FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Linea Strada
Classic
DANNI - AUTOVETTURE
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
 Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
 Nota Informativa
 Glossario
 Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Tabella
pag.1.1
Nota Informativa
pag.2.1
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003
pag.3.1
Glossario
pag.4.1
Sezione di Danni
pag.5.1
Condizioni Generali
pag. 5.1
Condizioni Furto e Incendio
pag. 5.6
Condizioni Casco
pag.5.8
Garanzie accessorie
pag. 5.9
Sezione Vincoli
pag.6.1
I
N
D
I
C
E
LINEA STRADA CLASSIC
pag.
pag.1
di 2
1.1
TT
AA
BB
EE
LL
LL
AA
Adempimenti in caso di sinistro
Garanzia Interessata
Cosa fare
SUBITO
Cosa fare
ENTRO 3 GIORNI
Furto
Denuncia alla competente
Autorità Giudiziaria. In caso
di furto parziale la denuncia
deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i
danni subiti dal veicolo.
Incendio
Conservare le tracce del Denuncia in Agenzia con la In caso di perdita totale:
danno.
descrizione della dinamica certificato di proprietà con
del sinistro
l’annotazione
della
radiazione al PRA del veicolo
e certificato di demolizione
dello stesso rilasciato dal
demolitore
Atti Vandalici
Denuncia all’Autorità locale
completa della descrizione
dettagliata dei danni subiti
dal veicolo assicurato.
Denuncia
all’Agenzia Ricevuta fiscale/fattura
comunicando dove si trova il attestante la riparazione del
veicolo per la perizia
veicolo.
Fenomeni Naturali
Danni da effrazione
Denuncia all’Agenzia me- In caso di furto totale:
diante consegna della - certificato cronologico
denuncia
all’Autorità
generale;
comunicando, per il caso del - certificato di proprietà con
furto parziale, dove si trova
l’annotazione della perdita
il veicolo per la perizia.
di possesso;
- originale del libretto di
circolazione se non
compreso nella denuncia
di furto.
È facoltà di Vittoria richiedere:
- procura a vendere;
- serie originali di
chiavi/tessere code in
dotazione.
Denuncia all’Autorità locale
completa della descrizione
dettagliata dei danni subiti
dal veicolo assicurato
Perdita chiavi
Danni alla tappezzeria
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
Per la liquidazione
del Danno
Ricevuta fiscale/fattura
attestante
le
spese
sostenute per l’apertura
delle portiere e per la
sostituzione delle serrature.
Denuncia in Agenzia con la
descrizione della dinamica Ricevuta fiscale/fattura
del sinistro
attestante
le
spese
sostenute per il reintegro
della tappezzeria.
Documentazione attestante
l’avvenuto trasporto della
persona per soccorso.
Rimborso premio R.C.A.
Denuncia di furto del veicolo
presentata all’Autorità
Spese di traino, custodia,
parcheggio
Ricevuta fiscale/fattura
attestante la spesa
Denuncia in Agenzia con la sostenuta
descrizione della dinamica
del sinistro
Ricevuta fiscale/fattura
attestante la
sostituzione/riparazione
del cristallo
Cristalli
Cosa fare
SUBITO
Cosa fare
ENTRO 3 GIORNI
Per la liquidazione
del Danno
Recupero spese nuova
immatricolazione
o
passaggio di proprietà
Denuncia di furto presentata
all’Autorità o, in caso di
perdita totale non derivante
dal furto totale del veicolo,
descrizione del fatto
attestante la perdita totale
del veicolo.
In caso di perdita totale non
derivante dal furto totale del
veicolo, documentazione
attestante la perdita totale
del veicolo (certificato di
proprietà con l’annotazione
della radiazione).
Rimborso
Proprietà
Denuncia di furto presentata
all’Autorità o, in caso di
perdita totale non derivante
dal furto totale del veicolo,
descrizione del fatto
attestante la perdita totale
del veicolo.
Copia dell’ultimo
versamento dell’imposta di
proprietà se non oggetto di
furto
Garanzia Interessata
Imposta
di
Danni al bagaglio
Denuncia
presentata
all’Autorità con la descrizione
del bagaglio danneggiato
Maxicasco
Denuncia
all’Agenzia
allegando descrizione della
dinamica del sinistro ed
informazioni relative al luogo
in cui è ricoverato il veicolo
per la perizia.
In caso di perdita totale
presentare scheda di
demolizione ed estratto
cronologico
Collisione
Denuncia
all’Agenzia
allegando la constatazione
amichevole di incidente, se
compilata, o in caso contrario
con la descrizione della
dinamica del sinistro ed il
nominativo ed indirizzo dei
testi presenti al fatto,
comunicando altresì dove si
trova il veicolo per la perizia.
In caso di perdita totale
presentare scheda di
demolizione ed estratto
cronologico
pag. 2
di1.22
T
A
B
E
L
L
A
LINEA STRADA CLASSIC
pag.
pag.1
di2.111
NN
OO
TT
AA
II
NN
FF
OO
RR
M
M
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VV
AA
Nota Informativa
Contratto di assicurazione - Sezione Danni Autovetture
(Reg.IVASS 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota
informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione
prima della sottoscrizione del contratto.
A. Informazioni sull’impresa
sull’impresa di
diassicurazioni
assicurazioni
1) Informazioni Generali
Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 43
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Indirizzo
PEC: [email protected]
Posta
elettronica:
[email protected] - (n. verde 800.016611)
Posta elettronica:
[email protected]
- (n. verde
Impresa
autorizzata
all’esercizio delle Assicurazioni
a 800.016611)
norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del
Impresa autorizzata
all’esercizio
delle
Assicurazioni
a norma
dell’art.
29/4/1923
e del successivo
decreto
ministeriale
del 26
novembre
198465 R.D.L n. 966 del
29/4/1923
e dele successivo
decreto ministeriale
26 novembre
1984
Codice
Fiscale
numero d’iscrizione
del Registrodel
Imprese
di Milano
01329510158
Codice N.
Fiscale
e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 - R. E. A. N. 54871
R.E.A.
54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all’Albo
008.
dei Gruppi Assicurativi n. 008
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 353,228.631
422,952.098 milioni di euro di
Il patrimonio netto di Vittoria
capitale sociale
sociale interamente
interamente versato e 285,849.707
293,105.985 milioni di
cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale
euro a titolo di riserve
riserve patrimoniali.
patrimoniali.
1,8 e rappresenta
rappresenta il rapporto tra
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa
normativa vigente.
vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. Informazioni sul contratto
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
Il presente contratto ha durata annuale.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
La coperture assicurative offerte nella Sezione Danni sono le seguenti:
Furto e incendio: sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio con
sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio del veicolo, furto o rapina (consumati o tentati). La
garanzia è disciplinata, nel dettaglio, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni
“Condizioni Furto e Incendio”.
Casco: è una garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante
la circolazione a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione e può essere prestata
in diverse forme (maxicasco, collisione, collisione integrativa e collisione a perdita totale).
La garanzia è disciplinata, nel dettaglio, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione
Danni “Condizioni Casco”.
Garanzie Accessorie: sono valide solo se richiamate in polizza e sono concedibili solo in
abbinamento alle garanzie Furto, Incendio e/o Casco.
La Sezione Danni prevede le “Condizioni di assicurazione comuni a tutte le garanzie” (Condizioni
comuni) che regolano, ad esempio, le esclusioni generali, le variazioni del rischio, le modalità
di denuncia dei sinistri, i criteri di determinazione del danno, il meccanismo di adeguamento
automatico del valore assicurato e del premio.
“Avvertenza”
Si richiama in particolare l’attenzione sui criteri di determinazione del danno subito
dall’assicurato e si rimanda alla Sezione Danni, Condizioni Comuni “Determinazione
dell’ammontare del danno subito dal veicolo”, nonché alle Condizioni relative alle singole
garanzie e alla nozione di “Degrado” contenuta nel Glossario.
Furto,
Furto eincendio
incendiodoloso
Le garanzie sono disciplinate, nel dettaglio, dalle Condizioni Furto e Incendio “Oggetto
dell’Assicurazione”.
Ai fini della determinazione del valore del veicolo (e degli accessori fissati stabilmente) fanno
fede fattura di acquisto o documentazione fiscale (se si discute di accessori montati
successivamente).
pag. 2
di2.211
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V
A
“Avvertenza”
Sono previste limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative previste dalle Condizioni
comuni “Esclusioni”.
Salva diversa pattuizione inserita nel contratto, l’assicurazione non comprende i danni ad
apparecchiature non di serie, alle cose trasportate o causati da semplici bruciature non seguite
da incendio. Non rientrano in copertura neppure i danni dovuti a fenomeno elettrico. Per il
dettaglio si rimanda alla Sezione Danni - Condizioni Furto e Incendio “Esclusioni”.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale (determinato dal valore del veicolo) e, se richiesto,
di franchigie e scoperti.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di assicurazione “Scoperto e
franchigia”.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte
ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite Vittoria si
obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che
colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio:
Valore del veicolo: e 50.000,00
Importo del sinistro: e 30.000,00
Indennizzo: e 30.000,00
Valore del veicolo: e 50.000,00
Importo sinistro: e 60.000,00
Indennizzo: e 50.000,00
Esempio
Valore del veicolo = e 50.000,00
Importo assicurato al momento del sinistro = e 25.000,00
Importo del sinistro = e 20.000,00
LINEA STRADA CLASSIC
Nel caso in cui l’autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato
in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della
regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
pag.
pag.3
di2.311
NN
OO
TT
AA
II
NN
FF
OO
RR
M
M
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TT
II
VV
AA
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 25.000/50.000 = 50% (è stata assicurata
solo la metà del valore del veicolo)
Indennizzo = 50% di 20.000,00 = e 10.000,00 (applicata la regola proporzionale)
Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del
danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
Esempio:
Franchigia
A) Franchigia = e 50,00
Ammontare del danno = e 200,00
Indennizzo = 200,00 - 50,00 = e 150,00
B) Franchigia = e 50,00
Ammontare del danno = e 40,00
Indennizzo = e 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno
Ammontare del danno = e 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = e 20,00
Indennizzo = 200,00 - 20,00 = e 180,00
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di e 30,00
Ammontare del danno = e 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = e 20,00
Indennizzo = 200,00 - 30,00 = e 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto
nessun indennizzo.
Per la determinazione dell’ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni “Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo”.
Casco
Le garanzie sono disciplinate, nel dettaglio, dalle Condizioni Casco: la garanzia è valida nella
forma indicata in polizza.
Ai fini della determinazione del valore del veicolo (e degli accessori fissati stabilmente) fanno
fede fattura di acquisto o documentazione fiscale (se si discute di accessori montati
successivamente).
Di seguito vengono descritte le diverse forme nella quali può essere prestata la garanzia Casco.
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
A) Maxicasco: garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante
la circolazione a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione.
Si rimanda alla Sezione Danni - Garanzia totale maxicasco “Oggetto dell’assicurazione”.
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare
il mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rimanda, per gli aspetti dettaglio, alle Condizioni Casco - Garanzie Collisione - Esclusioni.
Per quanto concerne altri casi di esclusione o sospensione della garanzia, si rimanda alle
Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni - Condizioni Comuni “Esclusioni” e alle
previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale (determinato dal valore del veicolo) e, se richiesto,
di franchigie e scoperti.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni
“Scoperto e franchigia”.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte
ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
pag. 4
di2.411
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa
si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che
colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
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Esempio:
Valore del veicolo: e 50.000,00
Importo del sinistro: e 30.000,00
Indennizzo: e 30.000,00
Valore del veicolo: e 50.000,00
Importo sinistro: e 60.000,00
Indennizzo: e 50.000,00
N
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A
Nel caso in cui l’autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato
in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della
regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
Esempio
Valore del veicolo = e 50.000,00
Importo assicurato al momento del sinistro = e 25.000,00
Importo del sinistro = e 20.000,00
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 25.000/50.000 = 50% (è stata assicurata
solo la metà del valore del veicolo)
Indennizzo = 50% di 20.000,00 = e 10.000,00 (applicata la regola proporzionale)
Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del
danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale:
entrambi sono indicati sul simplo di polizza.
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto
nessun indennizzo.
Per la determinazione dell’ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni “Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo”.
B) Collisione: tale garanzia prevede l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo
a seguiti di collisione con veicolo identificato.
Per i dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Garanzia
Collisione “ Oggetto dell’assicurazione”.
LINEA STRADA CLASSIC
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare
il mancato pagamento dell’indennizzo.
In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle “Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni “Esclusioni” e Garanzia Collisione “Esclusioni “
pag.
pag.5
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“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale (determinato dal valore del veicolo) e, se richiesto,
di franchigie e scoperti.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni
- Condizioni Comuni “Scoperto e franchigia” e Garanzia Collisione - “Franchigia fissa”.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte
ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa
si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che
colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio:
Valore del veicolo: e 50.000,00
Importo del sinistro: e 30.000,00
Indennizzo: e 30.000,00
Valore del veicolo: e 50.000,00
Importo sinistro: e 60.000,00
Indennizzo: e 50.000,00
Nel caso in cui l’autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato
in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della
regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
Esempio
Valore del veicolo = e 50.000,00
Importo assicurato al momento del sinistro = e 25.000,00
Importo del sinistro = e 20.000,00
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 25.000/50.000 = 50% (è stata assicurata
solo la metà del valore del veicolo)
Indennizzo = 50% di 20.000,00 = e 10.000,00 (applicata la regola proporzionale)
Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del
danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale:
entrambi sono indicati sul simplo di polizza.
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto
nessun indennizzo.
Per la determinazione dell’ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni “Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo”.
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
C) Collisione Integrativa: garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo a seguito di sinistro R.C.A. rientrante nell’ambito del risarcimento diretto (con
responsabilità parziale dell’assicurato) sino alla concorrenza di e 2000,00 per sinistro. Per i
dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Garanzia
Collisione Integrativa “ Oggetto dell’assicurazione”.
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare
il mancato pagamento dell’indennizzo.
In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle “Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni “Esclusioni” e Garanzia Collisione
Integrativa - “Esclusioni “
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale e, se la riparazione non è effettuata presso le
Carrozzerie Convenzionate con Vittoria, di franchigie e scoperti.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni
- Garanzia Collisione Integrativa “Oggetto dell’assicurazione”.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa
si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che
colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Nel caso in cui l’autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato
in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della
regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del
danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto
nessun indennizzo.
Per la determinazione dell’ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni “Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo”.
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di2.611
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D) Collisione a perdita totale: garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti
dal veicolo a seguito di sinistro R.C.A. rientrante nell’ambito del risarcimento diretto (con
responsabilità parziale o totale dell’assicurato) sino alla concorrenza di e 5000,00 per sinistro
(se l’assicurato ha responsabilità totale) o e 3000 (in caso di responsabilità parziale). Per i
dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Garanzia
Collisione a perdita totale “ Oggetto dell’assicurazione”
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare
il mancato pagamento dell’indennizzo.
In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle “Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni “Esclusioni” e Garanzia Collisione perdita
totale - “Esclusioni “.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale e, se la riparazione non è effettuata presso le
Carrozzerie Convenzionate con Vittoria, di franchigie e scoperti.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni
“Garanzia Collisione a perdita totale - Oggetto dell’assicurazione”.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l’Impresa
si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che
colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Nel caso in cui l’autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato
in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della
regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
LINEA STRADA CLASSIC
Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del
danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto
nessun indennizzo.
Per la determinazione dell’ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni “Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo”.
pag.
2.7
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E) Collisione con veicolo identificati, non assicurati: garanzia volta ad indennizzare, sino
all’importo di € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo i danni materiali diretti subiti dal
veicolo, in conseguenza di collisione con un veicolo identificato, non assicurato. Per i
dettagli si rimanda alle condizioni generali di assicurazione, Sezione Danni - Garanzia
Collisione con veicoli identificati, non assicurati -.
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare
il mancato pagamento dell’indennizzo.
In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle “Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni “Esclusioni” e Garanzia Collisione
Integrativa - “Esclusioni “
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale e, se la riparazione non è effettuata presso le
Carrozzerie Convenzionate con Vittoria, di franchigie e scoperti.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione
Danni - Garanzia Collisione Integrativa “Oggetto dell’assicurazione”.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite
l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un
sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Nel caso in cui l’autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto
riportato in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro,
nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare
del danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto
nessun indennizzo.
Per la determinazione dell’ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di
Assicurazione, Sezione Danni “Determinazione dell’ammontare del danno subito dal
veicolo”.
Garanzie accessorie
Sono valide solo se richiamate in polizza e sono concedibili solo in abbinamento alle
garanzie Furto, Incendio e/o Casco.
A parziale deroga delle esclusioni riportate dalle Condizioni generali di assicurazione, Sezione
Danni “Esclusioni”, Vittoria riconosce la possibilità di sottoscrivere garanzie accessorie a Furto
ed Incendio e/o Casco tali da estendere la copertura offerta.
Le garanzie di cui sopra (per i dettagli delle quali si rimanda alle Condizioni generali di
Assicurazione, Sezione Danni, Garanzie Accessorie Formula F - Formula G - Pacchetto New
Classic - Pacchetto Elite - Atti vandalici - Valore a nuovo e Clausola satellitare) sono le seguenti:
Danni da effrazione: prevede l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall’autoveicolo
identificato in polizza a seguito di furto o rapina.
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Perdita chiavi: prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale,
dellespese, sostenute per l’apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature
con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi;
Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso all’Assicurato, previa presentazione di valido
documento fiscale, delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria dell’autoveicolo
identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime
della strada;
Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso, previa presentazione di
valido documento fiscale, delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio
dell’autoveicolo assicurato disposti dall’Autorità in caso di furto, rapina o incendio.
Garanzia cristalli: prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle
spese sostenute dall’Assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito
specificati dell’autoveicolo indicato in polizza: parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico
in cristallo e cristalli laterali, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.
Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il
rimborso delle spese sostenute e documentate relative all’immatricolazione o passaggio di
proprietà che l’Assicurato sostiene per la sostituzione dell’autovettura identificata
in polizza, a seguito di perdita totale e definitiva;
Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso del danno corrispondente alla perdita
della parte d’imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro
indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell’imposta pagata;
Danni al bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell’Assicurato e dei trasportati
familiari, direttamente conseguenti ad incidente di circolazione, incendio o furto, azione del
fulmine, scoppio ed esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva
dell’autovettura identificata in polizza.
Garanzia ripristino airbag: prevede rimborso delle spese per ripristinare gli airbag in
seguito ad attivazione dovuta a causa accidentale o ad incidente.
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Garanzia lavaggio: in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina prevede rimborso
speselavaggio.
Garanzia trasporto: prevede indennizzo danni subiti dal veicolo a bordo di navi o
trenilimitatamente alle ipotesi indicate.
New/Top Atti vandalici, fenomeni naturali, (abbinabile alla garanzia Furto): prevede
l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione
di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato,
derivanti da eventi descritti nelle condizioni generali di assicurazione.
Valore a nuovo (riservata alle autovetture ad uso privato e abbinabile alle garanzie
Furto/Incendio e atti vandalici): con questa clausola non viene applicato alcun degrado nel
caso di danno totale entro 6 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo assicurato e, nel
caso di danno parziale, entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo
assicurato.
Clausola satellitare (riservata alle autovetture ad uso privato e abbinabile alla garanzia Furto):
se il Contraente in sede di stipulazione del contratto dichiara che sul veicolo assicurato è
installato un antifurto satellitare regolarmente attivato ha diritto ad uno sconto sul premio. Si
rimanda
rimanda alla
alla relativa
relativa clausola
clausola contenuta
contenuta nella
nella Sezione
Sezione Danni
Danni -- garanzie
garanzie accessorie
accessorie per
per gli
gli
obblighi
in caso
caso di
di sinistro.
sinistro.
obblighi in
“Avvertenza”
Tutte le suddette garanzie prevedono limiti di indennizzo o limitazioni, per i dettagli delle quali
si rimanda alle Condizioni generali di Assicurazione, Sezione Danni, Garanzie Accessorie.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente deve dare immediata comunicazione all’’Impresa di ogni aggravamento o
diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
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4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
“Avvertenza”
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 144 comma 2 della Legge.
Tali dichiarazioni legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta
fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Si rimanda all’articolo alle Condizioni Generali di assicurazione Sezione Danni nonché agli
articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.
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5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente deve dare immediata comunicazione all’’Impresa di ogni aggravamento o
diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della
situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il
quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della comunicazione del
contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione
applicherà una riduzione di premio.
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della
situazione originariamente considerata, Vittoria ha diritto di chiedere la modificazione delle
condizioni in corso.
In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni da parte del contraente, Vittoria ha
diritto di recedere dal contratto.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano
decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare
l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato
la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto
oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del
contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe
stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
Rimandiamo ai sopra citati articoli ed alle condizioni generali di assicurazione Sezione Danni
“Variazioni Rischio” per i termini relativi al recesso e gli aspetti di dettaglio.
Esempio
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di
stipula del contratto di assicurazione, ha provveduto a far disinstallare l’antifurto satellitare.
6. Premi
Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.
In caso di incendio o furto dell’autovettura assicurata, anche se è concesso il pagamento
frazionato in più rate, il premio è interamente dovuto.
Le parti possono prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando
un aumento pari al 3% o trimestrali, applicando un aumento pari al 5%.
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
7. Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato
fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
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8. Diritto di recesso
“Avvertenza”
In caso di vendita a distanza il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni
successivi al perfezionamento della polizza avvenuta con il pagamento del premio, effettuando
richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria assicurazioni S.p.a. via
Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.
“Avvertenza”
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del
contraente sia in favore dell’Impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si
rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni, “Adeguamento del
premio” e “Proroga del contratto”.
9 . Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o
richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il
riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
10. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.
11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al
momento della redazione della presente Nota Informativa
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente.
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C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia
previsti e regolati dalla Condizioni generali di Assicurazione, Sezione Danni “Modalità per la
denuncia dei sinistri” (si rinvia alla relativa tabella).
Si precisa che la gestione dei sinistri relativi a servizi di assistenza legati a circolazione stradale
e tutela legale è affidata ad un’impresa terza la cui procedura è disciplinata dalle relative
condizioni generali di assicurazione (Vittoria Formula Tutela Legale e Vittoria Assistance).
“Avvertenza”
Si richiama in particolare l’attenzione sui criteri di determinazione del danno subito
dall’assicurato e si rimanda alla Sezione Danni, Condizioni Comuni “Determinazione
dell’ammontare del danno subito dal veicolo”, nonché alle Condizioni relative alle singole
garanzie e alla nozione di “Degrado” contenuta nel Glossario.
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile
indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
• sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
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13. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente
sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere
inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio
Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@
vittoriaassicurazioni.it).
Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni.
Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della
pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:
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• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via
del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare
l ’ a p p o s i t a s e z i o n e d e d i c a t a a i re c l a m i d e l s i t o i n t e r n e t d e l l ’ I m p re s a
www.vittoriaassicurazioni.com.
E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle
controversie.
• Negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie
regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha
introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa
con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a
50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione
obbligatoria – vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause,
indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da
circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di
improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente
dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
• Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo
imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del
4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni
S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati
nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html.
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio,
diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto
di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti
dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa
per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o
natanti.
• Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il
contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di
risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da
un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune
Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le
imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla
procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni
dei consumatori aderenti al sistema o dell’ANIA, allegando copia della documentazione
interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
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Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile
acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle
suddette procedure.
Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza
esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del
Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle
relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di
servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di
servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e
domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i
di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo
già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a.i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il
profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni
assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione
l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal
ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b.i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad
informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via
G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
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d.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e
le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali
vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli
senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai
reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611
• accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il
FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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14. Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di
controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti
possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo
perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese
del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
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“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai
reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611
• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
L’Amministratore Delegato
Roberto Guarena
AREA RISERVATA
“In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet
di Vittoria – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema
è attivo il numero verde 800.016.611”
Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30
giugno 2003
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali
e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve
disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che
devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di
conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura
dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati
sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali,
come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto
strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione
dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono
essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti
così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
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1
La“finalità
“finalitàassicurativa”
assicurativa” richiede
richiede necessariamente,
necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione
raccomandazione del Consiglio
1 La
Consiglio d’Europa
d’Europa REC
REC
(2002)
(2002) 9,
9, che
che i dati siano trattati per: predisposizione
predisposizione e stipulazione
stipulazione di polizze
polizze assicurative;
assicurative; raccolta
raccolta dei
dei premi;
premi; liquidazione
liquidazione
dei
dei sinistri
sinistri oo pagamento
pagamento di
di altre
altre prestazioni;
prestazioni; riassicurazione;
riassicurazione; coassicurazione;
coassicurazione; prevenzione
prevenzione ee individuazione
individuazione delle
delle frodi
frodi
assicurative
assicurative ee relative
relative azioni
azioni legali;
legali; costituzione,
costituzione, esercizio
esercizio ee difesa
difesa didi diritti
diritti dell’assicuratore;
dell’assicuratore; adempimento
adempimento didi altri
altri specifici
specifici
obblighi
obblighi di
di Legge
Legge oo contrattuali;
contrattuali; analisi
analisi di
di nuovi
nuovi mercati
mercati assicurativi;
assicurativi; gestione
gestione ee controllo
controllo interno;
interno; attività
attività statistiche.
statistiche.
2
Adesempio:
esempio:altri
altrisoggetti
soggettiinerenti
inerenti alalrapporto
rapporto che
cheLa
Lariguarda
riguarda(contraenti
(contraenti di assicurazioni
assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario
2 Ad
beneficiario
ecc.;
ecc.; coobbligati);
coobbligati); altri
altri operatori
operatori assicurativi
assicurativi (quali
(quali agenti,
agenti, broker
broker didi assicurazione,
assicurazione, imprese
imprese didi assicurazione
assicurazione ecc.);
ecc.); soggetti
soggetti
che,
assicurativa, la liquidazione
che,per
per soddisfare
soddisfarelele Sue richieste (quali una copertura assicurativa,
liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni
informazioni
commerciali;
commerciali; organismi
organismi associativi
associativi ee consortili
consortili propri
propri del
del settore
settore assicurativo
assicurativo (v.
(v. nota
nota 6).
6).
3
Ad esempio,
esempio, aiai sensi
sensi della
della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007
3 Ad
21/11/2007 ee alal
decreto
decreto legislativo
legislativo n.
n. 109
109 del
del 22/6/2007
22/6/2007 ee successive
successive modifiche.
modifiche. In
In adempimento
adempimento alle
alle suddette
suddette normative
normative lala Società
Società èè
tenuta
tenuta alla
alla identificazione
identificazione della
della clientela
clientela anche
anche aiai fini
fini della
della individuazione
individuazione delle
delle operazioni
operazioni anomale
anomale da
da segnalare
segnalare all’UIF.
all’UIF.
Pertanto
Pertanto lala mancata
mancata fornitura
fornitura dei
dei dati
dati richiesti
richiesti potrebbe
potrebbe determinare
determinare l’impossibilità
l’impossibilità di
di eseguire
eseguire l’operazione
l’operazione richiesta.
richiesta.
4
Sonoi idati
datididicui
cuiall’art.
all’art.4,4,comma
comma1,1,lett.
lett.d),
d),del
delCodice,
Codice,cioè
cioèquelli
quellirelativi
relativi allo
allo stato
stato di
di salute,
salute, alle opinioni politiche, sindacali,
4 Sono
sindacali,
religiose.
religiose.
5
Ad esempio
esempio ii dati
dati relativi
relativi aa procedimenti
procedimenti giudiziari
giudiziari oo indagini.
indagini.
5 Ad
6
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l.,
S.r.l., aa D.A.S.
D.A.S. Difesa
Difesa
Automobilistica
S.p.A., aaEurop
Mapfre
Asistencia
Italia
e dae questi
trattati
concon
modalità
Automobilistica Sinistri S.p.A.,
Assistance
Italia
S.p.A.
da questi
trattati
modalitàinformatiche
informaticheeecartacee
cartacee per
per
lala fornitura
fornitura dei
dei servizi
servizi richiesti
richiesti inin esecuzione
esecuzione dei
dei relativi
relativi contratti;
contratti; ii dati
dati potranno
potranno essere
essere comunicati
comunicati aa soggetti
soggetti determinati
determinati ee
specificatamente
specificatamente incaricati
incaricati dalla
dalla fornitura
fornitura didi servizi
servizi strumentali
strumentali oo necessari
necessari all’esecuzione
all’esecuzione delle
delle obbligazioni,
obbligazioni, aiai prestatori
prestatori didi
assistenza
assistenza inin Italia
Italia oo all’Estero.
all’Estero. Inoltre,
Inoltre, ii dati
dati possono
possono essere
essere comunicati
comunicati aa taluni
taluni dei
dei seguenti
seguenti soggetti:
soggetti:
•
• assicuratori,
assicuratori, coassicuratori
coassicuratoriee riassicuratori;
riassicuratori;agenti,
agenti, subagenti,
subagenti, mediatori
mediatori didi assicurazione
assicurazione ee di
di riassicurazione,
riassicurazione, produttori,
produttori,
ed
ed altri
altri canali
canali di
di acquisizione
acquisizione di
di contratti
contratti di
di assicurazione;
assicurazione; banche,
banche, società
società di
di gestione
gestione del
del risparmio,
risparmio, sim;
sim; legali;
legali; periti;
periti;
•
• società
società didi servizi
servizi per
per ilil quietanzamento;
quietanzamento; società
società didi servizi
servizi aa cui
cui siano
siano affidati
affidati la gestione,
gestione, la liquidazione
liquidazione ed
ed il pagamento
dei
dei sinistri,
sinistri, tra
tra cui
cui centrale
centrale operativa
operativa di
di assistenza,
assistenza, clinica
clinica convenzionata;
convenzionata; società
società didi servizi
servizi informatici
informatici ee telematici
telematici oo didi
archiviazione;
archiviazione; società
società di
di servizi
servizi postali
postali (per
(per trasmissione,
trasmissione, imbustamento,
imbustamento, trasporto
trasporto ee smistamento
smistamento delle
delle comunicazioni
comunicazioni
alla
alla clientela);
clientela);società
societàdidi revisione
revisione ee di
di consulenza
consulenza (indicata
(indicata negli
negli atti
atti di bilancio);
bilancio); società
società di informazione
informazione commerciale
commerciale per
per
rischi
rischi finanziari;
finanziari; società
società di
di servizi
servizi per
per ilil controllo
controllo delle
delle frodi;
frodi; società
società di
di recupero
recupero crediti;
crediti;
•
• società
società del
del Gruppo
Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti,
(controllanti, controllate
controllate oo collegate,
collegate, anche
anche indirettamente,
indirettamente, aiai sensi
sensi
delle
delle vigenti
vigenti disposizioni
disposizioni di
di Legge);
Legge);
•
• ANIA
ANIA -- Associazione
Associazione nazionale
nazionale fra
fra lele imprese
imprese assicuratrici
assicuratrici (Via
(Via della
della Frezza,
Frezza, 70
70 -- Roma),
Roma), per
per lala raccolta,
raccolta, elaborazione
elaborazione ee
reciproco
reciproco scambio
scambio con
con lele imprese
imprese assicuratrici,
assicuratrici, alle
alle quali
quali ii dati
dati possono
possono essere
essere comunicati,
comunicati, didi elementi,
elementi, notizie
notizie ee dati
dati
strumentali
strumentali all’esercizio
all’esercizio dell’attività
dell’attività assicurativa
assicurativa ee alla
alla tutela
tutela dei
dei diritti
diritti dell’industria
dell’industria assicurativa
assicurativa rispetto
rispetto alle
alle frodi;
frodi;
•
organismiconsortili
consortili propri
propri del
del settore
settore assicurativo
assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione
assicurazione
• organismi
consorziate,
consorziate, alle
alle quali
quali ii dati
dati possono
possono essere
essere comunicati
comunicati -,-, quali:
quali:
-
- assicurazioni
assicurazioni incendio:
incendio: Pool
Pool Italiano
Italiano per
per l’Assicurazione
l’Assicurazionedei
deiRischi
RischiAtomici
Atomici(Via
(Viadei
dei Giuochi
Giuochi Istmici,
Istmici,40
40 -- Roma),
Roma), per
per lala
valutazione
conseguente ripartizione
riassicurazione e/o retrocessione
retrocessione
valutazionedei
deirischi
rischi atomici
atomici e/o
e/o assunzione
assunzione e conseguente
ripartizione degli
degli stessi
stessi in riassicurazione
tra
tra lele imprese
imprese assicuratrici
assicuratrici consorziate;
consorziate;
pag.
pag.1
di3.13
pag. 2
di 3
3.2
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche
gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati
dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi
e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per
finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di
rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di
mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in
calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste
finalità.
II
NN
FF
OO
RR
M
M
AA
TT
II
VV
AA
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure,
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi
richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati
vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella
presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla
normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
EE
XX
AA
RR
TT
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
11
33
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la
valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le
- imprese
assicurazioni
R.C. generale:
Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la
assicuratrici
consorziate;
valutazione
dei rischi da Servizi
inquinamento
e/o assunzione
conseguente
ripartizione
stessiininbase
riassicurazione
tra le
• CONSAP
- Concessionaria
Assicurativi
Pubblici (Viae Yser,
14 00198
- Roma),degli
la quale,
alle specifiche
impresegestisce
assicuratrici
consorziate;
normative,
lo stralcio
del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di
• CONSAP
Servizi
Assicurativi
Pubblici
(Via Paisiello,
33 - Roma),
la quale,
alle dell’estorsione
specifiche normative,
garanzia- Concessionaria
per le vittime della
caccia,
gli aspetti
amministrativi
del Fondo
di solidarietà
perinlebase
vittime
e altri
gestisce
lo stralcio
Conto
consortile
R.C. Auto, il dei
Fondo
garanziale per
le vittime
della strada,
Il Fondo
di garanzia
per
Consorzi
costituitidel
o da
costituire,
la riassicurazione
rischidiagricoli,
quote
delle cessioni
legali delle
assicurazioni
vita;
le vittime
della liquidatori
caccia, gli di
aspetti
amministrativi
del Fondo
per coatta
le vittime
dell’estorsione
e altri Consorzi
costituiti
•
commissari
imprese
di assicurazione
postedi insolidarietà
liquidazione
amministrativa
(provvedimenti
pubblicati
o da
costituire,
riassicurazione
dei rischidegli
agricoli,
le quote
delle cessioniassunti
legali delle
assicurazionideivita;
nella
GazzettalaUfficiale),
per la gestione
impegni
precedentemente
e la liquidazione
sinistri;
commissari
liquidatori
imprese di
assicurazione
poste
in liquidazione
amministrativa
pubblicati con
nella
• •
IVASS -Istituto
per ladi Vigilanza
sulle
Assicurazioni,
istituito
ai sensi delcoatta
decreto
legge 6 luglio(provvedimenti
2012 n. 95, convertito
Gazzetta
per lan. gestione
legge 7Ufficiale),
agosto 2012
135; degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- Istituto
per la Vigilanza
Private e di
Interesse-Collettivo
(Via del(Largo
Quirinale,
21 35
- Roma),
ai sensi
della
• IVASS
• nonché
altri soggetti,
quali: sulle
UIF -Assicurazioni
Unità di Informazione
Finanziaria
Banca d’Italia
Bastia,
- Roma),
ai sensi
Legge
agosto 1982,
n. 576, edidella
2000,6n.137;
della12
normativa
antiriciclaggio
cui Legge
all’art. 26
13 maggio
della Legge
febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via
• nonché
altriFerruzzi
soggetti,
UIF- -Roma),
Unità diai Informazione
Finanziaria
- Banca
d’Italia (Largo
Roberto
38,quali:
00143
sensi del Decreto
Legislativo
23 febbraio
2000, n.Bastia,
38; 35 - Roma), ai sensi della
antiriciclaggio
di cuiNazionale
all’art. 13per
dellale Legge
1980,
n. 15;Martini,
Casellario
(Via Legge
SantuarioRegina
•normativa
CONSOB
- Commissione
Società6 febbraio
e la Borsa
(Via G.B.
3 - Centrale
Roma), aiInfortuni
sensi della
7 giugno
degli
Apostoli,
33 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
1974,
n. 216;
CONSOB
Nazionale
per lesociale
Società
la Borsa56(Via- Roma),
G.B. Martini,
3 -dell’art.
Roma),17
ai del
sensi
della Legge
7 giugno
• •
Ministero- Commissione
del lavoro e della
previdenza
(viae Veneto,
ai sensi
Decreto
Legislativo
21
1974,
216; n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma),
aprilen. 1993,
• Ministero
del Nizza,
lavoro 35
e della
previdenza
sociale dell’economia
(Via Flavia, 6 -eRoma),
ai sensi
dell’art. 17
del Decreto
Legislativo
aprile
INPGI (Via
- Roma)
ecc.; Ministero
delle finanze
- Anagrafe
tributaria
(Via Carucci,
99 - 21
Roma),
1993,
n. 124;
Enti 7gestori
di assicurazioni
sociali
obbligatorie,
ai sensi
dell’art.
del D.P.R.
29 settembre
1973,
n. 605; quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle
Provincie,
- Roma),
INPGIdalla
(Viagrandine
Nizza, 35e- da
Roma)
delleleggi
finanze
- Anagrafe
tributaria
(Via
•
Consorzi196
agricoli
di difesa
altri ecc.;
eventiMinistero
naturali, dell’economia
i quali, in baseealle
sui rischi
agricoli,
possono
Carucci,
- Roma),
ai sensi
dell’art.
7 del
D.P.R. 29consorziate
settembre 1973,
n. 605;
operare99come
delegatari
delle
imprese
assicuratrici
per l’assicurazione
dei danni prodotti dalla grandine e dal
• Consorzi
di difesa
dalla grandine
e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare
gelo (il agricoli
consorzio
a cui aderisce
l’assicurato);
come
delegatariForze
delle dell’ordine
imprese assicuratrici
perVV.UU.);
l’assicurazione
dei danni
prodotti
gelola(il
•
Magistratura;
(P.S.; C.C.;consorziate
G.d.F.; VV.FF;
altri soggetti
o banche
datidalla
nei grandine
confronti edeidalquali
consorzio
a cui aderisce
comunicazione
dei datil’assicurato);
è obbligatoria;
• Magistratura;
dell’ordine
C.C.; iG.d.F.;
VV.FF; VV.UU.);
altri soggetti
o banche
dati neisoggetti
confrontie da
dei questo
quali la
Per le finalitàForze
commerciali
e di(P.S.;
marketing
dati possono
essere comunicati
a taluni
dei seguenti
comunicazione
è obbligatoria;
trattati: societàdeideldati
gruppo
Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle
Per
le finalità
commerciali
e di marketing
i dati possono
comunicati
a taluni deicommerciale,
seguenti soggetti
e da questo
trattati:
vigenti
disposizioni
di legge);
società specializzate
peressere
informazione
e promozione
per ricerche
di mercato
società
del gruppo
controllanti,
controllate
e collegate,
anche inderettamente
sensi delle
vigenti
e per indagini
sullaVittoria
qualità(comprese
dei servizi ele sulla
soddisfazione
dei clienti;
altre imprese
di assicurazione;aiagenti,
subagenti,
disposizioni
legge); società
specializzate per
informazione
e promozione
commerciale,
per ricerche
di mercato
e per
mediatori didiassicurazione
e riassicurazione,
produttori
e altri canali
di acquisizione
dei contratti
di assicurazione,
banche
indagini
e SIM. sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori
assicurazione
e altri canalipreviste
di acquisizione
banche eraccolta,
SIM.
7 Il ditrattamento
puòe riassicurazione,
comportare le produttori
seguenti operazioni
dall’art.dei
4, contratti
comma di1,assicurazione,
lett. a), del Codice:
7 registrazione,
Il trattamento può
comportare le conservazione,
seguenti operazioni
previste dall’art.
4, comma 1,selezione,
lett. a), delestrazione,
Codice: raccolta,
registrazione,
organizzazione,
elaborazione,
modificazione,
raffronto,
utilizzo,
organizzazione, conservazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione,
raffronto,
utilizzo, interconnessione,
interconnessione,
blocco, comunicazione,
cancellazione,
distruzione
di dati;estrazione,
è invece esclusa
l’operazione
di diffusione di
blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
dati.
8
Questi
soggetti
sono
società
o
persone
fisiche
nostre
dirette
collaboratrici
e
svolgono
le
funzioni
di
responsabili
delnostro
nostro
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del
trattamentodei
deidati.
dati.Nel
Nelcaso
casoinvece
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cheoperino
operinoininautonomia
autonomiacome
comedistinti
distinti“titolari”
“titolari”diditrattamento
trattamentorientrano,
rientrano,come
comedetto,
detto,
trattamento
nellac.d.
c.d.“catena
“catenaassicurativa”
assicurativa”con
con
funzione
organizzativa
rimanda
nota
nella
funzione
organizzativa
(si (si
rimanda
allaalla
nota
6). 6).
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono
per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento,
cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento (9).
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti,
Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016611 - e-mail [email protected])(10).
pag.
pag.3
di3.33
I
N
F
O
R
M
A
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A
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X
A
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1
3
LINEA STRADA CLASSIC
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione
di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del
materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone
un motivo legittimo.
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché
l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili
gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
Glossario
pag. 1
di 1
4.1
GG
LL
OO
SS
SS
AA
RR
II
OO
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Accessori
Le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:
- “di serie”, se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello
assicurato, essendo inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino, compresi gli
apparecchi fonoaudiovisivi;
- non di serie”, se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di
listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi.
Assicurato
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’assicurazione o, per le
garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
Degrado
Percentuale di riduzione che viene applicata sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa
del sinistro determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo
di acquisto a nuovo del veicolo (o di analogo modello se fuori produzione) al momento del
sinistro.
Franchigia
L’importo pattuito che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
Legge
Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private, e successive
modificazioni.
Prezzo di listino
Il valore indicato nella fattura d’acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti
incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo
delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa
costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti
incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in
vigore al momento dell’acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
Proprietario
L’intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del
proprietario l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di
locazione finanziaria.
Regolamento
I Regolamenti d’esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle
Assicurazioni private.
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
Scoperto
La percentuale d’importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Tariffa
La tariffa di Vittoria in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Valore dichiarato
Quello che il Contraente attribuisce al veicolo, indicato in polizza, comprensivo d’eventuali
accessori “di serie”. Sono inclusi, semprechè compresi nella somma assicurata, anche gli
accessori “non di serie”, specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo o, in
mancanza di tale documento, in polizza.
Sezione Danni
Condizioni comuni per tutte le garanzie
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
pag.
pag.1
di5.116
D
A
N
N
I
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 144 comma 2 della Legge.
Esclusioni
Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l’assicurazione non copre i
danni:
a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest’ultima solo nel caso delle garanzie
Incendio/Furto e delle garanzie accessorie), del Contraente, dell’Assicurato, delle
persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla
guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni,
esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni,
inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
d. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle
relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di
gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.
Assicurazioni concorrenti
Il Contraente deve dare comunicazione a Vittoria della stipulazione di altre assicurazioni per
i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Vittoria, entro 30 giorni dalla comunicazione,
può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni (art. 1910 Codice Civile).
Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione decorre dalla data ed ora di pagamento del premio, salvo che il contratto
stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento
del premio, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate
successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale
l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento
del premio se avvenuto entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti,
ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
Pagamento del premio
LINEA STRADA CLASSIC
La prima rata del premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive
devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da Vittoria
che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a
riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il
contratto (art. 1188 del Codice Civile), o presso la sede di Vittoria. Salvo diversa specifica
pattuizione, il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. Nel caso di
incendio o furto è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in
più rate.
pag. 2
di 16
5.2
DD
AA
NN
NN
II
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l’assicurazione di Responsabilità
Civile Auto. Per i sinistri verificatisi all’estero, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in
Italia nella valuta corrente.
Alienazione del veicolo assicurato
In caso d’alienazione del veicolo, l’assicurazione cessa con effetto immediato al momento
dell’effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall’espletamento delle pratiche
amministrative richieste dalla Legge per la pubblicità del trapasso stesso.
Qualora il Contraente richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà dello
stesso intestatario al P.R.A. (o del coniuge convivente), la polizza vale per il nuovo rischio dalla
data che risulta dal documento con cui Vittoria stabilisce le nuove condizioni di garanzia e di
premio. In questo caso:
a) qualora sia dovuto un maggior premio, Vittoria provvederà al conguaglio dello stesso per
l’annualità in corso;
b) qualora il nuovo premio risulti inferiore, Vittoria provvederà all’eventuale rimborso della parte
di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie Incendio,
Furto, Casco ed Atti vandalici, fenomeni naturali, caduta oggetti.
Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni dei dati di rischio dichiarati in polizza,
il Contraente deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un
aggravamento di rischio che comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di
premio, Vittoria ha diritto di chiedere le relative modificazioni delle condizioni in corso. Se
l’Assicurato non accetta le nuove condizioni, Vittoria ha diritto di recedere dal contratto entro
30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verificano
prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso
l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe
consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula
del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio
stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito
al tempo del contratto stesso (art. 1898 comma del Codice Civile).
Assicurazione per conto altrui
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve
compiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’Assicurato.
L’accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennità liquidata a termini di polizza non può
tuttavia essere pagata al Contraente se non con l’intervento o con il consenso del titolare
dell’interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all’agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il
contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto
a conoscenza, con l’indicazione dell’entità presunta del danno e della data dell’evento,
allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.
In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 del Codice Civile), il Contraente
deve darne avviso a ciascuno di essi.
Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a
Vittoria copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa.
Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
Fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo
danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna
riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Vittoria, purché detto consenso sia dato entro
il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora il consenso di Vittoria non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista
urgenza, oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l’Assicurato può procedere
al ripristino, ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino
all’accertamento del danno da parte di Vittoria, senza aver diritto ad indennità.
Vittoria ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo
danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l’indennizzo;
rimarranno comunque a carico dell’Assicurato gli importi dovuti per degrado, franchigie e
scoperti, così come previsto ai successivi punti.
Vittoria ha inoltre facoltà di subentrare nella proprietà del relitto dopo il sinistro,
corrispondendone il valore commerciale al netto degli scoperti o franchigie eventualmente
previste dal contratto, e l’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al
passaggio di proprietà, mettendo a disposizione di Vittoria i documenti necessari ad agevolare
le operazioni connesse.
pag.
pag.3
di5.316
D
A
N
N
I
Determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo assicurato
LINEA STRADA CLASSIC
a) Danno totale
Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, il danno è pari al valore
commerciale del veicolo, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento
od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell’ambito del capitale assicurato, l’ammontare del
danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le
autovetture) del mese in cui il sinistro è accaduto. In mancanza di quotazione, si farà
riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX. In ulteriore
difetto, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle
risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno,
determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore
commerciale del veicolo.
b) Danno parziale
Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate
o sottratte. Sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro, si opererà una
riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al veicolo con le modalità
sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo al momento del sinistro (art. 1908
del Codice Civile).
c) Regola proporzionale
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del
sinistro, Vittoria risponde dei danni nella proporzione esistente fra il capitale assicurato e il
valore effettivo del veicolo (art. 1907 del Codice Civile).
d) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. per la parte che, in
forza delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico
dell’Assicurato e sempre che l’imposta sia compresa nel capitale assicurato.
Ove il veicolo assicurato sia intestato e di proprietà di Società di Leasing, Vittoria, in caso
di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare
in detrazione l’Imposta, una quota dell’I.V.A. pagata sino alla data del sinistro; quota che
sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del
finanziamento e l’importo dei canoni pagati sino a tale data.
pag. 4
di 16
5.4
DD
AA
NN
NN
II
Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell’uso
del veicolo conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia.
Scoperto e franchigia
In caso di sinistro, Vittoria corrisponderà all’Assicurato, nei limiti del valore assicurato,
l’importo indennizzabile previa deduzione della franchigia o dello scoperto, con gli eventuali
minimi, indicati in polizza.
Limitatamente ai danni diversi dal furto totale, qualora l’importo indennizzabile (calcolato al
netto di scoperti/degradi/franchigie contrattualmente previsti) supera il capitale assicurato
in polizza, Vittoria corrisponde l’intero capitale assicurato con il solo limite del valore
commerciale.
Liquidazione del danno
La liquidazione del danno, intesa come determinazione del suo ammontare, ha luogo a
decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro e comunque dopo
la consegna di tutta la documentazione prevista.
Tale determinazione avviene per accordo tra le parti. Se le parti non raggiungono il predetto
accordo, prima di qualsiasi altra inzìatìva (mediazione, giudizio) devono essere nominati periti
- da Vittoria e dal contraente - per la risoluzione di questioni tecniche afferenti la
determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile; i periti, in caso di disaccordo,
procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
Se i periti non sì accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la
quale è stato concluso il contratto.
I periti decidono inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione
impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscrìtta.
Ciascuna parte sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di
Vittoria e del Contraente in parti uguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare
detta spesa detraendo la quota a Suo carico dall'indennizzo a lui spettante.
Se l'Impresa non provvede al pagamento dell'importo indicato dai periti, la parte sarà libera
di agire in altra e diversa sede.
Pagamento dell’indennizzo
LINEA
STRADA CLASSIC
CLASSIC
L NEA STRADA
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna
di tutti i documenti previsti per singola garanzia.sempreché non sia stata fatta opposizione e
salvo applicazione delle norme di cui all’art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo o insistano
privilegi, pegni o ipoteche.
In caso di assicurazioni concorrenti, Vittoria provvede al pagamento dell’indennizzo, entro
l’ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il
contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi
contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Nel caso in cui la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è
tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa
ogni responsabilità solidale.
Adeguamento del valore assicurato e del premio
Vittoria si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del
Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e,
conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in base alle condizioni tariffarie al
momento vigenti.
Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
Il Contraente, quando stipula il contratto, indica la marca ed il modello del veicolo da assicurare,
nonché mese ed anno della sua prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero.
Se l’autovettura risulta quotata nella rubrica “Auto Nuove” o “Auto Usate” della rivista
Quattroruote, Vittoria si impegna, ad ogni scadenza annuale e comunque non prima di 12
mesi dalla data di stipulazione del contratto, ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il relativo
premio, in base al rapporto tra il valore del veicolo indicato dalle suddette riviste del mese
precedente la data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dalla rivista stessa del
mese precedente la data della scadenza annuale.
Resta inteso che l’adeguamento automatico sarà attuato solo nell’ipotesi in cui il valore
assicurato sia superiore a quello attribuito al veicolo dalle riviste.
L’adeguamento automatico non troverà più applicazione in caso di cessazione o sostanziale
modifica delle riviste sopra indicate, come pure nel caso in cui il veicolo non fosse più censito
o valutato per qualsiasi motivo. Il Contraente potrà comunque avvalersi a ciascuna scadenza
anniversaria della condizione contemplata al punto precedente.
pag.
pag.5
di5.516
D
A
N
N
I
Adeguamento del premio
Forma
delle annuale,
comunicazioni
Alla scadenza
il contratto potrà essere rinnovato con condizioni di premio diverse
Ogni
comunicazione
deve essere
fatta con lettera raccomandata o con fax all’Agenzia alla
da quelle
precedentemente
concordate.
quale
è assegnata
la polizza,
o alla
Direzione di Vittoria.
Le nuove
condizioni
di tariffa
si intenderanno
accettate dal Contraente con il semplice
pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti contrattuali con
indicate le nuove
condizioni
di tariffa.
Rinuncia
al diritto
di surrogazione
Vittoria rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o,
Qualora
il contratto
sia stato
stipulato all’esercizio
senza RCA,
in caso di
di surrogazione
variazioni tariffarie,
dei
trasportati
e dei familiari
dell’Assicurato,
dell’azione
previstoil
contraente
può
recedere
dall’assicurazione
mediante
comunicazione
scritta
da
effettuarsi
dall’art. 1916 del Codice Civile.
con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo
telefax, inviati alla sede di Vittoria o presso l’Agenzia a cui la polizza è assegnata, entro il
Competenza
territoriale
giorno di scadenza
del contratto.
Per
controversie
riguardanti
l’esecuzione
del presente
contratto
è competente
In talle caso
non si applica
a favore
del Contraente
il termine
di tolleranza
previstol’Autorità
dall’art.
Adeguamento
automatico
valoreelettivo,
assicurato
e del
premio
Giudiziaria
del luogo
diCodice
residenza
odel
domicilio
in quanto
persona
fisica, del Contraente.
1901,
2
comma,
del
Civile
(periodo
di
mora).
Il Contraente, quando stipula il contratto, indica la marca ed il modello del veicolo da assicurare,
Se il Contraente è una persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi
nonché mese ed anno della sua prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero.
genere),
Prorogail foro
del competente
contratto è quello previsto dalla Legge.
Se l’autovettura risulta quotata nella rubrica “Auto Nuove” o “Auto Usate” della rivista
(solo per contratti stipulati senza RCA)
Quattroruote, Vittoria si impegna, ad ogni scadenza annuale e comunque non prima di 12
Fatto salvo
quanto previsto dal precedente articolo “Adeguamento del premio”, la disdetta
Oneri
fiscali
mesi
dalla
data di stipulazione del contratto, ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il relativo
del
contratto
è inviata
mezzo
telefax
raccomandata
almeno
quindici giorni
prima
della
Gli oneri in
fiscali
tutti
gliaaltri
oneri
stabilitiodel
per
Legge indicato
e relativi
all’assicurazione
sono
a carico
premio,
basee al
rapporto
tra il valore
veicolo
dalle
suddette riviste
del
mese
dataContraente.
di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il
del
precedente
la data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dalla rivista stessa del
contratto, se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una durata uguale a quella
mese precedente la data della scadenza annuale.
originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.
Resta inteso
che l’adeguamento
automatico sarà attuato solo nell’ipotesi in cui il valore
Rinvio
norme
leggein sostituzione
Qualora alle
il contratto
siadiemesso
di altro di durata annuale e per la sua residua
assicurato
sia superiore
a quello attribuitovalgono
al veicolo norme
dalle riviste.
Per
quanto
espressamente
Legge. in mancanza di valida
durata,
essonon
non
si considera diregolato
durata inferiore le
all’anno edipertanto,
L’adeguamento
automatico
non
troverà
più
applicazione
in caso di cessazione o sostanziale
disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.
modifica
riviste sia
sopra
indicate,
come
purerinnovo,
nel casosiinrisolve
cui il veicolo
non
fosse più
censito
Qualora ildelle
contratto
stipulato
senza
tacito
alla sua
naturale
scadenza:
oinvalutato
qualsiasi
motivo.
Il Contraente
potrà comunque
Condizioni
Furto
e Incendio
questo per
caso
non
trova
pertanto
applicazione
il periodo diavvalersi
mora dia ciascuna
cui all’art.scadenza
1901, 2
anniversaria
della condizione
comma del Codice
Civile. contemplata al punto precedente.
pag. 5
di 16
D
A
N
N
I
Oggetto dell’assicurazione
Forma
comunicazioni
Vittoria sidelle
obbliga,
nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e
Competenza territoriale
LINEA STRADA CLASSIC
Ogni
essere fatta
con del
lettera
raccomandata
o coni pezzi
fax all’Agenzia
alla
diretti comunicazione
subiti dal veicolodeve
assicurato,
nel limite
valore
dichiarato, inclusi
di ricambio
e
quale
è assegnata
polizza,
o alla apparecchiature
Direzione di Vittoria.
gli accessori
“non dilaserie”
(escluse
ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano
fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione
del contrattoale diritto
siano indicati
o nella fattura d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione
Rinuncia
di surrogazione
fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall’asportazione di
Vittoria rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o,
ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo, derivanti da:
dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione previsto
incendio
di fiamma, ivi compreso quello derivante dall’azione del fulmine;
dall’art.
1916con
del sviluppo
Codice Civile.
dall’art.
1916 del
Codice
Civile.
dei trasportati
e dei
familiari
dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione previsto
dall’art. 1916 del Codice Civile.
dall’art. 1916 del Codice Civile.
pag.
5.6
D
A
N
N
I
Competenza territoriale
Competenza territoriale
Per
le controversie
riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente l’Autorità
Competenza
territoriale
pag. 5
di 16
D
A
N
N
I
LINEA
LINEA
LINEA
STRADA
STRADA
STRADA
CLASSIC
CLASSIC
CLASSIC
Per
le controversie
del presente
contratto
è competente
l’Autorità
Giudiziaria
del luogoriguardanti
di residenzal’esecuzione
o domicilio elettivo,
in quanto
persona
fisica, del Contraente.
Per le controversie
riguardanti
l’esecuzione
del presente
contratto
è competente
l’Autorità
Giudiziaria
del luogo
di residenza
o
domicilio
elettivo,diinpersone
quanto persona
fisica,
del Contraente.
Se
il
Contraente
è
una
persona
giuridica
(società
o
di
capitali
o
enti
di
qualsiasi
Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente.
Se
il Contraente
è una persona
giuridica
(società
di persone o di capitali o enti di qualsiasi
genere),
il
foro
competente
è
quello
previsto
dalla
Legge.
Se
il
Contraente
è
una
persona
giuridica
(società
di
persone
o
di
capitali
o
enti
di
qualsiasi
Adeguamento
automatico
delprevisto
valoredalla
assicurato
genere), il foro competente
è quello
Legge. e del premio
il foroquando
competente
previsto
dalla
Legge.
Ilgenere),
Contraente,
stipulaèilquello
contratto,
indica
la marca
ed il modello del veicolo da assicurare,
nonché
mese ed anno della sua prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero.
Oneri fiscali
Oneri
fiscali risulta quotata nella rubrica “Auto Nuove” o “Auto Usate” della rivista
Se
l’autovettura
Gli
oneri
fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all’assicurazione sono a carico
Oneri
fiscali
Gli
oneri
fiscaliVittoria
e tutti gli
altri oneri stabiliti
Legge eannuale
relativi all’assicurazione
sono
a carico
Quattroruote,
si impegna,
ad ogniper
scadenza
e comunque non
prima
di 12
del
Contraente.
Gli oneri
fiscali e tutti gli
altri oneri stabiliti
per
Legge e relativi all’assicurazione
sono
a carico
del
Contraente.
mesi
dalla data di stipulazione del contratto, ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il relativo
del Contraente.
premio, in base al rapporto tra il valore del veicolo indicato dalle suddette riviste del mese
Rinvio alle norme di legge
precedente
data di di
stipulazione
Rinvio allelanorme
legge del contratto ed il valore indicato dalla rivista stessa del
Per quanto
espressamente
regolato valgono le norme di Legge.
Rinvio
allenon
norme
di legge
mese
precedente
la data
della scadenza
annuale.le norme di Legge.
Per quanto
non espressamente
regolato valgono
Per
quanto
non
espressamente
regolato valgono le norme di Legge.
Resta
inteso che di
l’adeguamento
Procedimento
Mediazioneautomatico sarà attuato solo nell’ipotesi in cui il valore
assicurato
sia superiore
a quello
attribuito
al veicolo
dalle riviste. dei danni derivanti dalla
Ad eccezione
delle
controversie
relative
al risarcimento
Condizioni
Furto
e Incendio
Condizioni
Furto
e
Incendio
L’adeguamento
automatico
non
troverà
più
applicazione
caso di cessazione
o sostanziale
circolazione
dei
veicoli
e
dei
natanti
e
fatto
salvo
ilin preventivo
espletamento
delle
Condizioni Furto e Incendio
modifica
delle
riviste sopra
indicate,
pure neldelle
casoeventuali
in cui il veicolo
non fosse
più censito
procedure
previste
in polizza
per come
la soluzione
controversie
concernenti
le
Oggetto
dell’assicurazione
o
valutatodiper
qualsiasi originate
motivo. Ilda
Contraente
potrà comunque
avvalersi
ciascuna
scadenza
richieste
indennizzo
sinistri regolarmente
protocollati,
pera tutte
le controversie
Oggetto
dell’assicurazione
Vittoria
si obbliga,
nei limiti
edcontemplata
alle condizioni
seguono,
adleindennizzare
i danni
e
anniversaria
della condizione
al che
punto
precedente.
Oggetto
nascenti
odell’assicurazione
comunque
collegate
a questo
contratto,
per
quali non sia
statomateriali
possibile
Vittoria
si obbliga,
nei limiti
ed alle condizioni
chevalore
seguono,
ad indennizzare
i danni
materiali e
diretti
subiti
dal
assicurato,
nel limite
del
inclusi
i pezzi
di ricambio
eè
raggiungere
unaveicolo
soluzione
e per
le seguono,
quali dichiarato,
si intenda
promuovere
un
giudizio,
Vittoria
si obbliga,
nei limiti
edamichevole
alle condizioni
che
ad indennizzare
i danni
materiali e
diretti
subiti dal
veicolo
assicurato,
nel
limite del valore
inclusi i pezzi di
ricambio
e
gli
accessori
“non
di serie”
(escluse
apparecchiature
ed dichiarato,
impianti fonoaudiovisivi),
purché
siano
condizione
di
procedibilità
esperire
un preliminare
tentativo
diinclusi
mediazione,
in
base
al
diretti
subiti
dal
veicolo
assicurato,
nel
limite
del
valore
dichiarato,
i
pezzi
di
ricambio
e
Forma
delle
comunicazioni
gli
accessori
“non
di serie”
(escluse
apparecchiature
eddichiarato
impianti fonoaudiovisivi),
purché
siano
fissati
stabilmente
sul
veicolo,
siano
compresi
nel
valore
al
momento
della
stipulazione
disposto
dell’art.
5
del
D.
Lgs
n.
28
del
4
marzo
2010
e
successive
modifiche
(di
seguito
gli accessori “non di serie” (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano
fissati
stabilmente
sulindicati
veicolo,
siano
nel
valore
dichiarato
momento
stipulazione
Ogni
comunicazione
deve essere
fatta
con
lettera
raccomandata
o con faxdella
all’Agenzia
alla
del
contratto
e siano
nella compresi
fattura
d’acquisto
veicolo oal
“Decreto
28”).
fissati
stabilmente
sul veicolo,osiano
compresi
nel valoredel
dichiarato
alattraverso
momento documentazione
della stipulazione
del
contratto
e sianola
indicati
d’acquisto
del
veicolo
o
attraverso
documentazione
quale
èse
assegnata
polizza,o onella
allafattura
Direzione
di Vittoria.
fiscale
installati
successivamente,
ad
esclusione
dei
danni
derivanti
dall’asportazione
di
Ildeltentativo
di
mediazione
si
svolgerà
davanti
ad
uno
degli
Organismi
di
mediazione
di
volta
contratto e siano indicati o nella fattura d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione
fiscale
se
installati
successivamente,
ad esclusione
dei
danni da:
derivanti dall’asportazione di
ricambi
ed
accessori
non richiedente,
stabilmente fissati
al veicolo,
derivanti
in voltase
scelti
dalla successivamente,
parte
tra
presenti
nel
luogo
del giudice
territorialmente
fiscale
installati
ad quelli
esclusione
dei
danni
derivanti
dall’asportazione
di
ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo, derivanti da:
Rinuncia
alcon
diritto
di surrogazione
competente.
incendio
sviluppo
di fiamma, ivi
compreso
quello
derivante
ricambi
ed accessori
non
stabilmente
fissati
al veicolo,
derivanti
da: dall’azione del fulmine;
sviluppo
di fiamma,
ivi compreso
quellosia
derivante
dall’azione
del fulmine;
La incendio
parte
checon
viene
chiamata
in mediazione
(sia
Vittoria,
il contraente)
si riserva
il diritto o,
di
Vittoria
rinuncia
nei
confronti
del
conducente
debitamente
autorizzato
alla guida
delfulmine;
veicolo
incendio
con
sviluppo
di fiamma,
ivi compreso
quello derivante
dall’azione
del
non
partecipare
alla
procedura
di
mediazione,
motivando
per
iscritto
all’organismo
di
dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione previsto
mediazione
le ragioni
dall’art.
1916prescelto
del Codice
Civile. che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibililà di svolgere la
mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta
Competenza territoriale
in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
Per
le controversie
l’esecuzione del presente contratto è competente l’Autorità
In ogni
caso la parteriguardanti
istante si impegna:
Giudiziaria
del luogo
di residenza
o domicilioi elettivo,
in quanto dell’oggetto
persona fisica,
del controversia
Contraente.
1. ad indicare
nell’istanza
di mediazione
dati identificativi
della
Se il(ad
Contraente
è
una
persona
giuridica
(società
di
persone
o
di
capitali
o
enti
di qualsiasi
es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad
indicare
genere),
il foro competente
è quello
previsto dalla
Legge.
all’Organismo
di Mediazione
il seguente
indirizzo
di posta elettronica certificata per la
notifica alla Compagnia della relativa istanza: [email protected]
2. a richiedere
Oneri
fiscali all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il
primofiscali
incontro
di mediazione.
Gli oneri
e tutti
gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all’assicurazione sono a carico
Si applicherà
del
Contraente.al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della
Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle
indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo
Rinvio alle norme di legge
intemet dell’Organismo prescelto.
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.
Oggetto dell’assicurazione
Vittoria si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e
diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e
gli accessori “non di serie” (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano
fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione
del contratto e siano indicati o nella fattura d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione
fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall’asportazione di
ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo, derivanti da:
LINEA STRADA CLASS
LINEA STRADA CLASSIC
Condizioni Furto e Incendio
D
A
N
N
I
pag. 6
di 16
D
A
N
N
I
LINEA STRADA CLASSIC
pag. 6
di 16
gli accessori “non di serie” (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano
fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione
del contratto e siano indicati o nella fattura d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione
fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall’asportazione di
ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo, derivanti da:
incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello derivante dall’azione del fulmine;
esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto
nel serbatoio;
furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o
in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione
conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non
siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
pag.
5.7
D
A
N
N
I
Incendio doloso - Valida solo se richiamata in polizza Esclusioni
Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel
Salva
diversa
in incendio
polizza, con
l’assicurazione
non comprende
i danni:
limite del
valorepattuizione
dichiarato, risultante
derivanti da
sviluppo di fiamma
a seguito di
tumulti
ad apparecchiature
ed impianti
fonoaudiovisivi
“non divandalismo.
serie”;
popolari,
scioperi, sommosse,
atti di terrorismo,
sabotaggio,
esplosione
scoppio
deldai
veicolo
dello estesso,
il carburante
Sono
i edanni
subiti
pezzio di
di parti
ricambio
dagli compreso
accessori “non
di serie”contenuto
(escluse
alleinclusi
cose trasportate;
nel serbatoio; ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sul veicolo,
apparecchiature
causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti
furto
o rapina
(consumati
o tentati),
i danni
prodotti
al veicolo
nell’esecuzione
o
siano
compresi
nel
dichiarato
ecompresi
siano
indicati
nella
fattura
d’acquisto
o attraverso
elettrici
dovuti
a valore
fenomeno
elettrico
comunque
manifestatosi.
in conseguenza
del furto
o rapina successivamente.
dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione
documentazione
fiscale
se installati
al furto
o alla rapina,
confare
esclusione
danni alle all’Autorità;
parti meccaniche
cheverrà
non
Nelconseguenti
caso di sinistro,
l’Assicurato
dovrà
denunciadeiimmediata
a Vittoria
Pagamento
delle indennità
sospensione
caso didistrada.
procedura giudiziaria
sianocopia
conseguenti
a collisione,-stessa.
urto,
ribaltamentoin
o uscita
inoltrata
vistata dall’Autorità
Il Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione
al Pubblico Registro, deve produrre:
Esclusioni
certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo rubato;
Salva diversa pattuizione risultante in polizza, l’assicurazione non comprende i danni:
certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi “non di serie”;
nel caso di veicolo immatricolato all’estero, certificato di origine.
alle cose trasportate;
Inoltre il Contraente, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve produrre copia
causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti
autentica della denuncia resa alla competente Autorità Giudiziaria.
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
È inoltre facoltà di Vittoria richiedere, prima del pagamento dell’indennizzo:
idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
Pagamento delle indennità - sospensione in caso di procedura giudiziaria
fattura d’acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori “non di serie”;
Il Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione
procura a vendere;
al Pubblico Registro, deve produrre:
la serie originale di chiavi in dotazione del veicolo.
certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo rubato;
In
caso
di furtoditotale
Vittoria
provvederà
alla della
liquidazione
danno dopo il trentesimo giorno
certificato
proprietà
con
annotazione
perdita del
di possesso;
dalla
della
denuncia e all’estero,
comunquecertificato
dopo la produzione
nelpresentazione
caso di veicolo
immatricolato
di origine. della documentazione
richiesta.
Se le cose rubate
vengono
in tuttooo consumati)
in parte, l’Assicurato
deve darne
Inoltre il Contraente,
in caso
di furtorecuperate
o rapina (tentati
deve produrre
copia
avviso
a
Vittoria
appena
ne
abbia
notizia.
Se
Vittoria
ha
già
pagato
l’indennizzo,
acquisisce
il
autentica della denuncia resa alla competente Autorità Giudiziaria.
diritto di possesso delle cose rubate e l’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità
È inoltre facoltà di Vittoria richiedere, prima del pagamento dell’indennizzo:
relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Vittoria stessa i documenti
idoneaed
documentazione
comprovante
modello
tipo delè veicolo;
necessari
agevolando le operazioni
connesse.
Seeil danno
stato indennizzato parzialmente
fattura
indicante
la descrizione
valore deglinella
accessori
“non di
serie”;
il valore
deld’acquisto
recupero viene
ripartito
tra Vittoria ee ill’Assicurato
medesima
proporzione.
procura
a
vendere;
Inopponibilità all’Impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi
serie originale
in dotazione
del veicolo.
Le la
pratiche
iniziate didachiavi
Vittoria
per la rilevazione
del danno, l’effettuata liquidazione ed il
pagamento
nontotale
pregiudicano
le ragioni di alla
Vittoria
stessa per
In caso di furto
Vittoria provvederà
liquidazione
delcomminatorie,
danno dopo ildecadenze,
trentesimo riserve
giorno
o
altri
diritti
la
cui
applicabilità
venisse
in
qualunque
tempo
riconosciuta.
dalla presentazione della denuncia e comunque dopo la produzione della documentazione
richiesta. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne
EA STRADA CLASSIC
relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Vittoria stessa i documenti
La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni, agli apparecchi ed
necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente
impianti fonoaudiovisivi “non di serie”, se compresi nel valore dichiarato al momento della
il valore del recupero viene ripartito tra Vittoria e l’Assicurato nella medesima proporzione.
stipulazione del contratto, indicati specificamente nella fattura d'acquisto, purché stabilmente
Inopponibilità
all’Impresa
degli
di rilevazione
del dannoattivato
e successivi
fissati all’autoveicolo
assicurato o
munitiatti
di valido
sistema di bloccaggio
al momento
Le
da Vittoria
per (ad
la rilevazione
del danno,viene
l’effettuata
liquidazione
ed il
del pratiche
sinistro. Iliniziate
valore delle
parti mobili
esempio il frontalino)
indennizzato
se le stesse,
pagamento
le ragioni
Vittoria
stessa
per comminatorie,
a seguito di non
furtopregiudicano
parziale o totale
della di
parte
fissa,
vengono
consegnate adecadenze,
Vittoria. riserve
o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
LINEA STRADA CLASSIC
avviso a Vittoriadella
appena
ne abbiaagli
notizia.
Se Vittoria fonoaudiovisivi
ha già pagato l’indennizzo,
il
Estensione
garanzia
apparecchi
non di acquisisce
serie
diritto disolo
possesso
delle cose rubate e l’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità
valida
per autoveicoli
pag.
5.8
L NEA
L NEA
STRADA
STRADA
CLASSIC
CLASSIC
D
A
N
N
I
relative
al ed
passaggio
di le
proprietà
mettendo
a disposizione
di Vittoria
stessa parzialmente
i documenti
necessari
agevolando
operazioni
connesse.
Se il danno è stato
indennizzato
agevolando
le operazioni
Se il danno ènella
statomedesima
indennizzato
parzialmente
ilnecessari
valore deledrecupero
viene
ripartito traconnesse.
Vittoria e l’Assicurato
proporzione.
il valore del recupero
viene ripartito
tra Vittoria
l’Assicurato nella
medesima
proporzione.
Inopponibilità
all’Impresa
degli
atti di erilevazione
del danno
e successivi
Inopponibilità
all’Impresa
di rilevazione
del
danno eliquidazione
successivied il
Le pratiche iniziate
da Vittoria degli
per la atti
rilevazione
del danno,
l’effettuata
Le pratiche non
iniziate
da Vittoria
per la dirilevazione
del danno,
l’effettuatadecadenze,
liquidazioneriserve
ed il
pagamento
pregiudicano
le ragioni
Vittoria stessa
per comminatorie,
pagamento
ragioniindiqualunque
Vittoria stessa
per riconosciuta.
comminatorie, decadenze, riserve
o
altri diritti lanon
cuipregiudicano
applicabilità le
venisse
tempo
o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Estensione della garanzia agli apparecchi fonoaudiovisivi non di serie
Estensione
della
garanzia agli apparecchi fonoaudiovisivi non di serie
valida solo per
autoveicoli
valida
solo
per
autoveicoli
La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni, agli apparecchi ed
La garanzia
è estesa, a parziale
previsto
dalle esclusioni,
apparecchi
ed
impianti
fonoaudiovisivi
“non di deroga
serie”, di
sequanto
compresi
nel valore
dichiarato agli
al momento
della
impianti fonoaudiovisivi
“non
di serie”,
se compresi
valore
dichiaratopurché
al momento
della
stipulazione
del contratto,
indicati
specificamente
nellanel
fattura
d'acquisto,
stabilmente
stipulazione
del
contratto,
indicati
fattura
d'acquisto,
purché
stabilmente
La
garanzia
è prestata
con
il limite
massimo
parinella
al 15%
sommaattivato
complessivamente
fissati
all’autoveicolo
assicurato
o specificamente
muniti
di valido
sistema
didella
bloccaggio
al
momento
La
garanzia
prestata
con
limite
massimo
pari
al
15%
somma
complessivamente
fissati
all’autoveicolo
assicurato
o muniti
di valido
didella
bloccaggio
attivato
al momento
assicurata
per
l’autoveicolo.
del
sinistro.
Ilè
valore
delle
partiilil mobili
(ad esempio
ilsistema
frontalino)
viene
indennizzato
se
le stesse,
La
garanzia
è
prestata
con
limite
massimo
pari
al
15%
della
somma
complessivamente
La garanziaper
è l’autoveicolo.
prestata con il limite massimo pari al 15% della somma complessivamente
assicurata
La
garanzia
èvalore
prestata
il mobili
limite
massimo
pariil frontalino)
al 15% della
somma
delseguito
sinistro.
Ilfurto
dellecon
parti
(ad
esempio
viene
indennizzato
se le stesse,
a
diper
parziale
o totale
della
parte
fissa,
vengono
consegnate
acomplessivamente
Vittoria.
assicurata
l’autoveicolo.
assicurata
per
La
garanzia
è l’autoveicolo.
prestata
il limite
massimo
pari vengono
al 15% della
somma acomplessivamente
assicurata
l’autoveicolo.
a seguito
diper
furto
parzialecon
o totale
della
parte fissa,
consegnate
Vittoria.
La
garanziaper
è l’autoveicolo.
prestata con il limite massimo pari al 15% della somma complessivamente
assicurata
Condizioni
Casco
assicurata per l’autoveicolo.
Condizioni
Casco
La
garanzia è operante
nella forma indicata in polizza
Condizioni
Casco
Condizioni
Casco
La
garanzia
è
operante
nella
forma indicata
in polizza
Condizioni
Casco
La
garanzia
è
operante
nella
La
garanzia è operante
nella forma
forma indicata
indicata in
in polizza
polizza
Condizioni
Casco
La garanzia è operante
nella forma indicata in polizza
GARANZIA
TOTALE
“MAXICASCO”
Condizioni
Casco
La garanzia è operante nella forma indicata in polizza
GARANZIA
La garanzia èTOTALE
operante“MAXICASCO”
nella forma indicata in polizza
GARANZIA
TOTALE
“MAXICASCO”
GARANZIA
TOTALE
Oggetto
dell’assicurazione
GARANZIA
TOTALE “MAXICASCO”
“MAXICASCO”
Oggetto
dell’assicurazione
GARANZIA
TOTALE
“MAXICASCO”
Vittoria
si
obbliga,
nei limiti
e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e
Oggetto
dell’assicurazione
Oggetto
dell’assicurazione
GARANZIA
TOTALE
“MAXICASCO”
Oggetto
dell’assicurazione
Vittoria
si
obbliga,
nei
limiti
eidentificato
alle
condizioni
che
seguono,
indennizzare
ii danni
e
diretti
subiti
dall’autoveicolo
in polizza,
inclusi i a
di ricambio
e gli materiali
accessori
Vittoria
si
obbliga,
nei
limiti
alle
che
aapezzi
indennizzare
materiali
ee
Vittoria
si obbliga,
nei limiti eeidentificato
alle condizioni
condizioni
che seguono,
seguono,
indennizzare
i danni
danni
materiali
Oggetto
dell’assicurazione
diretti
subiti
dall’autoveicolo
in
polizza,
inclusi
i
pezzi
di
ricambio
e
gli
accessori
Vittoria
si
obbliga,
nei
limiti
e
alle
condizioni
che
seguono,
a
indennizzare
i
danni
materiali
e
“non
di
serie”,
stabilmente
fissati
sul
veicolo
stesso,
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
diretti
subiti
dall’autoveicolo
Oggetto
diretti
subitidell’assicurazione
dall’autoveicolo identificato
identificato in
in polizza,
polizza, inclusi
inclusi ii pezzi
pezzi di
di ricambio
ricambio ee gli
gli accessori
accessori
Vittoria
siindicati
obbliga,
neifattura
limitifissati
ed’acquisto
allesulcondizioni
che seguono,
indennizzare
i danni
“non
di
serie”,
stabilmente
veicolo
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
diretti
subiti
dall’autoveicolo
identificato
in stesso,
polizza,
inclusi
i apezzi
di ricambio
e gli materiali
accessori
e
siano
nella
del
veicolo,
o attraverso
documentazione
fiscale see
“non
di
serie”,
stabilmente
veicolo
stesso,
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
Vittoria
si obbliga,
nei limitifissati
eidentificato
allesul
che seguono,
indennizzare
i danni
materiali
e
“non
disubiti
serie”,
stabilmente
fissati
sulcondizioni
veicolo
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
diretti
dall’autoveicolo
in stesso,
polizza,
inclusi
i apezzi
di ricambio
e gli
accessori
e
siano
indicati
nella
fattura
d’acquisto
del
veicolo,
o
attraverso
documentazione
fiscale
se
“non
di
serie”,
stabilmente
fissati
sul
veicolo
stesso,
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
installati
successivamente,
in
conseguenza
di
urto,
ribaltamento,
uscita
di
strada
o
collisione,
ee
siano
indicati
nella
d’acquisto
del
veicolo,
o
documentazione
fiscale
diretti
subiti
dall’autoveicolo
identificato
in stesso,
polizza,
inclusi
i pezzi
di ricambio
e gli dichiarato
accessori
siano
indicati
nella fattura
fattura
d’acquisto
del
veicolo,
o attraverso
attraverso
documentazione
fiscale se
se
“non
di
serie”,
stabilmente
fissati
sul
veicolo
purché
siano
compresi
nel
valore
installati
successivamente,
in
conseguenza
di
urto,
ribaltamento,
uscita
di
strada
o
collisione,
e
siano
indicati
nella
fattura
d’acquisto
del
veicolo,
o
attraverso
documentazione
fiscale
se
verificatisi
durante
la circolazione.
installati
successivamente,
in
conseguenza
di
urto,
ribaltamento,
uscita
di
strada
o
“non
di serie”,
stabilmente
fissati
sul veicolo
siano compresi
valore
dichiarato
installati
successivamente,
ind’acquisto
conseguenza
di
urto,purché
ribaltamento,
uscita
dinel
strada
o collisione,
collisione,
e
siano
indicati
nella
fattura
delstesso,
veicolo,
o attraverso
documentazione
fiscale se
verificatisi
durante
la
circolazione.
installati
successivamente,
in conseguenza
di
urto, ribaltamento,
uscita
di strada o collisione,
verificatisi
durante
la
circolazione.
e
siano
indicati
nella
fattura
d’acquisto
del
veicolo,
o
attraverso
documentazione
fiscale se
verificatisi
durante
la
circolazione.
installati successivamente,
in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,
verificatisi
durante
la
circolazione.
GARANZIA
“COLLISIONE”
installati successivamente,
in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,
verificatisi
durante
la
circolazione.
GARANZIA
“COLLISIONE”
verificatisi
durante
la circolazione.
GARANZIA
“COLLISIONE”
GARANZIA
“COLLISIONE”
LINEA STRADA CLASSIC
Oggetto
dell’assicurazione
GARANZIA
“COLLISIONE”
Oggetto
dell’assicurazione
GARANZIA
“COLLISIONE”
Vittoria
si
obbliga,
nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e
Oggetto
dell’assicurazione
Oggetto
dell’assicurazione
GARANZIA
“COLLISIONE”
Oggetto
dell’assicurazione
Vittoria
si
obbliga,
nei
limiti e
alle
condizioni
che
seguono,
indennizzare
ii danni
e
diretti
subiti
dall’autoveicolo
identificato
in polizza,
inclusi i a
di ricambio
e gli materiali
accessori
Vittoria
si
obbliga,
nei
alle
che
aapezzi
indennizzare
materiali
ee
Vittoria
si obbliga,
nei limiti
limiti eeidentificato
alle condizioni
condizioni
che seguono,
seguono,
indennizzare
i danni
danni
materiali
Oggetto
dell’assicurazione
diretti
subiti
dall’autoveicolo
in
polizza,
inclusi
i
pezzi
di
ricambio
e
gli
accessori
Vittoria
si
obbliga,
nei
limiti
e
alle
condizioni
che
seguono,
a
indennizzare
i
danni
materiali
e
“non
di
serie”,
stabilmente
fissati
sul
veicolo
stesso,
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
diretti
subiti
dall’autoveicolo
Oggetto
diretti
subitidell’assicurazione
dall’autoveicolo identificato
identificato in
in polizza,
polizza, inclusi
inclusi ii pezzi
pezzi di
di ricambio
ricambio ee gli
gli accessori
accessori
Vittoria
siindicati
obbliga,
neifattura
limitifissati
eidentificato
allesulcondizioni
che seguono,
indennizzare
i danni
“non
di
serie”,
stabilmente
veicolo
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
diretti
subiti
dall’autoveicolo
in stesso,
polizza,
inclusi
i apezzi
di ricambio
e gli materiali
accessori
e
siano
nella
d’acquisto
del
veicolo
o attraverso
documentazione
fiscale see
“non
di
serie”,
stabilmente
veicolo
stesso,
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
Vittoria
si obbliga,
nei limitifissati
eidentificato
allesul
che seguono,
indennizzare
i danni
e
“non
disubiti
serie”,
stabilmente
fissati
sulcondizioni
veicolo
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
diretti
dall’autoveicolo
in stesso,
polizza,
inclusi
i apezzi
diidentificati.
ricambio
e gli materiali
accessori
e
siano
indicati
nella
fattura
d’acquisto
del
veicolo
o
attraverso
documentazione
fiscale
se
“non
di
serie”,
stabilmente
fissati
sul
veicolo
stesso,
purché
siano
compresi
nel
valore
dichiarato
installati
successivamente,
in
conseguenza
di
collisione
con
veicoli
ee
siano
indicati
nella
d’acquisto
del
veicolo
o
documentazione
fiscale
diretti
dall’autoveicolo
identificato
in stesso,
polizza,
inclusi
i pezzi
di ricambio
e gli dichiarato
accessori
siano
indicati
nella fattura
fattura
d’acquisto
del
veicolo
o attraverso
attraverso
documentazione
fiscale se
se
“non
disubiti
serie”,
stabilmente
fissati
sul veicolo
purché
siano
compresi
nel valore
installati
successivamente,
in
conseguenza
di
collisione
con
veicoli
identificati.
e
siano
indicati
nella
fattura
d’acquisto
del
veicolo
o
attraverso
documentazione
fiscale
se
installati
successivamente,
in
conseguenza
di
collisione
con
veicoli
identificati.
“non
di serie”,
stabilmente
fissati
sul veicolo
purché
siano
compresi
nel valore dichiarato
installati
successivamente,
ind’acquisto
conseguenza
di
collisione
con
veicoli
identificati.
e
siano
indicati
nella fattura
delstesso,
veicolo
o attraverso
documentazione
fiscale se
installati
successivamente,
in conseguenza
di
collisione
con veicoli
identificati.
Esclusioni
e
siano
indicati
nella
fattura
d’acquisto
del
veicolo
o
attraverso
documentazione
fiscale se
installati successivamente, in conseguenza di collisione con veicoli identificati.
Esclusioni
La
garanzia
non è operante
se:
Esclusioni
installati
successivamente,
in conseguenza
di collisione con veicoli identificati.
Esclusioni
Esclusioni
La
garanzia
è
operante
se:
ilgaranzia
sinistro non
si verifica
mentre
La
non
è
se:
La garanzia
non
è operante
operante
se:il veicolo è guidato da persona non munita di regolare
Esclusioni
La
garanzia
non
è
operante
se:ilrequisiti
il
sinistro
si
verifica
mentre
veicolo
è
guidatodalla
da
persona
munita di
regolare
patente
osimancante
di altri
prescritti
Legge; non
Esclusioni
il
sinistro
verifica
mentre
veicolo
è
da
non
il sinistroonon
simancante
verifica
mentre
veicolo prescritti
è guidato
guidatodalla
da persona
persona
non munita
munita di
di regolare
regolare
La
garanzia
è operante
se:ilililrequisiti
patente
di
altri
Legge;
il
il
sinistro
si
verifica
mentre
veicolo
è
guidato
da
persona
non
munita
di
regolare
Conducente
si
trova,
al
momento
del
sinistro,
in
stato
di
ebbrezza
o sotto
o
mancante
di
prescritti
dalla
Legge;
La patente
garanzia
è operante
se:requisiti
patente
onon
mancante
di altri
altri
requisiti
prescritti
dalla
Legge; non munita di regolare
il
il
sinistro
si
verifica
mentre
il
veicolo
è
guidato
da
persona
patente
o
mancante
di
altri
requisiti
prescritti
dalla
Legge;
Conducente
si
trova,
al
momento
del
sinistro,
in
stato
di
ebbrezza
o
sotto
l’influenza
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope.
il
Conducente
si
trova,
al
momento
del
sinistro,
in
stato
di
ebbrezza
o
sinistro
verifica
mentre
veicolo prescritti
è del
guidato
da persona
di regolare
ilpatente
Conducente
si trova,
al ilmomento
sinistro,
in statonon
di munita
ebbrezza
o sotto
sotto
osimancante
di stupefacenti
altri
requisiti
dalla
Legge;
di
sostanze
o
psicotrope.
l’influenza
il
Conducente
si
trova,
al
momento
del
sinistro,
in
stato
di
ebbrezza
o
sotto
Inoltre
sono
esclusi
i
danni:
l’influenza
di
psicotrope.
patente o mancante
di stupefacenti
altri requisiti o
prescritti
dalla Legge;
l’influenza
di sostanze
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope.
il
Conducente
si
trova,
al
momento
del
sinistro,
in
stato
di
ebbrezza
o
sotto
l’influenza
di
sostanze
stupefacenti
o
psicotrope.
Inoltre
sono
esclusi
i danni:
danni:
causati
da
oggetti,
materiali
o
animali
trasportati
e
da
operazioni
di
carico
e
scarico;
Inoltre
sono
esclusi
i
ill’influenza
Conducente
sii trova,
al momento
del sinistro, in stato di ebbrezza o sotto
Inoltre
sono esclusi
danni:
di sostanze
stupefacenti
otrasportati
psicotrope.
Inoltre
sono
esclusi
i
danni:
causati
da
oggetti,
materiali
o
animali
e
da
operazioni
di
carico
e
scarico;
provocati
da
di stupefacenti
neve,
grandine
e di oggetti
qualsiasi di
genere;
l’influenza
di caduta
sostanze
otrasportati
psicotrope.
causati
da
oggetti,
materiali
o
e
causati
daesclusi
oggetti,
materiali
o animali
animali
trasportati
e da
dadioperazioni
operazioni
di carico
carico e
e scarico;
scarico;
Inoltre
sono
i danni:
causati
daesclusi
oggetti,
materiali
o animali
trasportati
efusione
dadi
operazioni
di carico
e scarico;
provocati
da
caduta
di
neve,
grandine
e
di
oggetti
qualsiasi
genere;
cagionati
da
surriscaldamento,
grippaggio
o
del
motore
comunque
Inoltre
sono
i
danni:
provocati
da
caduta
di
neve,
grandine
e
di
oggetti
di
qualsiasi
genere;
provocati
da
caduta
di neve,
grandine
e di oggetti
dioperazioni
qualsiasi di
genere;
causati
da
oggetti,
materiali
o
animali
trasportati
e
da
carico
e
scarico;
provocatida
da
caduta
di neve, grandine
di oggetti
di qualsiasi
genere;
cagionati
da
surriscaldamento,
grippaggio
o
fusione
del
motore
comunque
originati,
corto
circuito
getti
di efiamma,
da
delle
cose
assicurate;
cagionati
da
surriscaldamento,
grippaggio
o
fusione
del
motore
comunque
causati da oggetti,
materialiooda
animali
trasportati
dagelo
operazioni
di carico
e scarico;
cagionati
dacorto
surriscaldamento,
grippaggio
oeda
fusione
del cose
motore
comunque
originati,
provocatida
da
caduta
di neve,
grandine
efiamma,
di oggetti
di
qualsiasi
genere;
circuito
o
da
getti
di
gelo
delle
assicurate;
cagionati
da
surriscaldamento,
grippaggio
o
fusione
del
motore
comunque
a causa
di circuito
traino
attivo
o passivo,
di manovra
a spinta
oassicurate;
a mano o di
originati,
da
o
getti
di
da
gelo
delle
cose
subiti
provocati
dacorto
caduta
di neve,
grandine
di oggetti
di
qualsiasi
genere;
originati,
da
circuito
o da
da
getti
di efiamma,
fiamma,
da
gelo
delle
cose
assicurate;
subiti
cagionati
dacorto
surriscaldamento,
grippaggio
o
fusione
del
motore
comunque
originati,
da
corto
circuito
o da getti
di fiamma,
da
gelo delle
cose
assicurate;
a
causa
di
traino
attivo
o
passivo,
di
manovra
a
spinta
o
a
mano
o di
circolazione
“fuori
strada”;
subiti
a
causa
di
traino
attivo
o
passivo,
di
manovra
a
spinta
o
a
mano
cagionati
da
surriscaldamento,
grippaggio
o
fusione
del
motore
subiti
a causa
di circuito
traino
attivo
o passivo,
di manovra
a spinta
a comunque
mano o
o di
di
originati,
da corto
o da getti
di fiamma,
da gelo delle
coseo
circolazione
“fuori
strada”;
conseguenti
subiti a causa
di traino
attivo
o passivo,
di manovra
a spinta
oassicurate;
a amano
o di
a
furto
e
rapina
(consumati
o
tentati);
conseguenti
inoltre
incendio,
circolazione
“fuori
strada”;
originati, da corto
circuito
o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
circolazione
“fuori
strada”;
conseguenti
subiti
a
causa
di
traino
attivo
o
passivo,
di
manovra
a
spinta
o
a
mano
o
di
circolazione
“fuori
strada”;
a
furto
e
rapina
(consumati
o
tentati);
conseguenti
inoltre
a
incendio,
esplosione,
scoppio
non
determinati
dagli
eventi
“Oggetto
conseguenti
a
furto
e
(consumati
o
conseguenti
inoltre
incendio,
subiti
a causa
di traino
attivo
o passivo,
di manovra
aprevisti
spinta
oall’
aa
o di
conseguenti
ascoppio
furto
e rapina
rapina
(consumati
o tentati);
tentati);
conseguenti
inoltre
amano
incendio,
circolazione
“fuori
strada”;
esplosione,
non
determinati
dagli
eventi
previsti
all’
“Oggetto
dell’Assicurazione”
conseguenti
a
furto
e
rapina
(consumati
o
tentati);
conseguenti
inoltre
a
incendio,
(Garanzia
totale
“Maxicasco”
o
Garanzia
“Collisione”);
esplosione,
scoppio
non
determinati
dagli
previsti
all’
circolazione “fuori
strada”;
esplosione,
non (consumati
determinati
dagli eventi
eventi
previsti
all’ a“Oggetto
“Oggetto
dell’Assicurazione”
conseguenti
ascoppio
furto coperture,
e rapina
o tentati);
conseguenti
inoltre
incendio,
(Garanzia
totale
“Maxicasco”
o
Garanzia
esplosione,
scoppio
non determinati
dagli
eventi
previsti
all’ “Oggetto
alle
ruote (cerchioni,
camere
d’aria),
se verificatisi
non“Collisione”);
congiuntamente
ad
(Garanzia
totale
“Maxicasco”
o
Garanzia
“Collisione”);
dell’Assicurazione”
conseguenti
a
furto
e
rapina
(consumati
o
tentati);
conseguenti
inoltre
a
incendio,
dell’Assicurazione”
(Garanzia
totale
“Maxicasco”
o
Garanzia
“Collisione”);
esplosione,
scoppio
nonadeterminati
dagli
eventi
previsti
all’ “Oggetto
dell’Assicurazione”
(Garanzia
totale
“Maxicasco”
o
Garanzia
“Collisione”);
alle
ruote
(cerchioni,
coperture,
camere
d’aria),
se
verificatisi
non
congiuntamente
ad
altro
danno
indennizzabile
termini
di
polizza,
e
comunque
occorsi
alle
cose
alle
ruote
(cerchioni,
coperture,
camere
d’aria),
se
verificatisi
non
congiuntamente
ad
esplosione,
scoppio
non
determinati
dagli
eventi
previsti
all’
“Oggetto
alle
ruote
(cerchioni,
coperture,
camere
d’aria),
se verificatisi
non“Collisione”);
congiuntamente
ad
dell’Assicurazione”
(Garanzia
totale
“Maxicasco”
o comunque
Garanzia
altro
danno
indennizzabile
a fonoaudiovisivi
termini
di
polizza,
edi
occorsi alle
alle
cose
trasportate,
alle ruote
(cerchioni,
coperture,
camere
d’aria),
se verificatisi
congiuntamente
ad
ed
agli
apparecchi
“non
serie”
non
compresi
nel
valore
altro
danno
indennizzabile
a
termini
di
polizza,
e
comunque
occorsi
cose
dell’Assicurazione”
(Garanzia
Garanzia “Collisione”);
altro
danno indennizzabile
a totale
termini“Maxicasco”
di polizza, eo comunque
occorsi alle cose
pag. 7
di
16 77
pag.
pag.
pag.
di
16 77
pag.
di
di 16
16
di
16
pag.
D7
pag.
7
di
16
D
A
D
di 16
D
A
D
N
A
A
D
N
A
N
D
N
AI
N
N
A
N
N
II
N
I
N
I
NI
I
GARANZIA COLLISIONE INTEGRATIVA
GARANZIA COLLISIONE INTEGRATIVA
pag. 8
di 168
pag.
di 16
D
D
A
A
N
N
NI
I
L’assicurazione opera esclusivamente nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell’ambito
L’assicurazione
opera
esclusivamente
nei casi
di sinistro
rientrante
del
“risarcimento
diretto”,
ai sensi degli
articoli
149 e R.C.A.
150 della
Leggenell’ambito
e relativo
del “risarcimento
diretto”, aiquando
sensi degli
articoli
149 e 150
Legge
e relativo
regolamento,
e solamente
sia stata
accertata
da della
Vittoria
la PARZIALE
regolamento, dell’Assicurato
e solamente quando
sia del
stata
accertata da Vittoria la PARZIALE
responsabilità
nella causa
sinistro.
responsabilità dell’Assicurato nella causa del sinistro.
Oggetto dell’assicurazione
Oggetto
dell’assicurazione
Vittoria si obbliga
ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato,
pag.
5.9
D
A
N
N
I
LINEA
LINEA
STRADA
STRADA
CLASSIC
CLASSIC
circolazione “fuori
conseguenti
a furtostrada”;
e rapina (consumati o tentati); conseguenti inoltre a incendio,
conseguenti ascoppio
furto e rapina
o tentati);
conseguenti
inoltre
incendio,
esplosione,
non (consumati
determinati
dagli eventi
previsti
all’ a“Oggetto
esplosione, scoppio
non determinati
dagli eventi
previsti
all’ “Oggetto
dell’Assicurazione”
(Garanzia
totale “Maxicasco”
o Garanzia
“Collisione”);
dell’Assicurazione”
(Garanzia totale
“Maxicasco”
o Garanzia
alle ruote (cerchioni, coperture,
camere
d’aria), se verificatisi
non“Collisione”);
congiuntamente ad
alle ruote
(cerchioni,
coperture,
camere d’aria),
se verificatisi
non congiuntamente
ad
altro
danno
indennizzabile
a termini
di polizza,
e comunque
occorsi alle cose
altro dannoed
indennizzabile
a fonoaudiovisivi
termini di polizza,
occorsi alle
cose
trasportate,
agli apparecchi
“non edicomunque
serie” non compresi
nel valore
trasportate,
apparecchi fonoaudiovisivi
“nonindicato
di serie”specificamente
non compresi in
nelpolizza.
valore
dichiarato
e iled
cuiagli
valore/marca/modello
non sia stato
dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificamente in polizza.
Vittoria asicarico
obbliga
ad indennizzare
i danni
materiali
e responsabilità,
diretti subito dal
veicolo
assicurato,
rimasti
dell’Assicurato
per la
propria
quota di
sino
alla concorrenza
rimasti a carico
dell’Assicurato
per la propria
sino alla concorrenza
dell’importo
di Euro
2.000 per sinistro,
inclusi quota
i pezzididiresponsabilità,
ricambio e gli accessori
non di serie,
dell’importo
di Euro
perdichiarato
sinistro, inclusi
i pezzi nella
di ricambio
gli accessorialle
nonseguenti
di serie,
purché
compresi
nel2.000
valore
ed indicati
fatturae d’acquisto,
purché compresi nel valore dichiarato ed indicati nella fattura d’acquisto, alle seguenti
condizioni:
condizioni:
1.
senza applicazione di degrado/franchigia/scoperto, a condizione che le riparazioni siano
1. senza
applicazione
degrado/franchigia/scoperto,
condizione
che le riparazioni
eseguite
presso unadiCarrozzeria
Convenzionata conaVittoria
Assicurazioni
S.p.A.; siano
eseguite
presso una
condiVittoria
Assicurazioni
S.p.A.;
2. senza
applicazione
di Carrozzeria
degrado maConvenzionata
con l’applicazione
uno scoperto
pari al 20%
del danno
2. senza
applicazione
di degrado maper
conlal’applicazione
di di
uno
scoperto pari nel
al 20%
rimasto
a carico dell’Assicurato
propria quota
responsabilità,
casodelindanno
cui le
rimasto a carico
dell’Assicurato
la eseguite
propria quota
responsabilità,
nel caso
in cuitra
le
riparazioni
non siano
eseguite o per
siano
pressodiuna
carrozzeria non
rientrante
riparazioni
non siano eseguite
siano eseguiteS.p.A.
presso una carrozzeria non rientrante tra
quelle
convenzionate
da Vittoriao Assicurazioni
quelle convenzionate da Vittoria Assicurazioni S.p.A.
In nessun caso l’indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all’Assicurato con
In nessun caso
l’indennizzo
corrisposto,
cumulatoil valore
con quanto
corrisposto
all’Assicurato
con
procedura
di risarcimento
diretto,
potrà superare
commerciale
del veicolo
assicurato.
procedura
di risarcimento
diretto,
superare
il valore
commerciale
deleveicolo
assicurato.
Per la quantificazione
dei
dannipotrà
materiali
e diretti
subiti
dal veicolo
rimasti
a carico
Per la quantificazione
dei danni
e diretti
subiti
dalCompagnia
veicolo e rimasti
a carico
dell’Assicurato
si fa riferimento
alla materiali
valutazione
effettuata
dalla
nell’ambito
della
dell’Assicurato
si fa riferimento
alla valutazione
effettuata dalla Compagnia nell’ambito della
gestione del sinistro
R.C.A. da risarcimento
diretto.
gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.
Esclusioni:
Esclusioni:
L’assicurazione non è operante:
L’assicurazione
non ènon
operante:
se il Conducente
è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
se
il
Conducente
non
è abilitato
a normaindelle
nel caso di veicolo guidato
da persona
statodisposizioni
di ebbrezzainevigore;
nei cui confronti sia
nel caso
di veicolo
guidato dadell’art.
persona186
in stato
di ebbrezza
nei cuieconfronti
sia
stata
ravvisata
la violazione
del Codice
della eStrada
successive
stata
ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada e successive
modifiche;
modifiche;
nel
caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e
nel cui
caso
di veicolo
da persona
sotto l’influenza
di sostanze
stupefacenti,
e
nei
confronti
siaguidato
stata ravvisata
la violazione
dell’art. 187
del Codice
della Strada
nei
cui confronti
sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada
e
successive
modifiche;
e
successive
modifiche;in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i
durante
la circolazione
duranteprivati
la circolazione
strutture aeroportuali,
dove non
hanno libero accesso i
veicoli
durante lain
circolazione
su pista (autodromi
e similari).
la circolazione
su pista
(autodromiper
e similari).
Nonveicoli
sonoprivati
inoltredurante
assicurati
i rischi della
responsabilità
i danni causati dalla
Non
sono inoltre
i rischi
della responsabilità
perrelative
i danniprove
causati
dalla
partecipazione
del assicurati
veicolo a gare
o competizioni
sportive, alle
ufficiali
e
partecipazione
del veicolo
a gare
o competizioni
sportive,
alle relative
alle
verifiche preliminari
e finali
previste
nel regolamento
particolare
di prove
gara. ufficiali e
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
L’assicurazione
opera aiesclusivamente
nei casi
sinistro
nell’ambito dele
“risarcimento
diretto”,
sensi degli articoli
149 edi150
dellaR.C.A.
Legge rientrante
e relativo regolamento,
“risarcimento
diretto”,
sensiaccertata
degli articoli
e 150
della LeggeOe TOTALE
relativo regolamento,
e
solamente
quando
siaaistata
da 149
Vittoria
la PARZIALE
responsabilità
solamente quando
stata
dell’Assicurato
nella sia
causa
delaccertata
sinistro da Vittoria la PARZIALE O TOTALE responsabilità
dell’Assicurato nella causa del sinistro
Oggetto dell’assicurazione
Oggetto
dell’assicurazione
Vittoria
si obbliga
ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato, inclusi
obbliga ad
indennizzare
i danni
materiali
e diretti
subitonel
dal
veicolo
assicurato,
inclusi
iVittoria
pezzi disiricambio
e gli
accessori non
di serie,
purché
compresi
valore
dichiarato
ed indicati
LINEA STRADA CLASSIC
GARANZIA COLLISIONE A PERDITA TOTALE
GARANZIA COLLISIONE
A PERDITA
TOTALE
L’assicurazione
opera esclusivamente
nei casi
di sinistro R.C.A. rientrante nell’ambito del
pag.
5.10
D
A
N
N
I
Oggetto dell’assicurazione
Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato, inclusi
i pezzi di ricambio e gli accessori non di serie, purché compresi nel valore dichiarato ed indicati
nella fattura d’acquisto, solamente nel caso di danno totale del veicolo. Si considera danno
totale anche il caso in cui l’importo determinato in base a quanto previsto dall’articolo
“determinazione dell’ammontare del danno subito dal veicolo assicurato” delle Condizioni di
Assicurazione consegnate al Contraente sia pari o superiore all’80% del valore commerciale
che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Vittoria corrisponderà all’Assicurato:
1) nel caso di sua responsabilità totale, un indennizzo massimo di Euro 5.000 per sinistro;
2) in caso di responsabilità parziale dell’Assicurato, un indennizzo massimo di Euro 3.000 per
sinistro (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell’art. 149 della Legge).
In nessun caso l’indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all’Assicurato con
procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.
Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo e rimasti a carico
dell’Assicurato si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell’ambito della
gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.
Esclusioni:
L’assicurazione non è operante:
• se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia
stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada e successive
modifiche;
• nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e
nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada
e successive modifiche;
• durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i
veicoli privati;
• durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla
partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
LINEA STRADA CLASSIC
GARANZIA “COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI”
Oggetto dell’assicurazione
Vittoria si obbliga ad indennizzare, sino alla concorrenza dell’importo di 5.000 euro e in ogni
caso nei limiti del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro per anno e per
sinistro, i danni materiali diretti e subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di
ricambio e gli accessori “non di serie”, stabilmente fissati sul veicolo stesso, purché siano
compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura di acquisto del veicolo o
attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, in conseguenza esclusiva
di collisione avvenuta con un veicolo identificato non coperto dall’assicurazione di
responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione, purché il fatto sia stato
regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute sul luogo del sinistro,
e nel verbale risulti censito il veicolo non assicurato.
L’indennizzo verrà corrisposto:
1. Senza applicazione di degrado/franchigia/scoperto, a condizione che le riparazioni
siano eseguite presso una Carrozzeria Convenziona con Vittoria Assicurazioni S.p.A.
2.Con applicazione di degrado d’uso e con l’applicazione di uno scoperto pari al 20%
del danno liquidabile, nel caso in cui le riparazioni siano eseguite presso una carrozzeria
non rientrante tra quelle convenzionate da Vittoria Assicurazioni S.p.A.
In caso risarcimento del danno, il beneficiario si impegna a rilasciare un’apposita
dichiarazione, ai sensi dell’art. 1201 c.c., in base alla quale il beneficiario stesso dichiara di
surrogare nei propri diritti la Vittoria Assicurazioni S.p.A. nei confronti dei responsabili civili,
dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada.
Qualora la collisione avvenga con un veicolo identificato non coperto da
assicurazione, e il fatto non sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità
intervenute sul luogo del sinistro, la garanzia opera quale rimborso della franchigia
applicata dal Fondo garanzia Vittime della Strada sul danno liquidato all’assicurato”.
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Liquidazione dei danni - nomina dei periti
Liquidazione dei danni - nomina dei periti
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di controversia,
La
ha luogo
mediante
accordo fra
le parti ovvero,
in caso
di Contraente;
controversia,i
su liquidazione
decisione didel
undanno
Collegio
di periti
concordemente
nominati
da Vittoria
e dal
su
decisione
di
un
Collegio
di
periti
concordemente
nominati
da
Vittoria
e
dal
Contraente;
periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranzai
periti,
caso
di disaccordo,
ne eleggono
un terzo
le decisioni
sono
maggioranza
di voti.inSe
i periti
non si accordano
sulla nomina
deleterzo,
la scelta
saràprese
fattaadal
Presidente
di
voti.
Se
i
periti
non
si
accordano
sulla
nomina
del
terzo,
la
scelta
sarà
fatta
dal
del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l’Agenzia cui è assegnata la polizza oPresidente
presso la
del
Tribunale
cui giurisdizione
quale
è stato nella
concluso
il contratto. si trova l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la
quale è stato concluso il contratto.
I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna
IlePeriti
senza
alcuna
formalitàCiascuna
giudiziariadelle
e la loro
partidecidono
anche seinappellabilmente
il dissenziente non
l’abbia
sottoscritta.
partidecisione
sostieneimpegna
la spesa
le
parti
anche
se
il
dissenziente
non
l’abbia
sottoscritta.
Ciascuna
delle
parti
sostiene
laeguali.
spesa
del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente
in parti
del
proprio perito,
la spesa
del terzo
a carico
di Vittoria
e del Contraente
parti eguali.
Il Contraente
conferisce
a Vittoria
la perito
facoltàèdi
liquidare
detta spesa
detraendo lainquota
a suo
Ilcarico
Contraente
conferisce
a Vittoria
la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo
dall’indennizzo
a lui
spettante.
carico dall’indennizzo a lui spettante.
pag.
5.11
D
A
N
N
I
Inopponibilità all’Impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi
Inopponibilità all’Impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi
Le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, l’effettuata liquidazione e il
Le
pratichenon
iniziate
da Vittoria
per ladirilevazione
del per
danno,
l’effettuata
liquidazione
e il
pagamento
pregiudicano
le ragioni
Vittoria stessa
comminatorie,
decadenze,
riserve
pagamento
ragioniindiqualunque
Vittoria stessa
per riconosciuta.
comminatorie, decadenze, riserve
o altri diritti lanon
cuipregiudicano
applicabilità le
venisse
tempo
o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Garanzie Accessorie
1. Garanzia cristalli
Concedibile in abbinamento alla garanzia Furto.
Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall’Assicurato,
per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dell’autoveicolo indicato in polizza:
parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali, in conseguenza di
rottura accidentale degli stessi.
La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente
dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a 700,00.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all’autoveicolo
a seguito della rottura dei cristalli.
La Garanzia opera a condizione che l’indennizzo non venga percepito a seguito dell’operatività
per il medesimo evento di altre garanzie di polizza.
In caso di riparazione e sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie
convenzionate Vittoria o centri specializzati sui cristalli (reperibili sul sito internet
www.vittoriaassicurazioni.com), la somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno
assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore ad
500,00, con il limite massimo di un solo sinistro per anno assicurativo e la garanzia è prestata con
franchigia pari a 300,00 per sinistro.
LINEA
LINEA
STRADA
STRADA
CLASSIC
CLASSIC
valide solo se richiamate in polizza
VITTORIA PREVEDE:
2. Garanzia cristalli Elite
Concedibile in abbinamento alla garanzia Furto.
LINEA STRADA CLASSIC
II rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute
dall’Assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati
dell’autoveicolo indicato in polizza: parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in
cristallo e cristalli laterali, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi. La somma
rimborsata per ogni sinistro, con un massimo di due sinistri per anno assicurativo, non
potrà essere superiore al valore assicurato per la garanzia furto.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all’autoveicolo
a seguito della rottura dei cristalli.
La garanzia opera a condizioni che l’indennizzo non venga percepito a seguito dell’operatività
per il medesimo evento di altre garanzie di polizza.
In caso di riparazione/sostituzione effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie
convenzionate Vittoria o centri specializzati sui cristalli (reperibili sul sito intemet
www.vittoriaassicurazioni.com), la somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni
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anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore ad
2000, con il limite massimo di un sinistro per anno assicurativo e la garanzia è prestata con
franchigia pari a 300,00 per sinistro.
3. Pacchetto Classic New
Concedibile in abbinamento alla garanzia Furto.
Danni da effrazione
La garanzia prevede l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall’autoveicolo identificato in
polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non
assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di degrado per l’uso o la vetustà,
con il limite di 550,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata
presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito
internet www.vittoriaassicurazioni.com), la garanzia è prestata con massimo risarcimento di
350,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Perdita chiavi
La garanzia prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese,
sostenute per l’apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre
dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all’autoveicolo identificato
in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi
antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l’uso o la vetustà,
con il limite di 300,00.
Danni alla tappezzeria
La garanzia prevede il rimborso all’Assicurato, previa presentazione di valido documento
fiscale, delle spese sostenute, con il limite di 200,00 per anno assicurativo, sostenute per
il reintegro della tappezzeria dell’autoveicolo identificato in polizza, imbrattata o
danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada. La garanzia è altresì
operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di
infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve
essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di Ospedali.
Spese di traino, custodia e parcheggio
La garanzia prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle
spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell’autoveicolo assicurato disposti
dall’Autorità in caso di furto, rapina o incendio. La garanzia è prestata, sino alla concorrenza
totale di 200,00, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della
circostanza all’Assicurato.
Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà
La garanzia prevede il rimborso, forfettariamente determinato in 250,00, delle spese
sostenute e documentata relative all’immatricolazione o passaggio di proprietà che
l’Assicurato sostiene per la sostituzione dell’autovettura identificata in polizza, a seguito di
perdita totale e definitiva. La garanzia opera a condizione che per la nuova autovettura
venga emesso altro contratto con Vittoria per le garanzie di Incendio/Furto.
LINEA STRADA CLASSIC
Rimborso imposta di proprietà
(garanzia valida nei soli casi in cui il rimborso non sia già previsto ex lege)
La garanzia prevede il rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d’imposta
di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini
di polizza e la data di scadenza dell’imposta pagata. La garanzia è operante in caso di
perdita totale e definitiva dell’autovettura identificata in polizza.
Danni al bagaglio
La garanzia prevede il rimborso, sino al massimo di
200,00 dei danni ai bagagli
dell’Assicurato e dei trasportati familiari, direttamente conseguenti ad incidente di circolazione,
incendio o furto, azione del fulmine, scoppio ed esplosione del carburante che comportino la
perdita totale e definitiva dell’autovettura identificata in polizza. La garanzia è valida
esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non,
nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle competenti Autorità.
capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il
tutto risultante da verbale redatto dalle competenti Autorità.
Massimo indennizzo
Resta inteso che cumulativamente per tutte le garanzie indicate nel pacchetto Classic New,
Vittoria rimborserà fino ad un massimo di e 600,00 per anno assicurativo, fermi i sottolimiti
previsti per le singole garanzie.
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4. Pacchetto
“Elite” “Elite”
4.
Nuovo Pacchetto
Per tutti gli autoveicoli solo in abbinamento alle garanzie Furto o Incendio
LINEA STRADA CLASSIC
Vittoria presta tutte le garanzie previste dal pacchetto precedente aumentando i limiti di
indennizzo/rimborso come di seguito indicato:
a. danni da effrazione con il limite di e 1.000,00;
b. perdita chiavi con il limite di e 1.000,00;
c. danni alla tappezzeria con il limite di e 1.000,00 per anno assicurativo;
d. spese di traino, custodia e parcheggio sino alla concorrenza totale di e 1.000,00;
e. recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà, senza limiti di rimborso;
f. rimborso imposta di proprietà, senza limiti di rimborso;
g. danni al bagaglio con un rimborso, sino al massimo di e 1.000,00.
Vittoria inoltre garantisce:
a) Garanzia ripristino airbag: il rimborso, sino alla concorrenza di e 500,00 per sinistro e
per anno assicurativo, delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del
veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a
incidente di circolazione.
b) Garanzia lavaggio: in caso di ritrovamente del veicolo a seguito di furto o rapina del veicolo
assicurato, il rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del veicolo
assicurato, sino alla concorrenza di 100,00 per sinistro e per anno assicurativo.
c)Garanzia trasporto: l’indennizzzo, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia
incendio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto,
effettuato unitamente al conducente, del veicolo stesso a bordo di treni o navi traghetto,
nei seguenti casi:
• affondamento, deragliamento del vettore;
• allagamento della stiva;
• scontro del vettore con altri mezzi;
• caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti
ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe
d’aria, ecc);
• perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal codice della navigazione.
La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore.
Sono in ogni caso esclusi:
a) i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul
vettore;
b) i danni derivanti dall’urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati
durante il viaggio.
Nel caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere
immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che provvederanno a
redigere per conto del passeggero il rapporto danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale
rapporto. Copia del rapporto dovrà essere consegnata a Vittoria, unitamente al biglietto
relativo al trasporto effettuato.
5. Atti vandalici NEW - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto
LINEA STRADA CLASSIC
Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto “Esclusioni” della Sezione Danni lettere b) e c),
il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di
valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti
da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalismo. Sono
in ogni caso esclusi i danni subiti a tetto e cerchioni in conseguenza di atti vandalici nonché i
danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. L’Assicurato dovrà fare
denuncia immediata all’Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall’Autorità stessa. In
tutti i casi Vittoria corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, senza
scoperto/franchigia e senza applicazione del degrado d’uso (in caso di danni agli pneumatici
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la garanzia è prestata con degrado d’uso, senza scoperto e senza franchigia).
La garanzia sarà prestata con massimo risarcimento pari ad 2.000,00 (per sinistro e per
anno assicurativo) se il sinistro avviene entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione del
veicolo assicurato, pari ad 1.500,00 qualora il sinistro avvenga dopo 3 anni dalla data di
prima immatricolazione.
Atti Vandalici TOP - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto
Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto “Esclusioni” delle Sezioni Danni lettere b) e c),
nel limite del valore assicurato, il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo
assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione,
derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di
vandalismo. Sono in ogni caso esclusi i danni subiti al tetto ed ai cerchioni in conseguenza di
atti vandalici nonché i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.
L’assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità, ed inoltrarne copia vistata a Vittoria.
La garanzia è prestata con un massimo indennizzo pari al valore assicurato per la garanzia
20.000 per sinistro e in ogni caso nei limiti del valore
Furto, fino ad un massimo di
commerciale del veicolo al momento del sinistro
La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti:
In caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzeria convenzionate Vittoria (reperibili
sul sito internet www. Vittoriaassicurazioni.com) la garanzia è prestata:
- Per veicoli che al momento del sinistro hanno sino a 10 anni di vetustà dalla data di prima
immatricolazione, senza scoperto, senza franchigia e senza degrado d’uso (in caso di danno
ai pneumatici la garanzia è prestata con degrado d’uso, sempre senza scoperto e franchigia)
- per veicoli che al momento del sinistro hanno oltre 10 anni di vetustà dalla data di prima
immatricolazione, con l’applicazione del degrado d’uso ma sempre senza scoperto e senza
franchigia.
In caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la
1.500, e con l’applicazione del degrado
garanzia è prestata con scoperto 20% minimo
d’uso.
6. Fenomeni Naturali - concedibile in abbinamento alla garanzia Furto
Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto “Esclusioni” della Sezione Danni lettere b) e c),
il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di
valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti
da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni e inondazioni,
frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.
La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in
conseguenza degli stessi eventi di cui ai punti precedenti, nonché per la caduta di oggetti di
qualsiasi genere.
Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli.
In tutti i casi, Vittoria corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza,
previa deduzione dello scoperto e relativo minimo di seguito indicati:
- In caso di riparazione effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili
sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com), la garanzia è prestata con scoperto 10%
e franchigia di 300,00.
- In caso di riparazione effettuata in una carrozzeria non convenzionata Vittoria la garanzia è
prestata con scoperto 15%, franchigia 600,00.
LINEA STRADA CLASSIC
7. Collisione con animali selvatici
valida solo se espressamente richiamata in polizza
Vittoria garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante
la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate a seguito di urto
accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di documento fiscale comprovante
la riparazione e di denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza o al Corpo di Polizia Provinciale.
L’indennizzo verrà corrisposto con il limite di 10.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo
e con le modalità di seguito indicate: in caso di riparazione effettuata presso una delle
carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet www.vittoria-assicurazioni.com),
la garanzia è prestata con scoperto 10% e franchigia di 300,00.
La franchigia è innalzata a 600,00 in caso di riparazione effettuata in una carrozzeria non
convenzionata Vittoria (resta invariato lo scoperto del 10%).
8. Valore a nuovo.
Per le garanzie, Furto/Incendio, e per l’estensione di garanzia atti vandalici,
fenomeni naturali e collisione con animali selvatici
A parziale modifica di quanto previsto al punto “Determinazione dell’ammontare del danno”
della Sezione Danni, e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si pattuisce quanto segue:
• nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione,
anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno, nell’ambito del valore dichiarato, è
considerato pari al prezzo di listino;
• l’ammontare del danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima
immatricolazione verrà determinato senza tener conto del degrado dell’autovettura o delle
sue parti (ad eccezione dei pneumatici) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello
commerciale, purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite e previa
presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione stessa.
Qualora il raggiungimento del termine di 48 mesi ricada all’interno dell’annualità assicurativa,
la garanzia si intende operante fino al raggiungimento della scadenza annuale.
Qualora il valore dichiarato fosse inferiore al valore commerciale del veicolo, il danno verrà
indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra valore dichiarato
e valore commerciale del veicolo al momento del danno.
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9. Clausola satellitare
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Premesso che il Contraente ha specificamente dichiarato che sull’autovettura assicurata è
installato un antifurto di tipo “satellitare”, e che questo viene regolarmente attivato, Vittoria
concede uno sconto sul premio annuo relativo alla garanzia Furto, già conteggiato negli
imponibili esposti in polizza.
In caso di sinistro l’Assicurato, al fine di dimostrare l’avvenuta installazione dell’impianto ed il
corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare a Vittoria:
• -certificato
di installazione dell’impianto
antifurtofunzionamento
satellitare;
idonea documentazione
comprovantediil corretto
del modulo GSM utilizzato
• -certificato
di presa in carico
dell’impiantoil corretto
da partefunzionamento
della Centrale del
Operativa,
eGSM
dichiarazione
idonea documentazione
comprovante
modulo
utilizzato
dall’impianto
di
antifurto
satellitare
(bollette
o
dichiarazione
del
gestore
di telefonia
mobile);
della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
dall’impianto
di
antifurto
satellitare
(bollette
o
dichiarazione
del
gestore
di
telefonia
mobile);
documentazione
comprovante
il
regolare
pagamento
del
canone
relativo
ai servizi
di
- la regolare attivazione dell’impianto alla data del furto;
- documentazione
comprovante
il regolare
pagamento
del canone
relativo
ai servizi
di
sorveglianza
veicolo
al momento
deldisinistro.
-
la data e l’oradel
di attivazione
del segnale
allarme
ed i successivi
interventi
operati
completi
della Vittoria
data e dell’ora
di avvio
(blocco del
motore
ecc.);
sorveglianza
del
veicolo
al momento
del
sinistro.
In difetto
si avvarrà
del
disposto
dell’art.
144
– comma 2 della Legge, nel caso di
- idonea
documentazione
comprovante
il corretto
funzionamento
modulo
GSM
difetto
In
Vittoria
si avvarrà
del
disposto
dell’art.
144
comma
2 del
della
Legge,
nel
caso
di
dichiarazioni
inesatte
o reticenti
rese
dal Contraente,
in–base
ai quali
il pagamento
delutilizzato
danno
dall’impianto di antifurto satellitare (bollette o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);
dichiarazioni
inesatte
o reticenti
rese
dal Contraente,
in della
basedifferenza
ai quali il pagamento
del danno
non
è
dovuto
o
è
dovuto
in
misura
ridotta,
in
proporzione
tra
il
premio
convenuto
- documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di
non
èsorveglianza
dovuto
o è dovuto
in misura
ridotta,
indel
proporzione
e quello
che sarebbe
stato
altrimenti
applicato.
del veicolo
al momento
sinistro. della differenza tra il premio convenuto
eInquello
sarebbe
stato altrimenti
applicato.
difettoche
Vittoria
si avvarrà
del disposto
dell’art. 144 – comma 2 della Legge, nel caso di
dichiarazioni
inesatte
o reticenti
rese dal danno
Contraente,
in base ai quali il pagamento del danno
9. Clausola
Degrado
predefinito
parziale.
non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto
Clausola
Degrado
predefinito
danno
parziale.
Valida
tuttestato
le garanzie
della
sezione
Danni, limitatamente alle
e9.quello
cheper
sarebbe
altrimenti
applicato.
Valida
per tutte
le garanzie
autovetture
ad uso
privato della sezione Danni, limitatamente alle
9.
C
lausola
Degrado
predefinito
parziale.
autovetture
ad
privato
A parziale
modifica
di uso
quanto
previsto aldanno
punto “Determinazione
dell’ammontare del danno”,
A
Valida per
tutte
le
garanzie
della
sezione
Danni, limitatamente
alledel danno”,
quanto
previsto
al punto
“Determinazione
dell’ammontare
si parziale
pattuiscemodifica
quanto di
segue:
autovetture ad uso privato
si
pattuisce
quanto
segue:
• parziale
nel casomodifica
di
dannodi
parziale
veicolo
assicurato,
sui particolari
di nuova fornitura
sostituiti
A
quanto del
previsto
al punto
“Determinazione
dell’ammontare
del danno”,
• pattuisce
nel
caso del
di
danno
parziale
del veicolo
assicurato, sui
particolari
di nuova fornitura
sostituiti
a causa
sinistro
si opererà
un deprezzamento
(degrado),
determinato
sulla base
della
si
quanto
segue:
del
sinistro
si opererà
un deprezzamento
(degrado),
determinato
base
della
seguente
tabella:
• a
nelcausa
caso di
danno
parziale
del veicolo
assicurato, sui particolari
di nuova
fornitura sulla
sostituiti
a causa
seguente
del sinistrotabella:
si opererà un deprezzamento (degrado), determinato sulla base della seguente tabella:
Mesi
Mesi
1° - 6°
7°
1° -- 12°
6°
13°
18°
7° -- 12°
19°
24°
13° - 18°
25° -- 24°
36°
19°
37° -- 36°
48°
25°
mese
mese
mese
mese
mese
mese
mese
mese
mese
mese
mese
37° - 48° mese
Degrado
Degrado
Nessun Degrado
15%
Nessun
Degrado
20%
15%
25%
20%
30%
25%
35%
30%
35%
Qualora
il valore
dichiarato fosse
inferiore
al valore commerciale
del veicolo,
il danno
verrà
indennizzato,
limitatamente
ai pezzi
di ricambio,
nella proporzione
esistente
tra valore
indennizzato,
limitatamente
ai pezzi
di ricambio,
nella del
proporzione
dichiarato e valore
commerciale
del veicolo
al momento
danno. esistente tra valore
dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno.
Garanzia Complementare GOLD
Garanzia
Complementare
GOLD in polizza e corrisposto il
valida solo se
espressamente richiamata
LINEA STRADA CLASSIC
Oltre 48° mese - valore commerciale - Quattroruote
Oltre 48°il mese
- valore commerciale
- Quattroruote
Qualora
raggiungimento
del termine di
48 mesi ricada all’interno dell’annualità assicurativa,
la
garanzia
si intende
operante
finoinferiore
al raggiungimento
della scadenza
Qualora
il valore
dichiarato
fosse
al valore commerciale
delannuale.
veicolo, il danno verrà
pag.
6.1
V
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C
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I
Sezione Vincoli
Condizioni di vincolo
valide solo se richiamate in polizza
In polizza vanno riportati il codice del “Tipo Vincolo” come indicato ai successivi punti, la data
di scadenza del vincolo e la denominazione e sede dell’Ente Vincolante.
pag. 1
di 1
V
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N
C
O
L
I
2) Tipo Vincolo “C” - “D”
per i veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore
a quello del contratto di leasing o uguale (se quest’ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto
emesso senza tacito rinnovo.
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell’Ente Vincolante indicato in polizza ed
immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in “leasing”
al Contraente sino alla data di scadenza pure riportata in polizza, Vittoria si impegna nei confronti
dell’Ente (per la durata del contratto - 12 mesi -) a:
a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non
con il consenso dell’Ente;
b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro
15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al
veicolo, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo
comma, Codice Civile, corrisposto all’Ente Vincolante nella sua qualità di Proprietario del
veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente
ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato, con il consenso scritto
dell’Ente.
LINEA STRADA CLASSIC
LINEA STRADA CLASSIC
1) Tipo Vincolo “A” - “B”
per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con
pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita
rateale o uguale (se quest’ultimo ha durata 12 mesi) e con contratto emesso senza tacito
rinnovo.
La presente polizza è vincolata e pertanto Vittoria si obbliga per la durata del contratto (12
mesi), indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico a:
a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto
se non con il consenso dell’Ente;
b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro
15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al
veicolo assicurato, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso
scritto dell’Ente e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo
l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolante è fin d’ora
autorizzato dal Contraente.
Il presente fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/12/2015
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia
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