Il mio lavoro a scuola Guida al Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia di Trento Anno Scolastico 2012/13 Patronato Inca Cgil del Trentino La tua pensione. Un diritto di domani da tutelare oggi Contribuzione previdenziale, ricongiunzione delle posizioni pensionistiche, previdenza complementare, riscatti. Dietro ciascuna di queste parole c’è un tuo diritto. Messi uno sopra l’altro, sono i mattoni sui quali devi costruire oggi la tua pensione di domani. Per aiutarti nella giungla della previdenza italiana c’è l’INCA, il patronato della CGIL che nelle sue 15 sedi sparse in tutto il Trentino ti mette a disposizione personale qualificato e ti garantisce una consulenza gratuita sulla tua situazione previdenziale. Contatta subito lo sportello INCA più vicino a casa tua. Perché la pensione è un diritto di domani che va tutelato oggi. Ricorda! 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Il mio lavoro a scuola anno scolastico 2012/2013 Guida al Contratto • Diritti •Nuovi requisiti per la pensione •Stipendi AGOSTO 2012 1 Indice CALENDARIO delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche ..................... 5 RINNOVO CONTRATTUALE - GRADONI E FOREG ................................... 7 PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA PAT E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA – PERSONALE NON DIRIGENTE – SULL’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE SUL BILANCIO PROVINCIALE PER IL “FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIENZA GESTIONALE” (FOREG) ................................................. 11 NOVITÀ RIALLINEAMENTO AGLI STIPENDI DEL NAZIONALE ...................... 17 IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DOCENTI NELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2006-09 ....................................................... 23 1. CONTRATTO INDIVIDUALE 2. FESTIVITÀ 3. FERIE 4. ASSENZE PER MALATTIA 5. PERMESSI 6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI 7. PERMESSI BREVI 8. ASPETTATIVE 9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ 10. TEMPO PARZIALE 11. ORARIO 12. RETRIBUZIONE ALLEGATO 23 26 28 30 33 35 37 39 41 45 48 55 59 LA PARENTELA ............................................................................... 63 UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI 1. INTRODUZIONE DEL PRO-RATA CONTRIBUTIVO 2. DALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ALLA PENSIONE ANTICIPATA: DISINCENTIVI SE IL PENSIONAMENTO AVVIENE PRIMA DI UNA DETERMINATA ETÀ 65 65 66 3 3. PENSIONE DI VECCHIAIA 4. ABOLIZIONE DELLE FINESTRE MOBILI O A SCORRIMENTO 5. DEROGHE RISPETTO AI NUOVI REQUISITI 6. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 7. PENSIONAMENTO FORZOSO CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE O 65 ANNI DI ETÀ 8. SOPPRESSIONE INPDAP ED ENPALS 68 69 70 70 70 71 CIRCOLARE MINISTERIALE Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative ............................... 77 CIRCOLARE sui limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni ............................................................ 87 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ................................................... 97 4 CALENDARIO delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche: Inizio delle lezioni: MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2012 Tale data deve, necessariamente, essere rispettata da tutte le istituzioni scolastiche. Fine delle lezioni: MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013 I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti: • tutte le domeniche; • da giovedì 1 novembre a sabato 3 novembre 2012 (ponte della festività di Ognissanti); • sabato 8 dicembre 2012 (festività dell’Immacolata concezione); • da sabato 22 dicembre 2012 a sabato 5 gennaio 2013 (vacanze di Natale); • da lunedì 11 febbraio a martedì 12 febbraio 2013 (vacanze di carnevale); • da mercoledì 27 marzo 2013 a mercoledì 3 aprile 2013 (vacanze di Pasqua); • giovedì 25 aprile 2013 (festa della liberazione); • mercoledì 1 maggio 2013 (festa del lavoro). In base a quanto sopra esposto i giorni di lezione sono determinati in 206. Rimangono nella disponibilità di ciascuna istituzione scolastica 2 giorni per ulteriori festività, con la conseguenza che il numero minimo di giorni di lezione è 204. I giorni di vacanza fissati dall’istituzione scolastica coincidono per tutti i plessi di competenza, salvo che per l’eventuale determinazione di un giorno di vacanza per la festa del Patrono qualora essa cada nel corso dell’anno scolastico e fermo restando che la festa medesima rientra in ogni caso nei 2 giorni a disposizione. È auspicato che le istituzioni scolastiche e formative presenti sul medesimo territorio e, pertanto, a servizio della stessa comunità, programmino in forma concertata gli spazi di flessibilità consentiti dal calendario scolastico. 5 Servizio pubblico di trasporto Il servizio di trasporto della Trentino trasporti, sia di linea che speciale, è garantito per le scuole dell’infanzia dal 3 settembre 2012 al 28 giugno 2013 nonché dall’1 luglio al 31 agosto 2013, per le scuole dell’infanzia a calendario turistico e per le restanti scuole dal 12 settembre 2012 all’11 giugno 2013 con esclusione dei giorni individuati dai paragrafi 1 e 4 del presente provvedimento. Il servizio erogato dall’aggiudicatario dei servizi di trasporto scolastico speciale e dagli altri trasportatori è garantito per 206 giorni di scuola e sospeso nei giorni di vacanza, in conformità a quanto deliberato dalle singole istituzioni, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 1 e 4 del presente provvedimento. 6 Rinnovo contrattuale Gradoni e Foreg Il Governo Berlusconi con il decreto n. 78/2010, convertito in legge, ha bloccato il rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici per ben quattro anni. Purtroppo anche la Giunta provinciale, dopo le verifiche legali e ministeriali, si è adeguata alla finanziaria nazionale e i nostri contratti sono bloccati al pari degli altri con la sola eccezione dell’istituzione provinciale del FOREG (Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale). FOREG Il confronto è iniziato nel mese di dicembre 2011 tra i sindacati scuola e l’amministrazione provinciale ed ha portato alla sottoscrizione, il 15 febbraio 2012, del Protocollo d’intesa fra la PAT e le organizzazioni sindacali del comparto scuola-personale non dirigente sull’utilizzazione delle risorse stanziate sul bilancio provinciale nel triennio 2011-2013, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 per il “Foreg” (Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale). Nella legge finanziaria provinciale del 2010 il Foreg veniva dotato di un corredo di risorse pari a 50 milioni di euro per il biennio 2011-2012, riferite a tutto il personale del sistema pubblico trentino appartenente a tutti i comparti di contrattazione (Autonomie Locali - Sanità – Scuola – Ricerca - al riparto delle suddette risorse non partecipa il personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali, ad esclusione di quelli di terza e quarta classe). La parte di risorse Foreg relative al personale docente ammonta a circa 13 milioni di euro di cui una quota potrà essere utilizzata per i futuri passaggi di gradone fino ad un massimo del 50% del loro costo. La legge finanziaria provinciale prevede che alla spesa derivante dall’attribuzione delle posizioni retributive maturate a partire dall’anno 2011 si faccia fronte con economie di spesa a regime derivanti da riduzioni di spesa relative al settore della scuola; solo in caso di insufficienza delle economie, saranno utilizzate ulteriori risorse del Foreg. I docenti che hanno maturato il diritto ai passaggi di gradone 7 nel 2010 sono stati circa 600 e quelli che lo hanno maturato nel 2011 dovrebbero essere circa 800. Poiché a livello nazionale le economie 2011 non sono state certificate, il finanziamento del passaggio di gradone maturato nel 2011 dal personale docente delle scuole nazionali e provinciali non è stato ancora autorizzato. Il Foreg sarà riconosciuto ai docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, che abbiano prestato nell’anno scolastico di riferimento almeno 180 giorni di servizio effettivo maturati entro il 30 giugno. Per l’anno scolastico 2011/2012 , il 75% del Foreg complessivo stanziato per gli anni 2011 e 2012, tolto quanto previsto per i passaggi di gradone del 2010 e del 2011, dovrà essere utilizzato per premiare lo sforzo fatto da tutte le istituzioni scolastiche provinciali per: • definire i piani di studio dell’istituzione scolastica sulla base dei piani di studio provinciali; • iniziare a introdurre un sistema di valutazione degli studenti tenendo conto delle competenze dagli stessi acquisite in attuazione del regolamento provinciale sulla valutazione degli studenti; • definire dei progetti di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri; • sviluppo dell’insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche (CLIL); • innovazione della didattica anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie L’erogazione del Foreg per l’anno scolastico 2011/2012 (di fatto erogato sulla presenza) sarebbe stata prevista entro il 30 settembre 2012, ma, visto il protrarsi della trattativa al tavolo Apran del mese di luglio, l’erogazione slitterà a novembre-dicembre. Per l’anno scolastico 2012/2013 il 25% del Foreg complessivo stanziato per gli anni 2011 e 2012, concorre alla definizione delle risorse da utilizzare sulla base di criteri per il miglioramento della qualità del servizio da definire nella contrattazione che si sta ancora svolgendo nel momento in cui sta andando in stampa l’attuale opuscolo. A partire dall’anno scolastico dal 2012/2013 in poi, nel Foreg confluiranno in particolare il 25% delle economie di gestione ed eventuali altre risorse previste dai vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro per l’incentivazione della produttività e altri obiettivi specifici. La trattativa è partita con una proposta avanzata dall’amministrazione di dividere al 50% la quota del Foreg a disposizione per gli anni scolastici 8 2011/2012 e 2012/2013, mentre quella fatta unitariamente dalle organizzazioni sindacali prevedeva la suddivisione 80% e 20%. La nostra richiesta era quella di distribuire la maggior parte delle risorse valorizzando il lavoro già svolto dai docenti in questi ultimi anni con l’introduzione delle iniziative elencate al punto precedente: la soluzione condivisa è stata il 75%. Per quanto riguarda le risorse da utilizzare nel 2012/2013, la FLC CGIL ha chiarito che è disponibile ad entrare nel merito della proposta purché si arrivi ad individuare criteri di miglioramento della qualità del servizio che siano riferiti alla valorizzazione dei processi e che le risorse a disposizione siano congrue. Su quest’ultimo punto avevamo chiesto di togliere il vincolo del 15% di utilizzo del Fondo qualità per il personale interno di istituto rendendo disponibili tali risorse per il Foreg. La FLC CGIL ha respinto decisamente l’ipotesi iniziale della PAT di incentivare i docenti proporzionalmente al servizio prestato oltre i 180 giorni, chiedendo (ed ottenendo) di adottare solo la soglia dei 180 giorni come livello minimo di accesso, poiché è il parametro ritenuto sufficiente sia ai fini dell’anzianità di servizio, sia per il pagamento dello stipendio estivo dei docenti a tempo determinato, sia per il superamento del periodo di prova. La trattativa sull’accordo per il Foreg è ancora aperta (al momento in cui va in stampa il presente opuscolo) assieme alla rivisitazione degli articoli contrattuali che in qualche modo vanno armonizzati con quelli della legge provinciale n. 5 del 2006 così come modificata dalla legge finanziaria provinciale per il 2012 (la cosiddetta“armonizzazione”). Qualche organizzazione sindacale non vuole proseguire la trattativa chiedendo all’amministrazione di disgiungere l’accordo Foreg da quello dell’armonizzazione. La Flc Cgil ha dichiarato la disponibilità a proseguire il confronto, perché il contratto è unico e contiene sia articoli che trattano argomenti di natura economica sia articoli di natura giuridica. Non si comprende quali “ragioni profonde” possano esserci per far saltare il tavolo, ottenendo come risultato solo l’allungamento dei tempi di liquidazione del Foreg. La Flc si impegnerà a continuare il confronto estivo con l’obiettivo di arrivare ad un testo di ipotesi da portare nelle assemblee; a quel punto si potrebbe chiedere un accordo stralcio per il Foreg, portare nel mese di settembre il resto del testo (ipotesi) nelle assemblee, raccogliere le osservazioni per poi tornare all’Apran per la firma definitiva (con il testo confermato o modificato dal personale docente). In questo modo i docenti avrebbero qualche euro in più e in tempi più celeri, ma anche qualche tutela in più di fronte a quei dirigenti scolastici che hanno dimostrato una gran voglia di applicare anche 9 in Trentino il decreto Brunetta, avendo tolto già nell’anno scolastico appena concluso alcune materie (come l’assegnazione ai plessi) alla contrattazione di istituto. La Flc vorrebbe bloccare “il prurito” di questi dirigenti scolastici arrivando alle modifiche degli articoli continuando però a garantire il rispetto delle competenze del collegio docenti, del consiglio dell’istituzione e del dirigente scolastico. I docenti hanno bisogno di chiarezza per lavorare bene, nel rispetto della libertà di insegnamento ma anche nel rispetto delle varie competenze. È con questo obiettivo – fissare compiutamente “chi fa cosa” nell’autogoverno delle istituzioni scolastiche - che la Flc ha affrontato tale delicata contrattazione. 10 PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA – PERSONALE NON DIRIGENTE – SULL’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE SUL BILANCIO PROVINCIALE NEL TRIENNIO 2011-2013 AI SENSI DEL COMMA 2, DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2010, N. 27 PER IL “FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIENZA GESTIONALE” (FOREG) PREMESSA DELLA GIUNTA PROVINCIALE: QUADRO-CONTESTO DI RIFERIMENTO Gli anni 2009-2010 sono stati caratterizzati da una situazione di crisi economica che ha investito l’intera nostra Nazione ed anche il Trentino, seppur in forma più attenuata rispetto al resto d’Italia. Le difficoltà della finanza pubblica sono tuttora rilevanti, anzi sembrano acuirsi per le problematiche della crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di rigore imposte dall’Unione Europea ai Paesi con elevato disavanzo e/o elevato debito pubblico. In tale contingenza già nell’estate del 2008 con il decreto legge n. 112 (convertito con modificazioni nella legge n. 133) e quindi nell’estate del 2010 con il decreto legge n. 78, (convertito con modifiche nella legge n. 122) il Governo nazionale ha proposto delle manovre di finanza pubblica incentrate per parte rilevante sulla spesa per il lavoro pubblico andando in particolare a definire un deciso contenimento dei costi del settore dell’istruzione. In tale difficile contesto la Provincia ha dovuto, con la manovra di bilancio 2011, adeguare le proprie politiche alle norme di coordinamento della finanza pubblica prevedendo per tutto il personale del sistema pubblico il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 ma garantendo: - l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale dal 2010; - le quote del salario accessorio (lavoro straordinario) e delle spese di missione; - risorse significative (visto il contesto) da destinare all’erogazione al personale di incentivi nell’ambito di un nuovo fondo denominato “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FOREG)” dotato di un corredo di risorse pari a 50 milioni di euro per il biennio 2011-2012, riferite a tutto il personale del sistema pubblico trentina appartenente a tutti i comparti di contrattazione (Autonomie Locali - Sanità - Scuola - Ricerca - al riparto delle suddette risorse non partecipa il personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali, ad esclusione di quelli di terza e quarta classe). 11 Il sistema economico del Trentino accanto a indubitabili punti di forza (elevati livelli di benessere e coesione, indicatori sociali e territoriali positivi, sistema finanziario costituzionalmente garantito, equilibrata struttura finanziaria del bilancio, ecc) presenta tuttavia punti di debolezza connessi in particolare al basso tasso di crescita economica che risulta sensibilmente inferiore rispetto alle corrispondenti performance registrate a livello europeo, a bassi livelli di internazionalizzazione e a insufficiente capacità di innovazione in grado di trasformare in ricadute locali gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo. Conseguentemente la manovra di bilancio per il 2011 ha individuato una strategia volta ad accrescere la competitività del sistema attraverso una pluralità di strumenti che riguardano l’utilizzo della spesa pubblica per sviluppare l’innovazione, la revisione in forma selettiva degli incentivi alle imprese e la priorità agli investimenti di contesto soprattutto in formazione e ricerca. Inoltre la manovra ha individuato quale fattore strategico per la competitività la modernizzazione del sistema pubblico in grado di originare, se appositamente guidata e realizzata, importanti ricadute sul sistema economico; su tali aspetti sono stati programmati interventi per la semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa per la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e per i cittadini, per l’utilizzo intensivo delle tecnologie I.C.T. Il processo di modernizzazione presuppone pure un ampio progetto di riorganizzazione del settore pubblico provinciale basato sulla riorganizzazione coordinata dell’attività amministrativa della Provincia e degli enti strumentali, anche mediante la creazione di centri unitari di servizi condivisi anche dislocati a rete sul territorio. Parallelamente alla riforma interna e in modo coordinato con la stessa, vi sarà la devoluzione alle Comunità di importanti settori di attività oggi gestiti dalla Provincia. Con la riforma dello Statuto di autonomia di fine 2009 (meglio conosciuta come “patto di Milano”) i principi fissati dalla normativa nazionale sul federalismo fiscale sono stati recepiti dall’ordinamento finanziario provinciale con conseguente impatto sul volume delle risorse finanziarie provinciali. Di detta riforma ciò che qui è importante sottolineare è la piena responsabilizzazione finanziaria della Provincia nel senso che le fonti finanziarie a disposizione dipendono dalla capacità di creare crescita economica, perché solo così la Provincia potrà alimentare le fonti del proprio bilancio, già messe a dura prova dalle limitazioni imposte dal patto di stabilità con lo Stato. Caposaldo della nuova impostazione finanziaria è inoltre la capacità di controllo della spesa di funzionamento di tutto il sistema pubblico provinciale, 12 per poter continuare a disporre delle risorse necessarie sia al sostegno degli investimenti finalizzati alla crescita economica, in particolare gli investimenti di contesto, e le politiche di incentivazione dell’economia, sia a promuovere le azioni per la coesione, in particolare per il lavoro e per gli interventi sociali. È evidente che a questo risultato si può arrivare progressivamente attraverso un processo riorganizzativo profondo, che sappia mettere in discussione gli assetti consolidati, del quale il coinvolgimento delle risorse umane, anche con una rispondente politica di incentivazione, costituisce fattore imprescindibile e fondante nello stesso tempo. Questo è l’impegno che la Giunta provinciale intende assumere in questa seconda metà di legislatura, accompagnandolo significativamente con quello inerente il definitivo consolidamento della riforma istituzionale. L’immagine di pubblica amministrazione trentina da accreditare per il futuro, è quella di una organizzazione snella, articolata territorialmente (senza per questo rinunciare ai livelli di efficienza ed efficacia raggiunti) che sa lavorare in rete, capace di spostare in modo flessibile le proprie risorse sui campi di intervento che nella specifica contingenza ne richiedono la presenza. GLI INTERVENTI NEL COMPARTO SCUOLA Per passare dalle intenzioni ai fatti la Giunta provinciale reputa necessario lavorare alla elaborazione di un ampio progetto di riorganizzazione delle attività pubbliche nel settore scuola infanzia, istituzioni scolastiche del primo ciclo, istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo. La realizzazione di tale obiettivo investe inevitabilmente in misura significativa l’organizzazione del lavoro del personale e deve tenere conto che il sistema educativo provinciale è gestito sulla base di anni educativi/scolastici/formativi: per poter quindi regolare e utilizzare in maniera ottimale il FOREG si ritiene necessario riferirsi allo strumento temporale dell’anno educativo/ scolastico/formativo a partire dal 2011-2012. Si ritiene dunque importante ripensare il sistema della scuola trentina in relazione al miglioramento dell’offerta e al controllo della spesa. È qui importante evidenziare che tale processo è già stato previsto per il comparto autonomie locali in particolare attraverso una riorganizzazione dei Dipartimenti, tra cui il Dipartimento Istruzione Università e Ricerca, finalizzata all’accorpamento delle strutture in aree omogenee e strutture di staffunitarie e tesa a raggiungere i seguenti obiettivi: 13 - standardizzazione dei processi, automazione degli stessi con gli strumenti dell’ICT; - semplificazione dei processi in una logica di servizio verso l’utenza, progettazione dei processi secondo il principio del “si fa ciò che dà valore ai cittadini/utenti”; - creazione di punti di contatto unificati fra utenza e amministrazione; - orientamento dell’organizzazione ai problemi emergenti della società trentina mediante forme flessibili di “team project” trasversale rispetto ai vari livelli di governo; - creazioni di “reti” di competenze condivise fra i diversi livelli di governo sul territorio trentino; - elaborazione di progetti di innovazione dei servizi pubblici offerti dalla P.A. anche con il coinvolgimento degli enti di ricerca e delle imprese del sistema economico locale. Personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, personale insegnante scuole dell’infanzia provinciali e coordinatore pedagogico nonché personale docente delle istituzioni formative provinciali Oltre alle garanzie richiamate in premessa in particolare per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, personale insegnante delle scuole dell’ infanzia provinciali e coordinatore pedagogico nonché personale docente delle istituzioni formative provinciali, la legge provinciale finanziaria 2011 ha garantito l’invarianza delle risorse finanziarie. Alla luce di tale considerazione si ritiene che il FOREG debba cercare di stimolare la crescita e il riconoscimento di veri strumenti di efficienza gestionale. Per l’anno scolastico 2011/2012 si ritiene che il 75% del FOREG complessivo stanziato per gli anni 2011 e 2012, debba essere utilizzato per costituire una quota aggiuntiva della quota A) del fondo per il miglioramento dei servizi, previsto dal contratto collettivo provinciale, da ripartire secondo quanto stabilito dal contratto stesso. Tale modalità di riparto andrà quindi a premiare, in proporzione ai giorni di presenza in servizio, lo sforzo fatto per garantire il livello raggiunto dal sistema educativo provinciale. Al fine di garantire un anticipo dell’erogazione di questa quota aggiuntiva 14 della quota A) del fondo per il miglioramento dei servizi, il 90% della stessa è erogato entro il 31 agosto 2012 a coloro che al 30 giugno 2012 hanno maturato almeno il periodo di servizio previsto dall’articolo 78, comma 5, del CCPL, applicabile al personale in oggetto, del 17.10.2003. Con il pagamento della quota A) del fondo per il miglioramento dei servizi per l’anno scolastico 2011-2012 si provvederà ad effettuare i conguagli relativi alla quota aggiuntiva. Per l’anno scolastico 2012/2013 si ritiene che il restante 25% del FOREG complessivo stanziato per gli anni 201l e 2012, debba essere utilizzato sulla base di criteri per il miglioramento della qualità del servizio. Le parti convengono altresì di avviare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione di questo protocollo un confronto in merito all’attuazione della disciplina contrattuale di riferimento. In attuazione dell’articolo 20, comma 1, della legge finanziaria provinciale 2012, per gli anni scolastici dal 2012/2013 in poi nel FOREG confluiranno in particolare il fondo per il miglioramento dei servizi e il 25% delle economie di gestione. Disposizioni a latere Per il personale in oggetto, le parti convengono altresì di avviare in tempi ravvicinati il confronto in merito all’attuazione della disciplina contrattuale sulle progressioni orizzontali sulla base delle risorse disponibili secondo quanto già comunicato alle organizzazioni sindacali. Tenuto conto che il FOREG è stato previsto anche per il corrispondente personale delle scuole dell’infanzia equiparate e delle istituzioni formative paritarie, si conviene che i contenuti di tale protocollo d’intesa costituiscano riferimento per la relativa contrattazione. 15 16 Novità Riallineamento agli stipendi del Nazionale Il 4 agosto 2011 è stato sottoscritto l’accordo tra sindacati scuola nazionali e ARAN sul funzionamento del sistema dei gradoni retributivi del personale della scuola in relazione al piano triennale di assunzioni previsto dall’art. 9 del Decreto legge 70/11 (Decreto sviluppo). bLa FLC, dopo una discussione nei propri organismi dirigenti, compreso il coordinamento dei precari, non ha firmato quell’accordo perché cambia le retribuzioni dei neo assunti, in peggio, con modifiche permanenti sul loro stipendio. Questo accordo comporta una modifica strutturale del funzionamento del sistema dei cosiddetti gradoni retributivi che sono stati ridotti da 7 a 6 con il conseguente allungamento del prima fascia stipendiale che prima prevedeva una permanenza di soli tre anni mentre adesso ne prevede nove. Ciò vuol dire aver maturato almeno undici anni di servizio, dal momento che ai fini della carriera e del passaggio di gradone il servizio pre ruolo è valido quattro anni per intero e la rimanente parte per i due terzi. Il precedente sistema dei gradoni ANZIANITÀ Da anni ad anni CLASSE STIPENDIALE Gradone Anni di permanenza 0-2 0 I 3 3-8 3 II 6 9 - 14 9 III 6 15 - 20 15 IV 6 21 - 27 21 V 7 28 - 34 28 VI 7 35 e oltre 35 VII - 17 Come è stato modificato (in grassetto le modifiche) ANZIANITÀ Da anni ad anni CLASSE STIPENDIALE Gradone Anni di permanenza 0-8 0 I 9 9 - 14 9 II 6 15 - 20 15 IV 6 21 - 27 21 V 7 28 - 34 28 VI 7 35 e oltre 35 VII - In pratica è stato cancellato il secondo gradone retributivo (3-8 anni) dove finora veniva collocato, dopo il superamento del periodo di prova, il personale assunto a tempo indeterminato con almeno tre anni di servizio utile ai fini della carriera. D’ora in poi questo personale potrà ottenere il primo aumento di stipendio a partire dal nono anno di servizio: un allungamento della carriera che comporta una riduzione dello stipendio; un sacrificio richiesto a lavoratori che da anni sono in servizio nella scuola sproporzionato. A seguito di questo accordo, sottoscritto da Cisl e Uil nazionali in piena estate senza alcun preventivo confronto con il personale della scuola, con delibera n.744 del 20 aprile 2012, la Giunta provinciale ha deliberato l’allineamento stipendiale dei docenti delle scuole trentine alla retribuzione dei docenti nazionali, mantenendo la differenza (positiva) come assegno a parte; al momento questo fatto non determina alcuna variazione nello stipendio, ma potrebbe costituire un ostacolo in più nelle future contrattazioni per il rinnovo contrattuale. 18 Si riportano alcuni passaggi della DELIBERA: L’articolo 17 comma 3 della legge provinciale n. 18 del 27 dicembre 2011, prevede che “dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici”. Con il CCNL 4 agosto 2011 (che la Flc Cgil non ha firmato!) sono state ridefinite le posizioni stipendiali del personale docente. A decorrere dall’1 settembre 2010 le posizioni retributive sono state ridotte da 7 a 6, con l’accorpamento della prima posizione (0-2 anni) e della seconda (3-8 anni) in una nuova “prima fascia” (0-8 anni), con i seguenti importi, per 12 mensilità e comprensivi di IIS. Docente scuola Docente diplomato istituti sec. II primaria grado (KA06) (KA05) Docente scuola media (KA07) Docente laureato istituti sec. II grado (KA08) retribuzione fondamentale retribuzione fondamentale retribuzione fondamentale retribuzione fondamentale da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 0 a 8 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22 da 9 a 14 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51 da 15 a 20 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69 da 21 a 27 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95 da 28 a 34 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07 da 35 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17 Fasce di anzianità Il medesimo Contratto nazionale ha previsto la salvaguardia, con assegno “ad personam”, della retribuzione finora percepita, per il personale e con le modalità di seguito specificati: - il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” - il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino la conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. La determinazione n. 34 di data 13 febbraio 2009 del Servizio Gestione Risorse Umane della Scuola e della Formazione in applicazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 dell’accordo provinciale concernente il biennio economico 2008-2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del comparto scuola - area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto in data 5 settembre 2008, determina nelle seguenti misure le posizioni stipendiali annue lorde del personale docente, comprensive di indennità integrativa speciale, in vigore dall’1 gennaio 2009: 19 Docente scuola Docente diplomato istituti sec. II primaria grado (KA06) (KA05) Docente scuola media (KA07) Docente laureato istituti sec. II grado (KA08) retribuzione fondamentale retribuzione fondamentale retribuzione fondamentale retribuzione fondamentale da 1.1.2009 da 1.1.2009 da 1.1.2009 da 1.1.2009 da 0 a 2 19.555,15 19.555,15 21.223,66 21.223,66 da 3 a 8 20.083,42 20.083,42 21.809,69 22.426,07 da 9 a 14 21.710,38 21.710,38 23.724,71 24.349,91 da 15 a 20 23.610,82 23.610,82 25.929,41 26.723,17 da 21 a 27 25.455,14 26.360,79 28.070,19 29.746,07 da 28 a 34 27.274,85 28.165,26 30.170,09 31.726,59 da 35 28.630,03 29.536,21 31.726,59 33.305,29 Fasce di anzianità Differenza voce stipendio nazionale-provinciale Per applicare le nuove fasce di anzianità ed i nuovi valori della retribuzione fondamentale prevista è necessario dal 1° gennaio 2012 ridefinire la misura della voce acconto Pat, da riassorbire con i futuri miglioramenti economici come previsto dall’articolo 17, comma 3 della LP 18/2011, come indicato nella sottostante tabella(valori per dodici mensilità): Fasce di anzianità 20 Docente scuola Docente diplomato istituti sec. II primaria grado (KA06) (KA05) Docente scuola media (KA07) Docente laureato istituti sec. II grado (KA08) “acconto PAT da “acconto PAT da “acconto PAT da “acconto PAT da riassorbire” riassorbire” riassorbire” riassorbire” da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 0 a 8 230,88 230,88 250,44 250,44 da 9 a 14 256,32 256,32 279,96 287,40 da 15 a 20 278,76 278,76 306,12 315,48 da 21 a 27 300,48 311,16 331,32 351,12 da 28 a 34 321,96 332,40 356,04 374,52 da 35 338,04 348,72 374,52 393,12 Assegno “ad personam” (per 12 mensilità) Docente scuola Docente diplomato istituti sec. primaria II grado (KA06) (KA05) Docente scuola media (KA07) Docente laureato istituti sec. II grado (KA08) da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 1.1.2012 da 1.1.2012 532,23 532,23 590,47 1.211,53 da 3 a 8 anni La delibera della Giunta provinciale n. 72 del 28 gennaio 2011 ha definito gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, con la presente si prevede che l’indennità di seconda posizione per il personale collocato nella nuova fascia retributiva “0-8 sia salvaguardata all’interno dell’“assegno ad personam”; Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1)di disporre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge finanziaria per l’anno 2012, che dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato e che la differenza rispetto alla misura vigente sia conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici; 2)di disporre che: - il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; - il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino la conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; 3)di approvare, secondo il contenuto delle allegate tabelle A), B), C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le misure della 21 retribuzione fondamentale (comprensiva di IIS), dell’“acconto PAT da riassorbire” e dell’“assegno ad personam” del personale insegnate della scuola a carattere statale; 4)di provvedere alla corresponsione dei nuovi valori della retribuzione, come definiti nelle tabelle A), B), C), da erogare per tredici mensilità, al personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento; 5) di dare atto che l’indennità di vacanza contrattuale spettante al personale docente è quella definita con delibera della Giunta provinciale n. 72 del 28 gennaio 2011 e che, al personale collocato nella nuova fascia retributiva “0-8 anni” che beneficia dell’“assegno ad personam”, l’indennità di vacanza contrattuale di seconda posizione viene salvaguardata all’interno dell’“assegno ad personam” stesso. 22 Il rapporto di lavoro dei docenti nelle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento con il contratto collettivo di lavoro 2006-09 SINTESI Si riportano i principali istituti contrattuali alla luce delle novità introdotte con i contratti di lavoro del 15 ottobre 2007, del 9 luglio 2008 e le disposizioni di modifica e accordo modalità art.26 del 10 febbraio 2009 e del luglio 2011 dei docenti delle scuole a carattere statale della provincia autonoma di Trento. Le norme riportate non esauriscono tutte le possibili variabili; per casi particolari o per un esame più approfondito si rimanda alla consultazione dei testi contrattuali. 1. CONTRATTO INDIVIDUALE Il rapporto di lavoro del personale docente delle scuole a carattere statale, come per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è regolato da norme contrattuali e dal codice civile. Il contratto individuale di lavoro, atto che vede la compartecipazione della parte datoriale e del lavoratore, costituisce uno degli istituti più vistosi della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro e sostituisce l’atto di nomina che era un atto unilaterale dell’amministrazione. Tipologia di contratti individuali Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato. 23 1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. È quello che prima della riforma del rapporto di lavoro si chiamava ruolo. 2. Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di lavoro a termine: • supplenze annuali, conferite dal Servizio per la Gestione delle Risorse Umane della Scuola e della Formazione (SGRUSF) su posti vacanti (dopo una certa data fissata dall’amministrazione e dopo l’esaurimento delle graduatorie provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di istituto); • supplenze fino al termine delle attività didattiche, conferite dallo SGRUSF su posti liberi per tutto l’anno ma non vacanti (dopo una certa data fissata dall’amministrazione e dopo l’esaurimento delle graduatorie provinciali, le operazioni su tali posti sono svolte dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di istituto); • supplenze temporanee con termine riportato nel contratto stesso, tali posti sono conferiti dai dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di istituto. Decorrenza La decorrenza è data dal giorno indicato per l’inizio effettivo del lavoro. Dallo stesso giorno decorre la retribuzione, previa presa di servizio, salvo le eccezioni di legge. Vincoli del contratto individuale Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, l’amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto, invita il destinatario a presentare, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, la documentazione prescritta e indicata nel bando di concorso o nelle ordinanze relative al reclutamento. Negli stessi termini l’interessato deve dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, previste dall’art. 53 del D.lvo 165/01. Risoluzione del rapporto di lavoro La mancata presentazione della documentazione prescritta o la mancata dichiarazione della situazione di incompatibilità comporta la non stipulazione del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 24 Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine fissato, che non può essere inferiore alle 72 ore per i contratti a tempo indeterminato, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione (astensione obbligatoria per maternità, ecc.). Per il personale con contratto a tempo determinato la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dall’amministrazione fatti salvi, sempre, i casi previsti da legge. Incompatibilità I casi di incompatibilità sono stabiliti dall’art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e dall’art. 508 del TU (testo Unico, decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994). Il dipendente non può: - esercitare il commercio; - esercitare l’industria; - esercitare alcuna professione; - assumere impieghi; - accettare cariche in società a fini di lucro. L’art. 53 del D.Lgv.citato stabilisce anche che tali incompatibilità vengono meno per dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Tale disposizione è stata estesa, per analogia, anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato con la stessa prestazione lavorativa di cui sopra. L’art. 21 del CCPL 2006-09 che ha modificato in parte l’art. 40 del CCPL 2002-05, stabilisce anche che il personale a tempo determinato, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o all’elevazione del medesimo orario. Libera professione Il personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, può esercitare la libera professione, purché non sia di pregiudizio alle attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di servizio. Contratto Prima di sottoscrivere il contratto individuale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, è importante leggere il contenuto, che deve contenere almeno i seguenti elementi: > l’identità delle parti 25 > la tipologia del rapporto di lavoro; > la data di inizio del rapporto di lavoro; > la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; > la qualifica di inquadramento professionale e il relativo livello retributivo; > i compiti e le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione; > la durata del periodo di prova per i docenti con contratto a tempo indeterminato; > la sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa > le cause che costituiscono le condizioni di risoluzione del contratto; > la dichiarazione che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. Normativa di riferimento • D.lvo 165/2001 • Art. 11 CCPL 2006-09 che modifica l’art.22 CCPL 2002-05 • Art. 21 CCPL 2006-09 che modifica l’art.40 CCPL 2002-05 • Art.14 CCPL 21.07.2008 che integra l’art.68 CCP.29.11.2004 2. FESTIVITÀ Le festività Sono considerati giorni festivi: - le domeniche; - le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica di Pasqua,15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre; - le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; - le 4 giornate di riposo derivanti dalle festività soppresse (altri due giorni sono stati aggiunti alle ferie); - la festa del patrono. Il giorno libero non è una festività ma un giorno lavorativo. Chi per esigenze, lavora in un giorno festivo (ad esempio per le elezioni scolastiche) ha diritto a recuperare un giorno di riposo stabilito dal dirigente scolastico (anche se non disciplinato esplicitamente né dal D.lvo 165/2001, né dal CCPL, per il generalizzato richiamo contenuto nell’art. 604 del D.lvo n.297/1994, è inevitabile individuare la fonte normativa di tale diritto nell’art. 26 35 del dpr n.3/1957). I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da mezz’ora prima del tramonto del sole di venerdì a un’ora dopo il tramonto del sabato) usando il giorno libero (art. 4 delle 101/1989). Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 7 legge 516/1991). Chi ha diritto Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro. Validità Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova. Retribuzione Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate tutte le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero ricadenti nel periodo di durata del rapporto di lavoro (art. 21 CCPL 2006-09). Nell’ipotesi che il supplente completi tutto l’orario settimanale,ha egualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art.2109, comma 1, del Codice civile. Riposo per festività soppresse Ai dipendenti sono attribuite tutte le 4 giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse se hanno lavorato tutto l’anno scolastico, anche con interruzioni, purché le interruzioni siano riconosciute a tutti gli effetti (assenze per malattia, permessi, ecc.). A chi ha lavorato meno, i giorni di riposo sono ridotti in proporzione; ha diritto a fruire di una giornata per ogni 3 mesi di lavoro. Ad esempio: - ad una supplente che ha lavorato saltuariamente per 3 mesi nell’anno scolastico, spetta solo una giornata; - ad un dipendente a tempo indeterminato che ha fatto un mese di assenza per malattia (valida a tutti gli effetti) e 3 mesi di aspettativa per motivi di famiglia (non valida), spettano 3 giorni. I docenti possono usufruirne solo: - tra il termine delle lezioni e degli esami e l‘inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo; - durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di natale, Pasqua, ecc.). NB !! per le ferie da usufruire durante i periodi delle lezioni vedere alla voce ferie 27 Procedura Per fruire dei giorni di riposo occorre fare domanda al dirigente scolastico, indicando i giorni. Non occorre motivare, né documentare la richiesta. Il dirigente scolastico può respingere la richiesta solo per esigenze di servizio (art. 1 legge 937/77) che devono essere motivate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/90). Il recupero delle festività soppresse non è rinviabile all’anno scolastico successivo. Normativa di riferimento • Art. 53 CCPL 2002-05 • Art. 35 Dpr 3/1957 • Legge 937/1977 • Art.8 CCPL 21.7.2008 Biennio economico 2008-09 3. FERIE A) FERIE PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensivi delle due giornate di festività soppresse previste dall’art. 1, comma 1, lett. A della legge 937/1977. Quando sono fruibili Le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è permessa per non più di sei giorni, purché senza oneri per l’amministrazione. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che non hanno permesso al docente la fruizione delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie saranno fruite entro l’anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione delle attività didattiche. B) FERIE PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 28 Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giorni di ferie, comprensive delle due giornate previste dall’art.1 comma 1, lett. A della legge 937/1977. Quando sono fruibili La fruizione delle ferie deve avvenire nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Essa non è obbligatoria nei periodi di sospensione delle lezioni durante l’anno scolastico. Se il personale non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, queste verranno pagate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’Art.54 del CCPL 2006-2009 introduce una novità che riguarda la fruizione delle ferie nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e l’eventuale inizio degli scrutini e/o esami. Il docente a tempo determinato è infatti considerato in ferie in tale periodo e le relative giornate vengono conteggiate ai fini del raggiungimento del requisito dei 180 giorni di servizio effettivo che dà diritto alla retribuzione estiva (assieme a quello della presenza a qualsiasi titolo agli scrutini e/o esami). C) NORME COMUNI Non riducono le ferie Le assenze per malattia. I permessi retribuiti. L’astensione obbligatoria. I permessi per assistenza a familiare con handicap (art. 33 legge 104/19929. Riducono le ferie L’aspettativa per motivi di famiglia. L’aspettativa per il coniuge all’estero (leggi n. 33/1985 e n.26/1989). L’astensione facoltativa. Le ferie si possono interrompere Per motivi di servizio. Per impedimento causato da malattia adeguatamente e debitamente documentate superiore a 3 giorni o che hanno dato luogo a ricovero ospedaliero. Per astensione per maternità. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero. Procedura per chiedere ferie Presentare domanda al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, per oggettive esigenze di servizio, può differire o ne29 gare il periodo richiesto (ad esempio: ferie coincidenti con gli scrutini o gli esami). In tale caso deve indicare i motivi per iscritto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 241/1990. D) NORMATIVA DI RIFERIMENTO • • • • • • Art. 52 CCPL 2002-05 Art. 60 CCPL 2002-05 Art. 25 e 26 CCPL 2006-09 Art.32 CCPL 2006-09 Art.54 CCPL 2006-09 Legge 937/1977 4. ASSENZE PER MALATTIA A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Durata Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, validi a tutti gli effetti. Per il calcolo si sommano le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, il dipendente può richiedere un ulteriore periodo fino ad un massimo di 18 mesi che non sono validi come servizio effettivo. Prima di concedere questo nuova proroga della malattia l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro Retribuzione Nei primi 18 mesi: - 12 mesi al 100% - 6 mesi al 50% Nei secondi 18 mesi: - nessuna retribuzione Cosa fare dopo i primi 18 mesi di malattia Il lavoratore che ha raggiunto il limite della conservazione del posto (18 mesi 30 di malattia nel triennio) può: a) non fare nulla. In tale caso l’amministrazione scolastica risolve il rapporto di lavoro; b) chiedere, se è idoneo ad altre mansioni, di essere utilizzato in altri compiti. In questo caso, a domanda, l’interessato è sottoposto all’accertamento medico da parte della ASL; c) chiedere, se la malattia è grave, un ulteriore periodo di assenza, fino ad altri 18 mesi. In questo caso, dopo la richiesta, il dirigente scolastico chiede alla ASL di accertare la malattia. Nei casi b) e c) è consigliabile avviare la procedura prima del limite dei 18 mesi retribuiti totalmente o parzialmente. Gravi patologie Le assenze dovute a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle terapie, sono escluse dal calcolo del periodo massimo di conservazione del posto e sono retribuite al 100%. Inidoneità Superati i periodi di conservazione del posto, oppure a seguito di accertamento medico da parte dell’ASL, il personale che viene dichiarato dalla commissione medica inidoneo alla sua funzione può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Nell’accertamento medico, il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. Quando il dipendente, dichiarato non idoneo alla funzione, ma idoneo ad altri compiti, non chiede di essere utilizzato si risolve il rapporto di lavoro. B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO I Durata Il personale a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi in tre anni scolastici. Retribuzione In ciascun anno scolastico la retribuzione è pari al 100% nel primo mese di assenza, al 50% nel secondo e terzo mese, senza retribuzione nei successivi mesi. I mesi retribuiti anche parzialmente sono validi come servizio. 31 C) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO II (su supplenze brevi) Durata Il personale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico e diverso da quelli precedenti assente per malattia ha diritto, nei limiti di durata del rapporto di lavoro, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 60 giorni annuali. Retribuzione La retribuzione è pari al 100% nei primi 30 giorni,gli altri giorni non sono retribuiti. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. D) NORME COMUNI Cosa fare in caso di malattia Comunicare, salvo comprovato impedimento, l’assenza alla scuola entro l’inizio dell’orario di lavoro. L’assenza può essere comunicata anche da un familiare. Comunicare, inoltre, la durata dell’assenza e il domicilio, che può essere anche diverso da quello in possesso della scuola. Entro cinque giorni deve inviare alla scuola il certificato medico con la sola prognosi. Al fine del rispetto dei termini la certificazioni medica può essere anticipata via fax o posta elettronica. Nelle fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il dipendente è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Il lavoratore può assentarsi per visite mediche, accertamenti, ecc., ma deve preventivamente comunicare alla scuola il motivo ed una diversa fascia oraria di reperibilità. Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come modificato dalla legge n. 638/1983). Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, il dirigente scolastico può anche attivare il procedimento disciplinare. Visita fiscale La scuola può disporre il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Pertanto il dirigente scolastico può chiedere la visita fiscale dal primo giorno di assenza, ma non è obbligato. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. 32 E) NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Art. 30 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 58 CCPL 2002-05 • Art. 32 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 60 CCPL 2002-05 5. PERMESSI A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Per ogni anno scolastico, a domanda, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi: > concorsi ed esami: 8 giorni compresi eventuali giorni per il viaggio; > lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: 3 giorni lavorativi per evento anche non continuativi su richiesta motivata; > lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo; > motivi personali o familiari. Il motivo deve essere documentato, anche al rientro, o autocertificato: 3 giorni lavorativi. Con la stessa procedura possono essere utilizzati i 6 giorni di ferie fruibili durante il periodo di lezione. In tal caso la concessione dei 6 giorni non è condizionata dalla sostituibilità senza oneri per l’amministrazione; > matrimonio: 15 giorni consecutivi fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Spetta anche in caso di nuove nozze; > assistenza a parenti ed affini (fino al III grado) con handicap: 3 giorni al mese anche non consecutivi. B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Al personale a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di lavoro e in proporzione a questa (con eccezioni stabilite da legge) sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi: > concorsi ed esami: 8 giorni compresi eventuali giorni per il viaggio; > lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: 3 giorni lavorativi; > lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo; > motivi personali o familiari. Il motivo deve essere documentato, anche al rientro, o autocertificato: 6 giorni lavorativi; > matrimonio: 15 giorni consecutivi. Spetta anche in caso di nuove nozze; 33 > assistenza a parenti ed affini (al III grado) con handicap: 3 giorni al mese anche non consecutivi. C) NORME COMUNI Permesso riconosciuto al padre lavoratore in occasione della nascita del/della figlio/a > l’Amministrazione ritiene che, considerata la difficoltà di far coincidere l’assenza del padre lavoratore con il giorno del parto, il permesso possa essere accordato al docente anche successivamente – entro e non oltre quindici giorni dalla nascita: 1 giorno da certificare con idonea autocertificazione dell’avvenuta nascita del/della figlio/a. Grado di parentela e grado di affinità: vedi a pag. 57 Procedura Chi è interessato deve presentare domanda al dirigente scolastico, il quale non può rifiutare il permesso se rientra in una delle tipologie previste, ad eccezione dei motivi personali che possono essere subordinati a particolari esigenze di servizio, formalmente e debitamente motivate. Ogni assenza deve essere documentata, anche al rientro al lavoro, o autocertificata in base alle leggi vigenti. Altri permessi Tali permessi non sono sempre estensibili a tutti i rapporti di lavoro, la normativa citata in parentesi individua il campo di applicazione. • Formazione (art. 40 CCPL 2006-09 che modifica art. 76 CCPL 2002-05) • Partecipazione a convegni e congressi di associazioni professionali (art. 453 D.lvo 297/94) • Convegni per attività artistiche (art. 454 D.lvo 297/94) • Congedi per attività sportiva su richiesta del Coni (art. 454 D.lvo 297/94) • Invalidi (art. 13 legge 638/83) • Permessi per diritto allo studio (art. 29 CCPL 2006-09 che modifica art. 56 CCPL 2002-05) • Permessi sindacali (ACQP 5 maggio 2003) • Congedo alle armi per esigenze temporali (art. 38 DPR n.3/1957) • Per donazione sangue (art. 1 legge 584/1967) • Per testimoniare in processo (art. 348 Cpp e art. 255 Cpc) • Per giudice popolare (legge 74/78) 34 • • • • • • Candidatura alle elezioni europee (art. 52 legge 18/1979) Funzioni elettorali (art. 11 legge 53/1990) Mandato amministrativo (legge 265/1999) Volontari della protezione civile (art. 10 DPR 613/1994) Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 legge 996/1970) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 78 CCPL 2002-05) D) • • • • • • • NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 54 CCPL 2002-05 Art. 29 CCPL 2006-09 che modifica l’art.56 CCPL 2002-05 Art. 32 CCPL 2006-09 che modifica l’art.60 CCPL 2002-05 Art. 40 CCPL 2006-09 che modifica l’art.76 CCPL 2002-05 Art. 78 CCPL 2002-05 Art.11 CCPL 21.07.2008 Biennio 2008-09 Tutte le norme citate. 6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI Il diritto A) Hanno diritto di assentarsi dal servizio, per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, i lavoratori componenti: - i consigli comunali - i consigli provinciali (non il consiglio provinciale del Trentino, che è equiparato ad un consiglio regionale) - i consigli metropolitani - le comunità montane - le unioni di comuni - i consigli di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. Per i consigli che si svolgono nelle ore serali, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo. Quando le sedute si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva. B) Hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni cui fanno parte per la loro effettiva durata, i lavoratori facenti parte: 35 - delle giunte comunali, provinciali (vedi sopra), metropolitane e delle comunità montane - degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali - delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite - delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese: - i sindaci - i presidenti delle province - i sindaci metropolitani - i presidenti di comunità montane - i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per un massimo di 24 ore lavorative al mese: - i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane, dei consorzi fra enti locali - i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali - i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Retribuzione Le assenze sopra riportate sono retribuite dall’amministrazione di appartenenza. Permessi non retribuiti I lavoratori, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive in aggiunta ai permessi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. 36 Documentazione dei permessi L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni devono essere documentati mediante una certificazione dell’ente. La programmazione delle assenze non ha alcun valore sostitutivo della documentazione richiesta. Per assicurare la continuità didattica Il personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive e che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni, connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni. Qualora le assenze, derivanti dagli impegni dichiarati, non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi, il dirigente scolastico può nominare un supplente per il periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese. Tale supplenza è prorogabile solamente se c’è l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella comunicazione mensile, e sempreché non sia possibile provvedere con altro personale in soprannumero o a disposizione. Per tutto il periodo della supplenza il docente titolare, nel periodo in cui non è impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato nella scuola. Normativa di riferimento D.lv n.267/2000 Art. 57 CCPL 2002-05 7. PERMESSI BREVI Compatibilmente con le esigenze di servizio. Al personale con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato di durata annuale e fino al termine delle attività didattiche, possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore a due ore di servizio effettivo. I permessi non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, l’orario settimanale: 24 ore i docenti della scuola primaria, 18 ore i docenti delle scuole secondarie. 37 Procedura Chi è interessato deve presentare domanda al dirigente scolastico, indicando le ore di lavoro nella giornata e quelle per cui chiede il permesso. Il dirigente scolastico può negare, ridurre il permesso per esigenze di servizio che devono essere indicate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/1990). La concessione è subordinata alla possibilità di sostituire chi chiede il permesso con docenti in servizio. Non si possono pagare supplenti, ma si possono pagare ore eccedenti. Recupero Le ore di permesso devono essere recuperate. Il momento lo stabilisce il dirigente scolastico in base alle esigenze di servizio nei due mesi successivi alla richiesta. I docenti recuperano possibilmente con riferimento alle ore di attività non effettuate. In caso di recupero di attività di insegnamento verranno effettuate con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. In caso di attività funzionali prioritariamente in attività della stessa tipologia. Se il recupero non è possibile a causa del dipendente, il dirigente scolastico cura la trattenuta dell’importo orario dalla paga. Validità Valgono come anzianità di servizio e non riducono le ferie. Retribuzione Intera a meno che il mancato recupero delle ore non sia da addebitare al lavoratore. Visite mediche specialistiche Il permesso breve, nel limite annuale prima indicato, può essere richiesto anche per visite mediche specialistiche. In questo caso non è dovuto il recupero. Normativa di riferimento • Art. 28 CCPL 2006-09 che modifica l’art.55 CCPL 2002-05 38 8. ASPETTATIVE Aspettative per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio L’aspettativa per motivi di famiglia, prevista dall’art. 69 e 70 del T.U. Approvato con DPR n.3/1957, si può chiedere anche per gravi ragioni personali, per motivi di studio, di ricerca in cui rientrano tutti i miglioramenti della preparazione professionale, anche (e non solo) in relazione all’attività scolastica;per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art.453 del DPR n.297/1994. Chi può chiedere l’aspettativa a) Il personale con contratto a tempo indeterminato b) Il personale assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno o fino al termine delle attività didattiche. Retribuzione e validità Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale per l’anzianità di carriera. La durata dipende da questi fattori: a) il periodo massimo di un’aspettativa è un anno (art. 69.4 DPR 3/1957) b) due aspettative inferiori all’anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra esse non supera i sei mesi (almeno 6 mesi e 1 giorno) (art. 70.1 DPR 3/1957) c) non si possono prendere aspettative per motivi familiari per più di 2 anni e mezzo in 5 anni (art. 70.2 DPR 3/1957) d) per motivi particolarmente gravi si può chiedere un ulteriore periodo di 6 mesi (art. 70.3 DPR 3/1957) Procedura L’interessato deve presentare la domanda al dirigente scolastico motivandola e documentando i motivi. Entro 30 giorni (art. 69 DPR 3/1957) il dirigente scolastico può accoglierla o, se vi sono motivi di servizio, differire l’inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le motivazioni devono essere scritte (artt. 2 e 3 legge 241/1990) Alcuni esempi di situazioni che si possono verificare: - un docente chiede l’aspettativa dal 1 giugno; il dirigente scolastico potrebbe spostarne l’inizio al termine degli scrutini o degli esami in cui è impegnato il docente; - un docente chiede diversi periodi brevi di aspettativa intervallati da una 39 settimana. Il dirigente scolastico potrebbe autorizzarli a condizione che l’assenza sia continua, senza brevi riprese di servizio, per garantire agli alunni la continuità didattica del supplente. L’aspettativa può essere revocata per motivi di servizio. Riscatto dei periodi di aspettativa Ai sensi dell’art. 5 del D.lvo n. 564/1996 i periodi di aspettativa familiari successivi al 31.12.1996, fino ad un massimo di tre anni, sono riscattabili ai fini pensionistici. Altre aspettative > I docenti che hanno superato il periodo di prova possono chiedere un ulteriore periodo di aspettativa fino al massimo di 1 anno scolastico ogni 10. Il periodo non è valido per la carriera; chi lo chiede può, a sue spese, pagare i contributi previdenziali (art 26.14 legge 448/1998). > Per il personale a tempo indeterminato è possibile fare domanda di essere collocato in aspettativa per un anno scolastico senza stipendio per fare l’esperienza di una diversa attività lavorativa nell’ambito di un altro comparto della P.A. > Il dipendente già in servizio presso l’amministrazione provinciale dal almeno quattro anni,vincitore di concorso presso altra area contrattuale, comparto o altra pubblica amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e decorrenza del’anzianità, per la durata del periodo di prova > Congedo straordinario retribuito fino ad un biennio per assistenza a portatore di handicap grave; possono accedere al beneficio: a) il coniuge della persona gravemente diabilequalora convivente con la stessa; b) genitori del portatore di handicap grave; c) fratelli o sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave; d) figlio/a convivente con la persona in situazione di disabilità grave; La fruizione del suddetto beneficio è subordinata ad alcune condizioni specifiche. > Messa a disposizione del Coni (art. 454 D.lvo 297/1994). > Cooperazione in paese in via di sviluppo (legge 49/1987). > Esonero sindacale (ACQP 5 maggio 2003 e legge 300/1970). > Il congedo straordinario per dottorato di ricerca (legge 476/1984; art. 52 legge n.448/2001; art. 31 CCPL 2006-09). In caso di ammissione ai corsi 40 di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato conserva il trattamento economico (stipendio tabellare, eventuali assegni “ad personam”, retribuzione professionale docente, assegno di colonna b) previdenziale e di quiescenza in godimento. Normativa di riferimento • Art. 31 CCPL 2006-09 che modifica l’art.59 CCPL 2002-05 • Tutte le norme citate 9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ La tutela della maternità è stabilita da norme di legge, integrate da norme contrattuali; essa vale sia per docenti con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Congedo per maternità (Astensione obbligatoria) Diritto a: - 2 mesi prima della data presunta del parto - 3 mesi dopo il parto - i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria. In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni effetto. È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del/della nascituro/a. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa del figlio. La richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro. 41 Congedo parentale (Astensione facoltativa) Diritto, a domanda, a 10 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, sempre nel limite dei 10 mesi). Se richiesti entro il compimento del terzo anno: - i primi 30 giorni retribuiti al 100% - altri sette mesi al 30% - ultimi due al 0% Se richiesti dai 3 agli 8 anni del bambino, è garantita, a carico dell’amministrazione solo la copertura degli oneri previdenziali. Tale vincolo trova un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello del genitore richiedente il congedo (tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino) sia inferiore a 2.5 volte l’importo minimo di pensione INPS. I periodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamente. Non sono validi per le ferie e la tredicesima. Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in godimento. Aspettativa non retribuita Entro il decimo anno di età del bambino: - aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi. Malattia bambino Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo: - i genitori,alternativamente,hanno diritto annualmente ad un massimo di 30 giorni retribuiti al 100%,computati complessivamente per entrambi i genitori, il resto non retribuito - nel primo anno di vita le assenze sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale;qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti,permane il diritto all’astensione,che in tale caso non è retribuita Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo: - 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali. NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.La malattia del bambino,anche nell’ipotesi del ricovero ospedaliero,sospende il decorso del congedo parentale in godimento A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. 42 B) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Congedo per maternità (Astensione obbligatoria) Diritto a: - 2 mesi prima della data presunta del parto - 3 mesi dopo il parto - i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria. In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni effetto. È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro. La docente che all’atto della proposta di un contratto di lavoro si trovi in astensione obbligatoria ha diritto a quella supplenza sia ai fini giuridici sia ai fini economici con pagamento al 100% per tutta la durata della supplenza; ha diritto altresì all’eventuale proroga della supplenza anche se ancora in astensione. NB !! in assenza di contratto di lavoro,i periodi di astensione obbligatoria per maternità danno diritto all’indennità di maternità all’80% calcolata sull’ultima retribuzione percepita, purché intervengano entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. Congedo parentale (Astensione facoltativa) Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori,anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi). Se richiesti entro il compimento del terzo anno: - i primi 30 giorni retribuiti al 100% - altri cinque mesi al 30% Tale vincolo trova un’eccezione in relazione al reddito, qualora quello del ge43 nitore richiedente il congedo (tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino) sia inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione INPS. I periodo di congedo si possono usufruire anche frazionatamene. Non sono validi per le ferie, la tredicesima e per la maturazione del diritto allo stipendio estivo. Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in godimento. Malattia bambino Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo: - i genitori,alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo di 30 giorni retribuiti al 100%, computati complessivamente per entrambi i genitori, il resto non retribuito; - nel primo anno di vita le assenze sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale; qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti, permane il diritto all’astensione, che in tale caso non è retribuita. Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo: - 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali. NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. La malattia del bambino, anche nell’ipotesi del ricovero ospedaliero, sospende il decorso del congedo parentale in godimento. A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. C) NORME COMUNI La lavoratrici madri, entro il primo anno di vita del bambino, in alternativa all’astensione facoltativa, possono chiedere la riduzione di lavoro di 2 ore al giorno. La riduzione è di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore. Tale diritto si applica, a richiesta delle lavoratrici madri, sia al personale con contratto a tempo indeterminato, sia la personale con contratto a tempo determinato, nei limiti della supplenza; la retribuzione è al 100%. 44 D) • • • NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.lvo 151/2001 Art. 25 CCPL 2006-09 che modifica l’art.51 CCPL 2002-05 Art.9 CCPL 21.07.2008 10. TEMPO PARZIALE Può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il personale con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute e il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti o istituzioni. Tipologie di tempo parziale Tempo parziale “orizzontale”: distribuzione dell’orario ridotto su tutti i giorni lavorativi. Tempo parziale “verticale”: distribuzione dell’orario ridotto su alcuni giorni alla settimana (del mese, possibilità non praticabile dai docenti in servizio sulle classi, o di determinati periodi dell’anno). Tempo parziale biennale (due anni retribuiti al 50% con il primo anno lavorato a orario completo e il secondo anno a casa) per il docente con una anzianità di servizio di almeno10 anni; questo part time può essere fruito una sola volta nel quinquennio. Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro: 5 anni all’80% della retribuzione con 4 anni di lavoro a orario pieno e 1 anno a casa. Condizioni Il numero di part-time “tradizionale” non può superare il 25% delle dotazioni organiche provinciali di ciascun posto, classe di concorso o qualifica professionale. L’articolazione pluriennale dell’orario non può superare il 5% dell’organico provinciale dei docenti e può essere concesso solo a coloro che hanno almeno 10 anni di anzianità di servizio. Il part-time biennale può essere concesso solamente al personale con almeno dieci anni di anzianità di servizio e valutate le esigenze organizzative. Riduzione Per il part-time verticale settimanale e orizzontale, la quantità di riduzione oraria dell’orario di lavoro è scelta dagli interessati, ma deve tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti ed assicurare, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe, l’unicità del docente. Per il part-.time annuale, sottoposto alla valutazione delle esigenze organiz45 zative, il servizio viene svolto a quadrimestri. Per il part-time biennale il servizio viene svolto per intero in un anno e non viene svolto nell’anno successivo. Nel caso che il docente si assenti nell’anno scolastico di servizio per un periodo superiore a 16 settimane il biennio si interrompe con ripristino del rapporto a tempo pieno. Per l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro, l’anno di riposo può essere chiesto dal quarto anno scolastico del quinquennio in caso di un’anzianità di servizio di almeno dieci anni; dal terzo in caso di un’anzianità di almeno quindici anni; dal primo nel caso di un’anzianità di almeno venti anni. Ferie I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno scolastico. I dipendenti a tempo parziale biennale hanno diritto, nell’anno di lavoro, ad un periodo di ferie pari a quelli a tempo pieno. I dipendenti con articolazione pluriennale dell’orario hanno diritto, nei quattro anni di servizio, ad un numero di ferie pari a quelli a tempo pieno. Attività e obblighi di servizio - l’orario di insegnamento riportato nel contratto individuale; - per coloro che nell’anno hanno una riduzione di orario, le attività funzionali all’insegnamento sono in proporzione all’orario di cattedra, fatto salvo il diritto di partecipazione agli organi collegiali, anche oltre l’orario obbligatorio, senza oneri per l’amministrazione. Qualora tale partecipazione sia richiesta dall’amministrazione, essa viene retribuita. Durata rapporto a tempo parziale Per la durata di almeno due anni il personale a tempo parziale verticale e orizzontale non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto a tempo parziale. Le altre due tipologie sono legate alla durata dell’articolazione del servizio, ossia due e cinque anni. 46 Presentazione della domanda La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata per il tramite del dirigente scolastico, al dirigente dello SGRUSF entro una data fissata dall’amministrazione (di norma il 15 marzo) di ciascun anno scolastico. Collocamento in pensione e tempo parziale Il personale docente con contratto a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva necessari per il collocamento in pensione può richiedere il trattamento di pensione di anzianità e, contemporaneamente, quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale personale ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede ultima, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero. La retribuzione sarà ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, tenendo presente il cumulo tra pensione e retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta servizio a tempo pieno. NB !! Le trattenute fiscali saranno operate separatamente dalle due amministrazioni, Provincia e INPDAP, quindi con una aliquota minore del dovuto, per cui nel momento della dichiarazione dei redditi verrà operato il conguaglio. Procedura 1. L’interessato presenta domanda al dirigente dello SGRUFS tramite il dirigente scolastico entro il 15 marzo (o altra data stabilita e comunicata dall’amministrazione) eccetto i docenti che chiedono il part-time contestuale al pensionamento per i quali la scadenza della domanda è la stessa della domanda di pensionamento. 2. Il dirigente dello SGRUSF forma per ogni insegnamento, classe di concorso, due graduatorie; una per il personale che ha chiesto il collocamento a riposo per anzianità di servizio, l’altra per il restante personale. 3. Il dirigente dello SGRUSF determina il contingente dei posti a tempo parziale (fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso o di ciascun ruolo). 4. Il dirigente dello SGRUSF convoca gli interessati per la firma del nuovo contratto a tempo parziale (anche tramite la scuola di servizio). Normativa di riferimento • Legge 335/1995 • Om 446/1997 • CM 61/1997 47 • • • • Art 38 CCPL 2002-05 Art. 19 CCPL 2006-09 che integra l’art.38 CCPL 2002-05 Art. 20 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 39 CCPL 2002-05 Art. 42 CCPL 2006-09 11. ORARIO L’orario di lavoro dei docenti è diviso in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni dei docenti e lo propone al Collegio dei Docenti che lo delibera. Attività di insegnamento L’orario di insegnamento si svolge: - nel periodo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico; - in non meno di cinque giorni la settimana. Il giorno libero non è un diritto ed è considerato lavorativo; - l’orario settimanale può essere articolato in modo flessibile sulla base di più settimane con un massimo, di norma, di flessibilità non superiore a 4 ore. La decisione è presa dal Collegio dei docenti, con il parere dei consigli di classe interessati e rientra nel progetto di istituto. Ad esempio nella secondaria si può aumentare l’orario di una materia di una/due ore in alcune settimane e diminuirlo in altre in modo che il monte ore annuale non cambi. Quadro dell’orario di insegnamento Docenti di scuola elementare: 22 ore settimanali, nelle quali rientra anche l’assistenza alla mensa, l’arricchimento dell’offerta e le supplenze in caso di ore residue. Alle 22 ore vanno aggiunte 2 ore da destinarsi, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica. Docenti scuole secondaria di primo grado: 18 ore settimanali, nelle quali rientrano anche l’assistenza alla mensa, l’arricchimento dell’offerta e le supplenze in caso di completamento di orario. Docenti scuola secondaria di secondo grado: 18 ore settimanali, nelle quali rientrano gli interventi didattici ed educativi e le supplenze in caso di completamento di orario. 48 Docenti specialisti di ruolo di lingua straniera della scuola primaria che si dichiarano disponibili ad espletare tale servizio per un quadriennio: 20 ore settimanali di cui almeno 18 di insegnamento. Docenti di religione cattolica della scuola primaria: 18 ore frontali, due ore di programmazione collegiale, due ore a disposizione, due ore per attività funzionali. Docenti di religione cattolica della scuola secondaria: 15 ore frontali, un’ora di programmazione collegiale, un’ora a disposizione, un’ora per attività funzionali. Le attività di recupero e di arricchimento dell’offerta e gli interventi educativi integrativi sono demandati all’autonoma programmazione di istituto e sono svolti: - nella scuola dell’obbligo per lo più nell’orario settimanale, con la possibilità ovviamente di ore aggiuntive; - nella secondaria di secondo grado in ore aggiuntive durante l’anno o nei periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico. Completamento di orario I docenti della scuola secondaria assunti a tempo pieno che hanno una cattedra inferiore alle 18 ore sono tenuti a completare l’orario con spezzoni orario, interventi integrativi, supplenze, attività para e interscolastiche. Anche il completamento può essere articolato sulla base di più settimane. Riduzione ora di lezione La riduzione dell’ora di lezione può derivare: - da una scelta del dirigente scolastico per rispondere ad esigenze organizzative estranee alla didattica - da una scelta del collegio dei docenti, che per questo fa una proposta al consiglio di istituto, per realizzare spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico Nel primo caso è escluso l’obbligo del recupero delle frazioni orarie da parte dei docenti. Nel secondo caso i docenti devono recuperare le frazioni orarie, completando l’orario d’obbligo con attività deliberate dallo stesso collegio dei docenti. Il contratto stabilisce che ai docenti che rientrano nel secondo caso (ai quali vengono parificati anche quelli che hanno nel loro orario più di un rientro pomeridiano e/o serale) venga assegnato un compenso annuo di 710 euro. A quelli rientranti nel primo caso, il compenso verrà assegnato se, volontaria49 mente, aderiscono alle prestazioni integrative di 16 o 33 ore annue, a seconda dell’entità della riduzione oraria. Modalità di recupero del tempo lavoro (solo 2° ciclo) (novità introdotta con l’accordo 28.9.2010 come sostituito dall’accordo luglio 2011) Nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti. Tali prestazioni devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo il piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti; per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività funzionali all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del contratto. Le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute sul Fondo d’istituto, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di cui al comma 1. Tale quota b) è destinabile anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi. Attività funzionali all’insegnamento Le attività funzionali sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Queste attività possono essere individuali e collegiali. Le attività individuali, comprendono: a. la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni b. la correzione degli elaborati c. i rapporti individuali con le famiglie Le attività collegiali, comprendono: d. il collegio dei docenti e le sue articolazioni,compresa l’attività di program50 mazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini: fino a 40 ore annuali e. i consigli di classe e di interclasse: non più di 40 ore annuali f. le riunioni per scrutini intermedi e finali g. le riunioni per esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Le attività relative ai punti a), b), c), f ), g) sono atti dovuti e non hanno un tempo contrattualmente stabilito. Le attività relative al punto d) devono essere fatte e qualora il limite deliberato dal collegio docenti venga superato si può accedere alle ore di potenziamento formativo (40 ore provinciali) di cui al punto successivo o essere retribuiti per le attività aggiuntive(fondo di istituto). Nell’organizzare le riunioni occorre assicurare prioritariamente quelle plenarie. Sarebbe paradossale retribuire tutti i docenti per la partecipazione ad un collegio straordinario che costerebbe troppo al fondo dell’istituzione scolastica. Fissare all’inizio dell’anno scolastico il numero delle ore di riunioni del collegio serve per limitare le riunioni plenarie al minimo e per l’attività deliberativa. Devono essere invece ampliate le riunioni delle varie articolazioni: commissioni, gruppi, ecc. che preparano i materiali o i documenti da portare, in termini di proposta, al collegio in sede plenaria per la discussione, la modifica, l’integrazione e la delibera. Le attività relative al punto e) rientrano in quelle regolate dal punto b), comma 3, art. 26 CCPL 2202-05 come modificato dall’art. 12 CCPL 2006-09. Per queste attività non vi è un numero di ore uguale per tutti, perché dipendono dall’ordinamento e dal numero di classi di ogni docente. Il collegio nella sua attività programmatoria iniziale stabilisce finalità e numero delle riunioni nel piano delle attività. Nel programmare tali riunioni occorre tenere conto che i docenti (il contratto parla di docenti con più di sei classi, perché per questi si è ritenuto che sia possibile, in via teorica, il superamento del limite temporale stabilito) non devono superare 40 ore annue. Le attività relative al punto c) sono rese secondo le modalità decise dal consiglio di istituto che delibera sulla base delle proposte del collegio dei docenti. Il contratto stabilisce che il Consiglio di Istituto interviene solo sulle modalità organizzative rispetto alla proposta del Collegio dei docenti. Il contratto, poi, non quantifica l’impegno; chiarisce solo che deve essere assicurata la concreta accessibilità al servizio. 51 Attività di potenziamento formativo (con novità introdotte dall’accordo 28.9.10) Queste attività vengono previste dal comma 4 dell’articolo 26 del CCPL 2002-05 come modificato dall’art. 12 CCPL 2006-09 e ulteriormente modificato il 10.2.2009 e il 28 settembre 2010, che prevede un totale di 40 ore obbligatorie deliberate nel piano delle attività: A. Per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata della lezione a 50 minuti e per le altre istituzioni scolastiche che con delibera dei rispettivi collegi docenti decidono di adottare la stessa distribuzione delle 40 ore di potenziamento del presente comma, sono prioritariamente suddivise: A1. almeno 20 ore per attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto, A2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate, A3. fino a 10 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, con particolare riferimento alle esigenze di programmazione didattica dei nuovi piani di studio provinciali utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti. B. Per le altre istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui alla lettera A., sono prioritariamente suddivise: B1. 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti, B2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate, B3. 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto. Il contratto ha lasciato la piena libertà alle scuole autonome di definire i contenuti di queste ore, prevedendo una proposta di sud52 divisione e non un vincolo per i collegi dei docenti. Per il personale part-time o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le ore per le attività di cui ai punti A1 e B3 sono completate anche utilizzando l’orario previsto per le attività di cui ai punti A3 e B1 rispettivamente. L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste alle lettere A2 e A3, B1 e B2 secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro. A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del contratto. A seguito delle molte segnalazioni ricevute sulle più stravaganti applicazioni da parte dei dirigenti scolastici delle 10 ore di supplenza, su richiesta esplicita della FLC si è ottenuto in sede Apran la seguente precisazione: Le 10 ore di supplenza sono obbligatorie e devono essere effettuate nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo svolgimento di altre attività; il collegio docenti, su proposta del dirigente scolastico, può deliberare la calendarizzazione di una parte delle dieci ore che si considerano comunque rese; le restanti ore saranno richieste dal dirigente con un ordine di servizio, tenuto conto della presenza del docente presso l’istituzione scolastica e quindi nelle “ore buche” o al termine dell’orario di servizio; il dirigente dovrà aver cura di assegnare equamente il numero delle supplenze ai vari docenti; al termine dell’anno scolastico le eventuali ore non utilizzate sono considerate comunque rese. Le riunioni per le attività funzionali e di potenziamento sono, di norma, convocate con un preavviso di almeno 5 giorni. Rapporti con le famiglie Uno di punti più controversi è il rapporto con le famiglie. Infatti il contratto lo inserisce tra le attività dovute, ma non è quantificato l’impegno. Inoltre, in un precedente contratto, veniva indicata la possibilità di un suo potenziamento da far riconoscere all’interno delle prestazioni ulteriori facoltative. Con il CCPL 2002-05 le prestazioni facoltative sono diventate obbligatorie e nulla è stato modificato nei confronti dei rapporti con le famiglie quindi anche la possibilità di continuare ad essere riconosciute come potenziamento dei rapporti con le famiglie. Per questa ragione il collegio dei docenti deve, prima di tutto, individuare 53 le modalità da proporre al consiglio di istituto, affinché il rapporto con le famiglie possa avvenire in modo da rispettare il dettato contrattuale, cioè, come stabilisce il c.5 dell’art.12 del CCPL 2006-2009, assicurarne l’ efficacia, e, successivamente, qualora lo ritenga necessario, potrà anche individuare le modalità di un suo eventuale potenziamento da inserire nelle attività dell’art.12 del CCPL 2006-2009 c. 4 lettera a). Ovviamente sarebbe paradossale che il potenziamento fosse maggiore dell’attività dovuta. Alcune delibere di Collegi docenti che non hanno mantenuto un giusto equilibrio fra l’attività dovuta e il suo potenziamento hanno messo i sindacati in difficoltà durante la trattativa. Attività aggiuntive Le attività aggiuntive possono essere di insegnamento e/o funzionali all’insegnamento. Sono svolte oltre l’orario obbligatorio. Sono programmate nel progetto di istituto, inserite nel piano delle attività e consistono nello svolgimento di attività finalizzate alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa. Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento sono svolte oltre gli obblighi orari previsti contrattualmente e possono consistere, ad esempio, in: - progettazione di interventi formativi; - attività con funzioni di collaborazione alla dirigenza; - attività di coordinamento dell’attività didattica; - produzione di materiale con particolare riferimento anche a prodotti informatizzati utili per la didattica; - partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali mirati al miglioramento della produttività dell’insegnamento e del servizio ed al sostegno ai processi di innovazione; - attività di raccordo tra la scuola e mondo del lavoro; - ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del progetto di istituto. Le attività aggiuntive di insegnamento sono svolte oltre gli obblighi orari previsti contrattualmente e possono consistere in arricchimento dell’offerta e in attività di recupero, comprese quelle legate al superamento dei debiti scolastici degli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Collaborazioni plurime Su autorizzazione del dirigente scolastico, i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole su progetti deliberati dagli organi collegiali. 54 Ciò non può comportare esoneri dagli impegni nella scuola di titolarità o di servizio. Prestazioni professionali Le scuole, sulla base di un regolamento deliberato dagli organi collegiali, possono prevedere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, con esclusione dei propri alunni (per le materie di insegnamento). Normativa di riferimento • Art. 25 CCPL 2002-05 • Art. 12 CCPL 2006-09 che modfica l’art.26 CCPL 2002-05 • Art. 27 CCPL 2002-05 • Art. 28 CCPL 2002-05 • Art. 13 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 29 CCPL 2002-05 • Art. 47 CCPL 2002-05 • Art. 48 CCPL 2002-05 • Art. 56 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 103 CCPL 2002-05 • Art. 57 CCPL 2006-09 soppressivo dell’art. 104 CCPL 2002-05 • Art. 58 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 105 CCPL 2002-05 12. RETRIBUZIONE Composizione La struttura della retribuzione è composta da: 1) trattamento fondamentale (per 13 mensilità) costituito da voci: a)stipendio tabellare, cioè una delle sette posizioni stipendiali di cui è fatta la carriera economica; b)assegno tabella B (indennità provinciale legale alle 40 ore di potenziamento formativo). Una possibile terza voce del trattamento fondamentale potrebbero essere eventuali “assegni ad personam”, ma sono poco diffusi e legati a situazioni del tutto personali e particolari. 2) trattamento accessorio: a)retribuzione professionale docente (per 12 mensilità), diversificata su tre posizioni; b)assegno per il nucleo familiare che spetta a chi ha certe condizioni di 55 reddito in base alla composizione del proprio nucleo familiare; c)eventuale trattamento accessorio costituito da voci che spettano in relazione a particolari situazioni (retribuzione ore aggiuntive con il fondo dell’istituzione scolastica, retribuzione per le funzioni strumentali, compenso per ore eccedenti e altro); d)assegno di flessibilità (per 10 mensilità). Stipendio tabellare e progressione di carriera L’attuale modello di carriera economica è stato introdotto dal CCNL 94-97 ed è avvenuto, per il personale già in ruolo, al primo gennaio 1996 in base all’anzianità che aveva al 31.12.1995. I mesi residui sono stati arrotondati ad un anno se superavano 6 mesi altrimenti sono stati trascurati. La carriera è costituita per ogni livello da 6 posizioni stipendiali (detti gradoni): posizione Anzianità in anni permanenza 1 2 0–8 9 – 14 9 6 3 4 5 6 15 – 20 21 – 27 28 – 34 (dopo anni (dopo anni (da anni 0 e 9 e fino ad 15 e fino fino ad anni anni 14, ad anni 20, 8,mesi 11 e mesi 11 e mesi 11 e giorni 29) giorni 29) giorni 29) 6 (dopo anni 21 e fino ad anni 27, mesi 11 e giorni 29) 7 da 35 (dopo anni (dopo anni 28 e fino 35) ad anni 34, mesi 11 e giorni 29) 7 Il passaggio da una posizione stipendiale all’altra avviene per anzianità. Il passaggio è ritardato per chi riceve la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio: > due anni di ritardo, in caso di sospensione dal servizio superiore a un mese; > un anno di ritardo, in caso di sospensione dal lavoro di durata fino a un mese. Assegno tabella B Questa voce stipendiale del trattamento fondamentale caratterizza lo stipendio dei docenti della provincia di Trento. Essa, dal 1 gennaio 2007 è passata ad € 2.217,00 e, a regime dall’1.1.2009 passerà ad € 2.329,68 annue. 56 Retribuzione professionale docente (Rpd) Questa voce dello stipendio è stata introdotta per la prima volta col contratto 1998-2001 sotto la dizione c.i.a. (compenso individuale accessorio). Dopo il biennio contrattuale 2000-01 ha cambiato denominazione ed è stata diversificata in base all’anzianità in tre posizioni: • da 0 a 14 anni passa da € 164,00 mensili al 31.12.2007, ad € 172,34 mensili a decorrere dal 1.1.2009; • da 15 a 27 anni passa da € 202,00 mensili al 31.12.2007, ad € 212,27 mensili a decorrere dal 1.1.2009; • da 28 in poi, passa da € 257,50 mensili al 31.12.2007, ad € 270,59 mensili a decorrere dal 1.1.2009. Assegno di flessibilità Tale compenso, pari a 710 euro mensili per 10 mensilità (da settembre a giugno), è attribuito ai docenti che prestino la loro attività secondo almeno una delle seguenti modalità: a) una scansione dell’ora di lezione, anche con la suddivisione in unità diverse dell’ora cronologica, secondo un progetto didattico e/o organizzativo che determini il rispetto del completamento dell’orario d’obbligo; b) nel caso di riduzione per cause esterna qualora il docente presti 16 0 33 ore di prestazioni integrative (la diversità di quantità oraria dipende dall’entità della riduzione dell’ora di lezione) e, comunque, non superiore al debito orario. c) qualora nell’orario di insegnamento ci sia più di un rientro pomeridiano o serale. Altre indennità Sono inoltre previste una serie di indennità per:: • attività di collaborazione con il dirigente scolastico (art. 36 CCPL 200205) • attività complementari di educazione fisica (art. 45 CCPL 2002-05 integrato da art. 23 CCPL 2006-09) • equo indennizzo (art. 64 CCPL 2002-05) • buono pasto (art. 65 CCPL 2002-05) • viaggi di istruzione e visite guidate (art. 92 CCPL 2002-05) • indennità di trasferimento d’ufficio (art. 93 CCPL 2002-05) • servizio su più sedi (art. 53 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 94 CCPL 2002-05) • retribuzione estiva supplenti (art. 54 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 95 CCPL 2002-05 ) • docenti delle isole linguistiche (art. 97 CCPL 2002-05) 57 Normativa di riferimento • Art 28 CCPL 2002-05 • Art. 13 CCPL 2006-09 che modifica l’art.29 CCPL 2002-05 • Parte seconda, Titolo I Capo I CCPL 2002-05 • Parte seconda Titolo I CCPL 2006-09 • Biennio economico 2008-09 del 5.9.2008 • Tutti gli articoli citati 58 Allegato Tabelle stipendiali mensili (dal 1° gennaio 2009 comprensive dell’ indennità di vacanza contrattuale a regime dal 1° luglio 2010) Docenti scuola a carattere statale Docenti scuola primaria ANZIANITÀ STIPENDIO RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ (10 mensilità) TOTALE 2 (con flessibilità) Da 0 a 2 1641,82 172,34 194,14 2008,3 71 2079,3 Da 3 a 8 1686,17 172,34 194,14 2052,65 71 2123,65 Da 9 a 14 1822,77 172,34 194,14 2189,25 71 2260,25 Da 15 a 20 1982,33 212,27 194,14 2388,74 71 2459,74 Da 21 a 27 2137,17 212,27 194,14 2543,58 71 2614,58 Da 28 a 34 2289,95 270,59 194,14 2754,68 71 2825,68 Da 35 2403,73 270,59 194,14 2868,46 71 2939,46 Docenti scuola secondaria 1° grado ANZIANITÀ STIPENDIO RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ (10 mensilità) TOTALE 2 (con flessibilità) Da 0 a 2 1781,9 172,34 194,14 2148,38 71 2219,38 Da 3 a 8 1831,1 172,34 194,14 2197,58 71 2268,58 Da 9 a 14 1991,89 172,34 194,14 2358,4 71 2429,4 Da 15 a 20 2176,99 212,27 194,14 2583,4 71 2654,4 Da 21 a 27 2356,72 212,27 194,14 2763,13 71 2834,13 Da 28 a 34 2533,03 270,59 194,14 2997,76 71 3068,76 Da 35 2663,21 270,59 194,14 3128,44 71 3199,44 59 Docenti scuola secondaria 2° grado: diplomati TOTALE 2 (con flessibilità) STIPENDIO RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ (10 mensilità) Da 0 a 2 1641,82 172,34 194,14 2008,3 71 2079,3 Da 3 a 8 1686,17 172,34 194,14 2052,65 71 2123,65 Da 9 a 14 1822,77 172,34 194,14 2189,25 71 2260,25 Da 15 a 20 1982,33 212,27 194,14 2388,74 71 2459,74 Da 21 a 27 2213,21 212,27 194,14 2619,62 71 2690,62 Da 28 a 34 2364,71 270,59 194,14 2829,44 71 2900,44 Da 35 2479,81 270,59 194,14 2944,54 71 3015,54 ANZIANITÀ Docenti scuola secondaria 2° grado: laureati ANZIANITÀ STIPENDIO 60 RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ (10 mensilità) TOTALE 2 (con flessibilità) Da 0 a 2 1781,9 172,34 194,14 2148,38 71 2219,38 Da 3 a 8 1882,86 172,34 194,14 2249,34 71 2320,34 Da 9 a 14 2044,38 172,34 194,14 2410,86 71 2481,86 Da 15 a 20 2243,63 212,27 194,14 2650,04 71 2721,04 Da 21 a 27 2497,43 212,27 194,14 2903,84 71 2974,84 Da 28 a 34 2663,71 270,59 194,14 3128,44 71 3199,44 Da 35 2796,26 270,59 194,14 3260,96 71 3331,96 Retribuzione professionale docente (RPD) - Scuola del Trentino Fasce Anzianità Aumenti Aumenti Aumenti dal Arretrati dal dal RPD al 1.1.2008 RPD al RPD al RPD al 1.7.2008 fino a fine 1.1.2009 x 12 31.12.2007 x 12 30.6.2008 agosto 31.12.2008 1.1.2009 x 12 mensilità mensilità 2008 mensilità c. Riass da 0 a 14 164,00 2,79 166,79 4,96 26,64 168,96 3,38 172,34 da 15 a 27 202,00 3,43 205,43 6,10 32,81 208,10 4,16 212,27 da 28 257,50 4,38 261,88 7,78 41,83 265,28 5,31 270,59 Compenso orario lordo tabellare dal 31.12.2007 per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo a carico del fondo d’Istituto Scuola a carattere statale del Trentino Qualifica Ore aggiuntive corsi di recupero Ore aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive di non insegnamento Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo 50,00 35,00 17,5 Biennio economico 2008-2009 - Scuola a carattere statale del Trentino Assegno Provinciale (40 ore) Anzianità Aumento Arretrati Aumento Aumento Aumento 2° sem fino a fine Al 1° sem Al Al 2009 x 12 Al 2008 12 al 31.12.2007 2008 x 12 30.6.2008 mensilità agosto 31.12.2008 mensilità 1.1.2009 1.1.2009 mensilità 2008 c. Riass c. Riass da 0 a 2 2.217,00 3,14 2.254,69 5,58 30,01 2.284,00 3,81 9,39 2.239,68 da 3 a 8 2.217,00 3,14 2.254,69 5,58 30,01 2.284,00 3,81 9,39 2.239,68 da 9 a 14 2.217,00 3,14 2.254,69 5,58 30,01 2.284,00 3,81 9,39 2.239,68 da 15 a 20 2.217,00 3,14 2.254,69 5,58 30,01 2.284,00 3,81 9,39 2.239,68 da 21 a 27 2.217,00 3,14 2.254,69 5,58 30,01 2.284,00 3,81 9,39 2.239,68 da 28 a 34 2.217,00 3,14 2.254,69 5,58 30,01 2.284,00 3,81 9,39 2.239,68 da 35 2.217,00 3,14 2.254,69 5,58 30,01 2.284,00 3,81 9,39 2.239,68 61 La parentela È il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono: • la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote); • la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote). I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite:tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via. L’affinità È il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. PARENTELA AFFINITÀ è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge Grado Rapporto di parentela con il titolare 1 padre e madre figlio o figlia 2 nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella Grado Rapporto di affinità 1 padre e madre figlio o figlia 2 nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata 63 PARENTELA AFFINITÀ è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge 3 bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) 3 bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio che implicitamente ammette la collaborazione familiare nell’impresa. I coniugi di tutti i parenti e gli affini del titolare rilevano, ai fini dell’iscrizione come familiari coadiuvanti ART/COM al pari del parente o affine cui sono coniugati, ma i loro familiari sono per il titolare degli estranei 64 Una riforma strutturale che cambia le regole per le pensioni Il decreto “Salva Italia” (Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha cambiato i requisiti per andare in pensione a partire dal 1° gennaio 2012. Sul provvedimento confermiamo il nostro giudizio negativo rispetto a quanto verrà fatto pagare alle lavoratrici e ai lavoratori. Qui di seguito, i nostri i approfondimenti e le tabelle con i nuovi requisiti per l’accesso alla pensione. 1. INTRODUZIONE DEL PRO-RATA CONTRIBUTIVO (art.24, comma 2) Dal 1° gennaio 2012 scatta per tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo. Di fatto questa norma riguarderà solo chi si trova integralmente nel sistema di calcolo retributivo (cioè coloro che al 31/12/1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi) perché tutti gli altri già si trovano nel sistema contributivo puro o in quello misto (retributivo per la parte di contribuzione maturata entro il 31/12/95 e contributivo per la parte successiva). La pensione sarà così determinata da due quote: • Quota di tipo retributivo, applicata alle anzianità maturate al 31/12/2011 • Quota di tipo contributivo, applicata alle anzianità che si maturano dal 1° gennaio 2012. Per quanto riguarda questa norma vogliamo ricordare a tutti che la CGIL era per l’applicazione del calcolo in pro quota per tutti fin dal 1995 e che ripropose la questione, purtroppo, senza essere ascoltata, nel 1997. Il problema, quindi, non è l’introduzione del sistema di calcolo contributivo in pro quota per tutti, che abbiamo sempre richiesto, ma le numerosissime altre norme contenute nel provvedimento che colpiscono drammaticamente i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati. È da rilevare, inoltre, che con l’introduzione del sistema di calcolo contributivo in pro quota per tutti i lavoratori, viene superato il limite massimo di ren- 65 dimento pensionistico legato all’anzianità contributiva (2% per ogni anno di contribuzione, 80% con 40 anni) e quindi l’anzianità eccedente i 40 anni maturata successivamente al 1° gennaio 2012 verrà valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. 2. DALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ALLA PENSIONE ANTICIPATA: DISINCENTIVI SE IL PENSIONAMENTO AVVIENE PRIMA DI UNA DETERMINATA ETÀ (art.24, comma 10) A partire dal 2012 la pensione di anzianità (40 anni di contributi e/o quote) non esiste più e si trasforma in Pensione Anticipata che rappresenta l’unica modalità per accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica è portato per le donne a 41 anni e 1 mese e per gli uomini a 42 anni e 1 mese. Tali requisiti saranno aumentati di 1 ulteriore mese nel 2013 e ancora di 1 mese nel 2014. Inoltre, dal 2013 viene esteso anche al requisito contributivo previsto per il pensionamento anticipato il meccanismo di incremento relativo all’aspettativa di vita. Nel 2013 per questi lavoratori scatteranno, quindi, ulteriori 3 mesi ai quali si aggiungeranno altri 4 mesi dal 2016. Nel 2019 l’incremento dell’età legato all’aspettativa di vita diventerà biennale,così come diventerà biennale la revisione dei coefficienti. È evidente che tale automatismo spingerà sempre più avanti l’età di pensionamento. Pensionamento prima dei 62 anni di età (art. 24 commi 10 e 15 bis) Viene introdotto un meccanismo di disincentivi per chi si trova attualmente nel sistema retributivo o misto e intende andare in pensione prima dei 62 anni di età. In questo caso è prevista una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012. La riduzione è dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e di un 2% per gli anni successivi ai primi due penalizzati all’1%. Il meccanismo del disincentivo è previsto solo per chi rientra nel sistema retributivo o misto. PERTANTO 66 Sul trattamento pensionistico maturato antecedentemente il 1° gennaio 2012 • Una riduzione dell’1% per ogni anno in ragione della differenza tra 62 anni e l’età effettiva di pensionamento; • Una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo successivo ai primi due In poche parole: • Per ogni mese relativo ai primi due anni di anticipo spetta una riduzione mensile dello 0,0833% (pari alla dodicesima parte dell’1%) • Per ogni altro mese oltre i primi due anni di anticipo, spetta una riduzione dello 0,1667% (pari alla dodicesima parte del 2%). Pensione anticipata per chi ha cominciato a versare la contribuzione successivamente al 1 gennaio 1996 (art.24, comma 11) Anche questa norma penalizza le donne ed i giovani con lavori discontinui. Ferma restando la possibilità di avvalersi della pensione anticipata prima descritta, per coloro che hanno cominciato a versare la contribuzione successivamente al 1 gennaio 1996 si prevede la possibilità di un altro pensionamento anticipato a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con una soglia minima di pensione da raggiungere pari a 2,8 volte l’assegno sociale (2012 = 429,00 x 2,8% = 1201,20 euro mensili, indicizzati annualmente in base alla variazione media quinquennale del pil nominale). Chi potrà raggiungere tale soglia? Sicuramente non le donne, vista la frammentazione della loro vita lavorativa, né i giovani che ormai per tantissimi anni svolgono lavori precari e con bassa retribuzione. Dove sta la positività di questa norma per i giovani? È da rilevare inoltre che la soglia minima di accesso (63 anni) è soggetta all’incremento dell’età dovuto alla speranza di vita. Deroga in via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 24 comma 15/bis) Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno conseguito una anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che con le vecchie quote avrebbero maturato il diritto al pensionamento nel 2012, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni. (35+64=99) Vedi tabella con i requisiti richiesti per la pensione anticipata 67 3. PENSIONE DI VECCHIAIA (art.24, commi 6 e 7) Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in base ai seguenti requisiti: - cessazione attività lavorativa; - raggiungimento di un’età minima prevista ed espressamente indicata nella tabella sottostante; - 20 anni di contribuzione e, per coloro che hanno cominciato a versare contributi successivamente al 1 gennaio 1996 - il raggiungimento di un importo di pensione pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (2012 = 429,00 x 1,5 =643, 50 euro.). È da rilevare che questa norma peggiora la precedente normativa prevista per coloro che stavano nel sistema contributivo (5 anni di effettivo lavoro per il diritto a pensione, con un importo di pensione pari a 1,2 volte l’assegno sociale 2012 = 429,00 x 1,2 = 514,80) e penalizza fortemente proprio i lavoratori precari e le donne, che non raggiungendo il nuovo importo di pensione richiesto saranno costretti a lavorare fino a 70 anni (e poi di più) dal momento che la pensione verrà corrisposta solo a tale età con 5 anni di contribuzione effettiva e senza alcun riferimento all’importo del trattamento. Lavoratrici del settore privato La manovra accelera il progressivo innalzamento dell’età di pensionamento per le donne dei settori privati che passa dagli attuali 60 anni del 2011 ai 62 dal 1° gennaio 2012 e si incrementerà progressivamente di 18 mesi ogni 2 anni fino a raggiungere i 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Deroga in via eccezionale per le lavoratrici dipendenti del settore privato (art. 24 comma 15/bis) Le lavoratrici del privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia con una età non inferiore ai 64 anni se hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 una anzianità contributiva di almeno 20 anni e una età minima di 60. 68 Pubblici dipendenti (uomini e donne) e lavoratori (uomini) del privato Dal 1° gennaio 2012 l’età anagrafica che dà diritto alla pensione di vecchiaia è elevata a 66 anni. Il requisito dei 66 anni sarà progressivamente innalzato per l’adeguamento al crescere dell’aspettativa di vita. Tabella età pensionabile (fonte Relazione tecnica) ANNO LAVORATRICI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO LAVORATRICI* DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2011 61 anni ** 62 anni** 2012 62 anni 66 anni 2013*** 62 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi 2014 63 anni e 9 mesi 66 anni e 3 mesi 2015 63 anni e 9 mesi 66 anni e 3 mesi 2016*** 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 2017 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 2018 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 2019*** 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi 2020 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi 2021*** 67 anni e 2 mesi 67 anni e 2 mesi *La stessa tabella dal 2012 vale per i lavoratori del settore pubblico, del settore privato, gli autonomi ed i parasubordinati **Compresa la finestra mobile ***Anni in cui sono previsti aumenti dell’età pensionabile a causa degli incrementi dovuti alla speranza di vita (2013 tre mesi, 2016 quattro mesi, 2019 quattro mesi. Dal 2019 gli incrementi diventano biennali. Nel 2021 incremento di tre mesi) 4. ABOLIZIONE DELLE FINESTRE MOBILI O A SCORRIMENTO (art.24, comma 5) Per i lavoratori che matureranno i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 vengono abolite le finestre mobili che erano state introdotte con la legge 122 del 2010 e dalla legge 148 del 2011. Non è stato concesso alcun favore, visto che le finestre sono state incorporate nelle varie età pensionabili. Dovrà essere chiarito nelle prossime disposizioni normative se rimane confermata per i docenti l’unica finestra di uscita al 1° settembre, coincidente con l’inizio dell’anno scolastico e se sarà sufficiente raggiungere i requisiti necessari entro il 31 dicembre dello stesso anno. 69 5. DEROGHE RISPETTO AI NUOVI REQUISITI (art.24, commi 3, 14 e 15): - MANTENIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI - DONNE LAVORATRICI CHE OPTANO PER IL CONTRIBUTIVO AI FINI DELL’USCITA ANTICIPATA Nei confronti di questi soggetti continuano ad applicarsi le finestre mobili. - Chi entro il 31 12 2011 ha perfezionato il diritto a pensione, per vecchiaia e/o anzianità (40 anni di contributi o quote) conserva il diritto alle decorrenze e alla prestazione pensionistica previsti dalla normativa vigente prima della manovra Monti. Questo significa che il lavoratore che decide di permanere al lavoro, ha la garanzia di accedere al pensionamento con le vecchie disposizioni. Certificazione del requisito: il lavoratore può chiedere all’ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto acquisito; le modalità della certificazione al momento sono ancora da specificare e potrebbero variare da ente a ente. - La manovra conferma la validità di una norma transitoria, prevista in via sperimentale fino al 2015, che dà la possibilità alle donne di anticipare il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini. In base a tale norma le donne che si trovano in regimi più favorevoli (retributivo-misto) possono ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un’età di almeno 57 anni, oppure indipendentemente dall’età anagrafica 40 anni di contribuzione, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo. 6. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI (art.24 comma 19) Viene eliminato il requisito minimo dei tre anni di anzianità contributiva nelle gestioni previdenziali. Pertanto tutti i periodi contributivi possono essere totalizzati indipendentemente dalle anzianità maturate negli specifici fondi. 70 7. PENSIONAMENTO FORZOSO CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE O 65 ANNI DI ETÀ Continua a trovare applicazione la norma che prevede la facoltà dell’ammini- strazione di collocare forzatamente a riposo il personale con raggiunti limiti di età (65 anni) o di contribuzione (40 anni). Nell’applicazione della norma si dovrà però tenere conto dei nuovi requisiti previsti per il pensionamento. La sua applicazione, tuttavia, richiederà ulteriori specificazioni da parte dei ministeri competenti. 8. SOPPRESSIONE INPDAP ED ENPALS (art.21, commi da 1 a 9) L’articolo 21 della legge 214/2011 di conversione del decreto legge 201/2011 prevede la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS a decorrere dal 1 gennaio 2012 ed il trasferimento delle loro funzioni all’INPS, che succede in tutti rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Nel periodo dal 6 dicembre – data di entrata in vigore del decreto 201 – al 31 dicembre 2011 gli enti soppressi possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione. In attesa dell’emanazione dei decreti interministeriali con cui debbono essere trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi all’INPS, le strutture centrali e periferiche degli enti continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. I decreti interministeriali di cui sopra devono essere emanati entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura degli enti soppressi, bilanci che devono essere approvati entro il 31 marzo 2012. Il 4 comma dell’articolo 21 prevede poi che gli organi degli enti soppressi restino in carica fino alla data di adozione dei decreti interministeriali. È da rilevare al riguardo che il testo del decreto milleproroghe prevede un’ulteriore restrizione per gli organi, visto che “possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi e, comunque, entro e non oltre il 1 aprile 2012”. Dalla relazione al provvedimento si evince che tale ulteriore restrizione deriva dal fatto che i termini in cui devono essere emanati i decreti interministeriali non sono termini perentori, che gli organi si devono dedicare esclusivamente alla chiusura dei bilanci per giungere a tale conclusione entro la data fissata, che, comunque, non sono ammesse ulteriori dilazioni sulla cessazione degli organi anche nel caso in cui non fossero nelle condizioni di poter chiudere i bilanci. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS è integrato da sei rapprese 71 tanti degli enti soppressi,secondo criteri che saranno definiti dal Ministero del lavoro. L’INPS deve provvedere, entro sei mesi dall’emanazione dei decreti interministeriali, al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli enti. Dalla soppressione degli enti deve risultare un risparmio di spesa pari a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia, di razionalizzazione e di riduzione dei costi si prevede che il Presidente dell’INPS rimanga in carica fino al 31 dicembre 2014. Si fa presente che la proroga della durata del mandato del Presidente dell’INPS poteva essere fatta con le normali procedure: non si capisce proprio la necessità di mettere la proroga nel decreto legge, tanto più in presenza della relazione annuale della Corte dei Conti,pubblicata poco tempo fa, che critica ferocemente proprio il governo monocratico dell’ente e giudica non condivisibili moltissime decisioni assunte dallo stesso. Ma il problema non è solo la proroga del Presidente fatta per decreto d’urgenza. Un tema come quello della soppressione dei due enti di cui stiamo parlando e dell’unificazione della previdenza pubblica in un solo ente, tema estremamente delicato e complesso, che incide profondamente sui lavoratori, sull’organizzazione del lavoro,sulla qualità e sulla tempestività dei servizi e delle prestazioni liquidate o erogate agli utenti, non avrebbe dovuto essere oggetto di un decreto legge ma di un tavolo di confronto con le parti sociali, per affrontare adeguatamente tutte le problematiche connesse, predisponendo anche un percorso a tappe finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti con tempi adeguati. Invece sulla questione non c’è stato alcun confronto con le parti sociali né è stato delineato alcun percorso ed i problemi che già sono emersi sono tantissimi, a cominciare dagli esuberi del personale degli enti soppressi, al processo di riorganizzazione che dovrebbe mettere in campo l’INPS, che sta ancora faticosamente procedendo al proprio processo riorganizzativo interno, alle maggiori spese che sicuramente ci saranno almeno nei primi tempi invece dei risparmi irrisori ipotizzati,alla mancanza di qualsiasi indicazione sulle strutture decentrate degli enti (a cominciare dal fallimento delle case del welfare). Anche il tema della governance degli enti non è stato adeguatamente affron72 tato, visto che al consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS rimangono gli stessi compiti ora previsti, senza prevedere norme più cogenti sull’esigibilità delle decisioni assunte. A chi giova tanta fretta? E perché tanta fretta? Lo stesso presupposto sul quale è fondata la soppressione degli enti è un falso: il primo comma dell’articolo 21 dice che la soppressione avviene “in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo di calcolo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale”. Vorremmo ricordare a tutti che siamo ben lontani dall’armonizzazione delle regole per tutti (non è un caso che i lavoratori degli enti soppressi mantengono il loro inquadramento previdenziale) e che l’unificazione in un unico ente non è detto che migliori la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti dagli enti stessi. Per quanto riguarda l’INPDAP ad esempio c’è tutta la partita di carattere creditizio (prestiti e mutui) e di carattere sociale (convitti, collegi universitari, borse di studio,vacanze Italia, vacanze all’estero, soggiorni senior, master INPDAP,azioni in favore dell’occupabilità dei giovani,residenze sanitarie assistite, prestazioni in favore della non autosufficienza, progetti intergenerazionali, assicurazione sociale vita, investimenti a contenuto sociale, progetti realizzati in collaborazione con i comuni ecc ecc) che nel vorticoso passaggio all’INPS rischia di subire dei seri contraccolpi visto che l’Istituto rispetto alle tante prestazioni e servizi gestiti dall’INPDAP finora si è occupato soltanto dei prestiti. 73 Requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato (dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat – centrale base 2007) 74 Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi Lavoratrici Dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 Anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica Anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica Età anagrafica minima se in possesso di un’anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minima pari a 2,8 volte l’assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell’andamento del PIL nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996) 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 63 anni 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 63 anni e 3 mesi 2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 3 mesi 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 63 anni e 3 mesi 2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi 2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 63 anni e 7 mesi 2019 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 63 anni e 11 mesi 2020 43 anni e 2 mesi 42 anni e 2 mesi 63 anni e 11 mesi 2021 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 64 anni e 2 mesi 2022 43 anni e 5 mesi 42 anni e 5 mesi 64 anni e 2 mesi 2023 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64 anni e 5 mesi 2024 43 anni e 8 mesi 42 anni e 8 mesi 64 anni e 5 mesi 2025 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 8 mesi 2026 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi 64 anni e 8 mesi 2027 44 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi 2028 44 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi 64 anni e 11 mesi 2029 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65 anni e 1 mese 2030 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi 65 anni e 1 mese 2031 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65 anni e 3 mesi 2032 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 65 anni e 3 mesi 2033 44 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65 anni e 5 mesi 2034 44 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 65 anni e 5 mesi 2035 44 anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65 anni e 7 mesi 2036 44 anni e 10 mesi 43 anni e 10 mesi 65 anni e 7 mesi 2037 45 anni 44 anni 65 anni e 9 mesi 2038 45 anni 44 anni 65 anni e 9 mesi 2039 45 anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi 65 anni e 11 mesi 2040 45 anni e 2 mesi 44 anni e 2 mesi 65 anni e 11 mesi 2041 45 anni e 4 mesi 44 anni e 4 mesi 66 anni e 1 mese 2042 45 anni e 4 mesi 44 anni e 4 mesi 66 anni e 1 mese 2043 45 anni e 6 mesi 44 anni e 6 mesi 66 anni e 3 mesi 2044 45 anni e 6 mesi 44 anni e 6 mesi 66 anni e 3 mesi 2045 45 anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi 66 anni e 5 mesi 2046 45 anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi 66 anni e 5 mesi 2047 45 anni e 10 mesi 44 anni e 10 mesi 66 anni e 7 mesi 2048 45 anni e 10 mesi 44 anni e 10 mesi 66 anni e 7 mesi 2049 46 anni 45 anni 66 anni e 9 mesi 2050 46 anni 45 anni 66 anni e 9 mesi I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell’aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. in ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat. 75 Ministero dell’istruzione dell’Università e Ricerca Circolare ministeriale D.M. n 22 del 12 marzo 2012 Oggetto: D.M. n 22 del 12 marzo 2012.- Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative. Si trasmette il D.M. di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio. Con la recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8/3/2012 che si allega in copia, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MEF e INPS – gestione ex INPDAP, sono state diramate le disposizioni interpretative delle nuova normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni. Il succitato articolo ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce tra l’altro che il personale suddetto non può optare per l’applicazione dei nuovi limiti anagrafici (66 anni) pur cessando dal servizio dal 2012. Si ricorda pertanto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può 77 essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che sia posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al pensionamento solo a decorrere dal 1/9/2013. Si ribadisce che secondo le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012. Ne consegue che per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), continuano a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti “che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 78 2012 le regole sono così modificate: Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia , potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva , per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012. A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. Il predetto D.M. n. 22 fissa, all’art. 1, il termine finale del 30/3/2012 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 30/3/2012 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2012. Sempre entro la medesima data del 2012 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine del 30/3/ 2012 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). Si precisa che, ovviamente, le domande già presentate prima dell’emanazione del DM n. 22, tramite POLIS, sono pienamente valide. 79 Presentazione delle istanze Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità: - Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, , la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea; - il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal contratto, ai sensi dell’art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008. Gestione delle istanze Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali. L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali. 80 Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l’ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI. Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione ex INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande. Da quest’anno le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità: 1) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione. Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell’assistenza dei patronati, mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell’apposita sezione del sito (www.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012. Applicazione dell’art. 72 comma 7 della legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA) L’art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dall’art. 509, comma 5, del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all’i porto del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti. Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere applicati in maniera puntuale e motivata. Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche 81 nell’ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell’a.s. 2011-2012, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l’a.s. 2012/2013. Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che all’esigenza di mantenere la disponibilità dei posti per le immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali in atto. Accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35. Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto profilo, non oltre il 30 aprile 2012, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile. La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994). Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008. (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA) Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata. Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. Per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 invece, il requisito contributivo è attualizzato agli anni di anzianità 82 contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6 comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2011 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2012 Il termine del 28 febbraio previsto per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, dall’art. 12 dal CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza , è per il 2012, prorogato al 30 marzo. - recesso dei dirigenti: Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra (30 marzo) non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile di cui all’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP - Direzione Centrale Previdenza. Si ringrazia per la collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta 83 D.M. n 22 del 12 marzo 2012 Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie dal servizio; Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5; Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c. 7 e c.11 come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102; Visto l’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; Visto il D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito con Legge n. 111 del 15 luglio 2011; Visto il D.L. n. 138 del 16/8/2011, convertito con Legge n. 148 del 14/9/2011 ed in particolare l’art. 1, comma 16 che ha prorogato per un ulteriore triennio, 2011-2014, le disposizioni dell’art. 72, comma 11 della L.133/2008; Visto il DL. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, in particolare l’art. 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono stati si indicati i criteri per l’applicazione dell’art.72 cc. 7 e 11; 84 Vista la Direttiva n.94 del 4 dicembre 2009 con cui questa Direzione ha individuato i criteri per l’applicazione del sopra citato art. 72 cc 7 e 11 al personale della scuola; Considerato che, ai sensi del comma 5 dell’ art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione; Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010, ed in particolare l’articolo 12 che, per il personale dell’area V della dirigenza scolastica, fissa al 28 febbraio la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio; Vista la Circolare n 2 del 8/3/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa all’applicazione dell’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. DECRETA Art. 1 1. Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo,tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 30 marzo 2012. 2. Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica. Art. 2 1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto. 2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario. 85 Art. 3 1. Per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto. 2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 2012, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare. 3. Qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento. Art. 4 Rimangono fermi i criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l’applicazione dell’art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest’ultimo come sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102; IL MINISTRO Francesco Profumo 86 Dipartimento della Funzione Pubblica Circolare n 2 Oggetto: decreto legge n. 201 del 2011, convertito in 1. n. 214 del 2011, c.d. “decreto salva Italia” - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. l. Premessa Come noto, nell’ambito della recente manovra, recante misure per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, decreto legge n. 201 del 2011, convertito in 1. n. 214 del 2011, con l’art. 24 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un’ omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell’Ente previdenziale. 2. Limiti di età per la permanenza in servizio Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate successivamente al l gennaio 2012. In generale, il regime dell’art. 24, applicabile dal l gennaio 2012, prevede la “pensione di vecchiaia”, conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la “pensione anticipata”, conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi l0 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi a, 17 e 18 del medesimo articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse 87 88 gestite dall’ ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell’art. 24) in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al l° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è altresì condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di 5 anni. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell’anno 2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva (comma l0 dell’art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell’anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianità contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 20a, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal l° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un’ età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2 quater dell’art. 6 del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. a del 2012. In base a quest’ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Il requisito di età anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il requisito dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell’applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell’art. 24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (Gazzetta ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) è stato determinato l’incremento dei requisiti a decorrere dall’anno 2013. È opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal l gennaio 2012. Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – c.d. “quota”), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. “finestra”), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l’accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti” che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l’amministrazione, nell’anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l’ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva. Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento; l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età in base all’art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all’art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all’art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all’art. 34< del r.d. n. 1611 del 89 90 1933 e all’art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall’art. 6, comma 2 bis, del d.I. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l’età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego. Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell’art. 24, citato. In q uest’ ottica, il comma 7 dell’ art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti – in caso di vigenza del limite di importo minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l’amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: “Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l’art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale.” . È opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24. ha generalizzato l’applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal l gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal l gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (es. art. l , comma 4 quinquies, del d.l. n. 413 del 1989, convertito in l. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al l ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, per il personale del comparto scuola). Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di settore). Per questo personale, fra l’altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegificazione la disciplina dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per la generalità dei pubblici dipendenti (comma 18 dell’art. 24) e, pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non sono applicabili, salva invece l’applicazione del sistema contributivo pro-rata. 3. Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Il comma 20 dell’art. 24 prevede: “Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione con legge 6 agosto 2008, n. 133,e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.” Da tale disposizione discendono due effetti: - anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma H, lett. e, dell’art. 24); - i presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal l gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, fatta eccezione per l’istituto dell’esonero che è stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011 (e, cioè, dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento alla data di entrata in vigore del “presente decreto”, ma poiché la norma è stata introdotta dalla legge di conversione, la sua portata va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge), tranne che per gli esoneri già concessi alla data del 4 dicembre 20 11 (cfr.: paragrafo successivo). Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le am91 92 ministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal l gennaio 2013 (salvo l’aggiornamento del limite risultante dall’adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. l dipendenti che nell’anno 2012 compiono 66 anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell’anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e l’amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l’eventuale trattenimento in servizio concesso dall’amministrazione o l’applicazione dell’eventuale finestra, per questi dipendenti l’età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno di età. Si segnala che l’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 è stato nuovamente modificato di recente dall’art. l del d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. Con l’ultimo intervento normativo è stata valorizzata la discrezionalità nella concessione del trattenimento da parte dell’amministrazione, aspetto già evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all’interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l’amministrazione compie in ordine all’organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n. l0 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, nell’anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell’anzianità di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell’art. 24 e l’adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l’adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui è stato generalizzata l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al l gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massi- ma contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtù del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal l gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di un’ età inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama quanto già evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla l. n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2 quater, del d.l. n. 216 del 2011). Resta inteso che il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell’atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall’autorità politica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l’esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all’utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala che l’art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2012, nel modificare l’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all’applicazione dell’art. 72, comma Il, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre, l’art. 15, comma l bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nell’ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell’adottare le misure per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente, possa esercitare “la facoltà di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che 93 non abbia raggiunto l’anzianità massima contributiva di quaranta anni.”. Si rammenta inoltre quanto previsto dall’art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, secondo cui: “In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l’esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma Il dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l’amministrazione interessata abbia preventiva mente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”. 4. Esonero In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell’art. 24 in esame l’istituto dell’esonero dal servizio, disciplinato dall’art. 72, commi da l a 6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in 1. n. 133 del 2008, è stato soppresso dalla legge di conversione n. 214 del 2011 e, quindi, a far data dall’entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto continuano ad applicarsi agli esoneri già concessi prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero di cui alla normativa statale. Per quanto riguarda il regime dell’accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalità dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il .’31dicembre 20 11. Inoltre, il previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal l gennaio 2012 a patto che l’esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011 e dall’esito della procedura di cui al successivo comma 15 risulti la capienza del contingente, secondo le modalità che verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norma, l’esonero si intende concesso se l’amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all’ordinamento dell’amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell’istanza dell’interessato. L’eventuale incapienza del fondo comporterà l’applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale. 94 5. Periodo transitorio Il citato comma 20 dell’art. 24 all’ultimo periodo stabilisce che: “Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al l° gennaio 2012.”. Come si evince dal testo della disposizione, la finalità della norma è quella di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi connesso all’ entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla norma sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successiva al l gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato. Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di età. Ne consegue che invece debbono intendersi “travolti” dalla nuova disciplina – se aventi la predetta decorrenza – le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente già adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell’atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l’esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianità contributiva comunicato in applicazione dell’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzianità contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 4, l anni e 5 mesi per le donne ed età inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all’accettazione, già nell’anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della quota nell’anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l’amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all’interessato, valutando – se del caso – una successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l’amministrazione ed il dipendente dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l’amministrazione dovrà darne comunicazione all’interessato e ritirare l’eventuale determinazione o annullare l’eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato. 95 6. Personale del comparto scuola Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il MINISTRO per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e la SEMPLIFICAZIONE 96 La previdenza complementare Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare. Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. I lavoratori neo-assunti e precari, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo Laborfonds). Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici Patronato della CGIL territoriale dove è in funzione un punto di informazione “Infopoint Pensplan” per verificare le condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo LABORFONDS. È anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet: www.laborfonds.it L’adesione al fondo Laborfonds, o qualsiasi altra forma previdenziale complementare, per il personale precario o neo assunto di ruolo è indispensabile. Perché la pensione erogata dall’INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all’ultimo stipendio percepito dagli stessi da lavoratori. In conclusione il vecchio sistema erogava pensioni più alte, il nuovo eroga pensioni molto più basse. Al fondo Laborfonds possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. L’adesione al fondo Laborfonds è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi del fondo), che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio. 97 98 Appunti 99 100 101 102 103 CASA MIA SERVIZI FISCALI APERTI TUTTO L’ANNO 730 UNICO ICI RED ISEE/ICEF SUCCESSIONI COLF-BADANTI PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI Tel. [email protected] 848.00.16.08*/199.24.30.30** *al costo di una telefonata urbana, escluso cellulari / **al costo di 14 centesimi al minuto I CENTRI CAAF CGIL APERTI TUTTO L’ANNO SEDI IN PROVINCIA DI TRENTO Sede Direzionale via Giusti, 49 Tel 0461 924988 Sede Principale via Muredei, 8 Tel 0461 303997 Trento Nord via Lunelli, 9 Tel 0461 428588 Trento Centro via Roma, 35 Tel 0461 221768 Mezzolombardo via Roma, 6 Tel 0461 604466 Rovereto (con recapito a Brentonico e Folgaria) via Maioliche, 57/H Tel 0464 421327 Ala via C. Battisti, 5 Tel 0464 674234 Borgo Valsugana via per Telve, 2/B Tel 0461 753450 Riva del Garda viale Canella, 3 Tel 0464 557773 Levico Terme via Marconi, 52 Tel 0461 706712 Arco viale delle Palme, 3 Tel 0464 518111 Cles via Degasperi, 10 Tel 0463 421088 Riva del Garda/Arco (con recapito a Bezzecca) Loc. S.Tommaso, 4 Tel 0464 552121 Malè c/o Municipio - Piazza Regina Elena Tel 0463 901796 Tione di Trento (con recapito a Ponte Arche) via Roma, 17/A Tel 0465 324942 Cavalese (con recapito a Pozza di Fassa) via Pasquai, 20 Tel 0462 230507 Storo (con recapito a Condino) via Roma, 41/B Tel 0465 680598 Tonadico via U. Scopoli, 17 Tel 0439 763207 Pergine Valsugana via Pennella, 92 Tel 0461 533025 www.caaf.it 800 730 740 nordest PERCHÉ ISCRIVERSI ALLA FLC CGIL ❭❭ Iscriversi alla FLC CGIL significa partecipare attivamente alla vita della scuola e impegnarsi in modo concreto per affermare il valore della scuola pubblica come servizio alla crescita formativa e sociale dei cittadini. La FLC CGIL, nelle trattative sindacali con l’Amministrazione scolastica e nei rapporti con il personale della scuola, opera in base al principio della solidarietà, contro le tendenze egoistiche e di casta che si affermano nella nostra società. La strategia dei diritti è l’obiettivo per il quale, secondo la CGIL, nella nostra società tutti i cittadini dovrebbero poter godere di alcuni fondamentali diritti, come il diritto al lavoro, all’istruzione, alla cultura, alla salute, alla maternità e alla paternità, a una pensione che consenta di vivere con dignità, a un lavoro non alienante e spersonalizzante. L’affermazione di questi principi dentro e fuori i luoghi di lavoro è l’obiettivo di fondo della CGIL. ❭❭ L’iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette di ricevere informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli iscritti che viene recapitato a domicilio e le newsletter che vengono inviate per posta elettronica. Inoltre garantisce quattro polizze assicurative per: • responsabilità civile • ricovero ospedaliero per infortunio • responsabilità civile in ambito • invalidità permanente per incidente extra professionale su tragitto casa/lavoro ❭❭ La FLC CGIL offre anche un servizio di consulenza: a Trento, in via Muredei, 8 dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0461 303958/9) a Rovereto in via Maioliche, il venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0464 401979) e per posta elettronica all’indirizzo: [email protected] Altri recapiti vengono attivati durante l’anno presso gli uffici della CGIL di Riva d/G, Cavalese, Tione. Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici, possono essere un utile e prezioso riferimento. Per ulteriori informazioni sui servizi offerti consultare il sito web: Supplemento al n. 1 del periodico della Cgil del Trentino, Attività Sindacale www.flcgil.it/flc