ANAGRAFE DEGLI EQUIDI
INFORMAZIONE&ZOOTECNIA
ARA UMBRIA
L’anagrafe degli equidi
L’Anagrafe degli equidi ha lo scopo di rilevare il numero degli
equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere
dove sono, da dove provengono e a chi appartengono.
A seguito della L. 200/03 del D.M. 5 maggio 2006, e successivo
A.R.A. Umbria
Associazione Regionale Allevatori Umbria
SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia:
Via O.P. Baldeschi, 59
06073 Taverne di Corciano (PG)
Tel.: (+39) 075 6979217
Fax: (+39) 075 6979221
E-mail: [email protected]
PI: 00561490541
SEDE OPERATIVA di Terni:
Viale D. Bramante 3/A
05100 Terni
Tel.: (+39) 0744 300998
Fax: (+39) 0744 304870
E-mail: [email protected]
D.M. 29 Dicembre 2009, tutti gli equidi residenti in Italia devono
essere identificati ed iscritti nell’Anagrafe Equina.
Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali con Circolare n° 1 del 14 maggio 2007 ha dato
istruzioni all’Associazione Italiana Allevatori, presente sul
territorio attraverso le APA, per la gestione dell’Anagrafe stessa.
Informazione&Zootecnia
Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di
sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.
UNIONE EUROPEA
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Informazione&Zootecnia: Anagrafe degli Equidi
L’anagrafe equina è stata istituita dalla Legge n.200 del 1
agosto 2003 che affida ad A.S.S.I. (successore ex legge
UNIRE) la sua organizzazione e gestione; essa è
regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 emesso dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministero della salute e dal D.M. 29
settembre 2011 che ne definisce le procedure operative.
Le principali finalità dell'Anagrafe degli equidi sono:
a)
tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio
zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di
epidemiosorveglianza);
b)
tutela economica e valorizzazione del patrimonio
zootecnico;
c)
fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire
un’etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
d) assicurare la regolarità delle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei
controlli sulle corse stesse;
e) prevenire e controllare il fenomeno dell’abigeato.
L’AZIENDA
A tal fine, nelle more dell'attivazione della BDE
Il decreto definisce azienda ogni stabilimento,
effettiva, AIA è stata incaricata dai competenti Ministeri
costruzione e qualsiasi luogo in cui sono tenuti,
di rendere disponibili per la loro consultazione i dati
allevati e governati equidi.
Ogni azienda in cui sia presente anche un solo
raccolti dagli Enti autorizzati.
equide, deve essere registrata, a cura del titolare,
Nel presente opuscolo informativo si vuole dare
presso il servizio veterinario competente per il
indicazioni relative all’Anagrafe degli equidi per i
territorio, il quale attribuirà un codice stalla.
Ogni variazione relativa all’azienda deve essere
soggetti non iscritti ai libri genealogici Italiani. Per tutti
comunicata al servizio veterinario entro sette
quelli con genealogia, iscritti ai libri genealogici
giorni dall’evento.
italiani, si deve seguire una prassi diversa a seconda
della razza.
OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE DEGLI EQUIDI
1. Aggiornare il registro di carico e scarico
entro sette giorni dal verificarsi dell’evento;
2. Inviare la denuncia di nascita alle autorità
competenti entro 7 giorni dall’evento;
3. Apporre la propria firma negli appositi spazi
previsti dal passaporto;
4. Dichiarare l’eventuale esclusione dal
consumo umano dell’equide al momento
della identificazione individuale;
5. Comunicare alle APA, entro 7 giorni
dall’evento, il passaggio di proprietà
dell’equide;
6. Comunicare la morte entro 3 giorni;
7. In caso di furto o smarrimento dell’equide
comunicare l’evento all’APA entro 7 giorni;
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8. In caso di ritrovamento dell’equide
comunicare
l’evento
alle
autorità
competenti entro 7 giorni;
9. In caso di smarrimento del passaporto
comunicare l’evento all’APA entro 7 giorni;
10. In caso di ritrovamento del passporto
comunicare
l’evento
alle
autorità
competenti entro 7 giorni.
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IL REGISTRO DI CARICO/SCARICO EQUIDE
Di norma tutti i proprietari di equidi devono avere
un registro di carico e scarico. Nel caso di equidi
DPA (Destinati alla produzione di alimenti per uso
umano) dovrà essere vidimato e numerato dal
Servizio veterinario competente per il territorio. Per
equidi non DPA può non essere vidimato dal
servizio veterinario.
IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI
I registri dei trattamenti, previsti dal D.L.vo
193/2006 e/o dal D.L..vo 158/2005, sono
obbligatori per tutte le aziende dove ci sono equidi
DPA.
Per gli equidi DPA, i trattamenti con sostanze
essenziali
per
la
cura
previste
dal
Reg.1950/2006/CE e somministrate in accordo
con art. 11 del D.Lvo 193/2006 dovranno essere
sempre registrati , oltre che sul registro dei
trattamenti presso l’allevamento, anche nella parte
nella parte III B del capitolo IX del passaporto.
Nel caso di aziende con numerosi proprietari (es.
scuderie, maneggi, ecc..) è possibile ricorrere ad
un unico registro in cui ogni pagina sarà intestata
ad un diverso proprietario.
Il registro deve essere tenuto e compilato dal
proprietario o dal detentore se da questi delegato.
L’obbligo di registrazione di tutti i trattamenti
riguarda esclusivamente gli equidi DPA.
Secondo quanto previsto dagli art. 80 e 82 del
DLvo 193/06, per gli equidi non DPA non vige
alcun obbligo
di tenuta dei registri e di
registrazione dei trattamenti, ad eccezione della
conservazione
di
copia
delle
ricette
adeguatamente compilate sino all’esaurimento del
medicinale prescritto o smaltimento delle
rimanenze.
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IDENTIFICAZIONE
soggetti di età superiore all’anno, non è
possibile scegliere la destinazione finale, ma
possono essere dichiarati solo NON DPA
Tutti gli equidi devono essere univocamente
identificati mediante l’applicazione di un dispositivo
elettronico di identificazione individuale e devono
essere dotati di un documento di identificazione
denominato passaporto.
Gli equidi devono essere identificati entro il 31
dicembre dell’anno di nascita o entro 6 mesi dalla
data di nascita, se questo termine è posteriore al
31 dicembre, e comunque prima di lasciare
l’allevamento senza la madre.
Il proprietario entro sette giorni dalla nascita
dell’equide, ed in ogni caso prima che esso lasci
l’allevamento,
deve
comunicare
l’evento
all’Associazione Regionale Allevatori utilizzando
l’apposito modulo.
Il proprietario o detentore (se delegato) dell’equide
da iscrivere deve:
1. Verificare
che
l’equide
sia
scuderizzato/allevato/detenuto
in
un’azienda identificata da un codice
aziendale ASL rilasciato dal Servizio
Veterinario di competenza;
L’ARA
successivamente
al
ricevimento
dell’originale della richiesta d’identificazione e
della ricevuta di pagamento, provvederà a:
• Registrare nell’Anagrafe Equina i dati
relativi a: azienda, proprietario e/o
detentore, equide;
• Inoculare il microchip tramite un Veterinario
incaricato nel luogo di detenzione
dell’equide;
• Emettere il Passaporto e consegnarlo
all’interessato, presso lo sportello Anagrafe
Equina di competenza.
2. Compilare
il
modulo
di
richiesta
d’identificazione dell’equide (è disponibile
sui
siti
www.ara.umbria.it,
www.anagrafeequidi.it oppure è possibile
ottenerlo tramite fax o e-mail richiedendolo
al nostro ufficio);
3. Effettuare il versamento dell’importo
relativo al rilascio del passaporto e inoculo
del microchip
4. Inviare l’originale del modulo di richiesta
identificazione equide e della ricevuta di
pagamento all’Associazione Regionale
Allevatori dell’Umbria – Uff. Anagrafe degli
equidi;
5. Attendere di essere contattati dal medico
veterinario per fissare l’appuntamento per
l’applicazione del microchip;
EQUIDI GIA’ IDENTIFICATI
6. Dichiarare se la destinazione finale
dell’equide è la produzione di alimenti per il
consumo umano (equide DPA) scelta
reversibile o se escluso dalla macellazione
per la produzione di alimenti (equide non
DPA) scelta irreversibile;
7. Ritirare il Passaporto presso lo sportello
Anagrafe Equina di competenza.
E’ importante identificare gli equidi rispettando
le tempistiche di legge, dal momento che per
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Si fa riferimento a soggetti identificati
correttamente secondo le 93/623/CEE e
2000/68/CE:
 Soggetti con passaporto FISE, ASL, etc
con e senza microchip (teoricamente
dovevano essere già registrati entro il
30/04/2010)
 Soggetti con passaporto estero senza
microchip
 Soggetti con passaporto estero con
microchip
N. B. tutti i passaporti devono essere in triplice
lingua, devono presentare tutti i capitoli previsti
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dalla normativa, deve essere indicato il chip o,
in alternativa, essere compilato lo stato
segnaletico. Nel caso dei passaporti ASL o
FISE devono essere emessi prima del
05/07/2007 e devono avere il CAP. IX
compilato.
Procedura:
 Verifica della corrispondenza tra equide e
dati del passaporto (microchip o stato
segnaletico)da parte del veterinario
 Richiesta registrazione presso gli uffici
anagrafe equide con presentazione della
dovuta modulistica
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione nella
Banca dati degli equidi:
1. gli equidi temporaneamente introdotti nel
territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive
ufficiali;
2. gli equidi introdotti in Italia per essere
destinati direttamente al macello
Gli equidi importati permanentemente, provenienti
da paesi terzi, devono essere identificati entro 30
giorni dalla data di ultimazione della procedura
doganale
PULEDRI DESTINATI AL MACELLO
Per gli equidi destinati ad essere macellati prima
dei 12 mesi di età e con la stella dentaria degli
incisivi decidui visibile, non destinati né a scambi
intracomunitari né all’esportazione verso paesi
terzi, è autorizzato un mezzo d’identificazione
semplificato per il trasporto diretto dall’azienda di
nascita al macello.
Questi soggetti, infatti, per poter essere inviati al
mattatoio necessitano di un certificato rilasciato
dall’Ufficio Anagrafe Equidi di competenza e di
una fascetta con microchip.
La richiesta di identificazione può essere fatta
soltanto a nome del proprietario della fattrice, la
quale deve essere regolarmente identificata.
Gli equidi importati permanentemente, provenienti
da paesi terzi, devono essere identificati entro 30
giorni dalla data di ultimazione della procedura
doganale
IL PASSAPORTO
Il passaporto deve accompagnare gli animali in
ogni loro spostamento, ad esclusione dei casi di
deroga previsti dal reg. (CE) n.504/2008 art.13
par.2, in particolare:
1.
Quando gli equidi sono in stalla o al
pascolo e il documento può essere esibito senza
indugio dal detentore;
2.
Quando sono temporaneamente in
movimento a piedi in vicinanza dell’azienda in
modo che il documento possa essere esibito
entro 3 ore;
3.
Durante la transumanza da e verso i
pascoli estivi e i documenti possono essere
esibiti nell’azienda di partenza;
4.
Quando sono svezzati e accompagnano
la madre o la nutrice;
5.
Quando
partecipano
ad
un
addestramento o a una prova per un concorso
che richieda che lascino il luogo del concorso o
della manifestazione;
6.
Quando sono movimentati o trasportati in
una situazione di emergenza relativa agli equidi
stessi o all’azienda in cui sono detenuti.
In caso di cessione dell’equide, a qualsiasi titolo,
il documento di identificazione relativo
all’animale deve essere consegnato al nuovo
proprietario.
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CAP.IX: DESTINAZIONE FINALE
Con la sigla DPA, si indica un equide destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano.
Tutti i passaporti, per essere validi, devono avere il capitolo IX, cioè il capitolo predisposto per la
destinazione finale dell’equide.
Nei passaporti di nuova generazione il cap. IX è costituito da una sola pagina che, nel caso in cui si voglia
definitivamente e irreversibilmente escludere la possibilità di macellare l’ equide ai fini della produzione di
carne per consumo umano (non DPA), deve essere firmata dal proprietario dell’equide e firmata e vidimato
dall’ente che rilascia il passaporto o suo delegato.
Se il capito IX non è vidimato l’equide è considerato DPA.
Nei vecchi passaporti il cap. IX è fatto da più pagine nelle quali veniva esplicitamente dichiarata la DPA o
NON DPA.
Ordinanza ministero della salute del 01/03/2013:
Registrazione passaporti: si riporta in anagrafe la destinazione esistente sul passaporto, nel caso in cui non
sia indicata, il soggetto viene censito in anagrafe come NON DPA
Nuova Identificazione: la destinazione finale viene scelta dal proprietario al momento della identificazione,
fatta eccezione per soggetti identificati oltre i 12 mesi di età, considerati NON DPA
Modifica dello status dell’equide:
• Equidi NON DPA non possono diventare DPA
• Equidi DPA possono diventare NON DPA:
 Possibilità del veterinario di escludere l’equide dallo status DPA a seguito di
somministrazione di medicinali (Compilazione del cap.IX e comunicazione all’ARA)
 Decisione del proprietario (Comunicazione all’ARA)
SMARRIMENTO PASSAPORTO
Nota del Ministero della Salute del 12/02/2011
Il proprietario deve effettuare denuncia di
smarrimento presso le autorità competenti,
comunicare l’evento e richiedere il duplicato
all’ARA.
Se si perdono passaporti di equidi DPA, sul
duplicato l’equide sarà NON DPA
La sospensione della DPA si può ridurre a 6
mesi se con la denuncia di smarrimento e la
richiesta di duplicato del passaporto il
proprietario presenta:
 dichiarazione del veterinario ASL
 Autodichiarazione di non utilizzo farmaci
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Il proprietario o detentore
dell’equide deve
registrare gli eventi sul
registro di carico/scarico
equide rispettando le
tempistiche di legge.
Per la mancata
registrazione il
responsabile è passibile di
sanzione
SMARRIMENTO DELL’EQUIDE
Nota del Ministero della Salute del 12/02/2011
Il proprietario deve effettuare denuncia di smarrimento presso le
autorità competenti e comunicare l’evento consegnando il
passaporto all’ARA
Nel caso di smarrimento di equidi DPA, al ritrovamento sul
passaporto verrà indicato lo status NON DPA
PASSAGGI DI PROPRIETA’
Per i soggetti identificati dal sistema AIA, si procede nel seguente
modo:
1. Comunicazione della vendita da parte del proprietario
venditore all’ufficio anagrafe equidi sul territorio
2. Registrazione sul passaporto dell’acquisto da parte del
nuovo proprietario, presso l’ufficio AE.
MORTE DELL’EQUIDE
Deve essere comunicata all’APA tramite la prevista modulistica, la
restituzione del passaporto e certificato di morte e/o documento
che attesti la corretta destinazione della carcassa
SANZIONI PER INADEMPIENZE IN CAMPO ANAGRAFE EQUIDI
TIPO DI COMUNICAZIONE O
REGISTRAZIONE
TEMPISTICA AMMESSA PER
LA COMUNICAZIONE
(GIORNI)
7
SANZIONE
€/ CAPO
REGISTRAZIONE EQUIDE
PROVENIENTE DA PAESE
EUROPEO
REGISTRAZIONE EQUIDE
PROVENIENTE DA PAESE TERZO
VENDITA O ESPORTAZIONE
VERSO PAESI UE O TERZI
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ PER
VENDITA O ACQUISTO
MORTE O ABBATTIMENTO
7
300-1800
7
300-1800
7
300-1800
7
300-1800
3
150-900
FURTO O SMARRIMENTO
EQUIDE
FURTO O SMARRIMENTO
PASSAPORTO
RITROVAMENTO EQUIDE
7
500-3000
7
300-1800
7
150-900
RITROVAMENTO PASSAPORTO
7
150-900
COMPILAZIONE REGISTRO
CARICO/SCARICO
FIRMA SU PASSAPORTO nella SEZ.
III ED EVENTUALMENTE SEZ. IX
7
300-1800
DENUNCIA DI NASCITA
150-900
300-1800
Il Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.29 stabilisce le
Sanzioni a carico del Proprietario o Detentore Delegato per mancata comunicazione all’APA di eventi da
inserire in ANAGRAFE EQUIDI
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CONSISTENZE DEGLI EQUIDI IN ITALIA
Regione
Equidi
Identificati
Numero
Aziende
Numero
Proprietari
Abruzzo
Basilicata
18837
9747
2085
2657
2834
3166
Calabria
Campania
7605
28214
2228
6160
3063
9349
Emilia
Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
43735
7163
57702
9156
57999
8274
1661
12105
2423
10882
14623
2816
19425
4180
22372
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
11902
4853
39462
30949
24397
3216
1421
8068
5373
5882
4730
1700
14367
8555
8673
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
49447
37022
11961
17.265
11487
7922
3485
3766
15525
13526
5319
5437
786
283
383
35815
8225
13684
Valle D'Aosta
Veneto
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Totale Equidi
768.799
La gestione degli eventi relativa
ai soggetti iscritti ai Libri
Totale Equidi Registri Anagrafici
20.355
Genealogici, viene gestita dalle
rispettive Associazioni Nazionali
Totale Libro Genealogico
156.245
Totale Equidi anagrafe
502.199
Allevatori, le quali trasmettono i
loro
dati
all’AIA
per
l’aggiornamento dell’BDE.
Alcune di esse agiscono sul
territorio tramite le APA.
Mentre l’anagrafe di tutti i
soggetti
anagrafici
Suddivisione equidi in Italia per Specie
iscritti
ai
registri
viene
gestita
dall’associazione
italiana
allevatori,
che
agisce
sul
territorio
tramite
gli
uffici
periferici
dell’anagrafe
degli
equidi, con sede presso gli uffici
delle associazioni provinciali e
regionali allevatori.
Suddivisione equidi in Umbria per specie
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