Le fonti del diritto
1
La Costituzione

Costituzioni rigide e costituzioni flessibili

Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla
Costituzione repubblicana

La Costituzione italiana come esempio di
costituzione rigida ma vivente
2
3
La struttura della Costituzione




i principi supremi, fondamentali, inviolabili,
inderogabili (artt.1-12)
i diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, eticosociali, economici, politici (artt.13-54)
l’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il
Presidente, il Governo, la Magistratura, gli enti
locali, le garanzie costituzionali (artt.55-139)
le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)
4
La diversa natura delle
disposizioni costituzionali

Gli articoli immodificabili (solo uno)

Gli articoli modificabili attraverso apposita
procedura

Gli articoli che necessitano di successive
integrazioni
5
6
La legge ordinaria
•
•
Fonte principale, primaria e generale
dell’ordinamento, ancorché ormai dalla
competenza tassativa (art.117 Cost.) =
principio di legalità
Primazia della legge, in quanto prevale su
tutti gli altri atti dell’ordinamento (ad
eccezione della Costituzione)
7
La forza della legge
passiva (una legge può essere abrogata,
derogata o modificata solo da un’altra
legge)
 attiva (qualunque legge può abrogare,
derogare o modificare tutti gli altri atti
dell’ordinamento)

8
Gli elementi formali

procedimento di formazione definito

forma esteriore tipica e solenne

pubblicità dell’intero procedimento
9
I limiti al potere della legge



di competenza (non può disciplinare determinate
materie)
di sostanza (non può disciplinarle come vuole
perché deve rispettare alcuni limiti posti dalla
Costituzione)
di procedura (non può disciplinarle secondo il
procedimento che vuole perché è la Costituzione a
definire nelle linee essenziali la procedura)
10
Il procedimento legislativo
Il procedimento è una sequenza predeterminata di
atti rivolta al raggiungimento di un risultato finale
unitario, per cui ogni atto (fase) della sequenza non
può svolgersi se non si è concluso l’atto (fase)
precedente, e dunque il risultato finale (il
provvedimento) non viene raggiunto se la sequenza
non è stata rispettata.
11
Le quattro fasi del procedimento
iniziativa
 preparatoria o istruttoria
 della decisione
 integrativa dell’efficacia

12
La fase dell’iniziativa (art. 71,
99, 3° co., 121 Cost.)
I soggetti legittimati:
 Parlamento
 Governo (iniziativa di uno o più ministri;
approvazione del Consiglio dei ministri;
approvazione - ma preventiva conoscenza- del
Presidente della repubblica)
 Regioni
 Popolo (almeno 50.000 elettori)
 CNEL
13
I nuovi strumenti di valutazione



L’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica
dell’incidenza della normativa proposta
sull’ordinamento giuridico vigente
L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
per la valutazione preventiva degli effetti delle
ipotesi di intervento
La verifica di impatto della regolamentazione
(VIR) per la valutazione ex post degli effetti
prodotti dagli atti normativi approvati
Direttive Presidente Consiglio dei Ministri 27/03/2000 e 21/09/2001;
Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali 29/03/2007
14
Le diverse fattispecie di iniziativa



limitata (es. Regioni solo in materie
regionali)
obbligatoria (es. Governo per leggi di
bilancio)
riservata (es. ancora Governo per bilancio)
15
I diversi esiti dell’iniziativa
Soggetti
ddl proposti
leggi
% successo
Parlamento
5.355
24
0,45
Governo
422
131
31,04
Regioni
29
0
0
Popolo
14
0
0
CNEL
12
0
0
Dati tratti da www.openparlamento.it il 3 giugno 2010
16
La fase istruttoria I



presentazione ad una delle due Camere
comunicazione del presidente della Camera
assegnazione in commissione
a) procedura ordinaria:
esame della commissione in sede referente
unificazione di eventuali d.l. simili
relazione finale (o rel. di magg. e di min.)
17
La fase istruttoria II
b) procedura speciale
esame in sede deliberante
presentazione emendamenti
voto sui singoli emendamenti
voto sui singoli articoli
voto sull’intera legge
c) altra procedura speciale
esame in sede redigente
presentazione emendamenti
voto sui singoli emendamenti
voto sui singoli articoli
18
La fase decisoria I
inserimento da parte della conferenza dei
capi gruppo all’o.d.g. dei lavori in aula;
 discussione generale;
 presentazione emendamenti;
 discussione e votazione emendamenti e
singoli articoli;
 votazione finale sull’intera legge

19
La fase decisoria II



il passaggio all’altra Camera e la ripresa del
procedimento dall’inizio della fase istruttoria;
l’ipotesi dell’approvazione di un testo modificato
ed il fenomeno della “navetta”, in nome del
principio del bicameralismo perfetto;
la definitiva approvazione nello stesso identico
testo da parte delle due Camere
20
La fase integrativa dell’efficacia





la comunicazione del presidente della seconda
Camera al Governo e da questo al Presidente della
Repubblica;
la promulgazione (entro 30 giorni);
l’eventuale rinvio motivato alle Camere;
la pubblicazione sulla G.U. (entro 30 giorni) e
nella Raccolta Ufficiale della Repubblica Italiana;
l’entrata in vigore (dopo 15 giorni dalla
pubblicazione, salvo diversa disposizione della
stessa legge = vacatio legis)
21
La promulgazione
- formula sacramentale, fissa ed immutabile
- fondante l’originale della legge
- ne costituisce la dichiarazione solenne ed
ufficiale
- consente un controllo preventivo dell’atto
22
L’eventuale rinvio
Rinvio = richiesta temporanea di riesame
Deve essere:
1.
motivato alle due Camere;
2.
possibile una sola volta;
3.
per motivi di legittimità o, rarissimamente, di
merito
Le Camere possono:
a)
lasciare decadere la legge;
b) riapprovarla così come era;
c)
modificarla (nel senso richiesto o in altro)
23
La pubblicazione
rende la legge conoscibile e quindi
conosciuta ;
 ne sancisce l’efficacia;
 lascia (in via ordinaria) il tempo necessario
per farla conoscere

24
Le leggi costituzionali



Leggi di revisione e leggi di integrazione (le
prime divengono esse stesse parte della
Costituzione, le seconde si limitano a completarne
i contenuti);
Collocazione subordinata rispetto alla
Costituzione (che comunque all’art.138 ne
prevede l’esistenza e le modalità di approvazione
ed all’art.139 ne fissa i limiti)
Collocazione sovraordinata alle leggi ordinarie
(che in nessun caso possono derogare a quanto
disposto con L. cost.)
25
L’art.138 e la procedura
“rinforzata” di approvazione
l’iniziativa legislativa come nel
procedimento ordinario;
 la doppia approvazione;
 la maggioranza qualificata o la possibilità di
referendum approvativo

26
Il criterio della competenza I
Gli Statuti regionali





Norme fondamentali per gli enti Regione;
Sottordinati alla Costituzione, sovraordinati alle leggi
regionali, costituiscono la fonte primaria nella materia di
competenza;
Derogano al criterio gerarchico , valendo quello della
competenza;
Occupano posizioni distinte nell’ordinamento a seconda
che siano di Regioni a statuto speciale o Regioni a statuto
ordinario;
Pur equiparabili alle leggi (costituzionali o ordinarie)
hanno un’evidente limitazione (territoriale) nella loro sfera
27
di applicabilità
Il criterio della competenza II
I regolamenti parlamentari




Espressamente previsti dalla Costituzione (art.64), ne
costituiscono in parte norma attuativa (come alcune leggi
costituzionali)
Approvati a maggioranza assoluta dalla sola Camera a cui
si riferiscono
Gerarchicamente subordinati alla Costituzione (che li
prevede) ed alle leggi costituzionali, ma equiordinati alle
leggi ordinarie
Vale anche in questo caso il criterio della competenza, in
quanto in nessun caso una legge ordinaria potrà modificare
il contenuto di un regolamento parlamentare o viceversa
28
(atti a competenza esclusiva)
Gli atti aventi forza di legge
Atti che pur non provenendo dal Parlamento
ma dal Governo hanno, sia pur con modalità
particolari, la stessa forza e valore di una
legge ordinaria
 Rigorosamente disciplinati nei presupposti e
nelle modalità di formazione dalla
Costituzione (artt. 76 e 77)

29
Il decreto legge I
Atto autoritativo del potere esecutivo (Governo) con
contenuti e forza di legge
 Presupposti (art.77, 2° co., Cost.)

Necessità

Urgenza
 Procedura

Adozione da parte dell’intero Cons. dei Ministri

Emanazione con D.P.R.

Efficacia immediata

Legge di conversione entro 60 giorni
dall’emanazione (sostituisce il testo del decreto)
30

Limitazione nelle materie ex L.400/1988
Il decreto legge II

Possibili esiti





Effetti





Approvazione del Parlamento senza modifiche
Approvazione del Parlamento con modifiche
Non approvazione del Parlamento
Decadenza dei termini di 60 giorni senza voto
in caso di approvazione efficacia ex tunc
in caso di approvazione con modifiche queste hanno efficacia dal
momento della pubblicazione della legge
in caso di non approvazione o decadenza il decreto perde efficacia
fin dall’inizio; necessità di una legge per regolare i rapporti sorti
sulla base del decreto
Il fenomeno della reiterazione dello stesso decreto
L’uso politico del decreto-legge
31
Il decreto legislativo I



L’iniziativa nasce dal Parlamento (e non dal
Governo come nel caso del d.l.)
Presupposto essenziale la legge delega o di
delegazione
Rapporto fra decreto e legge delega




i due atti vigono insieme (l’una presupposto dell’altro)
decreto, per contenuti, autonomo e operativo
decreto subordinato non solo alla Cost. (come tutte le leggi), ma
anche alla legge delega (e solo a quella)
giudice naturale per verificarne la legittimità la C. cost.
32
Il decreto legislativo II

Caratteristiche della legge delega





trasferimento temporaneo dell’esercizio di un potere
non reiterabile e revocabile
legge di principio non immediatamente operativa
deve obbligatoriamente indicare:
 oggetto della delega
 criteri cui attenersi
 durata
può inoltre contenere:
 procedure speciali da seguire
 pareri obbligatori da acquisire
33
Il decreto legislativo III

Procedura

Promulgazione legge delega
Adozione del decreto legislativo da parte del Governo
Emanazione con d. l.vo da parte del Presidente

Efficacia, come le leggi ordinarie, dopo 15 giorni



Motivi per ricorrere al d.l.vo (o d.lgs.)


ufficiale: necessità di giungere alla regolamentazione di materie,
che richiederebbero competenze troppo specifiche al Parlamento
reale: accrescere il potere dell’esecutivo rispetto al Parlamento
34
I Testi Unici
basati su delega del Parlamento
 raccolta organica e sistematica di leggi su
una materia
 meramente compilativi o limitatamente
innovativi
 rivestiti della forma del decreto legislativo

35
Il Referendum







Approvativo solo in caso di l. costituzionale
Abrogativo ex art.75 della Costituzione
Attuato in Italia solo a partire dal 1970
La procedura (raccolta firme, giudizio C.cost.)
I contenuti (solo su leggi con limitazioni)
I limiti (temporali, procedurali)
L’evoluzione (da abrogativo a deliberativo)
36
Il criterio della competenza III
Le leggi regionali
Con la Costituzione del 1948


competenza tassativa (quella elencata nell’art.117)
controllo preventivo dello Stato (Comm. Governo, art.127)
Dopo la riforma del 2001


nessuna competenza tassativa (nuovo art.117)
nessun controllo preventivo (nuovo art.127)
37
Il criterio della competenza III
Le leggi regionali

La procedura
(analoga alla l. statale con promulgazione del Presidente della Regione
e pubblicazione sul Bollettino ufficiale)

I limiti
(la Costituzione, lo Statuto regionale, i Trattati internazionali e la
normativa comunitaria, i Principi generali dell’ordinamento dello
Stato, la Territorialità)

I rapporti con la legge ordinaria
(competenza esclusiva, competenza ripartita o concorrente)
38
Il criterio della competenza IV



Gli statuti comunali e provinciali
Introdotti obbligatoriamente dalla L. 142/1990
(ora d. l.vo 267/2000)
Sottordinati alla legge ordinaria che li prevede, ma
con competenza esclusiva sulle materie ad essi
attribuite
Atto fondamentale di provincie e comuni cui
devono necessariamente adeguarsi regolamenti e
delibere
39
La riserva di legge
Prescrizione della Costituzione che una
determinata materia può essere disciplinata
solo per legge (o atti aventi forza di legge) =
riserva di legge
I diversi tipi



Rinforzata
Assoluta
Relativa
40
Le fonti secondarie
I regolamenti





Regolamenti come fonte secondaria subordinata
alla legge
Le premesse storiche
I presupposti costituzionali
I presupposti normativi
La forma giuridica
41
Le fonti secondarie II
I regolamenti governativi



I possibili soggetti deliberanti
La procedura
Le diverse tipologie
• Esecutivi
• Attuativi o integrativi
•
Indipendenti
• Organizzativi
• Delegificanti
• Attuativi della L. comunitaria
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Le fonti secondarie III
I regolamenti ministeriali o interministeriali
I regolamenti regionali
I regolamenti degli enti locali
43
La Consuetudine







regola di comportamento che si trae dai fatti
fatto giuridico e non atto giuridico
Prodotto di una comunità e non della volontà di un
soggetto
esistenza di un comportamento medio →
convinzione della sua obbligatorietà
I giudici non la creano ma la riconoscono
Nel codice civile ammessi solo se secundum legem
Importanza pratica ormai pressoché nulla
44
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Lezione 2