A E S S E I N F O R MA N u m e r ootto otto Numero A g o s t o 2 012 Agosto 2012 a n n o V anno V AESSE INFORMA La presidenza regionale di Confcooperative discute sulla Sicurezza. In ultima pagina informazioni sulle attività formative Notizie di rilievo: • La presidenza regionale di Confcooperative discute sulla Sicurezza; • Nel 2011 gli infortuni 725.174 (-6,6%), 920 i casi mortali (-5,4%); • Legge 101/1012: il 31 dicembre 2012, FINE autocertificazione PMI; • “Sicurezza al ….lavoro”: online un opuscolo multilingue; • Formazione: approvate le “Linee guida” in Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012; • ANTINCENDIO: Formazione Obbligatoria (D.M. 05/08/2011 e circolare Ministeriale 25/05/2012; • La Cassazione sugli obblighi dei lavoratori; • L’individuazione del preposto per la tutela della Sicurezza del lavoro. Il 23 luglio u.s. la presidenza regionale di Confcooperative affronta per la prima volta la discussione del tema della Sicurezza sul lavoro, dopo l’assemblea regionale del 30 marzo, dove il presidente Gerbaudo aveva indicato il tema come urgente, importante, necessario per le cooperative aderenti e strategico per l’organizzazione. Damiano - presidente di Aesse Servizi e componente della presidenza regionale - ha relazionato sul tema facendo subito riferimento alle notizie positive diffuse dall’Inail il 10 luglio sugli infortuni sul lavoro nel 2011, che sono stati: 725.174 (-6,6%), rispetto al 2010, mentre i casi mortali sono stati 920 (-5,4%%) rispetto allo stesso anno. Da due anni il numero dei decessi è ben al di sotto dei mille casi. Il risultato positivo è dipeso sicuramente dalla maggiore attenzione di tutti alla sicurezza (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori), ma anche dalla formazione, informazione e addestramento promossi ai vari livelli e allo sviluppo della cultura della sicurezza compresa l’attenzione alla sicurezza prodotta nel cambiamento di modelli comportamentali propri di ognuno. Si può quindi sottolineare che sono i primi frutti dell’applicazione su tutto il territorio del T.U. ossia del D. Lgs 81/08. La formazione sulla sicurezza è diventata una scelta politica importante, di conseguenza si spiegano gli Accordi Stato-Regioni n. 221 e n. 223 approvati il 21 dicembre 2011 e pubblicati il 11 gennaio 2012. Questi accordi sono rivolti alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti e al datore di lavoro che si assume i compiti di prevenzione e protezione dei rischi. Ricorda ancora Damiano che è stato approvato un terzo Accordo il 22 febbraio 2012 e pubblicato il 12 marzo 2012 - che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. I soggetti su cui ricade l’obbligo formativo sono i datori di lavoro e i dirigenti (se a loro sono state date le relative attribuzioni); sono previste in caso di inadempienza persino l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.000 euro. La formazione in particolare è rivolta ai lavoratori cioè a “persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione” quindi si considera non il rapporto di dipendenza, ma il semplice fatto che il lavoratore sia inserito nell’organizzazione del lavoro di quell’azienda. Per tutti i lavoratori già in forza presso le rispettive imprese e società, alla data del 25 gennaio 2012, i rispettivi datori di lavoro devono obbligatoriamente erogare la formazione di cui all’accordo Stato- Confcooperative di Cuneo ha partecipato con due cooperative associate alla “Operazione incentivi INAIL” che tra il 26 e il 28 giugno (il click day) ha messo a disposizione 205 milioni a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Purtroppo - anche se operato nel modo giusto e corretto - il sistema non ha consentito di accettare le due domande. Mentre si ritiene molto positivo l’aiuto dell’Istituto, siamo dispiaciuti insieme alle cooperative, sul sistema di accoglimento delle domande che lascia troppo al caso l’accettazione delle domande. (NdR) Regioni del 21/12/2012; La formazione generale è di 4 ore, a cui vanno aggiunte 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto; se si è erogata formazione valida nel passato, le ore trasmesse riducono il monte ore ancora da fornire. Comunque i decreti impongono che tutta la formazione deve essere ultimata entro il 26 gennaio 2013. Ai lavoratori assunti dopo il 26 gennaio 2012, i datori di lavoro, devono obbligatoriamente erogare una formazione generale in materia di sicurezza di 4 ore. Poi vanno aggiunte 4, 8, 12 ore a seconda del livello rischio lavorativo presente in azienda. Tutti i datori di lavoro che svolgono direttamente l’incarico di RSPP (..) (segue in ultima pagina) Nel 2011 gli infortuni 725.174 (-6,6%), 920 i casi mortali (-5,4%). Nel 2011 gli infortuni sono stati 725.174 (-6,6%), 920 i casi mortali (-5,4%): sono i dati del Rapporto annuale INAIL. Rispetto al 2010 sono pervenute 51mila denunce in meno e da due anni il numero dei decessi è ben al di sotto dei mille casi. La flessione è generalizzata in tutti i settori di attività e solo l'1,6% è legato agli effetti della crisi economica. Calo del 7,1% per gli infortuni in itinere. La diminuzione del 6,6% del totale degli infortuni è una media del calo che ha riguardato sia gli infortuni in occasione di lavoro (i casi che avvengono nell'esercizio effettivo dell'attività) che quelli in itinere (che accadono al di fuori del luogo di lavoro, durante il percorso casa/lavoro/ casa). Gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro - che rappresentano circa il 90% del comples- so delle denunce - sono passati da 687.970 casi del 2010 a 643.313 nel 2011, con un decremento del 6,5%. Una contrazione maggiore (7,1%) ha interessato quelli in itinere, scesi da 88.129 casi del 2010 a 81.861 nel 2011. "Al netto" della crisi la flessione generale scende al 5%. Calo più sostenuto nell'Industria (6,6%). Per quanto riguarda i settori di attività, il 90% degli infortuni del 2011 si concentra nella gestione assicurativa Industria e servizi, il 6% in Agricoltura e il restante 4% tra i Dipendenti del conto Stato. Dopo l’industria il calo più sostenuto è quello dell'Agricoltura (-6,5%). Casi mortali: aumentano le donne. Nel 2011 il calo infortunistico ha interessato, in complesso, sia i lavoratori (-7,0%) che le lavoratrici (-5,6%). Il calo complessivo degli infortuni mortali (- 5,4%) è, invece, influenzato esclusivamente dai lavoratori uomini (-7,3% rispetto al 2010). Le lavoratrici, viceversa, hanno conosciuto un sensibile aumento dei decessi (+15,4%, passando dai 78 casi del 2010 ai 90 del 2011). Tale aumento è dovuto prevalentemente ai casi in itinere, che rappresentano più della metà dei decessi femminili. Diminuiscono gli infortuni tra i lavoratori stranieri. ( tratto da fonte INAIL) Pagina 2 AESSE INFORMA Numero otto Legge 101/2012: iI 31 dicembre 2012, FINE Autocertificazione PMI. La G.U. n. 162 del 13 luglio 2012 pubblica la Legge 12 luglio 2012, n. 101 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”. Entrata in vigore del provvedimento: temente: 14/07/2012. - dovrà essere redatto il DVR. Ne discende che il 31 dicembre 2012 (al più tardi), per i datori di lavoro delle PMI (art. 29 del D.Lgs. 81/08): - decadrà la facoltà di "autocertificare" l'effettuazione della valutazione dei rischi e conseguen- "Sicurezza al……. lavoro": online un opuscolo multilingue. (10 lug.) Agricoltura, edilizia e servizi sono i settori affrontati in un opuscolo, disponibile in 6 lingue, albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino, che affronta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Agricoltura, edilizia e servizi sono i settori nei quali si registra il maggior numero di incidenti sul lavoro. Solo nel 2010 si sono verificati 775 mila infortuni, di cui 980 mortali; il 16,4% degli incidenti ha interessato cittadini extracomunitari. Per affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e diffondere le regole basilari di prevenzione anche tra la comunità straniera, il dipartimento dei Vigili del fuoco e il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Fondo Europeo per gli Immigrati (Fei) hanno realizzato il progetto 'Sicurezza al... lavoro'. Grazie alla collaborazione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dei Centri territoriali immigrati e degli Formazione: Approvate le Linee guida Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. La Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 ha approvato le Linee guida degli Accordi 21.11.2012 Stato -Regioni sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP (art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08), ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21.12.2011 Le Linee interpretative puntualizzano che la formazione "è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari". In tal modo si esprime un principio per cui la formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che egli non sia tenuto a garantire corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali, contenute nei Titoli del D.Lgs. n. Sportelli Unici delle prefetture, sarà diffuso un opuscolo informativo tradotto in 6 lingue del quale potrà beneficiare la comunità straniera che lavora su tutto il territorio. L'iniziativa è a cura dei dipartimenti Vigili del fuoco e Libertà civili e Immigrazione. in - disciplina transitoria e riconosci- 81 successivi al Titolo I o in altre norme di legge che impongono una formazione integrativa in merito a rischi specifici e diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela: es. la formazione per determinate attrezzature di lavoro (art. 73, c. 5) e la formazione di montatori di ponteggi, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto (art. 258). Resta inteso che la formazione non comprende comunque l’addestramento. In ogni caso è sempre necessario che venga svolta l’attività di formazione o che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi. Altri aspetti contenuti nelle Linee interpretative: - collaborazione degli organismi paritetici alla formazione; - formazione in modalità e-learning; mento della formazione pregressa; - aggiornamento della formazione; - formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; - decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del co. 5 dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/08. Lavoro e sicurezza Il ministero del Lavoro: irregolare il 52% delle aziende ispezionate. Il dicastero ha diffuso i dati relativi all'attività di vigilanza condotta nel primo semestre di quest'anno. Contestati oltre 36.400 illeciti su un totale di 70mila imprese controllate. Totalmente 'in nero' il 31% del personale. Gli importi riscossi ammontano a quasi 62 milioni di euro. ANTINCENDIO: Formazione Obbligatoria (D.M. 05.08.2011 e Circolare Ministeriale 25/5/2012). Con il D.M. 05/08/2011 sulle "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del d. lgs 8 marzo 2006 n.139" ex DM 818/84, sono state introdotte alcune novità in merito alla formazione per l'iscrizione nei sopraccitati elenchi e il suo mantenimento. A distanza di un anno, con la Circolare Ministeriale del 25/5/12 prot. 7213, il Dipartimento dei VVF regolamenta l'erogazione di tali corsi di formazione. Per quanto concerne l'aggiornamento obbligatorio quinquennale che, per coloro che risultavano iscritti all'elenco alla data dell'entrata in vigore del decreto scadrà nel settembre 2016, la Circolare, in sintesi, riporta che sono riconosciuti validi ai fini dell’aggiornamento: I SEMINARI/CONVEGNI quali: • con durata compresa fra le 3 e le 6 ore; a carattere monotematico; per un massimo del 30% del monte ore complessivo previsto per l'aggiornamento (max 12 ore). I CORSI • erogati in moduli da 2-4 ore con un minimo di 2 e un massimo di 4 moduli a corso; • con test di valutazione finale; • partecipazione in aula di massimo 40 iscritti. Per entrambi, per l'ottenimento dell'attestato, non sono consentite assenze di alcun genere e misura. I corsi/seminari frequentati nel quinquennio devono essere il più possibile diversificati tra gli argomenti previsti dalla Circolare. Circolare (3720 KB) (Fonte: Ordine degli Architetti della Provincia di Torino - 27/07/12) • • L'Accordo relativo alle attrezzature di lavoro. Un chiarimento circa l’abilitazione richiesta per gli operatori che utilizzano le attrezzature. Segnaliamo un approfondimento relativo a “L'Accordo relativo alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” pubblicato sul numero di giugno del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte. L’articolo è a cura di G. Porcellana (ASL T03) si trova in: " Io scelgo la sicurezza", n. 2/2012 (formato PDF, 719 kB). AESSE INFORMA Numero otto Pagina 3 Cassazione sugli obblighi dei lavoratori. Il lavoratore, per disposizione di legge, ha l’obbligo di prendersi cura dell’altrui ma anche della propria sicurezza. La violazione di tale obbligo determina una “colpa specifica” per eventuali danni subiti sia dallo stesso che da terzi. Commento a cura di G. Porreca. Anche il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. L’obbligo imposto allo stesso dalle disposizioni di legge di prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, nonché l’obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione, costituiscono degli obblighi specifici la cui violazione comporta una “colpa specifica” che incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia da esso, come nel caso in esame, che da terze persone. Il caso La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi confermando altresì il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella misura del 50% e statuendo la condanna dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. L’infortunio sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione di una colonna di assorbimento dell'acido solforico, durati per circa due ore, in quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell'apposita maschera protettiva, ha inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. I giudici di merito avevano individuata la responsabilità dell’imputato in quanto, nella sua qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza che sarebbe derivata dall'indossare la maschera antigas ed avevano affermata, altresì, la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, evidenziando la condotta indubbiamente disavveduta e trascurata tenuta dall'infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive ed essendo stato indicato l’utilizzo della stessa nel permesso di lavoro quale misura di prevenzione del rischio specifico. Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto concorso di colpa sostenendo che il permesso di lavoro recava la semplice prescrizione di "tenere a disposizione" occhiali, guanti e maschera antigas mentre l'apposita casella, che prescriveva di indossare tali dispositivi di sicurezza non era barrata né erano state fornite istruzioni specifiche di indossare la maschera essendo state tra l’altro del tutto trascurate, in merito a tale ultima circostanza, le dichiarazioni testimoniali rese della parte offesa e dell'altro operaio, che assisteva il danneggiato nel lavoro di smontaggio della colonna recupero acido solforico, i quali concordemente avevano escluso che fosse stato loro prescritto di indossare la maschera. Il ricorso è stato però ritenuto infondato dalla Cassazione che ha giudicata logica e congruamente articolata la motivazione in proposito fornita dal giudice di merito. Ha rilevato, infatti, la Sez. IV che nel caso in esame il concorso di colpa della parte offesa è stato correttamente ricondotto all'omesso utilizzo della maschera antigas, la cui messa a disposizione del lavoratore è stata oggetto di puntuale accertamento da parte dei giudici di merito. “Questa conclusione è coerente con gli obblighi che gravano sul lavoratore in quanto anch'egli destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica. Importante, in proposito, è la disposizione che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina (cfr., in particolare, il DPR n. 547/55, art. 6), gli obblighi comportamentali dei lavoratori (D.lgs 81/08, art. 20)”. “Di rilievo, in particolare”, ha proseguito la Sez. IV, “è l'obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20, co. 1) nonché, di particolare rilievo nel caso di interesse, quelli di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (art. 20, lett. b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione (art. 20, lett. d)”. “Si tratta di obblighi cautelari ‘specifici’”, ha quindi concluso la suprema Corte,“ la cui violazione integra un addebito a titolo di ‘colpa specifica’, che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima, come nel caso in esame, ovvero, in caso di danno a terze persone, con gli effetti di cui all'art. 589 c.p., co. 2, e art. 590, co. 3”. L’individuazione del preposto per la tutela della sicurezza del lavoro. L’individuazione del preposto in riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alla giurisprudenza. A premessa l’avv. DUBINI precisa che In via preliminare è necessaria una lettura attenta e rigorosa del dato normativo per poter individuare in modo chiaro in che modo il legislatore caratterizzi la figura del preposto come portatore di una posizione di garanzia p r e v e n z i o n i s t ic a o r i g in a r i a , autonoma, indipendente da delega e incarico specifico di sicurezza e igiene sul lavoro, e fondamentale, in quanto “ incarnante” la funzione essenziale del controllo. Il D.Lgs. 81 definisce all’art. 2 “...ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente D.lgs si intende per «preposto» persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”. E all’art. 19 (obblighi del preposto) si fa riferimento alle attività indicate all'art. 3. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Per quanto riguarda le sanzioni per il “Sicurezza e Prevenzione” n. 6/2012”. Disponibile online il numero di giugno di "Sicurezza e prevenzione", newsletter del Ministero del Lavoro, dedicato alla Campagna nazionale a sostegno del piano di prevenzione delle malattie professionali. Promossa da Inail, dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, dalle Regioni e Province autonome, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro, la campagna ha l’obiettivo di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sui principali fattori di rischio, a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali che punta a elevare i livelli di prevenzione sul lavoro realizzando una più ampia acquisizione di conoscenze e consapevolezze. “Latenti e lente nella loro manifestazione, pericolose e spesso sottovalutate. Sono le malattie professionali, patologie che i lavoratori contraggono per effetto dei lavori svolti. La definizione di malattia professionale presenta diversi livelli di specificità a seconda dei contesti (preventivo, assicurativo, epidemiologico), ma una definizione generale può essere “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa”.” preposto l’art. 56 precisa che gli stessi sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19 con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1,200 € per la violazione dell'art. 19, co. 1, lett. a), e), f); e con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 € per la violazione dell'art. 19, co. 1, lett. b), c), d); e infine con l'ammenda da 200 a 800 € per la violazione dell'art. 19, co. 1, lett. g). L’avv. DUBINI invita poi a fare riferimento all’art. 299 del d.lgs 81 (Esercizio di fatto di poteri direttivi) che precisa: le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. La definizione del T.U. ex art. 2, come già detto a proposito (segue in ultima pagina) ADERISCE a: AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro. In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc.. Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri temporanei o mobili e, ecc.. Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba. Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore). Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno. Segue dalla I° pagina l’articolo: “Confronto in presidenza regionale di Confcooperative sulla Sicurezza“ (…) presso le proprie società e che hanno regolarmente frequentato un corso specifico ai sensi del D.M. 16/01/1997, dovranno obbligatoriamente frequentare un aggiornamento di tale formazione, quantificata in 6 ore, 10 ore o 14 ore (in base al livello di rischio) entro il 10 gennaio 2014. Per i nuovi datori di lavoro i corsi vanno da 16 ore a 48 ore a seconda dell’attività svolta e andranno frequentati non oltre i 90 giorni dall’inizio dell’attività. Cosa deve fare Confcooperative? Occorre che favorisca puntuale osservazione, da parte delle cooperative associate, delle disposizioni di legge e di cosa implicano gli Accordi Stato-Regioni; Di conseguenza occorre dare risposte puntuali, utili alle cooperative subito perché non c’è molto tempo da perdere. Infatti c’è da programmare anche i corsi che toccano i preposti e i dirigenti: per i primi in aggiunta ai corsi previsti per i lavoratori, questi debbono fare ancora 8 ore di formazione, mentre per i dirigenti le ore di formazione diventano 16. Infine, precisa il relatore, che secondo quanto previsto dalle norme, occorre quantificare con estrema precisione le ore di formazione già trasmesse prima dell’Accordo perché dette attività vanno in deduzione rispetto alle ore ancora da trasmettere. In che non è poco, conclude Damiano, perché i costi previsti per la formazione possono essere tanti e ragguardevoli: se si pensa che i soci lavoratori in Piemonte sono circa 30.000. Se non ci fosse la possibilità di conteggiare quanto già fornito in termini di formazione, l’importo sarebbe troppo oneroso e potrebbe mettere in crisi più di una cooperativa. (Red. - baD). [Seguirà a settembre la seconda parte dell’articolo]. Segue dalla III° pagina l’articolo: “L’individuazione del preposto per la tutela della sicurezza del lavoro” (..) dell’individuazione dei dirigenti, “fotografa la posizione dei diversi soggetti aziendali” e pone l’accento “sulla natura dell’incarico conferito”, in linea con la conclusione alla quale da tempo era arrivata la giurisprudenza, secondo la quale “tali qualità discendono dalla loro posizione assunta all’interno delle singole aziende o enti. (segue in ultima pagina) Il preposto la legge lo individua a partire dalla effettiva organizzazione del lavoro aziendale, e dalla posizione gerarchica sovraordinata che alcuni “superiori” hanno in azienda, eventualmente, nei confronti di altri soggetti aziendali “sottoposti”. In altre parole, una volta che il datore di lavoro ha deciso di organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali sovraordinate ad altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti. Su tale figura il legislatore fa ricadere la qualifica di preposto. Anche perché, in realtà, il preposto in azienda non viene frequentemente definito tale, ma in un modo più confacente all’effettiva organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader ecc. Tutti questi sono quasi sempre preposti, di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano, non importa, la legge non ammette ignoranza. La Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 ha chiarito in modo esemplare la individuazione normativa della figura del preposto fatta dal legislatore, dopo che il datore di lavoro ha organizzato la sua attività aziendale e prima, a prescindere, da deleghe e incarichi specifici in materia di sicurezza: “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurispru- competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità.” La Cassazione mette in luce ancora che i preposti sono “i soggetti che sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. (…) Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni”. (..) "il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, deve segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti. (Articolo tratto da testo di Rolando Dubini, avvocato in Milano) AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A181684 Sede: Via Cascina Colombaro, 56 – 12100 CUNEO C.F. e P. IVA 03157080049 Tel. 0171/ 451725 FAX 0171/451734 e-mail: [email protected] sito: www.aesseservizi.eu Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/ 451725 . Non sono più attivi invece gli interni 719 e 733. Formazione per Datore di lavoro-RSPP, dal 26 luglio si cambia. Per datori di lavoro con compiti di RSPP, la formazione da seguire è quella dell'Accordo del 21/12/2011. Il 26 luglio terminerà il periodo transitorio previsto dall’Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.I datori di lavoro con compiti di R.S.P.P. che entro la data dell’11 luglio 2012 abbiano frequentato corsi di formazione con contenuti conformi all'arti. 3 del DM 16/01/1997, già approvati sia formalmente che documentalmente alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato/Regioni del 21/12/11 n. 223, potranno beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 del menzionato Accordo Stato/Regioni. L’Accordo in materia di formazione per datori di lavoro che svolgano compiti di RSPP è entrato in vigore il 26/01/2012 ed entrerà in vigore al termine dei sei mesi di regime transitorio previsto dall’Accordo. Hanno collaborato a questo numero: B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI, Matteo CASSINO, Valeria PELLEGRINO e Cinzia DUTTO.