Il mio lavoro a scuola
Guida al Contratto collettivo
provinciale di lavoro del personale
docente della scuola a carattere statale
della Provincia di Trento
Anno
Scolastico
2012/13
Patronato Inca
Cgil del Trentino
La tua pensione.
Un diritto di domani
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pensionistiche, previdenza complementare, riscatti. Dietro
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Il mio lavoro a scuola
anno scolastico 2012/2013
Guida al Contratto
• Diritti
•Nuovi requisiti per la pensione
•Stipendi
AGOSTO 2012
1
Indice
CALENDARIO delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche .....................
5
RINNOVO CONTRATTUALE - GRADONI E FOREG ...................................
7
PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA PAT E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA – PERSONALE NON DIRIGENTE
– SULL’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE SUL BILANCIO
PROVINCIALE PER IL “FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E
L’EFFICIENZA GESTIONALE” (FOREG) ................................................. 11
NOVITÀ RIALLINEAMENTO AGLI STIPENDI DEL NAZIONALE ...................... 17
IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DOCENTI NELLE SCUOLE A CARATTERE
STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON IL CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO 2006-09 ....................................................... 23
1. CONTRATTO INDIVIDUALE
2. FESTIVITÀ
3. FERIE
4. ASSENZE PER MALATTIA
5. PERMESSI
6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI
7. PERMESSI BREVI
8. ASPETTATIVE
9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ
10. TEMPO PARZIALE
11. ORARIO
12. RETRIBUZIONE
ALLEGATO
23
26
28
30
33
35
37
39
41
45
48
55
59
LA PARENTELA ............................................................................... 63
UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI
1. INTRODUZIONE DEL PRO-RATA CONTRIBUTIVO
2. DALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ALLA PENSIONE ANTICIPATA:
DISINCENTIVI SE IL PENSIONAMENTO AVVIENE PRIMA DI UNA
DETERMINATA ETÀ
65
65
66
3
3. PENSIONE DI VECCHIAIA 4. ABOLIZIONE DELLE FINESTRE MOBILI O A SCORRIMENTO
5. DEROGHE RISPETTO AI NUOVI REQUISITI 6. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 7. PENSIONAMENTO FORZOSO CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE O 65 ANNI DI ETÀ
8. SOPPRESSIONE INPDAP ED ENPALS 68
69
70
70
70
71
CIRCOLARE MINISTERIALE Cessazioni dal servizio dal 1° settembre
2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative ...............................
77
CIRCOLARE sui limiti massimi per la permanenza in servizio
nelle pubbliche amministrazioni ............................................................
87
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ................................................... 97
4
CALENDARIO
delle attività didattiche
nelle istituzioni scolastiche:
Inizio delle lezioni:
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2012
Tale data deve, necessariamente, essere rispettata da tutte le istituzioni
scolastiche.
Fine delle lezioni:
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013
I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti:
• tutte le domeniche;
• da giovedì 1 novembre a sabato 3 novembre 2012 (ponte della festività di
Ognissanti);
• sabato 8 dicembre 2012 (festività dell’Immacolata concezione);
• da sabato 22 dicembre 2012 a sabato 5 gennaio 2013 (vacanze di Natale);
• da lunedì 11 febbraio a martedì 12 febbraio 2013 (vacanze di carnevale);
• da mercoledì 27 marzo 2013 a mercoledì 3 aprile 2013 (vacanze di
Pasqua);
• giovedì 25 aprile 2013 (festa della liberazione);
• mercoledì 1 maggio 2013 (festa del lavoro).
In base a quanto sopra esposto i giorni di lezione sono determinati in 206.
Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica 2 giorni per
ulteriori festività, con la conseguenza che il numero minimo di giorni di
lezione è 204.
I giorni di vacanza fissati dall’istituzione scolastica coincidono per tutti i
plessi di competenza, salvo che per l’eventuale determinazione di un giorno
di vacanza per la festa del Patrono qualora essa cada nel corso dell’anno
scolastico e fermo restando che la festa medesima rientra in ogni caso nei
2 giorni a disposizione.
È auspicato che le istituzioni scolastiche e formative presenti sul medesimo
territorio e, pertanto, a servizio della stessa comunità, programmino in forma
concertata gli spazi di flessibilità consentiti dal calendario scolastico.
5
Servizio pubblico
di trasporto
Il servizio di trasporto della Trentino trasporti, sia di linea che speciale, è
garantito per le scuole dell’infanzia dal 3 settembre 2012 al 28 giugno
2013 nonché dall’1 luglio al 31 agosto 2013, per le scuole dell’infanzia a
calendario turistico e per le restanti scuole dal 12 settembre 2012 all’11
giugno 2013 con esclusione dei giorni individuati dai paragrafi 1 e 4 del
presente provvedimento.
Il servizio erogato dall’aggiudicatario dei servizi di trasporto scolastico speciale
e dagli altri trasportatori è garantito per 206 giorni di scuola e sospeso nei
giorni di vacanza, in conformità a quanto deliberato dalle singole istituzioni,
nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 1 e 4 del presente provvedimento.
6
Rinnovo contrattuale Gradoni e Foreg
Il Governo Berlusconi con il decreto n. 78/2010, convertito in legge, ha bloccato il rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici per ben quattro
anni.
Purtroppo anche la Giunta provinciale, dopo le verifiche legali e ministeriali,
si è adeguata alla finanziaria nazionale e i nostri contratti sono bloccati al
pari degli altri con la sola eccezione dell’istituzione provinciale del FOREG
(Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale).
FOREG
Il confronto è iniziato nel mese di dicembre 2011 tra i sindacati scuola e
l’amministrazione provinciale ed ha portato alla sottoscrizione, il 15 febbraio
2012, del Protocollo d’intesa fra la PAT e le organizzazioni sindacali del
comparto scuola-personale non dirigente sull’utilizzazione delle risorse stanziate sul bilancio provinciale nel triennio 2011-2013, ai sensi del comma 2,
dell’articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 per il “Foreg”
(Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale). Nella legge finanziaria provinciale del 2010 il Foreg veniva dotato di un corredo di risorse pari a
50 milioni di euro per il biennio 2011-2012, riferite a tutto il personale del
sistema pubblico trentino appartenente a tutti i comparti di contrattazione
(Autonomie Locali - Sanità – Scuola – Ricerca - al riparto delle suddette
risorse non partecipa il personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali, ad esclusione di quelli di terza e quarta classe).
La parte di risorse Foreg relative al personale docente ammonta a circa 13
milioni di euro di cui una quota potrà essere utilizzata per i futuri passaggi
di gradone fino ad un massimo del 50% del loro costo. La legge finanziaria
provinciale prevede che alla spesa derivante dall’attribuzione delle posizioni
retributive maturate a partire dall’anno 2011 si faccia fronte con economie di
spesa a regime derivanti da riduzioni di spesa relative al settore della scuola;
solo in caso di insufficienza delle economie, saranno utilizzate ulteriori risorse del Foreg. I docenti che hanno maturato il diritto ai passaggi di gradone
7
nel 2010 sono stati circa 600 e quelli che lo hanno maturato nel 2011 dovrebbero essere circa 800. Poiché a livello nazionale le economie 2011 non
sono state certificate, il finanziamento del passaggio di gradone maturato nel
2011 dal personale docente delle scuole nazionali e provinciali non è stato
ancora autorizzato.
Il Foreg sarà riconosciuto ai docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, che abbiano prestato nell’anno scolastico di riferimento almeno 180
giorni di servizio effettivo maturati entro il 30 giugno.
Per l’anno scolastico 2011/2012 , il 75% del Foreg complessivo stanziato per
gli anni 2011 e 2012, tolto quanto previsto per i passaggi di gradone del 2010
e del 2011, dovrà essere utilizzato per premiare lo sforzo fatto da tutte le
istituzioni scolastiche provinciali per:
• definire i piani di studio dell’istituzione scolastica sulla base dei piani di
studio provinciali;
• iniziare a introdurre un sistema di valutazione degli studenti tenendo conto delle competenze dagli stessi acquisite in attuazione del regolamento
provinciale sulla valutazione degli studenti;
• definire dei progetti di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri;
• sviluppo dell’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche (CLIL);
• innovazione della didattica anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie
L’erogazione del Foreg per l’anno scolastico 2011/2012 (di fatto erogato sulla
presenza) sarebbe stata prevista entro il 30 settembre 2012, ma, visto il protrarsi della trattativa al tavolo Apran del mese di luglio, l’erogazione slitterà a
novembre-dicembre.
Per l’anno scolastico 2012/2013 il 25% del Foreg complessivo stanziato per
gli anni 2011 e 2012, concorre alla definizione delle risorse da utilizzare sulla
base di criteri per il miglioramento della qualità del servizio da definire nella
contrattazione che si sta ancora svolgendo nel momento in cui sta andando
in stampa l’attuale opuscolo.
A partire dall’anno scolastico dal 2012/2013 in poi, nel Foreg confluiranno
in particolare il 25% delle economie di gestione ed eventuali altre risorse previste dai vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro per l’incentivazione
della produttività e altri obiettivi specifici.
La trattativa è partita con una proposta avanzata dall’amministrazione
di dividere al 50% la quota del Foreg a disposizione per gli anni scolastici
8
2011/2012 e 2012/2013, mentre quella fatta unitariamente dalle organizzazioni sindacali prevedeva la suddivisione 80% e 20%. La nostra richiesta
era quella di distribuire la maggior parte delle risorse valorizzando il lavoro
già svolto dai docenti in questi ultimi anni con l’introduzione delle iniziative
elencate al punto precedente: la soluzione condivisa è stata il 75%.
Per quanto riguarda le risorse da utilizzare nel 2012/2013, la FLC CGIL ha
chiarito che è disponibile ad entrare nel merito della proposta purché si arrivi
ad individuare criteri di miglioramento della qualità del servizio che siano
riferiti alla valorizzazione dei processi e che le risorse a disposizione siano
congrue. Su quest’ultimo punto avevamo chiesto di togliere il vincolo del
15% di utilizzo del Fondo qualità per il personale interno di istituto rendendo
disponibili tali risorse per il Foreg.
La FLC CGIL ha respinto decisamente l’ipotesi iniziale della PAT di incentivare i docenti proporzionalmente al servizio prestato oltre i 180 giorni, chiedendo (ed ottenendo) di adottare solo la soglia dei 180 giorni come
livello minimo di accesso, poiché è il parametro ritenuto sufficiente sia ai
fini dell’anzianità di servizio, sia per il pagamento dello stipendio estivo dei
docenti a tempo determinato, sia per il superamento del periodo di prova.
La trattativa sull’accordo per il Foreg è ancora aperta (al momento in cui va in
stampa il presente opuscolo) assieme alla rivisitazione degli articoli contrattuali che in qualche modo vanno armonizzati con quelli della legge provinciale n. 5 del 2006 così come modificata dalla legge finanziaria provinciale per
il 2012 (la cosiddetta“armonizzazione”). Qualche organizzazione sindacale
non vuole proseguire la trattativa chiedendo all’amministrazione di disgiungere l’accordo Foreg da quello dell’armonizzazione. La Flc Cgil ha dichiarato
la disponibilità a proseguire il confronto, perché il contratto è unico e contiene sia articoli che trattano argomenti di natura economica sia articoli di
natura giuridica. Non si comprende quali “ragioni profonde” possano esserci
per far saltare il tavolo, ottenendo come risultato solo l’allungamento dei
tempi di liquidazione del Foreg.
La Flc si impegnerà a continuare il confronto estivo con l’obiettivo di arrivare
ad un testo di ipotesi da portare nelle assemblee; a quel punto si potrebbe
chiedere un accordo stralcio per il Foreg, portare nel mese di settembre il
resto del testo (ipotesi) nelle assemblee, raccogliere le osservazioni per poi
tornare all’Apran per la firma definitiva (con il testo confermato o modificato
dal personale docente). In questo modo i docenti avrebbero qualche euro
in più e in tempi più celeri, ma anche qualche tutela in più di fronte a quei
dirigenti scolastici che hanno dimostrato una gran voglia di applicare anche
9
in Trentino il decreto Brunetta, avendo tolto già nell’anno scolastico appena
concluso alcune materie (come l’assegnazione ai plessi) alla contrattazione
di istituto. La Flc vorrebbe bloccare “il prurito” di questi dirigenti scolastici
arrivando alle modifiche degli articoli continuando però a garantire il rispetto delle competenze del collegio docenti, del consiglio dell’istituzione e del
dirigente scolastico.
I docenti hanno bisogno di chiarezza per lavorare bene, nel rispetto della
libertà di insegnamento ma anche nel rispetto delle varie competenze. È con
questo obiettivo – fissare compiutamente “chi fa cosa” nell’autogoverno delle
istituzioni scolastiche - che la Flc ha affrontato tale delicata contrattazione.
10
PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA – PERSONALE NON
DIRIGENTE – SULL’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE SUL
BILANCIO PROVINCIALE NEL TRIENNIO 2011-2013 AI SENSI DEL COMMA 2,
DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2010, N. 27
PER IL “FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIENZA GESTIONALE”
(FOREG)
PREMESSA DELLA GIUNTA PROVINCIALE:
QUADRO-CONTESTO DI RIFERIMENTO
Gli anni 2009-2010 sono stati caratterizzati da una situazione di crisi economica che ha investito l’intera nostra Nazione ed anche il Trentino, seppur in
forma più attenuata rispetto al resto d’Italia. Le difficoltà della finanza pubblica sono tuttora rilevanti, anzi sembrano acuirsi per le problematiche della
crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di rigore imposte dall’Unione Europea ai Paesi con elevato disavanzo e/o elevato debito pubblico.
In tale contingenza già nell’estate del 2008 con il decreto legge n. 112 (convertito con modificazioni nella legge n. 133) e quindi nell’estate del 2010
con il decreto legge n. 78, (convertito con modifiche nella legge n. 122) il
Governo nazionale ha proposto delle manovre di finanza pubblica incentrate
per parte rilevante sulla spesa per il lavoro pubblico andando in particolare a
definire un deciso contenimento dei costi del settore dell’istruzione.
In tale difficile contesto la Provincia ha dovuto, con la manovra di bilancio
2011, adeguare le proprie politiche alle norme di coordinamento della finanza pubblica prevedendo per tutto il personale del sistema pubblico il blocco
dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 ma garantendo:
- l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale dal 2010;
- le quote del salario accessorio (lavoro straordinario) e delle spese di missione;
- risorse significative (visto il contesto) da destinare all’erogazione al personale di incentivi nell’ambito di un nuovo fondo denominato “Fondo per la
riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FOREG)” dotato di un corredo
di risorse pari a 50 milioni di euro per il biennio 2011-2012, riferite a tutto
il personale del sistema pubblico trentina appartenente a tutti i comparti
di contrattazione (Autonomie Locali - Sanità - Scuola - Ricerca - al riparto delle suddette risorse non partecipa il personale dell’area della dirigenza
e dei segretari comunali, ad esclusione di quelli di terza e quarta classe).
11
Il sistema economico del Trentino accanto a indubitabili punti di forza (elevati livelli di benessere e coesione, indicatori sociali e territoriali positivi, sistema finanziario costituzionalmente garantito, equilibrata struttura finanziaria
del bilancio, ecc) presenta tuttavia punti di debolezza connessi in particolare
al basso tasso di crescita economica che risulta sensibilmente inferiore rispetto alle corrispondenti performance registrate a livello europeo, a bassi livelli
di internazionalizzazione e a insufficiente capacità di innovazione in grado
di trasformare in ricadute locali gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo.
Conseguentemente la manovra di bilancio per il 2011 ha individuato una
strategia volta ad accrescere la competitività del sistema attraverso una pluralità di strumenti che riguardano l’utilizzo della spesa pubblica per sviluppare
l’innovazione, la revisione in forma selettiva degli incentivi alle imprese e la
priorità agli investimenti di contesto soprattutto in formazione e ricerca.
Inoltre la manovra ha individuato quale fattore strategico per la competitività
la modernizzazione del sistema pubblico in grado di originare, se appositamente guidata e realizzata, importanti ricadute sul sistema economico; su tali
aspetti sono stati programmati interventi per la semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa per la riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e per i cittadini, per l’utilizzo intensivo delle tecnologie I.C.T.
Il processo di modernizzazione presuppone pure un ampio progetto di riorganizzazione del settore pubblico provinciale basato sulla riorganizzazione
coordinata dell’attività amministrativa della Provincia e degli enti strumentali, anche mediante la creazione di centri unitari di servizi condivisi anche
dislocati a rete sul territorio. Parallelamente alla riforma interna e in modo
coordinato con la stessa, vi sarà la devoluzione alle Comunità di importanti
settori di attività oggi gestiti dalla Provincia.
Con la riforma dello Statuto di autonomia di fine 2009 (meglio conosciuta
come “patto di Milano”) i principi fissati dalla normativa nazionale sul federalismo fiscale sono stati recepiti dall’ordinamento finanziario provinciale con
conseguente impatto sul volume delle risorse finanziarie provinciali. Di detta
riforma ciò che qui è importante sottolineare è la piena responsabilizzazione
finanziaria della Provincia nel senso che le fonti finanziarie a disposizione
dipendono dalla capacità di creare crescita economica, perché solo così la
Provincia potrà alimentare le fonti del proprio bilancio, già messe a dura prova dalle limitazioni imposte dal patto di stabilità con lo Stato.
Caposaldo della nuova impostazione finanziaria è inoltre la capacità di controllo della spesa di funzionamento di tutto il sistema pubblico provinciale,
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per poter continuare a disporre delle risorse necessarie sia al sostegno degli
investimenti finalizzati alla crescita economica, in particolare gli investimenti
di contesto, e le politiche di incentivazione dell’economia, sia a promuovere
le azioni per la coesione, in particolare per il lavoro e per gli interventi sociali.
È evidente che a questo risultato si può arrivare progressivamente attraverso
un processo riorganizzativo profondo, che sappia mettere in discussione gli
assetti consolidati, del quale il coinvolgimento delle risorse umane, anche con
una rispondente politica di incentivazione, costituisce fattore imprescindibile
e fondante nello stesso tempo.
Questo è l’impegno che la Giunta provinciale intende assumere in questa
seconda metà di legislatura, accompagnandolo significativamente con quello
inerente il definitivo consolidamento della riforma istituzionale.
L’immagine di pubblica amministrazione trentina da accreditare per il futuro,
è quella di una organizzazione snella, articolata territorialmente (senza per
questo rinunciare ai livelli di efficienza ed efficacia raggiunti) che sa lavorare
in rete, capace di spostare in modo flessibile le proprie risorse sui campi di
intervento che nella specifica contingenza ne richiedono la presenza.
GLI INTERVENTI NEL COMPARTO SCUOLA
Per passare dalle intenzioni ai fatti la Giunta provinciale reputa necessario
lavorare alla elaborazione di un ampio progetto di riorganizzazione delle attività pubbliche nel settore scuola infanzia, istituzioni scolastiche del primo
ciclo, istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo.
La realizzazione di tale obiettivo investe inevitabilmente in misura significativa l’organizzazione del lavoro del personale e deve tenere conto che il sistema educativo provinciale è gestito sulla base di anni educativi/scolastici/formativi: per poter quindi regolare e utilizzare in maniera ottimale il FOREG
si ritiene necessario riferirsi allo strumento temporale dell’anno educativo/
scolastico/formativo a partire dal 2011-2012.
Si ritiene dunque importante ripensare il sistema della scuola trentina in relazione al miglioramento dell’offerta e al controllo della spesa.
È qui importante evidenziare che tale processo è già stato previsto per il
comparto autonomie locali in particolare attraverso una riorganizzazione dei
Dipartimenti, tra cui il Dipartimento Istruzione Università e Ricerca, finalizzata all’accorpamento delle strutture in aree omogenee e strutture di staffunitarie e tesa a raggiungere i seguenti obiettivi:
13
- standardizzazione dei processi, automazione degli stessi con gli strumenti
dell’ICT;
- semplificazione dei processi in una logica di servizio verso l’utenza, progettazione dei processi secondo il principio del “si fa ciò che dà valore ai
cittadini/utenti”;
- creazione di punti di contatto unificati fra utenza e amministrazione;
- orientamento dell’organizzazione ai problemi emergenti della società
trentina mediante forme flessibili di “team project” trasversale rispetto ai
vari livelli di governo;
- creazioni di “reti” di competenze condivise fra i diversi livelli di governo
sul territorio trentino;
- elaborazione di progetti di innovazione dei servizi pubblici offerti dalla
P.A. anche con il coinvolgimento degli enti di ricerca e delle imprese del
sistema economico locale.
Personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, personale insegnante scuole dell’infanzia provinciali e coordinatore pedagogico nonché
personale docente delle istituzioni formative provinciali
Oltre alle garanzie richiamate in premessa in particolare per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni
scolastiche e formative provinciali, personale insegnante delle scuole dell’ infanzia provinciali e coordinatore pedagogico nonché personale docente delle
istituzioni formative provinciali, la legge provinciale finanziaria 2011 ha garantito l’invarianza delle risorse finanziarie.
Alla luce di tale considerazione si ritiene che il FOREG debba cercare
di stimolare la crescita e il riconoscimento di veri strumenti di efficienza
gestionale.
Per l’anno scolastico 2011/2012 si ritiene che il 75% del FOREG complessivo stanziato per gli anni 2011 e 2012, debba essere utilizzato per costituire una quota aggiuntiva della quota A) del fondo per il miglioramento
dei servizi, previsto dal contratto collettivo provinciale, da ripartire secondo
quanto stabilito dal contratto stesso. Tale modalità di riparto andrà quindi a
premiare, in proporzione ai giorni di presenza in servizio, lo sforzo fatto per
garantire il livello raggiunto dal sistema educativo provinciale.
Al fine di garantire un anticipo dell’erogazione di questa quota aggiuntiva
14
della quota A) del fondo per il miglioramento dei servizi, il 90% della stessa
è erogato entro il 31 agosto 2012 a coloro che al 30 giugno 2012 hanno maturato almeno il periodo di servizio previsto dall’articolo 78, comma 5, del
CCPL, applicabile al personale in oggetto, del 17.10.2003. Con il pagamento
della quota A) del fondo per il miglioramento dei servizi per l’anno scolastico
2011-2012 si provvederà ad effettuare i conguagli relativi alla quota aggiuntiva.
Per l’anno scolastico 2012/2013 si ritiene che il restante 25% del FOREG
complessivo stanziato per gli anni 201l e 2012, debba essere utilizzato sulla
base di criteri per il miglioramento della qualità del servizio. Le parti convengono altresì di avviare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di questo
protocollo un confronto in merito all’attuazione della disciplina contrattuale
di riferimento.
In attuazione dell’articolo 20, comma 1, della legge finanziaria provinciale
2012, per gli anni scolastici dal 2012/2013 in poi nel FOREG confluiranno
in particolare il fondo per il miglioramento dei servizi e il 25% delle economie di gestione.
Disposizioni a latere
Per il personale in oggetto, le parti convengono altresì di avviare in tempi ravvicinati il confronto in merito all’attuazione della disciplina contrattuale sulle
progressioni orizzontali sulla base delle risorse disponibili secondo quanto
già comunicato alle organizzazioni sindacali.
Tenuto conto che il FOREG è stato previsto anche per il corrispondente
personale delle scuole dell’infanzia equiparate e delle istituzioni formative
paritarie, si conviene che i contenuti di tale protocollo d’intesa costituiscano
riferimento per la relativa contrattazione.
15
16
Novità
Riallineamento agli
stipendi del Nazionale
Il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto l’accordo tra sindacati scuola nazionali e
ARAN sul funzionamento del sistema dei gradoni retributivi del personale
della scuola in relazione al piano triennale di assunzioni previsto dall’art. 9
del Decreto legge 70/11 (Decreto sviluppo). bLa FLC, dopo una discussione
nei propri organismi dirigenti, compreso il coordinamento dei precari, non
ha firmato quell’accordo perché cambia le retribuzioni dei neo assunti, in
peggio, con modifiche permanenti sul loro stipendio.
Questo accordo comporta una modifica strutturale del funzionamento del
sistema dei cosiddetti gradoni retributivi che sono stati ridotti da 7 a 6 con il
conseguente allungamento del prima fascia stipendiale che prima prevedeva
una permanenza di soli tre anni mentre adesso ne prevede nove. Ciò vuol dire
aver maturato almeno undici anni di servizio, dal momento che ai fini della
carriera e del passaggio di gradone il servizio pre ruolo è valido quattro anni
per intero e la rimanente parte per i due terzi.
Il precedente sistema dei gradoni
ANZIANITÀ
Da anni ad anni
CLASSE
STIPENDIALE
Gradone
Anni di
permanenza
0-2
0
I
3
3-8
3
II
6
9 - 14
9
III
6
15 - 20
15
IV
6
21 - 27
21
V
7
28 - 34
28
VI
7
35 e oltre
35
VII
-
17
Come è stato modificato (in grassetto le modifiche)
ANZIANITÀ
Da anni ad anni
CLASSE
STIPENDIALE
Gradone
Anni di
permanenza
0-8
0
I
9
9 - 14
9
II
6
15 - 20
15
IV
6
21 - 27
21
V
7
28 - 34
28
VI
7
35 e oltre
35
VII
-
In pratica è stato cancellato il secondo gradone retributivo (3-8 anni) dove
finora veniva collocato, dopo il superamento del periodo di prova, il personale
assunto a tempo indeterminato con almeno tre anni di servizio utile ai fini
della carriera. D’ora in poi questo personale potrà ottenere il primo aumento di stipendio a partire dal nono anno di servizio: un allungamento della
carriera che comporta una riduzione dello stipendio; un sacrificio richiesto a
lavoratori che da anni sono in servizio nella scuola sproporzionato.
A seguito di questo accordo, sottoscritto da Cisl e Uil nazionali in piena
estate senza alcun preventivo confronto con il personale della scuola, con
delibera n.744 del 20 aprile 2012, la Giunta provinciale ha deliberato l’allineamento stipendiale dei docenti delle scuole trentine alla retribuzione dei
docenti nazionali, mantenendo la differenza (positiva) come assegno a parte;
al momento questo fatto non determina alcuna variazione nello stipendio,
ma potrebbe costituire un ostacolo in più nelle future contrattazioni per il
rinnovo contrattuale.
18
Si riportano alcuni passaggi della DELIBERA:
L’articolo 17 comma 3 della legge provinciale n. 18 del 27 dicembre 2011, prevede
che “dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata
a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto
alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici”.
Con il CCNL 4 agosto 2011 (che la Flc Cgil non ha firmato!) sono state ridefinite
le posizioni stipendiali del personale docente. A decorrere dall’1 settembre 2010 le
posizioni retributive sono state ridotte da 7 a 6, con l’accorpamento della prima
posizione (0-2 anni) e della seconda (3-8 anni) in una nuova “prima fascia” (0-8
anni), con i seguenti importi, per 12 mensilità e comprensivi di IIS.
Docente scuola Docente diplomato istituti sec. II
primaria
grado (KA06)
(KA05)
Docente
scuola media
(KA07)
Docente laureato
istituti sec. II
grado (KA08)
retribuzione
fondamentale
retribuzione
fondamentale
retribuzione
fondamentale
retribuzione
fondamentale
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 0 a 8
19.324,27
19.324,27
20.973,22
20.973,22
da 9 a 14
21.454,06
21.454,06
23.444,75
24.062,51
da 15 a 20
23.332,06
23.332,06
25.623,29
26.407,69
da 21 a 27
25.154,66
26.049,63
27.738,87
29.394,95
da 28 a 34
26.952,89
27.832,86
29.814,05
31.352,07
da 35
28.291,99
29.187,49
31.352,07
32.912,17
Fasce di
anzianità
Il medesimo Contratto nazionale ha previsto la salvaguardia, con assegno “ad personam”, della retribuzione finora percepita, per il personale e con le modalità di
seguito specificati:
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente
fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella
predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8
anni”, fino la conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
La determinazione n. 34 di data 13 febbraio 2009 del Servizio Gestione Risorse
Umane della Scuola e della Formazione in applicazione degli articoli 19, 20, 21 e
22 dell’accordo provinciale concernente il biennio economico 2008-2009 e norme
sulla parte giuridica 2006-2009 del comparto scuola - area del personale docente
delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto in data 5 settembre 2008, determina nelle seguenti
misure le posizioni stipendiali annue lorde del personale docente, comprensive di
indennità integrativa speciale, in vigore dall’1 gennaio 2009:
19
Docente scuola Docente diplomato istituti sec. II
primaria
grado (KA06)
(KA05)
Docente
scuola media
(KA07)
Docente laureato
istituti sec. II
grado (KA08)
retribuzione
fondamentale
retribuzione
fondamentale
retribuzione
fondamentale
retribuzione
fondamentale
da 1.1.2009
da 1.1.2009
da 1.1.2009
da 1.1.2009
da 0 a 2
19.555,15
19.555,15
21.223,66
21.223,66
da 3 a 8
20.083,42
20.083,42
21.809,69
22.426,07
da 9 a 14
21.710,38
21.710,38
23.724,71
24.349,91
da 15 a 20
23.610,82
23.610,82
25.929,41
26.723,17
da 21 a 27
25.455,14
26.360,79
28.070,19
29.746,07
da 28 a 34
27.274,85
28.165,26
30.170,09
31.726,59
da 35
28.630,03
29.536,21
31.726,59
33.305,29
Fasce di
anzianità
Differenza voce stipendio nazionale-provinciale
Per applicare le nuove fasce di anzianità ed i nuovi valori della retribuzione
fondamentale prevista è necessario dal 1° gennaio 2012 ridefinire la misura
della voce acconto Pat, da riassorbire con i futuri miglioramenti economici
come previsto dall’articolo 17, comma 3 della LP 18/2011, come indicato
nella sottostante tabella(valori per dodici mensilità):
Fasce di
anzianità
20
Docente scuola Docente diplomato istituti sec. II
primaria
grado (KA06)
(KA05)
Docente
scuola media
(KA07)
Docente laureato
istituti sec. II
grado (KA08)
“acconto PAT da “acconto PAT da “acconto PAT da “acconto PAT da
riassorbire”
riassorbire”
riassorbire”
riassorbire”
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 0 a 8
230,88
230,88
250,44
250,44
da 9 a 14
256,32
256,32
279,96
287,40
da 15 a 20
278,76
278,76
306,12
315,48
da 21 a 27
300,48
311,16
331,32
351,12
da 28 a 34
321,96
332,40
356,04
374,52
da 35
338,04
348,72
374,52
393,12
Assegno “ad personam” (per 12 mensilità)
Docente scuola Docente diplomato istituti sec.
primaria
II grado (KA06)
(KA05)
Docente
scuola media
(KA07)
Docente laureato
istituti sec. II
grado (KA08)
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 1.1.2012
da 1.1.2012
532,23
532,23
590,47
1.211,53
da 3 a 8 anni
La delibera della Giunta provinciale n. 72 del 28 gennaio 2011 ha definito gli
importi dell’indennità di vacanza contrattuale, con la presente si prevede che
l’indennità di seconda posizione per il personale collocato nella nuova fascia retributiva “0-8 sia salvaguardata all’interno dell’“assegno ad personam”;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
1)di disporre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della
legge finanziaria per l’anno 2012, che dal 1° gennaio 2012 la distribuzione
della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il
corrispondente personale dello Stato e che la differenza rispetto alla misura vigente sia conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici;
2)di disporre che:
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
“9-14 anni”;
- il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre
2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il
diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza
nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino la conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
3)di approvare, secondo il contenuto delle allegate tabelle A), B), C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le misure della
21
retribuzione fondamentale (comprensiva di IIS), dell’“acconto PAT da riassorbire” e dell’“assegno ad personam” del personale insegnate della scuola a carattere
statale;
4)di provvedere alla corresponsione dei nuovi valori della retribuzione, come
definiti nelle tabelle A), B), C), da erogare per tredici mensilità, al personale
docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento;
5) di dare atto che l’indennità di vacanza contrattuale spettante al personale
docente è quella definita con delibera della Giunta provinciale n. 72 del 28
gennaio 2011 e che, al personale collocato nella nuova fascia retributiva “0-8
anni” che beneficia dell’“assegno ad personam”, l’indennità di vacanza contrattuale di seconda posizione viene salvaguardata all’interno dell’“assegno
ad personam” stesso.
22
Il rapporto di lavoro dei
docenti nelle scuole a
carattere statale della
Provincia autonoma di
Trento con il contratto
collettivo di lavoro 2006-09
SINTESI
Si riportano i principali istituti contrattuali alla luce delle novità introdotte con i contratti di lavoro del 15 ottobre 2007, del 9 luglio 2008 e le
disposizioni di modifica e accordo modalità art.26 del 10 febbraio 2009
e del luglio 2011 dei docenti delle scuole a carattere statale della provincia autonoma di Trento. Le norme riportate non esauriscono tutte le
possibili variabili; per casi particolari o per un esame più approfondito
si rimanda alla consultazione dei testi contrattuali.
1. CONTRATTO INDIVIDUALE
Il rapporto di lavoro del personale docente delle scuole a carattere statale,
come per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è regolato da
norme contrattuali e dal codice civile. Il contratto individuale di lavoro, atto
che vede la compartecipazione della parte datoriale e del lavoratore, costituisce uno degli istituti più vistosi della cosiddetta privatizzazione del rapporto
di lavoro e sostituisce l’atto di nomina che era un atto unilaterale dell’amministrazione.
Tipologia di contratti individuali
Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato.
23
1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. È quello che prima della riforma del rapporto di lavoro si chiamava ruolo.
2. Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di
lavoro a termine:
• supplenze annuali, conferite dal Servizio per la Gestione delle Risorse
Umane della Scuola e della Formazione (SGRUSF) su posti vacanti
(dopo una certa data fissata dall’amministrazione e dopo l’esaurimento delle
graduatorie provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti
scolastici sulla base delle graduatorie di istituto);
• supplenze fino al termine delle attività didattiche, conferite dallo
SGRUSF su posti liberi per tutto l’anno ma non vacanti (dopo una certa data fissata dall’amministrazione e dopo l’esaurimento delle graduatorie
provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti scolastici sulla
base delle graduatorie di istituto);
• supplenze temporanee con termine riportato nel contratto stesso, tali
posti sono conferiti dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie
di istituto.
Decorrenza
La decorrenza è data dal giorno indicato per l’inizio effettivo del lavoro. Dallo stesso giorno decorre la retribuzione, previa presa di servizio, salvo le eccezioni di legge.
Vincoli del contratto individuale
Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, l’amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto, invita il destinatario a
presentare, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, la documentazione prescritta e indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze
relative al reclutamento.
Negli stessi termini l’interessato deve dichiarare di non avere altri rapporti di
pubblico impiego o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, previste dall’art. 53 del D.lvo 165/01.
Risoluzione del rapporto di lavoro
La mancata presentazione della documentazione prescritta o la mancata dichiarazione della situazione di incompatibilità comporta la non stipulazione
del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione del
rapporto di lavoro.
24
Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata
assunzione in servizio nel termine fissato, che non può essere inferiore alle 72
ore per i contratti a tempo indeterminato, salvo i casi in cui, in relazione alle
vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione (astensione obbligatoria per maternità, ecc.). Per il personale con contratto a tempo determinato
la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato
dall’amministrazione fatti salvi, sempre, i casi previsti da legge.
Incompatibilità
I casi di incompatibilità sono stabiliti dall’art. 53 del decreto legislativo
165/2001 e dall’art. 508 del TU (testo Unico, decreto legislativo n.297 del
16 aprile 1994).
Il dipendente non può:
- esercitare il commercio;
- esercitare l’industria;
- esercitare alcuna professione;
- assumere impieghi;
- accettare cariche in società a fini di lucro.
L’art. 53 del D.Lgv.citato stabilisce anche che tali incompatibilità vengono
meno per dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Tale
disposizione è stata estesa, per analogia, anche ai dipendenti con contratto a
tempo determinato con la stessa prestazione lavorativa di cui sopra. L’art. 21
del CCPL 2006-09 che ha modificato in parte l’art. 40 del CCPL 2002-05,
stabilisce anche che il personale a tempo determinato, con orario settimanale
inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle
relative ore, al completamento o all’elevazione del medesimo orario.
Libera professione
Il personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, può esercitare la libera professione, purché non sia di pregiudizio alle attività inerenti
alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di servizio.
Contratto
Prima di sottoscrivere il contratto individuale, sia a tempo indeterminato, sia
a tempo determinato, è importante leggere il contenuto, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
> l’identità delle parti
25
> la tipologia del rapporto di lavoro;
> la data di inizio del rapporto di lavoro;
> la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
> la qualifica di inquadramento professionale e il relativo livello retributivo;
> i compiti e le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
> la durata del periodo di prova per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
> la sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa
> le cause che costituiscono le condizioni di risoluzione del contratto;
> la dichiarazione che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.
Normativa di riferimento
• D.lvo 165/2001
• Art. 11 CCPL 2006-09 che modifica l’art.22 CCPL 2002-05
• Art. 21 CCPL 2006-09 che modifica l’art.40 CCPL 2002-05
• Art.14 CCPL 21.07.2008 che integra l’art.68 CCP.29.11.2004
2. FESTIVITÀ
Le festività
Sono considerati giorni festivi:
- le domeniche;
- le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica
di Pasqua,15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre;
- le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno;
- le 4 giornate di riposo derivanti dalle festività soppresse (altri due giorni
sono stati aggiunti alle ferie);
- la festa del patrono.
Il giorno libero non è una festività ma un giorno lavorativo.
Chi per esigenze, lavora in un giorno festivo (ad esempio per le elezioni scolastiche) ha diritto a recuperare un giorno di riposo stabilito dal dirigente
scolastico (anche se non disciplinato esplicitamente né dal D.lvo 165/2001,
né dal CCPL, per il generalizzato richiamo contenuto nell’art. 604 del D.lvo
n.297/1994, è inevitabile individuare la fonte normativa di tale diritto nell’art.
26
35 del dpr n.3/1957).
I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da
mezz’ora prima del tramonto del sole di venerdì a un’ora dopo il tramonto del
sabato) usando il giorno libero (art. 4 delle 101/1989).
Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7°
giorno (art. 7 legge 516/1991).
Chi ha diritto
Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro.
Validità
Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova.
Retribuzione
Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate
tutte le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero ricadenti nel
periodo di durata del rapporto di lavoro (art. 21 CCPL 2006-09). Nell’ipotesi che il supplente completi tutto l’orario settimanale,ha egualmente diritto al
pagamento della domenica ai sensi dell’art.2109, comma 1, del Codice civile.
Riposo per festività soppresse
Ai dipendenti sono attribuite tutte le 4 giornate di riposo sostitutive delle
festività soppresse se hanno lavorato tutto l’anno scolastico, anche con interruzioni, purché le interruzioni siano riconosciute a tutti gli effetti (assenze
per malattia, permessi, ecc.).
A chi ha lavorato meno, i giorni di riposo sono ridotti in proporzione; ha
diritto a fruire di una giornata per ogni 3 mesi di lavoro.
Ad esempio:
- ad una supplente che ha lavorato saltuariamente per 3 mesi nell’anno scolastico, spetta solo una giornata;
- ad un dipendente a tempo indeterminato che ha fatto un mese di assenza
per malattia (valida a tutti gli effetti) e 3 mesi di aspettativa per motivi di
famiglia (non valida), spettano 3 giorni.
I docenti possono usufruirne solo:
- tra il termine delle lezioni e degli esami e l‘inizio delle lezioni dell’anno
scolastico successivo;
- durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di natale, Pasqua, ecc.).
NB !! per le ferie da usufruire durante i periodi delle lezioni vedere alla voce ferie
27
Procedura
Per fruire dei giorni di riposo occorre fare domanda al dirigente scolastico,
indicando i giorni.
Non occorre motivare, né documentare la richiesta.
Il dirigente scolastico può respingere la richiesta solo per esigenze di servizio
(art. 1 legge 937/77) che devono essere motivate per iscritto (artt. 2 e 3 legge
241/90).
Il recupero delle festività soppresse non è rinviabile all’anno scolastico successivo.
Normativa di riferimento
• Art. 53 CCPL 2002-05
• Art. 35 Dpr 3/1957
• Legge 937/1977
• Art.8 CCPL 21.7.2008 Biennio economico 2008-09
3. FERIE
A) FERIE PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate di festività soppresse previste dall’art. 1, comma 1, lett.
A della legge 937/1977.
Quando sono fruibili
Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è permessa per non più di sei giorni, purché senza oneri per l’amministrazione. In
caso di particolari esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che non hanno permesso al docente la fruizione
delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie saranno fruite entro l’anno
scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
B) FERIE PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
28
Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensive delle due giornate previste dall’art.1
comma 1, lett. A della legge 937/1977.
Quando sono fruibili
La fruizione delle ferie deve avvenire nei periodi di sospensione delle attività
didattiche. Essa non è obbligatoria nei periodi di sospensione delle lezioni
durante l’anno scolastico. Se il personale non ha chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni, queste verranno pagate al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’Art.54 del CCPL 2006-2009 introduce una novità che riguarda la fruizione delle ferie nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e l’eventuale
inizio degli scrutini e/o esami. Il docente a tempo determinato è infatti considerato in ferie in tale periodo e le relative giornate vengono conteggiate ai
fini del raggiungimento del requisito dei 180 giorni di servizio effettivo che
dà diritto alla retribuzione estiva (assieme a quello della presenza a qualsiasi
titolo agli scrutini e/o esami).
C) NORME COMUNI
Non riducono le ferie
Le assenze per malattia.
I permessi retribuiti.
L’astensione obbligatoria.
I permessi per assistenza a familiare con handicap (art. 33 legge 104/19929.
Riducono le ferie
L’aspettativa per motivi di famiglia.
L’aspettativa per il coniuge all’estero (leggi n. 33/1985 e n.26/1989).
L’astensione facoltativa.
Le ferie si possono interrompere
Per motivi di servizio.
Per impedimento causato da malattia adeguatamente e debitamente documentate superiore a 3 giorni o che hanno dato luogo a ricovero ospedaliero.
Per astensione per maternità.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero.
Procedura per chiedere ferie
Presentare domanda al dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico, per oggettive esigenze di servizio, può differire o ne29
gare il periodo richiesto (ad esempio: ferie coincidenti con gli scrutini o gli
esami). In tale caso deve indicare i motivi per iscritto, ai sensi degli artt. 2 e 3
della legge 241/1990.
D) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
•
•
•
•
•
Art. 52 CCPL 2002-05
Art. 60 CCPL 2002-05
Art. 25 e 26 CCPL 2006-09
Art.32 CCPL 2006-09
Art.54 CCPL 2006-09
Legge 937/1977
4. ASSENZE PER MALATTIA
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Durata
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, validi a tutti gli effetti.
Per il calcolo si sommano le assenze per malattia verificatesi nei tre anni
precedenti. Superato tale periodo, il dipendente può richiedere un ulteriore
periodo fino ad un massimo di 18 mesi che non sono validi come servizio effettivo. Prima di concedere questo nuova proroga della malattia l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute al fine di stabilire
la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro
Retribuzione
Nei primi 18 mesi:
- 12 mesi al 100%
- 6 mesi al 50%
Nei secondi 18 mesi:
- nessuna retribuzione
Cosa fare dopo i primi 18 mesi di malattia
Il lavoratore che ha raggiunto il limite della conservazione del posto (18 mesi
30
di malattia nel triennio) può:
a) non fare nulla. In tale caso l’amministrazione scolastica risolve il rapporto
di lavoro;
b) chiedere, se è idoneo ad altre mansioni, di essere utilizzato in altri compiti. In questo caso, a domanda, l’interessato è sottoposto all’accertamento
medico da parte della ASL;
c) chiedere, se la malattia è grave, un ulteriore periodo di assenza, fino ad altri 18 mesi. In questo caso, dopo la richiesta, il dirigente scolastico chiede
alla ASL di accertare la malattia.
Nei casi b) e c) è consigliabile avviare la procedura prima del limite dei 18 mesi
retribuiti totalmente o parzialmente.
Gravi patologie
Le assenze dovute a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente
e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di
day hospital e quelli dovuti alle terapie, sono escluse dal calcolo del periodo
massimo di conservazione del posto e sono retribuite al 100%.
Inidoneità
Superati i periodi di conservazione del posto, oppure a seguito di accertamento medico da parte dell’ASL, il personale che viene dichiarato dalla commissione medica inidoneo alla sua funzione può, a domanda, essere collocato
fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione
culturale e professionale. Nell’accertamento medico, il dipendente ha diritto
di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Quando il dipendente, dichiarato non idoneo alla funzione, ma idoneo ad
altri compiti, non chiede di essere utilizzato si risolve il rapporto di lavoro.
B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO I
Durata
Il personale a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine
delle attività didattiche assente per malattia ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di dodici mesi in tre anni scolastici.
Retribuzione
In ciascun anno scolastico la retribuzione è pari al 100% nel primo mese di
assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, senza retribuzione nei successivi
mesi. I mesi retribuiti anche parzialmente sono validi come servizio.
31
C) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO II (su supplenze brevi)
Durata
Il personale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico e diverso da quelli precedenti assente per malattia ha diritto, nei limiti
di durata del rapporto di lavoro, alla conservazione del posto per un periodo
non superiore a 60 giorni annuali.
Retribuzione
La retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni,gli altri giorni non sono
retribuiti.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
D) NORME COMUNI
Cosa fare in caso di malattia
Comunicare, salvo comprovato impedimento, l’assenza alla scuola entro l’inizio dell’orario di lavoro. L’assenza può essere comunicata anche da un familiare. Comunicare, inoltre, la durata dell’assenza e il domicilio, che può essere
anche diverso da quello in possesso della scuola.
Entro cinque giorni deve inviare alla scuola il certificato medico con la sola
prognosi. Al fine del rispetto dei termini la certificazioni medica può essere
anticipata via fax o posta elettronica.
Nelle fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il dipendente
è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Il lavoratore
può assentarsi per visite mediche, accertamenti, ecc., ma deve preventivamente comunicare alla scuola il motivo ed una diversa fascia oraria di reperibilità.
Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio
nella fascia oraria di reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come modificato dalla legge
n. 638/1983). Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, il dirigente scolastico può anche attivare il procedimento disciplinare.
Visita fiscale
La scuola può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Pertanto il dirigente scolastico può chiedere
la visita fiscale dal primo giorno di assenza, ma non è obbligato. Il controllo non
è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
32
E) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Art. 30 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 58 CCPL 2002-05
• Art. 32 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 60 CCPL 2002-05
5. PERMESSI
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Per ogni anno scolastico, a domanda, sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti motivi:
> concorsi ed esami: 8 giorni compresi eventuali giorni per il viaggio;
> lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi per evento anche non continuativi su richiesta motivata;
> lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo;
> motivi personali o familiari. Il motivo deve essere documentato, anche
al rientro, o autocertificato: 3 giorni lavorativi. Con la stessa procedura
possono essere utilizzati i 6 giorni di ferie fruibili durante il periodo di
lezione. In tal caso la concessione dei 6 giorni non è condizionata dalla
sostituibilità senza oneri per l’amministrazione;
> matrimonio: 15 giorni consecutivi fruibili da una settimana prima a due
mesi successivi al matrimonio stesso. Spetta anche in caso di nuove nozze;
> assistenza a parenti ed affini (fino al III grado) con handicap: 3 giorni al
mese anche non consecutivi.
B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Al personale a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di lavoro e in proporzione a questa (con eccezioni stabilite da legge) sono concessi
permessi retribuiti per i seguenti motivi:
> concorsi ed esami: 8 giorni compresi eventuali giorni per il viaggio;
> lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi;
> lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo;
> motivi personali o familiari. Il motivo deve essere documentato, anche al
rientro, o autocertificato: 6 giorni lavorativi;
> matrimonio: 15 giorni consecutivi. Spetta anche in caso di nuove nozze;
33
> assistenza a parenti ed affini (al III grado) con handicap: 3 giorni al mese
anche non consecutivi.
C) NORME COMUNI
Permesso riconosciuto al padre lavoratore in occasione della nascita del/della
figlio/a
> l’Amministrazione ritiene che, considerata la difficoltà di far coincidere
l’assenza del padre lavoratore con il giorno del parto, il permesso possa
essere accordato al docente anche successivamente – entro e non oltre
quindici giorni dalla nascita: 1 giorno da certificare con idonea autocertificazione dell’avvenuta nascita del/della figlio/a.
Grado di parentela e grado di affinità: vedi a pag. 57
Procedura
Chi è interessato deve presentare domanda al dirigente scolastico, il quale
non può rifiutare il permesso se rientra in una delle tipologie previste, ad
eccezione dei motivi personali che possono essere subordinati a particolari
esigenze di servizio, formalmente e debitamente motivate.
Ogni assenza deve essere documentata, anche al rientro al lavoro, o autocertificata in base alle leggi vigenti.
Altri permessi
Tali permessi non sono sempre estensibili a tutti i rapporti di lavoro, la normativa citata in parentesi individua il campo di applicazione.
• Formazione (art. 40 CCPL 2006-09 che modifica art. 76 CCPL 2002-05)
• Partecipazione a convegni e congressi di associazioni professionali (art.
453 D.lvo 297/94)
• Convegni per attività artistiche (art. 454 D.lvo 297/94)
• Congedi per attività sportiva su richiesta del Coni (art. 454 D.lvo 297/94)
• Invalidi (art. 13 legge 638/83)
• Permessi per diritto allo studio (art. 29 CCPL 2006-09 che modifica art.
56 CCPL 2002-05)
• Permessi sindacali (ACQP 5 maggio 2003)
• Congedo alle armi per esigenze temporali (art. 38 DPR n.3/1957)
• Per donazione sangue (art. 1 legge 584/1967)
• Per testimoniare in processo (art. 348 Cpp e art. 255 Cpc)
• Per giudice popolare (legge 74/78)
34
•
•
•
•
•
•
Candidatura alle elezioni europee (art. 52 legge 18/1979)
Funzioni elettorali (art. 11 legge 53/1990)
Mandato amministrativo (legge 265/1999)
Volontari della protezione civile (art. 10 DPR 613/1994)
Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 legge 996/1970)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 78 CCPL 2002-05)
D)
•
•
•
•
•
•
•
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 54 CCPL 2002-05
Art. 29 CCPL 2006-09 che modifica l’art.56 CCPL 2002-05
Art. 32 CCPL 2006-09 che modifica l’art.60 CCPL 2002-05
Art. 40 CCPL 2006-09 che modifica l’art.76 CCPL 2002-05
Art. 78 CCPL 2002-05
Art.11 CCPL 21.07.2008 Biennio 2008-09
Tutte le norme citate.
6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI
Il diritto
A) Hanno diritto di assentarsi dal servizio, per l’intera giornata in cui sono
convocati i rispettivi consigli, i lavoratori componenti:
- i consigli comunali
- i consigli provinciali (non il consiglio provinciale del Trentino, che è equiparato ad un consiglio regionale)
- i consigli metropolitani
- le comunità montane
- le unioni di comuni
- i consigli di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti.
Per i consigli che si svolgono nelle ore serali, i lavoratori hanno diritto di non
riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo.
Quando le sedute si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
B) Hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni cui
fanno parte per la loro effettiva durata, i lavoratori facenti parte:
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- delle giunte comunali, provinciali (vedi sopra), metropolitane e delle comunità montane
- degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali
- delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
- delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari
Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per un
massimo di 48 ore lavorative al mese:
- i sindaci
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i presidenti di comunità montane
- i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per un
massimo di 24 ore lavorative al mese:
- i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane, dei consorzi fra enti locali
- i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali
- i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Retribuzione
Le assenze sopra riportate sono retribuite dall’amministrazione di appartenenza.
Permessi non retribuiti
I lavoratori, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive in aggiunta ai permessi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un
massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
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Documentazione dei permessi
L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni devono essere documentati mediante una certificazione dell’ente. La
programmazione delle assenze non ha alcun valore sostitutivo della documentazione richiesta.
Per assicurare la continuità didattica
Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive e che si avvalga
del regime delle assenze e dei permessi, è tenuto a presentare, ogni trimestre,
a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni, connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa
scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni.
Qualora le assenze, derivanti dagli impegni dichiarati, non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi,
il dirigente scolastico può nominare un supplente per il periodo strettamente
indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese.
Tale supplenza è prorogabile solamente se c’è l’esigenza in relazione a quanto
dichiarato nella comunicazione mensile, e sempreché non sia possibile provvedere con altro personale in soprannumero o a disposizione.
Per tutto il periodo della supplenza il docente titolare, nel periodo in cui non
è impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è
utilizzato nella scuola.
Normativa di riferimento
D.lv n.267/2000
Art. 57 CCPL 2002-05
7. PERMESSI BREVI
Compatibilmente con le esigenze di servizio. Al personale con contratto a
tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato di
durata annuale e fino al termine delle attività didattiche, possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore a due ore di servizio effettivo.
I permessi non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, l’orario settimanale: 24 ore i docenti della scuola primaria, 18 ore i docenti delle scuole
secondarie.
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Procedura
Chi è interessato deve presentare domanda al dirigente scolastico, indicando
le ore di lavoro nella giornata e quelle per cui chiede il permesso.
Il dirigente scolastico può negare, ridurre il permesso per esigenze di servizio
che devono essere indicate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/1990). La concessione è subordinata alla possibilità di sostituire chi chiede il permesso con
docenti in servizio. Non si possono pagare supplenti, ma si possono pagare
ore eccedenti.
Recupero
Le ore di permesso devono essere recuperate. Il momento lo stabilisce il dirigente scolastico in base alle esigenze di servizio nei due mesi successivi
alla richiesta. I docenti recuperano possibilmente con riferimento alle ore di
attività non effettuate.
In caso di recupero di attività di insegnamento verranno effettuate con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. In caso di attività funzionali prioritariamente in attività della stessa
tipologia.
Se il recupero non è possibile a causa del dipendente, il dirigente scolastico
cura la trattenuta dell’importo orario dalla paga.
Validità
Valgono come anzianità di servizio e non riducono le ferie.
Retribuzione
Intera a meno che il mancato recupero delle ore non sia da addebitare al
lavoratore.
Visite mediche specialistiche
Il permesso breve, nel limite annuale prima indicato, può essere richiesto anche per visite mediche specialistiche. In questo caso non è dovuto il recupero.
Normativa di riferimento
• Art. 28 CCPL 2006-09 che modifica l’art.55 CCPL 2002-05
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8. ASPETTATIVE
Aspettative per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio
L’aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall’art. 69 e 70 del T.U. Approvato con DPR n.3/1957, si può chiedere anche per gravi ragioni personali, per motivi di studio, di ricerca in cui rientrano tutti i miglioramenti
della preparazione professionale, anche (e non solo) in relazione all’attività
scolastica;per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art.453 del
DPR n.297/1994.
Chi può chiedere l’aspettativa
a) Il personale con contratto a tempo indeterminato
b) Il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno
o fino al termine delle attività didattiche.
Retribuzione e validità
Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l’anzianità di carriera.
La durata dipende da questi fattori:
a) il periodo massimo di un’aspettativa è un anno (art. 69.4 DPR 3/1957)
b) due aspettative inferiori all’anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra esse non supera i sei mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno) (art.
70.1 DPR 3/1957)
c) non si possono prendere aspettative per motivi familiari per più di 2 anni e
mezzo in 5 anni (art. 70.2 DPR 3/1957)
d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6
mesi (art. 70.3 DPR 3/1957)
Procedura
L’interessato deve presentare la domanda al dirigente scolastico motivandola
e documentando i motivi.
Entro 30 giorni (art. 69 DPR 3/1957) il dirigente scolastico può accoglierla
o, se vi sono motivi di servizio, differire l’inizio, diminuire la durata, rifiutarla.
In questi casi le motivazioni devono essere scritte (artt. 2 e 3 legge 241/1990)
Alcuni esempi di situazioni che si possono verificare:
- un docente chiede l’aspettativa dal 1 giugno; il dirigente scolastico potrebbe spostarne l’inizio al termine degli scrutini o degli esami in cui è
impegnato il docente;
- un docente chiede diversi periodi brevi di aspettativa intervallati da una
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settimana. Il dirigente scolastico potrebbe autorizzarli a condizione che
l’assenza sia continua, senza brevi riprese di servizio, per garantire agli
alunni la continuità didattica del supplente.
L’aspettativa può essere revocata per motivi di servizio.
Riscatto dei periodi di aspettativa
Ai sensi dell’art. 5 del D.lvo n. 564/1996 i periodi di aspettativa familiari
successivi al 31.12.1996, fino ad un massimo di tre anni, sono riscattabili ai
fini pensionistici.
Altre aspettative
> I docenti che hanno superato il periodo di prova possono chiedere un
ulteriore periodo di aspettativa fino al massimo di 1 anno scolastico ogni
10. Il periodo non è valido per la carriera; chi lo chiede può, a sue spese,
pagare i contributi previdenziali (art 26.14 legge 448/1998).
> Per il personale a tempo indeterminato è possibile fare domanda di essere
collocato in aspettativa per un anno scolastico senza stipendio per fare
l’esperienza di una diversa attività lavorativa nell’ambito di un altro comparto della P.A.
> Il dipendente già in servizio presso l’amministrazione provinciale dal almeno quattro anni,vincitore di concorso presso altra area contrattuale,
comparto o altra pubblica amministrazione, ha diritto alla conservazione
del posto, senza retribuzione e decorrenza del’anzianità, per la durata del
periodo di prova
> Congedo straordinario retribuito fino ad un biennio per assistenza a portatore di handicap grave; possono accedere al beneficio:
a) il coniuge della persona gravemente diabilequalora convivente con la
stessa;
b) genitori del portatore di handicap grave;
c) fratelli o sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave;
d) figlio/a convivente con la persona in situazione di disabilità grave;
La fruizione del suddetto beneficio è subordinata ad alcune condizioni
specifiche.
> Messa a disposizione del Coni (art. 454 D.lvo 297/1994).
> Cooperazione in paese in via di sviluppo (legge 49/1987).
> Esonero sindacale (ACQP 5 maggio 2003 e legge 300/1970).
> Il congedo straordinario per dottorato di ricerca (legge 476/1984; art. 52
legge n.448/2001; art. 31 CCPL 2006-09). In caso di ammissione ai corsi
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di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato conserva il trattamento economico (stipendio tabellare, eventuali
assegni “ad personam”, retribuzione professionale docente, assegno di colonna b) previdenziale e di quiescenza in godimento.
Normativa di riferimento
• Art. 31 CCPL 2006-09 che modifica l’art.59 CCPL 2002-05
• Tutte le norme citate
9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ
La tutela della maternità è stabilita da norme di legge, integrate da norme
contrattuali; essa vale sia per docenti con contratto a tempo indeterminato
che a tempo determinato.
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Congedo per maternità (Astensione obbligatoria)
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
- i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al
periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni
effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino
ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione
non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del/della nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di
congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia
bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non
fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa
del figlio. La richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti
le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro.
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Congedo parentale (Astensione facoltativa)
Diritto, a domanda, a 10 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del
bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche
contemporaneamente, sempre nel limite dei 10 mesi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
- altri sette mesi al 30%
- ultimi due al 0%
Se richiesti dai 3 agli 8 anni del bambino, è garantita, a carico dell’amministrazione solo la copertura degli oneri previdenziali. Tale vincolo trova un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello del genitore richiedente il congedo (tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino) sia inferiore a 2.5 volte
l’importo minimo di pensione INPS.
I periodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.
Non sono validi per le ferie e la tredicesima.
Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in
godimento.
Aspettativa non retribuita
Entro il decimo anno di età del bambino:
- aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi.
Malattia bambino
Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo:
- i genitori,alternativamente,hanno diritto annualmente ad un massimo di
30 giorni retribuiti al 100%,computati complessivamente per entrambi i
genitori, il resto non retribuito
- nel primo anno di vita le assenze sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale;qualora
i trenta giorni siano già stati usufruiti,permane il diritto all’astensione,che
in tale caso non è retribuita
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
- 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali.
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.La malattia del bambino,anche nell’ipotesi del ricovero ospedaliero,sospende il decorso del
congedo parentale in godimento
A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità
di servizio a tutti gli effetti,compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
42
B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
Congedo per maternità (Astensione obbligatoria)
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
- i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al
periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni
effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino
ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione
non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di
congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia
bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non
fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa
del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti
le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro.
La docente che all’atto della proposta di un contratto di lavoro si trovi in
astensione obbligatoria ha diritto a quella supplenza sia ai fini giuridici sia
ai fini economici con pagamento al 100% per tutta la durata della supplenza; ha diritto altresì all’eventuale proroga della supplenza anche se ancora in
astensione.
NB !! in assenza di contratto di lavoro,i periodi di astensione obbligatoria per maternità danno diritto
all’indennità di maternità all’80% calcolata sull’ultima retribuzione percepita, purché intervengano entro
60 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
Congedo parentale (Astensione facoltativa)
Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto
anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i
genitori,anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
- altri cinque mesi al 30%
Tale vincolo trova un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello del ge43
nitore richiedente il congedo (tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino)
sia inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione INPS.
I periodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamene.
Non sono validi per le ferie, la tredicesima e per la maturazione del diritto
allo stipendio estivo.
Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in
godimento.
Malattia bambino
Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo:
- i genitori,alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo di
30 giorni retribuiti al 100%, computati complessivamente per entrambi i
genitori, il resto non retribuito;
- nel primo anno di vita le assenze sono retribuite fino a trenta giorni in
alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale;
qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti, permane il diritto all’astensione, che in tale caso non è retribuita.
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
- 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali.
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore. La malattia del bambino, anche nell’ipotesi del ricovero ospedaliero, sospende il decorso
del congedo parentale in godimento.
A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità
di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
C) NORME COMUNI
La lavoratrici madri, entro il primo anno di vita del bambino, in alternativa
all’astensione facoltativa, possono chiedere la riduzione di lavoro di 2 ore al giorno. La riduzione è di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore.
Tale diritto si applica, a richiesta delle lavoratrici madri, sia al personale con
contratto a tempo indeterminato, sia la personale con contratto a tempo determinato, nei limiti della supplenza; la retribuzione è al 100%.
44
D)
•
•
•
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lvo 151/2001
Art. 25 CCPL 2006-09 che modifica l’art.51 CCPL 2002-05
Art.9 CCPL 21.07.2008
10. TEMPO PARZIALE
Può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il personale con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale
utilizzato in altri compiti per motivi di salute e il personale a qualsiasi titolo
comandato o distaccato presso enti o istituzioni.
Tipologie di tempo parziale
Tempo parziale “orizzontale”:
distribuzione dell’orario ridotto su tutti i giorni lavorativi.
Tempo parziale “verticale”:
distribuzione dell’orario ridotto su alcuni giorni alla settimana (del mese, possibilità non praticabile dai docenti in servizio sulle classi, o di determinati
periodi dell’anno).
Tempo parziale biennale (due anni retribuiti al 50% con il primo anno lavorato a orario completo e il secondo anno a casa) per il docente con una
anzianità di servizio di almeno10 anni; questo part time può essere fruito una
sola volta nel quinquennio.
Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro: 5 anni all’80% della retribuzione con 4 anni di lavoro a orario pieno e 1 anno a casa.
Condizioni
Il numero di part-time “tradizionale” non può superare il 25% delle dotazioni
organiche provinciali di ciascun posto, classe di concorso o qualifica professionale.
L’articolazione pluriennale dell’orario non può superare il 5% dell’organico
provinciale dei docenti e può essere concesso solo a coloro che hanno almeno
10 anni di anzianità di servizio.
Il part-time biennale può essere concesso solamente al personale con almeno
dieci anni di anzianità di servizio e valutate le esigenze organizzative.
Riduzione
Per il part-time verticale settimanale e orizzontale, la quantità di riduzione
oraria dell’orario di lavoro è scelta dagli interessati, ma deve tener conto delle
particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle
singole classi di concorso a cattedre o posti ed assicurare, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe, l’unicità del docente.
Per il part-.time annuale, sottoposto alla valutazione delle esigenze organiz45
zative, il servizio viene svolto a quadrimestri.
Per il part-time biennale il servizio viene svolto per intero in un anno e non
viene svolto nell’anno successivo. Nel caso che il docente si assenti nell’anno
scolastico di servizio per un periodo superiore a 16 settimane il biennio si
interrompe con ripristino del rapporto a tempo pieno.
Per l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro, l’anno di riposo può essere
chiesto dal quarto anno scolastico del quinquennio in caso di un’anzianità
di servizio di almeno dieci anni; dal terzo in caso di un’anzianità di almeno
quindici anni; dal primo nel caso di un’anzianità di almeno venti anni.
Ferie
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie
pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno scolastico.
I dipendenti a tempo parziale biennale hanno diritto, nell’anno di lavoro, ad
un periodo di ferie pari a quelli a tempo pieno.
I dipendenti con articolazione pluriennale dell’orario hanno diritto, nei quattro anni di servizio, ad un numero di ferie pari a quelli a tempo pieno.
Attività e obblighi di servizio
- l’orario di insegnamento riportato nel contratto individuale;
- per coloro che nell’anno hanno una riduzione di orario, le attività funzionali all’insegnamento sono in proporzione all’orario di cattedra, fatto salvo
il diritto di partecipazione agli organi collegiali, anche oltre l’orario obbligatorio, senza oneri per l’amministrazione. Qualora tale partecipazione sia
richiesta dall’amministrazione, essa viene retribuita.
Durata rapporto a tempo parziale
Per la durata di almeno due anni il personale a tempo parziale verticale e
orizzontale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del
rapporto a tempo parziale.
Le altre due tipologie sono legate alla durata dell’articolazione del servizio,
ossia due e cinque anni.
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Presentazione della domanda
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata per il tramite
del dirigente scolastico, al dirigente dello SGRUSF entro una data fissata
dall’amministrazione (di norma il 15 marzo) di ciascun anno scolastico.
Collocamento in pensione e tempo parziale
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva necessari per il collocamento in
pensione può richiedere il trattamento di pensione di anzianità e, contemporaneamente, quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale.
Tale personale ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede ultima,
salvo il caso in cui non risulti in soprannumero.
La retribuzione sarà ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, tenendo presente il cumulo tra pensione
e retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta servizio a tempo pieno.
NB !! Le trattenute fiscali saranno operate separatamente dalle due amministrazioni, Provincia e INPDAP, quindi con una aliquota minore del dovuto, per cui nel momento della dichiarazione dei redditi
verrà operato il conguaglio.
Procedura
1. L’interessato presenta domanda al dirigente dello SGRUFS tramite il dirigente scolastico entro il 15 marzo (o altra data stabilita e comunicata
dall’amministrazione) eccetto i docenti che chiedono il part-time contestuale al pensionamento per i quali la scadenza della domanda è la stessa
della domanda di pensionamento.
2. Il dirigente dello SGRUSF forma per ogni insegnamento, classe di concorso, due graduatorie; una per il personale che ha chiesto il collocamento
a riposo per anzianità di servizio, l’altra per il restante personale.
3. Il dirigente dello SGRUSF determina il contingente dei posti a tempo
parziale (fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso o di
ciascun ruolo).
4. Il dirigente dello SGRUSF convoca gli interessati per la firma del nuovo
contratto a tempo parziale (anche tramite la scuola di servizio).
Normativa di riferimento
• Legge 335/1995
• Om 446/1997
• CM 61/1997
47
•
•
•
•
Art 38 CCPL 2002-05
Art. 19 CCPL 2006-09 che integra l’art.38 CCPL 2002-05
Art. 20 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 39 CCPL 2002-05
Art. 42 CCPL 2006-09
11. ORARIO
L’orario di lavoro dei docenti è diviso in attività di insegnamento e attività
funzionali all’insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni dei docenti e lo propone al Collegio dei Docenti che lo delibera.
Attività di insegnamento
L’orario di insegnamento si svolge:
- nel periodo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico;
- in non meno di cinque giorni la settimana. Il giorno libero non è un diritto ed è considerato lavorativo;
- l’orario settimanale può essere articolato in modo flessibile sulla base di più
settimane con un massimo, di norma, di flessibilità non superiore a 4 ore. La
decisione è presa dal Collegio dei docenti, con il parere dei consigli di classe
interessati e rientra nel progetto di istituto. Ad esempio nella secondaria si
può aumentare l’orario di una materia di una/due ore in alcune settimane e
diminuirlo in altre in modo che il monte ore annuale non cambi.
Quadro dell’orario di insegnamento
Docenti di scuola elementare: 22 ore settimanali, nelle quali rientra anche
l’assistenza alla mensa, l’arricchimento dell’offerta e le supplenze in caso di
ore residue. Alle 22 ore vanno aggiunte 2 ore da destinarsi, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica.
Docenti scuole secondaria di primo grado: 18 ore settimanali, nelle quali
rientrano anche l’assistenza alla mensa, l’arricchimento dell’offerta e le supplenze in caso di completamento di orario.
Docenti scuola secondaria di secondo grado: 18 ore settimanali, nelle quali
rientrano gli interventi didattici ed educativi e le supplenze in caso di completamento di orario.
48
Docenti specialisti di ruolo di lingua straniera della scuola primaria che si
dichiarano disponibili ad espletare tale servizio per un quadriennio: 20 ore
settimanali di cui almeno 18 di insegnamento.
Docenti di religione cattolica della scuola primaria: 18 ore frontali, due ore
di programmazione collegiale, due ore a disposizione, due ore per attività
funzionali.
Docenti di religione cattolica della scuola secondaria: 15 ore frontali, un’ora
di programmazione collegiale, un’ora a disposizione, un’ora per attività funzionali.
Le attività di recupero e di arricchimento dell’offerta e gli interventi educativi
integrativi sono demandati all’autonoma programmazione di istituto e sono
svolti:
- nella scuola dell’obbligo per lo più nell’orario settimanale, con la possibilità ovviamente di ore aggiuntive;
- nella secondaria di secondo grado in ore aggiuntive durante l’anno o nei
periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico.
Completamento di orario
I docenti della scuola secondaria assunti a tempo pieno che hanno una cattedra inferiore alle 18 ore sono tenuti a completare l’orario con spezzoni orario,
interventi integrativi, supplenze, attività para e interscolastiche.
Anche il completamento può essere articolato sulla base di più settimane.
Riduzione ora di lezione
La riduzione dell’ora di lezione può derivare:
- da una scelta del dirigente scolastico per rispondere ad esigenze organizzative estranee alla didattica
- da una scelta del collegio dei docenti, che per questo fa una proposta al
consiglio di istituto, per realizzare spazi di flessibilità dell’organizzazione
dell’orario didattico
Nel primo caso è escluso l’obbligo del recupero delle frazioni orarie da parte
dei docenti.
Nel secondo caso i docenti devono recuperare le frazioni orarie, completando
l’orario d’obbligo con attività deliberate dallo stesso collegio dei docenti.
Il contratto stabilisce che ai docenti che rientrano nel secondo caso (ai quali
vengono parificati anche quelli che hanno nel loro orario più di un rientro
pomeridiano e/o serale) venga assegnato un compenso annuo di 710 euro. A
quelli rientranti nel primo caso, il compenso verrà assegnato se, volontaria49
mente, aderiscono alle prestazioni integrative di 16 o 33 ore annue, a seconda
dell’entità della riduzione oraria.
Modalità di recupero del tempo lavoro (solo 2° ciclo)
(novità introdotta con l’accordo 28.9.2010 come sostituito
dall’accordo luglio 2011)
Nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che
hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle
quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono
a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.
Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite,
per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del
docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti. Tali prestazioni
devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il
Progetto di Istituto e secondo il piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti; per le eventuali ore residue non
calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle
lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività
funzionali all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e
della tipologia del contratto.
Le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa potranno
essere riconosciute sul Fondo d’istituto, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di cui al comma 1. Tale quota b) è destinabile anche al
riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal
personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi.
Attività funzionali all’insegnamento
Le attività funzionali sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Queste attività possono essere individuali e collegiali.
Le attività individuali, comprendono:
a. la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni
b. la correzione degli elaborati
c. i rapporti individuali con le famiglie
Le attività collegiali, comprendono:
d. il collegio dei docenti e le sue articolazioni,compresa l’attività di program50
mazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini: fino a 40 ore annuali
e. i consigli di classe e di interclasse: non più di 40 ore annuali
f. le riunioni per scrutini intermedi e finali
g. le riunioni per esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Le attività relative ai punti a), b), c), f ), g) sono atti dovuti e non hanno un
tempo contrattualmente stabilito.
Le attività relative al punto d) devono essere fatte e qualora il limite deliberato dal collegio docenti venga superato si può accedere alle ore di potenziamento formativo (40 ore provinciali) di cui al punto successivo o essere
retribuiti per le attività aggiuntive(fondo di istituto). Nell’organizzare le
riunioni occorre assicurare prioritariamente quelle plenarie. Sarebbe paradossale retribuire tutti i docenti per la partecipazione ad un collegio straordinario che costerebbe troppo al fondo dell’istituzione scolastica. Fissare
all’inizio dell’anno scolastico il numero delle ore di riunioni del collegio
serve per limitare le riunioni plenarie al minimo e per l’attività deliberativa.
Devono essere invece ampliate le riunioni delle varie articolazioni: commissioni, gruppi, ecc. che preparano i materiali o i documenti da portare, in
termini di proposta, al collegio in sede plenaria per la discussione, la modifica, l’integrazione e la delibera.
Le attività relative al punto e) rientrano in quelle regolate dal punto b),
comma 3, art. 26 CCPL 2202-05 come modificato dall’art. 12 CCPL
2006-09. Per queste attività non vi è un numero di ore uguale per tutti,
perché dipendono dall’ordinamento e dal numero di classi di ogni docente.
Il collegio nella sua attività programmatoria iniziale stabilisce finalità e numero delle riunioni nel piano delle attività. Nel programmare tali riunioni
occorre tenere conto che i docenti (il contratto parla di docenti con più di
sei classi, perché per questi si è ritenuto che sia possibile, in via teorica, il
superamento del limite temporale stabilito) non devono superare 40 ore
annue.
Le attività relative al punto c) sono rese secondo le modalità decise dal
consiglio di istituto che delibera sulla base delle proposte del collegio dei
docenti. Il contratto stabilisce che il Consiglio di Istituto interviene solo
sulle modalità organizzative rispetto alla proposta del Collegio dei docenti.
Il contratto, poi, non quantifica l’impegno; chiarisce solo che deve essere
assicurata la concreta accessibilità al servizio.
51
Attività di potenziamento formativo
(con novità introdotte dall’accordo 28.9.10)
Queste attività vengono previste dal comma 4 dell’articolo 26 del CCPL
2002-05 come modificato dall’art. 12 CCPL 2006-09 e ulteriormente modificato il 10.2.2009 e il 28 settembre 2010, che prevede un totale di 40 ore
obbligatorie deliberate nel piano delle attività:
A. Per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata
della lezione a 50 minuti e per le altre istituzioni scolastiche che con delibera dei rispettivi collegi docenti decidono di adottare la stessa distribuzione
delle 40 ore di potenziamento del presente comma, sono prioritariamente
suddivise:
A1. almeno 20 ore per attività di formazione, aggiornamento e ricerca su
tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare
il progetto d’istituto,
A2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla
presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate
presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le
stesse saranno calendarizzate,
A3. fino a 10 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, con particolare
riferimento alle esigenze di programmazione didattica dei nuovi piani
di studio provinciali utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti.
B. Per le altre istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui alla lettera A.,
sono prioritariamente suddivise:
B1. 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo il
piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti,
B2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla
presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate
presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le
stesse saranno calendarizzate,
B3. 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto
d’istituto. Il contratto ha lasciato la piena libertà alle scuole autonome
di definire i contenuti di queste ore, prevedendo una proposta di sud52
divisione e non un vincolo per i collegi dei docenti.
Per il personale part-time o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le
ore per le attività di cui ai punti A1 e B3 sono completate anche utilizzando
l’orario previsto per le attività di cui ai punti A3 e B1 rispettivamente.
L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività
didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste
alle lettere A2 e A3, B1 e B2 secondo un programma che viene comunicato
all’atto della stipula del contratto di lavoro.
A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le
prestazioni dovute sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del
contratto.
A seguito delle molte segnalazioni ricevute sulle più stravaganti applicazioni
da parte dei dirigenti scolastici delle 10 ore di supplenza, su richiesta esplicita
della FLC si è ottenuto in sede Apran la seguente precisazione:
Le 10 ore di supplenza sono obbligatorie e devono essere effettuate nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo
svolgimento di altre attività; il collegio docenti, su proposta del dirigente scolastico, può deliberare la calendarizzazione di una parte delle dieci ore che
si considerano comunque rese; le restanti ore saranno richieste dal dirigente
con un ordine di servizio, tenuto conto della presenza del docente presso
l’istituzione scolastica e quindi nelle “ore buche” o al termine dell’orario di
servizio; il dirigente dovrà aver cura di assegnare equamente il numero delle
supplenze ai vari docenti; al termine dell’anno scolastico le eventuali ore non
utilizzate sono considerate comunque rese.
Le riunioni per le attività funzionali e di potenziamento sono, di norma, convocate con un preavviso di almeno 5 giorni.
Rapporti con le famiglie
Uno di punti più controversi è il rapporto con le famiglie. Infatti il contratto
lo inserisce tra le attività dovute, ma non è quantificato l’impegno. Inoltre, in
un precedente contratto, veniva indicata la possibilità di un suo potenziamento da far riconoscere all’interno delle prestazioni ulteriori facoltative.
Con il CCPL 2002-05 le prestazioni facoltative sono diventate obbligatorie
e nulla è stato modificato nei confronti dei rapporti con le famiglie quindi
anche la possibilità di continuare ad essere riconosciute come potenziamento
dei rapporti con le famiglie.
Per questa ragione il collegio dei docenti deve, prima di tutto, individuare
53
le modalità da proporre al consiglio di istituto, affinché il rapporto con le
famiglie possa avvenire in modo da rispettare il dettato contrattuale, cioè,
come stabilisce il c.5 dell’art.12 del CCPL 2006-2009, assicurarne l’ efficacia, e, successivamente, qualora lo ritenga necessario, potrà anche individuare le modalità di un suo eventuale potenziamento da inserire nelle attività dell’art.12 del CCPL 2006-2009 c. 4 lettera a). Ovviamente sarebbe
paradossale che il potenziamento fosse maggiore dell’attività dovuta. Alcune
delibere di Collegi docenti che non hanno mantenuto un giusto equilibrio fra
l’attività dovuta e il suo potenziamento hanno messo i sindacati in difficoltà
durante la trattativa.
Attività aggiuntive
Le attività aggiuntive possono essere di insegnamento e/o funzionali all’insegnamento.
Sono svolte oltre l’orario obbligatorio. Sono programmate nel progetto di
istituto, inserite nel piano delle attività e consistono nello svolgimento di
attività finalizzate alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento sono svolte oltre gli obblighi orari previsti contrattualmente e possono consistere, ad esempio, in:
- progettazione di interventi formativi;
- attività con funzioni di collaborazione alla dirigenza;
- attività di coordinamento dell’attività didattica;
- produzione di materiale con particolare riferimento anche a prodotti informatizzati utili per la didattica;
- partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno
ai processi di innovazione;
- attività di raccordo tra la scuola e mondo del lavoro;
- ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del progetto di istituto.
Le attività aggiuntive di insegnamento sono svolte oltre gli obblighi orari
previsti contrattualmente e possono consistere in arricchimento dell’offerta
e in attività di recupero, comprese quelle legate al superamento dei debiti
scolastici degli alunni della scuola secondaria di secondo grado.
Collaborazioni plurime
Su autorizzazione del dirigente scolastico, i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole su progetti deliberati dagli organi collegiali.
54
Ciò non può comportare esoneri dagli impegni nella scuola di titolarità o di
servizio.
Prestazioni professionali
Le scuole, sulla base di un regolamento deliberato dagli organi collegiali,
possono prevedere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, con
esclusione dei propri alunni (per le materie di insegnamento).
Normativa di riferimento
• Art. 25 CCPL 2002-05
• Art. 12 CCPL 2006-09 che modfica l’art.26 CCPL 2002-05
• Art. 27 CCPL 2002-05
• Art. 28 CCPL 2002-05
• Art. 13 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 29 CCPL 2002-05
• Art. 47 CCPL 2002-05
• Art. 48 CCPL 2002-05
• Art. 56 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 103 CCPL 2002-05
• Art. 57 CCPL 2006-09 soppressivo dell’art. 104 CCPL 2002-05
• Art. 58 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 105 CCPL 2002-05
12. RETRIBUZIONE
Composizione
La struttura della retribuzione è composta da:
1) trattamento fondamentale (per 13 mensilità) costituito da voci:
a)stipendio tabellare, cioè una delle sette posizioni stipendiali di cui è
fatta la carriera economica;
b)assegno tabella B (indennità provinciale legale alle 40 ore di potenziamento formativo).
Una possibile terza voce del trattamento fondamentale potrebbero essere eventuali “assegni ad personam”, ma sono poco diffusi e legati a
situazioni del tutto personali e particolari.
2) trattamento accessorio:
a)retribuzione professionale docente (per 12 mensilità), diversificata su
tre posizioni;
b)assegno per il nucleo familiare che spetta a chi ha certe condizioni di
55
reddito in base alla composizione del proprio nucleo familiare;
c)eventuale trattamento accessorio costituito da voci che spettano in relazione a particolari situazioni (retribuzione ore aggiuntive con il fondo dell’istituzione scolastica, retribuzione per le funzioni strumentali,
compenso per ore eccedenti e altro);
d)assegno di flessibilità (per 10 mensilità).
Stipendio tabellare e progressione di carriera
L’attuale modello di carriera economica è stato introdotto dal CCNL 94-97
ed è avvenuto, per il personale già in ruolo, al primo gennaio 1996 in base
all’anzianità che aveva al 31.12.1995. I mesi residui sono stati arrotondati ad
un anno se superavano 6 mesi altrimenti sono stati trascurati.
La carriera è costituita per ogni livello da 6 posizioni stipendiali (detti gradoni):
posizione
Anzianità
in anni
permanenza
1
2
0–8
9 – 14
9
6
3
4
5
6
15 – 20 21 – 27 28 – 34
(dopo anni (dopo anni
(da anni 0 e 9 e fino ad 15 e fino
fino ad anni anni 14, ad anni 20,
8,mesi 11 e mesi 11 e mesi 11 e
giorni 29) giorni 29) giorni 29)
6
(dopo anni
21 e fino
ad anni 27,
mesi 11 e
giorni 29)
7
da 35
(dopo anni (dopo anni
28 e fino
35)
ad anni 34,
mesi 11 e
giorni 29)
7
Il passaggio da una posizione stipendiale all’altra avviene per anzianità. Il
passaggio è ritardato per chi riceve la sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio:
> due anni di ritardo, in caso di sospensione dal servizio superiore a un
mese;
> un anno di ritardo, in caso di sospensione dal lavoro di durata fino a un
mese.
Assegno tabella B
Questa voce stipendiale del trattamento fondamentale caratterizza lo stipendio dei docenti della provincia di Trento. Essa, dal 1 gennaio 2007 è passata
ad € 2.217,00 e, a regime dall’1.1.2009 passerà ad € 2.329,68 annue.
56
Retribuzione professionale docente (Rpd)
Questa voce dello stipendio è stata introdotta per la prima volta col contratto
1998-2001 sotto la dizione c.i.a. (compenso individuale accessorio). Dopo il
biennio contrattuale 2000-01 ha cambiato denominazione ed è stata diversificata in base all’anzianità in tre posizioni:
• da 0 a 14 anni passa da € 164,00 mensili al 31.12.2007, ad € 172,34 mensili a decorrere dal 1.1.2009;
• da 15 a 27 anni passa da € 202,00 mensili al 31.12.2007, ad € 212,27
mensili a decorrere dal 1.1.2009;
• da 28 in poi, passa da € 257,50 mensili al 31.12.2007, ad € 270,59 mensili
a decorrere dal 1.1.2009.
Assegno di flessibilità
Tale compenso, pari a 710 euro mensili per 10 mensilità (da settembre a giugno), è attribuito ai docenti che prestino la loro attività secondo almeno una
delle seguenti modalità:
a) una scansione dell’ora di lezione, anche con la suddivisione in unità diverse dell’ora cronologica, secondo un progetto didattico e/o organizzativo
che determini il rispetto del completamento dell’orario d’obbligo;
b) nel caso di riduzione per cause esterna qualora il docente presti 16 0 33 ore
di prestazioni integrative (la diversità di quantità oraria dipende dall’entità
della riduzione dell’ora di lezione) e, comunque, non superiore al debito
orario.
c) qualora nell’orario di insegnamento ci sia più di un rientro pomeridiano o
serale.
Altre indennità
Sono inoltre previste una serie di indennità per::
• attività di collaborazione con il dirigente scolastico (art. 36 CCPL 200205)
• attività complementari di educazione fisica (art. 45 CCPL 2002-05 integrato da art. 23 CCPL 2006-09)
• equo indennizzo (art. 64 CCPL 2002-05)
• buono pasto (art. 65 CCPL 2002-05)
• viaggi di istruzione e visite guidate (art. 92 CCPL 2002-05)
• indennità di trasferimento d’ufficio (art. 93 CCPL 2002-05)
• servizio su più sedi (art. 53 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 94 CCPL
2002-05)
• retribuzione estiva supplenti (art. 54 CCPL 2006-09 che modifica l’art.
95 CCPL 2002-05 )
• docenti delle isole linguistiche (art. 97 CCPL 2002-05)
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Normativa di riferimento
• Art 28 CCPL 2002-05
• Art. 13 CCPL 2006-09 che modifica l’art.29 CCPL 2002-05
• Parte seconda, Titolo I Capo I CCPL 2002-05
• Parte seconda Titolo I CCPL 2006-09
• Biennio economico 2008-09 del 5.9.2008
• Tutti gli articoli citati
58
Allegato
Tabelle stipendiali mensili
(dal 1° gennaio 2009 comprensive dell’ indennità
di vacanza contrattuale a regime dal 1° luglio 2010)
Docenti scuola a carattere statale
Docenti scuola primaria
ANZIANITÀ STIPENDIO
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
TOTALE 2
(con
flessibilità)
Da 0 a 2
1641,82
172,34
194,14
2008,3
71
2079,3
Da 3 a 8
1686,17
172,34
194,14
2052,65
71
2123,65
Da 9 a 14
1822,77
172,34
194,14
2189,25
71
2260,25
Da 15 a 20
1982,33
212,27
194,14
2388,74
71
2459,74
Da 21 a 27
2137,17
212,27
194,14
2543,58
71
2614,58
Da 28 a 34
2289,95
270,59
194,14
2754,68
71
2825,68
Da 35
2403,73
270,59
194,14
2868,46
71
2939,46
Docenti scuola secondaria 1° grado
ANZIANITÀ STIPENDIO
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
TOTALE 2
(con
flessibilità)
Da 0 a 2
1781,9
172,34
194,14
2148,38
71
2219,38
Da 3 a 8
1831,1
172,34
194,14
2197,58
71
2268,58
Da 9 a 14
1991,89
172,34
194,14
2358,4
71
2429,4
Da 15 a 20
2176,99
212,27
194,14
2583,4
71
2654,4
Da 21 a 27
2356,72
212,27
194,14
2763,13
71
2834,13
Da 28 a 34
2533,03
270,59
194,14
2997,76
71
3068,76
Da 35
2663,21
270,59
194,14
3128,44
71
3199,44
59
Docenti scuola secondaria 2° grado: diplomati
TOTALE 2
(con
flessibilità)
STIPENDIO
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
Da 0 a 2
1641,82
172,34
194,14
2008,3
71
2079,3
Da 3 a 8
1686,17
172,34
194,14
2052,65
71
2123,65
Da 9 a 14
1822,77
172,34
194,14
2189,25
71
2260,25
Da 15 a 20
1982,33
212,27
194,14
2388,74
71
2459,74
Da 21 a 27
2213,21
212,27
194,14
2619,62
71
2690,62
Da 28 a 34
2364,71
270,59
194,14
2829,44
71
2900,44
Da 35
2479,81
270,59
194,14
2944,54
71
3015,54
ANZIANITÀ
Docenti scuola secondaria 2° grado: laureati
ANZIANITÀ STIPENDIO
60
RPD
ASSEGNO
PROV.
TOTALE 1
FLESSIBILITÀ
(10 mensilità)
TOTALE 2
(con
flessibilità)
Da 0 a 2
1781,9
172,34
194,14
2148,38
71
2219,38
Da 3 a 8
1882,86
172,34
194,14
2249,34
71
2320,34
Da 9 a 14
2044,38
172,34
194,14
2410,86
71
2481,86
Da 15 a 20
2243,63
212,27
194,14
2650,04
71
2721,04
Da 21 a 27
2497,43
212,27
194,14
2903,84
71
2974,84
Da 28 a 34
2663,71
270,59
194,14
3128,44
71
3199,44
Da 35
2796,26
270,59
194,14
3260,96
71
3331,96
Retribuzione professionale docente (RPD) - Scuola del Trentino
Fasce
Anzianità
Aumenti
Aumenti
Aumenti dal
Arretrati
dal
dal
RPD al
1.1.2008
RPD al
RPD al
RPD al
1.7.2008 fino a fine
1.1.2009
x 12
31.12.2007
x 12
30.6.2008
agosto 31.12.2008
1.1.2009
x
12
mensilità
mensilità
2008
mensilità
c. Riass
da 0 a 14
164,00
2,79
166,79
4,96
26,64
168,96
3,38
172,34
da 15 a 27
202,00
3,43
205,43
6,10
32,81
208,10
4,16
212,27
da 28
257,50
4,38
261,88
7,78
41,83
265,28
5,31
270,59
Compenso orario lordo tabellare dal 31.12.2007 per prestazioni aggiuntive
all’orario d’obbligo a carico del fondo d’Istituto
Scuola a carattere statale del Trentino
Qualifica
Ore aggiuntive corsi di
recupero
Ore aggiuntive di insegnamento
Ore aggiuntive di non
insegnamento
Docenti diplomati e
laureati delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine
e grado e personale
educativo
50,00
35,00
17,5
Biennio economico 2008-2009 - Scuola a carattere statale del Trentino
Assegno Provinciale (40 ore)
Anzianità
Aumento Arretrati
Aumento
Aumento
Aumento
2° sem fino a fine
Al
1° sem
Al
Al
2009 x 12
Al
2008 12
al
31.12.2007 2008 x 12 30.6.2008 mensilità
agosto 31.12.2008
mensilità 1.1.2009
1.1.2009
mensilità
2008
c. Riass
c. Riass
da 0 a 2
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 3 a 8
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 9 a 14
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 15 a 20
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 21 a 27
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 28 a 34
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
da 35
2.217,00
3,14
2.254,69
5,58
30,01
2.284,00
3,81
9,39
2.239,68
61
La parentela
È il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come
il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.).
Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:
• la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre
e figlio, nonno e nipote);
• la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite:tra padre e figlio
c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio,
padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado
(nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e
così via.
L’affinità
È il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini,
perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità
si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così
suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo
grado, ecc.
PARENTELA
AFFINITÀ
è il vincolo tra persone che discendono
da uno stesso stipite
è il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell’altro coniuge
Grado
Rapporto di parentela con
il titolare
1
padre e madre
figlio o figlia
2
nonno o nonna
nipote
(figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella
Grado
Rapporto di affinità
1
padre e madre
figlio o figlia
2
nonno o nonna del coniuge
nipote
(figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata
63
PARENTELA
AFFINITÀ
è il vincolo tra persone che discendono
da uno stesso stipite
è il vincolo tra un coniuge e i parenti
dell’altro coniuge
3
bisnonno o bisnonna
pronipote
(figlia o figlio del nipote)
nipote
(figlia o figlio del fratello o
della sorella)
zio e zia
(fratello o sorella del padre o
della madre)
3
bisnonno o bisnonna del
coniuge
pronipote
(figlio del nipote del coniuge)
nipote
(figlio del cognato o della
cognata)
zio o zia del coniuge
Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di
coniugio che implicitamente ammette la collaborazione familiare nell’impresa.
I coniugi di tutti i parenti e gli affini del titolare rilevano, ai fini dell’iscrizione come
familiari coadiuvanti ART/COM al pari del parente o affine cui sono coniugati, ma i loro
familiari sono per il titolare degli estranei
64
Una riforma strutturale
che cambia le regole
per le pensioni
Il decreto “Salva Italia” (Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha cambiato i requisiti per andare in pensione a partire dal 1° gennaio 2012. Sul
provvedimento confermiamo il nostro giudizio negativo rispetto a quanto
verrà fatto pagare alle lavoratrici e ai lavoratori.
Qui di seguito, i nostri i approfondimenti e le tabelle con i nuovi requisiti per
l’accesso alla pensione.
1. INTRODUZIONE DEL PRO-RATA CONTRIBUTIVO (art.24, comma 2)
Dal 1° gennaio 2012 scatta per tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo. Di fatto questa norma riguarderà solo chi si trova integralmente nel sistema di calcolo retributivo (cioè coloro che al 31/12/1995 avevano maturato
almeno 18 anni di contributi) perché tutti gli altri già si trovano nel sistema
contributivo puro o in quello misto (retributivo per la parte di contribuzione
maturata entro il 31/12/95 e contributivo per la parte successiva). La pensione sarà così determinata da due quote:
• Quota di tipo retributivo, applicata alle anzianità maturate al 31/12/2011
• Quota di tipo contributivo, applicata alle anzianità che si maturano dal 1°
gennaio 2012.
Per quanto riguarda questa norma vogliamo ricordare a tutti che la CGIL era
per l’applicazione del calcolo in pro quota per tutti fin dal 1995 e che ripropose la questione, purtroppo, senza essere ascoltata, nel 1997.
Il problema, quindi, non è l’introduzione del sistema di calcolo contributivo
in pro quota per tutti, che abbiamo sempre richiesto, ma le numerosissime
altre norme contenute nel provvedimento che colpiscono drammaticamente
i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati.
È da rilevare, inoltre, che con l’introduzione del sistema di calcolo contributivo in pro quota per tutti i lavoratori, viene superato il limite massimo di ren-
65
dimento pensionistico legato all’anzianità contributiva (2% per ogni anno di
contribuzione, 80% con 40 anni) e quindi l’anzianità eccedente i 40 anni
maturata successivamente al 1° gennaio 2012 verrà valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.
2. DALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ALLA PENSIONE ANTICIPATA:
DISINCENTIVI SE IL PENSIONAMENTO AVVIENE PRIMA DI UNA
DETERMINATA ETÀ (art.24, comma 10)
A partire dal 2012 la pensione di anzianità (40 anni di contributi e/o quote)
non esiste più e si trasforma in Pensione Anticipata che rappresenta l’unica
modalità per accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, il requisito dei 40 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età anagrafica è portato per le donne a 41 anni e 1
mese e per gli uomini a 42 anni e 1 mese. Tali requisiti saranno aumentati di
1 ulteriore mese nel 2013 e ancora di 1 mese nel 2014.
Inoltre, dal 2013 viene esteso anche al requisito contributivo previsto per il
pensionamento anticipato il meccanismo di incremento relativo all’aspettativa di vita. Nel 2013 per questi lavoratori scatteranno, quindi, ulteriori 3
mesi ai quali si aggiungeranno altri 4 mesi dal 2016.
Nel 2019 l’incremento dell’età legato all’aspettativa di vita diventerà
biennale,così come diventerà biennale la revisione dei coefficienti.
È evidente che tale automatismo spingerà sempre più avanti l’età di pensionamento.
Pensionamento prima dei 62 anni di età (art. 24 commi 10 e 15 bis)
Viene introdotto un meccanismo di disincentivi per chi si trova attualmente
nel sistema retributivo o misto e intende andare in pensione prima dei 62
anni di età. In questo caso è prevista una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012.
La riduzione è dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e di un
2% per gli anni successivi ai primi due penalizzati all’1%.
Il meccanismo del disincentivo è previsto solo per chi rientra nel sistema
retributivo o misto.
PERTANTO
66
Sul trattamento pensionistico maturato antecedentemente il 1° gennaio 2012
• Una riduzione dell’1% per ogni anno in ragione della differenza tra 62
anni e l’età effettiva di pensionamento;
• Una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo successivo ai primi due
In poche parole:
• Per ogni mese relativo ai primi due anni di anticipo spetta una riduzione
mensile dello 0,0833% (pari alla dodicesima parte dell’1%)
• Per ogni altro mese oltre i primi due anni di anticipo, spetta una riduzione
dello 0,1667% (pari alla dodicesima parte del 2%).
Pensione anticipata per chi ha cominciato a versare la contribuzione
successivamente al 1 gennaio 1996 (art.24, comma 11)
Anche questa norma penalizza le donne ed i giovani con lavori discontinui.
Ferma restando la possibilità di avvalersi della pensione anticipata prima descritta, per coloro che hanno cominciato a versare la contribuzione successivamente al 1 gennaio 1996 si prevede la possibilità di un altro pensionamento
anticipato a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con una
soglia minima di pensione da raggiungere pari a 2,8 volte l’assegno sociale
(2012 = 429,00 x 2,8% = 1201,20 euro mensili, indicizzati annualmente in
base alla variazione media quinquennale del pil nominale).
Chi potrà raggiungere tale soglia? Sicuramente non le donne, vista la frammentazione della loro vita lavorativa, né i giovani che ormai per tantissimi
anni svolgono lavori precari e con bassa retribuzione. Dove sta la positività di
questa norma per i giovani?
È da rilevare inoltre che la soglia minima di accesso (63 anni) è soggetta
all’incremento dell’età dovuto alla speranza di vita.
Deroga in via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 24
comma 15/bis)
Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno conseguito una anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che con le vecchie quote
avrebbero maturato il diritto al pensionamento nel 2012, possono conseguire
il trattamento di pensione anticipata al compimento di una età anagrafica
non inferiore a 64 anni. (35+64=99)
Vedi tabella con i requisiti richiesti per la pensione anticipata
67
3. PENSIONE DI VECCHIAIA (art.24, commi 6 e 7)
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, a decorrere dal 1° gennaio
2012, in base ai seguenti requisiti:
- cessazione attività lavorativa;
- raggiungimento di un’età minima prevista ed espressamente indicata nella
tabella sottostante;
- 20 anni di contribuzione
e, per coloro che hanno cominciato a versare contributi successivamente al 1
gennaio 1996
- il raggiungimento di un importo di pensione pari ad almeno 1,5 volte
l’assegno sociale (2012 = 429,00 x 1,5 =643, 50 euro.).
È da rilevare che questa norma peggiora la precedente normativa prevista
per coloro che stavano nel sistema contributivo (5 anni di effettivo lavoro per
il diritto a pensione, con un importo di pensione pari a 1,2 volte l’assegno
sociale 2012 = 429,00 x 1,2 = 514,80) e penalizza fortemente proprio i lavoratori precari e le donne, che non raggiungendo il nuovo importo di pensione
richiesto saranno costretti a lavorare fino a 70 anni (e poi di più) dal momento che la pensione verrà corrisposta solo a tale età con 5 anni di contribuzione
effettiva e senza alcun riferimento all’importo del trattamento.
Lavoratrici del settore privato
La manovra accelera il progressivo innalzamento dell’età di pensionamento
per le donne dei settori privati che passa dagli attuali 60 anni del 2011 ai 62
dal 1° gennaio 2012 e si incrementerà progressivamente di 18 mesi ogni 2
anni fino a raggiungere i 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Deroga in via eccezionale per le lavoratrici dipendenti del settore privato (art.
24 comma 15/bis)
Le lavoratrici del privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia con
una età non inferiore ai 64 anni se hanno maturato entro il 31 dicembre 2012
una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una età minima di 60.
68
Pubblici dipendenti (uomini e donne) e lavoratori (uomini) del privato
Dal 1° gennaio 2012 l’età anagrafica che dà diritto alla pensione di vecchiaia
è elevata a 66 anni.
Il requisito dei 66 anni sarà progressivamente innalzato per l’adeguamento al crescere dell’aspettativa di vita.
Tabella età pensionabile (fonte Relazione tecnica)
ANNO
LAVORATRICI DIPENDENTI DEL
SETTORE PRIVATO
LAVORATRICI* DIPENDENTI DEL
SETTORE PUBBLICO
2011
61 anni **
62 anni**
2012
62 anni
66 anni
2013***
62 anni e 3 mesi
66 anni e 3 mesi
2014
63 anni e 9 mesi
66 anni e 3 mesi
2015
63 anni e 9 mesi
66 anni e 3 mesi
2016***
65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
2017
65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
2018
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
2019***
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
2020
66 anni e 11 mesi
66 anni e 11 mesi
2021***
67 anni e 2 mesi
67 anni e 2 mesi
*La stessa tabella dal 2012 vale per i lavoratori del settore pubblico, del settore privato, gli autonomi ed i
parasubordinati
**Compresa la finestra mobile
***Anni in cui sono previsti aumenti dell’età pensionabile a causa degli incrementi dovuti alla speranza di vita (2013
tre mesi, 2016 quattro mesi, 2019 quattro mesi. Dal 2019 gli incrementi diventano biennali. Nel 2021 incremento
di tre mesi)
4. ABOLIZIONE DELLE FINESTRE MOBILI O A SCORRIMENTO (art.24, comma 5)
Per i lavoratori che matureranno i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012
vengono abolite le finestre mobili che erano state introdotte con la legge 122
del 2010 e dalla legge 148 del 2011.
Non è stato concesso alcun favore, visto che le finestre sono state incorporate
nelle varie età pensionabili.
Dovrà essere chiarito nelle prossime disposizioni normative se rimane confermata per i docenti l’unica finestra di uscita al 1° settembre, coincidente
con l’inizio dell’anno scolastico e se sarà sufficiente raggiungere i requisiti
necessari entro il 31 dicembre dello stesso anno.
69
5. DEROGHE RISPETTO AI NUOVI REQUISITI (art.24, commi 3, 14 e 15):
- MANTENIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI
- DONNE LAVORATRICI CHE OPTANO PER IL CONTRIBUTIVO AI FINI DELL’USCITA
ANTICIPATA
Nei confronti di questi soggetti continuano ad applicarsi le finestre mobili.
- Chi entro il 31 12 2011 ha perfezionato il diritto a pensione, per vecchiaia
e/o anzianità (40 anni di contributi o quote) conserva il diritto alle decorrenze e alla prestazione pensionistica previsti dalla normativa vigente
prima della manovra Monti.
Questo significa che il lavoratore che decide di permanere al lavoro, ha la
garanzia di accedere al pensionamento con le vecchie disposizioni.
Certificazione del requisito: il lavoratore può chiedere all’ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto acquisito; le modalità
della certificazione al momento sono ancora da specificare e potrebbero
variare da ente a ente.
- La manovra conferma la validità di una norma transitoria, prevista in via
sperimentale fino al 2015, che dà la possibilità alle donne di anticipare il
momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini.
In base a tale norma le donne che si trovano in regimi più favorevoli (retributivo-misto) possono ottenere la pensione di anzianità con almeno 35
anni di anzianità contributiva ed un’età di almeno 57 anni, oppure indipendentemente dall’età anagrafica 40 anni di contribuzione, a condizione
che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.
6. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.24 comma 19)
Viene eliminato il requisito minimo dei tre anni di anzianità contributiva
nelle gestioni previdenziali. Pertanto tutti i periodi contributivi possono essere totalizzati indipendentemente dalle anzianità maturate negli specifici
fondi.
70
7. PENSIONAMENTO FORZOSO CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE
O 65 ANNI DI ETÀ
Continua a trovare applicazione la norma che prevede la facoltà dell’ammini-
strazione di collocare forzatamente a riposo il personale con raggiunti limiti
di età (65 anni) o di contribuzione (40 anni).
Nell’applicazione della norma si dovrà però tenere conto dei nuovi requisiti
previsti per il pensionamento. La sua applicazione, tuttavia, richiederà ulteriori specificazioni da parte dei ministeri competenti.
8. SOPPRESSIONE INPDAP ED ENPALS (art.21, commi da 1 a 9)
L’articolo 21 della legge 214/2011 di conversione del decreto legge 201/2011
prevede la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS a decorrere dal 1 gennaio 2012 ed il trasferimento delle loro funzioni all’INPS, che succede in
tutti rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.
Nel periodo dal 6 dicembre – data di entrata in vigore del decreto 201 – al
31 dicembre 2011 gli enti soppressi possono compiere solo atti di ordinaria
amministrazione.
In attesa dell’emanazione dei decreti interministeriali con cui debbono essere trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi
all’INPS, le strutture centrali e periferiche degli enti continuano ad espletare
le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.
I decreti interministeriali di cui sopra devono essere emanati entro 60 giorni
dall’approvazione dei bilanci di chiusura degli enti soppressi, bilanci che devono essere approvati entro il 31 marzo 2012.
Il 4 comma dell’articolo 21 prevede poi che gli organi degli enti soppressi
restino in carica fino alla data di adozione dei decreti interministeriali.
È da rilevare al riguardo che il testo del decreto milleproroghe prevede un’ulteriore restrizione per gli organi, visto che “possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi e, comunque, entro e non oltre il 1 aprile 2012”.
Dalla relazione al provvedimento si evince che tale ulteriore restrizione deriva
dal fatto che i termini in cui devono essere emanati i decreti interministeriali
non sono termini perentori, che gli organi si devono dedicare esclusivamente
alla chiusura dei bilanci per giungere a tale conclusione entro la data fissata,
che, comunque, non sono ammesse ulteriori dilazioni sulla cessazione degli
organi anche nel caso in cui non fossero nelle condizioni di poter chiudere i
bilanci.
Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato da sei rapprese
71
tanti degli enti soppressi,secondo criteri che saranno definiti dal Ministero
del lavoro.
L’INPS deve provvedere, entro sei mesi dall’emanazione dei decreti interministeriali, al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli enti.
Dalla soppressione degli enti deve risultare un risparmio di spesa pari a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro
nel 2014.
Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia, di razionalizzazione e di riduzione dei costi si prevede che il Presidente dell’INPS
rimanga in carica fino al 31 dicembre 2014. Si fa presente che la proroga
della durata del mandato del Presidente dell’INPS poteva essere fatta con le
normali procedure: non si capisce proprio la necessità di mettere la proroga
nel decreto legge, tanto più in presenza della relazione annuale della Corte
dei Conti,pubblicata poco tempo fa, che critica ferocemente proprio il governo monocratico dell’ente e giudica non condivisibili moltissime decisioni
assunte dallo stesso.
Ma il problema non è solo la proroga del Presidente fatta per decreto d’urgenza.
Un tema come quello della soppressione dei due enti di cui stiamo parlando
e dell’unificazione della previdenza pubblica in un solo ente, tema estremamente delicato e complesso, che incide profondamente sui lavoratori, sull’organizzazione del lavoro,sulla qualità e sulla tempestività dei servizi e delle
prestazioni liquidate o erogate agli utenti, non avrebbe dovuto essere oggetto
di un decreto legge ma di un tavolo di confronto con le parti sociali, per
affrontare adeguatamente tutte le problematiche connesse, predisponendo
anche un percorso a tappe finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti
con tempi adeguati.
Invece sulla questione non c’è stato alcun confronto con le parti sociali né è
stato delineato alcun percorso ed i problemi che già sono emersi sono tantissimi, a cominciare dagli esuberi del personale degli enti soppressi, al processo
di riorganizzazione che dovrebbe mettere in campo l’INPS, che sta ancora
faticosamente procedendo al proprio processo riorganizzativo interno, alle
maggiori spese che sicuramente ci saranno almeno nei primi tempi invece dei
risparmi irrisori ipotizzati,alla mancanza di qualsiasi indicazione sulle strutture decentrate degli enti (a cominciare dal fallimento delle case del welfare).
Anche il tema della governance degli enti non è stato adeguatamente affron72
tato, visto che al consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS rimangono gli
stessi compiti ora previsti, senza prevedere norme più cogenti sull’esigibilità
delle decisioni assunte.
A chi giova tanta fretta? E perché tanta fretta?
Lo stesso presupposto sul quale è fondata la soppressione degli enti è un
falso: il primo comma dell’articolo 21 dice che la soppressione avviene “in
considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema
pensionistico attraverso l’applicazione del metodo di calcolo contributivo,
nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa
nel settore previdenziale ed assistenziale”. Vorremmo ricordare a tutti che
siamo ben lontani dall’armonizzazione delle regole per tutti (non è un caso
che i lavoratori degli enti soppressi mantengono il loro inquadramento previdenziale) e che l’unificazione in un unico ente non è detto che migliori la
qualità delle prestazioni e dei servizi offerti dagli enti stessi.
Per quanto riguarda l’INPDAP ad esempio c’è tutta la partita di carattere
creditizio (prestiti e mutui) e di carattere sociale (convitti, collegi universitari, borse di studio,vacanze Italia, vacanze all’estero, soggiorni senior, master
INPDAP,azioni in favore dell’occupabilità dei giovani,residenze sanitarie assistite, prestazioni in favore della non autosufficienza, progetti intergenerazionali, assicurazione sociale vita, investimenti a contenuto sociale, progetti
realizzati in collaborazione con i comuni ecc ecc) che nel vorticoso passaggio
all’INPS rischia di subire dei seri contraccolpi visto che l’Istituto rispetto alle
tante prestazioni e servizi gestiti dall’INPDAP finora si è occupato soltanto
dei prestiti.
73
Requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato
(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa,
sulla base dello scenario demografico Istat – centrale base 2007)
74
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati e
lavoratori autonomi
Lavoratrici
Dipendenti pubbliche
e private e lavoratrici
autonome
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati e
lavoratori autonomi:
ulteriore canale di
accesso per i lavoratori
neoassunti dal 1°
gennaio 1996
Anzianità
contributiva
indipendente dall’età
anagrafica
Anzianità contributiva
indipendente dall’età
anagrafica
Età anagrafica minima
se in possesso di
un’anzianità contributiva
minima di 20 anni e un
importo minima pari a 2,8
volte l’assegno
sociale nel 2012
rivalutato, tale importo
minimo, sulla base
dell’andamento del PIL
nominale (lavoratori
neoassunti dal 1°
gennaio 1996)
2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
63 anni
2013
42 anni e 5 mesi
41 anni e 5 mesi
63 anni e 3 mesi
2014
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2015
42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2016
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2017
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2018
42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2019
43 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
63 anni e 11 mesi
2020
43 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
63 anni e 11 mesi
2021
43 anni e 5 mesi
42 anni e 5 mesi
64 anni e 2 mesi
2022
43 anni e 5 mesi
42 anni e 5 mesi
64 anni e 2 mesi
2023
43 anni e 8 mesi
42 anni e 8 mesi
64 anni e 5 mesi
2024
43 anni e 8 mesi
42 anni e 8 mesi
64 anni e 5 mesi
2025
43 anni e 11 mesi
42 anni e 11 mesi
64 anni e 8 mesi
2026
43 anni e 11 mesi
42 anni e 11 mesi
64 anni e 8 mesi
2027
44 anni e 2 mesi
43 anni e 2 mesi
64 anni e 11 mesi
2028
44 anni e 2 mesi
43 anni e 2 mesi
64 anni e 11 mesi
2029
44 anni e 4 mesi
43 anni e 4 mesi
65 anni e 1 mese
2030
44 anni e 4 mesi
43 anni e 4 mesi
65 anni e 1 mese
2031
44 anni e 6 mesi
43 anni e 6 mesi
65 anni e 3 mesi
2032
44 anni e 6 mesi
43 anni e 6 mesi
65 anni e 3 mesi
2033
44 anni e 8 mesi
43 anni e 8 mesi
65 anni e 5 mesi
2034
44 anni e 8 mesi
43 anni e 8 mesi
65 anni e 5 mesi
2035
44 anni e 10 mesi
43 anni e 10 mesi
65 anni e 7 mesi
2036
44 anni e 10 mesi
43 anni e 10 mesi
65 anni e 7 mesi
2037
45 anni
44 anni
65 anni e 9 mesi
2038
45 anni
44 anni
65 anni e 9 mesi
2039
45 anni e 2 mesi
44 anni e 2 mesi
65 anni e 11 mesi
2040
45 anni e 2 mesi
44 anni e 2 mesi
65 anni e 11 mesi
2041
45 anni e 4 mesi
44 anni e 4 mesi
66 anni e 1 mese
2042
45 anni e 4 mesi
44 anni e 4 mesi
66 anni e 1 mese
2043
45 anni e 6 mesi
44 anni e 6 mesi
66 anni e 3 mesi
2044
45 anni e 6 mesi
44 anni e 6 mesi
66 anni e 3 mesi
2045
45 anni e 8 mesi
44 anni e 8 mesi
66 anni e 5 mesi
2046
45 anni e 8 mesi
44 anni e 8 mesi
66 anni e 5 mesi
2047
45 anni e 10 mesi
44 anni e 10 mesi
66 anni e 7 mesi
2048
45 anni e 10 mesi
44 anni e 10 mesi
66 anni e 7 mesi
2049
46 anni
45 anni
66 anni e 9 mesi
2050
46 anni
45 anni
66 anni e 9 mesi
I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell’aumento della speranza di vita anche
successivamente al 2050. in ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni
adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat.
75
Ministero dell’istruzione
dell’Università e Ricerca
Circolare ministeriale D.M. n 22 del 12 marzo 2012
Oggetto:
D.M. n 22 del 12 marzo 2012.- Cessazioni dal servizio dal 1° settembre
2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.
Si trasmette il D.M. di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro
la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal
servizio.
Con la recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del
8/3/2012 che si allega in copia, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, MEF e INPS – gestione ex INPDAP, sono state diramate
le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta
nell’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del
22 dicembre 2011, con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni.
Il succitato articolo ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e
contributivi entro il 31 dicembre 2011. La circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica chiarisce tra l’altro che il personale suddetto non può optare per l’applicazione dei nuovi limiti anagrafici (66 anni) pur cessando dal
servizio dal 2012.
Si ricorda pertanto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i
requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono
di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione,
purché maturati entro il 31 dicembre 2011.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può
77
essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60
anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli
uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15
per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi
dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data
del 31 dicembre 2011.
Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che sia
posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo
rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso,
tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere
dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all’articolo
1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al
pensionamento solo a decorrere dal 1/9/2013.
Si ribadisce che secondo le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica tutti coloro che hanno maturato i requisiti di
cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente
per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e
di anzianità. Pertanto, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione,
al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando
che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità
maturate a decorrere dal 1/1/2012.
Ne consegue che per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201
del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd.
“quota”), continuano a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti “che a decorrere dal 1/1/2012
maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato disposto dei commi 5 e
6). Pertanto, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati
a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei
dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità
contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno
78
2012 le regole sono così modificate:
Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le
donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia , potrà aversi solo al
compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva , per le donne, e
42 anni e un mese per gli uomini.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal
1° settembre 2012.
A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente,
educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. n. 22 fissa, all’art. 1, il termine finale del 30/3/2012 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.
Il medesimo termine del 30/3/2012 vale anche per coloro che manifestino la
volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli
effetti, dall’1/9/2012.
Sempre entro la medesima data del 2012 gli interessati hanno la facoltà di
revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 30/3/ 2012 deve essere osservato anche da coloro che, avendo
diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto
29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta
va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la
permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative
alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o
situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Si precisa che, ovviamente, le domande già presentate prima dell’emanazione del DM n. 22, tramite POLIS, sono pienamente valide.
79
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere
presentate con le seguenti modalità:
- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi
compresi gli insegnanti di religione utilizza, , la procedura web POLIS
“istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito
internet del Ministero (www.istruzione.it).
Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
- il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in
forma cartacea.
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal
contratto, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008.
Gestione delle istanze
Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le
autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla
scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex
novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per
acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata
immediatamente dopo il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio
delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché
privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto
è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali.
80
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la
volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata
accertata la eventuale mancanza dei requisiti. di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l’ufficio
scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI
per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi
INPS - gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca
dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.
Da quest’anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:
1) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato;
2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto,
previa registrazione.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.
La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che
si avvarranno dell’assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell’apposita
sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012.
Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008
(Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)
L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato
i trattenimenti in servizio previsti dall’art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94,
a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’i
porto del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.
Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di
permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009,
adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del
Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere applicati in maniera
puntuale e motivata.
Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di
concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche
81
nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.
Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale,
deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2011-2012, ma
anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2012/2013.
Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere
valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal
processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti
scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali in atto.
Accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente
in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di
anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di
concorso, posto profilo, non oltre il 30 aprile 2012, secondo un prospetto che
verrà reso successivamente disponibile.
La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs
503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato
rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in
servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.
Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le
disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento
della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del
d.lgs. n. 297 del 1994).
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.
(Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)
Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata.
Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la
risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti
di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il
31.12.2011. Per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 invece, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità
82
contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.
In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità
di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso
di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al
raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano
già stati accettati i relativi provvedimenti.
In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6 comma 2 quater del
d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2011
ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva
derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi
di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di
leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2012
Il termine del 28 febbraio previsto per la presentazione della domanda di
cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, dall’art. 12 dal CCNL 15 luglio
2010 dell’area V della dirigenza , è per il 2012, prorogato al 30 marzo.
- recesso dei dirigenti:
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto
di lavoro oltre il termine di cui sopra (30 marzo) non potrà usufruire delle
particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto
scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la
generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi
per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile
di cui all’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP - Direzione
Centrale Previdenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
83
D.M. n 22 del 12 marzo 2012
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in
materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del
personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il
termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di
collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio
o di dimissioni volontarie dal servizio;
Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5;
Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c. 7 e c.11 come sostituito
dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
Visto l’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio
2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal
sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in
base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;
Visto il D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito con Legge n. 111 del 15 luglio
2011;
Visto il D.L. n. 138 del 16/8/2011, convertito con Legge n. 148 del 14/9/2011
ed in particolare l’art. 1, comma 16 che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell’art. 72, comma 11 della
L.133/2008;
Visto il DL. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n. 214 del 22
dicembre 2011, in particolare l’art. 24, che ha modificato i requisiti di
accesso al trattamento pensionistico
Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n
46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati si indicati i
criteri per l’applicazione dell’art.72 cc. 7 e 11;
84
Vista la Direttiva n.94 del 4 dicembre 2009 con cui questa Direzione ha
individuato i criteri per l’applicazione del sopra citato art. 72 cc 7 e 11
al personale della scuola;
Considerato che, ai sensi del comma 5 dell’ art. 1 del Regolamento, deve
essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario
della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010, ed in particolare l’articolo
12 che, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, fissa al 28
febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal
servizio;
Vista la Circolare n 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’applicazione dell’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
DECRETA
Art. 1
1. Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente,
educativo, amministrativo,tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di
collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012,
nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 30 marzo 2012.
2. Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata
nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo
raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro
per la funzione pubblica.
Art. 2
1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare
di indicazioni operative che segue il presente decreto.
2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale
dimissionario.
85
Art. 3
1. Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché
di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento
formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 2012, l’Amministrazione
comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di
dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato
per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo
provvedimento.
Art. 4
Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4
dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e
comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma
35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
IL MINISTRO
Francesco Profumo
86
Dipartimento della Funzione Pubblica
Circolare n 2
Oggetto:
decreto legge n. 201 del 2011, convertito in 1. n. 214 del 2011, c.d. “decreto
salva Italia” - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle
pubbliche amministrazioni.
l. Premessa
Come noto, nell’ambito della recente manovra, recante misure per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, decreto legge n. 201 del 2011,
convertito in 1. n. 214 del 2011, con l’art. 24 è stata introdotta una nuova
disciplina in materia di trattamenti pensionistici.
Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa
nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene
opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un’ omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul
rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici
saranno trattati in apposita circolare dell’Ente previdenziale.
2. Limiti di età per la permanenza in servizio
Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi
per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il
regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto
il sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate successivamente al
l gennaio 2012. In generale, il regime dell’art. 24, applicabile dal l gennaio
2012, prevede la “pensione di vecchiaia”, conseguita sulla base dei requisiti di
cui ai commi 6 e 7, e la “pensione anticipata”, conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi l0 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi a, 17
e 18 del medesimo articolo.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse
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gestite dall’ ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto
alla pensione di vecchiaia nell’anno 2012 si consegue al compimento del 66°
anno di età (commi 6 e 7 dell’art. 24) in presenza di un’anzianità contributiva
minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al l° gennaio 1996, fermi restando
il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20,
l’accesso al pensionamento è altresì condizionato all’importo della pensione
che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età
anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva
di 5 anni.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell’anno 2012 si consegue alla
maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva (comma l0
dell’art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata
nell’anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianità contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un
mese nell’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 20a, fermi
restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal l° gennaio 2013.
La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un’ età
anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a
meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2 quater dell’art. 6
del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. a del 2012. In
base a quest’ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente
ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro
il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di
cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il requisito di età anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia ed il requisito dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto
dell’applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma
12 dell’art. 24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011
(Gazzetta ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) è stato determinato l’incremento dei requisiti a decorrere dall’anno 2013.
È opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31
dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto,
anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure
su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva,
fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per
le anzianità maturate a decorrere dal l gennaio 2012.
Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno
maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n.
201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – c.d. “quota”), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla
predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico (c.d. “finestra”), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l’accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione
la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei
dipendenti” che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l’amministrazione,
nell’anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno
2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota
o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti
prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione
delle banche dati presso l’ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva.
Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento; l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la
permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata
(comma 4 dell’art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti
per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del
65° anno di età in base all’art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti
dello Stato e all’art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti
in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari
categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli
avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all’art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all’art. 34< del r.d. n. 1611 del
89
90
1933 e all’art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una
volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il
rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del
requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione
si desume dall’art. 6, comma 2 bis, del d.I. n. 248 del 2007, convertito in L. n.
31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione
(diversa da quella di vecchiaia), l’età ordinamentale costituisce il limite non
superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale
l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.
Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il
principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell’art. 24, citato.
In q uest’ ottica, il comma 7 dell’ art. 24, nel quale si prevede che si prescinde
dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente
abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di
quei lavoratori che altrimenti – in caso di vigenza del limite di importo minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta
età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda,
l’amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei
dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282
del 1991, nella quale si afferma che: “Il principio (...) secondo cui non può essere
preclusa, senza violare l’art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità
per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia
la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare
a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che
avere (...) valenza generale.” .
È opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24. ha generalizzato
l’applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a
decorrere dal l gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal
l gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale
condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio
sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione
(es. art. l , comma 4 quinquies, del d.l. n. 413 del 1989, convertito in l. n. 37 del
1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al l ottobre 1974 e art. 509,
comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, per il personale del comparto scuola).
Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per
il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare
e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali
di settore). Per questo personale, fra l’altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegificazione la disciplina dell’armonizzazione dei requisiti di
accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per la generalità dei pubblici dipendenti (comma 18 dell’art. 24) e, pertanto, allo stato, le
nuove norme sui requisiti di accesso non sono applicabili, salva invece l’applicazione del sistema contributivo pro-rata.
3. Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Il comma 20 dell’art. 24 prevede: “Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazione con legge 6 agosto 2008, n. 133,e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di
accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”
Da tale disposizione discendono due effetti:
- anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro e l’esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma H, lett. e,
dell’art. 24);
- i presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro che
maturano i requisiti a decorrere dal l gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, fatta eccezione
per l’istituto dell’esonero che è stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011 (e, cioè, dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa
riferimento alla data di entrata in vigore del “presente decreto”, ma poiché
la norma è stata introdotta dalla legge di conversione, la sua portata va
riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge), tranne che
per gli esoneri già concessi alla data del 4 dicembre 20 11 (cfr.: paragrafo
successivo).
Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le am91
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ministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto
previsto dall’art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122
del 2010, circa il finanziamento), ma questo si riferirà al periodo successivo
al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione
di vecchiaia.
Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal l gennaio 2013 (salvo l’aggiornamento del limite
risultante dall’adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. l dipendenti che nell’anno 2012 compiono 66
anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell’anno 2011
(sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono
soggetti al previgente regime e l’amministrazione avrebbe potuto accordare il
trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l’eventuale trattenimento
in servizio concesso dall’amministrazione o l’applicazione dell’eventuale finestra, per questi dipendenti l’età di collocamento a riposo rimane fissata a 65
anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno di età.
Si segnala che l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 è stato nuovamente modificato di recente dall’art. l del d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. n. 111 del
2011. Con l’ultimo intervento normativo è stata valorizzata la discrezionalità
nella concessione del trattenimento da parte dell’amministrazione, aspetto
già evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l. n. 112 del
2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo
all’interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende
dalle valutazioni che l’amministrazione compie in ordine all’organizzazione,
al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n. l0 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Inoltre, nell’anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell’anzianità di 42 anni e 5
mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo
dell’art. 24 e l’adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini
e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto
comma 10 e l’adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per
precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui è stato generalizzata
l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al l gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massi-
ma contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere
unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtù del comma 20 citato, per
i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal l gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del
diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione
anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i
dipendenti che sono in possesso di un’ età inferiore a 62 anni, si raccomanda
alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama
quanto già evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla l.
n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2 quater,
del d.l. n. 216 del 2011).
Resta inteso che il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità
contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo
il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati
a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta
coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie.
Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell’atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall’autorità politica. Tra questi criteri possono, ad
esempio, considerarsi l’esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione
a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all’utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni
di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di
riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito,
si segnala che l’art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2012, nel
modificare l’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all’applicazione
dell’art. 72, comma Il, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o
siano rilevate eccedenze. Inoltre, l’art. 15, comma l bis, del d.l. n. 98 del 2011,
convertito in l. n. 111 del 2011, nell’ambito della disciplina della liquidazione
degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell’adottare
le misure per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente, possa esercitare “la
facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che
93
non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva di quaranta anni.”.
Si rammenta inoltre quanto previsto dall’art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del
2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, secondo cui: “In tema di risoluzione del
rapporto di lavoro l’esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma Il dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l’amministrazione
interessata abbia preventiva mente determinato in via generale appositi criteri
di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.”.
4. Esonero
In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell’art. 24 in esame l’istituto
dell’esonero dal servizio, disciplinato dall’art. 72, commi da l a 6, del d.l. n. 112
del 2008, convertito in 1. n. 133 del 2008, è stato soppresso dalla legge di conversione n. 214 del 2011 e, quindi, a far data dall’entrata in vigore della legge
stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto continuano
ad applicarsi agli esoneri già concessi prima del 4 dicembre. Con la norma,
inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti
discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero di cui alla normativa
statale. Per quanto riguarda il regime dell’accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica,
come per la generalità dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle
finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il .’31dicembre 20
11. Inoltre, il previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del
personale in esonero che matura i requisiti di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal l gennaio 2012 a patto che l’esonero fosse in corso
alla data del 4 dicembre 2011 e dall’esito della procedura di cui al successivo
comma 15 risulti la capienza del contingente, secondo le modalità che verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma.
Ai fini della norma, l’esonero si intende concesso se l’amministrazione, nella
veste del dirigente competente in base all’ordinamento dell’amministrazione
stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell’istanza dell’interessato. L’eventuale incapienza del
fondo comporterà l’applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione
del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi
requisiti di anzianità contributiva legale.
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5. Periodo transitorio
Il citato comma 20 dell’art. 24 all’ultimo periodo stabilisce che: “Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
se aventi effetto successivamente al l° gennaio 2012.”.
Come si evince dal testo della disposizione, la finalità della norma è quella
di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi connesso all’
entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli
apparati pubblici. In base alla norma sono fatti salvi gli effetti degli atti di
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successiva al l
gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di
pensionamento in capo al dipendente interessato.
Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di età. Ne consegue che invece debbono intendersi “travolti”
dalla nuova disciplina – se aventi la predetta decorrenza – le determinazioni
ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente già adottati per motivi
diversi dal raggiungimento del limite di età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza
dell’atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in
quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l’esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianità contributiva comunicato in applicazione dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzianità
contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 4, l anni e 5 mesi per
le donne ed età inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni)
o all’accettazione, già nell’anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della quota nell’anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di
risoluzione unilaterale, l’amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all’interessato, valutando – se del caso – una
successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione
dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l’amministrazione ed il dipendente dovrà continuare
sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l’amministrazione dovrà darne
comunicazione all’interessato e ritirare l’eventuale determinazione o annullare
l’eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato.
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6. Personale del comparto scuola
Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola,
rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e
specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il MINISTRO
per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e la SEMPLIFICAZIONE
96
La previdenza
complementare
Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla
pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa.
Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima.
I lavoratori neo-assunti e precari, hanno un notevole interesse a costruirsi al
più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola
è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo Laborfonds). Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici Patronato della CGIL territoriale dove
è in funzione un punto di informazione “Infopoint Pensplan” per verificare le
condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo LABORFONDS.
È anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet:
www.laborfonds.it
L’adesione al fondo Laborfonds, o qualsiasi altra forma previdenziale complementare, per il personale precario o neo assunto di ruolo è indispensabile.
Perché la pensione erogata dall’INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all’ultimo stipendio percepito dagli stessi da lavoratori. In
conclusione il vecchio sistema erogava pensioni più alte, il nuovo eroga pensioni molto più basse.
Al fondo Laborfonds possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il
loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
L’adesione al fondo Laborfonds è volontaria e si effettua con la compilazione
e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi
del fondo), che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio.
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Appunti
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Tel 0461 428588
Trento Centro
via Roma, 35
Tel 0461 221768
Mezzolombardo
via Roma, 6
Tel 0461 604466
Rovereto
(con recapito a Brentonico e Folgaria)
via Maioliche, 57/H
Tel 0464 421327
Ala
via C. Battisti, 5
Tel 0464 674234
Borgo Valsugana
via per Telve, 2/B
Tel 0461 753450
Riva del Garda
viale Canella, 3
Tel 0464 557773
Levico Terme
via Marconi, 52
Tel 0461 706712
Arco
viale delle Palme, 3
Tel 0464 518111
Cles
via Degasperi, 10
Tel 0463 421088
Riva del Garda/Arco
(con recapito a Bezzecca)
Loc. S.Tommaso, 4
Tel 0464 552121
Malè
c/o Municipio - Piazza Regina Elena
Tel 0463 901796
Tione di Trento (con recapito a Ponte Arche)
via Roma, 17/A
Tel 0465 324942
Cavalese
(con recapito a Pozza di Fassa)
via Pasquai, 20
Tel 0462 230507
Storo (con recapito a Condino)
via Roma, 41/B
Tel 0465 680598
Tonadico
via U. Scopoli, 17
Tel 0439 763207
Pergine Valsugana
via Pennella, 92
Tel 0461 533025
www.caaf.it
800 730 740
nordest
PERCHÉ
ISCRIVERSI
ALLA FLC CGIL
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Iscriversi alla FLC CGIL significa partecipare attivamente
alla vita della scuola e impegnarsi in modo concreto per
affermare il valore della scuola pubblica come servizio alla
crescita formativa e sociale dei cittadini.
La FLC CGIL, nelle trattative sindacali con l’Amministrazione scolastica e nei rapporti con il personale della scuola, opera in base al principio della solidarietà, contro le tendenze egoistiche e di casta che si affermano nella nostra società.
La strategia dei diritti è l’obiettivo per il quale, secondo la CGIL, nella nostra società tutti i cittadini dovrebbero poter godere di alcuni fondamentali diritti, come il diritto al lavoro, all’istruzione, alla cultura, alla salute, alla maternità e alla paternità, a una pensione che consenta di vivere con dignità, a un lavoro non alienante e spersonalizzante.
L’affermazione di questi principi dentro e fuori i luoghi di lavoro è l’obiettivo di fondo della CGIL.
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L’iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette di ricevere
informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli
iscritti che viene recapitato a domicilio e le newsletter che
vengono inviate per posta elettronica.
Inoltre garantisce quattro polizze assicurative per:
• responsabilità civile
• ricovero ospedaliero per infortunio
• responsabilità civile in ambito
• invalidità permanente per incidente
extra professionale
su tragitto casa/lavoro
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La FLC CGIL offre anche un servizio di consulenza:
a Trento, in via Muredei, 8
dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0461 303958/9)
a Rovereto in via Maioliche, il venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0464 401979)
e per posta elettronica all’indirizzo: [email protected]
Altri recapiti vengono attivati durante l’anno presso gli uffici della CGIL di Riva d/G, Cavalese, Tione. Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici, possono essere un utile e prezioso riferimento.
Per ulteriori informazioni
sui servizi offerti consultare il sito web:
Supplemento al n. 1 del periodico della Cgil del Trentino, Attività Sindacale
www.flcgil.it/flc
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Il mio lavoro a scuola