Il Problema della libertà religiosa
nell’insegnamento scolastico
Luca Paparella
INTRODUZIONE
Questa trattazione non si pone quale obiettivo quello di dare una soluzione concreta
al difficile problema dell’IR nelle scuole pubbliche, italiane e d’Europa, ma quello di
affrontare in maniera problematica lo stesso, proponendo spunti di riflessione
partendo da fatti concreti, usi e statuizioni.
Per inquadrare subito la questione, dobbiamo considerare come la libertà religiosa,
diritto inviolabile sancito in primis nella nostra costituzione (ma anche degli altri
paesi europei) , si inserisce prepotentemente nell’ambito scolastico, in diretto
riferimento all’insegnamento religioso (IR).
L’IR si andrà a porre necessariamente in modo diverso a seconda dell’ordinamento
che andiamo ad analizzare, in merito però a soluzioni concrete adottate dai singoli
paesi; il principio di base che fonda il nostro argomento si pone invece più
astrattamente, come libertà religiosa dello studente di poter scegliere i propri corsi
d’insegnamento. La possibilità cioè di avvalersi o meno dell’insegnamento religioso
e , nel contempo, se questa scelta sia un obbligo o una facoltà; ma ancora, se nella
possibilità di scelta siano previste alternative e se nella pratica siano concretamente
attuate.
Solo nel momento in cui queste condizioni siano realizzate si potrà iniziare a parlare
di libertà religiosa nell’insegnamento.
PANORAMICA EUROPEA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ITALIA
La religione è necessariamente presente nelle scuole europee non solo in
ossequio al rispetto ed alla valorizzazione della libertà di coscienza e convinzione
dello studente, ma ancor più in funzione della loro più alta finalità. Pertanto
rendere lo studente europeo capace di affrontare le sfide di una società
globalizzata e nel contempo multiculturale, impone con altrettanta forza, una
attenzione speciale alla dimensione religiosa.
Il fattore religioso compare nel piano di studi sotto diverse forme: esso entra tra
i saperi negli insegnamenti storico-umanistici o socio-geografici, ma anche nel
corso di morale non confessionale. Vi è poi la religione nella sua
dimensione più spiccatamente identitaria.
Il “religioso” dunque è parte del patrimonio storico-culturale di una società, si
incarna storicamente e costituisce una delle possibili e varie identità collettive:
l’appartenenza religiosa resta, infatti, un fattore identitario di primaria importanza
anche in una società laica e plurale.
La pluralità religiosa ha un effetto benefico perché arricchisce la domanda religiosa e
pone problemi di confronto, di convivenza, di superamento di concezioni
ingenuamente identitarie (cuius regio eius et religio); può però produrre anche
effetti negativi. C’è infatti, accanto a un relativismo sano (le nostre religioni sono
continue approssimazioni all’Assoluto e dunque sono relative), anche un relativismo
negativo, che si manifesta come indifferenza, disinteresse, soggettivismo assoluto,
scetticismo. A volte si assume la “propria” religione come fattore identitario,
indipendentemente dalla fede e dall’adesione interiore, per combattere i portatori
di religioni diverse. Questa forma di relativismo, di cui è forma anche l’assolutismo
strumentale, ha effetti negativi anche sulla morale, in particolare nella scuola
pubblica.
La scuola non può né deve ignorare i fatti e i valori religiosi, ma deve affrontarli in
termini di conoscenza e di riflessione critica, onesta e non pregiudizialmente ostile o
apologetica; non in termini di catechesi volta a produrre consenso, o, peggio, di
indottrinamento e di proselitismo.
In Europa è vero che le cose sono cambiate ovunque e la situazione attuale è in
continuo movimento. È dunque importante contestualizzare il discorso
dell’insegnamento del fatto religioso per non credere che l’immobilismo ed il
confessionalismo italiano siano un fenomeno europeo. È vero il contrario.
Qualche piccolo flash per motivare quanto sto dicendo e che mostra come la
questione trovi soluzioni diverse.
a) Nel maggio 2009, a Berlino, è stato indetto un referendum per introdurre nella
scuola pubblica, accanto ad un insegnamento di etica, la materia «religione», sin
qui facoltativa. Il referendum era stato promosso dalle due confessioni, cattolica
ed evangelica (iniziativa «Pro Reli») al fine di riproporre l’obbligatorietà
dell’insegnamento religioso nella scuola pubblica, con la possibilità di scelta tra
etica e religione: un tentativo «ecumenico» finito male per chi lo proponeva a
una popolazione che nei territori della ex Ddr non appartiene, per circa il 70%, ad
alcun credo religioso.
In ogni caso si è trattato di un dato in controtendenza rispetto ad altri contesti
europei in cui la religione sembra avanzare e trovare credibilità anche in ambienti
sostanzialmente indifferenti.
b) Gli altri tre flash si riferiscono invece ad una diversa realtà, la Svizzera, in cui la
problematica religiosa è di competenza cantonale. Non da oggi si assiste, per
quanto riguarda l’insegnamento del fatto religioso nella scuola pubblica, a una
pluralità di esperimenti e di soluzioni: – nel cantone di Zurigo per esempio (dove
cattolici e protestanti si equivalgono), dopo lunghe discussioni e ipotesi, è
entrato in vigore, ormai da qualche anno, un insegnamento curricolare
aconfessionale, che tratta la questione religiosa da un punto di vista della cultura
europea; la catechesi vera e propria è invece rinviata alle diverse comunità di
fede. Il fatto religioso, come fatto culturale, è dunque chiaramente distinto dal
problema della diversa appartenenza religiosa e confessionale; – nel cantone di
Basilea è invece stato soppresso qualsiasi insegnamento religioso nella scuola
pubblica: anche per motivi di costi, il cantone ha deciso di non farsene più carico
e tale insegnamento è ora affidato alla cura delle Chiese che lo devono finanziare
L’insegnamento della religione nella scuola pubblica italiana è un nodo irrisolto da
quasi un secolo e mezzo, cioè per tutta la storia del nostro Stato unitario: dal 1870 –
quando una circolare del Ministero della Pubblica istruzione rendeva possibile
l’istruzione religiosa dello studente, ma solo su richiesta dei genitori – al 2009, anno
in cui le varie e contrapposte visioni non solo non hanno trovato una qualche
composizione ma hanno avuto modo e tempo per acutizzarsi. D’altronde il problema
non è di poco conto se si pensa a come chiami in causa, in un sol colpo, la tradizione
culturale della nazione e il suo principio costituzionale della libertà religiosa; a come
metta di fronte uno Stato laico e le Chiese, prima di tutte una, la cattolica; a come
riproponga in continuazione alle istituzioni pubbliche il dovere e la possibilità di
mantenersi laiche.
Il 5 maggio 2009 la Congregazione vaticana per l’educazione cattolica ricordava
perentoriamente alla Conferenza episcopale italiana che «l’insegnamento della
religione cattolica è una materia scolastica con le stesse esigenze di sistematicità e
rigore delle altre discipline»; da difendere, quindi, come diritto esclusivo e da
tutelare da ogni confronto e contaminazione.
Di luglio, la sentenza del Tar del Lazio (n. 7076) che dichiara illegittime due
ordinanze emanate due anni prima (2007/08) dall’allora ministro Fioroni in cui si
riconosceva una valutazione di privilegio all’Irc, discriminando di fatto chi,
liberamente e legittimamente, sceglieva di non avvalersi dell’ora di religione
cattolica
L'insegnamento della religione cattolica in Italia , comunemente chiamato ora di
religione, è un'istituzione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica.
Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali
(un'ora e mezza per materna, due ore per primaria, un'ora per secondaria di primo
grado e secondo grado) all'insegnamento della religione cattolica. Ogni anno, all'atto
dell'iscrizione alla classe successiva, lo studente decide se avvalersi o meno di tale
possibilità.
Il valore educativo dell'IRC è particolarmente discusso:
•
•
da parte cattolica, ma anche da parte di alcuni esponenti laici la conoscenza
della Bibbia e del cattolicesimo è ritenuta opportuna per conoscere una parte
integrante del patrimonio storico, culturale, artistico dell'Italia;
da parte laica, ma anche di alcuni ambienti religiosi (ad esempio la Chiesa
Valdese) è ritenuta in contrasto con la laicità costituzionale della Repubblica
Italiana e dunque della scuola pubblica, in quanto insegnamento di parte. La
Tavola Valdese, in particolare, è convinta che l'educazione e la formazione
religiosa della gioventù siano di specifica competenza delle famiglie e delle
chiese e non vada svolto l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o
pratiche di culto nelle scuole pubbliche o gestite dallo Stato.
« Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa
Cattolica, l'I.R.C. concorre a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per
la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del
cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese »
(Art. 1 Nuovi programmi IRC)
« Con riguardo al particolare momento di vita degli studenti e in vista del loro
inserimento nel mondo del lavoro e civile, l'IRC offre contenuti e strumenti
specifici per una lettura della realtà storico - culturale in cui essi vivono; viene
incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita, contribuisce alla
formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e
responsabili di fronte al problema religioso »
(Art. 2 Nuovi programmi IRC)
Gli insegnanti di religione, come i colleghi delle altre materie, hanno programmi di
riferimento, pubblici e approvati dall'autorità scolastica. Recentemente, in accordo
con l'avvio della riforma Moratti, sono stati approvati e sono entrati in vigore precisi
Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) per il ciclo primario e la secondaria di
primo grado. Ad essi devono fare riferimento anche i libri di testo.
Per l’Italia, che dal 1984 non ha più una religione di Stato e che in questi ultimi 20
anni ha subìto dei profondi cambiamenti, sociologici, culturali e religiosi, il
cattolicesimo si presenta come se fosse, nei fatti, religione di Stato. Di qui tre
domande:
1) come mai la Conferenza episcopale italiana non prende atto che non esiste più
una religione di Stato e che di conseguenza anche l’Irc (Insegnamento della religione
cattolica) è materia facoltativa, di parte, che non si può proporre a tutta la nazione?
2) essendo l’unica titolare dell’insegnamento religioso nella scuola di Stato, perché
la Chiesa cattolica nulla dice sui «non avvalentisi» dell’Irc, che pure hanno diritto ad
una formazione di cultura religiosa non-confessionale, ecumenica e interreligiosa
che anche numerosi cattolici richiedono?
3) numerose Agenzie in Europa hanno avanzato proposte per un insegnamento
religioso aconfessionale e rispettoso delle minoranze religiose e dei non credenti, a
cui hanno partecipato illustri studiosi cattolici. Perché queste proposte in Italia non
vengono presentate, discusse?
In quale direzione si stia andando (anche tenendo presente i quesiti appena posti) lo
ha detto il Congresso dei docenti di Religione cattolica, organizzato dalla Cei il 23-25
aprile 2009, presente la ministra Gelmini. Nella sua relazione al congresso il cardinal
Bagnasco ha rivendicato «il pieno riconoscimento dell’Irc da parte dello Stato» e il
dovere di «superare ancora residue contraddittorie limitazioni».
Dice ancora Bagnasco: «Per gli studenti che hanno altro credo religioso o si
riferiscono ad altro sistema di significati, conoscere e comprendere la religione
cristiano-cattolica significa anche comprendere meglio la cultura italiana, cioè la
cultura nella quale si vive». Certamente – questo nessuno lo mette in discussione –
ma è onesto ridurre tutto alla tradizione del cattolicesimo, quando altre e
significative tradizioni hanno contribuito.
Ancora, il cardinale: «L’Irc è strumento adatto a interpretare la storia e a proporre
orizzonti di senso». Ma è soltanto il cattolicesimo a essere in grado di interpretare e
dare senso alla vita?
Oggi l’IR dovrebbe fornire una presentazione onesta e non faziosa
dell’insegnamento cattolico; laddove vi siano connessioni con le altre confessioni, si
deve entrare con serietà nel loro merito. Questo non significa che si pretenda di
garantire un insegnamento super partes, perché un punto di vista c’è sempre, anche
quando si insegna storia o letteratura. Nell’Irc si dà il punto di vista cattolico, non la
verità oggettiva.
Per quanto riguarda l’obbligatorietà o meno nel nostro Paese dell’IR, data anche la
forte presenza e pressione confessionale, dobbiamo rilevare come nessuno desideri
che l’ora di Irc sia obbligatoria; ma il motivo della facoltà di non avvalersene non
dipende dall’essere cattolici o no. L’ora di IR intende porre la questione della verità
ultima, proponendo la risposta della Chiesa cattolica
La storia della cultura italiana è segnata da un pesante storicismo, per cui tutte le
discipline – eccetto quelle matematiche – vengono lette in chiave storica. In questo
contesto, il rischio dell’insegnamento del «fatto» religioso è quello di svuotarlo
dell’impatto squisitamente religioso, che è la questione della verità e la domanda di
senso. Un insegnamento aconfessionale potrebbe ridursi facilmente ad una
presentazione stinta e sbiadita, poggiata unicamente sulle manifestazioni storicosociali.
In momenti recenti la questione dell'insegnamento della religione ha destato
polemiche in almeno cinque occasioni. La prima fu alcuni mesi fa, quando il
Consiglio di Stato diede torto al ministero sul fatto che la frequenza dell'ora di
religione cattolica potesse costituire un credito scolastico in più per lo studente
frequentante. Successivamente a destare polemiche è stata la scelta del Ministro
Gelmini di non prevedere la presenza agli scrutini degli insegnanti di attività
alternative. In seguito vi è stata la proposta della stessa Gelmini di attribuire il voto
in decimi alla IRC con conseguenze sulla media complessiva dell'alunno. Tra l'una e
l'altra proposta vi è stato il rifiuto del Vaticano a prevedere una disciplina di materia
religiosa multiconfessionale. Infine, da ultimo vi è stata la proposta del
sottosegretario D'Urso di prevedere per gli alunni di religione mussulmana
l'insegnamento dell'islam nelle scuole alternativo alla religione cattolica.
In tutte queste polemiche, non ultima quella sull'insegnamento dell'islamismo, ciò
che spesso è emerso è stata l'ignoranza diffusa circa la situazione di reale difficoltà
di fruizione delle attività alternative (accentuata anche dai tagli di questi anni) o
delle altre scelte che garantiscono la facoltatività della disciplina.
La laicità positiva è la sfida dei nostri tempi: ogni credo religioso dovrebbe avere la
capacità di accettare e confrontarsi con questo concetto, la laicità dovrebbe
diventare uno strumento di dialogo paritario tra religione e politica e società civile.
L’obiettivo è quello di una convivenza in un’ottica laica di una pluralità di religioni,
all’interno di un contesto democratico.
La pluralità religiosa ha un effetto benefico perché arricchisce la domanda religiosa e
pone problemi di confronto, di convivenza, di superamento di concezioni
ingenuamente identitarie (cuius regio eius et religio); può però produrre anche
effetti negativi. C’è infatti, accanto a un relativismo sano (le nostre religioni sono
continue approssimazioni all’Assoluto e dunque sono relative), anche un relativismo
negativo, che si manifesta come indifferenza, disinteresse, soggettivismo assoluto,
scetticismo. A volte si assume la “propria” religione come fattore identitario,
indipendentemente dalla fede e dall’adesione interiore, per combattere i portatori
di religioni diverse. Questa forma di relativismo, di cui è forma anche l’assolutismo
strumentale, ha effetti negativi anche sulla morale, in particolare nella scuola
pubblica.
La scuola non può né deve ignorare i fatti e i valori religiosi, ma deve affrontarli in
termini di conoscenza e di riflessione critica, onesta e non pregiudizialmente ostile o
apologetica; non in termini di catechesi volta a produrre consenso, o, peggio, di
indottrinamento e di proselitismo.
A fronte di tali riflessioni sulla situazione Europea e con particolare riferimento alla
situazione italiana, è bene anticipare, seppur riservando più ampia e specifica
trattazione successivamente, la questione della libertà di scelta nel nostro
ordinamento e la “soluzione”.
Per gli studenti che non intendano frequentare l'ora di religione esiste la possibilità
di non avvalersene, scegliendo una delle possibilità che ogni scuola deve offrire:
1.
2.
3.
4.
attività didattiche e formative (i cosiddetti "insegnamenti alternativi");
studio individuale assistito;
studio individuale libero;
uscita dall'edificio scolastico (eccezion fatta per gli alunni delle scuole
materne comunali, i quali hanno solo la possibilità di non avvalersi dell'IRC).
Le attività dei non avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi.
Sullo stato dei non avvalentisi, dalla firma del Concordato del 1984 e per i successivi
cinque anni la disputa giuridica ruotò attorno al tema della opzionalità oppure della
facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica. Una corrente di pensiero
reputava che i non avvalentisi fossero tenuti in alternativa a frequentare delle
attività organizzate dalla scuola, e pertanto non fosse loro concesso uscire
dall’edificio scolastico. In contrapposizione, un'altra sosteneva che si trattasse di un
insegnamento del tutto facoltativo, e quindi coloro che sceglievano di non seguirlo
erano esonerati dalla frequenza. La controversia fu risolta dalla sentenza n. 203
emessa l’11 aprile 1989 dalla Corte Costituzionale, secondo cui lo studente che non
si avvale è in uno stato di «non obbligo», e perciò non deve forzatamente
frequentare attività alternative.
SITUAZIONE EUROPEA ED ITALIANA ATTRAVERSO L’ANALISI DELLE DUE POSIZIONI
DELL’UAAR E DELLA DIOCESI DI VERONA
Prima di iniziare la trattazione occorre premettere che i due punti di riferimento
presi come estremi sono stati considerati dallo scrivente come due punti fermi agli
antipodi, come estremi entro i quali si possono articolare le diverse soluzioni anche
a livello europeo, rientranti nel più ampio diritto alla libertà religiosa.
Da una parte ho considerato l’UAAR ( l’Unione Atei e Agnostici Razionali) come
sostenitori di una totale libertà di scelta dell’insegnamento religioso ma soprattutto
delle “attività alternative” – per la quale peraltro si sono schierati in prima linea per
il riconoscimento dello stesso a livello giudiziario e politico – e da altra parte ho
considerato la Diocesi di Verona, solamente quale esempio di sostenitore
dell’insegnamento cattolico nella nostra penisola.
L’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, è un’associazione nazionale
che rappresenta le ragioni dei cittadini atei e agnostici.
Da qui è partito un progetto per ottenere, come primo obiettivo, una reale parità tra
chi si avvale dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola pubblica e
chi decide di non frequentarlo In particolare, questo progetto è rivolto ai genitori,
agli studente, agli insegnanti, interessati alle attività formative alternative previste
dalla legge, che però incontrano difficoltà normative, finanziarie e organizzative che
ne impediscono l’effettuazione.
Il secondo obbiettivo del progetto, più ambizioso e sostanziale, è il superamento
dell’attuale sistema educativo che discrimina gli scolari in base alle scelte religiose
dei genitori, per arrivare a proposte formative rivolte a tutti e che studino una
pluralità di concezioni del mondo, religiose o meno, la loro storia, le loro differenze
e i loro punti comuni.
Laddove l’insegnamento della religione cattolica è garantito, strutturato e finanziato
adeguatamente, le altre attività sono precarie e senza nessuna regola
nell’assegnazione degli insegnanti e dei finanziamenti.
Ne risulta una doppia discriminazione: per il diritto ad un insegnamento previsto
dalla legge che viene, nei fatti, negato e alla libertà di coscienza dei non cattolici che
ne viene violata.
Il panorama religioso italiano è peraltro radicalmente mutato, in quanto con
l’aumento dell’immigrazione sono aumentati notevolmente i piccoli studenti con
genitori non cattolici; sono in aumento anche le nuove religioni (New Age,
Scientology, Testimoni di Geova…); il paese è sempre più secolarizzato: anche il
numero dei non credenti è in aumento.
Per rimediare a questa situazione, e per far affermare concretamente il supremo
principio costituzionale della laicità dello Stato, l’UAAR ha deciso di lanciare un
progetto sull’ora alternativa, in fase di elaborazione e da attuarsi all’inizio del
prossimo anno scolastico, che prevede di:
1) Dare assistenza ai genitori e agli studenti che chiedono l’attivazione di
insegnamenti alternativi
2) Creare uno spazio online dove genitori, studenti e insegnanti possano trovare
informazioni, documentazione, materiale di studio e supporto didattico sugli
insegnamenti attivati, contribuendo essi stessi all’arricchimento della piattaforma.
3) Sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su queste tematiche, affinché
tutti soggetti coinvolti siano in grado di effettuare consapevolmente le proprie
scelte.
L’ora di religione “costituisce una garanzia di identità” e “si caratterizza come
insegnamento della religione cattolica e non semplicemente di una storia delle
religioni”: deve inoltre cercare “di far cogliere i valori e i significati, che le persone
che credono nel Dio di Gesù Cristo, manifestano con le loro scelte di vita”. Lo ha
detto il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
parlando a Roma al congresso degli insegnanti di religione cattolica. Nello stesso
tempo, l’IRC è in grado di “promuovere una mentalità accogliente”, perché “non
richiede di per sé che l’alunno aderisca personalmente al credo religioso cristiano”:
l’IRC “arricchisce e completa la personalità dell’alunno poiché tale insegnamento,
proprio per la sua nativa vocazione è chiamato a interpretare la storia e a proporre
orizzonti di senso, pertanto offrendo un contributo originale e specifico al percorso
educativo delle giovani generazioni, anche con lo scopo di ricercare il significato
della scelta e dell’esercizio di una professione”.
Bagnasco ha anche chiesto al governo “il pieno riconoscimento scolastico
dell’identità dell’IRC, con il superamento di alcune residue e contraddittorie
limitazioni”. Il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, intervenuta allo stesso
convegno, si è detta d’accordo: “l’insegnamento della religione deve avere la stessa
dignità delle altre materie”: anzi, poiché “ha una valenza educativa maggiore di altre
discipline”, “deve assumere ancor più una valenza centrale”.
Questi i punti di vista di due delle personalità più rilevanti per il nostro discorso. In
particolare, a far eco a questo intervento del Ministro Gelmini, troviamo il modulo
da compilarsi ad inizio anno scolastico inerente la scelta dell’insegnamento religioso,
il quale contiene solo due possibilità: “attività individuali o di gruppo con assistenza
di personale docente” e “non frequenza della scuola”, mentre mancano le “attività
didattiche e formative”, cioè, appunto, l’ora di educazione alternativa.
Oltre al più ampio problema della previsione di corsi alternativi a quello religioso nel
più ampio discorso della libertà di scelta, non può però passare in secondo piano
quello pratico, risultante dalla valutazione e dalla rilevanza della stessa ai fini di
media scolastica o eventuali promozioni: infatti, considerando come le altre materie
l’insegnamento religioso e dandogli pertanto uguale influenza, si andrebbero
automaticamente a discriminare tutti quegli studenti i quali non si sono avvalsi
dell’insegnamento religioso (come da diritto a loro espressamente riconosciuto) ma
che non hanno però potuto frequentare lezioni alternative, perché nel concreto
assenti.
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del Tar della scorsa estate, ha
riconosciuto la legittimità delle ordinanze nelle quali si stabiliva che ai fini
dell’attribuzione del credito scolastico, determinato dalla media dei voti riportata
dall’alunno, occorreva tener conto anche del giudizio espresso dal docente di
religione”. Il ministero Gelmini era ricorso al Consiglio contro la sentenza del TAR del
Lazio dello scorso agosto, emanata in seguito a un ricorso presentato da confessioni
religiose di minoranza e associazioni laiche.
Le prerogative del docente di religione sono teoricamente estese anche al docente
dell’ora alternativa: ma in pratica questo insegnamento viene impartito solo tra
molte difficoltà, in seguito ai tagli praticati dalla stessa Gelmini, provocando così una
palese discriminazione tra studenti avvalentesi e studenti non avvalentisi.
Contrariamente a tale posizione del Consiglio di Stato troviamo però una successiva
decisione del tribunale di Padova.
E’ stato presentato ricorso per discriminazione da due genitori che avevano chiesto inutilmente - l’attivazione delle attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica (sostenuto dall’UAAR), ma respinto dal tribunale di Padova. Secondo il
giudice monocratico, dott.ssa Sacchetto, non esiste un diritto soggettivo ad avere
l’ora alternativa (”sussiste discrezionalità nella scelta”), e la scuola può dunque
organizzare liberamente il tempo dei non avvalentisi, compatibilmente con le risorse
disponibili (la scelta, secondo la corte, “necessariamente risente della disponibilità
dei mezzi economici”). Di qui l’assenza di discriminazione a carico dello studente. Il
giudice ha inoltre condannato al pagamento delle spese i ricorrenti.
La sentenza si pone in diretta contrapposizione con quanto recentemente stabilito
dal Consiglio di Stato, che ha esplicitamente evidenziato che “la mancata attivazione
dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o
delle famiglia”. Il provvedimento verrà comunque appellato.
A seguito dello svolgimento dell’appello, il collegio ha modificato la sentenza di
primo grado, accertando il carattere discriminatorio del comportamento dell’Istituto
e comminando una sanzione pecuniaria quale risarcimento e ordinando al Ministero
della Pubblica Istruzione di cessare tale comportamento discriminatorio.
- L’ora alternativa è un diritto, e ogni scuola è obbligata a garantirla. È quanto ha
stabilito il Tribunale di Padova, accogliendo il reclamo presentato dai genitori di
una bambina frequentante una scuola primaria statale della città veneta.
Mentre ai suoi compagni era impartito l’insegnamento della religione cattolica,
l’alunna era stata costretta prima a rimanere in classe, poi a trasferirsi in classi
parallele, senza che l’istituto provvedesse ad attivare le lezioni alternative
richieste.
Secondo il tribunale, la loro attivazione costituisce invece un obbligo, e la scuola
ha pertanto praticato nei confronti della bambina una doppia discriminazione,
«nell’esercizio del diritto all’istruzione e alla libertà religiosa». Per questo
«comportamento discriminatorio illegittimo» l’istituto e il ministero
dell’istruzione sono stati condannati anche al pagamento della somma di 1.500
euro.
Estratto sentenza - “p.q.m. accoglie il reclamo e, accertato il carattere
discriminatorio del comportamento posto in essere
dall’Istituto Comprensivo “xxxxxx” ordina allo stesso ed al
Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
la cessazione del comportamento stesso; condanna l’Istituto
Comprensivo “xxxxxx” ed il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca al pagamento della somma di
euro 1.500,00 in favore di xxxxxx e xxxxxx;
compensa tra le parti le spese di lite.
Padova, 30.7.2010”
Quindi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, delle disposizioni del ministro
Gelmini del luglio 2010 ( circolare del ministero dell'istruzione n. 59 del 23 luglio
2010, inerente l’Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per
l’anno scolastico 2010/2011, “richiama l’attenzione sulla necessità che deve essere
assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni
interessati”. La previsione rappresenta un’inversione di rotta da parte del ministro
Gelmini, che probabilmente ha preso atto di quanto stabilito da una recente
sentenza del Consiglio di Stato) e l’appello della precedente sentenza del Tribunale
di Padova(agosto 2010), il diritto all’attivazione di insegnamenti alternativi a quello
della religione cattolica è ormai giuridicamente inattaccabile. Gli uffici scolastici
regionali stanno cominciando ad adeguarsi: tra i primi a farlo, quelli della Liguria e
del Veneto, i cui uffici scolastici hanno emanato specifiche indicazioni operative per
la nomina dei docenti.
Come accennavamo prima facendo anche riferimento alla sentenza del Tar, è di
estremo rilievo anche la questione della rilevanza del voto dell’insegnante di
religione.
In alcune scuole serve per fare media e promuovere gli alunni. Il voto espresso
dall’insegnante di religione cattolica, in sede di scrutinio finale degli alunni che si
sono avvalsi di quell’insegnamento, non può fare media ai fini della promozione. Se
il giudizio è determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; anche in
caso di rischio per la bocciatura.
La controversia sulla rilevanza del voto dell’insegnante di religione cattolica è
riesplosa a un mese dagli scrutini finali. A riaccendere la miccia, a un filone sempre
incandescente, è stata la Flc, il sindacato scuola e università della Cgil, che ha
denunciato pressioni indebite che sarebbero state esercitate in alcune scuole perché
il voto di religione fosse determinante ai fini della promozione, decretando il
passaggio alla classe successiva oppure l’ammissione all’esame di maturità. Le
pressioni sarebbero state esercitate prendendo a modello alcune pronunce dei
Tribunali regionali amministrativi, che hanno stabilito che il voto dell’insegnante di
religione deve essere conteggiato, anche se determinante.
La norma, che parla di giudizio motivato, è prevista dall’Intesa tra l’autorità
scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana del 16 dicembre 1985, come
modificata il 23 giugno 1990 (dpr di recezione n. 202/1990). Secondo queste
pronunce, avrebbe solo inteso responsabilizzare maggiormente l’insegnante di
religione, richiedendogli di aggiungere una motivazione da iscrivere a verbale,
quando il suo voto è determinante per la sorte scolastica di un alunno. Valga per
tutti il Tar della Puglia (Lecce), sez. I, 5 gennaio 1994, n. 5, che si è così espresso
sull’argomento: ´In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove
determinante, deve essere espresso a mezzo di un giudizio motivato, che ha però
carattere decisionale e costitutivo della maggioranza’. La sentenza diede spunto a
un’interrogazione parlamentare, alla quale il 29 novembre 1995 il ministro della
pubblica istruzione Giancarlo Lombardi (cattolico, governo Dini) rispose affermando
che la normativa deve essere interpretata ´nel senso che quando il voto dei docenti
(di religione) diviene determinante, esso deve trasformarsi in un giudizio motivato
che non rientra nel conteggio’. In sostanza, il ministro attribuì al verbo ´utilizzato’ il
suo significato letterale, che tutti i dizionari riportano, di: ´Subire un processo di
trasformazione’, ´passare da uno stato a un altro’. Come il bruco diviene (si
trasforma) in farfalla, perdendo le primitive caratteristiche, così il voto
dell’insegnante di religione, se determinante, diviene (si trasforma in) un giudizio
motivato, perdendo la sua originaria qualità di voto.
L’orientamento dei Tar (le sentenze, peraltro non tutte univoche, si sono susseguite
fino a tempi recentissimi) è condiviso dalle associazioni degli insegnanti di religione
cattolica, dagli uffici scuola diocesani, da altri organismi e associazioni. I ricorsi, per
altro, sono stati proposti da insegnanti di religione oltre che da quanti, soprattutto
genitori, non sono rimasti soddisfatti dalla gestione degli scrutini finali. Ma quando è
determinante il voto dell’insegnante di religione? Premesso che, in caso di parità di
voti, il regolamento scolastico prevede che prevalga la proposta di ammissione o di
non ammissione votata dal presidente del consiglio di classe, il voto dell’insegnante
di religione è determinante, quando (sempre nel caso di parità) coincide con quello
dato dal presidente. Nel caso di un solo voto di scarto tra i sì e i no, è determinante
solo quando l’insegnante di religione ha votato con la maggioranza e il presidente
con la minoranza. In questi due casi, secondo la norma, così come da allora applicata
dopo l’interpretazione data dall’amministrazione centrale per bocca
O.M. n. 26 del 15 marzo 2007, prot. n. 2578
Art.8–Creditoscolastico
13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del
credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga
posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle
attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica,
limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
14. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto,
oltre che degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 323 del 23/7/1998,
del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante
l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica
ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi
compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o
disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità
deliberate dall’istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto
di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito
extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i
requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24/2/2000.
A fronte di questa statuizione però, applicazione retroattiva dei commi 13 e 14
dell’art. 8 dell’ Ordinanza Ministeriale n.26 del 15 marzo 2007 viola il diritto degli
studenti che non hanno optato per usufruire dell’insegnamento della religione
cattolica di godere di pari opportunità, nell’acquisizione di crediti scolastici, con chi
invece ha scelto questa opzione.
Non essendo tali studenti stati informati, al momento dell’iscrizione al corrente
anno scolastico, che la mancata attivazione dell’ora alternativa e la mancata
presentazione di un programma di approfondimento culturale personale avrebbe
pregiudicato la loro possibilità di acquisire crediti scolastici, non sono stati messi
nella condizione di operare una scelta informata, in quanto al momento
dell’iscrizione non erano previsti crediti né per chi avesse optato per la frequenza
dell’ora di religione cattolica né per chi avesse optato per altre scelte che la
legislazione vigente pone su un piano di assoluta parità .
NORMATIVA
Legge n. 449 dell’11 agosto 1984
D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985
Circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985
Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986
Circolare ministeriale n. 211 del 24 luglio 1986
Legge n. 281 del 18 giugno 1986
Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989
Sentenza Corte Costituzionale n. 13, 14 gennaio 1991
Circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991
Sentenza TAR dell’Emilia-Romagna n. 250 del 17 giugno 1993
Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
Sentenza del Consiglio di Stato n. 2749 del 7 maggio 2010
Circolare Miur n. 59 del 23 luglio 2010
Ordinanza del Tribunale di Padova del 30 luglio 2010
Legge n. 449 dell’11 agosto 1984
Articolo 9. La Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori,
riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di
tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro
dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori
o tutori. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento
scolastico provvede a che l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica
religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, e
secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985
Articolo 2.1. a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di
discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla
durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento
nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha
effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei
casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985
Articolo 1. Ciascuna scuola di ogni ordine e grado […] dovrà informare, in tempo
utile per l’iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la patria potestà o gli
alunni stessi se maggiorenni per aver già compiuto il 18° anno di età, circa le norme
che sono a base delle procedure previste per l’esercizio di tale diritto. A tal fine,
onde assicurare univoci criteri, le scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli
stessi alunni, o direttamente agli alunni se maggiorenni, l’allegato modulo nonché
copia della presente circolare. L’allegato modulo, da riproporre, per gli anni
successivi non conterrà la parte relativa alla prima applicazione. Il modulo dovrà
essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all’atto dell’iscrizione. La
scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto
per l’intero anno scolastico cui riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui
è prevista l’iscrizione di ufficio, fermo restando, anche per le diverse modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo dell’istituto,
nell’approssimarsi dei termini di scadenza stabiliti, è tenuto a far pervenire agli
aventi diritto il modulo prescritto perché possano esercitare il diritto di scelta di
avvalersi o non avvalersi.
Articolo 2. La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica non deve in
alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la
composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre a essere un valore
peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo
fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna
forma diretta o indiretta di discriminazione […] Il rispetto dell’anzidetto principio
implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il collegio dei docenti ai quali
compete la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica
ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ogni opportuna attività
culturale e di studio, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari
comuni a tutti gli allievi.
Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986
Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà la
completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della
religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli
studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:
Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate agli studenti:
•
•
Allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica da allegare alla
domanda di iscrizione.
Allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di studio
per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica.
Le attività di cui all’allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto
conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni,
conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attività sono svolte
dai docenti, nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore
eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’art.
88 - quarto comma - del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere
non obbligatorio dell’utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio. La
partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e
agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni
opportuna disponibilità per attività di studio individuale.
Allegato B. Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di
studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli
studenti stessi. Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il Collegio
dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall’inizio
delle lezioni. Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività
culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli
studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti
dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno
più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativi ai
valori fondamentali della vita e della convivenza civile.
Circolare ministeriale n. 211 del 24 luglio 1986
Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli di
prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto
delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a
garantire il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di
istruzione frequentati, di un uguale tempo scuola. Allo scopo di realizzare tale
effettiva parità di posizioni si sottolinea la necessità che i collegi dei docenti, tenuto
conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attività
previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica o delle attività educative di religione cattolica (per la scuola materna),
acquisiscano - secondo le modalità già previste dalle precedenti circolari n. 128 - 129
- 130 e 131 del 3 maggio 1986 e dalla circolare n. 211 del 24 luglio 1986 - concrete
proposte, nell’ambito dell’azione programmatoria in parola, anche da parte di
coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi nel menzionato
insegnamento o delle predette attività educative di religione cattolica. Al riguardo, è
appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che
comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di
programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei
docenti dall’art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di
prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti
medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora
compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei capi d’istituto intervenire perché
subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato
avvio delle attività in parola. Relativamente alla scuola elementare e media, le
attività formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato in
precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto
previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517.
Legge n. 281 del 18 giugno 1986
Articolo 1. 1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 2.
Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di
insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre
confessioni. 3. Le scelte in ordine a insegnamenti opzionali e a ogni altra attività
culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente. 4. I moduli
relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di
iscrizione. 5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria
superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei
documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico
da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della
responsabilità educativa di cui all’art. 147 del codice civile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989
Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi
dell’ordinamento costituzionale hanno «una valenza superiore rispetto alle altre
norme o leggi di rango costituzionale». […] In particolare, nella materia vessata gli
artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice
specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione;
b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna
religione. I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione),
a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della
forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.
La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe
patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento
di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico
dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica
si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella
sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline
scolastiche. Lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad
assicurare l’insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie
esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico
di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di
non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a
costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve
essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale
di religione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 13, 14 gennaio 1991
Sorge questione se lo “stato di non-obbligo” possa avere tra i suoi contenuti anche
quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. Occorre qui richiamare il valore
finalistico dello “stato di non obbligo”, che è di non rendere equivalenti e alternativi
l’insegnamento di religione cattolica e altro impegno scolastico, per non
condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà
costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l’interiorità della persona. Non è
pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei
non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato
che le famiglie e gli studenti che scelgono l’insegnamento di religione cattolica
hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall’offerta di opzioni
diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei
cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l’insegnamento di religione cattolica,
l’alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersene
o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo
esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o
negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non
avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione. Lo “stato di nonobbligo” vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla
scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste
individuali alla organizzazione scolastica. Alla stregua dell’attuale organizzazione
scolastica è innegabile che lo “stato di non-obbligo” può comprendere, tra le altre
possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola.
Circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991
La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di
religione cattolica, lo schema logico non è quello dell’obbligazione alternativa: per i
predetti si determina “uno stato di non-obbligo”. Ha, quindi, ritenuto che i moduli
organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non
obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o
ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) “nessuna attività” intesa
come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non
siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo “stato di non-obbligo”
possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla
scuola. […] Ne consegue, come sottolinea la Corte, che «alla stregua dell’attuale
organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere,
tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della
scuola».
Sentenza TAR dell’Emilia-Romagna n. 250 del 17 giugno 1993
Se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo
è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose
non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il
credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto
culturale […] Al di là però dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente
religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule
scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell’insegnamento delle
materie di programma […] Ma il fatto più notevole e più antigiuridico è che le
pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma
l’erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in
orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè
delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti
in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione […] Qui non si tratta di
garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non partecipare al compimento
degli atti di culto e alle pratiche religiose - facoltà dalle impugnate delibere
assicurata - il problema è a monte ed è un altro: l’illegittimità delle deliberazioni dei
consigli di circolo sta, esattamente e fondamentalmente, nell’avere consentito
l’inserimento, al posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla
scuola e alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo che resta, ovviamente, tale
nella sua antigiuridicità, anche se si prevede la facoltà di studenti e docenti di non
partecipazione. L’assicurazione di questa facoltà non elimina, come è evidente, il
fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento del normale e ordinato
andamento della vita e dell’attività scolastica conseguente e consistente nella
soppressione, non importa se anche limitata a una sola unità, dell’ora di ordinario
insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di un’attività
affatto estranea alle finalità e alla vita della scuola statale. Di un atto di fede che si
compie nei templî a ciò destinati e nel foro interno della propria coscienza e non
certo nelle sedi e negli ambiti scolastici.
Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
Articolo 310 (Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica). 1. Ai sensi
dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la
legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della
responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni
ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica. 2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori
esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta
possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 3. Il diritto di avvalersi o di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna,
elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione, dai
genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa
di cui all’articolo 147 del codice civile. 4. Gli studenti della scuola secondaria
superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico,
a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 2749 del 7 maggio 2010
La mancata attivazione dei corsi alternativi rischia di mettere in crisi uno dei
presupposti su cui si fondano le ordinanze impugnate, che, nel mettere sullo stesso
piano, ai fini della valutazione come credito scolastico nell’ambito della c.d. banda di
oscillazione, l’insegnamento della religione e l’insegnamento dei corsi alternativi per
i non avvalentisi, danno quasi per scontato che i corsi alternativi esistano ovunque.
La mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può pertanto incidere sulla
libertà religiosa dello studente o delle famiglia, e di questo aspetto il Ministero
appellante dovrà necessariamente farsi carico.
VADEMECUM PER CHI NON SI AVVALE (Suggerito da UAAR)
PREMESSA
Il presente vademecum è stato prodotto e diffuso dall’UAAR a uso di quei genitori e
studenti che non intendano avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
SCELTE POSSIBILI
Le attività dei non avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi.
Chi non intenda avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha
sostanzialmente 4 strade:
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•
•
attività didattiche e formative (cosiddetti “insegnamenti alternativi”);
studio individuale assistito;
studio individuale libero;
uscita dall’edificio scolastico (eccezion fatta per gli alunni delle scuole
materne comunali, i quali hanno solo la possibilità di non avvalersi dell’IRC).
Questo vademecum prende in esame esclusivamente la prima tipologia.
QUELLO CHE LA SCUOLA DEVE FARE
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Garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l’insegnamento di religione
cattolica e coloro che non lo seguono.
Al momento delle iscrizioni, distribuire il modulo di scelta previsto dal
Ministero (allegati “D” ed “E” della circolare annuale sulle iscrizioni).
Comunicare ai genitori l’offerta educativa e le modalità organizzative delle
attività previste per i non avvalentisi.
Garantire l’attività alternativa che i genitori hanno scelto liberamente sul
modulo a loro consegnato.
Consentire di cambiare la scelta da un anno all’altro.
Rilasciare informazioni ai genitori - e agli studenti maggiorenni - che
richiedono informazioni scritte su tutte le decisioni che riguardano bambini e
ragazzi e la gestione della scuola, ai sensi della legge 241/1990 sulla
«Trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione».
Garantire agli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono dell’IRC il
diritto alla cedola libraria ministeriale dello stesso importo previsto per l’IRC
(€ 5,93 o 5,94 a seconda della classe).
QUELLO CHE LA SCUOLA DEVE NON FARE
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•
•
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Distribuire moduli di scelta elaborati in proprio.
Tentare di convincere genitori e studenti a cambiare la propria scelta.
Organizzare cerimonie di culto, visite pastorali, benedizioni durante l’orario
scolastico.
Consegnare pagelle contenenti la valutazione dell’insegnamento della
religione cattolica e di cosiddette attività alternative.
Permettere la diffusione di opuscoli religiosi all’interno dell’istituto.
Aggregare gli alunni non avvalentisi ad altre classi.
Utilizzare l’insegnante impegnato nell’attività alternativa per la sostituzione di
colleghi assenti
COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI
All’atto dell’iscrizione, bisogna riconsegnare l’allegato D dopo aver barrato la casella
“scelta di non avvalersi dell’IRC” e l’allegato E dopo aver barrato la casella “attività
didattiche e formative”. Si suggerisce di indicare già su quest’ultimo modulo
l’insegnamento alternativo che si desidera sia attivato dall’istituto.
Per gli anni successivi vale la scelta iniziale, a meno che il cambiamento non sia
comunicato tempestivamente all’istituto. L’art. 310 del Testo Unico delle norme
sull’istruzione sembrerebbe vietare di abbandonare la frequenza dell’ora di religione
in corso d’anno: ma ciò si configura come una violazione dell’art. 19 della
Costituzione, e pertanto tale norma è da ritenersi superabile. Il passaggio alla
frequenza di un’ora alternativa, anziché alla non attività o allo studio individuale,
può tuttavia creare problemi nell’organizzazione scolastica.
QUALI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI POSSONO ESSERE RICHIESTI
Nonostante la lacunosità della normativa, gli insegnamenti che possono essere
attivati sono molto vari: l’importante è che la loro natura sia coerente con la
funzione educativa della scuola.
Gli insegnamenti possono essere sia curriculari (ad esempio, un’ora in più di inglese)
che non curriculari.
Gli insegnanti sono scelti all’interno del corpo docente dell’istituto, pertanto
l’attivazione di alcuni insegnamenti in luogo di altri dipende anche dalla formazione
dei docenti dell’istituto.
COME INTERLOQUIRE CON LA SCUOLA SULLA DEFINIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI
ALTERNATIVI DA ATTIVARE
Nonostante, anche in questo caso, l’assoluta frammentarietà delle disposizioni, va
ricordato che la normativa vigente prevede comunque, per le secondarie, che il
collegio docenti tenga conto delle proposte degli studenti. Suggeriamo pertanto,
oltre che indicare gli insegnamenti richiesti già sull’allegato E, di stimolare il collegio
docenti e/o i consigli suddetti con le proprie proposte.
Si ricorda a tal fine che ogni scuola è tenuta a redigere un Piano di Offerta Formativa
(POF) con cui illustra pubblicamente le linee-guida con cui intende sviluppare il
proprio progetto educativo. È senz’altro utile richiedere che all’interno del POF le
“attività didattiche e formative” siano accuratamente dettagliate, in modo che gli
organi scolastici prendano adeguata coscienza di questa realtà.
COME SONO GIUDICATI GLI STUDENTI
Il giudizio sull’IRC, così come quello sulle attività di chi non si avvale deve essere
consegnato su foglio a parte. Così stabilisce il testo unico all’art. 309, recependo una
norma in vigore dal 1928, mai più modificata.
MODELLO DI DELIBERA CEDOLE
La delibera deve essere approvata dal Consiglio d'Interclasse e del Collegio che
avviene l'anno precedente (verso maggio).
OGGETTO: Richiesta fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Primaria
che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica e che svolgono
Attività didattiche formative o Attività di studio e/o ricerca individuali.
DIOCESI DI VERONA
La diversità religiosa a scuola
La diversità religiosa sui banchi di scuola: “come possono imparare a stare insieme
ragazzi che abitano la stessa terra ma che non guardano lo stesso «cielo»? Può la
scuola di tutti diventare una scuola rispettosa di ciascuno, senza discriminare
nessuno? “ [Flavio Pajer]
La scuola dei vari Paesi europei si è fatta trovare impreparata dall‘arrivo della
multireligiosità. Era una scuola abituata a incontrare alunni di un’unica fede:
cattolici in Italia, protestanti in Danimarca, ortodossi in Grecia, e così via. Bastava
che una confessione cristiana fosse maggioritaria nella società civile per riservarsi la
parte del leone nella scuola pubblica. Era la norma, a parte poche eccezioni.
Per secoli, infatti, da un capo all‘altro d‘Europa, la religione insegnata a scuola è
stata quella del catechismo, declinato secondo le regole della tradizione
confessionale locale.
Lo esigevano le Chiese, che vedevano nella scuola una succursale della parrocchia e
della famiglia. Lo consentiva la società civile, che si riconosceva sostanzialmente
nella storia, nel costume, nei valori etici di una data tradizione cristiana. Lo
accettava la scuola stessa, che metteva «Religione» al primo posto tra le materie in
pagella e arrivava persino a chiamarla «fondamento e coronamento di tutta
l‘istruzione», come recitava da noi la defunta formula del vecchio concordato.
Venne poi il vento della secolarizzazione a svuotare le chiese, a diradare le famiglie
praticanti, a confinare «Religione» tra le materie più ininfluenti del curricolo. Ma
mentre il volto cristiano dell‘Europa sembrava al tramonto, il «religioso» tornava a
prendersi una sorprendente rivincita pubblica. Si pensi solo a 2 fenomeni ben noti:
le nuove forme di religiosità sviluppatesi fuori dallo spazio delle Chiese e
l‘immigrazione,
I corsi di religione, che andavano perdendo senso e mordente nelle società,
ritrovavano un‘altra ragion d‘essere, affrontando però il problema religioso sotto
nuova luce e con altri obiettivi. I sistemi educativi europei hanno dimostrato, quale
più quale meno, la loro capacità innovativa. Quali soluzioni hanno intrapreso?
TRE MODELLI
Si sa che il profilo giuridico-legale dei corsi di religione varia da Paese a Paese. Di
conseguenza le innovazioni introdotte riflettono tale dato di partenza. Possiamo a
grandi linee individuare tre modelli.
Nei Paesi a regime concordatario (Italia, Austria, Spagna, Portogallo e altri Paesi
dell‘Est) si è proceduto a correggere l‘antica ottica catechistica del corso
promuovendo dapprima un approccio più culturale al dato religioso, in modo da
rilegittimare lo studio della religione in base alle comuni finalità educative della
scuola, e allargando poi tale approccio a un confronto con le altre religioni. I
vantaggi sono chiari, ma non sufficienti, in quanto i corsi concordatari non possono
che essere facoltativi, lasciando scoperta la frazione (crescente!) di alunni non
avvalentisi. Frazione che andrebbe soddisfatta con l‘offerta di una seria materia
alternativa equiparabile per dignità curricolare al corso confessionale.
Nei Paesi dove l‘insegnamento della religione gode di basi legali più solide di quelle
concordatarie (in Belgio e in Inghilterra è fondato su leggi parlamentari autonome,
in Germania addirittura sulla Costituzione), il pluralismo religioso è più facilmente
«metabolizzato», sia ampliando l‘esperienza della «Multifaith religious education»,
come fa da tempo la scuola inglese, sia attivando un ventaglio di corsi mono-religiosi
gestiti dalle rispettive autorità (ad esempio, la scuola pubblica belga ha all‘attivo
cinque corsi confessionali: cattolico, protestante, ortodosso, ebreo, musulmano, più
la morale non confessionale), sia ancora valorizzando le alternative all‘ora
confessionale, come fa il sistema tedesco, che ha collaudato più percorsi culturali di
natura etico-religiosa (filosofie e spiritualità, storia delle religioni, diritti umani, ecc.),
capaci di soddisfare una larga tipologia di domanda religiosa o para-religiosa,
compresa quella dei non credenti. Alcuni Länder hanno anche introdotto corsi
sull‘islam in chiave conoscitiva, affidati ovviamente a docenti previamente formati e
forniti di libri di testo approvati dalle autorità scolastiche regionali.
Infine, dove vige invece la separazione tra Stato e Chiese (Francia, Slovenia) o dove
le Chiese preferiscono relativizzare il fattore confessionale pur di garantire meglio
un‘educazione ai valori democratici di base (Paesi nordici e protestanti in genere),
l‘istruzione religiosa perde sì l‘avallo della Chiesa, ma guadagna in credibilità
pubblica e spesso anche in dignità accademica.
Avviene così per lo studio del «fatto religioso» interno alle varie materie nel sistema
francese, per lo studio della storia del cristianesimo visto come radice e asse
portante della storia patria, come nei Paesi luterani, per la materia «Etica» sempre
più diffusa, almeno come alternativa non confessionale (sintomatico in proposito il
referendum popolare berlinese dell‘aprile scorso, andato a favore dell‘«Etica»,).
L‘avvenire dell‘istruzione etico-religiosa nella scuola europea non potrà più
dipendere dalle competenze delle sole Chiese, ma nemmeno esser lasciato quale
cenerentola in balìa di ideologie strumentali o localistiche. La dimensione religiosa è
componente ineliminabile della educazione pubblica europea. È compito comune
della società civile e religiosa, dei governi nazionali e degli organismi comunitari
dell‘Unione, delle scienze teologiche e non teologiche delle religioni, ripensare e
verificare in progress i profili nuovi che la cultura religiosa deve assumere a servizio
delle società post-secolari dell‘Occidente.
“l‘IRC è parte di quel vasto e consolidato impegno che i cristiani hanno sempre
profuso per la scuola e nella scuola. Si tratta, soprattutto oggi, di un compito di
animazione cristiana dell‘ambiente scolastico che, mentre rispetta l‘identità della
scuola e la sua legittima autonomia, valorizza e stimola in maniera esigente i suoi
dinamismi culturali, pedagogici e didattici perché meglio servano le persone,
specialmente le più svantaggiate. L‘IRC, con la proposta di valori cristiani, insieme
originali e profondamente umani, arricchisce la vocazione della scuola ad essere
luogo di ricerca della verità e del senso della vita personale e comunitaria».
[Maurizio Viviani] – [Direttore dell‘Ufficio Nazionale per l‘educazione, la scuola e
l‘università]
ANALISI DEI SINGOLI PAESI CON LE SOLUZIONI ADOTTATE DA CIASCUNO
L'insegnamento della religione è presente in quasi tutti gli altri paesi europei con
diverse modalità: obbligatorio o facoltativo; contenuti: religione cattolica,
protestante, ortodossa; e approcci: storico, etico, para-catechistico. Una recente
indagine, promossa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa (Ccee), ha
tracciato una fotografia della situazione nei diversi paesi.
È maggioritario, ma non si tratta ovunque di religione cattolica o di una religione
unica: questo caso si verifica solo in 6 paesi (tra cui l'Italia) per la religione cattolica,
in 2 per quella ortodossa (Cipro e Grecia) e in 1 (Turchia) per quella islamica.
L'insegnamento della religione nella scuola incontra difficoltà culturali e giuridiche in
alcuni Paesi d'Europa, anche se nella maggioranza di essi questo insegnamento
viene impartito in qualche forma.
Lo segnala il rapporto "L'Insegnamento della religione: una risorsa per l'Europa",
presentato il 4 maggio 2009 nella sede del Consiglio d'Europa di Strasburgo in una
riunione sull'educazione cattolica e la libertà religiosa in Europa promossa dal
Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE).
Lo studio indica come già abbiamo anticipato , che in quasi tutti i Paesi europei c'è
qualche forma di insegnamento della religione. Fanno eccezione la Bulgaria, la
Bielorussia e gran parte della Francia.
Italia - L'Irc è previsto in forza del Concordato del 1929 e degli accordi di revisione
del 1984, con successiva intesa tra Cei e ministro della Pubblica Istruzione. Viene
impartito in tutti gli ordini di scuola, è confessionale, è previsto il diritto di avvalersi
o meno dell'insegnamento, che però è curricolare, esercitato al momento
dell'iscrizione e implicitamente confermato, salvo diversa indicazione, per gli anni
successivi dello stesso ciclo di studi. L'orario varia da un'ora e mezza a settimana
nella scuola dell'infanzia, due ore a settimana nella scuola primaria e un'ora a
settimana nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Per chi non si avvale
dell'insegnamento della religione cattolica è possibile partecipare ad attività
alternative, deliberate dal collegio dei docenti o uscire dalla scuola. Non sono ad
oggi previsti insegnamenti confessionali di altre confessioni o religioni.
I programmi e gli obiettivi specifici di apprendimento (Osa) sono redatti dalla Cei e
approvati con Dpr dallo Stato. Alla Chiesa compete anche effettuare la verifica dei
libri di testo per l'adozione nelle scuole con il riconoscimento del ''nulla osta'' da
parte della Cei. Scopo dell'Icr è la conoscenza degli elementi essenziali della
Religione cattolica per aiutare gli studenti a leggere e interpretare il dato religioso
nella realtà che li circonda e, in particolare, nella sua espressione Cristiano-cattolica.
Lo Stato deve garantire l'Icr, stipula i contratti e paga gli insegnanti. Vi è un duplice
vincolo: riconoscimento dell'idoneità e nomina d'intesa con l'ordinario diocesano.
Spagna - Sulla base della Costituzione vi è un Concordato Chiesa-Stato del 1979 in
base al quale l'Irc è previsto a tutti i livelli, dalla scuola dell'infanzia al liceo, come
offerta obbligatoria, liberamente scelta dagli alunni o dai genitori. Si prevede una
valutazione che nell'istruzione obbligatoria produce gli stessi effetti delle altre
discipline mentre nei licei non fa media. Nella scuola dell'infanzia non è fissato un
orario mentre nella scuola primaria e nella secondaria obbligatoria è prevista un'ora
e mezza a settimana e al liceo un'ora. Anche le altre religioni possono avere un
insegnamento confessionale.
I programmi sono stabiliti dalla Conferenza episcopale spagnola a cui compete
proporre i libri di testo. Gli insegnanti dei centri pubblici sono assunti dallo Stato,
con incarico provvisorio (1 anno) sulla base del riconoscimento dell'idoneità da
parte dell'Ordinario diocesano. I titoli per insegnare variano nei diversi gradi di
scuola.
L'alternativa all'Ir è una generica attività di studio.
Francia - L'Ir è previsto solo nell'Alsazia e nella Mosella, in tutto il resto del paese
non vi è un insegnamento di religione confessionale. L'Ir è regolato da leggi francesi
anteriori al 1870 e da leggi tedesche del periodo dell'annessione (1870-1918). Viene
obbligatoriamente offerto ma gli studenti possono essere dispensati. Nel primo
grado non si applica nessuna valutazione che è invece obbligatoria nel secondo
grado, dove, però, non viene inclusa nel bilancio dell'alunno e non è soggetta ad un
esame nazionale. I programmi, elaborati dagli specialisti dell'Ir tenendo conto del
contesto scolastico e della normativa nazionale sono promulgati dal Vescovo
competente. Gli insegnanti e gli ispettori pedagogici, sono stipendiati dallo Stato,
incaricati su proposta della Chiesa (per il primo grado la designazione compete ai
parroci).
Oltre a poter scegliere tra altri corsi di Ir confessionale, in alternativa è possibile
seguire corsi di Etica o Educazione Civica. L'Ir non viene valutato nelle scuole di I
grado, viene invece valutato in quelle di II grado, ma il suo giudizio non influisce sulla
media.
Slovacchia - L'Ir è stato introdotto nel sistema scolastico dopo la caduta del
Comunismo, prima era solo al pomeriggio, ed è possibile optare tra Ir ed etica. E'
prevista una sola ora a settimana e in genere non si applica alcuna valutazione.
Finalità e programmi sono stabiliti dalla Conferenza episcopale slovacca, in
collaborazione con il ministero della scuola. Gli insegnanti sono pagati dallo Stato al
pari degli altri. Per insegnare serve un mandato del Vescovo. La responsabilità della
designazione e formazione degli insegnanti spetta alla Chiesa che controlla l'Ir con
propri ispettori in stretta collaborazione con quelli statali e con il Vescovo.
Belgio - l'insegnamento è di competenza 'federale', si distingue dunque: in Comunità
Fiamminga e Comunità francese e germanofona.
Chi tra i fiamminghi non si riconosce in nessun corso di Ir confessionale può essere
"dispensato", ma una volta scelto dallo studente l'Ir entra a far parte del suo
curriculum, é valutato e il voto contribuisce a fare media con tutte le altre materie.
Nella comunità francese/germanofona, invece, chi non si avvale di un Ir deve
partecipare ad un corso di morale non confessionale; il merito in religione viene
valutato con voti ed esami, ma certificato separatamente da quella di tutte le altre
discipline.
Portogallo - Vi è un concordato con la Santa Sede che la legislazione estende anche
alle altre religioni. L'insegnamento si chiama ''Religione e morale'' ed è tenuto da
laici approvati dall'autorità ecclesiastica. L'Ir viene valutato con esami e giudizi come
le altre discipline. In alternativa è previsto l'insegnamento confessionale di altre
religioni Le linee guida della Conferenza episcopale portoghese integrate nella
legislazione scolastica nazionale. Gli insegnanti hanno lo stesso status giuridico dei
loro colleghi, se insegnano nelle scuole pubbliche sono pagati dallo Stato.
Responsabile per la formazione e assunzione è la Conferenza episcopale. Compete
alle diocesi autorizzarli all'insegnamento, valutarli e seguirne il follow up.
Per la scuola materna è previsto l'insegnamento facoltativo fuori dall' orario
scolastico, per tutti gli altri alunni l'Ir è opzionale tra le diverse confessioni religiose,
ma non è prevista alcuna disciplina alternativa. E' valutato in voti ma ininfluente ai
fini della promozione.
Polonia - L'insegnamento è facoltativo, confessionale. Tutelato da diverse leggi:
Costituzione, norme sull'Istruzione, Intesa tra Governo e Conferenza episcopale
polacca. L'Ir viene valutato con la stessa scheda delle altre discipline, non fa media e
non incide sulla promozione o bocciatura, dal 2010 entrerà come materia a scelta
tra quelle facoltative per l'esame di maturità. Anche altre confessioni cristiane
(ortodossi, luterani, metodisti, battisti, mariaviti, avventisti) svolgono
l'Insegnamento religioso nella scuola pubblica.
Lo stato deve garantire l'Ir, stipula i contratti di lavoro con gli insegnanti e li
stipendia. La situazione contrattuale è analoga a quella degli altri docenti, comporta
una graduatoria e prevede tre livelli: insegnante contrattuale, insegnante nominato
e insegnante diplomato. L'Insegnante di religione è membro del Consiglio scolastico
con gli stessi diritti e doveri degli altri. L'incarico viene attribuito dal preside sulla
base della missio canonica che viene rilasciata dall'autorità' ecclesiastica diocesana.
L'Ir viene definito facoltativo e in alternativa vi é un corso di Etica.
Germania - L'Ir confessionale è disciplina curricolare in tutti i Lander (eccetto
Berlino, Brandeburgo e Brema) fondata sulla costituzione e sui Concordati con la
santa Sede e di alcuni Lander con le diocesi competenti. E' obbligatorio e prevede
valutazioni rilevanti ai fini della promozione e può essere incluso nell'esame di
licenza. In alternativa sono previsti corsi di etica o filosofia per chi non sceglie
nessuno degli insegnamenti confessionali. Tutti i lander offrono l'Ir cattolico e
protestante, la maggior parte anche lezioni di Ir ortodossa ed ebraica, alcuni anche
islamica. La chiesa formula gli obiettivi e contenuti dei programmi ne approva i
curricola e i libri di testo. La maggior parte degli insegnanti sono funzionari statali,
insegnano generalmente anche un'altra disciplina, hanno gli stessi diritti e doveri
degli altri insegnanti di ruolo.
Repubblica Ceca - L'Ir è previsto dalla legge nelle scuole di ogni ordine e grado ma
solo come disciplina opzionale e facoltativa, inserita dopo la fase dell'orario
obbligatorio. Ogni anno bisogna iscriversi. Gli insegnanti hanno lo stesso stato
giuridico dei docenti di discipline facoltative, pagati dalla scuola secondo l'orario, o
dal Vescovado se le classi sono di meno di 7 allievi: in tal caso si configurano come
assistenti pastorali della parrocchia.
Si può scegliere tra Morale, Scienza delle Religioni e Religione che può essere una
materia dell'esame di maturità per coloro che hanno frequentato questo
insegnamento per tutto il corso di studi.
Svezia - L'Ir presente nei curricoli scolastici (statali e non statali) si colloca
nell'ambito delle scienze sociali, mentre l'Ir confessionale è proibito in tutte le
scuole svedesi.
Danimarca - L'Ir è offerto sia nella scuola primaria che in quella secondaria. Nelle
scuole statali è aconfessionale, si basa sulla tradizione luterana e viene denominato
'educazione al cristianesimo'. Nelle scuole cattoliche vi è un Ir 'denominazionale'
(offerto dalle diverse confessioni religiose). Il curriculum è determinato dallo Stato.
Nelle scuole cattoliche gli insegnanti di religione vengono nominati dal Consiglio di
Istituto seguendo gli stessi criteri di nomina degli altri insegnanti.
Austria - L'Ir è previsto nell'ordinamento scolastico in forza della Costituzione, del
Concordato del '33, della legge sull'Ir del 1949 e dalla Convenzione sulla scuola del
1962. L'Ir è confessionale ma c'è possibilità di "esenzione" per scegliere in
alternativa l'insegnamento di un'altra confessione o dell'Etica. L'Ir viene valutato con
voti come le altre discipline, entra a pieno titolo nella certificazione del curriculum
scolastico di ogni alunno e può essere una materia orale alla maturità.
Bosnia e Croazia: all'inizio del primo anno del corso c'è un insegnamento
obbligatorio con scelta della confessione; nelle scuola superiori in alternativa è
previsto un corso di Etica. Il merito viene valutato nello stesso modo in cui vengono
valutate le altre materie obbligatorie, con giudizi e voti numerici. Per i bosniaci è
previsto anche un esame.
Finlandia: oltre alla possibilità di attivare corsi di altre confessioni, sono previsti corsi
di Morale pratica e Visioni del mondo, attivabili solo se richiesti da almeno tre
alunni. Il profitto è valutato come per le altre materie.
Inghilterra, Galles e Irlanda: è consentito non frequentare il corso di Ir confessionale
e non è prevista alcuna attività alternativa. Per la valutazione, in Inghilterra
l'Autorità per le Qualifiche e i Curriculum (QCA) ha definito una griglia nazionale,
molto dettagliata, sui livelli conseguibili distinti in due ambiti: "imparare la religione"
e "imparare dalla religione", è però facoltativo utilizzare questo strumento, mentre
per tutte le altre discipline scolastiche esiste un'analoga griglia di valutazione
obbligatoria. In Irlanda lo Stato ha presentato un programma di studi nazionale
facoltativo per la preparazione dell' esame di Ir al termine del ciclo di studi: dopo tre
anni, Certificato Minore o dopo altri due anni di scuola superiore, diploma di
Maturità.
Lettonia e Lituania: è possibile optare in alternativa l'Ir per un insegnamento di
Etica. Per i lettoni è prevista una valutazione di tipo descrittivo che non fa media con
le altre discipline per le quali sono previsti voti. Per i lituani le lezioni di religione
costituiscono un credito scolastico.
Romania: Ir di diverse confessioni o un altro insegnamento proposto dalla singola
scuola. Valutato come le altre materie.
Serbia, Montenegro e Macedonia: l'alternativa è l'Educazione Civica. In Serbia l'Ir
viene valutato con giudizi descrittivi solo positivi: sufficiente, buono, eccellente.
Ucraina: la scelta è molto più ampia tra l'Ir e l' Etica Religiosa o la Bioetica oppure
l'Etica sessuale.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Paese
Condizione di
Religione insegnata
erogazione e accesso
Disciplina
alternativa
Stato giuridico
degli insegnanti di
religione.
Germania
Cattolica, protestante.
Obbligatoria con
Ebrea e islamica a
dispensa. Aggiuntiva a
livello regionale.
richiesta a Berlino e in
Multireligiosa ad
Brandeburgo
Amburgo
Etica, regole e
valori,
filosofia
pratica, storia
delle religioni
Controllo dello
stato, missione
canonica e di
vocazione
Inghilterra e Obbligatoria con
dispensa
Galles
Educazione religiosa
multiconfessionale con
Nessuna
priorità alla tradizione
cristiana
Controllo dello
stato. Titolo di
studio religiosi
nelle università
statali
Cattolica, protestante,
ebraica, islamica,
buddista
Nessuna
Controllo dello
stato. Certificato
ecclesiastico di
competenza.
Austria
Obbligatoria con
dispensa. Facoltativa
nelle scuole
professionali
Belgio
Opzione obbligatoria: Cattolica, ebrea,
o corso confessionale ortodossa, protestante,
o corso di morale
islamica
Morale
Controllo della
comunità
linguistica.
Certificato
ecclesiastico
Bulgaria
Facoltativa e presente
Ortodossa, islamica
solo nella scuola
Nessuna
Catechista
volontario
primaria
Cipro
Obbligatoria con
dispensa
Ortodossa
Nessuna
Controllo statale.
Corso di teologia
nell'università
statale.
Croazia
Facoltativo nella
primaria e nella
media, opzionale
successivamente
Cattolica
Etica (solo
nella
secondaria)
Controllo statale.
Certificato
ecclesiastico.
Danimarca
Obbligatorio con
dispensa
Luterana o altre
religioni (insegnamento Nessuna
non confessionale)
Controllo statale.
Studi di teologia
nelle università
statali
Spagna
Facoltativa
Cattolica, protestante,
ebrea, islamica
Certificato
ecclesiastico.
Lavoro a contratto
Finlandia
Obbligatoria con
dispensa
Francia
Nessun insegnamento In Alsazia-Lorena
(Salvo in Alsaziacattolica, luterana,
Lorena)
riformata, ebraica
Grecia
Obbligatoria con
dispensa
Nessuna
Luterana o altra
Etica
confessione evangelica
Ortodossa
Nessuna
Nessuna
Controllo di stato.
Scienze religiose
nelle università
statali.
In Alsazia-Lorena
diacono o pastore
con controllo
statale
Diploma di
teologia rilasciato
dalle università
statali.
Dipendente statale
Ungheria
Facoltativa ed
extrascolastica
Irlanda
Facoltativa
(obbligatoria nelle
scuole confessionali)
Nessuna
Certificato
ecclesiastico.
Cattolica
Nessuna
Abilitazione e
certificato
ecclesiastico
Cattolica
Attività decise
scuola per
scuola oppure
nessuna
attività
Abilitazione o
certificato
ecclesiastico.
Dipendente statale
a TI o a TD
Cattolica, protestante
Italia
Facoltativa
Lettonia
Facoltativa come
Luterana, ortodossa,
alternativa al corso di cattolica, battista,
etica
ebraica
Etica
Certificato
ecclesiastico
Lituania
Facoltativa come
Luterana, ortodossa,
alternativa al corso di cattolica, battista,
etica
ebraica
Etica
Certificato
ecclesiastico
Etica
Certificato
Lussemburgo Facoltativa come
Cattolica, luterana,
alternativa al corso di calvinista
etica
Malta
Obbligatoria con
dispensa
Cattolica
Grandi religioni,
umanesimo, etica
ecclesiastico
Nessuna
Certificato
ecclesiastico
Nessuna
Controllo statale.
Teologia nelle
università statali.
Accordo tra stato e
chiesa luterana.
Norvegia
Obbligatoria con
dispensa parziale
Polonia
Facoltativa come
Cattolica, protestante,
alternativa al corso di
ebraica, ortodossa
etica
Etica
Controllo statale.
Certificato
ecclesiastico.
Portogallo
Facoltativa come
alternativa al corso di Cattolica
etica
Etica
Controllo statale.
Certificato
ecclesiastico
Romania
Obbligatoria nella
primaria, opzionale
nella secondaria
Ortodossa, cattolica e
altri 12 culti
Nessuna
Studi teologici
nelle università
statali.
Russia
Facoltativa
Ortodossa, islamica
Storia delle
(ebraica e buddista solo
religioni
in teoria)
Slovacchia
Facoltativa come
alternativa al corso di Cattolica
etica
Slovenia
Nessun insegnamento
Svezia
Obbligatoria solo in
alcune località
Svizzera
Cattolica, protestante.
Nessun insegnamento Altre religioni a livello
locale e cantonale.
in alcuni cantoni
(Ginevra, Neuchatel,
Nessuna
obbligatoria in altri,
Multireligiosa nei
facoltativa in altri
cantoni di Friburgo,
Vaud e Jura.
Rep. Ceca
Facoltativa
Religioni riconosciute
Nessuna
Turchia
Obbligatoria con
dispensa
Islamica (non
confessionale)
Nessuna
Ucraina
Obbligatoria o
Etica cristiana
facoltativa secondo le (occidente) cultura
scuole
ortodossa (oriente)
Multireligiosa
Dipende dalle
regioni
Etica
Certificato
ecclesiastico o
studi teologici
nelle università
statali.
Nessuna
Controllo statale.
Studi in scienze
religiose.
Controllo
cantonale
Controllo statale
Attività locali Controllo statale
ESEMPI DI MATERIE ALTERNATIVE E SOLUZIONI PRATICHE
Inquadrato il discorso dell’ora alternativa e quella dedicata all’insegnamento
religioso, cerchiamo di analizzare però in cosa, nella pratica, consistono o
potrebbero consistere tali materie alternative.
Molto discusso a livello Europeo è l’insegnamento della cosiddetta “storia delle
religioni”.
E’ inteso come materia impartita da docenti reclutati come per le altre materie e
con gli stessi strumenti a disposizione per gli altri insegnanti ma, soprattutto,
sottoposto solo all’autorità delle istituzioni della Repubblica.
Sarebbe in tal modo anche uno strumento per ridurre l’ingerenza della chiesa nel
sistema scuola, data la necessità di tale presenza nel momento della formazione e
del reclutamento del docente di IRC.
Educare alla cittadinanza attraverso la Storia delle religioni
In questo quadro educativo, se, come abbiamo detto, le religioni conservano un
peso ed una funzione sociale, non può non esserci uno spazio per l’educazione al
religioso, alle religioni. Uno dei compiti dell’educazione è “insegnare la diversità
della razza umana e al tempo stesso educare la consapevolezza delle somiglianze e
dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani “. Ma se si debbono capire gli altri, è
necessario anzitutto capire se stessi. La scuola deve aiutare i giovani a capire chi
sono. Solo allora essi saranno in grado di mettersi nei panni degli altri e capirne le
reazioni. Sviluppare questa empatia nella scuola produce frutti in termini di
comportamento sociale per tutta la vita.
Per esempio, insegnando ai giovani ad adottare il punto di vista degli altri gruppi
etnici e religiosi, si può evitare quella mancanza di comprensione che porta all’odio
e alla violenza tra adulti. L’insegnamento della storia delle religioni e dei costumi
può servire come un utile punto di riferimento per il comportamento futuro».
Vi è un crescente consenso tra gli educatori che la conoscenza delle religioni e delle
credenze possa essere d’aiuto alla libertà religiosa e possa promuovere le forme di
pluralismo della nostra società. Mentre le decisioni in fatto di aderenza o non
aderenza ad un credo devono e possono restare un fatto personale, sarebbe poco
lungimirante ignorare il ruolo delle religioni nella storia contemporanea e
l’ignoranza a riguardo delle credenze e del loro peso sociale può invece influenzare
l’intolleranza e la discriminazione e può portare a costruire e diffondere stereotipi
negativi, con la conseguente crescita di ostilità, conflitti e violenze.
Nel 2007 l'Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) dell'OSCE ha
pubblicato i Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in
Public Schools. Indirizzata sia ai legislatori che agli insegnanti, è una guida per la
predisposizione dei curricula per l’insegnamento delle religioni e dei differenti credo
nelle scuole. I principi chiave che si raccomanda di seguire, per l’insegnamento della
religione e dei credo nelle scuole, possono essere così sintetizzati:
- la presenza di un ambiente rispettoso dei diritti umani, delle libertà
fondamentali, e dei valori civili; il coinvolgimento delle famiglie e delle
organizzazioni religiose nella trasmissione dei valori alle generazioni successive;
- il coinvolgimento dei diversi stakeholders nella preparazione ed
implementazione dei curricula e nella formazione degli insegnanti;
- l’adeguata formazione degli insegnanti, sia per quanto attiene le competenze
tecnico-professionali che le abilità pedagogiche;
- l’attenzione ai contenuti dei testi e dei materiali educativi per evitare che
contengano messaggi discriminatori e stereotipi negativi;
- il rispetto nei curricula delle diverse manifestazioni locali di pluralità religiosa
della comunità alla quale si rivolgono. In gioco vi è la costruzione di una
memoria condivisa di patrimoni simbolico-religiosi che contribuiscano a
superare le frammentazioni e a creare uno spazio culturale e sociale, oltre che
politico ed economico europeo.
Nel quadro di riforme scolastiche attivate o in via di attuazione in ogni paese
dell’UE, l’istruzione religiosa è stata coinvolta nel processo di rinnovamento, con
alcune conseguenze anche molto differenti a seconda del paese: la disciplina
adempie ora a un ruolo cognitivo, ora svolge una funzione etico-civica. Senza
dubbio, un importante discrimine separa un insegnamento confessionale della
religione da un insegnamento culturale sulla religione. L’ obiettivo è quello di
alfabetizzare sull’universo della molteplice realtà religiosa una popolazione
scolastica culturalmente e religiosamente eterogenea.
Le scuole europee danno diverse risposte, che vanno dagli insegnamenti religiosi
confessionali che conservano come riferimento normativo le scienze teologiche
(Teaching/Learning into religion), come quelli cattolici attuati in Irlanda, in Polonia,
in Ungheria, a Malta, agli insegnamenti a doppia legittimazione scientifica, in
quanto combinano una base di contenuti teologici offerti con l’aiuto di
metodologie prese a prestito dalle scienze non teologiche della religione
(Teaching/Learning from religion) come accade in Germania, Spagna, Portogallo,
Olanda, Croazia e Belgio, alle forme di istruzione religiosa fondate unicamente o
prevalentemente sulla plausibilità scientifica delle scienze della religione
(Teaching/Learning about religion), come la Multifaith religious education della
Gran Bretagna o i corsi di etica non confessionale attivati come materia alternativa
ai corsi confessionali (vi sono sperimentazioni di questo tipo in Austria, Belgio,
Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Repubblica ceca, Slovacchia).
In Italia, il quadro legislativo relativo all’ora di religione prevede, dopo il
Concordato del 1984 e l’Intesa del 1985, un’ora confessionale di religione cattolica
non obbligatoria. Numerose, da allora, sono state le occasioni di riflessione e di
dibattito sull'ora di religione, che hanno avuto come esito seminari, convegni e
petizioni.
La Storia delle Religioni nella scuola superiore italiana. Riflessioni e prassi
Una definizione della Storia delle Religioni ,da considerarsi come punto di partenza
della nostra proposta potrebbe essere: disciplina autonoma, dotata di problemi e
metodi propri e irriducibili, fondata sulla conoscenza e sull’interpretazione di quei
complessi di istituzioni, credenze, azioni, forme di comportamento e organizzazioni
mediante la cui creazione, conservazione e modifiche adeguate a nuove situazioni,
singole società umane cercano di regolare e di tutelare la propria posizione in un
mondo inteso come essenzialmente non-umano, sottraendone, investendo di valori
e includendo in rapporti umani quanto ad esse appare di importanza esistenziale.
L’auspicio e l’impegno affinché gli studi storico-religiosi non si chiudessero ai soli
ambienti accademici, ma traghettassero in ambienti più aperti fu uno dei tratti
peculiari dell’approccio alla disciplina di Raffaele Pettazzoni, che tentò di
diffonderne l’interesse ; secondo lo studioso, proprio la scuola secondaria avrebbe
potuto costituire il terreno più adatto, benché le circostanze l’avessero poi fatta
funzionare, in rapporto a questo specifico obiettivo, da “occasione mancata”.
In questa direzione, alcune esperienze svolte in differenti scuole superiori negli
ultimi anni, sono frutti concreti del dibattito sull’importanza di un insegnamento
sulle religioni, svolto con un approccio storico-fenomenologico, e sull’insufficienza
della proposta educativa a disposizione.
La Storia delle religioni all’istituto Virgilio di Milano
Tra gli anni 1986 e 2000 fu attivato un corso di Storia delle religioni rivolto agli
studenti che decidevano di non avvalersi dell’ora di insegnamento di religione
cattolica. Durante il primo anno 1986/1987 dei 38 studenti che non si avvalevano
dell’Irc 22 scelsero di seguire le lezioni di Storia delle religioni. Una commissione di
controllo seguì la sperimentazione aggiornando i programmi, elaborando le
strategie di didattica e valutazione, risolvendo tutti i problemi di carattere
organizzativo e burocratico.
L’obiettivo primario del corso consisteva nel fornire agli studenti gli elementi per
accostarli ad un corretto approccio metodologico riguardante i processi e i fatti
storico-religiosi. La comparazione era considerata la base di ogni possibile studio ed
insegnamento: di qui, il confronto tra miti, tradizioni, credenze di civiltà lontane nel
tempo e nello spazio, tra analogie e rotture.
Gli obiettivi specifici di questo insegnamento erano:
- Familiarizzare gli studenti coinvolti con strumenti e terminologie tipici del metodo
elaborato da Raffaele Pettazzoni, storico delle religioni convinto che l’adesione ai
principi del metodo storico avrebbe potuto attribuire allo studio dei fatti religiosi il
loro giusto valore culturale e formativo nelle scuole secondarie.
- Evidenziare le modalità di studio dei fenomeni religiosi analizzando i differenti
approcci storico, filosofico e sociologico.
- Indirizzare gli studenti alla conoscenza delle civiltà religiose differenti cercandone i
possibili nessi con aspetti culturali.
- Avvicinarli a civiltà lontane nel tempo e nello spazio, dialogando con popolazioni
anche differenti da quelle occidentali.
Dopo il primo anno di attivazione del corso gli studenti aumentarono in maniera
esponenziale fino ad arrivare a 430 per l’anno scolastico 1999/2000, mentre esiguo
era diventato il numero di studenti che, non avvalendosi dell’ora di Irc sceglievano di
restare in classe, studiare individualmente o anticipare l’uscita (o posticipare
l’entrata) dalla scuola.
La mancanza di materiale didattico adeguato portò anche alla stesura di un manuale
che fu «prodotto nella scuola e per la scuola, di chiara, fruibilità anche nella vita
didattica degli altri insegnanti, tenendo il posto di quello che, in storia piuttosto che
in filosofia, occupano i manuali: uno strumento di consultazione, un aiuto alla
comprensione.
La Storia delle religioni al Liceo Valdese di Torre Pellice
Liceo Valdese di Torre Pellice, unico liceo valdese in Italia, che ha tre indirizzi:
europeo, classico e scientifica.
Fin dal 1984 è stato istituito nell’ambito ordinario del percorso quinquennale degli
studi, un insegnamento di Storia delle religioni, una disciplina dunque obbligatoria
per tutti gli studenti, con relativa valutazione. Con il primo progetto è stato
introdotto un doppio insegnamento: la Storia delle religioni e la Storia locale. Tutti e
due sono stati din dall’inizio considerati complementari del corso di storia generale,
perciò sono stati resi obbligatori e sono stati accettati dalle famiglie, valdesi e non,
credenti e non.
La Storia delle religioni ha rappresentato una peculiarità unica ed ha offerto agli
studenti dell’Istituto la possibilità di apprendere la storia, gli sviluppi e i temi di
alcune grandi religioni. Dal 2000 l’orario è di un’ora alla settimana per un
quadrimestre all’anno e dunque si svolgno circa 15 ore annuali. Il corso, che ha un
taglio storico e risulta, come si è detto, integrativo rispetto al corso di storia, ha
l’obiettivo di impartire agli studenti i principi fondamentali delle religioni antiche
dell’area del Mediterraneo (religione greco-romana in particolare, attraverso una
presentazione prosopografica degli dei creatori e degli dei olimpici) e delle religioni
mondiali contemporanee; è prevista un’introduzione alla Bibbia e al Corano e
un’introduzione, secondo il metodo della comparazione, a temi comuni affrontati
dalle religioni contemporanee. Le finalità del corso sono, in effetti, quelle di
permettere agli allievi di conoscere le principali differenze tra le religioni, conoscere
il rapporto tra religione e cultura dei popoli nella storia. L’ottica pluralista e laica, ha
permesso che gli argomenti trattati siano spesso propedeutici o complementari ad
alcune materie insegnate nell’istituto, risultando, senza dubbio, interdisciplinari.
Il caso della sperimentazione del Liceo “A. Frattini” di Varese
Interessante la vicenda del progetto di sperimentazione di Storia delle religioni, del
Liceo Artistico di Varese “A. Frattini”, per come fu ideata e si sviluppò. Quando fu
eletto presidente dell’Associazione nazionale insegnanti di religione, nell’autunno
del 1997, il Professor De Carli si mise in contatto con il Ministero della Pubblica
Istruzione, come è prassi consolidata. L’allora sottosegretaria Albertina Soliani gli
chiese di costituire un gruppo di lavoro informale per preparare un documento che
potesse indicare la via da seguire concretamente per mettere tutti gli studenti in
grado di conoscere le religioni. De Carli costituì subito il gruppo di lavoro che
produsse un documento che fu presentato alla sottosegretaria Soliani nell’agosto
1998 ma rimase purtroppo lettera morta a causa della caduta del governo Prodi
nell’ottobre 1998.
Nel 1999 il Collegio docenti del Liceo artistico “Frattini” di Varese – dove insegnava
De Carli – programmò di istituire un corso opzionale (ed obbligatorio per chi non si
avvaleva dell’Irc) di Storia delle religioni, affidato a docenti disponibili ad assumersi
questo carico di lavoro (e che disponessero di competenze relative alle religioni), nel
rispetto della normativa riservata alle attività alternative.
Gli obiettivi didattici ed educativi del progetto erano:
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•
la conoscenza degli elementi fondamentali delle religioni prese in esame (Diodivinità; testi sacri e tradizioni; dottrina-messaggio; pratiche ritualiorganizzazione; riferimenti storici);
la conoscenza dei principali testi sacri delle religioni considerate;
la lettura, la contestualizzazione e la comprensione di alcuni passi dei più
importanti testi sacri delle religioni prese in esame;
l’acquisizione delle nozioni fondamentali di cultura religiosa relativa alle
religioni antiche per la comprensione e lo studio di tematiche connesse alle
altre materie curricolari;
la problematizzazione e l’attualizzazione delle questioni fondamentali
esistenziali evidenziate nelle religioni esaminate, tenendo conto che
un’attenzione costante è stata sempre posta sull’adolescente con le sue
problematiche esistenziali.
Gli argomenti sviluppati nel corso dei due anni sperimentati, furono i seguenti:
•
•
per il primo anno, la religione dei primitivi (la preistoria e le prime tracce di
sepolture, racconti mitici sulle origini, miti e riti, la religione degli indiani
d’America, l’origine delle religioni), la religione degli assiro-babilonesi (le
divinità, il destino e la previsione del futuro, i templi, la religione dei sumeri),
la religione degli egizi (una religione funeraria, le divinità, la magia), la
religione dei greci (riferimenti storici ed evoluzione della religione, la
mitologia, i riti e i culti, religione misterica e religione ellenistica), la religione
dei romani (cenni), la religione degli etruschi (cenni).
per il secondo anno: l’ebraismo (le origini e i patriarchi, la discesa in Egitto e
l’esodo, Mosè e le tavole della legge, i re, i profeti, l’esilio e il ritorno, i testi
della saggezza ebraica), il cristianesimo (Gesù Cristo -nascita, vita pubblica e
comandamento dell’amore, morte e risurrezione-, la chiesa primitiva e il
confronto con il mondo greco e romano, martiri e santi, il confronto con il
mondo barbarico, la vita quotidiana e la nascita della cultura teologica, lo
scisma d’oriente, i santi nel medioevo, riforma protestante e riforma cattolica,
i santi moderni, il concilio Vaticano II).
L’approvazione del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto avvenne senza ostacoli
per l’anno scolastico 1999/2000, ma il ricorso al Provveditore degli Studi della
provincia di Varese e al Ministro della Pubblica Istruzione di un membro del
Comitato nazionale “Scuola e Costituzione”, ottenne in seguito di far riscegliere gli
studenti che non si avvalevano dell’Irc, a partire dalle opzioni indicate nelle sentenze
della Corte Costituzionale e quindi dando loro la possibilità di scegliere o non
scegliere la possibilità dell’attività alternativa nel caso che essi non si avvalessero
dell’ora di religione cattolica.
Dopo il secondo anno, nonostante la partecipazione dei ragazzi al corso,
l’esperimento si concluse.
La Storia delle religioni al Liceo Sociale di Torino
Un’esperienza recente, è rappresentata dall’insegnamento di Storia delle religioni,
presso l’Istituto Sociale dei Padri Gesuiti di Torino. In quanto disciplina specifica che
si propone degli obiettivi cognitivi ed educativi, strutturata su contenuti culturali
precisi e che adotta una metodologia scientifica, l’ora ha un’autonomia ben definita,
all’interno dell’offerta formativa che la scuola propone ai suoi studenti; in tutte le
classi del liceo scientifico e del liceo classico è stata prevista un’ora settimanale
curricolare ed obbligatoria di Storia delle religioni. L’approccio pedagogico ai
“fondamentali” dell’esperienza religiosa soggettiva e del fenomeno religioso storico
dovrebbe essere finalizzato dunque all’educazione di identità dialoganti e alla
convivenza sociale tra diversi: il “religioso” deve essere riconosciuto ed elaborato
come dimensione centrale delle culture, come prodotto culturale ed oggetto di
analisi storica, ma anche come portatore di un valore conoscitivo, una delle chiavi
interpretative della storia umana.
L’obiettivo a cui tendere con l’istituzione di un corso di Storia delle religioni, come
approccio educativo e culturale al fatto religioso, considerato nella concretezza delle
sue manifestazioni, è posto nella costruzione di un sapere e di un sapere essere (un
cittadino attivo dotato di capacità di relazione e di dialogo in contesti sociali di
pluralismo) che attinge da quel sapere.
Si è trattato quindi di progettare un corso curricolare che nel suo profilo disciplinare
sapesse considerare la fenomenologia dei fatti religiosi nei loro aspetti
antropologici, sociologici, storici, psicologici, gli aspetti specifici delle religioni nella
loro effettiva ricchezza valoriale, con particolare attenzione ai testi fondanti, la
necessaria attenzione pedagogica e didattica in riferimento alle varie età degli alunni
e in sinergia con le altre discipline scolastiche.
L'articolazione dei contenuti disciplinari presuppone alcuni criteri prioritari di scelta
per il programma da svolgersi, dettati dall'ottica pedagogico-scolastica. Essi sono
stati:
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•
•
la preferenza data alle grandi religioni mondiali vive piuttosto che a quelle
dell'antichità;
la preferenza accordata a quelle religioni che maggiormente hanno avuto e
hanno tuttora impatto con la cultura occidentale (monoteismi ma non solo),
la preferenza data a quei contenuti che possano risultare funzionali alla
ricerca adolescenziale di senso esistenziale, di valori umani e sociali.
la disciplina prevede dei giudizi che sono presentati in sede di scrutinio e che
sono riportati sulle pagelle personali degli studenti.
Il programma ipotizzato si svolge su un quinquennio e gli obiettivi e i contenuti
andranno commisurati di anno in anno lungo tutto il percorso; in mancanza, per ora,
di un libro di testo di Storia delle religioni, adeguato per gli studenti della scuola
media superiore, si forniranno documenti scritti ed elaborati dal docente o tratti da
testi differenti:
•
•
I anno: Che cosa è la religione?; La situazione religiosa del mondo
contemporaneo post-secolare; Alcuni concetti chiave: religione; religioso;
sacro/profano; puro/impuro; rito/mito, simbolo; Primo approccio al concetto
di “libro sacro” (il testo sacro come codice)
II anno: Il mondo ebraico; il Canone ebraico; Le religione greco/romana; Il
Cristianesimo antico; Gesù Messia e profeta; i Vangeli
•
•
•
III anno: Il mondo islamico; il Corano; Tra Occidente ed Oriente: la
complessità dei Cristianesimi e in particolare le diverse esegesi bibliche;
Piccolo caso-studio: Storia della Compagnia di Gesù.
IV anno: Religioni del mondo orientale (hinduismi e buddhismo); Lettura di
alcuni passi di testi hinduisti e buddhisti; Le religioni nel mondo e in Italia oggi:
una panoramica.
V anno: Le scienze delle religioni; Alla scoperta della storia delle religioni; Le
religioni e la modernità: nodi tematici e sfide nel III millennio; uno snodo
tematico: Bibbia e etica; Religioni e violenza; religioni e politica; i
fondamentalismi.
Tuttavia, poiché l’anno scolastico 2008/2009 è il primo della sperimentazione,
abbiamo scelto di partire da un programma che fosse simile tutte le classi. Esso è
atto a fornire agli studenti che per la prima volta affrontano un corso di questo
genere, gli strumenti necessari - da un punto di vista concettuale ed anche
linguistico- per apprendere la disciplina.
Dopo avere constatato le normali ed aspettate lacune, nonché gli scontati pregiudizi
degli studenti in ambito storico-religioso attraverso un test d’ingresso con cui
abbiamo inaugurato i lavori nel mese di settembre, abbiamo dedicato le prime
lezioni ad una mappatura, di taglio storico-sociologico delle religioni diffuse nel
mondo contemporaneo, con alcune ore dedicate alla problematica definizione della
stessa “religione”.
Affrontare in classe il tema del pluralismo religioso ha dato la possibilità di
sviluppare il tema dell’incontro delle differenze, dell’interazione e dell’integrazione
nel contesto di una società multiculturale ed è stato utile per stimolare negli
studenti il desiderio di conoscere prima di giudicare o esprimere la propria opinione
su qualcosa di precedentemente ignorato, come sono le culture e le religioni
differenti da quella di appartenenza.
Una seconda parte delle lezioni è stata dedicata dunque al concetto di “simbolo”|
religioso, con un’esposizione ed un’analisi dei simboli delle religioni più diffuse oggi,
secondo i criteri del numero di aderenti, espansione territoriale e autonomia
identitaria.
Nell’elaborazione e nello svolgimento di questa ora di Storia delle religioni si è
reputato utile basarsi su tre esigenze: vi è anzitutto un iter da seguire, nel rispetto di
un programma elaborato e presentato all’inizio dell’anno scolastico a colleghi e
studenti; vi è però anche un’ importante collaborazione con le altre discipline,
nell’ottica dell’approfondimento e dell’interazione tra materie, che porta di tanto in
tanto a sviluppare argomenti diversi dal percorso principale. La Storia delle religioni
è certo disciplina autonoma, ma anche è al servizio delle altre materie e può e deve
creare nessi interdisciplinari per svolgere con maggior adeguatezza parti del
programma di altre materie che spesso per esigenze pratiche, sono svolte con fretta
ed approssimazione. Vi è poi l’occasione del “legame” con l’attualità, che è doveroso
cogliere se diventa non solo pretesto di discussione tra gli studenti, ma un momento
formativo e di sviluppo di una coscienza critica più matura: alla base di questa terza
ed ultima componente, vi è la convinzione che abbia un significato profondo leggere
ed interpretare il presente con alcune categorie fornite dalla Storia delle religioni,
Riflettere e dialogare sul presente, è uno degli strumenti più efficaci per “educare
alla cittadinanza” e alla “partecipazione politica” in senso ampio, vale a dire la
costruzione consapevole del presente e del futuro di ciascun individuo e della
società in cui egli vive.
Queste sono esperienze minoritarie nel nostro panorama. Nel futuro sarebbe
possibile vedere la diffusione di un’ora di Storia delle religioni come materia
autonoma, curriculare ed obbligatoria, che sostituisse l’offerta formativa attuale. In
realtà, il problema presente e, se si vuole, più concreto, è dato dal fatto che nella
maggior parte delle scuole non è neppure possibile per gli studenti che scelgono di
non avvalersi dell’Irc, frequentare un’ora alternativa: per questioni economiche o di
disponibilità e competenza del personale docente, molto spesso quest’ora
alternativa non è prevista.
La proposta dell'insegnamento della Storia delle Religioni gestita dallo stato
esclusivamente, indipendentemente e, per quanto possibile, con criteri scientifici,
viene sostenuta per diversi motivi
a) Lo stato si riapproprierebbe del diritto/dovere di una istruzione sopra le parti.
b) Visto che, per il momento, non sarebbe realistico eliminare l'ora di religione
gestita dalla Chiesa Cattolica, si avrebbe almeno una voce diversa e gli allievi (e i
genitori) avrebbero modo di scegliere e confrontare i contenuti ed i metodi tra la
ricerca scientifica e la fede...
c) Senza pretendere subito uno spazio nuovo nei programmi scolastici, difficile per
vari motivi, per il momento si potrebbe fare in modo che gli studenti che non
seguono la classica ora di religione avessero l'obbligo di frequenza all'ora di storia
delle religioni.
d) Buone basi di conoscenze sulla storia del pensiero e delle espressioni religiose
sarebbero assai utili per una religiosità personale libera, consapevole e più
seriamente fondata
“Invece di dire "io credo", oppure "non credo", essi potranno dire in certo
modo "io so" [Salvatore Minocchi]
D’altro canto però, autorevole dottrina fa presente come in realtà non si pone come
materia totalmente oggettiva , ma estremamaùente relativista e relativizzante, in
quanto in tal modo non si farebbe altro che relatvizzare ogni esperienza religiosa
sminuendola, privandola della proria soggettività – insita e necessariamente
caratterizzante della stessa.
Una religione può avere alle spalle una storia assolutamente cristallina ma essere
ugualmente pericolosa sul piano sociale e filosofico. Cosa pensare, ad esempio, di
molte nuove sette che sono ancora troppo giovani per avere commesso i loro (forse
inevitabili) misfatti ma che predicano comunque una sottile forma di razzismo o di
elitarismo? Una religione può avere una storia interessante ma essere ormai
irrilevante, per molte ragioni. Cosa pensare, ad esempio, dell’antico culto della Dea
della Fertilità africana?
Insegnamento dell'etica nelle scuole pubbliche australiane
Insegnamento della religione nelle scuole del New South Wales
Una legge dello stato australiano del New South Wales (quello dove si trova Sydney)
obbliga le scuole a inserire nel normale orario scolastico un'ora settimanale
facoltativa di «Special religious education» (SRE).
Si tratta di un'ora di «istruzione alle credenze e pratiche di una confessione religiosa
approvata da parte di rappresentanti autorizzati di quella confessione»; gli scopi di
questa ora di lezione settimanale è quello di insegnare al bambino:
a) a sviluppare l'abilità di interpretare date religioni all'interno delle tradizioni della
loro fede particolare;
b) ad apprezzare le interpretazioni della loro religione su questioni e problemi ai
quali i fedeli applicano la fede durante la propria vita;
c) a tradurre le loro conoscenze sulla loro fede in espressioni attive all'interno della
comunità ;
d) a incontrare, all'interno di un gruppo di coetanei, l'insegnamento religioso fornito
da un fedele praticante esplicitamente associata con la comunità religiosa;
e) ad essere coscienti della disponibilità di un sostegno personale e di gruppo
nell'ambito delle necessità religiose, ove sorga l'occasione.
Quindi non si tratta di lezioni sulle varie religioni del mondo intese come fenomeni
sociali, culturali e storici, ma ore di indottrinamento nelle credenze e nelle pratiche
di quelle confessioni, per mano di insegnanti selezionati da quelle stesse religioni, e
la scuola non ha voce in capitolo sull'argomento delle lezioni.
La frequenza non è obbligatoria. All'atto dell'iscrizione, i genitori indicano la
confessione religiosa del bambino e possono ritirarlo dal corso in ogni momento
dell'anno semplicemente avvisando il preside.
A differenza dell'Italia, c'è da dire, qui l'ora di religione non è appannaggio di una
sola religione, ma si divide tra oltre novanta diverse confessioni approvate (la
maggior parte delle quali sono cristiane, sebbene vi siano anche istituzioni ebraiche
e musulmane).
Come in Italia, i bambini che non seguono l'insegnamento di religione restano a
scuola a fare studio indipendente, fare i compiti o leggere, ma non possono in alcun
modo ricevere lezioni su argomenti presenti nel curricolo scolastico: sarebbe un
indebito vantaggio rispetto ai bambini che seguono l'SRE!
La sperimentazione dei corsi alternativi di etica e le critiche
La gestione della SRE è in mano ad un comitato composto da rappresentanti delle
confessioni riconosciute, il Consultative Committee on Special Religious Education.
John Kaye, deputato verde del New South Wales, ha spiegato che «da tempo
immemorabile, l'istruzione religiosa speciale è stata gestita da un gruppo autoselezionato che esclude qualunque gruppo o idea che non rientri nel campo ristretto
della religione organizzata».
Ed è proprio per fornire un'alternativa ai genitori «che non professano alcuna delle
religioni offerte o che credono che la religione sia una questione privata» che nel
novembre 2009 il governo del New South Wales ha deciso di sperimentare in dieci
scuole l'introduzione di un'ora alternativa in etica. Chi non segue la SRE può seguire
un corso di "complementi di etica", in cui «imparare a pensare criticamente, a
discutere di ciò che è giusto e sbagliato, e a trattare temi filosofici di livello adatto; i
corsi evitano esplicitamente di inculcare particolari precetti morali nei bambini».
La ICCOREIS (Commissione inter-ecclesiale sull'istruzione religiosa nelle scuole) ha
prodotto un documento in cui critica la sperimentazione condotta dal St James
Ethics Centre (il centro che ha preparato i corsi alternativi di etica) e dichiara che
tutte le Chiese cristiane che la compongono sono contrarie «all'introduzione di una
serie di lezioni sul pensiero etico non-religioso all'interno del tempo dedicato
al'SRE».
Oltre a questioni legali, i motivi dell'opposizione a questo insegnamento sono:
1) che presentare i corsi di etica non-religiosa in alternativa ai corsi di religione
definisce implicitamente l'SRE come un'ideologia;
2) che l'insegnamento qualificato della religione cristiana contribuisce già allo
sviluppo della capacità di pensare eticamente.
Le critiche dell'ICCOREIS sembrano talvolta contraddittorie. Da una parte si lamenta
la discriminazione degli studenti che seguono l'ora di religione e che per questa
ragione perdono l'opportunità di studiare etica;dall'altra si critica lo scarso livello dei
corsi alternativi di etica e si rivendica ai corsi di religione il contributo alla
formazione del pensiero etico.
Il ministro dell'istruzione Verity Firth ha affermato che:
La verifica indipendente ha trovato elevati livelli di partecipazione tra gli studenti
durante la discussione di questioni etiche e che questo ha permesso loro di
discutere e comprendere i principi del processo di decisione etico. Ha anche trovato
che il corso ha raggiunto l'obiettivo di introdurre gli studenti al linguaggio e alla
natura dell'etica e delle questioni etiche.
Il ministro ha affermato che non è prevista l'interruzione delle ore di religione, ma
che i genitori che non mandano i propri bambini alle lezioni di religione hanno il
diritto di vedere i propri figli occupati in qualche attività significativa;
«l'approvazione delle [lezioni di] etica fornirebbe un'alternativa senza diminuire
l'importanza delle lezioni di religione per le altre famiglie».
Il rapporto della commissione esaminatrice fa comprendere come questo corso sia
complementare ai corsi di religione dell'SRE. Esso è impostato in modo da
presentare la filosofia morale, con il suo peculiare e secolare «adesione ai processi
razionali di argomentazione e giustificazione». Sebbene vi siano delle nozioni
comuni alla maggior parte dei sistemi di etica filosofica - che «la moralità sia basata
sulla sofferenza e il benessere», l'«uguale valore degli esseri umani» e il «rifiuto del
relativismo morale» -, gli scopi principali di questo corso sono stati:
1) introdurre il linguaggio dell'etica e in questo modo fornire gli strumenti per
indagare i valori e i principi in base ai quali viviamo;
2) sviluppare la capacità intellettuale e l'attitudine personale necessarie a
partecipare alle riflessioni etiche;
3) sviluppare l'abilità degli studenti ad esplorare le conseguenze delle soluzioni
proposte per i dilemmi etici che stanno considerando;
4) ispirare l'apprezzamento per virtù e ideali.
In risposta alle critiche delle organizzazioni religiose, lo studio ha precisato che,
sebbene comprensibili alla luce della scarsa informazione diffusa prima dell'inizio del
corso, esse sono infondate:
Il campo della Filosofia Morale ha duemila e cinquecento anni di storia e una
metodologia logicamente rigorosa; l'approccio dell'indagine etica è stato
ampiamente utilizzato per trent'anni da filosofi interessati a presentare la filosofia
(inclusa etica e logica) ad un pubblico più ampio. Questi sono filosofi che deprecano
il relativismo.
In Italia chi non si avvale dell'ora di religione cattolica dovrebbe già oggi poter
usufruire dell'ora alternativa organizzata dalla scuola, ma spesso la scuola per
mancanza di fondi o per mancanza di volontà non la attiva.
INSEGNAMENTO DELLA MORALE LAICA IN BELGIO
quale disciplina alternativa all’insegnamento delle religioni.
In questa fase storica,nella società contemporanea il problema della laicità è
fortemente avvertito,dal momento che problematiche come il multiculturalismo, la
professione di diversi culti religiosi e una crescente conflittualità religiosa e sociale
porta all’attenzione, soprattutto degli educatori ,il ripensamento dei valori intesi sia
religiosamente che laicamente.
Il corso di morale laica è organizzato in tutte le scuole pubbliche; al momento
dell’iscrizione a scuola, i genitori ricevono un modulo che permette di scegliere tra
un corso di religione oppure il corso di morale laica. Viene- anche sullo stesso
modulo- descritta la tematica e pubblicizzato il corso con frasi: “Troverai uno spazio
per esprimerti”, puoi dire quello che tu pensi. È uno spazio d’incontro, di riflessione,
di cittadinanza, di dialogo, di libero-esaminismo, di libertà d’espressione, di rispetto
di sé e degli altri, di riproporre le questioni, dei diritti umani e dell’integrazione.
Il programma, come appena menzionato abbraccia molte tematiche, rispettando il
punto di vista dei partecipanti. Realizza, inoltre, lo spirito critico, al fine di
coinvolgere l’alunno a proteggersi contro gli input ingannevoli e superficiali
dell’informazione dei mass-media e per consentire a ciascuno di affermare la
propria personalità.
È importante che lo spirito critico si realizzi quanto prima per i giovani, poiché la
lucidità attiva e critica consente la possibilità di formarsi un avvenire commisurato
alle proprie aspettative e di esercitare una cittadinanza attiva e critica.
La pratica della cooperazione è una pratica quotidiana nell’organizzazione della
classe: il lavoro per gruppi finalizzato alle attività di ricerca, a socializzare la
documentazione e le informazioni raccolte, alla preparazione di incontri,di feste e le
visite. È l’inizio della pratica della solidarietà indispensabile a mantenere la pace tra
gli uomini.
Il corso è condotto da un professore (specializzato) che settimanalmente tieni gli
incontri con i ragazzi i gruppi di ragazzi sono formati in base ai livelli di
apprendimento 6-8 anni/9-12 anni, sviluppa tematiche che riguardano come
abbiamo detto l’amicizia,l’ambiente,la diversità,la guerra eccetera.
In ogni incontro il professore siede in cerchio con gli alunni (precedentemente si è
deciso l’argomento,per consentire ai ragazzi di informarsi e riflettere sulla tematica)
e ogni alunno esprime la propria idea sull’argomento; da questo confronto si
traggono le conclusioni e per gruppi, viene stilata una relazione, trattando il tema da
vari punti di vista.
Da questo confronto emerge un duplice livello di problematicità in relazione alle
questioni affrontate: se da un lato emerge una molteplice possibilità di opzioni
proveniente dagli alunni, questa molteplicità è a sua volta contenuta nella
complessità del tema stesso che apre a differenti prospettive.
L’insegnamento della morale laica non è soggetto a valutazioni a livello didattico,
non si esprime un voto sulla pagella ma tenendo conto di alcuni parametri:la
partecipazione alle attività,gli interventi,il materiale e il rispetto delle regole.
Questa forma di esercizio critico a valori della laicità consente l’apertura verso
l’altro, secondo varie forme di tolleranza e favorisce l’acquisizione di un punto di
vista sulla realtà non omologato e più responsabile nei confronti della complessità
sociale.
Analisi Comparativa delle Religioni
Il rpoblema prima posto dalla “Storia delle Religioni” può essere risolto attraverso
l’insegnamento comparativo delle Religioni. Efficace, certo. Ma è anche utile?
Non sarebbe invece più utile fornire ai giovani le conoscenze oggettive necesarie a
formarsi una loro opinione personale sui fatti
Etica
Ogni tanto qualcuno suggerisce di insegnare “etica” o “educazione civica” nelle
scuole. L’Etica e l’educazione civica sono una conseguenza delle nostre relazioni
sociali. Non esistono senza di esse.
La nostra Etica viene costruita nel corso degli anni dalle nostre interazioni con le
altre persone, siano esse amanti, parenti, amici, coniugi, figli, colleghi di lavoro,
clienti o pazienti. Normalmente, sono le altre persone a comunicarci i loro bisogni
ed a chiederci di tenerli presenti. Purtroppo, però, imparare per esperienza diretta,
in questo settore, comporta molti, dolorosi errori.
Non è impossibile insegnare i principi fondamentali delle relazioni umane ai giovani.
Esiste un’intera branca della psicologia (la psicologia sociale) che si occupa di questo
e le cognizioni necessarie sono già ben formalizzate e ben consolidate.
CONSIDERAZIONI GENERALI
La religione ha influito e influisce in vario modo sull’etica, come anche sulle
persuasioni, sui sentimenti e sui comportamenti morali dei singoli e di parti
consistenti delle società umane. I contenuti di molte etiche possono considerarsi
come il deposito lasciato dalle religioni, anche se non sempre se ne ha avvertita
coscienza. Accade spesso che i filosofi trovino convergenze sul terreno dell’etica,
anche quando partono da premesse metafisiche opposte, di tipo spiritualistico o di
tipo materialistico. Nella società europea la secolarizzazione e la laicità culturale
sono un fatto acquisito, anche se i diversi stati europei hanno diversi modi di
concepire la separazione e la cooperazione fra stati e chiese.
L’insegnamento della religione cattolica, pur non riducendosi a morale sociale,
fornisce un punto di vista e un orizzonte senza i quali sarebbe assai impoverita la
ricerca di quei valori civili sui quali si tenta di costruire la nuova Europa.
La scuola pubblica delle nostre società secolarizzate riceve un aiuto efficace da un
insegnamento della religione che sia corretto, critico, volto a far comprendere i
diversi aspetti delle civiltà umane, soprattutto per ciò che riguarda le questioni del
senso della vita e la legittimazione e la critica delle norme e delle istituzioni della vita
sociale e politica.
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Il Problema della libertà religiosa nell`insegnamento scolastico