ANAGRAFE EQUINA Marco Farioli D.G.Sanità Lodi, 7 giugno 2010 1 D.M. 5 maggio 2006 “Linee guida e principi per l’organizzazione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” G.U. n°166 del 19 Luglio 2006 D.M. 29 dicembre 2009 “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200)” G.U. 19 marzo 2010 2 NORME “STORICHE” DI RIFERIMENTO 3 Dir. 90/426/CEE - relativa alle condizioni sanitarie per le movimentazioni e importazioni di equidi, recepita con D.P.R. 243/94 “………gli equidi identificazione” devono essere soggetti a i cavalli registrati mediante un documento di identificazione previsto dalla Dir. 90/427/CEE i cavalli da allevamento/reddito secondo un metodo di identificazione determinato dalla Commissione 4 Dir. 90/427/CEE – relativa alle norme zootecniche e genealogiche per gli scambi di equidi “………gli equidi registrati, oggetto di movimentazione, devono essere muniti di un documento di identificazione contenente almeno le indicazioni riportate nell’allegato” 5 Indicazioni minime del identificazione nome equide sesso colore mantello razza data di nascita genitori luogo allevamento allevatore segnalamento (“pupazzetto”) documento di 6 Dec. 92/353/CEE – Determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni che tengono i libri genealogici degli equidi registrati “… devono aver definito i principi riguardanti il sistema base di identificazione degli equidi “ 7 Dec. 93/623/CEE - Istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta equidi registrati Il documento, articolato in VIII capitoli, deve accompagnare equidi registrati, nati dopo 1/1/98 8 Il passaporto deve riportare informazioni relative a almeno le •Proprietario (cap. I) •identificazione equide (cap. II e III) •registrazione controlli di identità (cap.IV) •registrazione vaccinazioni (cap. V e VI) •registrazione controlli sanitari (cap. VII) •Registrazione condizioni sanitarie (cap. VIII) facoltativo 9 Il passaporto deve essere rilasciato da: Autorità zootecnica Autorità competente del paese di origine che tiene il libro genealogico o il registro della razza dell’equide Associazione o organizzazione internazionale che gestisce cavalli da competizione o da corsa 10 Dec. 2000/68/CE 1. modifica la 93/623 Viene aggiunto al documento di identificazione, ex Dec 93/623, il capitolo IX “Somministrazione di medicinali” 2. istituisce un sistema di identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (per i quali la Dir 90/426 su importazione Equidi da paesi terzi, prevedeva identificazione con metodo determinato da Commissione) obbligatorio dal 1° luglio 2000 11 1. modifica la 93/623 Reg 2377/90/CEE da 1/1/2000, ad animali da produzione alimentare non possono essere somministrati medicinali con sost. farmacologiche non contenute negli All. I, II, III Agli equidi, considerati specie zootecnica destinata all’alimentazione umana, possono essere somministrati solo medicinali con sostanze farmacologiche contenute in tali 12 allegati Deroghe per alcuni gruppi di animali da produzione alimentare (equidi) se sufficientemente identificati e controllati Equidi devono riportare, sul documento di identificazione, la designazione: animale non destinato alla macellazione animale destinato alla macellazione Viene aggiunto al documento di identificazione, ex Dec 93/623, il Capitolo 13 IX “Somminastrazione di medicinali” “Animale da macello” Da normativa comunitaria: “…animale destinato ad essere avviato al macello, direttamente o tramite commerciante…” da intendere come “movimentato per ….” Da Dec. 2000/68/CE Prevede designazione dell’animale al consumo umano (macello) o meno 14 Animale non destinato alla macellazione (scelta irreversibile) L’animale può essere trattato anche con medicinali contenenti sost. farmacologiche diverse da quelle presenti negli allegati I, II, III Animale destinato alla macellazione (scelta reversibile) L’animale può essere trattato solo con medicinali contenenti sost. farmacologiche presenti negli allegati I, II, III 15 2. istituisce un sistema di identificazione degli equidi da allevamento e da reddito deve riportare almeno le informazioni contenute nei capitoli I, II, III, IV ex Dec 93/623 e cap. IX •Proprietario (cap. I) •identificazione equide (cap. II e III) •registrazione controlli di identità (cap.IV) •Somministrazione medicinali(cap. IX) 16 D.P.R 317/96 “ recante norme sull’attuazione della dir. 92/102/CE sulla identificazione e registrazione degli animali…….”……ex art.1… possibilità di identificazione e registrazione specie animali diverse da suini, bovini e ovi/cap volatili, api, equidi 17 in Lombardia… D.G.R 13757 del 31/05/1996 “Censimento popolazione equina ed eradicazione dell’anemia infettiva” censimento di tutte le strutture ove vengono detenuti equidi obbligatorietà per tutti gli equidi, ad eccezione di quelli da carne, di un documento di identificazione (libretto sanitario) 18 D.G.R 2805 del 22/12/2000 “Censimento popolazione equina” Abroga D.G.R. 13757/96 Obbligo segnalare inizio-cessazione attività Codifica aziendale (DPR 317/96) Documento di identificazione conforme a Dec. 2000/68 (passaporto) Ogni Equide identificato (???) con codice riportante: Cod.Az + E + n° progr. animale all’interno dell’allevamento 19 allora Anagrafe aziendale basata su applicativo in formato Access, realizzato dall’OEVR-Lombardia oggi Anagrafe zootecnica regionale (anagrafe unica zootecnica BDR) su sito web regionale accessibile dagli operatori ASL 20 Quando a livello nazionale si è iniziato a parlare di anagrafe equina………… 21 D.M. 5 maggio 2006 “Linee guida e principi per l’organizzazione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE” G.U. n°166 del 19 Luglio 2006 Le procedure operative di attuazione del presente decreto saranno definite, con un apposito manuale operativo, entro 180 gg, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della Salute D.M. 9 ottobre 2007 “Approvazione del manuale operativo per la gestione della anagrafe degli equidi” 22 Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26/06/1996 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi; applicabile dal 1° luglio 2009 Per adeguare le linee guida (ex DM 5 maggio 2006) a quanto sancito dal succitato Regolamento (CE) n. 504/2008; “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200)” G.U. 19 marzo D.M. 29 dicembre 2009 2010” 23 D.M. 29 dicembre 2009 Le procedure operative di attuazione del presente decreto saranno definite, con un apposito manuale operativo, entro 180 gg, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della Salute Nelle more della approvazione del nuovo Manuale operativo rimangono in vigore, per quanto applicabili, le norme previste nel manuale operativo approvato con DM 9 ottobre 2007 24 D.M. 29 dicembre 2009 FINALITA’ (art.1) Identificazione equide mediante l’applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale evitare la doppia emissione di documenti di identificazione consentire un collegamento certo tra il documento di identificazione e l’equide identificato 25 FINALITA’ (art.1) Costituire una base dati unica con tutti i dati relativi ai documenti di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi consentire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico assicurare la regolarità delle attività sportive “Ordinanza Martini…” prevenire e controllare il fenomeno 26 dell’abigeato DEFINIZIONI (art.2) anagrafe equina: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito da UNIRE; azienda:….qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da: ISTAT, SIGLA PROV, N° PROGR titolare dell’azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata la azienda 27 DEFINIZIONI (art.2) allevamento: l’equide o un gruppo di equidi tenuti in una azienda, intesa come unità epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di più allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da: codice azienda (di cui al punto precedente); codice fiscale del proprietario dell’allevamento; codice della specie animale. 28 DEFINIZIONI (art.2) proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell’azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest’ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato 29 al codice della azienda DEFINIZIONI (art.2) equide: un animale delle specie equina (Equus caballus), asinina (Equus asinus), o loro incroci (muli e bardotti); equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.30; equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n.243. 30 DEFINIZIONI (art.2) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/2004 (CE) e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e' accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo quanto stabilito dal manuale operativo; 31 dichiarazione DEFINIZIONI (art.2) di destinazione finale: dichiarazione che indica se l’animale, al momento della sua identificazione, è stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata sul documento d'identificazione individuale dell'equide; equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo: un equide è considerato destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione 32 DEFINIZIONI (art.2) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati degli equidi per l’implementazione dei dati 33 ATTORI DEL SISTEMA (art.2) Proprietario dell’allevamento Titolare dell’azienda Detentori degli animali; Responsabili degli stabilimenti di macellazione Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) di cui alla Legge 30 se accreditate presso la BDE; Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie locali; Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le sue strutture provinciali (APA) se accreditate presso la BDE UNIRE; AGEA Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 34 Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della Salute IDENTIFICAZIONE (art.3) Tutti gli equidi sono identificati mediante: un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 un documento di identificazione denominato passaporto Entro 10 gg dall’identificazione inserimento dati in BDE 35 IDENTIFICAZIONE (art.3) Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 Identificati (ANA, UNIRE, APA) in base presente decreto entro il 31/12 dell’anno di nascita o entro 6 mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore al 31 dicembre e cmq prima di lasciare l’allevamento senza la madre. Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007 se identificati in base Dec 93/623/CEE e 2000/68/CE considerati identificati in conformità al presente decreto registrati in BDE entro il 30/04/2010 se non ancora identificati in base Dec. 93/623/CEE e 2000/68/CE identificati in base al presente decreto prima di qualsiasi loro spostamento e comunque entro il 30 36 aprile 2010 IDENTIFICAZIONE Nota Ministeriale 2547 del 16/04/2008…..”i passaporti rilasciati da Enti diversi da quelli previsti dal D.M. 5 maggio 2006 sono da ritenersi validi se rilasciati prima del 5 luglio 2007 e riferiti comunque ad equidi nati prima del 01/01/2007”. 37 IDENTIFICAZIONE (art.11) Scambi di equidi da Paesi comunitari Mantengono documento di identificazione del paese di origine Proprietario/detentore comunica APA/UNIRE arrivo in azienda entro 7 gg APA/UNIRE entro 30 gg aggiornamento BDE Gli equidi destinati alla macellazione e introdotti temporaneamente no obbligo inserimento in BDE 38 IDENTIFICAZIONE (art.12) Gli equidi importati definitivamente da Paesi Terzi Proprietario/detentore comunica APA/UNIRE arrivo in azienda entro 7 gg Identificati elettronicamente entro 30 giorni dall'arrivo nell’allevamento di destinazione e comunque prima di lasciare l’allevamento e inserimento in BDE Se possibile, mantengono proprio documento identificazione, altrimenti rilascio nuovo documento Gli equidi destinati alla macellazione e introdotti temporaneamente no obbligo 39 inserimento in BDE IDENTIFICAZIONE (art.3) Gli equidi destinati alla macellazione prima dei 12 mesi di età e non destinati né verso Paesi terzi, né a scambi intracomunitari, in alternativa al microchip e passaporto, con mezzo di identificazione ”semplificato” definito dal manuale operativo di successiva emanazione 40 BDE (art.6) gestita da UNIRE, in collaborazione con APA accreditate, con procedure operative stabilite da apposito manuale operativo di successiva emanazione 41 BDE (art. 17) • • • • • contiene informazioni relative a: Aziende BDN Allevamenti BDN Proprietari BDN Detentori BDN Equidi microchips n° passaporto segnalamento nascite spostamenti decessi macellazioni dichiarazioni di destinazione finale furti/smarrimenti equide e/o passaporto 42 BDE ( artt.3; 8) inserimento dati equidi di nuova identificazione entro 10gg dall’identificazione equidi da Paesi CE entro 5 gg dall’arrivo a destino ad esclusione di quelli destinati direttamente a macello o manifestazioni ippicosportive equidi da Paesi Terzi entro 10 gg da identificazione ad esclusione di quelli destinati direttamente a macello o manifestazioni ippicosportive equidi macellati entro 7 gg dall’evento 43 PASSAPORTO (art.5) rilasciato da UNIRE, anche tramite le ANA per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi, entro 10gg dall’identificazione (previsto anche rilascio smart card) spese a carico del proprietario essere conforme e contenere le informazioni previste dal m.o., compresa l’eventuale dichiarazione di esclusione dal consumo umano. emesso a seguito della identificazione del soggetto e, per quelli registrati, dell’acquisizione del certificato di fecondazione della madre (CIF) accompagna gli animali in ogni loro spostamento in caso di smarrimento/furto, rilascio duplicato 44 entro 14 gg REGISTRAZIONE AZIENDE (art.7) Ogni azienda in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata (ex DPR 317/96), attraverso il Serv. Vet. ASL, nella BDN Ogni variazione relativa all’azienda deve essere comunicata entro 7 giorni dall’evento. Il Serv. Vet. ASL registra in BDN tali variazioni La BDN con modalità definite nel m. o., attiva servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa con la BDE per la condivisione di dette informazioni. 45 REGISTRAZIONE AZIENDE (art. 7) Il Serv. Vet. ASL mette a disposizione dell’UNIRE, entro 90 giorni dall’emanazione del manuale operativo e secondo modalità concordate, i dati in proprio possesso relativi alle aziende registrate in data antecedente all’attivazione della BDE di cui al presente decreto a partire dalla data dell’attivazione della BDE registra direttamente in detta BDE, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, le aziende di nuova attivazione e ogni variazione relativa alle stesse 46 COMPITI DEL PROPRIETARIO (formalmente delegato) art.9 /DETENTORE Tiene aggiornato il registro di carico e scarico (7gg da evento) Provvede all’aggiornamento dei dati sul passaporto Dichiara la destinazione finale dell’equide sul passaporto Comunica, per iscritto all’APA, ANA/UNIRE: la nascita, entro 7 gg il passaggio di proprietà, entro 7 gg la morte/abbattimento (in luogo diverso da macello) dell’equide, entro 3 gg lo smarrimento/furto dell’equide lo smarrimento o furto del passaporto, entro 7 gg il ritrovamento dell’equide/passaporto, entro 7 gg 47 APA/UNIRE (art.9) casi particolari Morte/abbattimento aggiornamento BDE entro il 1° giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell’evento annulla e conserva il documento d'identificazione dell'equide morto o abbattuto per almeno 3 anni 48 APA/UNIRE (art.9) casi particolari Smarrimento/furto passaporto - Se identità equide accertata tramite microchip: rilascio duplicato - Se identità equide accertata tramite metodi diversi da microchip: rilascio duplicato ma equide diventa non DPA Se proprietario, entro 30 gg, dimostra che equide non è stato trattato con farmaci che lo escluderebbero da macellazione, equide ritorna DPA ma con una sospensione di 6 mesi - Se identità equide non accertata: identificazione e rilascio passaporto come equide non DPA 49 COMPITI DELL’UNIRE (art.16) detiene la BD nazionale (BDE) delle aziende, degli allevamenti e degli equidi, garantendone l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della L. n° 241/90 accredita le APA e le ANA, dandone comunicazioni alle Regioni trasmette annualmente una relazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero della salute ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo stato della BDE. 50 COMPITI DELLE APA ACCREDITATE (art.13) è connessa alla BDE è responsabile dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE rilascia e vidima il passaporto registra nella BDE le nascite/morti, la dichiarazione di destinazione finale, le movimentazioni, le introduzioni da Paesi membri e da Paesi Terzi registra nella BDE il furto/smarrimento di animali/ passaporti/microchip; stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito 51 e/o oggetto di furto COMPITI DEI TITOLARI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE (art.10) si registra, preventivamente nella BDN accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto, verificando che trattasi di DPA si munisce di apposita apparecchiatura per la lettura dei microchips comunica alla BDN per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative agli equidi macellati garantisce, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l’espianto dei microchips degli equidi macellati comunicando i relativi codici alla BDE verifica, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall’estero, la congruenza delle informazioni su passaporto52 e quelle in BDE COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO ASL (art.14) è connesso alla BDE mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella stessa banca dati, attraverso la BDN, le informazioni relative alle aziende utilizza i dati contenuti nella BDE per controlli sanitari verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi 53 COMPITI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (art.15) sono connesse alla BDE vigilano e controllano per garantire il rispetto della corretta applicazione del presente decreto 54 PROVVEDIMENTI Limitazione alla movimentazione Sanzioni in base al TULS 1265/1934, modificato da Dlgs 196/99 All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato". Ordinanza su anemia infettiva equina 55 Situazione aggiornata al 20 marzo 2009 ASL BG BS CO CR LC LO MN MI MI1 MI2 MB PV SO VA VCAM ALLEVAMENTI EQUIDI - PER ASL - SPECIE E N CAPI 20/03/2009 CAVALLO ASINO MULO BARDOTTO TOTALE ASL N.ALLEV TOT CAPI N.ALLEV TOT CAPI N.ALLEV TOT CAPI N.ALLEV TOT CAPI N.ALLEV TOT CAPI 2.196 8.164 184 601 8 14 BG 2.388 8.779 1.843 7.829 92 363 BS 1.935 8.192 1.200 3.474 247 460 7 7 CO 1.454 3.941 230 395 5 13 CR 235 408 650 128 105 41 3 1 1 LC 759 170 290 1.369 4 2 LO 294 1.371 892 2.680 84 141 2 4 MN 978 2.825 62 2.175 3 5 MI 65 2.180 525 3.977 22 53 MI1 547 4.030 220 2.391 8 18 MI2 228 2.409 286 1.424 10 15 MB 296 1.439 752 4.068 44 155 PV 796 4.223 649 763 102 145 7 8 SO 758 916 1.135 4.712 67 146 VA 1.202 4.858 508 1.122 74 130 VCAM 582 1.252 CAVALLO N.ALL TOT CAPI ASINO MULO BARDOTTO N.ALL TOT CAPI N.ALL TOT CAPI N.ALL TOT CAPI TOT 11.438 44.671 1.051 2.288 27 33 1 1 TOTALE N.ALLEV TOT CAPI 12.517 46.993