Decreto Monti NOVITA’ in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI 1 NOVITA’ in materia di STUDI DI SETTORE 2 Art. 10, commi da 9 a 13, D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE NOVITA’ a partire dagli accertamenti relativi agli anni 2011 e successivi Limitazione dei poteri di accertamento per i contribuenti congrui e coerenti con gli studi settore PIANI DI CONTROLLO per i contribuenti non congrui e/o non coerenti 3 Art. 10 D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Regime premiale LIMITAZIONE dei POTERI di ACCERTAMENTO a condizione che i contribuenti dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (SOGGETTI CONGRUI) 4 Art. 10 D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Regime premiale: ulteriori condizioni • essere in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando in modo fedele tutti i dati • essere coerente con le risultanze degli specifici indicatori di coerenza previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore 5 Art. 10 D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Regime premiale: effetti a) preclusione degli accertamenti analitici-induttivi basati su presunzioni semplici b) riduzione dei termini di decadenza dell’attività di accertamento, salvo l’esistenza di reati tributari c) accertamento sintetico del reddito complessivo solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato 6 Art. 10 D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Piani di controllo articolati su tutto il territorio proporzionalmente al numero dei soggetti interessati basati su specifiche analisi del rischio di evasione Per i soggetti non coerenti i controlli sono svolti utilizzando prioritariamente lo strumento delle indagini finanziarie 7 Art. 10 D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Norme abrogate Per gli accertamenti relativi agli anni 2010 e precedenti: non si applicano le novità introdotte dal Decreto Monti i limiti ai poteri di controllo previsti per i contribuenti congrui e coerenti continuano ad essere disciplinati dalle seguenti norme abrogate: art. 10, comma 4-bis, e art. 10-ter, Legge n. 146/1998 8 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998 Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lett. d, DPR n. 600/1973 e art. 54, secondo comma, DPR n. 633/1972) non possono essere effettuate nei confronti di soggetti congrui e coerenti qualora l'ammontare delle attività non dichiarate con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, a condizione che non sia irrogabile la sanzione prevista dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997 (ossia, a condizione che il maggior reddito accertato in base alla corretta applicazione degli studi di settore non sia superiore al 10% del reddito dichiarato) e che i contribuenti siano congrui anche in relazione al periodo di imposta precedente. 9 Art. 10-ter L. n. 146/1998 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE In caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, primo comma, lett. d, DPR n. 600/1973 e art. 54, secondo comma, DPR n. 633/1972) qualora l'ammontare delle attività non dichiarate con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti, a condizione che non sia irrogabile la sanzione di cui all’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997, ossia che il maggior reddito accertato sulla base della corretta applicazione degli studi di settore non sia superiore al 10% del reddito dichiarato. 10 Art. 39, secondo comma, lett. d-ter, del DPR n. 600/1973 Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Applicabilità dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO Quando sono omessi o indicati infedelmente i dati relativi ai modelli in materia di studi di settore, o sono indicate false cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi, a condizione che sia irrogabile la sanzione prevista dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 471/1997, ossia che il maggior reddito accertato sulla base della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% del reddito dichiarato 11 D.L. in materia di semplificazioni tributarie (modifica l’art. 39, secondo comma, lett. d-ter, del DPR n. 600/1973) Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE NOVITA’ a partire dagli accertamenti notificati dalla data di entrata in vigore del D.L. Applicabilità dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO Quando le omissioni o le infedeltà relative ai modelli in materia di studi di settore comportano una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro tra i ricavi e i compensi stimati sulla base degli studi di settore e quelli stimati in base ai dati indicati in dichiarazione 12 D.L. in materia di semplificazioni tributarie (modifica l’art. 10, comma 13, del D.L. n. 201/2011) Torino, 1 marzo 2012 STUDI di SETTORE Differimento del termine di pubblicazione delle integrazioni per gli studi di settore relative al periodo d’imposta 2011 30 aprile 2012 13 NOVITA’ in materia di INDAGINI FINANZIARIE 14 Artt. 11 del D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 INDAGINI FINANZIARIE NOVITA’ Dal 1° Gennaio 2012 Ampliamento del contenuto dell’obbligo di comunicazione da parte degli operatori finanziari Utilizzo dei dati finanziari per l’elaborazione di LISTE SELETTIVE DI CONTRIBUENTI 15 Artt. 11 del D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 INDAGINI FINANZIARIE NOVITA’ Gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria anche: i movimenti e ogni informazione relativa ai rapporti finanziari gli importi di tutte le operazioni finanziarie, anche quelle “fuori conto” 16 art. 11 del D.L. n. 201/2011 E’ abrogato l’art. 2, comma 36-undevicies, D.L. n. 138/2011 Torino, 1 marzo 2012 INDAGINI FINANZIARIE Novità in materia di LISTE SELETTIVE di contribuenti a maggior rischio di evasione: Procedura centralizzata Obbligo dell’Agenzia delle entrate di trasmettere annualmente alle Camere una relazione sui risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione della nuova normativa in materia di indagini finanziarie 17 REGIME PREMIALE per favorire la trasparenza e l’emersione di base imponibile 18 Regime premiale Torino, 1 marzo 2012 Art. 10, commi da 1 a 8, D.L. n. 201/2011 I lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR possono optare, in sede di dichiarazione dei redditi da presentarsi nel 2012, per un regime di semplificazione degli adempimenti in materia di Iva e di sostituti d’imposta, e di riduzione dei poteri di accertamento 19 Regime premiale: condizioni Torino, 1 marzo 2012 Art. 10, commi da 1 a 8, D.L. n. 201/2011 invio telematico delle fatture emesse e ricevute, e di tutti gli altri corrispettivi relativi ad operazioni non soggette a fatturazione apertura di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività autonoma o d’impresa 20 Nuovo REATO di ESIBIZIONE di ATTI e DOCUMENTI FALSI a seguito delle richieste degli Uffici 21 art. 11, comma 1, del D.L. n. 201/2011 Torino, 1 marzo 2012 Nuovo Reato di falso E’ punito con la stessa pena applicabile ai reati di falso previsti dal codice penale e dalle altri leggi speciali (reclusione) chiunque, a seguito di richiesta dell’Ufficio nell’esercizio dei poteri di accertamento: esibisce o trasmette atti o documenti falsi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero (solo se sia configurabile un reato tributario) 22