Decreto Monti
NOVITA’ in materia di
STUDI DI SETTORE e di
CONTROLLI
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NOVITA’ in materia di
STUDI DI SETTORE
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Art. 10, commi da 9 a 13, D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
NOVITA’
a partire dagli accertamenti relativi
agli anni 2011 e successivi
Limitazione dei poteri di accertamento
per i contribuenti congrui e coerenti con gli studi settore
PIANI DI CONTROLLO
per i contribuenti non congrui e/o non coerenti
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Art. 10 D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Regime premiale
LIMITAZIONE dei POTERI di ACCERTAMENTO
a condizione che i contribuenti dichiarino,
anche per effetto dell’adeguamento, ricavi
o compensi pari o superiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli studi di settore
(SOGGETTI CONGRUI)
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Art. 10 D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Regime premiale: ulteriori condizioni
• essere in regola con gli obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore,
indicando in modo fedele tutti i dati
• essere coerente con le risultanze
degli specifici indicatori di coerenza
previsti dai decreti di approvazione
degli studi di settore
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Art. 10 D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Regime premiale: effetti
a) preclusione degli accertamenti analitici-induttivi
basati su presunzioni semplici
b) riduzione dei termini di decadenza dell’attività di
accertamento, salvo l’esistenza di reati tributari
c) accertamento sintetico del reddito complessivo
solo se il reddito complessivo accertabile eccede
di almeno un terzo quello dichiarato
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Art. 10 D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Piani di controllo
articolati su tutto il territorio proporzionalmente al
numero dei soggetti interessati
basati su specifiche analisi del rischio di evasione
Per i soggetti non coerenti i controlli sono svolti
utilizzando prioritariamente lo strumento delle
indagini finanziarie
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Art. 10 D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Norme abrogate
Per gli accertamenti relativi
agli anni 2010 e precedenti:
non si applicano le novità
introdotte dal Decreto Monti
i limiti ai poteri di controllo previsti per i contribuenti
congrui e coerenti continuano ad essere disciplinati dalle
seguenti norme abrogate: art. 10, comma 4-bis, e art.
10-ter, Legge n. 146/1998
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Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998
Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici (art. 39, primo
comma, lett. d, DPR n. 600/1973 e art. 54, secondo comma, DPR
n. 633/1972) non possono essere effettuate nei confronti di
soggetti congrui e coerenti qualora l'ammontare delle attività
non dichiarate con un massimo di 50.000 euro, sia pari o
inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, a
condizione che non sia irrogabile la sanzione prevista dall’art.
1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997 (ossia, a condizione che
il maggior reddito accertato in base alla corretta applicazione
degli studi di settore non sia superiore al 10% del reddito
dichiarato) e che i contribuenti siano congrui anche in relazione
al periodo di imposta precedente.
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Art. 10-ter L. n. 146/1998
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
In caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici (art. 39, primo comma, lett. d, DPR n. 600/1973 e art.
54, secondo comma, DPR n. 633/1972) qualora l'ammontare
delle attività non dichiarate con un massimo di 50.000 euro,
sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi
definiti, a condizione che non sia irrogabile la sanzione di cui
all’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997, ossia che il maggior
reddito accertato sulla base della corretta applicazione degli
studi di settore non sia superiore al 10% del reddito dichiarato.
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Art. 39, secondo comma, lett. d-ter, del DPR n. 600/1973
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Applicabilità dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Quando sono omessi o indicati infedelmente i dati relativi
ai modelli in materia di studi di settore, o sono indicate false
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi, a
condizione che sia irrogabile la sanzione prevista dall’art.
1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997, ossia che il maggior
reddito accertato sulla base della corretta applicazione
degli studi di settore sia superiore al 10% del reddito
dichiarato
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D.L. in materia di semplificazioni tributarie
(modifica l’art. 39, secondo comma, lett. d-ter, del DPR n. 600/1973)
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
NOVITA’
a partire dagli accertamenti notificati
dalla data di entrata in vigore del D.L.
Applicabilità dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Quando le omissioni o le infedeltà relative ai modelli in
materia di studi di settore comportano una differenza
superiore al 15% o comunque a 50.000 euro tra i
ricavi e i compensi stimati sulla base degli studi di settore e
quelli stimati in base ai dati indicati in dichiarazione
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D.L. in materia di semplificazioni tributarie
(modifica l’art. 10, comma 13, del D.L. n. 201/2011)
Torino, 1 marzo 2012
STUDI di SETTORE
Differimento del termine di pubblicazione delle
integrazioni per gli studi di settore relative
al periodo d’imposta 2011
30 aprile 2012
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NOVITA’ in materia di
INDAGINI FINANZIARIE
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Artt. 11 del D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
INDAGINI FINANZIARIE
NOVITA’
Dal 1° Gennaio 2012
Ampliamento del contenuto
dell’obbligo di comunicazione
da parte degli operatori finanziari
Utilizzo dei dati finanziari per l’elaborazione di
LISTE SELETTIVE DI CONTRIBUENTI
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Artt. 11 del D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
INDAGINI FINANZIARIE
NOVITA’
Gli operatori finanziari sono obbligati a
comunicare all’Anagrafe tributaria anche:
 i movimenti e ogni informazione relativa
ai rapporti finanziari
 gli importi di tutte le operazioni
finanziarie, anche quelle “fuori conto”
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art. 11 del D.L. n. 201/2011
E’ abrogato l’art. 2, comma 36-undevicies, D.L. n. 138/2011
Torino, 1 marzo 2012
INDAGINI FINANZIARIE
Novità in materia di
LISTE SELETTIVE di contribuenti
a maggior rischio di evasione:
 Procedura
centralizzata
 Obbligo dell’Agenzia delle entrate di trasmettere
annualmente alle Camere una relazione sui
risultati relativi all’emersione dell’evasione a
seguito dell’applicazione della nuova normativa
in materia di indagini finanziarie
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REGIME PREMIALE
per favorire la trasparenza
e l’emersione di base
imponibile
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Regime premiale
Torino, 1 marzo 2012
Art. 10, commi da 1 a 8, D.L. n. 201/2011
I lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società
e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR possono
optare, in sede di dichiarazione dei redditi da
presentarsi nel 2012, per un regime di
semplificazione degli adempimenti in materia di
Iva e di sostituti d’imposta, e di riduzione dei poteri
di accertamento
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Regime premiale: condizioni
Torino, 1 marzo 2012
Art. 10, commi da 1 a 8, D.L. n. 201/2011
invio telematico delle fatture
emesse e
ricevute, e di tutti gli altri corrispettivi relativi
ad operazioni non soggette a fatturazione
apertura di un conto corrente dedicato ai
movimenti
finanziari
relativi
all’attività
autonoma o d’impresa
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Nuovo REATO di ESIBIZIONE
di ATTI e DOCUMENTI FALSI
a seguito delle richieste
degli Uffici
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art. 11, comma 1, del D.L. n. 201/2011
Torino, 1 marzo 2012
Nuovo Reato di falso
E’ punito con la stessa pena applicabile ai reati di
falso previsti dal codice penale e dalle altri leggi speciali
(reclusione) chiunque, a seguito di richiesta dell’Ufficio
nell’esercizio dei poteri di accertamento:
 esibisce o trasmette atti o documenti falsi
 fornisce dati e notizie non rispondenti al vero
(solo se sia configurabile un reato tributario)
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