ANAGRAFE DEGLI EQUIDI INFORMAZIONE&ZOOTECNIA ARA UMBRIA L’anagrafe degli equidi L’Anagrafe degli equidi ha lo scopo di rilevare il numero degli equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere dove sono, da dove provengono e a chi appartengono. A seguito della L. 200/03 del D.M. 5 maggio 2006, e successivo A.R.A. Umbria Associazione Regionale Allevatori Umbria SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) 075 6979217 Fax: (+39) 075 6979221 E-mail: [email protected] PI: 00561490541 SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A 05100 Terni Tel.: (+39) 0744 300998 Fax: (+39) 0744 304870 E-mail: [email protected] D.M. 29 Dicembre 2009, tutti gli equidi residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti nell’Anagrafe Equina. Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Circolare n° 1 del 14 maggio 2007 ha dato istruzioni all’Associazione Italiana Allevatori, presente sul territorio attraverso le APA, per la gestione dell’Anagrafe stessa. Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A. UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi L’anagrafe equina è stata istituita dalla Legge n.200 del 1 agosto 2003 che affida ad A.S.S.I. (successore ex legge UNIRE) la sua organizzazione e gestione; essa è regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 emesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute e dal D.M. 29 settembre 2011 che ne definisce le procedure operative. Le principali finalità dell'Anagrafe degli equidi sono: a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza); b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; c) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto; d) assicurare la regolarità delle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse; e) prevenire e controllare il fenomeno dell’abigeato. L’AZIENDA A tal fine, nelle more dell'attivazione della BDE Il decreto definisce azienda ogni stabilimento, effettiva, AIA è stata incaricata dai competenti Ministeri costruzione e qualsiasi luogo in cui sono tenuti, di rendere disponibili per la loro consultazione i dati allevati e governati equidi. Ogni azienda in cui sia presente anche un solo raccolti dagli Enti autorizzati. equide, deve essere registrata, a cura del titolare, Nel presente opuscolo informativo si vuole dare presso il servizio veterinario competente per il indicazioni relative all’Anagrafe degli equidi per i territorio, il quale attribuirà un codice stalla. Ogni variazione relativa all’azienda deve essere soggetti non iscritti ai libri genealogici Italiani. Per tutti comunicata al servizio veterinario entro sette quelli con genealogia, iscritti ai libri genealogici giorni dall’evento. italiani, si deve seguire una prassi diversa a seconda della razza. OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE DEGLI EQUIDI 1. Aggiornare il registro di carico e scarico entro sette giorni dal verificarsi dell’evento; 2. Inviare la denuncia di nascita alle autorità competenti entro 7 giorni dall’evento; 3. Apporre la propria firma negli appositi spazi previsti dal passaporto; 4. Dichiarare l’eventuale esclusione dal consumo umano dell’equide al momento della identificazione individuale; 5. Comunicare alle APA, entro 7 giorni dall’evento, il passaggio di proprietà dell’equide; 6. Comunicare la morte entro 3 giorni; 7. In caso di furto o smarrimento dell’equide comunicare l’evento all’APA entro 7 giorni; UNIONE EUROPEA 8. In caso di ritrovamento dell’equide comunicare l’evento alle autorità competenti entro 7 giorni; 9. In caso di smarrimento del passaporto comunicare l’evento all’APA entro 7 giorni; 10. In caso di ritrovamento del passporto comunicare l’evento alle autorità competenti entro 7 giorni. ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi IL REGISTRO DI CARICO/SCARICO EQUIDE Di norma tutti i proprietari di equidi devono avere un registro di carico e scarico. Nel caso di equidi DPA (Destinati alla produzione di alimenti per uso umano) dovrà essere vidimato e numerato dal Servizio veterinario competente per il territorio. Per equidi non DPA può non essere vidimato dal servizio veterinario. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI I registri dei trattamenti, previsti dal D.L.vo 193/2006 e/o dal D.L..vo 158/2005, sono obbligatori per tutte le aziende dove ci sono equidi DPA. Per gli equidi DPA, i trattamenti con sostanze essenziali per la cura previste dal Reg.1950/2006/CE e somministrate in accordo con art. 11 del D.Lvo 193/2006 dovranno essere sempre registrati , oltre che sul registro dei trattamenti presso l’allevamento, anche nella parte nella parte III B del capitolo IX del passaporto. Nel caso di aziende con numerosi proprietari (es. scuderie, maneggi, ecc..) è possibile ricorrere ad un unico registro in cui ogni pagina sarà intestata ad un diverso proprietario. Il registro deve essere tenuto e compilato dal proprietario o dal detentore se da questi delegato. L’obbligo di registrazione di tutti i trattamenti riguarda esclusivamente gli equidi DPA. Secondo quanto previsto dagli art. 80 e 82 del DLvo 193/06, per gli equidi non DPA non vige alcun obbligo di tenuta dei registri e di registrazione dei trattamenti, ad eccezione della conservazione di copia delle ricette adeguatamente compilate sino all’esaurimento del medicinale prescritto o smaltimento delle rimanenze. UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi IDENTIFICAZIONE soggetti di età superiore all’anno, non è possibile scegliere la destinazione finale, ma possono essere dichiarati solo NON DPA Tutti gli equidi devono essere univocamente identificati mediante l’applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale e devono essere dotati di un documento di identificazione denominato passaporto. Gli equidi devono essere identificati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro 6 mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore al 31 dicembre, e comunque prima di lasciare l’allevamento senza la madre. Il proprietario entro sette giorni dalla nascita dell’equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l’allevamento, deve comunicare l’evento all’Associazione Regionale Allevatori utilizzando l’apposito modulo. Il proprietario o detentore (se delegato) dell’equide da iscrivere deve: 1. Verificare che l’equide sia scuderizzato/allevato/detenuto in un’azienda identificata da un codice aziendale ASL rilasciato dal Servizio Veterinario di competenza; L’ARA successivamente al ricevimento dell’originale della richiesta d’identificazione e della ricevuta di pagamento, provvederà a: • Registrare nell’Anagrafe Equina i dati relativi a: azienda, proprietario e/o detentore, equide; • Inoculare il microchip tramite un Veterinario incaricato nel luogo di detenzione dell’equide; • Emettere il Passaporto e consegnarlo all’interessato, presso lo sportello Anagrafe Equina di competenza. 2. Compilare il modulo di richiesta d’identificazione dell’equide (è disponibile sui siti www.ara.umbria.it, www.anagrafeequidi.it oppure è possibile ottenerlo tramite fax o e-mail richiedendolo al nostro ufficio); 3. Effettuare il versamento dell’importo relativo al rilascio del passaporto e inoculo del microchip 4. Inviare l’originale del modulo di richiesta identificazione equide e della ricevuta di pagamento all’Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria – Uff. Anagrafe degli equidi; 5. Attendere di essere contattati dal medico veterinario per fissare l’appuntamento per l’applicazione del microchip; EQUIDI GIA’ IDENTIFICATI 6. Dichiarare se la destinazione finale dell’equide è la produzione di alimenti per il consumo umano (equide DPA) scelta reversibile o se escluso dalla macellazione per la produzione di alimenti (equide non DPA) scelta irreversibile; 7. Ritirare il Passaporto presso lo sportello Anagrafe Equina di competenza. E’ importante identificare gli equidi rispettando le tempistiche di legge, dal momento che per UNIONE EUROPEA Si fa riferimento a soggetti identificati correttamente secondo le 93/623/CEE e 2000/68/CE: Soggetti con passaporto FISE, ASL, etc con e senza microchip (teoricamente dovevano essere già registrati entro il 30/04/2010) Soggetti con passaporto estero senza microchip Soggetti con passaporto estero con microchip N. B. tutti i passaporti devono essere in triplice lingua, devono presentare tutti i capitoli previsti ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi dalla normativa, deve essere indicato il chip o, in alternativa, essere compilato lo stato segnaletico. Nel caso dei passaporti ASL o FISE devono essere emessi prima del 05/07/2007 e devono avere il CAP. IX compilato. Procedura: Verifica della corrispondenza tra equide e dati del passaporto (microchip o stato segnaletico)da parte del veterinario Richiesta registrazione presso gli uffici anagrafe equide con presentazione della dovuta modulistica Sono esclusi dall’obbligo di registrazione nella Banca dati degli equidi: 1. gli equidi temporaneamente introdotti nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali; 2. gli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello Gli equidi importati permanentemente, provenienti da paesi terzi, devono essere identificati entro 30 giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale PULEDRI DESTINATI AL MACELLO Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età e con la stella dentaria degli incisivi decidui visibile, non destinati né a scambi intracomunitari né all’esportazione verso paesi terzi, è autorizzato un mezzo d’identificazione semplificato per il trasporto diretto dall’azienda di nascita al macello. Questi soggetti, infatti, per poter essere inviati al mattatoio necessitano di un certificato rilasciato dall’Ufficio Anagrafe Equidi di competenza e di una fascetta con microchip. La richiesta di identificazione può essere fatta soltanto a nome del proprietario della fattrice, la quale deve essere regolarmente identificata. Gli equidi importati permanentemente, provenienti da paesi terzi, devono essere identificati entro 30 giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale IL PASSAPORTO Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento, ad esclusione dei casi di deroga previsti dal reg. (CE) n.504/2008 art.13 par.2, in particolare: 1. Quando gli equidi sono in stalla o al pascolo e il documento può essere esibito senza indugio dal detentore; 2. Quando sono temporaneamente in movimento a piedi in vicinanza dell’azienda in modo che il documento possa essere esibito entro 3 ore; 3. Durante la transumanza da e verso i pascoli estivi e i documenti possono essere esibiti nell’azienda di partenza; 4. Quando sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice; 5. Quando partecipano ad un addestramento o a una prova per un concorso che richieda che lascino il luogo del concorso o della manifestazione; 6. Quando sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza relativa agli equidi stessi o all’azienda in cui sono detenuti. In caso di cessione dell’equide, a qualsiasi titolo, il documento di identificazione relativo all’animale deve essere consegnato al nuovo proprietario. UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi CAP.IX: DESTINAZIONE FINALE Con la sigla DPA, si indica un equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano. Tutti i passaporti, per essere validi, devono avere il capitolo IX, cioè il capitolo predisposto per la destinazione finale dell’equide. Nei passaporti di nuova generazione il cap. IX è costituito da una sola pagina che, nel caso in cui si voglia definitivamente e irreversibilmente escludere la possibilità di macellare l’ equide ai fini della produzione di carne per consumo umano (non DPA), deve essere firmata dal proprietario dell’equide e firmata e vidimato dall’ente che rilascia il passaporto o suo delegato. Se il capito IX non è vidimato l’equide è considerato DPA. Nei vecchi passaporti il cap. IX è fatto da più pagine nelle quali veniva esplicitamente dichiarata la DPA o NON DPA. Ordinanza ministero della salute del 01/03/2013: Registrazione passaporti: si riporta in anagrafe la destinazione esistente sul passaporto, nel caso in cui non sia indicata, il soggetto viene censito in anagrafe come NON DPA Nuova Identificazione: la destinazione finale viene scelta dal proprietario al momento della identificazione, fatta eccezione per soggetti identificati oltre i 12 mesi di età, considerati NON DPA Modifica dello status dell’equide: • Equidi NON DPA non possono diventare DPA • Equidi DPA possono diventare NON DPA: Possibilità del veterinario di escludere l’equide dallo status DPA a seguito di somministrazione di medicinali (Compilazione del cap.IX e comunicazione all’ARA) Decisione del proprietario (Comunicazione all’ARA) SMARRIMENTO PASSAPORTO Nota del Ministero della Salute del 12/02/2011 Il proprietario deve effettuare denuncia di smarrimento presso le autorità competenti, comunicare l’evento e richiedere il duplicato all’ARA. Se si perdono passaporti di equidi DPA, sul duplicato l’equide sarà NON DPA La sospensione della DPA si può ridurre a 6 mesi se con la denuncia di smarrimento e la richiesta di duplicato del passaporto il proprietario presenta: dichiarazione del veterinario ASL Autodichiarazione di non utilizzo farmaci UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi Il proprietario o detentore dell’equide deve registrare gli eventi sul registro di carico/scarico equide rispettando le tempistiche di legge. Per la mancata registrazione il responsabile è passibile di sanzione SMARRIMENTO DELL’EQUIDE Nota del Ministero della Salute del 12/02/2011 Il proprietario deve effettuare denuncia di smarrimento presso le autorità competenti e comunicare l’evento consegnando il passaporto all’ARA Nel caso di smarrimento di equidi DPA, al ritrovamento sul passaporto verrà indicato lo status NON DPA PASSAGGI DI PROPRIETA’ Per i soggetti identificati dal sistema AIA, si procede nel seguente modo: 1. Comunicazione della vendita da parte del proprietario venditore all’ufficio anagrafe equidi sul territorio 2. Registrazione sul passaporto dell’acquisto da parte del nuovo proprietario, presso l’ufficio AE. MORTE DELL’EQUIDE Deve essere comunicata all’APA tramite la prevista modulistica, la restituzione del passaporto e certificato di morte e/o documento che attesti la corretta destinazione della carcassa SANZIONI PER INADEMPIENZE IN CAMPO ANAGRAFE EQUIDI TIPO DI COMUNICAZIONE O REGISTRAZIONE TEMPISTICA AMMESSA PER LA COMUNICAZIONE (GIORNI) 7 SANZIONE €/ CAPO REGISTRAZIONE EQUIDE PROVENIENTE DA PAESE EUROPEO REGISTRAZIONE EQUIDE PROVENIENTE DA PAESE TERZO VENDITA O ESPORTAZIONE VERSO PAESI UE O TERZI PASSAGGIO DI PROPRIETA’ PER VENDITA O ACQUISTO MORTE O ABBATTIMENTO 7 300-1800 7 300-1800 7 300-1800 7 300-1800 3 150-900 FURTO O SMARRIMENTO EQUIDE FURTO O SMARRIMENTO PASSAPORTO RITROVAMENTO EQUIDE 7 500-3000 7 300-1800 7 150-900 RITROVAMENTO PASSAPORTO 7 150-900 COMPILAZIONE REGISTRO CARICO/SCARICO FIRMA SU PASSAPORTO nella SEZ. III ED EVENTUALMENTE SEZ. IX 7 300-1800 DENUNCIA DI NASCITA 150-900 300-1800 Il Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.29 stabilisce le Sanzioni a carico del Proprietario o Detentore Delegato per mancata comunicazione all’APA di eventi da inserire in ANAGRAFE EQUIDI UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi CONSISTENZE DEGLI EQUIDI IN ITALIA Regione Equidi Identificati Numero Aziende Numero Proprietari Abruzzo Basilicata 18837 9747 2085 2657 2834 3166 Calabria Campania 7605 28214 2228 6160 3063 9349 Emilia Friuli Lazio Liguria Lombardia 43735 7163 57702 9156 57999 8274 1661 12105 2423 10882 14623 2816 19425 4180 22372 Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna 11902 4853 39462 30949 24397 3216 1421 8068 5373 5882 4730 1700 14367 8555 8673 Sicilia Toscana Trentino Umbria 49447 37022 11961 17.265 11487 7922 3485 3766 15525 13526 5319 5437 786 283 383 35815 8225 13684 Valle D'Aosta Veneto UNIONE EUROPEA ARA Umbria Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi Totale Equidi 768.799 La gestione degli eventi relativa ai soggetti iscritti ai Libri Totale Equidi Registri Anagrafici 20.355 Genealogici, viene gestita dalle rispettive Associazioni Nazionali Totale Libro Genealogico 156.245 Totale Equidi anagrafe 502.199 Allevatori, le quali trasmettono i loro dati all’AIA per l’aggiornamento dell’BDE. Alcune di esse agiscono sul territorio tramite le APA. Mentre l’anagrafe di tutti i soggetti anagrafici Suddivisione equidi in Italia per Specie iscritti ai registri viene gestita dall’associazione italiana allevatori, che agisce sul territorio tramite gli uffici periferici dell’anagrafe degli equidi, con sede presso gli uffici delle associazioni provinciali e regionali allevatori. Suddivisione equidi in Umbria per specie UNIONE EUROPEA