Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati CCIAA Prato 3 ottobre 2013 La disciplina del made in, l’origine delle merci e gli strumenti contro la contraffazione Avv. Andrea Gattamorta © Studio Legale LGA Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile Diritti di proprietà intellettuale Prima di esaminare gli strumenti a disposizione per la protezione dei diritti è necessario esaminare i diritti a presidio dei quali tali strumenti sono stati eretti. Condizione di efficacia degli strumenti di difesa è che i diritti siano stati posti sotto l’egida di un sistema di protezione giuridico sia esso nazionale, comunitario o internazionale. Normativa di riferimento, nazionale Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30: Codice della proprietà industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005 (il “Codice”), recentemente riformato dal Decreto Legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, in vigore dal 2 settembre 2010. Regio Decreto 22 aprile 1941 n. 633: Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Normativa di riferimento, comunitaria Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, più volte modificato. Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari. Ulteriori provvedimenti in materia di ritrovati vegetali, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, denominazioni geografiche e marcatura CE. Normativa di riferimento internazionale Organizzazione Mondiale del Commercio, sistema che comprende trenta accordi internazionali collegati che disciplinano diversi settori, tra cui l'Accordo generale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei Marchi e il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid adottato a Madrid il 27 giugno 1989. Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967. C.P.I (protezione dei diritti) Art.1 C.P.I: “Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. Si può parlare a ragione di “diritti di proprietà industriale”, accomunati da una medesima disciplina generale e protetti da medesimi strumenti di tutela, anche in via cautelare. Diritti protetti Oggetto di registrazione: marchi disegni e modelli topografie dei prodotti a semiconduttori Oggetto di brevettazione: invenzioni modelli di utilità nuove varietà vegetali Altri diritti protetti: altri segni distintivi (compreso domain name) indicazioni geografiche, denominazioni di origine informazioni aziendali riservate Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile Marchi, ipotesi di contraffazione Rispetto alla tutela delle contraffazioni che rientrano nel fenomeno della confusione, la dottrina e parte della giurisprudenza hanno spostato l’attenzione sul concetto di sfruttamento parassitario al cui interno può ricomprendersi anche la confondibilità ma che è idoneo a tutelare i diritti di proprietà industriale ed in particolare il marchio nei confronti delle ipotesi “nuove” di contraffazione (1. “look alike”; 2. situazioni che non ingenerano confusione nel consumatore; 3. falso grossolano; 4. altre situazioni che limitano la capacità futura di sfruttamento per alcuni prodotti; 5. post sell confusion). Si mira in sostanza a punire l’approfittamento di una posizione di mercato, dei pregi e della reputazione acquisiti. Salva sempre l'applicabilità della disciplina sulla concorrenza sleale. Concorrenza sleale Oltre alle menzionate azioni predisposte per la tutela dei diritti di proprietà industriale, è possibile utilizzare l'azione di cui all’art. 2598 del Codice Civile, in materia di atti di concorrenza sleale. L’illecito civile è compiuto da chi: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Contraffazione, fattori Il fenomeno della contraffazione è multiforme, interessando ormai tutti i settori della produzione (alta e bassa tecnologia) e sempre più globalizzato. L’Italia è centro sia passivo che attivo di contraffazione e ciò costituisce una ulteriore sfida per le imprese virtuose. Le strategie di difesa e di attacco devono tenere necessariamente conto dei diversi strumenti previsti dagli ordinamenti della UE e dello spazio economico europeo e da quelli stranieri. Contraffazione, strumenti Per arginare il fenomeno della contraffazione sia in ambito nazionale e comunitario sia in ambito internazionale è possibile ricorrere a strumenti, anche cautelari (avanti l’autorità giudiziaria e quella doganale), diretti ad impedire l’ingresso nella UE e in generale negli altri paesi che fanno parte della WTO, o a limitare la commercializzazione di prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale. Definizioni Tutti i diritti sopra previsti sono in qualche modo suscettibili di contraffazione, intesa in senso lato. Per individuare la nozione di merci contraffatte è utile ricorrere anche alla definizione contenuta dal Regolamento 1383/2003, per quanto questa abbia come ambito principale di applicazione la disciplina doganale comunitaria. Merci contraffatte i) le merci, compreso il loro imballaggio (anche se presentato separatamente), su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria sul marchio comunitario (Regolamento (CE) n. 40/94), o ai sensi della legislazione dello Stato membro; ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); Merci contraffatte iii) costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori; c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia; iv) la violazione delle disposizioni sul diritto d'autore; v) dal fenomeno della contraffazione occorre distinguere quello delle importazioni parallele. Merci usurpative Le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; Merci che ledono diritti specifici i) ad un brevetto a norma della legislazione dello Stato membro; ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio; iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio; iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n. 2081/92(10) e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio; v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile Tutela di Made in e Made in Italy Penale a) Finanziaria 2004 (“made in Italy”) b) D.L. 135/2009 (“full made in Italy”) Amministrativa a) Accordo di Madrid 1967 (tutela il “made in” generale) b) L.8.4.2010 n.55 (“made in Italy settoriale”) c) D.L. 135/2009 (art. 4/49bis Finanz. 2004) Civile a) Codice del Consumo, D.L. 6.9.2005 n.206 b) Art. 2598 Codice Civile: concorrenza sleale Le tre tutele non sono alternative ma possono operare congiuntamente. La regolarizzazione amministrativa non esclude la responsabilità penale. Made in, Accordo di Madrid Accordo di Madrid (tutela amministrativa) sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, del 14 aprile 1891, versione di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato in Italia con legge 28 aprile 1967, n.424, le cui norme di attuazione sono contenute nel D.P.R 26 febbraio 1968, n.656 Made in, Accordo di Madrid Vieta l’apposizione sul prodotto di indicazioni false o fallaci circa la sua origine, - disponendone l’eventuale fermo doganale all’atto di introduzione in Italia, e segnalazione all’Autorità Giudiziaria (art. 1 D.P.R. 656/1968) - con possibilità di regolarizzare la merce con l’asportazione della indicazione falsa/fallace. Decorsi 60 giorni dal fermo, in assenza di sequestro da parte dell'AG, le Dogane possono restituire la merce, previa regolarizzazione della stessa. Made in, Accordo di Madrid Art.3: prevede l'obbligo di indicare il diverso Paese di produzione, se il venditore appone sul prodotto il suo nome ed il suo indirizzo su prodotti provenienti da paese diverso da quello di vendita (l'art. 3 non è stato recepito dal decreto attuativo). L'Accordo di Madrid trova applicazione sia per uso improprio di segni che richiamano l'Italia sia per uso improprio della dicitura “made in Italy”. Art.4, comma 49, Finanziaria 2004 Modificato più volte, da ultimo con D.L.35/2005 e L.99/2009 L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, (Abrogato: ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera) Art.4, comma 49 bis, Finanziaria 2004 Inserito dalla L.135/2009 Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. Made in Italy, Finanziaria 2004 Legge 24 dicembre 2003, n.350 - Finanziaria 2004 (Tutela penale) Art. 4, comma 49: L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione o la commercializzazione recanti false o fallaci indicazioni di provenienza (o di origine) costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale Art. 517 Codice Penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro. Made in Italy, Finanziaria 2004, segue Art. 4 comma 49: Costituisce falsa indicazione di provenienza la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine Esempio: bollino adesivo “MADE IN ITALY” su confezione esterna di camicie prodotte in Spagna da impresa spagnola. Made in Italy, Finanziaria 2004, segue Art. 4 comma 49: Costituisce fallace indicazione di provenienza l'uso di segni o figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di provenienza italiana, anche se sul prodotto sia indicata l'origine o la provenienza estera dei prodotti Esempio: logo raffigurante la bandiera italiana su etichetta di camicie prodotte in Germania da impresa tedesca. Normativa comunitaria sull’origine Regolamento CE 450/2008 Codice Doganale Comunitario Art. 36: le merci ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sono originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35 Allarga le maglie dell'art. 4 comma 49, non solo ai casi di confusione sulla provenienza imprenditoriale del prodotto, ma anche ai casi di confusione sull'origine geografica. Pertanto: “L’importazione e l'esportazione per farne commercio o la commercializzazione recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art.517 del Codice Penale”. Modifica fatta a seguito della sentenza Cassazione 3352/2005: uso di “nome azienda domicilio VeronaItaly”, sede dell'impresa ritenuta non fallace indicazione di provenienza di un prodotto realizzato all’estero, in quanto indica l’origine imprenditoriale. Made In, giurisprudenza Anche in sentenze successive, l’illecito della fallace indicazione di provenienza non è stato riscontrato quando era correttamente indicata la sola origine imprenditoriale italiana, pur essendo la merce prodotta all’estero. Made In, giurisprudenza Corte di Cassazione, Sezione 3 penale Sentenza 12 luglio 2007, n. 27250 Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy") nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura "made in Italy", abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione "sostanziale", pur provenendo dall'estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. Made In, giurisprudenza Cassazione n.37818/2010: Legittimo il “Made in Italy” anche se il prodotto, realizzato con materiali italiani, è stato di fatto confezionato all’estero. Non sussiste alcun obbligo dell'imprenditore che produce o importa o commercializza di indicare sul prodotto il luogo in cui esso è stato fabbricato. Vi è solo l'obbligo, qualora decida di indicare il luogo di fabbricazione in Italia (cd. “Made in Italy”), di non dare una falsa o fallace indicazione. L'indicazione “Made in Italy” su un portafoglio la cui pelle era stata prodotta in Italia ma confezionato in Cina non integra questa fattispecie. Made In, giurisprudenza Cassazione n.37818/2010: Legittimo il “Made in Italy” anche se il prodotto, realizzato con materiali italiani, è stato di fatto confezionato all’estero. Non sussiste alcun obbligo dell'imprenditore che produce o importa o commercializza di indicare sul prodotto il luogo in cui esso è stato fabbricato. Vi è solo l'obbligo, qualora decida di indicare il luogo di fabbricazione in Italia (cd. “Made in Italy”), di non dare una falsa o fallace indicazione. L'indicazione “Made in Italy” su un portafoglio la cui pelle era stata prodotta in Italia ma confezionato in Cina non integra questa fattispecie. Legge 23 luglio 2009, n.99 Art.17: ha integrato l'art.4, comma 49 della Finanziaria 2004 in modo che per fallace indicazione si intende pure: “l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»; Made in Italy, D.L. 135/2009 Decreto Legge 25 settembre 2009, n.135, convertito con la Legge 166/2009 (tutela amministrativa e penale del “full made in Italy”) Art.16.8: Abroga sanzione penale per l'apposizione del marchio di azienda italiana su prodotti provenienti dall'estero Art.16.6: Trasforma l'illecito da penale in amministrativo prevedendo una sanzione da 10 a 250.000 euro, oltre alla confisca (introducendo l'art.4/49-bis Finanziaria 2004) Made in Italy, D.L. 135/2009 Art.16.1: introduce il concetto di “full made in Italy”, inteso come il “prodotto per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione, ed il confezionamento, sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.” Made in Italy, D.L. 135/2009 Art.16.4: “Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano»...è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.” Made In Italy A seguito della legge 99/2009 e del D.L. 135/2009 esiste quindi un obbligo di indicare il paese di provenienza estera del prodotto? Cassazione 22 aprile 2010, n.15374: quando le modalità d'uso del marchio dell'imprenditore italiano sono tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto fabbricato all'estero è di origine italiana, sussiste l'obbligo di indicare l'origine estera del prodotto. Made In Italy Cassazione 25 maggio 2010, n.19746: non costituisce più reato l'omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all'estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane. Vi sarà solo una sanzione amministrativa. Made In Italy, Codice del consumo Art.6: I prodotti ... commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; La disposizione non è ancora entrata in vigore in mancanza del decreto attuativo di cui all'art.10 dello stesso Codice. Made In Italy , Legge Reguzzoni-Versace Legge 8 aprile 2010 n. 55 (il “Made in Italy” settoriale, tutela amministrativa) Riguarda solo i settori: tessile, calzaturiero, conciario e dei divani, prevedendo un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti ed intermedi, intendendosi per tali quelli destinati alla vendita. L'etichetta dovrà indicare informazioni specifiche e sintetiche sui seguenti argomenti: - conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro; - certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; - esclusione dell'utilizzo di minori nella produzione; -rispetto della normativa europea e internazionale in materia ambientale. Made In Italy , Legge Reguzzoni-Versace Le fasi di lavorazione rilevanti per ciascun settore merceologico toccato dalla legge Reguzzoni - Tessile: filatura, tessitura, nobilitazione e confezione - Pelletteria: concia, taglio, preparazione e assemblaggio - Calzaturiero: concia, taglio tomaia, lavorazione, refinizione - Divani: concia, lavorazione del poliuretano, assemblaggio dei fusti, taglio della pelle/tessuto, cucito della pelle/tessuto, assemblaggio e refinizione. Made In Italy , Legge Reguzzoni-Versace L'indicazione “Made in Italy” è permessa soltanto: 1) per prodotti finiti 2) se almeno due delle fasi di lavorazione indicate sono state eseguite sul territorio e se per le rimanenti è verificabile la tracciabilità Per i prodotti per i quali non sussistono I presupposti per l'uso di “Made in Italy”, sussiste l'obbligo di etichetta indicante lo stato di provenienza SANZIONE amministrativa pecuniaria da 10.000 a 70.000 euro, oltre al sequestro e alla confisca delle merci. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo che varia da un mese a un anno. Made In Italy, Legge Reguzzoni-Versace L’Agenzia delle Dogane e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno preso atto del rinvio dell’entrata in vigore della legge 55/2010, originariamente prevista per il 1°ottobre 2010. Le nuove disposizioni potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art.2 della Legge. La loro compatibilità con la normativa comunitaria sulla libera concorrenza, infatti, è tuttora al vaglio di Bruxelles. In attesa dell'adozione del decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le norme del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CE 450/20008). Novità in ambito Comunitario Il 29 settembre 2010 il Parlamento Europeo ha approvato, sulla base del testo proposto dall'eurodeputata italiana Cristina Muscardini (Ppe), il regolamento per l'obbligatorietà dell'etichettatura di origine sui prodotti importati in Europa da paesi terzi. Il Regolamento Made In sarà ora sottoposto al vaglio del Consiglio UE a Bruxelles. Novità in ambito Comunitario Etichettatura nel settore agroalimentare La commissione UE presenterà a breve una proposta di legge per introdurre la denominazione di origine obbligatoria in settori agricoli che attualmente ne sono sprovvisti. Una volta approvate le nuove regole per la denominazione di origine, la Commissione esaminerà settore per settore per capire dov'è necessario introdurre etichette di origine obbligatorie. Il primo settore ad essere analizzato sarà quello lattierocaseario. La proposta della Commissione verà poi emendata ed approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Made In, Tutela Civile Art. 2598/3 Codice Civile: concorrenza sleale Art. 21-23 Codice Consumo: pratiche commerciali ingannevoli, che possono consistere in “azioni ingannevoli” od “omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono il consumatore medio ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso. Azioni Quali sono gli strumenti che in caso di contraffazione possono essere utilizzati dai titolari dei diritti violati? - azioni di natura giudiziaria civile - azioni di natura giudiziaria penale - azioni amministrative - azioni doganali Condotte in ambito nazionale, comunitario ed internazionale. Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Sanzioni penali In linea generale alcune sanzioni previste dal Codice Penale sono volte a tutelare la pubblica fede (473 e 474), mentre altre l'ordine economico e quindi anche la libera determinazione dell'acquirente (517). La tutela penale non si estende alle ipotesi di vendita di prodotti muniti di marchi all’interno della Comunità europea - senza il consenso o contro il divieto del titolare del marchio. Sanzioni penali, Codice Penale 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegn [I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. [II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati Sanzioni penali, Codice Penale Art.473 C.P. (segue) [III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Sanzioni penali, Codice Penale 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. [I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Sanzioni penali, Codice Penale Art. 474 C.P. (segue) [III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale Sanzioni penali, Codice Penale 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. [I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro. Sanzioni penali, Cassazione Secondo la Cassazione Penale (sent n.7639/1998), l'espressione "mettere altrimenti in circolazione", utilizzata dall'art. 517 c.p., include le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione soltanto delle ipotesi marginali ove la mera detenzione non sia ricollegabile alla distribuzione o allo stoccaggio. Interpretazioni diverse si riscontrano in giurisprudenza in tema di sdoganamento di prodotti industriali con segni mendaci, secoIntendo parte della giurisprudenza tale attività può costituire un atto idoneo, diretto in modo non equivoco a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita. Sanzioni amministrative, acquisto Articolo 1 comma 7 Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. Sanzioni penali ed amministrative Codice della proprietà industriale. Disciplina applicabile con riferimento ai diritti disciplinati dal Codice Art.127 2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, é punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro. Nota bene: attenzione alla indicazione TD, oppure R, se il marchio non è stato oggetto di registrazione! Se la domanda di registrazione è stata solo depositata si dovrà utilizzare il marchio D, oppure nessun marchio. . Sanzioni penali ed amministrative Codice della proprietà industriale. Disciplina applicabile con riferimento ai diritti disciplinati dal Codice Art. 127 3. Salvo che il fatto costituisca reato, é punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione é stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali. . Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile Regolamento applicabile Regolamento 2003/1383/CE del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. In vigore dal 1° luglio 2004. La tutela doganale consente di inibire l’ingresso nello spazio economico europeo (UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein) di merci contraffatte. Il Regolamento stabilisce - le condizioni d’intervento dell’autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale: a) siano dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione a norma del Codice doganale comunitario; b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo, vincolate ad un regime sospensivo, in procinto di essere riesportate o poste in zona franca o deposito franco; - le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stata accertata una violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Ambito di applicazione Il Regolamento individua tre categorie di “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale” (merci contraffatte, merci usurpative e tipologie diverse di prodotti). Sono escluse dall'ambito di applicazione: 1) le merci contenute nel bagaglio personale a seguito dei viaggiatori, il cui valore globale non superi il limite stabilito per la concessione della franchigia doganale, a condizione che non vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che esse facciano parte di un traffico commerciale; Ambito di applicazione 2) le merci relative alle cosiddette importazioni parallele. Si tratta di vendite di prodotti recanti marchi autentici o protette da diritti con il consenso del titolare ma realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali (c.d. "mercato grigio"). Il Regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o quelle protette da una denominazione di origine o da una indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto di autore o da un diritto connesso, da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano senza il consenso di quest’ultimo immesse per la libera pratica (ecc.); oppure che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto. Importazioni parallele Scontro tra principi di eguale rilievo in ambito comunitario: tutela della proprietà industriale e commerciale contro abusi e violazioni che possano favorire attività parassitarie e libera circolazione delle merci nel mercato comunitario. Il fenomeno delle importazioni parallele può comportare, a differenza di quello delle contraffazioni (che si basano su comportamenti illegati e come tali non imputabili al produttore), un discredito commerciale nella percezione dei consumatori del produttore, in quanto questo può essere accusato di aver perseguito una politica commerciale improntata sull'isolamento dei mercati e al mantenimento di significative differenze di prezzo tra di essi. Intervento delle autorità doganali Le ipotesi di intervento d'ufficio delle autorità doganali sono state ampliate rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa che imponeva che la violazione risultasse in modo evidente. Tale previsione, insieme alla possibilità di intervenire (o adire le autorità doganali) anche in relazione alla violazione di privative diverse da quelle riguardanti marchi comunitari, amplia notevolmente il campo di applicazione del Regolamento. Intervento delle autorità doganali Qualora nel corso di un proprio intervento e comunque prima della presentazione della domanda del titolare del diritto, le Autorità doganali dovessero verificare l’esistenza di motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento. Le autorità doganali possono chiedere al titolare del diritto di fornire tutte le informazioni utili per confermare i propri sospetti, prima che il titolare del diritto sia informato del rischio di violazione. Domanda di intervento La domanda d’intervento deve essere presentata su un modello scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Dogane e deve contenere alcune informazioni prestabilite: (i) tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione e comunque quelle in proprio possesso (descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci; informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, luogo in cui si trovano le merci, data di arrivo o partenza, mezzo di trasporto, importatore, ecc.); (ii) un documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci; Domanda di intervento (iii) la dichiarazione con la quale il titolare del diritto a) riconosce la propria responsabilità qualora la procedura avviata non sia proseguita a causa di un atto o di un’omissione propri o si accerti successivamente che le merci non violano un diritto di proprietà intellettuale e b) accetta altresì di assumersi tutte le spese sostenute a norma del Regolamento per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale. La dichiarazione sostituisce la precedente cauzione. Riscontro dell’autorità Se la domanda presenta le informazioni obbligatorie sopra previste, il servizio doganale competente che riceve una domanda d’intervento informa per iscritto il richiedente della sua decisione entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione. Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative occasionate dall’espletamento della domanda. Accoglimento della domanda In caso di accoglimento della domanda di intervento, il servizio doganale competente fissa il periodo durante il quale devono intervenire le autorità doganali, che non potrà essere superiore ad un anno (prorogabile su richiesta del titolare del diritto). Al fine di garantire la maggior tutela del titolare al richiedente, la decisione di accoglimento può essere comunicata agli uffici doganali degli Stati membri eventualmente interessati alle merci. Accoglimento della domanda Ricevuta la decisione di accoglimento, l’ufficio doganale sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci, informandone il servizio doganale che ha esaminato la domanda d’intervento che a sua volta informa il titolare del diritto, al quale potrà anche comunicare il volume reale o stimato e la natura reale o supposta delle merci per le quali è sospeso lo svincolo o che sono state bloccate. Accoglimento della domanda Per le merci che sono riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale è previsto il divieto di ingresso nel territorio doganale della Comunità, l’immissione in libera pratica, il trasferimento dal territorio doganale della Comunità, l’esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, o il collocamento in zona franca o in deposito franco. Informazioni È previsto che le autorità doganali possano: (i) fornire al titolare del diritto informazioni (nome e indirizzo del destinatario, speditore, dichiarante o detentore delle merci nonché origine e provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale); e (ii) consegnare al titolare campioni a fini di analisi che dovranno essere restituiti non appena conclusa l’analisi tecnica. Misure previste dal Regolamento Fatte sempre salve tutte le azioni giudiziarie che i singoli ordinamenti prevedono per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il Regolamento affida agli Stati membri l’adozione delle misure necessarie per consentire alle autorità competenti (quelle doganali): • di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi; • di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l’effetto di privare gli interessati dell’utile economico dell’operazione. Accoglimento della domanda, effetti Entro dieci giorni lavorativi (prorogabili al massimo di altri dieci giorni lavorativi) dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l’ufficio doganale cui è stata trasmessa la decisione di accoglimento deve essere informato che è stato avviato un procedimento giudiziario diretto ad accertare la pretesa violazione del diritto di proprietà intellettuale, in caso contrario è concesso lo svincolo delle merci o è revocato il blocco. Il termine di cui sopra è di tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga, qualora si tratti di merci deperibili. Il rigore dei termini è temperato dal fatto che l'azione da intraprendere può anche essere penale. Contraffazioni, banca dati doganali L’Agenzia delle Dogane ha predisposto una nuova Banca Dati anticontraffazione (F.A.L.S.T.AF.F. - Fully Automated Logical System To Avoid Forgeries & Fraud) alimentata dalle imprese e diffusa a tutti gli Uffici doganali, integralmente in via telematica, che raccoglie le immagini e le caratteristiche del prodotto da tutelare. Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile Normativa comunitaria Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, cui è stata data attuazione in Italia con il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140. L’obiettivo della direttiva è di ravvicinare le legislazioni dei paesi comunitari al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. Azioni cautelari, descrizione Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Azioni cautelari, descrizione Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate (disposizione conforme a quanto già stabilito da recente giurisprudenza). Salve le esigenze della giustizia penale, possono essere soltanto descritti gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. Azioni cautelari, sequestro Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. Azioni cautelari, inibitoria provvisoria Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (si tratta di una misura di coercizione indiretta, non di una preliquidazione del risarcimento del danno, anche in considerazione di quanto stabilito dalla direttiva “al fine di assicurarne l'esecuzione”). Azioni cautelari, procedimento Il procedimento di descrizione è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti di istruzione preventiva, salve alcune eccezioni. In particolare, sono state chiarite le differenze rispetto al procedimento di istruzione preventiva, essendo previsto l'inizio di un giudizio di merito, in conformità alle direttive del TRIPS. I procedimenti di sequestro e quello di inibitoria sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Azioni cautelari, modalità La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. Giudizio di merito, sanzioni civili Inibitoria definitiva Può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto. Il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Distruzione Può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione. Nel caso della violazione di diritti di marchio la distruzione concerne il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando l’Autorità giudiziaria lo ritenga opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi se ciò sia necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto. Giudizio di merito, sanzioni civili Assegnazione in proprietà Può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Sequestro E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. Giudizio di merito, sanzioni civili Risarcimento del danno Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice Civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. Pubblicazione della sentenza L'autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, sia pubblicata, integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. Giurisdizione e competenza Le contraffazioni assumono nel mondo globalizzato carattere internazionale. Occorre scegliere il paese nel quale intraprendere una lite giudiziaria (problema della giurisdizione) e il giudice all'interno di quel paese avanti il quale radicare il giudizio (problema della competenza). Giurisdizione, normativa nazionale Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione in Italia si propongono avanti l'Autorità giudiziaria italiana, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Giurisdizione, normativa comunitaria Azione di nullità Regolamento CE 44/2001 (Articolo 22 n. 4): in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale. Giurisdizione, normativa comunitaria Azione di contraffazione Regolamento CE 44/2001 (Articolo 5 n. 3): La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: in materia di illeciti civili dolosi o colposi (responsabilità extracontrattuale), davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Non si tratta di un foro esclusivo per cui in ambito comunitario l'azione di contraffazione può essere promossa anche avanti a giudici di un paese diverso rispetto a quello ove il diritto produce i propri effetti. Competenza Le azioni previste si propongono davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio del convenuto. Quando il convenuto non ha residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza. Qualora né l’attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l’Autorità giudiziaria di Roma. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore (dove è avvenuta la contraffazione) possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi. Competenza, Sezioni specializzate in materia di impresa La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene alle sezioni specializzate in materia d’impresa espressamente indicati a tale scopo dal Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168 come modificato dal D.L. 1/2012 Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale (problema costituito dai nomi a dominio). Competenza Sezioni specializzate in materia di impresa Bari, Lecce, Taranto, e Potenza: Bari; Bologna e Ancona: Bologna; Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: Catania; Firenze e Perugia: Firenze; Genova: Genova; Milano e Brescia: Milano; Napoli, Salerno e Campobasso: Napoli; Palermo e Caltanissetta: Palermo; Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari: Roma; Torino: Torino; Trieste: Trieste; Venezia, Trento e Bolzano: Venezia. Giudizio civile, Onere della prova Azione di nullità e decadenza. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Azione di contraffazione. L'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. Giudizio civile, Istruttoria Ordine di esibizione (Codice, articolo 128). Discovery simile ai sistemi anglosassoni. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini. Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati Grazie per l'attenzione e arrivederci www.lgalegal.com