Disciplinare per la concessione d'uso del Marchio di sostenibilità ambientale per la filiera corta del settore lattiero-caseario dell’Alto Molise “I GUSTI DELL’ALTO MOLISE” Art. 1 Oggetto 1. Il presente disciplinare regolamenta la concessione e l’utilizzo del Marchio di sostenibilità ambientale per la filiera corta del settore lattiero-caseario dell’Alto Molise “I GUSTI DELL’ALTO MOLISE” (di seguito denominato Marchio). Il Marchio Il Marchio è costituito dalla denominazione e dal logo grafico riportato nell’allegato 2. Titolarità ed uso del Marchio 1. La CCIAA di Isernia è titolare del Marchio collettivo e ne verifica direttamente il corretto e legittimo uso in conformità con gli scopi statutari dell’Ente. Il Marchio è registrato come marchio collettivo. 2. Il marchio può essere applicato soltanto ai prodotti lattiero-caseari menzionati nel presente disciplinare che devono soddisfare le disposizioni in materia di origine, ivi compreso del latte, qualità e produzione nonché le prescrizioni relative all’utilizzo del marchio e delle modalità d’uso descritte nel presente regolamento. 3.L'adesione al Marchio da parte delle aziende è volontaria. Le aziende le cui caratteristiche corrispondono ai requisiti richiesti dal presente regolamento possono richiedere alla CCIAA di Isernia l'uso del Marchio. 4. Il Marchio si basa su un sistema di requisiti minimi obbligatori per la concessione d’uso. Art. 2 Finalità del marchio 1. Il Marchio è istituito per: - creare una rete di imprese, una filiera corta, che si impegni a tutelare e valorizzare le produzioni locali e ad uno sviluppo sostenibile del territorio; - favorire una produzione orientata alla tipicità del prodotto e alla qualità ambientale con una riduzione degli impatti ambientali dei processi produttivi (limitazione consumi idrici ed energetici, limitazioni gas climalteranti (CO2), valorizzazione rifiuti, uso di materie prime locali); - promuovere la commercializzazione e il consumo di un prodotto locale di qualità, salubre e a basso impatto ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile cui tende il "Sistema Marchio" impone la promozione, la sensibilizzazione e l'educazione ambientale degli operatori economici e dei consumatori al fine di stimolare la conoscenza e l'acquisto di prodotti ambientalmente sostenibili. Art. 3 Campo di applicazione e soggetti che possono richiedere l’uso del marchio 1. Il presente disciplinare si applica a tutte le imprese del settore lattiero-caseario iscritte nel registro imprese della CCIAA di Isernia, che svolgono la loro attività nell’area geografica denominata “Alto Molise” e precisamente nei comuni Agnone, Capracotta, Vastogirardi, Pescopennataro, San Pietro Avellana, Carovilli, Frosolone, Bagnoli del Trigno, Pietrabbondante, Pescolanciano, Civitanova del Sannio, Castel del Giudice e Sant’Angelo del Pesco che rispondono ai requisiti di cui all’Allegato 1 del presente disciplinare. 2. L’elenco delle imprese cui è stato concesso l’uso del Marchio e quello dei relativi prodotti è pubblico ed è consultabile sul sito web istituzionale della CCIAA di Isernia. Nel medesimo sito web è disponibile e scaricabile copia integrale del presente disciplinare e dei relativi allegati. Tali documenti, in alternativa, possono essere richiesti anche in forma cartacea alla CCIAA di Isernia con spese di spedizione a cura del richiedente. Art. 4 Domanda per la concessione del Marchio 1.La concessione d’uso del Marchio può essere richiesta previa presentazione alla CCIAA di Isernia di una domanda e della modulistica correlata, presentata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo delegato, utilizzando gli appositi modelli riportati nell’Allegato 3. 2. Il richiedente, assicuratosi che la propria struttura sia in grado di ottemperare ai criteri stabiliti nel presente regolamento, accede all'apposita sezione creata sul sito web istituzionale della CCIAA di Isernia, compila la domanda e i moduli digitali di verifica e allega informaticamente tutta la documentazione richiesta per dimostrare la conformità. E' possibile presentare domanda anche in formato cartaceo; la domanda deve essere spedita in busta chiusa, per raccomandata con ricevuta di ritorno, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per la concessione d’uso del Marchio di “I GUSTI DELL’ALTO MOLISE”. Le domande devono essere inviate alla CCIAA di Isernia, C.so Risorgimento, 302 – 86170 Isernia. 3. L’uso della denominazione e del Marchio viene concesso gratuitamente e per periodi di tempo limitati secondo quanto stabilito dall’art. 5 comma 9. Art. 5 Rilascio della concessione del Marchio 1. L’utilizzo del Marchio è concesso dalla CCIAA di Isernia con determinazione del Segretario Generale. 2. La concessione dell’uso del Marchio avviene a seguito della richiesta di assegnazione del Marchio, e di una verifica documentale dell’effettivo soddisfacimento di tutti i requisiti riportati nel presente disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di assegnazione del Marchio. 3. Superata positivamente la fase documentale segue una verifica ispettiva sul campo tesa a verificare l'effettivo rispetto dei requisiti previsti dall’ Allegato 1 del presente Regolamento da parte dell'organizzazione che sarà effettuata entro i 30 giorni successivi. Tali verifiche vengono effettuate da soggetti in possesso di adeguati requisiti e appositamente incaricati dalla CCIAA di Isernia. 4. Al richiedente, che a seguito dell’iter di verifica di cui ai commi 2 e 3 non risulti conforme ai quesiti di cui all’Allegato 1, vengono concessi 2 mesi per adeguarsi a tali disposizioni e richiedere una nuova verifica. 5. L'esito positivo di entrambe le verifiche è condizione indispensabile per il rilascio del Marchio. 6. La Camera di Commercio di Isernia ha l'obbligo di comunicare, a mezzo lettera, al richiedente la concessione dell'uso del Marchio o il motivato diniego entro 15 giorni della relazione di audit da parte dei verificatori. La concessione dell'uso del Marchio è rilasciata con concessione sottoscritta dal Presidente della Camera di Commercio e dal titolare della azienda assegnataria. 7. Il Marchio non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di ottenimento dello stesso che avviene con la sottoscrizione della concessione. Il beneficiario del Marchio è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3. 8. La concessione non è cedibile a terzi se non previa autorizzazione dell'Ente CCIAA di Isernia. 9. La concessione d’uso del Marchio ha una validità di 12 mesi. Alla scadenza della validità del Marchio il richiedente, qualora intenda mantenere la concessione d’uso del Marchio, deve inoltrare la domanda di rinnovo della concessione d’uso, alla quale si applica il medesimo iter procedurale del presente articolo. La concessione viene rinnovata per 24 mesi alle imprese che hanno ottenuto la certificazione ISO 14001 e per 36 mesi alle imprese che hanno ottenuto la certificazione EMAS. Art. 6 Uso del Marchio 1. Il Marchio deve essere utilizzato, in abbinamento alla dicitura di cui all’Allegato 2, e può essere riportato dal beneficiario: a) all’interno dell’impresa; b) sui prodotti e sulle etichette dei prodotti per i quali sono stati rispettati i requisiti di cui all’Allegato 1; c) su materiali cartacei (carta intestata, locandine, opuscoli, brochure, ecc.); d) su siti internet; e) su materiale pubblicitario predisposto su supporto cartaceo o supporto informatico; f) in occasione delle iniziative promozionali intraprese dal beneficiario dell’uso del Marchio (es. fiere, convegni, stand espositivi, mercati rionali ecc.). 2. Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori riportati nell’Allegato 2. 3. L’utilizzo del Marchio secondo le modalità del comma 1 deve essere effettuato prestando particolare attenzione affinché: a) non ci siano riferimenti a prodotti o attività che non siano oggetto della concessione del Marchio; b) l’uso concomitante di più elementi grafici e di testo (es. Marchio e dicitura in abbinamento ad altri loghi o diciture dell’impresa beneficiaria) non ingeneri confusione nel consumatore determinando una perdita di efficacia e di riconoscibilità del Marchio stesso. 4. Nel caso di prodotti rientranti in categorie per le quali la legge prescrive precise modalità di etichettatura e confezionamento, il Marchio e la dicitura di cui all’Allegato 2 devono essere apposti in modo da non precludere la leggibilità e la visibilità dell’etichetta principale. 5. Il Marchio non può, in nessun caso, costituire Marchio principale, bensì Marchio aggiuntivo di garanzia. 6. Il Marchio può essere riportato solo quando: a) siano apposti anche il Marchio e l’intestazione del beneficiario; b) non abbia rilevanza maggiore rispetto al Marchio e all’intestazione del beneficiario; c) non venga riportato più di una volta su ogni luogo, supporto, materiale, prodotto. Art. 7 Controlli 1. L’attività di controllo, per accertare che il beneficiario utilizzi il Marchio conformemente a quanto previsto dal presente disciplinare, viene svolta dalla CCIAA di Isernia. La CCIAA di Isernia si riserva la facoltà di: a) richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del Marchio; b) eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del Marchio; c) comunicare ai beneficiari del Marchio le non conformità ai requisiti del presente disciplinare riscontrate ed eventualmente le azioni correttive necessarie che devono essere intraprese. Art. 8 Uso non autorizzato 1. In caso di uso non autorizzato del Marchio la CCIAA di Isernia ne richiede l’immediata cessazione dell’uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando un’immediata azione legale. In caso di uso non autorizzato l’interessato non potrà comunque ottenere la concessione prima che sia trascorso un biennio dall’intimazione. Art. 9 Sanzioni 1. In caso di violazioni del presente disciplinare, la CCIAA di Isernia può imporre, con provvedimento motivato, una delle seguenti sanzioni: a) sospensione della concessione d’uso del Marchio; b) revoca della concessione d’uso del Marchio. 2. Nel caso in cui un beneficiario dovesse continuare a far uso del Marchio dopo il provvedimento di sospensione o di revoca, la CCIAA di Isernia si riserva di adire le vie legali. 3. Tali provvedimenti saranno comunicati al beneficiario mediante lettera raccomandata A/R. Avverso detti provvedimenti è ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Isernia. 4. In caso di accordo, gli Arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del Codice di Procedura Civile relative all’arbitrato rituale. Art. 10 Variazione dei requisiti per il rilascio e l’uso del Marchio 1. Il presente regolamento ed i relativi criteri per l'assegnazione del Marchio hanno la durata di 3 anni. 2. Tuttavia, la Camera può decidere di modificare il regolamento anticipatamente alla scadenza sopra indicata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sottoponendole preventivamente alle associazioni di categoria interessate che possono esprimere parere non vincolante sulle modifiche proposte. 3. Le aziende assegnatarie del Marchio dovranno, in caso di prima assegnazione o di rinnovo, adeguarsi al Regolamento vigente al momento della presentazione della domanda Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente disciplinare entra in vigore dopo le attività di promozione e sensibilizzazione. ALLEGATO 1 Indicazioni di prescrizioni da rispettare per la concessione e l’utilizzo del Marchio di ecocompatibilità della filiera corta del settore lattiero-caseario dell’Alto Molise ”I GUSTI DELL’ALTO MOLISE” Requisiti minimi obbligatori 1. NOME DEL PRODOTTO Il Marchio di eco-compatibilità può essere applicato ai seguenti prodotti: burrino, caciocavallo, stracciata e scamorza che devono soddisfare i requisiti di sostenibilità ambientale, di qualità, di origine e produzione previsti dal Disciplinare per la concessione e utilizzo del Marchio di sostenibilità ambientale della filiera corta del settore lattiero-caseario dell’Alto Molise “I GUSTI DELL’ALTO MOLISE” concesso dalla Camera di Commercio di Isernia. 2. DELIMITAZIONE AREA GEOGRAFICA Il burrino, il caciocavallo, la stracciata e la scamorza sono prodotti caseari con latte crudo prodotti nell’area geografica denominata “Alto Molise” e precisamente nei comuni indicati nel successivo paragrafo 4 “Ulteriori caratteristiche di produzione, identificazione e origine del prodotto”. Per la loro produzione ci si dovrà avvalere di latte prodotto da almeno l’80% da allevamenti situati nei comuni dell’Alto Molise ed in particolare nei comuni di Agnone, Capracotta, Vastogirardi, Carovilli, S. Pietro Avellana, Pescopennataro, Frosolone, Bagnoli del Trigno nonché dagli allevamenti ubicati nelle aree dell’Abruzzo confinanti con i suddetti comuni, che garantiscono una stabulazione libera sul territorio dell’ Alto Molise per un periodo non inferiore ai 3 mesi l’anno. Il restante 20% dovrà pervenire da allevamenti provenienti dalla regione Molise. Per permettere il controllo sull’origine geografica di produzione del latte gli allevatori dovranno esibire all’impresa casearia la documentazione richiesta nel paragrafo 3.1. “Origine e caratteristiche qualitative del latte”. 3. CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE E ORIGINE DEL PRODOTTO 3.1 Origine e caratteristiche qualitative del latte Per la produzione dei prodotti di cui al precedente paragrafo 2 e al successivo paragrafo 4 l’azienda produttrice si dovrà avvalere di latte “crudo” proveniente da allevamenti situati nei comuni indicati dal presente regolamento. E’ vietato l’acquisto di latte proveniente da altre regioni o Stati. Il richiedente del marchio dovrà fornire le seguenti evidenze: a. Denominazione dell’ azienda agricola; b. Numero dipendenti (riferito all’anno precedente); c. Numero dei capi presenti in azienda (riferito all’anno precedente); d. Produzione media di stalla annua (riferito all’anno precedente); e. Razze bovine presenti; f. % di latte prodotto per media di stalla (mensile); g. % di superficie foraggere o potenzialmente foraggere dell’azienda; h. Che l’allevatore, per il tramite dell’ARA Molise, abbia aderito al marchio “ITALIALLEVA” dell’Associazione Italiana Allevatori, che fornisce un’ulteriore garanzia sulla rintracciabilità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti; i. Rispettare il limite annuo di azoto apportato al terreno; utilizzare effluenti “maturi”, che hanno il massimo potere fertilizzante ed il minimo effetto inquinante così come da piano nitrati approvato con delibera di Giunta Regionale n.1023 del 21 luglio 2006; j. Dichiarazione di non utilizzo di alimenti transgenici e rispetto delle norme in materia di mangimi (Reg. 183/2005); k. Elenco delle materie prime utilizzate nell’alimentazione animale (cereali, sottoprodotti della molitura dei cereali, proteaginose, soia , fava, favino, favetta, pisello proteico) con relative quantità annue); Razione alimentare e materie prime utilizzate; l. Dichiarazione che attesti che almeno il 70% delle materie prime, usate per l’alimentazione degli animali provenga da siti distanti non più di 100 Km, o in alternativa che il foraggio sia prodotto dalla stessa azienda agricola e che essi rappresentino almeno il 90% del fabbisogno delle vacche da latte; m. Dichiarazione attestante che la mungitura venga effettuata due volte al giorno, la mattina e la sera, ad ore regolari; che non venga effettuata la soppressione di una mungitura, né l’utilizzo di sostanze per agevolare la mungitura, sia a mano che meccanica, contenenti antisettici o composti fortemente odorosi, che il raffreddamento della munta sia immediato e a una temperatura di 4°C; n. Dichiarazione attestante che per il trasporto del latte vengano usati: bidoni, cisterne, pompe, tubi, ecc. rispettanti le norme igienico sanitarie in vigore, stoccati unicamente in azienda; o. Che il latte venga portato giornalmente presso l’impresa di trasformazione; p. Il latte abbia le seguenti caratteristiche (proteine 3.20; grassi 3.60; cellule somatiche non superiore a 400mila; carica microbica non superiore a 100mila; crioscopia < o uguale -0.520; acidità 6.00-7.40; lattosio 4.80-5.20); q. Che l’allevatore sia conforme ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone pratiche agrononomiche ed ambientali (BCAA) di cui al Regolamento CE 1782/2003 artt. 4 e 5 in materia di sanità pubblica, la salute delle piante e degli animali, protezione dell’ambiente e benessere degli animali; r. La corretta tenuta e compilazione del quaderno di spandimento; s. Che vengano fornite garanzie sulla pulizia dei locali stalla e sala-mungitura; t. Lettura dei volumi di acqua impiegata (INPUT) e di quella scaricata e gestita come rifiuto liquido (OUTPUT), con tolleranza non superiore al 20%; u. Planimetria del deposito temporaneo. 3.2 Trasformazione lattiero-casearia Il richiedente del marchio deve fornire le seguenti evidenze: a) Numero dipendenti (riferito all’anno precedente); b) Produzione media annua di prodotti lattiero-caseario (riferito all’anno precedente); c) Indicazione della tipologia di prodotto per cui si richiede il marchio; d) Indicazione della zona di produzione del prodotto secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente Allegato; e) Indicazione delle principali modalità di lavorazione del prodotto secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente Allegato; f) Individuazione della pezzatura dei prodotti da confezionare ai fini dell’immissione al consumo; g) Rispetto delle norme d’ igiene (Reg. CE 852 e 853 del 2004), , e sulla tracciabilità (Reg. CE 178/02), h) Inoltre il richiedete del marchio dovrà produrre documentazione riportante l’evidenza della conformità alla normativa ambientale e agli elementi di sostenibilità ambientale volti a dimostrare una corretta gestione dei rifiuti, del consumo di acqua e del consumo di energia. 1. Inquinamento idrico Autorizzazione allo scarico di reflui industriali (nel caso di laboratorio per la trasformazione); Pulizia dei locali (laboratorio di trasformazione del latte) Lettura dei volumi di acqua impiegata (INPUT) e di quella scaricata e gestita come rifiuto liquido (OUTPUT), con tolleranza non superiore al 20%. 2 Inquinamento atmosferico Planimetria aggiornata relativa alle emissioni in atmosfera (nel caso di laboratorio per la trasformazione); Eventuale Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; Gestione di un registro delle manutenzioni e dei controlli delle emissioni in atmosfera. 3 Produzione rifiuti speciali Planimetria del deposito temporaneo; Contabilità di tutti i rifiuti speciali prodotti secondo la normativa in vigore. Dimostrazione della corretta gestione dei rifiuti speciali (corretta attribuzione codici CER, rispetto delle condizioni per l’effettuazione del deposito temporaneo, verifica delle autorizzazioni dei trasportatori di rifiuti utilizzati e di quelle degli impianti di destinazione). 4 Energia Contabilità dei consumi (energia elettrica, carburanti, metano, gasolio); Che sia state avviate azioni per l’utilizzo di energie alternative e/o che il 20% dell’energia utilizzata provenga da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, piccole centrale a biogas, mini-eolico, etc). 5 Sistema di Gestione Ambientale Impegno ad avviare la certificazione ISO 14.001 entro 6 mesi e conseguirla entro 12 mesi. 6 Comunicazione ambientale L’impegno di organizzare almeno un evento all’anno di apertura dell’impresa al pubblico. 4 ULTERIORI CARATTERISTICHE ORIGINE DEL PRODOTTO DI PRODUZIONE, IDENTIFICAZIONE E 4.1 Burrino Zona di produzione Agnone, Capracotta, Vastogirardi, Pescopennataro, San Pietro Avellana, Carovilli, Frosolone, Bagnoli del Trigno. Descrizione del prodotto Il burrino è un formaggio che si produce con latte e siero, ha un peso che varia da 200 ai 300 gr., una forma sferica con la crosta sottilissima, lucida e di colore giallo paglierino. Il sapore è intenso e delicato. Metodo di ottenimento Si lavora in caldaie di rame stagnato o acciaio, zangola, tavoli di legno o acciaio. Raccolta e raffreddata la crema, per un tempo stabilito di almeno 24 ore, si procede ad effettuare la angolatura e si modellano delle palle di burro che vengono mantecate con la pressione del palmo delle mani. Successivamente, a prodotto freddo, il burro viene rapidamente incamiciato nella pasta filata, utilizzando la stessa pasta bollente del Caciocavallo o della Scamorza e gli viene conferita la classica forma a pera con testina. Una volta rassodate, le forme vengono appese, in coppia ad asciugare per qualche giorno. Il periodo di produzione è tutto l’anno. 4.2 Caciocavallo Zona di produzione Area Alto Molise e precisamente nei comuni di Agnone, Capracotta, Vastogirardi, Carovilli, S. Pietro Avellana, Pescopennataro, Frosolone, Bagnoli del Trigno. Descrizione del prodotto E’ un prodotto a partire da latte crudo; Il caciocavallo ha un altezza media di cm. 18-28; un diametro di cm. 16-22; un peso di Kg. 1,5-3. La crosta è dura e sottile, di un colore variante dal giallo paglierino al nocciola, variegata di muffe se stagionato a lungo. La pasta è compatta di colore giallo paglierino con rada occhiatura o sfogliatura, l’odore è intenso, il sapore dolce e pastoso, quando è poco stagionato, per diventare nel tempo sempre più intenso e piccante. Metodo di ottenimento Si lavora in caldaie di rame stagnato o acciaio in mastelli e su tavoli di legno o acciaio con pertiche in legno o metallo. Il latte, aggiunto di siero-innesto naturale, viene fatto coagulare alla temperatura di 36-40°C, usando caglio di vitello o di capretto. Quando la cagliata raggiunge la consistenza ottimale si procede alla rottura della stessa fino a che i grumi raggiungono le dimensioni di un chicco di mais. Depositata la cagliata sul fondo del tino di coagulazione si estrae il siero. Parte di esso riscaldato a 55/65°C e versato sulla cagliata, che subisce una parziale cottura. La pasta ottenuta rimane immersa nel siero fino a maturazione ottimale, quando è nelle condizioni di essere filata, la si sgronda dal siero e la si taglia a fette. La filatura è effettuata a mano in acqua calda a circa 8090°C. La pasta si comprime in modo tale da avere la superficie esterna liscia, senza sfilature né pieghe e la parte interna piena. Viene poi confezionata in grossi pezzi a forma di pera con una testina sovrastante. Le forme così plasmate vengono immerse prima nell’acqua di raffreddamento e poi nella salamoia. La salatura si effettua con tempi variabili dalle 12-24 ore/Kg in funzione del peso. Si procede a disporre i caciocavallo nei locali di stagionatura, freschi ed aerati, dove le forme vengono appese, legate a coppie, ad asciugare per un tempo minimo di stagionatura che deve essere di 2 mesi. 4.3 Scamorza Zona di produzione Alto Molise e Agnone, Capracotta, Vastogirardi, Carovilli, S. Pietro Avellana, Pescopennataro, Frosolone, Bagnoli del Trigno. Descrizione del prodotto E’ un latticino fresco a pasta filata. Peso Kg 0,150-2,00, forma di pera, crosta formata da una pellicola, morbida e liscia, di colore giallo paglierino, pasta compatta con presenza di latticello, sapore dolce. Metodo di ottenimento Si lavora in caldaie di rame stagnato o acciaio, mastelli e tavoli di legno o acciaio. Il latte viene messo in caldaia e portato alla temperatura di circa 36°-40°C. Si aggiunge siero-innesto e caglio di vitello che coagula in circa 30/40 minuti. Si effettua la rottura della cagliata con taglio a scacchiera o frantumandola minutamente. Si procede alla prima estrazione del siero e dopo una pausa la si lascia maturare sotto siero caldo per qualche ora. La pasta viene fatta sgrondare dal siero, tagliata a fette, filata in acqua a circa 90°C. e confezionata nelle forme tipiche. La salatura si effettua in salamoia che varia dai 10 ai 60 minuti. Al latte si aggiungono caglio e sale da cucina. La maturazione della scamorza viene fatta in locali freschi ed areati, dove le forme vengono appese in coppia ad asciugare. 4.4. Stracciata Zona di produzione Agnone, Capracotta, Vastogirardi, Carovilli, S. Pietro Avellana, Pescopennataro, Frosolone, Bagnoli del Trigno. Descrizione del prodotto E’ un latticino fresco a pasta filata di forma appiattita a striscia larga di circa 4-5 cm. e spessa 1 cm. circa, ripiegata su se stessa in maniera uniforme o a filo intrecciato. Metodo di ottenimento Si lavora in caldaie di rame stagnato o acciaio, mastelli e tavoli di legno o acciaio. Il latte viene riscaldato in caldaia a temperatura di 36°-40°C. La temperatura può variare a seconda delle condizioni climatiche. Al latte viene aggiunto siero-innesto (“zizza”) preparato con siero acido della lavorazione del giorno precedente. Viene aggiunto il caglio in polvere e si lascia cagliare per 20-30 minuti. La rottura della cagliata viene fatta con lo spino in grani di media grandezza. Viene allontanato parte del siero e la cagliata è poi lasciata precipitare e riposare sotto siero per un’ora o due. La pasta ottenuta viene poggiata sul tavolo “spersore” tagliata e lasciata acidificare fino la punto ottimale. Il casaro controlla la maturazione, provando la filatura. Quando la pasta ha raggiunto la giusta maturazione viene ulteriormente triturata. Posta in un mastello di legno di faggio o di cerro, vi si versa sopra acqua a 90°C. La pasta viene lavorata con un paletta con movimenti di stiratura, di pressione e quindi modellata con la mani. Dopo alcuni minuti di filatura la pasta viene formata in lunghe strisce di forma appiattita e larga, rassodata in acqua fredda e poi messa in salamoia. Successivamente la striscia viene proporzionata,stracciandola in pezzi della lunghezza di 50cm che poi vengono confezionati ripiegandoli tre volte su se stessi in pezzature di 400 gr. circa.