A E S S E I N F O R MA
N u m e r ootto
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012
Agosto 2012
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V
anno V
AESSE INFORMA
La presidenza regionale di Confcooperative discute sulla Sicurezza.
In ultima pagina
informazioni sulle
attività formative
Notizie di rilievo:
• La presidenza regionale di
Confcooperative discute sulla
Sicurezza;
• Nel 2011 gli infortuni
725.174 (-6,6%), 920 i casi
mortali (-5,4%);
• Legge 101/1012: il 31 dicembre 2012, FINE autocertificazione PMI;
• “Sicurezza al ….lavoro”: online un opuscolo multilingue;
• Formazione: approvate le
“Linee guida” in Conferenza
Stato-Regioni il 25 luglio
2012;
• ANTINCENDIO: Formazione
Obbligatoria (D.M.
05/08/2011 e circolare Ministeriale 25/05/2012;
• La Cassazione sugli obblighi
dei lavoratori;
• L’individuazione del preposto
per la tutela della Sicurezza
del lavoro.
Il 23 luglio u.s. la presidenza regionale di Confcooperative affronta per la prima volta la discussione del tema della Sicurezza sul
lavoro, dopo l’assemblea regionale del 30 marzo, dove il presidente
Gerbaudo aveva indicato il tema
come urgente, importante, necessario per le cooperative aderenti e strategico per l’organizzazione.
Damiano - presidente di Aesse
Servizi e componente della presidenza regionale - ha relazionato
sul tema facendo subito riferimento alle notizie positive diffuse
dall’Inail il 10 luglio sugli infortuni
sul lavoro nel 2011, che sono
stati: 725.174 (-6,6%), rispetto al
2010, mentre i casi mortali sono
stati 920 (-5,4%%) rispetto allo
stesso anno.
Da due anni il numero dei decessi è ben al di sotto dei mille casi.
Il risultato positivo è dipeso sicuramente dalla maggiore attenzione di tutti alla sicurezza (datori di
lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori), ma anche dalla formazione,
informazione e addestramento
promossi ai vari livelli e allo sviluppo della cultura della sicurezza
compresa l’attenzione alla sicurezza prodotta nel cambiamento
di modelli comportamentali propri
di ognuno.
Si può quindi sottolineare che
sono i primi frutti dell’applicazione
su tutto il territorio del T.U. ossia
del D. Lgs 81/08.
La formazione sulla sicurezza è
diventata una scelta politica importante, di conseguenza si spiegano gli Accordi Stato-Regioni n.
221 e n. 223 approvati il 21 dicembre 2011 e pubblicati il 11 gennaio
2012.
Questi accordi sono rivolti alla
formazione dei lavoratori, preposti e
dirigenti e al datore di lavoro che si
assume i compiti di prevenzione e
protezione dei rischi.
Ricorda ancora Damiano che è
stato approvato un terzo Accordo il 22 febbraio 2012 e pubblicato il
12 marzo 2012 - che individua le
attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, nonché le modalità
per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
della formazione.
I soggetti su cui ricade l’obbligo
formativo sono i datori di lavoro e i
dirigenti (se a loro sono state date
le relative attribuzioni); sono previste in caso di inadempienza persino
l’arresto da due a quattro mesi o
l’ammenda da 1.200 a 5.000 euro.
La formazione in particolare è rivolta ai lavoratori cioè a “persona che
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione”
quindi si considera non il rapporto
di dipendenza, ma il semplice fatto
che il lavoratore sia inserito nell’organizzazione del lavoro di quell’azienda.
Per tutti i lavoratori già in forza
presso le rispettive imprese e società, alla data del 25 gennaio 2012, i
rispettivi datori di lavoro devono
obbligatoriamente erogare la formazione di cui all’accordo Stato-
Confcooperative di Cuneo ha partecipato con due cooperative associate alla
“Operazione incentivi INAIL” che tra il
26 e il 28 giugno (il click day) ha messo
a disposizione 205 milioni a fondo
perduto per il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Purtroppo - anche se operato nel modo
giusto e corretto - il sistema non ha
consentito di accettare le due domande. Mentre si ritiene molto positivo
l’aiuto dell’Istituto, siamo dispiaciuti
insieme alle cooperative, sul sistema di
accoglimento delle domande che lascia
troppo al caso l’accettazione delle
domande. (NdR)
Regioni del 21/12/2012;
La formazione generale è di 4 ore, a
cui vanno aggiunte 4 ore per rischio
basso, 8 ore per rischio medio e 12
ore per rischio alto; se si è erogata
formazione valida nel passato, le ore
trasmesse riducono il monte ore ancora da fornire. Comunque i decreti
impongono che tutta la formazione
deve essere ultimata entro il 26 gennaio 2013.
Ai lavoratori assunti dopo il 26 gennaio 2012, i datori di lavoro, devono
obbligatoriamente erogare una formazione generale in materia di sicurezza
di 4 ore. Poi vanno aggiunte 4, 8, 12
ore a seconda del livello rischio lavorativo presente in azienda.
Tutti i datori di lavoro che svolgono
direttamente l’incarico di RSPP (..)
(segue in ultima pagina)
Nel 2011 gli infortuni 725.174 (-6,6%), 920 i casi
mortali (-5,4%).
Nel 2011 gli infortuni sono stati
725.174 (-6,6%), 920 i casi mortali
(-5,4%): sono i dati del Rapporto
annuale INAIL.
Rispetto al 2010 sono pervenute
51mila denunce in meno e da due
anni il numero dei decessi è ben
al di sotto dei mille casi. La flessione è generalizzata in tutti i
settori di attività e solo l'1,6% è
legato agli effetti della crisi economica.
Calo del 7,1% per gli infortuni in
itinere. La diminuzione del 6,6%
del totale degli infortuni è una
media del calo che ha riguardato
sia gli infortuni in occasione di
lavoro (i casi che avvengono
nell'esercizio effettivo dell'attività)
che quelli in itinere (che accadono
al di fuori del luogo di lavoro,
durante il percorso casa/lavoro/
casa). Gli infortuni avvenuti in
occasione di lavoro - che rappresentano circa il 90% del comples-
so delle denunce - sono passati da
687.970 casi del 2010 a 643.313
nel 2011, con un decremento del
6,5%. Una contrazione maggiore (7,1%) ha interessato quelli in itinere, scesi da 88.129 casi del 2010 a
81.861 nel 2011.
"Al netto" della crisi la flessione
generale scende al 5%.
Calo più sostenuto nell'Industria (6,6%). Per quanto riguarda i settori
di attività, il 90% degli infortuni del
2011 si concentra nella gestione
assicurativa Industria e servizi, il
6% in Agricoltura e il restante 4%
tra i Dipendenti del conto Stato.
Dopo l’industria il calo più sostenuto
è quello dell'Agricoltura (-6,5%).
Casi mortali: aumentano le donne.
Nel 2011 il calo infortunistico ha
interessato, in complesso, sia i
lavoratori (-7,0%) che le lavoratrici
(-5,6%). Il calo complessivo degli
infortuni mortali (- 5,4%) è, invece,
influenzato esclusivamente dai
lavoratori uomini (-7,3% rispetto al
2010). Le lavoratrici, viceversa, hanno
conosciuto un sensibile aumento dei
decessi (+15,4%, passando dai 78
casi del 2010 ai 90 del 2011). Tale
aumento è dovuto prevalentemente ai
casi in itinere, che rappresentano più
della metà dei decessi femminili.
Diminuiscono gli infortuni tra i lavoratori stranieri. ( tratto da fonte INAIL)
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AESSE INFORMA
Numero otto
Legge 101/2012: iI 31 dicembre 2012, FINE Autocertificazione PMI.
La G.U. n. 162 del 13 luglio 2012
pubblica la Legge 12 luglio 2012, n.
101 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12
maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro nel settore dei trasporti e
delle microimprese”.
Entrata in vigore del provvedimento: temente:
14/07/2012.
- dovrà essere redatto il DVR.
Ne discende che il 31 dicembre
2012 (al più tardi), per i datori di
lavoro delle PMI (art. 29 del D.Lgs.
81/08):
- decadrà la facoltà di
"autocertificare" l'effettuazione della
valutazione dei rischi e conseguen-
"Sicurezza al……. lavoro": online un opuscolo multilingue.
(10 lug.) Agricoltura, edilizia e
servizi sono i settori affrontati in
un opuscolo, disponibile in 6
lingue, albanese, cinese, francese, inglese, spagnolo e ucraino,
che affronta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Agricoltura, edilizia e servizi sono i
settori nei quali si registra il maggior
numero di incidenti sul lavoro. Solo
nel 2010 si sono verificati 775 mila
infortuni, di cui 980 mortali; il 16,4%
degli incidenti ha interessato cittadini
extracomunitari.
Per affrontare il tema della sicurezza
nei luoghi di lavoro e diffondere le
regole basilari di prevenzione anche
tra la comunità straniera, il dipartimento dei Vigili del fuoco e il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Fondo Europeo per gli
Immigrati (Fei) hanno realizzato il
progetto 'Sicurezza al... lavoro'.
Grazie alla collaborazione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco,
dei Centri territoriali immigrati e degli
Formazione: Approvate le Linee guida
Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012.
La Conferenza Stato Regioni del 25
luglio 2012 ha approvato le Linee
guida degli Accordi 21.11.2012 Stato
-Regioni sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore
di Lavoro/RSPP (art. 34 e 37 del
D.Lgs. 81/08), ad interpretazione
degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21.12.2011
Le Linee interpretative puntualizzano che la formazione "è distinta
da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da
altre norme, relative a mansioni o
attrezzature particolari".
In tal modo si esprime un principio
per cui la formazione regolamentata
esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che
egli non sia tenuto a garantire corsi
regolamentati da disposizioni aventi
le caratteristiche delle norme speciali, contenute nei Titoli del D.Lgs. n.
Sportelli Unici delle prefetture, sarà
diffuso un opuscolo informativo
tradotto in 6 lingue del quale
potrà beneficiare la comunità straniera che lavora su tutto il territorio.
L'iniziativa è a cura dei dipartimenti
Vigili del fuoco e Libertà civili e
Immigrazione.
in - disciplina transitoria e riconosci-
81 successivi al Titolo I o in altre
norme di legge che impongono una
formazione integrativa in merito a
rischi specifici e diretti a esigenze
ben definite e particolari di tutela: es.
la formazione per determinate attrezzature di lavoro (art. 73, c. 5) e la
formazione di montatori di ponteggi,
la formazione dei lavoratori esposti o
potenzialmente esposti a polveri di
amianto (art. 258).
Resta inteso che la formazione
non comprende comunque l’addestramento. In ogni caso è sempre
necessario che venga svolta l’attività
di formazione o che essa venga
ripetuta in caso di insorgenza di
nuovi rischi.
Altri aspetti contenuti nelle Linee
interpretative:
- collaborazione degli organismi
paritetici alla formazione;
- formazione in modalità e-learning;
mento della formazione pregressa;
- aggiornamento della formazione;
- formazione del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
- decorrenza dell’aggiornamento
per ASPP e RSPP esonerati ai
sensi del co. 5 dell’art. 32 del d.lgs.
n. 81/08.
Lavoro e sicurezza
Il ministero del Lavoro: irregolare il 52% delle aziende ispezionate.
Il dicastero ha diffuso i dati relativi
all'attività di vigilanza condotta nel
primo semestre di quest'anno.
Contestati oltre 36.400 illeciti su
un totale di 70mila imprese controllate. Totalmente 'in nero' il
31% del personale. Gli importi
riscossi ammontano a quasi 62
milioni di euro.
ANTINCENDIO: Formazione Obbligatoria (D.M.
05.08.2011 e Circolare Ministeriale 25/5/2012).
Con il D.M. 05/08/2011 sulle
"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del d. lgs 8 marzo
2006 n.139" ex DM 818/84, sono
state introdotte alcune novità in
merito alla formazione per l'iscrizione nei sopraccitati elenchi e il suo
mantenimento.
A distanza di un anno, con la Circolare Ministeriale del 25/5/12 prot.
7213, il Dipartimento dei VVF regolamenta l'erogazione di tali corsi di
formazione.
Per quanto concerne l'aggiornamento obbligatorio quinquennale che,
per coloro che risultavano iscritti
all'elenco alla data dell'entrata in
vigore del decreto scadrà nel settembre 2016, la Circolare, in sintesi,
riporta che sono riconosciuti validi ai
fini dell’aggiornamento:
I SEMINARI/CONVEGNI quali:
• con durata compresa fra le 3 e
le 6 ore;
a carattere monotematico;
per un massimo del 30% del
monte ore complessivo previsto per
l'aggiornamento (max 12 ore).
I CORSI
• erogati in moduli da 2-4 ore
con un minimo di 2 e un massimo di
4 moduli a corso;
• con test di valutazione finale;
• partecipazione in aula di massimo 40 iscritti.
Per entrambi, per l'ottenimento
dell'attestato, non sono consentite
assenze di alcun genere e misura.
I corsi/seminari frequentati nel quinquennio devono essere il più possibile diversificati tra gli argomenti previsti dalla Circolare.
Circolare (3720 KB)
(Fonte: Ordine degli Architetti della
Provincia di Torino - 27/07/12)
•
•
L'Accordo relativo alle
attrezzature di lavoro.
Un chiarimento circa l’abilitazione
richiesta per gli operatori che
utilizzano le attrezzature.
Segnaliamo un approfondimento
relativo a “L'Accordo relativo alle
attrezzature di lavoro per le quali
è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori”
pubblicato sul numero di giugno
del Bollettino Regionale sulla
Salute e Sicurezza nei luoghi di
Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a
cura della Direzione Sanità,
Prevenzione Sanitaria ambienti di
vita e di lavoro della Regione
Piemonte.
L’articolo è a cura di G.
Porcellana (ASL T03) si trova in:
" Io scelgo la sicurezza", n.
2/2012 (formato PDF, 719 kB).
AESSE INFORMA
Numero otto
Pagina 3
Cassazione sugli obblighi dei lavoratori.
Il lavoratore, per disposizione di
legge, ha l’obbligo di prendersi cura
dell’altrui ma anche della propria
sicurezza. La violazione di tale
obbligo determina una “colpa
specifica” per eventuali danni subiti
sia dallo stesso che da terzi.
Commento a cura di G. Porreca.
Anche il lavoratore è destinatario
degli obblighi in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro. L’obbligo
imposto allo stesso dalle disposizioni
di legge di prendersi cura sia della
propria salute e sicurezza che di
quella delle altre persone che
possono essere presenti sul luogo di
lavoro e sulle quali possono ricadere
gli effetti delle sue azioni ed
omissioni, nonché l’obbligo di
osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di
lavoro e di utilizzare i dispositivi di
protezione individuale messi a sua
disposizione, costituiscono degli
obblighi specifici la cui violazione
comporta una “colpa specifica” che
incide, in caso di infortunio, sul
concorso di colpa per i danni subiti
sia da esso, come nel caso in
esame, che da terze persone.
Il caso
La Corte di Appello ha confermata la
sentenza di condanna emessa a
carico di un capo cantiere per il reato
di lesioni colpose aggravate dalla
violazione
della
normativa
antinfortunistica in danno di un
lavoratore infortunatosi confermando
altresì il riconoscimento del concorso
di colpa dello stesso infortunato nella
misura del 50% e statuendo la
condanna dell'imputato e del
responsabile civile alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile.
L’infortunio sul lavoro si era verificato
durante i lavori di manutenzione di
una colonna di assorbimento
dell'acido solforico, durati per circa
due ore, in quanto il lavoratore, non
avendo fatto uso dell'apposita
maschera protettiva, ha inalato dei
vapori nocivi procurandosi così delle
lesioni consistite in una insufficienza
respiratoria
da
inalazione
accidentale con incapacità di
attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta
giorni. I giudici di merito avevano
individuata
la
responsabilità
dell’imputato in quanto, nella sua
qualità di garante, non aveva
assicurato al lavoratore infortunato
il più tempestivo ripristino della
condizione di sicurezza che
sarebbe derivata dall'indossare la
maschera antigas ed avevano
affermata, altresì, la corretta
determinazione nel 50% del
ritenuto concorso di colpa della
parte lesa, evidenziando la
condotta
indubbiamente
disavveduta e trascurata tenuta
dall'infortunato il quale non aveva
indossato la maschera antigas, pur
avendo
ricevuto
adeguate
informazioni preventive ed essendo
stato indicato l’utilizzo della stessa
nel permesso di lavoro quale
misura di prevenzione del rischio
specifico.
Il ricorso in Cassazione e le
decisioni della suprema Corte.
La parte civile ha proposto ricorso
per
cassazione
lamentando
l'erronea applicazione della legge
penale con riferimento al ritenuto
concorso di colpa sostenendo che il
permesso di lavoro recava la
semplice prescrizione di "tenere a
disposizione" occhiali, guanti e
maschera antigas mentre l'apposita
casella, che prescriveva di
indossare tali dispositivi di
sicurezza non era barrata né erano
state fornite istruzioni specifiche di
indossare la maschera essendo
state tra l’altro del tutto trascurate,
in merito a tale ultima circostanza,
le dichiarazioni testimoniali rese
della parte offesa e dell'altro
operaio,
che
assisteva
il
danneggiato
nel
lavoro
di
smontaggio della colonna recupero
acido
solforico,
i
quali
concordemente avevano escluso
che fosse stato loro prescritto di
indossare la maschera.
Il ricorso è stato però ritenuto
infondato dalla Cassazione che ha
giudicata logica e congruamente
articolata la motivazione in
proposito fornita dal giudice di
merito. Ha rilevato, infatti, la Sez. IV
che nel caso in esame il concorso
di colpa della parte offesa è stato
correttamente ricondotto all'omesso
utilizzo della maschera antigas, la
cui messa a disposizione del
lavoratore è stata oggetto di
puntuale accertamento da parte dei
giudici
di
merito.
“Questa
conclusione è coerente con gli
obblighi che gravano sul lavoratore
in quanto anch'egli destinatario iure
proprio
della
normativa
antinfortunistica. Importante, in
proposito, è la disposizione che
dettaglia in maniera ancora più
puntuale rispetto alla previgente
disciplina (cfr., in particolare, il DPR
n. 547/55, art. 6), gli obblighi
comportamentali dei lavoratori
(D.lgs 81/08, art. 20)”.
“Di rilievo, in particolare”, ha
proseguito la Sez. IV, “è l'obbligo
imposto al lavoratore di prendersi
cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni od omissioni
(art. 20, co. 1) nonché, di
particolare rilievo nel caso di
interesse, quelli di osservare le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro (art. 20, lett. b)
e di utilizzare i dispositivi di
protezione messi a disposizione
(art. 20, lett. d)”. “Si tratta di
obblighi cautelari ‘specifici’”, ha
quindi concluso la suprema Corte,“
la cui violazione integra un addebito
a titolo di ‘colpa specifica’, che
incidono nella determinazione del
concorso di colpa della vittima,
come nel caso in esame, ovvero, in
caso di danno a terze persone, con
gli effetti di cui all'art. 589 c.p., co.
2, e art. 590, co. 3”.
L’individuazione del preposto per la tutela della sicurezza del lavoro.
L’individuazione del preposto in
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alla
giurisprudenza. A premessa l’avv.
DUBINI precisa che In via
preliminare è necessaria una lettura
attenta e rigorosa del dato
normativo per poter individuare in
modo chiaro in che modo il
legislatore caratterizzi la figura del
preposto come portatore di una
posizione di garanzia
p r e v e n z i o n i s t ic a o r i g in a r i a ,
autonoma, indipendente da delega
e incarico specifico di sicurezza e
igiene sul lavoro, e fondamentale, in
quanto “ incarnante” la funzione
essenziale del controllo.
Il D.Lgs. 81 definisce all’art. 2 “...ai
fini ed agli effetti delle disposizioni
di cui al presente D.lgs si intende
per «preposto» persona che, in
ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;”.
E all’art. 19 (obblighi del preposto)
si fa riferimento alle attività indicate
all'art. 3. I preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla
osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali
in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a
loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle
misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al
datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base
della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di
formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37.
Per quanto riguarda le sanzioni per il
“Sicurezza e Prevenzione” n.
6/2012”.
Disponibile online il numero di giugno di "Sicurezza e prevenzione",
newsletter del Ministero del Lavoro,
dedicato alla Campagna nazionale a
sostegno del piano di prevenzione
delle malattie professionali.
Promossa da Inail, dai Ministeri del
Lavoro e delle Politiche sociali e
della Salute, dalle Regioni e Province autonome, in collaborazione con
le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro, la
campagna ha l’obiettivo di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sui principali fattori di rischio, a
sostegno del piano di prevenzione
sulle malattie professionali che punta a elevare i livelli di prevenzione
sul lavoro realizzando una più ampia acquisizione di conoscenze e
consapevolezze.
“Latenti e lente nella loro manifestazione, pericolose e spesso sottovalutate. Sono le malattie professionali, patologie che i lavoratori contraggono per effetto dei lavori svolti. La
definizione di malattia professionale
presenta diversi livelli di specificità a
seconda dei contesti (preventivo,
assicurativo, epidemiologico), ma
una definizione generale può essere
“qualsiasi stato morboso che possa
essere posto in rapporto causale
con lo svolgimento di una qualsiasi
attività lavorativa”.”
preposto l’art. 56 precisa che gli
stessi
sono puniti nei limiti
dell'attività alla quale sono tenuti in
osservanza degli obblighi generali
di cui all'articolo 19 con l'arresto fino
a due mesi o con l'ammenda da 400
a 1,200 € per la violazione dell'art.
19, co. 1, lett. a), e), f); e con
l'arresto sino a un mese o con
l'ammenda da 200 a 800 € per la
violazione dell'art. 19, co. 1, lett. b),
c), d); e infine con l'ammenda da
200 a 800 € per la violazione
dell'art. 19, co. 1, lett. g).
L’avv. DUBINI invita poi a fare
riferimento all’art. 299 del d.lgs 81
(Esercizio di fatto di poteri direttivi)
che precisa: le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui all'art. 2,
co. 1, lett. b) [datore di lavoro], d)
[dirigente] ed e) [preposto], gravano
altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.
La definizione del T.U. ex art. 2,
come già detto a proposito (segue
in ultima pagina)
ADERISCE a:
AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro.
In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da
Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei
carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni
e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc..
Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di
sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri
temporanei o mobili e, ecc..
Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba.
Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro
convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a
svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore).
Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza
telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e
sicurezza sul lavoro.
E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno.
Segue dalla I° pagina l’articolo:
“Confronto in presidenza regionale
di Confcooperative sulla Sicurezza“ (…) presso le proprie società e
che hanno regolarmente frequentato un corso specifico ai sensi del
D.M. 16/01/1997, dovranno obbligatoriamente frequentare un aggiornamento di tale formazione,
quantificata in 6 ore, 10 ore o 14
ore (in base al livello di rischio)
entro il 10 gennaio 2014.
Per i nuovi datori di lavoro i corsi
vanno da 16 ore a 48 ore a seconda dell’attività svolta e andranno
frequentati non oltre i 90 giorni
dall’inizio dell’attività.
Cosa deve fare Confcooperative?
Occorre che favorisca puntuale
osservazione, da parte delle cooperative associate, delle disposizioni di legge e di cosa implicano gli
Accordi Stato-Regioni;
Di conseguenza occorre dare risposte puntuali, utili alle cooperative subito perché non c’è molto
tempo da perdere.
Infatti c’è da programmare anche i
corsi che toccano i preposti e i
dirigenti: per i primi in aggiunta ai
corsi previsti per i lavoratori, questi
debbono fare ancora 8 ore di formazione, mentre per i dirigenti le
ore di formazione diventano 16.
Infine, precisa il relatore, che secondo quanto previsto dalle norme,
occorre quantificare con estrema
precisione le ore di formazione già
trasmesse prima dell’Accordo perché dette attività vanno in deduzione rispetto alle ore ancora da trasmettere.
In che non è poco, conclude Damiano, perché i costi previsti per la
formazione possono essere tanti e
ragguardevoli: se si pensa che i
soci lavoratori in Piemonte sono
circa 30.000. Se non ci fosse la
possibilità di conteggiare quanto
già fornito in termini di formazione,
l’importo sarebbe troppo oneroso e
potrebbe mettere in crisi più di una
cooperativa. (Red. - baD).
[Seguirà a settembre la seconda
parte dell’articolo].
Segue dalla III° pagina l’articolo:
“L’individuazione del preposto
per la tutela della sicurezza del
lavoro” (..) dell’individuazione dei
dirigenti, “fotografa la posizione
dei diversi soggetti aziendali” e
pone l’accento “sulla natura dell’incarico conferito”, in linea con la
conclusione alla quale da tempo
era arrivata la giurisprudenza,
secondo la quale “tali qualità discendono dalla loro posizione
assunta all’interno delle singole
aziende o enti. (segue in ultima
pagina)
Il preposto la legge lo individua a
partire dalla effettiva organizzazione del lavoro aziendale, e dalla
posizione gerarchica sovraordinata che alcuni “superiori” hanno in
azienda, eventualmente, nei confronti di altri soggetti aziendali
“sottoposti”. In altre parole, una
volta che il datore di lavoro ha
deciso di organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali
sovraordinate ad altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto come
colui che nella normale attività
lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti. Su tale
figura il legislatore fa ricadere la
qualifica di preposto.
Anche perché, in realtà, il preposto in azienda non viene frequentemente definito tale, ma in un
modo più confacente all’effettiva
organizzazione produttiva: caporeparto, caposquadra, capocantiere,
capoturno, capolinea, caposala,
capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader
ecc. Tutti questi sono quasi sempre preposti, di fatto o di diritto
poco importa, lo sappiano o non lo
sappiano, non importa, la legge
non ammette ignoranza. La Cassazione Penale, Sezione IV, con
la Sentenza 14 gennaio 2010 n.
1502 ha chiarito in modo esemplare la individuazione normativa
della figura del preposto fatta dal
legislatore, dopo che il datore di
lavoro ha organizzato la sua attività aziendale e prima, a prescindere, da deleghe e incarichi specifici
in materia di sicurezza: “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurispru-
competono, nell’ambito dell’impresa,
specifiche posizioni di garanzia
autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il
dirigente, è individuato direttamente
dalla legge e dalla giurisprudenza
come soggetto cui competono poteri
originari e specifici, differenziati tra
loro e collegati alle funzioni a essi
demandati, la cui inosservanza
comporta la diretta responsabilità
del soggetto iure proprio. Il preposto
non è chiamato a rispondere in
quanto delegato [o incaricato] dal
datore di lavoro, ma bensì a titolo
diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come
già si è detto, direttamente fanno
capo. È pertanto del tutto improprio
il richiamo alla assenza di delega da
parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di
allontanare la responsabilità.” La
Cassazione mette in luce ancora
che i preposti sono “i soggetti che
sovrintendono all’espletamento delle
attività soggette alla normativa prevenzionistica. Non spetta, perciò, al
preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri intervenendo con le
proprie direttive ad impartire le cautele da osservare. (…) Non può
sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il
potere di ordinare un tipo di lavoro
non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe
meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per
chi non si trovi sul posto di lavoro
effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti
tra quelle dirette ad evitare gli infortuni”. (..) "il capo-reparto è, quale
preposto, personalmente tenuto a
fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale
adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine
specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei
lavoratori, deve segnalare al datore
di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.
(Articolo tratto da testo di Rolando Dubini, avvocato in Milano)
AMBIENTE SICURO SERVIZI
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Iscritta all’Albo delle Cooperative a
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sito: www.aesseservizi.eu
Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/
451725 . Non sono più attivi invece
gli interni 719 e 733.
Formazione per Datore di
lavoro-RSPP, dal 26 luglio si
cambia.
Per datori di lavoro con compiti di
RSPP, la formazione da seguire è
quella dell'Accordo del 21/12/2011.
Il 26 luglio terminerà il periodo
transitorio previsto dall’Accordo
della Conferenza Stato/Regioni
del 21 dicembre 2011, n. 223
relativo ai corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del
datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi.I datori di lavoro con compiti di
R.S.P.P. che entro la data dell’11
luglio 2012 abbiano frequentato
corsi di formazione con contenuti
conformi all'arti. 3 del DM
16/01/1997, già approvati sia
formalmente che documentalmente alla data di entrata in vigore
dell’Accordo Stato/Regioni del
21/12/11 n. 223, potranno beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di
frequentare i corsi di formazione di
cui al punto 5 del menzionato Accordo Stato/Regioni. L’Accordo in
materia di formazione per datori di
lavoro che svolgano compiti di
RSPP è entrato in vigore il
26/01/2012 ed entrerà in vigore al
termine dei sei mesi di regime
transitorio previsto dall’Accordo.
Hanno collaborato a questo
numero: B. A. DAMIANO, Simone
DOGLIANI, Matteo
CASSINO,
Valeria PELLEGRINO e Cinzia
DUTTO.
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Pubblicazione nr. 8-12