ANAGRAFE DEI SUINI
INFORMAZIONE&ZOOTECNIA
ARA UMBRIA
L’anagrafe dei suini
L’anagrafe
zootecnica,
per
quanto
riguarda
gli
allevamenti suinicoli, è un sistema complesso che
richiede di operare nelle aziende con l’identificazione dei
A.R.A. Umbria
Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria
suini, la registrazione dei dati e la comunicazione degli
SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia:
Via O.P. Baldeschi, 59
06073 Taverne di Corciano (PG)
Tel.: (+39) 075 6979217
Fax: (+39) 075 6979221
E-mail: [email protected]
PI: 00561490541
stessi al sistema informativo nazionale.
SEDE OPERATIVA di Terni:
Viale D. Bramante 3/A
05100 Terni
Tel.: (+39) 0744 300998
Fax: (+39) 0744 304870
E-mail: [email protected]
disporre nel caso del loro mancato rispetto che hanno
E’ importante conoscere bene le modalità e le
tempistiche per le varie operazioni da eseguire per non
incorrere in sanzioni che gli Organi di Controllo possono
anche
ripercussioni
nell’assegnazione
dei
comunitari della P.A.C. (condizionalità).
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Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di
sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.
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premi
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LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
 D.P.R. 30 aprile 1996, n.317 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
92/10/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”: pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996
 Decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica
e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 24 giugno 1999
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA
Ogni allevamento suino deve essere registrato
presso il servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale (ASL) competente per
territorio, entro venti giorni dall'inizio
dell'attività.
Si devono comunicare i dati del responsabile
legale per gli aspetti igienicosanitari e quindi
della corretta gestione dell’anagrafe, del
proprietario degli animali e del detentore
responsabile degli animali.
Nel caso di allevamenti in soccida il
responsabile legale ed il detentore è il
soccidario mentre il proprietario degli animali
è il soccidante.
Oltre ai dati anagrafici vanno comunicati tutti
i dati utili all’individuazione dell’allevamento
quindi la ragione sociale, l’indirizzo e dati
fiscali.
Va indicata la tipologia della struttura e
l’orientamento produttivo.
Una volta effettuata l’ iscrizione, l’Autorità
Sanitaria inserisce l’azienda nel portale
internet della Banca Dati Nazionale (BDN) e
attribuisce il codice univoco aziendale così
costituito:
 Sigla del paese: IT
 Codice ISTAT comune (3 caratteri)
 Sigla automobilistica della provincia (2
lettere)
 Numero
progressivo
dell’azienda
all’interno del comune (3 caratteri)
Il legale appresentante deve comunicare al
servizio veterinario dell'ASL competente per
territorio ogni variazione dei dati anagrafici,
compresa la cessazione dell'attività di ciascun
allevamento o altra struttura in cui sono
presenti animali entro sette giorni dal
verificarsi dell'evento.
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GLI ORIENTAMENTI PRODUTTIVI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI
 Allevamento familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali,
destinati all’autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimenta animali verso altri
allevamenti;
 allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla
produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento;
 allevamento da riproduzione a ciclo aperto: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini
in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da
ingrasso;
 allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini
in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;
 allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello
svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva destinati esclusivamente alla
macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso;
 stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata, nella quale vi sia un regolare
avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto; ai fini dei
controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'indirizzo
produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta;
Relativamente alla modalità d’allevamento si deve specificare se è “stabulato” o
l’allevamento fa parte di un sistema multi sito.
IDENTIFICAZIONE
SOGGETTI
DEI
SINGOLI
Il detentore degli animali, in solido con il
proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:





identificare gli animali nati in azienda con un
tatuaggio
sull'orecchio
sinistro.
(es.
IT000PG000).
apporre il marchio di identificazione
nell’azienda di origine prima della
movimentazione e comunque entro settanta
giorni dalla nascita
garantire l'identificabilità degli animali e
provvedere a ripristinare correttamente il
codice identificativo originario presente
sull'animale,
qualora
sia
divenuto
parzialmente o totalmente illeggibile;
riportare correttamente, in caso di
movimentazione, gli identificativi dei capi sul
modello IV
Per gli animali iscritti al registro anagrafico,
che hanno cute scura, è consentito l’uso di
marche auricolari con il codice identificativo
dell’azienda.
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“semibrado” e se
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REGISTRO DI CARICO E SCARICO E REGISTRAZIONI IN BDN




Il detentore degli animali, in solido con il
proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:
dotarsi di un registro aziendale di carico e
scarico e tenerlo debitamente aggiornato; nel
caso di più allevamenti presenti in una stessa
azienda ciascun allevamento deve avere un
proprio registro della cui tenuta e
aggiornamento è responsabile ogni singolo
detentore di animali;
registrare le movimentazioni in entrata ed in
uscita dall'allevamento sul registro di carico
e scarico, entro 3 giorni dall'evento;
comunicare alla BDN entro sette giorni,
direttamente o conferendo delega;
specifica ai servizi veterinari o ad altri
soggetti delegati, i dati relativi alle
movimentazioni di animali. I delegati

assicurano la registrazione in BDN entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione; in caso di allevamenti da
ingrasso familiari non
è necessario
registrare in BDN i dati relativi alle
movimentazioni in uscita dall'allevamento;
comunicare alla BDN, direttamente o
conferendo delega specifica ai Servizi
veterinari o ad altri soggetti delegati (es.
A.R.A.), i dati relativi alla consistenza del
proprio allevamento rilevata almeno una
volta all'anno.
Il registro aziendale di carico e scarico può
essere tenuto in forma elettronica avvalendosi
della BDN, comunicandolo al gestore della
BDN.
DATI DA REGISTRARE IN BDN DAL DETENTORE O DAL DELEGATO

Entro sette giorni:
 Il numero di animali movimentati in entrata
e/o in uscita
 i codici d’identificazione della struttura di
partenza e di destinazione (compreso il
macello)
 la causale della movimentazione
 le date di arrivo e/o di partenza
il numero del Certificato sanitario
Una volta all’anno (dati del 31 marzo):
 consistenza totale trascritta sul registro
aziendale dei suini presenti con età >70gg
 Numero di riproduttori, se presenti,
specificando il numero di verri, scrofe e
scrofette (dal primo intervento fecondativo)
 totale nascite/decessi
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MOVIMENTAZIONE DEI SUINI
I suini movimentati verso qualsiasi destinazione
devono essere accompagnati dal modello
“Dichiarazione di provenienza e destinazione
degli animali” che contiene le informazioni
riguardanti l'identificazione dell’azienda di
origine e degli animali, le dichiarazioni per il
macello riguardo ai trattamenti farmacologici o
con sostanze ormonali, informazioni su eventuali
problematiche di rilievo per la catena
agroalimentare, la destinazione, i dati del
trasportatore, le attestazioni sanitarie con la
qualifica sanitaria e, se prevista, la dichiarazione
del veterinario ufficiale che ha visitato gli animali
prima dello spostamento.
In calce al documento prodotto e stampato in
quattro copie è indicato il destinatario di ogni
foglio:
• due fogli per il destinatario (destinatario e suo
servizio veterinario)
• due copie per il detentore (detentore e suo
servizio veterinario)
Il detentore degli animali che nei novanta giorni
antecedenti
l’avvio
degli
animali
alla
macellazione ha eseguito trattamenti con sostanze
ad azione ormonica, con sostanze beta-agoniste,
con alimenti medicamentosi o con specialità
medicinali, per le quali è richiesta la ricetta non
ripetibile in triplice copia, dovrà compilare la
dichiarazione dei trattamenti effettuati da
consegnare al macello insieme al modello rosa.
Non possono essere trasferiti in altri allevamenti
animali trattati per i quali non è finito il tempo di
attesa.
In determinate situazione è possibile ottenere una
deroga a questa regola richiedendo autorizzazione
alla ASL competente.
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GESTIONE DELL’ANAGRAFE SUINA
Può essere svolta direttamente dall’allevatore
oppure da Organismi autorizzati e formalmente
delegati dall’azienda.
Per la gestione diretta da parte dell’allevatore è
necessario richiedere la Carta dei Servizi o la
Bussines Key presso la Camera di Commercio
ove ha sede l’azienda.
RICHIESTA NOME UTENTE E
ACCOUNT
AL CENTRO NAZIONALE ANAGRAFE

Numero Carta dei Servizi o della Bussines
Key
La risposta con l’account da parte del Centro
Servizi Nazionale, che arriva tramite e-mail,
contiene
 il nome utente
 la password
necessarie per l’accesso all’applicativo internet
del sito del Sistema informativo veterinario del
Ministero della Salute.
L’indirizzo del sito è
https://www.vetinfo.sanita.it
Per la gestione diretta della BDN da parte del
detentore si deve spedire una richiesta scritta
tramite e-mail a [email protected] indicando:
 Ragione sociale del detentore degli animali
 Codice aziendale
 Codice fiscale
 Recapito telefonico e indirizzo e-mail
TIPOLOGIA
Mancata registrazione dell’azienda presso
unità sanitaria locale
Detentore non identifica gli animali
rimozione, sostituzione o modifica del
mezzo di identificazione
Mancanza di registro carico scarico
Mancata compilazione e aggiornamento del
registro carico scarico
Mancata registrazione in BDN
Trasferimento di suini senza modello IV
SANZIONE
da 5.000 a 30.000 euro
da 150 a 600 euro/capo
da 1.000 a 6.000 euro/capo
da 500 a 3.000 euro
da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione
non registrata.
da 1.000 a 6.000 euro
da 150 a 600 euro per ogni animale
movimentato
Mancata registrazione annuale in BDN della
consistenza
da 1.000 a 6.000 euro
Primo accertamento presso l’azienda
Se l’azienda ottempera a quanto prescritto le
sanzioni possono essere estinte
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