IDENTITA’ DELLA DISCIPLINA
E
IDONEITA’ DEL DOCENTE
Identità della disciplina e Idoneità del docente
SOMMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Storia dell’IRC.
Natura e finalità.
IRC e catechesi.
L’IRC nella comprensione della Chiesa.
L’insegnante di religione (Idr).
La legge 186/03.
I titoli di qualificazione professionale.
L’idoneità.
La nomina d’intesa.
L'Idr secondo la Chiesa.
Identità della disciplina e idoneità del docente – Storia dell’IRC
Storia dell’IRC
Il sistema scolastico italiano nasceva con l’estensione
della legislazione piemontese all’intero territorio
nazionale secondo i canoni indicati dalla legge Casati.
La legge n° 3725 del 13 novembre 1859 (legge Casati),
destinata a rimanere per molti decenni in Italia la legge
fondamentale in materia scolastica, tra le tante cose
introduceva,
tra
le
varie
discipline,
anche
l’insegnamento religioso.
Nella scuola elementare esso figurava come prima
materia obbligatoria, impartita da maestro e controllata
dal parroco; nelle scuole secondarie di indirizzo classico
e tecnico era impartita da un "direttore spirituale" e nelle
scuole normali, quelle cioè che preparavano i maestri
all'insegnamento nella scuola elementare, da un titolare
di cattedra e costitutiva materia d'esame finale. Vi era
però la possibilità dell'esonero su richiesta dei genitori.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC
Tuttavia negli anni successivi, per un forte spirito
anticlericale e laicista e per i difficili rapporti tra Stato e
Chiesa, la politica del governo ostacolava e tentava di
estromettere l'insegnamento religioso dalla scuola
pubblica. Nel 1877 il ministro Michele Coppino (Legge n°
3961) decretava che l'insegnamento religioso era
unicamente facoltativo a richiesta delle famiglie.
Il clima mutava con l'avvento del fascismo. Giovanni
Gentile metteva mano alla riforma globale del sistema
scolastico italiano (1923) e reintroduceva l'IR nella
scuola elementare con frequenza obbligatoria.
Il filosofo riteneva che la religione fosse “fondamento e
coronamento dell’istruzione pubblica”, un momento necessario,
e da superare, della vita dello Spirito, una “propedeutica” alla
filosofia. Riconosceva l’importanza e la necessità della religione
e la sua funzione educativa per i fanciulli. Cosa che si traduceva
in una organizzazione conseguente dell’intera scuola
elementare, nella quale erano previste le “ore speciali” di
religione cattolica, ma soprattutto alla religione si doveva fare
«un posto notevole in molti insegnamenti, in quanto essa li investe
necessariamente col suo spirito» (OM 11.11.1923).
Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC
Questo quadro favorevole apriva alla conciliazione tra Stato e Chiesa,
che si concretizzava nei "Patti Lateranensi", firmati l'11.11.1929.
Nel testo concordatario l'IR non aveva bisogno della “C” (cattolica).
L’insegnamento riguardava non la religione ma «la dottrina cristiana
secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica». Era una sorta di
legittima catechesi di Stato. I programmi prevedevano «preghiere e
nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e
narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle Scritture [...]; lezioni
sulla morale e sul dogma cattolico... Principi della vita religiosa e del culto;
Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica .»
Il Concordato del ’29 (art. 36) poteva far propria la formula già elaborata dal
ministro Gentile per l’istruzione religiosa nella scuola elementare, dove
essa era posta a fondamento e coronamento dell’istruzione, dando alla
formula enfasi e solennità, ma snaturandola in profondità.
Già prima l’IR era ordinariamente affidato all’insegnante di classe, dotato di
idoneità riconosciuta dall’autorità diocesana; in mancanza di insegnanti
idonei si provvedeva con “persone” disponibili. Il concordato si limitava ad
estendere alle scuole medie inferiori e superiori questo regime,
prevedendo un corpo docente formato innanzitutto da sacerdoti o religiosi e
solo sussidiariamente da laici muniti del certificato di idoneità.
L'IR ora era presente nella scuola per tutti, con obbligo di frequenza e
possibilità di esonero e non prevedeva voti ed esami, ma una nota da
annettere alla pagella.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC
La CM 311 del 1945 aggiungeva nel secondo ciclo della scuola
elementare, dove praticamente tutti gli insegnanti erano laici, 20
mezze ore annue di lezione affidate a sacerdoti presentati dal
vescovo all’autorità scolastica (forse scarsa fiducia nei confronti
dei laici?).
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana
l’assetto concordatario cominciava a mostrare qualche
incongruenza, visto che cadeva il principio della religione di Stato
ma si assorbiva ugualmente i Patti Lateranensi all’interno
dell’ordinamento costituzionale (art. 7).
Per l’IR veteroconcordatario era ancora plausibile
presentarsi sotto forma di vera e propria catechesi, anche in
età repubblicana. Questo orientamento lo si trovava nei
programmi del 1955 per la scuola elementare, nei programmi di
religione della scuola media unica del 1962 e nei programmi di
religione delle superiori del 1967.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC
La svolta nella considerazione dell’IR nella scuola pubblica
avviene gradualmente, soprattutto a partire dagli anni Settanta. In
questo periodo si sviluppava il dibattito sull’IR, per il quale appariva
ormai inadeguata la soluzione concordataria.
Due erano le ipotesi che su cui maggiormente si discuteva:
1. un IR non confessionale (come attenzione alla dimensione
religiosa universale della persona), affidato alla sola competenza
dello Stato ed eventualmente integrato, per chi lo desiderasse,
dall’IR confessionale;
2. un IR aconfessionale, alternativo a quello cattolico,
obbligatoriamente frequentato da coloro che non scegliessero
quello concordatario.
Intanto la prassi didattica si apriva a sperimentare forme di Ir
sempre meno legate alla caratterizzazione confessionale ed ai
programmi ufficiali.
Nel 1979 usciva il nuovo programma di religione per la scuola
media, nel quale cominciavano ad emergere un’impostazione ed un
linguaggio nuovi: «l’IR si inserisce nelle finalità della scuola e concorre,
in modo originale e specifico, alla formazione dell’uomo, favorendo lo
sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione religiosa, nel
rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola».
Identità della disciplina e idoneità del docente - Storia dell’IRC
L’attuale profilo dell’IRC nella scuola italiana è stato
disegnato dall’Accordo di revisione del Concordato del
1984 e dalle successive Intese, che lo collocano stabilmente
all’interno dell’impianto normativo, pedagogico e didattico delle
istituzioni scolastiche della Repubblica italiana.
“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura
religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad
assicurare nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
non universitarie di ogni ordine e grado”.
Più che evidente la continuità con il passato, ma anche da
evidenziare il nuovo assetto dell’IRC.
Identità della disciplina e idoneità del docente – Natura e finalità
Natura e finalità dell’IRC
Nell’art. 9, c. 2 dell’Accordo (1984), c’è la costituzione
dell’oggetto scolastico, con l’affermazione del valore
della cultura religiosa e, più ancora, con il riconoscimento
dei principi del cattolicesimo come facenti parte del
patrimonio storico italiano; c’è, soprattutto, l’individuazione
del valore pedagogico dell’IRC, nel momento in cui lo si
assicura «nel quadro delle finalità della scuola».
In questo senso l’IRC è “curricolare”, appartiene cioè a
pieno titolo al curricolo, a quel “percorso a tappe” che
caratterizza la scuola. Il curricolo non è completo senza
l’IRC, capace di offrire un contributo al percorso
educativo e di apprendimento delle giovani generazioni,
sia nella direzione di una più robusta cultura religiosa
(cattolicesimo), sia nella direzione di una più matura
consapevolezza, capacità critica e di orientamento, di
fronte al fatto religioso.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità
L’Accordo del 1984 inseriva l’IRC «nel quadro delle
finalità della scuola». Esse potevano e possono essere in
primo luogo ricavate dalla Costituzione (art. 2 e art. 3) e, in
secondo luogo, dalla legislazione scolastica (DLgs 297/94,
art.1).
La finalità principale della scuola, quindi, può essere
individuata nello sviluppo della persona umana o nella
piena formazione della personalità degli alunni.
Il pieno sviluppo della persona non può fare a meno
dell’attenzione alla sfera religiosa.
L’IRC, allora, si inserisce nelle finalità della scuola
concorrendo, in modo originale e specifico, alla
formazione dell’uomo, e favorendo lo sviluppo della
personalità dell’alunno.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità
L’IRC resta “confessionale”, insegnamento “in
conformità alla dottrina della Chiesa”, che prepara
programmi, testi e insegnanti. Ma non sono
confessionali le sue finalità.
L’IRC non è propriamente “della Chiesa”, ma dello
Stato, con il quale la Chiesa collabora. Essa non
gestisce più il suo spazio autonomo nella scuola dello
Stato, come nella prospettiva veteroconcordataria.
Piuttosto alla Chiesa è chiesto di mettersi al servizio
di tutte le famiglie e gli alunni, svolgendo un compito
qualificato e riconosciuto, indispensabile al curricolo
scolastico. La gestione, quindi, dell’IRC è bilaterale.
Questa prospettiva nuova rientra nella “cornice” ben
delineata dall’art. 1 dell’Accordo, dove si afferma che
Stato e Chiesa, “ciascuno nel proprio ordine indipendenti
e sovrani”, si impegnano “alla reciproca collaborazione
per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità
Ma valore culturale del cattolicesimo non significa
insegnamento dimezzato o di un generico
cattolicesimo che non conosca i suoi aspetti
caratteristici e individualizzanti, ma conoscenza
precisa nella sua interezza, che comprende fonti,
contenuti della fede, aspetti di vita, espressioni di
culto e quant’altro è necessario per apprenderlo. E
il tutto orientato alle finalità scolastiche che sono di
conoscenze di quella specifica cultura italiana, e
oggi dovremmo dire europea ed occidentale, che
non è possibile spiegare e conoscere in tutte le
sue forme (letteratura, arte, musica …) senza il
cattolicesimo.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità
L’IRC nella scuola si propone come (cfr. Nota CEI ’91):
 un contributo per la maturazione della persona;
 un contributo alla maturazione culturale di tutti, credenti e
non, oppure credenti di altre religioni. Poiché l’IRC è un
servizio alla crescita globale della persona, mediante una
cultura attenta anche alla dimensione religiosa della vita, si
può immediatamente comprendere come questa disciplina
non debba essere proposta solo a quegli alunni che
esplicitamente si dichiarano cattolici;
 un servizio educativo e culturale offerto a quanti sono
disposti a considerare i grandi problemi dell’uomo e della
cultura, a riconoscere il ruolo insopprimibile e costruttivo
che, in questi problemi, ha la realtà religiosa e a confrontarsi
con il messaggio e con i valori della religione cattolica
espressi nella storia e nel vissuto del nostro popolo;
 un momento privilegiato di ricerca e di verifica rispondendo
così ai compiti propri della scuola pubblica, che è chiamata
a favorire negli alunni l’attitudine al confronto, alla
tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica.
Identità della disciplina e idoneità del docente - Natura e finalità
La logica scolastica fin qui esposta è stata più
volte ribadita ufficialmente sia dalla Chiesa che
dallo Stato.
Di fatto, però, non tutto è così pacifico, tant’è vero
che
immediatamente
dopo
la
revisione
concordataria e fino a oggi sono fiorite e
continuano le polemiche contro l’IRC, inteso
ancora, in buona sostanza, come catechesi di
una confessione religiosa privilegiata dallo
Stato.
Alcuni ritengono, anche all’interno delle nostre
comunità cristiane, non necessaria la frequenza
all’ora di religione perché la giudicano un
duplicato di quanto si fa al catechismo.
Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e catechesi
IRC e catechesi
La riflessione postconciliare sul rinnovamento della
catechesi chiariva che «con la catechesi la
Chiesa si rivolge a chi è già sul cammino della
fede» (CEI, Il rinnovamento della Catechesi, 1970, n.
38). Se dunque la catechesi deve fondarsi su presupposti
almeno minimi di fede, nella scuola, in quanto aperta a
tutti a prescindere da dichiarazioni o appartenenze
religiose, non è possibile, pur volendolo, fare catechesi.
L’IRC non può essere confuso con la catechesi.
Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e catechesi
L’ora di religione, quindi, è distinta dal catechismo. Si
tratta di due cose diverse, ma non contrastanti. Le principali
diversità sono:
negli obiettivi:
IRC
Catechesi
contribuire, insieme con le contribuire alla crescita nella
altre materie, a far maturare fede cristiana e di preparare
la persona in modo
adeguatamente a ricevere i
completo, equilibrato e
Sacramenti
sereno
Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e catechesi
nella prassi:
IRC
ha un professore, ha un
orario definito all’interno
dell’orario scolastico, ha un
libro di testo, si serve di
valutazioni quadrimestrali
definite dal MPI. La
programmazione educativa e
didattica dell’IRC, inoltre,
deve essere coerente con
quella della scuola e del
consiglio di classe, con il
quale costantemente l’Idr si
confronta
Catechesi
è uno strumento essenziale
di educazione alla fede, alla
vita comunitaria ecclesiale e
usa il metodo della pastorale
sia di ciascuna parrocchia
sia della diocesi di cui la
parrocchia fa parte. Gli
strumenti essenziali sono la
preghiera, l’esercizio
concreto della carità
cristiana, la celebrazione dei
Sacramenti, la vita
comunitaria
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e catechesi
nei destinatari:
IRC
Catechesi
possono partecipare tutti
i ragazzi, purché
interessati
partecipano solo i
credenti o coloro che
desiderano compiere
una scelta di carattere
religioso
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e catechesi
CITTADINO/SCOLARO
Conoscenza fondata,
Critica e rispettosa
Ambito
dell’IRC
Esperienza dello studio,
della ricerca, del confronto
CREDENTE
Mentalità di fede che si esprime
in gesti e comportamenti
Ambito
della
Catechesi
Testimonianza della comunità.
Parola. Culto - Sacramenti
Dallo schema si può evincere come i due contesti, si caratterizzano
epistemologicamente per le loro
specifiche finalità e per il metodo, anche se i contenuti sono comuni,
anzi si incontrano in uno “spazio comune”.
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e catechesi
Analogie e differenze fra IRC e
Catechesi
Oggetto
Cattolicesimo
Soggetto
Alunno
I.R.C
Indirizzi
Metodologie
Soggetto
Credente
Oggetto
Fede
cattolica
Catechesi
Adesione vitale
Celebrazioni..riti..
Identità della disciplina e idoneità del docente – IRC e Chiesa
L’IRC nella comprensione della Chiesa (cfr. Nota CEI ’91)
L’IRC è un servizio educativo a favore delle nuove generazioni,
«volto a formare personalità giovanili ricche di interiorità, dotate
di forza morale e aperte ai valori della giustizia, della solidarietà e
della pace, capaci di usare bene della propria libertà» (G. PAOLO
II, Discorso alla XXIV Assemblea Generale della CEI, Roma 8.05.91).
Esso intende rispondere alle domande della persona e offrire la
possibilità di conoscere quei valori che sono essenziali per la sua
formazione globale.
L'IRC offre il suo specifico contributo al pieno sviluppo della
personalità degli alunni, promuovendo l'acquisizione della cultura
religiosa. Non è, dunque, qualcosa di aggiuntivo o di marginale al
processo scolastico, ma si inserisce armoniosamente nel
contesto della vita della scuola, rispettandone e
valorizzandone le finalità e i metodi propri.
L’IRC come insegnamento culturale, ossia come proposta di
una cultura per l'uomo entro cui l'elemento religioso ha un suo
posto determinante e insostituibile, per i fatti che interpreta, per i
valori che indica, per l'apertura al trascendente verso cui
orienta.
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa
«L'insegnamento della religione - rileva Giovanni
Paolo II nel discorso al Simposio europeo sull'IRC non può infatti limitarsi a fare l'inventario dei dati di ieri,
e neppure di quelli di oggi, ma deve aprire
l'intelligenza e il cuore a cogliere il grande
umanesimo cristiano, immanente nella visione
cattolica. Qui siamo veramente alla radice della cultura
religiosa, che nutre la formazione della persona e
contribuisce a dare all'Europa dei tempi nuovi un volto
non puramente pragmatico, bensì un'anima capace di
verità e di bellezza, di solidarietà verso i poveri, di
originale slancio creativo nel cammino dei popoli»
(GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee
sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15 aprile 1991).
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa
«Grazie all’IRC, dunque, la scuola e la società si
arricchiscono di veri laboratori di cultura e di
umanità, nei quali, decifrando l’apporto significativo
del cristianesimo, si abilita la persona a scoprire il
bene e a crescere nella responsabilità, a ricercare il
confronto ed a raffinare il senso critico, ad attingere
dai doni del passato per meglio comprendere il
presente e proiettarsi consapevolmente verso il
futuro» (Benedetto XVI agli Insegnanti di religione cattolica
italiani, 25.04.09).
Lungi dall’essere strumento di proselitismo, l’IRC è
nella scuola per una cultura a servizio della
persona.
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa
Decisiva per l’IRC è la sua caratteristica di essere un
insegnamento che presenta i contenuti del cattolicesimo
e che viene svolto da docenti riconosciuti idonei dalla
Chiesa.
Sono note le difficoltà insorte a questo proposito. Si
afferma, ad esempio, che questo insegnamento, proprio
perché presenta i contenuti della religione cattolica, non
sarebbe compatibile con una scuola laica e pluralista
e che comunque la sua presenza, garantita dall’Accordo
concordatario, dovrebbe essere marginale e aggiuntiva.
Di qui le tensioni che sull’IRC si sono più volte
manifestate. Ci pare che la risposta a tali difficoltà sia
da ritrovarsi in una visione di scuola e di cultura in cui
l’istanza religiosa non è ritenuta rilevante, quasi
fosse un fatto solo privato e soggettivo. E’ allora
naturale considerare la presenza della Chiesa
nell’ambiente scolastico come un puro privilegio pattizio.
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa
Altri problemi sorgono quando:
 nell’intento di accentuare il carattere scolastico
dell’IRC, si stempera talmente il valore dei suoi
contenuti da ridurlo a una semplice descrizione dei
fatti religiosi e delle religioni, o ad uno svolgimento di
episodiche tematiche a sfondo religioso, morale,
storico;
trascurando il carattere scolastico dell’IRC, si ricorre
a metodologie che non sono confacenti e rispettosi
della laicità e del pluralismo della scuola pubblica.
La mediazione culturale e scolastica dei contenuti
della religione cattolica che viene operata dall'IRC
corrisponde al dinamismo intrinseco della fede
cristiana che, come dice G. Paolo II, «esige di essere
pensata e come sposata all'intelligenza dell'uomo, di
questo uomo storico concreto» (G. PAOLO II, Discorso ai
docenti universitari, Bologna 18 aprile 1982).
Identità della disciplina e idoneità del docente - IRC e Chiesa
Tale mediazione, inoltre, è consona alla natura stessa del
Vangelo, chiamato ad inculturarsi in tutte le situazioni umane
nel rispetto della loro legittima autonomia, nella valorizzazione
di ogni loro potenzialità e nell'apertura a quella verità piena
sull'uomo e sulla storia che ci donata in Cristo.
Emerge così l'elemento tipico dell'IRC: nel suo attuarsi
concreto questo insegnamento mostra come la dimensione
religiosa e la dimensione culturale, proprie della persona e
della storia umana, non sono affatto alternative tra loro, ma
sono intimamente legate e complementari l'una all'altra.
L’IRC è un’opportunità culturale anche per la Chiesa. E’
importante che la parrocchia si renda conto del ruolo che
l’IRC occupa nella formazione delle giovani generazioni e
apprezzi il contributo da esso offerto.
Urge, allora, che la comunità ecclesiale cresca nella
consapevolezza delle sue precise responsabilità circa
l'IRC e che si coinvolga nella sua promozione.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione
L’insegnante di religione
Sia in regime di religione di Stato, sia in regime di
pluralismo religioso, lo Stato italiano non ha voluto
assumere direttamente la gestione della cultura
teologica e religiosa, ricorrendo conseguentemente alla
collaborazione della Chiesa cattolica per assicurare questa
presenza nella scuola.
La legge 121/1985, Prot. addizionale n. 5, prevede che
l’IRC nelle scuole sia impartito da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati,
d’intesa con essa, dall’autorità scolastica.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione
Il primo Concordato distingueva tra chierici e laici,
prevedendo per sacerdoti e religiosi una generica
approvazione dell’autorità ecclesiastica e per i laici un più
specifico certificato di idoneità rilasciato dall’ordinario
diocesano, affrettandosi a precisare che la revoca di quel
certificato privava immediatamente l’Idr della possibilità di
insegnare. La legge 824/30 aggiungeva all’art. 5 che la
nomina doveva avvenire d’intesa con l’ordinario diocesano.
L’unico Idr allora contemplato era quello nominato per
incarico nelle scuole secondarie perché il Concordato
recepiva, per la scuola elementare, la riforma Gentile, dove
l’IR veniva principalmente affidato ai maestri ordinari,
lasciando ai pochi Idr specializzati lo status di semplici
supplenti.
La revisione del 1984, ridefinendo il settore in maniera
unitaria, ha unificato laici ed ecclesiastici in un solo
trattamento, confermando i due requisiti dell’idoneità e
della nomina d’intesa, e aggiungendo l’importante
requisito dei titoli di studio.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione
Lo stato giuridico degli Idr ha una storia piuttosto lunga e
complessa.
Fin dall’inizio gli Idr della scuola secondaria sono stati
nominati per incarico (legge 824/30, art. 5), risultando
titolari degli stessi diritti e doveri degli altri docenti (art. 7).
In seguito alla legge 282/69, agli Idr sono state applicate le
norme previste per gli incaricati a tempo indeterminato,
come confermato dalla CM 127/75, che parla anche di
conferma automatica della nomina.
Con la scomparsa degli incarichi a tempo indeterminato, è
risultata insufficiente la dizione generica di “personale
non di ruolo” utilizzata per gli Idr. Nonostante il
mantenimento del regime di incarico per gli Idr della
secondaria (OM 233/82), si creò qualche confusione
soprattutto per gli specialisti della scuola primaria.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione
Il DLgs 297/94 ha risolto ogni dubbio generalizzando la formula
dell’incarico annuale (art. 309) e assimilando l’Idr specializzato della
primaria al collega della secondaria.
Un punto fermo, nel trattamento economico e nell’applicazione di
alcuni istituti giuridici, è la legge 312/80, che riconosceva, all’art. 53,
«ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento [...] una
progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti
all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà
di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra».
L’equiparazione economica era portata al 100% con il DPR 209/87,
mentre il DPR 399/88 estendeva il beneficio anche agli Idr elementari
con almeno 12 ore di incarico e a quelli delle scuole secondarie per i
quali le 12 ore minime fossero dovute a ragioni strutturali. Il medesimo
DPR introduceva anche alcuni miglioramenti in relazione al regime
delle assenze, che veniva ulteriormente equiparato a quello del
personale a tempo indeterminato dal CCNL 4.08.1995 e dal CCNL
26.05.1999.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione
In sintesi
Prima della legge sullo stato giuridico degli Idr si poteva
parlare di due categorie di Idr incaricati:
1. Gli stabilizzati (con almeno quattro anni di anzianità e
incarico a orario completo o per almeno 12 ore nella
primaria e dovuto a ragioni strutturali nella secondaria);
2. I non stabilizzati (con meno di quattro anni di anzianità
o con incarico a tempo parziale).
Per quanto riguarda la tipologia di rapporto di lavoro, l’Idr era
titolare di un incarico annuale ovvero di un contratto individuale di
lavoro a tempo determinato (DLgs 297/94, art. 309; CCNL 24-72003, art. 37). Esso doveva essere formalmente rinnovato ogni
anno, anche se «si intende confermato qualora permangono le
condizioni (sede, numero di ore) ed i requisiti (idoneità e nomina
d’intesa) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge».
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’ins. di religione
Il contratto individuale di lavoro era redatto ai sensi
dell’art. 18 del CCNL 4-8-1995, secondo formulari che
sono stati periodicamente proposti e aggiornati dal
Ministero.
La documentazione di rito doveva essere presentata solo
in occasione del primo contratto di incarico. Nel caso di
incarico su più scuole dovevano essere stipulati più
contratti.
Solo la legge 186/03 ha risolto definitivamente il
problema istituendo un ruolo degli Idr e consentendo
la completa equiparazione al restante personale di
ruolo dello Stato.
Identità della disciplina e idoneità del docente – La legge 186/03
La legge 186/03
La legge ha avuto un lunghissimo iter, che può farsi partire dal
1985, quando nel preambolo dell’Intesa Cei-Mpi si dichiarava
«l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato
giuridico degli Idr». Dopo decine di proposte di iniziativa
parlamentare e governativa, si è arrivati al traguardo.
I punti qualificanti della legge possono essere individuati:
1. nell’istituzione di un ruolo degli Idr (art. 1);
2. nella definizione di una dotazione organica, sul 70%
della quale saranno disposte immissioni in ruolo (art. 2);
3. nella procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli
degli Idr (art. 3);
4. nella possibilità di conservare il rapporto di lavoro
nella pubblica amministrazione in un servizio diverso
dall’ IRC per gli Idr cui dovesse essere revocata
l’idoneità (art. 4).
Identità della disciplina e idoneità del docente - La legge 186/03
Il dato più importante è l’ordinarietà del procedimento di
assunzione che assimila gli Idr a tutti gli altri colleghi.
Rimangono tuttavia alcune peculiarità a distinguere questo
stato giuridico:
L’organico è fissato sul solo 70% dei posti disponibili,
per consentire al restante 30% una più agevole
mobilità;
Il concorso verterà sulle sole competenze pedagogicogiuridiche, non potendo lo Stato intervenire sui
contenuti dell’IRC che sono di esclusiva competenza
ecclesiastica;
L’assunzione avverrà nel rispetto della normativa
concordataria e quindi sulla base dell’idoneità e d’intesa
con l’autorità ecclesiastica.
Identità della disciplina e idoneità del docente - La legge 186/03
Le principali obiezioni sono soprattutto legate alla
possibilità di revoca dell’idoneità e al conseguente
transito degli Idr revocati in altri ruoli dello Stato; ma, a
prescindere dalla ridottissima consistenza di questa
eventualità, si è ritenuto che dovesse trattarsi di una
garanzia offerta dallo Stato laico ai suoi dipendenti.
Con la piena applicazione della legge 186/03 si
presentano tre distinte categorie di Idr:
1. Idr di ruolo (sul 70% dei posti disponibili);
2. Idr stabilizzati (sul restante 30%);
3. Idr non stabilizzati (sempre sul 30%).
Identità della disciplina e idoneità del docente – I titoli di studio
Titoli di qualificazione professionale
Una delle principali novità introdotte dalla revisione
concordataria del 1984 è stata la definizione dei titoli di
qualificazione professionali che ogni Idr deve possedere
per accedere all’IRC.
Il principio è contenuto nel Protocollo Addizionale come
materia demandata alla successiva Intesa.
In precedenza era sufficiente la sola idoneità.
Oggi, invece, l’idoneità deve accompagnarsi ad uno
specifico titolo di studio: solo in mancanza di candidati
qualificati si potrà assumere un docente ancora sprovvisto
di titolo, ma il contratto sarà solo per supplenza (CM
182/91) ed il servizio non potrà valere ai fini della
ricostruzione di carriera (CCMM 43/92, 2/01).
Identità della disciplina e idoneità del docente - I titoli di studio
I titoli previsti dall’Intesa Cei-Mpi sono al momento i
seguenti.
Scuola materna ed elementare
Gli insegnanti ordinari di classe o sezione devono aver
frequentato l’IRC nella scuola o istituto magistrale; gli Idr
specialisti devono possedere il diploma di scuola o istituto
magistrale con la frequenza dell’IRC, oppure aver
conseguito un qualsiasi diploma di scuola superiore unito a
un diploma di scienza religiose (triennale) rilasciate da un
istituto riconosciuto dalla Cei, oppure (se sacerdoti, diaconi o
religiosi) avere un diploma di scienza religiose come sopra o
un diploma di cultura teologica o un attestato di positiva
partecipazione a un corso equipollente alla scuola di
formazione teologica (delibera 42 bis della Cei).
Identità della disciplina e idoneità del docente - I titoli di studio
Scuola media e superiore
Gli Idr devono aver conseguito un dottorato, una
licenza o un baccalaureato in teologia o altre
discipline ecclesiastiche, conferite da facoltà
approvate dalla Santa Sede, oppure esibire un
attestato di compimento del regolare corsi di studi
teologici in un seminario maggiore, oppure avere un
diploma di Magistero in scienze religiose
(quadriennale) rilasciato da un Istituto superiore di
scienze religiose approvato dalla Santa Sede, o
ancora aver conseguito una qualsiasi laurea civile
unita a un diploma di scienze religiose (triennale)
rilasciato da un Istituto riconosciuto dalla Cei.
Identità della disciplina e idoneità del docente - I titoli di studio
In alternativa ai sopra citati titoli, in prima
applicazione era riconosciuto comunque qualificato il
docente che avesse svolto servizio anche non
continuativo di IRC per cinque anni entro l’anno
scolastico 1985-86 (nel caso degli insegnanti di classe
o sezione bastava essere in servizio nel 1985-86).
I titoli sopra citati sono stati richiesti a partire
dall’anno scolastico 1990-91 ed è compito del
dirigente scolastico accertarne il possesso.
Con le nuove prospettive di formazione iniziale aperta
dalla legge 53/03 per tutti gli insegnanti italiani è da
prevedere una revisione dell’Intesa su questo
specifico punto per procedere ad un nuovo
allineamento.
Identità della disciplina e idoneità del docente – L’idoneità
L’idoneità
Punti fermi per l’identità degli Idr rimangono l’idoneità
rilasciata dall’ordinario diocesano e la nomina d’intesa tra
autorità scolastica ed ecclesiastica.
L’idoneità è lo strumento attraverso il quale
l’autorità ecclesiastica garantisce l’affidabilità
professionale e personale dell’Idr.
L’Accordo di revisione del 1984 richiama l’idoneità solo
all’interno del Protocollo Addizionale, parlando
genericamente di «insegnanti che siano riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica».
Identità della disciplina e idoneità del docente – L’idoneità
L’Intesa Cei-Mpi ha poi precisato al punto 2.5 che «l’IRC è
impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta
dall’ordinario diocesano e da esso non revocata».
La revisione dell’Intesa nel 1990 ha infine aggiunto al punto
2.6 bis che «il riconoscimento di idoneità all’Idr ha effetto
permanente salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano».
In quanto istituto del tutto interno all’ordinamento canonico,
l’idoneità produce effetti in ambito civile solo per accedere
all’IRC, ai cui fini essa ha lo stesso valore dell’abilitazione
all’insegnamento di cui sono in possesso gli altri docenti
(Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 76 del 4.3.1958).
L’estraneità dell’autorità statale in relazione all’idoneità non è
però totale in quanto «atto endoprocedimentale finalizzato
all’atto di nomina che resta di competenza dell’autorità
scolastica italiana» (Consiglio di Stato, sez. VI, 24.3.2000).
Identità della disciplina e idoneità del docente – L’idoneità
La natura dell’idoneità è spiegata dalla Nota Cei
“Insegnare religione cattolica oggi”, n. 22, del
1991:
«L'idoneità non è paragonabile a un diploma che
abilita a insegnare correttamente la religione
cattolica. Essa stabilisce tra il docente di
religione e la comunità ecclesiale nella quale
vive un rapporto permanente di comunione e di
fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella
scuola, e si arricchisce mediante le necessarie
iniziative di aggiornamento, secondo una linea di
costante sviluppo e verifica.»
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità
Il Codice di Diritto Canonico fissa i tre fattori costitutivi
dell’idoneità: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e
abilità pedagogica (canone 804 §2).
Codice di Diritto Canonico
Can. 804 - §1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e
l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o
viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale;
spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo
campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di
esso.
§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati
come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano
eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per
abilità pedagogica.
Can. 805 - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di
nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo
richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere
che siano rimossi.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità
In una deliberazione approvata dalla XXXIV
Assemblea generale della Cei (Roma, maggio 1991), i
tre fattori costitutivi dell’idoneità vengono così
interpretati:
 la retta dottrina come «conoscenza obiettiva e
completa dei contenuti della rivelazione cristiana e
della dottrina della Chiesa»;
 la testimonianza di vita cristiana come modo di
vivere «coerentemente la fede professata, nel
quadro di una responsabile comunione ecclesiale»,
con la vertenza che non debbano risultare
«comportamenti pubblici e notori in contrasto con la
morale cattolica»;
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità
 per l’abilità pedagogica la Cei attribuisce
all’ordinario il compito di accertare che «il
candidato abbia curato anche la propria
preparazione pedagogica», suggerendo di poter
indicare l’ordine e grado di scuola in cui l’Idr possa
fruttuosamente svolgere la sua funzione.
Il riconoscimento dell’idoneità è interamente
rimesso al discernimento dell’ordinario diocesano o dei
suoi delegati e normalmente si conclude con uno
specifico decreto.
Nel caso degli insegnanti di classe o sezione di scuola
elementare o materna, la Cei propone di valutare ai fini
dell’idoneità l’interesse dimostrato nei confronti dell’IRC
(partecipazione a corsi o convegni sull’IRC, ...)
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità
La revoca dell’idoneità è motivo di decadenza
dell’insegnante dall’IRC. Può essere disposta in
qualunque momento dall’ordinario diocesano, ma
diviene esecutiva solo in seguito a un decreto formale
per giungere al quale occorre seguire una complessa
procedura atta a garantire il diritto di difesa dell’Idr.
Il decreto di revoca, compilato ai sensi del can. 51 e
intimato ai sensi dei cann. 54-56, deve contenere una
motivazione almeno sommaria.
Una volta perfezionata la procedura, la revoca è
comunicata senza motivazione al dirigente scolastico
(?) che è tenuto a risolvere il contratto di lavoro dell’Idr.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’idoneità
Codice di Diritto Canonico
Can. 51 - Il decreto si dia per iscritto esponendo, almeno
sommariamente, le motivazioni, se si tratta di una decisione.
Can. 54 - §1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene
affidata all'esecutore, ha effetto dal momento dell'esecuzione;
in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla
persona per autorità di colui che emette il decreto. §2. Il
decreto singolare, per poterne urgere l'osservanza, deve
essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto.
Can. 55 - Fermo restando il disposto dei cann. ⇒ 37 e ⇒ 51,
quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del
testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene
letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due
testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i
presenti.
Can. 56 - Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è
destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il
decreto, senza giusta causa non comparve o ricusò di
sottoscrivere.
Identità della disciplina e idoneità del docente – La nomina d’intesa
La nomina d’intesa
Il Protocollo Addizionale, riprendendo una
espressione
che
si
era
consolidata
già
nell’applicazione del primo Concordato (art. 5, legge
824/30), parla di nomina d’intesa.
Mentre l’idoneità ha una precisa definizione in ambito
canonico, la nomina d’intesa ha un’identità giuridica
vaga e deve essere vista come un accordo in gran
parte informale che si viene a realizzare sull’Idr tra le
due autorità, scolastica ed ecclesiastica, fermo
restando che il provvedimento di assunzione è
competenza esclusiva dell’autorità scolastica.
In seguito alla cosiddetta privatizzazione del rapporto di
lavoro nel pubblico impiego, la formula della nomina è
stata sostituita dal contratto individuale di lavoro
stipulato tra docente e dirigente.
Identità della disciplina e idoneità del docente - La nomina d’intesa
La procedura sommaria di questa nomina è descritta al punto
2.5 dell’Intesa Cei-Mpi: «Ai fini del raggiungimento dell'intesa
per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta
comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche
orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto,
propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in
possesso dei titoli di qualificazione professionale ».
Ai sensi della CM 158/96 la segnalazione del dirigente
scolastico deve verificarsi, “possibilmente”, entro il 15 giugno
di ogni anno.
Tocca quindi all’autorità ecclesiastica proporre i
nominativi delle persone idonee, di cui il dirigente scolastico
può solo verificare il possesso dei titoli di qualificazione per
procedere all’assunzione, che si configura come atto dovuto
(Tar Sicilia, sentenza n. 55 del 5.03.199; CGA Sicilia, sentenza n. 365 del
16.09.1991).
Identità della disciplina e idoneità del docente - La nomina d’intesa
Con la legge 186/03 si è reso necessario conservare lo spirito
di queste disposizioni.
Per rispettare il requisito concordatario della nomina d’intesa,
la commissione di concorso è tenuta a trasformare la
graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli e delle prove
d’esame in un elenco non graduato che, una volta approvato
dal dirigente regionale, è trasmesso all’ordinario diocesano per
realizzare l’intesa sulla nomina limitatamente ai candidati che
si trovino in posizione utile rispetto ai posti disponibili.
Ogni autorità, così, viene ad essere condizionata dalle regole
dell’altra in un regime di sostanziale parità.
Per coloro che non dovessero rientrare nella dotazione
organica di ruolo dell’IRC si potrà ripiegare sul 30% dei posti
che rimangono comunque a disposizione per nomine a tempo
determinato, il cui stato giuridico continuerà ed essere quello
precedente.
Identità della disciplina e idoneità del docente - La nomina d’intesa
Se la nomina è d’intesa, d’intesa può essere
anche disposta la revoca dell’incarico, come
previsto dall’art. 6 della legge 824/30 che, pur non
essendo stato recepito dal DLgs 297/94, è da
ritenere tuttora in vigore.
La revoca dell’incarico è cosa diversa dalla revoca
dell’idoneità, in quanto questa priva definitivamente l’Idr della capacità d’insegnare.
La revoca dell’incarico è applicabile ai soli Idr
non di ruolo.
Identità della disciplina e idoneità del docente - La nomina d’intesa
Mentre per gli Idr di ruolo l’orario potrà essere solo
quello completo, per chi rimane nel 30% non di ruolo
può essere ancora oggetto di controversie la
definizione dell’orario di servizio, che rientra nell’intesa
sulla nomina secondo la CM 226/90.
Gli ultimi CCNL hanno chiesto che si perseguisse
tendenzialmente il raggiungimento dell’orario d’obbligo
previsto per ciascun ordine e grado di scuola.
Le CCMM 302/95 e 158/96 hanno poi aggiunto che le
ore di volta disponibili si dovessero ridistribuire tra gli
Idr già in servizio fino al raggiungimento dell’orario
d’obbligo. In ogni caso il dirigente scolastico non
può agire unilateralmente ma deve sempre
raggiungere un’intesa con l’autorità diocesana
sulle variazioni di orario.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
L’Idr secondo la Chiesa
Il profilo professionale e l’impegno educativo
dell'insegnante di religione cattolica sono stati
così descritti dalla Nota della CEI “Insegnare
religione cattolica oggi” del 19/5/1991:
«La comprensione del carattere scolastico dell'IRC
chiede di maturare ulteriormente nella società
italiana. Una simile maturazione dipenderà anche
da come questa disciplina si attua concretamente
nella scuola e da come i docenti di religione la
sanno proporre. L'IRC non può essere ridotto a
una serie di informazioni neutre sul dato religioso e
nemmeno può essere legato solo agli interessi
momentanei e diversi dei giovani.»
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
«Facciamo nostro l'invito rivolto dal Papa agli
insegnanti di religione a «non sminuire il carattere
formativo del loro insegnamento e a sviluppare
verso gli alunni un rapporto educativo ricco di
amicizia e di dialogo tale da suscitare nel più
ampio numero di alunni, anche non esplicitamente
credenti, l'interesse e l'attenzione per una
disciplina che sorregge e motiva la loro ricerca
appassionata della verità»
(GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Simposio del Consiglio
delle Conferenze Episcopali Europee sull'insegnamento
della religione cattolica nella scuola pubblica, Roma 15
aprile 1991).
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
«Il docente di religione è chiamato a dare senso e
valore al suo lavoro primariamente sul piano
dell'intenzionalità educativa. Tale intenzionalità
trova il suo principio e sostegno nella fede che
il docente professa e vive. Gli alunni hanno
diritto di incontrare in lui una personalità credente,
che suscita interesse per quello che insegna,
grazie anche alla coerenza della sua vita e alla
manifesta convinzione con cui svolge il suo
insegnamento.»
L’IdR non è unicamente un “professionista” della
scuola, ma è anche un credente, espressione di
quella appartenenza ecclesiale che dice il suo
humus culturale e la sua passione educativa.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
«Un altro fondamentale aspetto dell'identità del docente
di religione è la sua particolare relazione con la
Chiesa, dalla quale egli riceve il necessario riconoscimento di idoneità.
Questo riconoscimento non si sovrappone né tanto
meno contrasta con il quadro scolastico educativo che
abbiamo delineato, ma lo rafforza e lo precisa,
garantendo meglio la dignità professionale e morale
dell'insegnante di religione.
Dal Vescovo infatti sono riconosciuti e mandati per
svolgere un servizio che, con modalità proprie, rientra
nella missione stessa della Chiesa.
Il riferimento che l'IRC deve necessariamente avere con
il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana
comporta che il docente di religione sia non solo
oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa,
ma anche soggettivamente partecipe della sua
esperienza di fede e di vita cristiana.»
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
«Professionista della scuola e riconosciuto idoneo
dalla Chiesa, il docente di religione si trova sul
crinale di rapporti che esigono continua ricerca di
sintesi e di unità.
Egli è uomo della sintesi innanzitutto sul piano
della mediazione culturale, propria del suo servizio
educativo. Egli deve favorire la sintesi tra fede e
cultura, tra vangelo e storia, tra i bisogni degli alunni e
le loro aspirazioni profonde. Il suo insegnamento
esige, pertanto, una continua capacità di verificare e di
armonizzare i diversi e complementari piani: teologico,
culturale, pedagogico, didattico. L'opera educativa del
docente di religione tende infatti a far acquisire ai
giovani la capacità di accogliere criticamente i
messaggi religiosi, morali e culturali che la realtà
offre, aiutandoli a coglierne il senso per la vita.»
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
 «Egli è chiamato a fare sintesi anche sul piano del
rapporto con gli alunni. L'IRC si rivolge a tutti coloro che
intendono avvalersene, senza alcuna limitazione o
preclusione a priori. Ciò comporta che il docente di
religione debba saper favorire un dialogo e un confronto
aperti e costruttivi tra gli alunni e con gli alunni, per
promuovere, nel rispetto della coscienza di ciascuno, la
ricerca e l'apertura al senso religioso; e nello stesso tempo
che egli sappia proporre quei punti di riferimento che
permettono agli alunni una comprensione unitaria e
sintetica dei contenuti e dei valori della religione cattolica,
in vista di scelte libere e responsabili.
Infine il docente di religione è chiamato a un lavoro di
sintesi sul piano del rapporto tra la comunità ecclesiale
e la comunità scolastica: promuoverà dentro la scuola
progetti educativi rispettosi della integrale formazione
dell'uomo; si rivolgerà anche agli altri docenti e operatori
scolastici, alle famiglie e agli alunni.»
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
L’identità e il compito dell’IdR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
secondo mons. Beniamino Pizziol (4 settembre 2009)
L’IdR è uomo di mediazione.
L’IdR come uomo della sintesi.
L’IdR pone al centro la persona illuminata dalla
vicenda di Gesù Cristo.
L’IdR crea ponti educativi, uno spazio-luogo, per
conoscere la tradizione culturale e spirituale in cui
si innesta la vita dello studente.
L’IdR è corresponsabile dell’educazione delle
nuove generazioni.
L’IdR è testimone di una vita buona e bella in
Cristo.
L’IdR per una consapevole cittadinanza europea.
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
Benedetto XVI, riferendosi agli IdR il 25 aprile
2009, dice:
«Il vostro servizio, cari amici, si colloca proprio in questo
fondamentale crocevia, nel quale, senza improprie
invasioni o confusioni di ruoli, si incontrano l’universale
tensione verso la verità e la bimillenaria testimonianza
offerta dai credenti nella luce della fede, le straordinarie
vette di conoscenza e di arte guadagnate dallo spirito
umano e la fecondità del messaggio cristiano che così
profondamente innerva la cultura e la vita del popolo
italiano. [...] voi contribuite, da una parte, a dare
un’anima alla scuola e, dall’altra, ad assicurare alla
fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi
dell’educazione e della cultura in generale».
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
Una spiritualità per l’IdR
La scelta del termine spiritualità nasce dalla natura
peculiare dell’IRC, che è allo stesso tempo professione e
missione.
La sorgente della spiritualità di un IdR sta nel cuore della
sua professione, nel modo in cui la vive e la interpreta.
Si tratta di una “spiritualità incarnata” che ha le seguenti
caratteristiche:
1 il gusto per quello che insegna, che nasce dalla
conoscenza e dall’amore per l’oggetto del proprio
insegnamento.
2 la capacità di trasformare l’oggetto in itinerario
Accessibile e percorribile da ciascuno per la propria
crescita di umanità.
3 la fatica di accettare il cambiamento
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
1.
I fondamenti della spiritualità dell’IdR
L’IdR è testimone consapevole della forza interpretativa
della Parola di Dio circa l’esperienza religiosa umana
(vedi Dei Verbum).
2.
L’IdR da credente vive e proclama la salvezza
facendone memoria nell’azione di ringraziamento che si
eleva dalla comunità cristiana nel vivere il memoriale
degli eventi della storia della salvezza (vedi Sacrosanctum
Concilium).
3.
L’IdR proclama e testimonia la salvezza a tutti
rapportandosi con ottimismo al mondo e alla storia (vedi
Gaudium et Spes).
4.
L’IdR è consapevole di essere stato chiamato a far
parte del popolo amato da Dio, di appartenere alla
Chiesa cattolica (vedi Lumen Gentium).
Identità della disciplina e idoneità del docente - L’Idr e Chiesa
«Riconosciamo che non è facile realizzare questa
sintesi e viverla in modo unitario nella propria persona. Per
la sua progressiva attuazione non è necessario moltiplicare
gli impegni esteriori, quanto piuttosto muoversi con una
carica interiore in un cammino di fede, che può
definirsi come la spiritualità propria dell'insegnante di
religione cattolica. Si tratta di una spiritualità ricca di
atteggiamenti evangelici e profondamente umani, che
aiutano a trovare la propria personale realizzazione come
docente nella scuola, con una precisa identità, nella
consapevolezza che la vita è essenzialmente vocazione.
Così la crescita nella motivazione dell'impegno professionale sarà sempre più vera, modellata dal continuo
confronto, anzi dall'incontro personale con colui che è il
primo educatore dell'uomo e il suo autentico maestro,
Gesù Cristo. Sarà una spiritualità cristiana ed ecclesiale,
ma anche, in rapporto alla struttura civile in cui si opera,
una spiritualità laicale, forgiatrice e animatrice di una nuova
umanità nella scuola.»
Scarica

L`idoneità - Patriarcato di Venezia