Opuscolo predisposto dal gruppo di lavoro della U.O.C SPSAL ATS Insubria sede Territoriale di Como
Direttore M.Rita Aiani- P.O. Giampaolo Moscatelli
M. Della Torre; R.Artaria; R.Baragiola; M.A.Citterio; R Festa; G.Marelli; S.Mariani; I.Mazzone; R.Redaelli;
L.Spreafico
INDICE
DUVRI: rischi da interferenze
pag. 3
DUVRI
pag. 5
Chi lo redige
pag. 7
DUVRI: delegabilità
pag. 13
DUVRI: quando?
pag. 14
Diagramma di flusso
pag. 17
Come si redige
pag. 19
DUVRI e cantieri temporanei o mobili
pag. 25
Alcuni esempi
pag. 26
Allegati
pag. 27
2
DUVRI : rischi da interferenze
Il DUVRI deve essere redatto quando sussistono dei rischi da Interferenza.
Si ha Interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra
lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità
fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa, cioè quando
sussiste un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello
dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti.
Si definiscono rischi da Interferenza tutti i rischi correlati all’affidamento di
appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva evidenziati
nel DUVRI.
Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni
dell'Appaltatore;
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di
Appaltatori diversi;
esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che
debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell'attività propria dell'Appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente
dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli
specifici dell'attività appaltata).
3
Si possono distinguere inoltre:
rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle
lavorazioni dell’Appaltatore;
rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del
Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore;
rischi da contiguità fisica e di spazio: derivanti da sovrapposizioni di più
attività svolte da diversi Appaltatori;
rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari,
richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria
operatività dell’Appaltatore).
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui
sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione
del contratto.
Quando attività lavorative facenti capo a diversi Datori di lavoro generano un
rischio da interferenza, al fine di eliminare o ridurre al minimo tale rischio, deve
essere redatto il DUVRI ex art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
4
DUVRI
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
E’ il documento UNICO di valutazione dei rischi da INTERFERENZE che il Ddl
committente ha l’obbligo di elaborare ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i..
Ha lo scopo di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi, all’interno della propria azienda o singola unità produttiva, sempre
che il Ddl abbia la disponibilità giuridica (1) dei luoghi in cui si svolge l’appalto o
la prestazione di lavoro autonomo.
In relazione a quanto sopra indicato ne consegue che per gli appalti aventi ad
oggetto la realizzazione dell'opera (intervento) presso un terzo o comunque in
aree o locali di cui non si ha la disponibilità giuridica, NON SI HA l’obbligo di
redazione del DUVRI.
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(1) Disponibilità giuridica
Per disponibilità giuridica si intende il diritto di disporre, ossia di utilizzare in senso
giuridico il bene. Tale diritto si concretizza nella possibilità, per il titolare del
diritto, di alienare (vendere) il bene in questione, o di costituire sul bene
stesso diritti reali minori (o di godimento). I diritti reali minori (o di godimento)
sono: il diritto di superficie, l'enfiteusi(*), l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù
prediali(**).
In definitiva il datore di lavoro committente deve predisporre il DUVRI solo nel
caso in cui abbia la disponibilità del luogo in base ad uno dei titoli giuridici
sopra riportati.
(*) L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, urbano o rustico
secondo il quale, il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno (dominio utile) sul fondo
stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (direttario o
concedente) un canone annuo in denaro o in derrate.
(**) La servitù prediale è il diritto reale che ''consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità
di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027 cod.civ.).
6
CHI LO REDIGE
Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro Committente.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O SOMMINISTRAZIONE
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento
tra le imprese, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze.
Il DUVRI attesta l’avvenuta informazione nei confronti dell’impresa circa i rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa stessa dovrà operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il medesimo dovrà essere
allegato al contratto (2) inerente i lavori da effettuarsi.
(2) Tipologie contratto
Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art.
1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche
clausole in materia di sicurezza.
Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra
persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato
concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art.
2222 e segg. Codice Civile). E’definito anche contratto di lavoro autonomo.
7
Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche
o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).
Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi,
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto di prodotti (art. 3, comma 9 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – Allegato n. 1).
Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori
o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del
D. Lgs. n.163/06 (art. 3, comma 10 - cfr. Allegato n. 1).
Concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un
appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della
fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (art. 3,
comma 12 D. Lgs. n.163/06 - cfr. Allegato n. 1).
Contratto misto:contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi;
lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (art. 14, comma 1 D. Lgs. n. 163/06 - cfr.
Allegato n. 1)
Il datore di lavoro committente:
1) verifica idoneità tecnico professionale delle Imprese Appaltatrici e dei
Lavoratori Autonomi mediante:
- acquisizione Certificato Iscrizione Camera Commercio, Industria ed
Artigianato
- acquisizione autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale (3) ai sensi art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445.
(3) IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare” (art. 89 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008)
In tal senso la Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n.
15081- Allegato n. 2) è perentoria nell'affermare la necessità di una verifica
dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto
documentale: “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori
dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole
di diligenza e prudenza:
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a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale
affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge,
sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge
[formali], ma anche della capacità tecnica e professionale
[sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata
ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”;
b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori"...
2) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
9
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (AUTOCERTIFICAZIONE)
(da allegare al DUVRI nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti
espresse in altra documentazione contrattuale - art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a il ________ a ___________________
codice fiscale _____________________ residente in _________________________
via/piazza __________________________________________________ n. ________
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. _____________
rilasciato da ________________________________________ il _________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________________________
avente sede legale in via/piazza ____________________________________ n. ______
nel comune di ____________________________ in provincia di _______________
codice fiscale ________________________ partita IVA n. ____________________
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai
sensi dell'art. 76, del D.P.R. 445/00,
DICHIARA
(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):
che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo
dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e
regolarmente iscritti presso l'INAIL di ______________ al n. ____________ e l'INPS
di _______________ al n. _________________ (o equivalenti casse assicurative e
previdenziali (*));
che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _____________________ al n. ________________ dei
Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la
nostra attività;
- che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e
capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e
sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere
commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi
necessari;
- di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e
le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare ed inerenti le
misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
- che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede,
circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi
impianti ed eventuali limitazioni;
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- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione
delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui
sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di
elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenze;
- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti
e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e
che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di
lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del
sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.
Inoltre, come richiesto dall’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dichiara
espressamente:
- che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in
grado di svolgere l’attività prevista nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di
lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
- che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo
all’agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli
sanitari obbligatori;
- che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in
particolare la valutazione dei rischi;
- di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti
gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché
gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta e s’impegna ad
assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a
quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda solleva il
Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.
Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa
Luogo e data _______________________ Timbro e Firma _____________________
(Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante)
(*) Esempi “Equivalenti casse assicurative e previdenziali”:
• l’Enpals per i lavoratori dello spettacolo;
• l’Inpgi per i giornalisti;
• l’Enasarco per gli agenti di commercio;
• l’Inarcassa per gli ingegneri e gli architetti;
• la Cassa forense per gli avvocati.
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OPPURE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________ prov ______
il _____________ C.F. ____________________ residente in __________________________
via/piazza _______________________________ n. ____ tel ___________ fax ___________
partita IVA n. ________________________________
ai sensi degli art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell’esclusione del
concorrente dalla gara
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all’art. 26
comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 richiesti per lo svolgimento dell’incarico in
questione.
DATA___________________
________________________________
FIRMA
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore
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DUVRI: delegabilità
Considerato che:
1. L’articolo 17 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro non può
delegare le seguenti attività:
a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28 (l'art. 28 è il documento di
valutazione del rischio non è nella rubrica dei contratti d'appalto o
d'opera)
b. omissis …..
2. L'articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 riguarda esclusivamente la
gestione degli appalti e non fa riferimento al documento di cui all'art. 28 del
medesimo decreto;
3. L’ articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono
le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
...
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento è consultato esclusivamente in azienda;
… si ritiene che l’elaborazione del DUVRI possa essere delegata ad un Dirigente.
13
DUVRI: Quando?
Il DUVRI DEVE ESSERE REDATTO dal Ddl committente ogni qualvolta vi siano
interferenze tra le attività di 2 o più imprese.
LIMITATAMENTE ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (4) del D. Lgs. 81/2008 e succ.
mod. ed integraz. con riferimento sia all’attività del datore di lavoro
committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,
in sostituzione del DUVRI, è possibile (non è un obbligo!) individuare un proprio
incaricato (5), in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali,
adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico
aggiornamento di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
(4) Articolo 29, comma 6 ter: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi,desunti dagli indici infortunistici
dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola
azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi
restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di
attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la
facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6
del presente articolo”
(5) I requisiti e i compiti dell’“incaricato” (Cfr. Linee Guida INAIL)
La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione
all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta.
Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a
tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della
figura idonea.
Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione
specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella
prevista dall'Accordo Stato Regioni …….. e quindi, attualmente, quella obbligatoria per
i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per
il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore.
L'incaricato dovrà essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa;
seguirà quindi accettazione da parte dell’interessato, con modalità analoghe.
Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data
chiara evidenza all’individuazione dell’incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri
di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto
avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei
lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato.
14
Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da
parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e
aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure;
b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione
scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di
legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle
relative procedure adottate;
d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori
autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese
interessate.
Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e DINAMICO in quanto
deve essere sempre aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza
all’ingresso di nuove imprese, ove si presentino variazioni nella struttura o nella
tecnologia delle varie imprese in caso di acquisto e di utilizzo di nuove
attrezzature da parte dell’impresa.
15
Il DUVRI NON DEVE ESSERE REDATTO nei seguenti casi:
1. Appalti di servizio di natura intellettuale: (servizi di ricerca e sviluppo; servizi
di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e
tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi, etc…);
2. Mera fornitura di materiali o attrezzature;
3. Lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno sempre che
essi non comportino rischi derivanti da:
- rischio di incendio di livello elevato (D.M. 18 Marzo 1998);
- svolgimento di attività in ambienti confinati (Regolamento D.P.R.
14/09/2011 n. 177);
- presenza di agenti cancerogeni mutageni o biologici, di amianto o di
atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all’Allegato XI (6) del D. Lgs. 81/02008 e s.m.i.
Nota: Per quanto riguarda il rischio da interferenza nei cantieri si rimanda alla
capitolo dedicato “DUVRI e cantieri temporanei o mobili”
(6) ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco
accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
16
Diagramma di flusso
17
Diagramma di flusso
Valutazione
preliminare
INTERFERENZE
L’attività rientra nel campo
di applicazione del DUVRI?
NO
S
T
SI
O
NO
Esistono interferenze ?
P
SI
•
•
•
Il Ddl Committente redige “bozza del
DUVRI”
Richiede idoneità tecnico
professionale delle Imprese
appaltatrici e dei Lavoratori
autonomi
Mette a disposizione la bozza del
DUVRI fornendo informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui andranno ad operare tali
soggetti e dà loro indicazioni sulle
misure di prevenzione ed emergenza
da adottare
Il Ddl valuta le offerte ricevute e verificati i
documenti richiesti:
•
•
•
Invita al sopralluogo (facoltativo) e/o
indice riunione di coordinamento;
Sceglie l’Impresa
appaltatrice/Lavoratore autonomo a
cui affidare i lavori
Redige e affida il contratto di appalto
IMPRESE APPALTATRICI e
LAVORATORI AUTONOMI
•
•
•
Forniscono i documenti
richiesti;
Prendono visione del
DUVRI;
Predispongono
l’offerta per effettuare
i lavori
IMPRESE APPALTATRICI e
LAVORATORI AUTONOMI
•
•
•
Forniscono possibili
integrazioni al DUVRI;
Effettuano l’eventuale
sopralluogo e
partecipano alla
riunione di
coordinamento;
Firmano il contratto se
scelte dal Ddl
committente
Redige il DUVRI definitivo
aggiornandolo ogni qualvolta si
ravvisino nuovi rischi da interferenze
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Come si redige
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve contenere i
seguenti elementi:
1. Informazioni dell’azienda committente
Comprendono i dati generali dell’azienda e della sede oggetto dell’appalto,
le figure aziendali referenti per il contratto e le funzioni aziendali in materia di
prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto.
2. Aree di lavoro
Devono essere indicate:
•
•
•
•
•
le aree di lavoro interessate dalle attività oggetto dell’appalto;
le attività svolte dal committente in tali aree;
gli orari di lavoro e le eventuali turnazioni;
il numero di lavoratori presenti;
la viabilità ed i percorsi per raggiungere i luoghi di lavoro interessati dal
contratto;
• le attività, funzionali all’esecuzione di interventi previsti dal contratto, in
relazione alle quali occorre richiedere preventiva autorizzazione al
committente (es.: messa fuori servizio dell’impianto elettrico,
concessione in uso di attrezzature, uso promiscuo di servizi igienici e/o
attrezzature).
Si ritiene opportuno allegare una planimetria dei luoghi.
3. Fasi di lavoro oggetto dell’appalto
Devono essere descritte le singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto.
4. Rischi specifici del committente
Devono essere indicati tutti i rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e
incidenti sull’attività oggetto dell’appalto associandoli alle singole fasi di
lavoro. I rischi specifici possono essere suddivisi in categorie quali ad
esempio: ambienti di lavoro, macchine/apparecchiature/impianti, incendio
ed esplosione, rischi per la salute.
19
5. Misure di prevenzione e protezione adottate presso l’azienda
Devono essere indicate le misure adottate quali ad esempio piani di
gestione delle emergenze, misure comportamentali da osservare, ecc.
6. Valutazione dei rischi da attività interferenziali
a. Individuazione dei rischi da interferenza
I rischi da interferenza si possono dividere in due tipologie:
o Rischi da interferenza specifici dell’azienda committente (di cui
al punto 4)
o Rischi da interferenza indotti dall’impresa appaltatrice e/o
lavoratore autonomo.
Per ciascuno dei rischi individuati dovrà essere indicato il soggetto causa
del rischio.
A titolo d’esempio (non esaustivo) si riporta la seguente tabella relativa
all’appalto di pulizie all’interno di un’azienda del settore legno
SOGGETTI CAUSA DEL RISCHIO
RISCHI DA
INTERFERENZE
SPECIFICI E INDOTTI
COMMITTENTE
(Rischio specifico)
IMPRESA
APPALTATRICE
e/o LAVORATORE
AUTONOMO
(Rischio Indotto)
AMBIENTE DI LAVORO
FASE:
pulizia reparti
dislivelli aree di
transito
X
pavimento bagnato
X
MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI
transito carrelli
elevatori
X
uso scale portatili
dell’azienda esterna
X
INCENDIO ED ESPLOSIONE
Incendio
X
X
RISCHI PER LA SALUTE
rumore prodotto
dalle attrezzature
X
X
uso prodotti chimici
e detergenti
X
X
20
b. Individuazioni delle sovrapposizioni spazio-temporali (
attività.
) tra le due
Devono essere individuate le sovrapposizioni sia in termini di spazi
occupati che di tempo nell’arco della giornata/settimana/mese.
A titolo d’esempio tali sovrapposizioni spazio/temporali possono essere
evidenziate attraverso l’utilizzo di una tabella:
INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI (giornaliera) E SPAZIALI
DESCRIZIONE
DELLA FASE
LAVORATIVA
Committente
Impresa
Appaltatrice
e/o Lavoratore
Autonomo
FASI (orario)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lavorazioni
meccaniche
Pulizia reparto
Pulizia uffici
Pulizia servizi
igienici
21
c. Individuazione delle misure da adottare in relazione ai rischi da
interferenza presenti.
Qualora dall’analisi precedente emerga l’esistenza di una reale possibilità
di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso
ambiente di lavoro nello stesso arco temporale si definisce “l’appalto a
contatto rischioso”, per cui per ciascuna tipologia di rischio riconosciuta si
procede all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da
adottare.
Si riporta a titolo d’esempio la seguente tabella:
MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE PER LA
SICUREZZA
TIPOLOGIA DI
RISCHIO
SOGGETTO CHE
DEVE ATTUARE LA
MISURA
AMBIENTE DI LAVORO
Dislivelli aree di
transito
Pavimento
bagnato
Predisporre idonea
cartellonistica e idonea
illuminazione artificiale che
evidenzi il dislivello
Committente
Posizionare cartello:
pavimento bagnato
Impresa
Appaltatrice e/o
Lavoratore
Autonomo
FASE:
pulizia reparti
MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI
Transito carrelli
elevatori
Predisporre procedura e
segnaletica di divieto di
transito nelle zone
interessate alla pulizia.
Committente
Uso scale portatili
dell’Impresa
Appaltatrice e/o
Lavoratore
Autonomo
Predisporre procedura e
segnaletica di divieto di
transito nelle zone
interessate alla pulizia.
Impresa
Appaltatrice e/o
Lavoratore
Autonomo
INCENDIO ED ESPLOSIONE
Incendio
Consegna all’Impresa
Appaltatrice e/o Lavoratore
Autonomo del piano di
emergenza con le
procedure di emergenza ed
evacuazione
Divieto di utilizzo di prodotti
chimici infiammabili non
segnalati al Committente.
Rispetto delle istruzioni della
squadra di emergenza del
Committente
Committente
Impresa
Appaltatrice e/o
Lavoratore
Autonomo
22
RISCHI PER LA SALUTE
Rumore prodotto
dalle attrezzature
del committente
Uso di prodotti
chimici e
detergenti
Consegna all’Impresa
Appaltatrice e/o Lavoratore
Autonomo della valutazione
del rischio rumore relativa
alle aree interessate alla
presenza dell’Impresa
Appaltatrice e/o Lavoratore
Autonomo.
Committente
Valutare la necessità di
fornire DPI per rischio rumore
ai lavoratori
Impresa
Appaltatrice e/o
Lavoratore
Autonomo
Individuare uno spazio per
posizionare un armadio per
custodire i prodotti utilizzati
per la pulizia.
Posizionare l’armadio nello
spazio dedicato e riporre i
prodotti chimici utilizzati
nello stesso. Consegnare al
Committente le Schede di
Sicurezza
Committente
Impresa
Appaltatrice e/o
Lavoratore
Autonomo
7. Stima dei costi per la sicurezza da interferenze
Fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico
organizzative da parte della Committenza e per le misure preventive e
protettive di carattere comportamentale, devono comunque essere individuati
i costi , non soggetti a ribasso contrattuale, riguardanti le misure preventive e
protettive necessarie all’eliminazione o alla riduzione dei restanti rischi
interferenti.
Pertanto il DUVRI dovrà essere integrato con la stima dei costi per la sicurezza
da interferenze specificandone e descrivendone le voci con i relativi prezzi.
8. Cooperazione e coordinamento delle fasi lavorative
Nelle fasi di cooperazione/coordinamento, tra il committente e l’impresa
appaltatrice e/o lavoratore Autonomo, dovrà essere presa in considerazione
anche l’eventuale presenza di utenti/visitatori dell’impresa committente.
Cooperazione
Committente.
e
coordinamento
sono
promosse
dal
Datore
di
lavoro
23
E’ obbligo:
•
•
•
Informare e formare i lavoratori coinvolti nell’appalto in merito ai
contenuti del DUVRI;
Dotare il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice
e/o lavoratore autonomo di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia;
Informare gli eventuali altri soggetti a qualunque titolo coinvolti
nell‘esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi
interferenziali.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a)
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva) è auspicabile:
•
•
•
•
•
Individuare due figure responsabili delle operazioni di cooperazione e di
coordinamento (sempre presenti in azienda), nominati rispettivamente
dal Committente e dall’ impresa appaltatrice, in relazione alla tipologia
del lavoro appaltato;
Individuare i compiti che devono essere affidati a queste due figure (quali
ad esempio: azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio, potere
di sospendere le attività in caso di pericolo grave ed immediato e
quant‘altro necessario affinché si attuino tutti gli obblighi previsti dall‘art.
26 del D. Lgs. 81/08);
Organizzare una riunione preliminare finalizzata a concordare le misure di
sicurezza da adottare indicate nel DUVRI;
Organizzare eventuali riunioni la cui periodicità potrà essere stabilita in
sede contrattuale (soprattutto per contratti con tempi di attuazione
superiori ad alcuni mesi);
Realizzare procedure da adottare nel caso in cui l’impresa appaltatrice
abbia necessità di far intervenire nuove imprese e/o lavoratori autonomi;
24
DUVRI e cantieri temporanei o mobili
Il legislatore non si è espresso chiaramente in merito alla necessità di redigere il
DUVRI nell’ambito di attività edili svolte in aziende.
Nonostante esistano sentenze della Cassazione con giudizi conclusivi non
univoci legati anche a contesti diversi, l’interpretazione che si propone e che
deriva dall’esperienza acquisita nel corso dell’attività di vigilanza è la seguente:
-
Cantieri confinati nei quali non c’è interferenza di alcun tipo con le
attività proprie dell’azienda committente. In questo caso non risulta
necessario redigere il DUVRI in quanto gli obblighi di cui all’articolo 26
del D. Lgs. 81/08, sono a carico del datore di lavoro dell’impresa
affidataria (art. 97, comma 2 del D. Lgs. 81/08): in effetti, ai sensi del
comma 3) del medesimo articolo, spettano al Ddl i compiti di cui agli
articoli 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro
dei dirigenti e dei preposti) del D. Lgs. 81/08;
-
Cantieri con rischi di interferenza con l’attività propria dell’azienda
committente. In questo caso si rientra nell’obbligo di cui all’articolo 26
e spetta al datore di lavoro committente promuovere la cooperazione
ed il coordinamento elaborando il DUVRI (art. 26, comma 3 del D. Lgs.
81/08).
25
Alcuni esempi
SCUOLE
Il Datore di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente
Scolastico, “spesso non è il Committente dell’appalto, che potrebbe essere
invece il Comune piuttosto che l’Ente proprietario dell’edificio. Le disposizioni
dettate dal Legislatore, nei
ei casi in cui le figure del Committente e del Datore di
Lavoro non coincidono, intendono impegnare solidalmente ai fini della
sicurezza nei luoghi di lavoro, sia il Committente che il gestore dell’Azienda che
riceve l’Appaltatore, al fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto
dell’appalto nei luoghi di lavoro di propria competenza”. E secondo la
normativa “l’obbligo primario di elaborare il DUVRI rimane in realtà a carico del
Committente il quale però, in questi casi, generalmente non potrà che operare
o
sulla base dell’individuazione di rischi standard, relativi alla tipologia delle
prestazioni che sono a sua conoscenza e che potrebbero potenzialmente
derivare dalla esecuzione del contratto di appalto. Il Dirigente Scolastico,
Datore di Lavoro ricevente,
ricevente, dovrà invece, prima dell’intervento
dell’Appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente,
condividerne il contenuto e dovrà soprattutto, ove necessario, integrarlo con le
indicazioni relative ad ulteriori rischi interferenziali (specifici
(specifici se relativi alle attività
aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi in esame dal
Committente, nonché con l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive
da adottare per eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo”.
STRUTTURE SANITARIE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE
Rif.: Decreto Regione Lombardia (Direzione generale Sanità) n. 14521 del 29
dicembre 2009
26
ALLEGATI:
Allegato n. 1:
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Art. 3. Definizioni
……………
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi,
aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o
senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità all'articolo 30.
Art. 20. Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è
disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente
codice.
Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati
nell'allegato II B
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati
dell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi
elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A. (comma così
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 30. Concessione di servizi
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il
soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario
venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla
somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario
assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della
concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline
specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a
soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione
aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di
concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale
attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo
143, comma 7.
27
Parte IV - CONTENZIOSO
Art. 239. Transazione
1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi
dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti
soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è
necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più
elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 240. Accordo bonario
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non
inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati al
contraente generale. (comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge n. 106 del
2011)
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono
essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione
riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile
del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la
costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. (comma modificato
dall’art. 4, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 53 del 2010, poi dall'art. 4, comma 2, lettera gg), legge
n. 106 del 2011)
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione
della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da
definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro
novanta giorni dalla costituzione della commissione. (comma così modificato dall'art. 4, comma
2, lettera gg), legge n. 106 del 2011)
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci
giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile
del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente
della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51
codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati,
rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le
riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile
del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica
amministrazione in caso di carenza dell'organico.
28
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del
terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del
luogo dove è stato stipulato il contratto.
9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in
ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in
possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali
in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del
collegio arbitrale.(comma introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 53 del 2010)
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono
determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei
corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398,
oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque
superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(comma modificato dall’art. 4, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 53 del 2010, poi dall'art. 4, comma
2, lettera gg), legge n. 106 del 2011)
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale
ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono
riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri
necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale
termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le
riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e
acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente
di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la
proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del
componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della
commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del
procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della
commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al
relativo procedimento si applicano i commi che precedono. (comma così modificato dall'art. 4,
comma 2, lettera gg), legge n. 106 del 2011)
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga
promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi
negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo
risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia
diritto al compenso di cui al comma 10. (comma introdotto dall’art. 3, comma 23, della legge n.
244 del 2007)
16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di
accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al
comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.
(comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 53 del 2010)
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del
procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di
transazione.
29
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
(ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 161 del 2014, i termini e il tasso di interesse
previsti dal presente comma, si applicano solo se più favorevoli al creditore rispetto a quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002)
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di
mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo
o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può
notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo
bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi,
forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto,
verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci
per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori
spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
Art. 240-bis. Definizione delle riserve (articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n.
152 del 2008)
1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle
riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera hh), legge n. 106 del 2011)
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e
del regolamento, sono stati oggetto di verifica. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera
hh), legge n. 106 del 2011)
Art. 241. Arbitrato
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere
deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo
dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva
autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza
bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 19, legge n. 190 del 2012)
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le
procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria.
L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel
contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.(comma introdotto dall'art. 5,
comma 1, lettera b), d.lgs. n. 53 del 2010)
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto
disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte,
tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo
triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali
disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa
costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del
presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo
ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 53 del 2010)
30
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura
civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato
parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si
riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o
parere sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo 240.
(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 5,
comma 1, lettera d), d.lgs. n. 53 del 2010)
7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti
dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo
deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia
del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per
mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 53 del 2010)
10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile è
preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del
lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali
quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale
è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo
825 del codice di procedura civile. (comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera f), d.lgs. n.
53 del 2010)
11. (abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 53 del 2010)
12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore
della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica
le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono
dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare
complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro
svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il
segretario, non può comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto
disciplinato ai sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle
spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo
per
l'ingiunzione
di
cui
all'articolo
633
del
codice
di
procedura
civile.
(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 29,
comma 1-quinquiesdecies, legge n. 14 del 2009, poi dall'art. 5, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 53
del 2010)
12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il
collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in
proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
(comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 53 del 2010)
13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è
liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. (comma così sostituito dall'art.
5, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 53 del 2010)
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle
spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più
diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati,
scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di
diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni
31
dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. (comma introdotto dall'art. 5,
comma 1, lettera m), d.lgs. n. 53 del 2010)
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del
lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile.
Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il
collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le
conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una
udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia
sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili
incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne
ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai
sensi dei periodi precedenti. (comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 53 del
2010)
Art. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli
arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti
necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo
241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati
di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine
di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente.
L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento
di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono
soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria
con personale fornito dall'Autorità.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in
materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della
propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti
relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono
disciplinate le relative modalità di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle
seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli
organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a
riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature
superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio
della
professione
da
almeno
dieci
anni
e
iscritti
ai
relativi
albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle
pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei
consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti
professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei
medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo,
in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono
rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può
essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo
di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle
parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta
dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità,
32
nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere
muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in
ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a
carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare
l'integrale copertura dei suddetti costi.
Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla
camera arbitrale
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale, in
aggiunta alle norme di cui all'articolo 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse
alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono
situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del
collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso
la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 815 del
codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242, comma 9.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera fff), d.lgs. n. 113 del 2007)
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata
dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 53 del 2010)
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la
misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco
di cui all'articolo 242, comma 10. (comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera c), d.lgs.
n. 53 del 2010)
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura
liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza
tecnica, ove disposta, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13. (comma così modificato
dall'art. 5, comma 2, lettera d), d.lgs. n. 53 del 2010)
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente
versati all'Autorità.
Art. 243-bis. Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale (articolo introdotto
dall'art. 6 del d.lgs. n. 53 del 2010)
1. Nelle materie di cui all'articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso
giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di
proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta
dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei
presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in
ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. L'interessato può avvalersi
dell'assistenza di un difensore. La comunicazione può essere presentata fino a quando
l'interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione è diretta al
responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere
effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione di gara ed è
inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del
procedimento a cura della commissione di gara.
3. L'informativa di cui al presente articolo non impedisce l'ulteriore corso del procedimento di
gara, né il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall'articolo 11,
comma 10, né il decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se
intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
33
5. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante
costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai
sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
6. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente
all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti.
(comma così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera b), d.lgs. n. 104 del 2010)
Art. 244. Giurisdizione (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera a), d.lgs. n.
104 del 2010)
1. Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.
Art. 245. Strumenti di tutela (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera d),
d.lgs. n. 104 del 2010)
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
Art. 245-bis Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
1. L'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
Art. 245-ter. Inefficacia del contratto negli altri casi (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3,
comma 19, lettera f), d.lgs. n. 104 del 2010)
1. L'inefficacia del contratto nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 245-bis è disciplinata
dal codice del processo amministrativo.
Art. 245-quater. Sanzioni alternative (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19,
lettera g), d.lgs. n. 104 del 2010)
1. Le sanzioni alternative applicate dal giudice amministrativo alternativamente o
cumulativamente sono disciplinate dal codice del processo amministrativo
Art. 245-quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente (articolo così sostituito
dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera h), d.lgs. n. 104 del 2010)
1. La tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
Art. 246. Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti
produttivi (articolo così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera i), d.lgs. n. 104 del
2010)
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo nelle controversie relative a
infrastrutture e insediamenti produttivi è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Art. 246-bis. Responsabilità per lite temeraria. (articolo introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii),
legge n. 106 del 2011, poi abrogato dall'allegato 4, art. 4, comma 1, n. 36-bis, del d.lgs. n. 104
del 2010, introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 195 del 2011)
Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad
essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica
eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già
realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere
nella stessa. (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera b), legge n. 214 del 2011)
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del
progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere
circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da
parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
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4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché,
eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di
opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli
utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma
del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del
prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del
bando di gara. (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, lettera c), legge n. 214 del 2011)
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in
proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati
la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della
concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite
dall’amministrazione aggiudicatrice unitamente all’approvazione ai sensi dell’articolo 97 del
progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio
economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell’articolo 153, le
predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall’amministrazione
aggiudicatrice nell’ambito dello studio di fattibilità. All'atto della consegna dei lavori il soggetto
concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi
o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti
sono legittimi, efficaci e validi.(comma sostituito dall'art. 50, comma 1, lettera 0a), num. 1, legge
n. 27 del 2012, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere
la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche
prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del
preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.(comma modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 50, comma 1, lettera 0a), num.
2, legge n. 27 del 2012)
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economicofinanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una
durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi
connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque
incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo
di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità
(NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli
delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore
del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economicofinanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un
miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. (comma sostituito dall'art.
42, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi così modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge
n. 98 del 2013)
8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la
convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le
cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio
del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di
equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di
rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli
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adempimenti connessi. (comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera a), legge n. 98 del
2013)
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della
gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione
dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
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Allegato n. 2
Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081
Responsabilità di un datore di lavoro, di un dirigente o preposto e del committente dei lavori per
infortunio occorso a minore.
I tre imputati erano stati tratti a giudizio perché avevano omesso di porre in essere idonee misure
di sicurezza finalizzate a custodire in appositi recipienti, con chiusura sicura, calce o comunque
analoghe sostanze caustiche, con la conseguenza che la mancanza di idonea custodia aveva
fatto sì che il minore ... potesse utilizzare la sostanza scagliandone una piccola quantità negli
occhi di altro minore cagionando a quest'ultimo lesioni gravissime consistite nelia perdita
dell'occhio destro.
Ricorrono in Cassazione - Rigetto dei primi due ricorsi, annullamento con rinvio per il solo
committente.
La Corte afferma innanzitutto che: "Orbene, con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un
contratto di appalto, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 626/96 (ndr. 626/94) era
stata più volta affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza,
oltre che al datore di lavoro - di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni
antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di
intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso".
"E, quasi dimostrando di aver voluto recepire le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il
legislatore ha poi specificamente introdotto l'obbligo di cooperazione tra committente ed
appaltatore con la legge n. 626/94".
"Ciò posto in via dì principio generale, mette conto sottolineare, tuttavia, che in presenza di un
contratto di appalto - ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non
lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia
di un proprio immobile, e l'appaltatore si avvalga anche dell'attività di un preposto, presente sul
cantiere, come nel caso in esame - non può esigersi dal committente un controllo pressante,
continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, e non può quindi
assolutamente prescindersi, ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di
infortunio, da un attento esame della situazione fattuate: e ciò al fine di verificare quale sia
stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori.
Muovendo da tali presupposti, questa Corte è più volte intervenuta enunciando princìpi
finalizzati proprio ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del
committente (una sorta di responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili a lavori
oggetto di un contratto di appalto.
Detto indirizzo interpretativo trova efficace espressione in plurime decisioni con le quali è stata in
particolare sottolineata la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali
concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del
committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la percepibilità agevole
ed
immediata
da
parte del committente di eventuali situazioni di pericolo:
1) "In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare
la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e
più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si
rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della
capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed
alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei
lavori"... :dunque, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il
committente rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale
dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati;
2) "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il
trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori,
salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e
realizzazione dell'opera, nei qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti
dall'appaltatore"...
;
3) nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando
tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese
violazione delle norme antinfortunistiche), "il committente, che è in grado di accorgersi senza
particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle
conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi" ... ."
39
Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato,
da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze
fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta del committente in
relazione ai principi di diritto appena ricordati:
1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del ... che,
secondo il ricorso del ... era iscritta presso la C.C.I.A.A. di Enna: circostanza questa che, se
accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo";
2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte
del ... nell'esecuzione dei lavori;
3) infine non sono state indicate circostanze da cui poter inferire che il ... fosse consapevole non
solo della presenza dei sacchi appoggiati al muretto di fronte alla sua abitazione, ma anche
di ciò che quei sacchi contenevano (vale a dire una sostanza pericolosa).
Conclusivamente, in accoglimento del quarto motivo del ricorso del committente,
l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del ... stesso, con rinvio.
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