REGIONE
TOSCANA
La Legislazione regionale in
materia di contratti pubblici e sulla
sicurezza e regolarità del lavoro
Lucca 22 Giugno 2007
A cura di Ivana Malvaso
Regione Toscana - Settore Contratti e Forniture
La proposta di legge regionale
• Con la Delibera n. 2 del 16.04.2007 la Giunta
regionale ha approvato la proposta di legge
“Norme in materia di Contratti pubblici e
relative disposizioni
sulla sicurezza e
regolarità del lavoro “
Ambito di applicazione
• La legge disciplina nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 i
contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto lavori,
forniture e servizi eseguiti sul territorio regionale
•
−
−
−
La legge si applica:
alla Regione, agli Enti e Agenzie regionali;
agli enti locali ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
alle aziende sanitarie, ospedaliere universitarie e agli
ESTAV;
− alle altre amministrazioni aggiudicatrici, agli enti
aggiudicatori e agli altri soggetti aggiudicatori di cui
all’art. 32 del Codice.
Finalità della legge regionale
• Qualificare e valorizzare la committenza
pubblica;
• Tutelare la sicurezza e la regolarità del
lavoro;
• Semplificare le procedure amministrative;
• Promuovere l’utilizzo di strumenti telematici
per l’acquisto
di beni e servizi e per
l’affidamento di lavori;
Qualificazione della committenza pubblica/1
• La legge prevede un ruolo attivo della Regione finalizzato
a:
• definire per le stazioni appaltanti linee guida, capitolati
per specifiche tipologie di appalti, schemi di bando e altri
strumenti per semplificare le procedure
per
l’affidamento e la gestione degli appalti;
•
assicurare il supporto attraverso consulenze e pareri in
merito alla gestione dei contratti;
• promuovere
formazione
operatori;
e coordinare
ogni iniziativa per la
ed aggiornamento professionale degli
Qualificazione della committenza pubblica/2
• Promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le
stazioni appaltanti
• A tal fine la legge vuole:
− favorire ed incentivare l’esercizio associato da parte degli enti
locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia
contrattuale;
−
prevedere la possibilità di avvalimento da parte delle
amministrazioni pubbliche degli uffici di altre amministrazioni
− Prevedere la possibilità di stipula di apposite convenzioni da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici per la gestione in comune di
procedure di gara
Centrali di committenza
• La Regione per appalti di forniture e servizi
che possono rivestire interesse generale per
le amministrazioni pubbliche può assumere le
funzioni di centrale di committenza
• La Giunta regionale svolge procedure di gara
per forniture e servizi di interesse comune
anche a favore degli enti e agenzie regionali
che sono obbligati ad aderire ai contratti
stipulati
Tutela della sicurezza
• La legge prevede una serie di misure dirette a
assicurare la sicurezza del lavoro attraverso:
− La previsione della redazione del piano di sicurezza
per tutti gli appalti nei quali vi sono una o più categorie
scorporabili;
− La valutazione in caso di offerta economicamente più
vantaggiosa delle misure aggiuntive per la sicurezza e
la salute dei lavoratori;
− La verifica dell’idoneità tecnico
dell’impresa prima dell’aggiudicazione;
professionale
Tutela della sicurezzaTutor di cantiere
• la previsione per gli appalti di importo superiore a 1
milioni di euro di un Tutor di cantiere con funzioni di
assistenza e formazione
delle maestranze , di
supporto al responsabile dei lavori e al coordinatore
per l’esecuzione dei lavori - gli oneri relativi sono a
carico della stazione appaltante
Tutela della sicurezza
Formazione dei lavoratori
• La previsione per appalti di importo superiore ad 500.000,00
Euro:
− di procedere prima dell’inizio dei lavori ad appositi incontri con
gli organi di vigilanza per illustrare le caratteristiche dell’opera
ed il sistema di gestione della sicurezza attivato anche con il
coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, analoghi incontri sono svolti nel corso dei lavori per
verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e tutela dei
lavoratori
− dell’effettuazione
da parte dell’appaltatore di momenti
formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto sulle
specifiche problematiche emerse negli incontri con gli organi di
vigilanza
− dell’adozione di efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale
delle presenze di tutti i lavoratori a qualunque titolo nei cantieri
Tutela della sicurezza negli appalti
di servizi e forniture
• La previsione nei capitolati per gli appalti di servizi
e per le forniture con posa in opera:
− dell’indizione da parte della stazione appaltante di una
riunione di coordinamento con la ditta interessata
per fornire le informazioni sui rischi esistenti
nell’ambiente in cui la ditta deve operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate;
− l’obbligo per l’impresa di formare adeguatamente il
personale sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
derivanti dal documento di valutazione dei rischi
redatto ai sensi art. 4 D lgs 626/94 e di comunicare i
rischi specifici derivanti dalla sua attività
Tutela del lavoro
• La legge prevede una serie di disposizioni dirette a tutelare la
regolarità del lavoro in particolare:
• Nella determinazione dell’importo a base di gara per
l’esecuzione di un’opera o di un servizio le stazioni appaltanti
devono tener conto dell’incidenza dei costi della manodopera con
riferimento ai CCNL di comparto e agli accordi integrativi
territoriali e per la sicurezza;
• Prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti valutano la
congruità dell’incidenza dei costi della manodopera e per gli
appalti di servizio anche di quelli per la sicurezza
• Aggiudicazione definitiva solo dopo la verifica, mediante
acquisizione
del DURC, della regolarità contributiva ed
assicurativa;
• L’effettuazione dei pagamenti solo a seguito della verifica
della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa
dell’impresa e degli eventuali subappaltatori
Tutela del lavoro- risoluzione del
contratto
• La previsione nei capitolati speciali della risoluzione del contratto
nel caso di:
• Gravi o ripetute violazioni agli obblighi assicurativi e previdenziali;
• Gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza;
• Impiego di personale non in regola nel rapporto di lavoro;
• In caso di presenza di più imprese nel cantiere per la mancata
cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dei rischi e per il mancato coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione;
• La legge prevede inoltre nel caso del verificarsi della risoluzione del
contratto per tali ipotesi l’esclusione per un periodo di 5 anni
dell’impresa dalle gare indette dalle stazioni appaltanti
Patto per la sicurezza e la
regolarità del lavoro
• La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni per
la crescita della cultura della legalità del lavoro, per
la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori,
promuove un patto per la diffusione delle buone
pratiche sperimentate in materia mediante intese ed
accordi con gli enti locali e le organizzazioni sindacali
ed imprenditoriali.
Disposizioni sul Subappalto
• La proposta di legge prevede :
− La verifica da parte delle stazioni appaltanti, anche
secondo modalità definite dalla Giunta Regionale in apposite
linee guida, del rispetto delle limitazioni e dei vincoli
previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2007;
− Nel bando di gara il divieto di subappalto per le imprese
che hanno presentato offerta;
− Nei contratti di subappalto l’evidenziazione separata degli
oneri per la sicurezza e la verifica sugli importi del
contratto dell’incidenza dei costi della manodopera;
− La verifica anche per il subappaltatore dell’ idoneità
tecnico professionale.
Osservatorio regionale dei
contratti pubblici
• La legge al fine di attuare quanto previsto rivede
anche
il ruolo dell’Osservatorio regionale sui
contratti pubblici e assegna allo stesso nuovi compiti
diretti a :
− Acquisire le informazioni e i dati utili per consentire
la massima trasparenza nei procedimenti di gara;
− Garantire la pubblicità degli atti assicurandone la
diffusione e la disponibilità effettiva nonché la
conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici
competenti all’effettuazione dei controlli;
− Promuovere la qualità delle procedure di appalto e
la qualificazione degli operatori pubblici.
Osservatorio regionale dei contratti
pubblici- Archivio dei contratti
• Tra i compiti dell’osservatorio rientrano :
- Gestione e aggiornamento dell’archivio dei contratti
pubblici
• L’archivio contiene:
- l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e
dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto;
- i dati relativi all’impiego della manodopera e alla tutela
e sicurezza del lavoro;
- i dati relativi all’intero ciclo degli appalti comunicati
dalle stazioni appaltanti;
Osservatorio regionale dei
contratti pubblici- Prezziario
• L’osservatorio inoltre:
• cura l’elaborazione di un prezziario di riferimento per le stazioni
appaltanti
• il prezziario costituisce la base di riferimento per la definizione
degli importi a base di appalto, per le valutazioni di anomalia
dell’offerta ;
• le amministrazioni se intendono discostarsene devono fornirne
apposita motivazione;
• il prezziario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza
del costo della manodopera risultante dai CCNL di comparto e
dagli accordi territoriali di riferimento comprensivo degli oneri
assicurativi e previdenziali, i costi per la sicurezza e gli oneri
ambientali
Osservatorio regionale dei contratti
pubblici- Compiti di supporto
- L’osservatorio ancora:
- elabora i dati acquisiti e redige rapporti statistici
sulla spesa pubblica per lavori forniture e servizi;
- evidenzia scostamenti del costo della manodopera
anche con riferimento al costo desunto dai CCNL e
dagli accordi integrativi territoriali;
- assicura il supporto informativo agli organi ed enti
competenti per l’effettuazione dei compiti di vigilanza
e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza e
degli obblighi assicurativi e contributivi.
Osservatorio regionale dei contratti
pubblici- Rilevazione dati
• L’osservatorio inoltre:
− assolve in via esclusiva agli adempimenti ed ai compiti
inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle
informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a
comunicare relativamente all’intero ciclo degli appalti;
− supporta poi le stazioni appaltanti attraverso la
definizione e diffusione di schemi tipo della
documentazione di gara
Comitato d’indirizzo
• Per lo svolgimento delle attività dell’osservatorio è
previsto l’istituzione di un comitato di indirizzo che
svolge funzioni consultive e di proposta.
• Del comitato fanno parte rappresentati degli enti locali,
delle ASL, delle associazioni sindacali,
delle
organizzazioni imprenditoriali degli ordini professionali;
•
• previa intesa con le rispettive amministrazioni possono
far parte del Comitato il rappresentante dell’Ufficio
territoriale del Governo e i rappresentanti degli organi
statali di amministrazione e vigilanza
Programmazione
• La proposta di legge prevede
l’estensione della
programmazione anche ai contratti di forniture e
servizi attraverso l’approvazione di un programma
annuale che viene elaborato unitamente al bilancio
preventivo;
• Per i lavori la proposta prevede:
− l’estensione della programmazione a tutti i lavori
qualunque sia il loro importo;
− la possibilità di articolare gli strumenti di
programmazione al fine di garantire una maggiore
conformità far gli strumenti contabili e quelli di
programmazione.
Disposizioni generali per le procedure di gara
• La legge prevede:
− L’utilizzazione per l’aggiudicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa fatta eccezione dei casi nei
quali la natura dell’appalto non lo consente in relazione alle
caratteristiche ed alle condizioni della prestazione individuati
sulla base di specifiche linee guida dalla Giunta regionale
• La valorizzazione di elementi di sostenibilità ambientale sia
attraverso :
− La previsione nei capitolati di aspetti finalizzati a tutelare
l’ambiente quali : il minor impatto ambientale dei prodotti e
servizi utilizzati, minore produzione di rifiuti, l’utilizzo di
materiali riciclati, di tecnologie ecocompatibili
− La previsione di elementi di sostenibilità ambientale fra gli
elementi di valutazione dell’offerta
Misure organizzative
•
La legge prevede una serie di disposizioni organizzative dirette a
semplificare le procedure amministrative quali:
− La possibilità per le stazioni appaltanti di effettuare nelle procedure
aperte e ristrette per forniture e servizi i controlli di cui all’art. 48 del
Codice a fine procedura anziché in corso di gara prima dell’apertura
dell’offerta;
− La possibilità di prevedere che le giustificazioni di cui all’art. 87 del
codice per la valutazione dell’anomalia siano presentate su specifica
richiesta solo dai soggetti da sottoporre a verifica di anomalia e non da
tutti i soggetti partecipanti alla procedura;
− La possibilità nelle procedure di gara aperte e ristrette per forniture e
servizi di prevedere la presentazione della cauzione provvisoria solo da
parte del concorrente provvisoriamente aggiudicatario. La presentazione
della cauzione e condizione necessaria per l’aggiudicazione e la mancata
presentazione oltre alla non aggiudicazione comporta l’esclusione per 2 anni
dalle gare;
− La possibilità per le procedure negoziate di importo inferiore ai 100.000
euro di richiedere sola la cauzione definitiva;
E-procurement
•
La Regione al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza
delle pubbliche amministrazioni nonché i principi di
trasparenza e
concorrenza vuole promuovere ed incentivare l’uso degli strumenti
telematici di acquisto tra:
− Le amministrazioni aggiudicatrici;
− Le imprese anche con la collaborazione delle associazioni di categoria
•
-
-
A tal fine la Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento
delle procedure di gara che:
è utilizzato per lo svolgimento delle procedure dalla Regione e dagli enti ed
agenzie regionali;
Può essere utilizzato dalle altre amministrazioni della Rete Telematica della
Regione Toscana attraverso l’adesione al contratto che la regione ha in
essere con il gestore
La costituzione di un Mercato elettronico regionale costituito dai mercati
elettronici realizzati in attuazione della normativa dalle amministrazioni del
territorio sul quale possono fare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.
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La Legislazione regionale in materia di contratti pubblici e sulla