Comune di Pesaro ELEZIONI AMMINISTRATIVE ed EUROPEE 2014 Il prossimo mese di maggio si voterà per il rinnovo di Sindaco e Consiglio Comunale del Comune di Pesaro e, contestualmente, per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. Si forniscono pertanto ai cittadini le principali informazioni in merito, fermo restando che tutti gli argomenti possono essere approfonditi visitando la sezione elettorale sul sito ufficiale del comune di Pesaro (http://www.comune.pesaro.pu.it); in alternativa, è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale comunale ( Via Don Minzoni n. 3 – Pesaro – tel.0721387375/376/377) Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo hanno solo scopo divulgativo; per ogni argomento si rimanda alle istruzioni ministeriali continuamente aggiornate scaricabili dal sito del Ministero dell'Interno ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 Quando si vota Si vota SOLO nella giornata di Domenica 25 maggio 2014 dalle 7.00 alle 23.00 contestualmente alle elezioni europee Eventuale turno di ballottaggio Domenica 8 giugno 2014 dalle 7.00 alle 23.00 Composizione del consiglio comunale Il consiglio comunale del Comune di Pesaro è composto dal sindaco e da 32 membri Durata in carica del sindaco e del consiglio comunale Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie Chi può candidarsi Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione (25 maggio 2014). Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte. Presentazione delle candidature La presentazione delle candidature deve essere effettuata alla segreteria del Comune: dalle ore 8,00 alle 20,00 del 25 aprile 2014 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 26 aprile 2014 Al fine di garantire la massima celerità ed efficienza nell'espletamento delle operazioni di consegna e di ricezione delle liste, è consigliabile contattare la segreteria comunale per concordare eventuali fasce orarie dei giorni 25 e 26 aprile 2014 in cui presentare la documentazione di rito. I riferimenti telefonici sono i seguenti: 0721/387235/221 Per la presentazione delle candidature si rimanda alle dettagliate istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, contenute nella pubblicazione “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” – ed 2014 n. 5 (in attesa della pubblicazione ministeriale aggiornata) , delle quali si riporta un estratto dei paragrafi più incisivi: § 1. – Elenco dei documenti necessari. In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi: 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale; 2) dichiarazione di presentazione della lista; 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune; 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità; 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 6) modello di contrassegno di lista. Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d’ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. NON sono, pertanto, ammesse: 1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali; 2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000); 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali); 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica. La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. § 2. – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini. (omissis) Il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà: da 21 a 32 candidati; (omissis) le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato oltre i due terzi dei candidati, numero da arrotondare all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi (ex: 21candidati 2/3=14 1/3=7; 32candidati 2/3=21 1/3=11). § 3. – Dichiarazione di presentazione della lista. La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. a)-Numero dei presentatori: La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. b)Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. c) Sottoscrizione da parte dei presentatori La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. A norma dell’articolo 28, secondo comma, e dell’articolo 32, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. (omissis) La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev’essere autenticata – a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. (omissis) L’autenticazione dev’essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale. (omissis) e) Programma amministrativo. Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev’essere affisso all’albo pretorio del comune (articolo 71, comma 2, e articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) f ) Bilancio preventivo di spesa. Unitamente alle liste e alle candidature, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev’essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio del comune (articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81) g) Mandatario elettorale. A norma del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 (9), e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di regione e previsto dall’articolo 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato. § 4. – Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali (omissis) Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell’Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi. (omissis) § 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o consigliere comunale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale la quale deve contenere anche LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (10) – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO, a sindaco o a consigliere, NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE (omissis) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre l’accettazione della candidatura e l’insussistenza della condizione di incandidabilità – il collegamento con la lista o le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. (omissis) La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev’essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate. (omissis) § 6. – Certificato attestante che i candidati sono elettori. Allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede, esplicitamente, che l’atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per i cittadini dell’Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l’iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo. (omissis) § 7. – Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale. Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. (omissis) Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (articolo 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). (omissis) § 8. – Esenzione dalle imposte di bollo. Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo. Come si elegge il sindaco L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. E’ eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo (8 giugno 2014). Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Come si elegge il consiglio comunale L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto. Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di lista. Chi può votare Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della elezione (25 maggio 2014), residenti nel comune di Pesaro o iscritti nell'AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) del comune di Pesaro Sono, altresì, elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione europea residenti nel comune di Pesaro che presentino apposita istanza di iscrizione nelle liste aggiunte al sindaco, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione (15 aprile 2014). Dove si vota: Ogni cittadino è iscritto, a seconda della zona di residenza, in una determinata sezione elettorale il cui numero ed indirizzo è indicato sulla tessera elettorale ed è rilevabile dal seguente prospetto: Sez. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Luogo di riunione Ex Scuola Elementare "Perticari" C.so XI Settembre 203 Scuola media "Don Gaudiano" P.zza Del Monte, 8 Quartiere 1° - Baia Flaminia Piazza Europa 16 Scuola Media "Don Gaudiano" Piazza del Monte, 8 Ex Scuola Elementare "Perticari" C.so XI Settembre, 203 Scuola Elementare Porto- Via Livorno, 23 Ex Scuola Elementare "Perticari" C.so XI Settembre, 203 Scuola Elementare Porto- Via Livorno 23 Scuola Media "Don Gaudiano"Piazza del Monte, 8 Scuola Media "Olivieri" Via Confalonieri, 11 Scuola Media "Olivieri" Via Confalonieri, 11 Scuola Elementare Soria Via Agostini 144 Istituto Magistrale Morselli V.le XI Febbraio 19 Scuola Elementare Tombaccia Via del Carso, 11 Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.) Istituto Magistrale "Morselli" V.le XI Febbraio 19 Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.) Istituto Magistrale "Morselli" V.le XI Febbraio 19 Ex Scuola Elementare Via Trebbiantico, 43 Scuola Elementare - Montegranaro - Via Ugolini, 78 Scuola Elementare - Montegranaro - Via Ugolini, 78 Scuola Elementare Pantano - Largo Baccelli, 18 Scuola Elementare "Don Bosco" Via Leoncavallo Quartiere 7^ Muraglia Via Petrarca 18 Centro Assistenziale H Muraglia - Via Lombroso, 37 Ex Scuola Elementare Novilara - Via delle Scuole Nuove Scuola Elementare S. Maria Delle Fabbrecce- Via Pozzetta, 10 Casa di Riposo (Casa Aura) Str. Santa Colomba, 3 Scuola Elementare Tombaccia Via del Carso, 11 Scuola Elementare Strada Tre Ponti, 63 Scuola Elementare Cattabrighe - Via Po’, 19 Scuola Elementare Soria Via Agostini 144 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Scuola Elementare "Gramsci" Via Rossetti, 4 -Villa Fastiggi Scuola Elementare "Gramsci" Via Rossetti, 4- Villa Fastiggi Scuola Elementare Don Bosco Via Leoncavallo Scuola Elementare S. Veneranda - Via Boni, 4 Scuola Elementare S. Veneranda - Via Boni, 4 Scuola Elementare Candelara -Strada della Pieve Scuola Elementare Candelara - Strada della Pieve Scuola Elementare Str. S. Maria dell'Arzilla Scuola Elementare Cattabrighe - Via Po’, 19 Scuola Elementare Pantano- Via Recchi Scuola Elementare Ginestreto Strada Borgo Ginestreto, 116 Scuola Elementare"Papa Giovanni XXIII° " Via Lago D'Iseo, 15 - Villa Ceccolini Scuola Elementare- Via Monte Bianco - Borgo S.Maria Ex Delegazione Pozzo Alto - Via del Castello, 52 Quartiere 6^ Fiorenzuola- Piazza Alighieri 1 Ex Scuola Elementare Colombarone Strada Vincolungo, 1. Scuola Elementare Soria Via Agostini 144 Quartiere 1° - Baia Flaminia Piazza Europa 16 Scuola Elementare Montegranaro - Via Ugolini, 78 Scuola Elementare Montegranaro - Via Fermi, 7 Scuola Elementare Pantano- Via Lamarmora, 18 Scuola Elementare Pantano - Via Recchi Scuola Elementare Pantano- Via Lamarmora, 18 Scuola Elementare Soria - Via Agostini, 144 Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.) Scuola Media "Olivieri" Via Confalonieri, 11 Scuola Elementare Pantano - Via Largo Baccelli, 18 Scuola Elementare Tombaccia Via del Carso, 11 Scuola Elementare Montegranaro - Via Negrelli Scuola Materna Strada Case Bruciate, 21 Scuola Elementare Don Bosco Via Leoncavallo Scuola Media "Leopardi" Via Mantegazza, 1 Scuola Elementare Porto - Via Livorno, 23 Scuola Elementare Soria Via Agostini 144 Scuola Elementare "Carducci" Via Pascoli 2 (Palestra p.t.) Scuola Elementare Pantano. Via Orlando Scuola Elementare Pantano - Via Nitti Centro Sociale "Monaldi" Via del Cinema, 15 Scuola Elementare Montegranaro - Via Negrelli Scuola Elementare Pantano - Via Nitti Scuola Elementare "Papa Giovanni XXIII°" Via Lago d'Iseo, 15 -Villa Ceccolini Scuola Elementare "Pirandello" Via Nanterre Scuola Media "Leopardi" Via Mantegazza, 1 Scuola Elementare Montegranaro- Via Fermi 7 Scuola Elementare Pantano - Via Recchi Scuola Elementare Pantano - Via Nitti Scuola Elementare Gramsci- Via Rossetti, 4- Villa Fastiggi Scuola Elementare "Pirandello" Via Nanterre Scuola Elementare Cattabrighe - Via Po’, 19 Scuola Media "Leopardi" Via Mantegazza, 1 Scuola Elementare "Pirandello" Via Goito 2 Azienda Ospedaliera "S.Salvatore" P.le Cinelli 4 Scuola Elementare "Don Bosco" Via Leoncavallo Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini Scuola Media "Galilei" Via della Concordia, 92 - Villa Fastiggi 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Scuola Elementare "Pirandello" Via Goito 2 Scuola Elementare Pantano - Via Orlando Scuola Elementare S. Maria Delle Fabbrecce- Via Pozzetta, 10 Scuola Elementare Via Monte Bianco- Borgo S. Maria Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini Scuola Elementare "Don Milani" Via Toscanini Scuola Media "Galilei" Via della Concordia, 92-Villa Fastiggi Quartiere 7^ Muraglia Via Petrarca 18 Scuola Elementare - Via Boni, 4- S. Veneranda Scuola Elementare Borgo S. Maria - Via Monte Bianco Scuola Media "Don Gaudiano" Piazza del Monte, 8 Scuola Elementare Pantano- Via Recchi Scuola Elementare Porto -Via Livorno 23 Scuola Elementare A. Gramsci Via Rossetti 4 - Villa Fastiggi Scuola Elementare Via Pozzetta 10 - Santa Maria Fabbrecce Quali documenti sono necessari: 1) tessera elettorale rilasciata dal Comune di Pesaro: si consiglia pertanto di verificarne il possesso e l'esattezza dei dati in essa contenuti; -se la tessera elettorale è stata smarrita, rubata o deteriorata, viene rilasciato un duplicato; -se immigrati da altro comune viene rilasciata una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella precedente; - a seguito di eventuali variazioni della sezione di appartenenza la tessera elettorale viene aggiornata mediante un tagliando autoadesivo da applicare sul documento; 2) un documento di identità; Per il rilascio/rinnovo dei documenti e/o della tessera elettorale Per il rilascio/rinnovo dei documenti e/o della tessera elettorale -l'ufficio elettorale centrale (via Don Minzoni 3 – Pesaro), oltre al consueto orario di -l'ufficio(dal elettorale centrale Don 3 –12,30 Pesaro), oltre aldalle consueto orario apertura lunedì al venerdì(via dalle oreMinzoni 08,30 alle e il sabato ore 09,00 alledi apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30 e il sabato dalle ore 09,00 alle 12,00) rimarrà aperto: 12,00) rimarrà aperto: il 23 e 24 maggio 2014: ORARIO CONTINUATO dalle 09.00 alle 18.00 il 23 e 24 maggio 2014: ORARIO CONTINUATO dallealle 09.00 alle 18.00 il 25 maggio 2014: ORARIO CONTINUATO dalle 07.00 23.00 il 25 maggio 2014: ORARIO CONTINUATO dalle 07.00 alle 23.00 -inoltre, il rilascio dei documenti è garantito negli orari d'ufficio, negli uffici dislocati nei seguenti -inoltre, il rilascio dei documenti è garantito negli orari d'ufficio, negli uffici dislocati nei seguenti quartieri: quartieri:2 L.go Volontari del sangue, 9 - dal lunedì al sabato 8.30 - 13 Quartiere Quartiere3 2ViaL.go Volontari sangue, 9 - dal lunedì al sabato 8.30 13 Quartiere Borgo Santa del Lucia, 40 - lunedì, mercoledì, venerdì e -sabato 8.30 -13.00 Quartiere 3 Via Borgo Santa Lucia, 40 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30 -13.00 Quartiere 4 Via Concordia s.n. dal lunedì a sabato 8.30 -13.00 - martedì e giovedì 15.30-17.30 Quartiere 4 Via Concordia s.n. dal lunedì a sabato 8.30 -13.00 martedì e 15.30-17.30 Quartiere 5 Via Basento s.n. mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30giovedì alle 12.30 Quartiere 5 Via Basento s.n . mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 Quartiere 6 6 - Quartiere P.zza Dante Alighieri 1 Fiorenzuola lunedì e mercoledì 9.15-13.00; venerdì 10.00-13.00 P.zza Dante 1Colombarone Fiorenzuola lunedì e mercoledì 9.15-13.00; venerdì 10.00-13.00 - Str. VicololungoAlighieri 1 martedì, giovedì e sabato 9.15-12.30 Str. Vicololungo 1 Colombarone martedì, giovedì e sabato 9.15-12.30 Quartiere 7 Via Petrarca 18 - dal lunedì al sabato 8.30-13; martedì e giovedì 15.30-17.30 Quartiere8 7ViaVia Petrarca - dalAlto lunedì al sabato 8.30-13; martedì giovedì e 15.30-17.30 Quartiere Lancisi 1/3 -18Pozzo dal lunedì al sabato 8.30 -13.00;e martedì giovedì 15.30-17.30 Quartiere 8 Via Lancisi 1/3 Pozzo Alto dal lunedì al sabato 8.30 -13.00; martedì e giovedì 15.30-17.30 Quartiere 9 Piazza Europa 16 lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -12.30 Quartiere 9 Piazza Europa 16 lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -12.30 Saranno previste aperture straordinarie nella giornata delle elezioni Saranno previste aperture straordinarie nella giornata elezioni che verranno tempestivamente pubblicate sul sito deldelle comune che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del comune Casi particolari: Voto assistito: Coloro che sono affetti da impedimento fisico che non gli permette di esprimere autonomamente il voto possono essere assistiti da un accompagnatore; l'accompagnatore, scelto dall'interessato, può essere iscritto nelle liste elettorali di qualunque comune italiano; non può svolgere tale servizio per più di un invalido nella stessa tornata elettorale; l'infermità fisica è attestata da un timbro apposto sulla tessera elettorale dall'ufficio elettorale comunale, presentando la certificazione medica comprovante l'impedimento; in alternativa è possibile presentare direttamente il certificato al momento del voto presso la sezione elettorale di appartenenza; Per il rilascio della certificazione medica l'ASUR garantisce la presenza di un medico nella giornata delle elezioni; la sede e gli orari in cui riceve verranno tempestivamente pubblicati sul sito del comune. Portatori di handicap: Chi è portatore di handicap ed è stato assegnato ad una sezione con barriere architettoniche può votare, presentando certificazione medica attestante le condizioni di salute, in qualunque altra sezione del comune di Pesaro priva delle barriere architettoniche; il comune su richiesta degli interessati mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito al seggio elettorale; per usufruire di tale servizio è necessario contattare l'ufficio elettorale comunale al n. 0721387377/376/375 Voto a domicilio Chi si trova nell'impossibilità di spostarsi dal proprio domicilio in quanto affetto da grave infermità e/o è collegato ad apparecchiature elettromedicali, può richiedere che il voto venga raccolto a domicilio; L'istanza con allegata la situazione attestante gli impedimenti è presentata all'ufficio elettorale entro il 05/05/2014 Voto presso ospedali, case di cura o di riposo, nei luoghi di detenzione I ricoverati negli ospedali, case di cura o di riposo, o nei luoghi di detenzione votano presso la struttura di ricovero o di detenzione, presentando istanza alla direzione sanitaria o carceraria. E' possibile ottenere ulteriori informazioni sulle modalità e sulla documentazione da presentare consultando il sito del comune oppure contattando direttamente l'ufficio elettorale comunale Modalità di voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: -per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; -per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; -per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; -per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”) L’ elettore potrà altresì manifestare il voto di preferenza per due candidati alla carica di consigliere comunale, segnando, sull‘apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del/dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta. I candidati devono essere di sesso diverso, in caso contrario viene annullata la seconda preferenza espressa. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. ELEZIONI EUROPEE 2014 Quando si vota Si vota SOLO nella giornata di Domenica 25 maggio 2014 dalle 7.00 alle 23.00 contestualmente alle elezioni amministrative Come si elegge il Parlamento Europeo Gli elettori italiani eleggono 73 deputati al Parlamento europeo. L'elezione avviene con sistema proporzionale ed è possibile esprimere il voto di preferenza per singoli candidati. Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole; ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati proporzionale al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento della popolazione. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali. Chi può candidarsi Occorre avere compiuto i 25 anni di età per poter essere eletti al Parlamento europeo. Sono eleggibili in Italia anche i cittadini di altri Stati membri dell'Ue che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al PE previsti dall'ordinamento italiano e da quello dello Stato membro di origine. Chi può votare Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali. Sono altresì elettori i cittadini di altri Paesi membri dell'Ue iscritti nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza. I cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) possono esercitare il diritto di voto nel luogo di residenza. Le sedi delle sezioni elettorali ed i casi particolari sono analoghi a quelli già indicati per le elezioni amministrative; Modalità di voto La scheda reca il nome ed il contrassegno delle liste che si candidano al Parlamento Europeo; L’elettore può votare: -per una delle liste tracciando un segno sul nome o sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito alla lista prescelta; L’elettore potrà altresì manifestare il voto di preferenza per un candidato alla carica di rappresentante al Parlamento europeo, segnando, sull‘apposita riga stampata sotto ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.