A E S S E I N F O R MA N u m e r odieci dieci Numero O t t o b r e 2012 Ottobre 2012 a n n o anno VV AESSE INFORMA Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate in fase di approvazione. In ultima pagina le attività formative in programma. Notizie di rilievo: • Valutazione dei rischi: la bozza della procedure standardizzate in fase di approvazione; • Agenti chimici pericolosi: istruzione per l’uso; • SISTRI ultime novità; • Prevenzione incendi: certificazioni, dichiarazioni e nuove proroghe; • Factsheet 103: la formazione alla sicurezza per gli insegnati; • I quesiti sul decreto 81: sull’integrazione della formazione; • La sicurezza dei terzi che accedono ai luoghi di lavoro; • Buone prassi: una check list per i controlli dei preposti. In relazione al breve tempo che le imprese fino a 10 lavoratori avranno per adeguarsi alle procedure standardizzate in via di recepimento, si pubblica una bozza provvisoria del documento approvato a maggio, ma che potrebbe - essere una volta adottato dalla Commissione consultiva permanete - modificato in qualche sua parte. Per questo vi invitiamo ad attendere l’approvazione definitiva del provvedimento. Si sottolinea che, se il testo avrà a giorni un parere positivo in sede di Conferenza Stato Regioni e se verrà licenziato il decreto interministeriale successivo, le aziende finiranno con l’avere pochi mesi, forse solo due, per adeguarsi alle nuove indicazioni che prevedono la realizzazione del DVR del rischio secondo le procedure standardizzate, entro il 31 dicembre 2012. Per questo vi segnaliamo di seguito il testo che è tratto dal sito della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) e comprende sia le procedure standardizzate, sia la modulistica per la redazione del DVR, come appro- vati dalla Commissione Consultiva. La prima parte del documento è una sorta di manuale che non si ferma alla compilazione del DVR, ma offre specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento della valutazione dei rischi. Lo schema della procedura prevede quattro passi: - descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni; - individuazione dei pericoli presenti in azienda; - valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate); - definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure). Il documento riporta inoltre il campo di applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 co. 5, d.lgs 81 e s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 co. 6 del d.lgs 81 e s.m.i., con i limiti di cui al co. 7). Dopo aver riportato uno schema riepilogativo - che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle procedure standardizzate - il documento definisce compiti e responsabilità e fornisce precise istruzioni operative per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato. Il documento sottolinea e sintetizza i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi (art. 15 del d.lgs 81 e s.m.i.): - “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; - la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione); - il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella (segue in II° pagina) Agenti chimici pericolosi: istruzioni per l'uso L'INAIL ha realizzato due opuscoli per sostenere i formatori in azienda nella promozione di un momento di confronto coi lavoratori sui temi del rischio legato a queste sostanze. I documenti prodotti offrono una disamina dei diversi regolamenti europei e una sintesi delle principali misure di sicurezza e igiene da applicare nei comparti produttivi. E’ questo l'obiettivo alla base dei nuovi opuscoli informativi realizzati dall'INAIL "Agenti chimici: Istruzioni ad uso dei lavoratori" e "Sostanze chimiche: istruzioni per l'uso". I due prodotti saranno scaricabili gratuitamente da questo portale. Si tratta di un argomento di grande attualità, sia perché contemplato dal recente accordo Stato/Regioni sia a seguito delle modifiche dei criteri di classificazione di sostanze e preparati (simboli di pericolo, pittogrammi, avvertenze, etc). I riferimenti al T. U. sulla sicurezza. L'opuscolo "Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori", contiene una semplice sintesi dei regolamenti emanati in materia dall'U. E. Reach, Clp e Ue n.453/2010 - e fa riferimento al titolo IX, capo I, del T. U. sulla sicurezza (dlgs 81 e s.m.i.), là dove si "determinano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici". Un alto livello di approfondimento. Il volume si articola in vari moduli formativi, ciascuno dei quali rappresenta un capitolo, relativi rispettivamente alla diffusione del rischio chimico, alle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro, al regolamento Reach e alla circolazione di sostanze chimiche in U. E., al Regolamento Clp e alla scheda dati di sicurezza (Sds). Ogni singolo tema è trattato in modo da permettere al formatore di affrontare la tematica nella sua completezza e non è necessariamente legato agli altri. Il linguaggio scelto è semplice e divulgativo, ma il livello di approfondimento dei temi rende l'opuscolo adatto anche alle categorie più preparate. Manipolazione, stoccaggio e dismissione: ecco cosa fare. Il secondo volume, "Sostanze chimiche: istruzioni per l'uso", è rivol- Circa il 19% dei lavoratori sono esposti ad agenti chimici e in Europa ogni anno muoiono per malattie legate a questo rischio circa 74.000 persone. Abbiamo raccolto questo articolo dell’INAIL che presenta due opuscoli molto interessanti ed utili da proporre innanzitutto a livello formativo. to ai lavoratori dei diversi comparti produttivi e riguarda le corrette modalità di gestione degli agenti chimici. Sotto forma di brevi istruzioni viene fornita una sintesi delle principali misure di sicurezza e igiene da applicare (per esempio, nella manipolazione, nello stoccaggio e nella dismissione degli agenti chimici pericolosi, nella gestione dei DPI e nella sorveglianza sanitaria). Ogni istruzione, ancora, è accompagnata da una piccola frase di commento che cerca di sintetizzare in modo efficace e chiaro le motivazioni per cui è necessario rispettare un corretto comportamento. Pagina 2 AESSE INFORMA Segue dalla I° pagina. scelta delle attrezzature; - la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; - il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria); - l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori; - la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; SISTRI: ultime novità. Confermata la sospensione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti fino al 2013 con la conversione in legge del D.L. n. 83/2012. È stato convertito in legge nel mese di agosto, il DL 83/2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese, che conteneva all’ art. 52 la sospensione del termine di entrata in operatività del Sistri e dei conseguen- Numero dieci - l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza); - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; - la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”. Infine la modulistica comprende, a meno di future variazioni: - l’intestazione/copertina del DVR realizzato secondo le procedure ti adempimenti per le imprese. I co. 1 e 2 dell’art. 52 recante "Disposizione in materia di tracciabilità dei rifiuti", mantengono invariate le disposizioni sul Sistri, così come introdotte dal D. L. originario ai co. 1 e 2 dello stesso art. 52. È quindi confermata la sospensione fino al completamento di ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema, e comunque non - modulo per la descrizione generale dell'azienda; - modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni; - modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda; - modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma di miglioramento. Si sottolinea ancora che, quanto riportato nell’articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a variazioni. (testo tratto da un articolo di T. Menduto). oltre il 30 giugno 2013. Sono parimenti sospesi i pagamenti dei contributi SISTRI dovuti dagli utenti per l’anno in corso. Prevenzione incendi: certificazioni, dichiarazioni e nuove proroghe. Prorogati al 7 ottobre 2013 i termini per gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività. Un decreto del 7/08/12 riporta indicazioni sulle certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività. Il 7 agosto 2012 è stata una giornata significativa per i procedimenti correlati alla prevenzione incendi. È stato firmato il decreto del Ministro dell’Interno recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare (art. 2, co. 7, DPR 151/2011) ed è arrivata a compimento, con legge del 7/08/12 n. 134, la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Tale conversione in legge nasconde infatti nelle pieghe dell’art. 7, co. 2bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi). Il termine per tali adempimenti è ora prorogato dal 7 ottobre 2012 al 7 ottobre 2013. Questo è il testo del co. 2-bis dell’articolo 7 della Legge 7/08/12, n. 134: Art. (..) 2-bis. All’articolo 11, co. 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”. E dunque il co. 4 dell’art. 11 del DPR 151/2011 ora diventa: Art. 11 (...) 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (…) L’articolo completo si trova in Punto Sicuro di venerdì 14 sett. 2012. Factsheet 103: la formazione alla sicurezza per gli insegnanti. Per inserire l’educazione alla sicurezza lavorativa nei percorsi formativi scolastici è necessario integrare l’educazione al rischio nei programmi di formazione per gli insegnanti futuri. Questo è quanto sottolinea l’Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro (EUOSHA) in una relazione dal titolo “Training teachers to deliver risk education – Examples of mainstreaming OSH into teacher training programmes”, una relazione che raccoglie casi di formazione di insegnanti futuri e già in servizio su temi di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) o in generale di educazione al rischio. La sintesi dei contenuti più rilevanti della relazione è stata recentemente presentata in una scheda informativa dal titolo: ”Factsheet 103 - Strategie di formazione per insegnanti nell'ambito dell'educazione al rischio”. Secondo la scheda l’ideale sarebbe che tutti gli insegnanti ricevessero una formazione sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro nella loro vita professionale e su come integrare l’educazione al rischio nel proprio lavoro quotidiano. Ma una formazione di questi tipo non è semplice e i casi presentati nella relazione mostrano che il successo di questa formazione “dipende dall’adozione di un approccio pragmatico, sensibile alle esigenze e alle circostanze delle scuole e dei corsi per futuri insegnanti”. Inoltre i progetti di formazione devono essere resi sostenibili e inseriti in una strategia globale coerente. I casi esaminati mostrano che una strategia di questo tipo “potrebbe contemplare: - una formazione con un approccio che coinvolge tutti i soggetti del processo educativo e leghi l’educazione al rischio alla promozione di una migliore gestione della SSL nelle scuole, integrando anche la SSL nel lavoro quotidiano di tutti gli insegnanti, in un contesto generale di cultura della sicurezza nelle scuole; - la formazione di tutti i futuri insegnanti su come inserire le nozioni di base della SSl nelle scuole e come integrare l’educazione al rischio nel loro lavoro quotidiano; - l’istruzione di tutti gli insegnanti sulla SSL non appena prendono servizio in una scuola, compresa l’educazione al rischio degli alunni; - una formazione supplementare per i presidi affinché questi ultimi acquisiscano una conoscenza approfondita della gestione della SSL e integrino l’educazione al rischio nella pratica scolastica; - una formazione supplementare per altri docenti, a seconda della loro specializzazione, affinché acquisiscano una conoscenza approfondita della SSL e dell’educazione al rischio, con un’attenzione particolare alla possibilità di dichiarare determinati docenti ‘campioni’ e affidare loro il compito di diffondere le informazioni e motivare gli altri; - la definizione del numero minimo di docenti cui impartire una formazione speciale; - la possibilità di ‘fare rete’ tra le scuole e i docenti ‘campioni’. (..). AESSE INFORMA I quesiti Numero dieci Pagina 3 sul decreto 81: sull’integrazione della formazione. Sulle modalità di integrazione della formazione specifica dei lavoratori. A cura di G. Porreca. Quesiti Con riferimento al quesito pubblicato su Puntosicuro dell’1/8/2012 e relativo alla formazione dei lavoratori in merito all’uso delle scale portatili come ci si deve comportare nel caso che si debba provvedere a formare gli stessi sull'uso di tali scale portatili, se essi hanno già svolto i corsi di formazione, sia generale che specifica? E’ necessario ripetere il modulo specifico o basta integrarlo e per quante ore? Risposta L’oggetto del quesito riguarda la formazione specifica dei lavoratori che è regolamentata nel punto 4 del corrispondente Accordo StatoRegioni del 21/12/2011. In detto punto 4, così come è stato già indicato nella risposta al quesito al quale si fa riferimento, pubblicato su Puntosicuro dell’1/08/2012, i rischi che possono essere presenti in azienda e per i quali il datore di lavoro deve provvedere a formare i lavoratori viene indicato esplicitamente anche quello relativo all’uso di attrezzature di lavoro alle quali appartengono appunto le scale portatili di cui al quesito che si riscontra. Con lo stesso punto 4, inoltre, l’estensore dell’Accordo ha previsto per la formazione specifica una durata minima in base alla classificazione del settore di a p p art e ne n za de ll’a zien d a indicato nell’All. 2 all’Accordo medesimo, durata individuata in 4 ore per i settori della classe di rischio basso, 8 ore per i settori della classe di rischio medio e 12 ore per i settori della classe a rischio alto. E’ comunque opportuno evidenziare che l’Accordo StatoR e g io n i p r e ve d e ch e la formazione dei lavoratori sia in ogni caso conforme e corrispondente ai rischi effettivamente presenti in azienda, al di là del settore di appartenenza, ed inoltre che debba provvedere all’occorrenza ad aumentare il numero delle ore di formazione e prevede altresì che la stessa formazione vada comunque integrata in relazione all’insorgenza ed alla evoluzione in azienda di nuovi rischi (art. 37 co. 6 del d.lgs 81). Alla luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, se il datore di lavoro constata che il lavoratore non è stato specificatamente formato per un rischio che è comunque presente nella sua azienda, così come si è verificato nel caso segnalato nel quesito, lo stesso deve provvedere ad integrare la formazione già impartita estendendola al rischio medesimo e, nel caso di affidamento ai lavoratori di attrezzature che richiedano particolari competenze e conoscenze in relazione ai loro rischi specifici (art. 71 co. 7 del d.lgs 81), deve provvedere altresì ad integrare la formazione specifica con un idoneo ed adeguato addestramento. Per quanto riguarda, infine, il numero delle ore da dedicare ad una eventuale formazione specifica aggiuntiva, né il legislatore, né l’estensore dell’Accordo in realtà hanno fornito delle precise indicazioni in merito ma è ovvio che la durata della formazio ne integrativa dipenderà dalla natura e dalla complessità del rischio per fronteggiare il quale questa formazione integrativa viene richiesta come è ovvio che la stessa debba essere comunque congrua per consentire una idonea ed adeguata formazione. Facendo in p a r t i co la r e r if e r im e n t o a l la formazione relativa all’utilizzo delle scale portatili di cui al quesito che si riscontra e che costituiscono delle attrezzature di uso comune si ritiene che una o due ore da dedicare alla relativa formazione integrativa possano essere più che sufficienti. non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori ma anche dei terzi che, per una qualsiasi ragione, dovessero accedere nei luoghi di lavoro ove vi sono macchine che possono essere causa di eventi dannosi. Viene ribadito in questa sentenza un principio riguardante l’applicazione delle norme antinfortunistiche a terze persone diverse dai lavoratori che eventualmente abbiano avuto accesso nei luoghi di lavoro e che possano correre dei rischi in essi presenti. Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori, e solo i lavoratori, possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa. Il caso, la condanna ed il Cassazione. Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale perché riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravissime, ai sensi dell’art. 590 c.p., co. 1, 2 e 3, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore dipendente della società medesima. L'addebito all’imputato era stato formalizzato a seguito della sua posizione di garanzia nell'esecuzione di alcune opere murarie oggetto di contratto di appalto durante l’esecuzione delle quali aveva omesso di rispettare le necessarie misure precauzionali in quanto la minipala che conduceva durante le operazioni, in ragione delle irregolarità del terreno e della benna montata sulla minipala stessa con particolare riferimento alla idoneità a svolgere le operazioni di miscelatura e di manipolazione del calcestruzzo, si rovesciava travolgendo il lavoratore che riportava gravissime lesioni. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Appello per cui il rappresentante legale della società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione facendo in particolare presente che la persona rimasta infortunata nell’evento era il era voluto impegnare a collaborare all'esecuzione dei lavori in modo autonomo, senza che l'imputato potesse contrattualmente impedirglielo, e che pertanto lo stesso non poteva considerarsi un "dipendente" della società. (…) Le decisioni della Corte di Cassazione. Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte suprema che ha invece giudicata corretta la decisione presa dalla Corte di Appello. In merito alla contestazione della violazione della normativa antinfortunistica la Sez. IV ha tenuto a ricordare che “le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nei cantieri o comunque in luoghi ove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. (…) Ne consegue, ha proseguito la suprema Corte, che “in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un MORTI SUL LAVORO: UN BILANCIO IMPRESSIONANTE. Va segnalato che dall'8 al 13 giugno 2012 vi é stato un aumento impressionante delle morti sul lavoro: 19 infortuni mortali che evidenziano la tragica attualità di questo fenomeno che non accenna a diminuire. Licenziamento disciplinare in caso di "correzione" del certificato medico da parte del lavoratore. Con sentenza n. 14998 del 7 settembre 2012, la Corte Cassazione ha evidenziato la legittimità del licenziamento disciplinare da parte del datore di lavoro ad un proprio dipendente, qualora quest'ultimo compia un falso correggendo la data sul certificato medico al fine La sicurezza dei terzi che accedono ai luoghi di lavoro. Le norme antinfortunistiche ricorso alla Corte di committente dei lavori il quale si di "allungare" il periodo di malattia. Su indicazione della CRC (Comitato regionale di Coordinamento) del Piemonte, previsto ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 81, l’ASLcn 1 ha convocato il 18 settembre la prima riunione tra i responsabili della Vigilanza in provincia di Cuneo. Seguiranno presto altri incontri. legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli art. 40 e 41 c.p.”. “In tale evenienza, quindi”, ha ancora sostenuto la Sez. IV,“dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui all'art. 589 c.p., co. 2, e art. 590 c.p., co. 3, nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere il nesso interrotto eziologico tra l'evento (..) (segue in IV° pagina) ”. ADERISCE a: AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro. In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc.. Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri temporanei o mobili e, ecc.. Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba. Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore). Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno. Segue dalla III° pagina l’articolo: “la sicurezza dei terzi che accedono ai luoghi di lavoro” (…) e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi”. In merito, infine, alla circostanza che l’infortunato era il committente la Corte suprema ha tenuto a precisare che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Appello, non possono mutare, in quanto non si può certamente sostenere che ci sia una sorta di esonero da responsabilità basato sulla pretesa impossibilità di impedire la presenza in loco del committente. “Il principio cautelare, infatti”, ha quindi concluso la Sez. IV, “ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporre non solo il rispetto delle norme di sicurezza nei confronti di chiunque si venga a trovare e ad operare nel cantiere, ma anche da escludere ‘zone franche’ rimesse alla volontà individuale”. (A cura di G. Porreca ). D. Lgs 81/08: in arrivo il nuovo allegato XXXVIII. Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in relazione alla direttiva 2009/161/ UE del 17/12/09 che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione e in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio. Il Ministero del Lavoro ha reso noto che in data 6 agosto 2012 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 232 del d.lgs 81 e s. m. i. con il quale viene definito il terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/ CE del Consiglio. L'elenco è definito dalla direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17/12/2009 e modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione. Il Decreto sostituisce l'Allegato XXXVIII del d.lgs 81 - Valori indicativi di esposizione professionale. Hanno collaborato a questo numero: B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI, Matteo CASSINO, Valeria PELLEGRINO e Cinzia DUTTO. Presentiamo un valido strumento per chi gestisce il ruolo di preposto in ambiente ospedaliero. Non appena possibile proporremo analoghi strumenti in altri settori lavorativi. Buone prassi: una check list per i controlli dei preposti. La Commissione Consultiva Permanente ha validato una check list per la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro da parte dei preposti. Il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Ed è lo stesso T. U. che all’art. 19 attribuisce al preposto precisi obblighi di sorveglianza e di verifica. Proprio in virtù dell’importanza del ruolo del preposto nel sistema di prevenzione e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, assume rilevanza la validazione - da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro il 12/09/12 - della buona prassi dal titolo “ Check list per la gestione dei controlli di sicurezza sul lavoro - per i Preposti”. Utilizzando la check list i Preposti saranno in grado di: - individuare quali aspetti tecnici, organizzativi e procedurali relativi alla sicurezza sul lavoro controllare e monitorare; - progettare e costruire documenti funzionali alla rilevazione ed aggiornamento dei dati correlati agli aspetti di sicurezza sul lavoro; - programmare il controllo, il presidio ed la gestione degli aspetti della sicurezza. Oltre alla funzione di rilevazione dei dati, la check riporta inoltre “le azioni di miglioramento che possono essere eseguite direttamente dal coordinatore in modo autonomo, in un territorio di sua giurisdizione e controllo, nel suo spazio di azione ed intervento. La check list “Controlli di sicurezza”comprende 10 sezioni: - 1: generale (ad esempio con riferimento alla verifica della mappatura aggiornata delle attività per mansione o della redazione del documento di valutazione dei rischi per reparto); - 2: DPI (verifica della presenza di DPI, dei moduli di ricevuta relativi alla consegna del DPI, della formazione specifica svolta, ...); - 3: emergenza (verifica del Piano di Emergenza Aziendale, della presenza e aggiornamento delle planimetrie con vie di fuga, delle uscite di sicurezza, degli estintori, ...); - 4: rischio videoterminali (ad esempio in relazione alla verifica della valutazione della postazione di lavoro); - 5: formazione (verifica della presenza di un piano di inserimento aggiornato per i neoassunti, della rilevazione dei bisogni formativi, della documentazione della formazione svolta, ...); - 6: rischio MMC (verifica della presenza dell’elenco e dell’uso degli ausili per la movimentazione, dello svolgimento di adeguata formazione, ...); - 7: rischio chimico (verifica della presenza dell’elenco delle sostanze chimiche in uso, delle schede tecniche, del giusto immagazzinamento delle sostanze o dell’eliminazione di quelle non utilizzate, ...); - 8: attrezzature e apparecchiature (verifica della presenza dell’elenco aggiornato delle attrezzature in uso e dei manuali relativi, dell’effettuazione di adeguati programmi di manutenzione, della sicurezza delle bombole di gas medicali,...); - 9: rischio infortuni (ad esempio la verifica della presenza di dati su frequenza e tipologia degli incidenti del reparto); - 10: rischi professionali particolari (verifica della possibilità di consultare il programma della turnistica da parte degli operatori o le linee guida per gli operatori in seguito ad infortunio da materiale biologico, verifica della presenza del kit da utilizzare in caso di contaminazione da farmaci antiblastici, ...). Questa check list è rivolta al preposto che opera in una azienda ospedaliera, è necessario capire l’importanza di questi aiuti per gestire sempre meglio la propria attività. AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A181684 Sede: Via Cascina Colombaro, 56 – 12100 CUNEO C.F. e P. IVA 03157080049 Tel. 0171/ 451725 FAX 0171/451734 e-mail: [email protected] sito: www.aesseservizi.eu Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/ 451725 . Non sono più attivi invece gli interni 719 e 733. ATTIVITA’ FORMATIVE Confcooperative di Cuneo ha inviato il 13 settembre la circolare nella quale comunica la programmazione di due corsi: il primo per RLS e il secondo per addetti al I° soccorso e addetti antincendio (rischio basso). Si ricorda che gli iscritti potranno beneficiare di un contributo finanziario per la partecipazione al corso, fornito dalla Camera di Commercio di Cuneo. Si comunica inoltre che la cooperativa TUTTOSERVIZI, nell’ambito di un progetto di “aggregazione di imprese di trasporto” presentato al Ministero dei Trasporti, inizierà a partire da venerdì 5 ottobre 4 corsi per il personale dipendente delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Ha programmato poi da venerdì 9 novembre 2 corsi di aggiornamento (BLS) per responsabili di pronto soccorso (rischio medio e basso) e 1 corso completo per Responsabile di pronto soccorso di 12 ore a partire dal 29 novembre. Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Pubblicato il Decreto Dir. del 19/09/2012 che riporta il terzo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, co. 11, del d.lgs 81 e s.m.i.. Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dir. del 30/07/12.