ANAGRAFE DEI SUINI INFORMAZIONE&ZOOTECNIA ARA UMBRIA L’anagrafe dei suini L’anagrafe zootecnica, per quanto riguarda gli allevamenti suinicoli, è un sistema complesso che richiede di operare nelle aziende con l’identificazione dei A.R.A. Umbria Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria suini, la registrazione dei dati e la comunicazione degli SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) 075 6979217 Fax: (+39) 075 6979221 E-mail: [email protected] PI: 00561490541 stessi al sistema informativo nazionale. SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A 05100 Terni Tel.: (+39) 0744 300998 Fax: (+39) 0744 304870 E-mail: [email protected] disporre nel caso del loro mancato rispetto che hanno E’ importante conoscere bene le modalità e le tempistiche per le varie operazioni da eseguire per non incorrere in sanzioni che gli Organi di Controllo possono anche ripercussioni nell’assegnazione dei comunitari della P.A.C. (condizionalità). Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A. UNIONE EUROPEA premi ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO D.P.R. 30 aprile 1996, n.317 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/10/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996 Decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 giugno 1999 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA Ogni allevamento suino deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, entro venti giorni dall'inizio dell'attività. Si devono comunicare i dati del responsabile legale per gli aspetti igienicosanitari e quindi della corretta gestione dell’anagrafe, del proprietario degli animali e del detentore responsabile degli animali. Nel caso di allevamenti in soccida il responsabile legale ed il detentore è il soccidario mentre il proprietario degli animali è il soccidante. Oltre ai dati anagrafici vanno comunicati tutti i dati utili all’individuazione dell’allevamento quindi la ragione sociale, l’indirizzo e dati fiscali. Va indicata la tipologia della struttura e l’orientamento produttivo. Una volta effettuata l’ iscrizione, l’Autorità Sanitaria inserisce l’azienda nel portale internet della Banca Dati Nazionale (BDN) e attribuisce il codice univoco aziendale così costituito: Sigla del paese: IT Codice ISTAT comune (3 caratteri) Sigla automobilistica della provincia (2 lettere) Numero progressivo dell’azienda all’interno del comune (3 caratteri) Il legale appresentante deve comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro sette giorni dal verificarsi dell'evento. UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi GLI ORIENTAMENTI PRODUTTIVI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI Allevamento familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all’autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimenta animali verso altri allevamenti; allevamento da riproduzione: l'allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento; allevamento da riproduzione a ciclo aperto: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso; allevamento da riproduzione a ciclo chiuso: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione; allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva destinati esclusivamente alla macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso; stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro trenta giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'indirizzo produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta; Relativamente alla modalità d’allevamento si deve specificare se è “stabulato” o l’allevamento fa parte di un sistema multi sito. IDENTIFICAZIONE SOGGETTI DEI SINGOLI Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: identificare gli animali nati in azienda con un tatuaggio sull'orecchio sinistro. (es. IT000PG000). apporre il marchio di identificazione nell’azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro settanta giorni dalla nascita garantire l'identificabilità degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile; riportare correttamente, in caso di movimentazione, gli identificativi dei capi sul modello IV Per gli animali iscritti al registro anagrafico, che hanno cute scura, è consentito l’uso di marche auricolari con il codice identificativo dell’azienda. UNIONE EUROPEA “semibrado” e se ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi REGISTRO DI CARICO E SCARICO E REGISTRAZIONI IN BDN Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato; nel caso di più allevamenti presenti in una stessa azienda ciascun allevamento deve avere un proprio registro della cui tenuta e aggiornamento è responsabile ogni singolo detentore di animali; registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico, entro 3 giorni dall'evento; comunicare alla BDN entro sette giorni, direttamente o conferendo delega; specifica ai servizi veterinari o ad altri soggetti delegati, i dati relativi alle movimentazioni di animali. I delegati assicurano la registrazione in BDN entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione; in caso di allevamenti da ingrasso familiari non è necessario registrare in BDN i dati relativi alle movimentazioni in uscita dall'allevamento; comunicare alla BDN, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati (es. A.R.A.), i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno. Il registro aziendale di carico e scarico può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN, comunicandolo al gestore della BDN. DATI DA REGISTRARE IN BDN DAL DETENTORE O DAL DELEGATO Entro sette giorni: Il numero di animali movimentati in entrata e/o in uscita i codici d’identificazione della struttura di partenza e di destinazione (compreso il macello) la causale della movimentazione le date di arrivo e/o di partenza il numero del Certificato sanitario Una volta all’anno (dati del 31 marzo): consistenza totale trascritta sul registro aziendale dei suini presenti con età >70gg Numero di riproduttori, se presenti, specificando il numero di verri, scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo) totale nascite/decessi UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi MOVIMENTAZIONE DEI SUINI I suini movimentati verso qualsiasi destinazione devono essere accompagnati dal modello “Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali” che contiene le informazioni riguardanti l'identificazione dell’azienda di origine e degli animali, le dichiarazioni per il macello riguardo ai trattamenti farmacologici o con sostanze ormonali, informazioni su eventuali problematiche di rilievo per la catena agroalimentare, la destinazione, i dati del trasportatore, le attestazioni sanitarie con la qualifica sanitaria e, se prevista, la dichiarazione del veterinario ufficiale che ha visitato gli animali prima dello spostamento. In calce al documento prodotto e stampato in quattro copie è indicato il destinatario di ogni foglio: • due fogli per il destinatario (destinatario e suo servizio veterinario) • due copie per il detentore (detentore e suo servizio veterinario) Il detentore degli animali che nei novanta giorni antecedenti l’avvio degli animali alla macellazione ha eseguito trattamenti con sostanze ad azione ormonica, con sostanze beta-agoniste, con alimenti medicamentosi o con specialità medicinali, per le quali è richiesta la ricetta non ripetibile in triplice copia, dovrà compilare la dichiarazione dei trattamenti effettuati da consegnare al macello insieme al modello rosa. Non possono essere trasferiti in altri allevamenti animali trattati per i quali non è finito il tempo di attesa. In determinate situazione è possibile ottenere una deroga a questa regola richiedendo autorizzazione alla ASL competente. UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi GESTIONE DELL’ANAGRAFE SUINA Può essere svolta direttamente dall’allevatore oppure da Organismi autorizzati e formalmente delegati dall’azienda. Per la gestione diretta da parte dell’allevatore è necessario richiedere la Carta dei Servizi o la Bussines Key presso la Camera di Commercio ove ha sede l’azienda. RICHIESTA NOME UTENTE E ACCOUNT AL CENTRO NAZIONALE ANAGRAFE Numero Carta dei Servizi o della Bussines Key La risposta con l’account da parte del Centro Servizi Nazionale, che arriva tramite e-mail, contiene il nome utente la password necessarie per l’accesso all’applicativo internet del sito del Sistema informativo veterinario del Ministero della Salute. L’indirizzo del sito è https://www.vetinfo.sanita.it Per la gestione diretta della BDN da parte del detentore si deve spedire una richiesta scritta tramite e-mail a [email protected] indicando: Ragione sociale del detentore degli animali Codice aziendale Codice fiscale Recapito telefonico e indirizzo e-mail TIPOLOGIA Mancata registrazione dell’azienda presso unità sanitaria locale Detentore non identifica gli animali rimozione, sostituzione o modifica del mezzo di identificazione Mancanza di registro carico scarico Mancata compilazione e aggiornamento del registro carico scarico Mancata registrazione in BDN Trasferimento di suini senza modello IV SANZIONE da 5.000 a 30.000 euro da 150 a 600 euro/capo da 1.000 a 6.000 euro/capo da 500 a 3.000 euro da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata. da 1.000 a 6.000 euro da 150 a 600 euro per ogni animale movimentato Mancata registrazione annuale in BDN della consistenza da 1.000 a 6.000 euro Primo accertamento presso l’azienda Se l’azienda ottempera a quanto prescritto le sanzioni possono essere estinte UNIONE EUROPEA