LE RETI D’IMPRESA
ALLA LUCE DEL
DECRETO SVILUPPO
“Aspetti fiscali del contratto di rete”
Erika Cresti
Firenze, 16 Ottobre 2012
Obiettivo dell’intervento
Delineare i profili fiscali della
disciplina delle reti d’impresa,
ponendo l’attenzione su alcune
criticità ancora non risolte
Indice
 Natura dell’agevolazione fiscale
 Condizioni, requisiti e limiti per fruire dell’agevolazione
 Modalità di fruizione dell’agevolazione
 Cause di revoca
 Analisi di alcuni profili problematici, anche alla luce
delle novità introdotte dal Decreto Sviluppo
Il contratto di rete
Rappresenta
un
importante
strumento che contribuisce allo
sviluppo di rapporti collaborativi
tra le imprese, nell’ottica di
migliorarne la competitività
Agevolazione fiscale per le imprese
aderenti alla rete
 Introdotta con art. 42 D.L. 78 del 31 maggio 2010
(convertito con modificazioni dalla L. 122/2010)
 Obiettivo: agevolare il completamento del programma
comune di rete previsto nel contratto
 Decisione della Commissione Europea C(2010)
8939 del 26 gennaio 2011: tale agevolazione non
costituisce aiuto di Stato
Natura dell’agevolazione fiscale
Regime di sospensione di imposta
(temporanea e moderata) degli utili di
esercizio realizzati dalle singole
imprese, accantonati ad apposita
riserva, e destinati alla realizzazione
degli
investimenti
previsti
dal
programma comune di rete asseverato
Condizioni per la fruizione
dell’agevolazione fiscale
1. Adesione al contratto di rete
2. Accantonamento degli utili in apposita riserva
di patrimonio netto, destinandoli al fondo
patrimoniale comune
3. Asseverazione del programma comune di rete
da parte degli organismi abilitati
L’asseverazione del
programma di rete
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D.M. 25 febbraio 2011
Atto conclusivo del procedimento mediante il quale gli organismi
di asseverazione attestano il possesso dei requisiti da parte delle
imprese aderenti alla rete per fruire dei benefici fiscali
Comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi
propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di
partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto
È attestata entro 30 gg. dalla richiesta di rilascio dell’organo comune
per l’esecuzione del contratto di rete o del rappresentante della rete
risultante dalla stipula del contratto
È comunicata contestualmente anche all’Agenzia delle Entrate
Soggetti abilitati: gli organismi espressi dalla Confederazioni di
rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale,
presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che
comunicano all’Agenzia il possesso dei requisiti
Ulteriore requisito per la fruizione
dell’agevolazione fiscale
Gli investimenti, risultanti dal programma comune di
rete asseverato, devono essere realizzati entro
l’esercizio successivo a quello in cui si è assunta la
delibera di accantonamento degli utili di esercizio
“L’ Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli
investimenti. […] In tal senso, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo,
l’Agenzia delle entrate può effettuare tra l’altro: […] c) la vigilanza sulla
realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione,
anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici
accordi”
Art. 6, D.M. 25 febbraio 2011
Limiti per la fruizione
dell’agevolazione fiscale
 Si applica agli utili d’esercizio relativi ai periodi di imposta
2010, 2011 e 2012
 Limite € 1.000.000 degli utili detassati, per ciascuna
impresa, per ciascun periodo di imposta
 Tetto di risorse stanziate dal Governo, pari a 20 milioni di €
per 2011 e 14 milioni di € per il 2012 e il 2013 (comma 2quinquies)
 Agevolazione fruibile nei limiti degli stanziamenti previsti –
% di spettanza pubblicata sul sito dell’Agenzia
Modalità di fruizione e
calcolo del risparmio fiscale
 Trasmissione dell’apposita comunicazione all’Agenzia
delle Entrate (modello RETI) tra il 2 e il 23 maggio di
ogni anno
 Esclusivamente in sede di versamento del saldo delle
imposte (Ires/Irpef) dovute
 Variazione in diminuzione della base imponibile (RF50,
colonna 4 – Unico 2012 SC)
 L’eventuale risultato negativo dell’esercizio è riportabile
secondo le regole ordinarie di cui all’art. 84 Tuir
Cause di revoca
 Mancata realizzazione degli investimenti previsti dal
programma di rete asseverato, entro l’esercizio successivo
 Utilizzo della riserva per scopi diversi dalla copertura delle
perdite d’esercizio
 Venir meno dell’adesione al contratto di rete:
 la singola impresa viene meno all’adesione al contratto in mancanza
del completamento del programma comune di rete (es. recesso
anticipato), ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto per
le altre imprese aderenti;
 il venir meno dell’adesione dell’impresa al contratto di rete sia
contestuale per tutte le imprese aderenti in mancanza del
completamento del programma comune di rete.
Rete d’impresa e soggettività
tributaria unica
“[…] l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la
modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono
all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete
risultante dal contratto stesso” Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, par. 20.2
Possibilità per la rete di richiedere l’attribuzione del codice
fiscale (Risoluzione 70 del 30 giugno 2011)
Nonostante l’introduzione dell’obbligo di redazione della situazione
patrimoniale, ad oggi la natura tributaria della rete non risulta
ancora così chiara!
Rete d’impresa e soggettività
tributaria unica – alcuni dubbi
Art. 73, comma 2 Tuir: “Tra gli enti diversi
dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
si comprendono, oltre alle persone giuridiche,
le associazioni non riconosciute, i consorzi
e le altre organizzazioni non appartenenti
ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il presupposto dell’imposta si verifica
in modo unitario e autonomo”
Rete d’impresa e soggettività
tributaria unica – alcuni dubbi
Evidente difformità rispetto a quanto stabilito dalla legislazione in
merito ad altre forme di aggregazione imprenditoriale (es. distretti
Art.
73, comma 2 Tuir: “Tra gli enti diversi
produttivi – art.
1, comma 366 L. 266/2005, modificato da art. 3 DL 5/2009)
dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
si comprendono, oltre alle persone giuridiche,
Diversa posizione
dell’A.F. per
analoghe
le associazioni
nonfattispecie
riconosciute,
i consorzi(es. soggettività
tributaria dell’associazione
temporanea
di impresa, nel caso in
e le altre organizzazioni
non appartenenti
cui tale aggregazione
comporti
di un’opera
unitaria,
ad altri soggetti
passivi,l’esecuzione
nei confronti delle
quali
presupposto
si verifica
oggettivamente ilindivisibile
e ladell’imposta
realizzazione
di un unico reddito, Ris.
modo
unitario
autonomo”
13 agosto 1982, n. 2147 in
– Ris.
n. 172/2007
Vsesentenza
Cassazione 6791/2009 )
Ulteriori problematiche operative
nell’ombra
Problematiche di gestione ordinaria della rete –
la fatturazione
Il fatto che la rete non abbia soggettività passiva ai fini delle
imposte sui redditi, non comporta automaticamente che debba
mancare anche la soggettività passiva ai fini IVA
Pregnanza e dimensioni dei controlli - Responsabilità
solidale o meno in sede di accertamento
Riferimenti normativi e di prassi
 art. 42 D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge
122/2010
 D.M. del 25 febbraio 2011
 Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
 Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14 aprile 2011
 Risoluzione n. 70 del 30 giugno 2011
 Risoluzione n. 89 del 12 settembre 2011
 Provvedimenti Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011
 Provvedimento Agenzia delle Entrate 13 giugno 2011
 Provvedimento Agenzia delle Entrate 14 giugno 2012
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Presentazione Dott.ssa Cresti