetta ufficiale belga) 22 febbraio 1990 170 73 - - - Inoltre, l’integrazione di un quadro giuridico e le odierne possibilità informatiche garantiscono un mezzo di scambio sicuro e veloce che rende l’individuazione della frode previdenziale più facile e più efficiente. Si potrebbe considerare la messa a punto di un sistema automatizzato di scambio di informazioni (che anch’esso richiede l’organizzazione di dati elettronici strutturati) con rigide norme in materia di identificazione e autentificazione. Una piattaforma per lo scambio elettronico sicuro di informazioni non interferisce con l’autonomia delle istituzioni. L’utilizzo di un’interfaccia come la CBSS belga genera un numero minore, e non maggiore, di problemi legati alla privacy. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire in un quadro giuridico che non sostituisca quelli già in essere, ma che vada a colmare le lacune esistenti tra tali quadri. 74 3. LA NECESSITA’ DI UN QUADRO GIURIDICO PIU’ AMPIO: VERSO UNO STRUMENTO EUROPEO? L’effettiva attuazione delle disposizioni europee in materia di norme previdenziali rappresenta un elemento chiave della lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale e anche della salvaguardia dei diritti previdenziali dei cittadini europei, che siano dipendenti, datori di lavoro o consumatori. Ciò presuppone un’adeguata cooperazione transfrontaliera tra tutti i servizi amministrativi, giudiziari, previdenziali, ispettivi e di polizia. Tuttavia, ad oggi la maggior parte delle forme di cooperazione transfrontaliera sono ancora volontarie, individuali, occasionali e non strutturate e si basano su una “modesta “ base bilaterale. Gli esempi di casi di lavoro sommerso e frode previdenziale (transfrontaliera) mostrano però la crescente esigenza di una cooperazione multinazionale e multidimensionale per riuscire a individuare efficacemente le frodi (transfrontaliere), dal momento che i meccanismi di cui dispongono attualmente i diversi servizi ispettivi previdenziali sono limitati. Forse l’attuale livello di cooperazione è già elevato ma, se si vuole che la lotta contro la frode previdenziale sia coronata dal successo, occorre adottare un approccio multilaterale poiché spesso tale fenomeno coinvolge più di due Stati. Detto ciò, la dimensione multilaterale non è sufficiente. Nell’ambito del loro impegno contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale (transfrontaliera), gli ispettori previdenziali devono affrontare un’ampia gamma di problemi, alcuni di natura molto pratica (come la comprensione dei documenti stranieri, l’identificazione delle persone fisiche e giuridiche straniere, le persone da contattare, ecc.), altri legati ai limiti territoriali (l’impossibilità per i servizi ispettivi di agire oltre i propri confini, la questione dell’accesso alle informazioni e ai dati stranieri, ecc) ed anche aspetti legali (privacy, utilizzo e valore giuridico di dati stranieri nei procedimenti nazionali, ecc.). La necessità di mettere a punto un quadro giuridico che definisca le possibilità e i limiti di azione dei servizi ispettivi è sempre più evidente, se non si vuole pregiudicare l’efficacia della cooperazione oppure, nella fase successiva, l’incriminazione, per non rendere vano l’operato dei servizi ispettivi che potrebbe essere considerato illegale, con la conseguente chiusura del caso. La creazione di un siffatto strumento consente ma richiede al tempo stesso di definire il raggio di azione di tale cooperazione. Bisogna limitarsi ad un semplice scambio di dati o mettere a punto un sistema ispettivo con competenze extra-territoriali? Forse è arrivato il momento di vagliare l’opportunità di una cooperazione più strutturata a livello europeo tra servizi ispettivi e previdenziali e stabilirne l’architettura ed i rispettivi limiti, di condurre uno studio di fattibilità in merito alla costituzione di una struttura comunitaria permanente per la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro il lavoro sommerso e la frode previdenziale. 75 Questa pubblicazione usufruisce del supporto del programma UE per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress (2007-2013), un programma gestito dalla Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità della Commissione Europea. È stato istituito per finanziare la realizzazione degli obiettivi dell’Unione Europea nel settore dell’occupazione e degli affari sociali, come prevede l’agenda sociale e per contribuire quindi alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi settori. Il programma settennale coinvolge tutte le parti interessate che possono contribuire a sviluppare legislazioni e politiche adeguate in materia di occupazione e previdenza sociale, nei 27 Stati Membri della UE, nei paesi membri dell’Associazione Europea di Libero Scambio e dello Spazio Economico Europeo, nonché nei paesi candidati e potenziali candidati all’Unione Europea. La missione del programma Progress consiste nel rafforzare il contributo UE a sostegno dell’impegno degli Stati membri. A tal fine Progress consentirà di: - fornire analisi e consulenza politica nei settori di attività del programma Progress; - monitorare e predisporre relazioni sull’applicazione della legislazione e delle politiche UE nei suddetti settori; - promuovere il trasferimento di politiche, lo scambio di conoscenze e il supporto reciproco fra gli Stati Membri sugli obiettivi e le priorità UE; - divulgare i punti di vista delle parti interessate e della società in generale Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito: http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catld=327&langld=en Non si garantisce che le informazioni riportate nella presente pubblicazione riflettano la posizione o l’opinione della Commissione Europea. 76