Progetto co-finanziato dall’Unione Europea Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi Progetto: Altrimenti nella città “A.B.Cita – Abitare in CITA” Una guida al regolamento condominiale TRADUZIONI Questo opuscolo, realizzato con il contributo di alcuni referenti di scala dei palazzi del quartiere CITA non sostituisce il vero e proprio regolamento condominiale. Tuttavia può essere considerato come una sua utile sintesi poiché prende in considerazione gli aspetti più importanti relativi alla vita in condominio e alla sua regolamentazione. È stato pensato per agevolare la conoscenza delle basilari norme di convivenza e favorirne la diffusione a tutti gli abitanti della CITA, a tale scopo, data la specificità del territorio, si è pensato ad una traduzione nelle diverse lingue presenti. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al regolamento proprio di ogni palazzo del quartiere CITA. INDICE PAG 1 ……… PAG 2 ……… PAG 3 ………. PAG 4 ………. PAG 8 ………. PAG 10 …….. Indice. INTRO “Cos’è un condominio?” INTRO “Sei inquilino o proprietario?” Le relazioni con i vicini: rispetto di alcune regole fondamentali. L’assemblea, il ruolo dell’amministratore e del referente di scala. Le spese condominiali. INTRODUZIONE Cos’è un condominio? Si definisce condominio un edificio la cui proprietà è di due o più persone. La porzione appartenente al singolo condomino è detta “esclusiva”, mentre, le parti di edificio che non si trovano all’interno delle proprietà esclusive e gli impianti di uso comune (anche qualora siano all’interno di proprietà esclusiva: per esempio il tubo dell’acqua che passa attraverso i muri da un appartamento all’altro) non appartengono ai singoli condomini e sono dette “parti comuni”. Sapere cosa siano i “millesimi” in un condominio è fondamentale per capire la gestione dell’intero condominio. Ogni condominio ha un valore standard di 1000 che viene suddiviso tra i vari proprietari in base alle caratteristiche dei diversi appartamenti e alla loro quota di parti comuni. Non conta solo la superficie della casa ma anche il piano e l’esposizione,la somma dei valori assegnati a ciascun appartamento deve sempre dare 1000 (valore standard dell’intero condominio). Va tenuto presente che esiste un documento chiamato “idoneità alloggiativa” che attesta che l’abitazione è in buone condizioni, salubre e idonea a viverci. Questo documento tiene conto di diversi fattori quali la grandezza della casa, la luminosità e l’altezza delle stanze nel rispetto di parametri igienico-sanitari in vigore. Non vengono pertanto considerati adatti per viverci magazzini, garage o luoghi malsani. Il certificato di idoneità alloggiativa attesta anche il numero di persone che possono abitare nella stessa unità residenziale. Si inoltre precisa che, situazioni di affitto o subaffitto non regolarizzate secondo le norme vigenti sono punibili secondo legge. Chiunque ospiti a qualsiasi titolo un cittadino non comunitario, anche se parente o affine, deve darne comunicazione scritta entro 48 ore, alle autorità locali di pubblica sicurezza, presso il commissariato di zona o la questura. 2 Sei inquilino o proprietario? La differenza significativa tra coloro che abitano un condominio è dettata dall’essere il “proprietario” dell’appartamento o l’“inquilino”. Tuttavia, se questa differenza è fondamentale quando parliamo di spese e di assemblee condominiali non è così quando parliamo del rispetto delle regole di convivenza condominiali che valgono per chiunque, stabilmente o temporaneamente (anche solo per una visita di qualche giorno) viva negli stabili. La vita comunitaria di un condominio è molto complessa, ma una buona convivenza è possibile: perché sia così è indispensabile condividere e rispettare delle regole che riguardano: le relazioni con i vicini: rispetto di alcune regole fondamentali; l’assemblea ed il ruolo dell’amministratore/referenti di scala; le spese condominiali. Le relazioni con i vicini: rispetto di alcune regole fondamentali. Per chi abita in un condominio è fondamentale rispettare le regole di buon vicinato per evitare di invadere la libertà degli altri o vedere limitata la propria. L’orario del silenzio: l’ora del silenzio/riposo va, di regola, dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 7.00. In queste fasce orarie vanno quindi evitati i seguenti comportamenti: schiamazzare; fare canti e danze; usare calzature potenzialmente rumorose (per es. zoccoli, o scarpe col tacco); usare televisori, radio o altri strumenti a volume eccessivo; utilizzare attrezzi (trapani, martelli o altro) rumorosi all’utilizzo; lasciar giocare i bambini e i ragazzi nei cortili e nei terrazzi; annaffiare piante e fiori. Anche i “lavori straordinari” (es. abbattimento di muri interni, rifacimento pavimenti, cambio dei serramenti, ecc.) che spettano al proprietario dell’appartamento sono vincolati all’orario del silenzio, è inoltre sempre buona norma comunicare al vicinato (verbalmente o tramite affissione di avviso nell’androne del condominio) che potrà subire disagi derivanti dal rumore provocato. In caso di lavori va obbligatoriamente avvisato l’amministratore. Si ricorda nel caso degli inquilini, che nessun lavoro straordinario potrà essere fatto su propria iniziativa. Qualora il proprietario dell’appartamento ravvisasse la necessità potrà effettuare i lavori secondo le norme che regolamentano il rapporto tra inquilino e proprietario. Gli spazi comuni come per esempio: androne delle scale, scale, ascensori, cortile, ingressi cantine/garage, pianerottoli, terrazzi condominiali e tetti appartengono a tutti e ciascun condomino può servirsene purché non ne modifichi la destinazione ( un cortile non può diventare un garage privato) o 4 ne limiti l’uso da parte degli altri condomini (un pianerottolo non può essere ingombrato con oggetti propri). È inoltre vietato: affiggere manifesti ed imbrattare in qualsiasi altro modo i muri interni o esterni del condominio; sporcare con immondizie e liquami, come per esempio sputi e urina, o deteriorare con ogni tipo di oggetto/materiale anche durante il trasporto di mobili o simili. Far circolare animali senza guinzaglio o museruola ed evitare che imbrattino con deiezioni. È inoltre vietato gettare cibo, mozziconi di sigaretta e quant’altro dalla finestra o dai terrazzi. È vietato collocare vasi da fiore sui davanzali e sui balconi, sempre che gli stessi non siano convenientemente ancorati, e posti entro recipienti atti ad impedire lo sgocciolare continuo, molestie e danni d'ogni genere. Non si possono mettere ad asciugare panni o indumenti appoggiandoli sulle ringhiere o su fili esterni alle finestre o alle terrazze o battere i tappeti. Tutto ciò è però permesso all’interno dei terrazzi sugli appositi stenditoi oppure, qualora siano presenti, sugli stenditoi condominiali. I tappeti non devono essere battuti nelle ore di riposo. Non è inoltre possibile installare antenne televisive proprie: vanno usate quelle condominiali. Per ciò che riguarda le parabole devono essere collocate sul tetto del condominio da un tecnico specializzato e con il permesso dell’amministrazione. Per motivi di decoro si ricorda che non è possibile far passare i cavi delle antenne lungo i muri esterni del condominio. È vietato manomettere o modificare le parti comuni dell'impianto idrico, del gas, di riscaldamento, di depurazione dell’acqua, dell’antenna centralizzata tv, delle colonne verticali di scarico (è proibito gettare oggetti, cibo, cottonfioc e assorbenti igienici nel water!). Ogni intervento che si rendesse necessario su queste parti dovrà essere prima autorizzato dall'amministratore. A questo proposito si raccomanda che l’utilizzo dell’elettricità (luci scale, cantine, garage/ascensore) e dell’acqua condominiale sia fatto con criterio affinchè non comporti sprechi che possano andare a pesare su tutti gli altri condomini. Tale norma dovrebbe essere tenuta presente anche per ciò che concerne il consumo interno agli appartamenti per favorire un utilizzo razionale delle risorse energetiche senza sprechi (es. spegnere le luci in stanze non utilizzate/nel caso di riscaldamento autonomo evitare di avere una temperatura troppo alta programmando adeguatamente termosifoni e condizionatori, ecc). Infine, chiamare l’ascensore solo quando deve essere utilizzato evitando le doppie chiamate. E’ vietato per i minori fino ai 12 anni salire in ascensore senza essere accompagnati da un adulto. Eventuali danni derivanti dall’uso improprio per traslochi e/o lavori verranno addebitati al responsabile. Per ciò che riguarda la presenza di bombole di gpl in casa: si ricorda che ogni condominio è dotato di una rete (centralizzata o autonoma) di rifornimento di gas metano. E’ pertanto fortemente sconsigliato per questioni di sicurezza, utilizzare bombole a gpl negli appartamenti poiché richiedono un’installazione specifica e rigidamente regolamentata. A tal proposito si ricorda che alcuni condomìni hanno deliberato attraverso l’assemblea il divieto dell’uso e della detenzione in casa di bombole a gas. Bisogna inoltre fare attenzione a non lasciare aperto il portone d’ingresso per evitare l’intrusione di persone indesiderate e la dispersione di calore durante l’inverno. La Raccolta Differenziata è un obbligo di legge che ha lo scopo di: 1. Tutelare l’ambiente (riducendo la quantità di rifiuti da smaltire in discarica); 2. Recuperare le risorse; 3. Ridurre o, almeno, non aumentare la Tassa Ambientale Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che tutti i cittadini pagano. 6 La VERITAS gestisce la raccolta dei rifiuti urbani che avviene secondo la seguente modalità: cassonetti/contenitori stradali differenziati, infatti la società mette a disposizione dei cittadini appositi contenitori per la raccolta di carta e cartone, vetro plastica e lattine (VPL), indumenti usati, farmaci scaduti e pile (presso i rivenditori), verde e ramaglie e rifiuto urbano residuo. Inoltre è previsto il ritiro su prenotazione di oggetti voluminosi a domicilio (gratis fino a un metro cubo), in alternativa la presenza di quattro ecocentri (a Mestre, al Lido, a Marcon e a Meolo) consente a tutti i residenti di portare in queste aree i propri rifiuti domestici. Una precisazione riguardo all’olio esausto (olio utilizzato per friggere): questo olio non deve essere gettato nel tubo di scarico del lavello poiché, nel tempo, rovina le tubature contribuendo ad aumentare le spese di mantenimento dell’appartamento, inoltre è un potente agente inquinante. Alcuni palazzi si sono organizzati per raccoglierlo in appositi contenitori che vengono svuotati periodicamente dalla Veritas, qualora non sia presente tale modalità di raccolta si consiglia di portare l’olio presso gli ecocentri. SERVIZIO CLIENTI Veritas (telefono: 800-466466 da rete fissa, 199-401030 (da cellulare, fax: 041.7291150). L’assemblea, il ruolo dell’amministratore e del referente di scala L’assemblea condominiale è un piccolo parlamento che decide le sorti del condominio: qualsiasi decisione presa in questo contesto diventa vincolante anche per coloro che erano assenti o per i dissenzienti. Per questo, è molto importante la partecipazione dei PROPRIETARI all’assemblea. Gli inquilini se non hanno la delega del proprietario dell’appartamento, possono votare solo per questioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento. Qualora abbiano la delega possono votare per tutte le questioni (sempre a nome del proprietario). L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria: quella ordinaria è indetta una volta all’anno dall’amministratore per l’approvazione del bilancio condominiale e per riconfermare o revocare il suo incarico; quella straordinaria può essere convocata ogniqualvolta ci sia necessità di discutere su qualche circostanza (come per esempio dei lavoro straordinari) e può essere convocata dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. La convocazione L'amministratore deve convocare tutti i condomini aventi diritto o a mezzo raccomandata a mano (tramite referenti di scala, portinai dove presenti o postino), facendo cioè circolare un foglio su cui ognuno può apporre la propria firma per presa visione, o con la classica raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ opportuno infatti che l’amministratore si procuri la prova dell’avvenuta convocazione. L’assemblea deve essere convocata lasciando almeno cinque giorni tra il momento del ricevimento della comunicazione e quello dell'assemblea. 8 L’amministratore è il professionista a cui deleghiamo la gestione del condominio, il suo ruolo prevede diversi compiti importanti: il compito principale è di garantire che le decisioni prese in assemblea siano eseguite e che il regolamento di condominio venga rispettato. L’amministratore inoltre gestisce le spese del condominio, sottopone all’assemblea il bilancio ed è responsabile del recupero dei crediti dei condomini morosi ( vd. “Le spese condominiali”). L’amministratore inoltre può intervenire per conservare l’integrità dell’edificio ordinando interventi urgenti ed immediati anche senza l’approvazione dell’assemblea. Il referente di scala è di solito un condomino volontario, eletto su base assembleare, senza obblighi o responsabilità giuridiche. Il referente di scala non riceve compensi per il ruolo svolto, inoltre la presenza di un referente non è obbligatoria nel palazzo. Il suo ruolo è quello di poter essere di collegamento tra l’amministratore ed i condomini per la vita del condominio. Nel caso nel condominio non esista la figura del portinaio, il suo ruolo può prevedere mansioni quali per esempio la consegna manuale delle raccomandate di convocazione all’assemblea di condominio o di altre comunicazioni. Inoltre è possibile rivolgersi a lui per questioni che riguardino gli aspetti di manutenzione degli spazi comuni o degli impianti (aprire gli spazi comuni chiusi per interventi tecnici, comunicare all’amministratore danni di tubi o di altro tipo che si verifichino negli appartamenti), lettura dei contatori e registrazione controllo fatture. Si precisa che il ruolo del referente non è quello di “tuttofare” del condominio ed è pertanto sua facoltà decidere quando un compito spetti a lui o no, si invita inoltre a contattarlo in orari plausibili e compatibili con gli orari di lavoro dello stesso. Le spese condominiali Le spese di condominio sono tutte quelle spese per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni o destinate all’uso comune, nonché quelle per il funzionamento dei servizi comuni e non . Queste devono essere pagate anche qualora il condomino abbia rinunciato ai diritti su quelle cose o all’uso di quei servizi. E’ un diritto del condomino rivolgersi al proprio amministratore per informazioni sulle spese condominiali e per eventuali chiarimenti. Morosità: nel caso in cui un proprietario non paghi la propria quota di spese condominiali, rischia la “messa in mora” (vd. Tab 1) che l’amministratore ha facoltà di richiedere per recuperare le spese arretrate. Per questo, il condomìno che ha delle difficoltà (anche solo momentanee) a pagare le spese, deve subito contattare il proprio amministratore per evitare che un piccolo debito si trasformi in un debito eccessivo: infatti le spese di invio raccomandata per il sollecito al pagamento del debito che vengono addebitate al condomino moroso possono essere molto elevate! 10 Tempi e procedure del decreto ingiuntivo per il proprietario di casa moroso. 1. E’ possibile ma non obbligatorio da parte dell’amministratore porre in atto un “richiamo” informale sul mancato pagamento delle spese, qualora non vi fosse risposta positiva parte l’iter più formale a seguire. 2. La messa in mora e’ una procedura molto semplice per chiedere UFFICIALMENTE il pagamento delle spese condominiali. Deve avvenire tramite raccomandata. 3. Decreto ingiuntivo. Se il condomino continua a non pagare nonostante la messa in mora si porta la raccomandata e la ricevuta di ritorno al giudice di pace e si ottiene un ordine (dato dal giudice) di pagamento entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni). 4. Pignoramento dei beni e della casa. Se entro tale termine il condomìno continua a non pagare il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Ciò comporta dover lasciare la propria casa perché venga messa all’asta ed eventualmente riacquistata da altri. Sebbene questo processo possa richiedere anche tempi lunghi, tuttavia prima o poi arriva a termine: per evitare di incorrere in una situazione così grave è importantissimo leggere sempre attentamente le raccomandate dell’amministratore e recarsi da lui quando non se ne comprenda il contenuto. Muoversi tempestivamente in questi casi evita l’incremento le spese legali! Sfratto per l’inquilino moroso I proprietari che concedono in locazione un appartamento si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare e risolvere casi in cui gli inquilini ritardano o, addirittura, non pagano il canone di locazione e/o gli oneri accessori. Anche in questo caso è previsto un iter giudiziario nel quale il proprietario dell’appartamento ha diritto di promuovere il procedimento di sfratto per morosità. Tab. 1. Tempi e procedure del decreto ingiuntivo per il proprietario di casa moroso UN PENSIERO POSITIVO! Non dimentichiamo che abitare in un condominio significa vivere tra persone che possono aiutarci nel conoscere e comprendere meglio le regole del buon vicinato. Persone con le quali stringere rapporti cordiali che possono diventare solidali nel momento del bisogno, e in qualche caso trasformarsi in amicizia. Quindi, quando ci sembra che qualcosa non vada nel rapporto con il nostro vicino o abbiamo dei dubbi su qualcosa che riguarda il nostro vivere con gli altri, suoniamo il campanello e parliamone con lui, magari dopo averlo invitato a prendere un caffè o un tè! Si ringraziano per la collaborazione i sig.ri e le sig.re: Cannizzaro Arcangelo, De Angelis Mino, Fabbro Stefano, Giuseppin Anna Maria, Marchiori Cristiano, Navona Silvana, Pellegrini Michele, Perini Renato, Rioda Walter, Venerando Flavio. 12 Project: Altrimenti nella città [email protected]