ASSOCIAZIONI, CONTRATTO, FORMAZIONE, PREVIDENZA, SANITÁ, SERVIZI
DIRIGENTE • 12|2008 23
FASDAC
La prevenzione della salute
al centro del nuovo
programma di assistenza
Con gennaio parte il 3° programma di prevenzione biennale
(periodo 2009-2010) promosso dal nostro Fondo di assistenza
sanitaria e pubblicato in uno specifico opuscolo in corso di
spedizione. Vediamone i contenuti
Giuseppe Marabotto
direttore Fasdac
Il Fasdac lancia il nuovo programma biennale di prevenzione. La formula si è dimostrata vincente nei
quattro anni precedenti e per questo è stata confermata. Per gli iscritti con qualche anno di anzianità di
servizio è ormai diventata una sorta di appuntamento periodico. Una buona occasione per la verifica del
proprio stato di salute.
Sette moduli di prevenzione dei quali due a carattere generale per tutti gli aventi diritto e cinque mirati
per specifiche patologie con fruizione differenziate
in base al sesso e all’età. Accesso gratuito. Facilità di
utilizzo senza adempimenti burocratici.
Parliamo della “prevenzione Fasdac”, di un’iniziativa ideata dal nostro Fondo di assistenza sanitaria volta a promuovere in ciascuno degli iscritti una cultura fondata su un maggior controllo della propria salute. Per migliorarla.
Nel complesso, tra i due programmi di prevenzione
oltre 8mila iscritti vi hanno fatto ricorso. In proporzione, più brave le donne degli uomini (ma questo
non è una novità in tema di attenzione alla salute).
Scoprire per tempo alcune patologie attraverso pochi, semplici e mirati accertamenti diagnostici e seguire i consigli del medico specialista sono i due cardini anche del programma 2009-2010.
Un programma che dichiaratamente si muove nell’ambito della cosiddetta prevenzione secondaria,
che consiste, come è noto, nella diagnosi precoce di
alcune malattie, soprattutto quando queste non
hanno ancora manifestato i propri sintomi. In questi
casi l’attivazione immediata di specifiche terapie è
fondamentale per il miglioramento della prognosi.
Il Fondo è tuttavia consapevole che il benessere degli iscritti, come tutti i cittadini, si gioca in primo luogo sul fronte della qualità della vita, sul miglioramento cioè dei propri stili di vita. È questo il terreno della prevenzione primaria volta a eliminare i fat24 DIRIGENTE • 12|2008
tori individuali di rischio. Su questo aspetto si è di
recente soffermata l’attenzione del ministero della
Salute, che al tema del “Guadagnare salute-Rendere facili le scelte salutari” ha dedicato uno specifico programma contenente, tra l’altro, i “dieci consigli degli esperti” nell’eliminare (o almeno nel ridurre) l’esposizione delle persone ai quattro principali fattori noti di rischio per le patologie croniche
e oncologiche: fumo, abuso di alcol, cattiva alimentazione e inattività fisica.
Quattro “decaloghi” che il Fasdac ha ritenuto op-
IL PROGRAMMA DI PREVENZIONE...
IN PILLOLE
Chi può accedere al programma di prevenzione Fasdacn nIl programma coinvolge circa 25.000 dirigenti in servizio e volontari. Sono quindi esclusi i familiari e i pensionati diretti e superstiti.
Quanto dura il programma di prevenzionen
nale e scadrà il 31 dicembre 2010.
nIl programma è bien-
Cosa prevede il programman nIl programma si sviluppa in sette moduli
di prevenzione secondo le caratteristiche riportate nella figura qui sotto.
Come si accede ai singoli moduli di prevenzionen nPer agevolare la
fruizione del servizio vi invitiamo a contattare la struttura convenzionata per
prenotare il pacchetto di prevenzione prescelto. Questo accorgimento permetterà alla struttura di organizzare in una stessa giornata la visita e gli accertamenti previsti.
portuno far propri riportandoli nell’opuscolo dedicato al programma 2009-2010.
Investire nella prevenzione. Diffondere una visione
innovativa della “salute” anche come bene collettivo. Coinvolgere in prima persona tutti i cittadini superando l’errata convinzione che lo star bene sia responsabilità dei medici e degli operatori sanitari.
Queste sono le linee guida delle istituzioni pubbliche.
Questi i principi ispiratori dei programmi di prevenzione Fasdac promossi dal 2005.
Presso quali strutture rivolgersin nÈ possibile rivolgersi a tutte le strutture convenzionate in forma diretta che abbiano aderito alla nuova campagna di prevenzione per il biennio 2009-2010. È possibile consultare l’elenco delle strutture sul sito www.manageritalia.it.
Quanto costa accedere ai moduli di prevenzionen
completamente gratuito.
nIl programma è
Se il medico specialista chiede degli approfondimentin nL’eventuale
approfondimento diagnostico successivo alla somministrazione del “modulo” di prevenzione, su indicazione dello specialista, esula dal presente programma e dovrà avvenire secondo le modalità della convenzione in essere.
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ASSIDIR
La modulistica
dei contratti assicurativi
Uno sguardo ai documenti che servono al contraente per
conoscere al meglio le proprie esigenze e valutare il prodotto
assicurativo più idoneo
Tutte le tipologie di contratti, dal più semplice al più
complesso, prevedono l’adempimento di vari obblighi, tra cui la compilazione della relativa modulistica.
Per quanto riguarda i contratti assicurativi sono molti i documenti che il contraente deve visionare e sottoscrivere, soprattutto in fase precontrattuale, cosa
che spesso arriva ad irritare chi stipula il contratto: si
giudicano infatti questi documenti come “carta superflua”. In realtà questa modulistica ha lo scopo di
incrementare la quantità e la qualità dell’informazione al cliente secondo criteri omogenei che rendono
più concreto il concetto di “trasparenza” relativa alle coperture assicurative e all’intermediario stesso che
parla col cliente.
Per questo motivo dal primo luglio 2007 l’Isvap obbliga 1 tutti gli intermediari assicurativi, ovvero
agenti, broker, banche, Sim, Poste-Divisione Servizi Bancoposta, sub-agenti e produttori diretti, a
consegnare ai contraenti delle polizze (e anche agli
assicurati di una polizza collettiva) alcuni documenti
informativi e a predisporre una dichiarazione da far
sottoscrivere al contraente stesso con cui si attesta
l’avvenuta consegna di tale documentazione. È
molto importante che anche il contraente sia attivamente coinvolto e responsabilizzato, con la firma
della ricevuta della documentazione, in questa “ricerca della trasparenza”, per quanto ciò possa costare una certa fatica.
MODULISTICA OBBLIGATORIA
Il regolamento prevede in particolare che gli intermediari abbiano l’obbligo di consegnare:
䡵 un documento sui principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti nei
confronti dei contraenti, chiamato modello 7a;
䡵 un documento sui dati degli intermediari e della
loro attività, con informazioni anche sull’impresa
di assicurazione che presta la copertura assicurativa, il modello 7b;
䡵 un questionario di adeguatezza (non per gli
assicurati di una polizza collettiva), ossia una griglia di domande tramite le quali emerga che il prodotto assicurativo che viene offerto al contraente
è adeguato alle sue specifiche esigenze;
26 DIRIGENTE • 12|2008
䡵
una copia della documentazione precontrattuale e della nota informativa (quest’ultima non
riguarda gli assicurati di polizza collettiva), nella quale sono riassunti in modo chiaro le garanzie prestate, i diritti dell’assicurato, i doveri della compagnia
e, infine, le condizioni integrali di assicurazione.
Il modello 7A viene consegnato in occasione del primo
contatto con l’intermediario, mentre il resto della documentazione dovrà essere consegnata al contraente
ogni volta si presenti la stipula di nuovi contratti assicurativi o la modifica di contratti preesistenti.
Questa è la modulistica obbligatoria che deve essere acquisita per qualsiasi contratto assicurativo.
LA MODULISTICA NON OBBLIGATORIA...
MA SEMPRE IMPORTANTE
Per determinate tipologie di polizza vengono però
chieste al contraente e/o all’assicurato una serie di ulteriori documenti non obbligatori secondo il citato Regolamento Isvap, ma ugualmente importanti poiché
hanno l’obiettivo di approfondire la conoscenza, da
parte dell’assicuratore, del rischio oggetto della polizza. Nel caso ad esempio di una polizza vita che comprenda anche una prestazione in caso di morte, la compagnia di assicurazione richiederà la compilazione di
un questionario sanitario relativo alla situazione sanitaria dell’assicurato e chiederà informazioni sull’attività lavorativa svolta. Sulla base di questa specifica modulistica la compagnia, quota in modo corretto il rischio
adattando, nel caso, determinate condizioni di assicurazione o calibrando idoneamente il premio.
Altro esempio di modulistica specifica riguarda la copertura di responsabilità civile di un’azienda. In questo
caso l’assicuratore chiederà al contraente di compilare
un questionario con descrizione analitica di tutte le attività svolte, i dati sul fatturato, sul numero di addetti,
sulle retribuzioni erogate, sulla partecipazione societaria, la copia dell’ultimo bilancio approvato, i precedenti di eventuali sinistri.
Infine anche la semplice polizza dell’abitazione può
prevedere la compilazione di un questionario dove si
descriva la tipologia di abitazione – appartamento,
villa, villetta a schiera; di proprietà o in affitto ecc. –
le caratteristiche costruttive, i valori e la fattispecie
del contenuto, la presenza di sistemi di allarme, l’esistenza della cassaforte ecc.
Ci rendiamo conto quindi che un contratto assicurativo comporta nel complesso un numero elevato di
documenti da compilare, ma è importante sottolineare come tutto ciò costituisca una garanzia di
maggior tutela per l’assicurato, sia dal punto di vista
della trasparenza che dell’adeguatezza del prodotto.
LA MODULISTICA
DELLA CONVENZIONE ANTONIO PASTORE
Entrando nello specifico di quanto prevede il nostro
contratto collettivo in tema di tutele assicurative, analizziamo quali sono gli adempimenti richiesti per le coperture previste dalla Convenzione Antonio Pastore.
Innanzitutto ricordiamo che la corretta compilazione
della sua modulistica è una formalità che il dirigente
deve espletare affinché la sua posizione assicurativa
sia completa in tutti gli aspetti. Naturalmente valgono anche in questa sede gli obblighi, già analizzati,
stabiliti dal regolamento Isvap per gli assicurati di polizze collettive in merito all’informativa precontrattuale (informative sulla trasparenza, condizioni di polizza integrali).
È molto importante anche la modulistica specifica: ci
riferiamo alla designazione dei beneficiari per le polizze Capitale differito e Temporanea caso morte e la designazione del delegato per la polizza Long term care.
Tramite il modulo “AB” il dirigente può stabilire in prima persona i beneficiari sia della somma
assicurata per la polizza Temporanea caso morte sia
per il capitale rivalutato sulla polizza Capitale differito. È vero che senza la designazione beneficiaria scritta valgono automaticamente gli eredi legittimi e/o testamentari, ma è altrettanto vero che una decisione
esplicita, anziché tacita, consente di manifestare la
propria volontà nella scelta dei soggetti da tutelare
maggiormente al verificarsi dell’evento previsto dalla polizza. Operando in questo modo, oltretutto, i
soggetti designati hanno a disposizione un segno
tangibile delle scelte fatte.
In particolare, se non fosse già stato fatto, è impor-
Per la verifica della modulistica della
propria posizione individuale Antonio
Pastore, invitiamo i dirigenti ad accedere
all’area riservata del sito www.assidir.it,
verificandola nella sezione “Situazione
modulistica”. Da qui è possibile anche scaricare la modulistica precompilandola online, stampandola, sottoscrivendola e poi
inviandola per posta al Servizio Conven-
tante compilare e restituire ad Assidir il modulo “AB”
inviato con l’ultimo rinnovo della Convenzione Antonio Pastore (la numero 3140): la designazione dei
beneficiari ha valore sia per la stessa Convenzione
3140 sia per le precedenti (Antonio Pastore 3108 e
3049) che vengono annullate.
Invece, nel caso in cui il dirigente non compilasse
questo modulo, le sue posizioni assicurative potrebbero avere beneficiari diversi: eredi legittimi sulla
Convenzione 3140 e soggetti specifici designati in
passato sulle altre, con tutte le complicazioni facilmente immaginabili.
Per quanto riguarda la copertura Long term care,
assume importanza rilevante la designazione del delegato, che è l’incaricato alla riscossione della rendita di non autosufficienza per conto dell’assicurato
che non fosse in grado di farlo. La sua presenza semplifica molto l’iter e abbrevia i tempi della prestazione: qualora non fosse presente dovrebbe intervenire a tutela dell’assicurato il giudice per indicare un
curatore che si occupi della riscossione della rendita.
La designazione del delegato deve essere effettuata dall’assicurato già al momento della nomina, con
la compilazione del “Modulo DD” e può essere
revocata o modificata ogni qual volta lo desideri tramite l’apposito modulo o una lettera raccomandata ad Assidir.
La corretta e aggiornata compilazione dei moduli di
designazione dei beneficiari e del delegato per la riscossione delle prestazioni relative alle polizze di cui
sopra, oltre a garantire le specifiche volontà del dirigente velocizza anche i tempi di erogazione delle
prestazioni assicurate.
È molto importante non limitarsi alla compilazione quando si diventa dirigenti: la modulistica
deve essere costantemente aggiornata in modo che
sia conforme all’evolversi della situazione personale
e familiare (ad esempio, la nascita di un figlio, ma䊱
trimonio, divorzio ecc.).
1
Disposizione dell’Organo di vigilanza delle assicurazioni
(regolamento Isvap 5/2006).
zioni di Assidir, che è a disposizione per
tutti gli approfondimenti tramite il numero di telefono dedicato 02277981, oppure tramite l’email [email protected].
Per tutti gli approfondimenti relativi
alla normativa in tema di informativa precontrattuale è possibile visitare l’area pubblica del sito Assidir nella sezione “Il mondo Assidir - norme intermediario”.
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MANAGERITALIA QUADRI
La retribuzione
in caso di malattia
Quando ci si ammala si ha il diritto a percepire la retribuzione
solo se vengono rispettati precisi adempimenti
nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps
Mariella Colavito
La malattia del lavoratore è un’ipotesi tipica di sospensione della prestazione lavorativa. Per malattia
si intende l’insorgenza di una qualsiasi alterazione
dello stato di salute che necessiti il ricorso a cure mediche e che produca un serio impedimento allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Perché l’assenza per malattia venga considerata giustificata e il lavoratore mantenga il diritto a
percepire la retribuzione, è necessario che siano rispettatati precisi adempimenti nei confronti del datore di lavoro e dell’istituto previdenziale, primo fra
tutti la tempestiva comunicazione dell’insorgenza
della malattia. Il lavoratore, per fornire la prova dello stato morboso, deve inviare al datore di lavoro e
all’Inps la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante. Sono fatti salvi i casi in cui vi sia un giustificato impedimento. In particolare, al datore di lavoro bisognerà inviare l’attestato contenente l’indicazione della data di inizio e quella finale presunta
della malattia; all’ente previdenziale, invece, andrà
inviato il certificato con la diagnosi.
L’invio della certificazione deve essere fatto entro 2
giorni dal rilascio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. A tale invio è subordinata l’erogazione
del trattamento di malattia secondo le percentuali previste dai singoli contratti collettivi. Il ritardo ingiustificato nell’invio del certificato all’Inps comporta la perdita del trattamento economico per i giorni di ritardo.
Il quadro è tenuto a rendere noto all’Inps il proprio domicilio durante l’evento morboso. Sebbene tale comunicazione sia generalmente contenuta nella certificazione da inviare all’Istituto previdenziale, è bene che
il lavoratore verifichi l’esatta apposizione dell’indirizzo.
Lo stato di malattia del quadro può essere oggetto di controllo, richiesto dal datore di lavoro o dall’Inps. Perché il controllo sia possibile, il lavoratore è obbligato a rispettare delle fasce di reperibilità giornaliere che vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, sabato, domenica e giorni festivi inclusi.
Secondo la Corte di cassazione, una volta che il lavoratore abbia adempiuto all’onere di indicare il luogo del domicilio e rendersi reperibile, lo stesso è li28 DIRIGENTE • 12|2008
bero di trascorrere il periodo di malattia in qualsiasi
parte del territorio italiano, purché non contravvenga ai principi generali di correttezza e buona fede1.
L’assenza ingiustificata alla visita di controllo
comporta la perdita del trattamento economico per
i primi 10 giorni e del 50% per i giorni successivi. La
sanzione non viene applicata in caso di ricovero
ospedaliero o per assenza per giustificato motivo.
L’Inps ha individuato i casi non sanzionabili:
䡵 forza maggiore;
䡵 coincidenza di visite e prestazioni mediche con le
fasce di reperibilità, qualora si dimostri che non
potevano essere effettuate in ore diverse.
Sarà opportuno, in ogni caso, che il quadro si procuri la documentazione idonea a giustificare il mancato rispetto delle fasce di reperibilità.
Anche il datore di lavoro potrà sanzionare l’assenza
ingiustificata del lavoratore, ricorrendo alle sanzioni
disciplinari previste dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva.
Qualora lo stato di malattia si protragga oltre
l’iniziale prescrizione del medico curante, il quadro dovrà darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro e provvedere ad inviare la nuova certificazione, possibilmente emessa entro il primo giorno
successivo alla scadenza della prognosi precedente.
Una volta scaduto il termine ultimo posto dal medico
per la prognosi, il quadro è tenuto a riprendere puntualmente la prestazione lavorativa. Un caso a parte
è costituito dalle cure termali2. Tali periodi, infatti, sono equiparabili alla malattia solo se un tempestivo
trattamento termale, anche in associazione con altri
mezzi di cura, sia giudicato dal medico curante determinante ai fini della guarigione dallo stato patologico. Deve, pertanto, trattarsi di concrete esigenze terapeutiche o riabilitative. Il ricorso in via preventiva a
questo genere di trattamenti, invece, potrà aver luo䊱
go all’interno di periodi feriali.
1
2
Corte di cassazione 5023 del 4 aprile 2001.
Legge 412/1991, art. 16.
• PROFESSIONE • CONVENZIONI • VANTAGGI • APPARTENENZA • SERVIZI • CONSULENZE
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