CONF. S.A.L.
MALATTIA E INFORTUNI
CONF. S.A.L.
2010
MALATTIA E INFORTUNI
CONF. S.A.L.
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Tutti i Diritti sono riservati.
E’ vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.
ATTENZIONE
La malattia e gli infortuni sono regolamentati dalla Legge e dai contratti Collettivi.
I datori di lavoro e i Lavoratori, sono tenuti al rispetto di apposite procedure
prefissate dai contratti collettivi o dai contratti integrativi. L’elaborazione
dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.
MALATTIA E INFORTUNI
FIALS NEWSLETTER
Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità
Proprietario:
FIALS Regione Lombardia
Direttore Responsabile
Angelo Greco
Redattori
Giuseppe Micheli - Milano
Santo Salvatore – Varese
Angelo Bonvissuto - Cremona
Stefano Lazzarini-Lodi
Luca Filippi – Pavia
Salvatore Falsone – Sondrio
Marco Mantovani – Mantova
Alfredo De Marchi - Bergamo
Antonio Cremonesi - Brescia
Indice
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Pag. 13
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Pag. 17
Pag. 18
Pag. 18
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
CONF. S.A.L.
La malattia
Periodo di conservazione del posto
Adempimenti del lavoratore nel caso di malattia
Visite di controllo
Assenze del lavoratore alle visite di controllo
Contratto collettivo di Lavoro Comparto Sanità art 23
Assenze per malattia esempi pratici
Trattamento economico dopo la Legge del 6 agosto
2008 n° 133
Infortunio sul lavoro
Infortunio in itinere
Adempimenti del lavoratore
Indennità Inail
Malattia professionale
Danno biologico
Contratto collettivo di Lavoro Comparto Sanità art 24
Contratto collettivo di Lavoro Comparto Sanità art 47
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MALATTIA E INFORTUNI
LA MALATTIA
La malattia non professionale rappresenta una delle più tipiche situazioni
nelle quali si vengono a manifestare i presupposti legali per l’assenza dal
lavoro. Essa è costituita da un alterazione dello stato di salute del lavoratore
tale da dare luogo ad una concreta incapacità temporanea al lavoro.
È necessario precisare che lo stato patologico deve essere concreto,
non deve necessariamente essere assoluto, ma è sufficiente che sia tale
da impedire l’ordinario svolgimento della attività lavorativa secondo le
modalità previste dagli accordi contrattuali.
Il verificarsi di uno stato di malattia determina una serie di conseguenze
sul rapporto di lavoro, tra le quali:
• il diritto al relativo trattamento economico;
• il diritto alla conservazione del posto durante periodo di comporto;
• il diritto di far decorrere la relativa anzianità al servizio;
Viene poi demandato alle leggi speciali, alla contrattazione collettiva, agli
usi e all’equità la determinazione del periodo di sospensione del rapporto
la misura e la durata dell’erogazione del trattamento economico.
Durante il periodo di malattia, (o comunque entro i limiti previsti dalla
contrattazione collettiva comunemente chiamati periodi di comporto),
sussiste, per il datore di lavoro il divieto di licenziamento, come verrà
meglio specificato in seguito.
Infine per determinate categorie di lavoratori, dall’insorgenza di una
patologia scaturisce il diritto all’indennità prevista dall’Inps.
CONF. S.A.L.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO
(PERIODO COMPORTO)
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Come anticipato, in caso malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, comunemente
noto come periodo di comporto.
Una volta scaduto il suddetto periodo, secondo quanto previsto
dall’art.2110, comma 2 del codice civile (di seguito C.V.), il lavoratore può
essere licenziato ai sensi dell’art 2118 del C.V. ovvero con il pagamento
dell’indennità sostitutiva del preavviso, ciò significa che il datore di lavoro
può recedere dal contratto senza che sia necessaria la sussistenza di
una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento.
Invece, il lavoratore durante tutta la durata del periodo di comporto,
è tutelato e non può essere licenziato (salvo alcuni casi particolari o
qualora la malattia del lavoratore sia considerata irreversibile e venga
accertato che egli non possa essere più in grado di riprendere la sua
normale attività lavorativa).
In determinate ipotesi, la durata del citato periodo di comporto è
• comporto per sommatoria: quando si riferisce a tutti i periodi di
assenza per malattie che si sono verificati nell’arco di un predeterminato
periodo di tempo;
• comporto secco: quando si riferisce alla durata dell’assenza per ogni
singolo evento. In tali casi, peraltro, è possibile che venga prevista la
possibilità di una particolare durata del comporto nel caso di ricaduta
della stessa malattia;
• comporto con sistema misto: ovvero quando la possibilità di recesso da
parte del datore di lavoro scaturisce dopo una certa durata di ogni singolo
evento morboso, o comunque dopo che in un certo periodo di tempo si
sono sommate assenze per malattia oltre un determinato numero di giorni.
MALATTIA E INFORTUNI
prevista dalla legge. Invece in mancanza di precise previsioni normative,
sono i contratti collettivi, ovvero gli usi che ne regolano la durata. La
contrattazione collettiva può prevedere che il periodo di comporto possa
essere determinato secondo differenti modalità che generalmente sono
identificate come segue:
Nell’ipotesi di assenze discontinue e frequenti del lavoratore per malattia,
ove il contratto collettivo non preveda l’ipotesi dell’applicazione del
comporto per sommatoria, peraltro, la giurisprudenza ha affermato che
il giudice deve provvedere ricorrendo agli usi e all’equità per far fronte a
situazioni che legalmente non legittimano il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo (ex art 3, legge 604/1966).
SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO
Ai sensi dell’art. 2118 del Cod. Civ., qualora si verifichi la situazione per
cui lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine finale di conservazione
del posto, ciascuno dalle parti può liberamente recedere dal rapporto
senza rispetto del preavviso.
Secondo la prevalente giurisprudenza, il datore di lavoro non ha alcun
obbligo di informare il lavoratore malato dell’esistenza di una previsione
contrattuale in tal senso; se invece il lavoratore richiede espressamente
informazioni in merito al numero di giorni in cui si è assentato il datore di
lavoro è tenuto a fornire tale informazione.
CONF. S.A.L.
Naturalmente si tratta di un diritto delle parti, ma non sussiste alcun
obbligo di rescindere il rapporto di lavoro in essere, e quindi, in assenza
di una manifestazione di volontà in tal senso, il rapporto di lavoro
prosegue ma rimane sospeso senza decorrenza di anzianità di servizio in
riferimento a nessun istituto contrattuale. Il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del Comparto Sanità, prevede la possibilità per il lavoratore di
richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che permetta di evitare
il licenziamento.
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MALATTIA E INFORTUNI
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
NEL CASO DI MALATTIA
• Comunicazione e certificazione della malattia.
Nel caso di insorgenza dell’evento morboso, il lavoratore è tenuto a presentare
un certificato di malattia rilasciato da qualsiasi medico (purché sul certificato
siano riportate le generalità e la firma del medico medesimo), contenente prognosi
e durata della malattia al proprio datore di lavoro.
Per i Lavoratori del pubblico impiego, dopo l’introduzione della Legge n° 133
del 6 Agosto del 2008, i certificati medici idonei per giustificare le assenze per
malattia devono essere rilasciati da un medico di una struttura sanitaria pubblica
tra i quali:
•
•
•
•
•
Medici ospedalieri;
Medici del pronto soccorso;
Medico ambulatoriale dell’ASL;
Medici di medicina generale ( medico di famiglia);
Medici di cliniche o specialisti purchè convenzionati con il S.S.N..
Per quanto concerne la certificazione medica, secondo quanto previsto dall’ inps
con circolare 134368/1981 il medico è tenuto a redigere la stessa in duplice copia
e a consegnare al lavoratore il certificato di diagnosi e l’attestazione dell’inizio e
della durata presunta della malattia, specificando se l’evento morboso si configuri
quale prosecuzione di una precedente malattia.
L’inps, con circolare n° 99/1996, ha precisato che sono altresì idonei ad attestare
la malattia, i certificati rilasciati su modulari non regolamentari purché contenenti
dati del lavoratore, diagnosi e prognosi, data rilascio, intestazione timbro e firma
del medico nonché domicilio e recapiti del lavoratore.
CONF. S.A.L.
Per disposizioni art. 2 decreto legislativo 663/19791 , dunque, il lavoratore è tenuto,
entro due giorni tre giorni per il comparto sanità dal rilascio da parte del medico,
a recapitare o trasmettere con raccomandata con ricevuta di ritorno il certificato
e l’attestazione di malattia alla sede Inps (solo per i lavoratori privati) e al datore
di lavoro.
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Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella
convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata
ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni. Il lavoratore è tenuto,
entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il
certificato e l’attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla
struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d’intesa con la Regione, e al datore di lavoro (4). Le eventuali visite di
controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai
medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni. Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta,
all’Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all’articolo 1, sesto
comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell’attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia
e di maternità (5). Qualora l’evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta
menzione da parte del medico curante nel certificato e nell’attestazione di cui al primo comma (5).
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Se la certificazione medica perviene in ritardo sia il datore di lavoro che l’inps (solo
per i privati) i giorni di ritardo sono computati avendo riguardo alla data di arrivo
della certificazione pervenuta fermo restando il diritto del lavoratore di addurre e
provare l’esistenza di un giustificato motivo del ritardo. In ogni caso, la sanzione
della perdita dell’indennità per i giorni di ritardo non è applicabile qualora il motivo
del ritardo nella presentazione della certificazione sanitaria sia determinato da uno
stato di infermità che abbia comportato ricovero in luogo di cura o quando sia
determinato da forza maggiore.
In caso di prosecuzione dell’evento, il lavoratore è tenuto a documentare, con
apposita certificazione, che l’evento di malattia è proseguito oltre il termine
prognosticato. Al fine di consentire le visite di controllo del suo stato di malattia,
inoltre, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’eventuale
cambiamento di indirizzo ovvero ove possa essere raggiunto durante il periodo
di convalescenza.
MALATTIA E INFORTUNI
L’eventuale ritardo nel recapito, comporta la perdita dell’indennità per i giorni
precedenti la data di arrivo della certificazione di inizio malattia. La contrattazione
collettiva, prevede che il mancato rispetto degli obblighi riguardanti la
comunicazione dello stato di malattia possa prevedere sanzioni disciplinari che
possano provocare, nei casi più gravi, anche al licenziamento.
• Obbligo di reperibilità e di sottoporsi ai controlli sanitari
Al datore di lavoro e allo stesso Ente erogatore dell’indennità di malattia è concessa
la facoltà di effettuare verifiche sullo stato di malattia denunciato dal lavoratore,
attraverso le preposte strutture sanitarie.
Il lavoratore, ha l’obbligo sia di consentire la visita di controllo da parte dei
sanitari appartenenti alle strutture pubbliche previste dalla legge, sia di fornire le
indicazioni sulla propria identità personale, ove richieste dal medico che procede
alla visita, essendo questi un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia da parte delle
strutture competenti, il lavoratore è anche soggetto al rispetto dell’obbligo di
reperibilità presso il proprio domicilio durante tutto il periodo di malattia comprese
le domeniche e i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie:
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti
per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti
circostanze:
CONF. S.A.L.
• Lavoratori privati: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore
19:00, pena l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal comma 14 D.l.
463/1983 convertito in Legge n° 638 del 1983, e integrato dalla contrattazione
collettiva.
• Lavoratori pubblici: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
18:00, così come modificato dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2009,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010.
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MALATTIA E INFORTUNI
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici connessi ad una situazione di invalidità riconosciuta;
Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita
fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
VISITE DI CONTROLLO
L’art 2, comma 3, del D.L.663/1979 prevede che gli accertamenti sanitari sullo stato
di infermità del lavoratore possono essere chiesti dal datore di lavoro all’inps o alla
struttura sanitaria pubblica da esso indicata.
L’art 5, legge 300/1970, infatti, prevede che sia vietata la possibilità da effettuare tali
accertamenti direttamente dal datore di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro chieda alla sede inps (nella cui circoscrizione il
lavoratore ha residenza per i privati e all’ASL per i dipendenti pubblici) di effettuare
la visita domiciliare, tale richiesta può essere fatta telefonicamente, ma deve essere
seguita da conferma scritta secondo uno schema apposito predisposto agli istituti.
CONF. S.A.L.
Il medico deve effettuare la visita nella stessa giornata se la comunicazione arriva
prima di mezzogiorno se invece arriva nel pomeriggio la visita sarà effettuata il giorno
seguente.
Qualora il lavoratore non venga reperito al suo indirizzo durante le fasce orarie di
reperibilità, oltre alla applicazione del sistema sanzionatorio, si vengono a verificare
una serie di conseguenze. Il medico competente è innanzitutto tenuto a rilasciare
apposito avviso, recante l’invito a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno
successivo non festivo presso il presidio sanitario pubblico indicato nell’avviso
stesso.
In seguito alla visita di controllo il medico è tenuto a redigere in 4 copie sull’apposito
modulo fornito dall’Inps il referto con indicazione dell’accertamento dell’incapacità
lavorativa riscontrata.
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Il medico che effettua il controllo deve essere munito, a cura dello ASL, di apposito
documento di identificazione. Il medico stesso è tenuto a confermare o meno
l’esistenza dello stato di malattia denunciato dal lavoratore, al fine dl verificare
l’effettiva incapacità al lavoro. Se il medico ritiene esaurita la malattia, invita il
lavoratore a riprendere il lavoro nel primo giorno non festivo successivo alla
visita.
Il medico, Inoltre, è tenuto a redigere il referto relativo alla visita svolta,
sull’apposito modulo fornito dall’lnps, di cui due copie vanno consegnate alla
ASL e uno al lavoratore. Se il lavoratore che ha denunciato lo stato di malattia non
viene reperito nel suo domicilio o nel luogo ove ha dichiarato di risiedere durante la
degenza, il medico lascia l’invito per la visita di controllo ambulatoriale per il giorno
successivo non festivo.
Come anticipato, nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita
di controllo domiciliare effettuata dal medico competente, il medico
stesso deve informare il lavoratore che la visita è stata effettuata ed
invitare lo stesso a presentarsi il giorno successivo non festivo alla visita
ambulatoriale.
Nello stesso tempo deve anche dare comunicazione alla sede lnps
competente che, a sua volta, è tenuta a dare notizia dell’assenza al
datore di lavoro. Nell’ipotesi nella quale il lavoratore non si presenti alla
visita ambulatoriale, l’lnps è tenuta a darne comunicazione al datore di
lavoro e invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni dell’assenza
entro 10 giorni.
Per quanto concerne il sistema sanzionatorio previsto nel caso di assenza
del lavoratore alla visita domiciliare, il comma 14 dell’art. 5 del Decreto
Legislativo n, 463/1983, prevede che:
MALATTIA E INFORTUNI
LAVORATORE CHE RISULTI ASSENTE ALLE EVENTUALI
VISITE DI CONTROLLO
• In caso di assenza durante le fasce di reperibilità, alla prima visita di
controllo senza giustificato motivo il lavoratore decade dal diritto al
trattamento economico di malattia totalmente per i primi 10 giorni;
• In caso di assenza ad una seconda visita di controllo, il lavoratore perde
il diritto al trattamento di malattia nella misura del 50% per l’ulteriore
periodo successivo ai primi 10 giorni. le due sanzioni, pertanto sono
autonome tra loro, derivando da due distinti accertamenti sanitari.
Non vengono sanzionati i periodi di ricovero ospedaliero e quelli
eventualmente accertati da precedenti visite di controllo;
• In caso di assenza alla eventuale terza visita di controllo si provvederà
ad interrompere, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza
e fino al termine dell’evento morboso, la corresponsione delle
prestazioni economiche o carico dell’inps.
Questo significa che, nell’ipotesi in cui il lavoratore, dopo l’eventuale
assenza alla terzo visita, dovesse spontaneamente presentarsi
volontariamente alla visita ambulatoriale, dalla relativa data verrà
ripristinata la corresponsione dell’indennità di malattia.
Esistono, peraltro, delle situazioni per le quali le eventuali assenze del
CONF. S.A.L.
È importante notare che la perdita del trattamento di malattia viene
causata semplicemente dalla assenza del lavoratore dal domicilio
denunciato e non dalla inesistenza dell’evento morboso. A tal proposito,
I’lnps, con Circolare n, 65/1989, ha chiarito che le citate sanzioni non
sono da intendersi quale ulteriore sanzione del comportamento omissivo
del lavoratore, ma semplicemente quale conseguenza della insussistenza
delle condizioni per la conferma dello stato di malattia.
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MALATTIA E INFORTUNI
lavoratore nel caso di visite mediche possano essere giustificate e quindi
non dare atto alla applicazione delle sanzioni previste dall’istituto, né di
quelle previste dalla contrattazione collettiva.
Anche l’lnps, con la Circolare 8 agosto 1984, n. 134421, ha indicato quali
possano essere le circostanze che giustifichino la mancata applicazione
del sistema sanzionatorio. Esse sono:
• cause dl forza maggiore, che il lavoratore deve essere in grado di
dimostrare;
• cause che abbiano reso imprescindibile la presenza del lavoratore
malato in altri luoghi;
• la concomitanza di visite o prestazioni ospedaliere nelle ore di
reperibilità.
Si ricorda, inoltre, che è fatto obbligo al lavoratore di avvisare il
datore di lavoro qualora ci si debba allontanare dal domicilio indicato
nel certificato medico.
Una volta trascorso inutilmente il termine entro il quale il lavoratore è tenuto
a presentarsi alle visite ambulatoriali, oppure una volta che siano stati
valutati negativamente i motivi addotti dal lavoratore, l’istituto applicherà
la sanzione prevista, comunicandola al lavoratore mediante lettera
raccomandata e, nel casi di pagamento a conguaglio, al datore di lavoro.
Abbiamo visto le norme generali che si applicano ai Lavoratori in caso
di malattia, adesso esamineremo le norme sancite dalla contrattazione
collettiva del comparto sanità, contrattazione che si applica a tutti i
dipendenti del S.S.N.
La malattia nel comparto sanità è regolata dall’art 23 del CCNL comparto
Sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte
economica 1994/1995 che così recita:
ART. 23
CONF. S.A.L.
(Assenze per malattia)
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso
in corso.
Il contratto prevede il comporto per sommatoria, ne consegue che le
assenze per malattia effettuate negli ultimi tre anni si sommano.
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2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento
del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi
per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di
Come abbiamo visto in precedenza, il nostro contratto prevede per chi
supera il periodo di comporto retribuito un ulteriore periodo di 18 mesi di
aspettativa senza assegni, o può richiede all’ASL competente una visita
per valutare la sua idoneità al lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1
e 2, ovvero qualora non sia stato possibile applicare l’art. 16 del
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito degli
accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o l’ente può procedere,
alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità
sostitutiva del preavviso.
MALATTIA E INFORTUNI
essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il
tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi
delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro.
Superato il periodo di comporto l’azienda a seguito anche degli
accertamenti sanitari, può procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
malattia è il seguente:
CONF. S.A.L.
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili,
con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo
per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza postricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico
accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al presente
contratto.
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
6. bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre
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MALATTIA E INFORTUNI
ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale della
azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi,
la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a
basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai
fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital
ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In
tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione
prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di
particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende
favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti
dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave
patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre
dalla data della domanda di accertamento (comma integrato dal C.C.N.L.
INTEGRATIVO 20/09/2001)
7. L’assenza per malattia deve essere comunicata alla struttura di
appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
8. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza
entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
9. L’azienda o l’ente dispone il controllo della malattia ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge di norma fin dal primo giorno di assenza,
attraverso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
CONF. S.A.L.
10. Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori
in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
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11. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle
ore 18:00
12. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere,
a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all’azienda o all’ente.
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze
per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia
in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento
dell’insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione,
fatto salvo il diritto alla conservazione del posto se più favorevole.
MALATTIA E INFORTUNI
13. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il
dipendente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal
caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente
liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche
della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’azienda o ente
fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza, ai sensi del comma 6, lettere “a”, “b” e “c”, compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da
parte dell’azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
ASSENZE PER MALATTIA
ESEMPI PRATICI PERIODO DI COMPORTO
Applicazione dell’art. 23, comma 1.
1.1. Si supponga che un dipendente, dopo l’entrata in vigore del presente
contratto, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
• dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi);
• dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi);
• dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto “periodo di
comporto” è necessario:
1. sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova
malattia;
2. sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
CONF. S.A.L.
• totale assenze effettuate dal 19.7.95 al 19.7.98: 12 mesi
• ultimo episodio morboso: 7 mesi
• totale 19 mesi
Al 20.1.99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.99
egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito (salva la
possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita).
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MALATTIA E INFORTUNI
1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema:
•
•
•
•
dal 10.9.95 al 10.11.95
dal 15.1.96 al 15.11.96
dal 20.12.97 al 20.6.98
dal 20.12.99 al 20.1.00
(2 mesi);
(10 mesi);
(6 mesi);
(1 mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il
dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto per un periodo
di 11 mesi. Infatti:
• assenze effettuate dal 19.12.96 al 19.12.99: 6 mesi
• ultimo episodio morboso: 1 mese
• totale 7 mesi
Al 20.6.98 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito;
successivamente egli non effettua assenze fino al 20.12.99, con la
conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso
fino al 19.12.96. Al 20.1.99 egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.
2. Applicazione dell’art. 23, comma 6 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso
concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate
nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni
e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto
questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma
... dell’art. ... . Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà
diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
CONF. S.A.L.
S.A.L.
CONF.
• dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi) Intera retribuzione;
• dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) Intera retribuzione fino al 15 .8.96;
90% della retribuz. fino al 15.11.96;
• dal 20.7.98 al 20.2.99 (7 mesi) 50% della retribuzione fino al 20.1.99.
14
Dal 21.1.99 l’assenza non è retribuita (questo a prescindere dall’eventuale
richiesta fatta ai sensi del comma ... dell’art...)
Caso illustrato nel punto 1.2.:
• dal 10.9.95 al 10.11.95 (2 mesi); Intera retribuzione;
• dal 15.1.96 al 15.11.96 (10 mesi) Intera retribuzione fino al 15 .8.96 ;
90% della retribuz. fino al 15.11.96;
• dal 20.12.97 al 20.6.98 (6 mesi) 50% della retribuzione;
• dal 20.12.99 al 20.1.00 (1 mese) 100% della retribuzione.
Per ogni singolo evento di malattia, i primi dieci giorni di assenza
(qualunque sia la durata) è corrisposto solo il trattamento economico
fondamentale, l’eventuale proseguimento della malattia oltre il decimo
giorno non comporta alcuna decurtazione.
Per trattamento economico fondamentale, si intende:
• Stipendio tabellare;
• Tredicesima mensilità;
• Retribuzione individuale di anzianità R.I.A.
• Fasce;
• Assegni ad personam;
MALATTIA E INFORTUNI
TRATTAMENTO ECONOMICO DOPO LA LEGGE
DEL 6 AGOSTO 2008 N° 133
• Indennità di qualificazione professionale;*
• Indennità professionale specifica;*
• Posizione organizzativa e/o di cordinamento nel valore minimo fissato
in sede di contrattazione collettiva nazionale.*
Il trattamento economico accessorio è quello finalizzato, invece, a
compensare la produttività e remunerare le prestazioni lavorative
svolte in particolari condizioni di rischio o disagio. Tali voci retributive,
aventi carattere fisso, continuativo o accessorio, quindi soggette alla
decurtazione, nei primi dieci giorni di assenza per malattia per ogni
singolo evento nell’anno sono:
• Retribuzione di posizione organizzativa;
• Indennità di coordinamento;
• Indennità ex art. 44;
• Indennità rischio radiologico;
• Indennità di rischio per profilassi tubercolare;
CONF. S.A.L.
• Indennità di bilinguismo;
• Indennità SERT;
• Indennità assistenza domiciliare;
• Produttività collettiva.
* Interpretazione della conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 13 novembre 2008
15
MALATTIA E INFORTUNI
Le assenze per malattia prive di decurtazione
Ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale continuerà ad essere
corrisposta l’intera retribuzione comprensiva del trattamento economico
accessorio per quanto attiene tutte le giornate di assenze per malattia
dovute a :
• Infortunio sul lavoro;
• Causa di servizio;
• Ricovero ospedaliero;
• Day hospital;
• Patologie gravi che richiedano terapie salva vita.
• Convalescenza post-ricovero in presenza di certificazione medica
dove si evidenzi la sussistenzà di un nesso etiologico ed una continuità
tra il ricovero e la convalescenza.*
ESEMPI PRATICI
1. Se il dipendente si ammala ed il medico certifica 12 giorni di assenza
per malattia, nei primi 10 giorni viene retribuito con il trattamento
economico fondamentale e sui restanti 2 giorni non vi è alcuna
decurtazione;
2. Se il dipendente prorogasse, con un ulteriore certificato di malattia
i primi 12 giorni, ai successivi non viene applicata nessuna
decurtazione;
3. Nel caso invece il dipendente abbia diversi episodi morbosi in periodi
diversi, per ogni assenza per malattia i primi 10 giorni o periodo inferiore
sarà retribuito solo con il trattamento economico fondamentale, ad
esempio porta nell’anno cinque certificazioni mediche:
• 1° certificato: giorni 5 di malattia, per tutti i 5 giorni avrà la
decurtazione;
CONF. S.A.L.
• 2° certificato: giorni 1 di malattia, per l’unico giorno si applica la
decurtazione;
• 3° certificato: giorni 16 di malattia, solo per i primi 10 giorni avrà la
decurtazione;
• 4° certificato: giorni 7 di malattia, si applica per tutti i 7 giorni la
decurtazione;
16
• 5° certificato: giorni 6 di malattia, quale continuazione della malattia di
cui al quarto certificato, solo per i primi 3 giorni si applica la decurtazione
(i primi 3 giorni si sommano ai 7 del precedente certificato)
* Interpretazione della conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 13 novembre 2008
Secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, del D.P.R. n. 1124/1965,
viene considerato infortunio sul lavoro l’infortunio accaduto “… per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata o la morte o un’inabilità
permanente al lavoro, oppure un’inabilità temporanea assoluta che
comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Secondo quanto disposto dal citato testo unico, l’inabilità permanente
assoluta è la conseguenza di un infortunio sul lavoro che privi
completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro.
L’inabilità permanente parziale è invece la conseguenza di un infortunio
che diminuisca in misura superiore al 10%, e per tutta la vita l’attitudine
al lavoro. L’inabilità temporanea assoluta è infine la conseguenza di un
infortunio che impedisca totalmente e di fatto, per più di tre giorni di
andare al lavoro. Il verificarsi di un infortunio in occasione del lavoro o di
una malattia dovuta all’attività lavorativa, come sopra definita, comporta
da un lato il diritto del lavoratore ad assentarsi dal luogo di lavoro e allo
stesso tempo, a ottenere una serie di prestazioni previdenziali a carico
dell’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul lavoro (INAIL) e dall’altro una
serie di obblighi in capo al datore di lavoro.
MALATTIA E INFORTUNI
INFORTUNIO SUL LAVORO
Il datore di lavoro è generalmente tenuto a tenere una serie di
comportamenti tali da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
infortunati, come verrà in seguito specificato. Inoltre esso è chiamato
ad erogare un trattamento economico integrativo delle prestazioni
previdenziali erogate dall’INAIL e, su richiesta dello stesso istituto, ovvero
in presenza di specifiche disposizioni contrattuali collettive in tal senso.
Da parte sua, il Lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro e alla
conseguente conservazione del posto di lavoro per il periodo stabilito
dalla legge o, dai singoli contratti collettivi.
CONF. S.A.L.
L’infortunio sul lavoro non è indennizzabile quando esso sia dovuto
a dolo del lavoratore preordinato ad ottenere il relativo trattamento
economico senza prestare l’attività lavorativa ovverosia dovuto ad una
scelta arbitraria del lavoratore di sottoporsi a un rischio diverso da quello
cui sarebbe esposto per esigenze di servizio.
INFORTUNIO IN ITINERE
Un’altra tipologia di infortuni è quella che comprende gli infortuni occorsi
ai lavoratori durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, salvo il caso di interruzione o deviazione
del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non dovute
a causa di forza maggiore.
L’assicurazione trova applicazione anche nel caso di utilizzo del mezzo di
17
MALATTIA E INFORTUNI
trasporto privato, purché necessitato da esigenze di carattere oggettivo.
Naturalmente restano esclusi gli infortuni occorsi nella propria proprietà,
nel condominio, e quelli che non si sono verificati sul suolo pubblico.
Inoltre vengono esclusi gli infortuni causati direttamente dall’abuso di
alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti.
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Il lavoratore che subisce un infortunio, anche se di lieve entità è tenuto ai
sensi dell’art. 52, comma 1 del D.P.R. n.1124/1965, a darne immediata
notizia di quanto occorsogli, al proprio datore di lavoro recandosi al
più presto presso il pronto soccorso della struttura. In caso di mancata
ottemperanza a tale obbligo, il lavoratore perde il diritto alla indennità per
tutti i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro è stato informato
di quanto avvenuto.
INDENNITA’ INAIL
Le prestazioni economiche a carico dell’inail, nel caso di infortuni,
possono essere sintetizzate come segue:
• per il lavoratore infortunato, un’indennità giornaliera per l’inabilità
temporanea assoluta o una rendita nel caso di inabilità permanente;
• per gli eventuali superstiti una rendita ed un assegno “una tantum” in
caso di morte;
• per la persona che svolge un’assistenza continuativa, infine, un assegno.
CONF. S.A.L.
Noi affronteremo nello specifico il caso classico, quello più comune,
l’inabilità temporanea assoluta. L’indennità economica giornaliera per
inabilità temporanea assoluta è a carico del datore di lavoro è cioè il 100%
della retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 60% per i successivi tre
giorni. Dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio,
l’indennità viene erogata dall’inail, fino a quanto dura l’inabilità assoluta.
18
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a carico dell’inail
è pari al 60% della retribuzione media giornaliera riferita ai 15 giorni
immediatamente precedenti l’evento stesso, che viene elevata al 75% a
decorrere dal novantunesimo giorno anche non continuativo.
Il contratto collettivo del comparto sanità prevede norme più favorevoli
rispetto alla norma nazionale, infatti vi è l’obbligo da parte del datore di
lavoro dell’integrazione della retribuzione al 100%.
La malattia professionale, secondo quanto disposto dall’articolo 3, del
D.P.R. n.1124/1965, si considera quella alterazione contratta nell’esercizio
e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare,
la malattia professionale è costituita dalla aggressione dell’organismo
che il lavoratore subisce a causa dello svolgimento della propria attività
lavorativa, e che si riflette in una definitiva alterazione dell’organismo
stesso che produce,a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
E’ immediatamente evidente, quindi, come la natura della malattia
professionale sia differente rispetto a quella dell’infortunio sul lavoro, in
quanto la stessa non deriva da una causa violenta ed istantanea, ma
dall’azione lenta nel tempo causata dal contatto e dall’esposizione a
sostanze nocive che il lavoratore ha dovuto subire negli anni di svolgimento
della propria attività lavorativa. Pertanto, deve essere considerata malattia
professionale, e come tale indennizzabile dall’INAIL, qualsiasi infermità
di cui sia comunque provata la causa di servizio (sentenza della corte
costituzionale 179/1988 e D.lgs n. 38/2000 articolo 10).
MALATTIA E INFORTUNI
MALATTIA PROFESSIONALE
ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Come previsto dall’articolo 52, comma 2 del D.P.R. n. 1124/1965, il
lavoratore ha l’obbligo di denunciare l’eventuale insorgenza di una malattia
professionale ai datori di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione
della stessa. Eventuali ritardi nella denuncia producono la decadenza
dal diritto a ricevere la relativa indennità da parte del’istituto per tutto il
periodo antecedente la denuncia stessa. Il Lavoratore che ritiene essere
soggetto ad una malattia professionale, dunque, è tenuto a produrre
tutta la documentazione ragionevolmente acquisibile sia sulle condizioni
di rischio sia sull’esistenza della malattia. Qualora vi sia una prima
valutazione di possibile insorgenza di una malattia professionale, tutti
gli ulteriori esami clinico-specialistici necessari per l’approfondimento
di nesso eziologico tra questa e lo svolgimento della attività lavorativa
devono essere svolti a cura ed a carico dell’istituto.
DANNO BIOLOGICO
Sempre secondo quanto disposto dallo stesso decreto, le prestazioni per
il risarcimento del danno biologico sono determinate indipendentemente
dalla retribuzione della persona che ha subito il danno. Infatti le
CONF. S.A.L.
Con l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 (riforma inail), è stato
per la prima volta introdotto, anche se invia sperimentale, il concetto
di danno biologico, definendolo come qualsiasi lesione all’integrità
psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale.
19
MALATTIA E INFORTUNI
menomazioni dell’integrità psicofisica sono valutate in base ad una
specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. Innanzitutto è necessario specificare che non
hanno diritto ad alcuna indennità gli infortunati con postumi di invalidità
inferiori al 6%. In particolare, l’indennizzo delle menomazioni accertate in
sede medico legale di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è
erogato in forma capitale. Dal 16% in poi, l’indennizzo viene liquidato in
forma di rendita, secondo la “tabella indennizzo danno biologico”.
Tale tabella varia in funzione dell’età del Lavoratore al momento della
guarigione clinica e del sesso dello stesso. Le menomazioni di grado
pari o superiori al 16% danno diritto ad un’ulteriore quota di rendita per
l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle stesse, commisurata al
grado della menomazione, alla retribuzione del lavoratore e al coefficiente
di cui all’apposita “tabelle dei coefficienti”.
La tabelle vengono aggiornate ogni anno con D.M. In tutti i casi di
aggravamento conseguente alla malattia professionale, entro 15 anni
dalla denuncia di malattia professionale, il lavoratore stesso può chiedere,
l’adeguamento dell’indennizzo del capitale già concesso. Abbiamo visto
ed esaminato cosa si intende per infortunio sul lavoro e malattie dovute a
cause di servizio, nella contrattazione collettiva di comparto essa è inoltre
regolata dall’articolo 24 del C.C.N.L. che così recita:
ART. 24
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
CONF. S.A.L.
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e,
comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto. In tale
periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 23,
comma 6 lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come
determinato nella tabella n 1 allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione l’art. 23, comma 3. Nel caso che l’azienda o ente
non proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente
riconosciuto permanentemente inidoneo a proficuo lavoro, per
l’ulteriore periodo di assenza non compete alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle
vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo.
20
CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità
stipulato il 7 aprile 1999
1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido
o mutilato per causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale,
nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare
in godimento alla data di presentazione della relativa domanda, a seconda
che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione
ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene
corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la materia relativa
all’accertamento dell’infermità per causa di servizio, al rimborso delle
spese di degenza per causa di servizio e all’equo indennizzo che rimangono
regolate dalle seguenti leggi e loro successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n.
686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPR del 5 luglio 1965; art.
50 DPR 761/1979; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834/1981 (Tabelle); art.
22 ,commi da 27 a 31, legge 23.12.1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a
122 della legge 23.12.1996, n. 662. Con riferimento alla misura dell’equo
indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue.
MALATTIA E INFORTUNI
Art. 47
Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali
a. Per la determinazione dell’equo indennizzo si considera il trattamento
economico iniziale di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), del CCNL del 7
aprile 1999, della categoria e posizione economica di appartenenza
maggiorata dell’80%;
b. La misura dell’equo indennizzo per le menomazioni dell’integrità
fisica, iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23
dicembre 1978, n. 915, è pari a 2,5 volte l’importo dello stipendio
determinato a norma del punto a);
L’azienda ha diritto di dedurre dall’importo dell’equo indennizzo e fino a
concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo
dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui
contributi o premi siano stati corrisposti dall’azienda stessa.
Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l’indennizzo venga liquidato
al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all’età dell’interessato.
CONF. S.A.L.
c. Per la liquidazione dell’equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al
trattamento economico corrispondente alla posizione di appartenenza
del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d. restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per
le menomazioni dell’integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
21
MALATTIA E INFORTUNI
Sono disapplicati l’art.49 del DPR 761/1979 e l’art. 63 del DPR 270/1987.
3. Per quanto riguarda la disciplina della 13.ma mensilità si continua a
fare riferimento al D.Lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. La misura dell’indennità integrativa speciale è stabilita dalla tabella
allegato 2.
5. In materia di congedo per cure degli invalidi si rinvia alle seguenti leggi:
legge 30 marzo 1971, n. 118; DPR 29 dicembre 1973, n. 1032; D.L. 12
settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; D.
Lgs. 23 novembre 1988, n. 509; D.L. 25 novembre 1989, n. 382 convertito
in legge 25 gennaio 1990, n. 8; legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CONF. S.A.L.
6. Nei confronti del personale del comparto continua a trovare applicazione
la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive
modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di
anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione
individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui
all’art.37, comma 2, lett. b) per ogni biennio considerato o in percentuale
proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
22
MILANO
Responsabili: ANGELO GRECO
ROCCO FERRARA
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CREMONA
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BRESCIA
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VARESE
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SONDRIO
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PAVIA
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COMO
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MANTOVA
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Fax 0376397287
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23
CONF. S.A.L.
MALATTIA E INFORTUNI
CONF. S.A.L.
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