470
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
scindente dall’ingiustizia dell’esito della condotta. L’art. 323 c.p. potrà invece
ricorrere – in via esclusiva o in concorso con la fattispecie in esame – quando
l’abuso perpetrato concerna solo o anche funzioni o potestà che non ineriscono
all’ingresso o al trattenimento nel domicilio altrui. Merita ricordare ancora una
volta il caso segnalato indietro nel testo 25, dell’ispettore di polizia condannato
per abuso di ufficio in continuazione con il delitto di interferenze illecite nella
vita privata, per avere, in contrasto con l’ordine del proprio superiore, aperto il
domicilio dell’imputato di un procedimento penale all’accesso dei giornalisti, favorendo la ripresa da parte di questi di immagini della vita privata dell’imputato
stesso e dei suoi familiari.
Sono abbastanza chiari anche i rapporti con il delitto di cui all’art. 347 c.p.
(usurpazioni di funzioni pubbliche). Di usurpazione in concorso con l’art. 614
c.p. – e non dell’art. 615 c.p. – rispondono gli incaricati di pubblico servizio e gli
esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché chiunque altro si arroghi una
funzione o una potestà che implichi l’ingresso o il trattenimento autoritativi nel
domicilio altrui. Qualche incertezza residua in relazione al pubblico ufficiale che
svolga una funzione che non gli spetti, stante un’opinione che ritiene che anche
tale eventualità costituisca l’abuso di cui parla l’art. 615 c.p. È tuttavia da preferire l’indirizzo maggioritario che esclude l’usurpazione dal novero delle violazioni che integrano la speciale fattispecie di violazione di domicilio e che riconduce quell’illecito all’ambito dell’art. 347 c.p.: se non altro per coerenza con
quanto prevede il 2o comma di tale ultima norma, che punisce il pubblico ufficiale che continua ad esercitare le funzioni pur dopo il provvedimento che ne
dispone la cessazione o la sospensione.
§ 3 - INTERFERENZE ILLECITE NELLA
(ART. 615 BIS)
615 bis
VITA PRIVATA
INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi
nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi
rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le
notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo
articolo.
25
Cass. pen., sez. V, 27-11-2008, cit.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
471
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede
d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio,
o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
SOMMARIO:
3.1. Considerazioni introduttive. – 3.2. Riferimenti di diritto comparato. – 3.3. L’interesse tutelato. –
3.4. Il delitto di indiscrezione. – 3.4.1. Gli strumenti di ripresa visiva e sonora. – 3.4.2. I luoghi di privata
dimora. – 3.4.3. Il carattere “indebito” della condotta e la sua consumazione. – 3.4.4. L’elemento soggettivo del reato. – 3.5. Il delitto di divulgazione. – 3.5.1. L’elemento soggettivo del reato. – 3.6. Le
circostanze aggravanti. – 3.7. I rapporti con altri reati. – 3.8. Alcune questioni processuali. – 3.8.1. La
legittimazione a proporre querela. – 3.8.2. La legittimità costituzionale delle riprese nei luoghi di privata
dimora. – 3.8.3. La legittimità delle investigazioni difensive.
3.1. CONSIDERAZIONI
INTRODUTTIVE.
L’inserimento della fattispecie di interferenze illecite nella vita privata (art.
615 bis c.p.) nel sistema penale si deve al rilievo guadagnato dall’esigenza di
salvaguardare in ogni individuo una sfera di riservatezza, sulla scia di quel right
to privacy noto da tempo alla dottrina americana come «the right to be let
alone» 1. Il progresso tecnologico dei mezzi di trasmissione di immagini e/o di
suoni, capaci di una più efficace penetrazione ed invadenza rispetto al passato,
nonché l’intraprendenza delle imprese di comunicazione, dalle quali – complice
una malintesa concezione dell’importanza del diritto di informarsi e di essere
informati – il singolo individuo non è quasi mai in grado di difendersi, hanno
moltiplicato le occasioni di contatto tra la sfera privata individuale e l’opinione
pubblica 2. Il fenomeno è oggi amplificato dalla sollecitazione di interessi vieppiù
1
L’espressione risale, com’è noto, ad un saggio di WARREN, BRANDEIS, The right to Privacy,
in Harvard Law Review, IV, 1890, 193 ss., originato dall’insistenza scandalistica di alcuni giornalisti sulle vicende private di uno dei due Autori. In argomento v. MARTINOTTI, La difesa della
«privacy», in Politica del diritto, 1971, 752. Sulla complessa ed oscillante evoluzione che ha
portato al lento delinearsi negli USA di un diritto alla privacy, a mano a mano che mutava il
contesto sociale ed economico di riferimento, v. l’ampio lavoro di BALDASSARRE, Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense, Roma, 1974, passim. Quanto al recepimento in Italia del
c.d. diritto ad essere lasciati soli, v. PATRONO, Privacy e vita privata, in Enc. Dir., XXXV, Milano,
1986, 558 ss. Per una più recente ricostruzione dell’emersione della riservatezza come bene
giuridico e dell’evoluzione degli strumenti di tutela cfr. GONELLA, Uno sguardo all’evoluzione
del diritto alla riservatezza: la tutela penale, in Dir. pen. e processo, 2007, 531.
2
Non può non tornare alla mente il mirabile saggio di FAULKNER, Privacy, (1955), ed. it.,
Milano, 2003. Proprio «a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, appaiono in svariati
settori della pubblicistica saggi, opuscoli o articoli, attraverso i quali si diffonde un grido di
allarme sulle quotidiane intromissioni nel nucleo più intimo della personalità umana praticate
da sempre più numerose istituzioni pubbliche e private»: v. gli ampi riferimenti in BALDASSARRE,
cit., 293 ss. Solleva qualche dubbio circa l’affermazione della riservatezza come oggetto di tutela
472
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
morbosi e parossistici per le altrui vicende intime, non solo in quanto coinvolgano personaggi pubblici, ma anche qualora riguardino sconosciuti individui catapultati per qualsiasi ragione al centro dell’attenzione generale 3.
In mancanza di univoche indicazioni normative che delineino e confermino
l’esistenza di un diritto alla riservatezza meritevole di protezione nel nostro ordinamento, è rimasta a lungo in dubbio la capacità di tale situazione soggettiva
di resistere all’impatto di comportamenti spesso compiuti in nome di un (contrapposto) diritto all’informazione, invocato quale strumento di arricchimento
delle libere coscienze ed in funzione di una matura esplicazione della garanzia
in risposta all’invadenza dei mezzi di comunicazione di massa CERRI, Riservatezza (diritto alla)
(diritto costituzionale), in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1995, 1.
3
Si pensi poi, per venire «ai fatti di casa nostra», a quelle attualissime trasmissioni televisive, la cui ragione d’essere sta proprio nel «gusto» di superare certi confini di intimità, e
talora d’interiorità psico-fisica, onde renderne partecipi, con vari intenti, soggetti estranei e la
collettività intera. Per altro verso, l’emersione di una sfera di privacy da salvaguardare si misura oggi soprattutto in relazione alla gestione ed al controllo dei dati personali dei cittadini,
ogni qual volta vengano raccolti da enti pubblici o privati. È codesto un profilo che coinvolge la
tutela della privacy da un punto di vista marcatamente collettivo, se non proprio pubblicistico,
e perciò esula dall’ambito della fattispecie oggetto della presente trattazione: volendo dare uno
sguardo alle scelte di tutela in ordine a tale aspetto, apprestate prima dalla l. n. 675/1996 e poi
dal d.lg. n. 196/2003 (codice della privacy), v. AA.VV., Tutela della privacy. Commentario, in
Leggi civ. comm., 1999, 219; AA.VV., Codice della privacy. Commento al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196; aggiornato con le più recenti modifiche legislative, II, Milano,
2004, 2111 ss.; BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella Società
dell’Informazione. Commento analitico alle leggi 31 dicembre 1996 nn. 675 e 676 in materia di trattamento dei dati personali e alla normativa comunitaria ed internazionale,
Milano, 1997, 527 ss.; SGUBBI, Profili penali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, 753; MANNA, Il
trattamento dei dati personali: le sanzioni penali, ivi, 339; ID., La protezione penale dei
dati personali nel diritto italiano, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1993, 179; ID., Il quadro
sanzionatorio penale ed amministrativo del codice sul trattamento dei dati personali, in
Dir. informaz. e informatica, 2003, 726; ID., Codice della privacy: nuove garanzie per i
cittadini nel Testo unico in materia di protezione dei dati personali, in Dir. pen. e processo, 2004, 17; SEMINARA, Appunti in tema di sanzioni penali nella legge sulla privacy, in
Resp. civ. e prev., 1998, 911; VENEZIANI, Beni giuridici protetti e tecniche di tutela penale
nella nuova legge sul trattamento dei dati personali: prime osservazioni, in Riv. trim. dir.
pen. economia, 1997, 135; ID., I beni giuridici tutelati della norme penali in materia di
disciplina dei dati personali, in La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili
equilibri, a cura di Fioravanti, Milano, 2001, 369; ZOTTA, Le sanzioni, in AA.VV., Privacy, a cura
di Clemente, Padova, 1999, 259 ss. Tale ulteriore considerazione ribadisce tuttavia la polimorfia
di un interesse che si conferma sfuggente e di difficile delimitazione, suscettibile anzi di lievitare a mano a mano che il progresso tecnologico consente al singolo di isolarsi dai suoi simili,
acquisendo spazi di tutela non connaturati all’essenza primordiale dell’uomo: sul punto si sofferma, particolarmente, RODOTAv , La «privacy» tra individuo e collettività, in Politica del diritto, 1974, 547 ss.; ID., Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 22 ss., il quale rileva che ad una
privacy come strumento individuale di consolidamento dei privilegi acquisiti se ne affianca
un’altra intesa come fattore di equilibrio tra le libertà del singolo e l’esercizio dei poteri dello
Stato e dei gruppi economici; ma v. anche ATELLI, Riservatezza (diritto alla) (diritto costituzionale) (postilla di aggiornamento), in Enc. Giur., XXVII, Roma, 2001, 1 ss.; CERRI, Riservatezza, cit., 3.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
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sancita dall’art. 21 Cost. A sostegno dell’esistenza di un interesse alla riservatezza non è bastato rinvenire indici in quelle norme poste a tutela del rispetto
dell’altrui immagine (art. 10 c.c.) o della paternità di espressioni confidenziali
della persona (artt. 93, 95, 96 e 97 l. n. 633/1941) 4; e nemmeno gli artt. 13-15,
27, 2o comma, e 29 Cost., vengono pacificamente assunti come altrettante manifestazioni di singoli aspetti di una riservatezza costituzionalmente rilevante 5.
L’opinione meglio avveduta si appella piuttosto ad una più equilibrata interpretazione dell’art. 21 Cost., con riferimento al quale si conviene che il diritto di
esprimere liberamente il proprio pensiero implica altresı̀ quello di non manifestare opinione alcuna e di sottrarre la propria persona al giudizio altrui. Ma è
soprattutto dalla generale affermazione dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2
Cost.), sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si muove – ai quali
corrispondono doveri inderogabili di solidarietà – che si legittima l’emersione
del nuovo profilo personalistico. Deve considerarsi ormai tendenzialmente abbandonata quella visione c.d. «chiusa» dell’art. 2 Cost., secondo la quale codesta disposizione costituirebbe una mera «formula riassuntiva» 6 dei diritti inviolabili elencati di seguito analiticamente dalla stessa Costituzione, senza possibilità ch’essa si presti a contemplare situazioni nuove e diverse da quelle
espressamente indicate. Al suo posto si è affermata, invece, una concezione c.d.
«aperta» dell’art. 2 Cost. 7, che sarebbe perciò in grado di recepire nell’ordina4
CARNELUTTI, Diritto alla vita privata, in Riv. trim. dir. pubbl., 1955, 5; DE CUPIS, Il diritto alla riservatezza esiste, in Foro it., 1954, IV, 89; ID., I diritto della personalità, Milano,
1982, 283 ss.
5
CERRI, Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione privata
– diritto alla riservatezza: fondamento e limiti, in Giur. cost., 1974, I, 610 ss.; MANTOVANI F.,
Mezzi di diffusione e tutela dei diritti umani, in Arch. giur., 1968, 386 ss. Erano peraltro
contrari alla possibilità di enucleare un autonomo diritto alla riservatezza tutelabile, tra gli altri,
PUGLIESE, Il diritto «alla riservatezza» nel quadro dei diritti della personalità, in Riv. dir.
civ., 1963, 617 ss.; ID., Aspetti civilistici della tutela del diritto della personalità nell’ordinamento italiano, in CNPDS, Alcuni problemi sui diritti della personalità, Milano, 1963, 25
e 29; nonché, con accenti a mano a mano più sfumati, GIACOBBE, Brevi note su una dibattuta
questione: esiste il diritto alla riservatezza?, in Giur. cost., 1962, I, 1815 ss.; ID., Il «diritto
alla riservatezza» in Italia, in Diritto e società, 1974, 687 ss.; ID., Riservatezza (diritto alla), in Enc. Dir., XL, Milano, 1989, 1247 ss. e 1252 s.
6
Cosı̀, in particolare ESPOSITO C., La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 39 nt. 88; nonché C. Cost., 27-3-1962, n. 29, in Giur. cost.,
1962, 225, con nota di ESPOSITO C., La libertà di manifestazione del pensiero e l’ordine pubblico, ivi, 191 ss. In dottrina mantiene tale posizione PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, 2a ed., Padova, 1990, 4 ss. e 14 ss.
7
V. soprattutto BARBERA, sub art. 2, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma 1975, 67 e 86
ss. Inoltre C. Cost., 18-12-1987, n. 561, in Giur. Cost., 1987, 3535; C. Cost., 8-6-1987, n. 215, ivi,
1987, 1615; C. Cost., (18-3-1986) 24-3-1986, n. 54, ivi, 1986, 387; C. Cost., 18-2-1975, n. 87, ivi,
1975, 117. In dottrina CIPRIANI, La protezione penale della riservatezza in diritto comparato
italiano e francese, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 871; MANNA, Riservatezza, arte,
scienza: quid iuris?, in Dir. informaz. e informatica, 1986, 510 ss.; MORSILLO, La tutela penale del diritto alla riservatezza, Milano, 1966, 9 ss.
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DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
mento costituzionale i nuovi valori sollecitati dall’evoluzione dei costumi, e di
consentire cosı̀ al giudice o al legislatore di adeguare gli strumenti normativi di
tutela ai nuovi bisogni avvertiti dalla comunità. La riservatezza costituirebbe,
per l’appunto, uno di quei nuovi valori che il progresso tecnico e culturale ha
imposto di enucleare a fronte di nuove esigenze di tutela emergenti 8 e a cui l’art.
2 Cost. conferirebbe adesso un rango primario nell’ordinamento, accanto alle
altre libertà riconosciute espressamente dalla Legge fondamentale 9.
Non può dirsi che di tali considerazioni si sia reso scrupoloso interprete il
legislatore del 1974 nel coniare il delitto di interferenze illecite nella vita privata
(art. 615 bis c.p.). Basti osservare come la l. n. 98/1974, che l’ha introdotto, al di
là dell’ambigua intitolazione ostentata, non recasse esplicite indicazioni di un
diritto alla riservatezza da salvaguardare 10. A giudicare dalle scelte sistematiche
compiute in quella occasione, anzi, la privacy individuale sembrerebbe diluirsi
nella protezione della libertà e della segretezza nelle comunicazioni (artt. 617
ss. c.p. in attuazione dell’art. 15 Cost.), oltre che nella difesa della sfera domiciliare sul modello dell’art. 614 c.p. Mancava, del resto, unanimità di vedute in
dottrina su quale dovesse essere precisamente l’oggetto della tutela da preser-
8
Su codesto orientamento hanno avuto un influsso decisivo l’art. 12 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (DUDU) e l’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo
(CEDU), nelle quali si solennizza, con somiglianza di accenti, l’esigenza di assicurare una tutela
della vita privata di ogni individuo. Sul presupposto che le pattuizioni internazionali, ancorché
ratificate e rese esecutive con legge dello Stato, pur costituendo autorevole riferimento interpretativo, non sarebbero di per sé suscettibili di assumere rilievo costituzionale – quantomeno
alla stregua del diritto internazionale generalmente riconosciuto cui ex art. 10 Cost. si conforma
l’ordinamento italiano: v. C. Cost., 22-12-1980, n. 188, in Giur. cost, 1980, 1612; nonché MANTOVANI F., Sugli effetti della Convenzione europea nell’ordinamento penale italiano, in
Temi, 1968, 462 ss. –, esse lasciavano irrisolto il problema di rintracciare per il diritto di riservatezza un referente normativo adeguato con cui poter bilanciare altri interessi di sicuro rilievo
primario per l’ordinamento dello Stato. Le norme pattizie summenzionate agirebbero nondimeno come fattore di interpretazione evolutiva delle disposizioni costituzionali più idonee a
recepire certi mutamenti di sensibilità che si determinano sul piano sociale: ne conviene MANNA,
Beni della personalità e limiti della protezione penale, Padova, 1989, 298; ID., Tutela penale della personalità, Bologna, 1993, 111. In questo senso C. Cost., (5-4-1973) 12-4-1973,
n. 38, in Giur. cost., 1973, 354, ha per l’appunto incluso il «diritto alla riservatezza e alla intimità» tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui parla l’art. 2 Cost.; negli stessi termini, più di recente, C. Cost., 24-2-1994, n. 63, in Giur. cost., 1994, 363. La questione dell’efficacia formale
delle convenzioni internazionali nell’ordinamento interno potrebbe peraltro approdare a nuove
soluzioni dopo la riforma dell’art. 117 Cost., che ha sancito un esplicito vincolo per il legislatore
nazionale a conformarsi agli obblighi internazionali: sul punto v., per tutti, A. CASSESE, Diritto
internazionale, Bologna, 2003, 277 ss.; CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, 318 ss.
9
Contestano ad ogni modo tale soluzione interpretativa BARILE, Diritti dell’uomo e libertà
fondamentali, Bologna, 1984, 53 ss.; e GRISOLIA, Libertà di manifestazione del pensiero e
tutela penale dell’onore e della riservatezza, Padova, 1990, 139, per l’eccessiva vaghezza di
contenuti che connoterebbe la statuizione dell’art. 2 Cost.
10
Cosı̀ confessa il Relatore on. Martinazzoli, cit. in DI CIOLO, DI MUCCIO, L’intercettazione
telefonica e il diritto alla riservatezza, Milano, 1974, 30.
ART. 615
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- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
475
vare con la nuova fattispecie. Non era cosı̀ pacifico che si dovesse sanzionare
l’offesa arrecata ad un unitario interesse alla esclusività della conoscenza di
ciò che attiene alla sfera privata, suscettibile di risentire tanto della captazione
abusiva delle vicende private altrui, come della loro successiva divulgazione 11.
Una diversa opinione riteneva, infatti, che l’interesse al rispetto della sfera privata o intima concernesse quei profili della persona sottratti al pubblico dominio (e addirittura circoscritti a persone di fiducia), i quali fossero perciò da mantenere al riparo dalle altrui ingerenze indiscriminate. Da esso si sarebbe dovuto
distinguere un autonomo interesse alla riservatezza in senso stretto 12, teso a
salvaguardare l’esclusività della conoscenza e rivolto ad impedire che le «ferite» inferte alla sfera privata siano allargate mediante propalazione al pubblico di
quanto indebitamente percepito.
Anche la giurisprudenza di quegli anni, del resto, stentava a concedere una
tutela per la lesione di siffatti profili della persona. Al suo riconoscimento, pur se
11
Tale l’opinione di MANTOVANI F., Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione
del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi, in Il diritto alla riservatezza
e la sua tutela penale. Atti del terzo simposio di studi di diritto e procedura penali, Varenna, 5/7-9-1967, Milano, 1970, 405. «Col circoscrivere il diritto alla riservatezza alla sola pretesa alla non divulgazione, alla non pubblicazione delle cose private, fra l’altro apprese legittimamente e con lo spostare l’abusiva presa di conoscenza nella sfera del rispetto della vita privata, da un lato si spezza l’unitario interesse alla esclusività della conoscenza, che caratterizza
il diritto alla riservatezza, in funzione di due semplici modalità di offesa del medesimo. Dall’altro
si tende a confondere tra la presa di conoscenza, che come tale attiene al momento della riservatezza, costituendone un tipo di offesa, e le attività strumentali (es. penetrazione nell’altrui
domicilio) attraverso le quali il soggetto può pervenire alla conoscenza della altrui cose private», ivi, 412 s. Ne segue che il diritto può essere offeso sia da una abusiva presa di conoscenza
delle notizie, che da uno loro abusiva diffusione, resa possibile anche rispetto alle notizie legittimamente acquisite, se effettuata contro una precisa volontà dell’avente diritto. Più recentemente PATRONO, cit., 567; nonché MANNA, Beni della personalità e limiti, cit., 300 s., ID., Tutela
penale della personalità, cit., 112, convengono sul fatto che la tutela penale riguarderebbe in
realtà un unico interesse – quello all’intangibilità della vita privata – rispetto al quale la salvaguardia della riservatezza sarebbe solo strumentale.
12
TRAVERSO, Riservatezza e diritto al rispetto della vita privata, in Riv. dir. industriale, 1963, II, 27, e poi BRICOLA, Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza,
in Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale. Atti del terzo simposio di studi di
diritto e procedura penali, Varenna 5/7-9-1967, Milano, 1970, 77, secondo cui, mentre la salvaguardia della riservatezza «difende la sfera privata della divulgazione di notizie legittimamente acquisite dal soggetto; il diritto al rispetto della vita privata difende il soggetto da interferenze esterne in questa sfera. Nella violazione del diritto al rispetto della vita privata l’accento
dell’illiceità cade sull’interferenza, potendo la diffusione successiva della notizia cosı̀ acquisita
costituire soltanto motivo di aggravamento della responsabilità. Nella violazione del diritto alla
riservatezza l’accento dell’illiceità cade sulla diffusione, la quale ontologicamente assume una
diversa portata a seconda che si tratti di notizie o dati concernenti la sfera privata, per le quali
occorre la divulgazione al pubblico ovvero la sfera confidenziale, per le quali è sufficiente la
comunicazione a persone diverse da quelle tra le quali si instaura il rapporto di fiducia». S’invocava pertanto di distinguere le aggressioni portate al rispetto della vita privata con mezzi
d’interferenza in qualsiasi modo fraudolenti; da quelle arrecate alla riservatezza in seguito a
diffusione delle notizie private al pubblico: ivi, 116 s.
476
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DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
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v DEI SEGRETI
soltanto in funzione di un ristoro patrimoniale-risarcitorio, essa sarebbe pervenuta di lı̀ a poco sotto l’impulso suscitato da eclatanti vicende di cronaca 13.
Proprio l’emergenza insorta per il succedersi di episodi scandalistici non più
gestibili, ha indotto il legislatore a procedere finalmente alla penalizzazione dei
relativi comportamenti 14, con risultati tuttavia ben presto rivelatisi non sufficientemente meditati e timorosi di compromettere l’esercizio di altri importanti
diritti confliggenti, primi fra tutti quello all’informazione (art. 21 Cost.) e quello
di indagine per l’accertamento dei fatti illeciti (artt. 24 e 112 Cost.).
3.2. RIFERIMENTI
DI DIRITTO COMPARATO.
L’emersione relativamente recente dell’interesse giuridico alla protezione
della riservatezza (anche) domiciliare e la sua provenienza dalla cultura propria
di ordinamenti anglosassoni spiega come non si registrino precedenti dell’incriminazione neanche nel codice Zanardelli.
Sul versante comparatistico, invece, non mancano i termini di confronto con
fattispecie corrispondenti di altri ordinamenti. Vale anche in questa occasione
ricordare come la convenzione europea dei diritti dell’uomo, sancendo nell’art. 8
13
Si allude al noto caso riguardante l’ex principessa e regina di Persia Soraya, proditoriamente fotografata ai bordi di una piscina in compagnia di un uomo alla fine degli anni ’60, ed
infine risolto da Cass. civ., sez. I, 27-5-1975, in Giur. cost., 1975, I, 1686 e in Foro it., 1976, I,
2895, secondo la quale, e senza voler «dare al diritto alla riservatezza rigide descrizioni analitiche d’impaccio alla necessaria duttilità del suo contenuto», l’essenza di codesto interesse consisterebbe «nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali,
anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile». Prima di allora la giurisprudenza, in occasione del c.d. «caso Caruso»,
deciso da Cass. pen., 22-12-1956, in Giur. it., 1957, I, 366 e in Foro it., 1957, I, 322, aveva
recisamente negato qualsiasi tutela alla «aspirazione alla privatezza»; quindi con sentenza Cass.
pen., 20-4-1963, in Foro it., 1963, I, 1298 e in Giur. it., 1964, I, 468 («caso Petacci»), riconobbe
un’esigenza di tutela della vita privata, riconducendola tuttavia non già ad un diritto di riservatezza tout court, bensı̀ alla lesione della «libertà di autodeterminazione nello svolgimento della
personalità dell’uomo come singolo». Ulteriori notizie, soprattutto per quanto riguarda la giurisprudenza di merito di quegli anni, in PUGLIESE, Aspetti civilistici della tutela del diritto
della personalità, cit., 23 s.; CERRI, Riservatezza, cit., 2; nonché in CIPRIANI, cit., 872 ss., ove si
trova anche un parallelo con l’omologa esperienza francese.
14
Sino a quel momento l’apparato penale consentiva solo una tutela indiretta tramite l’art.
660 c.p. (molestia o disturbo alle persone): cfr. MORSILLO, cit., 158 ss. È d’uopo ricordare come
il riconoscimento anche costituzionale del diritto alla riservatezza non imponesse al legislatore
di estendervi lo strumento penale, stante l’inconfigurabilità di impliciti obblighi costituzionali di
penalizzazione: v. PULITANOv , Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1983, 509 ss. Il problema era allora quello della ricerca dei limiti e degli strumenti di
protezione da accordare ad un interesse giuridico rilevante: cosı̀ anche FIORE S., Riservatezza
(diritto alla) (diritto penale), in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1998, 2. Per uno sguardo alle
diverse soluzioni normative adottate in altri ordinamenti europei e parimenti condizionate dalla
difficoltà di stagliare l’autonomia del bene giuridico in questione, v. invece MANNA, Beni della
personalità e limiti, cit., 260 ss.; ID., Tutela penale della personalità, cit., 96 ss.
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ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
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la necessità di assicurare «il rispetto della vita privata e familiare», nella sostanza dia riconoscimento in ambito europeo al nuovo diritto personale. Nondimeno si segnalano qua e là significative differenze nella configurazione delle incriminazioni tra i sistemi dei Paesi europei passati in rassegna. Un corposo novero di fattispecie straniere (comprensive, fra le altre, di quelle portoghesi,
francesi, tedesche ed olandesi) – le prime qui di seguito elencate – si distingue
dalla fattispecie incriminatrice italiana per la scelta di base di non accentuare il
collegamento della condotta punita con l’intromissione nei luoghi di domicilio.
Il codice penale francese stabilisce – tra i delitti costituenti attentato alla vita
privata – che debba essere punito con la pena detentiva cumulata a quella pecuniaria chi, allo scopo di pregiudicare l’intimità della vita privata altrui: a) capti,
registri o trasmetta, senza il consenso dell’interessato, parole pronunciate a titolo confidenziale o privato; b) fissi, registri o trasmetta, senza il consenso dell’interessato, immagini della persona colta in luoghi privati (art. 226-1). È altresı̀
punito (con le stesse pene) chi detiene, porta a conoscenza o lascia portare a
conoscenza del pubblico o di terzi e chi usi in qualunque maniera le registrazioni
o i documenti ottenuti nei modi indicati nell’articolo precedente (art. 226-2).
Sono ancora autonomamente punite la fabbricazione, l’importazione, la detenzione, l’esposizione, l’offerta, la locazione o la vendita effettuate in mancanza di
autorizzazione ministeriale, di strumenti o apparecchi atti a compiere le registrazioni sopra indicate (art. 226-3).
Il codice penale portoghese punisce come delitti contro la libertà personale, da
un lato, le indagini sulla vita privata (art. 192), e dall’altro, il compimento di riprese
fotografiche e fonografiche illecite (art. 199). La prima norma punisce con la pena
della reclusione fino ad un anno alternativa alla pena della multa chi, senza averne
ricevuto il consenso e con l’intenzione di indagare sulla vita privata di persone (e
in speciale modo sull’intimità della vita familiare o sessuale): a) intercetta, incide,
registra, utilizza, trasmette o divulga una conversazione od una comunicazione
telefonica; b) capta, fotografa, filma, registra o divulga immagini di persone o di
oggetti o di spazi intimi; c) osserva od ascolta di nascosto persone che si trovano
in luogo privato; d) divulga fatti relativi alla vita privata od alla malattia grave di
un’altra persona. Tale ultima condotta, poi, non è punibile quando sia indispensabile per realizzare un interesse pubblico legittimo e rilevante. L’art. 199 di quel
codice, invece, punisce con la pena della reclusione fino ad un anno alternativa alla
multa chiunque, senza averne ricevuto il consenso: a) registra parole proferite da
altra persona e non destinate al pubblico, anche se a lui dirette; b) utilizza o permette che si utilizzino le registrazioni di cui all’alinea precedente, anche se realizzate lecitamente; c) fotografa o filma altra persona, contro la sua volontà, anche
se in occasione di avvenimento a cui ha legittimamente partecipato; d) utilizza o
permette che si utilizzino le fotografie o i film di cui all’alinea precedente, anche se
lecitamente ottenuti. Tutti i reati indicati sono aggravati quando commessi allo
scopo di trarne un profitto o per arrecare ad altri un danno ingiusto.
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DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
Impostazione analoga è seguita dalla § 201 del codice penale tedesco, in
tema di salvaguardia della privacy e della riservatezza personale. La norma,
infatti, ignorando il diretto collegamento della condotta con gli ambiti spaziali
domiciliari, punisce chi, senza autorizzazione del titolare, registra conversazioni
private altrui, ne fa uso o le rende disponibili a terzi; nonché chi ascolta con
strumenti di intercettazione conversazioni altrui o le diffonde al pubblico. La
pena è quella detentiva fino a tre anni, alternativa alla sanzione pecuniaria. La
stessa pena sale fino a cinque anni, se il fatto sia commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Gli strumenti di intercettazione
o di registrazione possono essere confiscati.
Il collegamento diretto con gli ambiti domiciliari manca anche nel codice
penale olandese, la cui disciplina delle interferenze illecite nella vita privata altrui attraverso strumenti tecnici è tuttavia molto minuziosa, concernente tanto
le comunicazioni tra individui quanto l’andamento della vita privata. Tra queste,
la fraudolenta ripresa di immagini della vita privata altrui, è punita con la reclusione fino a sei mesi o in alternativa con la pena pecuniaria. Alla stessa pena è
soggetto chi detiene immagini della altrui vita privata, riprese fraudolentemente
(art. 139f) e chi divulga immagini della vita privata altrui, riprese fraudolentemente (art. 139g).
A sua volta il codice penale sloveno punisce le condotte di intercettazione e
di registrazioni fonografica non autorizzate (art. 148) e quelle di registrazione
visiva non autorizzate (art. 149). La prima individua chi intercetta illegittimamente con apposite apparecchiature una conversazione o una dichiarazione che
non siano a lui destinate, ne esegue la registrazione fonografica, la trasmette a
terze persone direttamente o la fa loro ascoltare oppure, in qualunque altro
modo, la mette a loro disposizione; nonché chi esegue la registrazione fonografica di una dichiarazione riservata a lui diretta, senza il consenso del dichiarante,
allo scopo di farne un uso illegittimo; oppure trasmette la dichiarazione direttamente a terze persone o la fa loro ascoltare, o in qualunque altro modo la mette
a loro disposizione. Per tali ipotesi è prevista la pena detentiva fino a un anno
alternativa alla pena pecuniaria. Con la stessa pena è punito dall’art. 149 chi
esegue illegittimamente una registrazione visiva della vita privata di taluno o del
suo domicilio senza averne il consenso, violandone cosı̀ il diritto alla riservatezza, oppure trasmette direttamente, riproduce o dà in visione in qualunque
altro modo tale registrazione a terze persone. Se poi i reati indicati sono realizzati da un pubblico ufficiale, che abusa del proprio ufficio o dei propri poteri, si
applica la pena detentiva fino a due anni.
Anche il codice penale croato punisce autonomamente le registrazioni e le
intercettazioni non autorizzate (art. 131). Chiunque, senza autorizzazione e di
nascosto, riprende altri con mezzi visivi (cinematografici, videocamere o apparecchi fotografici) o con altri strumenti speciali e senza autorizzazione intercetta o registra un colloquio o una dichiarazione che non gli sono rivolti o con-
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sente a persona non autorizzata di venire a conoscenza di un colloquio o di una
dichiarazione captata senza autorizzazione è punito con la pena detentiva fino a
tre anni, alternativa alla pena pecuniaria. La pena è aggravata (alla detenzione
da tre mesi a cinque anni) se il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio del servizio o della funzione pubblica. La procedibilità è condizionata
alla “proposta” ed i mezzi con i quali è compiuto il reato sono confiscati. Autonoma incriminazione è destinata alla punizione del trattamento ed uso non consentito di dati personali altrui (art. 133).
Parimenti il codice penale serbo incentra gli estremi della fattispecie sulla
mancanza di autorizzazione alla captazione di immagini o suoni e sulla capacità
della condotta di attingere alla sfera della vita privata del soggetto passivo, a
prescindere dal diretto collegamento dell’oggetto della captazione con i luoghi
di domicilio. L’art. 144 di quel codice punisce con la pena detentiva fino a un
anno, alternativa alla sanzione pecuniaria, il compimento di fotografie e filmati
non autorizzati, i quali cagionino un pregiudizio alla vita privata, cosı̀ come la
trasmissione di tali registrazioni a terze persone. Con identica pena l’art. 145
punisce la pubblicazione o la divulgazione di testi, conversazioni, immagini, fotografie o filmati altrui senza il consenso dell’interessato, cui segua un pregiudizio per la vita privata altrui. In entrambi i casi la pena è aumentata a tre anni
di detenzione se il fatto è commesso dal pubblico ufficiale in violazione dei propri doveri.
Rispetto a queste ultimi previsioni, è più simile a quella italiana la formulazione dell’art. 209 del codice penale rumeno, che àncora l’incriminazione all’intromissione nei luoghi domiciliari con l’ausilio di strumenti tecnici, la quale offenda la vita privata individuale. Aspetti nondimeno significativi di quella normativa sono: a) l’indicazione della pena detentiva fino a tre anni alternativa alla
pena pecuniaria per tassi giornalieri; b) l’espressa previsione limitativa dell’ambito della fattispecie, per cui non costituisce reato ritrarre l’esterno di abitazioni
altrui da luoghi pubblici; c) la possibilità di rimuovere la responsabilità penale
con il conseguimento della riconciliazione tra le parti.
Diversamente, nella § 178/A del codice penale ungherese figura il collegamento della condotta illecita con gli ambiti domiciliari o di abitazione privata.
Quella norma, però, sorvola sul requisito negativo della mancanza di autorizzazione dell’interessato al compimento della condotta intrusiva ed incentra il disvalore della fattispecie nell’impiego di strumenti tecnici di captazione in maniera clandestina o elusiva. In particolare sono punite con la pena detentiva fino
a cinque anni la perquisizione clandestina dei luoghi domiciliari o di proprietà
altrui mediante strumenti tecnici e la cognizione o la registrazione, mediante
apposite apparecchiature, di fatti di vita privata che si svolgano nei luoghi di
abitazione o di altrui proprietà. La pena è sensibilmente elevata (tra due e otto
anni di detenzione) qualora il fatto segua modalità maggiormente pregiudizievoli per l’interesse alla riservatezza.
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DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
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L’interessamento di ambiti spaziali privati ritorna solo in parte nel codice
penale svedese, la cui § 9a – tra i delitti contro la libertà e la pace individuale –
incrimina la captazione illecita e segreta di discorsi o di conversazioni altrui in
stanze o in incontri che debbono considerarsi privati e a cui l’agente non sia
chiamato a partecipare. La stessa pena (non superiore a due anni di detenzione,
alternativa alla sanzione pecuniaria) è riservata a chi impiega strumenti tecnici
con l’intento di contribuire a commettere quel reato (§ 9b).
Solo in parte corrispondente alla incriminazione italiana, infine, è la previsione dell’art. 145a del codice penale norvegese che punisce (con la pena detentiva fino a sei mesi alternativa alla pena pecuniaria) – fra l’altro – chi:
a) mediante apparecchiature acustiche nascoste intercetta trattative riservate
alle quali egli non partecipa personalmente; b) con l’ausilio di un registratore o
di altro strumento tecnico registra clandestinamente una conversazione tra
quelle sopraindicate o una trattativa in una riunione riservata alla quale egli non
partecipa personalmente o alla quale si è procurato accesso con false allegazioni
o introducendosi clandestinamente; c) fornisce le apparecchiature acustiche o i
registratori per il compimento dei fatti indicati. Il procedimento per tali reati ha
nondimeno corso solo quando sussistono ragioni di interesse pubblico.
3.3. L’INTERESSE
TUTELATO.
In esito alle sopra accennate difficoltà di enucleare nella riservatezza un’autonoma oggettività giuridica degna di tutela, l’art. 615 bis c.p. tradisce una sorta
di «strabizzazione» 15 del bene protetto, di cui esso reca traccia laddove separa
in altrettanti commi le condotte di c.d. indiscrezione nella vita privata altrui,
da quelle di c.d. divulgazione delle relative notizie o immagini apprese. Nell’un
caso (1o comma) la norma penale tutela la sfera privata altrui dalle ingerenze
non autorizzate che siano effettuate in certi ambiti territoriali, secondo schemi
consoni alla violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Nell’altro (2o comma) l’oggetto della tutela riguarda propriamente l’interesse ad una cauta gestione delle
informazioni procurate mediante le predette ingerenze, onde far sı̀ che le stesse
rimangano entro un’area di disponibilità ad esclusivo appannaggio del titolare
della sfera privata attinta. In questo modo, la salvaguardia della riservatezza,
intesa come esclusività della conoscenza, risulta non disgiunta dalla protezione della più tradizionale sfera privata dell’individuo; ma, al contrario, ne se-
15
CICCOTTI, Il delitto di «interferenze illecite nella vita privata» a più di dieci anni
dalla sua introduzione, in Temi romana, 1985, 443; MANNA, La tutela penale della personalità: aspetti problematici, in Indice pen., 1986, 718 ss.; ID., Beni della personalità e limiti, cit., 305; ID., Tutela penale della personalità, cit., 113; VITARELLI, Vita privata nel diritto
penale, in Digesto pen., XV, Torino, 1999, 307.
ART. 615
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ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
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gue le sorti 16, ora nel senso che si tutela l’una nella misura in cui si garantisce
l’altra, ora in quello per cui la prima finisce per divenire strumento di tutela della
seconda, se è vero che sono preservate le informazioni assunte nei soli spazi di
autonomia domiciliare.
Con ciò l’assetto predisposto dal legislatore – solo in parte allineandosi alle
proposte di quella dottrina che aveva auspicato una più calibrata articolazione
degli interessi in gioco 17 – sconta una certa ambiguità di fondo. E ciò si avverte,
non solo perché le due ipotesi separatamente descritte sono comunque ricondotte «alla stessa pena», sicché risultano compromesse le chances di un’adeguata considerazione del rispettivo disvalore; ma anche, e soprattutto, a causa
delle molteplici limitazioni che affliggono la previsione e che, come pure rivela la
collocazione sistematica prescelta (ma soprattutto per l’esplicito rinvio ai luoghi
dell’art. 614 c.p.), tradiscono il disegno di fare della fattispecie niente più che un
prolungamento della tutela della libertà domiciliare 18, sia pure aggiornata alle
moderne capacità tecnologiche di invasione dell’altrui sfera personale.
Come vedremo in sede di analisi degli elementi costitutivi delle fattispecie,
infatti, comportamenti di identico significato invasivo, non assumono più rilievo
antigiuridico quando siano tenuti in contesti che sfuggono alla nozione penale di
«domicilio». È allora inevitabile ridimensionare l’importanza da attribuire, nell’assetto complessivo della fattispecie, alla tutela dell’interesse alla riservatezza
come nuovo profilo della persona di per sé considerato, in favore di un approccio più tradizionale, volto a proteggere principalmente l’ambito domestico 19.
Tanto è vero, che si suole definire il bene in oggetto nei termini – invero riduttivi – di «riservatezza domiciliare» 20, secondo un’espressione che bene descrive il
16
BARGI, Sulla distinzione tra «registrazione» di un colloquio ad opera di uno dei
partecipanti ed «intercettazione» di una conversazione da parte di estranei, in Cass.
pen., 1982, 2028; DRAMISSINO, Osservazioni sul diritto all’intimità della vita privata, in Giur.
di Merito, 1987, II, 168; MAZZA L., «Pedinamento a distanza» ed interferenze illecite nella
vita privata, in Giur. di Merito, 1984, II, 1159; PATRONO, cit., 570. Sulla problematica delimitazione della fisionomia della riservatezza tutelata dalla fattispecie, cfr. ZAGNONI, Sulla tutela
penale del diritto alla riservatezza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, 975 ss.
17
BRICOLA, cit., 77; TRAVERSO, cit.
18
DI CIOLO, DI MUCCIO, cit., 31; CANTAGALLI, Riservatezza della vita privata e intercettazioni delle comunicazioni, Firenze, 1977, 61. Contra CIPRIANI, cit., 885. Peraltro le limitazioni
che circoscrivono discutibilmente la tutela penale della riservatezza, come vedremo, non attengono soltanto all’ambito spaziale segnalato. Sottolinea MANNA, Beni della personalità e limiti,
cit., 309 s.; ID., Tutela penale della personalità, cit., 114 s., come il contenimento della fattispecie penale riduca anche la possibilità di ottenere una tutela di tipo risarcitorio, dal momento
che si tratta di offesa ad un interesse di natura non patrimoniale (v. gli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.).
19
Cosı̀ recisamente Proc. Rep. T. Venezia, 21-4-1975, in Giur. di Merito, 1975, II, 268,
nonché ZANCANI, La nozione di «uso di strumenti di ripresa visiva e sonora» nel reato di
interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), in Indice pen., 2001, 1405.
20
MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale, I, I delitti contro la persona, Padova,
1995, 416. Lamenta MANNA, Beni della personalità e limiti, cit., 307; ID., Tutela penale della
personalità, cit., 113, «che il legislatore italiano si è mostrato sostanzialmente ancorato ad una
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DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
ruolo in certo modo servente della riservatezza rispetto al bene della vita domestica. E con ciò si spiega anche la scarsa applicazione che della fattispecie ha
potuto effettuare la giurisprudenza nei trent’anni della sua vigenza, nonostante
l’interpretazione estensiva proposta per taluni dei suoi elementi costituivi e sollecitata dall’indubbio rilievo che l’esigenza di protezione della sfera privata individuale è venuta ad assumere nell’attuale contesto sociale.
3.4. IL
DELITTO DI INDISCREZIONE.
La prima fattispecie contemplata dalla norma in esame punisce chiunque si
procuri, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora e indebitamente, notizie o
immagini che attengono alla vita privata altrui che si svolge nei luoghi di domicilio (1o comma). Come ricordato, si tratta di previsione precipuamente rivolta
a difendere la sfera domestica dalle altrui ingerenze esterne; solo che – a differenza di quanto stabilito dagli artt. 614 e 615 c.p. – si prescinde dall’introduzione
fisica dell’estraneo nei suddetti luoghi e si punisce invece l’intromissione effettuata – come si suol dire – «a distanza». È evidente l’intento del legislatore di
stigmatizzare l’utilizzo di quei mezzi tecnici, di recente concezione, capaci di
rendere virtualmente presenti gli estranei negli spazi privati, superando le difese normalmente idonee a circoscrivere l’intangibilità della sfera privata in certi
luoghi 21.
Al riguardo, la norma richiama l’impiego di strumenti di ripresa visiva o sonora. Inoltre l’art. 9 l. n. 98/1974 incarica il Ministro per le poste e le telecomunicazioni di predisporre – di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro
dell’industria, il commercio e l’artigianato – un decreto con cui procedere «all’elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese» testé menzionate.
Attesi i molti rilievi sollevati per contestare la capacità di siffatto decreto di
selezionare le condotte penalmente rilevanti 22, si è provveduto a rinvenire al-
concezione “proprietaria” della privacy, con il collegarne la tutela penale a quella del domicilio,
perdendo cosı̀ l’occasione di creare una disciplina organica e autonoma delle “lesioni della
vita privata e dei segreti”». Concorda con tale rilievo FIORE S., cit., 5.
21
Cass. pen., sez. V, 22-2-2008, in Dir. pen. e processo 2008, 858 e in Giur. it., 2009, 159
con nota di TABOGA.
22
CICCOTTI, cit., 446, lamenta la violazione della riserva di legge. CANTAGALLI, cit., 73 e PALAZZO, Considerazioni in tema di tutela della riservatezza (a proposito del «nuovo» art.
615 bis c.p.), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1975, 132, rilevano, inoltre, che il decreto ministeriale, discriminando per il tipo di mezzo, sarebbe in grado di effettuare una valutazione di idoneità solo in astratto, non sufficiente ad assorbire quella in concreto cui è chiamato il giudice in
considerazione della complessiva situazione di fatto. Infine GARAVELLI, Delitti contro la libertà
individuale, in Giur. sist. dir. pen. Bricola-Zagrebelsky, V, Codice penale, Parte speciale,
2a ed., Torino, 1996, 609, eccepisce l’incapacità dell’elencazione a recepire prontamente le innovazioni tecnologiche.
ART. 615
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ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
483
trimenti in via d’interpretazione la gamma degli strumenti suscettibili di integrare la fattispecie.
3.4.1. GLI
STRUMENTI DI RIPRESA VISIVA E SONORA.
La formulazione lessicale del requisito degli strumenti di ripresa visiva e sonora – si osserva 23 – indurrebbe a comprendere nella previsione di legge i soli
casi in cui si ricorra a mezzi capaci comunque di fissare l’immagine o il suono
percepiti su di un supporto documentale in grado di durare nel tempo. Seguendo codesta accezione, la fattispecie legherebbe il proprio disvalore alla produzione di una documentazione dell’interferenza consumata, suscettibile di circolare perpetuando l’offesa e moltiplicandola in seno alla comunità. Tali, ad es.,
i casi della fotografia o della registrazione magnetofonica, effettuate da chi si
affaccia da un muro o da una finestra all’interno dell’abitazione altrui oppure
quivi realizzate clandestinamente durante una conversazione da un interlocutore all’insaputa dell’altro 24. In questo senso, la ratio della fattispecie ruoterebbe intorno alla presunzione del pericolo di una diffusa pubblicizzazione di
vicende destinate a rimanere private.
Nondimeno, riducendo a queste ipotesi il significato dell’espressione normativa, rimarrebbero esclusi dall’ombrello della tutela un insieme di comportamenti altamente offensivi della sfera privata e rientranti pienamente nell’esigenza di politica criminale che ha spinto il legislatore ad introdurre la nuova
fattispecie penale. Si giungerebbe «all’assurdo di mandare esente da pena chi
s’impadronisca di un’immagine o di una notizia privata mediante l’impiego di un
mezzo ottico od acustico che, pur non comportando la stabile fissazione della
immagine o del suono, sia però dotato di una straordinaria capacità di penetrazione nella sfera domiciliare altrui» 25. Pertanto, secondo l’opinione oramai prevalente, dovrebbe intendersi per «strumento di ripresa», qualsiasi mezzo o congegno di carattere c.d. «insidioso» 26, in quanto idoneo a fissare, registrare l’im23
CICCOTTI, cit., 447; MARINI G., Delitti contro la persona, Torino, 1996, 378; PATRONO, cit.,
571.
24
P. Roma, 5-7-1999, in Cass. pen., 2000, 2800 con nota adesiva di BLAIOTTA, Il reato di
interferenze illecite nella vita privata in un caso di registrazione senza il consenso di
un’intervista, ivi, 2807. Contra invece T. Torino, 11-4-1986, in Giur. cost., 1988, II, 219, sul
presupposto che con la comunicazione l’interlocutore accetta il rischio della propalazione dei
suoi dati personali da parte dell’altro.
25
PALAZZO, cit., 131. Sviluppa acutamente tale osservazione ZANCANI, cit., 1406 s.
26
Cosı̀ T. Roma, 13-11-1985, in Foro it., 1986, II, 497; in Cass. pen., 1986, 1022 e in Giur.
di Merito, 1987, 163, il quale, in forza di tale più estesa interpretazione del requisito, ha potuto
ritenere infondata una questione di costituzionalità che era stata eccepita dalla difesa dell’imputato per presunto contrasto con l’art. 3 Cost. sul presupposto di una disparità di trattamento
che si verrebbe a ingenerare rispetto all’intromissione effettuata con strumenti diversi da quelli
indicati. In dottrina accedono all’interpretazione estensiva ARMATI, LA CUTE, Profili penali delle
484
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
magine o il suono prodotti entro la sfera privata, come pure capace di
raggiungere e percepire vicende intime in situazioni in cui l’occhio o l’orecchio
umano non consentirebbero, da soli, di riuscirci. Rientrano appunto in questa
seconda categoria di apparecchi i teleobiettivi, le radiotrasmittenti, le telecamere satellitari, le c.d. «cimici» ed ogni altro congegno, come ad es. quelli a
fibra ottica, con cui vedere o sentire alcunché da una posizione che trascende le
umane capacità.
Anche assunta in questo significato, la locuzione giunge comunque ad operare una considerevole selezione delle possibili modalità di interferenza, giacché, deludendo i suggerimenti della dottrina che a suo tempo si era pronunciata
in argomento 27, lascia pur sempre «impuniti tutti i comportamenti, comunque
fraudolenti, che non si avvalgano degli strumenti offerti dalla moderna tecnologia, ma che utilizzano le normali risorse dell’uomo (...). Cosı̀, per esemplificare,
non cadono sotto i rigori dell’art. 615 bis c.p. le condotte consistenti nella semplice osservazione od audizione (es. origliare), in pedinamenti, appostamenti,
nella richiesta di informazioni a domestici, portieri, ecc., nella clandestina presa
di cognizione di documenti, lettere già pervenute e aperte, diari, memoriali
ecc.» 28.
Rimane confermato l’approccio inteso a concepire l’offesa al bene soltanto in dipendenza delle nuove potenzialità offerte dal progresso tecnologico 29.
Ma resta ancora controverso se possa integrare la fattispecie anche la «ripresa» di quanto comunque percepibile dai sensi umani, senza comportare introduzione fisica nei luoghi vietati: ad es., nel caso di una registrazione di voci
udibili dalla via pubblica ed effettuata con uno strumento ivi collocato, o nel
caso di appostamento con un binocolo di precisione a scrutare quanto altrimenti percepibile (seppur meno nitidamente) dall’occhio umano. La soluzione,
peraltro, non dipende soltanto dalla valenza di «insidiosità» del mezzo, assunta a requisito implicito della fattispecie; ma, prima ancora, dal riconoscimento
di un rilievo proprio del bene della riservatezza, inteso come interesse alla
esclusività della conoscenza delle vicende intime, distinto da quello di protezione della sfera domestica. Si pensi al diverso problema della sussistenza del
reato nel caso di riprese effettuate clandestinamente, e talora addirittura contro la volontà dell’avente diritto, in occasione di un’intervista liberamente ac-
comunicazioni di massa, Milano, 1987, 337; BLAIOTTA, cit., 2807; CIPRIANI, cit., 892; MANNA, Riservatezza, arte, scienza, cit., 516; ID., Beni della personalità e limiti, cit., 311; ID., Tutela
penale della personalità, cit., 115; RONCO, Vita privata (interferenze illecite nella), in Noviss. Dig. it., App., VII, Torino, 1987, 1163; VOLTA, La tutela penale del diritto alla riservatezza, art. 615 bis cod. pen.: esegesi della norma, in Riv. pen., 1989, 535 s.
27
BRICOLA, cit., 116 s.; MANTOVANI F., Diritto alla riservatezza, cit., 411.
28
PALAZZO, cit., 130. Analogamente VITARELLI, cit., 307; ZAGNONI, cit., 979 s.
29
MANNA, Riservatezza, arte, scienza, cit., 514.
ART. 615
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ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
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cordata dalla vittima della registrazione 30, e dunque previa legittima introduzione nell’abitazione.
La Suprema Corte per il momento è chiara nel seguire il criterio discriminante ricavabile dalla ratio della norma e poco sopra enunciato: costituisce
reato esclusivamente la ripresa di quanto sia percepibile soltanto con l’ausilio di
strumenti di captazione visiva o sonora e non dall’occhio umano. È stata perciò
esclusa la configurabilità del reato a carico di un condomino che aveva installato
un sistema di videosorveglianza puntato (altresı̀) sopra alcuni spazi di pertinenza di un’abitazione privata altrui (parti di un “poggiolo” e di uno sporto) non
protetti dalla vista di estranei. Muovendo dal presupposto che la ratio della
norma sia quella di incriminare l’uso di apparecchiature in grado di cagionare
quella medesima offesa alla vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie o immagini da parte di un estraneo che fisicamente, ma indebitamente, si
trovi nel domicilio, per la Cassazione andrebbe viceversa escluso che la percezione di alcune notizie o immagini mediata dall’utilizzo di strumenti di ripresa
possa essere sottoposta a pena laddove la loro percezione diretta sia invece
lecita. Perciò la Suprema Corte 31 osserva, anzitutto che la ripresa delle aree
comuni non può ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l’indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area di pertinenza domiciliare non deputata ad ospitare manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che momenti di vita privata in quell’area siano stati in concreto consumati.
Secondariamente, non possono considerarsi indebite le videoriprese di comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno, ma di fatto non
protetti dalla vista degli estranei, giacché, per la loro situazione, tali spazi sono
assimilabili a luoghi esposti al pubblico: la libera percettibilità all’esterno dei
comportamenti in essi tenuti farebbe insomma venir meno le ragioni della tutela
domiciliare.
Ancora in altra recente occasione la Cassazione ha avuto modo di chiarire il
principio-guida. «La ripresa fotografica da parte di terzi – cosı̀ come quella effettuata con videocamera (...) – lede la riservatezza della vita privata che si
30
In relazione a tale questione si era pronunciata per l’inesistenza del reato Ass. Torino,
12-11-1987, in Giur. cost., 1988, 221. Di recente invece P. Roma, 5-7-1999, cit., con nota adesiva
di BLAIOTTA, cit., 2806, ha ricondotto tali ipotesi al carattere «indebito» della condotta. Cosı̀
anche A. Venezia, 28-11-2000, Mattiuz, in Indice pen., 2001, 1401. Contra ZANCANI, cit., 1407.
31
Cass. pen., sez. V, 21-10-2008, in Riv. polizia, 2009, 593 e in Dir. pen. e processo,
2009, 1125 con nota di BELLOMO. Oltretutto non era volontà dell’imputato riprendere aspetti
della vita privata dei suoi vicini all’interno delle loro case, avendo egli installato l’impianto per
ragioni di sicurezza esterne: l’angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo e l’imputato aveva fornito ai vicini la
possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere mediante i televisori all’interno
delle loro case.
486
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
svolge nell’abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’art. 614 c.p., e integra
il reato d’interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall’art. 615 bis
c.p., sempreché vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in
luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi» 32. È perciò esente da responsabilità colui che, allo scopo di verificare l’esistenza di una relazione adulterina, scatti fotografie del coniuge che si
trovi in compagnia di una terza persona su di una strada pubblica.
3.4.2. I
LUOGHI DI PRIVATA DIMORA.
Oggetto delle riprese vietate devono essere notizie o immagini attinenti alla
vita privata che si svolge nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. Tale profilo della
fattispecie ha attirato le maggiori critiche sollevate contro l’operato del legislatore, il cui esito sul punto è stato ritenuto, al contempo, eccessivamente limitativo ed incongruente. Limitativo perché, come ricordato, una volta ancorata la
fattispecie al riferimento ai luoghi di domicilio, la protezione della riservatezza
personale viene ad essere subordinata all’aggressione della sfera domestica, sı̀
che l’interesse alla esclusività della conoscenza delle vicende private rimane
sguarnito rispetto ad analoghi accadimenti che si verifichino al di fuori del medesimo ambito spaziale. E, per quanto la giurisprudenza abbia fornito nel tempo
un’interpretazione progressivamente estesa del concetto di «domicilio» 33, la so32
Cass. pen., sez. VI, 21-10-2008, in CED, 241213 e in Giur. it., 2009, 1487. In argomento
cfr. GRANDATTO, Videocamere su parti comuni dell’edificio ed art. 615 bis c.p., in Giur. it.,
2010, 1.
33
Doveroso il rinvio alla trattazione che dell’argomento è effettuata in commento all’art.
614 c.p. Con specifico riferimento all’art. 615 bis c.p., la più ampia interpretazione era sostenuta
da BONZANO, Appunti sulla tutela della riservatezza, in Dir. pubbl., 1984, V, 116, nt. 6.; MANNA,
Riservatezza, arte, scienza, cit., 517; ID., Tutela penale della personalità, cit., 115 s.; nonché
da ARMATI, LA CUTE, cit., 338, i quali ammettono in linea di principio la possibilità che l’autovettura costituisca privata dimora. È privata dimora altresı̀ la camera in cui si esercita il meretricio,
tanto per la prostituta come per il cliente: cosı̀, in particolare, T. Roma, 13-11-1985, in Cass.
pen., 1986, 1022. Contra Cass. pen., sez. I, 24-2-2009, in CED, 243556; Cass. pen., 19-2-1981,
in Giust. pen., 1982, II, 73, nonché BARGI, cit., 2028, hanno escluso che, ai fini dell’ammissibilità
di intercettazioni, possa costituire dimora l’abitacolo di un’autovettura, «equiparabile a qualsiasi altro ambiente di transeunte e precaria permanenza». Parimenti Cass. pen., sez. VI 24-112009, inedita, esclude che gli esercizi commerciali possano rappresentare luoghi di privata dimora. Allineandosi alla interpretazione più restrittiva, FIORE S., cit., 7, richiama l’attenzione alla
necessità di contenere certe «disinvolte interpretazioni che tendono a riferire il concetto di
domicilio anche a luoghi per i quali sicuramente non vale quella relazione funzionale privilegiata
tra ambiente e personalità dell’individuo, che invece fonda la tutela apprestata dall’art. 615
bis». Cass. pen., S.U., 28-3-2006, in Guida dir., 2006, n. 33, 51 fa osservare (in motivazione)
che la nozione tende ad essere allargata quando al domicilio si tratta di fornire tutela ex art. 615
bis c.p., mentre tende ad essere ristretta quando il domicilio assurga a luogo per effettuare
intercettazioni ambientali: sulla problematica v. infra § 3.8.3.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
487
luzione rende senza dubbio il segno di una selettiva scelta di politica criminale
compiuta all’origine dal legislatore e riconducibile ora all’esigenza meramente
pratica – dinanzi ad un bene giuridico dai contorni non ancora chiaramente delineati – di fissare i confini di rilevanza della fattispecie in maniera speculare
all’art. 614 c.p., onde assicurare protezione almeno «a quella parte della vita
privata che, per il sol fatto di svolgersi nel domicilio, è generalmente sentita
come intoccabile» 34. Allo stesso tempo, quella scelta selettiva si deve però anche all’intento di bilanciare il rilievo conferito all’interesse protetto con altri valori 35 – soprattutto il diritto di informare e di essere informati – che sarebbero
compromessi da un’indiscriminata generalizzazione della sua tutela.
Sennonché, la soluzione prescelta dal legislatore si presenta incongruente
laddove trascura di comprendere nella fattispecie, fintanto che ci si mantenga al
di fuori degli spazi domiciliari, la captazione di emissioni sonore, resa pur possibile solo da strumenti dotati di elevata capacità di percezione (ad es. le radiospie). Mentre costituisce reato ascoltare le conversazioni tenute all’interno di
un’abitazione in forza di un microfono nascosto da qualche parte in casa o indosso alla vittima, sarebbe lecito captare i medesimi discorsi o soliloqui se costei
si porti in strada o se si nasconda una “cimice” all’interno di un’automobile 36. E
cosı̀ l’investigatore privato che riesca a inserire un minuscolo microfono nella
tasca del cappotto di un individuo pedinato per la pubblica via, dovrebbe spegnere il collegamento quando costui entri nella propria abitazione! L’evidente
irragionevolezza dell’assetto risultante deriva dal fatto che, rispetto ai suoni, le
pareti domestiche sono molto meno discriminanti l’importanza ed il rilievo che
può assumere la protezione di un interesse alla riservatezza, di quanto non sia
invece per le immagini 37.
34
PALAZZO, cit., 133 s. Sottolineano tali esigenze anche CICCOTTI, cit., 448; NARONTE, Profili
di tutela penale della privacy riflessi su rapporti familiari, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, IV, Diritto penale della famiglia, a cura di Riondato, Milano, 2002, 826.
35
LATAGLIATA, L’incriminazione delle interferenze illecite nell’ambito del sistema di
garanzia del diritto alla riservatezza, in Riv. polizia, 1984, 641; MAZZA, Considerazioni sul
reato di divulgazione di notizie ed immagini attinenti alla vita privata, in Giur. di Merito, 1984, IV, 735.
36
Cosı̀, infatti, Cass. pen., 19-2-1981, cit.
37
Anche tale aspetto si ricollega in definitiva al problema dell’effettiva consistenza di un
diritto alla riservatezza individuale da tutelarsi in maniera autonoma rispetto alla protezione
della sfera domestica; sicché potrebbe sorgere questione di una disparità di trattamento di comportamenti ugualmente offensivi di quell’interesse, gli uni penalmente leciti, se tenuti in luoghi
pubblici, gli altri illeciti, se coinvolgenti l’ambito domiciliare. Un siffatto profilo di possibile illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., tuttavia, è stato espressamente escluso
da T. Roma, 13-11-1985, in Foro it., 1986, II, 497; in Cass. pen., 1986, 1022; in Dir. informaz.
e informatica, 1986, 510 e in Giur. di Merito, 1987, 163, non essendo configurabile un obbligo
di penalizzazione di qualunque offesa arrecata alla riservatezza, finché la scelta del legislatore si
mantenga entro limiti di «ragionevolezza» e non indulga alla creazione di «odiosi privilegi» di
tutela.
488
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
Per rimediare alla lacuna che si viene in questo modo a generare, è stata
avanzata un’interessante interpretazione che, facendo leva sopra una diversa
esegesi della locuzione «attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi» privati,
sottolinea il collegamento logico, anziché meramente spaziale, che deve intercorrere tra le immagini o i suoni ripresi e i suddetti luoghi e che sarebbe costituito dall’origine privata dell’attività compiuta, a prescindere dal riferimento
spaziale in cui se ne venga a conoscenza. «Pertanto, le notizie “indebitamente”
raccolte dalla voce di un tizio che parli con un amico per la pubblica via non
sfuggono al rigore della sanzione penale nell’ipotesi di loro diffusione, sempreché quelle notizie siano attinenti alla “vita privata, svolgentesi in uno dei
luoghi indicati nell’art. 614”; laddove si sarebbe fuori dalla previsione normativa
se le notizie concernessero episodi, che, pur afferenti alla vita privata, si siano
però verificati in un ambito spaziale diverso da quello tassativamente indicato
nell’art. 615 bis c.p. (ad esempio, in un pubblico ufficio)» 38.
Nondimeno, tale interpretazione, se, da un lato, ha il pregio di rivalutare in
chiave teleologica gli obiettivi di tutela perseguiti con l’introduzione della fattispecie in commento, svincolandoli dalla salvaguardia dello spazio domiciliare
come tale, dall’altro, ripropone con forza il problema della determinazione dei
limiti di rilevanza dell’offesa all’interesse alla riservatezza in relazione alla contrapposta esigenza di non pregiudicare le occasioni d’interscambio tra gli individui e talora l’esercizio di diritti e libertà costituzionalmente garantite. In definitiva, l’interpretazione testé ricordata, ridimensionando la portata dell’indicazione obbiettiva degli ambiti spaziali cui ancorare il fatto tipico, verrebbe ad
affidare ancor più alla persona legittimata a proporre querela (o al giudice) il
compito di valutare il rilievo del nocumento arrecato alla riservatezza nei casi
più dubbi, nei quali le altrui intromissioni nella sfera privata, non superando il
piano della scorrettezza nei rapporti sociali, non paiono meritevoli della sanzione penale.
Per questa ragione (oltre che per il rilievo del tenore letterale della disposizione), la giurisprudenza, anche quella più recente, non riconosce fondatezza
a siffatta interpretazione e persevera nel discriminare la liceità dell’intromissione nella vita privata altrui a seconda della natura oggettiva dei luoghi in cui
avviene la captazione.
Sicuramente tutelabili da indebite indiscrezioni sono allora gli ambiti nei
quali si svolga un’attività lavorativa (studi professionali, ma anche bar, risto38
MAZZA, cit., 1161. A tale interpretazione aderiscono ARMATI, LA CUTE, cit., 337 s. Ma v. in
senso contrario Cass. pen., 11-12-1993, n. 12206, in Dir. famiglia, 1995, 93, secondo cui l’ipotesi profilata costituirebbe non già indebita captazione di notizie, bensı̀ un caso di mera documentazione di notizie acquisite lecitamente. Diverso anche l’atteggiamento di CANTAGALLI, cit.,
68, secondo cui sarebbe la natura del luogo a discriminare il tenore privato o meno delle conversazioni o immagini riprese e non viceversa.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
489
ranti, osterie e negozi in genere), ancorché l’attività sia condotta in luoghi aperti
al pubblico, dal momento che la facoltà di accesso da parte del pubblico in tali
luoghi non fa venire meno nel titolare il diritto di escludervi singoli individui non
autorizzati ad entrarvi o a rimanervi se non per motivi strettamente attinenti
all’espletamento dell’attività che ivi è destinata svolgersi 39.
Viceversa, seppur ai soli fini della ammissibilità ed utilizzabilità processuale
delle intercettazioni di conversazioni tra presenti, è stato escluso che la camera di degenza di un ospedale costituisca luogo di privata dimora 40. Cosı̀ pure la
condotta di colui che installi nell’auto della ex fidanzata un telefono cellulare
con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in
modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nel veicolo, non integra
il reato di interferenze illecite nella vita privata, in quanto oggetto della tutela
dell’art. 615 bis c.p. è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 c.p. tra i quali non rientra l’automobile che si trovi sulla
pubblica via 41.
Parimenti è ritenuta non ledere l’intimità della persona la captazione di immagini private tramite collocamento di una telecamera nascosta nel bagno di
una stazione ferroviaria o nel bagno di un locale aperto al pubblico, stante il
fatto che la natura del luogo non rientra fra quelli da preservare da sguardi indiscreti nemmeno nel tempo in cui sia occupato provvisoriamente da un individuo 42. Al contrario, si è ritenuto – con argomentazione parzialmente contrastante con quella appena riportata – che per «luoghi di privata dimora si devono
intendere tutti quelli che, pur non costituendo dimora, consentono una sia pur
temporanea ed esclusiva disponibilità dello spazio, e nei quali è temporaneamente garantita un’area di intimità e di riservatezza ed in genere quelli nei quali
le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata» 43: tra essi vi rientrerebbe lo spogliatoio o il
camerino adibiti per cambiarsi d’abito.
39
Cass. pen., sez. V, 5-12-2005, in Riv. pen., 2006, 661, che ha ritenuto che scattare una
foto con il cellulare all’insaputa o contro la volontà di chi ha lo ius excludendi alios sul luogo
di lavoro può integrare il reato.
40
Cass. pen., sez. VI, 13-5-2009, in Dir. pen. e processo, 2009, 987, secondo cui la stanza
di degenza di un ospedale è luogo lato sensu pubblico, posto sotto il diretto controllo del personale ospedaliero, non potendosi considerare nel “possesso” esclusivo delle singole persone
ricoverate, alle quali non compete un indifferenziato ius excludendi alios.
41
Cass. pen., sez. V, 6-3-2009, in CED, 244196 e in Foro it., 2009, II, 658. Nello stesso
senso, fra le sole pronunce più recenti, Cass. pen., sez. V, 30-1-2008, in Riv. pen., 2008, 627;
Cass. pen., sez. VI, 17-10-2006, n. 4125, in Arch. nuova proc. pen., 2007, 669; v. già Cass. pen.,
sez. VI, 10-12-2002, in CED, 223960.
42
Cass. pen., sez. V, 3-3-2009, in CED, 244199 e in Guida dir., 2009, n. 18, 82; Cass. pen.,
sez. VI 23-10-2008, in CED, 241880; Cass. pen., sez. VI, 10-1-2003, ivi, 223733; Cass. pen., sez.
VI, 10-1-2003, ivi, 224743.
43
Cass. pen., sez. V, 11-6-2008, in CED, 241587, che ha riconosciuto il reato in relazione ad
immagini indebitamente carpite e ritraenti ragazze seminude partecipanti al concorso di “Miss
490
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
Meno convincente – pur alla luce del prevalente criterio della natura oggettiva dei luoghi – si profila la soluzione adottata dalla Cassazione 44 in favore dell’ammissibilità ed utilizzabilità nel processo, senza bisogno che vi sia
stata apposita autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, delle
video-riprese delle attività avvenute nell’ingresso e nel piazzale antistante
un’impresa commerciale, in quanto effettuate mediante la predisposizione di
apparecchiature posizionate sulla pubblica via, ancorché a ridosso del cantiere
dell’impresa. Rimane in ombra la circostanza per cui quel che la fattispecie
proibisce è che le apparecchiature (ovunque siano poste) captino o meno
episodi della vita privata, sicché, per ritenere la legittimità delle riprese, si
sarebbe dovuto discutere della rilevanza domiciliare dei luoghi attinti e (in
relazione alla tipologia dei luoghi) del carattere intrinsecamente “privato” dell’attività ivi svolta, piuttosto che del posto nel quale siano state collocate le
apparecchiature 45.
Assai più condivisibile, da questo punto di vista, il ragionamento seguito
dalla Suprema Corte per escludere la responsabilità degli autori delle riprese di
immagini di un piazzale di un grande condominio 46. L’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso non rientrano nei concetti di “domicilio”, di “privata dimora” o di “appartenenze” di essi, ai quali si riferisce l’art. 614
c.p. richiamato dall’art. 615 bis c.p., dal momento che quelle nozioni presuppongono una particolare relazione (di intimità) del soggetto con l’ambiente nel
quale egli conduce la propria vita privata in modo da sottrarla ad ingerenze
esterne. Al contrario, il piazzale condominale è destinato all’uso di un numero
indeterminato di soggetti senza carattere di stabilità e come tale esso ontologicamente sfugge ad una gestione esclusiva ed “intima” di quanto vi si compie 47.
Di conseguenza la tutela penalistica dell’art. 615 bis c.p. non si estende alle
immagini eventualmente ivi carpite.
3.4.3. IL
CARATTERE “INDEBITO” DELLA CONDOTTA E LA SUA CONSUMAZIONE.
Un’ulteriore limitazione del fatto tipico segue al carattere «indebito» che
deve rivestire la condotta nei confronti del soggetto passivo.
Italia” mentre erano in spogliatoio; conformi Cass. pen., sez. I, 17-9-2003, n. 43671, ivi cit.;
Cass. pen., sez. IV, 16-3-2000, ivi, 217688.
44
Cass. pen., sez. I, 18-12-2008, in CED, 242793.
45
Sui margini di configurabilità degli stabilimenti aziendali e delle relative pertinenze, v.
sub par. 1.4.3. Ne esclude comunque la rilevanza ai sensi del delitto dell’art. 615 bis c.p. Cass.
pen., sez. V, 4-6-2001, in CED, 220206.
46
Cass. pen., sez. V, 20-10-2008, in CED, 242588.
47
Nello stesso senso Cass. pen., sez. II, 10-11-2006, in CED, 236120; in Riv. pen., 2007,
505; nonché Cass. pen., 25-10-2006, n. 37530, in CED, 235027.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
491
La sostanziale incertezza che avvolge codesto elemento, è alimentata dal
fatto che, nonostante l’orientamento manifestato da autorevole dottrina 48, in
sede di discussione parlamentare è stata abbandonata la formula di «assenza di
giusta causa» proposta nel relativo disegno di legge 49. E tale constatazione induce l’opinione di gran lunga prevalente a scartare l’eventualità che l’avverbio
«indebitamente» condensi l’esigenza che il fatto tipico si riveli antigiuridico solo
in quanto non sia supportato da una ragione che, sebbene non tipizzata, sia preminente nei confronti dell’interesse al rispetto della riservatezza domestica 50.
Sembra quindi più corretto attribuirgli un significato «pleonastico» di richiamo
alla necessità che il fatto illecito non sia invece scriminato dal ricorrere di una
delle ordinarie cause di giustificazione 51, la cui assenza deve quindi essere vagliata dal giudice con maggiore attenzione.
Particolare rilievo assumerebbe a questo riguardo la verifica della mancanza
del consenso da parte del soggetto della cui riservatezza di tratta 52. A questa
stregua si è in effetti ritenuto che l’indebita registrazione, da parte del marito, di
conversazioni tra la moglie e terze persone, avvenute nella casa coniugale, comportando la violazione della riservatezza domiciliare della donna, integra il reatodi interferenze illecite nella vita privata, non valendo ad escludere il delitto
la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita intercettazione, né il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima 53. I giudici
48
BRICOLA, cit., 118.
Sulle ragioni avvertite dal legislatore, v. la relazione dell’on. Martinazzoli, in DI CIOLO,
DI MUCCIO, cit., 24.
50
Insistono a proporre tale interpretazione MANNA, Riservatezza, arte, scienza, cit., 515;
SANGUINETI, Diritto penale ragionato, Milano, 2002, 357; nonché A. Venezia, 28-11-2000, in Indice pen., 2001, 1401.
51
Particolarmente BLAIOTTA, cit., 2808; CIPRIANI, cit., 891; FIANDACA, L’«affaire Véronique»:
indiscrezione punibile o indiscrezione censoria?, in Foro it., 1986, II, 499; FIORE S., cit., 7;
PALAZZO, cit., 135; ZAGNONI, cit., 984, i quali privano l’avverbio di qualsiasi ruolo aggiuntivo all’interno della fattispecie. Sarebbe quindi preferita l’interpretazione del requisito in termini di «illiceità espressa», in luogo di quella di «illiceità speciale»: sulla differenza, per tutti, v. PADOVANI
T., Diritto penale, 7a ed., Milano, 2004, 138.
52
Appunto P. Roma, 5-7-1999, in Cass. pen., 2000, 2794 e 2800, rivaluta il requisito d’illiceità espressa per comprendere nella fattispecie comportamenti contrari alla volontà del soggetto passivo, clandestini o fraudolenti, sul modello dell’art. 614 c.p. In tal senso costituirebbe
reato la registrazione effettuata all’insaputa di chi abbia concesso un’intervista al soggetto
agente. Sul punto si esprime anche Cass. pen., 19-2-1981, cit., secondo cui la norma dell’art. 615
bis c.p. tutela la riservatezza della vita individuale contro le interferenze illecite nella vita privata sempre che tali interferenze provengano da terzi estranei alla conversazione registrata. La
Suprema Corte pone l’accento sull’impossibilità di rilevare interferenze nella vita privata da
parte di persona ammessa a prendervi parte, sia pur estemporaneamente, in condizione di reciprocità. L’esistenza di una situazione che elimina l’antigiuridicità del fatto nei confronti di un
individuo non esclude che ne ricorrano invece gli estremi rispetto ad altro soggetto passivo:
cosı̀, ad es., qualora si presti il consenso a riprese che coinvolgano indebitamente altre ignare
persone. Sul punto CANTAGALLI, cit., 69. V. anche T. Roma, 13-11-1985, cit.
53
Cass. pen., sez. V, 8-11-2006, in Foro it., 2007, II, 17 e in Riv. pen., 2007, 264.
49
492
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
di merito avevano escluso la configurabilità del reato in ragione della comune
appartenenza del domicilio nel quale le intercettazioni erano state eseguite. Ma
secondo la Corte di Cassazione, ciò che rileva ai fini della configurabilità del
reato dell’art. 615 bis c.p. è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita intercettazione né il suo rapporto di convivenza coniugale con
la vittima.
Eppure non mancano le oscillazioni sull’inquadramento di queste situazioni.
In radicale antitesi con le pronunce appena riportate si è affermato che le riprese di scene intime di significato sessuale, effettuate in luogo di privata dimora quale la camera da letto di un’abitazione, non costituirebbero il delitto in
esame, se compiute da uno dei coniugi e/o da uno dei conviventi occupante
l’abitazione all’insaputa dell’altro, dal momento che il reato in questione presupporrebbe l’intrusione nella sfera intima da parte di un soggetto estraneo non
autorizzato ad attingerla. Perciò si conclude che, mentre la persona può ritenersi offesa allorché un estraneo si sia procurato immagini della vita privata che
ivi si svolga, non è cosı̀ quando il fatto sia compiuto dal convivente, ancorché poi
la convivenza con la persona ritratta sia cessata 54.
Secondo una parte della dottrina 55, in ogni modo, l’importanza dell’integrazione di siffatto elemento normativo finirebbe per ripercuotersi piuttosto sull’accertamento del profilo soggettivo del reato, nel senso che l’agente sarebbe
rimproverabile solo se egli si sia rappresentato il ricorrere di un estremo di antigiuridicità nel proprio comportamento.
Infine, la condotta punita consiste nel «procurarsi» nei modi suddetti le immagini o le notizie vietate. Ciò significa che il reato si consuma già con la percezione delle stesse, senza bisogno che vi sia introduzione fisica nei luoghi di
privata dimora. D’altra parte, l’offesa non è esclusa qualora, successivamente
alla percezione delle immagini siano approntati accorgimenti che attenuino la
riconoscibilità delle vicende private 56, quali potrebbero essere «tagli» o mascheramenti di fotografie, alterazioni della voce, ed altri ancora. Quel genere di
interventi potrebbe eventualmente impedire che da parte dello stesso agente
o di altri non sia integrata altresı̀ l’ipotesi di divulgazione di immagini riservate
(v. infra § 3.5.1).
54
Cass. pen., sez. V, 28-11-2007, n. 1766, in Dir. pen. e processo, 2008, 432 e in Famiglia
e dir., 2008, 353 con nota di PITTARO, Davvero lecito registrare di nascosto i rapporti sessuali con la convivente?, che peraltro muoveva da un caso in cui il consenso ad effettuare le
riprese degli incontri intimi era stato rilasciato da convivente che ignorava che gli stessi sarebbero stati poi registrati.
55
ARMATI, LA CUTE, cit., 342; CICCOTTI, cit., 449; MARINI G., cit., 379; VITARELLI, cit., 308;
NARONTE, cit., 827; PATRONO, cit., 571; RONCO, cit., 1163.
56
G.I. T. Roma, 13-12-1984, in Difesa pen., 1985, 118.
ART. 615
3.4.4. L’ELEMENTO
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
493
SOGGETTIVO DEL REATO.
Dal punto di vista psichico, la norma punisce il solo fatto doloso. L’agente
deve in linea di massima rappresentarsi tutti gli elementi che contraddistinguono la condotta punita secondo le modalità indicate dalla legge; mentre non
assumono rilievo le finalità ulteriori da costui eventualmente perseguite.
In particolare, oltre alla coscienza e volontà di fare uso degli strumenti di
ripresa suindicati e dotati della necessaria carica d’insidiosità, occorre la consapevolezza dell’altruità del domicilio che è fatto oggetto di indiscrezione. Rispetto a tale profilo valgono le considerazioni effettuate sub art. 614 c.p. (retro
§ 1.8), sia con riguardo all’eventualità che il soggetto erri sulla qualità domiciliare dello spazio (ad es., quanto alla circostanza che codesto costituisca o meno
«appartenenza» di un’abitazione a seconda di come sia segnalato o separato
dall’ambiente circostante), sia, ancora, in riferimento alla supposizione dell’esistenza di un titolo di legittimazione alla conoscenza di quanto avviene nella sfera
privata. A quest’ultimo riguardo assume rilievo precipuo l’accertamento del carattere indebito della condotta 57, cui dovrà correlarsi l’eventuale credenza dell’agente di avere il consenso rilasciato dall’avente diritto – sufficiente a rendere
lecito il fatto stante la disponibilità dell’interesse protetto dalla norma – ovvero
di un diritto o di un dovere che, rispettivamente, consenta o imponga di divenire
partecipi delle vicende che accadono nel contesto domestico. Cosı̀, ad es., per il
combinato degli artt. 333 e 383 c.p.p. 58, nel caso – reso di scuola da un noto film
di Hitchcock – di chi spii con un binocolo nell’appartamento prospiciente,
avendo ragione di supporre che ivi si sia appena compiuto un assassinio o che vi
si nasconda un efferato criminale, onde avvertirne prontamente l’autorità di
pubblica sicurezza.
La giurisprudenza ha talora ritenuto rinvenuto indici della mancata integrazione dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice nella circostanza
che la condotta di indiscrezione dei luoghi di privata dimora non appariva, per le
concrete circostanze del caso, sostenuta dalla corrispondente rappresentazione
e volontà che ne dovrebbe avere l’agente. Si è infatti posto il caso di un soggetto
che aveva installato nella propria abitazione una telecamera puntata direttamente sulla via pubblica prospiciente ad un’autorimessa con un’inclinazione atta
a comprendere marginalmente l’inquadratura dell’ingresso e di una parte dell’interno di quel garage come pure dell’attigua abitazione del titolare di esso. La
57
Cfr. Cass. pen., sez. I, 4-4-2003, in Guida dir., 2003, n. 38, 93, nonché Cass. pen.,
28-2-2001, in Studium iuris, 2002, 1085, secondo le quali il dolo generico implica la coscienza
e volontà dell’agente di procurarsi indebitamente le immagini o notizie inerenti la vita privata
altrui. Diversa la conclusione per quella dottrina cit. nel par. che precede, che esclude un ruolo
costitutivo dell’avverbio nell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato.
58
In tema v. Cass. pen., 11-7-1995, in Giust. pen., 1996, II, 503.
494
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
Corte di Cassazione 59 ha escluso l’integrazione del reato di interferenze illecite
nella vita privata, dal momento che non appariva integrato con certezza l’elemento soggettivo del reato, sia perché intento dell’agente era unicamente quello
di assicurarsi la prova dei danneggiamenti delle auto ricoverate davanti all’autorimessa, dei quali egli era stato in passato ingiustamente accusato, sia perché
il margine di comprensione degli ambienti lavorativi altrui nel campo d’inquadratura della telecamera poteva considerarsi minimamente invasivo della sfera
di riservatezza altrui.
E con argomentazione sostanzialmente identica ancora la Suprema Corte ha
escluso l’integrazione del reato a carico di un condomino che aveva installato
nella propria abitazione un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso puntato, oltre che su spazi condominiali (come tali privi di rilevanza domiciliare),
anche su alcuni ambiti di un’altrui privata dimora, quali sporti e poggioli dell’abitazione di altro condomino. Ebbene, la Corte 60 ha fra l’altro negato che sussistesse l’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale, perché, stante la circostanza che l’imputato, come riconosciuto dai giudici di merito, aveva installato
l’impianto esclusivamente per ragioni di sicurezza esterne, non era sicuramente
volontà di costui riprendere anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all’interno della loro casa. E di tale conclusione davano atto sia l’angolazione delle
telecamere, che consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno
sporto e di un poggiolo altrui, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, sia, soprattutto, la circostanza che l’imputato aveva fornito
ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle sue telecamere attraverso quel che trasmettevano i televisori posizionati all’interno delle loro
case.
3.5. IL
DELITTO DI DIVULGAZIONE.
Contemplato nel primo capoverso dell’art. 615 bis c.p., il delitto di divulgazione punisce, con la stessa pena cui va soggetta l’indiscrezione e «salvo che il
fatto costituisca più grave reato», chiunque riveli o diffonda mediante qualsiasi
mezzo d’informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi
indicati nel primo comma che precede. La fattispecie sanziona un’offesa ulteriore e distinta da quella di indebita intromissione nell’altrui sfera domestica.
Essa si riferisce, infatti, alla circolazione delle informazioni concernenti le vicende private altrui oltre la cerchia delle persone cui le stesse sono originariamente destinate ed al di fuori del controllo dei soggetti legittimati a disporne.
59
60
Cass. pen., sez. V, 23-1-2001, in Riv. pen., 2001, 445.
Cass. pen., sez. V, 21-10-2008, cit.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
495
È leso, perciò, l’interesse al mantenimento dell’esclusività della conoscenza
sulle notizie o immagini private.
Le informazioni devono essere raccolte secondo le modalità che perfezionano il delitto di indiscrezione. Anche su questo aspetto il legislatore non è del
tutto chiaro. Il riferimento ai «modi indicati nella prima parte di questo articolo» è senza meno inteso nel senso di richiedere che le informazioni concernenti la vita privata che si svolge nel domicilio, siano ottenute mediante l’uso
indebito di strumenti insidiosi di captazione. Ma non è altrettanto pacifico, né
privo di conseguenze di rilievo, postulare che la fattispecie in esame presupponga necessariamente l’integrazione del delitto di indiscrezione.
Non è questione di escludere che l’autore del delitto di divulgazione debba
essere necessariamente colui che si sia procurato indebitamente le notizie o le
immagini. Bene infatti si ammette che, ad es., il fotografo «paparazzo» il quale
abbia proditoriamente ritratto un’istantanea di vita intima della propria «vittima», venda o comunque «giri» le foto ad un giornale scandalistico, il quale
provveda a pubblicarle senza curarsi di averne l’autorizzazione 61. Si tratta piuttosto di stabilire se, alla stregua dell’art. 615 bis, 2o comma, c.p., possa incriminarsi la divulgazione delle conoscenze private altrui, anche quando la loro acquisizione sia stata lecita o comunque non costituisca di per sé reato. Non si
deve d’altronde trascurare che l’eventuale consenso rilasciato all’altrui intromissione nella sfera privata, non importa necessariamente anche quello alla pubblicazione di quanto conosciuto 62; mentre, per converso, la compressione della
sfera privata mediante indebita captazione di taluni suoi profili, non esclude la
reiterazione dell’offesa in virtù della successiva divulgazione dei medesimi.
Sorge pertanto il problema di verificare se in simili frangenti debba applicarsi la
sanzione a chi divulghi la conoscenza delle altrui vicende private.
Una più matura considerazione del rilievo dell’interesse alla riservatezza
avrebbe dovuto spingere il legislatore ad adottare chiaramente una soluzione
positiva al riguardo, cosı̀ come, del resto, auspicato dalla dottrina che meglio si
era espressa sul punto 63. Il tenore piuttosto equivoco del rinvio effettuato al
primo comma dell’art. 615 bis c.p., invece, costringe per lo più a circoscrivere la
fattispecie alle ipotesi in cui la divulgazione sia stata preceduta dalla perfezione
del fatto d’indiscrezione 64; sicché non resta che riscontrare una pericolosa ed
61
Per tali eventualità v. anzi T. Trento, 21-12-2000, in Giust. pen., 2001, II, 318 e in Giur.
di Merito, 2001, 695, nonché T. Milano, 17-7-1982, in Riv. pen., 1982, 898, i quali hanno rispettivamente escluso e configurato un obbligo del responsabile del giornale che provvede alla
pubblicazione, di effettuare un controllo sulla legittimità della provenienza del servizio fotografico indebitamente realizzato a danno della persona ritratta.
62
CIPRIANI, cit., 898.
63
In particolare MANTOVANI F., Diritto alla riservatezza, cit., 411. Meno univoche le indicazioni fornite al riguardo da BRICOLA, cit., 116 ss.
64
PATRONO, cit., 572.
496
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
ingiustificata lacuna di tutela nell’eventualità di diffusione di informazioni ottenute lecitamente, con inevitabile misconoscimento delle premesse di politica
criminale che hanno sospinto all’emanazione della norma 65. Se si conviene nel
ritenere la locuzione «nei modi indicati nella prima parte di questo articolo» un
«concetto legalmente definito», avente il compito di delineare gli attributi essenziali dell’oggetto materiale della condotta, residua soltanto la possibilità di
estendere la fattispecie di divulgazione ai casi in cui l’indiscrezione realizzata nei
modi descritti dell’art. 615 bis, 1o comma, c.p., non si sia del tutto perfezionata
per mancanza del dolo e a quelli in cui rispetto alla medesima fattispecie ricorra
una ragione di non punibilità del reo 66. Poiché, viceversa, il rinvio sembra comprendere anche il carattere indebito della condotta di interferenza 67, l’eventuale
sussistere di una causa di giustificazione (ad es. per il consenso dell’avente diritto a concedere un’intervista) che ne escluda l’illiceità, viene a ripercuotersi in
termini di inesistenza del delitto di divulgazione per mancanza di tipicità del
fatto. E a maggior ragione deve escludersi tale reato allorché siano diffuse o
rivelate notizie o immagini procurate con strumenti diversi da quelli sopra indicati o le stesse siano percepite in luoghi differenti da quelli costituenti il domicilio protetto.
Fermi codesti presupposti, sono punite la rivelazione o la diffusione effettuate mediante mezzi di informazione al pubblico, delle notizie o delle immagini
riservate. Non è dubbio che, dal punto di vista etimologico, si tratta di due modalità alternative e diverse: la prima consistente nel mettere una o più persone
determinate a conoscenza delle vicende private altrui; la seconda, invece – implicando oltretutto l’uso di mezzi di informazione al pubblico – in quanto rivolta
a comunicare le stesse ad una platea indeterminata di individui.
Se questo è l’esito cui perviene l’interpretazione letterale 68, la constatazione
della piana equiparazione della pena destinata alle due modalità – in linea di
massima sottacenti comportamenti di gravità crescente – induce un diverso
orientamento a ravvisare nelle due espressioni utilizzate dal legislatore un’endiadi in grado di comprendere in genere i fatti di pubblicizzazione 69 delle vicende private altrui. In tal senso, anche la rivelazione supporrebbe il ricorso a
modalità di larga diffusione, mentre quella che ne faccia a meno dovrebbe es65
PALAZZO, cit., 154.
MARINI G., cit., 382; MAZZA, cit., 741 ss.; VITARELLI, cit., 309. Seguono tale interpretazione
anche ARMATI, LA CUTE, cit., 340.
67
Contra MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 447, il quale ammette il
reato di divulgazione anche rispetto a fatti di indiscrezione tipici ma leciti.
68
Per tutti, CIPRIANI, cit., 899; PALAZZO, cit., 147; ZAGNONI, cit., 985. Secondo CANTAGALLI, cit.,
74, invece, deve intendersi per rivelazione «l’atto di prima conoscenza da parte di altri», ossia
«il portare a conoscenza di altri un fatto sino ad allora conosciuto dal solo soggetto che compie
la rivelazione».
69
In tal senso MARINI G., cit., 382; VITARELLI, cit., 308.
66
ART. 615
BIS
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ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
497
sere lasciata al giudizio del costume sociale. La differenza non è di poco conto,
giacché, seguendo quest’ultima interpretazione, dovrebbero rimanere fuori dall’ambito della fattispecie le condotte di rivelazione rese de visu ad un ristretto
numero di astanti oppure effettuate con modalità epistolari a pochi destinatari
ben individuati o ancora facendo normale uso del telefono. Al più si potrebbe far
leva sul requisito concernente l’utilizzo di qualsiasi mezzo d’informazione al
pubblico per sussumere nella fattispecie, non soltanto i casi di divulgazione che
si avvalgano dei più ortodossi strumenti di comunicazione di massa, ma anche
quelli perpetrati con accorgimenti originali, come, ad es., la spedizione di un
ingente numero di lettere o la propalazione con altoparlante per le strade pubbliche o in riunioni autorizzate 70 o ancora – si direbbe oggi – inviando numerose
e-mails per via telematica o trasmettendo messaggi «a ripetizione» sui telefoni
cellulari di ignari destinatari.
In questo modo – si obietta – il differente significato etimologico dei due
verbi adoperati verrebbe ad essere sfocato in forza del rilievo attribuito all’entità
delle pene, indice che tuttavia nel codice vigente assume sovente un valore ambiguo 71. E una tale soluzione postulerebbe oltretutto l’esistenza di una scala di
graduazione del disvalore che non pare assoluta, dal momento che – come si
rileva giustamente 72 – in concreto una condotta di rivelazione può persino assumere maggior connotato offensivo rispetto a quella di diffusione, a seconda
della posizione dei soggetti coinvolti e del contenuto della rivelazione: si pensi a
tutte quelle situazioni, niente affatto rare, in cui il disagio arrecato dalla conoscenza di certe vicende personali è assai elevato già qualora essa trapeli all’interno di una cerchia sociale di individui ristretta e chiusa (ad es., quella di un
piccolo paese), raggiungibile per contatto diretto, e poco o nulla aggiunge l’ulteriore sua estensione alla collettività allargata. Un’esigenza di più articolata tutela del diritto alla riservatezza induce, pertanto, ad accedere alla soluzione che
riconduce nell’alveo della fattispecie anche (almeno alcuni) casi di comunicazione a persone determinate e che riserva il ricorso a strumenti di informazione
alla sola modalità di diffusione 73. Spetterà semmai al giudice graduare la pena
alla gravità del singolo comportamento nei limiti dell’arco edittale fissato dalla
norma; e, prima ancora, starà al soggetto interessato valutare l’opportunità di
70
MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 446; PALAZZO, cit., 148 s.; VOLTA, cit.,
538.
71
CICCOTTI, cit., 450; ZAGNONI, cit., 986 s.
MONACO, sub art. 615 bis c.p., in Commentario breve al codice penale, a cura di Crespi,
Stella, Zuccalà, 4a ed., Padova, 2003, 2028.
73
Su questa linea sembra porsi – oltre a RONCO, cit., 1164, il quale si risolve a comprendere
nella condotta di rivelazione la pubblicizzazione delle notizie o immagini nell’ambiente sociale
del soggetto passivo – soprattutto SANGUINETI, cit., 358, il quale sottolinea che la rivelazione deve
avvenire a vantaggio di «persona particolarmente interessata» alla conoscenza della vicenda
privata.
72
498
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
procedere penalmente tramite proposizione di querela, tenendo conto dell’impatto che sulla sua sfera tutelata potrebbero avere lo stesso accertamento giurisdizionale del fatto ed i connessi ed inevitabili risvolti di pubblicità che ne seguirebbero.
3.5.1. L’ELEMENTO
SOGGETTIVO DEL REATO.
Anche la fattispecie in esame, come quella del primo comma, è punita a
titolo di dolo generico. Sono dunque irrilevanti i motivi per cui agisce il reo.
Nella rappresentazione psichica del soggetto agente devono rientrare, anzitutto, i presupposti della condotta: dunque l’esistenza di notizie o di immagini,
documentate e non, che siano attinenti alla vita privata altrui, che provengano
dai luoghi di domicilio e che siano ottenute con gli strumenti vietati dal primo
comma. Inoltre, le medesime documentazioni devono essere il risultato di un’indebita condotta di procacciamento, quand’anche realizzata da terzi. A questo
riguardo, occorre dire, tuttavia, che può non essere immediatamente chiara la
matrice lecita o meno della provenienza delle informazioni sulle vicende private.
In relazione a tale evenienza – salvi i principi generali in tema di rilevanza del
dubbio sul fatto che costituisce il reato 74 – onde integrare il dolo, la giurisprudenza ha talora imposto a carico di chi si trovi ad avere la disponibilità di notizie
o di immagini private, un vero e proprio obbligo giuridico di verificare la legittimità della provenienza delle stesse 75, e la cui violazione fonderebbe l’incriminazione.
In secondo luogo, l’agente deve manifestare la coscienza e la volontà della
condotta sia di rivelazione, sia invece di diffusione mediante strumenti d’informazione al pubblico. Nell’un caso, occorre la consapevolezza di rivolgersi a persona che non abbia titolo per conoscere quanto propalato: che si tratti cioè di
soggetto estraneo alla sfera protetta dal vincolo di riservatezza attinto. Nell’altro, invece, è sufficiente sapere di avere a che fare con un mezzo in grado di
irradiare le notizie o le immagini ad una vasta ed indeterminata platea, superando inevitabilmente l’ambito ristretto cui le stesse sono destinate.
3.6. LE
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
L’art. 615 bis, 3o comma, c.p. sancisce l’innalzamento di un anno del massimo edittale della pena e la perseguibilità d’ufficio anziché a querela di parte,
qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pub74
Per tutti, FIANDACA, MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 4a ed., Bologna, 2001, 311.
T. Milano, 17-7-1982, cit., secondo cui l’obbligo discenderebbe dallo stesso art. 615 bis
c.p. Contra, tuttavia, T. Trento, 21-12-2000, cit., che adduce la mancanza di una fonte nell’ordinamento da cui ricavare un siffatto preciso obbligo.
75
ART. 615
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ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
499
blico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure sia compiuto da chi eserciti anche abusivamente la
professione di investigatore privato.
La ragione di quest’ulteriore previsione deve ricercarsi nella maggior facilità
con cui i soggetti indicati, per la disponibilità di mezzi e conoscenze e per la
preparazione professionale acquisita, possono intromettersi nella sfera privata
altrui «a distanza»: si pensi, ad es., all’agente di polizia giudiziaria che effettui
un’indebita intercettazione con gli strumenti dell’ufficio; o al magistrato o al cancelliere che, violando il segreto di ufficio, consegni ad un giornale scandalistico
fotografie private acquisite agli atti. Non induca a diversa convinzione il riferimento all’investigatore privato che eserciti «abusivamente» la professione. All’ordinamento non interessa che la preparazione dell’agente sia certificata da un
diploma, bastando il riscontro dello svolgimento di fatto dell’attività qualificata,
rivelato dal compimento degli atti «propri» del profilo professionale, cui pure corrisponde una maggiore predisposizione ad ingerirsi nelle altrui faccende
private.
A parte la figura dell’investigatore, la norma richiede nel soggetto attivo la
qualifica di pubblico ufficiale o quella di incaricato di pubblico servizio, per le
quali è d’uopo il rinvio alle corrispondenti definizioni degli artt. 357 e 358 c.p. Si
noti come, rispetto alla consimile previsione di cui all’art. 615 c.p., è allargato lo
spettro delle qualifiche suscettibili di integrare la fattispecie. Rimangono ancora
esclusi, invece, gli esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), la
cui condotta non potrà che integrare gli estremi delle fattispecie base dei primi
due commi dell’art. 615 bis c.p.
L’aumento della pena scatta qualora i soggetti appena menzionati realizzino
i fatti di indiscrezione e/o di divulgazione, previsti dai primi due commi dell’art.
615 bis c.p. (ovviamente secondo le modalità ivi indicate) con abuso di poteri o
con violazione di doveri inerenti alla funzione svolta o al servizio ricoperto. La
specificazione del requisito modale della condotta consente di selezionare ulteriormente la gamma dei soggetti agenti in grado d’integrare la condotta. Secondo quanto specificato a proposito dell’art. 615 c.p. (cui si rinvia per ulteriori
approfondimenti), l’abuso di poteri implica infatti il superamento dei limiti di
potestà comunque spettanti al soggetto che riveste la qualifica 76; mentre tale
requisito esula qualora costui si arroghi compiti che non gli pervengano proprio.
Segue – e lo stesso vale simmetricamente per la violazione dei doveri – che potrà
aversi l’illegittimità penalmente sanzionata solo da parte di coloro la cui funzione o il cui servizio li ponga a contatto con la sfera privata violata; o, in altri
termini, sussisterà il reato solo qualora l’illecito si colleghi logicamente allo svol76
DI FAZIO, Osservazioni sulla legge 8.4.1974 n. 98 in materia di tutela della riservatezza e delle libertà e segretezza delle comunicazioni, in Temi romana, 1974, 209.
500
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
gimento dell’attività che contraddistingue la funzione o il servizio: non potrà
trattarsi, ad es., di interferenza commessa dal pubblico ufficiale in vacanza o che
agisce per hobby, né di un fatto che esula del tutto dalle competenze del funzionario.
Un’ultima questione attiene alla natura della fattispecie. La previsione sancisce un autonomo arco edittale di pena, in dipendenza del compimento del
fatto secondo modalità ulteriori o speciali: si tratta allora di previsione autonoma di reato o di fattispecie circostanziale?
La mera specificazione dell’offesa sottesa ai delitti di indiscrezione e di divulgazione farebbe appunto pensare che si tratti di circostanza aggravante 77
delle fattispecie previste dai primi commi dell’art. 615 bis c.p., in applicazione
dei noti criteri distintivi degli elementi accessori 78. Ad opposta conclusione perviene tuttavia chi 79 eccepisce nella natura autonoma della figura di reato in
esame un motivo di differenziazione dalla circostanza comune disposta dall’art.
61, n. 9, c.p. e, al contempo, una ragione di simmetria rispetto al modo in cui si
pone l’omologa fattispecie dell’art. 615 c.p. nei confronti dell’art. 614 c.p.
3.7. I
RAPPORTI CON ALTRI REATI.
In tema di possibili rapporti con taluni reati contigui, occorre anzitutto esaminare l’eventualità che debbano essere imputate in capo agli stessi individui,
ed in concorso tra loro, entrambe le ipotesi delineate nei primi due commi dell’art. 615 bis c.p. Ben difficilmente, anzi, l’interferenza realizzata con i mezzi
d’insidiosa penetrazione o con quelli di documentazione di cui parla il primo
comma, sarà fine a se stessa. Più probabilmente essa verrà seguita da un’utilizzazione delle notizie o delle immagini indebitamente procurate, che ne implichi
l’ulteriore comunicazione ad estranei: tanto più quando si tratti di persone c.d.
a rilevanza pubblica, la cui sfera privata, se è più nettamente circoscritta, appare
tuttavia più esposta a subire un pregiudizio diffuso a causa di una più estesa
curiosità per le vicende che le riguardino. Del resto, non esistono impedimenti
di ordine strutturale alla compresenza di entrambe le fattispecie nel medesimo
77
CICCOTTI, cit., 453; SANGUINETI, cit., 359.
Per tutti v. PADOVANI T., Circostanze del reato, in Digesto pen., II, Torino, 1988, 194 ss.;
ID., Diritto penale, cit., 236 s.; GUERRINI, Le circostanze del reato, in AA.VV., Introduzione al
sistema penale, II, Torino, 2001, 278 ss. Per la prevalenza di criteri “formali” nella scelta tra
previsione autonoma di reato ed elemento circostanziale, v. Cass. pen., S.U., 26-6-2002, in
Guida dir., 2002, n. 42, 64, in Dir. pen. e processo, 2003, 295, con nota di BARTOLI, e in Cass.
pen., 2003, 2322, con nota di FABBRO. Assevera la qualificazione suggerita nel testo il riscontro
per la norma in esame dell’indice “probante” individuato da Cass. pen., S.U., 26-6-2002, cit., e
consistente nel richiamo al fatto-base – secondo la formula «se il fatto è commesso» – per
descrivere il precetto circostanziale.
79
Per tali ragioni ritengono l’art. 615 bis, 3o comma, c.p. figura autonoma di reato MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 450; PALAZZO, cit., 142; RONCO, cit., 1165.
78
ART. 615
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501
contesto criminoso. Si pensi al reporter giornalista che dopo aver realizzato un
servizio fotografico, collochi sulla rete internet le immagini più compromettenti
onde renderle di dominio pubblico.
Nondimeno le opinioni sono discordi su quale debba essere la disciplina applicabile alla pluralità delle fattispecie realizzate. Soluzione immediata sembrerebbe quella di riconoscere il concorso materiale dei reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione; e tale, in effetti, è il convincimento di una
parte della dottrina 80. L’eccessivo rigore della sanzione che seguirebbe al computo del cumulo delle pene, avuto riguardo al disvalore complessivo recato dalla
pluralità degli illeciti contestati, ha indotto tuttavia a cercare altre strade onde
pervenire all’assorbimento di un’ipotesi nell’altra.
Si è pensato in prima battuta 81 di configurare l’indiscrezione come «antefatto non punibile» della divulgazione, sul presupposto che la prima fattispecie
sia ordinariamente rivolta a realizzare la seconda e che codesta acuisca l’offesa
stigmatizzata dalla norma. Tuttavia le incertezze che avvolgono in generale l’esistenza della figura dell’antefatto non punibile nel nostro sistema penale e, soprattutto, l’impossibilità di giustapporre con sicurezza le condotte secondo un
ordine di progressione offensiva verso il compimento del reato più grave, stante
invece l’uguaglianza delle pene statuita dalla norma in esame, hanno impedito
l’affermarsi di tale soluzione.
Potrebbe allora profilarsi il rapporto tra l’indiscrezione e la divulgazione nei
termini di due fattispecie di un’unica norma 82, sicché unica rimarrebbe l’imputazione sia che l’agente commetta soltanto l’una o l’altra, sia che le realizzi entrambe; salvo a rimettere poi al giudice il compito di graduare la pena concretamente irrogabile secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p., in relazione all’eventualità che l’agente tenga o meno entrambe le condotte tipiche. Ma una
simile interpretazione, a ben vedere, potrebbe risentire di qualche imbarazzo,
ove si concordi con quella dottrina 83 che articola l’offesa sottesa ai primi due
commi dell’art. 615 bis c.p. in termini differenti e secondo prospettive in parte
autonome 84. E poi rimane l’incongruenza segnata dalla disparità della pena
astrattamente riservata a chi, ad es., commetta solo il delitto di indiscrezione
80
In tal senso agirebbe oltretutto il rilievo che la divulgazione non suppone necessariamente un’indiscrezione punibile, sicché non necessariamente i due fatti sono congiunti. Cosı̀
ARMATI, LA CUTE, cit., 341; FIORE S., cit., 10; VOLTA, cit., 539; ZAGNONI, cit., 990, i quali si risolvono
a scartare le diverse soluzioni di seguito indicate nel testo, in quanto esposte ad obiezioni non
del tutto superabili.
81
PALAZZO, cit., 155 ss.
82
CICCOTTI, cit., 451; GARAVELLI, cit., 609; MANNA, Beni della personalità e limiti, cit., 321
s.; ID., Tutela penale della personalità, cit., 118 s.; VITARELLI, cit., 308.
83
V. retro §§ 3.1., 3.3. e 3.5.
84
Cfr., ad es., BLAIOTTA, cit., 2809. MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale, I, cit., 449,
rileva inoltre che l’art. 615 bis, 3o comma, c.p., riferendosi ai due commi precedenti, parla di
«delitti», lasciando intendere la previsione di una pluralità di reati.
502
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DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
per avere prestato l’uso di una macchina fotografica con il solo intento di immortalare l’intimità di una persona, rispetto a chi, invece, abbia effettuato lo
scatto, dopodiché, per risoluzione autonoma, vi speculi diffondendo le immagini
al pubblico.
Si va pure incontro ad un sostanziale appiattimento delle responsabilità,
qualora s’ipotizzi nella divulgazione (2o comma) una figura di reato complesso,
suscettibile di contenere il delitto di indiscrezione (1o comma). Poiché, come si
è visto, l’una non presuppone necessariamente il verificarsi dell’altro – essendo
possibile che siano diffuse notizie o immagini ottenute lecitamente oppure procurate illecitamente da altri – si tratterebbe di reato eventualmente complesso 85, la cui plausibilità nel sistema non è uniformemente condivisa. A tale soluzione seguirebbe poi doversi punire allo stesso modo la divulgazione a prescindere dal fatto che lo stesso soggetto abbia anche indebitamente captato o meno
le notizie o le immagini vietate. Ancora una volta i soli correttivi possibili verrebbero affidati alla sensibilità del giudice in sede di commisurazione della pena
ai sensi dell’art. 133 c.p.
Di fronte ad obiezioni cosı̀ puntuali e numerose, non resterebbe allora che
confermare la soluzione più rigorosa in favore del riconoscimento del concorso
materiale tra le due fattispecie in esame, eventualmente temperato dalla esistenza del vincolo della continuazione.
Senz’altro ammissibile appare invece il concorso dell’art. 615 bis c.p. con le
fattispecie di violazione di domicilio (artt. 614-615 c.p.). Non vi è infatti incompatibilità ontologica tra l’ingresso fisico nei luoghi di domicilio e la penetrazione
ivi effettuata «a distanza»; e tanto meno con la successiva divulgazione delle
informazioni captate. Si pensi, ad es., al caso della troupe televisiva che insedi le
proprie apparecchiature di ripresa all’interno di un vasto parco privato, per poter spiare e documentare le intimità degli abitanti all’interno delle mura di una
villa; o a quello degli agenti di p.s. che penetrino clandestinamente nella dimora
altrui e predispongano microfoni o microspie per poi effettuare la ripresa a distanza di quanto ivi si verifichi. E si pensi ancora al caso di chi s’insinui furtivamente all’interno di un’abitazione onde fotografare documenti privati, di cui effettuare successivamente la pubblicazione 86.
85
In tal senso RONCO, cit., 1164, e soprattutto MANTOVANI F., Diritto penale, Parte speciale,
I, cit., 449, che rivaluta la locuzione «nei modi indicati nella prima di questo articolo», dalla
quale dovrebbe dedursi l’astratta comprensione dell’indiscrezione nella fattispecie di divulgazione. Sulla problematica prospettazione di ipotesi di reato eventualmente complesso, v. PROSDOCIMI, Reato complesso, in Digesto pen., XI, Torino, 1996, 214 e 217; ROMANO M., Commentario sistematico del codice penale, I, Artt. 1-84, 2a ed., Milano, 1995, 749; VASSALLI, Reato
complesso, in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 829.
86
Cass. pen., sez. IV, 28-4-1995, in Foro it., 1995, II, 617; in Cass. pen., 1997, 61 e in
Giust. pen., 1996, II, 583, la quale ha escluso che la semplice riproduzione fotografica dei documenti privati da parte dell’estraneo possa integrare la condotta di impossessamento con al-
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
503
Per contro è escluso un concorso tra l’incriminazione in esame e quella alternativamente disciplinata dall’art. 617 c.p. e concernente la cognizione, l’interruzione o l’impedimento illeciti di qualunque comunicazione o conversazione
(art. 623 bis c.p.), nonché la loro successiva rivelazione mediante un mezzo di
informazione al pubblico. Analogamente è negato il concorso di reati rispetto
alla fattispecie di cui all’art. 617 bis c.p., in tema di installazione di impianti e
apparecchi atti ad intercettare o impedire le predette comunicazioni.
Predisposte a tutela della riservatezza (rectius segretezza) di cui parla l’art.
15 Cost., esse si ritagliano un ambito loro proprio e distinto da quello che pertiene all’art. 615 bis c.p.: non già la captazione diretta di suoni od immagini
attinenti alla vita privata altrui; bensı̀ la intromissione nella trasmissione di
suoni, immagini o altri dati correnti tra persone diverse da quella che tiene la
condotta vietata e ad essa non diretti. Lı̀ si agisce nel momento dello svolgimento delle vicende private domiciliari; qui, invece, la condotta si rivolge nei
confronti di comunicazioni che sorgono per rimanere circoscritte tra persone
determinate, che potrebbero avere ad oggetto anche vicende non strettamente
private. Cosı̀, è stato chiarito in giurisprudenza che l’occulta collocazione all’interno di un’autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato d’installazione
d’apparecchiature atte ad intercettare o ad impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.) – non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono – né
quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), non essendo
qualificabile l’autovettura come luogo di privata dimora 87. Diversamente, pur
non rientrando nell’art. 615 bis c.p. (eventualmente nella forma tentata, beninteso), costituisce tuttavia il delitto dell’art. 617 bis c.p., il fatto d’installare una
microspia o una ricetrasmittente all’interno di un radiotelefono o del telefono di
una abitazione, perché si tratta di condotta rivolta ad effettuare una intercettazione telefonica di conversazione altrui e non dell’impiego di uno strumento di
ripresa sonora – quale potrebbe essere un miniregistratore – teso a captare notizie attinenti alla sfera privata 88. Seguendo tale ragionamento, allora, l’impiego
delle apparecchiature per l’intercettazione delle conversazioni dovrebbe valere
trui sottrazione, propria del furto, dal momento che gli stessi permangono nella disponibilità
iniziale del possessore; ed ha perciò configurato nel comportamento di chi penetri nottetempo
nella sede dell’azienda per effettuare la suddetta ripresa, un’ipotesi di violazione di domicilio in
concorso con il delitto di interferenze illecite nella vita privata.
87
Cass. pen., sez. V, 23-10-2008, in CED, 243153; T. Potenza, sez. riesame, 19-12-2008, in
Giur. di Merito, 2009, 1650, con nota di BARBIERI, Principio di tassatività e tutela penale
della riservatezza delle comunicazioni, ivi, 1663.
88
In termini sostanzialmente corrispondenti Cass. pen., V, 6-7-2005, n. 30875, in Guida
dir., Dossier n. 9, 2005, 98; Cass. pen., sez. VI, 6-10-1999, in Cass. pen., 2000, 3305; Cass. pen.,
sez. II, 29-3-1988, ivi, 1989, 1228, in Giust. pen., 1989, I, 449.
504
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
a configurare la previsione dell’art. 617 c.p., anziché quella di cui all’art. 615 bis
c.p., stante la diversità dell’oggetto materiale su cui insiste la condotta indicata.
Deve segnalarsi, infine, la teorica possibilità di convergenza tra la norma in
esame e gli artt. 622 e 623 c.p. nel caso di rivelazione compiuta da uno dei soggetti qualificati indicati dalle due ultime fattispecie, qualora si tratti di notizie
afferenti alla sfera privata, procurate nei modi descritti dall’art. 615 bis,
1o comma, c.p., costituenti altresı̀ «segreto» cui lo stesso è tenuto e che siano
rivelate nei termini sanciti dall’art. 622 o dall’art. 623 c.p. Si pensi, ad es., al
giornalista che, in violazione dell’art. 114, 6o comma, c.p.p., provveda a pubblicare l’immagine, carpita proditoriamente negli spazi abitativi, di un minore coinvolto in un procedimento giurisdizionale, cui segua una rilevante possibilità di
nocumento alla serenità psicologica del medesimo. La relazione di specialità
bilaterale tra gli artt. 615 bis e 622 c.p. parrebbe doversi risolvere in favore
della prima fattispecie con l’ausilio del criterio di sussidiarietà, in base al quale
la maggiore completezza della tutela alla sfera privata 89 assicurata dall’art. 615
bis c.p., trova conferma nella superiore entità della pena stabilita dalle relative
disposizioni.
3.8. ALCUNE
QUESTIONI PROCESSUALI.
Alcune questioni processuali meritano speciale attenzione in questa sede per la loro particolare connessione con la fisionomia della fattispecie incriminatrice.
3.8.1. LA
LEGITTIMAZIONE A PROPORRE QUERELA.
In ordine al regime di procedibilità cui è subordinato l’avvio dell’accertamento della fattispecie in esame – il quale risulta rimesso alla proposizione di
querela di parte, per quanto riguarda le ipotesi di base, mentre segue d’ufficio,
ove si tratti delle forme aggravate di cui al terzo comma dell’art. 615 bis c.p. –,
si ripropongono questioni analoghe a quelle già trattate a proposito del delitto di
violazione di domicilio (art. 614 c.p.): ad esso (retro § 1.11.1), pertanto, si rimanda per i comuni rilievi di ordine generale.
Merita soltanto di essere sottolineato che, proprio con riferimento al reato di
interferenze illecite nella vita privata, la recente giurisprudenza ha fornito una
significativa indicazione circa l’estensione della legittimazione a proporre que-
89
Sulla propensione dell’art. 622 c.p. a proteggere proprio la riservatezza e intimità delle
persone, si veda, di recente, SEMINARA, La circostanza aggravante dell’art. 622 c.p., in I nuovi
reati societari: diritto e processo, a cura di Giarda, Seminara, Padova, 2002, 627 ss.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
505
rela. La Suprema Corte 90 ha in particolare consentito la procedibilità per il delitto di indiscrezione nel caso della indebita ripresa fotografica di una persona
effettuata all’interno della sua abitazione, in forza della querela avanzata dal (solo) coniuge di lei, che pure era assente da quei luoghi al momento del fatto.
Posto che con la fattispecie in esame il legislatore ha inteso tutelare l’inviolabilità dei luoghi nei quali si svolga la vita privata, se il reato viene commesso in
un’abitazione occupata da un nucleo familiare, sono soggetti passivi del reato e
hanno il conseguente diritto di sporgere querela non solo le persone direttamente attinte dall’illecita intrusione (ad es., quelle fotografate all’interno dell’abitazione), ma anche tutti i componenti del nucleo, pur se assenti al momento
del fatto.
Tale conclusione – giustificata sulla base del rilievo che assume la sfera
personale di chiunque nello spazio «invaso» compia abitualmente atti della
vita privata che in quei luoghi si riflettono – tradisce un’idea dell’interesse
protetto che appare fortemente legata ad una concezione «domiciliare» della
riservatezza, quest’ultima capace di prevalere sull’esclusivo significato che dovrebbero avere aspetti strettamente intimi e individuali della persona; tanto
che l’offesa si manifesta anche quando il comportamento illecito attinga – solo
mediatamente – un contesto familiare attraverso il mero coinvolgimento di
certi luoghi. È un’ulteriore conferma della particolare conformazione della tutela assicurata dalla fattispecie in esame, in bilico tra autentica protezione
della riservatezza e salvaguardia del domicilio da indebite intromissioni di
estranei (v. retro § 3.3).
3.8.2. LA
LEGITTIMITA
v COSTITUZIONALE DELLE RIPRESE NEI LUOGHI
DI PRIVATA DIMORA. Una diversa questione si pone con particolare riferimento al delitto in questione, in relazione alla tenuta del limite costituito dal rinvio ai «luoghi indicati
nell’art. 614», onde debbano assumere rilievo penale i comportamenti qui puniti. È il problema della configurabilità del reato nel caso di «riprese» effettuate
a scopo di intercettazione delle attività criminose in corso di svolgimento nel
domicilio altrui. A tale eventualità è dedicata la disciplina contenuta nell’art.
266, 2o comma, c.p.p.; ed è chiaro che proprio tale disciplina subirà sollecitazioni differenti, quanto ai limiti applicativi che ne circondano lo svolgimento, in
dipendenza dell’estensione che si riterrà di dover attribuire al concetto di domicilio penalmente rilevante per la tutela da comportamenti criminosi. In definitiva, la questione si riverbera sulla utilizzabilità processuale del mezzo di ri90
Cass. pen., sez. V, 25-3-2003, in Riv. pen., 2003, 724; ivi, 2004, 120 e in Famiglia e dir.,
2003, 331 con nota di FOLADORE.
506
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
cerca della prova, per la quale occorre che l’intercettazione nei luoghi di domicilio sia motivata dal sospetto che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa.
Stante infatti il comune richiamo dell’art. 615 bis e dell’art. 266, 2o comma,
c.p.p. ai «luoghi indicati nell’art. 614», si profila ancora una volta l’opportunità
di valutare se la tutela della libertà domestica debba spingersi a comprendere
nel concetto di privata dimora anche taluni siti 91 che sembrerebbero normalmente privi delle dotazioni necessarie e sufficienti ad ospitare un soggiorno di
durata apprezzabile; siti che possono essere tuttavia capaci di consentire l’instaurazione di una stabile relazione persona-ambiente, atta ad isolare l’individuo
dal contesto circostante e nella quale si sostanzia la ragione di tutela della c.d.
riservatezza domiciliare. Emblematico il caso dell’intangibilità dell’abitacolo
delle autovetture, la cui riconduzione tra i luoghi privati, ai quali debbano prestarsi le maggiori garanzie supposte dall’art. 266, 2o comma, c.p.p., è stato oggetto di discussioni non del tutto sopite 92.
91
Di codesto avviso FALATO, Intercettazioni telefoniche e dettato costituzionale. A proposito di una consolidata giurisprudenza, in Cass. pen., 2000, 2037. Per alcune questioni
concernenti l’individuazione dei margini di ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni
nei luoghi di privata dimora cfr. BERTOSSI, Intercettazioni ambientali e tutela della libertà
domiciliare, in Dir. pen. e processo, 2004, 869; SINI, Nota sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, 2o comma, c.p.p., nella parte in cui consente l’intercettazione
delle comunicazioni dei detenuti in carcere, anche in assenza del fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa, in Giur. it., 2005, 10.
92
L’orientamento di gran lunga prevalente in giurisprudenza tende ad escludere la riconducibilità degli autoveicoli che non siano strutturalmente deputati ad ospitare attività di carattere inequivocabilmente intimo (come roulottes, camper, ecc.): cfr., ad es., Cass. pen., sez. V,
6-3-2009, cit. Nello stesso senso Cass. pen., sez. V, 30-1-2008, cit.; Cass. pen., sez. VI, 17-10-2006,
n. 4125, in Arch. nuova proc. pen., 2007, 669; Cass. pen., 1-12-2003, in Cass. pen., 2005, 1995;
Cass. pen., sez. VI, 10-12-2002, ivi, 2004, 1707; Cass. pen., 26-11-2002, in CED, 226149; Cass.
pen., 4-5-2001, ivi, 219901; Cass. pen., 23-1-2001, in Cass. pen., 2001, 2751; Cass. pen., 18-102000, ivi, 2746; Cass. pen., 22-1-1996, ivi, 1997, 1082. In senso favorevole si sono espresse
isolate pronunce, proprio con riferimento al tema delle intercettazioni di conversazioni: secondo
Cass. pen., sez. IV, 5-11-2002, in Guida dir., 2003, n. 17, 65, l’abitacolo di un autoveicolo può
essere considerato luogo di privata dimora solo se sia sin dall’origine strutturato (e venga di fatto
utilizzato) come tale, oppure qualora sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad
uso di privata abitazione, come può avvenire per gli homeless; nello stesso senso già Cass. pen.,
sez. II, 12-3-1998, in Cass. pen., 2000, 2026. Deve inoltre ricordarsi l’obiter dictum della Cass.
pen., S.U., 31-10-2001, in Guida dir., 2001, n. 48, 68 e in Dir. pen. e processo, 2003, 194, che
sembra ammettere la configurabilità delle autovetture come privata dimora. Il problema della
qualificazione dei luoghi si è concretamente posto, poi, anche per le intercettazioni effettuate nei
locali di esercizio delle attività commerciali. A tali fini, è stato escluso che, almeno nelle ore di
apertura al pubblico, costituisca luogo di dimora il deposito di una società esercente il commercio di carni: cfr. Cass. pen., 20-12-1991, in Giust. pen., 1991, II, 455; Cass. pen., 17-12-1991, in
Riv. pen., 1993, 130; e da Cass. pen., 2-12-1991, in Cass. pen., 1993, 2070; mentre Cass. pen.,
19-12-1992, ivi, 1995, 990 vi ha ricompresa la sede di un’agenzia di trasporti commerciali. Di
recente, però, Cass. pen., 12-12-2002, ivi, 2004, 4143, ha negato che un’agenzia di pompe funebri costituisca privata dimora; e, sempre ai fini del corretto espletamento di intercettazioni probatorie, Cass. pen., sez. VI, 10-1-2003, in Cass. pen., 2004, 1305, e Cass. pen., 10-1-2003, ivi,
2004, 2021, hanno escluso che il bagno di un locale pubblico integri privata dimora.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
507
In linea di massima ritornano anche per l’art. 615 bis c.p. le conclusioni cui
è pervenuta la giurisprudenza 93 in termini di compatibilità della disciplina delle
intercettazioni con la tutela della sfera domiciliare privata e che sono state indicate in commento all’art. 614 c.p. (v. retro § 1.11.2). Solo che, mentre lı̀ si
trattava di definire essenzialmente il problema dell’ingresso di agenti di p.s. nei
luoghi privati per installare apparecchiature di intercettazione, qui vengono in
considerazione direttamente i rapporti tra la tutela penale a garanzia dell’inviolabilità della libertà domiciliare, da un lato, e la disciplina che consente di captare le comunicazioni tra persone presenti. E al riguardo bisogna dire che
quanto stabilito dagli artt. 266 ss. c.p.p. risponde al doppio limite della riserva di
legge e di giurisdizione che l’art. 14 Cost. pone come condizione per effettuare
legittime ingerenze nel domicilio altrui; sicché, in definitiva, non sorge responsabilità penale per lo svolgimento di quell’attività avente finalità probatorie. Cosı̀
è, almeno, per quanto concerne l’intercettazione di suoni e/o parole. Qualche
dubbio sorge invece per la captazione delle immagini, pure suscettibile di dar
luogo al delitto di cui all’art. 615 bis c.p. ed apparentemente trascurata dalla
normativa processuale, che disciplina il mezzo di ricerca della prova summenzionata.
Preliminare alla questione in esame risulta stabilire se le riprese visive o
video-filmate costituiscano anch’esse vere e proprie ipotesi di intercettazione 94
oppure se le stesse non possano valere se non come prove documentali (art. 234
c.p.p.) 95 (in quanto però effettuate fuori del procedimento), “atipiche” (art.
189 c.p.p.) (se compiute nel corso delle indagini preliminari) o al limite prove
documentali non disciplinate dalla legge (ex artt. 189 e 234 c.p.p.) 96. Profilare
queste seconde eventualità, comporterebbe di dover sottrarre il compimento
delle medesime all’ambito della disciplina degli artt. 266 ss. c.p.p. ed al riscontro
dei relativi presupposti applicativi. In questo senso la liceità della captazione
potrebbe discendere unicamente dal carattere non «indebito» della condotta,
alla luce del rapporto di prevalenza che si voglia attribuire all’interesse costituzionalmente rilevante all’accertamento dei reati (art. 112 Cost.): ma ciò – si
noti – in assenza di una disciplina legale che soddisfi il vincolo di riserva di legge
93
Si ricordi per tutte Cass. pen., sez. VI, 10-11-1997, in Cass. pen., 1999, 1188 con nota di
CAMON; in Dir. pen. e processo, 1998, 1265 e in Studium iuris, 1998, 542.
94
Cass. pen., 11-12-2003, in CED, 229003.
95
Cass. pen., sez. V, 20-10-2004, in CED, 230394; Cass. pen., sez. III, 15-6-1999, ivi,
214457; Cass. pen., sez.VI, 10-12-1997, ivi, 210579; Cass. pen., sez. V, 25-3-1997, ivi, 208137;
Cass. pen., sez. IV, 13-12-1995, ivi, 204048; Cass. pen., sez. V, 18-10-1993, ivi, 195556.
96
Cass. pen., 7-5-2004, in CED, 228732; Cass. pen., sez. IV, 18-3-2004, ivi, 229137; Cass.
pen., sez. VI, 21-1-2004, ivi, 229003; Cass. pen., sez. V, 26-10-2001, ivi, 220261. In dottrina
ZIGNANI, Una discutibile pronuncia in tema di prove illegittimamente carpite nel domicilio, in Cass. pen., 2004, 1312. In senso contrario FILIPPI, Intercettazioni telefoniche (diritto
processuale penale), in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 2002, 581.
508
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
e di giurisdizione previsto dall’art. 14 Cost. per la delimitazione dei margini di
compressione della garanzia dell’inviolabilità del domicilio tutelato 97.
Sull’argomento è intervenuta ex professo la Corte costituzionale 98, la quale
pur esimendosi dal pervenire ad una declaratoria d’illegittimità dell’art. 266
c.p.p. con effetto “additivo”, ha sottolineato la mancanza (e la necessità) di una
apposita disciplina legislativa che, in attuazione delle garanzie di cui agli artt. 14
e 15 Cost., contempli anche i casi di intercettazioni da effettuarsi a mezzo di
riprese visive e di videoregistrazioni nei luoghi di domicilio, in modo da contemperare attentamente il pregiudizio arrecato all’interesse tutelato dalla fattispecie di interferenze illecite nella vita privata con l’interesse all’accertamento dei
reati e al mantenimento della sicurezza pubblica. Peraltro tale conclusione –
precisa la Consulta – non riguarda le immagini che contengono messaggi gestuali, le quali costituiscono già di per sé «comunicazione», sicché bene possono rientrare nell’ambito dell’attuale disciplina delle intercettazioni ambientali
e possono considerarsi lecite, finché si mantengano entro i corrispondenti limiti
applicativi. Le riprese di comportamenti di tipo non comunicativo, invece, sono
effettivamente sprovviste di una normativa capace di attuare la garanzia costituzionale di inviolabilità del domicilio e la cui esatta individuazione dovrebbe
essere rimessa al legislatore, non potendo certo essere la Corte costituzionale
stessa ad assumersi un tale compito in sede di valutazione della legittimità di
norme penali o processuali 99.
Fintanto che non intervenga una tale apposita disciplina, le riprese di questo
secondo tipo (c.d. “non comunicative”) effettuate nei luoghi di privata dimora
(in quanto effettuate in violazione di garanzie costituzionali) si espongono alla
sanzione processuale della inutilizzabilità in giudizio (art. 191 c.p.p.) e sono suscettibili, sussistendone tutti i requisiti sostanziali, di configurare la fattispecie
di indebita interferenza nella vita privata. Se invece le medesime riprese afferiscono a luoghi diversi da quelli privati, allora un problema di tutela (anche penale) della riservatezza altrui non si pone e le risultanze probatorie assunte saranno utilizzabili come prove documentali (o prove atipiche) non disciplinate
dalla legge (artt. 189 e 234 c.p.p.) 100.
97
Proprio tale aspetto è rilevato da Cass. pen., sez. VI, 10-11-2997, cit., che nega appunto
che possa ricavarsi la legittimità dell’attività d’indagine per il solo riferimento agli artt. 189 e 234
c.p.p. delle riprese visive ottenute.
98
C. Cost., 24-4-2002, n. 135, in Giur. cost., 2002, 1062, con note in parte critiche di PACE A.,
Le video-registrazioni ambientali tra gli artt. 14 e 15 Cost., ivi, 1070; e MARINI F.S., La costituzionalità della riprese visive nel domicilio: ispezione o libertà sotto-ordinata?, ivi, 1076.
99
Conforme la giurisprudenza successiva: per tutti Cass. pen., 29-1-2003, in Cass. pen.,
2004, 1304. In dottrina SAPONARO, Sulla vexata quaestio della natura delle videoregistrazioni,
ibidem, 3282.
100
Cass. pen., 19-1-2005, inedita; Cass. pen., 18-3-2004, cit. È sostanzialmente questa la
conclusione raggiunta più di recente da Cass. pen., sez. II, 24-4-2007, in Rass. pen., 2008, 838,
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
509
L’assetto prefigurato dalla Corte costituzionale ha trovato parziale conferma
in un recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
teso a porre fine a difformità d’indirizzi giurisprudenziali in merito alla ammissibilità ed utilizzabilità delle riprese effettuate a scopo di intercettazione nei luoghi di privata dimora. Come si è avuto modo di dire già a proposito della eventuale configurabilità del reato di violazione di domicilio (v. retro § 1.11.2), le
Sezioni Unite 101, pur confermando l’impianto del ragionamento seguito dalla
Consulta (e in particolare la necessità di distinguere tra riprese di comportamenti “comunicativi” e le riprese di comportamenti “non comunicativi”, quelle
effettuate in luoghi privati da quelle effettuate in luoghi pubblici), hanno altresı̀
precisato che l’esigenza di trattenere le operazioni di polizia non ricorre per
luoghi ove si svolgano atti di vita privata ma che per le loro caratteristiche intrinseche non possono definirsi luoghi di domicilio (com’è a dirsi per clubs,
privè ed ambiti appartati di locali notturni): in tali spazi – in sostanza caratterizzati sia da aspetti di privatezza che da profili di pubblicità – la conduzione di
momenti di vita privata non corrisponde alla natura obbiettiva dei luoghi e non
sollecita perciò la soddisfazione della duplice condizione posta dall’art. 14 Cost.
per l’effettuazione delle riprese a scopo di intercettazione.
Nondimeno: mentre le videoregistrazioni di comportamenti “non comunicativi” in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell’art. 14 Cost.,
sono illegittime (addirittura “incostituzionali”) e processualmente inutilizzabili,
né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189
c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della
prova come necessaria condizione della sua ammissibilità (mentre le videoregistrazioni non comunicative sarebbero acquisite in violazione dell’art. 14 Cost.),
le videoregistrazioni di comportamenti “non comunicativi” in luoghi (nella specie, appunto, i privés o i bagni di un locale pubblico) che, pur non costituendo
domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate,
rientrano nella categoria delle prove atipiche e sono suscettibili di utilizzazione
probatoria sempre che siano eseguite sulla base di un provvedimento motivato
dell’autorità giudiziaria alle condizioni stabilite dall’art. 189 c.p.p. In tali ambiti e
secondo cui le videoregistrazioni operate in luoghi pubblici ovvero aperti od esposti al pubblico,
se eseguite dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, costituiscono prova
atipica che non necessita dell’autorizzazione del G.I.P., e, documentando attività investigative
non ripetibili, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo per il dibattimento.
101
Cass. pen., S.U., 28-3-2006, in Dir. pen. e processo, 2006, 1213, ivi, 1347, con nota di
CONTI, Le video-riprese tra prove atipiche e prove incostituzionali. Le Sezioni Unite elaborano la teoria dei luoghi “riservati”; in Riv. polizia, 2006, 796; in Guida dir., 2006, n. 33,
51; in Corr. Merito, 2006, 1191, con nota di PICCIALLI, Illegittimità delle video registrazioni di
comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare; in Riv. pen., 2007, 463; in Arch.
nuova proc. pen., 2007, 494, con nota di PULITO; in Dir. internet, 2007, 177, con nota di PORTELLI, Video riprese in luoghi pubblici ed in ambienti domiciliari.
510
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
in relazione a certe attività, insomma, il regime cui è condizionata la legittimità
(e quindi la liceità) delle riprese a scopo di intercettazione è quello “meno rigoroso” delle prove atipiche, ma comunque ben distinto da quello della loro libera ammissibilità e della loro libera utilizzabilità in giudizio.
A fronte della perdurante assenza di una legislazione tesa a regolamentare i
casi di intercettazione di immagini “non comunicative” nei luoghi di domicilio,
compiute allo scopo di accertare l’avvenuta commissione di reati, la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta ad affrontare il problema 102. Nell’occasione la Corte ha ribadito che la mancanza di una siffatta disciplina in quel settore, lungi dal rappresentare una delega in bianco della potestà concessa agli
organi investigativi di intercettare immagini della vita privata altrui, costituisce
un ostacolo rispetto al compimento di certi atti, perché impedisce di ritenere
soddisfatta la condizione per cui in taluni casi (individuati dalla legge), le riprese sono possibili solo previa autorizzazione del giudice. Pertanto, perdurando la lacuna normativa, le riprese di immagini non assimilabili ad una “comunicazione” debbono ritenersi radicalmente vietate se compiute nei luoghi di
privata dimora.
3.8.3. LA
LEGITTIMITA
v DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.
Molto delicata si profila infine la questione dei rapporti esistenti tra i delitti
di indiscrezione e di divulgazione di immagini, suoni e notizie altrui, puniti dall’art. 615 bis, 1o e 2o comma, c.p., e la disciplina delle indagini difensive che
consentono all’avvocato «di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito» (art. 327 bis c.p.p.); o, più in
generale, dei rapporti tra quelle fattispecie incriminatrici e l’attività difensiva del
rappresentante di parte, quando tale attività e la successiva formazione e allegazione del mezzo di prova rechino un pregiudizio alla riservatezza della controparte e/o di terzi. È «di scuola» l’esempio del soggetto, che, per provare il
tradimento dell’obbligo di fedeltà matrimoniale ad opera del coniuge, si procuri
fotografie che ritraggano momenti della relazione adulterina, consumata negli
ambienti privati dell’amante (terzo), e le produca nel giudizio di separazione
personale, esponendo l’intimità di costui all’attenzione dei soggetti processuali.
Ma si pensi pure al caso della persona offesa querelatasi per aver subito un
furto, che si procuri nei modi indicati dall’art. 615 bis c.p. notizie o immagini atti
ad individuare la refurtiva e l’autore dell’illecito spossessamento.
Per vero, lo stesso problema può porsi anche con riferimento al delitto di
intercettazione di altrui conversazioni e comunicazioni instaurate tra persone a
102
C. Cost., 16-5-2008, n. 149, in Dir. pen. e processo, 2008, 957, con nota di DI CHIARA,
Riprese visive e luoghi riservati: i profili di tutela della libertà di domicilio.
ART. 615
BIS
- INTERFERENZE
ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
511
distanza (artt. 617 e 617 bis c.p. in relazione all’art. 623 bis c.p.); e con riferimento al trattamento illecito di dati personali, punito dall’art. 167, 1o comma,
d.lg. n. 196/2003.
Proprio il c.d. codice della privacy offre alcune prime indicazioni, utili a
tracciare la via per affrontare la questione. L’art. 24, 1o comma, lett. f), d.lg.
n. 196/2003, nel consentire il trattamento di dati personali altrui pur in mancanza di un consenso espresso dal loro titolare, ne ammette il compimento «con
esclusione della diffusione», quando «è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale». Dunque è consentito prendere cognizione di tali dati,
gestirli ed anche comunicarli a persone determinate, come appunto avviene rispetto ai soggetti di un processo: ma solo entro rigorosi limiti di stretta necessità, legati al fine dell’utilizzo ed al tempo del loro impiego. Giustamente è stato
rilevato 103 come tali indici sottendano il dovere da parte del giudice chiamato a
sindacare la liceità penale del comportamento della parte processuale attraverso il suo avvocato, di verificare il concreto rispetto dei limiti che la legge
pone a condizione della liceità del trattamento e della comunicazione dei dati, in
esito ad un bilanciamento tra interessi potenzialmente confliggenti tra loro.
Già: ma quali sono e quale il rango di questi interessi in relazione ai quali il
giudice dovrebbe in concreto verificare il rispetto delle proporzioni assunte in
termini generali ed astratti dal legislatore? E poi, anche una volta che siano
identificati gli interessi in gioco, come procedere rispetto al nostro caso di partenza, riguardante la divulgazione di notizie o immagini «riservate», in quanto
attinenti allo svolgimento della vita privata, rispetto al quale non sembra
senz’altro trasponile la disciplina in materia di privacy documentale, a meno
di non voler forzare il significato di «dato personale», assunto a base dall’art. 4,
1o comma, lett. b), d.lg. n. 196/2003?
Quanto agli interessi in gioco, essi possono essere i più vari, a seconda della
situazione nella quale s’innesta la relazione conflittuale tra le norme. In termini
assolutamente generali rileveranno, da un lato, senz’altro la riservatezza, risalente all’art. 2 Cost. e che a sua volta può ritenersi strumentale al rispetto della
dignità personale, del decoro, della serenità personale nelle relazioni interpersonali e familiari e via dicendo; dall’altro, il diritto di azione o di difesa giurisdizionale 104, sancito dall’art. 24 Cost. e che può a sua volta prestarsi a tutelare
103
NARONTE, cit., 836.
Per una particolare manifestazione di tale bilanciamento cfr. MOLLACE, Le perquisizione presso gli studi professionali: un «ragionevole» balancing tra esigenze investigative
e diritto di difesa, in Giur. it., 2007, 3.
104
512
DEI
DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA
v DEL DOMICILIO E L’INVIOLABILITA
v DEI SEGRETI
ulteriori diritti costituzionalmente rilevanti, come, ad es., il rispetto dei doveri
coniugali contratti con il matrimonio 105 e risalenti a quella garanzia di unità familiare di cui parla l’art. 29, 2o comma, Cost., oppure come quegli altri diritti
personali (la vita, l’integrità fisica, la libertà, l’onore e la reputazione) o quei
diritti comunque di primario rilievo (corrispondenti a beni superindividuali),
per accertare la lesione dei quali si agisce in giudizio penale, in funzione di ausilio all’attività dell’organo di accusa.
Trasporre la disciplina del d.lg. n. 196/2003 per delimitare gli estremi di configurabilità dell’art. 615 bis c.p., costituirebbe d’altra parte un’operazione di analogia che, se anche in bonam partem, potrebbe pur sempre essere ritenuta di
dubbia legittimità 106. E potrebbe apparire operazione volta ad aggirare il limite
della doppia riserva di legge e di giurisdizione sancito dall’art. 14 Cost. a tutela
dell’inviolabilità del domicilio e della vita privata.
Se è vero che l’art. 615 bis c.p., nel richiedere che la condotta tipica sia
tenuta «indebitamente», sottende un espresso riferimento alla mancanza di
cause di giustificazione, è ad esse che deve guardarsi per risolvere la questione
di partenza 107. In particolare, potrà farsi appello alla fattispecie di esercizio di
un diritto (art. 51 c.p.), per invocare il ricorso alla facoltà costituzionalmente
sancita dall’art. 24 Cost. di produrre in giudizio documenti, allo scopo di difendere una propria situazione soggettiva: facoltà, il cui esercizio renderebbe lecito
il comportamento dell’agente quand’anche esso implichi un sacrificio della riservatezza penalmente tutelata.
Si tratta nondimeno di definire i limiti entro cui può ammettersi un tale sacrificio; e in particolare occorre rinvenire norme giuridiche che stabiliscano le condizioni di operatività di certe facoltà: problema, che, come abbiamo visto, affligge
il compimento delle riprese di immagini c.d. “non comunicative” nei luoghi di privata dimora. Un tale passaggio si rende tanto più necessario, perché nell’art. 14
Cost. la violazione dell’ambito domiciliare è subordinata all’esistenza di previsioni
legali che ne ammettano la possibilità; ma anche perché l’eventualità che l’esercizio di talune facoltà garantite dall’ordinamento resista all’incriminazione altrimenti stabilita da norme penali, è subordinata all’esistenza di statuizioni normative (anche regolamentari) che ne specifichino le modalità scriminanti.
Se si ritiene che l’art. 24 d.lg. n. 196/2003 non valga a disciplinare l’attività di
captazione di immagini “private” a scopo difensivo, è giocoforza valutare se negli
artt. 327 bis c.p.p. possano rinvenirsi estremi sufficienti per delimitare un ambito di legittimità per tale attività: dalla ponderazione dell’importanza degli interessi in gioco (ad es., a seconda del profilo di riservatezza coinvolto e delle
situazioni giuridiche per la quale la parte processuale agisce) alla valutazione
105
106
107
Sul punto ancora NARONTE, cit., 838.
Cfr., infatti, PADOVANI T., Diritto penale, cit., 35 ss.
Cosı̀ anche NARONTE, cit., 839 s.
ARTT. 615
TER-615 QUINQUIES
-I
DELITTI CONTRO LA RISERVATEZZA INFORMATICA
513
della più o meno stringente necessità per il soggetto di produrre quella documentazione, sino alla considerazione del rango e della natura degli interessi di
terzi che (in quanto accidentalmente captati dalle riprese visive o sonore) siano
loro malgrado coinvolti dalla produzione della documentazione in giudizio.
§4-I
DELITTI CONTRO LA RISERVATEZZA INFORMATICA
E TELEMATICA DEL DOMICILIO
(ARTT. 615 TER-615 QUINQUIES)
SOMMARIO:
4.1. Premessa: l’iter legislativo della disciplina vigente: la l. 23-12-1993, n. 547. – 4.2. Segue: la
l. 18-3-2008, n. 48.
4.1. PREMESSA: L’ITER LEGISLATIVO
LA L. 23-12-1993, N. 547.
DELLA DISCIPLINA VIGENTE:
L’art. 4 della l. 23-12-1993, n. 547 (Modificazioni ed integrazioni alle norme
del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica) ha inserito all’interno del codice penale l’art. 615 ter (Accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico), l’art. 615 quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) e l’art. 615
quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un
sistema informatico).
L’intervento del legislatore italiano prende le mosse dalle indicazioni in materia di lotta alla criminalità informatica provenienti dal Consiglio d’Europa, l’organizzazione intergovernativa che – come noto – riunisce gran parte dei paesi
europei, inclusi i paesi membri dell’Unione Europea, ed i cui principali obiettivi
sono la tutela dei diritti dell’uomo, la salvaguardia dell’identità culturale europea
e della sua diversità e lo sviluppo della stabilità democratica in Europa.
Tra gli strumenti a disposizione del Consiglio, quello che più direttamente
incide sulle scelte nazionali di politica criminale, è la possibilità di contribuire
alla definizione di una legislazione europea comune, attraverso la predisposizione di Convenzioni – trattati internazionali a carattere multilaterale o bilaterale, vincolanti gli Stati che le ratificano – ovvero per il tramite delle Raccomandazioni. Con questi atti, il Consiglio si limita a suggerire agli Stati membri, attraverso la definizione di linee guida e di prassi, soluzioni efficaci e concrete per
affrontare a livello nazionale determinate questioni o problemi.
Se le Convenzioni vincolano direttamente gli Stati ratificanti, alla attuazione
delle Raccomandazioni da parte dei singoli Stati presiede il generale obbligo di
cooperazione giuridica alla base dell’istituzione stessa del Consiglio d’Europa:
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