MEDICINA DEL LAVORO
IL NOSTRO IMPEGNO
Siamo un azienda leader nel campo della medicina del
lavoro e da anni eroghiamo servizi su tutto il territorio
nazionale, forti di un esperienza maturata nelle molteplici attività svolte presso aziende dislocate nella regione
Abruzzo ed in particolar modo per quelle della provincia
dell’Aquila, che da anni ci affidano il monitoraggio della
salute dei propri lavoratori per lo svolgimento di visite
mediche, riunioni periodiche, sopralluoghi e gli eventuali accertamenti integrativi previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sul Lavoro, offrendo un servizio
garantito ed efficiente.
Creata con l’obiettivo di offrire un servizio competente, professionale, qualitativo e completo, negli anni
ci siamo focalizzati nel non confondere le attività tecniche da quelle previste per la medicina del lavoro, attenti
all’innovazione e alla scelta di personale altamente specializzato interno, organizzato in staff medico coordinato dal nostro responsabile sanitario che ne garantisce
sempre ed in totale autonomia la presenza ed il servizio,
ovviamente rigorosamente controllato dalla proprietà
che periodicamente analizza l’operato a seguito di un’elevata programmazione di aggiornamenti professionali
allo scopo di garantire un’assistenza continua nella realizzazione delle attività previste dal D.lgs 81/08.
Proprio per questo oggi ci vantiamo di una struttura
polifunzionale il cui scopo è unicamente quello di garantire servizi orientati alla prevenzione, caratterizzata da
sicurezza e tempestività, assicurando al contempo tutti i
necessari adempimenti legali nell’ambito della medicina
del lavoro, alle società ed enti presenti su tutto il territorio della Regione Abruzzo.
Medico competente
specialista in medicina
del lavoro.
Chi è il medico competente?
Il medico competente, specialista in medicina del
lavoro, come imposto dal testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/2008, è un medico iscritto
nelle liste nazionali, il cui compito è quello di valutare
la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La nomina del suddetto è obbligatoria per tutte le
categorie di rischio (art. 3 D. Lgs 81/2008), al fine di tutelare i lavoratori esposti ai rischi della propria specifica
mansione. Ecco che, quasi tutte le tipologie di lavoratori hanno l’obbligo di essere sottoposti, periodicamente,
a sorveglianza sanitaria, a seguito della quale lo stesso medico competente dovrà essere in grado di stilare
adeguati protocolli.
La mancata nomina del medico competente, da parte del datore di lavoro o del preposto, è punita con sanzioni amministrative e penali.
I nostri medici competenti sono specialisti in medicina del lavoro, regolarmente iscritti nell’elenco dei medici competenti, svolgono le funzioni di specialisti in
medicina del lavoro nel Gruppo SICURFORM.
Quali sono i requisiti di un medico
competente per poter esercitare?
Il Medico competente, come da disposizioni del testo unico in materia di sicurezza sul D.Lgs n° 81 del 9
Aprile ‘08, Art. 2 lettera h, è cosi definito:
«medico competente»: medico in possesso di uno
dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
dall’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
L’ Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente) del suddetto D.Lgs riporta:
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
•specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
• docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro;
•autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
•specializzazione in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari definiti con apposito decreto del
Ministero dell’ Università e della ricerca di concerto con
il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente
periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno
nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le
medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla
Regione attestazione del datore di lavoro comprovante
l’espletamento di tale attività;
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale
successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70
per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro
e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero della Salute.
Sul sito del ministero è possibile trovare
l’elenco aggiornato dei medici competenti.
I compiti del Medico Competente
Art. 39 del D.lgs 81/2008: svolgimento dell’attività di
medico competente.
1. L’attività di medico competente è svolta secondo i
principi della medicina del lavoro e del codice etico
della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);
2. Il medico competente svolge la propria opera in
qualità di:
•dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
•libero professionista;
•dipendente del datore di lavoro;
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato
agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare l’attività di medico competente, senza alcun
titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale;
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia;
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne
supporta gli oneri;
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi
di gruppi d’imprese, qualora la valutazione dei rischi ne
evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare
più medici competenti individuando tra essi un medico
con funzioni di coordinamento.
Gli obblighi del Medico
Competente
Art. 25 del D.lgs 81/2008: obblighi del medico competente
Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione
e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte
di competenza ed all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative
del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti
in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, (anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f ), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive
con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del
segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso
e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di
conservazione;
f ) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le
cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore
interessato può chiedere copia delle predette cartelle
all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso
di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attività che comporta
l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di
cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati
ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa
dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro
ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
k) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini della valutazione del rischio e
della sorveglianza sanitaria;
l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
La sorveglianza sanitaria
Art. 41. D.Lgs 81/2008: Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria, in ottemperanza all’ obbligo
previsto dall’ art. 41 D.lgs 81/2008, viene svolta dal nostro medico competente, direttamente nella tua sede
operativa. Il nostro medico competente, specialista del
lavoro, ti seguirà, passo per passo, nell’attuazione di
tutte quelle procedure obbligatorie previste dal testo
unico in materia di sicurezza del lavoro. La trasgressione di questo obbligo di legge, da parte del datore di
lavoro, è punita con sanzioni amministrative e penali.
Che cosa è la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione
dell’ idoneità specifica del lavoratore alla mansione
lavorativa tramite l’accertamento delle condizioni di
salute del lavoratore in funzione del rischio che il suo
lavoro comporta.
La valutazione comprende accertamenti preventivi
(effettuati sia prima dell’ assunzione che del cambio
mansione) e periodici (effettuati a intervalli di tempo)
e consistono in un esame clinico (visita medica) e indagini diagnostiche. Tali accertamenti sono valutati
allo scopo di verificare l’assenza di controindicazioni
alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato, al
fine di valutare l’ idoneità del soggetto stesso.
Il documento finale è il giudizio di idoneità che indica
al datore di lavoro eventuali consigli e/o limitazioni al
fine di non incorrere in infortuni sul lavoro o malattie
professionali.
Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente
aggiornato, un libretto sanitario e di rischio dove sono
annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore,
compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di
laboratorio, nonché quelli specialistici.
La sorveglianza sanitaria non deve essere svolta solo perché obbligatoria, infatti, se ben condotta permette di:
•stabilire con i lavoratori, attraverso il Medico Competente, un rapporto diretto fondamentale;
•raccogliere informazioni dal punto di vista dei lavoratori, completando le conoscenze già acquisite tramite lo studio dei cicli produttivi, i sopralluoghi e le valutazioni tecniche;
•approfondire le conoscenze sulle organizzazione del
lavoro configurando, anche attraverso il colloquio con
il medico, una attività di informazione/ formazione.
Evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie,
causate o meno dal lavoro, ma che con esso possono
interferire, contenendo, nel contempo il fenomeno
dell’ assenteismo, permette di:
•rafforzare il consenso globale dei lavoratori nelle
scelte aziendali;
•garantire al lavoratore un controllo medico, dal quale potrebbero emergere patologie, non causate dall’ attività lavorativa, ma non ancora note al paziente;
•migliorare l’ immagine aziendale.
Inoltre,
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
c) La sorveglianza sanitaria comprende:
•visita medica preventiva;
•visita medica periodica;
•visita medica su richiesta del lavoratore;
•visita medica in occasione del cambio della mansione;
•visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase di pre-assunzione;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
3. La visita medica periodica, a cura e spese del datore
di lavoro, comprende, gli esami clinici e biologici e le
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari
dal medico competente. Sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
4. Gli esiti della visita di sorveglianza sanitaria devono
essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio;
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite di sorveglianza sanitaria, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifici:
•Idoneità;
•Idoneità parziale, temporanea o permanente,
con prescrizioni o limitazioni;
•Idoneità temporanea;
•idoneità permanente.
6. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità;
7. Dei giudizi di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore;
8. Avverso i giudizi del medico competente e’ ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
La nostra professionalità e la nostra
esperienza (dal 2007) ti aiuteranno ad ottemperare agli obblighi di
legge, senza incorrere in eventuali
multe o condanne penali.
Sanzioni
per il Medico Competente
Art. 58 del D.lgs 81/2008: sanzioni per il medico
competente
Il medico competente e’ punito:
1. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500
a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,
lettere d), e) e f );
2. con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere b), c) e g);
3. con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.000
a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1,
lettera l);
4. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma
1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell’articolo 41,
comma 5; e) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell’articolo 40,
comma 1.
I PROTOCOLLI SANITARI
I protocolli sanitari in Medicina del Lavoro, sono delle linee guida, necessari per svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria e vengono stilati dal medico competente. I protocolli sanitari definiscono in base al ruolo
del dipendente (quindi al rischio lavorativo) quali sono
le visite mediche specialistiche e gli esami clinici/strumentali a cui il lavoratore deve essere sottoposto per
avere un’ idoneità lavorativa alla mansione specifica. Nei protocolli sanitari è specificata anche la periodicità con cui devono essere fatti gli accertamenti.
Nonostante la periodicità prestabilita dalla legge, i
protocolli sanitari possono subire variazioni in base:
al ciclo produttivo; alla revisione della valutazione del
rischio; ai risultati del monitoraggio biologico; ad even-
Quale protocollo sanitario
per la tua azienda?
tuali indicazioni sorte durante colloqui con i preposti o
La tipologia di protocollo sani-
con i lavoratori.
tario che il medico competente
Tra gli scopi dei protocolli sanitari ricordiamo: quelli
deve stilare dipende dalla man-
di contribuire alla prevenzione delle malattie professio-
sione lavorativa e dal rischio
nali, quelli di prevenire gli infortuni sul lavoro dovuto ai
specifico ad essa correlata.
fattori di rischio legato al luogo di lavoro; esprimere un
corretto giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Anche se esistono delle linee guida, non esiste un protocollo sanitario valido per tutte le categorie professionali. Solo grazie ad un’ attenta conoscenza dell’ azienda
e del luogo di lavoro, quindi ad una adeguata conoscenza del rischio lavorativo specifico, il Medico specialista in Medicina del Lavoro potrà definire dettagliatamente i protocolli corretti. Infatti, tra le competenze del
Medico del Lavoro, ci sono quelle, come stabilito dall’
art 25 del D.Lgs 81/2008, di: “programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria tramite protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;”.
Provvederemo a ricordare alla tua azienda le scadenze periodiche
con cui vanno fatti gli accertamenti e programmare
le visite mediche.
Se vuoi conoscere
quali sono i protocolli
sanitari per la tua azienda,
c ontattaci gratuitamente
e senza impegno.
I nostri servizi
Formazione Professionale:
è rivolta a tutti coloro che intendono garantire la qualità del
servizio offerto, dimostrando capacità e responsabilità, grazie
ad una ben precisa progettazione didattica, conforme a quella
sviluppata nei programmi ufficiali.
Medicina del Lavoro:
offre un servizio garantito ed efficiente alle Aziende, per la verifica dello stato di salute dei propri lavoratori e dei luoghi stessi
nei quali svolgono le loro attività produttive.
Sicurezza sul Lavoro:
un concetto che la nostra realtà aziendale tende sempre più
a sottolineare ai propri interlocutori, al fine di renderli ulteriormente consapevoli verso tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione da adottare, con lo scopo di migliorare le
proprie condizioni di lavoro.
Certificazioni di qualità:
Gruppo Sicurform, forte dell’esperienza maturata dai propri dipendenti e personale qualificato, è in grado di offrire alle imprese
tutta la consulenza necessaria per ottenere le certificazioni ISO
che, oltre a costituire un vantaggio in termini di efficienza e produttività comporta, come effetto indotto, un aumento del livello
di credibilità dell’azienda, dei suoi prodotti e servizi.
Modelli Organizzativi 231:
il nostro Gruppo, si posiziona alla pari delle “Big della consulenza”
per competenza e professionalità. Professionisti al più alto livello,
avvocati, commercialisti, ingegneri, specialisti in materia ambientale e di sicurezza fisica ed informatica, esperti contabili, oltre che
auditors, garantiscono la migliore assistenza alle più disparate
Aziende per la costruzione del Modello Organizzativo più idoneo
a garantire l’esenzione dalla responsabilità, oltre che la competenza
ed indipendenza per far parte dell’Organismo di Vigilanza.
IL GRUPPO SICURFORM ha sede ad Avezzano considerata “città
territorio” della Marsica che per la sua posizione geografica, rappresenta un “punto direzionale“ strategico in quanto collocata come snodo
viario e centro infrastrutturale tra Roma e Pescara, L’ Aquila e Napoli.
La struttura polifunzionale è ubicata più precisamente nella zona
nord di Avezzano dove sono situati alcuni tra i principali enti pubblici
del territorio e rappresenta un idoneo punto di riferimento per i nostri
utenti anche per la facilità di raggiungimento grazie alla vicinanza con la
stazione ferroviaria, il terminal di autolinee, l’uscita autostradale.
La nostra struttura, rispettosa delle normative di sicurezza e di facile accesso anche per quelle utenze bisognose dell’abbattimento di
barriere architettoniche, è adeguata a fornire consulenze e predisposta
per l’erogazione di tutti i servizi di medicina del lavoro con ambulatori medici specialistici forniti di innovativa strumentazione diagnostica,
per gli accertamenti previsti dalla vigente normativa in prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
SICURFORM è un marchio registrato.
I testi e gli elementi grafici contenuti nel presente opuscolo compresi il logo aziendale e
i marchi, sono protetti dalle leggi in materia di marchio aziendale e copyright e da altre
leggi che interessano la protezione della proprietà intellettuale.
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a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei
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67051 Avezzano (AQ)
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