Opuscolo predisposto dal gruppo di lavoro della U.O.C SPSAL ATS Insubria sede Territoriale di Como Direttore M.Rita Aiani- P.O. Giampaolo Moscatelli M. Della Torre; R.Artaria; R.Baragiola; M.A.Citterio; R Festa; G.Marelli; S.Mariani; I.Mazzone; R.Redaelli; L.Spreafico INDICE DUVRI: rischi da interferenze pag. 3 DUVRI pag. 5 Chi lo redige pag. 7 DUVRI: delegabilità pag. 13 DUVRI: quando? pag. 14 Diagramma di flusso pag. 17 Come si redige pag. 19 DUVRI e cantieri temporanei o mobili pag. 25 Alcuni esempi pag. 26 Allegati pag. 27 2 DUVRI : rischi da interferenze Il DUVRI deve essere redatto quando sussistono dei rischi da Interferenza. Si ha Interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa, cioè quando sussiste un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Si definiscono rischi da Interferenza tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva evidenziati nel DUVRI. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore; derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi; esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 3 Si possono distinguere inoltre: rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore; rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore; rischi da contiguità fisica e di spazio: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori; rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore). In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Quando attività lavorative facenti capo a diversi Datori di lavoro generano un rischio da interferenza, al fine di eliminare o ridurre al minimo tale rischio, deve essere redatto il DUVRI ex art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 4 DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza E’ il documento UNICO di valutazione dei rischi da INTERFERENZE che il Ddl committente ha l’obbligo di elaborare ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ha lo scopo di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda o singola unità produttiva, sempre che il Ddl abbia la disponibilità giuridica (1) dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. In relazione a quanto sopra indicato ne consegue che per gli appalti aventi ad oggetto la realizzazione dell'opera (intervento) presso un terzo o comunque in aree o locali di cui non si ha la disponibilità giuridica, NON SI HA l’obbligo di redazione del DUVRI. 5 (1) Disponibilità giuridica Per disponibilità giuridica si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso giuridico il bene. Tale diritto si concretizza nella possibilità, per il titolare del diritto, di alienare (vendere) il bene in questione, o di costituire sul bene stesso diritti reali minori (o di godimento). I diritti reali minori (o di godimento) sono: il diritto di superficie, l'enfiteusi(*), l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù prediali(**). In definitiva il datore di lavoro committente deve predisporre il DUVRI solo nel caso in cui abbia la disponibilità del luogo in base ad uno dei titoli giuridici sopra riportati. (*) L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, urbano o rustico secondo il quale, il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno (dominio utile) sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (direttario o concedente) un canone annuo in denaro o in derrate. (**) La servitù prediale è il diritto reale che ''consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027 cod.civ.). 6 CHI LO REDIGE Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro Committente. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI attesta l’avvenuta informazione nei confronti dell’impresa circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il medesimo dovrà essere allegato al contratto (2) inerente i lavori da effettuarsi. (2) Tipologie contratto Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile). E’definito anche contratto di lavoro autonomo. 7 Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (art. 3, comma 9 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – Allegato n. 1). Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. Lgs. n.163/06 (art. 3, comma 10 - cfr. Allegato n. 1). Concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (art. 3, comma 12 D. Lgs. n.163/06 - cfr. Allegato n. 1). Contratto misto:contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art. 14, comma 1 D. Lgs. n. 163/06 - cfr. Allegato n. 1) Il datore di lavoro committente: 1) verifica idoneità tecnico professionale delle Imprese Appaltatrici e dei Lavoratori Autonomi mediante: - acquisizione Certificato Iscrizione Camera Commercio, Industria ed Artigianato - acquisizione autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (3) ai sensi art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445. (3) IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare” (art. 89 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008) In tal senso la Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081- Allegato n. 2) è perentoria nell'affermare la necessità di una verifica dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto documentale: “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: 8 a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori"... 2) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 9 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (AUTOCERTIFICAZIONE) (da allegare al DUVRI nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale - art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a il ________ a ___________________ codice fiscale _____________________ residente in _________________________ via/piazza __________________________________________________ n. ________ munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. _____________ rilasciato da ________________________________________ il _________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________________________ avente sede legale in via/piazza ____________________________________ n. ______ nel comune di ____________________________ in provincia di _______________ codice fiscale ________________________ partita IVA n. ____________________ consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. 445/00, DICHIARA (barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori): che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ______________ al n. ____________ e l'INPS di _______________ al n. _________________ (o equivalenti casse assicurative e previdenziali (*)); che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________ al n. ________________ dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine; che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; - che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; - di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto; - che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate; - che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti; - di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni; 10 - di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze; - di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento; - di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; - di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso. Inoltre, come richiesto dall’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dichiara espressamente: - che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza; - che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori; - che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi; - di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta e s’impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito. Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa Luogo e data _______________________ Timbro e Firma _____________________ (Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante) (*) Esempi “Equivalenti casse assicurative e previdenziali”: • l’Enpals per i lavoratori dello spettacolo; • l’Inpgi per i giornalisti; • l’Enasarco per gli agenti di commercio; • l’Inarcassa per gli ingegneri e gli architetti; • la Cassa forense per gli avvocati. 11 OPPURE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________ prov ______ il _____________ C.F. ____________________ residente in __________________________ via/piazza _______________________________ n. ____ tel ___________ fax ___________ partita IVA n. ________________________________ ai sensi degli art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell’esclusione del concorrente dalla gara DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all’art. 26 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione. DATA___________________ ________________________________ FIRMA N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 12 DUVRI: delegabilità Considerato che: 1. L’articolo 17 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (l'art. 28 è il documento di valutazione del rischio non è nella rubrica dei contratti d'appalto o d'opera) b. omissis ….. 2. L'articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 riguarda esclusivamente la gestione degli appalti e non fa riferimento al documento di cui all'art. 28 del medesimo decreto; 3. L’ articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: ... p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; … si ritiene che l’elaborazione del DUVRI possa essere delegata ad un Dirigente. 13 DUVRI: Quando? Il DUVRI DEVE ESSERE REDATTO dal Ddl committente ogni qualvolta vi siano interferenze tra le attività di 2 o più imprese. LIMITATAMENTE ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (4) del D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integraz. con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in sostituzione del DUVRI, è possibile (non è un obbligo!) individuare un proprio incaricato (5), in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. (4) Articolo 29, comma 6 ter: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi,desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo” (5) I requisiti e i compiti dell’“incaricato” (Cfr. Linee Guida INAIL) La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta. Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della figura idonea. Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni …….. e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore. L'incaricato dovrà essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirà quindi accettazione da parte dell’interessato, con modalità analoghe. Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza all’individuazione dell’incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato. 14 Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure; b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione; c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate; d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto; e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e DINAMICO in quanto deve essere sempre aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza all’ingresso di nuove imprese, ove si presentino variazioni nella struttura o nella tecnologia delle varie imprese in caso di acquisto e di utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’impresa. 15 Il DUVRI NON DEVE ESSERE REDATTO nei seguenti casi: 1. Appalti di servizio di natura intellettuale: (servizi di ricerca e sviluppo; servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi, etc…); 2. Mera fornitura di materiali o attrezzature; 3. Lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti da: - rischio di incendio di livello elevato (D.M. 18 Marzo 1998); - svolgimento di attività in ambienti confinati (Regolamento D.P.R. 14/09/2011 n. 177); - presenza di agenti cancerogeni mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’Allegato XI (6) del D. Lgs. 81/02008 e s.m.i. Nota: Per quanto riguarda il rischio da interferenza nei cantieri si rimanda alla capitolo dedicato “DUVRI e cantieri temporanei o mobili” (6) ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 16 Diagramma di flusso 17 Diagramma di flusso Valutazione preliminare INTERFERENZE L’attività rientra nel campo di applicazione del DUVRI? NO S T SI O NO Esistono interferenze ? P SI • • • Il Ddl Committente redige “bozza del DUVRI” Richiede idoneità tecnico professionale delle Imprese appaltatrici e dei Lavoratori autonomi Mette a disposizione la bozza del DUVRI fornendo informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare tali soggetti e dà loro indicazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare Il Ddl valuta le offerte ricevute e verificati i documenti richiesti: • • • Invita al sopralluogo (facoltativo) e/o indice riunione di coordinamento; Sceglie l’Impresa appaltatrice/Lavoratore autonomo a cui affidare i lavori Redige e affida il contratto di appalto IMPRESE APPALTATRICI e LAVORATORI AUTONOMI • • • Forniscono i documenti richiesti; Prendono visione del DUVRI; Predispongono l’offerta per effettuare i lavori IMPRESE APPALTATRICI e LAVORATORI AUTONOMI • • • Forniscono possibili integrazioni al DUVRI; Effettuano l’eventuale sopralluogo e partecipano alla riunione di coordinamento; Firmano il contratto se scelte dal Ddl committente Redige il DUVRI definitivo aggiornandolo ogni qualvolta si ravvisino nuovi rischi da interferenze 18 Come si redige Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve contenere i seguenti elementi: 1. Informazioni dell’azienda committente Comprendono i dati generali dell’azienda e della sede oggetto dell’appalto, le figure aziendali referenti per il contratto e le funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto. 2. Aree di lavoro Devono essere indicate: • • • • • le aree di lavoro interessate dalle attività oggetto dell’appalto; le attività svolte dal committente in tali aree; gli orari di lavoro e le eventuali turnazioni; il numero di lavoratori presenti; la viabilità ed i percorsi per raggiungere i luoghi di lavoro interessati dal contratto; • le attività, funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali occorre richiedere preventiva autorizzazione al committente (es.: messa fuori servizio dell’impianto elettrico, concessione in uso di attrezzature, uso promiscuo di servizi igienici e/o attrezzature). Si ritiene opportuno allegare una planimetria dei luoghi. 3. Fasi di lavoro oggetto dell’appalto Devono essere descritte le singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto. 4. Rischi specifici del committente Devono essere indicati tutti i rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e incidenti sull’attività oggetto dell’appalto associandoli alle singole fasi di lavoro. I rischi specifici possono essere suddivisi in categorie quali ad esempio: ambienti di lavoro, macchine/apparecchiature/impianti, incendio ed esplosione, rischi per la salute. 19 5. Misure di prevenzione e protezione adottate presso l’azienda Devono essere indicate le misure adottate quali ad esempio piani di gestione delle emergenze, misure comportamentali da osservare, ecc. 6. Valutazione dei rischi da attività interferenziali a. Individuazione dei rischi da interferenza I rischi da interferenza si possono dividere in due tipologie: o Rischi da interferenza specifici dell’azienda committente (di cui al punto 4) o Rischi da interferenza indotti dall’impresa appaltatrice e/o lavoratore autonomo. Per ciascuno dei rischi individuati dovrà essere indicato il soggetto causa del rischio. A titolo d’esempio (non esaustivo) si riporta la seguente tabella relativa all’appalto di pulizie all’interno di un’azienda del settore legno SOGGETTI CAUSA DEL RISCHIO RISCHI DA INTERFERENZE SPECIFICI E INDOTTI COMMITTENTE (Rischio specifico) IMPRESA APPALTATRICE e/o LAVORATORE AUTONOMO (Rischio Indotto) AMBIENTE DI LAVORO FASE: pulizia reparti dislivelli aree di transito X pavimento bagnato X MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI transito carrelli elevatori X uso scale portatili dell’azienda esterna X INCENDIO ED ESPLOSIONE Incendio X X RISCHI PER LA SALUTE rumore prodotto dalle attrezzature X X uso prodotti chimici e detergenti X X 20 b. Individuazioni delle sovrapposizioni spazio-temporali ( attività. ) tra le due Devono essere individuate le sovrapposizioni sia in termini di spazi occupati che di tempo nell’arco della giornata/settimana/mese. A titolo d’esempio tali sovrapposizioni spazio/temporali possono essere evidenziate attraverso l’utilizzo di una tabella: INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI (giornaliera) E SPAZIALI DESCRIZIONE DELLA FASE LAVORATIVA Committente Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo FASI (orario) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lavorazioni meccaniche Pulizia reparto Pulizia uffici Pulizia servizi igienici 21 c. Individuazione delle misure da adottare in relazione ai rischi da interferenza presenti. Qualora dall’analisi precedente emerga l’esistenza di una reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro nello stesso arco temporale si definisce “l’appalto a contatto rischioso”, per cui per ciascuna tipologia di rischio riconosciuta si procede all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Si riporta a titolo d’esempio la seguente tabella: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA TIPOLOGIA DI RISCHIO SOGGETTO CHE DEVE ATTUARE LA MISURA AMBIENTE DI LAVORO Dislivelli aree di transito Pavimento bagnato Predisporre idonea cartellonistica e idonea illuminazione artificiale che evidenzi il dislivello Committente Posizionare cartello: pavimento bagnato Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo FASE: pulizia reparti MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI Transito carrelli elevatori Predisporre procedura e segnaletica di divieto di transito nelle zone interessate alla pulizia. Committente Uso scale portatili dell’Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo Predisporre procedura e segnaletica di divieto di transito nelle zone interessate alla pulizia. Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo INCENDIO ED ESPLOSIONE Incendio Consegna all’Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo del piano di emergenza con le procedure di emergenza ed evacuazione Divieto di utilizzo di prodotti chimici infiammabili non segnalati al Committente. Rispetto delle istruzioni della squadra di emergenza del Committente Committente Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo 22 RISCHI PER LA SALUTE Rumore prodotto dalle attrezzature del committente Uso di prodotti chimici e detergenti Consegna all’Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo della valutazione del rischio rumore relativa alle aree interessate alla presenza dell’Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo. Committente Valutare la necessità di fornire DPI per rischio rumore ai lavoratori Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo Individuare uno spazio per posizionare un armadio per custodire i prodotti utilizzati per la pulizia. Posizionare l’armadio nello spazio dedicato e riporre i prodotti chimici utilizzati nello stesso. Consegnare al Committente le Schede di Sicurezza Committente Impresa Appaltatrice e/o Lavoratore Autonomo 7. Stima dei costi per la sicurezza da interferenze Fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative da parte della Committenza e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale, devono comunque essere individuati i costi , non soggetti a ribasso contrattuale, riguardanti le misure preventive e protettive necessarie all’eliminazione o alla riduzione dei restanti rischi interferenti. Pertanto il DUVRI dovrà essere integrato con la stima dei costi per la sicurezza da interferenze specificandone e descrivendone le voci con i relativi prezzi. 8. Cooperazione e coordinamento delle fasi lavorative Nelle fasi di cooperazione/coordinamento, tra il committente e l’impresa appaltatrice e/o lavoratore Autonomo, dovrà essere presa in considerazione anche l’eventuale presenza di utenti/visitatori dell’impresa committente. Cooperazione Committente. e coordinamento sono promosse dal Datore di lavoro 23 E’ obbligo: • • • Informare e formare i lavoratori coinvolti nell’appalto in merito ai contenuti del DUVRI; Dotare il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice e/o lavoratore autonomo di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia; Informare gli eventuali altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva) è auspicabile: • • • • • Individuare due figure responsabili delle operazioni di cooperazione e di coordinamento (sempre presenti in azienda), nominati rispettivamente dal Committente e dall’ impresa appaltatrice, in relazione alla tipologia del lavoro appaltato; Individuare i compiti che devono essere affidati a queste due figure (quali ad esempio: azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio, potere di sospendere le attività in caso di pericolo grave ed immediato e quant‘altro necessario affinché si attuino tutti gli obblighi previsti dall‘art. 26 del D. Lgs. 81/08); Organizzare una riunione preliminare finalizzata a concordare le misure di sicurezza da adottare indicate nel DUVRI; Organizzare eventuali riunioni la cui periodicità potrà essere stabilita in sede contrattuale (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori ad alcuni mesi); Realizzare procedure da adottare nel caso in cui l’impresa appaltatrice abbia necessità di far intervenire nuove imprese e/o lavoratori autonomi; 24 DUVRI e cantieri temporanei o mobili Il legislatore non si è espresso chiaramente in merito alla necessità di redigere il DUVRI nell’ambito di attività edili svolte in aziende. Nonostante esistano sentenze della Cassazione con giudizi conclusivi non univoci legati anche a contesti diversi, l’interpretazione che si propone e che deriva dall’esperienza acquisita nel corso dell’attività di vigilanza è la seguente: - Cantieri confinati nei quali non c’è interferenza di alcun tipo con le attività proprie dell’azienda committente. In questo caso non risulta necessario redigere il DUVRI in quanto gli obblighi di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 81/08, sono a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97, comma 2 del D. Lgs. 81/08): in effetti, ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, spettano al Ddl i compiti di cui agli articoli 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti) del D. Lgs. 81/08; - Cantieri con rischi di interferenza con l’attività propria dell’azienda committente. In questo caso si rientra nell’obbligo di cui all’articolo 26 e spetta al datore di lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il DUVRI (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08). 25 Alcuni esempi SCUOLE Il Datore di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente Scolastico, “spesso non è il Committente dell’appalto, che potrebbe essere invece il Comune piuttosto che l’Ente proprietario dell’edificio. Le disposizioni dettate dal Legislatore, nei ei casi in cui le figure del Committente e del Datore di Lavoro non coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente che il gestore dell’Azienda che riceve l’Appaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto dell’appalto nei luoghi di lavoro di propria competenza”. E secondo la normativa “l’obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane in realtà a carico del Committente il quale però, in questi casi, generalmente non potrà che operare o sulla base dell’individuazione di rischi standard, relativi alla tipologia delle prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto di appalto. Il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro ricevente, ricevente, dovrà invece, prima dell’intervento dell’Appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, condividerne il contenuto e dovrà soprattutto, ove necessario, integrarlo con le indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici (specifici se relativi alle attività aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal Committente, nonché con l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo”. STRUTTURE SANITARIE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE Rif.: Decreto Regione Lombardia (Direzione generale Sanità) n. 14521 del 29 dicembre 2009 26 ALLEGATI: Allegato n. 1: Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) Art. 3. Definizioni …………… 9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. 12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30. Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B 1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice. Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B 1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati dell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008) Art. 30. Concessione di servizi 1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7. 27 Parte IV - CONTENZIOSO Art. 239. Transazione 1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. 3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. Art. 240. Accordo bonario 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al contraente generale. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011) 2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. 5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. (comma modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 53 del 2010, poi dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011) 6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011) 7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza. 8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 28 9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. 9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.(comma introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 53 del 2010) 10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (comma modificato dall’art. 4, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 53 del 2010, poi dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011) 11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni. 12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari. 13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011) 15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. (comma introdotto dall’art. 3, comma 23, della legge n. 244 del 2007) 16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13. (comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 53 del 2010) 17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. 18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione. 29 19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. (ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 161 del 2014, i termini e il tasso di interesse previsti dal presente comma, si applicano solo se più favorevoli al creditore rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002) 20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario. 21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo. 22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto. Art. 240-bis. Definizione delle riserve (articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 152 del 2008) 1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera hh), legge n. 106 del 2011) 1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera hh), legge n. 106 del 2011) Art. 241. Arbitrato 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 19, legge n. 190 del 2012) 1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.(comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 53 del 2010) 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri. 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile. (comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 53 del 2010) 30 6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 5, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 53 del 2010) 7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242. 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità. (comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 53 del 2010) 10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. (comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 53 del 2010) 11. (abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 53 del 2010) 12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 29, comma 1-quinquiesdecies, legge n. 14 del 2009, poi dall'art. 5, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 53 del 2010) 12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. (comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 53 del 2010) 13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. (comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 53 del 2010) 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242. 15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni 31 dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. (comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 53 del 2010) 15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. (comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 53 del 2010) Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri 1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15. 2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale. 3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità. 5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione. 6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi; d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 10. Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, 32 nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi. Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale 1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'articolo 241, si applicano le seguenti regole. 2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro. 3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale. 4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera fff), d.lgs. n. 113 del 2007) 5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 53 del 2010) 6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. 7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo 242, comma 10. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 53 del 2010) 8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 53 del 2010) 10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità. Art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 53 del 2010) 1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 2. L'informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. 3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11, comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. 4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. 33 5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. 6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti. (comma così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera b), d.lgs. n. 104 del 2010) Art. 244. Giurisdizione (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera a), d.lgs. n. 104 del 2010) 1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici. Art. 245. Strumenti di tutela (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera d), d.lgs. n. 104 del 2010) 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Art. 245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni 1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Art. 245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera f), d.lgs. n. 104 del 2010) 1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Art. 245-quater. Sanzioni alternative (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera g), d.lgs. n. 104 del 2010) 1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera h), d.lgs. n. 104 del 2010) 1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera i), d.lgs. n. 104 del 2010) 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Art. 246-bis. Responsabilità per lite temeraria. (articolo introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii), legge n. 106 del 2011, poi abrogato dall'allegato 4, art. 4, comma 1, n. 36-bis, del d.lgs. n. 104 del 2010, introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 195 del 2011) Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera b), legge n. 214 del 2011) 2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario. 3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 34 4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera c), legge n. 214 del 2011) 5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice unitamente all’approvazione ai sensi dell’articolo 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell’articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito dello studio di fattibilità. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.(comma sostituito dall'art. 50, comma 1, lettera 0a), num. 1, legge n. 27 del 2012, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) 6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni. 7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.(comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 50, comma 1, lettera 0a), num. 2, legge n. 27 del 2012) 8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economicofinanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. (comma sostituito dall'art. 42, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) 8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli 35 adempimenti connessi. (comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) 9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera. 10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 36 37 38 Allegato n. 2 Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081 Responsabilità di un datore di lavoro, di un dirigente o preposto e del committente dei lavori per infortunio occorso a minore. I tre imputati erano stati tratti a giudizio perché avevano omesso di porre in essere idonee misure di sicurezza finalizzate a custodire in appositi recipienti, con chiusura sicura, calce o comunque analoghe sostanze caustiche, con la conseguenza che la mancanza di idonea custodia aveva fatto sì che il minore ... potesse utilizzare la sostanza scagliandone una piccola quantità negli occhi di altro minore cagionando a quest'ultimo lesioni gravissime consistite nelia perdita dell'occhio destro. Ricorrono in Cassazione - Rigetto dei primi due ricorsi, annullamento con rinvio per il solo committente. La Corte afferma innanzitutto che: "Orbene, con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 626/96 (ndr. 626/94) era stata più volta affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro - di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso". "E, quasi dimostrando di aver voluto recepire le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha poi specificamente introdotto l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con la legge n. 626/94". "Ciò posto in via dì principio generale, mette conto sottolineare, tuttavia, che in presenza di un contratto di appalto - ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l'appaltatore si avvalga anche dell'attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso in esame - non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindersi, ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuate: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Muovendo da tali presupposti, questa Corte è più volte intervenuta enunciando princìpi finalizzati proprio ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del committente (una sorta di responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto. Detto indirizzo interpretativo trova efficace espressione in plurime decisioni con le quali è stata in particolare sottolineata la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo: 1) "In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori"... :dunque, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il committente rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati; 2) "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nei qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore"... ; 3) nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), "il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi" ... ." 39 Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta del committente in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del ... che, secondo il ricorso del ... era iscritta presso la C.C.I.A.A. di Enna: circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo"; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte del ... nell'esecuzione dei lavori; 3) infine non sono state indicate circostanze da cui poter inferire che il ... fosse consapevole non solo della presenza dei sacchi appoggiati al muretto di fronte alla sua abitazione, ma anche di ciò che quei sacchi contenevano (vale a dire una sostanza pericolosa). Conclusivamente, in accoglimento del quarto motivo del ricorso del committente, l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del ... stesso, con rinvio. 40