Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
in
COMUNICAZIONE PUBBLICA E D’IMPRESA
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TESI DI LAUREA
IN
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (CORSO AVANZATO)
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“LA VOCE DEL SILENZIO PER COMUNICARE
L’UNIONE EUROPEA”
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Candidato
Ch.mo Prof.
Fulvio Iannucci
Martina Markowicz
Matricola 176000184
Correlatore
Ch.mo Prof.
Umberto Costantini
Anno Accademico 2012 - 2013
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Relatore
Indice
INTRODUZIONE ........................................................................................................................3
CAPITOLO I: L’UNIONE EUROPEA .....................................................................................8
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1.1. NASCITA DELLA COMUNITÀ EUROPEA .............................................................................11
1.1.1. Primo passo della Comunità Europea: la CECA ..................................................16
1.1.2. CED, CEP e teoria funzionalista ...........................................................................19
1.1.3. Trattati di Roma: CEE e EURATOM.....................................................................22
1.2. L’UNIONE EUROPEA ......................................................................................................24
1.2.1. Il Trattato di Maastricht ........................................................................................26
1.2.2. I Trattati di Amsterdam e Nizza .............................................................................29
1.2.3. Dichiarazione di Laeken e Trattato di Lisbona .....................................................31
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CAPITOLO II: I DIRITTI FONDAMENTALI .....................................................................34
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2.1. I PRINCIPI DELL’UNIONE EUROPEA ...............................................................................36
2.2. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA ................................41
2.2.1. Il Contenuto della Carta dei diritti fondamentali ..................................................44
2.3. I DIRITTI DEI DIVERSAMENTE ABILI ...............................................................................47
2.3.1. I diritti dei diversamente abili in ambito Internazionale .......................................49
2.3.2. I diritti dei diversamente abili in ambito Europeo.................................................51
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CAPITOLO III: IL SILENZIO................................................................................................55
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3.1. IL SILENZIO NELL’ARTE .................................................................................................59
3.1.1. Il silenzio nelle arti figurative................................................................................60
3.1.2. Il silenzio nella musica...........................................................................................66
3.1.3. Il silenzio nella poesia ...........................................................................................69
3.1.4. Il silenzio nel cinema .............................................................................................72
3.2. IL SILENZIO IN PUBBLICITÀ ............................................................................................76
3.2.1. La pubblicità “silenziosa” .....................................................................................79
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CONCLUSIONI .........................................................................................................................83
APPENDICE ..............................................................................................................................89
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CRONOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA.................................................89
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE............................................................................91
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ................102
STRATEGIA EUROPEA SULLA DISABILITÀ 2010-2020: UN RINNOVATO IMPEGNO PER L’EUROPA
SENZA BARRIERE ......................................................................................................................147
STORYBOARD .........................................................................................................................159
1) Silenzio del Ballo .......................................................................................................159
2) Silenzio del Viaggio ...................................................................................................161
3) Silenzio della Cucina .................................................................................................163
TABELLA DEI BALLI, MONUMENTI E PIATTI..........................................................................165
SITOGRAFIA ..........................................................................................................................171
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BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................166
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Il primo cavo telegrafico era composto
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da 548000 km di fili di ferro e rame
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e si estendeva per 4630 km sul fondo dell'oceano.
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Una volta posato il cavo
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si potevano usare codici e impulsi elettrici
Noi esseri umani abbiamo un impulso innato
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per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo.
Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati
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di condividere le nostre idee.
fa parte del nostro bisogno di comunità.
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Per questo continuiamo a mandare segnali e segni,
per questo li cerchiamo negli altri,
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siamo sempre in attesa di messaggi
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sperando di realizzare una connessione,
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e se non abbiamo ricevuto un messaggio
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non vuol dire che non sia stato inviato:
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a volte significa solo che
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non ascoltiamo abbastanza.
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(Touch)
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Introduzione
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“Uniti nella diversità”. Questo è il motto scelto per l’Unione Europea sottolineando
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come l’Europa sia costituita da diversi popoli che nel corso dei secoli hanno rafforzato
la propria cultura, lingua, tradizione e religione, e come la sua essenza sia anche la sua
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forza. Diverse culture che a partire dal 1950 lanciano una sfida: tentare di diventare un
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tutt’uno, una stessa organizzazione economica, politica e decidono nel 2001 di darsi
anche una stessa Costituzione e di stabilire per i nuovi cittadini d’Europa dei diritti
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fondamentali.
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“Dell’Europa nessuno al mondo sa se sia circondata dal mare, né da dove abbia
tratto questo nome; né si conosce chi gliel’abbia dato; a meno di dire che il paese
Ma appunto si sa che quella donna era di origine asiatica, e che non giunse nel paese
degli Elleni ora chiamato Europa, ma solo dalla Fenicia a Creta, e da Creta nella
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abbia preso il nome da Europa di Tiro. E prima sarebbe stato anonimo come gli altri.
Licia. Ma basta di questo, e in proposito seguiremo l’uso comune”1.
La strada dell’Unione Europea, come si vedrà, inizia con un’idea di Europa Unita già
presente in epoca greca quando la si contrapponeva ai continenti orientali, antitesi fra
due idee di civiltà, ed è nell’epoca di Alessandro Magno che l’idea di civiltà europea
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fornisce la base per la formazione di una vera e propria politica europea, con la proposta
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di costruire uno Stato europeo da opporre a quello asiatico.2 Questa concezione sarà
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ripresa in seguito da Carlo Magno con la costituzione del Sacro Romano Impero, ma ci
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vorranno molti secoli prima di vedere un’Europa “riunita” sotto il profilo politico.
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Nel 1623 Crucè ritiene che solo un’alleanza tra i Paesi che fanno parte dell’Europa
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possa limitarne i conflitti interni. Con lui, inizia un dibattito sui temi di Europa riunita
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che durerà fino al XX secolo, e che vede protagonisti pensatori come Rousseau, Kant,
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Hegel, mentre con l’avvento dei conflitti mondiali e della successiva nascita del patto
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Atlantico (NATO) e del Patto di Varsavia, il dibattito cede il passo all’azione politica,
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con personaggi politici come de Gaulle, Churchill e de Gasperi. Si nota quindi come
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Europa.
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non esista solo una storia della formazione dell’Europa ma anche una storia sull’idea di
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Nella storia recente, un elemento indicativo del processo per la costituzione
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dell’Unione Europea è sicuramente il riconoscimento di una serie di principi e diritti
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fondamentali comuni da tutelare di cui decidono di dotarsi gli Stati membri. Anche qui
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il processo che porta a questa realizzazione non sarà facile: nel 2001 c’è un primo
Tra i principi fondamentali va ricordata, in particolare, l’uguaglianza di tutti i
cittadini europei, uguaglianza che sottende all’inclusione dei minori, degli anziani e dei
cittadini diversamente abili. Me è su questi ultimi che ci si vuole soffermare.
1
2
Erodoto. (2012). Storia. Roma: Newton Classici.
Ricceri, M. (2004). Il cammino dell'idea di Europa: appunti e letture. Rubbettino.
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tentativo ma sarà con il Trattato di Lisbona del 2009 che ciò diventerà legittimo.
L’Unione Europea con le sue istituzioni vuole realizzare una società accessibile a
tutti migliorando la cooperazione con i cittadini diversamente abili e incoraggiando la
raccolta, lo scambio e l’elaborazione di dati comparabili e di statistiche. Vuole tentare di
creare pari opportunità, eliminando gli ostacoli culturali e materiali, per dar luogo a una
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vera e propria integrazione dei disabili attraverso dei progetti finanziati dall’Unione
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Europea. A tal proposito saranno quindi esposti i principi generali che l’Unione Europa
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adotta, talvolta riportati in maniera esplicita dai trattati, altre volte implicitamente
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riconosciuti, riguardanti i diritti fondamentali dei cittadini e i diritti fondamentali dei
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diversamente abili.
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Per sottolineare le differenze che sono ancora presenti all’interno dell’Unione
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Europea si analizzerà il motto “Uniti nella diversità” dando, quindi, rilievo a tutte le
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differenze che contraddistinguono i cittadini dell’Europa.
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Da quest’analisi “Europea”, risulta naturale interrogarsi sul modo in cui sia possibile
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comunicare l’Europa a un pubblico che non ha una lingua comune. La risposta
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analizzata in questa tesi è data dal silenzio che può diventare la “lingua dell’Europa”,
unendo non solo popoli diversi ma anche cittadini che non hanno le stesse facoltà,
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come, per esempio, persone con disabilità uditive.
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Si passerà quindi all’analisi del silenzio individuando come esso sia uno strumento
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molto presente nella comunicazione, da sempre approfondito da teologi, filosofi,
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psicologi e sociologi. Partendo da un’analisi del rapporto che intercorre tra silenzio e
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parola si vedrà in che modo questi due elementi siano entrambi fondamentali all’interno
s’indagherà su come entrambi trovino la loro ragion d’essere in assenza l’uno dell’altro.
Inoltre, si noterà come nella società contemporanea pervasa ormai dal troppo rumore,
talvolta assordata anche da un volume troppo alto si senta un bisogno di silenzio.
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della comunicazione e, come a volte, il primo possa rendere più delle parole; inoltre
Spesso mentre si guarda un programma televisivo, si è interrotti da rumorosi annunci
pubblicitari che in realtà non superano il valore massimo del volume raccomandato,
sembrano solo aver un suono più intenso rispetto a uno show televisivo; questo perché i
tecnici del suono utilizzano un processo definito addolcimento per mantenere il suono
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vicino al limite superiore in modo tale che per l’intera durata dello spot il suono sia
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costantemente alto3.
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D’altro canto, l’assenza di parole può far si che lo spettatore, e più in generale
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l’individuo, possa sviluppare il proprio senso critico, creandosi delle proprie
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valutazioni, non subendo il plagio concettuale derivato da opinioni, pubblicità e slogan
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politici. Da questi presupposti, sono nate diverse realtà comunicative tra cui si riporta, a
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titolo esemplificativo, il telegiornale “No comment Tv” dell’emittente “Euronews” che
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si limita a trasmettere immagini senza commenti, corredando ciascun video del motivo
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per il quale si è deciso di creare un notiziario del genere: “A euronews, crediamo
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nell’intelligenza umana e siamo convinti che il ruolo di un canale d’informazione sia
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fornire ad ogni individuo materia sufficiente perché possa forgiarsi la propria opinione
sul mondo.
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Anche noi pensiamo che le immagini, delle volte, non abbiano bisogno di spiegazioni
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o di commenti. Per questo abbiamo creato "No comment" e No Comment TV: per
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mostrare il mondo da una prospettiva diversa…”.
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Proprio da questa citazione si può quindi comprendere come la sola forza
possa
comunicare
e
far
nascere
emozioni
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dell’immagine
convincimenti
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nell’osservatore.
È proprio nelle arti figurative che questo concetto si manifesta in modo incisivo,
essendo capaci di suscitare in chi le guarda una vasta gamma di sentimenti e di
3
Davis, A. P. (2011). Megazine Why Blaring Tv Ads Drive You Insane. Tratto da Wired:
www.wired.com/megazine/2011/04/st_loudtvads/
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sensazioni. Mentre nelle arti figurative il silenzio è scelta obbligata dell’artista, in molte
altre forme artistiche come musica, poesia e cinema esso diventa uno strumento capace
sia di comunicare sia di essere comunicato.
Anche se può sembrare paradossale, si vedrà come il silenzio in musica esista e
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s’indagherà sul modo in cui esso è usato da molti compositori che lo ritengono il
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momento culminante di una composizione.
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In poesia esso corrisponde allo spazio bianco, a quella pausa che intende lasciar il
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tempo al lettore di porsi degli interrogativi, o anche volto a comunicare qualcosa che
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con le parole non si riuscirebbe.
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Nel cinema si chiarirà dapprima come sia necessario distinguere il cinema del
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silenzio dal cinema muto e si vedrà come alcuni maestri del cinema sonoro sopprimono
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le parole lasciando esprimere tutto dalle immagini, dagli sguardi e dai silenzi.
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Si arriverà quindi al punto cruciale di questo lavoro di tesi, indagando se la
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comunicazione pubblicitaria possa persuadere il consumatore con il silenzio che si
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vedrà come sia stato giudicato da molti pensatori, teorici e ricercatori come l’elemento
più risolutivo per attirare l’attenzione del destinatario e raggiungere lo scopo auspicato.
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L’obiettivo ultimo di questa tesi è di provare a comunicare il concetto di Europa
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Unita pur nel rispetto delle diversità a tutti i cittadini europei, non dotati di una lingua
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comune, e ai non udenti. È un lavoro volto alla realizzazione di audiovisivi privati del
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sonoro che solo con le immagini tentano di rappresentare contemporaneamente gli
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elementi distintivi di ogni Paese e di far vedere come proprio da questa diversità nasca
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l’Unione Europea.
7
Capitolo I: L’Unione Europea
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“Non si tratta di conservare il passato,
ma di mantenere le sue promesse”
(T. Adorno)
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“L'Europa non è un continente
nettamente afferrabile in termini
geografici, ma è invece un concetto
culturale e storico”
(Papa Benedetto XVI)
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“L'Europa non ha come la Chiesa una
promessa di vita eterna. Tuttavia, se
anch'essa si unisce per superare i propri
problemi, non potrebbe forse trovare un
nuovo slancio?”
(Charles de Gaulle)
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“L’unione Europea coincide ormai con la nozione di Europa”.4 La sua formazione
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risale al 7 febbraio 1992 con il trattato di Maastricht, anche se il primo pilastro va
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ricercato nella più antica Comunità Europea creata il 25 marzo 1957. Bisogna aspettare
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il dicembre del 2001 con la Dichiarazione di Laeken per vedere iniziare i lavori per la
“Costituzione europea” volti all’integrazione dei diversi paesi e alla creazione di una
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coscienza comune e di una propria identità, tentando di risolvere i problemi di natura
istituzionale. Fino a quel momento gli europei sono definiti dal confronto delle
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territorio.
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differenti ideologie e identità nazionali che si sono delineate durante i secoli sul
Il termine Europa ha un’origine incerta. Un opinione diffusa ritiene che sia di origine
Fenicia e che derivi dal semitico “’ereb” che significherebbe “occidente”5, indicando
4
5
P. S. Graglia, L’Unione europea, Bologna, il Mulino, 2011, p. 7
Europa. (s.d.). Tratto da Treccani.it: www.treccani.it/enciclopedia/europa_(Enciclopedia-Italiana)/
8
così tutti i territori scoperti successivamente. Non è esclusa la possibilità secondo cui il
termine sia di origina greca e derivi da “εὐρύς” che significa “ampio” e “ὤψ/ὠπ-/ὀπτ-”
che significa “occhio, faccia, volto” e quindi “ampio d’aspetto”. Qualunque ne sia
l’origine il termine “Εὐρώπη” non è utilizzato come denominazione geografica prima
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del VI secolo Avanti Cristo quando geografi greci come Anassimandro ed Ecateo lo
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introducono nei loro scritti. Fino a quel momento il termine “Εὐρώπη”, nella mitologia
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greca, era il nome di varie eroine: una delle oceanine; la figlia di Tizio, che da
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Poseidone generò Eufemo; ma la più celebre è la figlia di Agenore e di Telefassa di cui
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Zeus si innamorò dopo averla vista giocare sulla spiaggia di Sidone, si trasformò in toro
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la fece sedere in groppa, la trasportò a Creta dove vi si unì e generarono tre figli:
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Minosse, Serpedonte e Radamanto6.
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La prima accezione geografica del termine, come accennato in precedenza, si ritrova
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in Ecatèo di Mileto che in seguito ai suoi viaggi scrisse la sua opera, una descrizione
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della Terra conosciuta, “Περίοδος γῆς o Περιήγησις” o “Periegesi”; il primo libro è
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dedicato all’Europa e il secondo all’Asia e all’Africa7.
“Che l’Europa abbia una storia è perfino ovvio; meno noto è che anche l’idea di
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Europa ne abbia una” (Michele Cantarella). A dispetto di quanto si potrebbe ritenere
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l’idea di Europa ha una storia che inizia in epoca greca; questo termine, oltre a
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distinguere geograficamente i territori d’occidente da quelli d’oriente, indicava come
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fattore di diversità la libertà, elemento fondamentale per la vita associativa greca. Si
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tratta di un’idea limitata da un punto di vista geografico che coincide con la sola Grecia
pensa al massimo ai popoli e alle regioni in rapporti costanti col mondo greco,
permeati della civiltà greca, e quindi all’Italia e alle coste mediterranee della Gallia e
6
Enciclopedia dell'antichità classica . (Novembre 2000). Garzanti libri.
Cfr. Ecatèo di Mileto . (s.d.). Tratto da Treccani.it: www.treccani.it/enciclopedia/ecateo-di-mileto/ e
Enciclopedia dell'antichità classica . (Novembre 2000). Garzanti libri.
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e si può quindi dire che “…quando si parla di Europa, moralmente e politicamente, si
della Spagna”8. Le basi per una comune identità continentale sono state gettate in epoca
romana dalla cosiddetta cultura classica, fusione della cultura latina con quella greca, e
dal Cristianesimo. Il Sacro Romano Impero che contiene al suo interno entrambe le
matrici (cultura classica e Cristianesimo) è il primo tentativo di unire il territorio in un
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unità continentale; con la sua disfatta si dovranno aspettare diversi secoli prima che
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l’”Europa” inizi a ripensarsi in termini unitari e non solo geografici.
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Nel XVII sec. forti sono i conflitti interni agli stati europei e molti sono i progetti che
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ne tentano una soluzione. Nel 1623 Crucé ne individua una possibile in un’alleanza
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politica europea basata sulla negoziazione e sulla limitazione dell’uso della forza solo in
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casi estremi. Nel 1713 l’abate di Saint-Pierre scrive un’opera intitolata “Progetto per
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rendere perpetua la pace in Europa” che prevede il riconoscimento dello status quo con
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un’alleanza dei sovrani europei guidata dal Senato europeo. Queste idee sono riprese da
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Jean-Jacques Rousseau che nel 1762 scrive un opuscolo intitolato “Estratto del progetto
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di pace perpetua del signor Abate di Saint-Pierre” in cui definisce utopico il progetto e
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ingenui i metodi previsti per il suo raggiungimento. Egli sostiene, infatti, che il
problema è il timore della perdita di potere e privilegi da parte dei sovrani e che finché
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non si sia realizzata una rivoluzione democratica non sia possibile creare un progetto di
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pace europea. Kant in “Progetto per la pace perpetua”, del 1795, individua la soluzione
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alle guerre in un accordo tra i diversi stati in una federazione mediante l’istituzione di
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una comunità giuridica. Anche il filosofo individua uno dei principali ostacoli nel
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timore dei singoli stati a rinunciare alla loro sovranità e alla limitazione dei loro poteri,
federazione. Proprio quest’ultimo è per Hegel lo snodo fondamentale per realizzare un
simile progetto: creare un potere sovranazionale capace di guidare gli stati europei9.
8
9
Chabod, F. (2003). Storia dell'idea d'Europa. (E. Sestan, & A. Saitta, A cura di) Roma-Bari. P.24
Morrone, A. (2007). Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. Milano: Franco Angeli.
10
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inoltre non vede un potere tale che sia in grado di far rispettare gli accordi della
La Giovine Europa fondata da Mazzini nel 1834 promuove il superamento del
concetto di nazione e la creazione di una federazione fra gli stati europei. Nel
Risorgimento italiano due correnti si svilupparono intorno al concetto d’Europa: una
cattolica di Gioberti che prevede la creazione di una federazione d’Europa con a capo il
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pontefice e l’altra laica di Cattaneo che auspica a una confederazione repubblicana
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usando l’espressione di Stati Uniti d’Europa.
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1.1. Nascita della Comunità Europea
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Si è quindi detto che un’idea di un legame più stretto fra i Paesi e i popoli d’Europa
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si ha già in epoca antica ma bisogna aspettare il secondo conflitto mondiale affinché
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essa si concretizzi. Il primo conflitto mondiale non bastò a far prendere in
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considerazione l’ipotesi di abbandonare i nazionalismi a favore di una coesione dei
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diversi popoli; gli stati nazionali si preoccupavano di garantire solo gli interessi interni
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ed erano riflessi del forte orgoglio nazionale diffuso in quegli anni.10 Ma già nel 1923
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Coudenhove-Kalergi11 fonda l’Unione paneuropea12 ed è considerato il propagatore
dell’associazione federale degli stati europei che ispirerà Aristide Briand, presidente del
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Consiglio francese. Il 5 settembre 1929 a Ginevra nel Palazzo della Società delle
Nazioni Briand con un celebre discorso sottoporrà all’attenzione dei diversi paesi un
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Spiazzi, R., & Magagnotti, P. (1995). Dalle nazioni alle Regioni. Solidarietà e sussidiarità per la
nuova Europa. Bologna: Edizioni studio domenicano .
11
Richard Codenhove-Kalergi. (n.d.). Tratto da Treccani.it: www.treccani.it/enciclopedia/richardcodenhove-kalergi/
12
Il conte austriaco Riccardo Niccolò Coudenhove Kalergi pubblicò nel 1923 un libro-manifesto
intitolato “Paneuropa” in cui propone la costituzione degli “Stati federali d’Europa” da un punto di vista
politico e doganale, mantenendo l’autonomia interna dei singoli stati. Nel manifesto inoltre prevede i vari
organi: “un consiglio federale, che dirigerebbe la politica paneuropea e nel quale ogni stato avrebbe un
rappresentante (compreso il Vaticano, esclusi gli stati con meno di 100.000 abitanti); un'assemblea
federale che resterebbe in carica quattro anni e dovrebbe eleggere il cancelliere federale, il
vicecancelliere, il tesoriere e i giudici; una cancelleria federale. Ogni stato riscuoterebbe nei suoi porti
una tassa di sbarco dei non europei, versando il ricavato al tesoro federale. In caso di bisogno si
ricorrerebbe a contributi straordinarî. Il Coudenhove Kalergi esclude dalla comunità europea la Russia
e la Turchia e nel 1926 ha fatto un'eccezione per l'Inghilterra, che ha ammesso a far parte dell'unione
doganale, mantenendo però l'esclusione dell'Impero britannico”. Cfr Antoni, C. (s.d.). Paneruropa.
Tratto da Treccani.it: www.treccani.it/enciclopedia/paneuropa_(Enciclopedia_Italiana)/
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progetto di Confederazione europea:
“Penso che fra i popoli che sono geograficamente raggruppati come quelli
dell’Europa, debba esistere una sorta di legame federale. In ogni momento questi
popoli devono avere la possibilità di entrare in contatto, di discutere i loro interessi, di
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prendere delle risoluzioni comuni, di stabilire tra loro un legame di solidarietà che
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permetta di far fronte, a un dato momento, alle circostanze gravi che possono
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presentarsi. E io voglio cercare di stabilire questo legame. Evidentemente
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l’associazione agirà soprattutto nel campo economico perché questo è il problema più
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urgente. Ma sono anche sicuro che dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale,
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il legame federale, senza ledere la sovranità di nessuna delle nazioni che potranno
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prendere parte a questa associazione, potrà essere di beneficio.”13
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Stresemann, ministro degli esteri tedesco, è l’unico che accetta con entusiasmo il
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progetto, ma morirà dopo poche settimane.
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Evento intellettuale che getta le forze generatrici della storia dell’Unione Europea è il
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“Manifesto di Ventotene” scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941 durante il
loro periodo di confino nell’isola di Ventotene e che sarà pubblicato clandestinamente
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solo nel gennaio del 1944. È il primo documento che prefigura un’Europa federalista e
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quindi una moneta unica, un esercito europeo e una politica estera europea.14 Gli autori
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presero spunto dal pensiero di Luigi Einaudi che in un saggio del 1918 affermava che si
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doveva creare un’istituzione politica di carattere federale cui riconoscere “una sovranità
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diretta sui cittadini dei vari Stati, con diritto di stabilire imposte proprie, di mantenere
amministrazioni nazionali”15.
Spinelli e Rossi riconoscono ai nazionalismi dei governi europei un importante
13
De Rougemont, D. (1961). Vinght-huit siècles d'Europe. Paris: Payot, pp 404
Spinelli, A., & Rossi, E. (2004). Il manifesto di Ventotene. Pavia: Pi-Me Editrice .
15
Einaudi, L. (1948). La guerra e l'unitò europea. MIlano.
14
12
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un esercito supernazionale e padrona di un’amministrazione sua diversa dalle
fattore di progresso ma da altro canto essi costituivano “….minaccia permanente per la
pace internazionale, nella misura in cui i fini propri dello Stato sono l’espansione
territoriale e il dominio sugli altri Stati, e la guerra è lo strumento che consente il
raggiungimento di tali fini”16, trovando quindi la soluzione nella fondazione di
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un’Europa unita con un governo unico responsabile di tutti i popoli.
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Nel 1945 l’Europa è molto diversa da quella coinvolta nella seconda guerra
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mondiale: la Germania è divisa in due zone una controllata dai sovietici e un’altra dagli
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Alleati occidentali, Italia e Francia sono colpite dalle vicende della guerra civile interna.
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L’Europa è povera, affamata e piena di risentimento per la Germania. L’URSS può
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approfittare in qualsiasi momento di questa situazione per espandersi oltre il territorio
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tedesco e anche gli Stati Uniti spingono alla realizzazione degli “Stati Uniti d’Europa”
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come soluzione al riordino postbellico del continente e si sostituiscono al Regno Unito
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nel ruolo di tutore dell’ordine europeo, ma sono poco preparati al mantenimento di un
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equilibrio tra le potenze continentali.17
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La riorganizzazione d’Europa non seguirà la via del federalismo, in cui ogni stato
rimette a favore della federazione parte dei suoi poteri per una gestione comune,
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seguendo invece una ricostruzione istituzionale degli stati nazionali preesistenti al
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conflitto. Ciò è motivato sia dalla tradizione storica europea all’interno della quale gli
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unici tentativi di unificazione sono realizzati da manovre di un singolo stato, sia dal
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pensiero comune che ritiene questo tentativo come un salto nel buio e preferisce
Celebri i discorsi di Winston Churchill, rispettivamente del marzo 1946 e del
settembre 1946, in cui promuove il superamento delle contrapposizioni tra gli stati
16
Marchesi, A., & Scotto, G. (2005 ). Il diritto dell'Unione europea. Dinamiche e istituzioni
dell'integrazione. Roma : Carocci, p. 14
17
Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il Mulino.
18
Idem
13
li
po
Na
mantenere i consueti punti di riferimento.18
europei e una riconciliazione franco-tedesca, da sempre al centro della patologia dei
rapporti tra i Paesi europei: “... Noi dobbiamo costruire gli Stati Uniti d’Europa… Il
primo passo nella ricostruzione della famiglia europea deve essere una partnership tra
Germania e Francia.”19 Fonda il movimento dell’”United Europe Movement” nel
Un
Regno Unito e nel frattempo nasce l’Unione europea dei federalisti a Parigi.
iv
er
Nel 1947 George C. Marshall, segretario di stato americano, espone un progetto per
ta
si
la ricostruzione d’Europa, basato su un’economia di aiuti, definito “Piano Marshall”;
’
esso prevede la cessione di aiuti gratuiti, in beni o dollari, per acquistare materie prime
de
o macchinari capaci di poter dare l’avvio alla ricostruzione dei diversi paesi. I ricavi
gl
i
derivanti dalla vendita dei beni sarebbero stati versati in un conto speciale in valuta
St
nazionale col fine di finanziari i lavori pubblici o rimborsare i debiti. Scopo ultimo del
ud
i
piano è di finalizzare gli aiuti al risanamento delle finanze pubbliche e quindi di
Su
restituire valore alle monete in modo tale da ridurre le cause dell’inflazione, assicurando
or
così cooperazione tra i paesi. Nel marzo del 1948 si approva il progetto, nell’aprile dello
Or
la
so
stesso anno i primi stanziamenti, che finanziano per una durata di quattro anni
l’”European Recovery Program”20; Inghilterra e Francia sono promotori di una
Be
ni
conferenza che vede l’istituzione di due amministrazioni parallele: quella americana
as
nc
“Economic Cooperation Administration” e quella europea “Organisation of Economics
a
Cooperation for Europe”, che si occupa dell’amministrazione e controllo delle
-
sovvenzioni ottenute, all’interno della quale aderiscono 16 paesi dell’Europa
po
Na
occidentale.21 Stalin denuncia il Piano Marshall come una manovra imperialista giacché
19
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam. pp. 5.
L’”Eropean Recovery Program” fu concepito per dar modo all’Europa di rialzarsi in tempi più brevi
possibili e quindi creare una coalizione in grado di reggere l’Unione Sovietica, neutralizzando
l’avanzamento dei partiti di estrema sinistra. Oltre al fine di fare dell’Europa una zona “cuscinetto” gli
Stati Uniti si proponevano di realizzare una vasta aerea di scambi commerciali all’insegna del dollaro
valorizzando l’industria americana. Castronovo, V. (2004). L’ avventura dell'unità europea. Torino, p. 9.
21
Dell'Orefice, A., & Giura, V. (2001). Nascita e sviluppo dell'economia contemporanea . Napoli:
Edizione Scientifiche Italiane .
20
14
li
limita la sovranità nazionale dei singoli stati e dichiara che ha lo scopo reale “…non di
unire le nazioni europee nella ricostruzione postbellica, ma ha altri obiettivi,
completamente estranei ai loro reali interessi...”22 bensì quello di “… creare un blocco
occidentale e di isolare l’Unione Sovietica… con prestiti… che non sarebbero stati
senza decisive limitazioni sulla indipendenza politica ed economica dei destinatari”23.
Un
Mentre gli Stati Uniti intensificano grazie al Piano Marshall la loro influenza in
iv
er
Europa occidentale, l’URSS intensifica la sua egemonia sull’Europa orientale: in
ta
si
Iugoslavia e Albania s’istaura un regime comunista a partito unico; in Cecoslovacchia,
’
Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria governano alleanze tra i diversi partiti con il
de
fine comune di attuare trasformazioni economiche in particolare volte alla realizzazione
gl
i
della nazionalizzazione delle maggiori imprese24.
St
Nel maggio del 1948 si apre all’Aia, nei Paesi Bassi, il Congresso dell’Europa
ud
i
promosso dal Comitato di coordinamento internazionale dei movimenti per
Su
l’unificazione europea, che vede la partecipazione dei movimenti federalisti e unionisti,
or
questi ultimi favorevoli a una collaborazione tra governi mantenendo un insieme di
Or
la
so
entità sovrane. Il Congresso dell’Europa è presieduto da Churchill, vi partecipano 800
delegati che chiedono l’istituzione di un’Assemblea deliberativa europea e la
Be
ni
convocazione di un Consiglio speciale europeo incaricato di preparare l’integrazione
as
nc
politica e economica, oltre all’adozione di una Convenzione europea sui diritti
a
dell’uomo25. Prima organizzazione costituita in Europa è lo “Statuto del Consiglio
-
d’Europa”, nel maggio del 1949 a Londra, un organismo consultivo dotato di
po
Na
un’Assemblea parlamentare, volto alla protezione e alla promozione degli ideali e allo
22
Ulam, A. B. (2007). Stalin: The Man and His Era. London: Tauris Parke Paperbacks, p. 721.
Dell'Orefice, A., & Giura, V. (2001). Nascita e sviluppo dell'economia contemporanea . Napoli:
Edizione Scientifiche Italiane . pp. 505.
24
Feo, A. (2005). Stalin. Figlio della rivoluzione, padre della dittatura. MIlano: Alpha test.
25
Cfr Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il Mulino e Unione Europea. (s.d.). Tratto da
Europa.eu: europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1948/index_it.htm
23
15
li
sviluppo economico e sociale dei paesi europei, che esiste tuttora come arena oratoria
sui valori e sulla cultura e che assicura il rispetto dei diritti dell’uomo, nella
valorizzazione dell’identità culturale europea e nella salvaguardia della qualità di vita
dei popoli26.
I principali problemi dell’Europa rimangono in sostanza irrisolti: una difesa europea
Un
coordinata, la necessità di creare un legame tra Francia e Germania e le vicende legate
iv
er
all’industria siderurgica.
ta
si
Per la crescente preoccupazione militare, sempre nel 1949, con la firma del “Patto
’
Atlantico”, è costituita l’“Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord”, meglio
de
conosciuta come NATO, un’alleanza militare finalizzata ad assicurare la sicurezza
gl
i
dell’Europa. “Si tratta, in altre parole, di un’organizzazione di legittima difesa
St
(collettiva)- destinata, cioè, a realizzare l’unico tipo di intervento armato lecito,
ud
i
secondo la carta delle Nazioni Unite, in assenza (o in attesa) di una decisione del
or
Su
Consiglio di sicurezza”27.
Per quanto concerne il problema del legame tra Francia e Germania e le vicende
Or
la
so
dell’industria siderurgica la soluzione sembra essere la medesima: la costituzione della
CECA: “Comunità europea del carbone e dell’acciaio” che può essere considerata la
nc
ni
Be
prima fase del processo di integrazione europea.
a
as
1.1.1. Primo passo della Comunità Europea: la CECA
Si deve a Jean Monnet il punto di partenza del processo d’integrazione europea. Il
po
Na
tecnocrate e diplomatico francese realizza il progetto che è poi presentato da Shuman,
ministro degli esteri francese, nel maggio del 1950 e che pone l’accento sulla creazione
dissidi tra Francia e Germania: “… di porre l’insieme della produzione franco-tedesca
26
Consiglio d'Europa. (s.d.). Tratto da Treccani.it: www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-d-europa/
Marchesi, A., & Scotto, G. (2005 ). Il diritto dell'Unione europea. Dinamiche e istituzioni
dell'integrazione. Roma : Carocci, p. 17
27
16
li
di un mercato unico europeo per il carbone e l’acciaio e sull’esigenza di eliminare i
di carbone e acciaio sotto un’Alta Autorità comune, in un’organizzazione aperta alla
partecipazione degli altri Paesi europei”28. L’iniziale disappunto degli americani è
superato quando Monnet e Schuman specificano che sarebbe stato presentato come fatto
compiuto e che avrebbero potuto aderire solo gli stati che avrebbero accettato di buon
Un
grado il riconoscimento di un governo sovranazionale evitando così che gli inglesi
iv
er
avrebbero potuto avere qualcosa da ridire29.
ta
si
La CECA sarebbe stata gestita da un organo dotato di ampia indipendenza
’
deliberativa e con ampi poteri decisionali nei confronti del destino delle imprese in quel
de
settore, da qui la definizione di Ente Sovranazionale o Alta Autorità. Quest’organismo
gl
i
avrebbe avuto la competenza di adottare atti vincolanti applicabili direttamente agli stati
St
che avrebbero scelto di aderire.
ud
i
Questo progetto risolve la crisi tra Germania e Francia in merito ai giacimenti del
Su
territorio del Saar, “Le idee della Francia per una nuova cooperazione economica
or
franco.tedesca si confondevano quindi con il problema del controllo dell’industria
Or
la
so
carbo-siderurgica tedesca, considerata il vero arsenale della Germania”30, e quindi la
possibilità francese di avere un controllo sul Ruhr in maniera pacifica; viene anche
Be
ni
risolto il problema della ricostruzione europea che chiede un aumento delle quote di
as
nc
carbone ed acciaio; infine in questo modo la Germania viene reinserita nello scenario
a
europeo partecipando a un accordo internazionale che pone fine ai controlli
-
internazionali sulle sue attività produttive31: “…Quest’ultima (la Germania) valutò con
po
Na
molto interesse la prospettiva di una speciale cooperazione economica con la Francia.
alla Germania di decidere l’uscita dalla posizione di inferiorità dovuta alla sua
28
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam. p. 5
Gilbert, M. (2005). Storia politica dell'integrazione europea. Roma-Bari: Laterza.
30
Olivi, B., & Santaniello, R. (2005). Storia dell'integrazione europea. Bologna: Carocci. P. 20.
31
Cfr. Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il Mulino e Rapone, L. (2002). Storia
dell'integrazione europea. Roma: Carocci.
29
17
li
L’integrazione, pur settoriale, delle industrie dei due paesi avrebbe infatti consentito
sconfitta”32.
I due nemici storici europei, Francia e Germania, rinunciano a detenere quelli che
sono strumenti di guerra a favore di un controllo comune. Il Regno Unito per mantenere
inalterato il potere di sua maestà rinuncia alla stipulazione.
Un
“Coscienti che l’Europa si costituirà soltanto con attuazioni concrete che creino
iv
er
innanzi tutto una solidarietà di fatto, e con l’instaurazione di basi comuni di sviluppo
ta
si
economico; Solleciti di concorrere con l’espansione delle loro produzioni fondamentali
’
al miglioramento del tenore di vita e al progresso delle opere di pace; Risoluti a
de
sostituire alle rivalità secolari una fusione dei loro interessi essenziali, a fondare con
gl
i
l’instaurazione d’una comunità economica, le prime assise d’una comunità più vasta e
ud
St
più profonda tra popoli…”33, cosi si apre il trattato istitutivo della Ceca, firmato nel
i
1951 a Parigi da Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. La
Su
produzione del carbone e dell’acciaio diventa strumento di pace rimesso alla volontà di
or
una prima autorità sovranazionale, i paesi firmatari acconsentono ad una reale e
Or
la
so
effettiva limitazione della sovranità superando il modello del “Consiglio d’Europa”
ritenuto inidoneo poiché “… a causa della macchinosità di una collaborazione in cui le
Be
ni
regole comuni, pur se sostenute dalle migliori intenzioni palesate nel corso di
as
nc
conferenze intergovernative, possono essere in concreto, senza significative
a
conseguenze, disattese al momento della loro attuazione all’interno dei singoli
-
ordinamenti”34.
po
Na
Nel 1952 entra in vigore il trattato, “…e rappresenta una prima assise di una
li
comunità politica europea”35. Esso prevede l’istituzione dei seguenti organi:
32
Olivi, B., & Santaniello, R. (2005). Storia dell'integrazione europea. Bologna: Carocci. P. 20
Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio. (1963). Servizi Pubblicazione
delle Comunità Europee. 2540 ter /3/63/1
34
Bosco, G. (1987). Lezioni di diritto internazionale. MIlano. P. 471
35
Marchesi, A., & Scotto, G. (2005 ). Il diritto dell'Unione europea. Dinamiche e istituzioni
dell'integrazione. Roma : Carocci. P. 20
33
18
•
L’Alta Autorità: il cui primo presidente è Jean Monnet, composta da
personalità indipendenti con ampi poteri decisionali;
•
Il Consiglio speciale dei ministri: composto dai rappresentati degli Stati
membri, con competenze di controllo e di carattere consultivo, con funzione
Un
di collegamento tra i governi nazionali e l’Alta Autorità;
iv
•
er
L’Assemblea Comune: i cui membri sono designati dai Parlamenti nazionali
ta
si
con potere di controllo politico sull’Alta Autorità;
La Corte di giustizia: assicura il rispetto dell’interpretazione ed applicazione
’
•
gl
de
del trattato e degli atti comunitari.36
i
Questo modello di ripartizione dei poteri sarà un punto di riferimento per ogni
St
successiva realizzazione della Comunità Europea.
ud
i
Obiettivo principale è quello di “… promuovere la più razionale distribuzione al più
Su
alto livello di produttività, di assicurare un regolare approvvigionamento dei mercati,
or
di mantenere i prezzi al più basso livello, di favorire l’espansione e la modernizzazione
Or
vita e di lavoro degli operai del settore”37.
la
so
della produzione, l’aumento delle esportazioni ed infine il miglioramento dei livelli di
nc
ni
Be
1.1.2. CED, CEP e teoria funzionalista
a
as
Con l’invasione Corea del sud da parte delle truppe nordcoreane comincia a
delinearsi la visione di quanto sarebbe potuto succedere in Germania con l’invasione dei
po
Na
sovietici. In seguito alla CECA sembra profilarsi il secondo grande problema: la difesa
coordinata dell’Europa. Sotto le spinte del presidente del Consiglio francese Revé
una “Comunità Europea di Difesa” CED. Il progetto prevede un esercito europeo che
36
Cfr. Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il Mulino. Tesauro, G. (2010). Diritto
dell'Unione Europea. Padova: Cedam. Morrone, A. (2007). Lineamenti di diritto dell'Unione Europea.
Milano: Franco Angeli.
37
Laschi, G. (2001). L'unione europea. Roma: Carocci. P.27
19
li
Pleven nel 1952 è firmato un trattato fondato sull’idea di una forza armata europea, di
coinvolge gli stessi 6 paesi della CECA, sostenuto da un bilancio comune e sottoposto
al comando della Nato. Fine ultimo della Francia è di evitare un riarmo tedesco e quindi
la rinascita dello stato germanico38.
I diversi eserciti nazionali devono essere unificati e sottoposti al controllo di un
Un
unico organo di comando ovvero il “Commissariato” modellato sulla base dell’”Alta
iv
er
Autorità”. Ovviamente appare fin da subito difficile la possibilità dell’esistenza di un
ta
si
esercito di difesa comune senza una direzione politica comune e quindi un’unificazione
’
del potere politico in una struttura federale responsabile del CED che unisca i medesimi
de
stati del CED e quindi della CECA. Ciò è auspicato soprattutto da chi vuole superare i
gl
i
nazionalismi europei preservando le civiltà dell’Europa in una struttura federale. È
St
soprattutto sotto le richieste di Alcide De Gasperi che l’art. 38 del CED prevede
ud
i
l’elaborazione di uno Statuto per la futura “Comunità Politica Europea”, CPE.
Su
Nel settembre 1952 Paul-Henri Spaak consegna al presidente del Consiglio dei
or
ministri della CECA il progetto di Statuto per il CPE che segna il punto più alto
Or
la
so
raggiunto fino a quel momento nella fase federalista dell’integrazione europea.
All’interno del CPE vi è però una clausola che ne posterga l’entrata in vigore a
Be
ni
quella del CED. Al contrario di ogni previsione il CED subisce un brusco arresto: Stalin
as
nc
muore nel 1953, e muore con lui la minaccia sovietica, quindi uno dei pericoli che
a
avevano spinto gli stati europei a sentir la necessità di un esercito di difesa comune;
-
l’economia europea comincia a dare i suoi frutti e rende sempre meno dipendenti gli
po
Na
stati europei da quelli statunitensi. Altri motivi vanno ricercati nel ripensamento
li
francese che ha visto prevalere nuovamente l’egoismo nazionale39.
Il fallimento del CED e della CPE è più in generale il fallimento della teoria
38
Cfr. Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il Mulino. e Tesauro, G. (2010). Diritto
dell'Unione Europea. Padova: Cedam.
39
Cfr. Draetta, U. (2009). Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e
struttura dell'Unione Europea. Giuffrè editore e Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il
Mulino.
20
dell’integrazione europea. Matura, quindi, la convinzione che si possa giungere a
un’unificazione europea, realizzata però a piccoli passi, si vede la soluzione con un
approccio “funzionalista” di tipo economico in modo da creare le basi per un’unione
politica del territorio europeo, un meccanismo dello “spillover”: “… quel processo
Un
automatico che rende possibile il graduale incremento qualitativo e quantitativo
iv
er
dell’integrazione, mediante l’espansione dei meccanismi integrativi dagli originari, ben
ta
si
delimitati settori funzionali ad altri più impegnativi settori funzionali fino ad investire il
’
campo della politica intesa anche nella sua espressione elettorale - rappresentativa”40.
de
“La storia ha, però, dimostrato che il funzionalismo economico è un processo
gl
i
d’integrazione a tappe successive nel corso delle quali si finisce inevitabilmente con il
St
perdere di vista la soluzione federalista, che sola può portare ad un’efficace e duratura
i
ud
integrazione economica ”41.
Su
La cosiddetta “relence européenne”, in altre parole questo nuovo approccio nel
or
formare l’Europa, prende le mosse dalla Conferenza di Messina del 1955 in cui si da
Or
la
so
incarico a un gruppo di esperti indipendenti, presieduto da Paul-Henry Spaak, si elabora
un’idea di mercato comune in cui possano circolare liberamente le merci. Si ottiene così
Be
ni
nel 1956 una proposta che contempla la realizzazione di due nuove comunità: una a
as
nc
carattere economico “Comunità Economica Europea” CEE e una nel campo
a
dell’energia nucleare “Comunità europea per l’energia atomica” EURATOM,
-
quest’ultima necessaria per trovare una fonte d’energia alternativa al carbone e al
li
po
Na
petrolio, in parte, necessaria a causa della chiusura del canale di Suez42.
40
Papisca, A. (1974). Comunità Europea e sviluppo politico. Contributo dell'analisi del sistema
comunitario europeo. Reggio Calabria. P. 402
41
Draetta, U. (2009). Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e
struttura dell'Unione Europea. Giuffrè editore. P. 8
42
Cfr Draetta, U. (2009). Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e
struttura dell'Unione Europea. Giuffrè editore. E Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea.
Padova: Cedam. Morrone, A. (2007). Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. Milano: Franco Angeli.
21
1.1.3. Trattati di Roma: CEE e EURATOM
Il 25 marzo del 1957 gli stati firmatari della CECA istituiscono a Roma la “Comunità
Economica Europea” CEE e la “Comunità Europea dell’Energia Atomica” CEEA o
EURATOM; entrambe entreranno in vigore il 14 gennaio 1958. Nasce la Comunità
Un
Europea.
iv
er
Il modello strutturale della CEE e dell’EURATOM ricalca quello della CECA con la
si
quale ha in comune alcuni organi:
ta
Corte di Giustizia che assume la denominazione di Corte di giustizia delle
’
•
de
Comunità europee;
gl
Assemblea che diviene Assemblea parlamentare europea.
i
•
St
L’Alta Autorità è invece distinta dalla Commissione CEE e dalla Commissione
i
ud
EURATOM43.
Su
La CEE rappresenta un’unione economica che dispone di una concentrazione dei
or
Or
mezzi finanziari necessari sia da investire nelle aree arretrate sia istituendo un Fondo di
dei paesi che non ne sono membri.
la
so
riqualificazione professionale, esercitando quindi, un’azione discriminante nei confronti
Be
nc
ni
Falliti i tentativi volti alla creazione di una zona di libero scambio tra tutti i paesi
dell’OECE, il Regno Unito assume l’iniziativa di coinvolgere gli Stati europei non
as
a
aderenti alla CEE alla realizzazione di un Associazione europea di libero scambio. Nel
-
1960 a Stoccolma il Regno Unito, l’Austria, la Danimarca, la Norvegia, il Portogallo, la
po
Na
Svezia e la Svizzera firmano l’”European Free Trade Association” EFTA che entrerà in
barriere doganali ma a differenza della CEE, di cui vuole essere rivale, non auspica la
43
Cfr. Morrone, A. (2007). Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. Milano: Franco Angeli. E
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam.
44
Cfr. Morrone, A. (2007). Lineamenti di diritto dell'Unione Europea. Milano: Franco Angeli e
Dell'Orefice, A., & Giura, V. (2001). Nascita e sviluppo dell'economia contemporanea . Napoli: Edizione
Scientifiche Italiane .
22
li
vigore pochi mesi più tardi44. Lo scopo è di arrivare a una graduale soppressione delle
creazione di una tariffa doganale esterna comune né di politiche comuni45; risulterà
fallimentare per il limite economico nei confronti della CEE.
CEE e EURATOM fanno si che il progetto dell’integrazione europea muova un
decisivo passo in avanti.
Un
Nel 1965 è siglato il “Trattato sulla fusione degli esecutivi” che istituisce un unico
iv
er
Consiglio e un’unica Commissione46 per la CECA, la CEE e l’EURATOM, che entrerà
ta
si
in vigore nel 1967. In seguito al Trattato di fusione si tende a parlare al singolare di
’
Comunità Europea intendendo tutte e tre le comunità47. Da questo momento in poi ogni
de
Comunità mantiene le sue competenze ma funziona con organi comuni.
gl
i
Grande è lo sforzo di realizzare un mercato comune, “cioè un’area comprendente
St
l’insieme degli stati membri sottoposta ad un regime di libertà e di scambi in merci,
ud
i
lavoratori e servizi”48, così nel 1968 vengono abbattute le barriere doganali tra gli stati
or
Su
membri.
Il primo gennaio 1973 entrano a far parte delle Comunità europee la Danimarca,
Or
la
so
l’Irlanda e il Regno Unito facendo si che gli stati membri diventino nove.
L’entrata dei nuovi membri non fu semplice. “… gli Stati Uniti cominciano a temere
Be
ni
di non poter più stendere la loro longa manus sul Continente europeo”49 e iniziano a far
as
nc
pressioni sul Regno Unito affinché entri nei sei, così da estendere l’influenza americana
a
sulle manovre economiche del vecchio Continente, e nell’agosto del 1961 vi è la prima
-
richiesta ufficiale da parte del Regno Unito di entrare nel Mercato Comune. I motivi
po
Na
elencati da Heath furono: “… il forte desiderio di giocare un ruolo attivo nello sviluppo
45
Converti, A. (2005). Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Halley Editrice.
Fontaine, P. (2010). L'Europa in 12 lezioni. Bruxelles: Unione europea.
47
Trattato sull'Unione europea. (1992). Ufficio delle pubblicazione ufficiali delle Comunità europee .
Lussemburgo. P. 8
48
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam. P. 8
49
Converti, A. (2005). Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Halley Editrice. P.59
46
23
li
delle istituzioni europee; la crescente consapevolezza che, in un mondo dove il potere
politico ed economico si stava concentrando enormemente, era essenziale allargare
l’unità europea; il notevole successo della Comunità”50 senza però rinunciare a un
regime differenziato di relazioni economiche con l’esterno capace di assicurare al
Regno Unito un privilegio negli scambi commerciali con l’EFTA. La Francia governata
Un
da De Gaulle si oppone all’entrata del Regno Unito temendo che sia una manovra degli
iv
er
Stati Uniti per “entrare” in qualche modo negli “affari” europei, togliendo le redini del
ta
si
processo europeo alla Francia a favore del Regno Unito51.
’
De Gaulle sarà sostituito da Pompidou che s’impegnerà a rilanciare l’integrazione
de
europea, nel 1969, ci sarà il vertice dell’Aja in cui inizieranno i negoziati per l’ingresso
gl
i
del Regno Unito nella Comunità Europea che si concluderanno nel 1973, come è stato
ud
St
già detto.
i
Nel 1981 la Grecia e nel 1986 la Spagna e il Portogallo entrano a far parte della
or
Su
Comunità Europea.
la
so
Or
1.2. L’Unione Europea
Tappa Fondamentale per il processo di unificazione europea e attesa dall’opinione
Be
nc
ni
pubblica è la prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale avvenuto nel
1979. “… in tutte le iniziative per l’unità europea non sono mai mancate proposte
as
a
relative alla rappresentanza democratica, vale a dire di un’Istituzione europea che
-
garantisca in qualche maniera l’espressione del consenso popolare, legittimando
po
Na
democraticamente qualsiasi nuova struttura.”52. Ciò è necessario sia per rendere
cooperazione politica della Comunità Europea53.
50
Gilbert, M. (2005). Storia politica dell'integrazione europea. Roma-Bari: Laterza. P. 78
Converti, A. (2005). Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Halley Editrice.
52
Ivi p. 84
53
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam.
51
24
li
democratico il processo partecipativo e decisionale, sia per rendere più visibile la
In seguito all’unione doganale e alle entrate di ulteriori paesi nella Comunità
Europea gli inizi degli anni ottanta sono segnati dall’”esigenza di dare nuovo slancio
alla cooperazione europea”54, per migliorare la struttura istituzionale e accelerare il
processo di integrazione. Nel 1985 è pubblicato il “Libro Bianco”55 di Delors in cui
Un
sono sottolineati i problemi che rendono difficile la completa realizzazione dell’unione
iv
er
economica e le possibili soluzioni. Gli obiettivi messi in luce sono la realizzazione di un
ta
si
mercato unico in cui non vi siano frontiere, quindi la libera circolazione di merci,
’
persone e capitali, e che vi sia un’armonizzazione fiscale, inoltre è sostituita la nozione
de
da “Mercato Comune” in “Mercato interno” intendendo il riconoscimento delle norme
gl
i
del paese di origine. “Quella dell’abolizione delle frontiere era una iniziativa che,
St
mentre intendeva allargare e completare il Mercato Comune, mirava al tempo stesso a
ud
i
liberare la Comunità da quegli ostacoli che potevano provocare la paralisi”56.
Su
Il “Libro Bianco” termina: “L’Europa si trova ad un bivio. O andiamo avanti con
or
risoluzione e determinazione oppure ricadiamo indietro nella mediocrità. Rinunciare
Or
la
so
significherebbe non essere all’altezza dei fondatori della Comunità”57.
Nel 1985 a Milano è proposto il “Progetto di trattato dell’Unione europea”, inoltre
ni
Be
si approva il Libro Bianco della Commissione Delors.
as
nc
Nel 1986 è firmato l’”Atto Unico Europeo”58 che entrerà in vigore nel 1987, volto
a
all’integrazione e alla cooperazione politica: si vogliono armonizzare le attività di
Rizzi, F. (2004). Un mediterraneo di conflitti. Storia di un dialogo mancato. Roma: Maltemi. P. 16
“I libri bianchi pubblicati dalla Commissione sono documenti che contengono proposte di azione
comunitaria in un settore specifico. Essi costituiscono talvolta il prolungamento dei libri verdi, il cui
scopo è invece quello di avviare un processo di consultazione a livello europeo. Allorquando un libro
bianco viene accolto favorevolmente dal Consiglio, può portare ad un programma di azione dell'Unione
nel settore interessato.”da Glossario-Libri Bianchi. (s.d.). Tratto da Europa synthèses de la législation:
europa.eu/legislation_summaries/glossary/white_paper_it.htm
56
Mammarella, G., & Cacace, P. (2013). Storia e politicaa dell'Unione Europea 1926-2013. Bari: Editori
Laterza. P. 183
57
Il completamento del Mercato interno. Libro bianco della commissione per il consiglio europeo di
Milano. (1985, giugno 14). Bruxelles. P. 37
58
Guerrieri, P. (s.d.). Atto Unico Europeo (AUE; Single European Act, SEA). Tratto da Treccani.it:
www.treccani.it/enciclopedia/atto-unico-europeo_(Dizionario-di Economia-e-Finanza)/
25
li
po
Na
54
55
politica estera dei Paesi membri. L’”Atto Unico” prevede quattro riunioni all’anno dei
ministri degli Esteri e una “stretta associazione del Parlamento e della Commissione
alla cooperazione politica”59.
L’”Atto Unico” non riesce, però, a colmare le lacune del processo d’integrazione:
Un
l’integrazione politica non si realizza e nemmeno un’Unione Economica e Monetaria60.
iv
er
Il “Comitato Delors” nel 1990 a Roma si occupa della redazione dell’aspetto
ta
si
economico e monetario dell’Europa; in parallelo ci si occupa anche del tentativo di
’
trovare un’integrazione politica, sfruttando l’opportunità data dall’avvenimento
de
eccezionale della caduta del Muro di Berlino e dell’unificazione delle due “Germanie”
i
gl
nel 1989.
St
A seguito delle Conferenze tenutesi a Roma si giunge nel 1991 alla creazione
ud
i
dell’Unione Europea con il “Trattato di Maastricht” che pone le basi comuni per la
Su
politica estera e di sicurezza, per la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
or
interni e per la creazione della moneta unica europea.
la
so
Or
1.2.1. Il Trattato di Maastricht
ni
Be
Il “Trattato di Maastricht” è firmato dai Dodici il 7 febbraio del 1992 ed entrerà in
vigore il 1°novembre del 1993. Con esso è formalmente e istituzionalmente costituita
nc
a
as
l’”Unione Europea” e contrariamente all’aspettativa della realizzazione di due distinti
trattati si decide che i testi concernenti gli aspetti monetari e politici dell’Unione
po
Na
Europea siano unificati in un unico trattato61.
È sancito nel trattato che l’Unione Europea è costituita da tre pilastri fondamentali:
Comunità Europea;
•
Politica Estera e della Sicurezza Comune (PESC);
li
•
59
Mammarella, G., & Cacace, P. (2013). Storia e politicaa dell'Unione Europea 1926-2013. Bari: Editori
Laterza. P. 191
60
Converti, A. (2005). Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Halley Editrice.
61
Rizzuto, A. (2003). L'europa monetaria: dall'età dell'oro all'età dell'euro. Armando Editore.
26
•
Consiglio della Giustizia e Affari Interni (CGAI)62.
La struttura istituzionale dell’Unione Europea raggiunge una sua stabilità e una
precisa identità e fisionomia: le istituzioni sono comuni a tutti e tre i pilastri ed è
riconosciuta anche l’esistenza di un “Consiglio Europeo” come organo di sviluppo
Un
politico. Si definisce così un quadro istituzionale unico volto ad assicurare “la coerenza
iv
er
e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento degli obiettivi (dell’Unione)
ta
si
sviluppando nel contempo l’acquis comunitario”63.
’
L’Unione Europea, così come definita nel Trattato, non è una nuova entità
de
organizzativa che si aggiunge alle attuali Comunità Europee né un loro superamento.
gl
i
Essa è un “processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli
ud
St
dell’Europa in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini”64.
i
L’Unione Europea amplia il raggio d’azione estendendolo all’ambiente, alla cultura,
Su
allo sviluppo tecnologico, all’educazione, alla formazione professionale, alla protezione
or
dei consumatori, al commercio estero, alla politica e all’economia sociale65.
Or
la
so
Tappa rilevante del TUE “Trattato dell’Unione Europea”, ovvero il “Trattato di
Maastricht”, è la costituzione dell’UEM “Unione Economica e Monetaria” in cui si
Be
ni
decide di sostituire le monete nazionali con una moneta unica, l’euro e con la creazione
a
in tre fasi da attuarsi entro il 1999.
as
nc
di una “Banca Centrale Europea” BCE; si prevede che questo processo sarà realizzato
-
Altri aspetti rilevanti sono da individuare nella decisione dei dodici di istituire una
“È cittadino dell’Unione Europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
62
Converti, A. (2005). Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Halley Editrice.
Idem p. 105
64
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam. P. 10
65
Cfr. Mammarella, G., & Cacace, P. (2013). Storia e politicaa dell'Unione Europea 1926-2013. Bari:
Editori Laterza. P.208, Rizzi, F. (2004). Un mediterraneo di conflitti. Storia di un dialogo mancato.
Roma: Maltemi. P. 17 e Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam. P. 11
63
27
li
po
Na
cittadinanza dell’Unione e nel principio di sussidiarietà.
membro”66 essa si va ad aggiungere alla cittadinanza originaria e dota i cittadini di
diritti e doveri nei confronti dell’Unione Europea creando quindi i cittadini d’Europa;
come tali hanno diritto di voto i cittadini residenti in un Paese europeo diverso da quello
di origine per le elezioni cittadine e per quelle del Parlamento europeo, inoltre dotano i
Un
cittadini di protezione diplomatica in Paesi terzi da parte di un consolato o ambasciata
iv
er
di un qualsiasi paese membro dell’Unione Europea67. Con l’introduzione della
ta
si
cittadinanza europea si vuole creare un legame di appartenenza tra i cittadini e l’Europa
’
favorendo il risveglio di un’identità europea68.
de
Il principio di sussidiarietà rappresenta la posizione dell’Unione Europea nei rispetti
gl
i
dei singoli stati membri, ossia la posizione di un organo politico superiore che
St
interviene laddove gli stati membri non siano in grado di agire in maniera più efficace.
ud
i
Tale principio si estende a tutti i campi decisionali e mira a coordinare e disciplinare le
Su
attività delle autorità regionali, nazionali ed europee69.
or
“Le disposizioni finali del Trattato di Maastricht prevedevano la convocazione di
Or
la
so
una Conferenza intergovernativa al fine di completare e accelerare le disposizioni del
Trattato in materia di politica estera, di sicurezza, di cooperazione negli affari interni e
Be
as
66
nc
del “Trattato di Amsterdam”.
ni
in quelli giudiziari”70, tale conferenza si svolge e ottiene come risultato la stipulazione
a
Mammarella, G., & Cacace, P. (2013). Storia e politicaa dell'Unione Europea 1926-2013. Bari: Editori
Laterza. P. 211
67
Cfr. Mammarella, G., & Cacace, P. (2013). Storia e politicaa dell'Unione Europea 1926-2013. Bari:
Editori Laterza. E Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam.
68
Sassatelli, M. (2007). Identità, cultura, Europa: le "città europee della cultura". Franco Angeli.
69
“Articolo 3 B:
La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono
assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della
sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti
dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del
presente trattato.” Trattato sull'Unione Europea Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992. (s.d.).
Tratto da Unione Europea: eur-lex.europa.eu/it/traties/dat/11992M/htm/11992M.html
70
Mammarella, G., & Cacace, P. (2013). Storia e politicaa dell'Unione Europea 1926-2013. Bari: Editori
Laterza, p. 237.
-
li
po
Na
28
1.2.2. I Trattati di Amsterdam e Nizza
Dalla stipulazione del “Trattato di Maastricht” al “Trattato di Amsterdam” entrano a
far parte dell’Unione Europea l’Austria, la Finlandia e la Svezia.
I Quindici Paesi con le conferenze di Torino e Firenze pongono le linee guida da
Un
dover seguire nella Conferenza intergovernativa: si vuole cercare di far avvicinare
iv
er
l’Unione europea ai cittadini, ampliare la politica e la sicurezza comune e assicurare il
si
buon funzionamento delle istituzioni comunitarie. Nel 1997 ad Amsterdam si svolge la
ta
’
Conferenza intergovernativa che da luogo al “Trattato di Amsterdam” che entrerà in
de
vigore nel 1999.
gl
i
“Da Maastricht ad Amsterdam sono quindi sensibilmente aumentati l’attenzione e
St
l’interesse per la dimensione politica e sociale dell’integrazione, ma l’Unione non si è
ud
i
ancora data degli strumenti efficaci e chiari per raggiungere tali scopi”71.
Su
Con il “Trattato di Amsterdam” è confermata la costruzione dell’Unione Europea
or
Or
come risultato di un processo d’integrazione e cooperazione, sono però modificati i tre
la
so
pilastri soprattutto per quanto riguarda il loro contenuto, sono semplificati i trattati
precedenti attraverso l’abrogazione di articoli ormai obsoleti e la rimunerazione degli
Be
nc
ni
articoli. Di grande interesse è il riconoscimento del “Protocollo sociale” che dota
l’Unione Europea di nuove competenze per la promozione dell’occupazione, il
as
a
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la protezione sociale, il dialogo tra
-
parti sociali, la lotta contro l’emarginazione e l’esclusione sociale; è, quindi, rafforzata
po
Na
la materia dei diritti fondamentali dell’uomo e delle libertà fondamentali, codificando i
persona, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Il rispetto dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali diventano condizione necessaria per poter aderire
71
Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il Mulino, p. 31.
29
li
valori che consistono nei principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti della
all’Unione Europea72.
S’introduce il “criterio di trasparenza” per coinvolgere i cittadini degli Stati membri.
Il processo di riconoscimento dei diritti sociali nell’Unione Europea compie un
ulteriore passo avanti con la proclamazione della “Carta dei diritti fondamentali
Un
dell’Unione Europea” avvenuta durante il Consiglio Europeo di Nizza del 2001.
iv
er
La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” ha sancito un complesso di
ta
si
diritti, articolati sui valori della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, della solidarietà,
’
della cittadinanza europea, della giustizia. La “Carta dei diritti fondamentali
de
dell’Unione Europea” riunisce tutti i diritti riconosciuti in precedenza dalla “Comunità
gl
i
Europea” ma mai riuniti in un testo unico e omogeneo; il fine ultimo non è quindi
St
legato all’innovazione quanto più al “rendere esplicito e solenne l’affermazione di una
ud
i
serie di valori destinati ad ispirare il viver insieme dei popoli europei nei limiti e
Su
secondo il quadro di competenze già delineato con le dovute forme dai Trattati
or
comunitari”73.
Or
la
so
Il 26 febbraio 2001 è firmato il “Trattato di Nizza” che entrerà in vigore nel 2003 di
cui però non entra a far parte la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”,
Be
as
nc
agli altri Trattati comunitari.
ni
questa sarà infatti dichiarata valida nel futuro Trattato di Lisbona in cui verrà equiparata
a
Il “Trattato di Nizza” modifica alcuni aspetti istituzionali e migliora il meccanismo
-
di cooperazione forzata nel campo della Politica Estera e di Sicurezza Comune74.
po
Na
Durante il Consiglio di Nizza si spera di trovare una soluzione al problema dell’ingresso
72
Converti, A. (2005). Istituzioni di diritto dell'Unione Europea. Halley Editrice.
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam, p. 16.
74
Niglia, F. (s.d.). Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che
istituiscono le Comunita europee e alcuni atti. Tratto da Traccani.it:
www.treccani.it/enciclopedia/trattato-di-nizza-che-modifica-il-trattato-sull-unione-europea-i-trattati-cheistituiscono-le-comunita-europee-e-alcuni-atti_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
73
30
li
di nuovi stati all’interno dell’”Unione Europea”; il Trattato introduce alcune modifiche
affinché si possa auspicare un allargamento degli stati membri,75 e non approda a una
soluzione definitiva76. Per risolvere i problemi si rinvia a una successiva conferenza
intergovernativa da tenersi entro il 2004, con lo scopo di delimitare le competenze
dell’Unione e degli Stati membri, lo status della “Carta dei diritti fondamentali”, di
Un
semplificare i Trattati e definire il ruolo del Parlamento Europeo.
iv
er
1.2.3. Dichiarazione di Laeken e Trattato di Lisbona
si
’
ta
Nel dicembre del 2001 a Laeken, come già accennato, si vedono iniziare i lavori per
la “Costituzione europea” volti alla creazione di una vera e propria identità europea. È
de
i
gl
una sorta di Assemblea costituente che ha lo scopo di preparare una bozza con il nuovo
“Trattato costituzionale” da presentare all’approvazione degli Stati nazionali.
St
i
ud
“Stava per avverarsi il sogno di dotare l’Unione europea di una vera e propria
Su
Costituzione. Si trattava di un documento articolato, frutto di un faticoso compromesso
or
tra i Paesi grandi e piccoli dell’Unione, nonché tra coloro che erano restii ad ulteriori
la
federalista”77.
so
Or
cessioni di sovranità e coloro che propendevano per una maggiore spinta
ni
Be
La “Dichiarazione di Laeken” si occupa di semplificare e riorganizzare i Trattati
esistenti, significative sono le domande finali che si pone: “La domanda da porsi in
nc
a
as
ultima istanza riguarda l’eventualità o meno che una tale semplificazione e
riorganizzazione possa portare, a lungo termine, all’adozione di un testo costituzionale
po
Na
nell’Unione. Quali dovrebbero essere gli aspetti fondamentali di questa cosiddetta
costituzione? I valori di cui si nutre l’Unione, i diritti fondamentali e gli obblighi dei
li
suoi cittadini, il rapporto tra gli Stati membri nell’Unione?”78.
75
Graglia, P. S. (2011). L'Unione europea. Bologna: il Mulino.
Bilancia, P., & D'Amico, M. (A cura di). (2009). La nuoca Europa dopo il Trattato di Lisbona. Giuffrè.
77
Mammarella, G., & Cacace, P. (2013). Storia e politicaa dell'Unione Europea 1926-2013. Bari: Editori
Laterza, p. 275.
78
Dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione Europea. (s.d.).
76
31
Il risultato finale si traduce in un “Trattato-Costituzione”, un testo completo e
argomentato che costituisce un enorme progresso alla realizzazione di una forte identità
europea e integrazione dei paesi membri firmato nel 2004.
Il susseguirsi di ratifiche e il veto di alcuni paesi hanno segnato il suo fallimento.
Un
Il progetto della Convenzione è rimaneggiato e ripensato con il “Trattato di Lisbona”
iv
er
firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore nel 2009, firmato da 25 membri
ta
si
dell’Unione Europea. Infatti nel 2004 vi è un allargamento con Cipro, l’Estonia, la
’
Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Slovenia e
gl
de
l’Ungheria.
i
I trattati precedenti non hanno apportato risposte adeguate ai problemi dell’Unione
St
Europea: la dimensione democratica e la sua efficacia, oltre “... a mantenere la
ud
i
promessa di realizzare una trasformazione dell’Unione che s’ispirasse al buon senso
Su
dal punto di vista normativo e dell’efficienza”79. Il Trattato di Lisbona comporta una
or
revisione del Trattato dell’Unione Europea e del CE e si prefigura una serie di obiettivi:
Or
la
so
costruire un’Europa democratica e potenziarne il ruolo a livello internazionale.
Le novità introdotte dal Trattato consistono nella “comunitarizzazione” del terzo
Be
ni
pilastro ovvero del Consiglio della Giustizia e Affari Interni, nella decisione di dotare il
as
nc
parlamento di maggiori poteri decisionali, e nel rendere i Parlamenti nazionali più
a
partecipi dell’azione europea e nel riconoscimento della “Carta dei diritti fondamentali
-
di Nizza” alla stregua degli altri Trattati e con la stessa efficacia giuridica. Sulla
po
Na
applicazione della Carta vigila la Corte di giustizia. Inoltre è previsto che si aderirà alla
considerare come principi unificatori.
Per rendere sempre più i cittadini “integrati” nell’Europa è istituita una”Iniziativa dei
79
Menéndez, A. J., & Fossum, J. E. (2012). La peculiare costituzione dell'Unione Europea. Firenze
University Press, p. 226.
32
li
Convenzione europea per salvaguardare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali da
cittadini” una nuova forma di partecipazione popolare alla vita comunitaria; tale
strumento permette la presentazione da parte dei cittadini europei di una proposta di
legge in settori quali la salute, l’ambiente, i trasporti e l’agricoltura80. Si consolida così,
sempre più, il processo d’integrazione europea.
Un
Nel 2007 si aggiungono all’Unione Europea la Bulgaria e la Romania e nel 2013 la
iv
er
Croazia.
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
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po
Na
80
Cfr. Moretti, S. (s.d.). Lisbona, Trattato di. Tratto da Treccani.it: www.treccani.it/enciclopedia/trattatodi-lisbona_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ e Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova:
Cedam.
33
Capitolo II: I Diritti Fondamentali
Un
“La dimensione dell'Europa non è lo
spazio, che la ridurrebbe ad un
appendice della penisola asiatica, ma il
tempo, la storia, la tradizione, il
passato”
(Roberto de Mattei)
iv
er
’
ta
si
i
gl
de
“La purezza della razza non esiste.
L'Europa è un continente di razze miste”
(Herbert Fisher)
i
ud
St
“Si tratta di rendere l'Europa una casa
degna dell'uomo”
(Roger Etchegaray)
or
Su
“L’Europa si dissolve non appena si vuole pensarla in modo chiaro e distinto, si
Or
frantuma nel momento stesso in cui si vuole riconoscerne l’unità. Allorché vogliamo
so
la
trovarle un’origine fondatrice o un’originalità intrasmissibile, scopriamo che non c’è
ni
Be
nulla, alle origini, che le sia proprio, e nulla di cui esse abbia oggi l’esclusività”81.
Da queste parole di Morin traspare la problematica riguardante l’identità dell’Europa
nc
religioni, tradizioni e istituzioni.
a
as
che si compone del divenire dei diversi popoli che la abitano con le proprie storie,
ma custode delle singole identità nazionali, e dalla ricerca del desiderio di trovare una
propria identità e unità prende vita il leit-motiv delle espressioni inviate dai giovani
come proposte per il motto dell’Unione Europea di cui poi sarà scelto “Uniti nella
81
Morin, E. (1990). Penser l'Europe. Gallimard. pp.22-23
34
li
po
Na
Dalla diversità dei popoli di cui si compone l’Europa, e quindi un’Europa molteplice
diversità”.82
D’altronde anche il preambolo del “Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa” firmato a Laeken nel 2004 afferma:
“PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro
Un
storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più
iv
er
stretto, a forgiare il loro comune destino;”
ta
si
Utilizzando anche il motto scelto nel 2000:
’
“CERTI che, «Unita nella diversità», l'Europa offre ai suoi popoli le migliori
de
possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle
gl
i
loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande
ud
St
avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana”83.
i
Da qui si evince lo scopo della Costituzione volta alla ricerca dell’unità e
Su
dell’identità europea, che è trovata proprio in quelle caratteristiche che li divide, nelle
or
specificità e nelle differenze. Si può quindi affermare che l’Europa può essere definita
Or
e diversità”.
la
so
come confronto e dialogo dei diversi popoli e nasce dal rapporto dialettico tra “identità
Be
ni
“…. Ciò che fa l’Europa è quest’alterità ininterrotta in seno a quest’identità, e
a
differenziata, è l’alterità che ha prodotto l’identità culturale”84.
as
nc
proprio attraverso quest’alterità essa ha costruito l’identità. Non è l’identità che si è
-
Uguaglianza, libertà, solidarietà e sicurezza sono alcuni dei valori fondamentali
po
Na
riconosciuti per la costruzione dell’unità Europea, semplici ideali e obiettivi che
sono comuni agli Stati membri, e si decide di vincolare la tutela dei diritti fondamentali
82
Ferrara, P. (2002). Non di solo Euro: la filosofia politica dell'Unione Europea. Roma: Città
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (2004, dicembre 16). Trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa .
84
Morin, E. (1988). Il problema dell'identità europea. In H.-G. Gadamer, & A. Krali, L'identità culturale
europea tra germanesimo e latinità. Milano: Jaca Book.
83
35
li
consentono di mantenere quella trovata unità. L’unione si fonda su quei principi che
dell’uomo. Sulla base del mantenimento di questi principi è inoltre permesso l’ingresso
di nuovi stati85.
“L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,
Un
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni
iv
er
agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
ta
si
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra
’
donne e uomini”86 come è affermato all’art. 1 bis del Trattato di Lisbona.
de
i
gl
2.1. I principi dell’Unione Europea
St
“I principi del diritto comunitario” sono utilizzati come criteri d’interpretazione ma
i
ud
hanno anche la valenza di tracciare i limiti a quello che è l’esercizio del potere e dare
or
Su
legittimità agli atti delle istituzioni comunitarie e dei singoli Stati membri.
“Si potrebbe dire che si tratti di veri e propri “parametri di legittimità” di atti e
so
Or
comportamenti, “norme capaci di creare diritti ed obblighi””87.
la
L’art. 340 del TFUE “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” afferma:
ni
Be
“In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente
ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue
nc
a
as
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni”; fa riferimento all’ambito
della responsabilità contrattuale ed è l’unico articolo che rinvia ai principi dell’Unione
li
diverse.
po
Na
europea che devono essere rispettati dagli Stati membri, pur se è applicato a materie
Se si cercano i “Principi dell’Unione Europea” scritti in un qualche Trattato o
85
Borchardt, K.-D. (2011). L'ABC del diritto dell'Unione europea. Luxambourg: Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea.
86
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (2007, dicembre 17). Modifiche del trattato sull'Unione
europea e del trattato che istituisce la Comunità europea .
87
I principi del diritto comunitario . (s.d.). Tratto da Europarlamento 24: www.europarlamento24.eu/iprincipi-del-diritto-comunitario/0,1254,72_ART_48,00.html
36
Statuto la ricerca non avrà fortuna, infatti si definiscono “principi non scritti”
riferendosi ai principi accolti nelle esperienze nazionali; la Corte ha però il compito di
espletarli facendo riferimento ai principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, in
caso di necessità, ai principi generali comuni ai paesi membri88.
Un
La definizione che talvolta si trova per questi principi è “principi comuni agli
iv
er
ordinamenti giuridici degli Stati membri” che sembra voler sminuire la portata di tali
ta
si
principi sottolineando la loro origine esterna al sistema comunitario. In realtà si tratta di
’
principi propri dell’Unione Europea l’unico elemento da evidenziare è la differenza tra
de
quei principi che sono espressi esplicitamente nei trattati e quelli invece ricavabili da
gl
i
un’interpretazione da parte del giudice. Ecco alcuni esempi:
Principio
della
St
1.
“certezza
del
diritto”:
che
riguarda
la
trasparenza
ud
i
dell’amministrazione ovvero la normativa comunitaria deve essere chiara e certa in
Su
modo che i soggetti sottoposti a seguire tali regole possano sapere esattamente come
or
agire in modo adeguato per evitare di incorrere in violazioni.
Or
Principio del “legittimo affidamento”, che tutela i terzi. È considerato come
di
legittimità
degli
atti.
la
parametro
so
2.
Stabilisce
che
qualora
sia
modificata
Be
ni
improvvisamente una disciplina e la sua violazione costituisca invalidità nella nuova
as
nc
disciplina, o quando l'amministrazione abbia fatto insorgere nell’interessato, col proprio
a
comportamento o per informazioni divulgate, un'aspettativa ragionevolmente fondata è
-
salvaguardato il legittimo affidamento dell'interessato.
po
Na
3. Principio di “proporzionalità'”: secondo questo principio, si può valutare la
rispetto ai risultati che si vogliono conseguire. Permette di valutare quella che è
l’intensità dell’azione condotta e quindi dell’esercizio del potere; spetta al giudice
88
Tesauro, G. (2010). Diritto dell'Unione Europea. Padova: Cedam.
37
li
legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in base alla sua idoneità
valutare se i mezzi prefigurati per il raggiungimento dello scopo dell’atto siano idonei.
Fa riferimento alla volontà dell’ordinamento di non andare oltre il perseguimento di un
determinato obiettivo. Talvolta si risolve nel “criterio di ragionevolezza”: si verifica la
legittimità dell’esercizio della deroga concessa a Stati membri per particolari esigenze.
Un
Deve anche essere rispettato il principio di “minimo mezzo”: ottenere il risultato voluto
iv
er
nell'interesse pubblico, imponendo il minor sacrificio possibile ai portatori d’interessi
ta
si
particolari.
’
4. Il principio dell’“effetto utile” usato come chiave di lettura delle norme di diritto
de
comunitario. È fondamentale poiché, in virtù di tale carattere, alle norme comunitarie
imposte
un’applicazione
i
essere
gl
possono
o
un’interpretazione
funzionale
al
St
raggiungimento della loro finalità, inoltre consente l’effetto diretto anche alle direttive.
ud
i
5. Principio sancito dal Trattato, art. 191, 2, TFUE, è il principio di “precauzione”:
Su
“La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,
or
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è
Or
la
so
fondata sui “principi della precauzione” e dell'azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul
ni
Be
principio «chi inquina paga”.
as
nc
Come si evince dal testo riguarda la tutela dell’ambiente, imponendo l’adozione di
a
misure atte a prevenire i rischi ambientali, la Corte di giustizia ha però esteso la sua
-
portata anche alle discipline della sicurezza e dalla salute, considerandolo un altro dei
6. Principio di “leale cooperazione”, ricavato o collegato all’art. 4, n.3, TUE: “Il
Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il
presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai ministri incaricati degli Affari
esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si
38
li
po
Na
principi generali .
riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del capo di Stato o di governo dello
Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.
Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna
delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti
Un
dall'Unione.”
iv
er
Il contenuto di tale principio dipende dalle disposizioni del Trattato cui si da rilievo,
ta
si
ciò ha fatto si che vi siano diversi significati:
Obbligo di facilitare le istituzioni nell’assolvimento dei loro compiti: Gli
’
•
de
organi nazionali devono facilitare le istituzioni ad esempio dando tempestiva
gl
i
e puntuale attuazione alle direttive, gli Stati devono agevolare l'attività di
St
controllo della Commissione tenendo un comportamento collaborativo. Ogni
ud
i
Stato membro deve contribuire alla realizzazione degli obiettivi dal Trattato.
Su
Gli Stati membri sono in oltre tenuti a comportamenti atti a garantire
or
l’effettività dell’ordinamento giuridico comunitario nei rapporti con l’Unione.
Or
Inoltre è sancito l’obbligo di cooperazione e collaborazione tra gli Stati
membri.
Be
L’obbligo di cooperazione delle Istituzioni nei confronti degli Stati membri.
ni
•
la
so
•
as
nc
7. Principio di “sussidiarietà”, introdotto, come già accennato, nel “Trattato di
a
Maastricht”, secondo tale principio le istituzioni comunitarie sono tenute a intervenire
-
laddove il loro intervento risulti indispensabile, poiché gli stati membri non sono in
po
Na
grado di agire in maniera più efficace. Ciò perché nel momento in cui gli stati decidono
deciso a livello comunitario, rinunciando per un determinato argomento o materia a
decidere autonomamente la disciplina, realizzando un sacrificio di sovranità.
8. Il diritto alla “tutela giurisdizionale piena ed effettiva” che sancisce che la tutela
39
li
di aderire al progetto d’integrazione europea, sono tenuti a conformarsi a ciò che è
dei diritti attribuiti ai cittadini degli Stati membri dalle norme comunitarie deve essere
pari alla tutela dei diritti attribuiti dalle norme nazionali, e a sua volta ogni sistema
giurisdizionale nazionale si deve impegnare a non rendere impossibile o gravoso
l’esercizio dei diritti attribuiti dalle norme comunitarie ai cittadini.
Un
9. Il Principio di “eguaglianza” che trova riconoscimento nel TFUE all’art.18: “Nel
iv
er
campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari
ta
si
dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,
’
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
de
ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni”, è fondato sulla
gl
i
nazionalità. Dal generale principio derivano le libertà fondamentali garantite ai cittadini
St
degli Stati membri nel territorio dell'Unione europea:
ud
Libera circolazione delle persone;
•
Libera circolazione delle merci;
•
Libera circolazione dei capitali;
•
Diritto di stabilimento (libertà di scegliere il luogo dove svolgere la propria
i
•
or
Su
ni
Libertà di prestazione di servizi.
Be
•
la
so
Or
attività economica);
a
competitivo delle attività economiche all'interno dell'Unione.
as
nc
Questo principio è rilevante per la promozione dello sviluppo equilibrato e
-
Sempre all’interno del TFUE troviamo un altro riferimento alla discriminazione
po
Na
nell’art. 40, n.2, 2°comma: “... Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati
dell'Unione”, e un altro nell’art. 157: “Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione
del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di
sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”.
40
li
nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori
Il principio di non discriminazione è un principio generale del diritto comunitario,
che è sancito anche all’interno della “Carta dei diritti fondamentali dell’UE” nell’art.
21:
“1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
Un
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
iv
er
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra
ta
si
natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la
’
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
de
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi
gl
i
contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità” che, come già
St
accennato, dopo l’entrata in vigore del “Trattato di Lisbona” ha lo stesso valore
ud
i
giuridico degli altri trattati dell’Unione Europea.
Su
10. Il “principio di parità di trattamento”: è vietato trattare in modo diverso
or
situazioni simili, una disparità di trattamento è arbitraria nel caso in cui il diverso
Or
la
so
trattamento non sia giustificabile in conformità a criteri oggettivi. Tuttavia non vieta che
i cittadini e i prodotti possono essere soggetti a requisiti più severi rispetto a cittadini di
ni
Be
altri Stati membri o ai prodotti d’importazione.
as
nc
Le finalità economica riscontrate in un questo percorso normativo sono però
a
secondarie rispetto alla valenza sociale che la norma ha, e proprio per tale ragione è
-
considerata espressione di un diritto fondamentale di ogni persona. Si vuole garantire
li
po
Na
l’uguaglianza sostanziale e non meramente formale.
2.2. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea
I diritti dei cittadini europei rientrano nei valori e ideali che fondano l’Unione
Europea, la cui storia è caratterizzata da oltre due secoli di tentativi e sforzi volti a
41
rafforzare la tutela di tali diritti. Gli ordinamenti di ciascun Stato membro si basano
sulla salvaguardia dei diritti fondamentali oltre che sul rispetto della dignità, della
libertà e della possibilità di sviluppo della persona. Il rispetto dei diritti fondamentali
rientra, quindi, tra i principi dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea che la
Un
Corte di Giustizia deve far rispettare, riconoscendone l’esistenza come un ordinamento
iv
er
autonomo e proprio dell’Unione Europea89.
ta
si
Nel 2001 a Nizza da un rappresentate per ogni paese dell’Unione, da un
’
rappresentate della Commissione europea, dal presidente della Commissione europea,
de
da sedici membri del Parlamento europeo, da trenta parlamentari nazionali, due per
gl
i
ciascuno degli Stati all’epoca membri dell’UE, sotto la presidenza del prof. Roman
St
Herzog è redatto il progetto della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”
ud
i
con lo scopo di riunire in un testo unico i diritti civili, politici, economici e sociali dei
Su
cittadini europei riconosciuti fino a quel momento dalla Comunità Europea. Il tentativo
or
di Nizza di dotare l’Unione europea di un insieme di diritti comunitari è un mero
Or
la
so
impegno politico senza effetti giuridici vincolati ed è ripreso nell’ambito dei colloqui
per la redazione di una Costituzione europea. La “Carta dei diritti fondamentali
Be
ni
dell’Unione Europea” è rielaborata e inserita come parte integrante nel trattato
a
entra in vigore.
as
nc
costituzionale del 29 ottobre 2004 proposto nella “Dichiarazione di Laeken”, che non
-
Il 12 dicembre del 2007 a Strasburgo è proclamata solennemente la “Carta dei diritti
po
Na
fondamentali dell’Unione Europea” aprendo così la strada alla firma del “Trattato di
catalogo di diritti giuridicamente vincolanti per le istituzioni, gli organi, gli organismi
dell’Unione e gli Stati membri. Questo è un significativo passo avanti nella costruzione
89
Borchardt, K.-D. (2011). L'ABC del diritto dell'Unione europea. Luxambourg: Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea.
42
li
Lisbona” prevista per il giorno successivo. La Carta garantisce ai cittadini europei un
dell’Europa. José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea, in occasione
della firma della Carta a Strasburgo ha dichiarato:
“Firmando e proclamando la Carta, i Presidenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione suggellano pubblicamente la loro volontà irrevocabile
Un
di renderla giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'Unione. I diritti dei cittadini
iv
er
europei ne risulteranno rafforzati in settori cruciali come la dignità umana, le libertà
ta
si
fondamentali, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia....Rinviando
’
alla Carta nel trattato che sarà firmato domani a Lisbona, l'Unione compie un
gl
de
importante passo avanti nella costruzione europea”90.
i
Il trattato di Lisbona ha creato nuove basi per la tutela dei diritti fondamentali
St
all’interno dell’Unione Europea. Rimanda in modo vincolante alla “Carta dei diritti
ud
i
fondamentali dell’Unione europea” e disciplina e definisce il campo di applicazione dei
Su
diritti fondamentali rendendoli in tal modo vincolanti per le istituzioni dell’UE e per gli
or
Stati membri nell’ambito dell’esercizio della loro attività ogni qualvolta questi
la
so
Or
applichino e attuino il diritto dell’Unione.
Il rimando alla “Carta di Strasburgo” è contenuto nel Trattato di Lisbona nell’art.6:
Be
ni
“1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti
a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
as
nc
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a
-
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle
disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e
applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta,
90
Carta dei diritti fondamentali: i Presidenrti della Comissione europea, del Parlamento e del Consiglio
firmano e proclamano solennemente la Carta di Strasburgo. (s.d.). Tratto da Press releases database:
europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1916_it.htm
43
li
po
Na
definite nei trattati.
che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze
dell'Unione definite nei trattati.
Un
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
iv
er
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
ta
si
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto
’
principi generali”.
de
I diritti sono riconosciuti a tutti cittadini europei indipendentemente dalla nazionalità
gl
i
o dal luogo di residenza, lo scopo è di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini nei
i
ud
St
confronti degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea e dagli Stati membri.91
2.2.1. Il Contenuto della Carta dei diritti fondamentali
Su
or
Come già ripetuto più volte la Carta riunisce in un unico documento i diritti che fino
so
Or
a quel momento sono presenti nei vari strumenti legislativi quali le legislazioni
la
nazionali e dell’Unione Europea, le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa,
ni
Be
delle Nazioni Unite, ONU, e dell’Organizzazione internazionale del lavoro, OIL.
“Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali,
a
as
nc
essa contribuisce a creare la certezza del diritto nell’UE”92.
Il preambolo della Carta afferma: “l'Unione si fonda sui valori indivisibili e
po
Na
universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa
si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la
spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
91
Carta dei diritti fondamentali. (s.d.). Tratto da Europa. Sintesi della legislazione dell'UE:
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_it.htm
92
Idem
44
li
persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno
Nel preambolo sono richiamati i valori spirituali e morali, ruolo significativo è quello
del principio generale dell’uguaglianza che pone il divieto di qualsivoglia trattamento
discriminatorio esercitato in base alla nazionalità, art. 18 del TFUE, la lotta contro
qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la
Un
religione o le convinzioni personali, l’età, l’orientamento sessuale, articolo 10 TFUE, e
iv
er
soprattutto nei confronti dei diversamente abili, la parità di trattamento per merci e
ta
si
persone, la libertà di concorrenza, art. 101 e segg. TFUE, la parità di retribuzione tra
’
uomini e donne, art. 157 TFUE.
de
La Carta è suddivisa in sette capi:
gl
Capo I in cui è enunciata l’inviolabilità della dignità umana e il diritto
i
•
St
all’integrità della persona imponendo il rispetto del diritto alla vita e del
ud
i
diritto all'integrità della persona, inoltre istituisce la proibizione della tortura
Su
e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e
or
del lavoro forzato, il divieto di esperimenti sugli esseri umani, di clonazione,
Or
•
la
so
di fare del corpo umano o delle sue parti fonte di lucro.
Capo II è dedicato alle libertà personale, privata, familiare, di pensiero,
Be
ni
coscienza o religione, espressione e informazione, diritto alla sicurezza,
as
nc
rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere
a
personale, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle
-
scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà
po
Na
d'impresa, diritto di proprietà, protezione in caso di allontanamento, di
coscienza, inoltre è garantito il diritto d’asilo e sono vietate le espulsioni
collettive o le estradizioni verso Stati in cui vige la pena di morte.
•
Capo III disciplina l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e da
45
li
espulsione e di estradizione. A esse si affiancano i diritti all’obiezione di
ciò deriva il divieto di discriminazione, il rispetto delle diversità culturale,
religiose e linguistica, parità tra uomini e donne. Una parte rilevante è
dedicata ai diritti del bambino, degli anziani, e dei disabili, questi ultimi
saranno approfonditi nel paragrafo successivo;
Un
•
Capo IV riguarda la solidarietà e riconosce i diritti dei lavoratori
iv
er
all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di
ta
si
negoziazione e di azioni collettive incluso lo sciopero, diritto di accesso ai
’
servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, tutela
de
sulle condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e
gl
i
protezione dei giovani sul luogo di lavoro. Si riconosce il diritto alla
St
protezione giuridica ed economica delle famiglie e la tutela della maternità; si
ud
i
stabilisce la sicurezza e assistenza sociale, protezione della salute per tutti e
Su
in particolare si fa riferimento ai bisognosi con la tutela sociale e l’assistenza
or
abitativa, accesso ai servizi d’interesse economico generale, tutela
Or
•
la
so
dell'ambiente, protezione dei consumatori;
Capo V concerne la cittadinanza, come è stato già visto nel Trattato di
Be
ni
Maastricht , con riferimento alla libera circolazione delle persone. Disciplina
as
nc
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle
a
elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai
-
documenti, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela
Capo VI che fa riferimento alla giustizia e stabilisce anche il diritto a un
giudice imparziale, ai principi della presunzione d’innocenza, e diritti di
difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene,
diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato;
46
li
•
po
Na
diplomatica e consolare;
•
Capo VII, in ultimo, contiene disposizioni generali relativa all’ambito di
applicazione e alla portata dei diritti garantiti dalla Carta.
2.3. I diritti dei diversamente abili
Sul tema dell’uguaglianza sociale e la lotta contro la discriminazione, la “Carta dei
Un
iv
diritti fondamentali” si occupa di vietare la discriminazione dei soggetti disabili, com’è
er
già stato accennato nell’art. 21, e di sancire l’inserimento sociale e professionale nella
si
’
ta
vita comunitaria per le persone con disabilità l’art. 26 :
“ L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare
de
i
gl
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la
St
partecipazione alla vita della comunità.”
i
ud
In definitiva l’Unione Europea promuove la partecipazione delle persone con
dei diversamente abili.
or
Su
disabilità nella società e nell’economia, garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà
Or
Già nel 1986 il Consiglio invita gli Stati membri ad adottare misure volte
so
la
all’assicurazione di eque possibilità per i disabili nel campo dell’occupazione e della
ni
Be
formazione professionale, affrontando il problema dell’occupazione dei diversamente
abili. Proprio da questo nasce l’HELIOS, Handicaped People in the European Comunity
nc
a
as
Living Indipendently in Open Society, ovvero un programma di azione atto a sviluppare
la politica comunitaria su iniziative innovatrici per favorire lo scambio di informazioni e
rafforzare la politica sociale europea ed è adottato il Libro Bianco intitolato ”Politica
sociale europea Uno strumento di progresso per l’Europa”, volto al rispetto della
diversità e che evidenzia la necessità di elaborare strumenti in materia di pari
opportunità per i disabili. Quest’impegno si concretizza con la Comunicazione della
Commissione su “La parità di opportunità per i disabili - una nuova strategia per la
47
li
po
Na
coinvolgere le associazioni non governative. Nel 1994 si avverte la necessità di
Comunità europea” che lancia le basi per una politica volta all’integrazione e la
partecipazione dei disabili nell’economia e nella società. La Commissione pone
l’accento sull’importanza dell’intervento comunitario nella realizzazione di un processo
che possa essere perseguito, tra gli Stati membri, volto alla realizzazione di una parità di
Un
trattamento e uguaglianza delle opportunità per i diversamente abili93. Nella
iv
er
Comunicazione sono indicati i settori chiave a cui si deve lavorare per poter permettere
ta
si
da parte dei disabili le pari opportunità:
Mobilità; per i cittadini con mobilità ridotta si pone la questione della
’
•
de
risoluzione dei problemi legati alla capacità partecipativa alla vita sociale,
gl
i
commerciali, economica, culturale e politica del paese e della Comunità
St
stessa, la commissione ha quindi incoraggiato le ricerche e i progetti
ud
i
finalizzati alla risoluzione dell'accessibilità nell'ambito del trasporto, del
or
•
Su
lavoro, e dell’alloggio.
Occupazione; la Commissione si è avvalsa dei piani nazionali presentati dagli
Or
la
so
Stati membri per la soluzione del problema legato al settore dell'occupazione.
Da questi piani nazionali risulta, però, che pochi paesi gestiscono politiche
Be
ni
specifiche per quanto riguarda l'inserimento del disabile, la tendenza più
Accessibilità alle tecnologie; all’interno di quest’ambito rientrano due
a
•
as
nc
diffusa è di integrare il disabile attraverso la formazione.
-
problematiche fondamentali: adattamento degli strumenti informatici alle
po
Na
disabilità, e uso di tali strumenti come sostegno per il disabile e tecnologia
per tutti egualmente vantaggiosa.
Nella seconda parte della Comunicazione s’individuano gli strumenti per migliorare
93
Colombo Svevo, M. (2005). Le politiche sociali dell'Unione Europea. Milano: Franco Angeli.
48
li
dell’assistenza. Lo scopo è di garantire che la società dell’informazione sia
e raccogliere informazioni idonee a comprendere maggiormente le esigenze dei disabili.
2.3.1. I diritti dei diversamente abili in ambito Internazionale
“Dal momento che l’esclusione del mercato del lavoro di disabili è anche
strettamente connessa agli ostacoli comportamentali e alla mancanza di informazioni
Un
iv
sulla disabilità, l’Unione è intervenuta per migliorare la comprensione della società dei
er
diritti, dei bisogni e delle potenzialità dei disabili”94.
si
’
ta
Proprio per questo l'Unione europea aderisce alla convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità e proclama il 2003 l’anno europeo dei disabili.
de
i
gl
Obiettivo della Convenzione internazionale è garantire i diritti umani e le libertà
fondamentali ai cittadini diversamente abili e per attuare questo programma si
St
i
ud
riprendono i principi di non discriminazione il cui ossequio deve essere sostenuto dagli
or
l’uguaglianza per tutti i cittadini.
Su
Stati. Si vieta ogni forma di discriminazione derivante dalla disabilità e si garantisce
le donne con disabilità, che sono soggette a discriminazioni multiple. Devono
la
•
so
Or
La convenzione dispone specificatamente per due gruppi di popolazione:
•
ni
Be
essere adottate misure per garantire la loro integrazione e la loro piena indipendenza;
i minori con disabilità, che hanno diritto alla protezione del loro superiore
nc
liberamente le proprie opinioni e di ricevere un aiuto adeguato95.
a
as
interesse in caso di decisioni che li riguardano e godono anche del diritto di esprimere
l'elaborazione e l'attuazione della legislazione e delle politiche che le riguardano.
Ecco una serie dei diritti che sono assicurati a livello internazionale ai cittadini
diversamente abili:
94
Idem, p. 160.
Tutela dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità a livello internazionale. (s.d.). Tratto da
Europa. Sintesi della legislazione dell'UE:
europa.eu/legislation_summeries/employment_and_social_policy/disabiliy_and_old_age/em0029_it.htm
95
49
li
po
Na
È deciso, inoltre, che le persone disabili devono essere consultate durante
•
diritto alla vita;
•
diritto di protezione in situazioni di rischio e di emergenza umanitaria;
•
diritto del riconoscimento della personalità e della capacità giuridica, soprattutto
al fine di accedere alla proprietà e alla libera gestione finanziaria, sempre restando
Un
protetti dagli abusi;
•
diritto della libertà e della sicurezza;
•
er
diritto d'accesso alla giustizia attraverso accomodamenti procedurali;
ta
iv
•
si
’
diritto di non essere sottoposti a tortura, a pene o trattamenti crudeli inumani o
gl
de
degradanti;
diritto di non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti;
•
diritto alla protezione dell'integrità fisica e mentale;
•
diritto di circolare liberamente, di scegliere il luogo di residenza e la nazionalità;
•
diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella società;
•
diritto della mobilità personale, in particolare attraverso apparati e tecnologie di
i
•
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
supporto alla mobilità;
diritto della libertà di espressione e di accesso all'informazione;
•
diritto del rispetto della vita privata;
•
diritto del rispetto del domicilio e della vita familiare;
•
diritto all'istruzione;
•
diritto all'accesso ai servizi sanitari,
•
diritto all'abilitazione e alla riabilitazione, attraverso la piena realizzazione del
a
as
nc
ni
Be
•
li
po
Na
potenziale fisico, mentale, sociale e professionale;
•
diritto al lavoro, senza discriminazioni e in condizioni eque e favorevoli;
•
diritto ad adeguati livelli di vita e alla protezione sociale;
•
diritto di partecipazione alla vita politica e pubblica, comprese le votazioni e le
50
elezioni;
•
diritto di partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.
Inoltre si dispone che la società civile si deve interessare al processo di monitoraggio
delle azioni e che ogni Stato entro due anni dall’adesione alla convenzione deve
Un
presentare un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere i propri obblighi.
iv
er
2.3.2. I diritti dei diversamente abili in ambito Europeo
si
’
ta
In seguito allo slancio derivato dall’adesione alla Convenzione Internazionale in
tema dello sviluppo dell’integrazione e partecipazione dei diversamente abili, l’Unione
de
i
gl
Europea decide di realizzare un piano di azione europeo volto a un maggiore
inserimento. Si prevede una strategia complementare sia a livello europeo sia
i
ud
St
nazionale96.
Su
Si stipula l’atto intitolato “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un
or
rinnovato impegno per un'Europa senza barriere” in cui è presentata una strategia che
la
benessere e il pieno esercizio dei diritti.
so
Or
rafforzi la partecipazione delle persone disabili migliorandone l’inclusione sociale, il
ni
Be
Prendendo atto dei risultati del piano d’azione 2004-2010 a favore dei disabili, e dei
colloqui fra gli Stati membri, la Commissione, rientrando nella strategia Europa 2020
nc
a
as
che si fonda sulla Carta Europea e dei Diritti fondamentali e sul Trattato di Lisbona,
decide di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazione Unite individuando otto
po
Na
aree d’azione. Alcune delle aree sono state già illustrate nella Comunicazione “La
parità di opportunità per i disabili - una nuova strategia per la Comunità europea”
li
realizzata dalla Commissione:
•
Accessibilità: si deve garantire alle persone disabili l’accesso ai beni, ai
servizi e ai dispositivi di assistenza, e sulla base del principio di uguaglianza
96
Colombo Svevo, M. (2005). Le politiche sociali dell'Unione Europea. Milano: Franco Angeli .
51
si deve assicurare loro l’accesso ai trasporti, alle strutture, alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. A tal proposito, vista l’essenzialità
dei trasporti all’interno della comunità europea come strumento di
comunicazione tra popoli, è introdotto il concetto di “persone con mobilità
Un
ridotta” che include, oltre ai disabili, anche anziani e bambini. Non è la prima
iv
er
volta che, su temi generali, i diritti dei disabili sono estesi anche a larghe fette
ta
si
di popolazione sulle quali si genera una discriminazione indiretta97.
Occupazione: l’azione europea attraverso l’elaborazione di politiche attive
’
•
de
dell’occupazione e consentendo l’accessibilità ai luoghi di lavoro deve
gl
i
permettere un aumento del numero dei lavoratori disabili. Si prevede, inoltre,
St
la cooperazione con le parti sociali volte all’incoraggiamento del lavoro
ud
i
autonomo e al miglioramento della qualità del lavoro.
Su
•
Partecipazione: si deve garantire l’esercizio dei diritti fondamentali alle
or
persone con disabilità in quanto cittadini europei. Si devono quindi eliminare
Or
la
so
gli ostacoli alla mobilità delle persone disabili, come individui, consumatori,
studenti, attori economici e politici; garantire la qualità dell'assistenza
Be
ni
ospedaliera e dell’accoglienza in residenze specializzate, grazie al
po
Na
•
-
Le altre aree sono:
a
strutture e servizi, inclusi quelli sportivi e culturali.
as
nc
finanziamento dei fondi strutturali; garantire l’accessibilità di organizzazioni,
Uguaglianza: si deve garantire l’applicazione della legislazione europea a
97
“Discriminazione indiretta: si ha una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o
una prassi apparentemente neutri possono mettere persone, a causa della razza o dell'origine etnica,
della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell’età o delle tendenze sessuali, in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone a meno che non siano giustificati da una
finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.” Tratto da:
Colombo Svevo, M. (2005). Le politiche sociali dell'Unione Europea. Milano: Franco Angeli, p. 148
tabella 1.
52
li
proposito della lotta contro le discriminazioni a favore della parità di
trattamento applicando una serie di politiche volte alla promozione
dell’uguaglianza dei cittadini diversamente abili a livello europeo e negli
Stati membri.
•
Istruzione e formazione: la realizzazione di un sistema d’istruzione
Un
accessibile e di programmi d’istruzione di cui possono avvalersi gli allievi e
iv
er
gli studenti disabili. Si sostiene sia l’accessibilità dei sistemi educativi
ta
si
generali che le misure di accompagnamento individuale e la formazione delle
’
figure professionali del sistema educativo, e si avvertono le esigenze di dover
de
informare meglio i disabili in merito alle possibilità di formazione e di
gl
i
mobilità, soprattutto nell’ambito dell’iniziativa Gioventù in movimento e
St
della strategia Istruzione e formazione 2020.
ud
Protezione sociale: la ricerca di sistemi di protezione sociale che annullino le
i
•
Su
disparità di reddito, i rischi di povertà ed esclusione ai quali vanno incontro i
or
disabili. In questo contesto, devono essere, allora, rivalutate le prestazioni
Or
la
so
sociali come i sistemi pensionistici, i programmi di alloggio sociale e
l’accesso ai servizi di base. La strategia incoraggia l’utilizzo dei fondi
Salute: le persone con disabilità devono avere un accesso equo ai servizi e
as
nc
•
ni
Be
strutturali e l’adozione di misure nazionali adattate.
a
alle strutture sanitarie, compresi i centri di salute mentale. Per garantire
-
questo principio di uguaglianza, i servizi devono avere un prezzo accessibile
po
Na
ed essere adeguati alle necessità specifiche delle persone Inoltre, particolare
li
attenzione va dedicata alla salute e alla sicurezza dei lavoratori disabili.
•
Azione esterna: l’Unione Europea s’impegna a promuovere i diritti delle
persone disabili a livello internazionale. Essa agisce soprattutto nell’ambito
della politica di allargamento, di vicinato e di aiuti allo sviluppo, oltre che in
53
seno a istanze internazionali come il Consiglio d’Europa e l’ONU.
L’attuazione della strategia si fonda sull’impegno comune delle istituzioni dell’UE e
degli Stati membri. Le loro azioni comuni puntano a:
•
sensibilizzare la società sulle problematiche legate alla disabilità e a promuovere
Un
i diritti dei disabili;
•
migliorare la raccolta e il trattamento dei dati statistici;
•
er
sviluppare le possibilità di finanziamento europeo;
ta
iv
•
si
’
assicurare il monitoraggio dell’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite
de
negli Stati membri e in seno alle istituzioni europee.
gl
i
Purtroppo nonostante la realizzazione di un piano d’azione europeo che coinvolgesse
St
i diversamente abili nella vita sociale, lavorativa e che ne garantisse i diritti, i singoli
ud
i
stati non sempre si sono uniformati alle direttive comuni, facendo si che l’inclusione
Su
sociale sia un traguardo ancora lontano.
or
Per quanto riguarda la mancata applicazione del piano d’azione deciso dall’Unione
Or
la
so
Europea, un esempio calzante lo ritroviamo nel mancato riconoscimento da parte di
molti Stati della lingua dei segni, indispensabile per i cittadini non udenti. Le lingue dei
Be
ni
segni, basate sul movimento delle mani, corrispondono alle lingue parlate anche per
as
nc
quanto riguarda la complessità grammaticale, sintattica e lessicale; sono ugualmente
a
importanti nella caratterizzazione delle diversità linguistica Europea. Solo tre paesi
-
europei riconoscono la lingua dei segni nazionale nella loro Costituzione: l’Austria, la
li
po
Na
Finlandia e il Portogallo98.
98
Lingue. L'Europa: un continente pieno di lingue dei segni. (s.d.). Tratto da Commissione europea:
ec.europa.eu/languages-of-europe/sign-languages_it.htm
54
Capitolo III: Il silenzio
Un
Alla fine ricorderemo non le parole dei
nostri nemici, ma il silenzio dei nostri
amici.
(Martin Luther King)
iv
er
si
’
ta
L’uomo impoverisce le cose molto più
con le parole che con il silenzio.
(Mahandas K. Gandhi)
de
i
gl
Si è molto discusso e scritto dei grandi
silenzi, dei silenzi negativi, dei silenzi
sintomo, ma assai meno dei silenzi scelti;
cercare una qualità volontaria e
deliberata del tacere è un privilegio
contemporaneo.
(Nicoletta Polla Mattiot)
i
ud
St
or
Su
Freud sostiene che nel processo evolutivo la comunicazione era inizialmente mediata
Or
dall’uso del silenzio e solo in seguito è nata la parola, introdotta dall’uomo nel
so
la
passaggio dall’Es all’Io allontanandosi dall’inconscio e accostandosi al linguaggio. Per
parola è considerata il mezzo preferibile99.
nc
ni
Be
Freud parola e silenzio fanno parte entrambi del processo di comunicazione, anche se la
a
as
“Non si può non comunicare”100. Questo celebre assioma del 1967 di Watzlawick fa
assumere al silenzio una nuova prospettiva all’interno della comunicazione: fino a quel
in grado di comunicare. In realtà spesso è proprio il silenzio a comunicare molto più di
quanto siano capaci di comunicare le parole e anche il silenzio può anche essere
assordante: “... il silenzio può parlare più delle parole. Si tratta tuttavia di un
99
Giusti, E., & Di Nardo, G. (2006). Silenzio e solitudine. Roma: Sovera Edizioni.
Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1971). La pragmatica della comunicazione umana.
Astolabio, p. 44.
100
55
li
po
Na
momento il silenzio è visto come pura assenza di suoni priva di significato e quindi non
significato ambivalente che dipende in larghissima misura dal contesto in cui il silenzio
è inserito: può infatti indicare, a seconda dei casi, un’ottima o una pessima relazione
(…) può indicare assenso (…) o dissenso (…)”101.
“Il silenzio porta in se stesso l’origine della parola” afferma Renè Guenon. Si vede
Un
come il silenzio e la parola sono strettamente legati: “... il silenzio è il prodotto della
iv
er
parola e la parola è la creatrice del silenzio”102.
ta
si
Il silenzio aiuta a esprimere ciò che è inesprimibile con le parole, spesso
’
comunicando di più. È un momento del discorso “Ha un carattere pieno, non è
gl
de
richiamo del nulla ma voce dell’essere”103. Non è una realtà comunicativa che si
i
oppone alla parola o al suono, ma tra la parola e il silenzio c’è un rapporto dialettico. La
St
parola nasce dal silenzio ma allo stesso tempo è dall’interruzione della parola che nasce
ud
i
il silenzio proprio per comunicare quando la parola non riesce a esprimere quello che
Su
vorrebbe. Wittgenstein afferma: “Ciò che si può dire può dirsi con chiarezza; e di ciò di
or
cui non si può parlare si deve tacere”104. Solo il silenzio è in grado di comunicare il
Or
la
so
mistero, “l’inesprimibile”. Ma bisogna anche sapere ascoltare, infatti, è il silenzio che
“... predispone ad un ascolto come se, nel silenzio, qualcosa, un’altra voce, parlasse...
Be
ni
questo ascolto ci fa ascoltare, percepire, precisamente il silenzio che appartiene alle
as
nc
parole”105. È importante non confondere il silenzio con il tacere, Valesio scrive: “Ogni
a
silenzio, è chiaro, costituisce una forma del tacere; ma non è altrettanto chiaro che
-
ogni tacere esprima la pienezza del silenzio”106.
po
Na
Nella cultura orientale il silenzio è assimilabile alla saggezza, e nel silenzio che si
li
101
Pacagnella, L. (2004). Sociologia della comunicazione. il Mulino, p. 43.
Giusti, E., & Di Nardo, G. (2006). Silenzio e solitudine. Roma: Sovera Edizioni, p. 43.
103
Baldini, M., & Zucal, S. (A cura di). (1990). Le forme del silenzio e della parola. Brescia:
Morcelliana, p. 477.
104
Wittgenstein, L. (!954). Tractatus logico-philosophicus. (G. Colombo, A cura di) Milano-Roma:
Fratelli Bocca, p. 163
105
Rovatti, P. (2004). L'esercizio del silenzio. Milano: Raffaello Cortina Editore, p.126.
106
Valesio, P. (1986). Ascoltare il silenzio. La retorica come teoria. Bologna: il Mulino, p. 357.
102
56
medita e che si aspira al trascendente. Il principio basilare è il MU107cioè lo
svuotamento, la negazione, la privazione che determina la presenza non l’assenza di
qualcosa. Anche l’abate Dinouart afferma che “Il primo grado della saggezza è sapere
tacere; il secondo è sapere parlare poco e moderarsi nel discorso; il terzo è saper
Un
parlare molto, senza parlare né male né troppo.”108
iv
er
Al contrario nella cultura occidentale il silenzio è ritenuto un elemento comunicativo
ta
si
incerto, uno degli elementi più ambigui che può trasmettere un’estesa varietà di
’
significati. È definito da Anolli “... un modo strategico di comunicare ed il cui
de
significato varia con le situazioni, le relazioni e la cultura di riferimento. Il valore
gl
i
comunicativo del silenzio è da attribuire alla sua ambiguità, poiché può essere l’indizio
St
di un ottimo rapporto e di una comunicazione intensa, oppure – al contrario – il
ud
i
segnale di una pessima relazione e di una comunicazione deteriorata”109.
Su
“Tuttavia i silenzi non hanno bisogno sempre e comunque di un’interpretazione
or
forzata, perché come qualsiasi altra forma di comunicazione, definiscono la realtà
Or
la
so
relazionale stessa. Essi inoltre portano con se anche una certa ambiguità e un alone di
incertezza relazionale, capace di essere il riflesso della molteplicità e dell’unicità
ni
Be
dell’essere umano”110.
as
nc
Filosofi, opinionisti, teologi s’interrogano sul significato del termine silenzio e dei
a
suoi rapporti con la parola. Sartre individua nella solitudine dell’uomo un silenzio
-
mostruoso che lo accompagna; Thomas Mann contrappone la lingua al silenzio111: la
po
Na
prima è la civiltà stessa mentre il silenzio “fa il vuoto intorno”112. “Caratteristica della
107
MU è l’elemento costitutivo e basilare della filosofia Zen.
Dinouart, J. (2009). L'arte di tacere. Palermo: Sellerio editore, p. 13.
109
Anolli, L. (2002). Psicologia della comunicazione. il Mulino.
110
Verrastro, V. (2007). Psicologia della comunicazione. Un manuale introduttivo. Milano: Franco
Angeli.
111
Baldini, M. (2005). Elogio del silenzio e della parola: i filodofi, i mistici e i poeti. Rubbettino.
112
Mann, T. (1935). La montagna incantata. Milano: Corbaccio, p. 631.
108
57
li
solitudine è il silenzio, come la parola è la caratteristica della comunione. Tra silenzio
e parola vi è lo stesso legame interiore e la stessa distinzione che c'è tra solitudine e
comunione, L'una non può esistere senza l'altra”113scrive Bonhoeffer. La parola perisce
quando viene meno il silenzio su cui si poggia, “la parola è il sacrificio del silenzio” tra
questi due poli ondeggia il rapporto tra parola e silenzio, e parola e silenzio sono realtà
Un
entrambe necessarie all’uomo.
iv
er
La nostra epoca è pervasa da un gran parlare, un chiacchiericcio ininterrotto privo di
ta
si
valore, si diffondono rumori non più suoni, da parte di politici, psicologi, giornalisti,
’
imbonitori, le parole diventano inutili, inconsistenti, improduttive e l’uomo moderno
de
prova un gran bisogno e nostalgia del silenzio ma nello stesso tempo lo teme, e ne è
gl
i
angosciato. “Man mano che diminuisce il prestigio del linguaggio aumenta quello del
ud
St
silenzio”114. Il parlare è diventato inganno e quasi schiavitù per l’uomo contemporaneo.
i
“Una civiltà di parole è una civiltà sconvolta. Le parole creano confusione. Le parole
Su
non sono la parola” scrive Ionesco nel Diario.
or
Le parole hanno quindi perso peso, essenzialità, in un linguaggio che distrugge il
Or
la
so
pensiero e provoca un intorpidimento intellettuale, facendo sì che le parole si
svalorizzano negli slogan, nei cliché e nelle metafore, portando alla disumanizzazione
Be
ni
del linguaggio tanto che Steiner afferma “La parola ha dichiarato il proprio fallimento
as
nc
di fronte al disumano. Il silenzio è un’alternativa. Quando le parole della città sono
a
colme di barbarie e di menzogne niente parla più forte della poesia non scritta”115.
-
D’altre parte si nota come da sempre nelle arti autori, poeti, musicisti e pittori si
po
Na
esprimano con il silenzio: “Il silenzio, in effetti, deve esser sentito non come una
come... - in una condizione di silenzio perfetto si sente risuonare il proprio corpo, con il
113
Bonhoeffer, D. (2007). La vita Comune. Queriniana Edizioni, p. 102.
Sontag, S. (1975). L'estetica del silenzio . In Interpretazioni tendenziose. Torino: Einaudi, p. 20.
115
Steiner, G. (1972). Linguaggio e silenzio. Milano: Rizzoli, p. 70.
114
58
li
privazione, ma come un dispositivo di risonanza: un po’ come – o meglio, esattamente
suo respiro, il suo cuore e persino la caverna risonante”116.
3.1. Il silenzio nell’arte
“Nella vita, come nell’arte, è difficile dire qualche cosa che sia altrettanto efficace
Un
del silenzio”117 questa frase di Wittgenstein mette in luce come il silenzio sia rivelatore
iv
er
della realtà taciuta ed elemento svelatore del significato sotteso, utilizzato in molteplici
si
arti come pittura, scultura, musica, poesia, danza e cinema.
ta
’
Se, infatti, potrebbe sembrare che il silenzio sia caratteristica fondamentale e anche
de
limite delle arti figurative condannate all’”insonorità”, si nota come anche le arti che
gl
i
hanno la possibilità di far ricorso al suono spesso cercano di comunicare con il silenzio.
St
Chiaramente il silenzio è per sua natura qualcosa d’immateriale, ineffabile, che si
ud
i
contrappone al suono, alla parola, al colore ma come afferma Susan Sontag “... non
Su
cessa mai di coinvolgere il suo opposto e di richiederne la presenza”118, e quindi le
or
forme del silenzio vanno ricercate proprio in quella linea di separazione che divide la
Or
la
so
presenza e l’assenza, l’astratto e il concreto, il suono e la taciturnità.
Il linguaggio dell’arte può essere interpretato solo mediante doti di sensibilità e
Be
nc
ni
passione che ci fanno cogliere l’inesprimibile, quello che l’artista ci vuole comunicare,
ma ognuno di noi lo coglierà secondo la propria interiorità e sensibilità ed è questo il
as
a
fascino di ogni opera d’arte. Sensibilità e interiorità, infatti, sono le uniche
-
caratteristiche che rendono possibile la comprensione dei prodotti artistici che sono in
po
Na
grado di suscitare in noi emozioni vissute ma rimaste sedimentate nel nostro inconscio,
li
svelandocene i significati più misteriosi e intensi119.
L’arte non può essere mera imitazione della natura ma è qualcosa che vuole andare
116
Nancy, J.-L. (2004). All'ascolto. Milani: Raffaello Cortina Editore, p. 33.
Wittgenstein, L. (1999). Della certezza. (M. Trinchero, Trad.) Torino: Einaudi.
118
Sontag, S. (1975). L'estetica del silenzio . In Interpretazioni tendenziose. Torino: Einaudi, p. 20.
119
Borgna, E. (2007). Come in uno speccio oscurante . Milano: Feltrinelli .
117
59
oltre e cogliere le essenze delle cose al di là dei condizionamenti temporali e geografici;
vuole muovere le note più profonde della nostra intimità e trasmettere verità altrimenti
incomunicabili.
Il silenzio, per Paul Claudel, è forma di un vero e proprio discorso visivo in grado di
Un
comunicare ciò che l’uso delle parole non riesce: conoscenze ed emozioni a malapena
iv
er
accessibili120.
ta
si
Distinzione va fatta nell’ambito artistico tra poeti, scrittori, pittori, scultori e
’
musicisti che decidono di comunicare il silenzio piuttosto che esprimersi con il silenzio;
de
quindi il silenzio può essere o tema dominante delle loro opere o mezzo per comunicare
i
gl
l’incomunicabile.
St
Nella cultura occidentale il silenzio è rappresentato con il cosiddetto “signum
ud
i
harpocraticum”, cioè l’indice posto sulle labbra, simbolo di un silenzio sacro che vuole
Su
mantenere il segreto sulle conoscenze ed esperienze più profonde per limitare l’accesso
or
a verità superiori.
la
so
Or
3.1.1. Il silenzio nelle arti figurative
ni
Be
Si è detto in precedenza che le arti figurative sono caratterizzate necessariamente
dall’”insonorità” ma questo limite non rende incomunicabile quello che loro vogliono
a
as
nc
trasmetterci.
Emblematica può essere la statua di Laocoonte (FIGURA 1) con i due figli mentre è
po
Na
aggredito dai serpenti che li uccideranno. Non è rappresentato nell’atto di gridare. Il
grido è suono che non può essere restituito dalle arti figurative; ma la plasticità del
Egualmente silente è il Pensatore di Rodin assorto in una profonda meditazione che solo
nel silenzio più totale può trovare la serenità e il distacco dalle cose più terrene per
120
Damiami, S. (s.d.). Il corpo del silenzio. Gesti e pitture. Tratto da Elephant Castle. Laboratorio
dell'immaginario: cav.unibg.it/elephant_castle/web/gallerie/il-corpo-del-silenzio-gesti-e-pitture/18
60
li
movimento, la tensione muscolare, ci trasmette egualmente questo grido inespresso.
elevarsi allo spessore di concetti universali.
Un
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(FIGURA 1- STATUA DI LAOCOONTE)
Be
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Numerosissime sono poi le statue che esortano al silenzio, o dette anche statue del
silenzio come quella di Saint Gaudens (FIGURA 2), in cui gli scultori rappresentano una
as
a
figura generalmente sacra, un angelo, un santo o talvolta anche la madonna, mentre
-
compie il “signum harpocraticum” monito a una pausa di silenzio meditativo e nello
po
Na
stesso tempo monito a non diffondere i Misteri dell’antichità classica. “La causa
evocazione del silenzio è che il silenzio è la via d’accesso più importante all’esperienza
del sacro”121.
121
Valesio, P. (1986). Ascoltare il silenzio. La retorica come teoria. Bologna: il Mulino, p. 357.
61
li
fondamentale (anche se non esclusiva) della tensione che vibra intorno ad ogni
Un
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(FIGURA 2 – IL SILENZIO DI SAINT GAUDENS)
la
Analogamente anche nella pittura si può costatare come il silenzio sia talvolta tema
Be
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del quadro e talvolta mezzo comunicativo capace di evocare il taciuto.
Questi due concetti sono espressi perfettamente nelle opere di Fussli e di Khnopff
as
a
entrambe intitolate “Il Silenzio”, ma mentre una impersona il silenzio stesso, l’altra è
po
Na
un’esortazione al silenzio.
“Il Silenzio” di Khnopff (FIGURA 3) è un invito al silenzio, e quindi al non detto, a
labbra intima al silenzio.
62
li
ciò che deve rimanere segreto. L’artista ritrae la sorella che con il dito davanti alle
Un
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(FIGURA 3 – IL SILENZIO DI KHNOPFF)
Diversamente l’opera di Fussli (FIGURA 4) lascia in un primo momento turbati
nc
a
as
nell’osservare questa figura di donna con le gambe incrociate, e abbandonata in avanti
con i capelli che le celano il volto, ritratta utilizzando dei toni chiari che quasi vogliono
buio come per nascondersi agli altri e che, anche senza parole, è in grado di trasmetterci
una sensazione di estrema solitudine rassegnazione e vuoto. È un ritratto che suscita in
noi un profondo senso di angoscia, di desolazione, di solitudine estrema.
63
li
po
Na
“urlare” la sua presenza su uno sfondo nero. Una figura chiusa in stessa cerca riparo nel
Un
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(FIGURA 4 – IL SILENZIO DI FUSSLI)
so
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La stessa sensazione ma ancora più violenta è quella che si prova nell’osservare
ni
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“L’urlo” di Munch (FIGURA 5). Cento anni separano le due opere, diverse sono le
nc
tecniche pittoriche ma l’angoscia che è trasmessa è la medesima. “Camminavo lungo la
a
as
strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso
-
sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una palizzata. Sul fiordo nero-
po
Na
azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a
pervadeva la natura”122, così è descritta la scena che ha portato alla realizzazione del
dipinto da Munch.
122
Munch, E. (2005). The Private Journals of Edvard Munch. (G. Holland, Trad.) London: Edited by J.
Gill Holland.
64
li
camminare e io tremavo ancora di paura... e sentivo che un grande urlo infinito
Una figura indefinita, che dovrebbe rappresentare il pittore stesso, è immersa in un
paesaggio confuso e indefinibile; l’unica realtà fisica presente è il buco nero del suo
grido che sembra essere lancinante e senza fine, tale da riprodurre la medesima
sensazione di disperazione e di angoscia provata dall’autore in quel giorno ed espressa
Un
in quell’urlo silenzioso ma così assordante.
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(FIGURA 5 – L’URLO DI MUNCH)
Al contrario nella “Gioconda” di Leonardo (FIGURA 6) si può interpretare
po
Na
l’impercettibile movimento delle labbra come l’indicazione della supremazia del
silenzio sulla parola, facendo intuire lo stretto legame che c’è tra le due forme del
profondamente rassicurante, rendendo il silenzio approdo finale della parola e
linguaggio della conoscenza. In questo contesto la pittura è a pieno titolo una forma di
65
li
linguaggio. A differenza dei quadri precedenti esso trasmette una profonda serenità ed è
linguaggio che tende alla verità ma senza mai poterla raggiungere123.
Un
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Su
(FIGURA 6 – LA GIOCONDA DI LEONARDO)
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3.1.2. Il silenzio nella musica
Silenzio e musica possono apparire due elementi opposti che sembrano non doversi
Be
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ni
mai incontrare ma in realtà sono imprescindibilmente legati, perché proprio come la
parola non può esistere senza il silenzio, allo stesso modo la musica non può esistere
as
a
senza la pausa del silenzio. In musica è proprio il silenzio ad avere un effetto più
-
dirompente nell’ascoltatore rilevando ed esaltando con la sua presenza tensione,
po
Na
creando effetti di attesa colmi di senso. Nel XX secolo in molti giocano con alcune
contemporanea tende verso l’anti-arte cioè l’eliminazione del soggetto e la ricerca del
silenzio. Questi tentativi vengono anche fatti nella musica il che ha in se un qualcosa di
123
Predaval, M. (2005, Ottobre). Il silenzio nella pittura: qualche riflessione. Itinera - Rivista di Filosofia
e di Teoria della Arti e della Letteratura .
66
li
tecniche, come la sospensione delle pause, sconvolgendo i canoni classici. Tutta l’arte
paradossale.
“Con Debussy la musica emerge discreta dai luoghi disabitati del silenzio, e nel
silenzio si configura la mancanza”124, ovvero l’artista cerca il suono che nasce dal
silenzio facendo sì che il suono si dissolva nel silenzio. Il silenzio entra, allora, nella
Un
musica occidentale con la funzione di cadenzarne il ritmo e farne emergere i toni
iv
er
diventando una vera e propria struttura musicale. Webern frammenta la melodia
ta
si
distribuendola fra i singoli elementi le sue sono brevi composizioni e i suoni degli
’
strumenti sembrano provenire da una dimensione silente. “... si contrae in istanti e
de
quindi obbedisce a una costrizione al silenzio più potente persino della perseverante
gl
i
volontà del compositore di darle forma”125.
St
L’esempio più lampante del silenzio in musica è quello di John Cage che trova
ud
i
nell’assenza del suono non una sua sospensione ma il suo momento culminante
Su
dandogli la medesima importanza delle note. È nella composizione 4’33’’(FIGURA 7), il
or
cui titolo corrisponde alla sua durata, che la musica silenziosa di Cage trova la sua
Or
la
so
massima espressione: per tutta la durata del pezzo l’autore fa ascoltare il silenzio, anche
se quello che gli spettatori ascoltano non è silenzio allo stato puro. “In 4’33’’ infatti il
Be
ni
silenzio del pianista conduce attentamente l’orecchio verso quei fenomeni acustici che
as
nc
normalmente sarebbero avvertiti come elementi di disturbo in una sala da concerto e
a
che invece Cage accoglie come suoni assolutamente involontari e casuali”126. Quindi
-
paradossalmente si può ritenere che la composizione 4’33’’ manifesti l’impossibilità
po
Na
dell’esistenza del silenzio allo stato puro, c’è sempre un suono: il battito cardiaco, il
suo avviso, casuale e diversa di volta in volta. Il silenzio è per Cage “quell'aspetto del
124
Volterra, V. (A cura di). (2002). Melancolia e musica: creatività e sofferenza mentale. Milano: Franco
Angeli, p.59.
125
Serravezza, A. (1976). Musica, filosofia e società in Th. W. Adorno. Bari: Dedalo libri, p. 232.
126
Pasi, M. (A cura di). (1995). Storia della musica, Volume 1. Milano: Jaca Book, p. 87.
67
li
respiro, la pioggia, il vento, e questi suoni sono per Cage la “Musica” che deve essere, a
suono che può essere espresso sia dal suono che dalla sua assenza, tanto positivamente
che negativamente”, la musica silenziosa porta l’ascoltatore a una forte autoconsapevolezza del nuovo ruolo a cui è destinato: ora è totalmente attivo
nell’interpretazione. Forse è proprio questa la vera forza comunicativa del silenzio.
Un
iv
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(FIGURA 7 – SPARTITO DI JOHN CAGE DEL BRANO 4’33’’)
la
“La vera musica è il silenzio e tutte le note non fanno altro che incorniciare il
Be
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silenzio” queste sono le parole di Miles Davis, jazzista moderno, che vede come è dal
silenzio che nasce la musica. È proprio il silenzio a dare profondità ed emozione alle
a
as
note come ben possiamo percepire dalla sua “In a Silent Way”.
-
Questi sono tutti esempi di compositori e musicisti che hanno utilizzato il silenzio
po
Na
come mezzo per comunicare emozioni e sentimenti. Ma com’è stato già detto il silenzio
li
può anche essere soggetto della composizione.
Impetuoso è il monito fatto dal Conte, nella scena XII del secondo atto de “Le nozze
di Figaro”, che più volte invoca al silenzio per permettere la comprensione della
diatriba e poter giudicare. Il silenzio è quindi necessario nei momenti più significativi.
68
Un
iv
er
La Contessa, il Conte, Susanna, Figaro, Marcellina, Bartolo e Basilio Archi, 2 Flauti, 2 Oboi, 2
Clarinetti in si bem., 2 Fagotti, 2 Corni in mi bem., 2 Trombe in mi bem., Timpani in mi bem., si
bem. Allegro assai
Marcellina, Bartolo e Basilio (entrando, al Conte)
Voi, signor, che giusto siete, Ci dovete or ascoltar.
Conte (fra sé)
Son venuti a vendicarmi. Io mi sento consolar. (a quattro)
Contessa, Figaro e Susanna (fra sé)
Son venuti a sconcertarmi. Qual rimedio ritrovar?
Figaro (al Conte)
Son tre stolidi, tre pazzi. Cosa mai vengono a far?
Conte
Pian pianin, senza schiamazzi Dica ognun quel che gli par.
Marcellina
Un impegno nuziale Ha costui con me contratto; E pretendo che il contratto Deva meco effettuar.
Contessa, Figaro e Susanna
Come! Come!
Conte
Olà, silenzio: Io son qui per giudicar.
Bartolo
Io da lei scelto avvocato Vengo a far le sue difese, Le legittime pretese Io qui vengo a palesar.
Contessa, Figaro e Susanna
È un birbante!
Conte
Olà, silenzio! Io son qui per giudicar.
Basilio
Io, com’uom al mondo cognito, Vengo qui per testimonio Del promesso matrimonio Con prestanza di
danar.
Contessa, Figaro e Susanna
Son tre matti!
Conte
Lo vedremo: Il contratto leggeremo. Tutto in ordin deve andar. Più allegro, e infine Prestissimo
Conte, Marcellina, Bartolo e Basilio (fra sé)
Che bel colpo, che bel caso: È cresciuto a tutti il naso! Qualche Nume a noi propizio Qui li/ci ha fatti
capitar. (a sette)
Contessa, Figaro e Susanna (fra sé)
Son confusa/-o, son stordito/-a, Disperata/-o, sbalordita/-o! Certo, un diavol dell’inferno Qui li ha fatti
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
ni
Be
capitar.
a
as
proprio silenzio”127.
nc
“Forse è possibile solo una musica che si misuri con questa frontiera estrema, con il
-
3.1.3. Il silenzio nella poesia
po
Na
“Mallarmé pensava che fosse compito della poesia ripulire con le parole la nostra
grande attacco contro il linguaggio utilizzando il linguaggio e i suoi surrogati,
127
Serravezza, A. (1976). Musica, filosofia e società in Th. W. Adorno. Bari: Dedalo libri, p. 232.
69
li
realtà ingorgata di parole; creando silenzio intorno alle cose. L’arte deve sferrare un
nell’interesse del silenzio”128.
Per affrontare il discorso del silenzio in poesia va ricordato il rapporto che esiste tra
silenzio e parola e trasporlo alla parola “poetica”: la parola è negazione del silenzio ma
nonostante questo, silenzio e parola hanno un rapporto dialettico e parallelo “... e la
Un
parola poetica porta in sé il silenzio come la sua origine e il suo esito; la parola e il
iv
er
silenzio risiedono entrambi nell’abisso dell’animo umano...”129. Nella poesia, come
ta
si
nelle altre arti, il silenzio può sia essere soggetto sia mezzo comunicativo, in
’
quest’ultimo caso s’identifica in quegli spazi bianchi che interrompono le strofe
gl
de
poetiche.
i
Il silenzio come mezzo comunicativo può dar luogo a due diverse interpretazioni:
St
può essere sia pausa finale, e in tal caso esprime qualcosa di superiore al detto, questa è
ud
i
la visione dannunziana cui si contrappone il pensiero di Corazzini per il quale il silenzio
Su
corrisponde a una pausa interrogativa che “si identifica con il silenzio del nulla che
or
scompone in mille pezzi l’unità del linguaggio”130.
Or
la
so
Il silenzio all’interno di un testo scritto deve essere comunque segnalato attraverso
mezzi verbali per far si che possa essere percepito. Ciò può avvenire mediante
Be
ni
molteplici espedienti: ci può essere la tematizzazione del silenzio, e quindi esso diventa
as
nc
soggetto invocato, sperato, descritto dal poeta o l’utilizzo di segnali linguistici come
a
metafore, allegorie, iperboli, sono adoperati nella loro accezione più estrema: per far
-
intendere altro, oltrepassando il dicibile con il non detto131.
po
Na
Il silenzio, com’è stato accennato, può essere tematizzato, un esempio culminante è
128
Sontag, S. (1975). L'estetica del silenzio . In Interpretazioni tendenziose. Torino: Einaudi.
Disanto, G. A. (2007). La poesia al tempo della guerra: percorsi esemplari del Novecento. Milano :
Franco Angeli, p. 159.
130
Fantasia, R., & Tallini, G. (2004). Poesia e rivoluzione: simbolismo, crepuscolarismo, futurismo,
Vokume 2. Milano: Franco Angeli, p. 110.
131
Disanto, G. A. (2007). La poesia al tempo della guerra: percorsi esemplari del Novecento. Milano :
Franco Angeli, p. 159
129
70
li
riscontrato in “Silence” di Edgar Lee Masters, che può essere definita una poesia
metalinguistica sul silenzio. “Per le cose profonde a che serve la parola?” si chiede il
poeta in questo componimento, sottolineando come un buon oratore, oltre a saper
persuadere con le parole, deve anche saper tacere132.
Alda Merini, poetessa milanese, in “Ho bisogno di silenzio” lo desidera proprio come
Un
pausa tra parole che sono solo un rumore fastidioso che non le permette neanche di
iv
er
pensare:
ta
si
“... Invece ho solo bisogno di silenzio
’
tanto ho parlato, troppo
de
è arrivato il tempo di tacere...”.
i
gl
(HO BISOGNO DI SILENZIO DI ALDA MERINI)
ud
St
“Ma perché chiedo silenzio
i
non crediate che io muoia:
Su
mi accade tutto il contrario:
or
accade che sto per vivere”
Or
la
so
(CHIEDO SILENZIO DI PABLO NERUDA)
Queste le parole di Neruda in “Chiedo silenzio” perché è proprio nel silenzio che il
Be
as
nc
sentimenti e chiedere il permesso di rinascere.
ni
poeta riesce a ricomporre la sua vita, a dare senso al suo vissuto, rivivere i suoi
a
Il “Taci” che D’Annunzio rivolge alla sua compagna né “La pioggia nel Pineto” è
-
un’esortazione a non dire “parole umane”, ma a lasciar parlare la natura che li circonda.
po
Na
Questi suoni con la loro intrinseca musicalità penetrano nell’animo fino a far coincidere
prima esortazione crea la magia del silenzio e fa si che possano percepire rumori e suoni
altrimenti non percepibili e fondersi totalmente nella realtà che li circonda. Il senso che
132
Cfr. Miccio, M. (2011). Ascoltare il silenzio. Manuale di sociologia della comunicazione. Milano:
Franco Angeli, p. 7 e Valesio, P. (1986). Ascoltare il silenzio. La retorica come teoria. Bologna: il
Mulino, p. 435.
71
li
la vita dei due protagonisti con quella di tutta la realtà a loro circostante. Già quella
vuole comunicare il poeta “... non può realizzarsi in poesie saldamente architettate, ma
si discioglie nella pura notazione musicale e nella notazione lirica, e perciò è
intimamente e necessariamente frammentario”133.
“Il silenzio illumina l'anima, sussurra ai cuori e li unisce” queste le parole di Kahlil
Un
Gibran, che ritiene che il silenzio sia l’elemento comunicativo più puro, capace di
iv
er
portarci lontano, più di quello che le labbra possano pronunciare.
’
ta
si
3.1.4. Il silenzio nel cinema
“Il cinematografo, macchina delle meraviglie, nasce muto: prodigio di realismo
de
i
gl
l’invenzione dei fratelli Lumierè riproduce un mondo senza suoni”134, la sua capacità è
quella però di far dimenticare l’assenza dei suoni facendo si che si possano elaborare
St
i
ud
liberamente emozioni e sentimenti senza essere limitati dalla rigidità del linguaggio
Su
verbale che frena lo spazio della fantasia.
or
Ma parlare del cinema muto non vuol dire parlare del cinema del silenzio; d’altronde
so
Or
come afferma Bresson “Il cinema sonoro ha inventato il silenzio”135 ed è naturale quindi
la
differenziare il silenzio del cinema muto dal silenzio del cinema sonoro, rispettivamente
ni
Be
silenzio cinematografico e silenzio filmico, come sono definiti da Odin136. Il silenzio
cinematografico fa di tutto per suggerire il suono. Il silenzio filmico nasce dalla
nc
a
as
sospensione dei rumori, dei suoni e della voce, non è un vuoto neutro ma il prodotto di
un contrasto; non è mancanza di comunicazione ma una comunicazione vera e piena da
po
Na
interpretare, carica di significati, di senso, che si oppone all’enorme uso di parole vuote
di significato tipiche del nostro tempo, al chiacchiericcio di cui tutti siamo
133
Sansone, M. (1973). Storia della Letteratura Italiana. Milano: Principato Editore, p. 583.
Ambrosini, M., Cardone, L., & Cuccu, L. (2011). Introduzione al linguaggio del film. Carocci editore,
p. 47.
135
Bresson, R. (2008). Note sul cinematografo. Vicenza: Marsilio, p. 46.
136
Sainati, A., & Gaudiosi, M. (2007). Analizzare i film. Venezia: Marsilio, p. 154.
134
72
li
costantemente circondanti, al “horror vacui” che sembra angosciare la cultura
postmoderna.
Il silenzio diviene, pertanto, una scelta stilistica del regista, qualcosa che va oltre le
parole, qualcosa che vuole esprimere quello che le parole non sanno dire. Il silenzio del
regista coincide allora con il silenzio dell’artista, del poeta, del filosofo, che cerca di
Un
comunicare l’incomunicabile; di aprire un dialogo con lo spettatore che vada oltre la
iv
er
mera comunicazione verbale, ma “nel film il silenzio “si sente” il che non avviene per
ta
si
altre espressioni artistiche, la poesia per esempio o la pittura, (…). La più banale e
’
aneddotica delle rappresentazioni filmiche è trasformata dal silenzio in una spettrale e
de
magica trasfigurazione, che se è voluta, diventa forma espressiva, altrimenti è arbitrio
gl
i
che esige d’essere coperto”137. È solo il silenzio in grado di comunicare il mistero, di
St
farsi ascoltare quando tratta temi che la parola non sa spiegare, di cogliere l’essere senza
ud
i
lasciarsi sedurre dalle apparenze, di portare sullo schermo quello che Schrader definisce
or
Su
“il Completamente Altro”.
Nel cinema del silenzio il regista si deve saper destreggiare tra parola e immagine:
Or
la
so
“Per questo la parola non deve attrarre l’attenzione dello spettatore nell’istante in cui
l’immagine visiva ha da esprimere qualcosa d’importante”138, allora solo il silenzio
ni
Be
potrà esserne il giusto supporto.
as
nc
Sia Ozu sia Bresson fanno largo uso del non detto nella loro produzione filmica,
a
ritenendo che sia il mezzo migliore per trasmettere allo spettatore il trascendentale, ciò
-
che con le parole non è possibile comunicare. “Il silenzio è la via d’accesso più
Ozu usa i tre concetti dell’arte zen: svuotamento, negazione, privazione, infatti per il
regista “Qualsiasi ricorso alla parola piace poco allo zen”140. Nel film Tempo del
137
Oberti, E. (1957). Nei film il silenzio si sente. Rivista del Cinematografo , XXX.
Balazs, B. (2005). Il film, evoluzione ed essenza di una nuova arte. Torino: Einaudi, p. 267.
139
Valesio, P. (1986). Ascoltare il silenzio. La retorica come teoria. Bologna: il Mulino, p. 357.
140
Schrader, P. (2010). Il trascendete nel cinema. Ozu, Bresson, Dreyer. Roma: Donzelli, p. 14
138
73
li
po
Na
importante all’esperienza del sacro”139.
raccolto del grano (1951) il silenzio del padre, che risponde con un sospiro a ogni
affermazione della moglie per la decisione presa dalla figlia, si fa sentire più delle
parole della madre. L’assenza di parole, e quindi il silenzio, connotano con più enfasi lo
stato d’animo di uno dei personaggi. “Il silenzio è a questo punto diventato elettrico,
Un
molto più carico di significato di qualsiasi parola che la madre avrebbe potuto
iv
er
pronunciare”141. Ozu secondo i presupposti dell’arte Zen crea una vera e propria
ta
si
identità tra uomo e natura all’interno delle sue pellicole; sono un tutt’uno, non è
’
possibile una separazione, ma la natura riflette totalmente l’uomo che in essa è
gl
de
immerso.
i
Bresson pur partendo da presupposti culturali completamente diversi arriva a
St
identificare nel bianco, nel silenzio e nell’immobilità gli elementi basilari dei suoi film;
ud
i
è un formalista il suo è uno stile essenziale. In un’intervista afferma che “Il soggetto di
Su
un film è solo un pretesto. È la forma molto più che il contenuto a colpire lo spettatore
or
e farlo elevare”142. In questa visione artistica la recitazione deve essere sommessa,
Or
la
so
ridotta all’essenziale, i dialoghi scarnificati, “La sua figura stilistica principale è la
sineddoche”143 cioè l’uso del frammento al posto dell’intero, di una parola al posto di
Be
ni
lunghi discorsi, di un piccolo gesto al posto di una serie di azioni. Presta molta
as
nc
attenzione nell’introdurre il silenzio nella sua filmografia. “Trovare una parentela fra
a
immagine, suono e silenzio. Dar loro un’aria di star bene insieme, di aver scelto il loro
-
posto”144. Da questo suo aforisma comprendiamo la ricerca stilistica del regista volta a
po
Na
trovare una giusta dimensione alla dialettica suono/silenzio in cui il silenzio non è
141
Idem, p. 25.
Idem, p.51.
143
Bernardi, S. (2010). L'avventura del cinematografo, storia di un'arte e di un linguaggio. Vicenza:
Biblioteca Marsilio, p. 272.
144
Bresson, R. (2008). Note sul cinematografo. Vicenza: Marsilio.
142
74
li
assenza di suono ma ritmo e forza espressiva, fino a diventare musica. “Nessuna musica
di accompagnamento, di sostegno o di rinforzo. Niente musica”145.
“L’abbondanza dei silenzi tipica del cinema scandinavo e una peculiare tristezza
finnica”146 sono esaltate e diventano “temi” basilari nelle opere del regista finlandese
Aki Kaurismäki. “Le storie kaurismäkiane non si ordiscono sulle parole e sulla
Un
comunicazione, bensì sui silenzi, sulle pause, sulle incertezze, su un mutismo che è
iv
er
sintomo di un disagio e segno di un ripiegamento esistenziale il quale, per tali
ta
si
personaggi, rientra nell’ordine normale delle cose. Le parole sono inutili e
’
insignificanti, in un mondo di umiliati e offesi che si rivela estraneo e incomprensibile e
de
in cui risulta difficile, se non impraticabile, comunicare od ottenere un autentico
gl
i
contatto con gli altri”147. Il mondo rappresentato dal regista è per lo più quello del
St
proletariato, di chi non ha niente, dei perdenti che vivono nel silenzio, manifestazione
ud
i
della loro passività, impotenza ed emarginazione. È chiara l’influenza di Bresson nella
Su
filmografia Kaurismäkiana, che tende all’essenziale, a un cinema “puro” in cui la parola
or
vada man mano perdendo d’importanza per lasciare spazio alle immagini e al silenzio,
Or
la
so
“Entrambi tornano alle radici e alla purezza del cinema. Entrambi non saturano lo
schermo d’informazioni ma lo svuotano”148. È un cinema del non detto, del rimosso, di
Be
ni
qualcosa che sia anche dell’altrove. Anche i sentimenti non sono mai esplicitati con
a
atteggiamento, una canzone.
as
nc
parole retoriche ed enfatiche, ma sono espressi solamente tramite uno sguardo, un
-
Il cinema del regista è un cinema alternativo, volto a far riflettere lo spettatore senza
po
Na
mai cadere nel banale. “Sono le immagini dei film che devono comunicare qualcosa,
li
145
Idem.
Goffredi, P. (2006). Aki Kaurismaki. Milano: Il castoro cinema, p. 19.
147
Vigni, F. (2006). La terra vista dalla luna. In G. Rizza, & G. Rossi, Ai margini della notte. Il cinema di
Aki Kaurismaki. Firenze: editore Aida, p. 40.
148
Rizza, G. (2006). Tutti gli altri si chiamano Frank. Da Bresson a(i) Marx. In G. Rizza, & G. M. Rossi,
Ai margini della notte. Il cinema di Aki Kaurismaki. Firenze: edizioni Aida, p. 78.
146
75
non le battute dei dialoghi. Il cinema è basato sulle immagini, parlare è letteratura”149.
Bergman invece vede il silenzio in chiave esistenziale, il silenzio è sacro, nel Settimo
Sigillo (1956) il cavaliere chiede “è davvero così inconcepibile afferrare Dio con i
sensi?” e la Morte rimane in silenzio. Non ci sono parole che possano esprimere il
Un
Completamente altro.
iv
er
3.2. Il silenzio in pubblicità
si
’
ta
La pubblicità si esprime con diverse tipologie di mezzi come televisione, radio,
giornali, affissioni e internet che tentano di influenzare quelle che sono le scelte del
de
i
gl
consumatore. Esistono quindi diverse forme in cui essa si esplica come le affissioni che
St
possono essere paragonate a quadri poiché con la sola forza delle immagini e con poche
i
ud
righe devono convincere il consumatore a comprare, preferire, sentire il bisogno di quel
or
Su
determinato prodotto; gli spot radiofonici che con la forza delle parole vogliono
suscitare nel consumatore bisogni e desideri e infine gli audiovisivi che fondono i due
Or
elementi: immagine e suono, con lo scopo di raggiungere il medesimo risultato.
so
la
Come nella vita quotidiana siamo sommersi da parole inessenziali, da rumori
ni
Be
assordanti allo stesso modo la pubblicità ci bombarda di slogan, immagini, jingle
musicali che ormai lasciano indifferente il consumatore perché troppo assillato da tutto
nc
a
as
questo schiamazzo. Lo scopo della pubblicità è di creare nel consumatore delle
emozioni perché è proprio sotto l’influsso di queste che per l’individuo è possibile
spingono a determinate scelte. La pubblicità vuole allora lavorare per emozionare e
quindi persuadere, ma “Ciascuno di noi si emoziona in maniera diversa”150. Bisogna
quindi che la pubblicità riesca a convincere una larga fetta di soggetti in maniera molto
incisiva. Si tende a credere più ai messaggi non verbali perché si ritengono più veritieri,
149
150
Goffredi, P. (2006). Aki Kaurismaki. Milano: Il castoro cinema, p. 6.
Testa, A. (2003). La pubblicità. Bologna: il Mulino, p.
76
li
po
Na
prendere delle decisioni; sono proprio le emozioni che ci fanno sentire vivi e ci
non si vuole essere ingannati da parole che potrebbero sviare il nostro senso critico. “La
parte verbale della comunicazione dice qualcosa, quella non verbale suggerisce
qualcosa”151, questa persuasione occulta, silenziosa agisce sull’inconscio del
consumatore in maniera determinante, spingendolo verso determinate scelte. “Il silenzio
Un
ci separa dal rumore degli altri (less is more, dicono i maestri americani), ma può
iv
er
avere anche una funzione più attiva e quindi indurre, ..., ponderatezza e serietà poiché
ta
si
crea un minimo di disagio in chi lo subisce (fa pensare). Usato abilmente, il silenzio
’
può suscitare emozioni più forti come ansia, tensione, intrigo, rabbia e tristezza ma
gl
de
anche in positivo, serenità e pace”152.
i
Negli anni ottanta, in pieno sviluppo economico, la pubblicità usa un linguaggio
ud
St
basato in modo più ampio sull’immagine, producendo messaggi di forte impatto153. In
i
questi anni lavora Oliviero Toscani per il marchio Benetton realizzando campagne
Su
pubblicitarie personali e provocatorie con foto dense di significato, caratterizzate da
or
confusione interetnica, intercromatica e interpolitica, con messaggi così forti che non
Or
la
so
hanno bisogno di suoni per attirare e sconvolgere chi li guarda154.
Negli anni novanta la pubblicità tende a fornire più informazioni riguardo ai prodotti
Be
ni
e questo provoca un maggior uso del linguaggio verbale, poiché lo scopo è persuadere
as
nc
con le parole, con i dati, convincere in modo razionale, piuttosto che suscitare
a
nell’acquirente emozioni. Tutto diventa rumore, si usano sistemi pubblicitari sempre più
-
sofisticati dove il suono è elemento determinante: sussurri, grida, voci gioiose, pianti,
po
Na
tutto per sedurre il consumatore e convincerlo a comprare. Si può dire che la nuova
151
Idem, p. 20.
Lombardi, M. (2010). La creatività in pubblicità. Milano: Franco Angeli, p. 140.
153
Miccio, M. (2011). Ascoltare il silenzio. Manuale di sociologia della comunicazione. Milano: Franco
Angeli.
154
Canevacci, M. (2002). Antropologia della comunicazione visuale: feticci, merci, pubblicità, cinema,
corpi, videoscape. Roma: Meltemi.
152
77
li
parola d’ordine diventa convincere e non più comunicare; tragicamente ciò non vale
solo per la pubblicità, infatti, il modello persuasorio è traslato a tutti i codici della
comunicazione155. Tale modello se usato all’estremo delle sue possibilità può avere uno
sviluppo negativo essendo fortemente totalizzante e pervasivo.
“Occorre resettare il sistema. .... Provocare il silenzio significa azzerare l’entropia
Un
costringendo il sistema di comunicazione a un’auto-verifica, significa cioè riportare il
iv
er
sistema in uno stato di quiete, per avere il tempo prima di riattivarlo, di prendere
ta
si
coscienza delle modalità in cui avviene la comunicazione e decidere di avere un ruolo
’
partecipativo nel gioco”156.
de
Alcuni studi pubblicitari rivalutano allora immagine e silenzio come esigenza
gl
i
profonda ma si deve arrivare a un silenzio vero, intimo, dove la serenità ci porta a
ud
St
distinguere tra bene e male157. “Mi piace pensare ad una campagna pubblicitaria
i
basata sull’uso del silenzio per insegnare, educare e, poiché sono terapista, anche
Su
curare. Magari una pubblicità dove il bianco fa da padrone e il volume basso della
or
radio e della televisione parlano”158. Anche la scrittrice Nicoletta Polla Mattiot afferma
Or
privazione di qualsiasi suono, l’assenza di rumore”.
la
so
che ormai “L’alternativa, in termini di efficacia, la possibilità di farsi notare, è la
Be
ni
Siew Meng Leong, dell’Università di Singapore, indaga sull’efficacia del silenzio e
as
nc
nota come un segmento silenzioso inserito in uno spot televisivo attragga maggiormente
a
l’attenzione del consumatore inducendolo a scegliere. Il silenzio è il periodo in cui non
-
è presentata alcuna informazione e può avere diverse manifestazioni secondo il tipo di
po
Na
pubblicità che è adottato: uno spazio bianco per la pubblicità a mezzo stampa e assenza
155
Ballardini, B. (!998). La morte della pubblicità. La stupidità nell'epoca della sua riproducibilità
tecnica. Roma: Castelvecchi.
156
Idem, p. 124.
157
Scalzo, P. (2009). Il silenzio nella Certosa. Sul silenzio dei certosini nell'età della scienza e della
tenica. Cosenza: Luigi Pellegrini Editore.
158
Gallo, L. (2009). Maestro Silenzio. Storie ed esperienza sull'ascolto del suono più importante. Cesena:
Macro edizioni, p. 28.
78
li
di suono negli spot radiofonici e televisivi. Mentre per i primi il suono è l’unico mezzo
utilizzato e quindi il silenzio implica l’assenza di qualsiasi informazione, nei secondi le
immagini visive hanno la capacità di elaborare le informazioni159.
Olsen inserisce il concetto del silenzio inteso come spazio bianco, introducendo
anche l’ISI “InterStimulus Interval” come misura della quantità di tempo di tempo che
Un
intercorre tra due elementi d’informazione; lo spazio bianco, e quindi la mancanza di
iv
er
suoni e musiche, è un momento che tende ad attrarre maggiormente lo spettatore di una
ta
si
pubblicità: se qualcuno è indaffarato a fare altro mentre ha la televisione accesa e ad un
’
tratto essa non emette alcun suono lo sguardo cadrà proprio su questa e lì deve veder
de
comparire il nome dell’azienda, un logo, qualcosa capace di far ricordare il marchio allo
gl
i
spettatore che in quel momento lo imprimerà nella mente160.
St
i
ud
3.2.1. La pubblicità “silenziosa”
Su
In pubblicità come nelle arti il silenzio può essere sia utilizzato come strumento
or
comunicativo sia come soggetto, quindi anche in questo caso si può sia comunicare con
so
Or
il silenzio che comunicare il silenzio. L’uso del silenzio è obbligatorio nei cartelloni
la
pubblicitari, che com’è stato detto possono essere paragonati a dei quadri, diventa
ni
Be
invece una scelta consapevole negli spot radiofonici e televisivi.
Per quanto concerne le affissioni pubblicitarie ci si può riferire a due esempi
nc
a
as
fondamentali del 2009: la Golf 6 della Volkswagen e le cuffie della Bose. Entrambe
utilizzano i mimi per comunicare il silenzio che è il soggetto della campagna
po
Na
pubblicitaria.
La Volkswagen Golf 6 (IMMAGINE 8) utilizza i mimi per manifestare e rendere
inesistenti di cui evidentemente non si sente il suono. Il silenzio diventa quindi
159
Ang, S. H., Leong, S. M., & Yeo, W. (1999). When Silence Is Golden: Effects of Silence on
Consumer Ad Response. NA - Advances in Consumer Research , 26, p. 295-299.
160
Olsen, G. D. (1994). The sounds of silence: Functions and use of silence in television. Journal of
Advertising Research , 34, p. 89 - 95.
79
li
evidente la silenziosità dell’abitacolo: i mimi diventano, infatti, motociclisti di moto
strumento obbligato che rappresenta perfettamente il concetto che vuole evocare.
Un
iv
er
’
ta
si
i
gl
de
ud
St
i
(IMMAGINE 8 – VOLKSWAGEN GOLF 6)
Su
La Bose (IMMAGINE 9) adopera anch’essa i mimi per porre l’accento sull’efficacia
or
delle cuffie che permettono un totale isolamento acustico da quelli che sono i rumori
Or
la
so
molesti del quotidiano, consentendo di ascoltare solo ciò che si desidera.
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
(IMMAGINE 9 – CUFFIE BOSE)
80
Altri due esempi possono essere individuati negli spot televisivi della Pasta Agnesi
del 1987 e della Ford Focus nel 2001 in Francia.
Nella pubblicità della Pasta Agnesi (IMMAGINE 10) c’è l’idea di contrapporsi al
chiasso delle altre pubblicità e far capire come il motivo di tutto il silenzio messo in
Un
scena è la bontà di quello che si sta mangiando. Nello spot si vedono delle persone
iv
er
sedute intorno ad una tavola mentre assaporano la pasta senza schiamazzi e senza
ta
si
parole, ma comunicano solo attraverso gesti, sguardi e ammiccamenti; in
’
sovraimpressione compare una scritta che spiega: “Non stupitevi di tutto questo silenzio.
de
È normale quando la pasta è Agnesi”. Infine una voce fuori campo afferma: “Silenzio
gl
i
parla Agnesi”, per far capire che non c’è bisogno di commenti ma è la pasta che riesce a
St
farsi gustare senza ricorrere a elogi.
i
ud
or
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so
Or
a
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Be
li
po
Na
(IMMAGINE 10 – PASTA AGNESI)
La pubblicità della Ford Focus (IMMAGINE 11) ci mostra il giocatore Zinedine Zidane
a mezzo busto in assoluto silenzio, si sente il suo respiro perché non coperto da altri
rumori, riuscendo così a far sentire quei suoni che normalmente all’orecchio sfuggono.
81
Dopo circa cinquanta secondi, durante i quali ci si avvicina al primo piano del giocatore
e lo si osserva cambiare espressione, accennare un sorriso, girare lo sguardo, compare
una scritta in francese: “L’important ce n’est pas ce que l’on dit c’est ce que l’on fait”,
rilevando come le parole non sono importanti e necessarie, ma sono i fatti che contano.
Un
iv
er
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
(IMMAGINE 11 – FORD FOCUS)
Be
nc
ni
In entrambi gli spot televisivi si nota come il silenzio è utilizzato sia come mezzo
espressivo sia come monito per far comprendere come le parole siano inutili quando la
a
as
validità del prodotto è capace di comunicare da sola.
li
po
Na
82
Conclusioni
Un
iv
er
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
Su
or
La metodologia proposta in questo lavoro di tesi ha evidenziato la possibilità di una
so
Or
comunicazione diretta ai cittadini dell’Unione Europea, non dotati di lingua comune e in
particolare ai non udenti, trovando nell’utilizzo del silenzio, elemento comunicativo
la
molto intenso, l’espediente più idoneo per esprimere il concetto “Uniti nella diversità”.
Be
nc
ni
L’applicazione pratica è data dalla partecipazione al progetto che rientra nelle attività
del partenariato CEICC - Europe Direct Napoli161, con la realizzazione di tre filmati,
as
a
che usando come file rouge il silenzio, cercano di comunicare come le diversità dei vari
po
Na
Paesi membri costituiscano in verità la storia e la civiltà dell’Unione Europea.
Nella realizzazione dei video si è quindi pensato a quali linguaggi utilizzare in modo
l’immagine e i movimenti riuscissero a trasmettere il messaggio che com’è possibile
“sentire attraverso la diversità l’unione” allo stesso modo è possibile “sentire
161
I video saranno disponibili sul portale dell’Unione Europea da fine dicembre 2013.
83
li
da riuscire a comunicare emozioni, sensazione e dare l’idea di unione lasciando che
l’immagine”.
Si è immediatamente pensato alla danza che, anche se privata della musica, riesce a
trasmettere le stesse sensazioni facendo “sentire” il ritmo; si è pensato al tema del
viaggio, e soprattutto del viaggio in treno, che permette pur rimanendo seduti al proprio
Un
posto di vedere dal finestrino ciò che ci circonda; infine si è pensato al cibo che non ha
iv
er
bisogno di parole per comunicare le sensazioni che normalmente stimola: vista, olfatto,
ta
si
gusto e perché no anche tatto.
’
Si sono prese quindi le tipicità di ciascun paese per cercare di unirle in un tutt’uno.
de
Per quanto riguarda il primo video (vedere in Appendice la Storyboard) si è
gl
i
immaginato di individuare i balli caratteristici di ogni paese cercando di fonderli l’uno
St
nell’altro. A tal proposito si è quindi fatta una ricerca (vedere in Appendice la Tabella)
ud
i
che ha illustrato i balli tipici di ciascun popolo ed è stata individuata una frase che
Su
esprime perfettamente quanto si vuole comunicare: “Dancing is like talking in silence.
or
It’s saying many things without saying a word” di Yuri Buenaventura. Il tema dal ballo,
Or
la
so
oltre a riuscire perfettamente a suscitare le medesime emozioni che avrebbe suscitato
con la musica, dona a chi l’osserva un immagine di armonia, la stessa armonia che ci si
a
as
nc
ni
Be
augura possa essere raggiunta tra i popoli europei.
li
po
Na
84
Si è pensato poi di unire materialmente l’Europa in un tutt’uno immaginando un
viaggio in treno; non solo perché il treno da sempre simboleggia l’essenza del lungo
viaggio ma anche perché la sua caratteristica fondamentale è l’interazione del paesaggio
con il viaggiatore. Attraverso il finestrino di un treno è possibile percepire la
Un
trasformazione dell’ambiente circostante che cambia da un posto all’altro, gli elementi
iv
er
naturali (fiumi, laghi, montagne) e le caratteristiche di ogni singolo posto. Tutto questo
ta
si
è portato nel video all’estremo: non sono i paesaggi a mutare ma gli elementi
’
architettonici propri di ciascuna Nazione. Si è immaginato un viaggio attraverso i
de
monumenti simbolo (vedere in Appendice la Tabella) che, nonostante le differenze
gl
i
stilistiche, ci danno l’idea della profondità e della ricchezza della cultura e della civiltà
St
europea. Il video auspica alla costruzione sempre più concreta dell’Unione Europea,
ud
i
simboleggiata dalla costruzione di una ferrovia capace di collegare tutti i paesi europei e
Su
dalla frase di Chirac “The costruction of Europe is an art. It is the art of the possible”.
or
la
so
Or
a
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nc
ni
Be
li
po
Na
85
L’ultimo video (vedere in Appendice la Storyboard) utilizza la presentazione dei
piatti caratteristici di ogni Paese che formano la tovaglia/bandiera dell’Unione Europea.
Per la sua realizzazione si sono individuati le pietanze di ciascuna nazione (vedere la
Tabella in Appendice), che inizialmente ne simboleggiano la tipicità, diventando poi
Un
vessilli e infine stelle della bandiera europea. Si sono fatti entrare nel medesimo ordine
iv
er
cronologico con cui ogni Stato è entrato a far parte dell’Unione Europea. La bandiera
ta
si
simboleggia in questo caso la tovaglia di una tavola rotonda, dove ognuno siede a pari
’
diritti dell’altro. Il significato ultimo vuole comunicare che come ingredienti diversi
de
danno gusto a ogni piatto, nello stesso modo popoli diversi possono dare gusto
i
gl
all’Europa.
i
ud
St
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Su
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Or
a
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Be
Si è pensato a una frase che potesse essere il filo conduttore dei tre video
li
ciascun video tenta di comunicare allo spettatore.
po
Na
racchiudendone il senso più profondo, che cercasse di esprimere le sensazioni che
È così che nel primo video si tenta di far vedere il suono attraverso la danza, nel
secondo di far toccare, attraverso il viaggio, le diversità culturali, e nel terzo di far
assaporare il gusto di essere cittadini europei attraverso il cibo.
I tre video mirano, con il loro messaggio ed il linguaggio utilizzato, a far “sentire”
86
l'Europa, in modo tale da trasmettere a chiunque, di qualsiasi posto, che possa udire o
meno, lo stesso identico messaggio: “Uniti nella Diversità”.
Un
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i
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87
Un
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-
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88
Appendice
Un
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’
ta
si
de
i
gl
Cronologia dell’integrazione dell’Unione Europea
St
Manifesto di Ventotene di Antonio Spinelli e Ernesto Rossi.
1946
Discorsi di Churchill sulla promozione del superamento delle contrapposizioni tra gli
i
ud
1941
Su
stati europei e una riconciliazione franco-tedesca.
or
Piano Marshall.
1948
Approvazione e primi stanziamenti per l’ European Recovery Program, inoltre vi è
so
Or
1947
l’istituzione di due amministrazioni parallele: una amercicana “Economic
la
Cooperation Administration” e una europea “Organisation of Economics Cooperation
nc
ni
Congresso d’Europa ad Aia.
Be
for Europe”.
Istituzione dello “Statuto del Consiglio d’Europa”.
1950
Presentazione “Piano Schuman”: mettere insieme la produzione di carbone e di
a
as
1949
Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo firmano a Parigi il trattato
che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio. Nasce la CECA.
1952
Entra in vigore la CECA.
1957
A Roma s’istituiscono la Comunità Economica Europea, CEE, e della Comunità
li
po
Na
1951
-
acciaio della Francia e della Repubblica Federale di Germania.
europea dell’energia atomica, Euratom.
1958
Entrano in vigore CEE ed Euratom
1960
È firmata dal Regno Unito, Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia e
89
Svizzera la convenzione che istituisce l’Accordo europeo di libero scambio EFTA,
1965
È siglato il “Trattato sulla fusione degli esecutivi” che istituisce un unico Consiglio e
un’unica Commissione per la CECA, la CEE e l’EURATOM. Nasce la Comunità
Europea.
Un
1967
Entra in vigore il “Trattato sulla fusione degli esecutivi”.
1968
Sono abbattute le barriere doganali tra gli stati membri.
Entrano a far parte delle Comunità europee la Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito.
er
iv
1973
Prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale.
1979
si
1981
ta
A Milano è proposto il “Progetto di trattato dell’Unione europea”, inoltre si approva
’
1985
Entra a far parte delle Comunità europee della Grecia.
Entrano a far parte delle Comunità europee la Spagna e il Portogallo.
gl
1986
de
il Libro Bianco della Commissione Delors.
i
È firmato l’”Atto Unico Europeo”.
St
Entra in vigore l’”Atto Unico Europeo”.
1991
Firma del “Trattato di Maastricht”. Unione Europea.
1993
Entra in vigore “Trattato di Maastricht”.
1995
Austria, Finlandia e Svezia diventano Stati membri dell’Unione Europea.
1997
Firma del “Trattato di Amsterdam”.
1999
Entra in vigore il “Trattato di Amsterdam”.
2001
Firmato il “Trattato di Nizza” ed è proclamata la “Carta dei diritti fondamentali
i
ud
1987
or
Su
la
so
Or
dell’Unione Europea”.
Entra in vigore il “Trattato di Nizza” ma non la “Carta dei diritti fondamentali
as
2004
nc
dell’Unione Europea”.
ni
2003
Be
Iniziano i lavori volti alla realizzazione della “Costituzione Europea” a Laeken.
Entrano a fa parte dell’Unione Europea Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania,
a
Malta, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Slovenia e l’Ungheria.
È firmato il “Trattato di Lisbona”.
2013
li
Bulgaria e Romania entrano a far parte dell’Unione Europea.
po
Na
2007
-
È firmata la Convenzione di Laeken che non entra in vigore.
La Croazia entra a far parte dell’Unione Europea.
90
Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Preambolo
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro
di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda
Un
sui valori indivisibili e uni-versali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà;
iv
essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro
er
della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e
si
giustizia. L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della
ta
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati
’
membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di
de
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei
gl
servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario rafforzare la
i
tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi
St
scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta. La presente Carta riafferma, nel
ud
rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in
i
particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla
Su
Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte
or
sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà
Or
interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate
so
sotto l'autorità del praesidium della Con-venzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la
la
responsabilità del praesidium della Conven-zione europea.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
li
po
Na
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
-
Dignità umana
a
Articolo 1
as
TITOLO I: DIGNITÀ
nc
ni
comunità umana e delle generazioni future.
Be
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
91
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
Un
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
iv
er
Articolo 4
si
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
ta
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
’
gl
de
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
i
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
St
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
ud
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
i
Su
TITOLO II: LIBERTÀ
or
Articolo 6
ni
Be
Rispetto della vita privata e della vita familiare
la
Articolo 7
so
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Or
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
Articolo 8
a
as
nc
proprie comunicazioni.
po
Na
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
-
Protezione dei dati di carattere personale
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al
ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
92
li
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona
disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la
propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
Un
l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
iv
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
er
l'esercizio.
ta
si
Articolo 11
’
Libertà di espressione e d'informazione
de
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
gl
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
i
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
St
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
i
ud
Articolo 12
Su
Libertà di riunione e di associazione
or
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica i diritto di ogni persona di fondare
Or
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
so
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
a
as
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
nc
ni
Libertà delle arti e delle scienze
Be
Articolo 13
la
dell'Unione.
-
Articolo 14
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
li
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
po
Na
Diritto all'istruzione
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto
dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convin-zioni
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne discipli-nano
l'esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
93
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto
a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16
Un
Libertà d'impresa
iv
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi
er
nazionali.
ta
si
Articolo 17
’
Diritto di proprietà
de
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di
gl
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di
i
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una
St
giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
2. La proprietà intellettuale è protetta.
i
ud
imposti dall'interesse generale.
Su
or
Articolo 18
Diritto di asilo
Or
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio
so
1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato
la
sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i
Articolo 19
a
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
as
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
nc
ni
Be
trattati»).
-
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di
li
TITOLO III: UGUAGLIANZA
po
Na
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
94
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convin-zioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata
qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Un
Articolo 22
iv
Diversità culturale, religiosa e linguistica
er
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
ta
si
Articolo 23
’
Parità tra donne e uomini
de
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
gl
di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure
i
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
i
Diritti del minore
ud
St
Articolo 24
Su
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
or
esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li
riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
Or
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
so
l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
la
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori,
ni
Articolo 25
Be
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
nc
Diritti degli anziani
a
partecipare alla vita sociale e culturale.
as
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
-
Inserimento delle persone con disabilità
po
Na
Articolo 26
li
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comu-nità.
TITOLO IV: SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la
95
consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legi-slazioni
e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi,
Un
ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei
iv
loro interessi, compreso lo sciopero.
er
si
Articolo 29
ta
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
’
Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
i
gl
de
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
St
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto
ud
dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
i
or
Condizioni di lavoro giuste ed eque
Su
Articolo 31
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
Or
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo
la
so
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
ni
Be
Articolo 32
nc
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in
as
cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe
a
limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età
-
ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la
istruzione.
li
po
Na
sicu-rezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere
tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
96
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi
sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite
Un
dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
iv
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di
er
sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi
si
nazionali.
ta
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
’
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che
de
non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le
gl
legi-slazioni e prassi nazionali.
i
i
ud
Protezione della salute
St
Articolo 35
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
Su
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le
or
politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
la
so
Or
Articolo 36
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso
Be
ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,
nc
ni
conformemente ai trattati.
as
Articolo 37
a
Tutela dell'ambiente
-
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati
li
Articolo 38
po
Na
nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
TITOLO V: CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
97
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro
Un
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
iv
er
Articolo 41
si
Diritto ad una buona amministrazione
ta
1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed
’
equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
de
2. Tale diritto comprende in particolare:
gl
a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un
i
provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
St
b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
ud
della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
i
c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
Su
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o
ordinamenti degli Stati membri.
or
dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli
Or
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere
la
so
una risposta nella stessa lingua.
ni
Diritto d'accesso ai documenti
Be
Articolo 42
nc
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
a
a prescindere dal loro supporto.
as
uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione,
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione
europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
98
li
Mediatore europeo
po
Na
Articolo 43
Diritto di petizione
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Un
Stati membri.
iv
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini
er
dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
ta
si
Articolo 46
’
Tutela diplomatica e consolare
de
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
gl
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
i
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
ud
St
TITOLO VI: GIUSTIZIA
i
or
Su
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Or
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un
so
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni
la
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la
Be
facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è
ni
concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo
Articolo 48
-
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
a
as
nc
alla giustizia.
po
Na
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
provata.
li
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se,
99
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve,
occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali
riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Un
Articolo 50
iv
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
er
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato
si
nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
’
ta
de
TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO
i
gl
L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA
ud
Ambito di applicazione
St
Articolo 51
i
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel
Su
rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del
or
diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle compe-tenze conferite
so
Or
all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle
la
competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le
as
nc
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi
ni
Articolo 52
Be
competenze e i compiti definiti nei trattati.
a
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
-
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e
po
Na
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui.
condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non
preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni
100
li
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle
co-stituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti
legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri
allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse
possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di
detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
Un
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di
iv
fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.
er
si
Articolo 54
ta
Divieto dell'abuso di diritto
’
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
de
esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente
gl
Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente
i
Carta.
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
101
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità
IV
(Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato
Euratom)
Un
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 novembre 2009
iv
er
si
relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui
ta
diritti delle persone con disabilità
’
(2010/48/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
de
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13 e 95, in combinato
gl
disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
i
vista la proposta della Commissione,
St
visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue:
i
ud
(1)
Nel maggio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità
Su
europea, i negoziati relativi alla convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e promozione dei diritti e
or
della dignità delle persone con disabilità («convenzione ONU»).
Or
(2)
La convenzione ONU è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall’assemblea generale delle
la
so
Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008.
Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, la convenzione ONU è stata firmata
nc
(4)
ni
il 30 marzo 2007 a nome della Comunità.
Be
(3)
La convenzione ONU costituisce un pilastro importante ed efficace della promozione e della
as
tutela dei diritti delle persone con disabilità all’interno dell’Unione europea, cui sia la Comunità che i
a
suoi Stati membri attribuiscono la massima importanza.
po
Na
(5)
La convenzione ONU dovrebbe pertanto essere approvata, a nome della Comunità, nel più breve
tempo possibile.
li
(6)
Tale approvazione dovrebbe tuttavia essere accompagnata da una riserva, formulata dalla
Comunità europea, relativa all’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione ONU, in cui si dichiari che la
Comunità conclude la convenzione ONU fatto salvo il diritto dei suoi Stati membri di non applicare alle
forze armate il principio della parità di trattamento in relazione alla disabilità, basato sul diritto
comunitario,
quale
previsto all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio (2).
102
(7)
Sia la Comunità che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla
convenzione ONU. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza diventare parti contraenti
della stessa affinché possano insieme adempiere agli obblighi fissati dalla convenzione ONU ed esercitare
in modo coerente i diritti loro conferiti in situazioni di competenza mista.
(8)
Al momento di depositare lo strumento di conferma formale, la Comunità dovrebbe inoltre
depositare, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, una dichiarazione che
Un
specifichi le materie disciplinate dalla convenzione per le quali le competenze le sono state trasferite dagli
iv
Stati membri,
er
ta
si
DECIDE:
Articolo 1
1.
La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è approvata a nome della Comunità,
’
fatta salva una riserva relativa all’articolo 27, paragrafo 1.
Il testo della convenzione ONU figura nell’allegato I della presente decisione.
de
2.
i
gl
Il testo della riserva figura nell’allegato III della presente decisione.
ud
St
Articolo 2
1.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare,
a nome della Comunità europea, lo strumento di conferma formale della convenzione presso il segretario
i
generale delle Nazioni Unite, in conformità degli articoli 41 e 43 della convenzione ONU.
Su
2.
All’atto del deposito dello strumento di conferma formale, la persona o le persone abilitate,
or
conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, depositano altresì la dichiarazione di
competenza e la riserva di cui rispettivamente agli allegati II e III della presente decisione.
so
Or
la
Articolo 3
Per le questioni che rientrano nella sfera di competenza della Comunità e fatte salve le rispettive
competenze degli Stati membri, la Commissione rappresenta il punto di contatto per gli aspetti relativi
Be
all’applicazione della convenzione ONU, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, della stessa. I
ni
dettagli della funzione di punto di contatto al riguardo sono definiti in un codice di condotta prima del
as
nc
deposito dello strumento di con- ferma formale a nome della Comunità.
a
Articolo 4
1.
Quanto alle questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione rappresenta
-
quest’ultima in occasione delle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione ONU, in particolare in
po
Na
occasione della conferenza degli Stati parti di cui all’articolo 40 della convenzione in questione e agisce
a nome della Comunità in merito alle questioni che rientrano nella sfera di competenza degli organismi
li
suddetti.
2.
Quanto alle questioni di competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri, la Commissione
e gli Stati membri stabiliscono in anticipo le modalità appropriate per rappresentare la posizione della
Comunità nelle riunioni degli organismi creati dalla convenzione ONU. I dettagli di tale rappresentazione
sono definiti in un codice di condotta convenuto prima del deposito dello strumento di conferma
formale a nome della Comunità.
103
3.
Nelle riunioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione e gli Stati membri, se del caso previa
consultazione delle altre istituzioni comunitarie interessate, cooperano strettamente in particolare sulle
questioni attinenti alle modalità di monitoraggio, relazione e voto. Le disposizioni volte ad assicurare una
stretta cooperazione sono anch’esse trattate nel codice di con- dotta di cui al paragrafo 2.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Un
iv
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BJÖRKLUND
er
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
104
ALLEGATO I
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Preambolo
GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,
a) richiamando i principi proclamati nello statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il
Un
valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento
iv
di libertà, giustizia e pace nel mondo;
er
si
b) riconoscendo che le Nazioni Unite, nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei patti
ta
internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i
’
diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione;
de
gl
c) riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e
i
tutte le libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con
ud
St
disabilità senza discriminazioni;
i
d) richiamando il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale sui
Su
diritti civili e politici, la convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
or
razziale, la convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la
Or
convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i
la
so
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
e) riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato
Be
dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono
ni
la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri;
as
nc
f)
riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida contenute nel programma mondiale di
a
azione riguardante le persone con disabilità e nelle regole standard sulle pari opportunità delle persone
-
con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani,
po
Na
dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari
opportunità per le persone con disabilità;
li
g) sottolineando l’importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo
sviluppo sostenibile;
h) riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità
costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana;
105
i)
riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità;
j)
riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità,
incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno;
k) preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità
continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa e
Un
ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo;
iv
er
l)
riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni
si
di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
’
ta
m) riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del
de
benessere generale e della diversità delle loro comunità e che la promozione del pieno godimento dei
gl
diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione delle persone con disabilità
i
accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed
St
economico della società e nello sradicamento della povertà;
i
ud
n) riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza
Su
individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;
or
o) considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolte
Or
attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano
la
so
direttamente;
Be
p) preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a
ni
molteplici o più gravi forme di discriminazione basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione,
a
as
altra condizione;
nc
opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o
-
q) riconoscendo che, nell’ambiente domestico ed all’esterno, le donne e le minori con disabilità corrono
sfruttamento;
r) riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori e richiamando gli obblighi
assunti a tal fine dagli Stati parti alla convenzione sui diritti del fanciullo;
s) sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere
il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;
106
li
po
Na
spesso maggiori rischi di violenze, lesioni o abusi, abbandono o mancanza di cure, maltrattamento o
t) evidenziando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà e
riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà
sulle persone con disabilità;
u) consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi
contenuti nello statuto delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili in materia di
Un
diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare
iv
durante i conflitti armati e le occupazioni straniere;
er
si
v) riconoscendo l’importanza dell’accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla
ta
salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di
’
godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
gl
de
w) consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della
i
comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l’osservanza dei diritti
St
riconosciuti dalla carta internazionale dei diritti dell’uomo;
i
ud
x) convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla
Su
protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro
or
famiglie debbano ricevere la protezione e l’assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire
al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità;
so
Or
y) convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei
la
diritti e della dignità delle persone con disabilità contribuirà in modo significativo a riequilibrare i
Be
profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera
ni
civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli
nc
in via di sviluppo,
as
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
a
Articolo 1
Scopo
Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di
-
rispetto per la loro intrinseca dignità.
li
po
Na
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il
Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena
ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
107
per «comunicazione» si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile,
la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati
di comunicazione aumentativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani,
comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;
per «linguaggio» si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione
Un
non verbale;
iv
er
per «discriminazione fondata sulla disabilità» si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione
si
sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il
ta
godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà
’
fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa
de
include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
i
gl
per «accomodamento ragionevole» si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati
St
che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi
ud
particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, su base di uguaglianza
i
con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
Su
or
per «progettazione universale» si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi
utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di
Or
progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per
so
particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.
la
nc
ni
I principi della presente convenzione sono:
Be
Articolo 3
Principi generali
a
scelte, e l’indipendenza delle persone;
as
a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie
li
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
po
Na
b) la non discriminazione;
d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità
umana e dell’umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
108
f) l’accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con
disabilità a preservare la propria identità.
Un
Articolo 4
iv
Obblighi generali
er
1.
Gli Stati parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e
si
delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base
ta
della disabilità. A tal fine, gli Stati parti si impegnano:
’
de
a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti
gl
riconosciuti nella presente convenzione;
i
St
b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge,
ud
regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone
i
con disabilità;
Su
le politiche e in tutti i programmi;
or
c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte
so
Or
d) ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente convenzione ed a
la
garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente convenzione;
Be
as
nc
di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
ni
e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte
a
f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature
-
progettati universalmente, secondo la definizione di cui all’articolo 2 della presente convenzione, che
po
Na
richiedano il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle
esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne disponibilità ed uso, ed incoraggiare la
li
progettazione universale nell’elaborazione di norme e linee guida;
g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a promuovere la disponibilità e l’uso di
nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausilii alla mobilità,
dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai
costi più accessibili;
109
h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausilii alla mobilità,
dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza,
servizi di supporto ed attrezzature;
i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui
diritti riconosciuti nella presente convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi
garantiti da questi stessi diritti.
Un
iv
2.
Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato parte si impegna a prendere
er
misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione
si
internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza
ta
pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano immediatamente applicabili in
’
conformità al diritto internazionale.
gl
de
3.
Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la
i
presente convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone
St
con disabilità, gli Stati parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con
ud
disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
i
Su
4.
Nessuna disposizione della presente convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per
or
la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato parte o
nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai
Or
diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato parte alla presente
so
convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente
la
convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.
Be
Le disposizioni della presente convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati
as
nc
federali senza limitazione ed eccezione alcuna.
ni
5.
a
Articolo 5
Uguaglianza e non discriminazione
Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
-
1.
Gli Stati parti vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantiscono alle
persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne
sia il fondamento.
3.
Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i
provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
110
li
2.
po
Na
alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
4.
Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle
persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione.
1.
Articolo 6
Donne con disabilità
Gli Stati parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni
multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i
Un
diritti umani e delle libertà fondamentali.
iv
Gli Stati parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso e piena
er
2.
si
emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani e
’
ta
delle libertà fondamentali enunciati nella presente convenzione.
gl
de
1.
Articolo 7
Minori con disabilità
Gli Stati parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e
i
delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
St
2.
In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la
i
ud
considerazione preminente.
Su
3.
Gli Stati parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il
or
diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro
Or
opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità,
so
assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età, allo scopo di realizzare
la
tale diritto.
nc
1.
ni
Sensibilizzazione
Be
Articolo 8
Gli Stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
a
as
a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con
-
disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
po
Na
b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità,
li
compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti;
c) promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità.
2.
Nell’ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati parti:
a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
111
i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle
persone con disabilità;
iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità,
Un
del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
iv
er
b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più
si
tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
’
ta
c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo
de
conforme agli obiettivi della presente convenzione;
i
gl
d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con
St
disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
i
ud
Articolo 9
Su
Accessibilità
Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare
or
1.
pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati parti adottano misure adeguate a garantire alle persone
Or
con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti,
so
all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e
la
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in
nc
ni
cessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
Be
quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’ac-
a
sanitarie e luoghi di lavoro;
as
a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture
-
Gli Stati parti inoltre adottano misure adeguate per:
li
2.
po
Na
b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
a) sviluppare ed emanare norme minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o
forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
b) garantire che gli organismi privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico tengano
conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
112
c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a
tutti gli interessati;
d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati
facilmente leggibili e comprensibili;
Un
e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione,
iv
incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare
er
l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
ta
si
f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro
’
accesso all’informazione;
gl
de
g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e
i
comunicazione, compreso Internet;
ud
St
h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di
i
tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano
Su
accessibili al minor costo.
or
Articolo 10
Or
Diritto alla vita
so
Gli Stati parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le
la
misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su
as
Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
nc
Articolo 11
ni
Be
base di uguaglianza con gli altri.
a
Gli Stati parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto
-
internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, tutte le misure necessarie
situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
li
po
Na
per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le
Articolo 12
Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
1.
Gli Stati parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni
luogo della loro personalità giuridica.
113
2.
Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di
uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3.
Gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità
al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4.
Gli Stati parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano
Un
adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità al diritto internazionale in materia di
iv
diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica
er
rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e
si
da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano
ta
applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità
’
competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere
de
proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
i
gl
5.
Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate ed
St
efficaci per garantire l’uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo
ud
dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito
i
finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro
Su
proprietà.
or
Articolo 13
Or
Accesso alla giustizia
so
1.
Gli Stati parti garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di
la
uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e
Be
accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e
ni
indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase
as
Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli
a
2.
nc
investigativa e le altre fasi preliminari.
-
Stati parti promuo- vono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo
li
Articolo 14
po
Na
dell’amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.
Libertà e sicurezza della persona
1.
Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
114
b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà
sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione
della libertà.
2.
Gli Stati parti assicurano che, nel caso in cui siano private della libertà a seguito di qualsiasi
procedura, le persone con disabilità abbiano diritto, su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie
previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed
Un
ai principi della presente convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.
iv
er
Articolo 15
si
Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti
ta
1.
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In
’
particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o
2.
i
gl
de
scientifiche.
Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee
St
ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a
ud
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
i
Su
Articolo 16
or
Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
1.
Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura
Or
adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni
so
forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti legati al genere.
la
Gli Stati parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di
Be
2.
ni
violenza e di abuso, assicurando alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne
nc
prendono cura, in particolare, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età,
as
anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e
a
denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati parti assicurano che i servizi di protezione
po
Na
3.
-
tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.
Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati parti
controllati da autorità indipendenti.
4.
Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e
psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi
forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il
recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere,
115
li
assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente
l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche
legate al genere ed all’età.
5.
Gli Stati parti adottano una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e
delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di
abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.
Un
Articolo 17
iv
Protezione dell’integrità della persona
er
si
Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di
ta
uguaglianza con gli altri.
’
Articolo 18
de
Libertà di movimento e cittadinanza
i
gl
1.
Gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto
St
alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche
ud
assicurando che le persone con disabilità:
i
Su
a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza
or
arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
Or
b) non siano private, a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la
so
documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare
la
le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare
as
nc
ni
c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
Be
l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;
a
d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio
po
Na
2.
-
paese.
I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin
li
dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza e, per quanto possibile, al diritto di
conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.
116
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione nella società
Gli Stati parti alla presente convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere
nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al
fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena
integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
Un
iv
a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il
er
proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare
si
sistemazione;
’
ta
b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri
de
servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella
gl
società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
i
St
c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di
ud
uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
i
Su
Articolo 20
or
Mobilità personale
Or
Gli Stati parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la
so
maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:
la
nc
ni
accessibili;
Be
a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti e a costi
as
b) agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed
a
accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di
-
mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
po
Na
c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle
li
tecniche di mobilità;
d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a
prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
117
Articolo 21
Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano
esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e
comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di
comunicazione di loro scelta, come definito dall’articolo 2 della presente convenzione, provvedendo in
Un
particolare a:
iv
er
a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in
si
forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza
ta
costi aggiuntivi;
’
de
b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla lingua dei
gl
segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema
i
accessibile di comunicazione di loro scelta;
ud
St
c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, di fornire
i
informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
or
Su
d) incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet,
Or
a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
la
so
e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.
as
nc
Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria
a
1.
ni
Rispetto della vita privata
Be
Articolo 22
-
sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
po
Na
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispon- denza o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al
proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla
2.
li
legge contro tali interferenze o lesioni.
Gli Stati parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla
salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
118
Articolo 23
Rispetto del domicilio e della famiglia
1.
Gli Stati parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti
delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla genitorialità e alle
relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
Un
a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di
iv
sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
er
si
b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente
ta
riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra le nascite e di avere accesso, in modo appropriato secondo
’
l’età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi
de
necessari ad esercitare tali diritti;
i
gl
c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli
St
altri.
i
ud
2.
Gli Stati parti garantiscono i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela,
Su
di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla
or
legislazione nazionale; in ogni caso l’interesse superiore del minore resta la considerazione preminente.
Gli Stati parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro
3.
la
so
Or
responsabilità di genitori.
Gli Stati parti garantiscono che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita
Be
in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, la
ni
mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati parti si impegnano a fornire
Gli Stati parti garantiscono che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà,
a
4.
as
nc
informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.
-
a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla
po
Na
legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In
nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella
5.
li
di uno o di entrambi i genitori.
Gli Stati parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di
un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa
all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un contesto
familiare.
119
Articolo 24
Istruzione
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di
realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati parti garantiscono un
sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita,
finalizzati:
Un
iv
a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del
er
rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
ta
si
b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della
’
creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
gl
de
c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.
i
St
2.
Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati parti assicurano che:
i
ud
a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità
Su
e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da un’istruzione primaria
or
gratuita ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria;
Or
b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle
so
comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria inclusiva, di qualità e libera ed all’istruzione
la
secondaria;
Be
nc
ni
c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
a
fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
as
d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al
scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.
Gli Stati parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e
sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed
alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:
120
li
3.
po
Na
e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso
a) agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi
di comunica- zione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il
sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
b) agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica della
comunità dei sordi;
Un
c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un’istruzione
iv
impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in
er
ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.
ta
si
4.
Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, gli Stati parti adottano misure adeguate
’
nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei
de
segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo.
gl
Tale formazione include la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriate modalità, mezzi,
i
forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle
5.
i
ud
St
persone con disabilità.
Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione
Su
secondaria superiore, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e all’apprendimento continuo
or
lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo,
gli Stati parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.
la
Salute
so
Or
Articolo 25
Be
ni
Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di
nc
salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati parti adottano tutte le misure
a
genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati parti devono:
as
adeguate a garantire loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di
po
Na
a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa
varietà e che siano della stessa qualità e dello stesso livello dei servizi e programmi sanitari forniti alle
salute pubblica destinati alla popolazione;
b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro
disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre al
minimo e a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
121
li
altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di
c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità,
comprese le aree rurali;
d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di
quelle fornite agli altri, anche sulla base di un consenso libero e informato, mediante un’opera di
sensibilizzazione, in particolare, in materia di diritti umani, dignità, autonomia, e necessità delle persone
con disabilità attraverso la formazione e l’adozione di regole deontologiche nel campo della sanità
Un
pubblica e privata;
iv
er
e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali
si
devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei
ta
quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita;
’
de
f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di
gl
cibo e liquidi in ragione della disabilità.
i
St
Articolo 26
ud
Abilitazione e riabilitazione
i
Su
1.
Gli Stati parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo
or
sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia,
le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, il pieno inserimento e la piena partecipazione in
Or
tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e
so
programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità,
la
dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
Be
as
nc
bisogni e delle abilità di ciascuno;
ni
a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei
a
b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano
-
volontari e siano a disposizione delle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità,
Gli Stati parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e
per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3.
Gli Stati parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno,
progettati per le persone con disabilità, che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.
122
li
2.
po
Na
comprese le aree rurali.
Articolo 27
Lavoro e occupazione
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con
gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in
un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con
disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i
Un
quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche
iv
legislative, in particolare al fine di:
er
si
a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di
ta
occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la
’
continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
gl
de
b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di
i
condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di
St
remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie
ud
e le procedure di composizione delle controversie;
i
Su
c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e
or
sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
Or
d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e
so
professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua;
la
Be
e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel
as
nc
nel reinserimento nello stesso;
ni
mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e
a
f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e
h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate
che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
123
li
po
Na
g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
-
l’avvio di attività economiche in proprio;
j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato
del lavoro;
k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di
lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.
2.
Gli Stati parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di
Un
servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.
iv
er
Articolo 28
si
Adeguati livelli di vita e protezione sociale
’
ta
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle
de
loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al miglioramento
gl
continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per tutelare e promuovere l’esercizio di
i
questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
ud
St
2.
Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al
i
godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure
Su
adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
or
a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro
Or
l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità che siano
la
so
appropriati ed a costi accessibili;
Be
b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità
as
nc
della povertà;
ni
nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e a quelli di riduzione
a
c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie in situazioni di povertà l’accesso all’aiuto
-
pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di
li
d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
po
Na
sostegno e orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.
124
Articolo 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica
Gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di
esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita
Un
politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti
iv
liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere
er
elette, tra l’altro:
ta
si
i) assicurando che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile
’
comprensione e utilizzo;
gl
de
ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza
i
intimidazioni, in elezioni e in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, a esercitare effettivamente
St
i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove
ud
appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
i
Su
iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo
votare.
or
scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per
so
Or
b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e
la
pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di
ni
Be
uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
a
as
politica del paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;
nc
i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e
-
ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di
li
Articolo 30
po
Na
rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport
1.
Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di
uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone
con disabilità:
125
a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati
accessibili;
c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici,
e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
Un
iv
2.
Gli Stati parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e
er
realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per
si
l’arricchimento della società.
’
ta
3.
Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire
de
che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o
gl
discriminatorio all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
i
St
4.
Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al
ud
sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura
Su
Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle
or
5.
i
dei sordi.
attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati parti adottano misure adeguate a:
so
Or
a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle
la
attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
Be
ni
b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad
nc
attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a
a
as
disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
-
c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative
d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori,
alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati
nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
126
li
po
Na
e turistiche;
Articolo 31
Statistiche e raccolta dei dati
1.
Gli Stati parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i
risultati di ricerche, che permettano loro di formulare e attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla
presente convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
Un
a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati,
iv
per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
er
si
b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e
ta
delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
’
de
2.
Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera
gl
appropriata e devono essere utilizzate per valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati parti
i
alla presente convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità
St
affrontano nell’esercizio dei propri diritti.
i
ud
3.
Gli Stati parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro
Su
accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.
or
Articolo 32
Or
Cooperazione internazionale
la
so
1.
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a
Be
sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della
ni
presente convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al
nc
proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti
a
adottare misure destinate a:
as
e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare,
-
persone con disabilità e sia a loro accessibile;
li
po
Na
a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le
b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di
informazioni, esperienze, programmi di formazione e migliori prassi;
c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
127
d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all’acquisto e alla
condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2.
Le disposizioni del presente articolo fanno salvo l’obbligo di ogni Stato parte di adempiere agli
obblighi che ha assunto in virtù della presente convenzione.
Articolo 33
Un
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
iv
er
1.
Gli Stati parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per
si
le questioni relative all’attuazione della presente convenzione, e si propongono di creare o individuare in
ta
seno alla propria ammini- strazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate
’
all’attuazione della presente convenzione nei differenti settori e a differenti livelli.
gl
de
2.
Gli Stati parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano,
i
designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi
St
indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente
ud
convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati parti tengono in considerazione i
i
principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione
or
3.
Su
dei diritti umani.
La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è
Or
associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.
la
so
Articolo 34
È istituito un comitato sui diritti delle persone con disabilità (il «comitato»), che svolge le funzioni
a
as
qui di seguito indicate.
nc
1.
ni
Be
Comitato sui diritti delle persone con disabilità
Il comitato si compone, al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione, di dodici
-
2.
membri al comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
li
3.
po
Na
esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente convenzione sono aggiunti sei
I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta levatura morale e di
riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente convenzione. Nella designazione
dei propri candidati, gli Stati parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite
nell’articolo 4, paragrafo 3, della presente convenzione.
128
4.
I membri del comitato sono eletti dagli Stati parti, tenendo in considerazione i principi di equa
ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la
rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5.
I membri del comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti
tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati parti. A tali riunioni, ove il
quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti, sono eletti membri del comitato i candidati che abbiano
Un
ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti
iv
presenti e votanti.
er
si
6.
La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente convenzione.
ta
Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il segretario generale dell’Organizzazione delle
’
Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi.
de
Successivamente il segretario generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati,
gl
indicando gli Stati parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati parti della presente convenzione.
i
St
7.
I membri del comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il
ud
mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scade al termine di due anni; subito dopo la prima
i
elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal presidente della riunione di cui al paragrafo
or
8.
Su
5 del presente articolo.
L’elezione dei sei membri addizionali del comitato si tiene in occasione delle elezioni ordinarie,
la
so
Or
secondo le pertinenti disposizioni del presente articolo.
In caso di decesso o di dimissioni di un membro del comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi
Be
9.
ni
dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato parte che ne aveva proposto la candidatura
nc
nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del
a
as
presente articolo per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
11.
Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato il
-
10.
po
Na
li
personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù
della presente convenzione e convoca la prima riunione.
12.
I membri del comitato ricevono, con l’approvazione dell’assemblea generale delle Nazioni
Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni fissate
dall’assemblea generale, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del comitato.
129
13.
I membri del comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli
esperti in missione per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle pertinenti
sezioni della convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 35
I rapporti degli Stati parti
Un
1.
Ogni Stato parte presenta al comitato, tramite il segretario generale dell’Organizzazione delle
iv
Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della
er
presente convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in vigore della
si
presente convenzione per lo Stato parte interessato.
’
ta
2.
Successivamente, gli Stati parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni e ogni
de
altro rapporto che il comitato richieda.
i
gl
Il comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.
4.
Gli Stati parti che hanno presentato al comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei
i
ud
St
3.
propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati parti sono invitati a redigere i
Su
propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le
or
disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della presente convenzione.
Or
5.
I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull’adempimento degli obblighi
so
previsti dalla presente convenzione.
la
nc
Ogni rapporto viene esaminato dal comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le
as
1.
ni
Esame dei rapporti
Be
Articolo 36
a
raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato parte interessato. Lo
-
Stato parte può rispondere fornendo al comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il comitato può
Se uno Stato parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il comitato può
notificare allo Stato parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l’applicazione della presente
convenzione nello Stato parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il
rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il comitato invita lo Stato
parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato parte risponda presentando il suo rapporto, si
applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
130
li
2.
po
Na
richiedere ulteriori informazioni agli Stati parti in relazione all’attuazione della presente convenzione.
3.
Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette i rapporti a disposizione di tutti
gli Stati parti.
4.
Gli Stati parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e
facilitano l’accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.
5.
Il comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai fondi e programmi delle
Un
Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati parti che contengano una richiesta
iv
o indichino l’esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e
er
suggerimenti del comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.
ta
si
Articolo 37
’
Cooperazione tra gli Stati parti ed il comitato
gl
de
1.
Gli Stati parti collaborano con il comitato e assistono i suoi membri nell’adempimento del loro
i
mandato.
ud
St
2.
Nelle sue relazioni con gli Stati parti, il comitato accorda tutta l’attenzione necessaria alle modalità e
i
ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell’attuazione della presente convenzione, in
Su
particolare attraverso la coo- perazione internazionale.
or
Articolo 38
Or
Relazione del comitato con altri organismi
so
Per promuovere l’applicazione effettiva della presente convenzione ed incoraggiare la cooperazione
la
internazionale nel settore interessato dalla presente convenzione:
Be
ni
a) le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare
nc
in occasione dell’esame dell’attuazione delle disposizioni della presente convenzione che rientrano nel
as
loro mandato. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga
a
adeguato a fornire pareri specialistici sull’attuazione della convenzione nei settori che rientrano
-
nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri
rientrano nel loro ambito di attività;
b) il comitato, nell’esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi
istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee
guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio delle rispettive funzioni.
131
li
po
Na
organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’applicazione della convenzione nei settori che
Articolo 39
Rapporto del comitato
Il comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all’assemblea generale e al Consiglio economico e
sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e delle
informazioni ricevute dagli Stati parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel
rapporto del comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati parti.
Un
iv
Articolo 40
er
Conferenza degli Stati parti
ta
si
1.
Gli Stati parti si riuniscono regolarmente in una conferenza degli Stati parti per esaminare ogni
’
questione concer-
de
nente l’applicazione della presente convenzione.
i
gl
2.
La conferenza degli Stati parti viene convocata dal segretario generale dell’Organizzazione delle
St
Nazioni Unite entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione. Le riunioni successive
ud
vengono convocate dal segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su
i
decisione della conferenza degli Stati parti.
Su
or
Articolo 41
Depositario
so
Or
Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente convenzione.
la
nc
ni
Firma
Be
Articolo 42
as
La presente convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d’integrazione
a
regionale presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo
-
2007.
li
Consenso ad essere vincolato
po
Na
Articolo 43
La presente convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari e alla conferma formale delle
organizzazioni d’inte- grazione regionale firmatarie. È aperta all’adesione di ogni Stato o organizzazione
d’integrazione regionale che non abbia firmato la convenzione stessa.
132
Articolo 44
Organizzazioni d’integrazione regionale
1.
Per «organizzazione d’integrazione regionale» si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati
sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto
riguarda le questioni disciplinate dalla presente convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione
formale, tali organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato dalla
Un
presente convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale
iv
dell’estensione delle proprie competenze.
er
si
2.
I riferimenti agli «Stati parti» nella presente convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti
ta
delle loro competenze.
’
de
3.
Ai fini dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, della presente convenzione,
gl
non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione regionale.
i
St
4.
Le organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle
ud
questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nella conferenza degli Stati parti, con un numero
i
di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono parti alla presente convenzione. Tali
Su
organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e
or
viceversa.
Articolo 45
Or
Entrata in vigore
so
1.
La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del
la
ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Be
Per ogni Stato o organizzazione d’integrazione regionale che ratifichi o confermi formalmente la
ni
2.
nc
presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento, la convenzione entra in
a
proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
as
vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell’organizzazione del
-
Riserve
1.
Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente convenzione.
2.
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
li
po
Na
Articolo 46
133
Articolo 47
Emendamenti
1.
Ogni Stato parte può proporre un emendamento alla presente convenzione e sottoporlo al
segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale comunica le proposte
di emendamento agli Stati parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di
una conferenza degli Stati parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunziarsi su di esse. Se, entro
Un
quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunzia a favore della
iv
convocazione di tale conferenza, il segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici
er
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi
si
degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal segretario generale all’assemblea generale delle
ta
Nazioni Unite per l’approvazione e a tutti gli Stati parti per la successiva accettazione.
’
de
2.
Ogni emendamento adottato e approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo entra in
gl
vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati
i
raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell’adozione dell’emendamento.
St
Successivamente, l’emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente al
ud
deposito del proprio strumento di accettazione. L’emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che
Su
Se la conferenza degli Stati parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e
or
3.
i
lo hanno accettato.
approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34,
Or
38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero
so
di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data
la
dell’adozione dell’emendamento.
nc
ni
Denuncia
Be
Articolo 48
as
Ogni Stato parte può denunciare la presente convenzione per mezzo di notifica scritta al segretario
a
generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite. Gli effetti della denuncia decorrono un anno dopo la
li
Formati accessibili
po
Na
Articolo 49
-
data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.
Il testo della presente convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.
134
Articolo 50
Testi autentici
I testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo della presente convenzione fanno ugualmente
fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno
Un
firmato la presente convenzione.
iv
er
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
135
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELLA COMUNITÀ
EUROPEA NELL’AMBITO DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE
DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ
Un
iv
(Dichiarazione ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione)
er
si
L’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
ta
(«la convenzione») prevede che le organizzazioni regionali d’integrazione dichiarino nei loro strumenti
’
di conferma o adesione formale l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato dalla
gl
de
convenzione.
i
Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di
St
Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
ud
di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica
i
italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di
Su
Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
or
d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la
Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e
so
Or
Irlanda del Nord.
la
La Comunità europea rileva che, ai fini della convenzione, i termini «Stati parti» si applicano alle
organizzazioni regionali d’integrazione nei limiti delle loro competenze.
ni
Be
La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si applica, per quanto riguarda
nc
le competenze della Comunità europea, ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la
as
Comunità europea ed alle condizioni enunciate nel trattato stesso, in particolare all’articolo 299.
a
-
Ai sensi dell’articolo 299, la presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali
potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell’interesse di quei territori.
li
po
Na
non si applica detto trattato e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri interessati
In conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, la presente dichiarazione indica le
competenze trasferite alla Comunità dagli Stati membri, nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità
europea, relativamente ai settori contemplati dalla convenzione.
136
La portata e l’esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una
continua evoluzione e, all’occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in
conformità dell’articolo 44, paragrafo
1, della convenzione.
In talune materie la Comunità europea ha competenza esclusiva, in altre la competenza è condivisa tra la
Comunità europea e gli Stati membri. Gli Stati membri restano competenti su tutte le materie per le quali
Un
non è stata trasferita alla Comunità europea alcuna competenza.
iv
er
Attualmente:
si
ta
1) La Comunità ha competenza esclusiva in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato
’
comune e la tariffa doganale comune.
de
gl
Nella misura in cui le disposizioni della convenzione incidono sulle disposizioni del diritto comunitario,
i
la Comunità europea ha una competenza esclusiva per accettare tali obblighi per quanto riguarda la
St
propria pubblica ammini- strazione. A tale proposito, la Comunità dichiara di avere competenza a trattare
ud
la regolamentazione dell’assunzione, delle condizioni di servizio, della retribuzione, della formazione
i
ecc. per i funzionari e non eletti, in base agli statuti e alle norme di applicazione di tali statuti (1).
Su
or
2) La Comunità condivide competenze con gli Stati membri per quanto riguarda le misure intese a
combattere la discriminazione fondata sulla disabilità, la libera circolazione di beni, persone, servizi e
Or
capitali, l’agricoltura, i trasporti ferroviari, stradali, marittimi e aerei, la tassazione, il mercato interno, la
so
parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, la politica relativa alla
la
rete transeuropea di trasporto e le statistiche.
Be
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che
nc
ni
definisce lo statuto dei funzionari delle
Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (GU L 56 del
a
as
4.3.1968, pag. 1).
-
La Comunità europea ha competenza esclusiva di aderire alla convenzione per quanto riguarda i suddetti
po
Na
settori solo nella misura in cui le disposizioni della convenzione o i relativi strumenti giuridici di
esecuzione incidono su norme comuni precedentemente stabilite dalla Comunità europea. Laddove le
li
norme comunitarie esistono ma restano impregiudicate, in particolare laddove le disposizioni
comunitarie in vigore stabiliscono solo norme minime, gli Stati membri sono competenti, fatta salva la
competenza della Comunità europea di intervenire in materia. Altrimenti la competenza è degli Stati
membri. In appendice figura un elenco degli atti pertinenti adottati dalla Comunità europea. L’estensione
della competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di
ciascuna misura, in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni.
137
3) Le seguenti politiche CE possono altresì avere pertinenza per la convenzione ONU: gli Stati membri e
la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione; la Comunità
contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se
necessario, sostenendo ed integrando la loro azione; la Comunità attua una politica di formazione
professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri; per promuovere uno sviluppo
armonioso dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il
rafforzamento della coesione economica e sociale; la Comunità persegue una politica di cooperazione allo
Un
sviluppo e di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, fatte salve le rispettive
iv
competenze degli Stati membri.
er
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
138
Appendice
ATTI COMUNITARI RELATIVI ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA
CONVENZIONE
Gli atti comunitari figuranti di seguito illustrano la sfera di competenza della Comunità in conformità del
trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare la Comunità europea ha competenza esclusiva in
Un
talune materie, in altre la competenza è condivisa tra Comunità e Stati membri. L’estensione della
iv
competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di
er
ciascuna misura, in particolare in che misura tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le
ta
si
disposizioni della convenzione incidono.
— Accessibilità
’
de
Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le
gl
apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento
i
della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).
St
ud
Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle
i
disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere
or
13.2.2002, pag. 1).
Su
oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del
Or
Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario
so
transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del
la
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114).
Be
Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa
ni
all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag.
as
nc
1), modificata dalla direttiva
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114).
a
-
Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti
po
Na
tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L
389 del 30.12.2006, pag. 1).
li
Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la
direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(GU L 123 del 17.5.2003, pag. 18).
139
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un
quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed
entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di
interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72).
Un
iv
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento
er
delle legi-
si
slazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1), modificata dalla
’
ta
direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
de
95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).
i
gl
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
St
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del
i
ud
24.4.2002, pag. 33).
Su
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio
or
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva
servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
so
Or
Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole
la
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità
Be
del servizio (GU L 15 del
nc
10 giugno
ni
21.1.1998, pag. 14), modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
as
2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei
a
servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21) e modificata dalla direttiva 2008/6/CE
-
del Parlamento europeo e del
po
Na
Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3).
li
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
140
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
(GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
Un
iv
Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative,
er
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure
si
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché
ta
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14), modificata
’
dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica
de
le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia
gl
delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007,
i
pag. 31).
ud
St
Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
i
regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di
Su
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33),
or
modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007,
che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento
Or
dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335
la
so
del 20.12.2007, pag. 31).
ni
Be
— Vita indipendente e inclusione nella società, lavoro e occupazione
nc
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
a
16).
as
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag.
-
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
(regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
li
po
Na
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni
d’applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla
fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 220 dell’11.8.1983, pag. 15).
Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione
dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione
141
dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983, pag.
38).
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
Un
Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime
iv
comunitario delle franchigie doganali (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1).
er
si
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
ta
valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1), modificata dalla direttiva 2009/47/CE del
’
Consiglio, del 5 maggio
de
2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta
gl
sul valore aggiunto (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18).
i
St
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale
i
ud
da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
Su
or
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
la
so
Or
— Mobilità personale
Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del
nc
ni
Be
24.8.1991, pag. 1).
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la
a
as
patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
-
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione
po
Na
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
li
Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
(GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
142
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai
diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del
26.7.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che
modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l’armonizzazione di regole tecniche
Un
e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1).
iv
er
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
si
diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
’
ta
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo
de
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
gl
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).
i
St
Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell’11 dicembre 2007, recante modifica del
ud
regolamento (CEE) n.3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure
i
amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (GU L 10 del 12.1.2008, pag.
or
so
Or
— Accesso all’informazione
Su
1).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
la
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), modificata dalla
ni
Be
direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
as
direttiva
nc
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la
regolamentari e ammini-
a
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
-
strative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007,
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
143
li
po
Na
pag. 27).
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del
22.6.2001, pag. 10).
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche
commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la
direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
Un
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
iv
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
er
si
— Statistiche e raccolta dei dati
ta
’
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
23.11.1995, pag. 31).
i
gl
(GU L 281 del
de
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
St
ud
Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine
i
per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3) con relativi
or
Su
regolamenti di applicazione.
Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo
Or
alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag.
la
so
1) con relativi regolamenti di applicazione.
Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema
Be
europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3) con
as
nc
ni
relativi regolamenti di applicazione.
Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
a
relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
li
po
Na
31.12.2008, pag. 70).
-
(GU L 354 del
— Cooperazione internazionale
Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che
istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006,
pag. 41).
144
Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che
istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
(GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n.
1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del
29.6.2007, pag. 1).
Un
iv
er
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
145
ALLEGATO III
RISERVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO
27, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI
DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
La Comunità europea afferma che secondo la legislazione comunitaria (segnatamente la direttiva
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
Un
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), gli Stati membri possono, nel caso,
iv
esprimere le proprie riserve in merito all’articolo 27, paragrafo
er
1, della convenzione sulla disabilità in quanto l’articolo 3, paragrafo 4, della suddetta direttiva del
si
Consiglio conferisce loro il diritto di escludere la non discriminazione fondata sulla disabilità dal campo
ta
d’applicazione della direttiva per
’
quanto riguarda l’impiego nelle forze armate. La Comunità dichiara pertanto di concludere la
de
convenzione fatto salvo il diritto summenzionato, conferito agli Stati membri a norma della legislazione
i
gl
comunitaria.
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
146
Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato
impegno per l’Europa senza barriere
Un
iv
Bruxelles, 15.11.2010
COM(2010) 636 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI
Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza
barriere
er
ta
si
’
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI
gl
de
i
Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza
barriere
St
i
ud
INDICE
1. Introduzione 1
2. Obiettivi e interventi 1
2.1. Aree di intervento 1
2.2. Attuazione della strategia 1
3. Conclusioni 1
or
Su
so
Or
1. Introduzione
La disabilità, da leggera a grave, riguarda una persona su sei nell'Unione europea (UE)[1], ovvero circa
la
80 milioni di persone che spesso non hanno la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed
Be
economica a causa di barriere comportamentali ed ambientali. Il tasso di povertà relativo alle persone con
nc
ni
disabilità è superiore del 70% alla media[2], in parte a causa dell'accesso limitato all'occupazione.
as
Oltre un terzo delle persone con più di 75 anni soffre di una disabilità parziale e oltre il 20% di una
a
disabilità grave[3]. Queste cifre sono inoltre destinate ad aumentare con l'invecchiamento demografico
-
dell'UE.
li
economica delle persone con disabilità.
po
Na
L'UE e gli Stati membri dispongono di un ampio mandato per migliorare la situazione sociale ed
- L'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) sancisce che "la dignità
umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata." L'articolo 26 stabilisce che "l'Unione
riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne
l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità". L'articolo
21 sancisce inoltre che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità.
147
- Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione debba combattere la
discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni
(articolo 10) e le conferisce il potere di legiferare al fine di combattere tale discriminazione (articolo 19).
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione dell'ONU),
primo strumento giuridico vincolante nell'ambito dei diritti umani al quale l'UE e gli Stati membri hanno
aderito, si applicherà presto in tutta l'UE[4]. La Convenzione dell'ONU impone agli Stati firmatari di
Un
tutelare e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone disabili.
iv
er
Conformemente alla Convenzione dell'ONU, per persone con disabilità si intendono coloro che
si
presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere
ta
di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di
’
uguaglianza con gli altri.
de
gl
La Commissione opererà di concerto con gli Stati membri per eliminare gli ostacoli a un'Europa senza
i
barriere, sulla base delle ultime risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. La presente
St
strategia delinea un quadro d'azione a livello europeo che, associato alle misure nazionali, mira a
i
ud
rispondere ai diversi bisogni degli uomini, delle donne e dei bambini con disabilità.
Su
La piena partecipazione delle persone disabili alla società e all'economia è fondamentale se l'UE vuole
or
garantire il successo della strategia Europa 2020[6] per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La creazione di una società che include tutti i cittadini apre anche sbocchi commerciali e stimola
Or
l'innovazione. L'accessibilità di tutti ai servizi e prodotti riveste un'importanza economica notevole, data
so
la domanda proveniente da un numero crescente di consumatori anziani. Ad esempio, il mercato UE dei
la
sussidi tecnici per i disabili (il cui valore annuale è stimato a oltre 30 miliardi di EUR[7]) è ancora
Be
frammentato e i prodotti restano onerosi. Né i quadri di azione e di regolamentazione, né lo sviluppo di
prodotti e servizi riflettono adeguatamente i bisogni delle persone disabili. Numerosi beni e servizi
ni
nonché la maggior parte delle strutture edilizie non sono ancora sufficientemente accessibili.
as
nc
Il rallentamento dell'economia ha avuto ripercussioni negative sulla situazione dei disabili e ha reso più
a
urgente un intervento. La presente strategia ha lo scopo di migliorare la vita delle persone e di portare
-
maggiori benefici alla società e all'economia senza creare un onere eccessivo per l'industria e le
li
po
Na
amministrazioni.
2. Obiettivi e interventi
L'obiettivo generale della presente strategia è quello di mettere le persone con disabilità in condizione di
esercitare tutti i loro diritti e di beneficiare di una piena partecipazione alla società e all'economia
europea, in particolare mediante il mercato unico. È necessario garantire coerenza al fine di realizzare
questo obiettivo e garantire l'attuazione effettiva della Convenzione dell'ONU in tutta l'UE. Questa
148
strategia si basa su azioni a livello UE destinate a completare quelle a livello nazionale e definisce i
meccanismi[8] essenziali per l'attuazione della Convenzione dell'ONU nell'UE, anche in seno alle
istituzioni europee. Essa identifica inoltre il sostegno necessario ai finanziamenti, alla ricerca, alla
sensibilizzazione, alle statistiche e alla raccolta di dati.
La strategia è incentrata sull'eliminazione delle barriere[9]. La Commissione ha identificato otto ambiti
d'azione principali: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la
Un
formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne . Per ogni settore si identificano le azioni
iv
chiave, sotto l'obiettivo globale dell'UE evidenziato in un riquadro. Questi settori sono stati scelti in
er
funzione del loro potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi generali della strategia e della
si
Convenzione dell'ONU, dei relativi documenti delle istituzioni dell'UE e del Consiglio d'Europa, dei
ta
risultati del piano d'azione dell'UE a favore delle persone disabili 2003-2010 e delle consultazioni
’
pubbliche, con gli Stati membri e le parti interessate. I riferimenti alle azioni nazionali mirano a
de
completare l'azione dell'UE e non a coprire tutti gli obblighi nazionali derivanti dalla Convenzione
gl
dell'ONU. La Commissione interverrà sulla situazione dei disabili anche mediante la strategia Europa
i
2020, le sue iniziative faro e il rilancio del mercato unico.
i
ud
St
2.1. Aree di intervento
or
Su
1 — Accessibilità
Or
Per "accessibilità" si intende la possibilità per le persone disabili di avere accesso, su una base di
so
uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e
la
della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture. In tutti questi settori esistono ancora
Be
importanti barriere. In media, ad esempio, solo il 5% dei siti web pubblici nell'UE-27 è pienamente
ni
conforme alle norme di accessibilità, anche se una percentuale maggiore risulta accessibile almeno
a
as
audiodescrizione[10].
nc
parzialmente. Molte emittenti televisive offrono ancora pochi programmi con sottotitoli e
-
L'accessibilità è un presupposto inderogabile per la partecipazione alla società e all'economia, ma resta un
po
Na
obiettivo ancora lontano per l'UE. La Commissione propone di utilizzare strumenti legislativi e di altro
genere, quali la standardizzazione, per ottimizzare l'accessibilità delle strutture edilizie, dei trasporti e
li
delle TIC conformemente alle iniziative faro "Agenda digitale" e "L'Unione dell'innovazione". Nel
rispetto dei principi di una migliore regolamentazione, essa studierà l'eventuale vantaggio derivante
dall'adozione di misure regolamentari che garantiscano l'accessibilità dei prodotti e dei servizi, tra cui
misure destinate ad accrescere il ricorso agli appalti pubblici (la cui efficacia è stata provata negli Stati
Uniti[11]). Essa incoraggerà l'integrazione del principio di accessibilità e della "progettazione per tutti"
(design for all) nei programmi di istruzione e formazione per le professioni interessate e favorirà lo
sviluppo di un mercato UE delle tecnologie assistive. Dopo la consultazione degli Stati membri e di altre
149
parti interessate, la Commissione considererà la possibilità di proporre un atto legislativo sull'accessibilità
nell'UE entro il 2012. Quest'ultimo potrebbe comprendere l'elaborazione di norme specifiche per
determinati settori finalizzate a migliorare considerevolmente il funzionamento del mercato interno dei
prodotti e dei servizi accessibili.
L'azione dell'UE sosterrà e completerà le misure nazionali volte ad attuare il principio di accessibilità, ad
eliminare le barriere esistenti e ad aumentare la disponibilità e la scelta delle tecnologie assistive.
Un
iv
Garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di
er
assistenza. |
ta
si
’
2 — Partecipazione
de
gl
Numerosi ostacoli impediscono ancora alle persone con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti
i
fondamentali, tra cui i diritti legati alla cittadinanza dell'Unione, e di partecipare completamente alla
St
società su una base di uguaglianza con gli altri. Questi diritti comprendono il diritto alla libera
ud
circolazione, il diritto di scegliere dove e come vivere e il diritto a prendere pienamente parte alle attività
culturali, ricreative e sportive. Ad esempio, una persona con una disabilità riconosciuta che si stabilisce in
i
un altro paese dell'UE può perdere i benefici di determinate prestazioni nazionali, ad esempio i trasporti
or
Su
pubblici gratuiti o a tariffe ridotte.
la
so
Or
La Commissione si impegnerà:
- ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti delle persone disabili, in qualità di individui,
Be
consumatori, studenti, attori economici e politici; a risolvere i problemi legati alla mobilità all'interno
as
nc
per disabili;
ni
dell'UE nonché a facilitare e promuovere l'utilizzo del modello europeo del contrassegno di parcheggio
a
- a favorire la transizione dall'assistenza in istituzioni all'assistenza nella collettività grazie al
finanziamento dei Fondi strutturali e del Fondo di sviluppo rurale a sostegno dei servizi territoriali e delle
-
attività di sensibilizzazione alla situazione di persone disabili che vivono in residenze specializzate, in
- a migliorare l'accessibilità di organizzazioni, attività, eventi, strutture, beni e servizi sportivi, ricreativi e
culturali, anche audiovisivi; a incoraggiare la partecipazione a manifestazioni sportive e l'organizzazione
di eventi sportivi specifici per i disabili; a esaminare i modi di facilitare l'utilizzo del linguaggio dei segni
e Braille nelle relazioni con le istituzioni dell'UE; a prendere provvedimenti relativi all'accessibilità dei
luoghi di voto al fine di facilitare l'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini dell'UE; a incoraggiare il
trasferimento al di là delle frontiere delle opere oggetto di diritti d'autore in un formato accessibile; a
promuovere l'utilizzo delle eccezioni previste dalla direttiva sul diritto d'autore[12].
150
li
po
Na
particolare i bambini e gli anziani;
L'UE contribuirà alle azioni nazionali finalizzate:
- a portare a termine la transizione dall'assistenza in istituzioni all'assistenza nella collettività, compreso il
ricorso ai Fondi strutturali e al Fondo di sviluppo rurale per la formazione del personale e l'adattamento
delle infrastrutture sociali, l'elaborazione di piani di finanziamento per l'assistenza personalizzata, la
creazione di buone condizioni di lavoro per il personale sanitario e un sostegno per le famiglie e
Un
l'assistenza informale;
iv
er
- a rendere accessibili organizzazioni e attività sportive, ricreative e culturali, nonché ricorrere alle
si
eccezioni previste dalla direttiva sul diritto d'autore.
’
ta
Far sì che le persone disabili partecipino pienamente alla società: - consentendo loro di godere di tutti
de
vantaggi della cittadinanza UE; - eliminando gli ostacoli amministrativi e comportamentali che
gl
impediscono una partecipazione totale ed equa; - fornendo servizi territoriali di qualità, compreso
i
l'accesso a un'assistenza personalizzata. |
i
ud
St
3 — Uguaglianza
Su
Più della metà degli europei ritiene che la discriminazione fondata sulla disabilità o sull'età sia diffusa
or
nell'UE[13]. Conformemente agli articoli 1, 21 e 26 della Carta dell'UE e agli articoli 10 e 19 del TFUE,
Or
la Commissione favorirà la parità di trattamento delle persone disabili mediante una strategia su due
so
fronti. Essa si fonderà sulla legislazione attuale dell'UE per assicurare la protezione contro la
la
discriminazione nonché sull'attuazione di misure attive destinate a lottare contro la discriminazione e a
promuovere le pari opportunità nelle politiche dell'UE. La Commissione esaminerà inoltre con attenzione
Be
l'effetto cumulativo della discriminazione di cui i disabili possono soffrire per altre ragioni quali la
ni
nazionalità, l'età, la razza o l'etnia, il sesso, la religione, le convinzioni personali o l'orientamento
a
as
nc
sessuale.
Essa garantirà inoltre la piena attuazione della direttiva 2000/78/CE[14] che vieta qualsiasi
-
discriminazione in materia di occupazione; incoraggerà la diversità e lotterà contro la discriminazione
po
Na
mediante campagne di sensibilizzazione a livello UE e nazionale e sosterrà il lavoro delle ONG attive in
questo settore a livello UE.
esempio incoraggiando gli Stati membri ad adeguare la loro legislazione in materia di capacità giuridica
in conformità alla Convenzione dell'ONU.
Eliminare nell'UE la discriminazione fondata sulla disabilità. |
151
li
L'Unione sosterrà e completerà le politiche e i programmi nazionali volti a promuovere l'uguaglianza, ad
4 — Occupazione
Un impiego di qualità assicura l'indipendenza economica, favorisce la riuscita personale e offre la
migliore tutela contro la povertà. Il tasso di occupazione delle persone disabili è tuttavia pari soltanto al
50% circa[15]. Per raggiungere gli obiettivi di crescita nell'UE, è necessario che le persone con disabilità
Un
con un impiego remunerato siano più numerose sul mercato del lavoro aperto. La Commissione sfrutterà
iv
appieno il potenziale della strategia Europa 2020 e del suo programma per il rinnovamento delle
er
competenze e del lavoro, mettendo a disposizione degli Stati membri analisi, orientamenti politici,
si
informazioni e altre forme di aiuto. Essa migliorerà l'informazione relativa alla situazione occupazionale
ta
di donne e uomini con disabilità, identificherà i problemi e proporrà soluzioni, dedicando una particolare
’
attenzione ai giovani disabili al momento del loro passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro. La
de
Commissione agirà sulla mobilità intraprofessionale sul mercato del lavoro e in laboratori protetti grazie
gl
allo scambio di informazioni e all'apprendimento reciproco. In collaborazione con le parti sociali, si
i
occuperà anche del lavoro autonomo e della qualità del lavoro, comprese le condizioni di lavoro e gli
St
avanzamenti di carriera. La Commissione garantirà un maggiore sostegno alle iniziative volontarie volte a
ud
promuovere la gestione della diversità sul luogo di lavoro, ad esempio le carte della diversità firmate dai
i
datori di lavoro e un'iniziativa di imprenditorialità sociale.
Su
or
L'UE sosterrà e completerà le azioni nazionali al fine di analizzare la situazione del mercato del lavoro
delle persone con disabilità, lottare contro i principi e le insidie di determinate prestazioni di invalidità
Or
che li scoraggiano dall'entrare nel mercato del lavoro, aiutarli ad integrarsi nel mondo del lavoro facendo
so
ricorso al Fondo sociale europeo (FSE), elaborare politiche attive del mercato del lavoro, rendere i luoghi
la
di lavoro più accessibili, sviluppare servizi di inserimento professionale, strutture di sostegno e
formazioni sul luogo di lavoro, promuovere l'utilizzo del regolamento generale di esenzione per
Be
categoria[16] che autorizza la concessione di aiuti di Stato senza notifica preliminare alla Commissione.
nc
ni
Permettere a un maggior numero di disabili di guadagnarsi da vivere sul mercato del lavoro aperto. |
a
as
-
5 — Istruzione e formazione
po
Na
Nella fascia di età compresa tra i 16 e i 19 anni il tasso di descolarizzazione è pari al 37% per le persone
soffrono di alcuna disabilità[17]. I bambini con una grave disabilità incontrano difficoltà e talvolta
subiscono una segregazione nell'accesso all'istruzione generale. I disabili, in particolare i bambini, devono
essere integrati in modo appropriato nel sistema educativo generale e beneficiare di un sostegno
individuale nell'interesse del bambino. Pur rispettando pienamente la responsabilità degli Stati membri
per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema educativo, la
Commissione sosterrà l'obiettivo di un insegnamento e di una formazione di qualità che favoriscono
152
li
gravemente disabili e al 25% per le persone parzialmente disabili, rispetto al 17% per le persone che non
l'inclusione nel quadro dell'iniziativa Youth on the move (gioventù in movimento). Essa permetterà alle
persone con disabilità di informarsi meglio sui livelli e le possibilità di formazione e migliorerà la loro
mobilità favorendo la loro partecipazione al programma per l'apprendimento permanente.
L'UE sosterrà, attraverso il quadro strategico "ET 2020" per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione[18], le misure nazionali volte a eliminare gli ostacoli giuridici e
organizzativi che impediscono alle persone con disabilità l'accesso all'istruzione generale e ai sistemi di
Un
apprendimento permanente; a fornire un sostegno tempestivo all'istruzione accessibile a tutti e
iv
all'apprendimento personalizzato nonché all'identificazione anticipata dei bisogni specifici; a garantire
er
una formazione e un sostegno adeguati per le figure professionali a tutti i livelli del sistema educativo e
si
ad elaborare relazioni sui tassi di partecipazione e i risultati ottenuti.
’
ta
Promuovere l'istruzione inclusiva e l'apprendimento permanente per gli allievi e gli studenti disabili. |
gl
de
i
6 – Protezione sociale
St
ud
Una minore partecipazione all'istruzione generale e al mercato del lavoro è fonte di disparità di reddito, di
i
povertà, di esclusione sociale e di isolamento per le persone con disabilità. Queste ultime devono poter
Su
beneficiare dei sistemi di protezione sociale, dei programmi per la riduzione della povertà, dei sostegni di
or
invalidità, dei programmi di alloggio sociale, di altri servizi di base nonché dei programmi in materia di
pensione e prestazioni sociali. La Commissione si servirà della piattaforma europea contro la povertà per
Or
esaminare tali questioni. Essa valuterà l'adeguatezza e la sostenibilità dei programmi di protezione sociale
so
e fornirà sostegno mediante il FSE. Pur rispettando pienamente gli ambiti di competenza degli Stati
la
membri, l'UE sosterrà le misure nazionali volte a garantire la qualità e la sostenibilità dei sistemi di
protezione sociale per le persone con disabilità, in particolare mediante scambi a livello di politiche e
Promuovere condizioni di vita dignitose per le persone con disabilità. |
a
as
nc
ni
Be
l'apprendimento reciproco.
-
7 — Salute
po
Na
Le persone con disabilità possono avere un accesso limitato ai servizi sanitari, tra cui i trattamenti medici
li
ordinari, e possono essere vittime di disuguaglianze in materia di sanità non in relazione alla loro
disabilità. Esse hanno diritto a un accesso equo ai servizi sanitari, tra cui le cure preventive, a servizi
sanitari e rieducativi di qualità e ad un prezzo accessibile che tengano conto dei loro bisogni, compresi
quelli legati al genere. Questo compito spetta principalmente agli Stati membri, che hanno la
responsabilità di organizzare e fornire i servizi sanitari e le cure mediche. La Commissione sosterrà le
politiche a favore di un accesso equo alle cure, compresi i servizi sanitari e rieducativi di qualità destinati
ai disabili. Essa esaminerà in particolare la situazione delle persone con disabilità nell'attuazione delle
153
politiche finalizzate a combattere le disuguaglianze in materia di sanità; favorirà le azioni nel campo della
salute e della sicurezza sul lavoro per ridurre il rischio di sviluppare disabilità nel corso della vita
professionale e per migliorare il reinserimento dei lavoratori disabili[19]; contribuirà alla prevenzione di
tali rischi.
L'UE sosterrà le misure nazionali volte a fornire servizi e strutture sanitari accessibili e non
discriminatori, a sensibilizzare alla disabilità le facoltà di medicina e gli istituti di formazione
Un
professionale in ambito sanitario, a fornire adeguati servizi di riabilitazione, a sostenere i servizi di salute
iv
mentale e lo sviluppo di servizi di intervento anticipato e di valutazione dei bisogni.
er
si
Favorire un accesso equo delle persone con disabilità ai servizi sanitari e alle relative strutture. |
’
ta
gl
de
8 — Azioni esterne
i
L'UE e gli Stati membri devono promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro delle loro
St
azioni esterne, tra cui i programmi di allargamento dell'Unione, di vicinato e di aiuti allo sviluppo. La
ud
Commissione opererà, ove necessario, in un contesto più ampio di non discriminazione affinché la
disabilità diventi un tema essenziale dei diritti umani nel quadro delle azioni esterne dell'UE. La
i
Commissione farà opera di sensibilizzazione sulla Convenzione dell'ONU e sui bisogni delle persone
Su
disabili, anche in materia di accessibilità, nel settore dell'aiuto d'urgenza e dell'aiuto umanitario; essa
or
consoliderà la rete dei corrispondenti per la disabilità e sensibilizzerà maggiormente le delegazioni
Or
dell'UE alle questioni relative alla disabilità; essa assicurerà che i paesi candidati e potenzialmente
la
adesione siano utilizzati per migliorare la loro situazione.
so
candidati rinforzino i diritti delle persone disabili e farà sì che gli strumenti finanziari degli aiuti pre-
Be
L'UE sosterrà e completerà le iniziative nazionali finalizzate ad affrontare le questioni in materia di
ni
disabilità nel dialogo con i paesi terzi e, ove appropriato, a inglobare la disabilità e l'attuazione della
nc
Convenzione dell'ONU tenendo conto degli impegni presi a Accra in materia di efficacia degli aiuti. L'UE
as
incoraggerà i forum internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, OCSE) a raggiungere accordi e a
a
prendere impegni.
li
po
Na
Promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro delle azioni esterne dell'UE.
2.2. Attuazione della strategia
Questa strategia richiede l'intervento comune e rinnovato delle istituzioni dell'UE e di tutti gli Stati
membri. Le azioni nelle aree principali sopra descritte devono basarsi sugli strumenti generali che
seguono.
154
1 — Sensibilizzazione
La Commissione interverrà per garantire che le persone con disabilità siano coscienti dei loro diritti,
dedicando un'attenzione particolare all'accessibilità delle informazioni e dei canali di comunicazione.
Essa si impegnerà a far conoscere maggiormente il principio della "progettazione per tutti" (design for
all) applicato ai prodotti, ai servizi e all'ambiente.
Un
iv
L'UE sosterrà e completerà le campagne nazionali di sensibilizzazione pubblica alle capacità e al
er
contributo delle persone disabili e favorirà lo scambio di buone pratiche in seno al gruppo ad alto livello
ta
si
sulla disabilità (DHLG).
’
Sensibilizzare la società alle questioni di disabilità e far sì che le persone con disabilità conoscano meglio
gl
de
i loro diritti e li sappiano esercitare. |
i
2 — Sostegno finanziario
St
ud
La Commissione farà sì che i programmi dell'UE negli ambiti di azione pertinenti per le persone con
i
disabilità, ad esempio i programmi di ricerca, offrano possibilità di finanziamento. I costi delle misure che
Su
permettono ai disabili di prendere parte ai programmi dell'UE devono poter essere rimborsati. Gli
accessibile e non discriminatorio.
or
strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare i Fondi strutturali, devono essere utilizzati in modo
so
Or
L'UE sosterrà e completerà le azioni nazionali volte a migliorare l'accessibilità e a lottare contro la
la
discriminazione attraverso i canali di finanziamenti ordinari, alla corretta applicazione dell'articolo 16 del
Be
regolamento generale sui Fondi strutturali[20], e massimizzando i requisiti in materia di accessibilità nelle
as
nc
europea relativa alla concorrenza, in particolare in materia di aiuti di Stato.
ni
procedure di appalti pubblici. Tutte le misure devono essere applicate conformemente alla legislazione
a
Ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento dell'UE a favore dell'accessibilità e della non
discriminazione e aumentare la visibilità delle possibilità di finanziamento delle misure a favore delle
-
persone con disabilità nei programmi successivi al 2013. |
li
po
Na
3 — Raccolta e monitoraggio di dati e statistiche
La Commissione riorganizzerà le informazioni sulla disabilità raccolte mediante le inchieste sociali
dell'UE (statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita, modulo ad hoc dell'indagine sulle forze
di lavoro, indagine europea sulla salute basata su interviste), elaborerà un'inchiesta specifica sulle barriere
all'integrazione sociale delle persone disabili e presenterà una serie di indicatori per seguire l'evoluzione
della situazione dei disabili rispetto agli obiettivi chiave della strategia Europa 2020 (istruzione,
155
occupazione e riduzione della povertà). L'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali sarà invitata a
contribuire nel quadro del suo mandato alla raccolta dei dati e allo svolgimento di ricerche e analisi.
La Commissione elaborerà inoltre uno strumento online che presenterà una sintesi delle misure concrete e
della legislazione volte ad attuare la Convenzione dell'ONU.
L'azione dell'UE sosterrà e completerà l'azione degli Stati membri volta a raccogliere statistiche e dati
Un
sulle barriere che impediscono ai disabili di esercitare i loro diritti.
iv
er
Completare la raccolta di statistiche periodiche sulla disabilità al fine di seguire l'evoluzione della
si
situazione delle persone con disabilità. |
’
ta
4 — Meccanismi richiesti dalla Convenzione dell'ONU
gl
de
Il quadro di governance imposto dall'articolo 33 della convenzione dell'ONU (punti focali, meccanismo
i
di coordinamento, meccanismo indipendente e partecipazione delle persone con disabilità e delle
St
organizzazioni che le rappresentano) deve essere affrontato a due livelli: con relazione agli Stati membri
ud
per una vasta gamma di politiche UE e in seno alle istituzioni UE. A livello dell'UE, i meccanismi di
i
coordinamento basati sugli strumenti esistenti saranno stabiliti sia tra i servizi della Commissione e le
Su
istituzioni UE sia tra l'UE e gli Stati membri. L'attuazione della presente strategia e della Convenzione
or
dell'ONU sarà esaminata regolarmente in seno al DHLG che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e
Or
i loro punti focali nazionali, la Commissione, le persone con disabilità e le organizzazioni che le
la
elaborate relazioni sull'evoluzione della situazione.
so
rappresentano nonché altre parti interessate. Per le riunioni ministeriali informali continueranno ad essere
Be
Sarà inoltre stabilito un quadro di monitoraggio che comprenderà uno o più meccanismi indipendenti
ni
destinato a promuovere, a preservare e a monitorare l'attuazione della Convenzione dell'ONU. Quando la
nc
Convenzione dell'ONU sarà stata conclusa, la Commissione, dopo aver considerato l'eventuale ruolo di
as
determinati organismi e istituzioni dell'UE, proporrà un quadro di funzionamento volto a facilitare
a
l'attuazione della Convenzione dell'ONU in Europa senza oneri amministrativi aggiuntivi.
strategia, elaborando in una relazione l'attuazione delle azioni, i progressi a livello nazionale e la
Commissione si baserà su statistiche e dati raccolti per illustrare l'evoluzione delle disparità tra le persone
con disabilità e la popolazione nel suo insieme e per definire indicatori sulla disabilità legati agli obiettivi
della strategia Europa 2020 in materia di istruzione, occupazione e riduzione della povertà. Questo darà
occasione di rivedere la strategia e le azioni. Una relazione supplementare della Commissione è
programmata per il 2016.
156
li
relazione dell'UE al comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[21]. La
po
Na
Entro la fine del 2013, la Commissione renderà conto dei progressi compiuti nel quadro di questa
3. Conclusioni
La presente strategia ha lo scopo di sfruttare tutte le potenzialità combinate della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della
Convenzione dell'ONU, nonché di ricorrere pienamente alla strategia Europa 2020 e ai relativi strumenti.
Un
La strategia mette in movimento una procedura destinata a rinforzare la posizione delle persone con
iv
disabilità così che esse possano partecipare pienamente alla società su una base di uguaglianza con gli
er
altri. Tenuto conto dell'invecchiamento demografico in Europa, queste azioni avranno un impatto
si
concreto sulla qualità della vita di una parte sempre più importante della popolazione. Le istituzioni
ta
dell'UE e gli Stati membri sono invitati a collaborare nel quadro della presente strategia al fine di
’
costruire un'Europa senza barriere per tutti.
i
gl
de
NOTE
St
i
ud
[1] Indagine sulle forze di lavoro dell'UE, modulo ad hoc sull'occupazione delle persone disabili (IFL
MAH), 2002.
[3] IFL MAH e UE- SILC 2007.
or
Su
[2] Statistiche UE sul reddito e le condizioni di vita (EU SILC), 2004.
la
so
Or
[4] Adottata nel 2007 e firmata da tutti gli Stati membri e dall'UE; ratificata entro il 15 ottobre 2010 da 16
Stati membri (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK) e in corso di ratifica
negli altri Stati membri. La Convenzione dell'ONU avrà un carattere vincolante nell'UE e farà parte del
suo ordinamento giuridico.
nc
[6] COM(2010) 2020.
ni
Be
[5] Risoluzioni del Consiglio SOC 375 del 2 giugno 2010 e 2008/C 75/01 e risoluzione del Parlamento
europeo B6-0194/2009, P6_TA(2009)0334.
a
as
[7] Deloitte & Touche, Access to Assistive Technology in the EU (accesso alle tecnologie di assistenza
nell'UE), 2003, e BCC Research, 2008.
-
[8] Articolo 33 della Convenzione dell'ONU.
po
Na
[9] Eurobarometro 2006: il 91% dei cittadini europei crede che si dovrebbe spendere di più per eliminare
le barriere fisiche che ostacolano i disabili.
li
[10] EC (2007), SEC(2007) 1469, pag. 7.
[11] Sezione 508 del Rehabilitation Act e Architectural Barriers Act .
[12] Direttiva 2001/29/CE. Protocollo d'intesa delle parti interessate firmato il 14.9.2009.
[13] Speciale Eurobarometro 317.
[14] Direttiva 2000/78/CE del Consiglio (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
157
[15] IFL MAH 2002.
[16] Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
[17] IFL MAH 2002.
[18] Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea
nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) (GU L 119 del 28.5.2009, pag. 2).
[19] Strategia UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2007-2012 - COM(2007) 62.
Un
iv
[20] Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
er
[21] Articoli 35 e 36 della Convenzione dell'ONU.
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
a
as
nc
ni
Be
li
po
Na
158
Storyboard
1) Silenzio del Ballo
Un
iv
er
’
ta
si
i
gl
de
i
ud
St
or
Su
la
so
Or
ni
Be
Il primo video sarà realizzato utilizzando il linguaggio della danza che, anche se
privato del suono, riesce a comunicare il ritmo. In seguito alla ricerca dei balli di
nc
a
as
ciascun paese, saranno montati filmati presi da Youtube, provvisti di creative common
licence, dando l’idea che i vari balli si fondino creando un “ballo europeo”; i vari balli
po
Na
saranno intervallati dalla frase di Yuri Buenaventura “Dancing is like talking in
silence, It’s saying many things without saying a word” esprimendo perfettamente come
li
la danza è stata adoperata come linguaggio del silenzio.
In fase di post produzione si è pensato di dare più rilievo all’Europa, inquadrando
visivamente il territorio europeo e associando ciascuna danza al paese d’origine.
159
Per questi motivi la cartina dell’Europa è diventata un vero e proprio sfondo, sul quale
sono collocati i vari video in corrispondenza dei relativi paesi membri dell’Unione
Europea.
Infine si è pensato a un pay off che racchiudesse il senso del video. A tal proposito
Un
occorre precisare che si è pensato ad un pay off la cui struttura stilistica e il cui senso
iv
er
potessero essere adoperati come elemento d’unione per i tre video. Il pay off scelto è
ta
si
composto da due frasi brevi in modo tale da dare impatto immediato al messaggio di cui
’
la prima è evocativa del senso del video utilizzando una sinestesia e la seconda si ripete
de
per i tre video. Per questo video è stata individuata la frase “You can see the sound. You
gl
i
can feel the EU”, facendo trasparire che il video attraverso il ritmo delle danze è capace
St
di far vedere il suono e allo stesso modo, attraverso lo sfondo dell’Europa e dei balli di
ud
i
cui è composta, di far sentire l’Unione Europa.
or
Su
la
so
Or
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Na
160
2) Silenzio del Viaggio
Un
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’
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si
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ud
St
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Su
Il secondo video ha l’obiettivo di realizzare una “ferrovia” capace di collegare tutti i
Or
la
so
paesi membri dell’Unione Europea e utilizzerà, quindi, il linguaggio del viaggio. Vorrei
realizzare su una bandiera dell’Unione Europea la creazione della “ferrovia europea”
Be
per far intendere, come afferma Chirac, che “The costruction of Europe is an art. It’s
ni
as
nc
the art of the possible”. Prenderò, poi, le immagini dei monumenti simbolo dei paesi
membri le ritaglierò e incollerò su una base di cartone creando un vero e proprio
a
-
percorso; li disporrò alla destra e alla sinistra di un trenino giocattolo su cui monterò
po
Na
la telecamera dando quindi l’idea di un percorso unico di tutta l’Unione Europea.
dando l’idea che si passasse attraverso il nome del Paese stesso; in corrispondenza di un
monumento appare in sovraimpressione il nome del paese di appartenenza. I criteri di
scelta del pay off di questo video sono coerenti con quanto descritto nel paragrafo
161
li
In fase di post produzione si è voluto associare ogni monumento al paese d’origini
precedente; nello specifico, la frase scelta è stata: “You can touch the culture. You can
feel the EU”, facendo intendere come il vedere i monumenti dal finestrino del treno dia
l’idea di riuscire a toccare la cultura dell’Unione Europea.
Un
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3) Silenzio della Cucina
Un
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St
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so
Or
Il terzo e ultimo video esprimerà l’Unione Europea adoperando il linguaggio del cibo.
la
La stessa bandiera europea diventerà una tovaglia di un tavolo. Monterò video presi da
ni
Be
Youtube (sempre con la creative common licence) in cui si vedrà la preparazione dei
diversi piatti tipici. In un secondo momento si vedranno delle mani che ritaglieranno
nc
a
as
delle immagini stampate che raffigurano le varie pietanze che poi saranno disposte
sulla bandiera europea, realizzando una vera e propria tavola europea imbandita di
po
Na
tutti i cibi caratteristici dei paesi membri.
Durante la realizzazione del video si è voluto creare un collegamento tra la preparazione
l’apporto della sua cultura all’interno della cultura comunitaria, in linea con il motto
“Uniti nella diversità”. Pertanto la sequenza temporale dei piatti tipici segue la sequenza
temporale dell’ingresso dei singoli paesi all’interno dell’Unione Europea. Nello
163
li
del piatto tipico di un paese con il suo ingresso nell’Unione Europea, a simboleggiare
specifico, sullo sfondo della bandiera europea, compare la data dell’ingresso e, in alcuni
casi il video della preparazione della pietanza, quindi la pietanza stessa che poi
diventerà bandiera del paese. Infine le varie bandiere si fondono insieme e diventano le
stelle della bandiera dell’Unione Europea. Il pay off scelto per questo video,
Un
coerentemente con quanto fatto nei video precedenti, è “You can taste the flavour. You
iv
er
can see the EU”; tale frase sta a simboleggiare come è possibile assaporare il gusto della
’
ta
si
diversità non dei singoli piatti ma della cultura europea stessa.
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Or
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164
Tabella dei Balli, Monumenti e Piatti
Un
BALLO
MONUMENTI
PIATTI TIPICI
Austria
Valzer austriaco
Wiener
Schnitzel/Sacher
Belgio
Bulgaria
Danse des batons
Kopanitsa, Nestinari,
Gankino, Horo
Cattedrale di Santo
Stefano/Palazzo
Reale
Atomium
Santa
Sofia/Monastero di
Rila
Santuario di Afrodite
a Palaipafos
Basilica
Sirenetta
Cattedrale Aleksandr
Nevriskij/Mura città
Cattedrale Bianca
Torre Eiffel
iv
PAESE
er
Danza cipriota
ta
si
Cipro
’
Moreška/Kumpanija
Den toppede hoene
Polska/Danza Estone
gl
de
Croazia
Danimarca
Estonia
Humppa
Can can
Germania
Schuhplatter
Grecia
Sirtaki / Hasapiko
Irlanda
Italia
Lettonia
Irish set dance
Tarantella
Saulespuku desa
St
Porta di Brandeburgo
i
ud
Partenone
Su
Abbazia Kylemore
Colosseo
Monumento alla
libertà
Pampajonis/Trandipolke Katedros Aikst
Palazzo
Graducale/Adolphe
bridge
Cattedrale di st John
Palazzo reale
Amsterdam
Polka/Mazurka
Castello di Cracovia
Fandango/Corridigno
Torre di Balem
Highland dance
Big ben
Polka/Chicken dance
Torre dell’orologio
Jocul cu bâta/Hora
Palazzo del
parlamento
Ciranka
Porta di San
Michele/Bratislava
castle
Madzarska
Ponte dei Draghi
Flamenco
Sagrada Familia
Springlek/Fjaskern
Palazzo di Stoccolma
Polka/Ciarda
Bastone dei pescatori
or
la
so
Or
Lituania
Lussemburgo
i
Finlandia
Francia
Capelinai
Judd mat
gaardebounen
Pastizz
Stamppot
Bigos
Cozido
Fish & Chips
Vepro-knedlo-zelo
MItitei
a
-
Bryndzovè halusky
Prekmurska gibanica
Paella
Arter med flask
Gulasch
165
li
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Na
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Kalakukko
Escargot/Creme
brulee
Strudel di Mele
(Apfelstrudel)
Souvlakia/giros
pita/Greek salad
Irish stew
Pizza
Speka piradzini
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Slovacchia
Crni rizot
Alesuppe/Frikadellen
Sult/suitsukala
nc
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Rep Ceca
Romania
Tsamarella
ni
Be
Malta
Paesi Bassi
Waterzooi
Tarator/Lutenitza
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St
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Su
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Na
172
Ringraziamenti
Un
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St
Sono arrivata alla pagina dei ringraziamenti della tesi magistrale, e quindi al termine
di questo lavoro, ma soprattutto alla fine del mio percorso di laurea qui al SOB. Come
i
or
Su
si dice spesso “chiusa una porta si apre un portone” ed io spero che sia quello del
mondo, che io sia pronta a diventare cittadina del mondo e portare con me tutte le
Or
esperienze e le conoscenze che ho acquisito. Proprio per questo mi sembra più che
so
la
doveroso ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato.
ni
Be
Il mio primo Grazie va al professore Fulvio Iannucci, per avermi aiutato e guidato
as
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nella realizzazione di questo lavoro di tesi e dei video. Lo ringrazio per la sua
disponibilità e cordialità, per i suoi incoraggiamenti, la sua franchezza nell’aiutare noi
a
-
studenti ad affrontare quelli che saranno gli ostacoli che troveremo sul nostro
Non posso fare a meno di ringraziare i miei fantastici genitori che mi hanno sempre
spronato a migliorare, che mi sono sempre stati vicini e d’appoggio, calmandomi e
incoraggiandomi nei momenti difficili e ridendo con me in quelli felici. Che mi aiutano
ogni giorno come possono. Devo ringraziarli per avermi insegnato a essere curiosa,
per avermi dato la possibilità di lasciarmi libera di fare le mie scelte, consigliandomi
173
li
po
Na
cammino, i suoi consigli non solo tecnici ma anche di vita.
ma non imponendosi. Voglio ringraziare mamma che da quando sono piccola mi ha
insegnato a studiare, ad amare la lettura, a mettermi in discussione, a pensare con la
mia testa. Voglio ringraziare il mio papà che ogni giorno mi aiuta, mi pensa e mi è
vicino; che quando sta per rientrare dall’ufficio mi chiama per chiedere se ho bisogno
Un
di qualcosa. Sono felice di questo lavoro di tesi perché ci ha avvicinato ancora di più
iv
er
con una passione che abbiamo entrambi: realizzare video, o almeno provarci!!!
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si
Più in generale voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle, Anna e Romana, che
’
per me sono mamme, amiche, confidenti e di cui non potrei fare a meno. Per me ci sono
de
sempre, aiutandomi e consigliandomi dalle piccole cose a quelle più grandi, dalle più
gl
i
frivole alle più serie. Un grazie anche a Raffy e Carlo che ormai sono fratelli maggiori
St
che mi spronano ogni giorno.
ud
i
Dopo tanti anni non posso considerarti un’amica, piuttosto sei una sorella acquisita.
Su
Insieme siamo cresciute, ne abbiamo passate tante. Mi hai insegnato a farcela da sola
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senza chiedere aiuto a nessuno, e credo tu sia una delle poche persone che conosco che
Or
famiglia. Grazie Sveva.
la
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riesca a fare tutto quello che vuole, a coniugare lavoro, università, viaggi, amici,
Be
ni
Non posso guardarmi indietro e non pensare alle fuchette, che da semplici compagne di
as
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studio della triennale sono diventate amiche con l’A maiuscola e, nonostante il silenzio
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stampa in cui ognuna cade per gli impegni che ha, ci siamo sempre l’una per l’altra.
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Ricorderò sempre le giornate passate sui libri ma soprattutto i momenti di esaurimento
po
Na
con Donald, i morti, la non si può dire, la fine vicina, l’Asia, la contestualizzazione,
stati gli stessi!!
Le mie insuperabili e fantastiche amiche Vitty, Giuly, Simo e Chicca. Siete fantastiche
così come siete e credo di essere stata strafortunata ad avervi incontrato. Mi avete fatto
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li
l’ovvietà... e tante e tante altre cose. Senza di voi i miei anni universitari non sarebbero
credere nell’amicizia, in quella vera, in un momento in cui ci credevo veramente poco.
Ognuna di voi a suo modo mi ha insegnato tanto. A ridere sempre e comunque qualsiasi
cosa accada, che con la giusta determinazione si possono portare a termine le proprie
scommesse, le proprie scelte, senza rinunciare a nulla, che a volte la fortuna aiuta gli
Un
audaci, e che se veramente si vuole ottenere qualcosa la forza di volontà può far tanto.
iv
er
Grazie amiche mie!!
ta
si
Valerio che da quattro anni mi sta sempre vicino, aiutandomi come può, sostenendomi
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e soprattutto sopportandomi!!! Forse non te lo dico mai abbastanza ma Grazie per tutto
de
quello che fai, per la persona che sei, per le cose che ogni giorno mi insegni.
gl
i
Ringrazio Vinni con cui condivido gli stessi interessi e passioni, che è diventato un
St
amico per me fondamentale anche se tra mille rimproveri e prese in giro!! Grazie per le
ud
i
nostre chiacchierate costruttive, per farmi mettere in discussione tutto facendomi aprire
Su
spesso gli occhi. Ma soprattutto per essere un amico vero di quelli che ci sono sempre...
or
ma d’altronde non per altro sei il mio migliore amico!!
Or
la
so
Infine ringrazio chi ho conosciuto in questo percorso di Laurea Magistrale: Giordana,
Cristiana, Valeria, Alessandra, Alessandro, Davide e Gianluigi. Siete delle persone
Be
ni
davvero speciali e con la vostra amicizia avete reso il mio percorso di laurea
a
ma amici che spero di trovare sempre.
as
nc
magistrale più facile da sopportare. Ma anche voi ormai siete più che semplici colleghi
li
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si
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La voce del silenzio per comunicare l`Unione Europea