ALTERNATIVE TRACKS- integrated approach minor offender and their families
VADEMECUM OPERATIVO
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Criminal Justice-JUST/2013/JPEN/AG/4498 project: ALTERNATIVE TRACKS – integrated approach to minors
offenders and their families "" This project was funded by the European Union "
2015
1
By
dr. Michele Bulzis
prof. Michele Corriero
EUGHENIA
s.c.s.
This publication
has- ONLUS
been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole
responsibility of Eughenia Società Cooperativa Sociale - Onlus and can in no way be taken to reflect the views of the European
Union.
2
ALTERNATIVE TRACKS- integrated approach minor offender and their families
VADEMECUM OPERATIVO
Index
VADEMECUM OPERATIVO: PRIMA PARTE
pag.
3
Premessa
pag.
4
Interesse superiore del minore e stato di diritto.
pag.
8
Età imputabile
pag.
11
Diritto alla partecipazione
pag.
13
Protezione dalla discriminazione e formazione degli operatori
pag.
16
Bibliografia
pag.
18
VADEMECUM OPERATIVO: SECONDA PARTE
Premessa
L’importanza di una guida
pag.
20
pag.
21
Capitolo 1
Regole di condotta sul posto di lavoro
pag.
23
Capitolo 2
regole funzionali allo svolgimento delle attività (rivolte agli utenti e ai visitatori)
pag.
26
Capitolo 3
Procedure e modulistica
pag.
28
Mod. 1: Diario di bordo e passaggio delle consegne
pag.
29
Mod. 2: Analisi anamnestica
Dati personali
informazioni generali
Sezione psico-sociale
informazioni scolastiche/lavorative
informazioni economiche, personali e familiari
pag.
33
Mod. 3: Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
pag.
39
Mod. 4: Visita domiciliare
pag.
43
Mod. 5: Colloqui con Servizi/istituzioni ed Enti
pag.
44
Mod. 6: Colloqui con il minore
pag.
45
Mod. 7: Colloqui con la agenize scolastiche-lavorative
pag.
46
Mod. 8: Consegna in custoidia di beni personali
pag.
47
Conclusioni
pag.
49
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VADEMECUM OPERATIVO
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2015
Criminal Justice - JUST/2013/JPEN/AG/4498 project: “ALTERNATIVE TRACKS – integrated approach to
minors offenders and their families” “This project was funded by the European Union”
VADEMECUM OPERATIVO
PARTE PRIMA
3
La giustizia dovrebbe essere amica dei minori. Non dovrebbe camminare
davanti a loro, perché potrebbero non seguirla. Non dovrebbe
camminare dietro di loro, perché i minori non dovrebbero avere la
responsabilità di scegliere il cammino. La giustizia dovrebbe camminare
al loro fianco ed essere loro amica.
Maud de Boer Buquicchio
Vicesegretario generale
Consiglio d’Europa
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole
responsibility of
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VADEMECUM OPERATIVO
4
Vasilij Kandinskij, “Cerchi concentrici”
Premessa
Il documento che presentiamo, sottoforma di Vademecum, ha un respiro Europeo e
fa riferimento ai Principi fondamentali ed alle pratiche che si usano, o che si
dovrebbero usare, in tutti i sistemi della giustizia minorile Internazionale ed in Europa
in particolare. Questo è anche il prodotto della ricerca comparata1 sui sistemi penali
minorili e sulle buone prassi utilizzate per tutelare e garantire ai minori, entrati nel
circuito penale, il riconoscimento dei propri diritti di tutela e protezione, sia pur nella
logica della responsabilità e della sanzione.
La scelta di dare un taglio Europeo a questo Vademecum è dettata proprio da un
bisogno emerso dalla ricerca stessa e dalla studio comparato: quella di facilitare e
sviluppare una logica di appartenenza Europea alla politica organica sulla giustizia
minorile, non solo per Principi ma soprattutto per prassi e buone prassi utilizzate.
Infatti, il fenomeno della devianza e del sistema penale minorile di alcuni paesi
Europei (Italia, Inghilterra, Portogallo, Grecia, Bulgaria e Romania) rappresenta una
dimensione complessa ed articolata, che riprende, in buona sostanza, elementi
culturali, storici e sociali che in parte si diversificano da Paese a Paese.
Il vademecum parte dalla considerazione che l’Unione Europea rappresenta
una traccia ed un indirizzo fondamentale e inevitabile anche in materia di diritti
fondamentali per l’infanzia e l’adolescenza, ed in particolare per i minori, di età
imputabile, entrati nell’esperienza del processo penale minorile.
1
Rimandare alla ricerca
5
ALTERNATIVE TRACKS- integrated approach minor offender and their families
VADEMECUM OPERATIVO
In ambito Europeo, dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, alla Convenzione
sull’esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo, alla Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea, alle linee guida per una giustizia a misura di minore adottate dal
Consiglio d’Europa hanno lo scopo specifico di garantire che la giustizia sia sempre
sensibile nei confronti dei minori, indipendentemente da chi sono o da ciò che hanno
fatto. Per essere a misura di minore, la giustizia dovrebbe incarnare gli ideali propri
dell’amicizia; dovrebbe cioè sapersi porre come un amico, che è una persona che ti
tratta bene, che si fida di te e di cui ti puoi fidare, che ascolta quello che hai da dire e
a cui presti ascolto, che ti capisce e che sei in grado di capire, e come un vero amico
avere il coraggio di dirti quando sei nel torto e stare dalla tua parte per aiutarti a
trovare una soluzione.
L’ambito Europeo e Internazionale, pertanto, determinano con la sua
importante Documentazione, una Base Sicura per il riconoscimento e la tutela dei
diritti dei minori, da cui non si può prescindere, anzi vi è uno stimolo costante e
sollecitazioni ( inviti,raccomandazioni e obblighi) a rendere sempre più attuale,
concreta e realizzabile la protezione dei minori in ambito penale e tradurre tutti i
Principi Europei in pratiche giuridiche nazionali, sociali ed educative ( Istituzionali e
professionali) di prevenzione e benessere.
Alla luce dell’esperienza della ricerca effettuata emerge come ci siano nei
singoli stati (quelli coinvolti nelle Ricerca) se pur con un approccio comune Europeo,
una diversità di politica e di gestione della giustizia minorile. Per cui, in alcuni contesti
nazionali sono forniti più dati statistici riguardo al trattamento dei minori entrati in
conflitto con la legge, che pratiche di prevenzione e di pene alternative.
Tuttavia, risulta chiaro che , malgrado importanti prassi giuridiche e di
inclusione socio educativa e preventiva siano state attivate nel panorama europeo,
molto lavoro bisogna ancora fare per garantire la sostenibilità delle buone prassi e, in
quelle nazioni, dove più giovane è il processo democratico e dove il sistema della
giustizia minorile si scontra con problematiche di natura economica, socio-culturale
ed educativa, fare un ulteriore investimento sullo scambio delle buone prassi e sulla
comparazione dei sistemi nazionali di giustizia minorile (per esempio più che
l’attuazione di misure restrittive della libertà si dovrebbe investire sulle misure
alternative come la diversion e la giustizia riparativa, pratiche ancora non pienamente
diffuse) .
L’esame e l’individuazione delle performance nell’ambito della giustizia
minorile, dei paesi che hanno partecipato alla ricerca, rappresenta il motivo di questo
Vademecum, che vuole fornire, da una parte indicazioni pratiche rispetto alle
modalità e principi di lavoro con minori del penale, dall’altra elaborare e, senza una
pretesa esaustiva, promuovere e sviluppare una visione organica sulla giustizia
minorile in Europa, orientata a politiche e prassi di prevenzione e contrasto alla
delinquenza minorile.
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Questo, sulla base e in conformità ai principi dei Trattati,Raccomandazioni e
Protocolli Internazionali e dell’Unione Europea sulla giustizia minorile ed in
particolare le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una
giustizia a misura di minore2 e della Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, ( sottoscritta e ratificata da tutti gli Stati Europei)
dove, in maniera trasversale per tutti i minori si individuano dei principi generali (
spesso dati per scontato) che devono guidare l’attuazione delle procedure e dei diritti
dei minorenni: il superiore interesse dei minori, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e
allo sviluppo, la non discriminazione e il diritto all’ascolto. Ed in particolare sul focus
effettuato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile.
Considerando che a livello Europeo ed Internazionale siano stati efficacemente
definiti principi fondamentali sulla giustizia minorile in senso ampio e diffuso, non si
può ancora dire che tale sistema di giustizia sia sempre a misura e garanzia dei
minori, fino a quando un cambiamento concreto, valutabile e sostenibile non entri
nella pratica dei singoli Stati e delle organizzazioni in maniera più consapevole e
prioritaria.
Infatti, un’ampia consultazione avviata dal Consiglio d’Europa 3 ,sulla giustizia a
misura di minore, bambini e ragazzi hanno espresso una sfiducia generale nel sistema
e hanno messo in evidenza numerose carenze come la presenza di ambienti che
incutono timore, la mancanza di informazioni e di spiegazioni adeguate all’età, un
approccio debole nei confronti della famiglia nonché procedimenti che durano troppo
a lungo o, al contrario, troppo precipitosi. I termini chiave comprendevano famiglia,
(s)fiducia nell’autorità, bisogno di rispetto e l’importanza di essere ascoltati per
bambini e ragazzi.
Inoltre, viene riportato il modello di buona prassi (parte seconda di questo
vademecum) innovativa della gestione di un Centro socio-educativo diurno per minori
dell’area penale “Chiccolino” di Bitonto gestito da Eughenia s.c.s. - Onlus, con una
forte valenza integrata nel sistema Giudiziario e sociale territoriale.
Tali indicazioni e spunti di riflessione sono rivolti: agli enti di gestione ed
organizzazione della giustizia minorile, alle strutture e sevizi che si occupano di
protezione tutela e garanzia di diritti per i minorenni coinvolti nel sistema della
giustizia penale, come indagati, condannati o testimoni, ai diversi Professionisti che
lavorano nella giustizia minorile, ai minori stessi. La metodologia utilizzata è stata
integrata e comparata rispetto alle indicazioni di Principi e di Pratiche Europee sulla
giustizia penale minorile.
2
LINEE GUIDA, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010.Publications Office of
the European Union2 rue MercierL-2985, Luxembourg
3
Op.cit., Linee Guida pag. 43
7
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VADEMECUM OPERATIVO
Le Raccomandazioni devono essere intese come uno strumento operativo, ossia
una guida per l’analisi e la progettazione di un’azione nel sistema della giustizia
minorile a misura dei minori, consapevole, efficace e metodologicamente fondata.
La struttura delle Raccomandazioni è suddivisa in:
 Standard minimo: vengono delineati i requisiti essenziali e le azioni
considerate minime e irrinunciabili per un’efficace riconoscimento e
garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In altri termini, si tratta
del livello base, sotto al quale la singola Istituzione, l’organizzazione, la
struttura o il servizio di prevenzione, giustizia minorile, protezione e tutela
dell’infanzia e adolescenza, non dovrebbe mai scendere;
 Raccomandazione forte: vengono indicate le azioni ottimali che
l’Istituzione, organizzazione, la struttura o il servizio dovrebbe
implementare per raggiungere livelli elevati di efficacia in materia di
giustizia minorile. Si tratta sostanzialmente del livello ottimale che
possiamo delineare attualmente in base alle esperienze condotte nel
panorama europeo;
 Suggerimenti: infine, per alcuni punti (ad esempio quello relativo al ricorso
a misure alternative al processo penale e le pene) vengono forniti alcuni
suggerimenti, che potranno essere ulteriormente elaborati e personalizzati
da parte di ciascuna Istituzione e organizzazione della Giustizia minorile.
Le realtà Istituzionali e del Privato Sociale, potranno far riferimento alle
Raccomandazioni nella loro globalità, oppure focalizzando l’attenzione sugli aspetti di
maggiore interesse o criticità per lo specifico contesto.
In tal modo, sarà possibile verificare in che misura la singola Istituzione
Pubblica-Privata è preparata (e con quali strumenti a disposizione) per fronteggiare
in maniera adeguata l’interesse supremo del minore, prima, durante e dopo il
procedimento giudiziario o extragiudiziale.
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Principi di Riconoscimento dei Diritti fondamentali della giustizia
minorile per una Giustizia a misura di minore, prima, durante e dopo il
procedimento giudiziale:
INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE E STATO DI DIRITTO.
In tutte le decisioni relative all’amministrazione della giustizia minorile, l’interesse
superiore del minore4 deve essere una considerazione primaria. I minori differiscono
dagli adulti nei loro sviluppi fisici e psicologici, nelle loro esigenze educative ed
emozionali. Tali differenze costituiscono le basi del minore grado di colpevolezza dei
minori in conflitto con la legge. La protezione nell’interesse superiore del minore
significa, ad esempio, che le finalità tradizionali della legge penale
(repressione/punizione) devono essere sostituite dalle finalità di giustizia riparativa e
riabilitativa nel trattamento dei minori rei5. Il principio dello Stato di diritto dovrebbe
trovare piena applicazione nei confronti dei minori analogamente a quanto avviene
per gli adulti. Ai minori dovrebbero essere garantiti gli elementi del giusto processo
quali i principi di legalità e proporzionalità, la presunzione d’innocenza, il diritto a un
equo processo, il diritto all’assistenza legale, il diritto di accesso alla giustizia e il diritto
di appello, come avviene per gli adulti, e non dovrebbero essere negati o ridotti di
numero con il pretesto dell’interesse superiore del minore. Ciò vale per tutti i
procedimenti giudiziari, stragiudiziari e amministrativi6 L’interesse superiore del
minore deve essere sempre considerato unitamente ad altri suoi diritti, per esempio
il diritto di essere ascoltato, il diritto di essere protetto dalla violenza, il diritto di non
essere separato dai genitori, ecc..7 Un approccio globale deve costituire la regola.
Per Giustizia a misura di minore s’intendono sistemi giudiziari che garantiscono il
rispetto e l’effettiva attuazione di tutti i diritti dei minori al più alto livello possibile,
tenendo in debita considerazione il livello di maturità e di comprensione del minore
nonché le circostanze del caso. Si tratta, in particolare, di una giustizia accessibile,
adeguata all’età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di
essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo,
alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita
privata e familiare, all’integrità e alla dignità8. I minori hanno diritto alla Dignità9,
essere trattati con attenzione, sensibilità, equità e rispetto nel corso di qualsiasi
procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione
personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro
4 Art.3 Convenzione sui diritti dell’infanzia, 1989.
5 Commento
6
Op.cit.,Linee Guida pag.19
7
Per suggerimenti pratici, cfr. le Linee guida dell’UNHCR sulla determinazione del superiore interesse del minore del 2008
(www.unhcr.org/refworld/docid/148480c342.html).
8
Op.cit.,Linee Guida pag.17
9
Atr.
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VADEMECUM OPERATIVO
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integrità fisica e psicologica. Tale trattamento dovrebbe essere loro riservato quale
che sia il modo in cui essi sono entrati in contatto con procedimenti giudiziari,
stragiudiziari o altri interventi, a prescindere dalla loro condizione e capacità giuridica
nel procedimento o nella causa.
RACCOMANDAZIONI:
Standard minimo: Garanzia dei diritti dei minori, ratifica e recepimento della
Convenzione Internazionale sull’infanzia e l’adolescenza10, recepimento di tutti gli
strumenti internazionali sulla tutela dei minori: della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea, Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per
una giustizia a misura di minore, Convenzione del Consiglio d’Europa di Lanzarote
sulla protezione dei minori dagli abusi sessuali e di Istanbul contro la violenza
domestica,Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme
minime in materia di diritti,assistenza e protezione delle vittime di reato.
Raccomandazione: promuovere e stimolare l’integrazione delle norme europee ed
internazionali all’interno di politiche Nazionali organiche sulla giustizia minorile.
Garanzia dell’applicazione dei principi dei diritti per ogni minorenne che entri in
contatto con il sistema della giustizia minorile nel panorama europeo. Presenza,
riconoscimento e applicazione di tali Diritti nei Tribunali e Procure per i minorenni (o
nelle sezioni per famiglia e minori dei Tribunali Ordinari), nei Dipartimenti della
Giustizia minorile, delle forze dell’ordine, dei Garanti Infanzia e adolescenza, del
Consiglio Nazionale forense, degli Ordini nazionali e territoriali dei servizi sociali,
psicologici e dei giornalisti, Dipartimenti Universitari di ricerca e formazione in ambito
psico-socio-pedagogica e/o in altri Organi deputati alla gestione delle giustizia
minorile.
Grado di riconoscimento nella pratica della diffusione e conoscenza dei diritti dei
minori e degli adolescenti: quali e quante campagne di sensibilizzazioni, informazione
e formazione sui diritti dei minori in ambito familiare, scolastico, giuridico, socio,
educativo sociosanitario. Grado di conoscenza e pratica della cultura della mediazione
penale e riparativa, presenza e adozione di sistemi di depenalizzazione e accesso dei
minorenni a misure extragiudiziali.
Suggerimenti: creazione e/o monitoraggio degli Osservatori per le politiche
dell’infanzia e l’adolescenza, in particolare dell’area penale, tavoli inter-istituzionali di
promozione, progettazione e monitoraggio sulle garanzie dei diritti dei minori relativi
al giusto processo. Adozione di protocolli operativi e relative linee guida sulla giustizia
minorile, lavoro interdisciplinare ed inter-istituzionale sulle buone prassi in atto a
livello nazionale ed extranazionale. Creazione di un sistema Informativo nazionale sui
10
In particolare,per la giustizia minorile, artt. 37,40 e 39
10
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servizi, strutture e tipologia di professionisti nell’ambito della Giustizia minorile,
creazione di un sistema di promozione per l’Accesso ai Diritti dell’infanzia e
l’adolescenza, come universalità dei diritti di tutela e protezione.
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ETÀ IMPUTABILE
Per “Età imputabile “si intende l’età minima per la responsabilità penale. In diversi
paesi Europei si rileva una diversità dell’età imputabile (dagli 8 anni ai 14-16 anni),
questo determina il rischio di una diversità di approccio al minore deviante, con un
rischio di discriminazione e di pregiudizio alto. La Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo non impone alcun limite di età, mentre il commento generale n.
10 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile invita gli
Stati membri a non fissare come età minima un limite troppo basso. Le Regole minime
delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile veicolano un
messaggio simile. La Rete europea dei difensori dei diritti dei minori ENOC (European
Network of Ombudspersons for Children) chiede che l’età sia aumentata a 18 anni e
raccomanda lo sviluppo di sistemi innovativi specifici per tutti i rei che non hanno
raggiunto la maggiore, i quali si focalizzino in modo genuino sulla (ri)educazione, la
reintegrazione e la riabilitazione. Sempre secondo le Linee Guida, in generale,
dovrebbe essere promosso e applicato un approccio preventivo e reintegrativo
nell’ambito della giustizia minorile. La macchina giudiziaria penale non dovrebbe
essere automaticamente messa in moto da reati di minore entità commessi da minori,
qualora misure più costruttive ed educative permettano di conseguire un risultato
migliore
RACCOMANDAZIONI:
Standard minimo: favorire l’indicazione del Comitato sui Diritti dell’Infanzia che
sollecita gli Stati parti a non abbassare la loro età minima per la responsabilità penale
all’età di 12 anni. Un’età minima per la responsabilità penale più alta, ad esempio di
14 o 16 anni di età contribuisce a un sistema di giustizia minorile il quale, in conformità
con l’articolo 40 della Convenzione sui Diritti dei Fanciulli dove Gli Stati parti
riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato
penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore
personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali
e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento
nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima, tratta i
minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari, provvedendo
al pieno rispetto dei diritti umani e delle garanzie legali del minore .
Raccomandazione: Promuovere a livello nazionale un sistema di prevenzione della
devianza minorile e dei fattori di rischio educativi e sociali. Confrontarsi con il tema
della prevenzione del disagio e pregiudizio di bambini e adolescenti per noi adulti
significa compiere una scelta di solidarietà tra le generazioni presenti e quelle future.
La logica della prevenzione riesce ad essere organica se viene coinvolto tutto lo
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VADEMECUM OPERATIVO
scenario degli interventi da compiere prima, durante e dopo che l’esperienza deviante
che coinvolge il minore, la famiglia ed il contesto politico, sociale ed educativo. Tale
logica richiede modificazioni profonde nell’habitus mentale di tutti coloro che si
occupano d’infanzia e dell’adolescenza, investimenti sulle relazioni di cura, sulle
scelte economiche sulla famiglia, sui sistemi sociali di welfare e di rilevazione del
malessere dei minori precoce e valido. Una politica di giustizia minorile che non
preveda una serie di misure finalizzate alla Prevenzione del disagio, malessere e
delinquenza minorile risulta incompleta.
Suggerimenti: promozione e sostegno alle famiglie, famiglie affidatarie e sistema di
welfare di accoglienza residenziale e semiresidenziale, promozione e sostegno delle
reti familiari affinchè si riapproprino del ruolo educativo, di cura e di
accompagnamento attraverso i processi relativi al” Family Group Conferencing” ed ai
gruppi multifamiliari. Attivare e sostenere programmi educativi di studio, di
orientamento e di formazione e lavoro per minori e famiglie. Prevenire l’esclusione
sociale ed educativa dei minori provenienti da condizioni di rischio attraverso scambi
di buone partitiche grazie al lifelong Learning Programme. Attivazione di un sistema
di monitoraggio dei minori, non imputabili, ma entrati con le famiglie in un
programma di prevenzione educativo e sociale, senza o con l’intervento dell’autorità
giudiziaria minorile (contro potestà/responsabilità genitoriale). Sostegno e
promozione delle comunità locali per valorizzare il capitale sociale e umano per
riappropriarsi de compiti di care e di accompagnamento.
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VADEMECUM OPERATIVO
DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE
Ascolto, conoscenza e informazione sui propri diritti e primi contatti con le Istituzioni
e agenzia della Giustizia minorile. Il principio della partecipazione, secondo cui i minori
hanno il diritto di esprimere la propria opinione e i loro punti di vista su ogni questione
che li riguardi, è uno dei principi guida della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo Mentre ciò non implica che le loro opinioni siano sempre seguite, le linee
guida prevedono che esse vengano sempre debitamente prese in considerazione e
che venga loro mostrato il giusto rispetto, tenendo conto dell’età, del grado di
maturità e delle circostanze del caso, conformemente al diritto processuale nazionale.
Con il diritto alla conoscenza ed alla informazione si intendono tutte le modalità e le
procedure adeguate alla corretta informazione ai minori e loro genitori o tutori legali
sulla giustizia minorile, in particolare dei diritti dei minori con riferimento procedure
giudiziarie, nel pieno interesse superiore del minore. Garantire un’informazione
adeguata all’età del minore, al suo linguaggio, allo stato sociale, cultura, genere e
grado di maturità. L’interesse superiore del minore deve essere sempre considerato
unitamente ad altri suoi diritti, per esempio il diritto di essere ascoltato, il diritto di
essere protetto dalla violenza, il diritto di non essere separato dai genitori, ecc..18 Un
approccio globale deve costituire la regola.
Il commento generale n. 12 del Comitato della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
interpreta il diritto del minore di essere ascoltato, il quale è uno dei quattro principi
guida della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e usa l’espressione
“garantiscono”, un termine legale con un peso specifico che non lascia spazio alla
discrezionalità degli Stati parti. Nel suo commento generale n. 5 il Comitato
correttamente nota che: “fare sembrare che i minori vengano ascoltati rappresenta
solo relativamente una sfida; dare la dovuta considerazione alle loro opinioni richiede
un cambiamento concreto”.
RACCOMANDAZIONI:
Standard minimo: assicurare l’attuazione dell’articolo 12 della Convenzione
internazionale sui diritti dei minori, che stabilisce il diritto di tutti i bambini e
adolescenti di esprimere liberamente le proprie opinioni su ogni questione che li
riguarda e il conseguente diritto che a queste opinioni sia dato il giusto peso tenendo
conto dell’età e del grado di maturità del bambino e dell’adolescente. Tale dispositivo
impone agli Stati parti il chiaro obbligo legale di riconoscere questo diritto e assicurare
la sua attuazione ascoltando le opinioni del bambino e dell’adolescente e dando loro
il giusto peso. Tale obbligo richiede che gli Stati parti, rispettando il proprio sistema
giudiziario, garantiscano direttamente tale diritto oppure, laddove necessario,
adottino o rivedano le leggi affinché tale diritto possa essere pienamente esercitato
dal bambino e dall’adolescente.
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VADEMECUM OPERATIVO
Raccomandazione: garantire al minore un’informazione sul sistema e sui
procedimenti in questione, tenendo conto della particolare posizione occupata dal
minore, del ruolo che potrebbe svolgere e delle diverse fasi processuali; sugli esistenti
meccanismi di sostegno a favore del minore quando questi è parte di un
procedimento giudiziario o stragiudiziario; sulla disponibilità di servizi (legali, sanitari,
psicologici, sociali, di interpretariato e traduzione e di altro tipo) o di organizzazioni in
grado di fornire sostegno nonché sui mezzi per accedere a tali servizi e, se del caso,
su forme di sostegno finanziario di urgenza. Le Linee guida sulla giustizia nelle
questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato usano l’espressione
“rispettoso della sensibilità del minore” nel senso di “un approccio che tiene nella
dovuta considerazione il diritto del minore a essere protetto e che tiene conto dei
bisogni e punti di vista del minore”, di sostegno e accompagnamento. Come indicato
Commento Generale n.12 investire sul rafforzamento della comprensione del
significato dell’articolo 12 e delle implicazioni per i governi, gli stakeholder, le ONG e
la società in generale:
• L’elaborazione degli scopi della legislazione, delle politiche e delle pratiche
necessarie per raggiungere la piena realizzazione dell’articolo 12
• La messa in evidenza degli approcci positivi nella realizzazione dell’articolo 12,
attingendo dall’esperienza di monitoraggio del Comitato
• La proposta di requisiti di base per trovare vie appropriate per dare il giusto peso
alle opinioni dei bambini e degli adolescenti in tutte le questioni che li riguardano
Suggerimenti: Garantire la partecipazione sotto forma di informazione diffusa e
specifica dell’ascolto dei minori (imputati, vittime e testimoni) in maniera adeguata e
protetta (adeguata preparazione, non presenza di pubblico, discrezionalità
dell’entrare in empatia, adeguatezza delle domande, cura del setting ...) non
ripetitiva, e traumatizzante, diffondere l’utilizzo di strumenti di registrazione e di
videoregistrazione. Introdurre e rafforzare le misure integrate che prevedono
l’ascolto e la partecipazione in modo strutturale, intervenendo su norme e
regolamenti e con l’attivazione di misure e progetti di promozione alla partecipazione
attiva, promuovere il diritto di associazione tra i minorenni e di parola. Prevedere
l’ascolto e la partecipazione dei minori nella preparazione, attuazione e valutazione
delle prassi di ascolto nelle diverse fasi di coinvolgimento.
Il contesto nel quale il bambino o l’adolescente esercita il diritto di essere ascoltato
deve essere accogliente e incoraggiante, così che il bambino o l’adolescente possa
essere sicuro che l’adulto responsabile dell’ascolto sia intenzionato ad ascoltare e a
prendere seriamente in considerazione ciò che ha deciso di comunicare. La persona
che ascolterà le opinioni del bambino o dell’adolescente può essere un adulto
coinvolto nella questione che riguarda il bambino o l’adolescente. Considerare
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VADEMECUM OPERATIVO
l’essere ascoltato da parte di un minore come un diritto e non come un dovere da
imporgli.
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VADEMECUM OPERATIVO
PROTEZIONE DALLA DISCRIMINAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Il principio di non discriminazione è sancito dall’art. 2 della Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo (insieme a quelli della partecipazione-informazione e ascolto-,
dell’interesse superiore del minore, del principio di dignità e tutela giurisdizionale del
minore)rappresenta uno dei principi più attuali dove, la necessità di adattare il
sistema giudiziario alla situazione del singolo, non deve lasciare spazio a forme di
disparità di trattamento sulla base del sesso, della razza, dell’età, della lingua, della
religione, dello status dei genitori. Pertanto, un’attenzione particolare deve essere
attribuita a vantaggio di quei minori che versano in condizioni particolarmente
vulnerabili, tra i quali i bambini migranti, disabili, i bambini di strada e i bambini
istituzionalizzati. Il Consiglio d’Europa, attraverso le Linee Guida, si fa qui di
promotore di azioni positive volte a compensare gli svantaggi subiti da particolari
gruppi di minori e a ristabilire principi di equità sessuale, razziale, etnica e sociale. I
diritti dei minori devono essere garantiti senza discriminazioni per appartenenza a
una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, identità di
genere o altra condizione. Altri importanti fattori di discriminazione nell’ambito dei
diritti dei minori sono l’età e la capacità. Anche i minori di giovanissima età o i minori
senza piena capacità di far valere i propri diritti sono titolari di diritti. Per questi minori
è necessario sviluppare metodi alternativi di rappresentanza al fine di evitare forme
di discriminazione. Fondamentale risulta la preparazione di tutti i professionisti che
operano con e per i minori che dovrebbero ricevere la necessaria formazione
interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui
procedimenti adatti a questi ultimi.
RACCOMANDAZIONI:
Standard minimo: Garantire Il principio di non discriminazione è sancito dal’art. 2
della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Porre particolare attenzione alla
discriminazione e alle disparità de facto, le quali potrebbero essere il risultato della
mancanza di una politica coerente, e coinvolgere tutti i gruppi di minori vulnerabili,
come i minori che vivono in strada, i minori che appartengono a minoranze razziali,
etniche, religiose o linguistiche, i minori disabili e i minori che si trovano
ripetutamente in conflitto con la legge (vedi anche i recidivi). A tal proposito, risulta
determinante la formazione di tutti i professionisti impegnati nell’amministrazione
della giustizia minorile, nonché l’istituzione di regole, regolamenti o protocolli che
favoriscano un pari trattamento del minore reo e che forniscano risarcimenti,rimedi
e indennizzi. Molti minori in conflitto con la legge sono doppiamente vittime della
discriminazione, ad esempio nel momento in cui tentano di accedere all’educazione
o al mercato del lavoro . Questo principio, come gli altri, si rinforza anche attraverso
la formazione dei professionisti che entrano in contatto diretto con i minori e
17
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VADEMECUM OPERATIVO
dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di
sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità.
Raccomandazione: Seguire la più recente iniziativa del Consiglio d’Europa in materia
di protezione e promozione dei diritti dei minori è rappresentata dalle “Linee guida
per una giustizia a misura di minore”, adottate dal Comitato dei Ministri il 17
novembre 2010. Prendendo atto delle varie difficoltà riscontrate dai minori coinvolti
in procedimenti giudiziari, in particolare il loro negato o limitato accesso alla giustizia,
la pluralità e la complessità delle procedure e le forme di discriminazione fondate su
diversi motivi, esse mirano a sostenere gli Stati membri nel processo di adeguamento
dei loro sistemi giudiziari ai diritti, agli interessi e alle esigenze specifiche dei minori.
Può rivelarsi necessario garantire una protezione e un’assistenza speciali ai minori più
vulnerabili quali minori migranti, rifugiati e richiedenti asilo, minori non
accompagnati, minori diversamente abili, minori senza fissa dimora e minori che
vivono in strada, minori Rom e minori accolti in istituti residenziali.
Suggerimenti: attivazione di misure strutturali di accoglienza, prevenzione ed
accompagnamento ai percorsi giudiziali ed extragiudiziali per minori a rischio di
discriminazione, attivazione di un sistema misurabile e concreto di lotta contro il
razzismo la xenofobia, l’identità di genere, le disabilità, le diverse etnie. Creazione di
un sistemi di accoglienza e di accompagnamento al percorso giudiziario e di
inclusione socio educativa, creazione e/o implementazione della mediazione sociale,
penale e interculturale, di interpretariato di diffusione della cultura delle diversità
come modalità di rinnovamento delle relazioni multiculturali. Implementare il Patto
di Corresponsabilità tra Istituzioni pubbliche e private che si occupano della
protezione dei minori stranieri non accompagnati entrati nel penale o a rischio di
devianza e criminalità, come, a rischio di vittimizzazione, sfruttamento e /o riduzione
in schiavitù. Piano di specializzazione degli operatori coinvolti nel sistema della
giustizia minorile a tutela di un trattamento rispettoso della peculiarità della singola
situazione e della sua soggettività, armonizzazione dei saperi interdisciplinari e studi
e ricerca sui sistemi comparai di buone prassi su formazione, aggiornamento e
Supervisione. Promuovere progetti di formazione alla reciprocità di alfabetizzazione
linguistica e culturale, attività di studio ricerca sui temi della non discriminazione.
18
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VADEMECUM OPERATIVO
Bibliografia
•
la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951;
•
il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966;
•
il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966;
•
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del
2006;
•
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950 (serie dei trattati europei n. 5);
•
Convenzione sui diritti dei Fanciulli, New York 20 novembre 1989;
•
la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996 (serie dei
trattati europei (STE) no 160);
•
la Carta sociale europea riveduta del 1996 (STE no 163);
•
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i
minori del 2003 (STE no 192);
•
la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007 (STE no 201);
•
la Convenzione europea sull’adozione dei minori (riveduta) del2008 (STE no
202);
•
le Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia
minorile (“Regole di Pechino” del 1985);
•
le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà
(“Regole dell’Avana” del 1990);
•
le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile
(“Linee guida di Riyadh” del 1990);
•
le Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle cause che coinvolgono
minori vittime e testimoni di reato (Risoluzione 2005/20 del Consiglio economico e
sociale del 2005);
•
la Nota di orientamento del Segretario generale delle Nazioni Unite: approccio
dell’ONU alla giustizia dei minori (2008);
•
le Linee guida delle Nazioni Unite per l’uso e alle condizioni idonee
dell’accoglienza eterofamiliare dei minori (2009);
•
i Principi relativo allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la
tutela e la promozione dei diritti umani (“Principidi Parigi”);
•
Comitato sui diritti dell’infanzia CRC/C/GC/10 Quarantaquattresima sessione
15 gennaio – 2 febbraio 2007 Commento generale n. 10, I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in materia di giustizia minorile. ww.Unicef.it;
19
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VADEMECUM OPERATIVO
•
Linee Guida adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17
novembre 2010. Publications Office of the European Union2 rue MercierL-2985,
Luxembourg;
•
della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
•
Convenzione del Consiglio d’Europa di Lanzarote sulla protezione dei minori
dagli abusi sessuali(del 25.10.2007) e di Istanbul contro la violenza domestica (del
11.05.2011);
•
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime
in materia di diritti ,assistenza e protezione delle vittime di reato ( del 25.10.2012).
20
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VADEMECUM OPERATIVO
1\
2015
LAVORATIVE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DI STRUTTURE PER
MINORI AUTORI DI REATO
VADEMECUM OPERATIVO
PARTE SECONDA
PRASSI
DI BUANA
DELLE
UNA ORDINATO SVOLGIMENTO
REGOLE PERMODELLO
ATTIVITA’
Criminal Justice - JUST/2013/JPEN/AG/4498 project: “ALTERNATIVE TRACKS – integrated approach to
minors offenders and their families” “This project was funded by the European Union”
Questo opuscolo nasce dalla reale necessità di avere delle regole comuni
a cui far riferimento non solo nei momenti di smarrimento ma sempre e
comunque. Nulla va lasciato al “caso” ed alla improvvisazione anche
perché il “caso” a voluto che i nostri ragazzi crescessero senza regole e
non è giusto che chi si erge a ruolo di loro guida per primo non rispetti
delle semplici norme di buona prassi lavorativa.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole
responsibility of Eughenia Società Cooperativa Sociale - Onlus and can in no way be taken to reflect the views of the European
Union
21
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VADEMECUM OPERATIVO
Bruegel il Vecchio, La parabola dei ciechi, 1568, Napoli, Galleria Nazionale di Capodimonte
Premessa
L’importanza di una guida
Carissimi operatori, l’opportunità di un vademecum è insita nell’accezione
stessa del termine o meglio nella sua radice etimologica “vade – mecum” e cioè “va
con me” ad indicare qualcosa che si porte con se e di facile fruizione. Il vademecum,
dunque, deve essere inteso come una piccola guida e cioè una serie di indicazioni di
più frequente utilizzo e necessarie per l’esplicazione di attività comuni a coloro che
devono svolgere le stesse. Non è sufficiente la preparazione scolastica o universitaria
così come anche il ricorrere all’intuizione personale per affrontare efficientemente
situazioni di routine ma occorre uniformarsi a vere è proprie regole, risultato di prassi
consolidate e lavoro di anni.
Ogni tipo di aggregazione umana, fra l’altro, non può vivere senza un complesso
di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che l’aggregazione compongono e
senza organismi o soggetti incaricati a farle osservare.
Questa piccola guida si rivolge a tutti gli operatori di strutture che operano a
favore di minori che hanno commesso reati e si divide in tre grandi capitoli:
1. Regole di condotta sul posto di lavoro;
2. Regole funzionali allo svolgimento delle attività;
3. Procedure e modulistica.
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VADEMECUM OPERATIVO
In tale premessa riteniamo necessario ribadire, nero su bianco, la funzione di
ciascun operatore riconoscendo la specifica valenza delle diverse capacità di ciascuno
di voi e la necessità del rispetto di ruoli e competenze. E’ importante, dunque, evitare
sovrapposizione di competente: ciascuna figura professionale (educatore, psicologo,
assistente sociale o ausiliario che sia) dovrà attenersi a alle proprie competenze fermo
l’armonizzare le stesse in equipe al fine di rendere maggiormente efficace l’azione
educativa a favore dei fruitori finali dell’intero servizio offerto dalla struttura.
23
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VADEMECUM OPERATIVO
René MAGRITTE, La condizione umana, 1933, olio su tela 100 x 81, Washington, National Gallery of Art.
Capitolo 1
Regole di condotta sul posto di lavoro
Le regole qui di seguito riportate traggono origine dall’esperienza e dal
confronto con gli operatori che operano all’interno del Centro socio - educativo
diurno “Chiccolino” di Bitonto gestito da Eughenia s.c.s. - Onlus e sono
finalizzate a consolidare prassi utili nel lavoro concreto di ogni giorno.
Caratteristica delle regole in oggetto è, infatti, la concretezze delle stesse. Tale
regolamentazione potrà essere soggetta a cambiamenti nel corso del tempo,
purché le modifiche o l’aggiunta di nuove regole serva ad arricchire lo stesso
vademecum. Riportiamo dunque quanto dovrà essere rispettato
dall’operatore:
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VADEMECUM OPERATIVO
 L’operatore deve concordare in equipe condotte, modalità ed interventi
attraverso puntuali Riunioni settimanali di verifica e programmazione in cui
vengono organizzate tutte le attività quotidiane;
 L’operatore deve attenersi al programma giornaliero stabilito in equipe
evitando improvvisazioni;
 Si richiede la massima puntualità di ciascun operatore;
 L’operatore deve compilare quotidianamente il Registro presenze ed il Diario di
bordo oltre che consentire anche verbalmente un fluido e puntuale Passaggio
delle consegne;
 Il Registro presenze ed il Diario di bordo devono essere custoditi negli Uffici
degli Operatori evitando di essere spostati in ambienti diversi;
 Gli operatori devono rispettare la solennità di ciascun colloquio ed il setting in
cui esso si svolge; si deve evitare per qualsiasi ragione alcun tipo di interruzione
del colloquio attendendo che esso sia concluso;
 I colloqui devono essere realizzati evitando che gli stessi impediscano all’utente
di partecipare alle attività laboratoriali in cui lo stesso è realmente impegnato;
 L’operatore non deve lasciare mai incustoditi gli utenti evitando l’isolamento di
alcuni e preferendo la dimensione del/dei gruppi di più facile gestione e
vigilanza;
 L’operatore deve assistere alle eventuali telefonate del minore (salvo che vi sia
espresso divieto di telefonate in uscita o in entrate per il minore da specifico
provvedimento) o farsi portavoce del minore al telefono, previo accordo in
equipe;
 Gli operatori - fatta eccezione per gli ausiliari - in equipe si riuniranno in
occasione di ogni nuovo ingresso per l’approfondimento del caso e per un
primo scambio di informazioni sulla sua situazione giudiziaria, sociale,
personale, scolastica, familiare e quant’altro;
 L’operatore deve mantenere il massimo riserbo circa dati ed informazioni di
ogni utente nel rispetto del segreto professionale e della legislazione a tutela
della privacy;
 E’ fatto assoluto divieto a ciascun operatore portare fuori dalla struttura
materiale informativo (schede di anamnesi, verbali di colloqui, relazioni ed
altro) inerente gli utente sia in originale che in copia salvo formale
autorizzazione del Direttore di struttura;
 Ciascun operatore deve programmare in concerto con l’equipe eventuali
incontri con familiari, figure significative, figure istituzionali o altri soggetti
“rilevanti” nel percorso educativo del ragazzo rispettando la scansione pattuita;
 L’operatore deve garantire il rispetto del presente vademecum della struttura
da parte di ciascun utente comunicando ogni trasgressione in tal senso al resto
dell’equipe per poter decidere provvedimenti ed eventuali sanzioni;
25
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VADEMECUM OPERATIVO
 Gli operatori verranno dotati, ciascuno, delle chiavi d’accesso esterno alla
struttura (di cui sarà responsabile) e della chiave dei bagni; gli stessi potranno
accedere alle restanti chiavi interne della struttura prendendole dall’apposito
armadietto portachiavi e poi riporle dopo il loro utilizzo;
 Gli operatori ed i visitatori fumatori possono fumare nei momenti di relax
definiti dalla programmazione giornaliera all’esterno della struttura in
prossimità dell’entrata.
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VADEMECUM OPERATIVO
Vincent VAN GOGH, Seminatore al tramonto, 1888, olio su tela 100 x 81, Washington,Otterlo, Museo KröllerMüller
Capitolo 2
Regole funzionali allo svolgimento delle attività
(rivolte agli utenti ed ai visitatori)
In tale capitolo sono previste regole per gli utenti affinchè lo svolgimento quotidiano
delle attività - sia laboratoriali che istituzionali - avvenga in forma ordinata e nel
rispetto dei luoghi.
 Gli utenti e tutti i visitatori devono rigorosamente rispettare gli ambienti e la
suppellettile della struttura compresi i mezzi di trasporto;
 Gli utenti devono rispettare la massima puntualità negli orari di prelevamento
e accompagnamento al fine di favorire l’efficienza del servizio stesso ed un
inutile slittamento di tutte le attività;
 Si auspica che gli utenti utilizzino un linguaggio decoroso ed educato;
 E’ fatto divieto ai ragazzi introdurre i seguenti oggetti personali:
telefoni cellulari;
ipod - mp3 - mp4 - chiavette USB - videogiochi;
macchine fotografiche e videocamere;
pc portatili;
medicinali;
cibi e bevande.
27
ALTERNATIVE TRACKS- integrated approach minor offender and their families
VADEMECUM OPERATIVO







I predetti beni, se inavvertitamente portati con se in struttura dovranno essere
consegnati agli operatori al momento dell’ingresso. Gli operatori custodiranno
i beni su elencati o altri beni personali di cui i ragazzi vogliono delegare
momentaneamente la custodia (portamonete, occhiali da sole, preziosi, orologi
o altro) riponendoli in appositi ambienti e nel rispetto di procedure ben
definite.
E’ categoricamente vietato oltre che dalla legge detenere armi e sostanze
stupefacenti e/o alcoliche di ogni genere e natura. Qualora l’utente introduca
o detenga tali beni verrà applicata una procedura standardizzata per
denunciare il fatto alle Autorità competenti.
Gli utenti devono firmare il Registro presenze all’entrata ed all’uscita della
struttura, se si tratta di struttura semiresidenziale, e giornalmente in entrambi
gli spazi se struttura H24 ; sarà cura dell’operatore, invece, scrivere gli orari di
accesso al centro diurno accanto alla firma stessa;
Gli utenti sono autorizzati ad utilizzare ogni tipo di strumentazione solo in
presenza di un operatore;
Gli utenti sono autorizzati ad utilizzare gli ambienti preposti per ogni attività
solo quando essa avrà luogo;
Gli utenti sono autorizzati ad utilizzare i servizi igienici uno per volta
richiedendo le chiavi all’operatore;
Ciascuna assenza degli utenti dovrà essere opportunamente giustificata
dall’esercente la potestà genitoriale per iscritto (in apposita modulistica) o
previa presentazione di certificato medico;
Nell’ipotesi in cui il ragazzo deve assumere dei farmaci è necessaria
l’autorizzazione dell’esercente potestà genitoriale alla somministrazione degli
stessi e consegna del/i farmaci direttamente nelle mani dell’operatore.
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VADEMECUM OPERATIVO
Nicolaj DIULGHEROFF, L'uomo razionale,1928, olio su tela,Collezione Privata
Capitolo 3
Procedure e modulistica
E’ opportuno introdurre la trattazione del presente capitolo ricordando che
ciascun uomo è portato per sua stessa natura a cercare l’aiuto e la collaborazione dei
suoi simili. La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili risultati che sarebbero
altrimenti irraggiungibili per il singolo, favorisce la divisione del lavoro e la possibilità
che ciascuno si dedichi ad attività conformi alle proprie attitudini.
Il presente capitolo si prefigge di facilitare l’applicazione delle regole su esposte
fornendo, a quanti prestano il loro lavoro all’interno della struttura, strumenti
necessari.
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 1
REGISTRO GIORNALIERO DELLE
PRESENZE E DIARIO DI BORDO
30
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VADEMECUM OPERATIVO
DATA:
OPERATORI
UTENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mod. 1.2
IN
IN
FIRMA
FIRMA
OUT
OUT
FIRMA
FIRMA
NOTA
31
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VADEMECUM OPERATIVO
Il mod. 1.2 dovrà essere compilato in ogni sua parte da tutti gli operatori, compresi i
collaboratori esterni, e dagli tutti gli utenti.
Si ricorda che il registro deve essere custodito c/o gli Uffici della Struttura e non deve
essere presente negli altri ambienti della stessa.
Per la compilazione del Registro presenze è preferibile l’utilizzo di penne nere o blu.
La data:
dovrà essere scritto nel seguente modo: (lunedì, martedì, ecc.) seguito da
giorno, mese, anno.
Gli operatori:
gli operatori dovranno firmare e specificare l’avvio della propria attività.
Gli utenti:
per l’indicazione degli utenti verrà utilizzato per ciascuno un codice
alfanumerico di riconoscimento nel rispetto della privacy.
La definizione del codice avverrà come segue:
es.: Rossi Mario nato a Bitonto classe 1994, R.M. cl. 1994/Bitonto
(potrà essere, comunque essere utilizzato altro codice identificativo)
gli utenti dovranno firmare sia al loro ingresso in struttura che all’uscita;
l’orario di ingresso e di uscita dovrà essere apposto dall’operatore (nel caso di
struttura H24 nella casella “in” dovrà essere scritto “00.00” ed in quella “out”,
invece, “24.00” ;
se vi sono segnalazioni da riportare nel Diario di Bordo (pagina retrostante al
Registro delle presenze) queste vanno riportate con riferimenti numerici.
Per cui nella prima colonna di note (quella accanto alla firma di ingresso) vanno
riportate le note relative a problemi eventuali o comunicazioni che attengano
alla fase pre-ingresso (eventuali ritardi, richieste dei genitori, assenze, diniego
al rilascio di oggetti personali ed altro). Nella seconda colonna delle note vanno,
invece riportati eventi significativi della giornata pre-uscita. E’ importante,
ripeto, rispettare una numerazione continuativa che dovrà essere riportata nel
Diario di Bordo.
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 1.3
Diario di bordo
Note


















Promemoria
Incontri/ Colloqui / Visite domiciliari/ Udienze












Attività - Operatori coivolti:
Momento finale di verifica ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
33
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 2
Minore :
Codice identificativo:
Inserimento in data:
Dimissioni in data:
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VADEMECUM OPERATIVO
SEZIONE ANAGRAFICA*
* Si allegano alla presente i documenti di riconoscimento relativi al nucleo familiare
DATI RELATIVI AL MINORE
Cognome
e
nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo e comune di residenza
Provvedimento dell’Autorità
………………………………………………………….
giudiziaria
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
Riferimenti istituzionali
…………………………………………………………...
…………………………………………………………..
Circoscrizione di riferimento
Inserimento in comunità
Telefono
C. F.
DATI RELATIVI ALLA MADRE
Cognome
e
nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
e comune di
residenza
Occupazione
Telefono
C. F.
DATI RELATIVI AL PADRE
Cognome
e
nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
e comune di
residenza
Occupazione
Telefono
C. F.
DATI NUCLEO FAMILIARE
Grado di parentela Cognome
SI ALLEGA STATO DI FAMIGLIA
Nome
SI
NO
Data di nascita Luogo di nascita
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VADEMECUM OPERATIVO
ANAMNESI GENERALE
SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE AL MOMENTO DELL’INGRESSO
(colloquio motivazionale comprensivo della situazione giudiziaria)
firma dei soggetti redigenti
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VADEMECUM OPERATIVO
SEZIONE PSICO-SOCIALE
(aspetti individuali, familiari, storia personale, motivazione d’ingresso,
aspettative individuali e familiari, etc.)
firma dei soggetti redigenti
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VADEMECUM OPERATIVO
ANAMNESI SCOLASTICA - LAVORATIVA
(curriculum scolastico, scuole frequentate, eventuali esperienze
lavorative, competenze sviluppate, aspettative occupazionali)
firma dei soggetti redigenti
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VADEMECUM OPERATIVO
ANAMNESI ECONOMICA PERSONALE E FAMILIARE
(situazione occupazionale personale e di altri familiari conviventi,
abitazioni di proprietà, stato economico generale)
firma dei soggetti redigenti
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Mod. 3
Minore :
Codice identificativo:
Inserimento in data:
Dimissioni in data:
40
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VADEMECUM OPERATIVO
firma dei soggetti redigenti
41
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VADEMECUM OPERATIVO
Per quanto riguarda il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) e di conseguenza, esso tende il
più possibile a contemperare gli strumenti, le finalità, gli obiettivi sui quali si è scelto di investire
sforzi e risorse dopo una fase di osservazione-conoscenza del minore e della sua famiglia.
Nel redigere il progetto educativo rivolto al minore ci si muove dal presupposto che qualsiasi
intervento rivolto ad esso può avere senso e significato soltanto se si riesce a partire dalle sue
esigenze e dai suoi bisogni; quando questi, come spesso e quasi fisiologicamente in adolescenza
accade, non sono facilmente traducibili in parole: è compito di educatori, psicologi ed operatori
sociali offrire spazi e contesti di ascolto e di confronto perché gradualmente il groviglio di pensieri e
sentimenti si dipani per poter co-costruire con il minore un progetto che abbia valore non tanto o
non solo per l’educatore, ma in primo luogo per il ragazzo stesso.
L’ accoglienza si caratterizza non solo come un “andare-incontro-all’altro”, ma in modo particolare
come un “prendere-con-sé” per affiancarlo e accompagnarlo nel suo processo evolutivo. Accogliere
significa ascoltare, osservare, senza aprioristici giudizi di valore, la persona e le sue esperienze di
vita nella loro globalità, offrendo loro opportunità adeguate per esprimere non solo i bisogni, i
problemi e le difficoltà che hanno facilitato percorsi problematici ma anche quel repertorio di abilità,
competenze e risorse in riferimento alle quali pensare e costruire un eventuale progetto di
cambiamento.
Le linee guida che orientano poi la costruzione dei progetti educativi individualizzati sono
improntate a fare sperimentare ai ragazzi:

 sul piano relazionale, la presenza di adulti quali “figure-guida” che propongono chiari
modelli di riferimento educativi bilanciando un atteggiamento di informalità e vicinanza
fisica, cognitiva e soprattutto emotiva con un atteggiamento di autorevolezza, in grado di
favorire l’acquisizione delle regole di convivenza, delle norme sociali formali e informali, in
riferimento alle quali scegliere i propri comportamenti, con la consapevolezza degli effetti
che essi possono produrre a livello personale e sociale;

 sul piano affettivo: i ragazzi spesso provengono da situazioni familiari e/o socio-relazionali
qualitativamente carenti o addirittura assenti e richiedono quindi un lavoro di
“affiancamento”, ma non sostitutivo, alle funzioni proprie della famiglia. Un approccio
“responsabilizzante” quale è quello adottato dagli operatori della struttura che ha origine
dalla psicologia giuridica applicata in campo penale minorile, è esteso a tutti i ragazzi ospiti
della struttura; ma con i ragazzi sottoposti a procedimento penale esso risulta ancora più
funzionale al fine di metterli nelle condizioni di sviluppare riflessioni attente e responsabili
sui reati commessi [“il minore deve imparare a ricondurre l’azione commessa al significato
che essa assume per gli altri e deve essere messo nelle condizioni di immaginarsi in un ruolo
diverso da quello di deviante se si intende incidere sul suo comportamento”] (De Leo, G.,
Patrizi, P., Psicologia Giuridica, 2002, Bologna, il Mulino). Tale approccio impone
inevitabilmente un processo interattivo ed eco-sistemico a cui partecipano le famiglie, tutti
gli operatori, i servizi e le istituzioni coinvolte nel percorso educativo. A questo proposito è
quindi considerato fondamentale fornire sostegno adeguato alle figure genitoriali al fine di
stimolare il più possibile anche esse ad una maggiore auto-consapevolezza e ad una adesione
genuina e collaborativa al progetto educativo del figlio;
42
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
 sul piano sociale e culturale: è nello stile operativo della struttura cercare il più possibile e
fin dall’inizio di ogni inserimento di promuovere l’integrazione sociale all’interno del
territorio in cui è ubicata la struttura privilegiando il lavoro di rete ed elaborando progetti
specifici con i vari attori in campo. Sono pertanto agevolati i rapporti con amici, compagni di
classe e la partecipazione ad attività formative, lavorative, culturali e ludiche presenti sul
territorio. Uno dei compiti principali della struttura ospitante è quello di orientare i minori
verso una sana autonomizzazione, accompagnare i ragazzi verso la costruzione di una
propria autonomia personale, relazionale, lavorativa e una capacità progettuale. I corsi
scolastici e professionali o di apprendimento di nuove abilità lavorative, l’aiuto e il sostegno
nella ricerca di soluzioni lavorative adeguate, la sperimentazione nella gestione del tempo
libero, nella costruzione di nuovi rapporti interpersonali, etc. sono obiettivi prioritari dei
percorsi educativi.
Per questa tipologia di utenza l’equipe psico-socio-educativa ritiene pertanto centrale lavorare
prevalentemente in vista dei seguenti obiettivi:
 Rielaborazione dell’esperienza penale;
 Rielaborazione del fatto penale;
 Coscienza delle propria personalità;
 Valorizzazione delle proprie capacità;
 Autonomizzazione;
 Ridurre il fenomeno del drop out scolastico;
 Incentivazione alla frequenza della scuola dell’obbligo;
 Orientamento al lavoro e/o a corsi di formazione professionalizzanti;
 Valorizzazione del tempo libero;
 Inserimento lavorativo.
Sulla base di tali obiettivi va redatto un vero è proprio progetto di vita per ogni singolo minore con
la scansione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine a seconda della complessità degli obiettivi
che ci si prefigge di raggiungere e di quelle che sono le abilità acquisite o da acquisire di ogni singolo
ragazzo.
43
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 4
VISITA DOMICILIARE
(effettuato da)
______________________________________
intervento effettuato per
__________________________________
Data:
firma dei soggetti redigenti
44
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 5
COLLOQUIO CON SERVIZI/ISTITUZIONI ED ENTI
(Ente
)
______________________________________
intervento effettuato per il minore
_____________________________
Data:
firma dei soggetti redigenti
45
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 6
COLLOQUIO CON MINORE
PSICOLOGICO – PEDAGOGICO - SOCIALE
intervento effettuato per il minore
_____________________________
Data:
firma dei soggetti redigenti
46
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 7
COLLOQUIO CON AGENZIE SCOLASTICHE LAVORATIVE
intervento effettuato per il minore
_____________________________
Data:
firma dei soggetti redigenti
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VADEMECUM OPERATIVO
Mod. 8
CONSEGNA IN CUSTODIA DI BENI PERSONALI
(MINORE)______________________________________
Data:
FIRMA OPERATORE
I predetti beni vengono riconsegnati al minore alle ore
FIRMA OPERATORE
FIRMA MINORE
del giorno
FIRMA MINORE
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VADEMECUM OPERATIVO
In tale capitolo è infine necessario ricordare che gli operatori tutti sono tenuti oltre
che a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali anche il
segreto professionale inteso come l'obbligo a non rivelare le informazioni aventi
natura di segreto, apprese all'interno del rapporto fiduciario.
Esso ha un fondamento:
 etico legato al rispetto della persona;
 deontologico sancito come norma di comportamento professionale nel Codici
propri di ciascun ordine, con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza;
 giuridico sancito dalla legge.
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VADEMECUM OPERATIVO
MATISSE, La danza, 1909 Olio su tela, 259,7x390,1 cm,New York, Museum of Modern Art
Conclusioni
Il presente vademecum lungi dall’essere considerato esaustivo delle buone
prassi. Esso vuole rappresentare solo un punto di inizio affinchè durante tutto il
percorso di crescita del nostro cammino professionale possiamo avere delle linee
guida e dei suggerimenti sulle giuste modalità per impostare efficacemente il lavoro
quotidiano. A tal fine il presente Vademecum è da ritenersi sempre aperto a
modifiche migliorative preventivamente discusse nelle opportuni sedi.
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