Regione del Veneto
Azienda Unità Locale
Socio Sanitaria
OVEST
VICENTINO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
S.P.I.S.A.L.
Consumo di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.
Alcune considerazioni sui compiti dei Datori di Lavoro (DdL) e dei Medici
Competenti (MC) alla luce delle norme vigenti.
Il campo di applicazione.
Le regole sul consumo di alcol nei luoghi di lavoro sono contenute nell’art.15
della L.125/2001 che a sua volta è strutturato in 4 commi.
Il Comma 1 dell’art 15 proibisce l’assunzione e la somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche (1) ai lavoratori adibiti a particolari attività
lavorative
che
sono
indicate
dettagliatamente
nell’elenco
allegato
al
Provvedimento del 16.03.2006 della Conferenza Stato Regioni.
Il Legislatore non prevede il divieto di consumo e somministrazione di
bevande alcoliche nelle attività lavorative diverse da quelle della liste pertanto a
rigore, sembrerebbe non si applichi il divieto ai Lavoratori adibiti a mansioni non
comprese nella lista.
Si ritiene comunque che il consumo di bevande alcoliche in ambiente di
lavoro sia consentito solamente a condizione che avvenga per quantità moderate
che
non
possano
minimamente
interferire
con
l’efficienza
psicofisica
del
Lavoratore e relativa idoneità alla sua mansione specifica.
Si
rimanda
alla
consultazione
dell’Opuscolo
allegato
per
informazioni sulla correlazione tra dose assunta ed effetti fisiologici.
1-Ai fini della presente legge(L:125/2001), per bevanda alcolica si intende ogni prodotto
contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda
superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
S.P.I.S.A.L.: Direttore: dott. Adolfo Fiorio.
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maggiori
Inoltre è nostra opinione che è il DdL ha certamente la facoltà di non
consentire (vietare) il consumo e la somministrazione di bevande alcoliche nella
mensa aziendale ed inoltre ha facoltà di indirizzare all’astensione dal consumo di
alcolici in tutto l’ambiente di lavoro mediante direttive specifiche inserite nel
Documento di Valutazione dei Rischi (art.li 17 e 28 Dlegvo 81/08).
A questo riguardo ricordiamo l’obbligo di collaborazione con il MC per la
redazione del DVR previsto per il DdL dall’art 29 comma 1.
Ovviamente una direttiva del genere sarebbe ancor più efficace nel caso la
limitazione del consumo di bevande alcoliche dovesse arrivare nel DVR come
conseguenza di una decisione formale condivisa dal DdL con il MC, il RSPP ed i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) .
I Controlli
Il Comma 2 individua come unici soggetti autorizzati ad eseguire i controlli
alcolimetrici il MC e i Dirigenti Medici del Lavoro del SPISAL competente per
territorio. I controlli alcolimetrici hanno lo scopo di controllare che i lavoratori
della
lista
non
abbiano
assunto
alcol
e/o
che
nessuno
abbia
loro
somministrato alcol.
Manca qualsiasi indicazione sul tipo e la periodicità dei controlli alcolimetrici che
si possono eseguire.
Si sottolinea il possono perché la norma esplicitamente non obbliga nessuno ad
eseguirli, tuttavia è nostra opinione che in tutte le aziende dove vi sono
Lavorazioni previste dalla Lista il DdL è implicitamente obbligato a predisporre, in
collaborazione con RSPP e MC, delle procedure adeguate per tenere sotto
controllo la somministrazione ed il consumo di alcol dei Lavoratori adibiti alle
mansioni indicate nella Lista.
Pertanto è necessario che in tutte le aziende nelle quali vi sono Lavoratori addetti
a mansioni pericolose della Lista queste procedure siano parte integrante del
DVR previsto dall’art.17 D.Leg.vo 81/08
2
Diversamente dalle Norme che regolano la tossicodipendenza nei luoghi di
lavoro in quelle sull’alcol manca l’obbligo per il DdL di comunicazione
al MC
dell’elenco dei lavoratori impiegati nelle mansioni della tabella.
Nell’ambito del controllo della Tossicodipendenza l’adempimento a questo
obbligo è l’atto formale documentato che determina l’avvio di tutto il processo
previsto dalle Norme.
E’ nostra opinione che nel caso il DdL e/o il MC intendessero estendere i
controlli sul consumo di alcol a lavoratori adibiti a mansioni pericolose diverse da
quelle
dell’elenco
è
indispensabile
acquisire
preventivamente
informato da parte dei Lavoratori altrimenti si potrebbero creare
il
consenso
problema di
legittimità, soprattutto se questa estensione dovesse avvenire in mancanza di
validi motivi. (art 5 L.300/70)
Quanto alla pari competenza tra MC e DM SPISAL prevista dal Comma 2,
la nostra interpretazione è la seguente.
Al MC spettano i controlli usuali nell’ambito del periodico controllo sanitario
predisposto dal DdL in DVR, mentre i DM SPISAL possono essere coinvolti per
eventuali necessità di Vigilanza e comunque sempre e soltanto dopo l’intervento
del MC, a seguito di sua richiesta motivata al SPISAL.
La Norma sull’alcol non dice nulla circa la periodicità, nulla dei criteri per il
giudizio di idoneità nel caso di positività, mancano anche indicazioni sui limiti
degli indici di assunzione/ esposizione (alcolemia) da utilizzare.
In attesa di atti ufficiali, riteniamo che se non vi sono altre condizioni patologiche
in grado di compromettere l’idoneità al lavoro, per analogia con il Codice della
Strada si dovrebbero considerare ammessi valori di alcolemia fino a 0,50 g/l 1 .
Circa la durata dell’eventuale non idoneità temporanea bisognerà considerare che
il metabolismo dell’alcol generalmente consente il rientro in limiti accettabili di
alcolemia in 24-48/h!
In mancanza di specifiche indicazioni non crediamo che il MC potrebbe formulare
un giudizio di non idoneità temporanea per una durata superiore a 3 giorni, a
meno che insieme al superamento del limite di 0,50 g/l non abbia riscontrato
1
Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92, convertito nella legge 24 Luglio 2008, n. 125
Tasso alcolemico 0.50 g/l
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delle patologie che compromettono l’idoneità specifica (alcol correlate o non)
diverse dalla concentrazione di alcol nel sangue.
In merito questo ed altri aspetti di questa Norma si attendono chiarimenti dalla
decisione prevista entro il 31.12.2009 ………..dal comma 4 bis dell’art.41 del
D.Leg.vo 81/08!
“4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni,
adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e
le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”
Gli esiti dei controlli
Nel paragrafo precedente abbiamo già evidenziato come nella norma e nel
relativo accordo Stato-Regioni manchi qualsiasi indicazione sulle azioni da
attivare quando si riscontrano valori di alcolemia > a 0.5g/l.
Il comma 3 prevede unicamente che i lavoratori che risultano affetti da patologie
alcol correlate (immaginando che l’alcolismo cronico sia una di queste) possono,
se vogliono, accedere ai programmi terapeutici previsti da art 9 dell L.125/2001.
Nel caso aderiscano, a loro si applicherà quanto previsto da DPR 309/1990,
immagino per la conservazione del posto di lavoro……..
Da notare che in questo comma nulla si dice delle azioni da attivare verso quei
lavoratori che non dovessero aderire volontariamente ai programmi terapeutici.
Tuttavia per chiarezza, anche se non scritto esplicitamente nella norma, nel caso
di riscontro di alcolemia >a 0,5 g/l in un lavoratore adibito a una delle lavorazioni
della Lista, il MC deve formalizzare un giudizio di
inidoneità temporanea alla
mansione.
Le sanzioni
Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa (da 500 a 2.500 euro ca) per
quelli che violano il comma 1 .
Gli atti illeciti sanzionati sono di incerta definizione: è punito chi somministra
alcol nei luoghi di lavoro.
Questo significa che forse non è punito chi consente la disponibilità di alcol, ma
solamente per chi ……….versa nel bicchiere o fornisce bottiglia con bevanda
alcolica?
4
Naturalmente la penalità scatta solamente se il soggetto consumatore fino a
superare 05.g/l di alcolemia è un lavoratore adibito a mansioni pericolose
indicate nella lista.
Per individuare responsabilità sembrerebbe determinante anche stabilire che il
consumo è avvenuto nel luogo di lavoro.
Infatti sembrerebbe non penalizzato esplicitamente un valore di alcolemia
> a 0,5 g/l durante il lavoro, come invece avviene nel il Codice della Strada dove
conta unicamente il valore di alcolemia riscontrato in occasione di controlli, non
quando è avvenuto il consumo di alcol.
Invece non ci sono dubbi circa il fatto che solamente un Pubblico Ufficiale
è legittimato all’accertamento delle violazioni.
Come possa avvenire l’accertamento del consumo o della somministrazione nelle
attività ad elevato rischio non è problema semplice, ma comunque non riguarda
né il DdL né il MC.
Conclusioni.
Le norme relative all’uso di alcol nelle mansioni pericolose indicate nella Tabella
dell’Accordo Stato-Regioni, al momento, sono molto diverse da quelle vigenti in
tema di uso di sostanze stupefacenti.
Per l’alcol, come abbiamo discusso qui sopra, mancano indicazioni operative
ufficiali analoghe a quelle che invece quasi tutte le Regioni hanno emanato per la
tossicodipendenza.
Particolarmente significativo è la mancanza dell’obbligo per il DdL di comunicare
l’elenco dei Lavoratori adibiti alle mansioni dell’Elenco dell’Accordo Stato-Regioni,
invece nel caso dei controlli sulla tossicodipendenza è con questo adempimento
formale che si avvia tutto il processo.
In conclusione è nostra opinione che in molti aspetti le norme sul controllo
dell’uso di alcolici nei luoghi di lavoro contengano lacune così ampie da rendere
parecchio difficoltoso sia per il DdL che per il MC mettere in atto efficaci azioni di
controllo.
E’ sperabile che chiarimenti saranno introdotti dalle Indicazioni operative della
Conferenza Stato Regioni che secondo l’art 41 bis D.Leg.vo 81/08 dovrebbero
seguire la rivisitazione delle condizioni e le modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Solitamente questi adempimenti avvengono con estrema lentezza perciò
durante l’attesa riteniamo opportuno ricordare ai DdL che, insieme al MC, in tutte
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le aziende in cui vi sono Lavorazioni comprese nella Lista devono redigere
procedure adeguate a garantire che si è attivato un sistema di controllo sul
consumo di bevande alcoliche.
Questa Procedura deve essere inserita come parte integrante nel DVR e portata a
conoscenza di tutti i Lavoratori coinvolti.
Per il MC i compiti sono un po’ più estesi.
Oltre a collaborare per questa procedura con il DdL è opportuno che il MC si attivi
per :
- registrare nel protocollo sanitario (art.25 comma 1 lett b) come intende
controllare eventuale uso di alcolici in occasione di visita medica a lavoratore
adibito a mansioni della lista: anamnesi mirata, rilievo di segni in EO, esami
emato-chimici specifici.
-inserire nella Cartella Sanitaria e di Rischio (CSR) di tutti i lavoratori
impiegati in mansioni pericolose una sezione dove raccogliere i dati previsti dal
protocollo circa consumo di alcol e peggio (patologie alcol correlate).
-attivarsi con accertamenti puntuali nel caso di segnalazioni di DdL,
Dirigenti, ecc circa un possibile uso parte di lavoratori in mansioni
pericolose.: attenzione ad assicurare la privacy!
A conclusione di queste note sommarie vorremmo ricordare che anche
l’applicazione di queste norme particolari deve avvenire secondo i criteri di
semplicità brevità e comprensibilità previsti per il DVR al comma 2 lett.a) dell’art
28 del Dlegvo 81/08.
Significa che sezione dedicata alla gestione del consumo di alcol deve essere
strutturata in forma semplice e sintetica in modo da costituire una guida
operativa per il DdL ed i Lavoratori ai quali dovrà essere spiegato
Si raccomanda infine la lettura dell’Opuscolo allegato che secondo noi
mantiene le promesse contenute nel titolo.
Arzignano febbraio 2010
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