INDICE
PREMESSA………………………………………………………………………………………………….2
RETI E ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESA……………………………..…………….3
DEFINIZIONE DI RETE……………………………………………………………………………....…….6
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA (2012/2013).....……….……………………………...…………...7
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE RETI DI IMPRESA…………..………...….…………...…9
I sottoscrittori di un Contratto di Rete
La durata del contratto
Gli obiettivi comuni
L’oggetto del contratto
I contenuti obbligatori del contratto
I contenuti eventuali del contratto
La procedura di registrazione e gli adempimenti pubblicitari
Soggettività giuridica e fiscale della Rete: Reti Oggetto e Reti Soggetto
Scheda di sintesi
PERCHE’ FARE RETE……………………………………………………………….……………………21
La focalizzazione sulle competenze distintive
Vantaggi derivanti dall’approccio della Rete
Risultati attesi della Rete
LE RETI DI IMPRESE ESISTENTI.................................................................................................25
Numero e diffusione geografica
Taglia, tipologia e distribuzione settoriale
Finalità dei Contratti di Rete attivati
LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE………………………………………………...……33
Prerequisiti e fasi costitutive
Checklist per la realizzazione di un Contratto di Rete
PROTOTIPO DI CONTRATTO DI RETE………...………………………………………………..……36
APPENDICE NORMATIVA..............................................................................................................49
Allegato 1: Art. 3, D.lg. 10 febbraio 2009, n° 5 e successive modificazioni
Allegato 2: Circolare Agenzia delle Entrate n° 20/E 18 giugno 2013
Allegato 3: Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 70/E 30 giugno 2011
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LE RETI DI IMPRESA
PREMESSA
Il seguente manuale ha lo scopo di offrire una panoramica sulle forme di
aggregazione di impresa, sul Contratto di Rete e sui vantaggi che la costituzione di
una Rete può comportare per le aziende aderenti.
In una prima parte si cercherà di precisare che cosa si intende per Rete d’Impresa
e di comprenderne i vantaggi più significativi, anche fornendo alcuni dati
relativamente al recepimento, da parte del sistema produttivo, del nuovo impianto
normativo.
Successivamente si analizzeranno gli aspetti normativi e fiscali del Contratto di
Rete, cercando di chiarire, in maniera sintetica i temi più complessi, e fornendone
un esempio.
Infine, in una sezione dedicata agli allegati, sarà possibile consultare i principali
riferimenti normativi ed alcuni provvedimenti introdotti nel 2013 in tema di Reti.
In realtà la normativa riguardante le Reti d’Impresa è ad oggi piuttosto incompleta e
spesso aggiornata e semplificata e vale altrettanto per le opportunità a supporto
delle Reti. Pertanto questo manuale cerca di comprendere gli aspetti fissi della
disciplina, fornendo al lettore una comprensione generale dell’argomento e
lasciando spazio futuro per approfondimenti più specialistici o propedeutici ai vari
incentivi nazionali o regionali che vengono progressivamente introdotti.
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Strumenti ed opportunità per le imprese
RETI E ALTRE FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESA
Le Reti di Impresa sono le ultime arrivate in un sistema ampio e variegato di forme
aggregative
previste dal nostro ordinamento e diversamente utilizzate nel
panorama nazionale.
A prescindere dai molteplici tipi e dai disparati ambiti applicativi di dette forme
aggregative è importante, al fine di comprendere le potenzialità del Contratto di
Rete, delinearne le principali peculiarità ma anche le eventuali affinità con i due
modelli principali di aggregazione preesistenti che sono i Consorzi e le Associazioni
temporanee di Impresa (A.T.I.).
In particolare vanno considerate le peculiarità di questi strumenti per quanto attiene
l’oggetto del contratto, le forme e le modalità di adesione, gli elementi organizzativi,
le responsabilità, la durata e la registrazione.
Il Contratto di Rete può riguardare ambiti sia temporali che di scopo generalmente
più ampi rispetto ai consorzi e alle A.T.I. Attraverso il Contratto di Rete le imprese si
impegnano a collaborare, scambiarsi informazioni ed esercitare molteplici attività
purché rientrino nel proprio oggetto sociale e contribuiscano allo svolgimento del
programma comune di Rete. Questo non esclude che la Rete possa svolgere attività
di scopo o durata limitata quali ad esempio la partecipazione a gare d’appalto (art.
34 e 37 d.lgs. 163/06).
I consorzi nascono invece come organizzazione comune per lo svolgimento di
determinate e specifiche fasi delle attività di impresa (limitazione di scopo). I
consorzi aggregano solitamente imprese dello stesso settore: esempi tipici di
consorzi sono quelli per la valorizzazione e diffusione di prodotti o piuttosto che per
lo smaltimento di rifiuti o sostanze (quindi una fase specifica e condivisa delle
attività di impresa).
Le A.T.I. sono associazioni appunto temporanee tra imprese che si impegnano a
collaborare per poter far fronte ad una esigenza/attività meramente puntuale
(limitazione temporale). Spesso le imprese riunite in una A.T.I. sono complementari
per tipologia di attività che svolgono, di servizio che rendono o per dimensione.
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LE RETI DI IMPRESA
Un’applicazione tipica delle A.T.I. è la partecipazione a gare d’appalto.
I Contratti di Rete possono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e sono aperti ad adesioni successive di altre imprese esattamente come
avviene nei consorzi. In forza della normativa relativamente recente viene concesso
inoltre ai Contratti di Rete di essere sottoscritti anche mediante atto firmato
digitalmente, ex art. 24 e 25 del Codice di Amministrazione Digitale (C.A.D. d.lgs.
82/2005).
Le A.T.I. si differenziano notevolmente essendo basate su un incarico di mandato ad
una impresa (cosiddetta mandataria) che deve risultare necessariamente da
scrittura privata autenticata. La partecipazione è inoltre limitata ai soli aderenti
originali (non sono previste adesioni successive) e le attribuzioni sono ripartite in
base alle specifiche competenze delle singole imprese partecipanti.
Le Reti anche a causa della limitatezza della legislazione ad essi dedicata risultano
particolarmente scalabili in termini di elementi organizzativi: è prevista la presenza di
un eventuale fondo patrimoniale, di un eventuale organo comune e di una eventuale
personalità giuridica.
Le diverse forme di aggregazione e di complessità
organizzativa implementabili sono rimesse alla determinazione delle parti contraenti
quindi da una configurazione basica senza elementi organizzativi si può arrivare ad
una forma estremamente complessa ed articolata.
I consorzi sono strutturati in maniera molto più statica: i contributi patrimoniali e gli
organi consortili sono elementi costitutivi e come tali devono essere appunto inclusi
nella formulazione dello statuto.
Le A.T.I. prevedono invece un mandato collettivo speciale con rappresentanza,
gratuito, irrevocabile e conferito all’impresa partecipante cui è conferito il ruolo di
mandataria.
Per quanto attiene la responsabilità si applicano al fondo patrimoniale comune della
Rete le principali disposizioni in tema di fondi consortili in quanto compatibili ed in
particolare le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del codice civile. Vale quindi la
4
Strumenti ed opportunità per le imprese
limitatezza di responsabilità ed i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente
sul fondo comune.
La legislazione in tema di fondi consortili è ovviamente più estesa e
particolareggiata nel caso di consorzi veri e propri (di cui le Reti estrapolano soltanto
le caratteristiche essenziali). Oltre alla limitatezza di responsabilità nel conto di terzi
sono regolamentati i rapporti tra consorziati ed in particolare il debito dell’insolvente
aderente ad un consorzio viene ripartito per legge tra tutti i partecipanti ed in
proporzione alle relative quote.
La responsabilità è solidale nei confronti della stazione appaltante, dei
subappaltatori e fornitori nelle A.T.I. orizzontali/nelle A.T.I. verticali, per gli assuntori
di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni
secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell’impresa mandataria.
I Contratti di Rete hanno necessariamente durata prestabilita e rinnovabile a piacere
dei contraenti. I consorzi in mancanza di previsione hanno durata decennale mentre
le A.T.I. hanno ovviamente durata sino al completamento dello specifico
impegno/appalto per cui si sono costituite.
Ciascuna impresa aderente alla Rete ha l’obbligo di iscrizione in una sezione
dedicata del Registro delle Imprese competente territorialmente e la procedura (ed
eventuali revisioni) vanno ripetute in caso di nuove adesioni. Se la Rete acquista
soggettività giuridica diventando Rete Oggetto e quindi dotata di partita iva allora
viene iscritta in un’apposita posizione nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
I consorzi sono soggetti ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese di competenza della sede e nel caso di consorzi con attività esterna sono
soggetti a deposito periodico della situazione patrimoniale.
Le A.T.I. per struttura (in quanto mandato collettivo e speciale) e limitatezza
temporale non sono invece soggette ad alcun obbligo pubblicitario.
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LE RETI DI IMPRESA
In conclusione si può affermare che le caratteristiche sopraccitate pur accennando
alle tipicità delle Reti Oggetto (ovvero quelle dotate di partita iva e registrate nella
sezione ordinaria del Registro delle Imprese) si prestano maggiormente a
distinguere le Reti Contratto. Per quanto attiene le Reti che acquisiscono
soggettività giuridica si può affermare che aumenta evidentemente il grado di
similitudine con lo strumento dei consorzi ma per dettagliare meglio le specificità del
caso occorre attendere
maggiori delucidazioni legislative sul piano civilistico e
tributario.
DEFINIZIONE DI RETE
La Rete di Imprese è un accordo, o meglio un contratto, che consente alle imprese
di mettere in comune attività e risorse allo scopo di migliorarne e potenziarne gli
effetti, in termini di incremento della capacità innovativa e, per esteso, della
competitività aziendale. La Rete di Imprese non costituisce quindi un nuovo
soggetto giuridico ma la formalizzazione attraverso un contratto di interessi comuni
ai contraenti.
Il concetto di Rete di Imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6-bis della
legge 133/2008. Questo articolo rinviava ad un decreto del Ministro per lo Sviluppo
Economico la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle
Reti di Imprese, pur anticipandone la logica, che era quella di “promuovere lo
sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di Rete che ne rafforzino le
misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle
migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra
realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse”. Inoltre, si provvedeva (con il
comma 2 dell’art. 6-bis) a fornire una prima definizione della Rete di Imprese,
ovvero “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di
politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati
internazionali”.
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Strumenti ed opportunità per le imprese
Si è tuttavia dovuto attendere la legge 33/2009 per vedere disciplinata per la prima
volta la Rete di Imprese e, in particolare, il Contratto di Rete le cui disposizioni si
trovavano nell’art. 3 di tale decreto ministeriale. Questa prima disciplina è stata poi
modificata e completata l’anno successivo dall’art. 42 della legge 122/2010. Ne
consegue che le Reti di Imprese oggi esistenti si basano su contratti in parte diversi,
essendo le norme di riferimento parzialmente differenti. In pratica vi sono oggi due
tipologie di Reti di Imprese:
a. quelle create tra il 12 aprile 2009 e il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto
sulla base delle norme contenute nei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell’art.
3 della legge 33/2009;
b. quelle create dopo il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto sulla base
dell’art. 42 della legge 122/2010, che ha riscritto i commi 4-ter e 4-quater dell’art.
3 della legge 33/2009.
Ciò posto tutte le nuove Reti di Imprese devono basarsi esclusivamente sull' art. 42
della legge 122/2012.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA (2012/2013)
La disciplina del Contratto di Rete è stata interessata nell’arco del 2012 da una serie
di modifiche e integrazioni, operate dal legislatore con l’intento di chiarire vari profili
legati alla norma del Contratto di Rete. Agli interventi legislativi hanno poi fatto
seguito, nel 2013, alcuni atti delle Autorità competenti (Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici – AVCP - per la partecipazione delle Reti agli appalti e Agenzia
delle Entrate per la fiscalità delle Reti Soggetto) con cui sono state fornite le
necessarie indicazioni pratico-operative.
Tra le principali novità introdotte ricordiamo:
il Decreto Interministeriale 26 giugno 2012
che azzera la commissione per
l’accesso al Fondo di Garanzia per le imprese che hanno sottoscritto un Contratto di
Rete;
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LE RETI DI IMPRESA
la legge n.134/2012 che introduce la responsabilità patrimoniale limitata al fondo
comune, la redazione del contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 CAD) o con
firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD). Per
quanto attiene gli adempimenti pubblicitari tale legge definisce inoltre il modello
standard tipizzato per la trasmissione al Registro delle Imprese e le procedure
semplificate per la comunicazione, tra gli uffici del Registro delle Imprese, delle
modifiche apportate al Contratto di Rete. La stessa legge disciplina l’eventuale
tenuta Bilancio e promuove una serie di incentivi a progetti di internazionalizzazione.
Infine accenna alla possibilità di acquisizione di soggettività giuridica;
la legge n. 221/2012 - Conversione D.lg. 179/2012 (Sviluppo Bis) che chiarisce
esplicitamente che il Contratto di Rete non ha soggettività giuridica salvo la facoltà
di acquisto rimessa ad una scelta degli imprenditori. Detta facoltà introduce anche
un aspetto gergale e di classificazione ulteriore delle Reti che da allora si
distinguono in Reti Soggetto per quelle dotate di soggettività giuridica e Reti
Contratto o Reti Oggetto per quelle Reti che non ne sono dotate. A margine di
questo aspetto la stessa legge sancisce la partecipazione delle Reti di Impresa ad
Appalti e ne definisce le modalità;
la legge n. 224 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) che istituisce il
Credito d’Imposta per ricerca e sviluppo e lo estende alle Reti di Impresa;
la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013 che fornisce
chiarimenti sulle modifiche al Contratto di Rete, sulle Reti soggetto e Reti Contratto,
sulle agevolazioni fiscali e le relative modalità di fruizione.
8
Strumenti ed opportunità per le imprese
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE RETI DI IMPRESA
Le Reti di Impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra
imprese, particolarmente destinate ad aziende che vogliono aumentare la loro
massa critica e avere maggior forza sul mercato senza doversi fondere o unirsi sotto
il controllo di un unico soggetto e senza creare un nuovo soggetto giuridico.
Elementi essenziali del Contratto di Rete sono:
• l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della
Rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della
competitività sul mercato;
• l’individuazione di un programma di Rete (che contenga l’enunciazione dei diritti
e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di
realizzazione dello scopo comune);
• l’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese
e delle relative ipotesi di recesso;
• l’individuazione di un eventuale organo comune incaricato di eseguire il Contratto
di Rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di
ogni impresa alle attività dell’organo. Salvo che sia diversamente disposto nel
Contratto di Rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese nei casi
espressamente previsti dalla legge. Si discute ancora in dottrina se questa
rappresentanza sia piena oppure limitata ai casi esemplificati nella legge;
• l’istituzione di un eventuale fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono
stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga
ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione.
Elemento essenziale del “Contratto di Rete” è dunque il “programma comune di
Rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e
ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della
9
LE RETI DI IMPRESA
propria impresa”.
Si osservi che il Contratto di Rete non implica ma “può anche prevedere” l’istituzione
di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di
gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole
parti o fasi dello stesso”.
Solo le imprese aderenti a Contratti di Rete che prevedano l’istituzione del fondo
patrimoniale comune possono altresì accedere all’agevolazione fiscale prevista dal
legislatore.
I sottoscrittori di un Contratto di Rete
Possono essere parti soltanto imprenditori (due o più) ed aziende senza scopo di
lucro (cooperative sociali ed imprese sociali).
La prima indicazione contenuta
nell’art. 42 della legge 122 del 2010 è che non c’è un numero minimo di imprese per
la costituzione della Rete. Infatti, si afferma semplicemente che “Con il Contratto di
Rete più imprenditori…”. Pertanto, per fare una Rete possono bastare anche solo
due aziende. Certamente, bisognerà valutare se un contratto possa essere utile per
due, o anche tre sole aziende. D’altronde, il concetto di Rete richiama
automaticamente una pluralità di soggetti, e non certo poche unità.
In secondo luogo, non vi sono limiti di natura territoriale (a differenza di altre formule
di aggregazione per le quali la prossimità geografica risulta una condizione
necessaria, come nel caso dei distretti). Di conseguenza, ad una stessa Rete
possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano. Inoltre,
come ha specificato la circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E del 2011, possono
partecipare anche le filiali di società estere. In terzo luogo non vi sono neppure limiti
merceologici, per cui alla medesima Rete possono partecipare aziende operanti in
settori diversi.
La durata del contratto
Relativamente alla durata del Contratto di Rete, la legge non dice nulla, per cui la
durata del Contratto di Rete va considerata libera.
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Strumenti ed opportunità per le imprese
Va però considerato che se si devono perseguire obiettivi strategici, per di più di
crescita della competitività, è ragionevole supporre che la Rete di Imprese debba
avere una durata piuttosto lunga, presumibilmente non minore di 5 anni.
D’altro canto, risulterebbe difficilmente credibile un programma di Rete di Imprese
che sia in grado di raggiungere obiettivi strategici di crescita di competitività in uno
spazio temporale di pochissimi anni.
Gli obiettivi comuni
Lo scopo comune che gli imprenditori contraenti condividono riguarda:
• accrescere la capacità innovativa;
• accrescere la competitività sul mercato.
Questa crescita afferisce gli imprenditori contraenti sia individualmente sia
collettivamente e in questa ultima accezione la Rete di Imprese è giustificata solo se
mira a migliorare la competitività delle imprese aderenti.
La norma infatti spiega che lo scopo deve essere quello di “accrescere
individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato”. La finalità che il legislatore pone a questo strumento
giuridico, e che deve quindi costituire la ragion d’essere dell’iniziativa, è di migliorare
le performance ed il posizionamento di mercato delle aziende che partecipano alla
Rete. Sul piano degli obiettivi, è il caso di rilevare che la Rete di Imprese si
dovrebbe distinguere dai consorzi, che hanno come finalità la realizzazione in
comune solo di specifiche fasi della produzione. La norma, nel suo carattere
generale, non specifica tuttavia come tali obiettivi possano essere raggiunti. Spetta
quindi alle aziende, caso per caso, individuare le modalità concrete, ossia le attività
che possono consentire il raggiungimento di tali obiettivi. Queste modalità, ovvero
attività, dovranno poi essere esplicitate nel Contratto di Rete, in quanto assumono
una valenza fondamentale ed un riferimento necessario per l’avvio e lo svolgimento
dell’attività della Rete stessa.
Esempi di queste modalità possono essere tutte quelle attività che, per le singole
11
LE RETI DI IMPRESA
imprese, potrebbero risultare eccessivamente onerose, o semplicemente difficili da
eseguire da sole. Questo è il caso probabilmente delle attività di ricerca, di
marketing, di commercializzazione dei prodotti in mercati esteri, ma potrebbe essere
pure il caso di servizi professionali, quali quelli contabili e fiscali, legali, o di gestione
finanziaria.
L'oggetto del contratto
Gli imprenditori contraenti possono obbligarsi a:
• collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie
imprese;
• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica
o tecnologica;
• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa, il tutto sulla base di un programma comune di Rete. In pratica la Rete di
Imprese comporta la condivisione di alcune attività, che vanno definite, e la
realizzazione di tali attività “in collaborazione”.
Su come debba essere realizzata tale collaborazione la legge, ancora una volta,
lascia aperta la scelta, limitandosi a dire solo che le forme e gli ambiti di tale
collaborazione andranno indicati nel contratto, e ponendo l’unica condizione che tali
attività gestite dalla Rete debbano essere attinenti all’esercizio dell’impresa.
L’indicazione di alcuni esempi (scambio di informazioni, prestazione, esercizio in
comune di attività) non va inteso in senso restrittivo, ritenendosi utile semplicemente
per dare delle indicazioni concrete, anche al fine di sottolineare la finalità dell’istituto
(ossia del Contratto di Rete di Imprese).
I contenuti obbligatori del contratto
Il Contratto di Rete deve riportare obbligatoriamente (pena la nullità) le seguenti
informazioni:
• il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per
12
Strumenti ed opportunità per le imprese
originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
• l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
• la definizione di un programma di Rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e
degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità specifiche di
realizzazione ed in particolare l'attuazione degli obblighi posti in capo ai singoli
contraenti e la realizzazione dello scopo comune ai contraenti;
• la durata del contratto;
• le modalità di adesione di altri imprenditori, in particolare il contratto deve
prevedere la possibilità di adesione successiva, fermo restando che tale
possibilità deve essere disciplinata dagli originati contraenti che ne fissano i
requisiti e le specifiche modalità;
• le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune (non delegata all’organo comune di cui infra, se
nominato).
I contenuti eventuali del contratto
Il Contratto di Rete può riportare (eventualmente) le seguenti informazioni:
• istituzione di un fondo patrimoniale comune. A fronte dell'attivazione si deve
obbligatoriamente prevedere la misura e la valutazione dei conferimenti iniziali e
di quelli successivi alla stesura del contratto che i contraenti si impegnano a
versare. Al fondo patrimoniale comune si applicano le disposizioni in tema di
fondi consortili come specificate dagli artt. 2614 e 2615 del codice civile in quanto
applicabili. Come tale ha le caratteristiche di un fondo rotativo in cui possono
quindi essere versati sia contributi monetari che beni e servizi opportunamente
quantificati. Per quanto riguarda i conferimenti, il programma di Rete dovrebbe
indicare la misura dei conferimenti iniziali e successivi di ciascun partecipante, ed
i criteri di valutazione nel caso in cui i conferimenti sono in natura (es.
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LE RETI DI IMPRESA
immobilizzazioni, crediti). Il fondo non può essere oggetto di divisione per tutta la
durata del contratto. Può essere oggetto di azioni esecutive solo da parte di
creditori della Rete nel suo complesso e non dai singoli creditori dei contraenti. Al
tempo stesso si prevede per le imprese partecipanti la limitazione di
responsabilità, in quanto per le obbligazioni assunte dalla Rete a nome proprio,
ne risponde solo il fondo patrimoniale, e non anche il patrimonio delle imprese
della Rete;
• nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto
(obbligatoria fino al 2010). La Rete non costituisce un nuovo soggetto giuridico
quindi a dispetto della sua definizione, l'organo comune agisce in realtà come
mandatario delle imprese partecipanti. I contraenti devono obbligatoriamente
indicare nel contratto il nominativo (nome, ditta, ragione sociale etc.) e definirne i
poteri di gestione, di rappresentanza (in quanto mandatario) e ovviamente le
regole relative a sostituzioni, subentri etc.;
• previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto in favore dei
singoli contraenti. E’ dunque bene considerare sia le circostanze che danno
diritto all’uscita dalla Rete di Imprese (che possono andare dalla semplice volontà
a situazioni specifiche, come ad esempio due anni consecutivi di perdite da parte
della Rete), sia le conseguenze di tali uscite, soprattutto per gli aspetti
patrimoniali. Per evitare dubbi sulle possibili conseguenze dell’uscita dei
partecipanti sulla Rete, il legislatore ha opportunamente richiamato le norme
generali che disciplinano lo scioglimento dei contratti plurilaterali, che si trovano
in particolare nell’art. 1459 del codice civile, nel quale si afferma che
l’inadempimento di una delle parti non comporta la risoluzione del contratto
rispetto alle altre. Si osservi inoltre l’opportunità di inserire tra dette modalità di
recesso strumenti per dirimere eventuali conflitti inerenti la proprietà intellettuale
(ad es. marchio commerciale della rete, brevetto sviluppato, acquisito messo a
disposizione della Rete).
I succitati contenuti opzionali vanno considerati come un elemento di flessibilità, ed
14
Strumenti ed opportunità per le imprese
anche di possibile attrattiva dello strumento in termini di riduzione dei costi, in
quanto è noto che la presenza di organi sociali, e tanto più il conferimento di fondi,
potrebbero costituire motivi di freno per l’utilizzo di questo nuovo strumento di
aggregazione di imprese.
Non c'è dubbio però che se la Rete di Imprese deve diventare uno strumento
efficace di messa in comune di attività e di iniziative, per perseguire obiettivi
strategici, la presenza di un’autonomia contabile, per non dire la disponibilità di
risorse proprie e la presenza di centri decisionali, in grado di gestire le attività e di
avviare le iniziative, risulta del tutto necessaria e per nulla opzionale.
In sostanza, il legislatore non ha voluto determinare l'intensità della collaborazione
delle imprese che appartengono ad una medesima Rete, lasciando aperta la
possibilità che vi siano Reti di Imprese “leggere”, ossia dedicate ad attività saltuarie,
non strutturali, per le quali non è necessario, né un fondo, né organi decisionali ed
esecutivi propri della Rete.
La procedura di registrazione e gli adempimenti pubblicitari
• redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali),
circostanza che richiede l’intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale, che
redige l’atto;
• scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un
notaio o di altro pubblico ufficiale, ma in questo caso solo per l’autenticazione
delle firme.
In seguito alla redazione il Contratto di Rete di Imprese deve essere depositato per
l’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna
impresa partecipante.
Il formalismo derivante dal coinvolgimento di un pubblico ufficiale (quale è il notaio)
ha lo scopo di rendere praticabile l’esecuzione delle formalità dell’iscrizione presso il
Registro delle Imprese. D’altronde, in difetto di iscrizione, il contratto, dice la norma,
è inefficace.
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LE RETI DI IMPRESA
Effettuato l’adempimento dell’iscrizione, l’efficacia del contratto inizia a decorrere da
quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutte le imprese
partecipanti alla Rete. Occorre attendere che tutte le imprese effettuino l’iscrizione
del Contratto di Rete di Imprese nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio competente per territorio e questo potrebbe, in teoria, rappresentare un
punto debole della normativa, in quanto basterebbe il ripensamento di una sola
impresa, che non provvede all’adempimento dell’iscrizione, per rendere inefficace
l’intera costituzione della Rete.
Per quanto concerne infine successive adesioni alla Rete, esse sono assoggettate
alle medesime considerazioni sopra esposte.
Soggettività giuridica e fiscale della rete : Reti Oggetto e Reti Soggetto
La Rete non è un nuovo modello societario ma solo un contratto tra imprese che
mantengono la propria autonomia societaria. Alla Rete non è quindi associata
automaticamente una personalità giuridica nonostante la presenza di contenuti
eventuali quali il fondo comune,
un organo decisionale e di regole di governo
condivise tra i partecipanti. E' proprio la natura opzionale e non obbligatoria di questi
elementi che esclude automaticamente la Rete di Imprese dall'avere detta
caratteristica. Il legislatore ha intenzionalmente evitato di attribuire soggettività
giuridica alla Rete affinché tutti i rapporti facciano capo in definitiva alle singole
imprese partecipanti. Da questo punto di vista l'impostazione è di una società di
persone.
L’assenza di personalità giuridica non impedisce però lo svolgimento di un’attività
esterna da parte della Rete, senza la quale sarebbe d’altro canto difficile perseguire
gli scopi che sono alla base della creazione della Rete di Imprese. La Rete infatti
deve essere in grado di gestire rapporti con terzi, e quindi di attivare rapporti
giuridici per conto dei partecipanti, si pensi al caso di acquisti e vendite per conto
dei soci.
A fronte di questa impostazione originale e largamente diffusa, il legislatore è
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Strumenti ed opportunità per le imprese
tuttavia ritornato più volte sulla materia e, a partire dal 2012 (legge 134/2012), è
stata riconosciuta al Contratto di Rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito
un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con
i terzi, di acquisire soggettività giuridica. In pratica le imprese che hanno sottoscritto
un Contratto di Rete dotato di fondo patrimoniale comune possono iscrivere la Rete
nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e la scelta di effettuare tale
iscrizione comporta l’acquisizione di soggettività giuridica della Rete.
Per le Reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica, il contratto deve essere
stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o per atto firmato
digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 (cd. C.A.D.). E’ esclusa, quindi,
la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale (ex art. 24 C.A.D.) per le Reti
Soggetto.
Questa previsione non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già era possibile
fare in precedenza con la trasformazione del Contratto di Rete in una società vera e
propria oppure con la diretta costituzione di enti giuridici (come società, consorzi,
associazioni…), ma introduce una nuova classificazione delle Reti che sono
comunemente identificate come Reti Oggetto (o Reti Contratto) oppure Reti
Soggetto. Le Reti Oggetto
costituiscono la maggioranza dei contratti stipulati
rispetto alle Reti Soggetto dotate cioè di soggettività giuridica.
E’ infine importante rilevare che la Commissione Europea con la decisione
C(2010)8939 ha stabilito i criteri per la compatibilità dell’agevolazione fiscale
prevista dalla legge 122/2010 con il mercato interno. Tra le motivazioni, al punto 30,
c’è anche l’assenza della personalità giuridica.
A tal proposito si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n.
20/E del 18 giugno 2013), specificando che le Reti dotate di soggettività giuridica
sono soggette all’Imposta sul Reddito di cui all’art. 73 comma 2 del TUIR e quindi
sono soggetti passivi d’imposta ai fini IRAP. Per quanto riguarda l’IVA le Reti
Soggetto rientrano tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di
cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972; inoltre le Reti Soggetto, rientrando tra i soggetti di cui
17
LE RETI DI IMPRESA
all’art. 13 D.P.R. 600/1973, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili ed il
conferimento al fondo patrimoniale, da parte delle imprese retiste, deve esser
trattata quale “partecipazione” alla Rete e rileverà sia contabilmente che
fiscalmente, al pari dei conferimenti in società. Le Reti Soggetto non possono,
inoltre, fruire dell’agevolazione fiscale ex D.lg. n. 78/2010.
L’introduzione della soggettività giuridica come discriminante della Rete ha
ovviamente notevoli conseguenze per quel che attiene invece gli aspetti fiscali ed in
particolare la soggettività fiscale stessa delle Reti.
L’adesione ad un contratto di Rete Oggetto (quindi senza soggettività giuridica) non
comporta l’estinzione, ne la modificazione, della soggettività tributaria delle imprese
che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria
alla Rete risultante dal contratto stesso. In questa impostazione le Reti con attività
esterna rilevante
propendono per l’istituzione di un soggetto esecutore del
Contratto di Rete, essendovi la necessità di acquisire una partita IVA, condizione per
poter essere poi titolare di diritti ed obbligazioni nei confronti dei terzi (ossia di fare
contratti).
L' Agenzia delle Entrate ha precisato detti aspetti con la circolare n. 4/E del 2011 e
con la successiva risoluzione n. 70/E del 30 Giugno 2011 ha confermato
l’esclusione di soggettività tributaria in capo alla Rete di Imprese ma allo stesso
tempo ha reso possibile attribuire alla Rete un codice fiscale, qualora le imprese
partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi, sulla base dell’art. 2 del
D.P.R. 605/73. Dal punto di vista pratico la richiesta del codice fiscale si esegue
presentando il modello AA5 (domanda di attribuzione del codice fiscale per soggetti
diversi dalle persone fisiche) a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
La tematica fiscale si declina in maniera completamente differente in presenza di
soggettività giuridica: mentre la Rete Contratto o Rete Oggetto regola una
collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e
distinto rispetto alle imprese contraenti, la Rete Soggetto crea un vero e proprio
18
Strumenti ed opportunità per le imprese
nuovo ente ed in quanto tale si determina soggettività tributaria. La Rete Soggetto è
un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista
rilevanza anche dal punto di vista tributario poiché esprime una propria forza
economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto
di imposta. Le Reti Oggetto sono quindi soggette ad IRES ed IRAP in ragione
dell’esercizio o meno di attività commerciale secondo le seguenti modalità:
- le Reti Soggetto che compiono attività commerciale sono soggette ad IRES
secondo le modalità previste per “società ed enti commerciali residenti” (Art. 73,
comma 1, lettera b, TUIR);
- le Reti Soggetto che compiono attività commerciale sono soggette ad IRAP e la
determinazione della base imponibile IRAP avviene secondo le modalità previste
per “società di capitali ed enti commerciali” (Art. 5, D.lgs. n. 446/1197);
- le Reti Soggetto che non esercitano attività commerciale sono soggette ad IRES
secondo le modalità previste per “enti non commerciali residenti” (Art. 73, comma
1, lettera c, TUIR);
- le Reti Soggetto che non esercitano attività commerciale sono soggette ad IRAP
e la determinazione della base imponibile IRAP avviene secondo le modalità
previste per “enti non commerciali residenti” (Art. 10, D.lgs. n. 446/1197).
Dal punto di vista prettamente operativo la soggettività tributaria comporta i seguenti
adempimenti:
- la Rete Soggetto dovrà richiedere un autonomo numero di partiva IVA;
- la Rete dovrà adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA,
versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali ad esempio quella sulle
società di comodo, etc.);
- la Rete dovrà tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di
magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio);
- l’apporto alla Rete sarà trattato come un conferimento e l’impresa contraente
diventerà “socia” della Rete;
19
LE RETI DI IMPRESA
- la partecipazione alla Rete avrà un “valore fiscale” in grado di rilevare in ipotesi di
scioglimento del vincolo.
Scheda di sintesi
Natura
Contratto
Sottoscrittori
Almeno 2 imprese
Scopo
Aumentare la capacità innovativa e competitivà delle imprese
partecipanti
Durata
Libera ma consigliabile di durata superiore ai 5 anni
Oggetto
programma comune;
modalità di collaborazione tra imprese, quali, ad
esempio:
a) lo scambio di informazioni;
b) lo scambio di prestazioni;
c) l’esercizio in comune di una o più atti
Contenuti del
contratto
•
•
•
denominazione delle imprese aderenti;
obiettivi di innovazione e competitività;
modalità per misurare l'avanzamento verso detti obiettivi;
programma di Rete, con diritti e doveri dei partecipanti;
modalità di realizzazione dello scopo comune;
fondo patrimoniale e relative regole, inclusi i
conferimenti;
durata del contratto;
modalità di adesione di altre imprese;
eventuali cause di recesso;
soggetto che cura l’esecuzione del contratto, ed i suoi
poteri;
procedure decisionali delle imprese partecipanti.
Strumenti
•
•
fondo patrimoniale (facoltativo);
organo attuatore (facoltativo).
Procedure
•
•
atto pubblico o scrittura privata autenticata;
iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese da
parte di ciascun aderente alla Rete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soggettività giuridica No ma può essere richiesta (nel caso si parla di rete Soggetto)
Soggettività fiscale
20
No per Reti Oggetto (solo codice fiscale), Si per Reti Soggetto
(P.IVA).
Strumenti ed opportunità per le imprese
PERCHE’ FARE RETE
Le imprese che fanno rete:
- si specializzano nel loro core business migliorando la qualità dei prodotti;
- ridimensionano il fabbisogno finanziario relativo agli investimenti,
- riducono l’indebitamento e frazionano i rischi degli investimenti,
- riducono il rischio operativo.
La focalizzazione sulle competenze distintive
In particolare l’organizzazione a Rete, che implica una forte spinta alla
specializzazione produttiva, favorisce la concentrazione delle risorse nelle
competenze distintive da parte di ciascun partner.
Da un punto di vista organizzativo, l’affidamento per intero o in parte di processi a
partner specializzati permette, da un lato, di liberare risorse tecniche, umane e
finanziarie da impiegare in attività che possono contribuire a potenziare le
competenze strategiche, dall’altro lato, di recuperare efficienza nei processi meno
critici per la gestione, sullo sviluppo dei quali l’azienda non può o non intende
investire. In tal modo si raggiunge non solo il vantaggio competitivo dei singoli
partner ma anche quello di tutta la Rete, nella misura in cui gli operatori siano legati
reciprocamente da intensi rapporti di partnership. Inoltre, quanto più il processo
produttivo affidato ai partner è specialistico tanto maggiori saranno gli effetti delle
economie di apprendimento in termini di riduzione di sprechi, difetti e tempi di
lavorazione:
il
perfezionamento di
certi
meccanismi
ottenuto dal
partner
specializzato difficilmente può essere raggiunto da un’azienda coinvolta nella
gestione di numerose e diverse attività.
Vantaggi derivanti dall’approccio di Rete
I Contratti di Rete presentano diversi vantaggi. Alcuni di essi sono connaturati alla
tipologia di contratto, altri derivano da specifiche previsioni normative, che
attribuiscono incentivi, in particolare di natura fiscale, e contributi a fondo perduto. I
vantaggi connaturati all’impostazione del Contratto di Rete di Imprese possono così
21
LE RETI DI IMPRESA
essere riassunti:
• accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese, tramite lo scambio di
know how: la Rete, pur essendo un soggetto incaricato di eseguire determinate
attività, si alimenta dell’esperienza e delle competenze delle imprese partecipanti,
che dunque condividono tali conoscenze;
• acquisizione di elementi che accrescono la competitività con contenimento di
investimenti, rischi e tempi, che altrimenti sono richiesti per produrre nuove
conoscenze: la messa in comune di risorse, siano esse finanziarie, tecniche e
umane, comporta il godimento di economie di scala, con risultati di innovazione e
di sviluppo imprenditoriale, altrimenti inaccessibili per piccoli operatori;
• attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale, che possono
ampliare le opportunità in vari ambiti: grazie ai continui contatti tra le imprese
aderenti alla Rete, e all’opera della stessa Rete, le piccole imprese possono
accedere ad un mondo più vasto di quello normalmente alla loro portata, e
dunque possono cogliere nuove occasioni di business, con evidenti riflessi
positivi sulla redditività dell'attività aziendale;
• ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti: l’interazione con altre
imprese della Rete potrebbe avere come effetto collaterale quello della messa a
punto di nuove proposte ed offerte alla propria clientela, potendo valorizzare le
produzioni di aziende della Rete che hanno attività complementari, o che si
trovano a diversi livelli della stessa filiera;
• ingresso in nuovi mercati: la Rete potrebbe dare maggiore visibilità alle imprese
aderenti sul piano internazionale, con la conseguente possibilità di accedere a
nuovi mercati, spesso preclusi ad operatori che hanno una modesta capacità di
gestione di clienti posti in altri paesi; in altre parole la Rete può fungere, se così
finalizzata, da catalizzatore di esperienze in nuovi mercati, ormai sbocco
necessario, e non più opzionale, per tante aziende italiane;
• facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche: la Rete, grazie alla
22
Strumenti ed opportunità per le imprese
sua significatività, derivante dalla sommatoria delle imprese partecipanti (in
termini di addetti, fatturato, etc.) potrebbe ricevere un’attenzione maggiore da
parte delle istituzioni finanziarie e delle amministrazioni pubbliche, ed ottenere
quindi risultati (in termini di prestiti, garanzie, incentivi) più rilevanti, e comunque
superiori a quelli che probabilmente una piccola impresa può raggiungere;
• possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili alle piccole
imprese: la Rete può avere per oggetto la realizzazione di investimenti
consistenti in impianti, laboratori, sistemi logistici, che permettono alle imprese
partecipanti di migliorare la loro operatività e rimuneratività;
• possibilità di acquisire certificazioni di qualità o marchi commerciali: la Rete di
Imprese, pur non potendosi sostituire ai consorzi che gestiscono marchi di qualità
come i Dop o i Doc, potrebbe svolgere un ruolo importante nel sostenere le
imprese della Rete ad acquisire certificati di qualità, che una piccola impresa
potrebbe trovare oneroso o complesso cercare di acquisire autonomamente,
oppure a gestire un comune marchio commerciale con suddivisione dei costi
promozionali;
• maggiore efficienza: lavorando in Rete, si possono abbassare i costi dei fattori
produttivi, potendo agire la Rete anche come centrale acquisti, e quindi, grazie
alla maggiore forza contrattuale nei confronti di fornitori comuni a diverse imprese
della Rete, si possono ottenere sconti sui prezzi in precedenza praticati;
• maggiore flessibilità operativa: grazie alla cooperazione tra imprese che è sottesa
al concetto di Rete, diventa possibile per le imprese aderenti rispondere in modo
più rapido, personalizzato e adeguato all’evoluzione della domanda ed alle sfide
in termini di competitività poste dal mercato; questo può avvenire anche per
produzioni di nicchia o di piccola serie, perché l’essere in Rete con altri consente
di disporre di capacità addizionali o differenziate, oltre che di competenze e
lavorazioni rapidamente integrabili nel proprio ciclo produttivo; inoltre tutto questo
permette di ridurre significativamente il time to market;
• maggiore stabilità del fatturato: la possibilità di contribuire al processo produttivo
23
LE RETI DI IMPRESA
delle altre imprese della Rete può rappresentare un importante ammortizzatore, e
quindi un potenziale meccanismo di stabilità del fatturato, salvo in periodi di crisi
diffusa;
• maggiore creatività: il contatto con le altre imprese della Rete, pur potendo creare
fenomeni di imitazione, potrebbe anche essere foriero di nuove soluzioni,
specifiche per la propria produzione, e quindi altamente innovative;
• maggiore visibilità: l’appartenenza alla Rete può consentire di pubblicizzare il
nome dell’azienda (insieme a quello delle altre imprese della Rete) in contesti
(es. fiere, convegni, missioni commerciali) che spesso sono preclusi al singolo
piccolo operatore indipendente.
Risultati attesi della Rete
Tutti questi vantaggi si risolvono, dal punto di vista pratico, nelle seguenti positive
conseguenze:
• crescita delle vendite: grazie alla Rete, è possibile aumentare le opportunità di
vendita dei propri prodotti e conquistare nuovi mercati;
•
migliore utilizzo degli impianti: la collaborazione con altre imprese della Rete
potrebbe comportare un miglior impiego della capacità produttiva;
•
migliore accesso a capitali (finanziamenti bancari, incentivi pubblici): la Rete può
più facilmente acquisire condizioni vantaggiose con le banche e maggiore
attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni; inoltre le imprese della Rete
potrebbero avvantaggiarsi delle garanzie offerte dalla Rete stessa, ottenendo
così risparmi sul costo del denaro;
•
riduzione dei costi di produzione: la Rete può permettere di acquisire i fattori
della produzione a prezzi più bassi, grazie alla maggiore forza contrattuale;
•
riduzione dei tempi di produzione: grazie alle connessioni con le altre imprese
della Rete, che quest’ultima facilita, è possibile creare, sviluppare e consolidare
Reti di subfornitura, diminuendo al minimo i tempi di approvvigionamento e
24
Strumenti ed opportunità per le imprese
ottimizzando le scorte, e quindi i tempi di produzione;
•
limitazione dei rischi: questo avviene grazie alla separazione tra il fondo
patrimoniale della Rete e quello delle imprese aderenti, separazione dovuta
all’applicazione della disciplina dei fondi consortili;
•
incremento dell’innovazione: l’impresa aderente può sviluppare una maggiore
capacità innovativa grazie agli scambi di know how e competenze con le altre
imprese della Rete;
•
sviluppo delle risorse umane: i lavoratori delle imprese aderenti alla Rete godono
di un contesto più stimolante dal punto di vista professionale, moltiplicandosi i
contatti con altre realtà aziendali e con i soggetti responsabili della Rete, con il
risultato che queste circostanze possono arricchire il bagaglio professionale di
conoscenze di esperienze dei dipendenti e collaboratori delle imprese aderenti
alla Rete.
LE RETI DI IMPRESE ESISTENTI
Numero e diffusione geografica
Le Reti di Impresa sono un fenomeno in fortissima crescita, basti pensare che
mentre all’ 1 agosto 2011 risultavano (fonte Unioncamere) 118 Reti di Imprese, con
557 imprese aderenti, all’ 1 dicembre del 2013 le Reti risultavano ben 1240 per un
totale di 5887 imprese coinvolte.
Si tratta di un numero significativo, se si pensa che il primo Contratto di Rete è stato
firmato nel marzo 2010, e che la disciplina attualmente vigente ha solo pochi anni di
vita.
L’espansione del fenomeno delle Reti risulta con chiarezza dal seguente grafico:
25
LE RETI DI IMPRESA
Il fenomeno delle Reti di Impresa,
anche se in misura diversa, ha
interessato
l’intero
Paese:
la
distribuzione delle imprese aderenti
ad
un
contratto
ha
natura
prevalentemente locale (provinciale
o
regionale),
evidenziano
pur
Reti
tuttavia
si
sovraterritoriali
importanti: un Contratto di Rete con
aziende provenienti da ben 18
Province ed un paio di Contratti di
Rete
che
includono
imprese
provenienti da ben 9 Regioni. Tutte
le Regioni italiane inoltre ospitano
almeno un’impresa aderente ad
una Rete (100 province).
26
Strumenti ed opportunità per le imprese
La Regione con il numero maggiore di imprese coinvolte in una Rete è la
Lombardia, la quale, con 1468 imprese, ospita il 25% delle imprese italiane
che si sono cimentate in questa nuova formula associativa. Seguono poi
l’Emilia Romagna, con 860 aziende (15% delle imprese italiane aderenti ad
una
Rete),
e
la
Toscana
con
613
aziende
(10%).
27
LE RETI DI IMPRESA
Taglia, tipologia e distribuzione settoriale
Un altro elemento di notevole interesse emerso dai dati di Unioncamere, è
l’articolazione delle Reti per classi dimensionali, basate sul numero di
imprese aderenti. In particolare si osserva come il 42% delle Reti sia
costituita da un numero relativamente ridotto di imprese (fino a 3), il 48%
delle Reti raggruppa dalle 4 alle 9 imprese mentre solo nel 10% delle Reti
costituite constano di oltre 10 imprese contraenti. Questo dato conferma la
relativa complessità del costituire Reti numerose ed in particolare dall’analisi
puntuale di dette Reti emerge che nella maggioranza dei casi è inclusa la
presenza frequente di una grande azienda “capofila” connotando quindi la
Rete come una formalizzazione di Reti di subfornitura già in essere.
Per quanto attiene la forma giuridica delle imprese in Rete risulta una netta
preponderanza delle società di capitali (67%) seguite da quelle di persone
(13%) e dalla ditte individuali (11%).
28
Strumenti ed opportunità per le imprese
Lo studio Unioncamere ha infine analizzato la ripartizione settoriale delle Reti
che, come evidenziano i seguenti grafici, presenta una distribuzione
eterogenea sia in termini di competenze sia di attività materiali e mercati di
riferimento.
A livello di macrosettori quello dei servizi (che include anche l’informatica e il
turismo) assorbe circa il 26% delle Reti, mentre l’industria (energia,
meccanica,
alimentare,
biotecnologie,
impianti,
materiali,
tessile,
arredamento, elettronica, automotive) fa la parte del leone, con un 39%
dell’insieme delle Reti.
29
LE RETI DI IMPRESA
Il settore delle costruzioni costituisce solo il 10% del fenomeno di
aggregazione delle Reti mentre un ruolo crescente rivestono i settori
commercio ed agricoltura che nell’ultimo anno hanno segnato incrementi
significativi.
30
Strumenti ed opportunità per le imprese
Finalità dei Contratti di Rete attivati
Osservando le Reti esistenti si può capire che si è di fronte ad un fenomeno
dagli aspetti molteplici, che configurano il più delle volte ciascun Contratto di
Rete come un sistema complesso, con molteplici funzioni e finalità, tale da
richiedere competenze specifiche.
Un primo aspetto rilevante è dato dal livello di specializzazione delle Reti
finora costituite. Se è vero che il maggior numero di imprese opera nel campo
manifatturiero, molti sono i casi di aziende di servizi alle imprese, e diversi i
casi in cui la Rete non risulta mono settoriale, ma si presenta come mix di
competenze differenti. Dalle informazioni quantitative disponibili inoltre
emerge una presenza abbastanza significativa di aziende edili, facilmente
spiegabile se si analizzano i contenuti dei Contratti di Rete da loro stipulati: in
molti casi si tratta, infatti, di Reti specializzate nella bio-edilizia oppure nella
produzione/commercializzazione ed installazione di impianti per l’energia
fotovoltaica o solare. Le cosiddette green technology rappresentano, dunque,
uno degli aspetti innovativi del fenomeno in atto legato alla costituzione di
Reti Formali di Imprese all’interno di questo settore.
Parallelamente, i contratti ad oggi stipulati non hanno come finalità solo la
cooperazione in campo commerciale o nel campo del trasferimento
tecnologico, ma sembrano allargarsi ad un ventaglio di opzioni assai diverse
l’una dall’altra. La casistica permette molte diverse classificazioni. Quella che
appare, allo stato attuale, più efficace nel sintetizzare il fenomeno in atto può
essere descritta attraverso la presenza di Reti:
- di razionalizzazione di filiera, finalizzate a riorganizzare i rapporti tra imprese
capofila e subfornitori, innalzandone la qualità e cercando di raggiungere più
elevate economie di scala;
- di integrazione produttiva, finalizzate a promuovere prodotti diversi ma
complementari appartenenti ad una medesima filiera produttiva o settore,
31
LE RETI DI IMPRESA
come nel caso della carpenteria metallica;
- di efficientamento produttivo, aventi la finalità di migliorare processi
produttivi simili o identici e di sviluppare o acquisire soluzioni tecnologiche
utili a più imprese;
- di co-progettazione, finalizzate a mettere in comune know-how specifico e
tecnologia applicata ai processi produttivi per la sperimentazione e lo
sviluppo o l’innovazione di prodotto;
- di condivisione servizi, dallo smaltimento rifiuti ai servizi di trasporto, dalle
soluzioni informatiche a sistemi innovativi di gestione dell’invenduto di più
aziende di uno stesso comparto e di un medesimo territorio;
- di promozione commerciale in Italia e all’estero, attraverso l’organizzazione
di eventi promozionali, il coordinamento della comunicazione di più imprese
dello stesso settore, la creazione di marchi collettivi;
- per le tecnologie green finalizzate alla promozione di interventi nel campo
della bio-edilizia e degli impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, oltre che per lo smaltimento dei rifiuti secondo criteri di ecosostenibilità e ridotto impatto ambientale;
- per la tutela e la commercializzazione delle qualità del territorio, finalizzate
alla tutela, promozione e commercializzazione di prodotti alimentari legati ad
un determinato territorio; rientrano in questo ambito anche le Reti per la
promozione e la valorizzazione del turismo;
- di servizi in outsourcing, finalizzati ad offrire servizi nel campo della gestione
delle Reti ICT, della formazione e delle attività di trasporto.
32
Strumenti ed opportunità per le imprese
LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE
Prerequisiti e fasi costitutive
Costruire una Rete di Imprese non si risolve nella semplice redazione di un
contratto. In realtà, la redazione del Contratto di Rete deve essere solo
l’ultimo passo di un percorso impegnativo, teso a verificare l’esistenza dei
presupposti logici richiesti per la costituzione di una Rete di Imprese.
Il programma deve contenere: l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti
da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune;
l’eventuale istituzione di un fondo patrimoniale comune; la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti; le regole di gestione del fondo patrimoniale.
I passaggi necessari per la costruzione della Rete, si possono individuare
sinteticamente nei seguenti:
• l’analisi della propria azienda sotto il profilo della sua competitività e dei
fattori che la possono migliorare. E’ fondamentale che l’analisi della
situazione della propria azienda, sotto il profilo della capacita competitiva,
venga condotta in maniera attenta e lucida, e che porti come risultato
l’individuazione di specifici fattori di debolezza dell'attività imprenditoriale,
fattori che si possono considerare comuni con quelli di altre aziende; un
esempio di fattore di debolezza potrebbe essere l’impossibilità di
partecipare autonomamente a bandi per finanziamenti o progetti di ricerca
finanziati (Regione, Ministeri, U.E. etc.), o ad esempio la difficoltà di
trovare partner per progetti od iniziative comuni. Un altro esempio
potrebbe essere la difficoltà di accedere a mercati (esteri o nazionali) di
particolare interesse, oppure la necessità di incrementare la forza
contrattuale con fornitori e/o clienti che sono grandi imprese o appartenenti
alla grande distribuzione;
• l’individuazione di quei fattori suscettibili di migliorare la competitività che
possono essere acquisiti insieme ad altre imprese; detta funzione può
33
LE RETI DI IMPRESA
essere eseguita dall’imprenditore o da consulenti esterni;
• l’attivazione di contatti con altre imprese potenzialmente interessate alla
costituzione
della
Rete,
anche
mediante
l’intermediazione
delle
associazioni di categoria o del sistema camerale, che potrebbero fungere
da sportelli per la creazione delle Reti di Imprese;
• la definizione di obiettivi di miglioramento della competitività comuni alle
imprese interessate alla costituzione della Rete ed in grado di soddisfare
le necessità ai punti precedenti per ogni impresa partecipante;
• la descrizione delle attività che la Rete dovrebbe svolgere, per perseguire
gli obiettivi prefissati; l’individuazione delle attività non può prescindere da
una valutazione, ancorché sommaria, dei costi di quelle attività, e quindi
della sostenibilità delle stesse. Occorre dunque molto realismo, anche
perché gli aspetti finanziari non sono gli unici che possono ostacolare lo
svolgimento delle attività, essendo richieste anche risorse umane con
competenze adeguate, che non è sempre facile reperire, cosi come non è
semplice trovare strutture dove svolgere l’eventuale attività comune (es.
uffici, laboratori, magazzini, impianti);
• la predisposizione di un programma di Rete, con i contenuti stabiliti dalla
legge. Si tratta ovviamente della fase cruciale del progetto e va
formalizzato in conseguenza delle analisi ai punti precedenti;
• la predisposizione di una bozza di contratto da sottoporre a tutti i
partecipanti, e quindi la decisione sulle questioni che la normativa lascia
alla libera determinazione delle parti (es. la scelta del soggetto esecutore
del Contratto di Rete);
• l’approvazione da parte di ciascun partecipante, secondo le proprie
procedure decisionali, della partecipazione alla Rete di Imprese. Se per le
ditte e le imprese individuali il problema non presenta alcun profilo
problematico, non altrettanto si può affermare per le imprese che hanno la
34
Strumenti ed opportunità per le imprese
forma giuridica della società. Bisogna infatti considerare che la
partecipazione
alla
Rete
potrebbe
configurarsi
come
operazione
straordinaria, e non ordinaria da cui derivano;
• la firma del Contratto di Rete con l’ausilio di un notaio o di altro pubblico
ufficiale;
• il deposito per l’iscrizione del Contratto di Rete nel Registro delle Imprese
competente per territorio da parte di ciascuna Impresa partecipante.
Checklist per la realizzazione di un Contratto di Rete
1
Analisi della competitività aziendale e dei fattori che la possono
migliorare
2
Individuazione dei fattori di miglioramento della competitività
potenzialmente comuni ad altre imprese
3
Attivazione di contatti con altre imprese potenzialmente interessate
alla costituzione della Rete
4
Definizione di obiettivi di miglioramento della competitività comuni
alle imprese interessate alla costituzione della Rete
5
Descrizione delle attività che la Rete dovrebbe svolgere
6
Predisposizione di un programma di Rete, con i contenuti stabiliti
dalla legge
7
Predisposizione di una bozza di contratto, e relativa decisione
dell’impostazione della Rete
8
Approvazione della partecipazione alla Rete di Imprese da parte di
ciascun partecipante
9
Firma del Contratto di Rete
10
Iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese da parte di ciascun
partecipante
35
LE RETI DI IMPRESA
PROTOTIPO DI CONTRATTO DI RETE
REPERTORIO N°_______________
Il giorno gg/mm/aaaa, in ________________ presso lo Studio ____________
Dott. ____________________________Notaio in ______________________
iscritto presso il Collegio Notarile,
sono presenti i Signori:
Tizio, che interviene nel presente atto in qualità di __________________ e
legale rappresentante della società “Impresa A”, con sede in _____________,
capitale € ___________________ interamente versato, iscritta nel locale
Registro delle Imprese, numero di iscrizione REA ______________ e codice
fiscale _______________________, munito dei poteri necessari in forza del
vigente statuto;
Caio, che interviene nel presente atto in qualità di ____________________ e
legale rappresentante della società “Impresa B” con sede in _____________
capitale € _________________ interamente versato, iscritta nel locale
Registro delle Imprese, numero di iscrizione REA ______________ e codice
fiscale _______________________, munito dei poteri necessari in forza del
vigente statuto;
Sempronio, che interviene nel presente atto in qualità di _____________ e
legale rappresentante della società “Impresa C”, con sede in ____________,
capitale € _________________ interamente versato, iscritta nel locale
Registro delle Imprese, numero di iscrizione REA ______________ e codice
fiscale _______________________, munito dei poteri necessari in forza del
vigente statuto;
I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono
certo,
36
Strumenti ed opportunità per le imprese
PREMESSE
I sottoscrittori del presente contratto esercitano attività di _______________
e si occupano a vario titolo della_______________________________.
Alcuni tra i sottoscrittori svolgono tale attività in forma individuale, altri in
forma societaria, altri rappresentano interessi degli imprenditori nel settore
__________ in forma consortile o altre forme associative.
Le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono
l’esercizio delle rispettive attività nel settore ___________. Esse, al fine di
incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività
delle imprese sul mercato nell’esercizio delle attività di cui al periodo
precedente, e i comparenti ritengono che sia necessario pubblicizzare le
proprie attività, i prodotti trattati allo scopo di sviluppare il mercato e
realizzare un obiettivo di maggiore competitività sul territorio.
Tutto ciò premesso onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1) OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
1.1 I soggetti indicati in epigrafe (d’ora innanzi collettivamente, le imprese e
ciascuna di esse, individualmente, la impresa) convengono di stipulare un
Contratto di Rete al fine di originare una Rete di Imprese (d’ora innanzi la
Rete) e pertanto si obbligano a:
- promuovere e migliorare l’efficienza (turistica, commerciale, manifatturiera,
produttiva,
logistica,
funzionale
etc.)
delle
imprese
facenti
parti
dell’area/settore ______________ secondo i criteri e con le modalità indicati
ai successivi artt. 2 e 3;
- elevare e qualificare la fruibilità della stessa area, sia attraverso il
miglioramento delle attrattive ambientali, sia attraverso l’offerta di prodotti e
servizi.
37
LE RETI DI IMPRESA
1.2 La Rete dura fino al _________________
1.3 Nei rapporti con terzi la Rete può essere presentata e identificata anche
con la denominazione RETE __________________
Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI
2.1 Le imprese intendono perseguire, tramite l’istituzione della Rete,
l’obiettivo strategico della loro innovazione e dell’innalzamento della loro
capacità competitiva e, in particolare, intendono perseguire, tramite il
presente contratto, l’obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle
imprese
partecipanti
sul
mercato
mediante
la
valorizzazione
e
pubblicizzazione del territorio e un’adeguata comunicazione delle suddette
qualità a scopi commerciali e/o per tutte le ragioni che possano realizzare un
vantaggio diretto o indiretto per le imprese e per il territorio.
2.2 Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all’art. 1 devono
pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell’obiettivo
convenuto.
Art. 3) PROGRAMMA DI RETE
3.1 Il programma di Rete consiste:
- nella predisposizione e attuazione di piani di marketing territoriale o
strategico, di studi per favorire l’innovazione di prodotto, di servizi di
ottimizzazione delle Reti di distribuzione/commercializzazione;
- nella individuazione di uno o più marchi distintivi che abbiano particolare
riferimento alla valorizzazione dei prodotti o dei servizi erogati in Rete;
- nella partecipazione a fiere, mostre, mercati e altre manifestazioni nelle
quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare
la produzione, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese;
- nella definizione di linee comuni di marketing e di packaging;
38
Strumenti ed opportunità per le imprese
-
nello svolgimento in comune dell’organizzazione delle campagne
pubblicitarie collettive ed individuali;
- nell’organizzazione di lavori tecnici e di seminari di approfondimento;
- nella registrazione di un marchio comune e nell’esercizio di azioni di tutela
dello stesso;
- nello studio di iniziative formative per la qualificazione delle imprese;
- nella ricerca di ottimizzazione dei rapporti tra le imprese e i fornitori anche
attraverso acquisti collettivi;
- nella creazione di strutture di stoccaggio, conservazione, smistamento e
consegna di merci;
- nella erogazione di servizi informatici e telematici che consentano la
promozione dei prodotti, dei servizi ed in generale del territorio, compresa la
creazione di siti web;
- nella realizzazione di iniziative volte alla certificazione e al controllo di
qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
- nel patrocinio di eventuali azioni legali a tutela degli interessi delle imprese;
- nella realizzazione di tutte le attività che siano strettamente connesse con
quelle
elencate
compresa
la
conclusione
di
operazioni
finanziarie,
commerciali, economiche, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie o utili
alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere gli atti aventi ad
oggetto il perseguimento delle finalità della Rete, inclusa l’adesione a Reti,
consorzi o associazioni aventi finalità compatibili.
3.2 Ogni impresa ha diritto di avvalersi del marchio della Rete e dei servizi
offerti dalla Rete.
3.3 Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali,
coincidenti con l’anno solare.
39
LE RETI DI IMPRESA
Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE IMPRESE
4.1 Le imprese sono obbligate:
a) a uniformarsi ai disciplinari e ai regolamenti adottati dal Comitato di
Gestione della Rete;
b) ad attenersi alle decisioni del Comitato di Gestione della Rete ai fini
dell’utilizzo del marchio;
c) a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall’attuazione del programma
di Rete concordato;
d) a consentire al personale incaricato dal Comitato di Gestione della Rete di
effettuare tutti i sopralluoghi e gli interventi in loco necessari per
permettere il raggiungimento delle finalità della Rete;
e) a fornire tutti i dati alla propria attività ai sensi della legislazione vigente,
dei regolamenti e disciplinari di produzione;
f) ad avere una copertura assicurativa ritenuta idonea dal Comitato di
Gestione della Rete.
Art. 5) FONDO COMUNE
5.1 Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna
impresa si obbliga ad effettuare, entro _________ giorni dalla stipula del
presente contratto, un versamento di € _____________ mediante bonifico da
effettuarsi presso la Banca _____________ sul conto corrente intestato alla
Rete.
5.2 Ciascuna impresa inoltre si impegna a corrispondere, entro il 31 gennaio
di ogni anno, a titolo di contributo alle spese di gestione della Rete, una
somma da determinarsi ad opera del Comitato di Gestione della Rete entro il
31 dicembre dell’anno precedente secondo le risultanze di un piano
previsionale approvato dal Comitato stesso.
40
Strumenti ed opportunità per le imprese
5.3 Qualora nel presente contratto subentrino ulteriori imprese, all’atto del
subentro deve essere versata alla Rete da parte del subentrante una somma
pari a quella che le altre imprese hanno versato nel medesimo anno quale
contributo annuale.
5.4 Le imprese sono altresì obbligate a corrispondere contributi integrativi, su
richiesta del Comitato di Gestione della Rete, per sopperire ad eventuali
insufficienze dei contributi ordinari annuali.
5.5 Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le
prestazioni che la Rete compia nell’interesse di una singola impresa ed i costi
da addebitare all’impresa beneficiaria di tali prestazioni.
5.6 L’inadempimento nei pagamenti dovuti alla Rete provoca l’applicazione di
un interesse di mora pari a punti
_________ in più dell’Euribor mensile per
tempo vigente. Ove l’inadempimento si protragga per più di tre mesi, il
Comitato di Gestione della Rete può dichiarare risolto il vincolo contrattuale
tra la Rete e l’impresa inadempiente, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
La risoluzione non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete
a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente con
finanziamenti con diritto a restituzione.
Art. 6) COMITATO DI GESTIONE DELLA RETE
La disciplina del contratto lascia alle imprese ampia libertà di definire le
modalità di governante: la regolamentazione dell’organo comune è lasciata
alla più ampia autonomia contrattuale.
6.1 L’attuazione del programma della Rete è affidata ad un Comitato di
Gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad
un massimo di sette.
Qualora i partecipanti alla Rete divengano più di sette, il Comitato di Gestione
sarà composto da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per
capi, dai partecipanti alla Rete.
41
LE RETI DI IMPRESA
La durata del mandato è decisa all’atto della nomina. Possono essere
nominati quali componenti del Comitato di Gestione solo i rappresentanti
delle imprese partecipanti.
Le società dovranno partecipare al Comitato di Gestione in persona del
legale rappresentante pro-tempore.
6.2 Ogni impresa nomina un proprio esponente nel Comitato di Gestione
della Rete.
6.3 Ciascun componente del Comitato di Gestione della Rete può essere
revocato in ogni tempo dall’impresa che lo ha nominato.
6.4 Il Comitato di Gestione della Rete nomina tra i propri componenti un
Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell’art. 2381, comma 1,
del codice civile e un Vice Presidente.
6.5 Il Presidente coordina l’attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del
Consiglio di Gestione della Rete e ne esegue le decisioni.
6.6 Il Presidente ha la rappresentanza delle imprese di Rete con riguardo alle
attività da svolgere in attuazione del programma della Rete; in particolare
agisce in rappresentanza delle imprese nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti interventi
di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
sistema
imprenditoriale
nei
processi
di
internazionalizzazione
e
di
innovazione nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità
della provenienza.
6.7 Al Comitato di Gestione è espressamente conferito il mandato ad agire
per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati
nell’art. 4-ter, lettera e) D.lg. 10 febbraio 2009, n° 5, anche per il compimento
di qualsiasi atto sia necessario per l’attuazione del programma, nel rispetto
degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.
42
Strumenti ed opportunità per le imprese
Il Comitato di Gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità
di attuazione del programma di Rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:
a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
b) verificare la conformità ad essi dell’attività e dei metodi praticati dalle
imprese partecipanti;
c) accertare l’uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;
d) scegliere e designare l’agenzia comune per l’organizzazione delle
campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
e) scegliere ed affidare incarichi esterni propedeutici alla realizzazione del
programma di Rete;
f) sottoscrivere convenzioni in nome della Rete.
6.8 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso questi abbia
impedimento nello svolgimento delle sue funzioni (assenza, impossibilità o
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente) e potrà
agire con le medesime funzioni del sostituito.
6.9 Il Comitato di Gestione della Rete si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei
suoi componenti.
6.10 Il Comitato di Gestione della Rete è convocato, mediante comunicazione
inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi
altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, almeno 5
(cinque) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
Il Comitato di Gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una
volta ogni tre mesi. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del
43
LE RETI DI IMPRESA
Comitato
di
Gestione
mediante
comunicazione
scritta
inviata
con
raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, o con qualsiasi mezzo che
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima
dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Al di fuori della riunione le decisioni del Comitato di Gestione sono assunte
mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il
Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento
scritto da cui risulti con chiarezza l’argomento oggetto di decisione; il
medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di
dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del
Comitato di Gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al Presidente,
entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine
previsto vale come astensione.
Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi componenti calcolata
per teste.
Le decisioni del Comitato di Gestione, comprese la nomina del Presidente e
del Vice Presidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal
Presidente o dal Vice Presidente e riportato in un libro vidimato.
6.11 Il Comitato di Gestione della Rete deve riunirsi almeno due volte
all’anno: entro la fine di ogni anno, per elaborare il bilancio previsionale
dell’anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per elaborare il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
6.12 Il Comitato di Gestione della Rete decide a maggioranza dei suoi
componenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del
Presidente.
6.13 I partecipanti alla Rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:
44
Strumenti ed opportunità per le imprese
- in ordine all’approvazione di un rendiconto annuale dell’attività compiuta,
che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della
S.p.A. e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni
anno, con riferimento all’attività svolta nell’anno solare precedente;
- in ordine all’approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere
presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all’attività che il Comitato
di Gestione intende svolgere nell’anno solare successivo;
- in ordine alla nomina dei componenti del Comitato di Gestione;
- in ordine alla modificazione del programma di Rete.
Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla Rete mediante
comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o
con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento
almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione
dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e
l’elenco delle materie da trattare.
Art. 7) ADESIONE DI ALTRE IMPRESE
7.1 Il Comitato di Gestione della Rete decide sulle istanze di adesione alla
Rete da parte di altre imprese.
Possono aderire al contratto le imprese che svolgono attività imprenditoriale
di qualsiasi purché compatibili con le finalità del programma di Rete.
Possono far parte della Rete anche consorzi, Reti, associazioni, enti anche
pubblici che siano interessati a perseguire gli interessi e gli obiettivi della
Rete.
Chi intende aderire al presente Contratto di Rete deve presentare, ai sensi
dell’art. 1332 del codice civile al Comitato di Gestione apposita dichiarazione
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:
a) la denominazione e la sede legale dell’impresa;
45
LE RETI DI IMPRESA
b) l’oggetto sociale;
c) l’attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
d) certificazione attestante che l’impresa non è stata dichiarata fallita o
assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato
interdetto dall’esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di
contrattare con la pubblica amministrazione;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le
disposizioni del presente contratto;
f) Per le società deve essere inoltre precisato;
g) copia della delibera dell’organo competente di adesione al Contratto di
Rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a
rappresentarla a tutti gli effetti nella Rete;
h) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
competente.
Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato di Gestione nella sua
prima riunione utile.
In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà
corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in
sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario
per l’anno successivo e all’eventuale contributo straordinario.
Art. 8) RECESSO DI UNA IMPRESA
8.1 Ciascuna impresa può recedere in ogni momento dalla Rete.
8.2 Il recesso dichiarato entro il 30 settembre ha effetto dall’1 gennaio
dell’anno successivo; il recesso dichiarato dopo il 30 settembre ha effetto
dall’1 gennaio del secondo anno successivo.
46
Strumenti ed opportunità per le imprese
8.3 Il recedente deve effettuare tutti i pagamenti di competenza degli esercizi
anteriori alla data di efficacia del recesso.
8.4 Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete
a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come
finanziamenti con diritto a restituzione.
Art. 9) MODIFICHE DEL CONTRATTO
9.1 Il presente contratto può essere modificato con il consenso della
maggioranza delle imprese, considerate per capi.
Art. 10) DOMICILIO DELLA RETE
10.1 La Rete è domiciliata presso _____________________
Art. 11) NORMATIVA APPLICABILE
11.1 Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una
situazione inerente l’attività e la gestione della Rete, si applicano le norme del
codice civile in tema di società a responsabilità limitata.
Art.
12)
CAUSE
DI
RISOLUZIONE
DEL
CONTRATTO
PER
INADEMPIMENTO
12.1 In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli artt.
4 e 5, il
presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del
comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad
adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni.
L’inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del
contratto rispetto alle altre.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i
contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a
qualsiasi titolo eseguiti.
47
LE RETI DI IMPRESA
Resta salva la facoltà del Comitato di Gestione di richiedere al partecipante
inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla Rete a causa del suo
inadempimento.
Art.13) ISCRIZIONE
Il presente Contratto di Rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del
Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.
Art. 14) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione
o l’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro
di _________ .
48
Strumenti ed opportunità per le imprese
APPENDICE NORMATIVA
49
LE RETI DI IMPRESA
ALLEGATO 1: Art. 3, D.lg. 10 febbraio 2009, n° 5 e successive modificazioni
Premessa: La disciplina oggi vigente, è il risultato della seguente evoluzione
legislativa: la norma è stata introdotta con l’art. 3 commi 4-ter e successive
modificazioni del D.lg. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009 n.
33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009 n. 99 e con la legge 30 luglio
2010 n. 122, che ha convertito il D.lg. n. 78/2010, nonché modificata in forza di
legge n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.lg. n. 83/2012) e di D.lg. n.
179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, in vigore
dal 19 dicembre 2012.
Art.3
Distretti produttivi e Reti di Imprese
Comma 4-ter. Con il Contratto di Rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la
propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di Rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora
ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria
impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto
dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
Contratto di Rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato
di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma
4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche
commerciale, con i terzi:
1. soppresso
2. al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli artt. 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
50
Strumenti ed opportunità per le imprese
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di Rete, i
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3. entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una
situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni
relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto
compatibile, l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del codice civile di cui al D.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del
Registro delle Imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il Ministro dello Sviluppo Economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per
originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la
denominazione e la sede della Rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo
patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di Rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e
degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale
comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al
fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal
programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo
comma, lettera a), del codice civile;
51
LE RETI DI IMPRESA
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite,
le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con
comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo
comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri
di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista
soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello
stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso
al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento,
nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi
di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto
prevede la modificabilità a maggioranza del programma di Rete, le regole
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma
medesimo.
Comma 4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le
procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico.
Comma 4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
52
Strumenti ed opportunità per le imprese
imprese aderenti al Contratto di Rete, interessate dalle procedure di cui al comma
4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
Comma 4-quater. Il Contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del
Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al Contratto di Rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura
dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle
Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del Registro delle Imprese
provvede alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle modifiche al Contratto di
Rete, a tutti gli altri uffici del Registro delle Imprese presso cui sono iscritte le altre
partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se
è prevista la costituzione del fondo comune, la Rete può iscriversi nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;
con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sua sede la Rete acquista soggettività giuridica. Per
acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’articolo 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 826.
Comma 4-quinquies. Alle Reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata
con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dello Sviluppo Economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.
53
LE RETI DI IMPRESA
ALLEGATO 2: CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 20/E del 18 giugno
2013 “Art. 3 del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della
legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni – Reti di Imprese –
Ulteriori chiarimenti”
Premessa: La disciplina civilistica del Contratto di “Rete di Imprese” ha subito
recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito, insieme ai
precedenti interventi normativi, a cambiare sensibilmente la fisionomia della
fattispecie contrattuale introdotta, come noto, dall’art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del
D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33.
Si tratta, in particolare, delle novità introdotte prima dall’art. 45 del D.lg. 22 giugno
2012, n. 83 (cosiddetto Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e poi dall’art. 36 del D.lg. 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto
Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221; tra le altre, quella destinata ad avere riflessi anche in ambito tributario è
rappresentata dalla possibilità, per le Reti dotate di fondo patrimoniale comune, di
acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica.
Le imprese della Rete, infatti, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “Rete”, danno
vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole
imprese aderenti al contratto.
Ciò premesso, con la presente circolare vengono forniti i chiarimenti sulle
conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la Rete di Imprese di acquisire
autonoma soggettività giuridica.
Con l’occasione, si ritiene utile approfondire, ad integrazione dei chiarimenti forniti
con la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, anche alcuni aspetti della disciplina delle
Reti di Imprese non dotate di soggettività giuridica nonché della disciplina
agevolativa prevista dall’art. 42, commi da 2-quater a 2-septies del D.lg. 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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Strumenti ed opportunità per le imprese
1. LE RECENTI MODIFICHE AL CONTRATTO DI RETE
Al fine di analizzare i riflessi in ambito tributario degli ultimi interventi legislativi
riguardanti la disciplina civilistica del Contratto di Rete, se ne riassumono di seguito
gli aspetti più significativi.
Secondo l’attuale formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, del D.lg. n. 5 del 2009, “con
il Contratto di Rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato”.
Elemento essenziale del Contratto di Rete per il raggiungimento del suddetto scopo
è il “programma comune di Rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano
a “collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie
imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o
più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Il Contratto di Rete, inoltre, può anche prevedere l’istituzione di un “fondo
patrimoniale comune” e la nomina di un “organo comune incaricato di gestire in
nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi
dello stesso”.
Con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 è stato chiarito che “l’adesione al
Contratto di Rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività
tributaria delle Imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di
soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso”.
Le recenti modifiche alla disciplina civilistica del Contratto di Rete, introdotte nel
corso del 2012 dai Decreti Crescita citati in premessa, hanno previsto
espressamente la possibilità per alcuni contratti, a determinate condizioni, di
acquisire la soggettività giuridica.
In particolare, per effetto delle modifiche apportate ai commi 4-ter e 4-quater
dell’art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009 dall’art. 45 del D.lg. n. 83 del 2012 (Decreto
Crescita), “qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune”, il
contratto deve, tra l’altro, indicare la “denominazione e la sede della Rete” e “la
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LE RETI DI IMPRESA
Rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la
Rete acquista soggettività giuridica”.
Con riferimento a tale ultimo aspetto della disciplina, l’art. 36 del D.lg. n. 179 del
2012 (Decreto Crescita-bis) è intervenuto apportando ulteriori modifiche al citato
art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009, al fine di precisare che il Contratto di Rete, anche
qualora preveda l’organo comune e il fondo patrimoniale, “non è dotato di
soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4quater ultima parte”.
Come precisato nella relazione illustrativa, si è inteso in tal modo chiarire la portata
della disposizione con la quale è stato introdotto il principio della soggettività
giuridica dei Contratti di Rete, al fine di sottolineare che l’acquisizione della stessa
non è mai attribuita, seppure a determinate condizioni, automaticamente, ma solo
su base opzionale, subordinata all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro
delle Imprese.
Peraltro, la possibilità di configurare la “Rete di Imprese” non più soltanto come un
semplice contratto tra imprese ma piuttosto quale “organizzazione”, dotata di
autonoma soggettività giuridica, ha fatto emergere anche l’esigenza di meglio
definire i rapporti della Rete con i terzi. Infatti, con riferimento all’organo comune,
entrambi i Decreti Crescita sono intervenuti con modifiche ed integrazioni che
hanno riguardato la lettera e) del comma 4-ter dell’art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009.
Per effetto delle modifiche apportate, in particolare, dal più volte richiamato art. 45
del Decreto Crescita, è stata eliminata la precisazione, presente nella versione
precedente, che i poteri di gestione e di rappresentanza sono conferiti all’organo
comune - qualora ne sia prevista l’istituzione - “come mandatario comune”.
Infine, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 36 del Decreto Crescita-bis,
l’attuale formulazione della norma prevede che - nell’ambito di determinate
procedure, quali, ad esempio, quelle di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni, quelle inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito o
inerenti
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allo
sviluppo
del
sistema
imprenditoriale
nei
processi
di
Strumenti ed opportunità per le imprese
internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento - l’organo comune
“agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista soggettività giuridica e,
in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al
contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso”.
L’attuale contesto normativo offre, pertanto, agli imprenditori che intendono
costituire una Rete di Imprese, ai sensi dell’art. 3 del D.lg. n. 5 del 2009,
l’alternativa fra due diverse forme giuridiche: l’adozione di un modello contrattuale
“puro” di Rete di Imprese (cosiddetta “Rete-Contratto”) oppure la creazione di un
nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “Rete-Soggetto”).
Tale facoltà comporta diverse conseguenze sul piano fiscale, rendendo necessari
ulteriori chiarimenti relativi alla nuova fattispecie, ad integrazione di quelli elaborati
sulla base della precedente formulazione della norma in oggetto.
2. LA “RETE-SOGGETTO”
Come sopra accennato, i Decreti Crescita hanno introdotto la possibilità per la Rete
dotata di fondo patrimoniale comune di acquisire la soggettività giuridica, facoltativa
e condizionata all’iscrizione del Contratto di Rete nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.
La Rete di Imprese, per effetto dell’iscrizione de qua, diviene un nuovo soggetto di
diritto (Rete-Soggetto) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e
rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.
La Rete-Soggetto, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto
“distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo
tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili.
L’acquisizione della soggettività giuridica delle Reti in esame comporta l’esistenza
di un soggetto dotato di capacità giuridica tributaria autonoma rispetto alla capacità
giuridica delle singole imprese partecipanti: ai fini del prelievo fiscale, infatti, la
Rete-Soggetto, in quanto entità distinta dalle imprese partecipanti, esprime una
propria forza economica ed è in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il
presupposto d’imposta.
In sostanza, fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese
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LE RETI DI IMPRESA
partecipanti, qualora la Rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un
autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari
previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette.
In particolare, le Reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all'imposta sul
reddito delle società ai sensi dell’art. 73, comma 2, del Testo Unico delle imposte
sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui
“Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si
comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei
confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo”.
La Rete-Soggetto costituisce, infatti, una organizzazione non appartenente ad altri
soggetti, nei confronti della quale il presupposto di imposta si verifica in maniera
unitaria e autonoma.
Le Reti Soggetto rientrano, dunque, tra gli enti commerciali o non commerciali,
“diversi dalle società”, di cui alle sopra citate lettere b) e c), a seconda che svolgano
o meno attività commerciale in via principale o esclusiva.
Di conseguenza nel caso in cui le Reti Soggetto esercitino l’attività commerciale in
via principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti commerciali di cui al citato
art. 73, comma 1, lettera b), e si rendono applicabili le disposizioni relative alla
“Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali
residenti”, di cui agli art. 81 e seguenti del citato Testo Unico.
Viceversa nel caso in cui le Reti Soggetto non esercitino l’attività commerciale in via
principale o esclusiva, le stesse rientrano tra gli enti non commerciali di cui al citato
art. 73, comma 1, lettera c), e si rendono applicabili le disposizioni relative agli “Enti
non commerciali residenti”, di cui agli artt. 143 e seguenti del citato Testo Unico.
Ai fini IRAP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, gli enti di cui alle citate lettere b) e c) dell’art. 73, comma 1, del TUIR,
sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata.
In merito alla determinazione della base imponibile IRAP si specifica che qualora le
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Strumenti ed opportunità per le imprese
Reti Soggetto rientrino tra gli enti commerciali di cui al citato art. 73, comma 1,
lettera b), del TUIR si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 5 del D.lgs. n.
446 del 1997, mentre nel caso in cui le stesse rientrino tra gli enti non commerciali
di cui al citato art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR si rendono applicabili le
disposizioni recate dall’art. 10 del D.lgs. n. 446 del 1997.
Ai fini IVA, la Rete-Soggetto rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il
presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fermo
restando che l’applicabilità in concreto della stessa imposta dipende anche dal
verificarsi degli altri due presupposti (oggettivo e territoriale).
La soggettività passiva ai fini IVA comporta l’attribuzione di un numero di partita IVA
proprio della Rete con la conseguenza che gli eventuali adempimenti contabili ai fini
dell’imposta in commento saranno effettuati autonomamente dalla Rete.
Al riguardo, si rappresenta che nella dichiarazione di inizio attività per l’attribuzione
di partita IVA, le Reti-Soggetto dovranno utilizzare nel modello AA7/10 il codice “59
– Rete di Imprese”, per l’indicazione della natura giuridica.
Si rappresenta, inoltre, che la Rete-Soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’art.
13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è obbligata alla tenuta delle scritture
contabili.
In particolare, la Rete-Soggetto che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera b), comma 1, del citato art.
13 ed è, pertanto, obbligata alla tenuta delle scritture contabili di cui ai successivi
artt. 14, 15 e 16.
Invece, la Rete-Soggetto che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera g), comma 1, dell’art. 13 ed
è, pertanto, obbligata, ai sensi del successivo art. 20, alla tenuta delle scritture
contabili di cui agli artt. 14, 15 e 16, relativamente all’eventuale attività commerciale
esercitata.
Per quel che concerne, infine, i rapporti tra le imprese partecipanti e la Rete, si
ritiene che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi
a quelli esistenti tra soci e società.
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LE RETI DI IMPRESA
Con il conferimento al fondo patrimoniale della Rete-Soggetto, quindi, l’impresa
aderente assume lo status di partecipante.
La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al Contratto
di Rete comune deve essere trattata quale “partecipazione” alla Rete Soggetto che
rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente.
Al riguardo, si rileva che i conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali
contributi successivi, che ciascuna impresa partecipante si impegna a versare al
fondo patrimoniale comune, costituiscono un apporto “di capitale proprio” in un
nuovo soggetto.
Le imprese che costituiscono una Rete-Soggetto non si impegnano a realizzare
“direttamente” gli investimenti previsti dal programma comune, mediante la
destinazione – “ideale” – al fondo patrimoniale di una quota di utili ma,
sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare dei conferimenti in un
soggetto “distinto” cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal
programma di Rete.
Di conseguenza, viene meno la possibilità per le imprese partecipanti al contratto di
fruire dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42, comma 2- quater, del D.lg. n. 78
del 2010, atteso che la stessa è condizionata alla realizzazione degli investimenti
previsti dal programma di Rete da parte delle “imprese che sottoscrivono o
aderiscono a un Contratto di Rete”.
In tal senso, la Commissione Europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26
gennaio 2011, ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di
Stato, nel presupposto che la Rete di Imprese non può essere considerata una
entità distinta e non ha personalità giuridica autonoma.
3. LA “RETE-CONTRATTO”
La riforma delle Reti di Imprese attuata con i Decreti Crescita è segnata da un
rafforzamento dell’autonomia negoziale delle parti, che possono ora scegliere tra le
alternative di una Rete-Soggetto e quella di una Rete-Contratto i cui elementi
caratterizzanti risultano invariati.
Successivamente alla novella normativa introdotta con l’art. 45 del Decreto Crescita
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Strumenti ed opportunità per le imprese
e con l’art. 36 del Decreto Crescita-bis, pertanto, le indicazioni fornite dalla
scrivente rimangono valide per le Reti di Imprese che non acquisiscono soggettività
giuridica.
In particolare, con circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, è stato chiarito che
l’adesione al Contratto di Rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della
soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di
soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso.
Tale impostazione è stata confermata con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011,
con la quale è stato chiarito che alla Rete può essere attribuito un proprio codice
fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe Tributaria è consentita anche alle
organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica.
L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente – come
chiarito dalla scrivente nei citati documenti di prassi – fiscale delle Reti di Impresa
comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di Rete
producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti
alla Rete.
Nella Rete-Contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota
parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni
giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune
possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.
Nella Rete priva di soggettività giuridica, infatti, il fondo comune – se esistente –
costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma
comune di Rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al Contratto di Rete e
l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza (cfr.
art. 3, comma 4-ter, secondo periodo, del D.lg. n. 5 del 2009); conseguentemente,
gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo
comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso - che
agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti - produce effetti
giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.
La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo
61
LE RETI DI IMPRESA
comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai
singoli partecipanti. Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente
alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime
ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere
dall’organo comune. Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del
programma di Rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i
partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con
l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile. Specularmente per le vendite
e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà
emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile.
Viceversa gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa
capofila” – che operano senza rappresentanza - non comportano alcun effetto sulla
sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.
In tale ipotesi, infatti, qualora trattasi di atti esecutivi di singole parti o fasi del
Contratto di Rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi
ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture
per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.
Ciascuna impresa aderente alla Rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del
proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per
l’attuazione del programma di Rete, a prescindere dall’esistenza o meno di un
organo comune dotato di poteri di rappresentanza.
Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un
Contratto di Rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le
regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione
degli stessi.
Infine, si rappresenta che nel particolare caso di un conto corrente acceso con il
codice fiscale della Rete, gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna
impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso
criterio indicato nel Contratto di Rete e, conseguentemente, le ritenute operate
dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese
62
Strumenti ed opportunità per le imprese
partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.
4. L’IMPOSTA DI REGISTRO
Un cenno particolare merita l’imposta di registro atteso che il Contratto di Rete di
Imprese rientra tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera a), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In particolare, con riferimento alle Reti–Soggetto si precisa che, nel caso di
svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, in
relazione ai conferimenti al fondo patrimoniale comune si rende applicabile l’art. 4,
lettera a), della Tariffa, parte prima, secondo cui sono soggetti all’imposta la
costituzione e l’aumento del capitale o patrimonio “delle società di qualunque tipo
ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le
altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”; di
conseguenza, a titolo esemplificativo, in relazione agli apporti di denaro o di beni
mobili è dovuta l’imposta in misura fissa, pari ad euro 168,00, mentre in relazione a
conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili l’imposta è
dovuta nelle misure indicate nell’art. 1 della medesima Tariffa.
Diversamente, qualora la Rete–Soggetto non svolga attività commerciale o agricola
in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune trovano
applicazione le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al
citato D.P.R. n. 131 del 1986. In via residuale, trova applicazione l’art. 9 secondo
cui l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3% “per gli atti diversi da quelli
altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
Relativamente alle Reti-Contratto, si rende applicabile, in linea generale, l’imposta
di registro in misura fissa prevista dall’art. 11 della Tariffa, parte prima, pari ad euro
168,00, per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti
a contenuto patrimoniale.
Al riguardo, si richiamano i principi espressi con la circolare n. 3/E del 22 gennaio
2008 in merito alla costituzione di vincoli di destinazione non traslativi.
Con la citata circolare, infatti, è stato chiarito che la costituzione di vincoli non
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LE RETI DI IMPRESA
traslativi non è soggetta all’imposta sulle successioni o donazioni di cui al D.lgs. 31
ottobre 1990, n. 346, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente
prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale.
In particolare, si è precisato che “tra gli atti in esame rientra, ad esempio, il fondo
patrimoniale – previsto dall’art. 167 del codice civile – nell’ipotesi in cui la
costituzione del vincolo non comporti il trasferimento dei beni”.
Il citato orientamento di prassi risulta valevole anche per la fattispecie in esame; le
imprese partecipanti a tale tipologia di Rete, infatti, con i conferimenti al fondo
patrimoniale comune, destinano parte del proprio patrimonio alla realizzazione del
programma comune senza, tuttavia, che si verifichi alcun effetto traslativo.
5. L’AGEVOLAZIONE FISCALE: ULTERIORI CHIARIMENTI
L’art. 42, comma 2-quater, del D.lg. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, ha introdotto un’agevolazione
fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un Contratto di Rete ai
sensi dell’art. 3, commi 4-ter e seguenti del D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5, che
consiste in un regime di sospensione di imposta relativo agli utili d’esercizio
accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti
dal programma comune di Rete, preventivamente asseverato.
Il beneficio spetta a condizione che gli utili di esercizio, accantonati ad apposita
riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare,
siano vincolati alla realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti
previsti dal programma comune di Rete.
Ad integrazione della circolare n. 15/E del 2011, si forniscono di seguito alcuni
chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale.
5.1 Imprese interessate: le società cooperative
Il regime agevolativo in esame, previsto dal citato art. 42, comma 2- quater, del
D.lg. n. 78 del 2010, ha portata generale in quanto si rivolge potenzialmente a tutte
le imprese aderenti ad un Contratto di Rete.
Al riguardo, atteso che il regime di sospensione di imposta è commisurato agli utili
64
Strumenti ed opportunità per le imprese
accantonati ad apposita riserva, si rendono necessarie alcune considerazioni in
merito al coordinamento dell’agevolazione in esame con i regimi speciali di
tassazione applicabili agli utili delle società cooperative.
In particolare, il comma 460 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
stabilisce che l’esenzione prevista, per le società cooperative e i loro consorzi a
mutualità prevalente, dall’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, secondo il
quale “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e i
loro consorzi le somme destinate alla riserva indivisibile …”, non si applica ad una
percentuale degli utili netti annuali, variabile a seconda della tipologia di attività
svolta.
Analogamente, il successivo comma 464 stabilisce, per le società cooperative a
mutualità non prevalente, che l’esenzione prevista dall’art. 12 della legge n. 904 del
1977 si applica limitatamente “alla quota del 30% degli utili netti annuali, a
condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo
statuto”.
Tale principio in base al quale le società cooperative devono assoggettare
comunque ad imposizione una determinata percentuale minima degli utili non
impedisce alle stesse di fruire dell’agevolazione prevista per le imprese che
sottoscrivono o aderiscono ad un Contratto di Rete, in relazione alla quota di utili
destinata al fondo patrimoniale comune e accantonata ad apposita riserva.
La natura dell’agevolazione in esame, infatti, consiste in un regime di sospensione
(i.e., differimento) d’imposta in quanto gli utili agevolati, per espressa previsione
normativa, concorreranno alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva
è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite ovvero in cui viene meno
l’adesione al Contratto di Rete, oltre che in caso di mancata realizzazione degli
investimenti nei termini previsti.
Ciò considerato, le società cooperative che aderiscono ad un Contratto di Rete
possono - al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla relativa disciplina, come
specificate dalla prassi in materia - usufruire della sospensione della tassazione
sugli utili, qualora destinati al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato
all'affare) per la realizzazione del programma comune di Rete e, come chiarito
65
LE RETI DI IMPRESA
anche dalla citata circolare n. 15/E del 2011, “nei limiti dell’accantonamento della
stessa quota di utili in un’apposita riserva … distinta dalle altre eventuali riserve
presenti nel patrimonio netto”.
5.2 Asseverazione
Come precisato con la circolare n. 15/E del 2011, l’asseverazione del programma
comune comporta la verifica preventiva, da parte degli organismi abilitati, della
sussistenza degli elementi propri del Contratto di Rete e dei relativi requisiti di
partecipazione richiesti, in capo alle imprese aderenti, per la fruizione dell’incentivo
fiscale.
A tal fine, gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione
all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla Rete
il cui programma comune ha ottenuto l’asseverazione.
Di conseguenza, si ritiene necessario rinnovare l’asseverazione, ogni qualvolta si
verifichino eventi tali da comportare una modifica al programma di Rete
precedentemente asseverato.
In particolare, occorre ottenere una nuova asseverazione in occasione di successivi
apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma già asseverato nonché in
tutti i casi di variazione della platea delle imprese partecipanti.
5.3 Fruizione dell’agevolazione
Il regime di sospensione di imposta sugli utili di esercizio, accantonati ad apposita
riserva, è attuato in dichiarazione mediante una specifica variazione in diminuzione
della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si
riferiscono gli utili stessi.
L’importo sospeso per effetto dell’applicazione dell’agevolazione, concorrendo a
determinare il risultato reddituale come variazione in diminuzione, può, pertanto,
determinare anche una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole
previste dal TUIR.
Infine si fa presente che la quota parte di utile di esercizio sospesa ai fini fiscali non
va ad aggiungersi all’insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di
66
Strumenti ed opportunità per le imprese
riportabilità delle perdite; infatti, l’art. 84, primo comma, secondo periodo, del TUIR,
che pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione degli utili, non si applica alle forme agevolative consistenti in
sospensione d’imposta sugli utili, come quella in esame.
5.4 Periodo di esecuzione e nozione di investimenti
Come chiarito con la circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, il meccanismo applicativo
dell’agevolazione consente di fruire della stessa prima della realizzazione degli
investimenti, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame: adesione al
Contratto di Rete; accantonamento e destinazione dell’utile di esercizio;
asseverazione del programma di Rete.
Con il medesimo documento di prassi è stato, altresì, precisato che tutti i suddetti
presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a
dire, come stabilisce il comma 2-quinquies dell’art. 42, al momento del versamento
del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo
all’esercizio cui si riferiscono gli utili, fatta salva l’eccezione del primo periodo
d’imposta di applicazione della misura.
La realizzazione degli investimenti può, pertanto, avvenire dopo la fruizione
dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata
deliberata la destinazione dell’utile.
Per quanto riguarda l’individuazione degli investimenti rilevanti, il primo periodo del
comma 2-quater del citato art. 42 stabilisce che “una quota degli utili dell’esercizio
destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un Contratto di Rete... al
fondo patrimoniale comune ....per realizzare entro l’esercizio successivo gli
investimenti
previsti
dal
programma
comune
di
Rete,
preventivamente
asseverato..., se accantonati ad apposita riserva”, non concorre alla formazione del
reddito di impresa.
L’ultimo periodo del medesimo comma precisa che “gli utili destinati al fondo
patrimoniale comune...trovano espressione in bilancio in una corrispondente
riserva... e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal
programma di Rete”.
67
LE RETI DI IMPRESA
Ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è, pertanto, la verifica che gli utili accantonati,
per i quali sia stato accordato il beneficio della sospensione da imposizione, siano
effettivamente impiegati, entro il citato termine, nella realizzazione degli
investimenti previsti dal programma comune di Rete.
Per quanto riguarda il termine iniziale a partire dal quale si assume che gli
investimenti siano rilevanti ai fini dell’agevolazione, atteso che la norma è volta a
incentivare l’investimento degli utili di esercizio per i quali è accordato il beneficio
della sospensione da imposizione, si precisa che possono computarsi gli
investimenti previsti dal programma comune di Rete asseverato, effettuati a
decorrere dall’inizio dell’esercizio in cui è assunta la delibera di accantonamento
degli utili stessi.
Si precisa che, in ogni caso, rimane fermo che possono considerarsi rilevanti solo
gli investimenti realizzati dalle imprese successivamente all’adesione al contratto di
Rete.
Con riferimento ai presupposti oggettivi per la fruizione del beneficio, la norma non
individua le tipologie di investimento ammissibili, ma demanda al programma
comune di Rete tale aspetto essenziale dell’agevolazione.
Di conseguenza, ai fini dell’individuazione degli investimenti che in concreto devono
essere realizzati, con la circolare n. 15/E del 2011 si è fatto riferimento, in linea
generale, ai costi sostenuti dalle imprese partecipanti “per l’acquisto o l’utilizzo di
beni (strumentali e non) e servizi, nonché per l’utilizzo di personale” - compresi i
costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese - purché
riconducibili al programma comune di Rete, come definito dal contratto stesso.
Al riguardo, in assenza di ulteriori indicazioni ed in considerazione delle analogie
riscontrabili tra la misura in esame ed altre precedenti misure agevolative, si ritiene
che, ai fini dell’individuazione del valore dell’investimento rilevante occorre fare
riferimento al costo sostenuto secondo le regole generali dell’art. 110, comma 1, del
TUIR.
In sostanza, il costo sostenuto per l’esecuzione del programma di Rete rileverà per
l’intero ammontare nel periodo di realizzazione degli investimenti ai sensi del
68
Strumenti ed opportunità per le imprese
comma 2-quater dell’art. 42 del D.lg. n. 78 del 2010.
In merito, si precisa che l'imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione
degli stessi segue le regole generali previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, a
nulla rilevando il momento in cui avviene l’esborso finanziario.
Infine, si precisa che rilevano i limiti di deducibilità imposti dal TUIR per difetto del
requisito di inerenza.
5.5 Effetti della parziale realizzazione degli investimenti
Il beneficio fiscale concesso alle imprese partecipanti ad un Contratto di Rete, ai
sensi del comma 2-quater dell’art. 42, si sostanzia in una sospensione di imposta
sugli utili – nei limiti di spesa sanciti dal successivo comma 2-quinquies – che le
stesse si impegnano ad investire per la realizzazione del programma di Rete.
Il vantaggio fiscale è, pertanto, concesso prima della effettuazione degli
investimenti rilevanti, al fine di incentivare la realizzazione del programma di Rete.
Infatti, alle imprese aderenti è concessa la possibilità di realizzare gli investimenti
previsti dal programma di Rete dopo la fruizione dell’agevolazione purché, l’impiego
degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione
avvenga entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la loro
destinazione.
In merito, con la circolare n. 15/E del 2011 si è chiarito che la norma non impone
l’obbligo di realizzare tutti gli investimenti previsti dal programma comune di Rete
asseverato entro l’esercizio successivo “… fermo restando l’impiego entro detto
termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da
imposizione”.
Di conseguenza, nel caso di un impiego parziale degli utili cui è stata accordata la
sospensione d’imposta, si deve ritenere che l’impresa decada dall’agevolazione per
l’intero importo degli utili sospesi.
Si ritiene, tuttavia, che tale principio possa trovare una specifica deroga nelle
ipotesi in cui si vengano a verificare delle circostanze sopravvenute e, comunque,
non dipendenti dalla volontà del contribuente oppure allorquando la mancata
effettuazione degli investimenti sia conseguente ad una riduzione del valore degli
69
LE RETI DI IMPRESA
stessi per il conseguimento di economie di costo e/o di scala che incidono
sull’ammontare del valore complessivo del progetto di investimento.
Al verificarsi di tali fattispecie – da dimostrare adeguatamente da parte del soggetto
interessato – l’impresa non decade totalmente dall’agevolazione, realizzandosi
un’ipotesi di “rideterminazione” dell’agevolazione sulla quota di utili non impiegata
che concorrerà alla determinazione del reddito di impresa del periodo d’imposta
successivo a quello in cui la stessa è stata accantonata.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali
e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
70
Strumenti ed opportunità per le imprese
ALLEGATO 3: RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE n. 70/E del 30
giugno 2011 “ Modalità di iscrizione all’Anagrafe Tributaria delle Reti di
Imprese”
La Rete di Imprese è una figura introdotta con il D.lg. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La disciplina normativa
del Contratto di Rete è contenuta nell’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinques del citato
D.lg.
Le Reti di Imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera
aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria
capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla Rete di Imprese, è
stato richiesto se sia possibile attribuire alla Rete un codice fiscale, qualora le
imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi.
Il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 605 - secondo cui possono essere iscritte all'Anagrafe Tributaria le
organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica - che non ne
esclude quindi la specifica fattispecie.
Presentazione della richiesta di attribuzione del codice fiscale
La richiesta del codice fiscale viene effettuata presentando il modello AA5
“domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati,
avvenuta fusione, trasformazione, estinzione
(soggetti diversi dalle persone
fisiche)” ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello AA5 viene compilato tenendo presente che la denominazione di ciascun
campo può anche non corrispondere ai nomenclatori propri del “Contratto di Rete”.
Al fine di conformare i dati di specie, si forniscono alcune indicazioni per la
compilazione.
Per uniformità di registrazione si ritiene corretto indicare, quale data di costituzione,
la data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese prescritta
a carico di coloro che ne sono stati sottoscrittori originari e, quale denominazione,
la locuzione “Rete di Imprese” seguita dalla descrizione identificativa della Rrete.
71
LE RETI DI IMPRESA
Al fine di dare evidenza, in Anagrafe Tributaria, della particolare iscrizione, viene
istituito il codice “59 – Rete di Imprese”, da utilizzare per l’indicazione della natura
giuridica.
Quale sede legale viene indicato il luogo (comprensivo di indirizzo) che meglio
identifica la collocazione della Rete.
Per l’indicazione del codice attività, qualora alla Rete non possa essere fatto
corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei Codici di
Classificazione ATECO 2007, si suggerisce di indicare il codice “94.99.90 - Attività
di altre organizzazioni associative nca”.
Quale rappresentante, viene indicato l’organo comune (persona fisica o soggetto
diverso da persona fisica).
In caso di modifica di uno degli elementi registrati in capo alla Rete in Anagrafe
Tributaria, il modello AA5 verrà presentato per comunicare la variazione dati; alla
conclusione del Contratto di Rete, sempre con il modello AA5, verrà effettuata la
comunicazione di estinzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
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