Comune di Pesaro
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
ed EUROPEE 2014
Il prossimo mese di maggio si voterà per il rinnovo di
Sindaco e Consiglio Comunale del Comune di Pesaro
e, contestualmente, per i rappresentanti italiani al
Parlamento Europeo.
Si forniscono pertanto ai cittadini le principali
informazioni in merito, fermo restando che tutti gli
argomenti possono essere approfonditi visitando la
sezione elettorale sul sito ufficiale del comune di
Pesaro (http://www.comune.pesaro.pu.it);
in alternativa, è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale
comunale ( Via Don Minzoni n. 3 – Pesaro – tel.0721387375/376/377)
Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo hanno solo scopo divulgativo; per ogni
argomento si rimanda alle istruzioni ministeriali continuamente aggiornate scaricabili dal sito del
Ministero dell'Interno
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014
Quando si vota
Si vota SOLO nella giornata di
Domenica 25 maggio 2014 dalle 7.00 alle 23.00
contestualmente alle elezioni europee
Eventuale turno di ballottaggio Domenica 8 giugno 2014 dalle 7.00 alle 23.00
Composizione del consiglio comunale
Il consiglio comunale del Comune di Pesaro è composto dal sindaco e da 32 membri
Durata in carica del sindaco e del consiglio comunale
Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati
precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa
dalle dimissioni volontarie
Chi può candidarsi
Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della
Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la
votazione (25 maggio 2014).
Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
iscritti nelle apposite liste aggiunte.
Presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature deve essere effettuata alla segreteria del Comune:
dalle ore 8,00 alle 20,00 del 25 aprile 2014
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 26 aprile 2014
Al fine di garantire la massima celerità ed efficienza nell'espletamento delle
operazioni di consegna e di ricezione delle liste, è consigliabile contattare la
segreteria comunale per concordare eventuali fasce orarie dei giorni 25 e 26 aprile
2014 in cui presentare la documentazione di rito.
I riferimenti telefonici sono i seguenti: 0721/387235/221
Per la presentazione delle candidature si rimanda alle dettagliate istruzioni emanate dal Ministero
dell'Interno, contenute nella pubblicazione “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle
candidature” – ed 2014 n. 5 (in attesa della pubblicazione ministeriale aggiornata) , delle quali si riporta
un estratto dei paragrafi più incisivi:
§ 1. – Elenco dei documenti necessari.
In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono
illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:
1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di
consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato
sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista.
Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d’ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima
sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si
applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle
candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
NON sono, pertanto, ammesse:
1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste
elettorali;
2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in
calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a
quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. Con la lista va anche presentato il nome e
cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.
§ 2. – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere
indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche
lo Stato di cui siano cittadini. (omissis)
Il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà: da 21 a 32 candidati; (omissis)
le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi
dei candidati, numero da arrotondare all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (ex:
21candidati 2/3=14 1/3=7; 32candidati 2/3=21 1/3=11).
§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare
formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa
richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo.
a)-Numero dei presentatori:
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica
di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni
con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione
delle candidature;
nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
b)Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste
interessate.
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori
La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. A norma dell’articolo 28, secondo comma, e dell’articolo
32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere
apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei
candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. (omissis)
La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev’essere autenticata – a norma dell’articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. (omissis)
L’autenticazione dev’essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche
l’indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti
di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale. (omissis)
e) Programma amministrativo.
Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo
del candidato alla carica di sindaco, dev’essere affisso all’albo pretorio del comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
f ) Bilancio preventivo di spesa.
Unitamente alle liste e alle candidature, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev’essere presentato
un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio del comune (articolo 30,
comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)
g) Mandatario elettorale.
A norma del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (9), e dell’articolo 7, comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con
esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno
successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il
finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia
elettorale, costituito presso la Corte d’appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto
dall’articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato
può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un
candidato.
§ 4. – Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali
(omissis) Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni
di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell’Unione europea residenti nel comune, e per rendere,
nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia
corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi. (omissis)
§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o consigliere comunale. –
Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni
candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale la quale deve contenere anche LA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (10) – NELLA QUALE SI ATTESTA
CHE IL CANDIDATO MEDESIMO, a sindaco o a consigliere, NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI
INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE (omissis)
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre
l’accettazione della candidatura e l’insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o le liste
presentate per l’elezione del consiglio comunale.
(omissis) La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di
incandidabilità dev’essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate.
(omissis)
§ 6. – Certificato attestante che i candidati sono elettori.
Allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano
falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3),
richiede, esplicitamente, che l’atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta
che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
Per i cittadini dell’Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista
dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l’iscrizione non sia ancora avvenuta, che i
medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del citato decreto
legislativo. (omissis)
§ 7. – Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.
Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai
contrassegni delle liste collegate. (omissis)
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà
riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico
n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
(omissis)
§ 8. – Esenzione dalle imposte di bollo.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da
bollo.
Come si elegge il sindaco
L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della
candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati
delle liste interessate.
E’ eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui
nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo
la seconda domenica successiva a quella del primo (8 giugno 2014).
Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
Come si elegge il consiglio comunale
L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al
termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza
alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto.
Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di
votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia
superato tale soglia.
Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo,
proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto
almeno un seggio; sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle
rispettive cifre individuali; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di
lista.
Chi può votare
Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il
primo giorno della elezione (25 maggio 2014), residenti nel comune di Pesaro o iscritti nell'AIRE
(anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) del comune di Pesaro
Sono, altresì, elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione europea residenti nel comune
di Pesaro che presentino apposita istanza di iscrizione nelle liste aggiunte al sindaco, entro il
quarantesimo giorno antecedente quello della votazione (15 aprile 2014).
Dove si vota:
Ogni cittadino è iscritto, a seconda della zona di residenza, in una determinata sezione elettorale il
cui numero ed indirizzo è indicato sulla tessera elettorale ed è rilevabile dal seguente prospetto:
Sez.
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Luogo di riunione
Ex Scuola Elementare "Perticari" C.so XI Settembre 203
Scuola media "Don Gaudiano" P.zza Del Monte, 8
Quartiere 1° - Baia Flaminia Piazza Europa 16
Scuola Media "Don Gaudiano" Piazza del Monte, 8
Ex Scuola Elementare "Perticari" C.so XI Settembre, 203
Scuola Elementare Porto- Via Livorno, 23
Ex Scuola Elementare "Perticari" C.so XI Settembre, 203
Scuola Elementare Porto- Via Livorno 23
Scuola Media "Don Gaudiano"Piazza del Monte, 8
Scuola Media "Olivieri" Via Confalonieri, 11
Scuola Media "Olivieri" Via Confalonieri, 11
Scuola Elementare Soria Via Agostini 144
Istituto Magistrale Morselli V.le XI Febbraio 19
Scuola Elementare Tombaccia Via del Carso, 11
Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)
Istituto Magistrale "Morselli" V.le XI Febbraio 19
Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)
Istituto Magistrale "Morselli" V.le XI Febbraio 19
Ex Scuola Elementare Via Trebbiantico, 43
Scuola Elementare - Montegranaro - Via Ugolini, 78
Scuola Elementare - Montegranaro - Via Ugolini, 78
Scuola Elementare Pantano - Largo Baccelli, 18
Scuola Elementare "Don Bosco" Via Leoncavallo
Quartiere 7^ Muraglia Via Petrarca 18
Centro Assistenziale H Muraglia - Via Lombroso, 37
Ex Scuola Elementare Novilara - Via delle Scuole Nuove
Scuola Elementare S. Maria Delle Fabbrecce- Via Pozzetta, 10
Casa di Riposo (Casa Aura) Str. Santa Colomba, 3
Scuola Elementare Tombaccia Via del Carso, 11
Scuola Elementare Strada Tre Ponti, 63
Scuola Elementare Cattabrighe - Via Po’, 19
Scuola Elementare Soria Via Agostini 144
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Scuola Elementare "Gramsci" Via Rossetti, 4 -Villa Fastiggi
Scuola Elementare "Gramsci" Via Rossetti, 4- Villa Fastiggi
Scuola Elementare Don Bosco Via Leoncavallo
Scuola Elementare S. Veneranda - Via Boni, 4
Scuola Elementare S. Veneranda - Via Boni, 4
Scuola Elementare Candelara -Strada della Pieve
Scuola Elementare Candelara - Strada della Pieve
Scuola Elementare Str. S. Maria dell'Arzilla
Scuola Elementare Cattabrighe - Via Po’, 19
Scuola Elementare Pantano- Via Recchi
Scuola Elementare Ginestreto Strada Borgo Ginestreto, 116
Scuola Elementare"Papa Giovanni XXIII° " Via Lago D'Iseo, 15 - Villa Ceccolini
Scuola Elementare- Via Monte Bianco - Borgo S.Maria
Ex Delegazione Pozzo Alto - Via del Castello, 52
Quartiere 6^ Fiorenzuola- Piazza Alighieri 1
Ex Scuola Elementare Colombarone Strada Vincolungo, 1.
Scuola Elementare Soria Via Agostini 144
Quartiere 1° - Baia Flaminia Piazza Europa 16
Scuola Elementare Montegranaro - Via Ugolini, 78
Scuola Elementare Montegranaro - Via Fermi, 7
Scuola Elementare Pantano- Via Lamarmora, 18
Scuola Elementare Pantano - Via Recchi
Scuola Elementare Pantano- Via Lamarmora, 18
Scuola Elementare Soria - Via Agostini, 144
Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)
Scuola Media "Olivieri" Via Confalonieri, 11
Scuola Elementare Pantano - Via Largo Baccelli, 18
Scuola Elementare Tombaccia Via del Carso, 11
Scuola Elementare Montegranaro - Via Negrelli
Scuola Materna Strada Case Bruciate, 21
Scuola Elementare Don Bosco Via Leoncavallo
Scuola Media "Leopardi" Via Mantegazza, 1
Scuola Elementare Porto - Via Livorno, 23
Scuola Elementare Soria Via Agostini 144
Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.)
Scuola Elementare Pantano. Via Orlando
Scuola Elementare Pantano - Via Nitti
Centro Sociale "Monaldi" Via del Cinema, 15
Scuola Elementare Montegranaro - Via Negrelli
Scuola Elementare Pantano - Via Nitti
Scuola Elementare "Papa Giovanni XXIII°" Via Lago d'Iseo, 15 -Villa Ceccolini
Scuola Elementare "Pirandello" Via Nanterre
Scuola Media "Leopardi" Via Mantegazza, 1
Scuola Elementare Montegranaro- Via Fermi 7
Scuola Elementare Pantano - Via Recchi
Scuola Elementare Pantano - Via Nitti
Scuola Elementare Gramsci- Via Rossetti, 4- Villa Fastiggi
Scuola Elementare "Pirandello" Via Nanterre
Scuola Elementare Cattabrighe - Via Po’, 19
Scuola Media "Leopardi" Via Mantegazza, 1
Scuola Elementare "Pirandello" Via Goito 2
Azienda Ospedaliera "S.Salvatore" P.le Cinelli 4
Scuola Elementare "Don Bosco" Via Leoncavallo
Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini
Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini
Scuola Media "Galilei" Via della Concordia, 92 - Villa Fastiggi
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Scuola Elementare "Pirandello" Via Goito 2
Scuola Elementare Pantano - Via Orlando
Scuola Elementare S. Maria Delle Fabbrecce- Via Pozzetta, 10
Scuola Elementare Via Monte Bianco- Borgo S. Maria
Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini
Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini
Scuola Media "Galilei" Via della Concordia, 92-Villa Fastiggi
Quartiere 7^ Muraglia Via Petrarca 18
Scuola Elementare - Via Boni, 4- S. Veneranda
Scuola Elementare Borgo S. Maria - Via Monte Bianco
Scuola Media "Don Gaudiano" Piazza del Monte, 8
Scuola Elementare Pantano- Via Recchi
Scuola Elementare Porto -Via Livorno 23
Scuola Elementare A. Gramsci Via Rossetti 4 - Villa Fastiggi
Scuola Elementare Via Pozzetta 10 - Santa Maria Fabbrecce
Quali documenti sono necessari:
1) tessera elettorale rilasciata dal Comune di Pesaro: si consiglia pertanto di verificarne il
possesso e l'esattezza dei dati in essa contenuti;
-se la tessera elettorale è stata smarrita, rubata o deteriorata, viene rilasciato un duplicato;
-se immigrati da altro comune viene rilasciata una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella
precedente;
- a seguito di eventuali variazioni della sezione di appartenenza la tessera elettorale viene
aggiornata mediante un tagliando autoadesivo da applicare sul documento;
2) un documento di identità;
Per il rilascio/rinnovo dei documenti e/o della tessera elettorale
Per il rilascio/rinnovo dei documenti e/o della tessera elettorale
-l'ufficio elettorale centrale (via Don Minzoni 3 – Pesaro), oltre al consueto orario di
-l'ufficio(dal
elettorale
centrale
Don
3 –12,30
Pesaro),
oltre aldalle
consueto
orario
apertura
lunedì al
venerdì(via
dalle
oreMinzoni
08,30 alle
e il sabato
ore 09,00
alledi
apertura
(dal
lunedì
al
venerdì
dalle
ore
08,30
alle
12,30
e
il
sabato
dalle
ore
09,00
alle
12,00) rimarrà aperto:
12,00)
rimarrà
aperto:
il 23 e 24 maggio 2014: ORARIO CONTINUATO dalle 09.00 alle 18.00
il 23
e 24 maggio
2014: ORARIO
CONTINUATO
dallealle
09.00
alle 18.00
il 25
maggio
2014: ORARIO
CONTINUATO
dalle 07.00
23.00
il 25 maggio 2014: ORARIO CONTINUATO dalle 07.00 alle 23.00
-inoltre, il rilascio dei documenti è garantito negli orari d'ufficio, negli uffici dislocati nei seguenti
-inoltre, il rilascio dei documenti è garantito negli orari d'ufficio, negli uffici dislocati nei seguenti
quartieri:
quartieri:2 L.go Volontari del sangue, 9 - dal lunedì al sabato 8.30 - 13
Quartiere
Quartiere3 2ViaL.go
Volontari
sangue,
9 - dal lunedì
al sabato
8.30
13
Quartiere
Borgo
Santa del
Lucia,
40 - lunedì,
mercoledì,
venerdì
e -sabato
8.30 -13.00
Quartiere
3
Via
Borgo
Santa
Lucia,
40
lunedì,
mercoledì,
venerdì
e
sabato
8.30 -13.00
Quartiere 4 Via Concordia s.n. dal lunedì a sabato 8.30 -13.00 - martedì
e giovedì
15.30-17.30
Quartiere
4
Via
Concordia
s.n.
dal
lunedì
a
sabato
8.30
-13.00
martedì
e
15.30-17.30
Quartiere 5 Via Basento s.n. mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30giovedì
alle 12.30
Quartiere
5
Via
Basento
s.n
.
mercoledì,
giovedì,
venerdì
e
sabato
dalle
8.30
alle
12.30
Quartiere 6
6
- Quartiere
P.zza Dante Alighieri
1 Fiorenzuola lunedì e mercoledì 9.15-13.00; venerdì 10.00-13.00
P.zza
Dante
1Colombarone
Fiorenzuola lunedì
e mercoledì
9.15-13.00;
venerdì 10.00-13.00
- Str. VicololungoAlighieri
1
martedì,
giovedì e sabato
9.15-12.30
Str.
Vicololungo
1
Colombarone
martedì,
giovedì
e
sabato
9.15-12.30
Quartiere 7 Via Petrarca 18 - dal lunedì al sabato 8.30-13; martedì e giovedì 15.30-17.30
Quartiere8 7ViaVia
Petrarca
- dalAlto
lunedì
al sabato
8.30-13;
martedì
giovedì e
15.30-17.30
Quartiere
Lancisi
1/3 -18Pozzo
dal lunedì
al sabato
8.30
-13.00;e martedì
giovedì 15.30-17.30
Quartiere
8
Via
Lancisi
1/3
Pozzo
Alto
dal
lunedì
al
sabato
8.30
-13.00;
martedì
e giovedì 15.30-17.30
Quartiere 9 Piazza Europa 16 lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -12.30
Quartiere 9 Piazza Europa 16 lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -12.30
Saranno previste aperture straordinarie nella giornata delle elezioni
Saranno
previste
aperture straordinarie
nella
giornata
elezioni
che verranno
tempestivamente
pubblicate
sul
sito deldelle
comune
che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del comune
Casi particolari:
Voto assistito:
Coloro che sono affetti da impedimento fisico che non gli permette di esprimere autonomamente il
voto possono essere assistiti da un accompagnatore;
l'accompagnatore, scelto dall'interessato, può essere iscritto nelle liste elettorali di qualunque
comune italiano; non può svolgere tale servizio per più di un invalido nella stessa tornata
elettorale;
l'infermità fisica è attestata da un timbro apposto sulla tessera elettorale dall'ufficio elettorale
comunale, presentando la certificazione medica comprovante l'impedimento; in alternativa è
possibile presentare direttamente il certificato al momento del voto presso la sezione elettorale di
appartenenza;
Per il rilascio della certificazione medica l'ASUR garantisce la presenza di un medico nella giornata
delle elezioni; la sede e gli orari in cui riceve verranno tempestivamente pubblicati sul sito del
comune.
Portatori di handicap:
Chi è portatore di handicap ed è stato assegnato ad una sezione con barriere architettoniche può
votare, presentando certificazione medica attestante le condizioni di salute, in qualunque altra
sezione del comune di Pesaro priva delle barriere architettoniche;
il comune su richiesta degli interessati mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito al
seggio elettorale; per usufruire di tale servizio è necessario contattare l'ufficio elettorale comunale
al n. 0721387377/376/375
Voto a domicilio
Chi si trova nell'impossibilità di spostarsi dal proprio domicilio in quanto affetto da grave infermità
e/o è collegato ad apparecchiature elettromedicali, può richiedere che il voto venga raccolto a
domicilio; L'istanza con allegata la situazione attestante gli impedimenti è presentata all'ufficio
elettorale entro il 05/05/2014
Voto presso ospedali, case di cura o di riposo, nei luoghi di detenzione
I ricoverati negli ospedali, case di cura o di riposo, o nei luoghi di detenzione votano presso la
struttura di ricovero o di detenzione, presentando istanza alla direzione sanitaria o carceraria.
E' possibile ottenere ulteriori informazioni sulle modalità e sulla
documentazione da presentare consultando il sito del comune
oppure contattando direttamente l'ufficio elettorale comunale
Modalità di voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è
collegato.
L’elettore può votare:
-per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito anche al candidato sindaco collegato;
-per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna
lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste
collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito
sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non
collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito
sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”)
L’ elettore potrà altresì manifestare il voto di preferenza per due candidati alla carica di consigliere
comunale, segnando, sull‘apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il
nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e
luogo di nascita) del/dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta. I candidati devono
essere di sesso diverso, in caso contrario viene annullata la seconda preferenza espressa.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato prescelto.
ELEZIONI EUROPEE 2014
Quando si vota
Si vota SOLO nella giornata di
Domenica 25 maggio 2014 dalle 7.00 alle 23.00
contestualmente alle elezioni amministrative
Come si elegge il Parlamento Europeo
Gli elettori italiani eleggono 73 deputati al Parlamento europeo. L'elezione avviene con sistema
proporzionale ed è possibile esprimere il voto di preferenza per singoli candidati. Il territorio è
diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole; ciascuna
circoscrizione elegge un numero di deputati proporzionale al numero di abitanti risultante
dall'ultimo censimento della popolazione. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Chi può candidarsi
Occorre avere compiuto i 25 anni di età per poter essere eletti al Parlamento europeo. Sono
eleggibili in Italia anche i cittadini di altri Stati membri dell'Ue che risultino in possesso dei requisiti
di eleggibilità al PE previsti dall'ordinamento italiano e da quello dello Stato membro di origine.
Chi può votare
Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle
liste elettorali. Sono altresì elettori i cittadini di altri Paesi membri dell'Ue iscritti nell'apposita lista
elettorale del comune italiano di residenza.
I cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti
all'Estero) possono esercitare il diritto di voto nel luogo di residenza.
Le sedi delle sezioni elettorali ed i casi particolari sono analoghi a quelli già indicati per le
elezioni amministrative;
Modalità di voto
La scheda reca il nome ed il contrassegno delle liste che si candidano al Parlamento Europeo;
L’elettore può votare:
-per una delle liste tracciando un segno sul nome o sul relativo contrassegno; il voto così espresso
si intende attribuito alla lista prescelta;
L’elettore potrà altresì manifestare il voto di preferenza per un candidato alla carica di
rappresentante al Parlamento europeo, segnando, sull‘apposita riga stampata sotto ogni
contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e,
ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.
Scarica

Opuscolo informativo