4.
Lo spazzò lasciato agli intellettuali ed ai giuristi
Il contributo democristiano all'elaborazione della Costi­
tuzione passa anch e attraverso il ruolo svolto (ma certo non
esclusivamente) da alcuni significativi giuristi, la cui presen­
za pesò molto nella fase preparatoria e poi nei lavori costituentl.
In generale è da notare in questa fase un rilevante impe­
gno nella Dc di molti studiosi ed intellettuali sui temi della
rifondazione costituzionale: all'eccezionale contesto in cui vi­
veva il paese, che rendeva del tutto giustificati molti autore­
voli inviti ad essi ad impegnarsi direttamente in questa fase
decisiva24, corrispose peraltro una evidente disponibilità del
gruppo dirigente del partito a coinvolgerne un numero si­
gnificativo in responsabilità rilevanti, prima nell'elaborazione
di linee di programma e poi nella Costituente.
Un ruolo particolarmente significativo fu assunto, ad
esempio, nel periodo precostituente da tre importanti gius­
pubblicisti come Tosato, Amorth e Mortati 25, pur espressivi
•
stituzione e Costitue nte, Roma, Ed. lCAS-ARCE, 1946, pp. 309 ss.; A.
De Gasperi, La luce del pensiero cristiano nella vita politica, ivi, p.
315. La stessa «dichiarazione finale» sembra risentire de] tipo di argo­
mentazioni sviluppate da La Pira (ivi, pp. 265-266). Questi testi sono
riportati nel presente volume alle pp. 624 ss. e 627 ss.
24 Si pensi al contenuto di un libro significativo come quello di G.
La Pira, La nostra vocazione sociale, Roma, AvE, 1945. Per una rico­
struzione d'insieme, cfr. F. Traniello, La città dell'uomo. Cattolicr� par­
tito e Stato nella storia d'Italia, Bologna, Il Mulind, 1990, pp. 253 ss.
25 Non si tratta dei soli giuristi allora impegnati nella Dc, che era­
no assai più numerosi (cfr. U. De Siervo, Scelte, cit., pp. 131, 157 ss.),
ma dei tre giuristi che successivamente furono inseriti nella lista del
Collegio unico nazionale per l'elezione dell'Assemblea costituente (di
essi Mortati e Tosato furono eletti, mentre Amorth risultò il primo dei
non eletti).
Di Tosato, noto professore di diritto costituzionale delJ'Università di
Padova, può ricordarsi la sua corrispondenza con Spataro nell'agosto
1943 (gli era stata inviata copia delle «idee ricostruttive» e Tosato le
condivide, apprezzando particolarmente l'accenno «a nuove leggi fon­
damentali»); in seguito fu designato da11a Dc a far parte della Commis­
sione Forti nella Sottocommissione «Organizzazione delJo Stato».
Amorth, professore a Milano di diritto amministrativo e di diritto
comparato, era legato da forte amicizia con Dossetti, che nel settem-
188
di approcci tra loro parzialmente diversificati (ed anche con
opinioni cliverse sul problema istituzionale: cfr. in questo
volume da pagina 631). Ciò non toglie che ufficialmente il
ruolo di rappresentare all'esterno le posizioni del partito sui
temi istituzionali sia stato affidato a esponenti politici più
noti e di consolidata esperienza, come Tupini (presidente
dal 1945 della Commissione di studi per la Costituzione26) e
Gonella (relatore al Congresso della Dc dell'aprile 194627).
Al tempo stesso, nel difficile contesto siciliano erano già
state utilizzate le ricostruzioni dottrinali di un altro costitu­
zionalista come Ambrosini, per cercare di tradurre in dispobre 1945 pensava a lui come Presidente della Commissione di studi
per la Costituzione (ma, invece, viene nominato Umberto Tupini); du­
rante il periodo nel quale Dossetti diresse la SPES egli fu autore di al­
cune pubblicazioni, fra le quali in particolare il non banale opuscolo
La rt/orma dello Stato (cfr. pp. 669 ss.).
Di Mortati è sicura la sua collaborazione a diverse riviste di area
democristiana («Politica d'oggi», «Il commento») dall'inizio del 1945;
malgrado che le sue opinioni, espresse nel noto vo]urne La Costituen­
te, fossero state oggetto di forti critiche da parte di alcuni ecclesiastici
(cfr. nota 22), egli successivamente collaborò a pubblicazioni del parti­
to sui temi istituzionali (si veda il Dizionario sociale, Roma, Segreteria
SPES, 1946, cui collabora insieme ad Amorth ) e viene designato dal
partito come esperto nella Commissione di predisposizione della legge
elettorale per la Costituente e come componente della Sottocommissione <<Problemi costituzionali» della Commissione Forti.
2 6 Tupini interviene nel Consiglio nazionale della Dc del 31 lu­
glio/3 agosto 1945 con una relazione sull'«inchiesta del partito sui
problemi della Costituente in preparazione del Congresso nazionale»
(Atti e documenti, cit., I, pp. 182 ss.), iniziativa peraltro che appare
prevalentemente finalizzata ad affrontare nel partito il delicato proble­
ma della scelta istituzionale. La formazione della Commissione di studi
per la Costituente e la nomina di Tupini alla sua presidenza sembrano
essere del settembre 1945. Il testo che si pubblica nella documentazio­
ne (pp. 438 ss.) è definito dallo stesso autore come uno scritto «nato
per la necessità pratica di iniziare su una base concreta le discussioni
della Commissione di studi per la Costituente». Purtroppo non è stata
reperita alcuna verbalizzazione sui lavori di questa Commissione.
27 La famosa relazione di Guido Gonella (cfr. pp. 725 ss.) appare,
in realtà, alquanto eccentrica rispetto agli altri documenti sulla riforma
costituzionale elaborati nel partito e formulata essenzialmente per rap­
presentare all'esterno la linea politica del partito (si veda anche R.
Ruffilli, La formazione del progetto democratico criJtiano nella società
italiana dopo il fascismo, in Democrazia cristiana, cit., I, pp. 90 ss.).
189
�
sizioni giuridiche l'idea regionale, superando sia le posizioni
separatiste che le forti tendenze per un regionalismo mera­
mente amministrativo28•
Si comprende allora come la selezione delle candidature
per l'elezione della Costituente lasci spazio notevole a candi­
dati particolarmente impegnati ed idonei sul versante della
progettazione della nuova Costituzione; che si trattasse di
una scelta consapevole viene confermato dalla stessa signifi­
cativa selezione dei costituenti democristiani destinati ad en­
trare nella Commissione per la formulazione del progetto di
Costituzione, la cosiddetta «Commissione dei 75», fra i qua­
li si trovano non solo alcuni dei massimi dirigenti politici
del partito, ma quasi tutto il gruppo dei giuristi e degli in­
tellettuali più impegnati sul tema29 .
In realtà, pur con tutti i limiti ed anche con qualche
perdurante diversificazione d i proposte1 i molti relatori de­
mocristiani alla «Commissione dei 75», sono gli unici che,
attraverso la somma di tutte l e loro relazioni, arrivano a
proporre qualcosa che assomiglia ad un vero e proprio inte­
ro testo costituzionale30. I modelli di riferimento appaiono come vedremo più avanti attraverso alcuni esempi - quelli
del moderno costituzionalismo democratico europeo, anche
se certo non manca qualche eccessivo approccio teorico,
qualche ingenuità propositiva od anche una esagerata fidu­
cia nell'efficacia dello strumento giuridico per risolvere ogni
conflitto (ma limiti analoghi sono agevolmente rilevabili in
tutte le progettazioni di questo periodo).
Né può essere minimamente sottovalutato il forte impe\
28 Non si può che rinviare al volume An1brosini e Sturzo, cit.
29 Ho cercato di documentare (U. De Siervo, Scelte, cit., p. 159) la
presenza fra i componenti democristiani della Commissione di molti
esperti, ma anche di alcuni fra i massimi responsabili politici del parti­
to non assorbiti dall'attività del Governo, a riprova dell'impegno del
partito per la nuova Costituzione.
30 Si vedano le relazioni riprodotte in questo volume dalla p. 811.
Nel volume La nuova Costituzione italz'ana, Roma, Studium, 1947, fu­
rono, invece, riprodotte (insieme al progetto di Costituzione emerso
dai dibattiti della Commissione dei 75 ed alJa relativa relazione illu­
strativa del suo presidente Ruini), le sole relazioni iniziali di La Pira,
Corsanego, Moro, Dossetti, Fanfani, Taviani, Mortati, Tosato, Leone,
Ambrosini.
190
gno dei democristiani nei primi decisivi dibattiti (special­
mente, ma non solo, nella prima Sottocommissione) a supe­
rare le notevoli reciproche diffidenze, rinunciando anche ad
aspetti più esteriori delle originarie proposte, per conseguire
le prime fondamentali intese in tema di principi fondamen­
tali del nuovo patto costituzionale ed anche di caratteristi­
che della stessa fonte costituzionale (Costituzione lunga, ric­
ca al) che di principi sociali e pertanto rigida31).
E, inoltre, da notare che fin dalla fase dei primi lavori
costituenti iniziava ad operare in un interessante ruolo di ef­
ficace stimolo esterno Luigi Sturzo, specialmente sul versan­
te dei problemi relativi alla configurazione delle nuove isti­
tuzionP2.
D'altra parte, anche dopo il varo del progetto di Costi­
tuzione, che pure aveva fatto registrare anche alcune sconfit­
te per le tesi sostenute dai democristiani, o fatto emergere la
perdurante acuta contrapposizione su alcuni dei contenuti
da loro più sentiti (si pensi, ad es., alla regolamentazione dei
rapporti fra Stato e Chiesa, ma anche alla configurazione
delle Regioni), essi appaiono come i più convinti difensori
del lavoro svolto, dinanzi ai non pochi critici di tutto o di
larghe parti del progetto33.
•
Esemplare lo svolgimento e l'esito del primo fondamentale dibattito relativo agli attuali artt. 2 e 3 della Costituzione. Su questo si
veda la diretta testimonianza di un primario protagonista: G. La Pira,
La casa comune. Una costituzione per tuomo, Firenze, Cultura nuova
ed., ristampa, 1996, pp. 218-219 (e la mia Introduzione, ivi, pp. 46
ss.). Si veda pure P. Pombeni, La Costituente. Un problema storico po­
litico, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 107 ss.
32 Recenti ricerche (alcuni dei cui esiti sono pubblicati nel volume
Ambrosini e Sturzo, cit.) dimostrano una forte e continua influenza
dall'autunno 1946 di Don Sturzo su molti dibattiti della Costituente
tramite un suo intenso rapporto con molti costituenti anche della ge­
nerazione più giovane (e non solo in materia regionale: basti dire che
nell'archivio Sturzo vi è copia di una prima stesura della relazione di
Tosato su Il Governo e molto materiale sul problema del Senato).
33 Vengono riportati nella documentazione gli interventi di Tupini
e La Pira, i due democristiani che intervennero nel dibattito generale
sul complessivo progetto di Costituzione (cfr. pp. 1035 ss., pp. 1051
ss.), differenziandosi non poco dagli interventi dei rappresentanti degli
altri partiti (cfr. U. De Siervo, Scelte, cit., pp. 192 ss.).
Nella documentazione pubblicata in questo volume si riportano anJI
191
Ma ciò non significa che non vi fossero tensioni, od an­
che semplicemente incomprensioni, sul progetto di Costitu­
zione nell'area culturale e politica più vicina ai democristia­
ni: anzi, non mancarono critiche anche vivaci in parte del
mondo cattolico o fra singoli esponenti politici autorevoli,
come, ad esempio, Sturzo per buona parte dei principi fon­
damentali e per i principi sociali34.
5.
Una Costituzione rigida e garantita in uno Stato sociale di
diritto
Venendo a solo alcune limitate esemplificazioni relative
alle maggiori scelte costituzionali sulle quali sembra aver
avuto un ruoJo decisivo l'elaborazione proveniente dai costi­
tuenti democristiani, quella logicamente preliminare consiste
nella adozione di una Costituzione rigida, garantita nella sua
superiorità giuridica da una serie di appositi istituti35, lunga
in quanto relativamente analitica nei meccanismi di raziona­
lizzazione del potere e ricca di principi fondamentali e di
diritti sociali.
che alcuni commenti, apparsi suJla stampa, di diversi esponenti demo­
cristiani, come Fanfani, Mortati, Dossetti, Andreotti, Moro, che difen­
dono sostanzialmente il progetto di Costituzione, pur con qualche par­
ziale difformità di giudizio tra loro (cfr. pp. 989 ss.).
34 Sulla parziale insoddisfazione degli organismi associativi del
mondo cattolico rispetto al progetto di Costituzione, cfr. M. Casella,
Cattolici, cit., pp. 303 ss. Come esempio significà tivo si veda il docu­
mento dell'Istituto cattolico di attività sociale pubblicato all'inizio del
dibattito generale: Un comrnento alla Costituzione italiana, in «L'Os­
servatore Romano», 3/4 marzo 1947.
Il noto durissimo giudizio di Sturzo sulla prima parte della Costitu­
zione è riportato da p. l 023.
35 Il tema appare assolutamente ricorrente nei diversi documenti
dell'epoca, ma forse la più argomentata esposizione del significato
profondo di un sistema costituzionale rigido e garantito è quella con­
tenuta nella relazione di Tosato alla Settimana sociale del 1945 (E. To­
sato, Garanzia delle leggi costituzionali, in Costituzione e Costituente,
cit., pp. 13 1 ss.: la si veda a pp. 560 ss. della documentazione). Per
una presentazione di taglio politico di questo tipo di proposta, cfr. G.
Castelli Avolio, l democratici cristiani. Chi sono e che vogliono, Roma,
Ed. Il Commento, 1945, pp. 26, 99 ss.
192
Queste caratteristiche derivano anzitutto dalla scelta ini­
ziale per una Costituzione capace di essere norma dotata di
effettiva forza giuridica, in modo tale da ridurre od elimina­
re la possibilità di abusi o svuotamenti da parte delle classi
politiche momentaneamente maggioritarie. A ciò si aggiunge
la ricorrente polemica contro un costituzionalismo, tipico
del periodo liberale, che si riduca alia determinazione delle
sole regole del gioco politico. Al contrario, si afferma la ne­
cessità di inserire nelle disposizioni costituzionali le linee di
fondo di un patto politico e sociale accomunante, che deve
essere progressivamente attuato e contribuire ad omogeneiz­
zare la stessa società italiana36: nel merito le scelte sono nel
senso dell'imitazione dell'assetto istituzionale degli Stati so­
ciali, ma anche la trasparente ricerca di un'intesa con i par­
titi con una maggiore sensibilità sociale. Appare interessante
notare come Mortati avesse esplicitamente individuato, già
prima della Costituente, proprio nel conseguimento di
un'intesa del genere fra le più attive forze politiche, il nu­
cleo fondamentale di un opportuno accordo costituzionale
in senso materiale37.
36 Anche questa caratteristica della nuova Costituzione appare del
tutto pacifica e può essere ben rappresentata dalle relazioni di Pergo­
lesi, Fanfani e La Pira alla Settimana sociale del 1945 (le si vedano
alle pp. 523 ss., 547 ss., 598 ss. della documentazione). In quest'occa­
sione La Pira criticò duramente il costituzionalismo liberale fondato su
una concezione assoluta di libertà individuale, «una libertà non orien­
tata da principi superiori di etica: non ancorata a norme inviolabili di
socialità e di giustizia». Fanfani parlò della Costituzione come di un
nuovo patto mediante il quale «la società deve prendere coscienza dei
fini che essa deve perseguire e deve scegliere gli istituti capaci di con­
sentire il raggiungimento del bene comune sotto la costante diretta
ispirazione ed il diffusissimo controllo delle masse popolari». Per Per­
gelesi le disposizioni costituzionali che devono riconoscere i diritti so­
ciali costituiscono «una specie di catechismo politico del cittadino con
funzione educativa verso il popolo; hanno nello stesso tempo valore
giuridico, perché servono come da canoni di orientamento direttivo
nell'esercizio della funzione legislativa ordinaria, e da canoni di inter­
pretazione della legislazione vigente, e vincolano sia i singoli soggetti,
sia gli organi così amministrativi come giurisdizionali».
37 Mortati, all'inizio della sua nota «Relazione sui diritti pubblici
subiettivi» (Ministero per la Costituente. Commissione per studi atti­
nenti alla riorganizzazione dello Stato, Relazione altAssemblea costi­
tuente, Roma, 1946, l, pp. 79 ss.: testo in parte riprodotto da pp. 708
193
Rispetto a proposte del genere si manifesta I'irrimediabi­
le ostilità delle componenti politiche più legate alla tradizio­
ne liberale, mentre i partiti della sinistra, in origine ostili per
una diversa concezione della Costituzione38, vengono pro­
gressivamente accettando questo tipo di proposta.
Naturalmente il conseguimento di un'intesa fu non poco
complesso, per le diverse opinioni fra le forze politiche ed
anche al loro interno, sia considerando le preoccupazioni
politiche sorte per il «compromesso» fra le tre maggiori for­
ze politiche, sia le stesse novità che si venivano così introdu­
cendo nella tradizione giuridica nazionale39: ma nei tanti di­
battiti o nei tentativi ricorrenti di depurare queste disposi­
zioni dal vero e proprio testo costituzionale (con la propo-
ss.), sviluppa due concetti di fondo: esiste «una priorità concettuale e
temporale [... ] della parte relativa alla determinazione dei diritti rispet­
to a quella della organizzazione» costituzionale, perché la struttura or­
ganizzativa dello Stato deve corrispondere ai fini che devono essere
perseguiti; da ciò «la necessità, da parte delle forze politiche più effi­
cienti, di giungere ad un accordo sostanziale effettivo, a un orienta­
mento il meno incerto intorno al sistema dei diritti e dei doveri fra
cittadino e Stato, essendo alla concretezza e saldezza di questo accor­
do subordinata la vitalità della Costituzione». Può essere interessante
notare l'opposta opinione di Tosato (cfr. pp. 631 ss.) sul rapporto fra
le «dichiarazioni dei diritti, per quanto elaborate e precise» e le norme
sull'organizzazione costituzionale.
38 Sui dubbi diffusi, prima dell'inizio dei lavori della Costituente,
in molte forze politiche sull'opportunità dell'inserimento dei diritti so­
ciali cfr. U. De Siervo, Scelte, cit., pp. 148 ss., 15\1 ss. Per la posizione
di Calamandrei, cfr. P. Barile, La nascita della Costituzione: Piero Cala­
mandrei e le libertà, in Scelte della Costituente, cit., II, pp. 16 ss. Per
un significativo primo avvicinamento delle posizioni intervenuto nella
Commissione Forti su una relazione redatta da Giannini e Luzzatto,
cfr. Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della
«Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato»
(1945-1946), a cura di G. D'Alessio, Bologna, li Mulino, 1979, pp.
255 ss.; Ministero per la Costituente, Commissione, cit., pp. 145 ss.
39 Sul dibattito nella Commissione dei 75 e poi in Assemblea, cfr.
E. Cheli, Il problema storico della Costituente in Italia, 1943-1950, a
cura di S.]. Woolf, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 2 1 1 ss.; U. De Sier­
vo, Scelte, cit., pp. 164 ss., 192 ss.; L. Elia, La Commissione dei 75, il
dibattito costituzionale e telaborazione dello schema di Costituzione, Il
Parlamento italiano. Storia parlamentare e politica dell'Ttalia, Milano,
Nuova Cei, 1989, XIV, pp. 123 ss.
194
sta, ad esempio, di trasferire i principi ed i diritti sociali in
un apposito «preambolo») gli esponenti democristiani (salvo
isolati dissensi) apparvero fra i più impegnati a difendere
questa scelta anche dal punto di vista della sua efficacia giu­
ridica40, pur ovviamente riconoscendosi la necessità di nor.
me quanto ptu prectse.
Ma, al di là di queste scelte preliminari, certo importan­
tissime ma pur certo molto legate a concezioni istituzionali e
politiche generalissime sul modello delle più recenti Costitu­
zioni europee, sembra interessante notare come nel confron­
to sulla disciplina delle classiche libertà civili e politiche i
democristiani non siano certo apparsi portatori di posizioni
moderate od arretrate. Pesava certo la diffusa naturale rea­
zione alle esperienze autoritarie dalle quali si usciva, ma non
vi è dubbio che determinanti furono in moltissimi settori le
proposte illustrate nella nota relazione di Mortati sui «diritti
pubblici subiettivi», che riusciva a recuperare tutta la mi­
gliore tradizione costituzionalistica di tutela dei diritti indivi­
duali e collettivi, con anche un'attenta considerazione delle
più recenti trasformazioni intervenute in materia nei grandi
Stati democratici contemporanei41.
Ma la stessa relazione di La Pira alla Commissione dei
75, pur molto accentuatamente teorica e comunque in buo­
na parte espressa in un linguaggio da altri difficilmente ac­
cettabile, per ciò che riguarda la disciplina delle conèrete
posizioni soggettive avanza proposte che esplicitamente ri­
sentono dei più moderni modelli costituzionali o di una sti­
molante proposta redatta da Mounier, durante il periodo
della lotta di resistenza francese, per la redazione di una
'
.
40 Fra i molti tentativi di «depurare» il testo costituzionale da in­
tromissioni ritenute estranee al costituzionalismo classico, si vedano i
dibattiti nella Commissione per la Costituzione del 25 ottobre e del 28
novembre 1946, che al termine fanno emergere la prevalenza sostan­
ziale della posizione sostenuta dai democristiani. Fra gli interventi suc­
cessivi su questo tema, si segnala in particolare per la sua esaustività
l'intervento in Assemblea costituente di Moro del 13 marzo 1947 su
quelli che sono divenuti, anche su suo suggerimento, i primi tre arti­
coli della Costituzione (lo si veda nella documentazione da p. 1073 ).
4J C. Mortati, Relazione sui diritti pubblici subiettivi, in Ministero
per la Costituente, cit., pp. 96 ss. (questa parte non è stata riprodotta
nella documentazione).
195
possibile carta dei diritti a livello europeo42• Del pari si rie­
sce a conseguire un'intesa sostanziale, seppur sempre dopo
molti dibattiti originati dai grandi temi affrontati dalle rela­
zioni di Taviani e Fanfani, sui diritti economico-sociali e su
alcune significative limitazioni delle libertà economiche43•
Il dissenso interno agli stessi democristiani appare, inve­
ce, determinante per far venir meno alcune proposte più ra­
dicali emerse fra alcuni democristiani in tema di finalizzazio­
ne dei diritti di libertà e di diritto di resistenza44•
42 La relazione di La Pira sui «principi relativi ai rapporti civili»
(in Assemblea costituente, Atti della Com1nissione per la Costituzione,
II, Relazioni e proposte, pp. 14 ss. (cfr. pp. 8 11 ss.) cita esplicitamente
i testi presi in considerazione nella predisposizione della proposta: ol­
tre a molte disposizioni costituzionali straniere ed al progetto costitu­
zionale allora in discussione in Francia, vengono citati la relazione
Mortati, il progetto De Menthon (esponente del MRP nell'Assemblea
costituente francese del 1945, che aveva riproposto un testo elaborato
durante la Resistenza), il progetto Mounier (noto filosofo, che aveva
anch'esso elaborato durante la Resistenza un testo di nuova dichiara­
zione dei diritti da garantire a livello europeo, esplicitamente costruita
su premesse personaliste e comunitarie: cfr. «Esprit», dicembre 1944,
marzo, aprile, maggio 1945).
43 Le relazioni di Fanfani e di Taviani sono riprodotte in questo
volume da pp. 890 ss. e pp. 8 8 1 ss. Per i loro specifici contenuti e per
i dibattiti su di esse non si può che rinviare a P. Barucci, Il dibattito
sulla «Costituzione economica», in De1nocrazia cristiana e Costituente,
cit., II, pp. 698 ss.
44 La proposta, in origine da La Pira riferita alle sole libertà asso­
ciative, che queste non potessero contrastare «con le libertà garantite
dalla presente dichiarazione» (e respinta anche per i timori delle sini­
stre su un suo possibile uso di parte), viene formulata in termini gene­
rali nelle sedute del l 0 e 2 ottobre 1946 («Tutte le libertà garantite
dalla presente Costituzione devono essere esercitate per il perfeziona­
mento integrale della persona umana [... ]»), ma non va oltre un'ap­
provazione di massima, con rinvio alla Presidenza per il suo coordina­
mento con le disposizioni già approvate. Il diritto di resistenza, in ori­
gine proposto da Dossetti, entra a far parte del progetto di Costituzio­
ne («Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i di­
ritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e
dovere del cittadino»), ma cade negli ultimi dibattiti in Assemblea.
196
Scarica

Lo spazio lasciato agli intellettuali ed ai giuristi - Home