I nostri diritti - SOS PSICHE
I nostri
DIRITTI
Leggi, trattamento involontario, invalidità,
previdenza, riabilitazione
e lavoro
- 1 Serie di AUTO-AIUTO
SOS PSICHE - I nostri diritti
L'opuscolo viene distribuito nell'ambito delle associazioni aderenti al Comitato
promotre di SOS PSICHE.
Il materiale è stato tratto dall'opuscolo La Malattia Mentale, guida generale per famiglie,
distribuito dalla Diapsi Piemonte. Si ringrazia la Dott. Soldi della Diapsi di Torino, che ha
cuarato la terza edizione.
Prima edizione: settemhre 1995
© 1995 SOS PSICHE, PSICHE FRIULI, DIAPSI PIEMONTE - Disegni e testo non
possono essere duplicati se non sotto espressa autorizzazione scritta ottenuta da SOS
PSICHE.
L'opuscolo non è in vendita.
L'invio gratuito è subordinato al pagamento della quota sociale e/o all'avvio di campagne
informative, di sensibilizzazione o promozionali.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
Indice
LE DIFFICOLTÀ PRATICHE DELLE FAMIGLIE ............................. 5
LA RIFORMA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE................. 6
L’ASSISTENZA PSICHIATRICA .................................................... 7
COME RICHIEDERE GLI INTERVENTI PSICHIATRICI ................ 10
IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO) ............... 12
CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI ......................................................................... 13
RICOVERO ALL’ESTERO.......................................................... 15
CENTRI E SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE ........................... 16
L’ASSISTENZA FARMACEUTICA .............................................. 18
ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET .............................. 19
INTERDIZIONE
ED INABILITAZIONE ....................................... 20
L'INVALIDITÀ ............................................................................. 23
DIRITTO AL LAVORO ............................................................... 34
MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO ..................................... 36
FORMAZIONE PROFESSIONALE ............................................. 39
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SOS PSICHE - I nostri diritti
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) .................. 40
COOPERATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ............................... 41
AGEVOLAZIONI FISCALI .......................................................... 42
IL SERVIZIO MILITARE ............................................................ 43
LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA SALUTE MENTALE .......... 45
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LE DIFFICOLTÀ PRATICHE
DELLE FAMIGLIE
Le famiglie ed i malati mentali si trovano immersi non solo in sofferenze e difficoltà psicologiche, sociali e di equilibrio familiare, ma anche
immersi in mille difficoltà pratiche ed economiche. Ed almeno le famiglie devono conoscere le principali norme di legge assistenziali e
civilistiche che permettono loro di tutelare i diritti propri e del malato e
di godere di determinate provvidenze.
Le norme assistenziali riguardano:
⇑ riconoscimento dell’invalidità;
⇑ diritto ad assegni o pensioni, reversibilità;
⇑ diritto al collocamento obbligatorio lavorativo (legge 482/68);
⇑ permessi retribuiti per i familiari lavoratori conviventi con il malato;
⇑ oneri deducibili dal reddito;
⇑ esenzioni dal ticket;
⇑ assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
⇑ agevolazioni sui trasporti pubblici;
⇑ servizi di assistenza sociale e domiciliare (legge 104/92).
Le norme civilistiche riguardano il ricorso all’inabilitazione o all’interdizione qualora queste possano essere necessarie per la salvaguardia
del malato e del suo patrimonio.
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LA RIFORMA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE (SSN)
(D.L.VO N. 502/92)
Il SSN, in rapida e continua trasformazione, si presenta ricco di novità
organizzative e gestionali. Le ULSS di tutta Italia stanno numericamente
riducendosi, diventando “Aziende ULSS”, guidate da un Direttore Generale con poteri e responsabilità manageriali.
Gli Ospedali, resi autonomi dalle ULSS, divengono anch’essi Aziende
con la necessità di contenere e razionalizzare le spese.
Visti gli sperperi e l’aumento incontenibile delle spese per la sanità,
l’obiettivo della Riforma è quello di responsabilizzare le ULSS, di creare concorrenza tra pubblico e privato obbligando entrambi ad offrire
servizi più qualificati ed efficienti. Il tempo dimostrerà se di fatto l’assistenza sarà migliore. Per ora assistiamo, nel settore psichiatrico, alle
dimissioni - risparmio, alla riduzione di necessari inserimenti in comunità ed alla revoca di convenzioni con strutture private.
Dovendosi contenere le spese i nostri ammalati sono rimandati in
famiglia (risparmio totale per l’Azienda ULS!) o in strutture pubbliche di
poco costo, ma anche di poche o nulle prestazioni sanitarie e riabilitative.
Sorgono spontanei parecchi interrogativi:
⇑ Con quali costi umani si realizza questa economia?
⇑ Con quale costo in denaro pubblico se il malato, peggiorato e non
recuperato, sarà per tutta la vita a carico dei servizi assistenziali?
⇑ Come potrà realizzarsi la concorrenza tra pubblico e privato se le
strutture private, per ridotte o annullate convenzioni, dovranno chiudere? E già in alcune città si assiste a questo fenomeno.
⇑ Quale imprenditore privato avrà convenienza ad aprire nuove e
moderne strutture se la prospettiva è quella di non ottenere convenzioni e di dare accesso solo a quei rarissimi cittadini in grado di pagare di
tasca propria milioni al mese?
⇑ Le strutture Psichiatriche diverranno indisturbato monopolio pubblico con le preoccupanti ed ovvie previsioni?
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L’ASSISTENZA PSICHIATRICA
Una buona assistenza sanitaria del malato psichico deve fondarsi
su di una rete integrata di servizi che preveda:
⇑ cure di medicina di base e specialistiche;
⇑ cure psichiatriche in strutture adatte, diversificate secondo il tipo di
patologia, l’età, il grado di autonomia;
⇑ riabilitazione alla vita quotidiana e risocializzazione in centri specializzati, collegati con attività occupazionali del territorio al fine del recupero
umano e sociale della persona;
⇑ Centri di Salute Mentale;
⇑ supporto informativo ed economico alla famiglia per metterla in condizioni di convivere col malato riducendo stress e conflittualità;
⇑ cure farmacologiche e psicoterapia;
⇑ attività di prevenzione sui minori e sui giovani a rischio.
Le leggi che regolano la psichiatria in Italia sono:
⇑ la 180, legge nazionale di riforma psichiatrica e la legge 833, entrambe del 1978;
⇑ leggi psichiatriche regionali, che non possono essere in contrasto con la legge nazionale; quasi ogni regione ha approvato la sua
legge con norme e direttive sulle strutture da attivare; tuttavia non risulta che queste leggi siano state applicate.
⇑ il Progetto obiettivo per la salute mentale 1994-1996. Non si tratta
di una legge, ma solo di un progetto del Ministero della Sanità, valido
dal ‘ 94 al ‘96. Constatato l’abbandono dei malati di mente e la necessità di strutture di cura, propone un indirizzo nazionale per la realizzazione di queste in ambito regionale. Indica una strategia di intervento
mediante servizi psichiatrici e socio sanitari congiunti, indica i tipi di
strutture che sarebbero necessari ed auspicabili.
Mancano pertanto norme precise e soprattutto obbligatorie, che solo
una legge vera e propria può rendere tali.
Come già si è detto, la legge 180 ebbe come scopo principale quello di chiudere i manicomi, di dare via libera ai malati, di impedire o
scoraggiare ulteriori ricoveri. Non è una legge che si prefigge di riformare ed organizzare la cura, l’assistenza, il recupero dei malati: infatti
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non dice nulla su questi fondamentali argomenti. E così, in mancanza
di precise norme e direttive di legge, ogni Regione e ogni ULS ha agito
come meglio credeva, senza obblighi né coordinamento, attivando o
meno dei servizi. Questi risultano pertanto disomogenei per distribuzione territoriale, per personale, per attività, che spesso sono imprecisate ed imprecisabili.
Il personale addetto non ha formazione specialistica (la legge 180
non lo impone), pertanto è insoddisfatto e demotivato. Manca la “responsabilità” dei medici, benché sia palese e lodevole l’impegno di taluni.
Mancano supporti alle famiglie e ogni forma di prevenzione.
Problemi gravi, che non si verificano per nessun altra
specializzazione sanitaria.
L’assistenza psichiatrica può essere ottenuta in strutture poco differenziate, non rispondenti alle necessità e spesso mal funzionanti. Inoltre, non pubblicizzate, sono per lo più sconosciute ai cittadini e alle
volte persino agli stessi medici di base.
Esistono due tipologie di strutture: sanitarie-psichiatriche e socio-assistenziali.
Strutture sanitarie-psichiatriche
Queste comprendono SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura),
Comunità terapeutiche, CSM (o CIM o ambulatori), Comunità protette,
day hospitals, Case di cura convenzionate. Rientrano nel Servizio Sanitario Nazionale, dipendono dall’Assessorato Regionale alla Sanità e
dalle ULSS e pertanto sono di carattere sanitario, cioè in esse sono
costantemente presenti psichiatri, psicologi, personale infermieristico
ed educativo.
In queste strutture la cura è gratuita, e ciò è un diritto di ogni malato.
Strutture socio-assistenziali
Si tratta di strutture residenziali o diurne (istituti, case di riposo, residenze assistenziali, comunità alloggio...) non sanitarie, che dipendono
dagli Assessorati all’Assistenza, sia della Regione sia del Comune, cioè
del comparto assistenza-beneficenza.
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L’assistenza si svolge mediante personale competente o ausiliario,
ma la presenza del medico è saltuaria. Pertanto non si configurano
come strutture sanitarie, ma solo socio assistenziali e richiedono un
contributo spese dall’utente, contributo da concordare. Le prestazioni assistenziali non costituiscono un diritto, non sono obbligatorie e la
spesa è sostenuta dagli Enti Locali (Comuni, Regioni, Province) secondo le proprie disponibilità di bilancio. Pertanto sono soggette a notevoli variazioni.
Rientrano anche fra le strutture socio-assistenziali sperimentali le
“case famiglia”, la cui organizzazione è gestita da una coppia che assicura a 4 o 5 persone in difficoltà una vita di tipo familiare. Le più conosciute sono quelle coordinate da Don Benzi.
Nelle strutture socio assistenziali sono assistiti anziani autosufficienti
e non, anche con problemi psichiatrici, ragazzi con turbe psicologiche
o in disastrata situazione familiare, handicappati fisici o intellettivi, ragazze madri, etilisti, tossicodipendenti, extracomunitari.... Talvolta ospitano impropriamente malati con patologie psichiatriche.
Il problema della doppia patologia
Sono abbastanza frequenti i casi di doppia patologia: etilisti o drogati o
insufficienti mentali affetti anche dalla malattia mentale.
Situazioni di disagio psichico sfociano infatti con facilità nella droga
o nell’alcool come fuga dal proprio malessere. A chi compete la cura di
questi? Alla sanità o all’assistenza? S assiste ad un tipico palleggiamento
e scarico di responsabilità dall’uno all’altro settore.
Non si può certo generalizzare, ma, se il disturbo psichico è all’origine degli altri problemi, è proprio questo che va curato in strutture
sanitarie, almeno all’inizio.
Il drogato ha tuttavia più fortuna: nella sua pur drammatica situazione è favorito dalle leggi, è più protetto. Viene persino pagato se accetta
di curarsi e il datore di lavoro deve conservargli il posto nel periodo
della cura.
Infine vi è il problema dell’anziano non autosufficiente, affetto anche da malattia mentale: è meglio che sia ricoverato in ospedale o in
cronicario per anziani? Qual è la soluzione più adatta al caso, sotto il
profilo umano, se non ha familiari in grado di assisterlo?
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SOS PSICHE - I nostri diritti
Comunque l’anziano non sarà mai abbandonato, mentre l’etilista
malato di mente diventerà barbone, potrà morire di stenti e di freddo o
finire in manicomio criminale: nessuno ne è responsabile.
COME RICHIEDERE GLI
INTERVENTI PSICHIATRICI
1. Rivolgersi al CSM (Centro di salute Mentale) della propria zona( ce
n’è almeno uno per ogni ULS) che è a disposizione gratuita di tutti i
cittadini, con una équipe di psichiatri, psicologi, infermieri ed assistenti
sociali.
Qualora sia percepibile un malessere psichico in un familiare, specialmente se si tratta di un giovane, è bene parlarne subito con il medico di base. Sarà egli stesso, se lo ritiene, a richiedere la visita dello
psichiatra o dello psicologo. Se l’interessato non vuole recarsi alla visita, ci vada il familiare: esponga con tranquillità il caso, i dubbi, i timori.
Prima si interviene, meglio è.
E’ necessario che il paziente sia conosciuto dai medici del CSM, sia
per le possibili cure, sia per ottenere dichiarazioni, certificati e specialmente in previsione di eventuali future urgenze.
Abitualmente il CSM riceve i malati solo su appuntamento, ma difficilmente effettua visite domiciliari.
Tuttavia in caso di necessità, qualora si ritenga necessario l’intervento dello psichiatra a domicilio, bisogna motivare la richiesta ed insistere per ottenerlo.
A tale scopo consigliamo di richiedere nominativo e qualifica
dell’operatore interpellato e di annotarli, unitamente alla data ed
ora richiesta. Se la chiamata è motivata, nel mancato intervento
si può configurare il reato di omissione di soccorso.
2. In caso di crisi acuta di preoccupante gravità, se il malato è
consenziente può essere accompagnato direttamente al Pronto Soccorso Ospedaliero.
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3. Se non è consenziente ed in preda ad una crisi violenta e pericolosa da creare una minaccia per sé e per gli altri, prima che sia troppo
tardi è necessario ricorrere al T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio), chiamando la guardia medica (n.tel.118) che è un servizio per ogni
emergenza.
4- Per un ricovero che richieda più lunga durata con cure appropriate,
e per un significativo recupero del malato, purtroppo non sono state
apportate efficienti “strutture intermedie” psichiatriche che colmino il
vuoto tra il ricovero ospedaliero e il ritorno in famiglia. Esistono solo
Case di Cura e qualche Comunità.
Dovrebbe essere compito dei medici del “Repartino” ospedaliero e
delle assistenti sociali adoperarsi per trovare un posto libero in una
Casa di Cura o nelle Comunità per continuare le cure. Troppo spesso, tuttavia, con la dichiarazione che non è necessario ricorrere a queste o che non sono reperibili posti liberi, si inducono le famiglie a portare a casa il malato, benché ancora bisognoso di cure e tutt’altro che
migliorato.
Pertanto è bene rifiutare di portare a casa anzitempo il paziente ed
insistere pesantemente affinché chi di dovere si occupi di trovare una
sistemazione adeguata in qualche struttura per il tempo necessario al
miglioramento.
Il D.L. 502/1992 “Riordino della disciplina sanitaria” all’art. 14 recita:
“Il Direttore Sanitario e il Dirigente Sanitario del servizio (o dell’Ospedale), a richiesta degli assistiti adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Per
garantire la tutela del cittadino contro atti e comportamenti con cui si
nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria sono ammesse denunce o reclami, redatti in carta semplice, da
presentarsi entro 15 giorni da parte dell’interessato o dei parenti, o
dalle Associazioni, al Direttore Generale dell’ULS o dell’Ospedale, che
deve provvedere entro 15 giorni. Ciò non impedisce di procedere per
via legale”.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
IL TRATTAMENTO SANITARIO
OBBLIGATORIO (TSO)
Il ricovero obbligatorio del malato di mente si svolge solo in ospedale e
lo si richiede per situazioni gravi e di instabilità. Qualche esempio: il
malato è affetto da idee di persecuzione, rifiuta i farmaci ed ogni approccio terapeutico presentando una situazione clinica in aggravamento;
ovvero ha un comportamento molto ostile e lesivo per sé e per gli altri,
rifiuta il cibo, ecc.
Come ottenere il T.S.O.
⇑ Nelle ore di apertura del proprio CSM contattare lo psichiatra di
turno ( un medico deve essere presente), informarlo della vera urgenza e sollecitarne l’intervento domiciliare, che è obbligatorio. Richiedere
e annotare nome e qualifica dell’operatore che risponde, e l’ora.
⇑ Se non si ottiene l’intervento subito, o se il CSM è chiuso, chiamare
il 118 (Guardia Medica per ogni emergenza su tutto il territorio italiano).
E’ in servizio 24 ore su 24 anche nei giorni festivi e vi operano a turno
medici generici o di varia specializzazione.
⇑ Spiegare in poche parole che si tratta di emergenza psichiatrica,
dare il proprio nome, indirizzo, telefono. Specificare inoltre ULS e CSM
di appartenenza.
La Guardia Medica interviene subito chiamando, se necessario, gli
aiuti del caso, cioè l’ambulanza e la Forza Pubblica.
Capita talvolta che al momento dell’intervento il malato riesca a
dissimulare il proprio stato. In tal caso far presente al medico intervenuto la situazione reale, fornendo ogni possibile documentazione (ricette, fogli di precedenti ricoveri, diagnosi, ecc. anche solo in fotocopia), il nominativo dello psichiatra che ha in cura il malato stesso e il
CSM di appartenenza. E’ consigliabile informare il medico sulla situazione prima che si incontri con il malato.
I servizi di Guardia Medica sono effettuati spesso da giovani medici
generici che, tra le chiamate di ogni specie, raramente hanno avuto a
che fare con emergenze psichiatriche: c’è quindi una certa inesperienza, fatto di cui i familiari devono tenere conto. Pertanto essi dovranno
collaborare il più possibile con il medico, spiegando con chiarezza la
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I nostri diritti - SOS PSICHE
situazione, raccontando lo svolgimento degli eventuali precedenti T.S.O.
e ciò nel rispetto dell’autonomia delle sue decisioni di cui, oltretutto,
egli stesso è responsabile.
Ricordiamo infine che non sono infrequenti i casi in cui il malato,
condotto di forza al Pronto Soccorso ospedaliero, fugga durante l’attesa dell’arrivo dello psichiatra di reperibilità, il quale deve giungere
entro mezz’ora dalla chiamata.
Si sono purtroppo verificati casi di arrivo con inspiegabile ritardo di
una, due o anche tre ore; in tali casi chiedere il nome del medico, sollecitarne l’arrivo, ricordando che il medico di reperibilità è responsabile
dei danni derivanti dal suo ritardo.
In attesa dello psichiatra, inoltre, conviene chiedere ai barellieri dell’ambulanza di rimanere accanto al malato sia per non assistere impotenti alla sua fuga (nessuno può trattenerlo contro la sua volontà !!), sia
per alleviare lo scompiglio incredibile che un paziente psicotico in crisi
porta ad un Pronto Soccorso, destinato a ben altro genere di emergenze (infarti, incidenti stradali...).
Dopo la procedura angosciante e drammatica del T.S.O., al Pronto
Soccorso può capitare che lo psichiatra di turno non voglia ricoverarlo,
non ritenendolo necessario. Si presume che tale decisione sia fondata,
tuttavia consigliamo di chiedere la motivazione scritta. Non riportare
a casa il malato senza averla ottenuta!
La famiglia rischia spesso di dover ripetere molto presto la penosa
trafila di un nuovo T.S.O.
CONTRIBUTI
PER I RICOVERI
IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
I parenti degli assistiti maggiorenni non sono obbligati a versare
contributi economici agli enti pubblici
(da “Prospettive Assistenziali”, trimestrale del CSA, n.4 del 1994).
Il ricovero del malato di mente la cui assistenza dipende dal settore
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SOS PSICHE - I nostri diritti
Sanità, avviene in “strutture sanitarie” (e non assistenziali) convenzionate. Pertanto il ricovero è gratuito o, se la retta è molto alta, la ULS
può richiedere un contributo spese, da concordare.
Se il ricovero avviene in struttura assistenziale, il malato è tenuto al
pagamento di un contributo.
Molto spesso gli enti pubblici (Comuni, Province, ULSS) pretendono
contributi economici dai parenti delle persone maggiorenni assistite
(handicappati, malati di mente, anziani autosufficienti e non) con dei
veri e propri ricatti: o si firma l’impegno di pagare o il congiunto non
viene ricoverato.
A volte le somme richieste sono estremamente cospicue: ad esempio, il Comune di Reggio Emilia arriva a pretendere da un figlio unico,
che ha come unica entrata mensile uno stipendio di L.2.700.000, ben
1.867.000 al mese per il ricovero assistenziale della madre priva di
redditi, malata cronica non autosufficiente.
La richiesta dei contributi economici avanzata dagli enti pubblici di
assistenza nei confronti dei parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti,
di persone assistite maggiorenni, è assolutamente illegale, in quanto
non prevista da alcuna disposizione.
Questi sono i pareri espressi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota del 15 aprile 1994, prot. DAS/4390/1/H/795) e dal Ministero
dell’interno lettera del 27 dicembre 1993, prot. 12287/70).
Per la richiesta di contributi economici avanzata dagli enti pubblici
fanno sempre riferimento agli art. 433 e seguenti del Codice Civile,
dandone però una interpretazione distorta.
E’ vero che all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine: il
coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e - in loro mancanza - i discendenti prossimi anche naturali, gli adottanti, i generi e le
nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
Ma, è anche vero che gli alimenti possono essere richiesti ai familiari
esclusivamente dall’interessato stesso o, se interdetto, dal suo tutore.
Non possono essere richiesti ai familiari da nessuna altra persona o
Ente.
Ovviamente gli assistiti maggiorenni, siano essi handicappati o anziani, sono obbligati a versare agli enti pubblici che li assistono i redditi
di cui dispongono, fino alla copertura dell’intera retta.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
Precisiamo pertanto quanto segue circa tali contribuzioni.
a) Utenti ricoverati presso strutture residenziali assistenziali
Gli utenti, o chi per loro (gli eventuali tutori), sono tenuti a corrispondere al Comune o all’ULS di competenza sia la pensione di invalidità,
sia l’indennità di accompagnamento; qualora l’utente disponesse di altri redditi, deve coprire la retta sino alla concorrenza delle entrate disponibili. Per le spese personali dell’utente dovrà essere concordata
con l’Ente una somma, non inferiore alle lire centomila mensili, da trattenere dall’importo della retta. Per quanto concerne la spesa di abbigliamento non fornito dall’Ente, dovrà essere anch’essa detratta dalla
retta presentando i relativi giustificativi (fatture, ricevute fiscali ecc.);
b) Utenti che fruiscono del centro diurno
Gli utenti che hanno quale unica fonte di reddito la pensione di invalidità (si ricorda che l’indennità di accompagnamento non costituisce
reddito ai sensi dei DPR 601 del 29.12.1973 e 917 del 22.12.1986 e
successive integrazioni) stante la modesta entità della stessa, non sono
tenuti a versare alcuna somma neppure a titolo di trasporto e mensa.
Qualora l’utente disponesse di altri redditi, in base all’ammontare degli
stessi dovrà essere concordato con l’ente pubblico l’importo del contributo.
RICOVERO ALL’ESTERO
Alla luce delle vigenti norme, le procedure per curarsi all’estero sono le
seguenti.
Nei paesi CEE il diritto di ottenere le prestazioni sanitarie di base,
che si rendessero necessarie durante un temporaneo soggiorno ( per
le vacanze, per il lavoro od altro) si esercita esibendo il mod. E/111,
che è appunto un modello comunitario, di durata limitata, rilasciato, a
richiesta, dalla propria ULS prima di recarsi all’estero.
I regolamenti CEE prevedono inoltre la possibilità di trasferimenti in un
paese membro per cure non “adeguatamente o tempestivamente”
usufruibili in Italia: in tal caso la procedura per avere l’autorizzazione,
che si formalizza con il rilascio del mod. E/112 da parte della ULS, è più
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SOS PSICHE - I nostri diritti
complessa e non facilmente ottenibile per la patologia psichica (D.M.
24.1.90).
Nei Paesi extra CEE, qualora si renda necessario chiedere la prestazione sanitaria o il ricovero in una struttura sanitaria privata, si dovrà
fruire dell’assistenza indiretta, cioè “a rimborso”. Perciò occorre chiedere alla propria ULS una preventiva autorizzazione a ricoverarsi all’estero: la ULS fornirà le informazioni necessarie (D.M. 3.11.89).
Elementi comuni alle due procedure (assistenza diretta in ambito
CEE con mod. E/112 oppure assistenza indiretta in qualunque Paese
con preventiva autorizzazione) sono i seguenti:
a) deve trattarsi di una patologia non curabile adeguatamente o tempestivamente in Italia (patologie di cui al D.M. 24.1.90);
b) la ULS deve chiedere un parere tecnico ad un centro sanitario (Centro Regionale di Riferimento).
CENTRI E SERVIZI DI
ASSISTENZA SOCIALE
Gli Assessorati all’Assistenza Sociale e Sanità dei Comuni hanno istituito Centri di Servizio Sociale, allo scopo di facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi di assistenza.
Questi Servizi sono rivolti alle persone con problemi legati alle fasi
più critiche dello sviluppo umano (es.: età evolutiva, età senile), alle
persone portatrici di handicap ed a tutte le persone che vivono in quelle
situazioni di marginalità dovuta a fattori più diversi (economici, disoccupazione, emarginazione, ecc). Tali servizi hanno lo scopo di favorire
il benessere personale e la permanenza nell’ambiente sociale in cui si
vive, evitando per quanto possibile il ricovero in istituto. (Ved.L.104/92
art. /-8-9-10).
Il personale è costituito da:
⇑ operatori tecnici professionali (assistenti sociali, educatori, assistenti
domiciliari);
⇑ operatori amministrativi.
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Questo personale è alle dipendenze di un Dirigente del Settore
Amministrativo, di un Coordinatore Socio - Assistenziale e del Presidente di Circoscrizione. Il Coordinatore ha sede presso il Centro di
Servizio mentre il Presidente e il Dirigente di Settore Amministrativo
presso il Centro Civico di Circoscrizione.
I servizi comprendono:
⇑ assistenza economica
⇑ assistenza domiciliare
⇑ affidamenti familiari ai minori a scopo educativo e inserimenti familiari di handicappati adulti ed anziani.
1) Assistenza economica
Occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza.
Gli interventi economici sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari in
condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario,
al fine di promuoverne l’autonomia.
Possono fare richiesta di contributi economici gli handicappati residenti, con invalidità civile superiore al 66% o invalidità INPS, che siano
nelle seguenti condizioni:
⇑ abbiano un reddito inferiore a livello stabilito dal Consiglio Comunale, chiamato “minimo vitale” o MV (equivalente alla pensione minima
INPS);
⇑ non siano proprietari di beni immobili (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo familiare
stesso);
⇑ non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 Cod. Civ.) e che di
fatto vi provvedano.
Sono previsti i seguenti interventi:
⇑ Sussidi continuativi che integrano il reddito sino a raggiungere il
livello chiamato “Minimo vitale” (MV);
⇑ Sussidi straordinari e per bisogni particolari riservati unicamente a
situazioni del tutto eccezionali e gravi;
⇑ sussidi a titolo di prestito, per quelle persone che avrebbero diritto
ai sussidi di cui al punto 1) e che sono in attesa di trattamenti
pensionistici;
⇑ interventi a copertura di bisogni particolari (integrativi del MV) per
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SOS PSICHE - I nostri diritti
interventi manutentivi necessari per la vita domestica (stufe, impianti
telefonici ecc.), per sostegno agli handicappati al fine di consentire la
loro permanenza in famiglia.
2) Assistenza domiciliare
Il servizio di aiuto domestico offre alle persone in difficoltà (handicappati, minori, anziani) un aiuto per consentire loro di rimanere nella propria casa e nel proprio ambiente (famiglia - quartiere).
L’intervento di assistenza domiciliare è prestato a titolo gratuito o a
parziale pagamento alle persone i cui redditi rientrano nei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. Deve trattarsi comunque di situazioni in
cui, data la mancanza di parenti, volontari, vicini di casa ecc., l’utente
non è più autonomo in tutte le sue funzioni.
L’intervento è finalizzato a offrire un sostegno che consenta di reggere situazioni di difficoltà provocate dalla presenza di soggetti handicappati o da incapacità educativa nei confronti dei figli.
L’ASSISTENZA FARMACEUTICA
Da alcuni anni le leggi finanziarie hanno introdotto i tickets, quote di
partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino.
La Legge finanziaria del 1995 ha previsto nuovi ticket e nuove esenzioni per particolari situazioni e precisamente:
⇑ esenzione per coloro che hanno meno di dieci anni o più di 65 anni
di età;
⇑ esenzione per patologie a rilevanza sociale;
⇑ esenzione di invalidità riconosciuta dal 67% al 99%;
⇑ esenzione per grandi invalidi (100%).
Accanto a queste esenzioni è stato fornito dal Ministero della Sanità
un elenco di farmaci detti “salvavita”, che vengono forniti senza alcuna
partecipazione di spesa da parte del cittadino. Tale elenco verrà rivisto
periodicamente.
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ESENZIONI DAL PAGAMENTO
DEL TICKET
COME E DOVE OTTENERLE
a) Per motivi di patologia
La richiesta va rivolta all’Ufficio per l’esenzione del tickets della ULS di
residenza. La richiesta deve essere supportata da una dichiarazione di
patologia rilasciata dallo psichiatra del servizio pubblico presso cui è in
cura il malato. La ULS, verificata la validità della richiesta, fornisce una
dichiarazione di esenzione valida esclusivamente per le prestazioni
riferibili alla patologia indicata.
b) Per motivi di invalidità
Coloro che sono riconosciuti invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi
per cause di guerra, di lavoro e di servizio, a partire da una invalidità
del 67% possono richiedere all’Ufficio Tickets della propria USL di residenza l’esenzione della quota a carico del cittadino. Alla richiesta va
allegato il verbale di riconoscimento di validità in copia autenticata. La
ULS, verificate le condizioni, rilascia un tesserino di esenzione dal
ticket valido per tutte le prestazioni. E’ dovuto solo il pagamento
della quota fissa per ogni ricetta rilasciata dal medico curante.
Gli invalidi al 100% sono esenti anche dal pagamento di quest’ultima.
La legge finanziaria per il 1995 ha previsto 3 fasce di medicinali (A,
B e C), a ciascuna delle quali competono quote di pagamento diverse
a seconda delle categorie di utenti.
I medicinali di fascia C sono tutti a pagamento completo, anche se
taluni di essi costituiscono una cura necessaria per i malati psichici.
Tra questi ne citiamo alcuni:
Ansiolitici: Tavor, Xanax, Lexotan, En, Noan, Valium, Vatran, Prazene,
Darkene, Roipnol, Dalmadron, Halcion, Serpax.
Neurolettici: Talofen.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
INTERDIZIONE
ED
INABILITAZIONE
Talvolta è necessario tutelare il malato e la famiglia contro decisioni
sconsiderate del malato stesso, oppure è necessario sventare imbrogli
di persone in malafede che approfittano del suo stato mentale.
Gli esempi che risultano alla nostra Associazione sono numerosi.
Un malato di Lanzo vende l’appartamento per un milione.
Un’altra dilapida il patrimonio della famiglia in pellicce ed acquistando
immobili con criteri del tutto avventati.
Una famiglia disperata non può rintracciare e far ricoverare il figlio gravemente malato, ridotto a barbone, perché già maggiorenne e quindi
libero di lasciarsi morire di freddo e di stenti.
In tali casi, dopo una prudente valutazione, è necessario ricorrere ad
una delle due forme di tutela previste dalla legge: inabilitazione od interdizione.
Con questi provvedimenti il malato di mente viene a trovarsi nella posizione analoga al minore di età: ha diritti e doveri ma, per le sue condizioni, anche se maggiorenne, non ha la capacità giuridica di agire.
Ed ora una più dettagliata descrizione delle sue forme di tutela.
Interdizione: tutela per maggiorenne o minorenne in condizione di
abituale infermità mentale che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414 del Cod. Civile). Priva la persona della capacità
civile, cioè di disporre del patrimonio, di vendere, di acquistare, sposarsi, fare testamento. Può essere revocata se non più necessaria.
⇑ Viene nominato un Tutore che si sostituisce al malato in tutte le
decisioni e che ne gestisce i beni dandone rendiconto annuale al Giudice Tutelare (Pretore). Gli atti di particolare importanza devono essere autorizzati dal Tribunale o dal Giudice Tutelare.
Inabilitazione: tutela per i maggiorenni la cui infermità non è così
grave da renderli incapaci di provvedere a se stessi. Permette alla persona di sposarsi, fare testamento e compiere l’ordinaria amministrazione. Anche questo è un provvedimento reversibile (art. 415 Cod. Civile)
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I nostri diritti - SOS PSICHE
⇑ Viene adottata per i malati sconsideratamente prodighi (specie se
anziani) o che fanno uso di alcol e droghe. Anche costoro possono
infatti creare problemi economici a sé e alla famiglia.
⇑ Viene nominato un Curatore che deve controllare il malato solo per
atti di straordinaria amministrazione. Senza il suo consenso il malato
non può prendere decisioni importanti, es. compravendita di immobili,
di azioni ecc..
Tutore e Curatore vengono scelti tra i parenti stretti o, in mancanza
di essi, il Pretore può nominare anche un estraneo, che ha l’obbligo di
accettare l’incarico. L’operato di ambedue le figure è sottoposto a controllo dl Giudice Tutelare perché la gestione dei beni sia il più possibile
corretta.
Come si procede per l’interdizione e per l’inabilitazione:
⇑ Si consiglia di rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia,
dopo aver interpellato un Consultorio o la nostra Associazione, che
danno la loro valutazione sulla necessità ed opportunità o meno a ricorrere alla tutela.
E’ opportuno chiedere all’avvocato una previsione di spesa.
⇑ Interdizione ed Inabilitazione possono essere avviate dal coniuge o
dai parenti fino al quarto grado o dal Pubblico Ministero per ricoverati
da tempo in ospedale o per coloro per i quali si reputa necessario provvedere.
Il procedimento si articola in tre fasi:
1. Ricorso al Tribunale di residenza del malato a cura dell’avvocato. I
parenti fino al quarto grado devono essere informati del ricorso e possono opporsi per tutelare il malato da eventuali azioni dolose.
2. Constatazione delle condizioni del malato da parte del Giudice Istruttore. E’ consigliabile che l’avvocato chieda che la visita avvenga al domicilio del malato. Viene nominato uno psichiatra come consulente d’ufficio per dare un giudizio tecnico sulla necessità e sul tipo di provvedimento da adottare. Se il Giudice Istruttore lo ritiene opportuno nomina
subito un Tutore provvisorio (occorre qualche mese). In genere viene
designato un familiare. E’ necessario fornire tutta la documentazione
possibile sul malato: eventuali ricoveri, cure, dichiarazioni dei medici,
esenzione del servizio di leva ecc.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
3. Sentenza del Tribunale, che viene annotata sull’atto di nascita del
malato e non sulla carta d’identità, e nomina del tutore o del Curatore
(occorre circa un anno, se la pratica è ben condotta).
Il malato ha la facoltà di contestare la sentenza mediante ricorso
presentato da un avvocato.
Nell’interesse del malato il Giudice Tutelare nomina anche un
Protutore. Tutore e protutore sono generalmente i genitori. In mancanza di questi, o se sono troppo anziani, i familiari stessi indichino persone di fiducia e di provata onestà. Il compito di queste è di interessarsi
del malato, provvedendo alle sue necessità, con l’amministrazione dei
beni e delle rendite (pensioni, assegni...), di cui devono dare annualmente conto al Giudice Tutelare.
Interdizione ed Inabilitazione possono essere revocate su istanza
delle persone che ne avevano fatto richiesta o dal Tutore o dal Curatore, qualora il malato sia migliorato o cessi la motivazione. In tal caso il
malato riacquista la piena capacità decisionale e ciò viene trascritto
nell’atto di nascita.
Ai sensi dell’art. 13 della tabella - allegato B - al DPR 26.10.1972, n.
642, sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto gli atti di procedura di tutela per minori e interdetti, compresi l’inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione, dall’apertura alla chiusura della tutela, e relativi provvedimenti. Sono esclusi dall’esenzione
gli atti ed i contratti compiuti dal Tutore in rappresentanza dell’Interdetto.
Purtroppo mancano attualmente nella legislazione italiana delle
auspicabili forme intermedie di tutela per i casi meno gravi. Pertanto è
necessario non promuovere subito il ricorso al Tribunale, ma attendere
e valutare bene la situazione prima di intraprendere passi così gravi ed
umilianti per il malato: lo privano di diritti acquisiti con la maggiore età.
Sono tuttavia provvedimenti doverosi per la salvaguardia del patrimonio del malato o per proteggerlo da abusi di ogni genere, anche sessuali o per impedire fughe sconsiderate, senza meta.
Il prof. Gubetti, psichiatra primario ospedaliero di Torino, oggi membro del Parlamento, ha preparato una buona proposta di legge a modifica ed integrazione della Legge 180, che prevede anche una valida
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I nostri diritti - SOS PSICHE
soluzione per una nuova forma di tutela.
La proposta di legge prevede l’istituzione di una Commissione di
controllo per i ricoveri e di un Tutore responsabile durante il periodo di
ricovero, la dimissione in affidamento, dopo il ricovero, presso un
affidatario con ruolo di sostegno, tutela, controllo del progetto riabilitativo
e dell’esito delle cure.
Purtroppo, nella penosa incertezza e litigiosità dei nostri schieramenti politici e del disastro finanziario attuale, la proposta si è insabbiata,
più nessuno pone mente ai bisogni dei nostri malati. Bisogni vergognosamente ignorati anche quando la stabilità politica e finanziaria del
Paese lo permettevano.
Per saperne di più chiedete l'opuscolo di SOS PSICHE "Interdizione e Inabilitazione".
L’INVALIDITÀ
CIVILE
Tra le varie categorie di invalidità ci occuperemo solo di quella che
riguarda la malattia mentale, cioè l’invalidità civile ed in questo ambito
limitiamo l’informazione.
Definizione di invalidità
⇑ La legge 118/1971 art. 2 precisa che “si considerano invalidi civili i
cittadini affetti da minorazioni...., che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa...”
⇑ Per la legge 482/68 art. 1 sono invalidi civili coloro che hanno subito
la perdita di ogni capacità lavorativa.
Tali minorazioni non devono derivare da cause di guerra, di lavoro o
di servizio, possono essere congenite od acquisite e comprendono
anche “gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e
sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”.
Una particolare disciplina è prevista per i minori degli anni diciotto e
per i soggetti ultrasessantacinquenni, i quali vanno considerati invalidi
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SOS PSICHE - I nostri diritti
“non già quando sia accertata una ridotta capacità lavorativa, ma quando
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età”, indipendentemente dall’entità di tale difficoltà.
⇑ Infine la legge quadro 104/92 art. 3 specifica che “E’ persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione...Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, il ruolo di rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
COME FARE LA DOMANDA
DI INVALIDITÀ
Procedure per il riconoscimento delle invalidità civili
Chi può chiedere il riconoscimento
Ogni cittadino disabile senza limiti di età che abbia una minorazione di
tipo psichico, fisico o sensoriale (non originata da cause di guerra, di
servizio o di lavoro), purché non cieco o sordomuto (a cui provvedono
altre leggi), può chiedere di effettuare la visita medica che accerti la
propria condizione di invalidità.
Il riconoscimento è necessario per:
⇑ ottenere le previdenze economiche;
⇑ l’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio;
⇑ l’esenzione dei tickets sanitari;
⇑ godere di alcune altre facilitazioni e prestazioni di tipo sociale.
Il riconoscimento dell’invalidità civile non va soggetto a scadenze,
salvo revisioni previste dalla legge o su richiesta degli interessati. In
caso di peggioramento delle proprie condizioni, il soggetto può richiedere una nuova visita per accertare l’intervenuta variazione e stabilire
un diverso grado di invalidità.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
Presentazione della domanda
La domanda va presentata su apposito modulo all’ULS, Commissione
Sanitaria di Prima Istanza, per l’accertamento degli stati invalidanti. Se
l’invalido è interdetto va firmata dal Tutore. Si può chiedere l’aiuto degli
assistenti sociali.
Alla domanda dovrà essere allegato un certificato del medico psichiatra con caratteristiche diverse a seconda delle specifiche richieste:
1. per ottenere la pensione o l’assegno di invalidità il certificato medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti e la relativa diagnosi;
2. per ottenere l’indennità di accompagnamento il certificato medico,
oltre ad esprimere e precisare con chiarezza la diagnosi della malattia
invalidante, deve anche contenere la dicitura “persona impossibilitata
e deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Quest’ultima dicitura è quella adattata al caso dei malati mentali:
mancando sostanzialmente di autosufficienza necessitano di controllo
costante o di accompagnatore.
Qualora si preveda che il malato non accetterà di recarsi alla visita
medica presso la ULS, pregare lo psichiatra affinché sul certificato, o
sul modulo apposito, richieda la visita a domicilio, con la specificazione della motivazione (ad esempio: malato psichico grave, non
consenziente, imprevedibile...).
Visita medica
La visita medica avviene normalmente presso l’ULS. Il soggetto che ha
presentato la domanda riceve a casa l’invito indicante il giorno e l’ora in
cui si deve presentare per la visita; egli deve portare con sé tutta la
possibile documentazione medica in fotocopia (certificati medici e specialistici, certificati di ricovero in ospedale, risultati di esami diagnostici,
copie di cartelle cliniche, ecc.).
La Commissione redige un verbale nel quale specifica il risultato
della visita e l’eventuale grado di invalidità.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
Il risultato della visita segue poi un lungo iter burocratico: viene trasmesso alla Commissione Medica Periferica e, se da questa accettato
senza ulteriori accertamenti, viene recapitato all’interessato ed alla Prefettura. Questa dovrà deliberare la concessione delle provvidenze economiche, la cui riscossione in genere avviene circa entro due anni dall’accettazione della domanda, includendo tuttavia il pagamento degli
arretrati.
Classi di invalidità e diritti relativi
I diritti dipendono dalla percentuale di invalidità ottenuta:
1. dal 34% al 45%: diritto alle prestazioni sanitarie;
2. dal 46% al 66%: diritto all’iscrizione nelle liste per il collocamento
obbligatorio;
3. dal 67% al 74%: diritto all’esenzione del ticket;
4. dal 74% al 99%: diritto anche all’assegno mensile di incollocabilità;
5. al 100%: diritto alla pensione; inoltre, se il soggetto “necessita di
assistenza continua per compiere le azioni quotidiane” ha diritto anche
all’indennità di accompagnamento.
Ricorsi
Contro l’esito degli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione
della ULS oppure dalla Commissione Medica Periferica, l’interessato
può presentare entro 60 giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice
al Ministero del Tesoro - Commissione Medica Superiore - Via Casilina
n.3 - 00100 Roma.
Nel caso di ricorso contro l’accertamento della Commissione Medica Periferica, il ricorso va inoltrato tramite la stessa Commissione Medica, che a sua volta è tenuta a trasmetterlo entro 10 giorni dalla ricezione, unitamente alle proprie deduzioni, al Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro, sentita la Commissione Medica Superiore e dell’invalidità civile, decide entro 180 giorni.
Avverso la decisione del Ministero del Tesoro è ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
Trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora
il Ministero del Tesoro non abbia comunicato la decisione, il ricorso
dovrà intendersi respinto per silenzio - rigetto.
I ricorsi avverso le delibere delle Prefetture vanno proposti al Ministero dell’Interno entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, tramite le stesse Prefetture. Anche avverso la decisione del Ministero dell’Interno è ammessa la tutela giudiziaria dinanzi il Giudice ordinario.
Nel ricorso proposto al Ministero dell’Interno, avverso il provvedimento emesso dalle Prefetture, il silenzio - rigetto si avvera, invece,
decorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione.
Come si vede, i ricorsi sono lunghi e macchinosi e sono pertanto, in
genere, sconsigliati. Conviene piuttosto, se si ritiene di aver diritto ad
una maggior percentuale di invalidità, fare domanda di aggravamento,
dopo che sia trascorso un ragionevole lasso di tempo (uno, due anni)
dalla prima domanda.
Domanda di aggravamento
Il soggetto, già riconosciuto invalido civile, in caso di peggioramento
può richiedere una nuova visita per accertare il nuovo grado di invalidità. La domanda deve essere presentata in carta semplice alla Commissione competente della ULS di appartenenza, corredata da
certificazione dello psichiatra attestante l’aggravamento. Si può chiedere l’aiuto degli assistenti sociali.
Si segue il medesimo iter della domanda di invalidità. Se si vuole
ottenere la visita a domicilio, lo psichiatra che ritiene l’aggravamento
deve anche specificare (su apposito modulo reperibile presso l’ULS) il
motivo, ad esempio: “non in grado di compiere atti quotidiani della vita”
o “non in grado di recarsi alla visita a causa della patologia”, ecc.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
EROGAZIONI
ECONOMICHE
RICONOSCIUTE AGLI INVALIDI CIVILI
Una conseguenza del riconoscimento dell’invalidità civile riguarda la
possibilità di ricevere le prestazioni economiche previste dallo Stato.
Le numerose norme susseguitesi nel tempo risultano sovente di
complessa e difficile interpretazione ed a volte non sono chiaramente
espresse.
Attualmente le erogazioni economiche riconosciute agli invalidi civili con inabilità lavorativa permanente superiore al 74% e a coloro che
necessitano di un accompagnatore perché impossibilitati a compiere
gli atti quotidiani della vita sono:
⇑
⇑
⇑
⇑
⇑
pensione di invalidità
assegno di incollocabilità
indennità di accompagnamento
indennità di frequenza
pensione di reversibilità
Pensione di invalidità
Beneficiari: invalidi al 100%
Hanno diritto alla pensione di invalidità tutti i soggetti di età compresa
tra i 18 e i 65 anni, riconosciuti dalle commissioni mediche totalmente
inabili al lavoro, quindi con una invalidità del 100%. Al compimento del
sessantacinquesimo anno di età la pensione viene sostituita dalla pensione sociale erogata dall’INPS.
La pensione copre l’arco di tredici mensilità che vengono pagate in
rate bimestrali con decorrenza dalla prestazione della domanda per
l’accertamento di inabilità con esito positivo. La pensione è subordinata ai limiti di reddito stabiliti dal Ministero dell’Interno rivalutabili annualmente.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
Assegno di incollocabilità al lavoro
Beneficiari: invalidi oltre il 74%, sino al 99%.
Hanno diritto all’assegno mensile gli invalidi di età compresa tra i 18 e
i 65 anni nei cui confronti è stata accertata una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 74% (art. 9 Decreto Legislativo 509/88). L’assegno è incompatibile con l’attività lavorativa e con altre pensioni o rendite superiori ad un certo limite.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’assegno viene sostituito con la pensione sociale corrisposta dall’INPS.
L’erogazione avviene per tredici mensilità con le stesse modalità
della pensione sociale. L’assegno è subordinato ai limiti di reddito previsti.
Tra i 18 e i 54 anni per richiedere l’assegno è obbligatoria l’iscrizione
all’Ufficio di Collocamento, fatta eccezione per gli interdetti.
Indennità di accompagnamento*
Beneficiari: invalidi psichici al 100% che necessitano di assistenza continua.
Hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi totali per
affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell’impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità non è compatibile con lo svolgimento di
un’attività lavorativa ed è concessa anche dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età e prima del diciottesimo. E’ incompatibile con analoghi sussidi concessi per invalidità a causa di guerra,
lavoro, servizio, ma il richiedente ha la possibilità di decidere per il
trattamento più favorevole.
Vengono esclusi dal diritto all’indennità gli invalidi gravi ricoverati a
totale carico dell’Amministrazione Pubblica. Non sono previsti limiti di
reddito. Le modalità di erogazione sono uguali alle precedenti.
* L’indennità di accompagnamento non è computabile nel reddito familiare al
fine della riscossione dell’assegno al nucleo familiare (circolare INPS del 6.7.88
n.150) e non concorre a formare base imponibile IRPEF.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
Indennità di frequenza
Beneficiari: invalidi civili minori di anni 18 cui siano state accertate dalle
commissioni competenti difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della loro età (legge n.289 del 17/10/90).
L’indennità è subordinata alla frequenza continua o periodica ai
centri ambulatoriali sia pubblici che privati, purché operanti con contratti di convenzione, specializzati nella riabilitazione e nel recupero dei
soggetti invalidi. Viene pure concessa ai minori di anni 18 che frequentano anche saltuariamente scuole di ogni ordine e grado o centri di
formazione professionale per il reinserimento sociale.
Come fare: il legale rappresentante del minore deve presentare domanda alla commissione medica competente presso l’ULS di residenza dell’interessato, allegando apposita documentazione sanitaria di invalidità.
L’indennità viene erogata dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura per tutta la durata del trattamento terapeutico o del corso scolastico o professionale.
E’ incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai
beneficiari dell’indennità di accompagnamento (leggi n.406/68, n. 18/
80, n.508/88).
DOCUMENTI
DALLA PREFETTURA
DELLE
RICHIESTI
PER
L’EROGAZIONE
PROVVIDENZE ECONOMICHE
Se, effettuato l’accertamento sanitario, l’interessato risulta avere diritto
alle provvidenze economiche, la Prefettura richiede i seguenti documenti:
Ai fini dell’indennità di accompagnamento:
1. Dichiarazione di non ricovero presso strutture a totale carico del-
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I nostri diritti - SOS PSICHE
l’Amministrazione Pubblica;
2. Eventuale delega per la riscossione della provvidenza con firma
autenticata. Nel caso di interdizione l’assegno è riscosso dal tutore.
Ai fini dell’assegno mensile di incollocabilità e della pensione:
1. Certificato di disoccupazione ordinaria o dichiarazione di non aver
svolto attività lavorativa per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di riconoscimento dell’invalidità;
2. Certificato di iscrizione nelle liste speciali di collocamento (di cui
all’art. 19 della legge 482/1968) per il periodo successivo al riconoscimento dell’invalidità, debitamente timbrato;
3. Eventuali fotocopie del mod. 101, 740, 201, cedolini di pensione
relativi al reddito dell’invalido;*
4. Eventuale delega per la riscossione con firma autenticata.
* I titolari di assegno mensile o di pensione erogati dalla Prefettura
(Ministero degli Interni) sono obbligati a presentare alla Prefettura stessa, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione sui redditi percepiti nell’anno precedente su modulo fornito dall’Ufficio Postale stesso.
La mancata presentazione entro il termine stabilito dà avvio agli accertamenti ai fini della revoca dell’assegno o della pensione.
Ai fini dell’indennità di frequenza è necessario presentare ogni anno
entro il mese di Settembre:
1. Certificato di frequenza al Centro di riabilitazione;
2. Dichiarazione di non ricovero presso strutture a totale carico dell’Amministrazione Pubblica;
3. Eventuali fotocopie dei redditi dell’invalido;
4. Delega per la riscossione con la firma autenticata.
Successivamente la Prefettura delibererà la concessione della provvidenza.
Pensione di reversibilità
In caso di decesso del genitore percettore di normale pensione di lavoro o di pensione di invalidità, la legislazione prevede che l’Ente continui
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SOS PSICHE - I nostri diritti
ad erogarla ai seguenti soggetti:
1. figli fino al compimento dei 18 anni;
2. figli studenti di scuola media fino al compimento dei 21 anni. Figli
studenti universitari, in corso legale di laurea, non oltre il compimento
dei 26 anni;
3. Figli inabili al lavoro (100%) di invalidità, senza limiti di età.
Condizioni
⇑ essere a carico del pensionato al momento del decesso (come da
normativa sugli assegni familiari).
⇑ non svolgere attività lavorativa retribuita.
Particolarità
⇑ l’inabilità deve essere riconosciuta alla data del decesso del genitore( art.39 DPR n.818/57) e consiste nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi, per grave infermità fisica e mentale, ad un proficuo lavoro (art.8 legge 222/84).
⇑ il diritto nasce anche per il figlio minore che sia riconosciuto inabile
in data successiva al decesso, ma prima del compimento dei 18 anni
(art.22 legge 903/65). Al contrario se l’inabilità è riconosciuta dopo il
compimento del 18 anno di età, anche se l’interessato era in godimento di pensione come studente, non ha diritto alla pensione di reversibilità come inabile.
⇑ le figlie inabili viventi a carico del genitore al momento del decesso
di questo, mantengono il diritto anche se contraggono matrimonio (sentenza C.C. n.174/75).
Come fare
Il diritto a percepire la pensione di reversibilità non è automatico: è
necessario fare domanda all’Ente erogatore della pensione, allegando la documentazione di invalidità in possesso. L’Ente ha il diritto di
sottoporre il soggetto a visita, che deve confermare l’invalidità del 100%.
Misure della pensione di reversibilità
Viene percepita solo una percentuale della pensione diretta:
⇑ 20% della pensione se c’è un genitore contitolare della reversibilità;
⇑ 40% della pensione se non c’è il genitore, ma altro contitolare (fra-
- 32 -
I nostri diritti - SOS PSICHE
tello o assimilato);
⇑ 60% della pensione in caso di figlio unico titolare.
N.B. La pensione di reversibilità non può in ogni caso essere inferiore
al 60% della pensione diretta, né superiore all’intero ammontare della
stessa.
Diritti degli eredi
1. Se la pensione è erogata dal Ministero degli Interni:
In caso di decesso dell’invalido, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di percepire le quote già maturate alla data
della morte. Gli eredi dell’invalido civile deceduto, successivamente al
riconoscimento dell’inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione maturate dall’interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia avvenuto prima della deliberazione concessiva della
provvidenza, ferma restando la necessità della delibera stessa.
2. Se la pensione è erogata dagli Enti Previdenziali (es. INPS):
Tali pensioni sono reversibili agli eredi che risultavano a carico all’invalido al momento del decesso.
La messa a carico è automatica per i minorenni e per gli studenti
universitari fino al compimento dei 26 anni.
Assegno per il nucleo familiare (assegni familiari)
Modificato dalla legge 153 del 13/5/88, l’assegno familiare viene erogato in base ai componenti del nucleo familiare ed il reddito percepito.
Nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia invalido si ha
diritto all’assegno anche se il reddito è più alto di quanto stabilito, e
precisamente sino al 50% in più.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
DIRITTO
AL
LAVORO
Costituzione Italiana - Art. 4
L’art. 4 della nostra Costituzione espressamente dispone: “La Repubblica Italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendono effettivo questo diritto”.
Appare indiscutibile che attraverso l’attività lavorativa il disabile diviene a tutti gli effetti CITTADINO, passando finalmente dal ruolo
passivo di soggetto assistito a quello attivo di soggetto contribuente.
Il diritto al lavoro è regolato dalla legge 482 del 1968. Questa, pur
avendo il merito di aver ricondotto ad unità tutta la complessa normativa precedente, riportando il concetto di diritto al lavoro ad una dimensione più civile, ha mostrato una parziale inefficacia, rigidità applicative,
impianto burocratico, possibili evasioni dell’obbligo da parte delle aziende e difficili verifiche del reale possesso dell’invalidità, nonché del possesso di capacità lavorative.
Collocamento obbligatorio: Legge 482 del 2.4.1968
E’ questa l’unica legge alla quale possiamo riferirci per l’esercizio del
diritto al lavoro.
Beneficiari:
7 categorie di invalidi, tra cui:
⇑ gli invalidi oltre il 45% (DL. 509/88, art.7) e fino al 100%; tra questi,
dal 2/2/90, sono compresi anche i malati psichici.
Sono esclusi coloro che:
⇑ abbiano compiuto i 55 anni;
⇑ per la natura e il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;
⇑ abbiano perduto ogni capacità lavorativa.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
Si precisa che anche all’invalido al 100% è riconosciuta una residua
capacità lavorativa.
Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Aziende private che abbiano oltre 35 dipendenti sono obbligati a riservare il 15% dei posti
lavorativi agli aventi diritto in base a tale legge 482/68.
Handicap psichico e collocamento
La sentenza della Corte Costituzionale n.50 del 2 febbraio 1990 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n.482/68 dove
non considerava invalidi civili, avviabili al lavoro, anche gli affetti da
menomazioni psichiche.
La legge 104/92 sull’handicap (art.19) ha recepito il principio stabilito dalla Corte Costituzionale, specificando che le disposizioni della
legge 482/68 “devono intendersi applicabili anche a coloro che sono
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa
che ne consente l’impiego in mansioni compatibili”
Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minoranza fisica o psichica. La legge 104/92 non
distingue però chiaramente l’handicap intellettivo (l’insufficienza mentale), dall’handicap psichico propriamente detto (malattia mentale) E’
chiaro, infatti, che gli insufficienti intellettivi sono soggetti con caratteristiche molto diverse da quelle dei malati mentali; e nemmeno le esigenze dei due gruppi sono assimilabili. Purtroppo, sul piano giuridico, il
problema resta aperto.
Invalidi al 100% e diritto al lavoro
Il Ministero del lavoro con circolare n.6 del 28 ottobre 1969 si era espresso nel senso di ritenere collocabili al lavoro ai sensi della legge 482/68
anche i disabili al 100%, ma questa circolare non era mai stata applicata.
Con circolare n.5 del 15.1.88 il Ministero è tornato a pronunciarsi
sulla possibilità di iscrivere gli invalidi al 100% negli elenchi degli aventi
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diritto al collocamento.
Inoltre la legge n.508 del 21.11.1988 “Norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ecc.” all’art.1, comma 3, prevede: “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge,
l’indennità di accompagnamento (I.A.) non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa...”. E’ importante che sul verbale di invalidità (100% + I.A.), il possesso di residue capacità lavorative sia esplicito: questo consente l’accesso al diritto al lavoro anche alle persone
con invalidità totale e permanente.
MODALITÀ PER IL
COLLOCAMENTO
Come iscriversi nelle liste speciali per disabili
Il servizio di collocamento è effettuato dagli Uffici Provinciali del Lavoro
e della massima occupazione che si attengono alle graduatorie ed ai
criteri stabiliti dalle Commissioni Provinciali per il collocamento. Presso
gli uffici di cui sopra sono istituiti elenchi separati per tutte le categorie
di aventi diritto.
L’aspirante lavoratore disabile, per usufruire dell’assunzione obbligatoria, deve:
1. Iscriversi nelle liste di collocamento ordinario ed essere pertanto in
possesso del “ tesserino di disoccupazione rosa” (mod.C1). Occorre
presentare presso la sezione circoscrizionale dell’ufficio del lavoro del
Comune di residenza i seguenti documenti:
⇑ libretto di lavoro (da richiedere presso l’ufficio anagrafe del comune
di residenza);
⇑ compilare un modulo per la raccolta dati distribuito dall’ufficio;
⇑ eventuale certificato del titolo di studio posseduto e/o attestato di
qualifica professionale;
⇑ eventuali attestati di datori di lavoro precedenti.
2. Si può chiedere, successivamente, l’iscrizione nell’elenco spe-
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ciale ai sensi dell’art. 5 della legge 482/68, presso l’Ufficio Provinciale
del Lavoro presentando apposita domanda alla quale devono essere
allegati i seguenti documenti:
⇑ tesserino rosa più sua fotocopia;
⇑ libretto di lavoro;
⇑ stato di famiglia;
⇑ certificato di invalidità in copia autenticata.
Il possesso di attestati di formazione professionale dà titolo a punteggio (10 punti ogni graduatoria), ed anche l’aver svolto tirocinio
formativo (1 punto ogni mese). Per chi ha invalidità al 100% valgono le
note indicate in precedenza.
Congedo straordinario per cure
Ai sensi delle leggi 118/71, 683/83 e 509/88 ai lavoratori in possesso di
un riconoscimento di invalidità superiore al 50% è concesso un periodo di congedo dal lavoro di 15 gg. di calendario per effettuare le cure
connesse all’infermità invalidante. Può trattarsi anche di semplice riposo. Tali congedi sono retribuiti solo se espressi nel contratto di lavoro.
Per usufruire del congedo occorre:
⇑ chiedere al proprio medico un certificato che attesti l’esigenza delle
cure e la loro stessa natura;
⇑ presentare domanda di autorizzazione alla ULS di residenza (servizio di Igiene Pubblica) allegando il certificato medico e copia del certificato di riconoscimento di invalidità.
La Uls può effettuare una visita di controllo e, in caso positivo, rilascia l’autorizzazione al congedo. Tale autorizzazione deve essere presentata al datore di lavoro che è obbligato a concedere il congedo, ma
non a retribuirlo. Il congedo non può superare i 15 gg. e non può essere spezzato in più periodi.
Trattamento economico e licenziamento
Coloro che sono assunti in forza della normativa richiamata hanno diritto al normale trattamento economico, giuridico e normativo. Il licen-
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ziamento può avvenire solo per giustificato motivo e giusta causa oppure a seguito di accertamento sanitario richiesto dal lavoratore o dal
datore di lavoro che attesti “ la perdita di ogni capacità lavorativa o
aggravamento della invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti”.
Il lavoratore licenziato deve essere sostituito con altro avente diritto
all’assunzione obbligatoria. Val la pena di ricordare che è inammissibile il licenziamento per scarso rendimento.
Le aziende, nel caso in cui procedano a licenziamenti collettivi, non
potranno espellere lavoratori invalidi in misura superiore alle percentuali previste dalla legge 482/68 per le assunzioni.
Limiti della legge sul collocamento 482/68
La disciplina introdotta dalla legge 482/68 è caratterizzata essenzialmente dai seguenti elementi negativi:
1. riflette una filosofia assistenzialistica poiché si cura esclusivamente
di imporre coattivamente l’assunzione dei lavoratori appartenenti alle
categorie protette;
2. ha consentito notevoli elusioni in alcune aree, specie pubbliche,
ambiti di clientele;
3. è ispirata alla logica di tipo quantitativo e burocratico;
4. non offre sufficiente tutela agli invalidi gravi;
5. attua un sistema discriminatorio per i soggetti affetti da minorazioni
psichiche.
Il problema è stato affrontato già nelle passate legislature, in vari
comitati ristretti i quali non hanno però potuto portare a termine la riforma della legge.
Gli ultimi testi presentati alle Commissioni lavoro del Senato e della
Camera contengono in particolare la seguente indicazione:
prevedere in modo chiaro tra i soggetti aventi diritto anche gli invalidi
psichici, l’inserimento dei quali deve avvenire in stretta collaborazione
con i competenti servizi pubblici territoriali di psichiatria.
Sebbene tutti, parlamentari, imprenditori, associazioni di categoria
e sindacati, siano concordi nel ritenere necessario un sollecito inter-
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vento legislativo, ancora molto deve essere fatto prima di giungere alla
promulgazione di nuove norme che aprano concrete prospettive per
l’integrazione del minorato psichico nel mondo del lavoro.
Quindi anche i malati psichici rientrano nelle aliquote di invalidi che
le aziende e la pubblica amministrazione devono assumere. Tuttavia
bisogna realisticamente valutare le possibilità di occupazione mediante l’iscrizione alle liste di collocamento, onde evitare delusioni o eccessive aspettative.
L’handicappato in genere costituisce una categoria invisa in quanto
ritenuta troppo protetta. La Pubblica Amministrazione pertanto dovrebbe farsi maggio carico di assunzioni.
Per l’inserimento lavorativo occorre comunque una sufficiente scolarità
o l’aver frequentato corsi di formazione professionale.
F O R M A Z I
PROFESSIONALE
O
N
E
La legge 845/78, legge quadro sulla formazione professionale, affida
alle Regione l’incarico di “promuovere idonei interventi di assistenza
psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti di allievi affetti da
disturbi del comportamento o menomazioni fisiche, al fine di assicurare il completo inserimento e favorire la integrazione sociale” (art. 3).
La legge 104 dedica anch’essa un articolo (l’art. 17) alla formazione
professionale dei disabili ai fini dell’inserimento lavorativo.
Alcune Regioni e molti Comuni hanno attivato provvidenze varie per
l’inserimento lavorativo dei portatori di handicap in senso lato.
Si tratta dell’istituzione di Cooperative, di incentivazione finanziaria
per le aziende disponibili ad addestrare e ad assumere handicappati,
previo corso di formazione.
Vengono promossi tirocini di lavoro e di inserimenti di persone con
handicap attraverso la collaborazione degli Assessorati al Lavoro, con
funzione di coordinamento, e dell’Assessorato alla Assistenza Sociale
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SOS PSICHE - I nostri diritti
e Sanità, sia regionali che comunali o provinciali.
CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE (CFP)
L’inserimento di persone con handicap
Per essere ammessi occorre possedere i seguenti requisiti:
1. Invalidità civile riconosciuta dalla Commissione Sanitaria, con percentuale inferiore al 100%. Per i giovani sprovvisti del certificato di invalidità è indispensabile una certificazione dei servizi ULS di appartenenza attestante le problematiche personali; l’avvio delle procedure
per il riconoscimento dell’invalidità dovrà comunque essere intrapreso
durante l’anno scolastico. Possono accedere ai corsi anche i giovani
con una invalidità del 100%, a condizione che risulti, da certificazione
rilasciata da un Ufficiale Sanitario o dal Servizio di Medicina Legale
dell’ULS, che il soggetto possegga una residua capacità lavorativa e
non sia di pregiudizio a sé, agli altri o agli impianti.
La certificazione rilasciata, dalla Commissione Sanitaria, deve attestare l’idoneità all’avviamento ai corsi, ai sensi della Legge 118/71 art.
23, 24.
2. Titolo di studio: Licenza Media. E’ facoltà di ogni singolo CFP accettare l’iscrizione di allievi che, anche se sprovvisti di Licenza Media,
abbiano comunque compiuto 15 anni.
3. Iscrizione all’Ufficio Collocamento
Domanda di iscrizione: rivolgersi al proprio Comune di residenza.
La domanda deve essere presentata a :
⇑ Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale.
Al termine dei corsi sarà rilasciato:
⇑ attestato di QUALIFICA, se il soggetto sarà riuscito a superare le
prove d’esame finali, valido per l’avviamento al lavoro;
⇑ attestato di FREQUENZA qualora il soggetto non sia stato giudicato
idoneo a sostenere le prove finali.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
I corsi sono generalmente di durata annuale e/o biennale. Ogni corso consta di una parte pratica ed una teorica con relative materie di
studio, tipo: cultura generale, disegno, laboratorio professionale, matematica, fisica, lingua straniera. Nei corsi pre-lavorativi è previsto un
elevato monte ore di tirocinio.
Corso pre-lavorativo
Questo tipo di corso, a carattere sperimentale, si propone di avviare gli
allievi anche gradualmente ai corsi di Formazione Professionale. Per
gli allievi che evidenziano limiti tali da rendere inattuabile l’inserimento
lavorativo, si prevede la segnalazione ai servizi sociali per l’eventuale
ammissione. Il corso si articola in una parte teorica di 400 ore e di un
periodo di tirocinio in azienda di oltre 400 ore.
L’allievo durante il tirocinio viene seguito da un operatore con modalità e tempi di intervento decrescenti, a mano a mano che il tirocinante acquista autonomia nello svolgimento della mansione.
COOPERATIVE DI
SOLIDARIETÀ SOCIALE
Le cooperative di solidarietà sociale offrono un’occupazione meno stabile e meno favorevole rispetto all’assunzione obbligatoria, ma forse
costituiscono una soluzione lavorativa più realisticamente fruibile.
La legge 381/1991 “disciplina delle Cooperative Sociali di lavoro”
riconosce il ruolo delle Cooperative che operano per la promozione
umana e per l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati. Le Regioni
devono istituire un Albo Regionale degli Enti, Istituzioni, Cooperative
sociali di lavoro, di servizi, di Centri di lavoro guidato, di Associazioni
che svolgano attività idonee a favorire l’inserimento lavorativo.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
Esistono Cooperative che svolgono servizi socio assistenziali alle
persone (cooperative di tipo A) e Cooperative di lavoro (cooperative di
tipo B) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in difficoltà che
possono partecipare come soci retribuiti, fruendo delle attività offerte
dalla Cooperativa.
L’attività della Cooperativa si basa ovviamente sul lavoro dei soci
ordinari con competenze professionali, in cambio di un utile economico. Hanno tuttavia una finalità sociale.
Le attività svolte possono essere varie: agricole, industriali, commerciali, o di svolgimento di servizi (pulizie, manutenzione di aree verdi, ecc.).
AGEVOLAZIONI FISCALI
Imposte indirette
Sono esenti dall’IVA (DPR 633/72 art.10:
⇑ Le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, riabilitazione rese alla
persona handicappata nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza (es. visite specialistiche, psicoterapie, cure
riabilitative).
⇑ Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità in favore di inabili, anziani, handicappati rese da
istituzioni sanitarie che erogano assistenza pubblica e da Enti di assistenze sociali.
Imposte dirette
Sono deducibili dal reddito in misura variabile:
⇑ spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, protesi dentarie e
sanitarie in genere. Sono comprese le auto acquistate da cittadini con
ridotte o impedite capacità motorie (legge 917/86 art.10 e legge 165/
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I nostri diritti - SOS PSICHE
90)
⇑ spese sostenute dai grandi invalidi per stipendi e contributi a personale di assistenza anche non specializzato (collaboratori familiari). (Decisione della Commissione Tributaria Centrale n.84 del 5/1/89). Anche
il familiare, incluso tra quelli elencati dall’art.433 del Codice Civile (coniuge, figlio, genitore, fratello), può detrarre nella propria denuncia dei
redditi le spese mediche e di assistenza specifica sostenute per il portatore di handicap. E ciò entro i limiti stabiliti dall’art.32 della legge 104/
92.
⇑ le detrazioni dei carichi di famiglia (DPR 917/86 art.12) comprendono anche i figli maggiorenni permanentemente inabili purché il loro reddito non superi L. 5.300.000 (per l’anno 1994) al lordo degli oneri
deducibili. Ai fini del limite del reddito non si tiene conto di:
– pensioni sociali
– pensioni per invalidi civili erogate dal Ministero dell’Interno
– interessi dei titoli di Stato.
⇑ spese per Tac, ecografie speciali, analisi, e gli eventuali tickets,
⇑ sono parzialmente deducibili le spese di ricovero per anziani non
autosufficienti purché la causa di ricovero abbia personale di assistenza paramedico specializzato.
Esenzione di tasse scolastiche e universitarie per i figli di titolari di
pensione di inabilità (legge 118/71 art.30).
IL
SERVIZIO
MILITARE
I disagi e la disciplina della vita militare rafforzano il carattere ed avviano alla responsabilizzazione e all’adattabilità. Richiedono tuttavia una
personalità già abbastanza strutturata ad una certa sicurezza di sé.
Personalità disadattate, indecise, insicure di sé già poco adatte alla
vita relazionale, sono facile preda della crudele ironia dei compagni o
di episodi di nonnismo.
Di fronte ad un disagio psichico è pertanto opportuno, se possibile, non
affrontare il servizio di leva, che potrebbe costituire la causa scatenan-
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SOS PSICHE - I nostri diritti
te di uno scompenso o, peggio, di una crisi.
Il disagio psichico non sempre è rilevabile o rilevato alla visita di leva.
Se il giovane è seguito da uno psicologo o dai servizi psichiatrici può
produrre documentazione ai fini della rivedibilità o della inidoneità.
Inidoneità
I Consigli di leva possono riformare senza esame “soggetti affetti da
particolare infermità accertate da Istituzioni sanitarie pubbliche e quelli
affetti da gravi imperfezioni fisiche attestate dal Capo dell’Amministrazione Comunale”.
Il giudizio di inidoneità permanente è adottato anche per le infermità
suscettibili di aggravamento in conseguenza dei disagi della vita militare.
Ci si rivolge al Distretto Militare o all’Ufficio di Leva.
Dispensa da Servizio Militare
La legge 269/91 prevede la possibilità di dispensa per:
⇑ primogenito o figlio unico convivente con i genitori, di cui uno è
disabile non autosufficiente; la disabilità deve essere analoga a quella
per cui è previsto l’accompagnatore;
⇑ unico fratello convivente di disabile non autosufficiente qualora
manchino genitori in grado di provvedere e garantire l’assistenza.
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I nostri diritti - SOS PSICHE
L’invalidità deve essere documentata prima che siano formati i singoli
contingenti di chiamata e va presentata al Distretto Militare.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
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I nostri diritti - SOS PSICHE
Grazie per il tuo contributo a SOS PSICHE,
con il quale è stato possibile reperire informazioni e
stampare questo opuscolo.
Sostieni le nostre attività e partecipa alle riunioni
contattando la Sede più vicina.
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SOS PSICHE - I nostri diritti
Il Comitato Promotore di
Questo opuscolo fa è stato allestito e distribuito dal Comitato
promotore composto da alcune associazioni per la salute
mentale, che operano in Italia dagli anni ’80. La partecipazione
al Comitato è ancora aperta; ci sono alcuni contatti in corso per
coinvolgere altre associazioni a carattere nazionale e locale.
Le associazioni hanno raccolto l’eredità e le finalità di un precedente
sito avviato nel 1994, che è stato il primo sito Europeo per la salute
mentale gestito autonomamente dalle famiglie.
Il servizio ha come finalità principale quella di fornire una corretta informazione sulla prevenzione e cura delle malattie mentali,
pubblicando indirizzi utili sulle strutture di ricovero e segnalando
le associazioni di familiari esistenti in Italia.
L’obiettivo principale di questo sito è di raccogliere il maggior
numero di informazioni da mettere a disposizione dei familiari,
cittadini e pazienti.
Le associazioni promotrici offrono la propria esperienza e disponibilità
offrendo spazio web alle associazioni di familiari che si identificano con
le nostre finalità.
Il Comitato Promotore ha steso uno Statuto che regola la partecipazione alle iniziative, a disposizione degli interessati.
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