STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI: UNO SGUARDO OLTRE I CONFINI L’Autore analizza l’evoluzione dei controlli societari, dalle loro prime manifestazioni alla crisi economica e finanziaria attualmente in corso. Con un approccio comparativo, il contributo confronta il diritto societario negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna. In particolare, negli Usa gli scandali Enron e WorldCom hanno recentemente mostrato profonde fragilità e problemi. Il Congresso ha parzialmente superato la tradizionale separazione fra Corporate Law e Securies Law, per evitare dissesti in futuro. In passato, la legge statale regolava la società azionaria; la legge federale i mercati borsistici. Tuttavia, il diritto federale ha oggi esteso la propria competenza sull’organizzazione interna delle società. Ad esempio, il Sarbanes Oxley Act ha rafforzato il ruolo del Chief Executive Officer (CEO) e dell’Audit Committe. Anche gli amministratori indipendenti ricoprono un’importanza crescente. La normativa americana è un modello per gli altri Stati. La direttiva 2006/43/CEE dell’Unione europea ha modificato la disciplina dei controlli contabili: gli enti di interesse pubblico devono dotarsi di un “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, largamente ispirato al sistema angloamericano. Il modello italiano è un “unicum” nel panorama internazionale: nessun Paese dispone di un organo paragonabile al collegio sindacale, inteso come un organo sociale di controllo interno sulla gestione. Tutti gli Stati hanno rafforzato i controllori dei conti, mentre l’Italia ha preferito potenziare l’istituto dei sindaci. L’integrazione fra il diritto societario italiano e quello europeo risulta, così, più difficile: forse, la situazione necessita di un ripensamento? di RICCARDO RUSSO IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 26 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI 1. Brevi considerazioni introduttive. I controlli societari1 rappresentano uno dei nodi più complessi della corporate governance2. I frequenti interventi dei legislatori nazionali, e di quello comunitario, testimoniano la rilevanza della materia e la sua costante necessità di aggiornamento. Il tema, infatti, non è stato insensibile alle emergenze che, nel corso degli ultimi anni, hanno interrogato la solidità dell’impianto delle società di capitali; l’insorgere di ingenti dissesti nei bilanci e la perdurante crisi economica e finanziaria hanno rivelato notevoli fragilità. A tali criticità, sostanzialmente comuni alle più rilevanti economie mondiali, sono state date molteplici soluzioni. Negli Stati Uniti, agli eccessi del management, e di Wall Street, si è reagito incrementando l’intervento federale, con la conseguenza di una progressiva erosione della competenza statale sul diritto societario. In Europa, l’azione autonoma dei Paesi membri è stata affiancata dall’approvazione della normativa comunitaria, che ha tentato di ridurre le differenze esistenti fra i singoli ordinamenti. Al di là di specificità più o meno marcate, vi sono coordinate comuni entro cui inquadrare le riforme più recenti: pressoché ovunque si assiste, infatti, ad un potenziamento dei controlli societari, al rafforzamento delle prerogative dei consiglieri indipendenti, al tentativo di rendere più trasparente ed attendibile l’informazione societaria. 1 Per una trattazione esaustiva si vedano, almeno, MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, Milano, 2011; GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2013; BRAINBRIDGE, Corporate Law, New York, 2009; EISENBERG, The Structure of the Corporation. A Legal Analysis, Boston-Toronto, 1976; RIOLFO, Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations in AA.VV., Percorsi di diritto societario europeo, a cura di PEDERZINI, Torino, 2011, 265 ss.; RONDINELLI, Il sistema dualistico di amministrazione e controllo nella società per azioni tedesca, ivi, 208 ss.; AA.VV., Lecciones de derecho mercantil, Navarra, 2008; SÁNCHEZ CALERO, Instituciones de Derecho mercantil, 1998, Madrid; NACIRI, Traité de gouvernance corporative: théories et pratiques à travers le monde, Saint-Nicolas (Québec), 2006; GUYON, Droit des affaires, Paris, 1986. 2 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 159 vede nella materia “uno dei temi fondamentali, se non il tema fondamentale, della corporate governance negli ordinamenti dei paesi industriali avanzati”. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 27 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI All’interno della disciplina italiana sono numerosi gli indicatori di un’apertura verso altre esperienze giuridiche: si pensi ai modelli alternativi di governance; all’impianto della legge a tutela del risparmio, ispirata in larga parte all’americano Sarbanes-Oxley Act; al ruolo riconosciuto agli amministratori non esecutivi. L’obiettivo della presente ricerca consiste, essenzialmente, nel risalire alle fonti originarie di tali innesti di diritto straniero sul corpus del diritto societario italiano.. 2. Il sistema angloamericano: alle fonti del modello monistico. 2.1. Stati Uniti: la corporation fra Corporate Law e Securities Law. Negli Stati Uniti, la società per azioni è chiamata “corporation”: il nome riflette l’attribuzione di una specifica caratteristica, l’“incorporation”. Una dizione, quest’ultima, equivalente alla “personalità giuridica” del nostro codice civile (art. 2331 c.c.). “Corporation” individua la “società con soci a responsabilità limitata”, dato che “il significato assunto, nella tradizione inglese, della incorporation (…) è quello di concessione del beneficio della responsabilità limitata”3. Della corporation esistono due varianti: la publicly held corporation e la closely held corporation. La publicly held corporation è una società a larga base azionaria, con azioni quotate in borsa; la closely held corporation, invece, una società a ristretta base azionaria, non quotata4. L’ordinamento societario statunitense è informato al principio di separazione5: i mercati sono disciplinati dalla legge federale (Securities Law), la società per azioni dai singoli Stati (Corporate Law) 6. Un esempio può (forse) contribuire a rendere più chiaro il punto in questione: si consideri il caso di due società per azioni americane, operanti in più Stati e quotate a Wall Street. Si ipotizzi, ora, che una abbia la propria sede sociale a Dover, capitale del Delaware; l’altra, invece, a Trenton, nel confinante New Jersey. In materia di scambi sui mercati, trattandosi di società quotate, esse si atterranno entrambe alla Securities Law; in materia di organizzazione interna, invece, avendo sede 3 GALGANO, Diritto commerciale, cit., 130. RIOLFO, op. cit., 265. 5 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 5. 6 RIOLFO, op. cit., 264 e MONTALENTI, Società per azioni, cit., 6. 4 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 28 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI in due Stati differenti, saranno assoggettate, rispettivamente, al Delaware Corporate Law ed al New Jersey Corporate Law. La suddivisione fra Corporate Law e Securities Law, così come la differenziazione fra singoli diritti statali non è né rigida né assoluta. L’azione congiunta di due differenti tendenze contribuisce a renderne più sfumati i confini: da un lato, il legislatore federale espande la propria influenza a scapito dell’autonomia statale; dall’altro, il diritto societario tende a variare sempre meno da Stato a Stato. 2.2. (segue): il tramonto del principio di separazione. Lo sviluppo del diritto e dell’economia degli USA induce a ritenere che la divaricazione fra Corporate Law e Securities Law sia mutevole nel tempo. Particolarmente netta in occasione dei primi interventi federali sulla Borsa, è divenuta via via più sfumata. Oggi, infatti, il principio di separazione volge, sotto certi aspetti, al tramonto: a seguito di ingenti tracolli finanziari – in primis, Enron e WorldCom – materie fino ad allora riservate alla legge statale sono state attratte nella competenza federale7. Con l’approvazione del Sarbanes-Oxley Act, ad esempio, il Congresso ha dettato regole che incidono anche sulla distribuzione dei poteri fra gli organi sociali. La regolamentazione federale dei mercati è uno dei più grandi (e duraturi) risultati del “periodo di straordinario fermento legislativo” seguito alla Grande Crisi del 19298. L’inedito interesse del governo per un settore tradizionalmente lasciato all’autonomia privata non contò subito su una piena legittimazione. Nonostante il diffuso sentore che la mancanza di una normativa federale avesse aggravato la situazione di Wall Street, l’intervento sui mercati, all’indomani della vittoria di Franklin Delano Rooosevelt (1932), incontrò un’iniziale diffidenza, dovuta al mancato ritorno dell’economia americana, nel breve periodo, ai livelli difficilmente sostenibili dei “ruggenti” anni Venti9. A convincere l’opinione pubblica fu, probabilmente, anche la costanza con cui Roosevelt perseguì la ricostruzione di un clima di fiducia fra gli investitori e ne fece una 7 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 7. CUSHMAN, The Great Depression and the New Deal, in AA.VV., The Cambridge History of Law in America, III, edited by GROSSBERG – TOMLINS, New York, 2008, 268. 9 MARK, The corporate economy: ideologies of regulation and antitrust, 1920-2000, in AA.VV., The Cambrige History of Law in America, cit., 628 ss. 8 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 29 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI delle principali priorità del governo10, da realizzarsi proprio attraverso il controllo pubblico della finanza (“social control over finance”)11. Grazie al proprio carisma, il Presidente conseguì una schiacciante conferma nelle urne (1936) e spinse il Partito Democratico verso una sequenza ininterrotta di vittorie (1932 – 1946), che assicurarono ampie maggioranze al Congresso con le quali portare a compimento l’ambizioso programma di riforme del New Deal, in sintonia con le aspettative di larghi settori della società americana12. Il clima emergenziale determinato dalla Seconda guerra mondiale – testimoniato anche dalla corsa di Roosevelt per un terzo (1936) ed un quarto (1940) mandato alla Casa Bianca, fatto inaudito per un Presidente13 – così come la vittoria degli USA sullo scacchiere bellico e la tenuta complessiva del sistema economico riconciliarono l’opinione pubblica con il sistema finanziario14. La politica economica inaugurata da Roosevelt si consolidò, infine, nel corso del Dopoguerra, anche grazie ai risultati conseguiti dall’industria americana nell’ambito della ricostruzione dei Paesi danneggiati dal conflitto15. 2.3. (segue): più legislatori, una materia: corsa verso l’alto o verso il basso? La compresenza di più legislatori statali coinvolti nella disciplina della corporation è un’applicazione della teoria della regulatory competition16. Inizialmente pensata per descrivere le dinamiche della finanza pubblica e della tassazione, la teoria 10 CUSHMAN, op. cit., 273. PRITCHARD – THOMPSON, Securities Law and the New Deal Justices, in Virginia Law Review, 95, 2009, 846. 12 MARK, op. cit., 628. 13 Si impone, a tal proposito, una brevissima considerazione di carattere storico. Seguendo la consuetudine inaugurata da George Washington, nessun Presidente americano prima di Roosevelt aveva mai cercato un terzo mandato. Affinché si tornasse ad osservare il limite dei due mandati, nel 1951 il Congresso approvò il XX Emendamento alla Costituzione: un riconoscimento palese del carattere del tutto eccezionale delle circostanze che avevano permesso la rottura della tradizione. 14 MARK, op. cit., 633. 15 MARK, op. cit., 628. 16 MALBERTI – GHEZZI – VENTORUZZO, Commento sub 2380 c.c., in AA.VV., Commentario alla riforma delle società, diretto da MARCHETTI – BIANCHI – GHEZZI – NOTARI, Milano, 2005, 48. 11 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 30 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI dell’economista americano Charles Tiebout17 afferma che “ponendo in competizione tra loro più legislatori, sia possibile raggiungere, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, un risultato più efficiente di quello ipotizzabile nel caso in cui vi sia soltanto un unico legislatore”18. Come un Giano Bifronte, la concorrenza fra ordinamenti ha due volti: può avere effetti particolarmente vantaggiosi o per gli azionisti (race to the top)19 o per gli amministratori (race to the bottom)20. Secondo i sostenitori della teoria della race to the top, la possibilità di scelta fra più ordinamenti (free choice of law) favorisce gli Stati la cui legislazione assicuri la massimizzazione del valore delle azioni. Coloro che, al contrario, accolgono l’opposta teoria della race to the bottom, ritengono che gli Stati pieghino il proprio diritto societario agli interessi degli unici soggetti che decidono dove collocare la sede della corporation: gli amministratori. Per arginare gli effetti deleteri della race to the bottom, è stato suggerito di coinvolgere il legislatore federale nella predisposizione di National Corporate Law Standards21; si ridurrebbero le distanze fra modelli e si garantirebbe un nucleo intangibili di regole comuni. Un chiaro indice di come la separazione fra Corporate Law e Securities Law sia sempre meno marcata. 17 TIEBOUT, A Pure Theory of Local Expenditure, in Journal of Pol. Ec., 1956, 416 ss. MALBERTI – GHEZZI – VENTORUZZO, op. cit., 47 ss, precisano quali siano tali condizioni: fra gli ordinamenti, deve sussistere “una mobilità perfetta e senza costi dei soggetti sottoposti a regolamentazione”; questi ultimi devono essere “perfettamente informati in relazione alla situazione in cui si verrebbero a trovare” negli altri sistemi giuridici; ai soggetti deve essere conferita, poi, la “possibilità di scegliere tra un ampio numero di ordinamenti”; non devono esistere esternalità; i legislatori non devono risultare “sottoposti a vincoli esterni nella produzione delle loro regolamentazioni”; infine, gli ordinamenti in concorrenza “devono aver raggiunto una dimensione di crescita ottimale”. 19 WINTER JR., State Law, Shareholder Protection and the Theory of the Corporation, in Journal Legal Stud., 1977, 251 ss; ROMANO, Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle, in Journal of Law, Econ. & Org., I, 1985, 225 ss. 20 CARY, Federalism and Corporate Law: Reflections Upon Delaware, in Yale L.J., 1974, 663 ss. 21 CARY, op. loc. ult. cit. 18 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 31 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI 2.4. (segue): “Why Corporations Choose Delaware”: la dottrina davanti al successo di uno Stato. I commentatori hanno parlato, a ragione, di “predominio”22 della legislazione del Delaware, l’ordinamento “più all’avanguardia nell’elaborazione di regole normative” in campo societario23. La supremazia del Delaware è efficacemente riassunta dalla copertina dell’edizione del 1993 di uno dei più importanti saggi della letteratura giuridica statunitense: “The genius of American Corporate Law”, di Roberta Romano, docente alla Yale Law School24. In un quadrato, sono raffigurate diverse persone nelle vicinanze di alcuni banconi di un ufficio, accanto ai quali è riportato, su un cartello, il nome di uno Stato americano; il bancone del Delaware è l’unico davanti al quale si formi una coda considerevole. Fin qui, il dato di fatto: le società americane, lasciate libere di scegliere in quale Stato collocare la propria sede, e quindi di decidere a quale normativa statale assoggettarsi, tendenzialmente optano per il Delaware. E’ interessante soffermarsi sulle ragioni alla base di questa netta e duratura preferenza. Il tema è affrontato con estrema chiarezza da Lewis S. Black, Jr., esponente di primo piano del mondo forense americano, nel suo opuscolo “Why Corporations MONTALENTI, Società per azioni, cit., 7. In un precedente contributo, l’Autore ha definito il “mercato delle regole” degli Stati Uniti come un “mercato oligopolistico”, che risulta “nettamente dominato” dal modello del Delaware: v. ID., Corporate governance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2002, I, 806. 23 RIOLFO, op. loc. ult. cit. 24 Dell’opera – ROMANO, The genius of American Corporate Law, Washington, 1993 – è stato dato un giudizio ampiamente lusinghiero dal giudice Ralph K. Winter: il saggio “typifies a devolution in academic discourse regarding corporate law”. La sua originalità risiederebbe, fra le altre cose, nel titolo scelto dalla docente: “Twenty years ago, it would have been inconceivable that a scholar such as Roberta Romano (…) would publish a work with such a title. Twenty years ago, legal scholars were herdlike in regarding corporate law as a species of consumer protection in which the law’s role was to protect helpless investors by hogtying a predatory corporate management”: così WINTER JR., Foreword to ROMANO, The genius, cit., IX. 22 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 32 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Choose Delaware”25. L’autore ritiene che le cause del fenomeno siano molteplici: “I think the answer is not one thing but a number of thing”. Il diritto societario del Delaware è “uno dei più avanzati e flessibili” ed è regolarmente studiato nelle aule delle law school; la popolazione dello Stato rivela un atteggiamento “generally pro-business”, tenuto in grande considerazione dai suoi rappresentanti, che hanno fatto dell’aggiornamento della Corporate Law una delle proprie priorità; il Secretary of State’s Office si distingue per la propria efficienza, offrendo agli operatori commerciali servizi ritenuti assolutamente di prima qualità26. Inoltre, le sue corti sono quelle “più preparate nella risoluzione delle problematiche” della corporation27. L’affidabilità dei giudici di uno Stato, infatti, ha una rilevanza persino maggiore rispetto alla legge. Diversi Stati, nonostante abbiano varato una normativa societaria ispirate al Delaware, non sono, tuttavia, riusciti ad attrarre società che là avessero già fissato la propria sede28. L’esistenza di una Court of Chancery, appositamente dedicata alla materia societaria, poi, assicura una tempistica rapida e certa nelle controversie giudiziarie29. Fondata nel 1792, ha saputo ritagliarsi un’importanza ed una reputazione che hanno ormai superato i confini dello Stato; nel corso della sua storia plurisecolare, ha potuto contare sui migliori avvocati, che vi hanno servito come “chancellors” e “vicechancellors” 30. Ad un elevato numero di società con sede in uno Stato corrispondono, per quello Stato, ingenti introiti fiscali: la consapevolezza di ciò ha spinto altre realtà ad adottare le soluzioni giuridiche del Delaware. Il risultato è la “sostanziale uniformità” del diritto societario americano31. Questa ulteriore circostanza è la più importante e la più difficile da spiegare: Black racconta che, interrogato sui vantaggi che garantirebbe un “national corporation 25 BLACK, JR., Why Corporations Choose Delaware, Dover, 2007, da consultare su corp.delaware.gov. 26 BLACK, JR., op. cit., 1 ss. 27 RIOLFO, op. loc. ult. cit.. 28 MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 29 BRAINBRIDGE, op. cit., 9. 30 BLACK, JR., op. cit., 5. 31 RIOLFO, op. loc. ult. cit. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 33 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI law”, un docente universitario avrebbe risposto, con disarmante semplicità, che ne esiste già uno: “Si chiama Delaware corporation law” 32. In definitiva, la storia e la tradizione che attorniano il diritto societario del Delaware gli attribuiscono un grado di rispetto, a livello di Federazione, che non può essere in alcun modo pareggiato33. 2.5. (segue): dal managing board al monitoring board. Il ruolo degli independent directors. La struttura della corporation è caratterizzata dal modello dell’one-tier board: ciò significa che la suddivisione fra mansioni di gestione e compiti di controllo non si riflette nella predisposizione di due distinti organi. Del resto, già il solo numerale “one” riassume, meglio di qualsiasi altra possibile spiegazione, il fatto che l’amministrazione e la sorveglianza siano ricomprese in un unico organo, il consiglio di amministrazione34. Si può registrare, en passant, come un simile assetto non manchi di presentarsi anche nel modello monistico del codice civile italiano35. L’esistenza di un solo organo investito di funzioni che, nel sistema tradizionale, sono tenute rigidamente distinte impone l’adozione di un accorgimento da parte della società: affinché la supervisione sia attendibile ed effettiva, è necessario che essa sia affidata soltanto a quegli amministratori che siano sprovvisti di attribuzioni esecutive36. In aderenza ad una moderna visione del consiglio di amministrazione37, il board statunitense accentra funzioni che afferiscono più al controllo, che non alla gestione. La sua storia recente è caratterizzata dal passaggio da un “consiglio che gestisce” (managing board) ad un “consiglio che supervisiona” (monitoring board). Particolarmente attenta al tema si è rivelata l’analisi di Melvin Anron Esinberg che, già nel corso degli anni ’70 del secolo scorso, ha tratteggiato con precisione i 32 BLACK, JR., op. cit., 2. BLACK, op. loc. ult. cit. 34 RIOLFO, op. cit., 300. 35 V. artt. 2409 sexiesdecies ss. c.c. 36 EISENBERG, op.cit., 171. 37 V., all’interno di in AA.VV., I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, Milano, 2010: BIANCHINI – DI NOIA, Il reticolo dei controlli societari: lo stato dell’arte, 2; FERRARINI, Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari, 51. 33 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 34 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI contorni del c.d. monitoring model38, all’interno del quale il consiglio si limita a verificare l’adeguatezza dei risultati conseguiti dagli amministratori esecutivi. Nell’applicazione del modello, il consiglio – pur restando saldamente “the most prominent actor in corporate governance” 39 – si trova ad essere munito di un potere di gestione soltanto “teorico” 40. La dottrina ha posto in luce lo iato esistente fra il paradigma astratto del board in principle ed il board in practice41: la prassi, infatti, consegna un’immagine del consiglio di amministrazione lontana da quella che, nel tempo, gli è stata affibbiata. Il board non è in grado di offrire agli azionisti rassicurazioni circa le prospettive del loro investimento: gli amministratori non esecutivi, a causa delle asimmetrie informative (lack of knowledge) da cui sono affetti, finiscono sovente con l’approvare acriticamente, quasi con un solo cenno del capo (nodding approval), le determinazioni degli esecutivi. Di conseguenza, in fatto di controllo, spesso il board dà dimostrazione di “inerzia”42. Un possibile rimedio a questa situazione risiede, forse, nel rendere più omogeneo il livello di conoscenza delle diverse categorie di amministratori43. A migliorare la qualità dell’azione del board potrebbe contribuire una forte valorizzazione dell’informazione societaria, alla quale dovrebbe essere riconosciuta funzione di governance: una gestione improntata alla trasparenza induce gli amministratori a tenere condotte virtuose e a difendere la propria reputazione44. Caratteristica del sistema americano è, inoltre, la presenza dei consiglieri indipendenti (independent directors): elevati a “simbolo di buon governo societario”45, essi devono, essenzialmente, vigilare affinché gli amministratori esecutivi non 38 EISENBERG, op. cit., passim. HOPT, Comparative Corporate Governance: The State of the Art and International Regulation, 2011, 24, reperibile al sito ssrn.com, 40 RIOLFO, op. cit., 267 ss. 41 WILLIAMSON, Corporate Boards of Directors: In Principle and in Practice, in Journal of Law, Econ. & Org., 2008, 247; MACE, Directors: Myth and Reality, Cambridge, 1971, passim. 42 FERRARINI, op. cit., 64; STAPLEDON – LAWRENCE, Board Composition, Structure and Independence in Australia’s Largest Listed Companies, in Melbourne University Law Review, 1997, 21 ss. 43 WILLIAMSON, op. cit., 268. 44 KRAAKMAN, Disclosure and Corporate Governance: An Overview Essay, in FERRARINI – HOPT – WINTER – WYMEERSCH, Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford, 2004, 97 ss. 45 BIANCHINI – DI NOIA, op. cit., 8. 39 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 35 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI perseguano interessi extrasociali e non tentino di procurarsi vantaggi indebiti nell’espletamento della propria attività. La corporation americana è il luogo più fertile per lo sviluppo e l’affermazione degli amministratori indipendenti: in società quali le corporations d’Oltreoceano, a proprietà diffusa, essi devono esercitare quel controllo sull’operato del management che i singoli (e numerosissimi) azionisti tendono a non svolgere46. Il requisito qualificante di tale tipologia di amministratori rappresenta uno dei profili più critici della loro intera disciplina47: la determinazione dell’esatto contenuto dell’indipendenza, infatti, è impresa poco agevole, anche per via della dimensione “tanto vaga quanto totemica” assunta, di recente, dall’espressione48. Senza volersi addentrare in un’esegesi dell’indipendenza che esula dall’oggetto del presente contributo, ci si può limitare ad una semplice considerazione: perché un consigliere sia indipendente, è richiesta la sua “estraneità” rispetto ad “aggregazioni, anche pienamente legittime, di interessi”49; tuttavia, se finora non si è giunti ad una “definizione comune soddisfacente” – né nell’esperienza statunitense né in quella internazionale – ciò è dovuto all’“inadeguatezza di una qualunque nozione che si basi su una lista” per sua stessa natura non esaustiva, di circostanze e situazioni tali da condizionare le valutazioni degli amministratori50. Infine, si può notare come nell’esperienza americana, caratterizzata dalla proprietà diffusa, gli amministratori in questione debbano essere indipendenti, essenzialmente, dal management; invece, nel contesto italiano, nell’ambito del quale le società sono, tendenzialmente, a proprietà concentrata, essi devono esserlo dalle pressioni del socio di controllo. 2.6. (segue): la corporation dopo il Sarbanes-Oxley Act. Il dato è riconducibile al più vasto fenomeno dell’apatia razionale: i piccoli investitori si estraniano volontariamente dai momenti e dalle decisioni che caratterizzano la vita sociale, in quanto del tutto privi di sufficienti incentivi a sostenere costi di informazione e di organizzazione. 47 REGOLI, Gli amministratori indipendenti, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da ABBADESSA – PORTALE, II, Torino, 2006, 407. 48 ROSSI, Un G20 per nuove regole sui derivati, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2011, 1. 49 LIBONATI, Conclusioni, in AA.VV., I controlli societari, cit., 197. 50 REGOLI, op. cit., 410. 46 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 36 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Notevole importanza hanno assunto i comitati (Audit Committees), vere e proprie emanazioni del board, resi obbligatori dal Sarbanes-Oxley Act51, e composti, secondo una prassi ormai consolidata, da amministratori indipendenti52. Il provvedimento menzionato, di spiccata complessità53, è stato preceduto da una fitta attività di inchiesta del Congresso54. Approvato il 30 luglio 2002, ha rappresentato la risposta agli scandali che, da Enron a WorldCom, avevano sconvolto, all’inizio del nuovo millennio, la finanza americana. Nell’approvare le nuove norme, forse favorito dal clima di generale sdegno per le frodi poste in essere da amministratori “infedeli” e revisori “compiacenti” 55, il legislatore federale ha rivelato la “rara” capacità di occuparsi delle cause profonde dei dissesti societari e delle disfunzioni del sistema finanziario56. Uno degli assi portanti della riforma consiste nell’inasprimento “a tutto campo e in profondità”57 dell’apparato dei doveri, del profilo della responsabilità e del regime sanzionatorio, pecuniario e penale, dei gestori e dei controllori. Nell’applicazione del Sarbanes-Oxley Act si è verificata una sorta di “eterogenesi dei fini”58: diverse società, pur di non sottostare alle ingerenze previste da provvedimento, hanno rinunciato alla quotazione (delisting). Bisogna ricordare, poi, che il diritto societario nordamericano, tradizionalmente affidato alla competenza dei legislatori statali, è stato oggetto di un’incisiva opera di armonizzazione “federale”, anche grazie al Sarbanes-Oxley Act. Ad accorciarsi non Di “important role” parla, a tal proposito, HOPT, Comparative Corporate Governance, cit., 37. 52 L’osservazione si deve a RIOLFO, op. cit., 282. 53 MONTALENTI, L’amministrazione sociale dal Testo unico alla riforma del diritto societario. Estratto, in Giur. comm., 2003, I, 444. 54 BENEISH – BILLINGS – HODDER, Internal Control Weaknesses and Information Uncertainty, 1, su ssrn.com. 55 MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 56 CUNNINGHAM, The Sarbanes-Oxley Yawn: Heavy Rhetoric, Light Reform (And it Might Just Work), 2003, 2, reperibile all’indirizzo ssrn.com, ricostruisce il contesto in cui è stato assunto il provvedimento: “facing a series of accounting and corporate governance scandals from Enron Corp. to WorldCom Inc. at the dawn of the new millennium, Congress possessed that rare political andinstitutional capacity to address deep causes and systemic dysfunction. Congress used this episodic power opportunity to enact the Sarbanes-Oxley Act of 2002”. 57 MONTALENTI, L’amministrazione sociale, cit., 444. 58 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 8. 51 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 37 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI sono state soltanto le distanze fra i diversi Stati, ma anche quelle fra gli USA, complessivamente considerati, e la UE. È impossibile tacere del fatto che il diritto societario europeo sia oggi – in virtù dell’uniformazione resa possibile dalla legislazione comunitaria – segnato proprio da una “tendenza federale”59. Contribuisce al “processo di convergenza” tuttora in atto fra i due ordinamenti anche un ulteriore dato: la disciplina dei mercati finanziari – ricompresa, negli Stati Uniti, nella Securities Law – sta progressivamente uscendo, nel contesto europeo, dall’alveo della legislazione nazionale, per indirizzarsi, oggi, verso una regolamentazione armonica ed uniforme, un domani, forse, verso un’unica Autorità di Vigilanza Europea60. 2.7. Regno Unito: cenni generali alla struttura della company. Nel sistema inglese, “corporation” designa, in generale, una persona giuridica pubblica o privata. Se si desidera fare specifico riferimento a quest’ultima tipologia, allora è preferibile parlare di “company” o, per sottolinearne ancor meglio il tratto della responsabilità limitata, di “limited company”61. La società per azioni si sdoppia in public e private company. Nella prima, il numero di soci è illimitato e le azioni sono liberamente trasferibili. Nella seconda, invece, lo statuto limita il trasferimento delle azioni; i soci fondatori fissano, nel memorandum of association, una sorta di atto costitutivo, il numero dei soci, in ogni caso non superiore a cinquanta; non è possibile rivolgere al pubblico inviti alla sottoscrizione di titoli62. La company inglese e la corporation americana sono accomunate dal fatto che entrambe hanno adottato il modello dell’one-tier board. Come noto, il diritto societario inglese, ha storicamente, e logicamente, preceduto quello nordamericano63. Parlare “di 59 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 11. Di obiettivo che “pare lontano” si legge in MONTALENTI, op. loc. ult. cit.; la crisi finanziaria in corso, secondo l’Autore, ha giocato un ruolo rilevante nell’evidenziare quanto distante sia, ancora, il traguardo di una “maggiore uniformazione in particolare sul piano di una regolazione sovranazionale dei mercati”. 61 GALGANO, Diritto commerciale, cit., 129. 62 RIOLFO, op. cit., 289. GALGANO, Diritto commerciale, cit., 157. 63 RIOLFO, op. cit., 287 ss. 60 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 38 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI un modello sostanzialmente comune”64 significa dare atto dell’avvenuta contaminazione tra i due ordinamenti. In particolare, è la legislazione britannica a presentarsi come “largamente ispirata al modello statunitense”65. 2.8. (segue): il contributo dell’autodisciplina: il Combined Code on Corporate Governance. A recepire i frutti del dibattito su quale potesse essere la composizione migliore dei consigli di amministrazioni, è stato il Combined Code on Corporate Governance66, un codice di autodisciplina. L’adozione delle sue previsioni costituisce un requisito indispensabile all’ammissione alla quotazione: le società che intendano ottenere l’inserimento nelle listing rules, in base al principio del complay or explain, sono tenute a giustificare il loro mancato adeguamento alle prescrizioni del Combined Code67. L’elaborazione del codice ha modificato radicalmente la percezione ed il ruolo dei consiglieri non esecutivi: un tempo messi in ombra ed emarginati dal preponderante peso degli esecutivi – e, specialmente, del chief executive officer (CEO) – essi conoscono, oggi, un inedito prestigio68. Nel sistema britannico hanno fatto la propria comparsa anche gli amministratori indipendenti, che occupano una posizione fondamentale anche in altri modelli di governance presenti nella UE69, oltreché nel contesto statunitense. Il Combined Code elenca i requisiti di indipendenza che tali consiglieri devono possedere 70. 64 RIOLFO, op. loc. ult. cit. GHEZZI, Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, in AA.VV., Commentario alla riforma delle società, cit., 206. 66 Per una ricostruzione della genesi del codice, v. RIOLFO, op. cit., 301: il Combined Code è “il risultato della sintesi delle conclusioni” a cui erano giunti il Cadbury (il cui ultimo rapporto è del 1992) e il Greenbury Committee (1995), come riunite e adattate dall’Hampel Committee (1998). Da un simile fermento si ricava come “la spinta all’adozione di nuove modalità organizzative” sia determinata “dalla sensazione di inadeguatezza delle strutture societarie” esistenti. 67 RIOLFO, op. loc. ult. cit. 68 RIOLFO, op. loc. ult. cit. 69 REGOLI, Amministratori indipendenti, cit., 391. 70 V. la Sect. A.3.1. del codice di autodisciplina inglese. 65 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 39 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI La company, public o private, è tenuta a procedere alla nomina di uno o più revisori – siano essi persone fisiche o giuridiche – che siano iscritti nel c.d. Register of Auditors. La funzione principale degli Auditors consiste nell’informare i soci in relazione alla regolare tenuta della contabilità. Il potere di nomina e revoca degli stessi è affidato all’assemblea degli azionisti (general meeting). Al fine di evitare, però, che la designazione dei revisori sia in qualche modo orientata dagli amministratori – evenienza tutt’altro che remota – è stato previsto, in via di autodisciplina, che sia l’audit committee a proporre la nomina all’assemblea stessa71. 3. L’esperienza tedesca come culla del sistema dualistico. 3.1. Una premessa lessicale. Sono numerose le espressioni con le quali si richiama l’assetto organizzativo della società per azioni tedesca. Ad una certa parte della dottrina italiana, è apparso preferibile impiegare la dizione “modello dualistico” – nota anche nella variante anglosassone di “two-tier board system” – anziché “modello renano”72. La prima espressione attiene alla distribuzione del potere amministrativo all’interno della società per azioni (Aktiengesellschaft); la seconda individua il peculiare assetto del sistema societario ed industriale tedesco. La dizione “two-tier board system” parrebbe suggerire che il potere gestorio sia esercitato da due organi amministrativi (Verwaltungsorgane)73: il consiglio di gestione (Vorstand) e quello di sorveglianza (Aufsichtsrat)74. Si tratta di una tesi che non ha incontrato il favore unanime dei commentatori: è stato autorevolmente sostenuto, infatti, che, anche nel sistema dualistico tedesco, “il vero organo di gestione della società” è il solo Vorstand75. 71 Le indicazioni sono tratte da RIOLFO, op. cit., 309. La precisazione lessicale si deve all’intuizione di RONDINELLI, op. cit., 208. 73 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 74 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. Il quadro degli organi sociali si completa con quest’ultimo dato: il termine “Hauptversammlung” designa, invece, l’assemblea, anche indicata come “Basiorgan” 74 , per sottolineare che rappresenta la sede nella quale ai soci è data la possibilità di esercitare i propri diritti. 75 MONTALENTI, Democrazia industriale e diritto dell’impresa, Milano, 1981, 85. 72 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 40 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Relativamente al consiglio di sorveglianza, è necessario precisare che uno dei suoi tratti tipici consiste nella titolarità di un potere di “supervisione” e di “indirizzo”76. Di conseguenza, si tende ad accostare l’Aufsichtsrat al consiglio di amministrazione del modello latino – in ragione delle note attribuzioni di vigilanza riconosciute al suo plenum –, piuttosto che al collegio sindacale77. Il legislatore tedesco, con il c.d. Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG), emanato il 19 luglio 2002, ha tenuto a rafforzare l’autonomia del consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza. Senza porre in discussione il potere di indirizzo dell’Aufsichtsrat, la norma ha operato un’importante precisazione: lo statuto sociale deve prevedere espressamente quali siano le decisioni del Vorstand che debbano essere sottoposte all’autorizzazione dell’organo di controllo78. L’indicazione “modello renano” può essere più opportunamente utilizzata per alludere ad “un più ampio complesso di relazioni tra finanza e società per azioni peculiare dell’economia tedesca”79. Il sistema affermatosi in Germania, infatti, è innervato da un “forte intreccio tra capitale industriale e finanziario” che “ha trovato nel sistema dualistico di gestione societaria il momento istituzionale di intersezione”80. Le origini del two-tier board system e la sua successiva evoluzione, del resto, riflettono una profonda adesione ad idee marcatamente dirigiste: le relazioni fra lo Stato, l’industria ed il sistema bancario costituiscono il “punto centrale per lo sviluppo economico e sociale”81. Le ragioni della presenza di rappresentanti degli istituti bancari nei consigli di sorveglianza delle società maggiori sono da ricercarsi nella “fitta rete di partecipazioni reciproche” che conferisce alle banche non solo una notevole influenza sulle società, ma anche il potere di orientarne le “strategie di lungo termine”82. 76 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 186. MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 78 V. § 111, c. 4, della legge azionaria tedesca, approvata il 6 settembre 1965 – in sostituzione della precedente legge del 30 gennaio 1937 – e successivamente modificata. La legge in parola è anche nota con il nome esteso di Aktiengesetz o con l’abbreviazione AktG. 79 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 80 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 182. 81 FORTUNA, Corporate governance. Soggetti, modelli e sistemi, Milano, 2001, 92. 82 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 77 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 41 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI 3.2. La rappresentanza dei dipendenti nell’Aufsichtsrat come “architrave” della cogestione. Come è stato autorevolmente registrato, al “tradizionale rapporto bilaterale” fra azionisti, da una parte, e amministratori, dall’altra, è venuto gradualmente a sovrapporsi, nel contesto europeo, un “rapporto trilaterale”: alle figure menzionate, devono aggiungersi, infatti, i dipendenti della società. Nelle parole di Francesco Galgano, la tendenza ha conosciuto “la più completa realizzazione” proprio in Germania83. In particolare, la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati nel consiglio di sorveglianza costituisce la “caratteristica peculiare” del diritto societario tedesco84 e l’“architrave” della cogestione (Mitbestimmung)85. Quest’ultima è considerata un “istituto funzionale piuttosto alla rappresentanza di interessi altri e all’informazione sulla gestione che non alla vera e propria codeterminazione delle scelte gestorie”86. In particolare, la cogestione è “un sistema di controllo della gestione dell’impresa, dall’interno degli organi societari”. Il controllo, non consistendo in “un potere di intervento determinante o condizionante la gestione”, deve intendersi, piuttosto, “come diritto ad essere informati sulle modalità” della gestione stessa87. La Mitbestimmung attiene tanto al diritto commerciale, quanto al diritto del lavoro: da un lato, “disciplina le modalità di partecipazione di una data categoria di soggetti all’interno di un organo societario”; dall’altro, contribuisce alla “tutela dei diritti dei lavoratori”88. La cogestione non è stata recepita in occasione della riforma del diritto societario italiano: il modello dualistico del nostro codice civile, infatti, non solo non prevede la partecipazione dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, ma anzi stabilisce che i dipendenti della società versano – ex artt. 2409 duodecies, c. 1, lett. c, c.c., e 148, c. 4 bis, t.u.f. – in situazione di incompatibilità. Ad orientare il legislatore verso una scelta di questo tipo è stata, con ogni probabilità, la “tradizionale ostilità sindacale e imprenditoriale” verso la cogestione89. 83 GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 206 ss. RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 208 ss. 85 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 181. 86 MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 87 MONTALENTI, Democrazia industriale, cit., 88. 88 RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 242. 89 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 182. 84 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 42 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Nel contesto tedesco, si distingue fra una “cogestione d’impresa” (Unternehmensmitbestimmung) ed una “cogestione aziendale” (betriebliche Mitbestimmung). La prima designa la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori nell’Aufsichtsrat; la seconda, invece, si risolve nella costituzione dei consigli di fabbrica (Betriebsräte), idonei ad assicurare una collaborazione fra i dipendenti, attraverso i propri rappresentanti, ed i soggetti preposti alla direzione dell’impresa90. Fra le due forme illustrate esiste un’intima connessione91, in ragione della quale la dottrina tedesca ha visto nella “cogestione d’impresa” una sorta di braccio lungo (verlängerter Arm) della “cogestione aziendale”92. 3.3. Il ruolo del consiglio di sorveglianza. Reso obbligatorio nel 187093, in occasione del superamento del sistema fondato sull’autorizzazione governativa e la supervisione statale in materia di gestione sociale, il consiglio di sorveglianza occupa una “posizione fondamentale” in seno al “complesso sistema di Corporate Governance” presente in Germania94. A fronte di una sua resa inferiore alle aspettative, il legislatore intervenne già nel 1884, per migliorarne il funzionamento. Oggi, come stabilito dal primo comma del paragrafo 111 della legge azionaria tedesca, all’Aufsichtsrat spetta un’attività di controllo sulla gestione. A fronte di un dato normativo da cui non è possibile ricavare “né la portata né il contenuto”95 dell’ obbligo di sorveglianza (Überwachungspflicht), non sono mancate prese di posizione nel formante dottrinale ed in quello dell’autodisciplina. Si è ipotizzato che la decisione di non dettagliare le competenze in materia di vigilanza dell’Aufsichtsrat sia dovuta alla consapevolezza che l’esigenza di controllo 90 V. RONDINELLI, op. loc. ult. cit. RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 92 HÖPPNER, Unternehmensmitbestimmung unter Beschuss. Die Mitbestimmungsdebatte im Licht der sozialwissenschaftlichen Forschung, in Paper der Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2004, 5. 93 HOPT, The German Two-Tier Board, cit., 6. 94 RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 235. 95 RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 245. 91 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 43 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI muta nel tempo96. In altre parole, la legge, non cristallizzando una serie definita di prescrizioni, avrebbe evitato il rischio di ingessare eccessivamente i rapporti endosocietari. Il consiglio di sorveglianza, comunque, non è libero “nel determinare in che misura realizzare l’attività di controllo”. In particolare, l’Aufsichtsrat dovrà verificare che il Vorstand, nell’espletare le proprie funzioni, si attenga al rispetto di parametri precisi, elaborati in dottrina: l’attività posta del consiglio di gestione deve rispettare il criterio della legalità, dell’adeguatezza e dell’economicità e non deve violare la legge o lo statuto sociale97. Il punto deve essere chiarito ulteriormente: il consiglio di sorveglianza non ha poteri gestori “diretti”, anche se si ammette che lo statuto o il consiglio di gestione possano riservargli poteri autorizzativi. Resta ferma la possibilità per il Vorstand, in caso di mancata autorizzazione da parte dell’Aufsichtsrat, di provocare una decisione dell’assemblea98. Il codice di autodisciplina (Deutscher Corporate Governance Kodex)99 prevede esplicitamente che sia “compito” del consiglio di sorveglianza quello di consigliare il Vorstand “nella gestione dell'impresa e di vigilare periodicamente sul suo operato”100. Secondo quanto disposto dal par. 5.3.1., infatti, all’Aufsichtsrat è richiesto di costituire “comitati specializzati per materia”, in ragione delle “specifiche caratteristiche dell’impresa e del numero dei propri membri”. Il successivo par. 5.3.2. – come anche il par. 107 del codice di commercio – prevedono poi l’istituzione di un organo equivalente all’Audit Committee: il consiglio di sorveglianza deve costituire al suo interno un comitato per il controllo interno (Prüfungsausschuss), incaricato anche di vigilare sui revisori contabili (Abschlussprüfers). I revisori esterni devono essere muniti di particolari requisiti soggettivi, oltre a far parte di categorie professionali predeterminate dalla legge. La centralità della loro funzione – si pensi al fatto che qualora sia previsto che il bilancio debba essere sottoposto al loro esame, l’eventuale trasgressione della prescrizione comporta la nullità 96 SEMLER, Überwachungspflicht des Aufsichtsrats, in AG, 1970, 369. RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 98 PORTALE, Lezioni di diritto privato comparato, Torino, 2007, 212. 99 Il testo integrale della versione attualmente in vigore è reperibile all’indirizzo www.corporategovernance-code.de. 100 V. par. 5.1.1. del Codice citato. 97 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 44 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI del bilancio stesso – induce a considerarli una sorta di “quarto organo” della società azionaria101. Essi sono stati, negli anni, anche oggetto di critiche: il verificarsi di fallimenti di dimensioni considerevoli, a pochi mesi dal rilascio di giudizi favorevoli sulla situazione delle società di volta in volta interessate, ha spinto la dottrina ad interrogarsi non tanto sul loro ruolo in sé considerato, quanto piuttosto sugli obiettivi perseguiti, sui doveri e, infine, sul regime della loro responsabilità102. 4. Il modello spagnolo. 4.1. Il profilo del controllo nell’evoluzione della sociedad anónima. I Paesi neolatini – Spagna e Francia, innanzitutto – impiegano la locuzione “società anonima” (sociedad anónima; société anonyme), un tempo utilizzata anche in Italia103. Come magistralmente osservato, la dizione evidenzia “il fatto che la denominazione della società (…) può non contenere l’indicazione del nome di alcun socio”: una chiara conseguenza della responsabilità limitata e della indifferenza dell’identità personale dei soci. La società è “anonima” proprio perché “non agisce sotto il nome di alcuna persona” 104. La sociedad anónima trova la propria disciplina nella Ley de Sociedades de Capital105. La materia dei controlli societari, in particolare quelli contabili, è stata oggetto di una “intensa attività legislativa”, già a partire dall’introduzione del Còdigo de Comercio del 1829106. Meno di vent’anni più tardi, con l’approvazione della Ley del 28 gennaio 1848 e del Reglamento del 17 febbraio, il Còdigo subì un’opera di modifica orientata ad attuare incisive “restrizioni nell’iniziativa commerciale”: la società anonima fu assoggettata ad “una serie di esami e approvazioni”, rimessi al Tribunal de Comercio y registro provincial e del Gobernador Civil della suddivisione amministrativa in cui la società 101 V. RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 247. HOPT, The German Two-Tier Board, cit., 19. 103 Almeno fino all’approvazione del R.d.l. 24 luglio 1936, n. 1548, che si riferiva già alla “società per azioni”, nonostante il codice di commercio parlasse ancora di “società anonima”. 104 GALGANO, Diritto commerciale, cit., 130. 105 La legge in parola è stata approvata con il Real Decreto n. 1/2010, del 2 luglio 2010, ed è entrata in vigore il successivo 1° settembre. 106 COSSU, I controlli societari nell’ordinamento spagnolo, in questa Rivista, 2012, 18, 127. 102 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 45 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI stessa risultasse iscritta107. Carica, quest’ultima, alla quale il Real Orden del 12 dicembre 1857 avrebbe poi conferito la mansione di autentico verificatore contabile. Con l’avvento della c.d. Rivoluciòn liberal del 1868, ci si avviò ad una “rivisitazione di tutta la legislazione del commercio spagnolo”. L’ingombrante figura del Gobernador, in forza del nuovo Còdigo de comercio del 1885108, cedette il passo ad una carica di nuovo conio, l’Experto Titulado Superior109. Il suo compito principale era di effettuare – da una posizione di terzietà ed indipendenza – una verifica nei confronti del bilancio di esercizio110. Una revisione “moderna”111 – ispirata, quindi, agli stessi principi alla quale essa si attiene oggi – iniziò ad affermarsi, nella realtà spagnola, solo a partire dal 1915, soprattutto nelle società azionarie controllate da investitori stranieri, in particolare inglesi112. Un altro snodo nell’evoluzione del profilo dei controlli societari è rappresentato dalla creazione, nel 1943, dell’Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España. L’istituto – conosciuto anche con la sigla ICJCE – assume la configurazione giuridica dell’ente pubblico, e risulta “vincolato organicamente” al Ministero dell’Economia e delle Finanze113: vi fanno parte, come dice la sua denominazione, gli Auditores Censores Jurados de Cuentas, ovvero i revisori, persone fisiche o giuridiche114. 107 COSSU, op. loc. ult. cit. V. art. 41 del testo legislativo menzionato nel testo. 109 Così COSSU, op. cit., 128. 110 L’osservazione si deve a MENENEZ MENENDEZ, Dictamen sobre la interveciòn de los Censores Jurados de Cuentas en los supuestos de los arts. 27 y 47 del vigente Reglamento de las Bolsas de Comercio, las variaciones por la nueva redacciòn de los arts. 41 y 42 del Còdigo de comercio y otrso extremos, Madrid, 1979, citato da COSSU, op. loc. ult. cit. 111 COSSU, op. loc. ult. cit. 112 L’ultimo degli Autori ricordati cita, a tal proposito, il contributo offerto da CHULIÁ, El sistema de censura de cuenta en la Ley de Sociedades Anónimas, Madrid, 1985. 113 Tuttavia, COSSU, op. loc. ult. cit., segnala come l’organizzazione sia stata assoggettata, all’atto della sua fondazione, alla supervisione di un diverso dicastero, quello dell’Industria e del Commercio. 114 I dati riportati sono tratti dal documento intitolato “El Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España”, reperibile sul sito www.icjce.es. 108 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 46 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Nel 1951, con la Ley de Sociedadas Anónimas, si è introdotta la figura degli Accionistas Censores de Cuenta115, “semplici azionisti designati a realizzare un’attività di controllo contabile”. Nel caso in cui alla loro nomina la Junta General de Accionistas – l’equivalente dell’assemblea del sistema tradizionale italiano – non abbia provveduto all’unanimità, sono affiancati dal Censor Jurados. Non trascurabile appare, poi, l’apporto dell’autodisciplina: a partire dall’approvazione del Código de Buen Gobierno Corporativo (1998), le società sono state sollecitate a dotarsi dei Comités de Auditoría, già conosciuti nella prassi. I comitati, intesi come articolazioni dell’organo gestorio, traggono origine dall’esperienza anglosassone, dalla quale mutuano la funzione di garanzia della credibilità dell’informazione finanziaria. 4.2. Il rapporto giuridico fra sociedad ed auditores de cuenta: tre soluzioni ad un problema. Nel sistema vigente in Spagna, la funzione di revisione e verifica dei conti è attribuita a professionisti indipendenti, muniti di specifiche capacità professionali; essi devono controllare che le informazioni rese dalla società rappresentino in modo veritiero la situazione economica e finanziaria della stessa116. Con il termine “auditores de cuenta” si allude ai soggetti preposti alla revisione contabile; tale attività può essere svolta da persone tanto fisiche quanto giuridiche. La disciplina dell’istituto è contenuta sia nella Ley de Sociedades de Capital, sia nella Ley de Auditoría de Cuentas, che formano entrambe un complesso legislativo sottoposto a molteplici correttivi, dettati anche dal verificarsi di scandali finanziari verificatisi anche in Spagna117. La loro nomina non spetta agli amministratori (administradores), in quanto questi ultimi sono incaricati di redigere quella contabilità che deve essere sottoposta a 115 V. art. 108 della legge menzionata. IGLESIAS – GARCÍA DE ENTERRÍA, Las cuenta anuales de las sociedades anónima y limitada, in AA.VV., Lecciones de derecho mercantil, cit., 441. 117 V. COSSU, op. cit., 129 ss. L’Autore procede con una esaustiva elencazione dei provvedimenti successivamente adottati dal legislatore spagnolo, alla quale si può utilmente rimandare. 116 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 47 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI revisione. Per marcare con nettezza la differenza fra controllori e controllati, infatti, il potere di nomina è stato conferito all’assemblea. La dottrina, a fronte di un dettato legislativo scarno in fatto di qualificazione del rapporto giuridico fra la società e i supervisori, si è divisa in tre schieramenti. Secondo una prima ricostruzione – nota come teoria organicista – gli auditores dovrebbero essere considerati componenti interni alla società, necessari ai fini del suo funzionamento. Una simile conclusione poggerebbe su una duplice presa d’atto: le competenze loro conferite non sono in alcun modo attribuibili ad altri soggetti 118; il regime della responsabilità dei controllori e degli amministratori nei confronti della società presenta significative analogie119. Essi, quindi, non sarebbero che un òrgano social de control: un ufficio intermedio fra gli azionisti della società anonima e i titolari della funzione gestoria. In particolare, dovendo formulare un giudizio sulla contabilità e l’amministrazione, gli auditores rappresenterebbero un presidio a difesa dei diritti degli azionisti stessi120. La teoria contractualista è pervenuta – muovendo essenzialmente dal dato testuale, nel quale sono disseminati molteplici rimandi al contratto – a risultati diametralmente opposti. I suoi esponenti121 negano, infatti, che i controllori possano essere considerati membri di un organo sociale: ad impedirlo, sarebbe il fatto che essi debbano improntare la propria azione alla più completa indipendenza dalla sociedad122. Fra le due soluzioni ora proposte, giudicate “estreme”123 per la loro radicalità, si colloca la tesi intermedia, secondo cui ritenere gli auditores de cuenta un organo sociale 118 GALÁN CORONA, La verificaciòn de las cuenta anuales, in AA.VV., La reforma de la Ley de sociedades anónimas, diretto da ROJO, Madrid, 1987, 326. 119 MARINA GARCÍA-TUÑON, Régimen jurìdico de la contabilidad del impresario, Valladolid, 1992, 332. 120 Fra tutti i sostenitori dell’orientamento in parola, possono essere ricordati i contributi di ARANA GONDRA, Ley de auditorìa de cientas, Madrid, 1995 e GARCÍA LUENGO – SOTO VÁZQUEZ, El nuevo regime jurìdico de la sociedad anónima, Granada, 1991. 121 Oltre al già citato contributo di IGLESIAS e di GARCÍA DE ENTERRÍA, v. PANTALEÓN, La responsabilidad civil de los suaditores: extensión, limitación, prescripción, Madrid, 1996; GARRETA SUCH, La responsabilidad de los auditores por no detecciòn de fraudes y errores, Madrid, 2002. 122 ILLESCAS ORTIZ, Las cuenta anuales de la sociedad anónima, Madrid, 1993, 37. 123 Così COSSU, op. cit., 142. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 48 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI non impedisce ai controllori di essere vincolati alla società da un rapporto contrattuale124. 5. Il sistema francese. 5.1. Un punto di contatto con l’Italia: la previsione di una pluralità di modelli di amministrazione e controllo per la société anonyme. Al pari dell’Italia e di un numero relativamente esiguo di altri ordinamenti giuridici125, quello francese riconosce alla società per azioni (société anonyme) la possibilità di adottare sistemi di amministrazione e controllo alternativi fra loro. Sebbene la Francia abbia introdotto l’opzione fra modelli statutari già nel 1966126, l’Italia, pur scontando un ritardo di svariati decenni, si è distinta per aver concesso alle società un’autonomia ancora più estesa di quella accordata alle società transalpine. Il nostro sistema, infatti, contempla tre modelli, anziché due. Il ventaglio delle soluzioni possibili in Francia comprende, seguendo l’ordine proposto dal code du commerce127 un primo sistema – di gran lunga il più diffuso128 – incardinato sul conseil d’administration129 ed un secondo modello caratterizzato, invece, dalla compresenza di un directoire e di un conseil de surveillance130. Nella disciplina del primo si scorgono i tratti somatici dell’one-tier model; nel secondo, del two-tier model. 124 COSSU, op. cit., 142 ss.; SÁNCHEZ CALERO, op. cit., 381. Il fatto che si tratti di una caratteristica propria di pochi Stati è rilevato da HOPT, The German Two-Tier Board, cit., 12: “it is only in a few countries that corporations are allowed to choose between the one-tier and the two-tier board model”. CARIELLO, Il sistema dualistico, nella collana curata dallo stesso e da ABRIANI, Diritto dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo, Torino, 2012, 5, oltre alla Francia, ricorda, fra gli ordinamenti che presentano la caratteristica in parola, l’Olanda e il Portogallo. 126 V. la legge n. 66-537, del 24 luglio 1966, definita, per il suo carattere fondamentale, come “basic company law reform” da HOPT, op. loc. ult. cit. 127 A differenza dell’Italia, la Francia è rimasta fedele all’impostazione dogmatica dell’età napoleonica e non ha provveduto, di conseguenza, all’inserimento della materia commerciale nel codice civile. 128 HOPT, op. loc. ult. cit. 129 V. artt. l225-17 ss. del testo normative menzionato. 130 V. art. L225-57 ss. 125 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 49 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI La letteratura dominante è concorde nel ritenere che il modello dualistico sia sorto nel contesto giuridico tedesco131. Per completezza, si deve dar conto, tuttavia, di un diverso e marginale orientamento: una seppur “embrionale” disciplina dell’assetto dualistico avrebbe fatto la propria prima comparsa nell’area francese132. Il modello previsto dalla legge sulle società in accomandita per azioni, promulgata al tempo del Secondo Impero133, presentava, infatti, quale “caratteristica saliente” un “doppio controllo sui gestori, da parte dell’assemblea e del consiglio di sorveglianza”134. Ad avere origini schiettamente tedesche, sarebbe, quindi, non il consiglio di sorveglianza in generale, ma il solo Aufsichtsrat, inteso come organo particolare, caratterizzato da una specifica combinazione di funzioni e attribuzioni135. Nelle intenzioni dei promotori dell’opzione statutaria, essa avrebbe dovuto rispondere ad una finalità precisa: rimediare ad alcune carenze, “conclamate”136 in fatto di funzionamento della struttura organizzativa delle società anonime. Il legislatore, con tale innovazione, ha tentato di far uscire la società anonima dall’angolo in cui la “confusion des fonctions de président du conseil d’administration et le directeur général et, plus largement, des organes de contrôle et des organes de direction”137 l’aveva ridotta. 5.2. Cenni alla figura del président-directeur géneral e alla sua (recente) dissociazione in due cariche. 131 Il punto è pressoché pacifico. Possono essere, comunque, ricordati, ex multis, HOPT, The German Two-Tier Board, cit., 6 e MONTALENTI, Società per azioni, cit., 181, secondo il quale “il sistema dualistico nasce, com’è noto, in Germania”. 132 V. CARIELLO, Il sistema dualistico. Vincoli tipologici e autonomia statutaria, Milano, 2009, 2; ID., Il sistema, cit., 4. 133 Si tratta della loi del 18-23 luglio 1856. 134 CARIELLO, op. loc. ult. cit. 135 CARIELLO, op. loc. ult. cit. 136 CARIELLO, Il sistema dualistico. Vincoli tipologici, cit., 4. 137 Le parole riportate sono tratte dal Rapport n. 1369, presentato dal deputato François Le Douarec all’Assemblea Nazionale, il 14 maggio 1965, così come citate da CARIELLO, op. loc. ult. cit. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 50 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Alla confusione fra il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e quello di direttore generale, si è rimediato recentemente, distinguendo, almeno a livello formale, tra due cariche138. Prima dell’intervento del legislatore, il diritto societario francese si è caratterizzato, come anticipato, per la presenza della figura del président-directeur géneral che, a differenza del presidente del consiglio di amministrazione dell’esperienza italiana, si trovava ad essere investito di deleghe gestorie139. Il code de commerce, pur non escludendo affatto che le due mansioni possano essere concentrate nella medesima persona fisica – “la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général”140 – opera, oggi, un’importante demarcazione dei ruoli. Al président du conseil d’administration è demandato il compito di organizzare i lavori dell’ufficio gestorio. Inoltre, egli è chiamato a garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e ad assicurare agli amministratori la possibilità di espletare il proprio compito141. Il directeur général, del resto, ha ampi poteri per agire in qualsiasi circostanza “au nom de la société”, fermo restando il limite dell’oggetto sociale142. 5.3. Gli attori del controllo: commissaires aux comptes e soci. I revisori contabili (commissaires aux comptes) sono controllori nominati dall’assemblea generale ordinaria (assemblée générale ordinaire) della società azionaria, a seguito di una designazione che, nel sistema tradizionale francese, proviene dal consiglio di amministrazione (conseil d’administration). Con riferimento all’evenienza in cui la società sia quotata sui mercati regolamentati, il codice si premura di fissare una regola sulla composizione che l’organo gestorio dovrà assumere in occasione dell’individuazione dei commissari stessi: “le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général 138 Si allude alla loi n. 2001-420, del 15 maggio 2001, relativa alle nouvelles régulations économiques (loi NRE). 139 Il confronto fra le due figure è stato proposto da MONTALENTI, Società per azioni, cit., 121. 140 Così l’art. 225-51-1 del code de commerce. 141 V. art. 225-51. 142 V. art. 226-56. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 51 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer”143. La denominazione impiegata dal legislatore per indicare i commissaires trasmette, plasticamente, l’idea di quali siano le funzioni loro conferite: essi, infatti, sono tenuti a certificare che i conti annuali della società siano “réguliers” e “sincères”144. I controllori occupano “un posto a parte” all’interno della società: assolutamente privi di qualsiasi potere di gestione, essi devono astenersi dall’immettersi nell’amministrazione sociale. Inizialmente malvisti dai dirigenti delle società, che non condividevano il principio stesso del controllo, i commissari hanno impiegato pressoché un secolo – dalla loi du 24 juillet 1867 alla loi du 24 juillet 1966 – prima di poter contare su un’organizzazione coerente145. A verificare che i commissari, nell’espletamento del proprio compito, si rivelino rispettosi della deontologia professionale ed indipendenti146, provvede un’autorità esterna: l’Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, conosciuto anche con il curioso acronimo di “H3C”147, istituito presso il ministro della Giustizia (Garde de Sceaux) e previsto espressamente dal codice148. La decisione di istituire tale autorità mira a rafforzare l’azione dei commissari. In particolare, l’H3C elabora e promuove le migliori pratiche professionali e definisce gli orientamenti ai quali i revisori devono attenersi149. Così è previsto dall’art. 225-228 del code. Per completezza, si può ricordare come la norma stabilisca che l’indicazione è suscettibile di essere formulata dal consiglio di sorveglianza, nell’impianto dualistico. Si segnala che, al ricorrere di determinate condizioni, alle quali la disposizione rinvia, è ammessa anche un’individuazione dei commissari da parte degli stessi soci. 144 V. art. 823-9 del codice di commercio. 145 GUYON, op. cit., 360. 146 La funzione in parola, così come il controllo sulla professione di commissario, è ricordata anche dal sito dell’autorità: www.h3c.org. 147 La sigla riportata nel testo campeggia anche nel logo dell’Alto commissariato. Essa riassume in sé un rimando alla lettera “H” di “Haut” e alle tre “C” con le quali iniziano le parole “Conseil”, “Commissariat” e “Comptes”. 148 V., all’interno del code de commerce, la section 1 del chapitre Ier del Titre II: Des commissaires aux comptes. 149 NACIRI, op. cit., 265. 143 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 52 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI L’ordinamento francese riconosce un potere di controllo anche agli azionisti: il meccanismo predisposto dal codice di commercio150 prevede, infatti, che uno o più soci titolari di una quota pari almeno al 5% del capitale sociale o una association151 di soci possano porre quesiti scritti su specifiche questioni attinenti alla gestione, da indirizzarsi al président du conseil d’administration o al directeur général; la risposta a tali questi deve essere comunicata ai commissari. 6. Riflessioni conclusive: l’unicità del sistema italiano. Dall’analisi comparatistica emerge, con evidenza, come il sistema italiano rappresenti un unicum nel panorama internazionale. Nella disciplina in vigore nei Paesi di Common e di Civil law, assunti come termini di riferimento, non può che registrarsi l’assenza di un istituto avvicinabile al collegio sindacale. La considerazione non attiene solo al dato sostanziale, ma anche a quello formale (e lessicale): persino il consiglio di sorveglianza dell’esperienza tedesca, il cui nome parrebbe riecheggiare l’attività propria dei sindaci – quella, cioè, di “vigilare” – è accostato, piuttosto, al plenum del consiglio di amministrazione152. Ciò significa che anche laddove vi sia un sistema incardinato sul dualismo fra due organi – rispettivamente, di gestione e di sorveglianza – il legislatore non ha avvertito l’esigenza di far sì che, almeno uno, esaurisse le proprie funzioni nel mero controllo. Identico discorso può essere svolto con riferimento al modello monistico dove, addirittura, si constata la presenza di un solo organo – il consiglio di amministrazione – chiamato a riassumere l’attività del “fare” e quella del “vigilare”. La mancata previsione di un collegio sindacale, inteso quale organo sociale (e, quindi, interno) di controllo, è un dato riscontrabile non solo nel sistema tedesco ed in quello anglosassone, notoriamente più lontani da quello tradizionale italiano, ma anche nei Paesi neolatini. V. l’art. 225-231 del codice di commercio. Per comprendere il significato dell’espressione francese, nel contesto del diritto societario, appare opportuno cedere la parola allo stesso code de commerce: “Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5% des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société”. 152 Supra, par. 3.1; MONTALENTI, Società per azioni, cit., 186. 150 151 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 53 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Una situazione, quella dell’Italia, destinata ad emergere a più livelli: astrattamente, ogniqualvolta si confronti il nostro diritto con quello di altre realtà giuridiche; concretamente, quando il legislatore si trovi a dover adattare la normativa nazionale a quella comunitaria. Paradigmatica, a tal proposito, appare la vicenda del recepimento della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. La direttiva, all’art. 41, prevede l’istituzione, per gli enti di interesse pubblico, di un “comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”, rimettendo agli Stati membri la decisione ultima in tema di allocazione delle sue funzioni: essi, infatti, devono stabilire stabilire “se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti”. Il legislatore italiano, con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si è allineato, con quasi quattro anni di ritardo, alle indicazioni comunitarie con modalità del tutto particolari rispetto al resto dei principali partners europei. Mentre questi ultimi si sono indirizzati, essenzialmente, verso una ridefinizione delle funzioni dei comitati di controllo già esistenti (Audit Committee nel Regno Unito; Prüfungsausschuss in Germania; Comités de Auditoría in Spagna) o dei revisori contabili (commissaires aux comptes in Francia), l’Italia ha preferito compiere una scelta differente. Il nostro Paese, infatti – nonostante il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. contempli, espressamente, un “comitato controllo e rischi” avvicinabile all’Audit Committee – ha previsto che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile “si identifica”, nel modello tradizionale, con il collegio sindacale. La dottrina ha puntualmente segnalato sia la “singolarità della formulazione” con la quale si è realizzata tale equiparazione, sia il fatto che “le nuove disposizioni non abbiano introdotto un nuovo organo, ma abbiano, per contro, ampliato (o precisato) le funzioni dell’organo di controllo”153. Il giudizio sulla “singolarità” della disposizione pare potersi estendere dalla forma al suo contenuto: al comitato spetta, ex art. 19, d.lgs 39/2010, la vigilanza sul processo di informativa finanziaria (lett. a); sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio (lett. b); sulla revisione legale dei 153 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 173. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 54 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI conti (lett. c) e sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale (lett. d). A destare le maggiori perplessità sono gli ultimi due oggetti dell’attività di vigilanza. Come risaputo, la riforma del diritto societario, con il nuovo art. 2403 c.c., ha operato un’importante innovazione: al collegio sindacale è stato, infatti, sottratto il controllo contabile, con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, contemporaneamente, non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. Con il d.lgs. 39/2010, il legislatore pare essere tornato ad attribuire al collegio sindacali funzioni di natura contabile, del tutto estranee al suo compito principale e, di regola, esclusivo ovvero il controllo sulla gestione. Alcuni commentatori hanno scorto nell’intervento del legislatore una sorta di “inversione di tendenza del sistema dei controlli”154. Dal momento, però, che, dall’approvazione del d.lgs. 39/2010 ad oggi, non si sono registrati interventi in tal senso, né nella disciplina generale del codice civile, né, tantomeno, in quella speciale del t.u.f., pare preferibile aderire alla diversa opinione secondo cui non è stata “surrettiziamente” reintrodotta una competenza contabile del collegio sindacale155. L’interpretazione restrittiva dell’art. 19, d.lgs. 39/2010, del resto, fa sì che l’organo di controllo eserciti una vigilanza specifica in materia, limitandosi, però, “ad una supervisione sintetica e meramente procedurale sulla conduzione dell’attività di revisione”156. Le peculiarità del recepimento della direttiva 2006/43/CEE sono l’occasione per svolgere un’ultima considerazione e per avanzare una proposta. E’ palese come il legislatore comunitario, nell’intervenire sui controlli, abbia guardato, essenzialmente, al modello anglosassone: non è secondario né casuale che, nella traduzione in inglese del testo della direttiva, il comitato per il controllo interno rechi il nome di Audit Committee. È altrettanto evidente, tuttavia, che il legislatore italiano non possa fare a meno che confrontarsi costantemente con il dato rappresentato dall’esistenza del collegio sindacale. Le strade alternative all’“identificazione” fra comitato e sindaci che il legislatore avrebbe potuto percorrere, e non ha percorso, si riducono a due: l’istituzione BIANCHINI – DI NOIA, op. cit., 12. MONTALENTI, Società per azioni, cit., 174. 156 MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 154 155 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 55 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI di un nuovo comitato o il conferimento della dignità normativa al già esistente “comitato controllo e rischi”, ad oggi contemplato dal solo Codice di Autodisciplina. Non ci si può nascondere che entrambe le soluzioni sarebbero state, probabilmente, censurate come un deleterio appesantimento del sistema dei controlli o una duplicazione di organi e funzioni. La decisione assunta in sede di recepimento, tuttavia, accentua ulteriormente le differenze fra il sistema italiano ed il resto degli Stati membri, rendendo più difficoltoso il cammino verso una piena integrazione europea. Ad oggi, il nostro ordinamento si trova di fronte ad un dilemma destinato a riproporsi identico ogniqualvolta si renda necessario un adattamento del sistema tradizionale alle indicazioni comunitarie: ridimensionare il collegio sindacale e potenziare, se non addirittura istituire, nuovi organi, determinando spiacevoli sovrapposizioni; rafforzare ed aumentare le funzioni dei sindaci, isolando, ancor più di quanto già non sia, l’Italia nel panorama europeo. A conclusione del presente contributo possono essere suggerite due linee di intervento che, se attuate, agevolerebbero forse il superamento dell’attuale impasse: una richiede una strategia di lungo periodo; l’altra, di medio-breve. Innanzitutto, il legislatore potrebbe incoraggiare il ricorso ai modelli alternativi di governance, rendendoli più competitivi, ed incentivando gli operatori commerciali ad adottarli. In altre parole, sarebbe necessario ed auspicabile un robusto investimento nella c.d. “cultura dell’opzione” che, come noto, ha stentato a radicarsi157. A livello normativo, ancora recentemente158, è stata dedicata notevole attenzione all’apparato dei controlli del sistema tradizionale, trascurando del tutto gli altri modelli; una scelta, quest’ultima, che, da un lato, si rivela pragmatica, in quanto muove dalla consapevolezza di come il modello latino sia largamente preferito dalle società; dall’altro, tuttavia, consolida inesorabilmente tale situazione. BIANCHINI – DI NOIA, op. cit., 18. Da ultimo, si veda la (brevissima) parentesi della figura del c.d. “sindaco unico” di s.p.a., introdotta dalla l. 12 novembre 2011, n. 183; sottoposta a significative modificazioni, nella propria disciplina, dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto “Semplifica Italia”); abrogata, infine, già in occasione della conversione in legge del decreto stesso (l. 4 aprile 2012, n. 35). Sull’istituto v. CAGNASSO, Il collegio sindacale nelle s.p.a., in questa Rivista, 5, 2012, 21 ss; IRRERA – CATALANO, Travagli legislativi sul sindaco monocratico per le s.p.a. e per le s.r.l., ivi, 9 ss; STELLA RICHTER JR., E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali, in Riv. soc., 2012, 174 ss. 157 158 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 56 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Tralasciare di aggiornare il sistema dualistico e quello monistico significa relegare all’inattività entrambi; al contrario, essi potrebbero divenire un laboratorio avanzato per sperimentare nuove soluzioni, partendo dalle notevoli potenzialità insite nei due sistemi, e finora scarsamente utilizzate. Si pensi, ad esempio, al contenimento dei costi assicurato dal modello monistico, derivante dall’eliminazione del collegio sindacale; si tratta indubbiamente di un dato che, laddove fosse affiancato da un serio rafforzamento del comitato di controllo sulla gestione e degli amministratori indipendenti, si rivelerebbe particolarmente vantaggioso in un momento, come quello attuale, di crisi economica e finanziaria. Quanto precede richiede, probabilmente, un impegno da parte del legislatore ed un cambio di prospettiva, anche fra gli operatori commerciali, che, per realizzarsi, necessita di un lasso di tempo non marginale. Nell’immediatezza, possono essere, invece, realizzati interventi di più corto respiro: il recepimento del diritto comunitario può indurre, forse, ad una rimodulazione dell’esistente, ad una ridefinizione delle aree di competenza dei singoli attori del controllo. Per allinearsi agli standard europei, l’Italia, ancora una volta, ha davanti a sé due opzioni: “prevenire” l’insorgere di future discrepanze con l’ordinamento comunitario, mettendo in campo, sin da ora, una complessiva revisione del sistema dei controlli o “curare” le proprie disfunzioni e criticità in occasione del recepimento del diritto comunitario. “Prevenire” è una scelta sicuramente più impegnativa e costosa, ma appare preferibile rispetto a limitarsi al semplice “curare”. IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 57