A E S S E I N F O R MA
N u m e r odieci
dieci
Numero
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2012
Ottobre 2012
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anno VV
AESSE INFORMA
Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure
standardizzate in fase di approvazione.
In ultima pagina le
attività formative in
programma.
Notizie di rilievo:
• Valutazione dei rischi: la
bozza della procedure
standardizzate in fase di
approvazione;
• Agenti chimici pericolosi:
istruzione per l’uso;
• SISTRI ultime novità;
• Prevenzione incendi: certificazioni, dichiarazioni e
nuove proroghe;
• Factsheet 103: la formazione alla sicurezza per gli
insegnati;
• I quesiti sul decreto 81:
sull’integrazione della
formazione;
• La sicurezza dei terzi che
accedono ai luoghi di lavoro;
• Buone prassi: una check
list per i controlli dei preposti.
In relazione al breve tempo che
le imprese fino a 10 lavoratori
avranno per adeguarsi alle procedure standardizzate in via di
recepimento, si pubblica una
bozza provvisoria del documento approvato a maggio, ma che
potrebbe - essere una volta
adottato dalla Commissione
consultiva permanete - modificato in qualche sua parte.
Per questo vi invitiamo ad attendere l’approvazione definitiva del
provvedimento.
Si sottolinea che, se il testo avrà a
giorni un parere positivo in sede di
Conferenza Stato Regioni e se
verrà licenziato il decreto interministeriale successivo, le aziende
finiranno con l’avere pochi mesi,
forse solo due, per adeguarsi alle
nuove indicazioni che prevedono
la realizzazione del DVR del rischio secondo le procedure standardizzate, entro il 31 dicembre
2012.
Per questo vi segnaliamo di seguito il testo che è tratto dal sito
della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) e comprende sia le procedure standardizzate, sia la modulistica per la
redazione del DVR, come appro-
vati dalla Commissione Consultiva.
La prima parte del documento è
una sorta di manuale che non si
ferma alla compilazione del DVR,
ma offre specifiche indicazioni sulle
modalità di svolgimento della valutazione dei rischi.
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
- descrizione dell'azienda, del
ciclo lavorativo/attività e delle
mansioni;
- individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati
ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione
e protezione attuate
(identificazione delle mansioni e
degli ambienti, individuazione degli
strumenti informativi di supporto per
la valutazione, effettuazione della
valutazione per i pericoli individuati,
individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione,
indicazione delle misure attuate);
- definizione del programma di
miglioramento (individuazione
delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza e individuazione delle
procedure per l’attuazione delle
misure).
Il documento riporta inoltre il campo
di applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a
10 lavoratori (art. 29 co. 5, d.lgs 81 e
s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori
(art. 29 co. 6 del d.lgs 81 e s.m.i.,
con i limiti di cui al co. 7).
Dopo aver riportato uno schema riepilogativo - che entra nel dettaglio
delle imprese che devono/possono
usufruire delle procedure standardizzate - il documento definisce compiti e
responsabilità e fornisce precise istruzioni operative per operare i quattro
“passi” che abbiamo già evidenziato.
Il documento sottolinea e sintetizza i
principi generali che devono guidare
il Datore di lavoro nella scelta delle
misure di riduzione e controllo dei
rischi (art. 15 del d.lgs 81 e s.m.i.):
- “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò
non sia possibile, la loro riduzione alla
fonte in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la
salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella
(segue in II° pagina)
Agenti chimici pericolosi: istruzioni per l'uso
L'INAIL ha realizzato due opuscoli per sostenere i formatori in
azienda nella promozione di un
momento di confronto coi lavoratori sui temi del rischio legato
a queste sostanze.
I documenti prodotti offrono una
disamina dei diversi regolamenti
europei e una sintesi delle principali misure di sicurezza e igiene da applicare nei comparti
produttivi.
E’ questo l'obiettivo alla base dei
nuovi opuscoli informativi realizzati dall'INAIL "Agenti chimici:
Istruzioni ad uso dei lavoratori" e
"Sostanze chimiche: istruzioni
per l'uso". I due prodotti saranno
scaricabili gratuitamente da
questo portale. Si tratta di un
argomento di grande attualità,
sia perché contemplato dal recente accordo Stato/Regioni sia
a seguito delle modifiche dei
criteri di classificazione di sostanze e preparati (simboli di
pericolo, pittogrammi, avvertenze, etc).
I riferimenti al T. U. sulla sicurezza. L'opuscolo "Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso
dei lavoratori", contiene una
semplice sintesi dei regolamenti
emanati in materia dall'U. E. Reach, Clp e Ue n.453/2010 - e
fa riferimento al titolo IX, capo I,
del T. U. sulla sicurezza (dlgs 81
e s.m.i.), là dove si "determinano i
requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti
sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che
comporti la presenza di agenti
chimici".
Un alto livello di approfondimento. Il volume si articola in vari
moduli formativi, ciascuno dei
quali rappresenta un capitolo,
relativi rispettivamente alla diffusione del rischio chimico, alle
sostanze pericolose nei luoghi di
lavoro, al regolamento Reach e
alla circolazione di sostanze chimiche in U. E., al Regolamento
Clp e alla scheda dati di sicurezza
(Sds). Ogni singolo tema è trattato in modo da permettere al formatore di affrontare la tematica
nella sua completezza e non è
necessariamente legato agli altri.
Il linguaggio scelto è semplice e
divulgativo, ma il livello di approfondimento dei temi rende l'opuscolo adatto anche alle categorie
più preparate.
Manipolazione, stoccaggio e
dismissione: ecco cosa fare. Il
secondo volume, "Sostanze chimiche: istruzioni per l'uso", è rivol-
Circa il 19% dei lavoratori sono esposti ad agenti chimici e in Europa ogni
anno muoiono per malattie legate a
questo rischio circa 74.000 persone.
Abbiamo raccolto questo articolo
dell’INAIL che presenta due opuscoli
molto interessanti ed utili da proporre
innanzitutto a livello formativo.
to ai lavoratori dei diversi comparti
produttivi e riguarda le corrette modalità di gestione degli agenti chimici. Sotto forma di brevi istruzioni
viene fornita una sintesi delle principali misure di sicurezza e igiene da
applicare (per esempio, nella manipolazione, nello stoccaggio e nella
dismissione degli agenti chimici
pericolosi, nella gestione dei DPI e
nella sorveglianza sanitaria). Ogni
istruzione, ancora, è accompagnata
da una piccola frase di commento
che cerca di sintetizzare in modo
efficace e chiaro le motivazioni per
cui è necessario rispettare un corretto comportamento.
Pagina 2
AESSE INFORMA
Segue dalla I° pagina.
scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori
(sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione
dei lavoratori e dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare
in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
SISTRI: ultime novità.
Confermata la sospensione del
Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti
fino al 2013 con la conversione in
legge del D.L. n. 83/2012.
È stato convertito in legge nel mese
di agosto, il DL 83/2012 recante
"Misure urgenti per la crescita del
Paese, che conteneva all’ art. 52 la
sospensione del termine di entrata in
operatività del Sistri e dei conseguen-
Numero dieci
- l'uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza (segnaletica di salute e
sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure
ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli
di salute sicurezza”.
Infine la modulistica comprende, a
meno di future variazioni:
- l’intestazione/copertina del DVR
realizzato secondo le procedure
ti adempimenti per le imprese.
I co. 1 e 2 dell’art. 52 recante
"Disposizione in materia di tracciabilità dei rifiuti", mantengono invariate le disposizioni sul Sistri, così
come introdotte dal D. L. originario
ai co. 1 e 2 dello stesso art. 52. È
quindi confermata la sospensione
fino al completamento di ulteriori
verifiche amministrative e funzionali
del Sistema, e comunque non
- modulo per la descrizione generale dell'azienda;
- modulo relativo alle lavorazioni
aziendali e mansioni;
- modulo relativo all’individuazione
dei pericoli presenti in azienda;
- modulo relativo alle misure di
prevenzione e protezione attuate e
al programma di miglioramento.
Si sottolinea ancora che, quanto
riportato nell’articolo, è la presentazione di un testo provvisorio,
soggetto dunque a variazioni. (testo
tratto da un articolo di T. Menduto).
oltre il 30 giugno 2013. Sono
parimenti sospesi i
pagamenti dei contributi SISTRI
dovuti dagli utenti per l’anno in
corso.
Prevenzione incendi: certificazioni, dichiarazioni e nuove proroghe.
Prorogati al 7 ottobre 2013 i termini per gli adempimenti previsti
dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività.
Un decreto del 7/08/12 riporta
indicazioni sulle certificazioni a
corredo della segnalazione certificata di inizio attività.
Il 7 agosto 2012 è stata una giornata significativa per i procedimenti
correlati alla prevenzione incendi. È
stato firmato il decreto del Ministro
dell’Interno recante disposizioni
relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare (art. 2,
co. 7, DPR 151/2011) ed è arrivata a
compimento, con legge del 7/08/12
n. 134, la conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese.
Tale conversione in legge nasconde
infatti nelle pieghe dell’art. 7, co. 2bis, la proroga dell’espletamento
degli adempimenti previsti dal
DPR 151/2011 relativi alle nuove
attività introdotte con l’allegato I
(Elenco delle attività soggette alle
visite e ai controlli di prevenzione
incendi). Il termine per tali adempimenti è ora prorogato dal 7 ottobre
2012 al 7 ottobre 2013.
Questo è il testo del co. 2-bis dell’articolo 7 della Legge 7/08/12, n.
134:
Art. (..) 2-bis. All’articolo 11, co. 4
del regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica
01/08/2011, n. 151, le parole: “un
anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”. E dunque il co. 4
dell’art. 11 del DPR 151/2011 ora
diventa: Art. 11 (...) 4. Gli enti e i
privati responsabili delle nuove
attività introdotte all'Allegato I,
esistenti alla data di pubblicazione
del presente regolamento, devono
espletare i prescritti adempimenti
entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
(…)
L’articolo completo si trova in Punto
Sicuro di venerdì 14 sett. 2012.
Factsheet 103: la formazione alla sicurezza per gli insegnanti.
Per inserire l’educazione alla sicurezza lavorativa nei percorsi formativi scolastici è necessario integrare l’educazione al rischio nei programmi di formazione per gli insegnanti futuri. Questo è quanto sottolinea l’Agenzia Europea per la
sicurezza e salute sul lavoro (EUOSHA) in una relazione dal titolo
“Training teachers to deliver risk
education – Examples of mainstreaming OSH into teacher training programmes”, una relazione
che raccoglie casi di formazione di
insegnanti futuri e già in servizio su
temi di sicurezza e salute sul lavoro
(SSL) o in generale di educazione al
rischio.
La sintesi dei contenuti più rilevanti
della relazione è stata recentemente
presentata in una scheda informativa
dal titolo: ”Factsheet 103 - Strategie
di formazione per insegnanti
nell'ambito dell'educazione al
rischio”.
Secondo la scheda l’ideale sarebbe
che tutti gli insegnanti ricevessero
una formazione sulla sicurezza e
sulla salute sul lavoro nella loro vita
professionale e su come integrare
l’educazione al rischio nel proprio
lavoro quotidiano. Ma una formazione di questi tipo non è semplice e i
casi presentati nella relazione mostrano che il successo di questa
formazione “dipende dall’adozione
di un approccio pragmatico, sensibile alle esigenze e alle circostanze
delle scuole e dei corsi per futuri
insegnanti”. Inoltre i progetti di formazione devono essere resi sostenibili e inseriti in una strategia
globale coerente.
I casi esaminati mostrano che una
strategia di questo tipo “potrebbe
contemplare:
- una formazione con un approccio
che coinvolge tutti i soggetti del
processo educativo e leghi l’educazione al rischio alla promozione di
una migliore gestione della SSL
nelle scuole, integrando anche la
SSL nel lavoro quotidiano di tutti gli
insegnanti, in un contesto generale
di cultura della sicurezza nelle
scuole;
- la formazione di tutti i futuri insegnanti su come inserire le nozioni di
base della SSl nelle scuole e come
integrare l’educazione al rischio nel
loro lavoro quotidiano;
- l’istruzione di tutti gli insegnanti
sulla SSL non appena prendono
servizio in una scuola, compresa
l’educazione al rischio degli alunni;
- una formazione supplementare
per i presidi affinché questi ultimi
acquisiscano una conoscenza
approfondita della gestione della
SSL e integrino l’educazione al
rischio nella pratica scolastica;
- una formazione supplementare
per altri docenti, a seconda della
loro specializzazione, affinché
acquisiscano una conoscenza
approfondita della SSL e dell’educazione al rischio, con un’attenzione particolare alla possibilità di
dichiarare determinati docenti
‘campioni’ e affidare loro il compito
di diffondere le informazioni e motivare gli altri;
- la definizione del numero minimo
di docenti cui impartire una formazione speciale;
- la possibilità di ‘fare rete’ tra le
scuole e i docenti ‘campioni’. (..).
AESSE INFORMA
I quesiti
Numero dieci
Pagina 3
sul decreto 81: sull’integrazione della formazione.
Sulle modalità di integrazione
della formazione specifica dei
lavoratori. A cura di G. Porreca.
Quesiti
Con riferimento al quesito pubblicato
su Puntosicuro dell’1/8/2012 e
relativo alla formazione dei lavoratori
in merito all’uso delle scale portatili
come ci si deve comportare nel caso
che si debba provvedere a formare
gli stessi sull'uso di tali scale portatili,
se essi hanno già svolto i corsi di
formazione, sia generale che
specifica? E’ necessario ripetere il
modulo specifico o basta integrarlo e
per quante ore?
Risposta
L’oggetto del quesito riguarda la
formazione specifica dei lavoratori
che è regolamentata nel punto 4 del
corrispondente Accordo StatoRegioni del 21/12/2011. In detto
punto 4, così come è stato già
indicato nella risposta al quesito al
quale si fa riferimento, pubblicato su
Puntosicuro dell’1/08/2012, i rischi
che possono essere presenti in
azienda e per i quali il datore di
lavoro deve provvedere a formare i
lavoratori viene indicato
esplicitamente anche quello relativo
all’uso di attrezzature di lavoro alle
quali appartengono appunto le scale
portatili di cui al quesito che si
riscontra. Con lo stesso punto 4,
inoltre, l’estensore dell’Accordo ha
previsto per la formazione specifica
una durata minima in base alla
classificazione del settore di
a p p art e ne n za de ll’a zien d a
indicato nell’All. 2 all’Accordo
medesimo, durata individuata in 4
ore per i settori della classe di
rischio basso, 8 ore per i settori
della classe di rischio medio e 12
ore per i settori della classe a
rischio alto.
E’ comunque opportuno
evidenziare che l’Accordo StatoR e g io n i p r e ve d e ch e la
formazione dei lavoratori sia in
ogni caso conforme e
corrispondente ai rischi
effettivamente presenti in azienda,
al di là del settore di
appartenenza, ed inoltre che
debba provvedere all’occorrenza
ad aumentare il numero delle ore
di formazione e prevede altresì
che la stessa formazione vada
comunque integrata in relazione
all’insorgenza ed alla evoluzione
in azienda di nuovi rischi (art. 37
co. 6 del d.lgs 81).
Alla luce di quanto sopra detto
quindi ed in risposta al quesito
formulato, se il datore di lavoro
constata che il lavoratore non è
stato specificatamente formato
per un rischio che è comunque
presente nella sua azienda, così
come si è verificato nel caso
segnalato nel quesito, lo stesso
deve provvedere ad integrare la
formazione già impartita
estendendola al rischio medesimo e,
nel caso di affidamento ai lavoratori
di attrezzature che richiedano
particolari competenze e
conoscenze in relazione ai loro rischi
specifici (art. 71 co. 7 del d.lgs 81),
deve provvedere altresì ad integrare
la formazione specifica con un
idoneo ed adeguato addestramento.
Per quanto riguarda, infine, il
numero delle ore da dedicare ad una
eventuale formazione specifica
aggiuntiva, né il legislatore, né
l’estensore dell’Accordo in realtà
hanno fornito delle precise
indicazioni in merito ma è ovvio che
la durata della formazio ne
integrativa dipenderà dalla natura e
dalla complessità del rischio per
fronteggiare il quale questa
formazione integrativa viene
richiesta come è ovvio che la stessa
debba essere comunque congrua
per consentire una idonea ed
adeguata formazione. Facendo in
p a r t i co la r e r if e r im e n t o a l la
formazione relativa all’utilizzo delle
scale portatili di cui al quesito che si
riscontra e che costituiscono delle
attrezzature di uso comune si ritiene
che una o due ore da dedicare alla
relativa formazione integrativa
possano essere più che sufficienti.
non sono dettate soltanto per la
tutela dei lavoratori ma anche
dei terzi che, per una qualsiasi
ragione, dovessero accedere
nei luoghi di lavoro ove vi sono
macchine che possono essere
causa di eventi dannosi.
Viene ribadito in questa sentenza
un principio riguardante
l’applicazione delle norme
antinfortunistiche a terze persone
diverse dai lavoratori che
eventualmente abbiano avuto
accesso nei luoghi di lavoro e che
possano correre dei rischi in essi
presenti. Le norme
antinfortunistiche non sono dettate
soltanto per la tutela dei lavoratori,
ossia per eliminare il rischio che i
lavoratori, e solo i lavoratori,
possano subire danni
nell'esercizio della loro attività, ma
sono dettate anche a tutela dei
terzi, cioè di tutti coloro che, per
una qualsiasi legittima ragione,
accedono nei cantieri o comunque
in luoghi ove vi sono macchine
che, se non munite dei presidi
antinfortunistici voluti dalla legge,
possono essere causa di eventi
dannosi. Le disposizioni
prevenzionali sono da considerare
emanate nell'interesse di tutti,
anche degli estranei al rapporto di
lavoro, occasionalmente presenti
nel medesimo ambiente
lavorativo, a prescindere, quindi,
da un rapporto di dipendenza
diretta con il titolare dell'impresa.
Il caso, la condanna ed il
Cassazione.
Il rappresentante legale di una
società è stato condannato dal
Tribunale perché riconosciuto
colpevole del reato di lesioni
personali colpose gravissime, ai
sensi dell’art. 590 c.p., co. 1, 2 e
3, aggravate dalla violazione
della normativa antinfortunistica
in danno di un lavoratore
dipendente della società
medesima. L'addebito
all’imputato era stato
formalizzato a seguito della sua
posizione di garanzia
nell'esecuzione di alcune opere
murarie oggetto di contratto di
appalto durante l’esecuzione
delle quali aveva omesso di
rispettare le necessarie misure
precauzionali in quanto la
minipala che conduceva durante
le operazioni, in ragione delle
irregolarità del terreno e della
benna montata sulla minipala
stessa con particolare
riferimento alla idoneità a
svolgere le operazioni di
miscelatura e di manipolazione
del calcestruzzo, si rovesciava
travolgendo il lavoratore che
riportava gravissime lesioni.
La sentenza di condanna è stata
confermata dalla Corte di
Appello per cui il rappresentante
legale della società ha fatto
ricorso alla Corte di Cassazione
facendo in particolare presente
che la persona rimasta
infortunata nell’evento era il
era voluto impegnare a collaborare
all'esecuzione dei lavori in modo
autonomo, senza che l'imputato
potesse contrattualmente
impedirglielo, e che pertanto lo
stesso non poteva considerarsi un
"dipendente" della società. (…)
Le decisioni della Corte di
Cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto infondato
dalla Corte suprema che ha invece
giudicata corretta la decisione
presa dalla Corte di Appello. In
merito alla contestazione della
violazione della normativa
antinfortunistica la Sez. IV ha
tenuto a ricordare che “le norme
antinfortunistiche non sono dettate
soltanto per la tutela dei lavoratori,
ossia per eliminare il rischio che i
lavoratori (e solo i lavoratori)
possano subire danni nell'esercizio
della loro attività, ma sono dettate
anche a tutela dei terzi, cioè di tutti
coloro che, per una qualsiasi
legittima ragione, accedono nei
cantieri o comunque in luoghi ove
vi sono macchine che, se non
munite dei presidi antinfortunistici
voluti dalla legge, possono essere
causa di eventi dannosi. (…)
Ne consegue, ha proseguito la
suprema Corte, che “in caso di
lesioni e di omicidio colposi,
perché possa ravvisarsi l'ipotesi
del fatto commesso con violazione
delle norme dirette a prevenire gli
infortuni sul lavoro, è necessario e
sufficiente che sussista tra siffatta
violazione e l'evento dannoso un
MORTI SUL LAVORO: UN BILANCIO IMPRESSIONANTE.
Va segnalato che dall'8 al 13
giugno 2012 vi é stato un aumento impressionante delle
morti sul lavoro: 19 infortuni
mortali che evidenziano la tragica attualità di questo fenomeno
che non accenna a diminuire.
Licenziamento disciplinare in
caso di "correzione" del certificato medico da parte del lavoratore.
Con sentenza n. 14998 del 7 settembre 2012, la Corte Cassazione
ha evidenziato la legittimità del
licenziamento disciplinare da parte
del datore di lavoro ad un proprio
dipendente, qualora quest'ultimo
compia un falso correggendo la
data sul certificato medico al fine
La sicurezza dei terzi che accedono ai luoghi di lavoro.
Le norme antinfortunistiche ricorso alla Corte di committente dei lavori il quale si di "allungare" il periodo di malattia.
Su indicazione della CRC
(Comitato regionale di Coordinamento) del Piemonte, previsto ai sensi dell’art. 7 del d.lgs
81, l’ASLcn 1 ha convocato il 18
settembre la prima riunione tra i
responsabili della Vigilanza in
provincia di Cuneo.
Seguiranno presto altri incontri.
legame causale, il quale ricorre
tutte le volte che il fatto sia
ricollegabile alla inosservanza
delle norme stesse secondo i
principi dettati dagli art. 40 e 41
c.p.”. “In tale evenienza, quindi”,
ha ancora sostenuto la Sez.
IV,“dovrà ravvisarsi l'aggravante
di cui all'art. 589 c.p., co. 2, e art.
590 c.p., co. 3, nonché il requisito
della perseguibilità d'ufficio delle
lesioni gravi e gravissime, ex art.
590 c.p., u.c., anche nel caso di
soggetto passivo estraneo
all'attività ed all'ambiente di
lavoro, purché la presenza di tale
soggetto nel luogo e nel momento
dell'infortunio non abbia tali
caratteri di anormalità, atipicità ed
eccezionalità da far ritenere il
nesso interrotto eziologico tra
l'evento (..) (segue in IV° pagina) ”.
ADERISCE a:
AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro.
In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da
Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei
carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e
amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc..
Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di
sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri
temporanei o mobili e, ecc..
Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento
e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa,
sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di
Cuneo e di Alba.
Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro
convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a
svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore).
Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza
telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e
sicurezza sul lavoro.
E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno.
Segue dalla III° pagina l’articolo: “la
sicurezza dei terzi che accedono ai
luoghi di lavoro” (…) e la condotta
inosservante e purché, ovviamente,
la norma violata miri a prevenire
incidenti come quello in effetti verificatosi”. In merito, infine, alla circostanza che l’infortunato era il committente la Corte suprema ha tenuto
a precisare che le conclusioni alle
quali è pervenuta la Corte di Appello, non possono mutare, in quanto
non si può certamente sostenere
che ci sia una sorta di esonero da
responsabilità basato sulla pretesa
impossibilità di impedire la presenza
in loco del committente. “Il principio
cautelare, infatti”, ha quindi concluso la Sez. IV, “ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporre non solo il rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di
chiunque si venga a trovare e ad
operare nel cantiere, ma anche da
escludere ‘zone franche’ rimesse
alla volontà individuale”. (A cura di
G. Porreca ).
D. Lgs 81/08: in arrivo il
nuovo allegato XXXVIII.
Terzo elenco di valori indicativi di
esposizione professionale in
relazione alla direttiva 2009/161/
UE del 17/12/09 che modifica la
direttiva 2009/39/CE della Commissione e in attuazione della
direttiva 98/24/CE del Consiglio.
Il Ministero del Lavoro ha reso noto
che in data 6 agosto 2012 è stato
firmato il decreto interministeriale
predisposto ai sensi dell'art. 232 del
d.lgs 81 e s. m. i. con il quale viene
definito il terzo elenco dei valori
indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/
CE del Consiglio.
L'elenco è definito dalla direttiva
2009/161/UE della Commissione del
17/12/2009 e modifica la direttiva
2009/39/CE della Commissione.
Il Decreto sostituisce l'Allegato
XXXVIII del d.lgs 81 - Valori indicativi di esposizione professionale.
Hanno collaborato a questo
numero: B. A. DAMIANO, Simone
DOGLIANI, Matteo
CASSINO,
Valeria PELLEGRINO e Cinzia
DUTTO.
Presentiamo un valido strumento
per chi gestisce il ruolo di preposto in ambiente ospedaliero. Non
appena possibile proporremo
analoghi strumenti in altri settori
lavorativi.
Buone prassi: una check list
per i controlli dei preposti.
La Commissione Consultiva Permanente ha validato una check list
per la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro da parte dei preposti.
Il preposto è la “persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa”.
Ed è lo stesso T. U. che all’art. 19
attribuisce al preposto precisi obblighi
di sorveglianza e di verifica.
Proprio in virtù dell’importanza del
ruolo del preposto nel sistema di
prevenzione e tutela della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, assume
rilevanza la validazione - da parte
della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul
lavoro il 12/09/12 - della buona prassi
dal titolo “ Check list per la gestione
dei controlli di sicurezza sul lavoro
- per i Preposti”.
Utilizzando la check list i Preposti
saranno in grado di:
- individuare quali aspetti tecnici,
organizzativi e procedurali relativi alla
sicurezza sul lavoro controllare e
monitorare;
- progettare e costruire documenti
funzionali alla rilevazione ed aggiornamento dei dati correlati agli aspetti di
sicurezza sul lavoro;
- programmare il controllo, il presidio
ed la gestione degli aspetti della sicurezza.
Oltre alla funzione di rilevazione dei
dati, la check riporta inoltre “le azioni
di miglioramento che possono essere eseguite direttamente dal coordinatore in modo autonomo, in un territorio
di sua giurisdizione e controllo, nel
suo spazio di azione ed intervento.
La check list “Controlli di sicurezza”comprende 10 sezioni:
- 1: generale (ad esempio con riferimento alla verifica della mappatura
aggiornata delle attività per
mansione o della redazione del
documento di valutazione dei rischi
per reparto);
- 2: DPI (verifica della presenza di
DPI, dei moduli di ricevuta relativi
alla consegna del DPI, della formazione specifica svolta, ...);
- 3: emergenza (verifica del Piano di
Emergenza Aziendale, della presenza e aggiornamento delle planimetrie con vie di fuga, delle uscite di
sicurezza, degli estintori, ...);
- 4: rischio videoterminali (ad
esempio in relazione alla verifica
della valutazione della postazione di
lavoro);
- 5: formazione (verifica della presenza di un piano di inserimento
aggiornato per i neoassunti, della
rilevazione dei bisogni formativi,
della documentazione della formazione svolta, ...);
- 6: rischio MMC (verifica della
presenza dell’elenco e dell’uso degli
ausili per la movimentazione, dello
svolgimento di adeguata formazione, ...);
- 7: rischio chimico (verifica della
presenza dell’elenco delle sostanze
chimiche in uso, delle schede tecniche, del giusto immagazzinamento
delle sostanze o dell’eliminazione di
quelle non utilizzate, ...);
- 8: attrezzature e apparecchiature
(verifica della presenza dell’elenco
aggiornato delle attrezzature in uso
e dei manuali relativi, dell’effettuazione di adeguati programmi di
manutenzione, della sicurezza delle
bombole di gas medicali,...);
- 9: rischio infortuni (ad esempio la
verifica della presenza di dati su
frequenza e tipologia degli incidenti
del reparto);
- 10: rischi professionali particolari (verifica della possibilità di consultare il programma della turnistica da
parte degli operatori o le linee guida
per gli operatori in seguito ad infortunio da materiale biologico, verifica
della presenza del kit da utilizzare in
caso di contaminazione da farmaci
antiblastici, ...).
Questa check list è rivolta al preposto che opera in una azienda ospedaliera, è necessario capire l’importanza di questi aiuti per gestire sempre meglio la propria attività.
AMBIENTE SICURO SERVIZI
Società Cooperativa
Iscritta all’Albo delle Cooperative a
mutualità prevalente al n°
A181684
Sede: Via Cascina Colombaro, 56
– 12100 CUNEO
C.F. e P. IVA 03157080049
Tel. 0171/ 451725
FAX 0171/451734
e-mail: [email protected]
sito: www.aesseservizi.eu
Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/
451725 . Non sono più attivi invece
gli interni 719 e 733.
ATTIVITA’ FORMATIVE
Confcooperative di Cuneo ha
inviato il 13 settembre la circolare
nella
quale
comunica
la
programmazione di due corsi: il
primo per RLS e il secondo per
addetti al I° soccorso e addetti
antincendio (rischio basso).
Si ricorda che gli iscritti potranno
beneficiare di un contributo
finanziario per la partecipazione al
corso, fornito dalla Camera di
Commercio di Cuneo.
Si comunica inoltre che la cooperativa TUTTOSERVIZI, nell’ambito
di un progetto di “aggregazione di
imprese di trasporto” presentato al
Ministero dei Trasporti, inizierà a
partire da venerdì 5 ottobre 4 corsi
per il personale dipendente delle
imprese di autotrasporto merci in
conto terzi. Ha programmato poi da
venerdì 9 novembre 2 corsi di aggiornamento (BLS) per responsabili
di pronto soccorso (rischio medio e
basso) e 1 corso completo per Responsabile di pronto soccorso di 12
ore a partire dal 29 novembre.
Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Pubblicato il Decreto Dir.
del 19/09/2012 che riporta il
terzo elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione
delle verifiche periodiche di
cui all’art. 71, co. 11, del
d.lgs 81 e s.m.i..
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al
Decreto Dir. del 30/07/12.
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Pubblicazione nr. 10-12