INDICE PREMESSA………………………………………………………………………………………………….2 RETI E ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESA……………………………..…………….3 DEFINIZIONE DI RETE……………………………………………………………………………....…….6 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA (2012/2013).....……….……………………………...…………...7 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE RETI DI IMPRESA…………..………...….…………...…9 I sottoscrittori di un Contratto di Rete La durata del contratto Gli obiettivi comuni L’oggetto del contratto I contenuti obbligatori del contratto I contenuti eventuali del contratto La procedura di registrazione e gli adempimenti pubblicitari Soggettività giuridica e fiscale della Rete: Reti Oggetto e Reti Soggetto Scheda di sintesi PERCHE’ FARE RETE……………………………………………………………….……………………21 La focalizzazione sulle competenze distintive Vantaggi derivanti dall’approccio della Rete Risultati attesi della Rete LE RETI DI IMPRESE ESISTENTI.................................................................................................25 Numero e diffusione geografica Taglia, tipologia e distribuzione settoriale Finalità dei Contratti di Rete attivati LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE………………………………………………...……33 Prerequisiti e fasi costitutive Checklist per la realizzazione di un Contratto di Rete PROTOTIPO DI CONTRATTO DI RETE………...………………………………………………..……36 APPENDICE NORMATIVA..............................................................................................................49 Allegato 1: Art. 3, D.lg. 10 febbraio 2009, n° 5 e successive modificazioni Allegato 2: Circolare Agenzia delle Entrate n° 20/E 18 giugno 2013 Allegato 3: Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 70/E 30 giugno 2011 1 LE RETI DI IMPRESA PREMESSA Il seguente manuale ha lo scopo di offrire una panoramica sulle forme di aggregazione di impresa, sul Contratto di Rete e sui vantaggi che la costituzione di una Rete può comportare per le aziende aderenti. In una prima parte si cercherà di precisare che cosa si intende per Rete d’Impresa e di comprenderne i vantaggi più significativi, anche fornendo alcuni dati relativamente al recepimento, da parte del sistema produttivo, del nuovo impianto normativo. Successivamente si analizzeranno gli aspetti normativi e fiscali del Contratto di Rete, cercando di chiarire, in maniera sintetica i temi più complessi, e fornendone un esempio. Infine, in una sezione dedicata agli allegati, sarà possibile consultare i principali riferimenti normativi ed alcuni provvedimenti introdotti nel 2013 in tema di Reti. In realtà la normativa riguardante le Reti d’Impresa è ad oggi piuttosto incompleta e spesso aggiornata e semplificata e vale altrettanto per le opportunità a supporto delle Reti. Pertanto questo manuale cerca di comprendere gli aspetti fissi della disciplina, fornendo al lettore una comprensione generale dell’argomento e lasciando spazio futuro per approfondimenti più specialistici o propedeutici ai vari incentivi nazionali o regionali che vengono progressivamente introdotti. 2 Strumenti ed opportunità per le imprese RETI E ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESA Le Reti di Impresa sono le ultime arrivate in un sistema ampio e variegato di forme aggregative previste dal nostro ordinamento e diversamente utilizzate nel panorama nazionale. A prescindere dai molteplici tipi e dai disparati ambiti applicativi di dette forme aggregative è importante, al fine di comprendere le potenzialità del Contratto di Rete, delinearne le principali peculiarità ma anche le eventuali affinità con i due modelli principali di aggregazione preesistenti che sono i Consorzi e le Associazioni temporanee di Impresa (A.T.I.). In particolare vanno considerate le peculiarità di questi strumenti per quanto attiene l’oggetto del contratto, le forme e le modalità di adesione, gli elementi organizzativi, le responsabilità, la durata e la registrazione. Il Contratto di Rete può riguardare ambiti sia temporali che di scopo generalmente più ampi rispetto ai consorzi e alle A.T.I. Attraverso il Contratto di Rete le imprese si impegnano a collaborare, scambiarsi informazioni ed esercitare molteplici attività purché rientrino nel proprio oggetto sociale e contribuiscano allo svolgimento del programma comune di Rete. Questo non esclude che la Rete possa svolgere attività di scopo o durata limitata quali ad esempio la partecipazione a gare d’appalto (art. 34 e 37 d.lgs. 163/06). I consorzi nascono invece come organizzazione comune per lo svolgimento di determinate e specifiche fasi delle attività di impresa (limitazione di scopo). I consorzi aggregano solitamente imprese dello stesso settore: esempi tipici di consorzi sono quelli per la valorizzazione e diffusione di prodotti o piuttosto che per lo smaltimento di rifiuti o sostanze (quindi una fase specifica e condivisa delle attività di impresa). Le A.T.I. sono associazioni appunto temporanee tra imprese che si impegnano a collaborare per poter far fronte ad una esigenza/attività meramente puntuale (limitazione temporale). Spesso le imprese riunite in una A.T.I. sono complementari per tipologia di attività che svolgono, di servizio che rendono o per dimensione. 3 LE RETI DI IMPRESA Un’applicazione tipica delle A.T.I. è la partecipazione a gare d’appalto. I Contratti di Rete possono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono aperti ad adesioni successive di altre imprese esattamente come avviene nei consorzi. In forza della normativa relativamente recente viene concesso inoltre ai Contratti di Rete di essere sottoscritti anche mediante atto firmato digitalmente, ex art. 24 e 25 del Codice di Amministrazione Digitale (C.A.D. d.lgs. 82/2005). Le A.T.I. si differenziano notevolmente essendo basate su un incarico di mandato ad una impresa (cosiddetta mandataria) che deve risultare necessariamente da scrittura privata autenticata. La partecipazione è inoltre limitata ai soli aderenti originali (non sono previste adesioni successive) e le attribuzioni sono ripartite in base alle specifiche competenze delle singole imprese partecipanti. Le Reti anche a causa della limitatezza della legislazione ad essi dedicata risultano particolarmente scalabili in termini di elementi organizzativi: è prevista la presenza di un eventuale fondo patrimoniale, di un eventuale organo comune e di una eventuale personalità giuridica. Le diverse forme di aggregazione e di complessità organizzativa implementabili sono rimesse alla determinazione delle parti contraenti quindi da una configurazione basica senza elementi organizzativi si può arrivare ad una forma estremamente complessa ed articolata. I consorzi sono strutturati in maniera molto più statica: i contributi patrimoniali e gli organi consortili sono elementi costitutivi e come tali devono essere appunto inclusi nella formulazione dello statuto. Le A.T.I. prevedono invece un mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito, irrevocabile e conferito all’impresa partecipante cui è conferito il ruolo di mandataria. Per quanto attiene la responsabilità si applicano al fondo patrimoniale comune della Rete le principali disposizioni in tema di fondi consortili in quanto compatibili ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del codice civile. Vale quindi la 4 Strumenti ed opportunità per le imprese limitatezza di responsabilità ed i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. La legislazione in tema di fondi consortili è ovviamente più estesa e particolareggiata nel caso di consorzi veri e propri (di cui le Reti estrapolano soltanto le caratteristiche essenziali). Oltre alla limitatezza di responsabilità nel conto di terzi sono regolamentati i rapporti tra consorziati ed in particolare il debito dell’insolvente aderente ad un consorzio viene ripartito per legge tra tutti i partecipanti ed in proporzione alle relative quote. La responsabilità è solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e fornitori nelle A.T.I. orizzontali/nelle A.T.I. verticali, per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell’impresa mandataria. I Contratti di Rete hanno necessariamente durata prestabilita e rinnovabile a piacere dei contraenti. I consorzi in mancanza di previsione hanno durata decennale mentre le A.T.I. hanno ovviamente durata sino al completamento dello specifico impegno/appalto per cui si sono costituite. Ciascuna impresa aderente alla Rete ha l’obbligo di iscrizione in una sezione dedicata del Registro delle Imprese competente territorialmente e la procedura (ed eventuali revisioni) vanno ripetute in caso di nuove adesioni. Se la Rete acquista soggettività giuridica diventando Rete Oggetto e quindi dotata di partita iva allora viene iscritta in un’apposita posizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. I consorzi sono soggetti ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di competenza della sede e nel caso di consorzi con attività esterna sono soggetti a deposito periodico della situazione patrimoniale. Le A.T.I. per struttura (in quanto mandato collettivo e speciale) e limitatezza temporale non sono invece soggette ad alcun obbligo pubblicitario. 5 LE RETI DI IMPRESA In conclusione si può affermare che le caratteristiche sopraccitate pur accennando alle tipicità delle Reti Oggetto (ovvero quelle dotate di partita iva e registrate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese) si prestano maggiormente a distinguere le Reti Contratto. Per quanto attiene le Reti che acquisiscono soggettività giuridica si può affermare che aumenta evidentemente il grado di similitudine con lo strumento dei consorzi ma per dettagliare meglio le specificità del caso occorre attendere maggiori delucidazioni legislative sul piano civilistico e tributario. DEFINIZIONE DI RETE La Rete di Imprese è un accordo, o meglio un contratto, che consente alle imprese di mettere in comune attività e risorse allo scopo di migliorarne e potenziarne gli effetti, in termini di incremento della capacità innovativa e, per esteso, della competitività aziendale. La Rete di Imprese non costituisce quindi un nuovo soggetto giuridico ma la formalizzazione attraverso un contratto di interessi comuni ai contraenti. Il concetto di Rete di Imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6-bis della legge 133/2008. Questo articolo rinviava ad un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle Reti di Imprese, pur anticipandone la logica, che era quella di “promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di Rete che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse”. Inoltre, si provvedeva (con il comma 2 dell’art. 6-bis) a fornire una prima definizione della Rete di Imprese, ovvero “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”. 6 Strumenti ed opportunità per le imprese Si è tuttavia dovuto attendere la legge 33/2009 per vedere disciplinata per la prima volta la Rete di Imprese e, in particolare, il Contratto di Rete le cui disposizioni si trovavano nell’art. 3 di tale decreto ministeriale. Questa prima disciplina è stata poi modificata e completata l’anno successivo dall’art. 42 della legge 122/2010. Ne consegue che le Reti di Imprese oggi esistenti si basano su contratti in parte diversi, essendo le norme di riferimento parzialmente differenti. In pratica vi sono oggi due tipologie di Reti di Imprese: a. quelle create tra il 12 aprile 2009 e il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto sulla base delle norme contenute nei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell’art. 3 della legge 33/2009; b. quelle create dopo il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto sulla base dell’art. 42 della legge 122/2010, che ha riscritto i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 3 della legge 33/2009. Ciò posto tutte le nuove Reti di Imprese devono basarsi esclusivamente sull' art. 42 della legge 122/2012. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA (2012/2013) La disciplina del Contratto di Rete è stata interessata nell’arco del 2012 da una serie di modifiche e integrazioni, operate dal legislatore con l’intento di chiarire vari profili legati alla norma del Contratto di Rete. Agli interventi legislativi hanno poi fatto seguito, nel 2013, alcuni atti delle Autorità competenti (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP - per la partecipazione delle Reti agli appalti e Agenzia delle Entrate per la fiscalità delle Reti Soggetto) con cui sono state fornite le necessarie indicazioni pratico-operative. Tra le principali novità introdotte ricordiamo: il Decreto Interministeriale 26 giugno 2012 che azzera la commissione per l’accesso al Fondo di Garanzia per le imprese che hanno sottoscritto un Contratto di Rete; 7 LE RETI DI IMPRESA la legge n.134/2012 che introduce la responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune, la redazione del contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD). Per quanto attiene gli adempimenti pubblicitari tale legge definisce inoltre il modello standard tipizzato per la trasmissione al Registro delle Imprese e le procedure semplificate per la comunicazione, tra gli uffici del Registro delle Imprese, delle modifiche apportate al Contratto di Rete. La stessa legge disciplina l’eventuale tenuta Bilancio e promuove una serie di incentivi a progetti di internazionalizzazione. Infine accenna alla possibilità di acquisizione di soggettività giuridica; la legge n. 221/2012 - Conversione D.lg. 179/2012 (Sviluppo Bis) che chiarisce esplicitamente che il Contratto di Rete non ha soggettività giuridica salvo la facoltà di acquisto rimessa ad una scelta degli imprenditori. Detta facoltà introduce anche un aspetto gergale e di classificazione ulteriore delle Reti che da allora si distinguono in Reti Soggetto per quelle dotate di soggettività giuridica e Reti Contratto o Reti Oggetto per quelle Reti che non ne sono dotate. A margine di questo aspetto la stessa legge sancisce la partecipazione delle Reti di Impresa ad Appalti e ne definisce le modalità; la legge n. 224 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) che istituisce il Credito d’Imposta per ricerca e sviluppo e lo estende alle Reti di Impresa; la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013 che fornisce chiarimenti sulle modifiche al Contratto di Rete, sulle Reti soggetto e Reti Contratto, sulle agevolazioni fiscali e le relative modalità di fruizione. 8 Strumenti ed opportunità per le imprese CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE RETI DI IMPRESA Le Reti di Impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate ad aziende che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggior forza sul mercato senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto e senza creare un nuovo soggetto giuridico. Elementi essenziali del Contratto di Rete sono: • l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della Rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato; • l’individuazione di un programma di Rete (che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune); • l’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese e delle relative ipotesi di recesso; • l’individuazione di un eventuale organo comune incaricato di eseguire il Contratto di Rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alle attività dell’organo. Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto di Rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese nei casi espressamente previsti dalla legge. Si discute ancora in dottrina se questa rappresentanza sia piena oppure limitata ai casi esemplificati nella legge; • l’istituzione di un eventuale fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione. Elemento essenziale del “Contratto di Rete” è dunque il “programma comune di Rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della 9 LE RETI DI IMPRESA propria impresa”. Si osservi che il Contratto di Rete non implica ma “può anche prevedere” l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. Solo le imprese aderenti a Contratti di Rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono altresì accedere all’agevolazione fiscale prevista dal legislatore. I sottoscrittori di un Contratto di Rete Possono essere parti soltanto imprenditori (due o più) ed aziende senza scopo di lucro (cooperative sociali ed imprese sociali). La prima indicazione contenuta nell’art. 42 della legge 122 del 2010 è che non c’è un numero minimo di imprese per la costituzione della Rete. Infatti, si afferma semplicemente che “Con il Contratto di Rete più imprenditori…”. Pertanto, per fare una Rete possono bastare anche solo due aziende. Certamente, bisognerà valutare se un contratto possa essere utile per due, o anche tre sole aziende. D’altronde, il concetto di Rete richiama automaticamente una pluralità di soggetti, e non certo poche unità. In secondo luogo, non vi sono limiti di natura territoriale (a differenza di altre formule di aggregazione per le quali la prossimità geografica risulta una condizione necessaria, come nel caso dei distretti). Di conseguenza, ad una stessa Rete possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano. Inoltre, come ha specificato la circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E del 2011, possono partecipare anche le filiali di società estere. In terzo luogo non vi sono neppure limiti merceologici, per cui alla medesima Rete possono partecipare aziende operanti in settori diversi. La durata del contratto Relativamente alla durata del Contratto di Rete, la legge non dice nulla, per cui la durata del Contratto di Rete va considerata libera. 10 Strumenti ed opportunità per le imprese Va però considerato che se si devono perseguire obiettivi strategici, per di più di crescita della competitività, è ragionevole supporre che la Rete di Imprese debba avere una durata piuttosto lunga, presumibilmente non minore di 5 anni. D’altro canto, risulterebbe difficilmente credibile un programma di Rete di Imprese che sia in grado di raggiungere obiettivi strategici di crescita di competitività in uno spazio temporale di pochissimi anni. Gli obiettivi comuni Lo scopo comune che gli imprenditori contraenti condividono riguarda: • accrescere la capacità innovativa; • accrescere la competitività sul mercato. Questa crescita afferisce gli imprenditori contraenti sia individualmente sia collettivamente e in questa ultima accezione la Rete di Imprese è giustificata solo se mira a migliorare la competitività delle imprese aderenti. La norma infatti spiega che lo scopo deve essere quello di “accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La finalità che il legislatore pone a questo strumento giuridico, e che deve quindi costituire la ragion d’essere dell’iniziativa, è di migliorare le performance ed il posizionamento di mercato delle aziende che partecipano alla Rete. Sul piano degli obiettivi, è il caso di rilevare che la Rete di Imprese si dovrebbe distinguere dai consorzi, che hanno come finalità la realizzazione in comune solo di specifiche fasi della produzione. La norma, nel suo carattere generale, non specifica tuttavia come tali obiettivi possano essere raggiunti. Spetta quindi alle aziende, caso per caso, individuare le modalità concrete, ossia le attività che possono consentire il raggiungimento di tali obiettivi. Queste modalità, ovvero attività, dovranno poi essere esplicitate nel Contratto di Rete, in quanto assumono una valenza fondamentale ed un riferimento necessario per l’avvio e lo svolgimento dell’attività della Rete stessa. Esempi di queste modalità possono essere tutte quelle attività che, per le singole 11 LE RETI DI IMPRESA imprese, potrebbero risultare eccessivamente onerose, o semplicemente difficili da eseguire da sole. Questo è il caso probabilmente delle attività di ricerca, di marketing, di commercializzazione dei prodotti in mercati esteri, ma potrebbe essere pure il caso di servizi professionali, quali quelli contabili e fiscali, legali, o di gestione finanziaria. L'oggetto del contratto Gli imprenditori contraenti possono obbligarsi a: • collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese; • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, il tutto sulla base di un programma comune di Rete. In pratica la Rete di Imprese comporta la condivisione di alcune attività, che vanno definite, e la realizzazione di tali attività “in collaborazione”. Su come debba essere realizzata tale collaborazione la legge, ancora una volta, lascia aperta la scelta, limitandosi a dire solo che le forme e gli ambiti di tale collaborazione andranno indicati nel contratto, e ponendo l’unica condizione che tali attività gestite dalla Rete debbano essere attinenti all’esercizio dell’impresa. L’indicazione di alcuni esempi (scambio di informazioni, prestazione, esercizio in comune di attività) non va inteso in senso restrittivo, ritenendosi utile semplicemente per dare delle indicazioni concrete, anche al fine di sottolineare la finalità dell’istituto (ossia del Contratto di Rete di Imprese). I contenuti obbligatori del contratto Il Contratto di Rete deve riportare obbligatoriamente (pena la nullità) le seguenti informazioni: • il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per 12 Strumenti ed opportunità per le imprese originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; • l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; • la definizione di un programma di Rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità specifiche di realizzazione ed in particolare l'attuazione degli obblighi posti in capo ai singoli contraenti e la realizzazione dello scopo comune ai contraenti; • la durata del contratto; • le modalità di adesione di altri imprenditori, in particolare il contratto deve prevedere la possibilità di adesione successiva, fermo restando che tale possibilità deve essere disciplinata dagli originati contraenti che ne fissano i requisiti e le specifiche modalità; • le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (non delegata all’organo comune di cui infra, se nominato). I contenuti eventuali del contratto Il Contratto di Rete può riportare (eventualmente) le seguenti informazioni: • istituzione di un fondo patrimoniale comune. A fronte dell'attivazione si deve obbligatoriamente prevedere la misura e la valutazione dei conferimenti iniziali e di quelli successivi alla stesura del contratto che i contraenti si impegnano a versare. Al fondo patrimoniale comune si applicano le disposizioni in tema di fondi consortili come specificate dagli artt. 2614 e 2615 del codice civile in quanto applicabili. Come tale ha le caratteristiche di un fondo rotativo in cui possono quindi essere versati sia contributi monetari che beni e servizi opportunamente quantificati. Per quanto riguarda i conferimenti, il programma di Rete dovrebbe indicare la misura dei conferimenti iniziali e successivi di ciascun partecipante, ed i criteri di valutazione nel caso in cui i conferimenti sono in natura (es. 13 LE RETI DI IMPRESA immobilizzazioni, crediti). Il fondo non può essere oggetto di divisione per tutta la durata del contratto. Può essere oggetto di azioni esecutive solo da parte di creditori della Rete nel suo complesso e non dai singoli creditori dei contraenti. Al tempo stesso si prevede per le imprese partecipanti la limitazione di responsabilità, in quanto per le obbligazioni assunte dalla Rete a nome proprio, ne risponde solo il fondo patrimoniale, e non anche il patrimonio delle imprese della Rete; • nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto (obbligatoria fino al 2010). La Rete non costituisce un nuovo soggetto giuridico quindi a dispetto della sua definizione, l'organo comune agisce in realtà come mandatario delle imprese partecipanti. I contraenti devono obbligatoriamente indicare nel contratto il nominativo (nome, ditta, ragione sociale etc.) e definirne i poteri di gestione, di rappresentanza (in quanto mandatario) e ovviamente le regole relative a sostituzioni, subentri etc.; • previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto in favore dei singoli contraenti. E’ dunque bene considerare sia le circostanze che danno diritto all’uscita dalla Rete di Imprese (che possono andare dalla semplice volontà a situazioni specifiche, come ad esempio due anni consecutivi di perdite da parte della Rete), sia le conseguenze di tali uscite, soprattutto per gli aspetti patrimoniali. Per evitare dubbi sulle possibili conseguenze dell’uscita dei partecipanti sulla Rete, il legislatore ha opportunamente richiamato le norme generali che disciplinano lo scioglimento dei contratti plurilaterali, che si trovano in particolare nell’art. 1459 del codice civile, nel quale si afferma che l’inadempimento di una delle parti non comporta la risoluzione del contratto rispetto alle altre. Si osservi inoltre l’opportunità di inserire tra dette modalità di recesso strumenti per dirimere eventuali conflitti inerenti la proprietà intellettuale (ad es. marchio commerciale della rete, brevetto sviluppato, acquisito messo a disposizione della Rete). I succitati contenuti opzionali vanno considerati come un elemento di flessibilità, ed 14 Strumenti ed opportunità per le imprese anche di possibile attrattiva dello strumento in termini di riduzione dei costi, in quanto è noto che la presenza di organi sociali, e tanto più il conferimento di fondi, potrebbero costituire motivi di freno per l’utilizzo di questo nuovo strumento di aggregazione di imprese. Non c'è dubbio però che se la Rete di Imprese deve diventare uno strumento efficace di messa in comune di attività e di iniziative, per perseguire obiettivi strategici, la presenza di un’autonomia contabile, per non dire la disponibilità di risorse proprie e la presenza di centri decisionali, in grado di gestire le attività e di avviare le iniziative, risulta del tutto necessaria e per nulla opzionale. In sostanza, il legislatore non ha voluto determinare l'intensità della collaborazione delle imprese che appartengono ad una medesima Rete, lasciando aperta la possibilità che vi siano Reti di Imprese “leggere”, ossia dedicate ad attività saltuarie, non strutturali, per le quali non è necessario, né un fondo, né organi decisionali ed esecutivi propri della Rete. La procedura di registrazione e gli adempimenti pubblicitari • redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale, che redige l’atto; • scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme. In seguito alla redazione il Contratto di Rete di Imprese deve essere depositato per l’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. Il formalismo derivante dal coinvolgimento di un pubblico ufficiale (quale è il notaio) ha lo scopo di rendere praticabile l’esecuzione delle formalità dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese. D’altronde, in difetto di iscrizione, il contratto, dice la norma, è inefficace. 15 LE RETI DI IMPRESA Effettuato l’adempimento dell’iscrizione, l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutte le imprese partecipanti alla Rete. Occorre attendere che tutte le imprese effettuino l’iscrizione del Contratto di Rete di Imprese nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e questo potrebbe, in teoria, rappresentare un punto debole della normativa, in quanto basterebbe il ripensamento di una sola impresa, che non provvede all’adempimento dell’iscrizione, per rendere inefficace l’intera costituzione della Rete. Per quanto concerne infine successive adesioni alla Rete, esse sono assoggettate alle medesime considerazioni sopra esposte. Soggettività giuridica e fiscale della rete : Reti Oggetto e Reti Soggetto La Rete non è un nuovo modello societario ma solo un contratto tra imprese che mantengono la propria autonomia societaria. Alla Rete non è quindi associata automaticamente una personalità giuridica nonostante la presenza di contenuti eventuali quali il fondo comune, un organo decisionale e di regole di governo condivise tra i partecipanti. E' proprio la natura opzionale e non obbligatoria di questi elementi che esclude automaticamente la Rete di Imprese dall'avere detta caratteristica. Il legislatore ha intenzionalmente evitato di attribuire soggettività giuridica alla Rete affinché tutti i rapporti facciano capo in definitiva alle singole imprese partecipanti. Da questo punto di vista l'impostazione è di una società di persone. L’assenza di personalità giuridica non impedisce però lo svolgimento di un’attività esterna da parte della Rete, senza la quale sarebbe d’altro canto difficile perseguire gli scopi che sono alla base della creazione della Rete di Imprese. La Rete infatti deve essere in grado di gestire rapporti con terzi, e quindi di attivare rapporti giuridici per conto dei partecipanti, si pensi al caso di acquisti e vendite per conto dei soci. A fronte di questa impostazione originale e largamente diffusa, il legislatore è 16 Strumenti ed opportunità per le imprese tuttavia ritornato più volte sulla materia e, a partire dal 2012 (legge 134/2012), è stata riconosciuta al Contratto di Rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica. In pratica le imprese che hanno sottoscritto un Contratto di Rete dotato di fondo patrimoniale comune possono iscrivere la Rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e la scelta di effettuare tale iscrizione comporta l’acquisizione di soggettività giuridica della Rete. Per le Reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 (cd. C.A.D.). E’ esclusa, quindi, la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale (ex art. 24 C.A.D.) per le Reti Soggetto. Questa previsione non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già era possibile fare in precedenza con la trasformazione del Contratto di Rete in una società vera e propria oppure con la diretta costituzione di enti giuridici (come società, consorzi, associazioni…), ma introduce una nuova classificazione delle Reti che sono comunemente identificate come Reti Oggetto (o Reti Contratto) oppure Reti Soggetto. Le Reti Oggetto costituiscono la maggioranza dei contratti stipulati rispetto alle Reti Soggetto dotate cioè di soggettività giuridica. E’ infine importante rilevare che la Commissione Europea con la decisione C(2010)8939 ha stabilito i criteri per la compatibilità dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge 122/2010 con il mercato interno. Tra le motivazioni, al punto 30, c’è anche l’assenza della personalità giuridica. A tal proposito si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013), specificando che le Reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all’Imposta sul Reddito di cui all’art. 73 comma 2 del TUIR e quindi sono soggetti passivi d’imposta ai fini IRAP. Per quanto riguarda l’IVA le Reti Soggetto rientrano tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972; inoltre le Reti Soggetto, rientrando tra i soggetti di cui 17 LE RETI DI IMPRESA all’art. 13 D.P.R. 600/1973, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili ed il conferimento al fondo patrimoniale, da parte delle imprese retiste, deve esser trattata quale “partecipazione” alla Rete e rileverà sia contabilmente che fiscalmente, al pari dei conferimenti in società. Le Reti Soggetto non possono, inoltre, fruire dell’agevolazione fiscale ex D.lg. n. 78/2010. L’introduzione della soggettività giuridica come discriminante della Rete ha ovviamente notevoli conseguenze per quel che attiene invece gli aspetti fiscali ed in particolare la soggettività fiscale stessa delle Reti. L’adesione ad un contratto di Rete Oggetto (quindi senza soggettività giuridica) non comporta l’estinzione, ne la modificazione, della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso. In questa impostazione le Reti con attività esterna rilevante propendono per l’istituzione di un soggetto esecutore del Contratto di Rete, essendovi la necessità di acquisire una partita IVA, condizione per poter essere poi titolare di diritti ed obbligazioni nei confronti dei terzi (ossia di fare contratti). L' Agenzia delle Entrate ha precisato detti aspetti con la circolare n. 4/E del 2011 e con la successiva risoluzione n. 70/E del 30 Giugno 2011 ha confermato l’esclusione di soggettività tributaria in capo alla Rete di Imprese ma allo stesso tempo ha reso possibile attribuire alla Rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi, sulla base dell’art. 2 del D.P.R. 605/73. Dal punto di vista pratico la richiesta del codice fiscale si esegue presentando il modello AA5 (domanda di attribuzione del codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche) a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La tematica fiscale si declina in maniera completamente differente in presenza di soggettività giuridica: mentre la Rete Contratto o Rete Oggetto regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto rispetto alle imprese contraenti, la Rete Soggetto crea un vero e proprio 18 Strumenti ed opportunità per le imprese nuovo ente ed in quanto tale si determina soggettività tributaria. La Rete Soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario poiché esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto di imposta. Le Reti Oggetto sono quindi soggette ad IRES ed IRAP in ragione dell’esercizio o meno di attività commerciale secondo le seguenti modalità: - le Reti Soggetto che compiono attività commerciale sono soggette ad IRES secondo le modalità previste per “società ed enti commerciali residenti” (Art. 73, comma 1, lettera b, TUIR); - le Reti Soggetto che compiono attività commerciale sono soggette ad IRAP e la determinazione della base imponibile IRAP avviene secondo le modalità previste per “società di capitali ed enti commerciali” (Art. 5, D.lgs. n. 446/1197); - le Reti Soggetto che non esercitano attività commerciale sono soggette ad IRES secondo le modalità previste per “enti non commerciali residenti” (Art. 73, comma 1, lettera c, TUIR); - le Reti Soggetto che non esercitano attività commerciale sono soggette ad IRAP e la determinazione della base imponibile IRAP avviene secondo le modalità previste per “enti non commerciali residenti” (Art. 10, D.lgs. n. 446/1197). Dal punto di vista prettamente operativo la soggettività tributaria comporta i seguenti adempimenti: - la Rete Soggetto dovrà richiedere un autonomo numero di partiva IVA; - la Rete dovrà adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali ad esempio quella sulle società di comodo, etc.); - la Rete dovrà tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio); - l’apporto alla Rete sarà trattato come un conferimento e l’impresa contraente diventerà “socia” della Rete; 19 LE RETI DI IMPRESA - la partecipazione alla Rete avrà un “valore fiscale” in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo. Scheda di sintesi Natura Contratto Sottoscrittori Almeno 2 imprese Scopo Aumentare la capacità innovativa e competitivà delle imprese partecipanti Durata Libera ma consigliabile di durata superiore ai 5 anni Oggetto programma comune; modalità di collaborazione tra imprese, quali, ad esempio: a) lo scambio di informazioni; b) lo scambio di prestazioni; c) l’esercizio in comune di una o più atti Contenuti del contratto • • • denominazione delle imprese aderenti; obiettivi di innovazione e competitività; modalità per misurare l'avanzamento verso detti obiettivi; programma di Rete, con diritti e doveri dei partecipanti; modalità di realizzazione dello scopo comune; fondo patrimoniale e relative regole, inclusi i conferimenti; durata del contratto; modalità di adesione di altre imprese; eventuali cause di recesso; soggetto che cura l’esecuzione del contratto, ed i suoi poteri; procedure decisionali delle imprese partecipanti. Strumenti • • fondo patrimoniale (facoltativo); organo attuatore (facoltativo). Procedure • • atto pubblico o scrittura privata autenticata; iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese da parte di ciascun aderente alla Rete. • • • • • • • • • • Soggettività giuridica No ma può essere richiesta (nel caso si parla di rete Soggetto) Soggettività fiscale 20 No per Reti Oggetto (solo codice fiscale), Si per Reti Soggetto (P.IVA). Strumenti ed opportunità per le imprese PERCHE’ FARE RETE Le imprese che fanno rete: - si specializzano nel loro core business migliorando la qualità dei prodotti; - ridimensionano il fabbisogno finanziario relativo agli investimenti, - riducono l’indebitamento e frazionano i rischi degli investimenti, - riducono il rischio operativo. La focalizzazione sulle competenze distintive In particolare l’organizzazione a Rete, che implica una forte spinta alla specializzazione produttiva, favorisce la concentrazione delle risorse nelle competenze distintive da parte di ciascun partner. Da un punto di vista organizzativo, l’affidamento per intero o in parte di processi a partner specializzati permette, da un lato, di liberare risorse tecniche, umane e finanziarie da impiegare in attività che possono contribuire a potenziare le competenze strategiche, dall’altro lato, di recuperare efficienza nei processi meno critici per la gestione, sullo sviluppo dei quali l’azienda non può o non intende investire. In tal modo si raggiunge non solo il vantaggio competitivo dei singoli partner ma anche quello di tutta la Rete, nella misura in cui gli operatori siano legati reciprocamente da intensi rapporti di partnership. Inoltre, quanto più il processo produttivo affidato ai partner è specialistico tanto maggiori saranno gli effetti delle economie di apprendimento in termini di riduzione di sprechi, difetti e tempi di lavorazione: il perfezionamento di certi meccanismi ottenuto dal partner specializzato difficilmente può essere raggiunto da un’azienda coinvolta nella gestione di numerose e diverse attività. Vantaggi derivanti dall’approccio di Rete I Contratti di Rete presentano diversi vantaggi. Alcuni di essi sono connaturati alla tipologia di contratto, altri derivano da specifiche previsioni normative, che attribuiscono incentivi, in particolare di natura fiscale, e contributi a fondo perduto. I vantaggi connaturati all’impostazione del Contratto di Rete di Imprese possono così 21 LE RETI DI IMPRESA essere riassunti: • accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese, tramite lo scambio di know how: la Rete, pur essendo un soggetto incaricato di eseguire determinate attività, si alimenta dell’esperienza e delle competenze delle imprese partecipanti, che dunque condividono tali conoscenze; • acquisizione di elementi che accrescono la competitività con contenimento di investimenti, rischi e tempi, che altrimenti sono richiesti per produrre nuove conoscenze: la messa in comune di risorse, siano esse finanziarie, tecniche e umane, comporta il godimento di economie di scala, con risultati di innovazione e di sviluppo imprenditoriale, altrimenti inaccessibili per piccoli operatori; • attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale, che possono ampliare le opportunità in vari ambiti: grazie ai continui contatti tra le imprese aderenti alla Rete, e all’opera della stessa Rete, le piccole imprese possono accedere ad un mondo più vasto di quello normalmente alla loro portata, e dunque possono cogliere nuove occasioni di business, con evidenti riflessi positivi sulla redditività dell'attività aziendale; • ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti: l’interazione con altre imprese della Rete potrebbe avere come effetto collaterale quello della messa a punto di nuove proposte ed offerte alla propria clientela, potendo valorizzare le produzioni di aziende della Rete che hanno attività complementari, o che si trovano a diversi livelli della stessa filiera; • ingresso in nuovi mercati: la Rete potrebbe dare maggiore visibilità alle imprese aderenti sul piano internazionale, con la conseguente possibilità di accedere a nuovi mercati, spesso preclusi ad operatori che hanno una modesta capacità di gestione di clienti posti in altri paesi; in altre parole la Rete può fungere, se così finalizzata, da catalizzatore di esperienze in nuovi mercati, ormai sbocco necessario, e non più opzionale, per tante aziende italiane; • facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche: la Rete, grazie alla 22 Strumenti ed opportunità per le imprese sua significatività, derivante dalla sommatoria delle imprese partecipanti (in termini di addetti, fatturato, etc.) potrebbe ricevere un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni finanziarie e delle amministrazioni pubbliche, ed ottenere quindi risultati (in termini di prestiti, garanzie, incentivi) più rilevanti, e comunque superiori a quelli che probabilmente una piccola impresa può raggiungere; • possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili alle piccole imprese: la Rete può avere per oggetto la realizzazione di investimenti consistenti in impianti, laboratori, sistemi logistici, che permettono alle imprese partecipanti di migliorare la loro operatività e rimuneratività; • possibilità di acquisire certificazioni di qualità o marchi commerciali: la Rete di Imprese, pur non potendosi sostituire ai consorzi che gestiscono marchi di qualità come i Dop o i Doc, potrebbe svolgere un ruolo importante nel sostenere le imprese della Rete ad acquisire certificati di qualità, che una piccola impresa potrebbe trovare oneroso o complesso cercare di acquisire autonomamente, oppure a gestire un comune marchio commerciale con suddivisione dei costi promozionali; • maggiore efficienza: lavorando in Rete, si possono abbassare i costi dei fattori produttivi, potendo agire la Rete anche come centrale acquisti, e quindi, grazie alla maggiore forza contrattuale nei confronti di fornitori comuni a diverse imprese della Rete, si possono ottenere sconti sui prezzi in precedenza praticati; • maggiore flessibilità operativa: grazie alla cooperazione tra imprese che è sottesa al concetto di Rete, diventa possibile per le imprese aderenti rispondere in modo più rapido, personalizzato e adeguato all’evoluzione della domanda ed alle sfide in termini di competitività poste dal mercato; questo può avvenire anche per produzioni di nicchia o di piccola serie, perché l’essere in Rete con altri consente di disporre di capacità addizionali o differenziate, oltre che di competenze e lavorazioni rapidamente integrabili nel proprio ciclo produttivo; inoltre tutto questo permette di ridurre significativamente il time to market; • maggiore stabilità del fatturato: la possibilità di contribuire al processo produttivo 23 LE RETI DI IMPRESA delle altre imprese della Rete può rappresentare un importante ammortizzatore, e quindi un potenziale meccanismo di stabilità del fatturato, salvo in periodi di crisi diffusa; • maggiore creatività: il contatto con le altre imprese della Rete, pur potendo creare fenomeni di imitazione, potrebbe anche essere foriero di nuove soluzioni, specifiche per la propria produzione, e quindi altamente innovative; • maggiore visibilità: l’appartenenza alla Rete può consentire di pubblicizzare il nome dell’azienda (insieme a quello delle altre imprese della Rete) in contesti (es. fiere, convegni, missioni commerciali) che spesso sono preclusi al singolo piccolo operatore indipendente. Risultati attesi della Rete Tutti questi vantaggi si risolvono, dal punto di vista pratico, nelle seguenti positive conseguenze: • crescita delle vendite: grazie alla Rete, è possibile aumentare le opportunità di vendita dei propri prodotti e conquistare nuovi mercati; • migliore utilizzo degli impianti: la collaborazione con altre imprese della Rete potrebbe comportare un miglior impiego della capacità produttiva; • migliore accesso a capitali (finanziamenti bancari, incentivi pubblici): la Rete può più facilmente acquisire condizioni vantaggiose con le banche e maggiore attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni; inoltre le imprese della Rete potrebbero avvantaggiarsi delle garanzie offerte dalla Rete stessa, ottenendo così risparmi sul costo del denaro; • riduzione dei costi di produzione: la Rete può permettere di acquisire i fattori della produzione a prezzi più bassi, grazie alla maggiore forza contrattuale; • riduzione dei tempi di produzione: grazie alle connessioni con le altre imprese della Rete, che quest’ultima facilita, è possibile creare, sviluppare e consolidare Reti di subfornitura, diminuendo al minimo i tempi di approvvigionamento e 24 Strumenti ed opportunità per le imprese ottimizzando le scorte, e quindi i tempi di produzione; • limitazione dei rischi: questo avviene grazie alla separazione tra il fondo patrimoniale della Rete e quello delle imprese aderenti, separazione dovuta all’applicazione della disciplina dei fondi consortili; • incremento dell’innovazione: l’impresa aderente può sviluppare una maggiore capacità innovativa grazie agli scambi di know how e competenze con le altre imprese della Rete; • sviluppo delle risorse umane: i lavoratori delle imprese aderenti alla Rete godono di un contesto più stimolante dal punto di vista professionale, moltiplicandosi i contatti con altre realtà aziendali e con i soggetti responsabili della Rete, con il risultato che queste circostanze possono arricchire il bagaglio professionale di conoscenze di esperienze dei dipendenti e collaboratori delle imprese aderenti alla Rete. LE RETI DI IMPRESE ESISTENTI Numero e diffusione geografica Le Reti di Impresa sono un fenomeno in fortissima crescita, basti pensare che mentre all’ 1 agosto 2011 risultavano (fonte Unioncamere) 118 Reti di Imprese, con 557 imprese aderenti, all’ 1 dicembre del 2013 le Reti risultavano ben 1240 per un totale di 5887 imprese coinvolte. Si tratta di un numero significativo, se si pensa che il primo Contratto di Rete è stato firmato nel marzo 2010, e che la disciplina attualmente vigente ha solo pochi anni di vita. L’espansione del fenomeno delle Reti risulta con chiarezza dal seguente grafico: 25 LE RETI DI IMPRESA Il fenomeno delle Reti di Impresa, anche se in misura diversa, ha interessato l’intero Paese: la distribuzione delle imprese aderenti ad un contratto ha natura prevalentemente locale (provinciale o regionale), evidenziano pur Reti tuttavia si sovraterritoriali importanti: un Contratto di Rete con aziende provenienti da ben 18 Province ed un paio di Contratti di Rete che includono imprese provenienti da ben 9 Regioni. Tutte le Regioni italiane inoltre ospitano almeno un’impresa aderente ad una Rete (100 province). 26 Strumenti ed opportunità per le imprese La Regione con il numero maggiore di imprese coinvolte in una Rete è la Lombardia, la quale, con 1468 imprese, ospita il 25% delle imprese italiane che si sono cimentate in questa nuova formula associativa. Seguono poi l’Emilia Romagna, con 860 aziende (15% delle imprese italiane aderenti ad una Rete), e la Toscana con 613 aziende (10%). 27 LE RETI DI IMPRESA Taglia, tipologia e distribuzione settoriale Un altro elemento di notevole interesse emerso dai dati di Unioncamere, è l’articolazione delle Reti per classi dimensionali, basate sul numero di imprese aderenti. In particolare si osserva come il 42% delle Reti sia costituita da un numero relativamente ridotto di imprese (fino a 3), il 48% delle Reti raggruppa dalle 4 alle 9 imprese mentre solo nel 10% delle Reti costituite constano di oltre 10 imprese contraenti. Questo dato conferma la relativa complessità del costituire Reti numerose ed in particolare dall’analisi puntuale di dette Reti emerge che nella maggioranza dei casi è inclusa la presenza frequente di una grande azienda “capofila” connotando quindi la Rete come una formalizzazione di Reti di subfornitura già in essere. Per quanto attiene la forma giuridica delle imprese in Rete risulta una netta preponderanza delle società di capitali (67%) seguite da quelle di persone (13%) e dalla ditte individuali (11%). 28 Strumenti ed opportunità per le imprese Lo studio Unioncamere ha infine analizzato la ripartizione settoriale delle Reti che, come evidenziano i seguenti grafici, presenta una distribuzione eterogenea sia in termini di competenze sia di attività materiali e mercati di riferimento. A livello di macrosettori quello dei servizi (che include anche l’informatica e il turismo) assorbe circa il 26% delle Reti, mentre l’industria (energia, meccanica, alimentare, biotecnologie, impianti, materiali, tessile, arredamento, elettronica, automotive) fa la parte del leone, con un 39% dell’insieme delle Reti. 29 LE RETI DI IMPRESA Il settore delle costruzioni costituisce solo il 10% del fenomeno di aggregazione delle Reti mentre un ruolo crescente rivestono i settori commercio ed agricoltura che nell’ultimo anno hanno segnato incrementi significativi. 30 Strumenti ed opportunità per le imprese Finalità dei Contratti di Rete attivati Osservando le Reti esistenti si può capire che si è di fronte ad un fenomeno dagli aspetti molteplici, che configurano il più delle volte ciascun Contratto di Rete come un sistema complesso, con molteplici funzioni e finalità, tale da richiedere competenze specifiche. Un primo aspetto rilevante è dato dal livello di specializzazione delle Reti finora costituite. Se è vero che il maggior numero di imprese opera nel campo manifatturiero, molti sono i casi di aziende di servizi alle imprese, e diversi i casi in cui la Rete non risulta mono settoriale, ma si presenta come mix di competenze differenti. Dalle informazioni quantitative disponibili inoltre emerge una presenza abbastanza significativa di aziende edili, facilmente spiegabile se si analizzano i contenuti dei Contratti di Rete da loro stipulati: in molti casi si tratta, infatti, di Reti specializzate nella bio-edilizia oppure nella produzione/commercializzazione ed installazione di impianti per l’energia fotovoltaica o solare. Le cosiddette green technology rappresentano, dunque, uno degli aspetti innovativi del fenomeno in atto legato alla costituzione di Reti Formali di Imprese all’interno di questo settore. Parallelamente, i contratti ad oggi stipulati non hanno come finalità solo la cooperazione in campo commerciale o nel campo del trasferimento tecnologico, ma sembrano allargarsi ad un ventaglio di opzioni assai diverse l’una dall’altra. La casistica permette molte diverse classificazioni. Quella che appare, allo stato attuale, più efficace nel sintetizzare il fenomeno in atto può essere descritta attraverso la presenza di Reti: - di razionalizzazione di filiera, finalizzate a riorganizzare i rapporti tra imprese capofila e subfornitori, innalzandone la qualità e cercando di raggiungere più elevate economie di scala; - di integrazione produttiva, finalizzate a promuovere prodotti diversi ma complementari appartenenti ad una medesima filiera produttiva o settore, 31 LE RETI DI IMPRESA come nel caso della carpenteria metallica; - di efficientamento produttivo, aventi la finalità di migliorare processi produttivi simili o identici e di sviluppare o acquisire soluzioni tecnologiche utili a più imprese; - di co-progettazione, finalizzate a mettere in comune know-how specifico e tecnologia applicata ai processi produttivi per la sperimentazione e lo sviluppo o l’innovazione di prodotto; - di condivisione servizi, dallo smaltimento rifiuti ai servizi di trasporto, dalle soluzioni informatiche a sistemi innovativi di gestione dell’invenduto di più aziende di uno stesso comparto e di un medesimo territorio; - di promozione commerciale in Italia e all’estero, attraverso l’organizzazione di eventi promozionali, il coordinamento della comunicazione di più imprese dello stesso settore, la creazione di marchi collettivi; - per le tecnologie green finalizzate alla promozione di interventi nel campo della bio-edilizia e degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che per lo smaltimento dei rifiuti secondo criteri di ecosostenibilità e ridotto impatto ambientale; - per la tutela e la commercializzazione delle qualità del territorio, finalizzate alla tutela, promozione e commercializzazione di prodotti alimentari legati ad un determinato territorio; rientrano in questo ambito anche le Reti per la promozione e la valorizzazione del turismo; - di servizi in outsourcing, finalizzati ad offrire servizi nel campo della gestione delle Reti ICT, della formazione e delle attività di trasporto. 32 Strumenti ed opportunità per le imprese LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE Prerequisiti e fasi costitutive Costruire una Rete di Imprese non si risolve nella semplice redazione di un contratto. In realtà, la redazione del Contratto di Rete deve essere solo l’ultimo passo di un percorso impegnativo, teso a verificare l’esistenza dei presupposti logici richiesti per la costituzione di una Rete di Imprese. Il programma deve contenere: l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune; l’eventuale istituzione di un fondo patrimoniale comune; la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti; le regole di gestione del fondo patrimoniale. I passaggi necessari per la costruzione della Rete, si possono individuare sinteticamente nei seguenti: • l’analisi della propria azienda sotto il profilo della sua competitività e dei fattori che la possono migliorare. E’ fondamentale che l’analisi della situazione della propria azienda, sotto il profilo della capacita competitiva, venga condotta in maniera attenta e lucida, e che porti come risultato l’individuazione di specifici fattori di debolezza dell'attività imprenditoriale, fattori che si possono considerare comuni con quelli di altre aziende; un esempio di fattore di debolezza potrebbe essere l’impossibilità di partecipare autonomamente a bandi per finanziamenti o progetti di ricerca finanziati (Regione, Ministeri, U.E. etc.), o ad esempio la difficoltà di trovare partner per progetti od iniziative comuni. Un altro esempio potrebbe essere la difficoltà di accedere a mercati (esteri o nazionali) di particolare interesse, oppure la necessità di incrementare la forza contrattuale con fornitori e/o clienti che sono grandi imprese o appartenenti alla grande distribuzione; • l’individuazione di quei fattori suscettibili di migliorare la competitività che possono essere acquisiti insieme ad altre imprese; detta funzione può 33 LE RETI DI IMPRESA essere eseguita dall’imprenditore o da consulenti esterni; • l’attivazione di contatti con altre imprese potenzialmente interessate alla costituzione della Rete, anche mediante l’intermediazione delle associazioni di categoria o del sistema camerale, che potrebbero fungere da sportelli per la creazione delle Reti di Imprese; • la definizione di obiettivi di miglioramento della competitività comuni alle imprese interessate alla costituzione della Rete ed in grado di soddisfare le necessità ai punti precedenti per ogni impresa partecipante; • la descrizione delle attività che la Rete dovrebbe svolgere, per perseguire gli obiettivi prefissati; l’individuazione delle attività non può prescindere da una valutazione, ancorché sommaria, dei costi di quelle attività, e quindi della sostenibilità delle stesse. Occorre dunque molto realismo, anche perché gli aspetti finanziari non sono gli unici che possono ostacolare lo svolgimento delle attività, essendo richieste anche risorse umane con competenze adeguate, che non è sempre facile reperire, cosi come non è semplice trovare strutture dove svolgere l’eventuale attività comune (es. uffici, laboratori, magazzini, impianti); • la predisposizione di un programma di Rete, con i contenuti stabiliti dalla legge. Si tratta ovviamente della fase cruciale del progetto e va formalizzato in conseguenza delle analisi ai punti precedenti; • la predisposizione di una bozza di contratto da sottoporre a tutti i partecipanti, e quindi la decisione sulle questioni che la normativa lascia alla libera determinazione delle parti (es. la scelta del soggetto esecutore del Contratto di Rete); • l’approvazione da parte di ciascun partecipante, secondo le proprie procedure decisionali, della partecipazione alla Rete di Imprese. Se per le ditte e le imprese individuali il problema non presenta alcun profilo problematico, non altrettanto si può affermare per le imprese che hanno la 34 Strumenti ed opportunità per le imprese forma giuridica della società. Bisogna infatti considerare che la partecipazione alla Rete potrebbe configurarsi come operazione straordinaria, e non ordinaria da cui derivano; • la firma del Contratto di Rete con l’ausilio di un notaio o di altro pubblico ufficiale; • il deposito per l’iscrizione del Contratto di Rete nel Registro delle Imprese competente per territorio da parte di ciascuna Impresa partecipante. Checklist per la realizzazione di un Contratto di Rete 1 Analisi della competitività aziendale e dei fattori che la possono migliorare 2 Individuazione dei fattori di miglioramento della competitività potenzialmente comuni ad altre imprese 3 Attivazione di contatti con altre imprese potenzialmente interessate alla costituzione della Rete 4 Definizione di obiettivi di miglioramento della competitività comuni alle imprese interessate alla costituzione della Rete 5 Descrizione delle attività che la Rete dovrebbe svolgere 6 Predisposizione di un programma di Rete, con i contenuti stabiliti dalla legge 7 Predisposizione di una bozza di contratto, e relativa decisione dell’impostazione della Rete 8 Approvazione della partecipazione alla Rete di Imprese da parte di ciascun partecipante 9 Firma del Contratto di Rete 10 Iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese da parte di ciascun partecipante 35 LE RETI DI IMPRESA PROTOTIPO DI CONTRATTO DI RETE REPERTORIO N°_______________ Il giorno gg/mm/aaaa, in ________________ presso lo Studio ____________ Dott. ____________________________Notaio in ______________________ iscritto presso il Collegio Notarile, sono presenti i Signori: Tizio, che interviene nel presente atto in qualità di __________________ e legale rappresentante della società “Impresa A”, con sede in _____________, capitale € ___________________ interamente versato, iscritta nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione REA ______________ e codice fiscale _______________________, munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto; Caio, che interviene nel presente atto in qualità di ____________________ e legale rappresentante della società “Impresa B” con sede in _____________ capitale € _________________ interamente versato, iscritta nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione REA ______________ e codice fiscale _______________________, munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto; Sempronio, che interviene nel presente atto in qualità di _____________ e legale rappresentante della società “Impresa C”, con sede in ____________, capitale € _________________ interamente versato, iscritta nel locale Registro delle Imprese, numero di iscrizione REA ______________ e codice fiscale _______________________, munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto; I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, 36 Strumenti ed opportunità per le imprese PREMESSE I sottoscrittori del presente contratto esercitano attività di _______________ e si occupano a vario titolo della_______________________________. Alcuni tra i sottoscrittori svolgono tale attività in forma individuale, altri in forma societaria, altri rappresentano interessi degli imprenditori nel settore __________ in forma consortile o altre forme associative. Le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l’esercizio delle rispettive attività nel settore ___________. Esse, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività delle imprese sul mercato nell’esercizio delle attività di cui al periodo precedente, e i comparenti ritengono che sia necessario pubblicizzare le proprie attività, i prodotti trattati allo scopo di sviluppare il mercato e realizzare un obiettivo di maggiore competitività sul territorio. Tutto ciò premesso onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 1.1 I soggetti indicati in epigrafe (d’ora innanzi collettivamente, le imprese e ciascuna di esse, individualmente, la impresa) convengono di stipulare un Contratto di Rete al fine di originare una Rete di Imprese (d’ora innanzi la Rete) e pertanto si obbligano a: - promuovere e migliorare l’efficienza (turistica, commerciale, manifatturiera, produttiva, logistica, funzionale etc.) delle imprese facenti parti dell’area/settore ______________ secondo i criteri e con le modalità indicati ai successivi artt. 2 e 3; - elevare e qualificare la fruibilità della stessa area, sia attraverso il miglioramento delle attrattive ambientali, sia attraverso l’offerta di prodotti e servizi. 37 LE RETI DI IMPRESA 1.2 La Rete dura fino al _________________ 1.3 Nei rapporti con terzi la Rete può essere presentata e identificata anche con la denominazione RETE __________________ Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI 2.1 Le imprese intendono perseguire, tramite l’istituzione della Rete, l’obiettivo strategico della loro innovazione e dell’innalzamento della loro capacità competitiva e, in particolare, intendono perseguire, tramite il presente contratto, l’obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato mediante la valorizzazione e pubblicizzazione del territorio e un’adeguata comunicazione delle suddette qualità a scopi commerciali e/o per tutte le ragioni che possano realizzare un vantaggio diretto o indiretto per le imprese e per il territorio. 2.2 Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all’art. 1 devono pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell’obiettivo convenuto. Art. 3) PROGRAMMA DI RETE 3.1 Il programma di Rete consiste: - nella predisposizione e attuazione di piani di marketing territoriale o strategico, di studi per favorire l’innovazione di prodotto, di servizi di ottimizzazione delle Reti di distribuzione/commercializzazione; - nella individuazione di uno o più marchi distintivi che abbiano particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti o dei servizi erogati in Rete; - nella partecipazione a fiere, mostre, mercati e altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese; - nella definizione di linee comuni di marketing e di packaging; 38 Strumenti ed opportunità per le imprese - nello svolgimento in comune dell’organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali; - nell’organizzazione di lavori tecnici e di seminari di approfondimento; - nella registrazione di un marchio comune e nell’esercizio di azioni di tutela dello stesso; - nello studio di iniziative formative per la qualificazione delle imprese; - nella ricerca di ottimizzazione dei rapporti tra le imprese e i fornitori anche attraverso acquisti collettivi; - nella creazione di strutture di stoccaggio, conservazione, smistamento e consegna di merci; - nella erogazione di servizi informatici e telematici che consentano la promozione dei prodotti, dei servizi ed in generale del territorio, compresa la creazione di siti web; - nella realizzazione di iniziative volte alla certificazione e al controllo di qualità dei prodotti e dei servizi offerti; - nel patrocinio di eventuali azioni legali a tutela degli interessi delle imprese; - nella realizzazione di tutte le attività che siano strettamente connesse con quelle elencate compresa la conclusione di operazioni finanziarie, commerciali, economiche, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie o utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere gli atti aventi ad oggetto il perseguimento delle finalità della Rete, inclusa l’adesione a Reti, consorzi o associazioni aventi finalità compatibili. 3.2 Ogni impresa ha diritto di avvalersi del marchio della Rete e dei servizi offerti dalla Rete. 3.3 Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali, coincidenti con l’anno solare. 39 LE RETI DI IMPRESA Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE IMPRESE 4.1 Le imprese sono obbligate: a) a uniformarsi ai disciplinari e ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione della Rete; b) ad attenersi alle decisioni del Comitato di Gestione della Rete ai fini dell’utilizzo del marchio; c) a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall’attuazione del programma di Rete concordato; d) a consentire al personale incaricato dal Comitato di Gestione della Rete di effettuare tutti i sopralluoghi e gli interventi in loco necessari per permettere il raggiungimento delle finalità della Rete; e) a fornire tutti i dati alla propria attività ai sensi della legislazione vigente, dei regolamenti e disciplinari di produzione; f) ad avere una copertura assicurativa ritenuta idonea dal Comitato di Gestione della Rete. Art. 5) FONDO COMUNE 5.1 Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna impresa si obbliga ad effettuare, entro _________ giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di € _____________ mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca _____________ sul conto corrente intestato alla Rete. 5.2 Ciascuna impresa inoltre si impegna a corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, a titolo di contributo alle spese di gestione della Rete, una somma da determinarsi ad opera del Comitato di Gestione della Rete entro il 31 dicembre dell’anno precedente secondo le risultanze di un piano previsionale approvato dal Comitato stesso. 40 Strumenti ed opportunità per le imprese 5.3 Qualora nel presente contratto subentrino ulteriori imprese, all’atto del subentro deve essere versata alla Rete da parte del subentrante una somma pari a quella che le altre imprese hanno versato nel medesimo anno quale contributo annuale. 5.4 Le imprese sono altresì obbligate a corrispondere contributi integrativi, su richiesta del Comitato di Gestione della Rete, per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali. 5.5 Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete compia nell’interesse di una singola impresa ed i costi da addebitare all’impresa beneficiaria di tali prestazioni. 5.6 L’inadempimento nei pagamenti dovuti alla Rete provoca l’applicazione di un interesse di mora pari a punti _________ in più dell’Euribor mensile per tempo vigente. Ove l’inadempimento si protragga per più di tre mesi, il Comitato di Gestione della Rete può dichiarare risolto il vincolo contrattuale tra la Rete e l’impresa inadempiente, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. La risoluzione non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente con finanziamenti con diritto a restituzione. Art. 6) COMITATO DI GESTIONE DELLA RETE La disciplina del contratto lascia alle imprese ampia libertà di definire le modalità di governante: la regolamentazione dell’organo comune è lasciata alla più ampia autonomia contrattuale. 6.1 L’attuazione del programma della Rete è affidata ad un Comitato di Gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette. Qualora i partecipanti alla Rete divengano più di sette, il Comitato di Gestione sarà composto da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla Rete. 41 LE RETI DI IMPRESA La durata del mandato è decisa all’atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del Comitato di Gestione solo i rappresentanti delle imprese partecipanti. Le società dovranno partecipare al Comitato di Gestione in persona del legale rappresentante pro-tempore. 6.2 Ogni impresa nomina un proprio esponente nel Comitato di Gestione della Rete. 6.3 Ciascun componente del Comitato di Gestione della Rete può essere revocato in ogni tempo dall’impresa che lo ha nominato. 6.4 Il Comitato di Gestione della Rete nomina tra i propri componenti un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell’art. 2381, comma 1, del codice civile e un Vice Presidente. 6.5 Il Presidente coordina l’attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del Consiglio di Gestione della Rete e ne esegue le decisioni. 6.6 Il Presidente ha la rappresentanza delle imprese di Rete con riguardo alle attività da svolgere in attuazione del programma della Rete; in particolare agisce in rappresentanza delle imprese nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. 6.7 Al Comitato di Gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell’art. 4-ter, lettera e) D.lg. 10 febbraio 2009, n° 5, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l’attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto. 42 Strumenti ed opportunità per le imprese Il Comitato di Gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di Rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità; b) verificare la conformità ad essi dell’attività e dei metodi praticati dalle imprese partecipanti; c) accertare l’uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti; d) scegliere e designare l’agenzia comune per l’organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali; e) scegliere ed affidare incarichi esterni propedeutici alla realizzazione del programma di Rete; f) sottoscrivere convenzioni in nome della Rete. 6.8 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso questi abbia impedimento nello svolgimento delle sue funzioni (assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente) e potrà agire con le medesime funzioni del sostituito. 6.9 Il Comitato di Gestione della Rete si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti. 6.10 Il Comitato di Gestione della Rete è convocato, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Il Comitato di Gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta ogni tre mesi. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del 43 LE RETI DI IMPRESA Comitato di Gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, o con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Al di fuori della riunione le decisioni del Comitato di Gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l’argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del Comitato di Gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al Presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione. Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi componenti calcolata per teste. Le decisioni del Comitato di Gestione, comprese la nomina del Presidente e del Vice Presidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal Presidente o dal Vice Presidente e riportato in un libro vidimato. 6.11 Il Comitato di Gestione della Rete deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro la fine di ogni anno, per elaborare il bilancio previsionale dell’anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per elaborare il bilancio consuntivo dell’anno precedente. 6.12 Il Comitato di Gestione della Rete decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente. 6.13 I partecipanti alla Rete decidono, a maggioranza calcolata per capi: 44 Strumenti ed opportunità per le imprese - in ordine all’approvazione di un rendiconto annuale dell’attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della S.p.A. e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all’attività svolta nell’anno solare precedente; - in ordine all’approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all’attività che il Comitato di Gestione intende svolgere nell’anno solare successivo; - in ordine alla nomina dei componenti del Comitato di Gestione; - in ordine alla modificazione del programma di Rete. Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla Rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Art. 7) ADESIONE DI ALTRE IMPRESE 7.1 Il Comitato di Gestione della Rete decide sulle istanze di adesione alla Rete da parte di altre imprese. Possono aderire al contratto le imprese che svolgono attività imprenditoriale di qualsiasi purché compatibili con le finalità del programma di Rete. Possono far parte della Rete anche consorzi, Reti, associazioni, enti anche pubblici che siano interessati a perseguire gli interessi e gli obiettivi della Rete. Chi intende aderire al presente Contratto di Rete deve presentare, ai sensi dell’art. 1332 del codice civile al Comitato di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente: a) la denominazione e la sede legale dell’impresa; 45 LE RETI DI IMPRESA b) l’oggetto sociale; c) l’attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata; d) certificazione attestante che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall’esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto; f) Per le società deve essere inoltre precisato; g) copia della delibera dell’organo competente di adesione al Contratto di Rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella Rete; h) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato di Gestione nella sua prima riunione utile. In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l’anno successivo e all’eventuale contributo straordinario. Art. 8) RECESSO DI UNA IMPRESA 8.1 Ciascuna impresa può recedere in ogni momento dalla Rete. 8.2 Il recesso dichiarato entro il 30 settembre ha effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo; il recesso dichiarato dopo il 30 settembre ha effetto dall’1 gennaio del secondo anno successivo. 46 Strumenti ed opportunità per le imprese 8.3 Il recedente deve effettuare tutti i pagamenti di competenza degli esercizi anteriori alla data di efficacia del recesso. 8.4 Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione. Art. 9) MODIFICHE DEL CONTRATTO 9.1 Il presente contratto può essere modificato con il consenso della maggioranza delle imprese, considerate per capi. Art. 10) DOMICILIO DELLA RETE 10.1 La Rete è domiciliata presso _____________________ Art. 11) NORMATIVA APPLICABILE 11.1 Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una situazione inerente l’attività e la gestione della Rete, si applicano le norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata. Art. 12) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 12.1 In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni. L’inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti. 47 LE RETI DI IMPRESA Resta salva la facoltà del Comitato di Gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla Rete a causa del suo inadempimento. Art.13) ISCRIZIONE Il presente Contratto di Rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Art. 14) FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione o l’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di _________ . 48 Strumenti ed opportunità per le imprese APPENDICE NORMATIVA 49 LE RETI DI IMPRESA ALLEGATO 1: Art. 3, D.lg. 10 febbraio 2009, n° 5 e successive modificazioni Premessa: La disciplina oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione legislativa: la norma è stata introdotta con l’art. 3 commi 4-ter e successive modificazioni del D.lg. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009 n. 99 e con la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito il D.lg. n. 78/2010, nonché modificata in forza di legge n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.lg. n. 83/2012) e di D.lg. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012. Art.3 Distretti produttivi e Reti di Imprese Comma 4-ter. Con il Contratto di Rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di Rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il Contratto di Rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1. soppresso 2. al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per 50 Strumenti ed opportunità per le imprese le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di Rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3. entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice civile di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del Registro delle Imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della Rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di Rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; 51 LE RETI DI IMPRESA d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di Rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. Comma 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Comma 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle 52 Strumenti ed opportunità per le imprese imprese aderenti al Contratto di Rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse. Comma 4-quater. Il Contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al Contratto di Rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del Registro delle Imprese provvede alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle modifiche al Contratto di Rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle Imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la Rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la Rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 826. Comma 4-quinquies. Alle Reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. 53 LE RETI DI IMPRESA ALLEGATO 2: CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 20/E del 18 giugno 2013 “Art. 3 del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni – Reti di Imprese – Ulteriori chiarimenti” Premessa: La disciplina civilistica del Contratto di “Rete di Imprese” ha subito recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito, insieme ai precedenti interventi normativi, a cambiare sensibilmente la fisionomia della fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si tratta, in particolare, delle novità introdotte prima dall’art. 45 del D.lg. 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e poi dall’art. 36 del D.lg. 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; tra le altre, quella destinata ad avere riflessi anche in ambito tributario è rappresentata dalla possibilità, per le Reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica. Le imprese della Rete, infatti, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “Rete”, danno vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto. Ciò premesso, con la presente circolare vengono forniti i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la Rete di Imprese di acquisire autonoma soggettività giuridica. Con l’occasione, si ritiene utile approfondire, ad integrazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, anche alcuni aspetti della disciplina delle Reti di Imprese non dotate di soggettività giuridica nonché della disciplina agevolativa prevista dall’art. 42, commi da 2-quater a 2-septies del D.lg. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 54 Strumenti ed opportunità per le imprese 1. LE RECENTI MODIFICHE AL CONTRATTO DI RETE Al fine di analizzare i riflessi in ambito tributario degli ultimi interventi legislativi riguardanti la disciplina civilistica del Contratto di Rete, se ne riassumono di seguito gli aspetti più significativi. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del D.lg. n. 5 del 2009, “con il Contratto di Rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Elemento essenziale del Contratto di Rete per il raggiungimento del suddetto scopo è il “programma comune di Rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Il Contratto di Rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un “fondo patrimoniale comune” e la nomina di un “organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. Con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 è stato chiarito che “l’adesione al Contratto di Rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle Imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso”. Le recenti modifiche alla disciplina civilistica del Contratto di Rete, introdotte nel corso del 2012 dai Decreti Crescita citati in premessa, hanno previsto espressamente la possibilità per alcuni contratti, a determinate condizioni, di acquisire la soggettività giuridica. In particolare, per effetto delle modifiche apportate ai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009 dall’art. 45 del D.lg. n. 83 del 2012 (Decreto Crescita), “qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune”, il contratto deve, tra l’altro, indicare la “denominazione e la sede della Rete” e “la 55 LE RETI DI IMPRESA Rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la Rete acquista soggettività giuridica”. Con riferimento a tale ultimo aspetto della disciplina, l’art. 36 del D.lg. n. 179 del 2012 (Decreto Crescita-bis) è intervenuto apportando ulteriori modifiche al citato art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009, al fine di precisare che il Contratto di Rete, anche qualora preveda l’organo comune e il fondo patrimoniale, “non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4quater ultima parte”. Come precisato nella relazione illustrativa, si è inteso in tal modo chiarire la portata della disposizione con la quale è stato introdotto il principio della soggettività giuridica dei Contratti di Rete, al fine di sottolineare che l’acquisizione della stessa non è mai attribuita, seppure a determinate condizioni, automaticamente, ma solo su base opzionale, subordinata all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Peraltro, la possibilità di configurare la “Rete di Imprese” non più soltanto come un semplice contratto tra imprese ma piuttosto quale “organizzazione”, dotata di autonoma soggettività giuridica, ha fatto emergere anche l’esigenza di meglio definire i rapporti della Rete con i terzi. Infatti, con riferimento all’organo comune, entrambi i Decreti Crescita sono intervenuti con modifiche ed integrazioni che hanno riguardato la lettera e) del comma 4-ter dell’art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009. Per effetto delle modifiche apportate, in particolare, dal più volte richiamato art. 45 del Decreto Crescita, è stata eliminata la precisazione, presente nella versione precedente, che i poteri di gestione e di rappresentanza sono conferiti all’organo comune - qualora ne sia prevista l’istituzione - “come mandatario comune”. Infine, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 36 del Decreto Crescita-bis, l’attuale formulazione della norma prevede che - nell’ambito di determinate procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito o inerenti 56 allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di Strumenti ed opportunità per le imprese internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento - l’organo comune “agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”. L’attuale contesto normativo offre, pertanto, agli imprenditori che intendono costituire una Rete di Imprese, ai sensi dell’art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009, l’alternativa fra due diverse forme giuridiche: l’adozione di un modello contrattuale “puro” di Rete di Imprese (cosiddetta “Rete-Contratto”) oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “Rete-Soggetto”). Tale facoltà comporta diverse conseguenze sul piano fiscale, rendendo necessari ulteriori chiarimenti relativi alla nuova fattispecie, ad integrazione di quelli elaborati sulla base della precedente formulazione della norma in oggetto. 2. LA “RETE-SOGGETTO” Come sopra accennato, i Decreti Crescita hanno introdotto la possibilità per la Rete dotata di fondo patrimoniale comune di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all’iscrizione del Contratto di Rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. La Rete di Imprese, per effetto dell’iscrizione de qua, diviene un nuovo soggetto di diritto (Rete-Soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. La Rete-Soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. L’acquisizione della soggettività giuridica delle Reti in esame comporta l’esistenza di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini del prelievo fiscale, infatti, la Rete-Soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto d’imposta. In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese 57 LE RETI DI IMPRESA partecipanti, qualora la Rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette. In particolare, le Reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell’art. 73, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui “Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo”. La Rete-Soggetto costituisce, infatti, una organizzazione non appartenente ad altri soggetti, nei confronti della quale il presupposto di imposta si verifica in maniera unitaria e autonoma. Le Reti Soggetto rientrano, dunque, tra gli enti commerciali o non commerciali, “diversi dalle società”, di cui alle sopra citate lettere b) e c), a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva. Di conseguenza nel caso in cui le Reti Soggetto esercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti commerciali di cui al citato art. 73, comma 1, lettera b), e si rendono applicabili le disposizioni relative alla “Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti”, di cui agli art. 81 e seguenti del citato Testo Unico. Viceversa nel caso in cui le Reti Soggetto non esercitino l’attività commerciale in via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti non commerciali di cui al citato art. 73, comma 1, lettera c), e si rendono applicabili le disposizioni relative agli “Enti non commerciali residenti”, di cui agli artt. 143 e seguenti del citato Testo Unico. Ai fini IRAP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, gli enti di cui alle citate lettere b) e c) dell’art. 73, comma 1, del TUIR, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata. In merito alla determinazione della base imponibile IRAP si specifica che qualora le 58 Strumenti ed opportunità per le imprese Reti Soggetto rientrino tra gli enti commerciali di cui al citato art. 73, comma 1, lettera b), del TUIR si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 446 del 1997, mentre nel caso in cui le stesse rientrino tra gli enti non commerciali di cui al citato art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR si rendono applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 del D.lgs. n. 446 del 1997. Ai fini IVA, la Rete-Soggetto rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando che l’applicabilità in concreto della stessa imposta dipende anche dal verificarsi degli altri due presupposti (oggettivo e territoriale). La soggettività passiva ai fini IVA comporta l’attribuzione di un numero di partita IVA proprio della Rete con la conseguenza che gli eventuali adempimenti contabili ai fini dell’imposta in commento saranno effettuati autonomamente dalla Rete. Al riguardo, si rappresenta che nella dichiarazione di inizio attività per l’attribuzione di partita IVA, le Reti-Soggetto dovranno utilizzare nel modello AA7/10 il codice “59 – Rete di Imprese”, per l’indicazione della natura giuridica. Si rappresenta, inoltre, che la Rete-Soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è obbligata alla tenuta delle scritture contabili. In particolare, la Rete-Soggetto che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera b), comma 1, del citato art. 13 ed è, pertanto, obbligata alla tenuta delle scritture contabili di cui ai successivi artt. 14, 15 e 16. Invece, la Rete-Soggetto che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera g), comma 1, dell’art. 13 ed è, pertanto, obbligata, ai sensi del successivo art. 20, alla tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 14, 15 e 16, relativamente all’eventuale attività commerciale esercitata. Per quel che concerne, infine, i rapporti tra le imprese partecipanti e la Rete, si ritiene che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. 59 LE RETI DI IMPRESA Con il conferimento al fondo patrimoniale della Rete-Soggetto, quindi, l’impresa aderente assume lo status di partecipante. La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al Contratto di Rete comune deve essere trattata quale “partecipazione” alla Rete Soggetto che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente. Al riguardo, si rileva che i conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali contributi successivi, che ciascuna impresa partecipante si impegna a versare al fondo patrimoniale comune, costituiscono un apporto “di capitale proprio” in un nuovo soggetto. Le imprese che costituiscono una Rete-Soggetto non si impegnano a realizzare “direttamente” gli investimenti previsti dal programma comune, mediante la destinazione – “ideale” – al fondo patrimoniale di una quota di utili ma, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare dei conferimenti in un soggetto “distinto” cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di Rete. Di conseguenza, viene meno la possibilità per le imprese partecipanti al contratto di fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42, comma 2- quater, del D.lg. n. 78 del 2010, atteso che la stessa è condizionata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di Rete da parte delle “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un Contratto di Rete”. In tal senso, la Commissione Europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato, nel presupposto che la Rete di Imprese non può essere considerata una entità distinta e non ha personalità giuridica autonoma. 3. LA “RETE-CONTRATTO” La riforma delle Reti di Imprese attuata con i Decreti Crescita è segnata da un rafforzamento dell’autonomia negoziale delle parti, che possono ora scegliere tra le alternative di una Rete-Soggetto e quella di una Rete-Contratto i cui elementi caratterizzanti risultano invariati. Successivamente alla novella normativa introdotta con l’art. 45 del Decreto Crescita 60 Strumenti ed opportunità per le imprese e con l’art. 36 del Decreto Crescita-bis, pertanto, le indicazioni fornite dalla scrivente rimangono valide per le Reti di Imprese che non acquisiscono soggettività giuridica. In particolare, con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, è stato chiarito che l’adesione al Contratto di Rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso. Tale impostazione è stata confermata con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, con la quale è stato chiarito che alla Rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe Tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica. L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente – come chiarito dalla scrivente nei citati documenti di prassi – fiscale delle Reti di Impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di Rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla Rete. Nella Rete-Contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. Nella Rete priva di soggettività giuridica, infatti, il fondo comune – se esistente – costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di Rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al Contratto di Rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza (cfr. art. 3, comma 4-ter, secondo periodo, del D.lg. n. 5 del 2009); conseguentemente, gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso - che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti - produce effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati. La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo 61 LE RETI DI IMPRESA comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti. Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di Rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile. Viceversa gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” – che operano senza rappresentanza - non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto. In tale ipotesi, infatti, qualora trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del Contratto di Rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Ciascuna impresa aderente alla Rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di Rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune dotato di poteri di rappresentanza. Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un Contratto di Rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. Infine, si rappresenta che nel particolare caso di un conto corrente acceso con il codice fiscale della Rete, gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel Contratto di Rete e, conseguentemente, le ritenute operate dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese 62 Strumenti ed opportunità per le imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione. 4. L’IMPOSTA DI REGISTRO Un cenno particolare merita l’imposta di registro atteso che il Contratto di Rete di Imprese rientra tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In particolare, con riferimento alle Reti–Soggetto si precisa che, nel caso di svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, in relazione ai conferimenti al fondo patrimoniale comune si rende applicabile l’art. 4, lettera a), della Tariffa, parte prima, secondo cui sono soggetti all’imposta la costituzione e l’aumento del capitale o patrimonio “delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”; di conseguenza, a titolo esemplificativo, in relazione agli apporti di denaro o di beni mobili è dovuta l’imposta in misura fissa, pari ad euro 168,00, mentre in relazione a conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili l’imposta è dovuta nelle misure indicate nell’art. 1 della medesima Tariffa. Diversamente, qualora la Rete–Soggetto non svolga attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune trovano applicazione le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986. In via residuale, trova applicazione l’art. 9 secondo cui l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3% “per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Relativamente alle Reti-Contratto, si rende applicabile, in linea generale, l’imposta di registro in misura fissa prevista dall’art. 11 della Tariffa, parte prima, pari ad euro 168,00, per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale. Al riguardo, si richiamano i principi espressi con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 in merito alla costituzione di vincoli di destinazione non traslativi. Con la citata circolare, infatti, è stato chiarito che la costituzione di vincoli non 63 LE RETI DI IMPRESA traslativi non è soggetta all’imposta sulle successioni o donazioni di cui al D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale. In particolare, si è precisato che “tra gli atti in esame rientra, ad esempio, il fondo patrimoniale – previsto dall’art. 167 del codice civile – nell’ipotesi in cui la costituzione del vincolo non comporti il trasferimento dei beni”. Il citato orientamento di prassi risulta valevole anche per la fattispecie in esame; le imprese partecipanti a tale tipologia di Rete, infatti, con i conferimenti al fondo patrimoniale comune, destinano parte del proprio patrimonio alla realizzazione del programma comune senza, tuttavia, che si verifichi alcun effetto traslativo. 5. L’AGEVOLAZIONE FISCALE: ULTERIORI CHIARIMENTI L’art. 42, comma 2-quater, del D.lg. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un Contratto di Rete ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e seguenti del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, che consiste in un regime di sospensione di imposta relativo agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di Rete, preventivamente asseverato. Il beneficio spetta a condizione che gli utili di esercizio, accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, siano vincolati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di Rete. Ad integrazione della circolare n. 15/E del 2011, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale. 5.1 Imprese interessate: le società cooperative Il regime agevolativo in esame, previsto dal citato art. 42, comma 2- quater, del D.lg. n. 78 del 2010, ha portata generale in quanto si rivolge potenzialmente a tutte le imprese aderenti ad un Contratto di Rete. Al riguardo, atteso che il regime di sospensione di imposta è commisurato agli utili 64 Strumenti ed opportunità per le imprese accantonati ad apposita riserva, si rendono necessarie alcune considerazioni in merito al coordinamento dell’agevolazione in esame con i regimi speciali di tassazione applicabili agli utili delle società cooperative. In particolare, il comma 460 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 stabilisce che l’esenzione prevista, per le società cooperative e i loro consorzi a mutualità prevalente, dall’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, secondo il quale “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e i loro consorzi le somme destinate alla riserva indivisibile …”, non si applica ad una percentuale degli utili netti annuali, variabile a seconda della tipologia di attività svolta. Analogamente, il successivo comma 464 stabilisce, per le società cooperative a mutualità non prevalente, che l’esenzione prevista dall’art. 12 della legge n. 904 del 1977 si applica limitatamente “alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto”. Tale principio in base al quale le società cooperative devono assoggettare comunque ad imposizione una determinata percentuale minima degli utili non impedisce alle stesse di fruire dell’agevolazione prevista per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un Contratto di Rete, in relazione alla quota di utili destinata al fondo patrimoniale comune e accantonata ad apposita riserva. La natura dell’agevolazione in esame, infatti, consiste in un regime di sospensione (i.e., differimento) d’imposta in quanto gli utili agevolati, per espressa previsione normativa, concorreranno alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite ovvero in cui viene meno l’adesione al Contratto di Rete, oltre che in caso di mancata realizzazione degli investimenti nei termini previsti. Ciò considerato, le società cooperative che aderiscono ad un Contratto di Rete possono - al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla relativa disciplina, come specificate dalla prassi in materia - usufruire della sospensione della tassazione sugli utili, qualora destinati al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all'affare) per la realizzazione del programma comune di Rete e, come chiarito 65 LE RETI DI IMPRESA anche dalla citata circolare n. 15/E del 2011, “nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utili in un’apposita riserva … distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto”. 5.2 Asseverazione Come precisato con la circolare n. 15/E del 2011, l’asseverazione del programma comune comporta la verifica preventiva, da parte degli organismi abilitati, della sussistenza degli elementi propri del Contratto di Rete e dei relativi requisiti di partecipazione richiesti, in capo alle imprese aderenti, per la fruizione dell’incentivo fiscale. A tal fine, gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla Rete il cui programma comune ha ottenuto l’asseverazione. Di conseguenza, si ritiene necessario rinnovare l’asseverazione, ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al programma di Rete precedentemente asseverato. In particolare, occorre ottenere una nuova asseverazione in occasione di successivi apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma già asseverato nonché in tutti i casi di variazione della platea delle imprese partecipanti. 5.3 Fruizione dell’agevolazione Il regime di sospensione di imposta sugli utili di esercizio, accantonati ad apposita riserva, è attuato in dichiarazione mediante una specifica variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. L’importo sospeso per effetto dell’applicazione dell’agevolazione, concorrendo a determinare il risultato reddituale come variazione in diminuzione, può, pertanto, determinare anche una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole previste dal TUIR. Infine si fa presente che la quota parte di utile di esercizio sospesa ai fini fiscali non va ad aggiungersi all’insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di 66 Strumenti ed opportunità per le imprese riportabilità delle perdite; infatti, l’art. 84, primo comma, secondo periodo, del TUIR, che pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione degli utili, non si applica alle forme agevolative consistenti in sospensione d’imposta sugli utili, come quella in esame. 5.4 Periodo di esecuzione e nozione di investimenti Come chiarito con la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, il meccanismo applicativo dell’agevolazione consente di fruire della stessa prima della realizzazione degli investimenti, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame: adesione al Contratto di Rete; accantonamento e destinazione dell’utile di esercizio; asseverazione del programma di Rete. Con il medesimo documento di prassi è stato, altresì, precisato che tutti i suddetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come stabilisce il comma 2-quinquies dell’art. 42, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, fatta salva l’eccezione del primo periodo d’imposta di applicazione della misura. La realizzazione degli investimenti può, pertanto, avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile. Per quanto riguarda l’individuazione degli investimenti rilevanti, il primo periodo del comma 2-quater del citato art. 42 stabilisce che “una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un Contratto di Rete... al fondo patrimoniale comune ....per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di Rete, preventivamente asseverato..., se accantonati ad apposita riserva”, non concorre alla formazione del reddito di impresa. L’ultimo periodo del medesimo comma precisa che “gli utili destinati al fondo patrimoniale comune...trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva... e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di Rete”. 67 LE RETI DI IMPRESA Ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è, pertanto, la verifica che gli utili accantonati, per i quali sia stato accordato il beneficio della sospensione da imposizione, siano effettivamente impiegati, entro il citato termine, nella realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di Rete. Per quanto riguarda il termine iniziale a partire dal quale si assume che gli investimenti siano rilevanti ai fini dell’agevolazione, atteso che la norma è volta a incentivare l’investimento degli utili di esercizio per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, si precisa che possono computarsi gli investimenti previsti dal programma comune di Rete asseverato, effettuati a decorrere dall’inizio dell’esercizio in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili stessi. Si precisa che, in ogni caso, rimane fermo che possono considerarsi rilevanti solo gli investimenti realizzati dalle imprese successivamente all’adesione al contratto di Rete. Con riferimento ai presupposti oggettivi per la fruizione del beneficio, la norma non individua le tipologie di investimento ammissibili, ma demanda al programma comune di Rete tale aspetto essenziale dell’agevolazione. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione degli investimenti che in concreto devono essere realizzati, con la circolare n. 15/E del 2011 si è fatto riferimento, in linea generale, ai costi sostenuti dalle imprese partecipanti “per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale” - compresi i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese - purché riconducibili al programma comune di Rete, come definito dal contratto stesso. Al riguardo, in assenza di ulteriori indicazioni ed in considerazione delle analogie riscontrabili tra la misura in esame ed altre precedenti misure agevolative, si ritiene che, ai fini dell’individuazione del valore dell’investimento rilevante occorre fare riferimento al costo sostenuto secondo le regole generali dell’art. 110, comma 1, del TUIR. In sostanza, il costo sostenuto per l’esecuzione del programma di Rete rileverà per l’intero ammontare nel periodo di realizzazione degli investimenti ai sensi del 68 Strumenti ed opportunità per le imprese comma 2-quater dell’art. 42 del D.lg. n. 78 del 2010. In merito, si precisa che l'imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione degli stessi segue le regole generali previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, a nulla rilevando il momento in cui avviene l’esborso finanziario. Infine, si precisa che rilevano i limiti di deducibilità imposti dal TUIR per difetto del requisito di inerenza. 5.5 Effetti della parziale realizzazione degli investimenti Il beneficio fiscale concesso alle imprese partecipanti ad un Contratto di Rete, ai sensi del comma 2-quater dell’art. 42, si sostanzia in una sospensione di imposta sugli utili – nei limiti di spesa sanciti dal successivo comma 2-quinquies – che le stesse si impegnano ad investire per la realizzazione del programma di Rete. Il vantaggio fiscale è, pertanto, concesso prima della effettuazione degli investimenti rilevanti, al fine di incentivare la realizzazione del programma di Rete. Infatti, alle imprese aderenti è concessa la possibilità di realizzare gli investimenti previsti dal programma di Rete dopo la fruizione dell’agevolazione purché, l’impiego degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione avvenga entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la loro destinazione. In merito, con la circolare n. 15/E del 2011 si è chiarito che la norma non impone l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di Rete asseverato entro l’esercizio successivo “… fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione”. Di conseguenza, nel caso di un impiego parziale degli utili cui è stata accordata la sospensione d’imposta, si deve ritenere che l’impresa decada dall’agevolazione per l’intero importo degli utili sospesi. Si ritiene, tuttavia, che tale principio possa trovare una specifica deroga nelle ipotesi in cui si vengano a verificare delle circostanze sopravvenute e, comunque, non dipendenti dalla volontà del contribuente oppure allorquando la mancata effettuazione degli investimenti sia conseguente ad una riduzione del valore degli 69 LE RETI DI IMPRESA stessi per il conseguimento di economie di costo e/o di scala che incidono sull’ammontare del valore complessivo del progetto di investimento. Al verificarsi di tali fattispecie – da dimostrare adeguatamente da parte del soggetto interessato – l’impresa non decade totalmente dall’agevolazione, realizzandosi un’ipotesi di “rideterminazione” dell’agevolazione sulla quota di utili non impiegata che concorrerà alla determinazione del reddito di impresa del periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa è stata accantonata. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 70 Strumenti ed opportunità per le imprese ALLEGATO 3: RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 70/E del 30 giugno 2011 “ Modalità di iscrizione all’Anagrafe Tributaria delle Reti di Imprese” La Rete di Imprese è una figura introdotta con il D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La disciplina normativa del Contratto di Rete è contenuta nell’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinques del citato D.lg. Le Reti di Imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. Ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla Rete di Imprese, è stato richiesto se sia possibile attribuire alla Rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi. Il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 - secondo cui possono essere iscritte all'Anagrafe Tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica - che non ne esclude quindi la specifica fattispecie. Presentazione della richiesta di attribuzione del codice fiscale La richiesta del codice fiscale viene effettuata presentando il modello AA5 “domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)” ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il modello AA5 viene compilato tenendo presente che la denominazione di ciascun campo può anche non corrispondere ai nomenclatori propri del “Contratto di Rete”. Al fine di conformare i dati di specie, si forniscono alcune indicazioni per la compilazione. Per uniformità di registrazione si ritiene corretto indicare, quale data di costituzione, la data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese prescritta a carico di coloro che ne sono stati sottoscrittori originari e, quale denominazione, la locuzione “Rete di Imprese” seguita dalla descrizione identificativa della Rrete. 71 LE RETI DI IMPRESA Al fine di dare evidenza, in Anagrafe Tributaria, della particolare iscrizione, viene istituito il codice “59 – Rete di Imprese”, da utilizzare per l’indicazione della natura giuridica. Quale sede legale viene indicato il luogo (comprensivo di indirizzo) che meglio identifica la collocazione della Rete. Per l’indicazione del codice attività, qualora alla Rete non possa essere fatto corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei Codici di Classificazione ATECO 2007, si suggerisce di indicare il codice “94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca”. Quale rappresentante, viene indicato l’organo comune (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica). In caso di modifica di uno degli elementi registrati in capo alla Rete in Anagrafe Tributaria, il modello AA5 verrà presentato per comunicare la variazione dati; alla conclusione del Contratto di Rete, sempre con il modello AA5, verrà effettuata la comunicazione di estinzione. IL DIRETTORE CENTRALE 72