Il sistema fiscale svizzero 2005 CONFERENZA FISCALE SVIZZERA COMMISSIONE PER L’INFORMAZIONE Il sistema fiscale svizzero Caratteristiche del sistema fiscale svizzero Le imposte cantonali e comunali Le imposte della Confederazione Oneri fiscali a confronto Edizione 2005 8a edizione, 2005 Editore: Conferenza fiscale svizzera Commissione per l’informazione Segreteria: Ufficio d’informazione fiscale 3003 Berna Illustrazioni: Studio Erich Hänzi 3032 Hinterkappelen Premessa Il presente opuscolo è destinato anzitutto all'educazione civica nelle scuole medie e professionali. Grazie a un linguaggio facilmente comprensibile e a una presentazione corredata di numerose illustrazioni, esso offre al lettore una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una breve descrizione delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni. Esso è completato da una parte statistica che contiene segnatamente dati sull'onere fiscale gravante le persone fisiche e giuridiche nei diversi Cantoni e un elenco degli indirizzi delle diverse Amministrazioni delle contribuzioni. L'opuscolo è edito dalla Commissione per l'informazione, organo della Conferenza fiscale svizzera, di cui fanno parte tutte le amministrazioni fiscali cantonali nonché l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa Commissione si occupa tra l'altro delle relazioni pubbliche delle autorità fiscali. Lo scopo è di curare i rapporti di fiducia tra il fisco e i contribuenti. La Commissione fornisce quindi a questi ultimi e ad altre cerchie interessate - in particolare alle scuole - informazioni oggettive in materia tributaria, contribuendo in tal modo a una migliore comprensione da parte dell'opinione pubblica dei problemi di natura fiscale. Il presente opuscolo può essere ordinato gratuitamente presso l'Ufficio d'informazione fiscale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna (tel. 031/322 70 68; fax 031/322 73 49; e-mail [email protected]). Esso è inoltre disponibile su internet all'indirizzo www.estv.admin.ch/data/ist/i/index.htm, rubrica «Documentazione». COMMISSIONE INTERCANTONALE D'INFORMAZIONE FISCALE Il presidente: (G. Salamin) Sion, marzo 2005 1 Indice Pagina CARATTERISTICHE DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Considerazioni generali ..................................................................................... Chi preleva le imposte in Svizzera? .................................................................. Principi della sovranità fiscale ........................................................................... L'ultima parola al Popolo ................................................................................... Quali imposte conosce il sistema fiscale svizzero e da chi sono prelevate? ......................................................................................................... Le quote delle imposte dirette e indirette sulle entrate fiscali complessive.......... Tassazione e riscossione delle imposte ............................................................ L'onere fiscale in Svizzera .................................................................................. Evoluzione del sistema fiscale svizzero ............................................................ 6 10 12 16 17 20 22 26 29 LE SINGOLE IMPOSTE Le imposte della Confederazione ............................................................................ 34 A) Imposte sul reddito / sull'utile nonché altri tributi diretti ..................................... 1 L'imposta federale diretta ........................................................................ 2 L'imposta preventiva federale ................................................................... 3 La tassa federale sulle case da gioco........................................................ 4 La tassa d'esenzione dall'obbligo militare ................................................ 34 34 38 40 41 B) L'imposizione del consumo ............................................................................... 1 L'imposta sul valore aggiunto .................................................................. 2 Le tasse di bollo federali .......................................................................... 3 Le imposte speciali di consumo ............................................................... 42 42 46 50 C) Dazi e tributi doganali ........................................................................................ 1 Considerazioni generali ........................................................................... 2 Dazi d'importazione ................................................................................. 54 54 54 Le imposte cantonali e comunali ............................................................................ 56 A) 58 59 60 61 62 64 66 66 66 67 68 69 69 2 Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette .................... 1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche .............................................. 2 L'imposta personale ................................................................................. L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche ........................................ 3 4 L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche ....................... 5 L'imposta sulle successioni e donazioni .................................................. 6 L'imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili ............................. 7 Gli utili in capitale da sostanza mobiliare privata .................................... .. 8 L'imposta sugli utili immobiliari ................................................................ 9 L'imposta immobiliare .............................................................................. 10 La tassa di mutazione .............................................................................. 11 La tassa cantonale sulle case da gioco ................................................... 12 La tassa professionale (taxe professionnelle) ........................................... Pagina B) Imposte sul possesso e sul dispendio ............................................................................ 1 L'imposta di circolazione ...................................................................................... 2 L'imposta sui cani ................................................................................................. 3 L'imposta sugli spettacoli ...................................................................................... 4 L'imposta di bollo e le tasse d'iscrizione ............................................................... 5 La tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe ................................................. 70 70 71 71 71 72 C) Altri tributi ....................................................................................................................... 1 La tassa di soggiorno ............................................................................................ 2 L'imposta sugli impianti idraulici ........................................................................... 3 L'imposta sulle affissioni pubblicitarie ................................................................... 4 L'imposta sulle pigioni .......................................................................................... 73 73 73 74 74 ONERI FISCALI A CONFRONTO Imposta sul reddito delle persone fisiche ................................................................................. Imposta sulla sostanza delle persone fisiche ........................................................................... Imposta sulle successioni ......................................................................................................... Onere fiscale di una società anonima ...................................................................................... 77 78 79 81 APPENDICE I II III Sgravi fiscali per coniugi (panoramica) ............................................................................. Materiale didattico in materia di imposte .......................................................................... Indirizzi delle Amministrazioni delle contribuzioni ............................................................. 84 86 87 Abbreviazioni AVS = Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AD = Assicurazione contro la disoccupazione AFC = Amministrazione federale delle contribuzioni AI = Assicurazione per l'invalidità Cost. = Costituzione federale della Confederazione Svizzera IFD = Imposta federale diretta IPG = Indennità per perdita di guadagno IVA = Imposta sul valore aggiunto Nelle tabelle: A = Austria GB = Gran Bretagna CH = Svizzera I = Italia D = Germania NL = Paesi Bassi F = Francia S = Svezia 3 I NOMI DEI CANTONI SONO ABBREVIATI COME SEGUE: AG = Argovia NW = Nidvaldo AI = Appenzello Interno OW = Obvaldo AR = Appenzello Esterno SG = San Gallo BE = Berna SH = Sciaffusa BL = Basilea Campagna SO = Soletta BS = Basilea Città SZ = Svitto FR = Friburgo TG = Turgovia GE = Ginevra TI = Ticino GL = Glarona UR = Uri GR = Grigioni VD = Vaud JU = Giura VS = Vallese LU = Lucerna ZG = Zugo NE = Neuchâtel ZH = Zurigo 4 5 Caratteristiche del sistema fiscale svizzero 1 CONSIDERAZIONI GENERALI Per sistema fiscale la scienza finanziaria intende l'insieme delle imposte prelevate in un Paese, anche se fra di loro non vi è necessariamente SISTEMA FISCALE alcuna relazione. La dottrina distingue fra sistema fiscale tradizionale o storico e sistema fiscale razionale o teorico, a seconda che si sia sviluppato nel corso del tempo, più per caso che sulla base di una pianificazione, o che sia TRADIZIONALE RAZIONALE stato invece strutturato intenzionalmente sulla O STORICO O TEORICO base di conoscenze scientifiche. Secondo la dottrina finanziaria, il sistema fiscale svizzero ha un carattere storico. Esso riflette la struttura federalista della Confederazione. Ciascuno dei 26 Cantoni ha così una propria legislazione tributaria che grava diversamente il reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale, gli utili immobiliari nonché altri oggetti fiscali. I circa 2'800 comuni possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi nell'ambito della tariffa base cantonale rispettivamente dell'imposta cantonale dovuta. Anche la Confederazione tassa il reddito, ma le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti, come l'imposta sul valore aggiunto, i dazi e le imposte speciali sul consumo. 6 Come si è giunti a questo sistema fiscale? Ai tempi della Repubblica Elvetica (1798 - 1803) la Svizzera conobbe il suo primo, e finora unico, sistema fiscale unitario che, in verità, esisteva in parte solo sulla carta e non era mai stato pienamente applicato. Dopo la caduta della Repubblica Elvetica e il ritorno al federalismo, i Cantoni riacquisirono l'autonomia fiscale e svilupparono sistemi fiscali propri con accentuate diversità sia nella struttura degli stessi sistemi che nell'elaborazione delle SVIZZERA PRIMA DEL 1848: varie imposte. FEDERAZIONE DI STATI Alcuni Cantoni reintrodussero quindi le imposte indirette in vigore prima della Rivoluzione francese, soprattutto le imposte sul consumo (dazi, pedaggi e altri tributi doganali), mentre altri Cantoni mantennero le imposte del sistema della Fonti fiscali dei Cantoni: Repubblica Elvetica, come in particolare l'imposta • dazi, pedaggi e altri tributi doganali sulla sostanza. • imposte sulla sostanza Con la nascita dello Stato federativo nel 1848 questo ordinamento fiscale subì un profondo cambiamento. La sovranità in materia di diritti doganali passò completamente alla Confederazione e, per compensare queste perdite, i Cantoni furono costretti a procurarsi le loro entrate fiscali tassando la sostanza e il reddito, sicché nel corso del XIX secolo le imposte dirette segnatamente le imposte sulla sostanza acquisirono gradualmente una posizione di predominanza nei sistemi tributari cantonali, mentre le imposte indirette persero d'importanza. Tuttavia, sotto forma di dazi esse costituivano la spina dorsale delle finanze federali. Questa ripartizione delle fonti fiscali rimase immutata fino al 1915. Già allora risultò evidente che l'imposta sulla sostanza era poco flessibile per soddisfare i crescenti fabbisogni finanziari dei Cantoni. Anche il sistema fiscale della Confederazione aveva raggiunto i limiti delle sue capacità, per cui non poteva essere ulteriormente sollecitato. STATO FEDERATIVO SVIZZERO 1848 Fonti fiscali della Confederazione: Fonti fiscali dei Cantoni: • dazi • sostanza • reddito A seguito della Prima guerra mondiale e delle sue ripercussioni finanziarie, la Confederazione e i Cantoni furono costretti a modificare profondamente la loro legislazione e il loro sistema fiscale. Di conseguenza fu necessario abbandonare il principio politico sviluppatosi nel corso degli anni, secondo cui le imposte dirette spettavano ai Cantoni e quelle indirette alla Confederazione. 7 Gli elevati costi in materia di difesa nazionale obbligarono la Confederazione a prelevare anche imposte dirette che, ad eccezione del 1933, riscuoterà a titolo provvisorio sino alla fine del 2020. A loro sostegno è sempre stata invocata la situazione delle finanze della Confederazione che comportò parimenti l'introduzione di altre imposte federali, come dimostra la seguente tabella: Introduzione e durata delle singole imposte federali Riscossa dal 1849 dal 1878 dal 1887 1915-1920 1916-1917 dal 1918 1921-1932 dal 1933 dal 1934 1934-1940 1939-1946 1940-1942 dal 1941 dal 1941 1941-1954 1941-1945 1942-1959 dal 1944 1945-1947 dal 1997 dal 2000 8 Genere d'imposta Dazi Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (precedentemente Tassa d'esenzione dal servizio militare) Imposizione delle bevande distillate Imposta sui profitti di guerra Imposta di guerra Tasse di bollo federali Nuova imposta di guerra straordinaria Imposta sul tabacco Imposta sulle bevande (Imposta sulla birra) Tributo di crisi Imposta sui profitti di guerra Contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale Imposta per la difesa nazionale / Imposta federale diretta (dal 1.1.1983) Imposta sulla cifra d'affari / Imposta sul valore aggiunto (dal 1.1.1995) Imposta compensativa Contributo degli emigranti alla difesa nazionale Imposta sul lusso Imposta preventiva Nuovo contributo per il sacrificio per la difesa nazionale Imposizione degli oli minerali e imposizione degli autoveicoli (precedentemente dazi doganali) Tassa sulle case da gioco Grazie a queste entrate supplementari la Confederazione è riuscita a riportare a un livello sopportabile l'indebitamento risalente all'epoca dei due conflitti mondiali. Nel frattempo nuovi compiti sono stati continuamente attribuiti alla Confederazione, tanto che nel dopoguerra le sue uscite sono aumentate in modo tale che un ritorno al sistema fiscale in vigore prima del periodo bellico non è più immaginabile. Per questa ragione la Confederazione continua a riscuotere le imposte federali introdotte durante gli anni della guerra. L'imposta federale diretta (allora denominata imposta per la difesa nazionale) dal 1941 al 1958 era composta da un'imposta sul reddito e da un'imposta complementare sulla sostanza. Nel 1959 l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, e nel 1998, l'imposta sul capitale delle persone giuridiche sono state abolite; da allora l'imposta federale diretta grava esclusivamente il reddito rispettivamente l'utile. 1) A differenza della Confederazione che introdusse una serie di nuove imposte, i Cantoni si accontentarono delle imposte esistenti. In un secondo tempo, i Cantoni sono però passati dalle tradizionali imposte sulla sostanza e sulle successioni a un'imposta sul reddito generale e a un'imposta sulla sostanza complementare. Basilea Città è stato il primo Cantone ad attuare questo passaggio che comportava una riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento di quella sul reddito. Dopo di esso, sino al 1945 altri dieci Cantoni seguirono il suo esempio; l'ultimo Cantone ad adottare il nuovo sistema fiscale è stato Glarona nel 1970. Al riguardo bisogna menzionare anche il Cantone di Svitto che solo nel 1936 introdusse un'imposta sui redditi da attività lucrativa; prima era tassata unicamente la sostanza. Agli inizi le imposte erano prelevate proporzionalmente. Con il tempo si affermò l'imposizione progressiva e, con riguardo ai contribuenti con reddito modesto o famiglie a carico, sono state introdotte deduzioni sociali. 1) Promemoria: L'imposta federale diretta corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di imposta federale diretta, che peraltro rispecchia meglio la realtà. La vecchia denominazione «imposta per la difesa nazionale» era dovuta a motivi storici. Infatti, l'imposta era stata introdotta nel 1941 quando la Confederazione doveva assolutamente trovare nuove entrate per sopperire al forte aumento delle spese per la difesa del nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale. Questa imposta è sempre stata un'imposta generale sul reddito prelevata dalla Confederazione. Il suo gettito, dopo deduzione della quota dei Cantoni del 30 per cento, finisce nella cassa generale della Confederazione e non è utilizzato a scopi militari - come lascerebbe intendere la prima designazione - ma serve, unitamente alle altre entrate della Confederazione, a finanziare i molteplici compiti che la Confederazione è chiamata a svolgere. 9 2 CHI PRELEVA LE IMPOSTE IN SVIZZERA? Come già detto, in Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni e persino i comuni. 2) Il diritto di questi enti pubblici di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale. L'obiettivo è di ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, i tre enti non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto la Costituzione federale accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni. Questo particolare sistema è dovuto alla struttura federalista della Confederazione Svizzera i cui principi sono definiti come segue nell'articolo 3 della Costituzione: «I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione». 2) 10 La Svizzera (Stato federale) è composta da 26 Cantoni (Stati membri) raggruppati in seno alla «Confederazione» (Stato centrale). I Cantoni contano a loro volta circa 2'800 comuni e detengono i diritti di sovranità originari, mentre la Confederazione dispone unicamente dei diritti che le sono attribuiti esplicitamente dalla Costituzione. La portata dell'autonomia dei comuni è determinata dal diritto cantonale. Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che: - la Confederazione può riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Costituzione federale. - i Cantoni per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione. Il fatto che la Costituzione attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude ancora il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere; a tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Questo non esiste in materia di imposte dirette, sebbene la Costituzione autorizzi la Confederazione a prelevare una simile imposta. Di conseguenza sia la Confederazione che i Cantoni prelevano imposte dirette, per cui in questo campo sono in concorrenza. Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i comuni possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone.3) In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata, la quale è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale e, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero. 3) Il diritto di prelevare imposte è accordato anche ai comuni in quanto, quali corporazioni pubbliche autonome, rivestono una grande importanza nella struttura sociale del nostro Paese. Oltre ai compiti da essi assunti in qualità di comunità locali, devono pure svolgere incombenze che altrove sono di competenza dello Stato, come la gestione della scuola elementare, l'assistenza sociale e la sanità. Sebbene questi compiti siano eseguiti in parte sotto il controllo dello Stato e con il suo sostegno finanziario, le spese che ne derivano sono sopportate essenzialmente dagli stessi comuni. Per questa ragione è necessario che essi possano fruire delle fonti finanziarie esistenti. L'indipendenza fiscale dei comuni va quindi di pari passo con la loro autonomia funzionale. 11 3 PRINCIPI DELLA SOVRANITÀ FISCALE La legislazione svizzera in materia tributaria è caratterizzata dai seguenti principi ancorati nella Costituzione federale: • Principio dell'uguaglianza giuridica Principio della libertà economica Principio della garanzia della proprietà Principio della libertà di credo e di coscienza Divieto della doppia imposizione intercantonale Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate. • • • • • Che cosa contengono questi principi e divieti? a) Principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) I Cantoni devono rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica davanti alla legge anche nella loro legislazione tributaria come pure in occasione della riscossione delle imposte e nella giurisprudenza fiscale. È data violazione del principio d'uguaglianza allorquando non è osservato il divieto di operare disparità di trattamento ingiustificate nella legislazione e all'atto dell'applicazione della legge. Se questo principio è violato da una decisione cantonale di ultima istanza, il contribuente può difendersi presentando ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale svizzero a Losanna. Nel diritto fiscale il postulato dell'uguaglianza giuridica si concretizza soprattutto con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. 12 b) Principio della libertà economica (art. 27 e 94-107 Cost.) Le prescrizioni e le misure di diritto fiscale non devono pregiudicare la libertà economica. Questa disposizione costituzionale vieta quindi la riscossione di talune imposte sul commercio che avrebbero un carattere proibitivo nell'ambito della politica commerciale. Inoltre, il legislatore cantonale non può ostacolare la concorrenza economica introducendo speciali imposte sul commercio che diminuirebbero la competitività di alcuni settori commerciali. Anche in questo caso, il contribuente può interporre ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale per violazione della libertà economica. c) Principio della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) È data violazione di questo principio quando l'onere fiscale assume carattere di confisca. La convinzione secondo cui la garanzia della proprietà costituisca un limite all'imposizione è oggi riconosciuta dalla dottrina. Il Tribunale federale ha adottato questo postulato, ma è prudente nell'ammettere il carattere di confisca di un'imposizione. 13 d) Principio della libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.) Un'altra restrizione dell'imposizione risulta dalla libertà di credo e di coscienza. Da questa norma costituzionale si può quindi dedurre che non possono essere riscosse imposte di culto presso persone che non fanno parte della comunità religiosa in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale solo le persone fisiche e non le persone giuridiche possono appellarsi a questa disposizione costituzionale. e) Divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) Il divieto della doppia imposizione intercantonale risulta indirettamente dal principio costituzionale della libertà di domicilio (art. 24 Cost.). Secondo questo divieto una stessa persona non può essere tassata da più Cantoni su uno stesso oggetto fiscale (ad es. lo stipendio) e per uno stesso periodo di tempo. La Costituzione autorizza la Confederazione a prendere le misure necessarie per evitare la doppia imposizione, ma fino ad oggi non è ancora stata elaborata nessuna legge federale. Il cittadino ha comunque il diritto costituzionale di ricorrere contro casi di doppia imposizione presso il Tribunale federale. La nostra Corte suprema ha sviluppato un'abbondante giurisprudenza che supplisce alla legge. Il divieto della doppia imposizione ha effetto solo in casi di pretese concorrenti di due o più Cantoni ma non nelle relazioni tra Confederazione e Cantoni. 14 f) Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate (art. 129 cpv. 3 Cost.) A causa della palese concorrenza fiscale, per i Cantoni la tentazione di attirare ricchi contribuenti (segnatamente gli stranieri) concedendo loro eventuali agevolazioni fiscali oggettivamente ingiustificate è talvolta grande. La Costituzione federale accorda alla Confederazione il diritto di opporsi agli abusi di questo genere per via legislativa. Finora la Confederazione non ha comunque mai dovuto ricorrere a questa competenza dato che in un accordo i Cantoni si sono volontariamente impegnati a non concedere privilegi fiscali (Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali). 15 4 L'ULTIMA PAROLA AL POPOLO Oltre alla particolarità secondo cui in Svizzera le imposte sono riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni, il sistema fiscale svizzero si caratterizza anche per il fatto che il cittadino stesso decide quali imposte devono essere prelevate. Infatti, lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi - comprese le imposte - previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere sottoposta a votazione popolare (referendum obbligatorio). Inoltre, in molti Cantoni le leggi sottostanno al referendum obbligatorio e in altri al referendum facoltativo. Nella maggior parte dei casi, il popolo è pure chiamato a pronunciarsi sulla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d'imposta o moltiplicatori. Per l'imposta federale diretta le aliquote massime delle tariffe sono ancorate nella Costituzione federale. Il loro aumento può avvenire solo se è approvato dalla maggioranza del popolo e degli Stati (maggioranza dei Cantoni). La tariffa può per contro essere modificata da una legge federale che sottostà al referendum facoltativo. A livello di Cantone e di comune, la modifica della tariffa implica una revisione della legge tributaria. I coefficienti d'imposta e/o i moltiplicatori4) sono invece determinati dal parlamento cantonale rispettivamente dal parlamento comunale oppure dall'assemblea comunale o dai Municipi. Queste decisioni soggiacciono sovente al referendum facoltativo o obbligatorio. 4) 16 Per quanto riguarda l'imposta federale diretta e l'imposta diretta di alcuni Cantoni è possibile conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta direttamente dalla tariffa. Non è quindi necessario fissare un coefficiente d'imposta. 5 QUALI IMPOSTE CONOSCE IL SISTEMA FISCALE SVIZZERO E DA CHI SONO PRELEVATE Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in imposte sul reddito / sull'utile e imposte sulla sostanza / sul capitale nonché in imposte di consumo, sul possesso o sul dispendio. La Confederazione, i Cantoni e i comuni prelevano imposte che rientrano in entrambe queste categorie.5) Le entrate fiscali incassate dagli enti pubblici nel 2003 ammontavano: • Confederazione: circa 43'281 milioni di franchi; • Cantoni: circa 30'603 milioni di franchi; • Comuni: circa 20'500 milioni di franchi. Imposte prelevate dalla Confederazione Confederazione Imposte sul reddito nonché altre imposte dirette Imposte di consumo • Imposta federale diretta = sul reddito delle persone fisiche = sull'utile delle persone giuridiche • Imposta sul valore aggiunto • Imposta preventiva federale • Tassa federale sulle case da gioco • Tassa d' esenzione dall'obbligo militare • Tasse di bollo federali • Imposta sul tabacco • Imposta sulla birra • Imposta sugli oli minerali • Imposta sugli autoveicoli • Imposta sulle bevande distillate • Dazi e tributi doganali Osservazione: Breve cenno storico: l'imposta federale diretta corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di imposta federale diretta, che peraltro rispecchia meglio la realtà. 5) Spesso queste due grandi categorie sono denominate comunemente anche imposte «dirette» e «indirette». Dettagli sui diversi generi d'imposta sono forniti nella parte II (fogli gialli). 17 Imposte prelevate dai Cantoni e dai comuni I Cantoni e i comuni prelevano generalmente le stesse imposte. Sovente i comuni partecipano al gettito dell'imposta cantonale oppure prelevano per conto proprio un'imposta calcolata in percento dell'imposta cantonale. 26 Cantoni Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette Imposte sul possesso e sul dispendio • • • • • • • • • • • • • • Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull' utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa cantonale sulle case da gioco Imposta di circolazione Imposta sui cani Imposta sugli spettacoli Imposta di bollo cantonale Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe • Imposta sugli impianti idraulici • Altri tributi 2'800 Comuni Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette Imposte sul possesso e sul dispendio • • • • • • Imposta sui cani • Imposta sugli spettacoli • Altri tributi • • • • Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull' utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa professionale A prima vista l'elevato numero di imposte prelevate da Confederazione, Cantoni e comuni può forse sorprendere. Se si effettua però un confronto con altri Stati esteri, la Svizzera non si distingue affatto per la quantità di imposte riscosse. La peculiarità del nostro sistema è costituita piuttosto dalla mancanza di una regolamentazione legale uniforme, valida sull'intero territorio nazionale per ogni singola imposta e, in particolare per le imposte dirette. 18 Per la Confederazione le imposte sul consumo (imposte indirette) più importanti dal punto di vista del gettito sono l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sugli oli minerali. Le imposte dirette rappresentano circa un terzo delle entrate fiscali della Confederazione e il gettito più forte è dato dall'imposta federale diretta. Imposte e dazi più importanti ' La situazione si presenta diversamente nei Cantoni e nei comuni, ove le principali fonti fiscali sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché le imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Nel 2003 queste imposte hanno rappresentato più del 96,5 per cento delle loro entrate fiscali. Per i Cantoni le imposte sul consumo (imposte indirette) hanno fornito circa il 5,4 per cento degli introiti, mentre per i comuni non hanno raggiunto nemmeno lo 0,3 per cento. 19 6 LE QUOTE DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE SULLE ENTRATE FISCALI COMPLESSIVE Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta la quota delle imposte sul reddito/sull'utile, sulla sostanza/sul capitale nonché quella delle imposte sul consumo rappresentavano rispettivamente circa il 60 e il 40 per cento delle entrate fiscali complessive di Confederazione, Cantoni e comuni. Durante più di 30 anni l'ago della bilancia si è viepiù spostato dalla parte delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Questa tendenza si sta ora leggermente invertendo, come mostra il seguente grafico. Entrate fiscali complessive = 100 % Osservazione: Nel grafico precedente le tasse di bollo federali sono state incluse nelle imposte dirette (Fonte: Finanze pubbliche in Svizzera, Amministrazione federale delle finanze, Berna) Questa evoluzione è stata provocata, da un lato, dall'importante crescita dell'imposta federale diretta e delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e comuni e, dall'altro, dalla diminuzione degli introiti provenienti dai dazi all'importazione. Con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, le cui aliquote sono leggermente superiori a quelle della precedente imposta sulla cifra d'affari, l'imposizione indiretta ha acquisito maggiore importanza. 20 Un confronto con altri Stati industrializzati mostra che nessun Paese presenta una simile proporzione. In Svizzera le imposte di consumo sono infatti più basse di quelle di altri Stati industrializzati (vedi grafico). Quote delle singole imposte in alcuni Stati dell'OCSE 2002 In questi Stati, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto comparabili con quelle dell'omonima imposta svizzera nell'ambito del commercio al minuto sono, in percento, le seguenti (stato: 2004): Francia Italia Austria Paesi Bassi 19,6 / 5,5 / 2,1 20 / 10 / 4 20 / 12 / 10 19 / 6 Germania Svezia Gran Bretagna Svizzera 16 / 7 25 / 12 / 6 18 / 8 / 1 7,6 / 3,6 / 2,4 Nell'ottica della politica fiscale questa situazione riveste importanza per diversi motivi. Le imposte sul consumo sono infatti più sensibili alle variazioni della congiuntura di quelle sul reddito e sulla sostanza. I rallentamenti come pure le riprese dell'economia si ripercuotono più rapidamente e direttamente sul loro gettito fiscale. 21 7 TASSAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE La tassazione e la riscossione delle imposte sono spiegate sull'esempio delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche. La tassazione In Svizzera la tassazione del reddito e della sostanza avviene sulla base di una dichiarazione d'imposta spedita a ogni contribuente, il quale la deve compilare in modo veritiero e completo (autoaccertamento). Di regola questa dichiarazione deve essere rispedita all'autorità competente entro 30 giorni. Se quest'ultimo termine non viene rispettato, il contribuente viene diffidato a provvedervi entro un nuovo termine. Se neppure questo nuovo termine viene osservato, il contribuente è tassato d'ufficio. Dopo la consegna della dichiarazione d'imposta debitamente compilata e firmata nonché corredata dei documenti richiesti, l'autorità di tassazione determinerà i fattori imponibili e fisserà l'ammontare dell'imposta. Se la dichiarazione contiene informazioni manifestamente errate, queste vengono rettificate d'ufficio. Successivamente, quando i fattori imponibili saranno stati determinati, l'ammontare dell'imposta sarà fissato sulla base della tariffa. L'esito di questa operazione viene poi comunicato al contribuente. 22 Se la dichiarazione d'imposta e gli allegati non permettono di determinare i fattori imponibili, l'autorità di tassazione procederà agli accertamenti necessari mediante audizione, richiesta di mezzi di prova, ispezione dei libri contabili, sopralluoghi ecc. Se anche da questi accertamenti non scaturisse alcun risultato - o quest'ultimo fosse insufficiente ai fini della tassazione - l'autorità di tassazione fisserà il reddito e la sostanza sulla base del suo potere d'apprezzamento. La tassazione è intimata al contribuente per scritto. Essa deve indicare i fattori imponibili e l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Inoltre deve indicare i rimedi giuridici ai fini del reclamo e i termini da osservare nonché l'autorità alla quale dovrà essere inoltrato il gravame. Se non è stata contestata tempestivamente mediante reclamo, la tassazione regolarmente intimata cresce in giudicato. Le tassazioni passate in giudicato possono essere modificate a sfavore del contribuente qualora risultassero insufficienti o lacunose. Esse possono venir modificate a favore del contribuente se sono dati i motivi della revisione. 23 La riscossione delle imposte La riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche è effettuata di regola dallo stesso Servizio che ha eseguito la tassazione. L'imposta federale diretta è prelevata nella maggior parte dei casi da un Servizio cantonale, che può essere l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, l'Ufficio di esazione o la Cassa cantonale. Per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, la procedura di riscossione varia da Cantone a Cantone. In alcuni casi entrambe sono prelevate da un Servizio centrale del Cantone o del comune di domicilio. Talvolta l'imposta cantonale è però riscossa dal Cantone e quella comunale dai comuni. RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA Da parte del Cantone Tutti i Cantoni salvo BE (1) e SG Da parte del comune di domicilio Cantoni BE (1) e SG RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE CANTONALI E COMUNALI Da parte di una autorità centrale OW, NW, GL, ZG, AR, AI GE, JU Da parte dei comuni Imposte cantonali da parte del Cantone, imposte comunali da parte del comune Altri sistemi ZH, LU, SZ, SG, TG FR (2); SO; BL (3); BS, GR , TI; VD (4); VS BE, UR, SH, AG, NE (5) _______________ 1) BE: Riscossione da parte dei cinque Servizi d'incasso decentralizzati del Cantone e delle città di Berna, Bienne e Thun. 2) FR: I comuni e le parrocchie possono delegare la riscossione delle imposte anche al Cantone. 3) BL: Per 30 comuni la riscossione delle imposte comunali è effettuata dal Cantone. 4) VD: Finora 9/10 dei comuni (= oltre il 95% dei contribuenti) hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone. Questa tendenza è in costante aumento. 5) BE: Cinque Servizi d'incasso cantonali decentralizzati riscuotono le imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto). Nelle città di Berna, Bienne e Thun la riscossione delle imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto) è effettuata dall'Amministrazione comunale. La coordinazione tecnica dei Servizi d'incasso cantonali è garantita dalla Divisione centrale «Riscossione». UR, SH e AG: L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni riscuote le imposte delle persone giuridiche (nei Cantoni SH e AG anche l'imposta alla fonte). Le imposte delle persone fisiche sono riscosse dai comuni. NE: Riscossione centrale delle imposte sotto la responsabilità dell'Ufficio di esazione del Cantone o del comune. 24 Le imposte devono essere pagate entro determinate scadenze. Nel caso dell'imposta federale diretta, questo termine è fissato generalmente al 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale. Nella maggior parte dei Cantoni il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene per acconti provvisori più un conguaglio (= differenza tra l'importo già pagato e l'importo definitivo dovuto), non appena la notifica della tassazione è definitiva. Pagamento delle imposte versamento unico IFD , LU , UR, OW, ZG (1); BS; BL (2); AG in due rate in tre rate NW; GR (3) ZH (4); BE, SZ , GL, SH; AR (4); AI (5); SG (5); TG in quattro o sei rate in dieci o undici rate SO (6); TI (7); VS (8) FR, VD, NE, GE, JU (9) Parecchi Cantoni prevedono pure la possibilità di pagamenti anticipati per le imposte cantonali e comunali. Di regola questi importi vengono rimunerati. In alcuni Cantoni, il contribuente che, appena ricevuto il conteggio provvisorio, paga anticipatamente tutta l'imposta dovuta o la paga prima di una determinata scadenza beneficia di uno sconto. _________________________________________________________________________ 1) ZG: Conteggio provvisorio a giugno con possibilità di pagamento in una o più rate fino a fine dicembre. 2) BL: Conteggio provvisorio a gennaio con possibilità di pagamento rateale nei mesi successivi fino a settembre; conguaglio pagabile entro 30 giorni dalla notifica della tassazione. 3) GR: I comuni possono adottare differenti regolamentazioni. 4) ZH + AR: Generalmente in tre rate, ma - su richiesta - anche in sette rate (ZH) e in 12 rate (AR) al massimo. 5) AI + SG: I contribuenti possono scegliere individualmente il numero dei pagamenti rateali (1, 3, 9 o 11). 6) SO: - Cantone: conteggio provvisorio delle imposte a febbraio; l'importo può essere pagato in una o tre rate entro il 31 luglio; il conguaglio deve essere pagato entro 30 giorni dalla notifica della tassazione. - Comuni: da due a quattro rate con scadenze fisse più conguaglio dopo la tassazione. 7) TI: Di regola in quattro rate (3 rate vere e proprie + conguaglio). 8) VS: Di regola in sei rate (5 rate vere e proprie + conguaglio). 9) FR + VD + JU: Di regola in 10 rate (9 rate vere e proprie + conguaglio). NE + GE: Di regola in 11 rate (10 rate vere e proprie + conguaglio). 25 8 L'ONERE FISCALE IN SVIZZERA 6) Nel confronto internazionale la Svizzera non presenta il più elevato onere fiscale. Tuttavia, entro i suoi confini vi sono notevoli differenze di onere fiscale non solo tra Cantone e Cantone, bensì anche tra comuni di uno stesso Cantone. Queste differenze riguardano soprattutto le imposte sul reddito e sulla sostanza e meno quelle sul consumo, dato che queste ultime sono prelevate essenzialmente dalla Confederazione e non dipendono dalle differenze regionali del carico fiscale. Cause dei differenti oneri fiscali in Svizzera La ragione principale risiede nel fatto che i 26 Cantoni possiedono una propria legislazione tributaria. L'ammontare delle deduzioni e le tariffe d'imposta divergono pertanto da Cantone a Cantone. Inoltre anche i differenti moltiplicatori d'imposta applicati dai comuni di uno stesso Cantone contribuiscono a queste differenze. Motivi di queste differenze Le differenze dell'onere fiscale dei Cantoni e dei comuni sono la conseguenza della vasta autonomia finanziaria di cui godono gli enti pubblici. La loro eliminazione sarebbe possibile solo se si levasse ai Cantoni e ai comuni la sovranità fiscale per riservarla unicamente alla Confederazione. Tuttavia, una simile sovranità unilaterale avrebbe ripercussioni negative poiché risulterebbero inevitabili ingiustizie nella ripartizione dei fondi ai Cantoni. L'autonomia cantonale subirebbe inoltre un grave pregiudizio e una sua limitazione comporterebbe il rafforzamento del potere centrale per cui ci si potrebbe chiedere, giustamente, se una Svizzera governata da un potere prevalentemente centralizzato sarebbe ancora vitale, dato che non è stata costituita su basi etniche, linguistiche o territoriali bensì storiche, politiche e, soprattutto, federalistiche. Occorre inoltre sottolineare che nella Svizzera federalista il cittadino ha più diritti politici di quelli che potrebbe avere nello Stato centralizzato. Infatti, in un Paese retto da un Governo centrale il cittadino non può essere consultato su ogni singolo tema come è invece il caso in occasione delle votazioni cantonali e comunali, ove può far sentire la sua voce sui problemi che lo toccano da vicino. Questo sistema permette quindi al cittadino di evitare che estranei (Stato centrale o cittadini di altri Cantoni) interferiscano negli affari del suo Cantone o del suo comune. Comunque, affinché le differenze dell'onere fiscale fra collettività giurisdizionali ricche e povere non assumano dimensioni troppo vaste, la Svizzera ricorre alla perequazione finanziaria intercantonale e intercomunale. In questo modo i Cantoni e i comuni finanziariamente deboli beneficiano di versamenti compensativi che permettono loro di mantenere l'onere fiscale basso o di ridurlo. 6) 26 Per i dettagli, si vedano le pagine 75 segg. La perequazione finanziaria federale o intercantonale La perequazione finanziaria federale si prefigge in primo luogo di eliminare le differenze tra capacità finanziaria e fabbisogno finanziario. Essa intende garantire l'autonomia finanziaria e politica dei Cantoni, assicurare prestazioni pubbliche adeguate e ridurre particolari carichi nonché differenze nell'onere fiscale. La perequazione finanziaria contribuisce quindi a una ripartizione equilibrata del benessere e alla decentralizzazione della struttura sociale. Nella perequazione finanziaria federale tre tipi di misure, nelle quali la capacità finanziaria dei Cantoni riveste un ruolo fondamentale, sono particolarmente importanti: • la graduazione dei contributi e dei rimborsi della Confederazione ai Cantoni secondo la loro capacità finanziaria • la ripartizione differenziata delle quote dei Cantoni sulle entrate federali • la considerazione della capacità finanziaria dei Cantoni ai fini del calcolo dei contributi cantonali alle opere sociali della Confederazione. Capacità finanziaria dei Cantoni 2004/2005 Cantoni finanziariamente forti Cantoni di capacità finanziaria media Cantoni finanziariamente deboli 27 Secondo il grafico che segue la perequazione federale permette a numerosi Cantoni di contenere entro certi limiti il loro onere fiscale rispetto a Cantoni i cui contribuenti sono meno gravati da imposte. Esso indica parimenti quale parte delle entrate complessive dei Cantoni è costituita da fondi federali. Introiti dei Cantoni provenienti da fonti federali in percento delle entrate complessive, 2003 La perequazione finanziaria intercomunale La perequazione finanziaria intercomunale consiste in versamenti compensativi tra Cantone e comuni nonché fra comuni di uno stesso Cantone. Nella maggior parte dei Cantoni la perequazione finanziaria è più sviluppata di quella della Confederazione. Come a livello federale, anche i Cantoni conoscono di regola la perequazione finanziaria orizzontale e quella verticale. Questo sistema varia però da un Cantone all'altro. 28 9 a) EVOLUZIONE DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO L'evoluzione delle finanze federali Dal seguente grafico si può desumere che nella seconda metà degli anni Ottanta le finanze pubbliche hanno potuto conseguire eccedenze grazie alla buona situazione congiunturale. Con la recessione iniziata nel 1991 è in particolare aumentato in modo eccezionale il disavanzo della Confederazione. Tuttavia, solo una parte del peggioramento era dovuto alla congiuntura. Gran parte del disavanzo era infatti di natura strutturale. Chiusure dei conti di Confederazione, Cantoni e comuni 29 b) Situazione politico-finanziaria Dopo un pluriennale periodo di deficit, verso la fine degli anni Novanta la situazione delle finanze federali ha registrato dei miglioramenti, grazie tra l'altro al Programma di stabilizzazione 1998 e alla congiuntura favorevole. Con la chiusura annuale positiva del 2000, dovuta essenzialmente a fattori straordinari, da ogni parte sono state presentate richieste di forti riduzioni fiscali e di spese supplementari. La situazione si è ulteriormente acuita negli ultimi anni con il forte calo delle entrate e il debole andamento delle borse. A seguito dei disavanzi miliardari degli esercizi 2001-2003, il massiccio peggioramento della situazione finanziaria è sotto gli occhi di tutti. Tra le uscite e le entrate su cui può contare durevolmente la Confederazione esiste una grossa lacuna strutturale di finanziamento e, con 124 miliardi, la montagna di debiti ha raggiunto un nuovo record. L'obiettivo delle misure adottate successivamente dal Consiglio federale è una politica finanziaria volta a pareggiare le finanze in modo credibile e durevole, che tenga conto della rispettiva situazione economica ai sensi del freno all'indebitamento approvato a grande maggioranza dal popolo. Con il Programma di sgravio 2003, adottato alla fine del 2003, comprendente 100 singole misure incentrate, in un primo tempo, sulle uscite, entro il 2006 le finanze della Confederazione registreranno miglioramenti di circa tre miliardi all'anno. Ne sono toccati in particolare i sei settori di compiti principali, quali la previdenza sociale, i trasporti, la difesa, l'agricoltura, la formazione e la ricerca fondamentale nonché le relazioni con l'estero. Queste misure di sgravio, che sono peraltro le più importanti adottate nella storia delle finanze federali, dovrebbero permettere di ridurre sensibilmente la crescita annua delle uscite, anche se non saranno ancora sufficienti per eliminare il deficit strutturale. Malgrado questa relativizzazione, il Programma di sgravio 2003 rappresenta un contributo determinante che può essere parificato a un cambiamento di rotta in materia di politica delle uscite. Come il Consiglio federale spiega nel suo rapporto sul programma di legislatura 2003-2007, per eliminare entro il 2006 il deficit strutturale ammesso dalle disposizioni transitorie della legge sulle finanze federali occorre un ulteriore fabbisogno di risanamento di circa due miliardi. Quale misura a breve termine è stato allestito un ulteriore Programma di sgravio collegato con un Piano di rinuncia a determinati compiti. Inoltre, a medio termine il bilancio federale deve essere mantenuto in equilibrio attraverso profonde riforme nei singoli settori di compiti. Le misure di sgravio elaborate nel quadro del nuovo programma di sgravio sono nuovamente incentrate sulle uscite, e le più importanti riguardano i principali settori di compiti. Il Programma di sgravio 2004 dovrebbe entrare in vigore con effetto al 1° gennaio 2006. Nella misura in cui il Parlamento approvi le misure correttive previste nel quadro del Programma di sgravio 2004 senza rivederle verso il basso, le cifre attuali del preventivo 2005 e del piano finanziario 2006-2008 sono ampiamente conformi alle esigenze del freno all'indebitamento: alla fine del periodo di pianificazione saranno superate le eccedenze congiunturali richieste e le finanze federali registreranno un saldo positivo. Infatti, grazie alle misure di risparmio, la crescita delle uscite sarà meno rapida rispetto a quella dell'economia, ciò che permette di ridurre il rischio di ricadere in nuovi periodi caratterizzati da deficit. Le prospettive nel complesso positive sono conformi alle esigenze della politica congiunturale, secondo la quale nei periodi favorevoli dell'economia bisogna conseguire risultati positivi, non da ultimo in vista di deficit determinati da fattori congiunturali in caso di recessione. Tuttavia sarebbe un grave errore sopravvalutare le previste eccedenze. In primo luogo, i risultati positivi sotto il 30 profilo del freno all'indebitamento sono imperativi, secondariamente il rischio di maggiori oneri sul fronte delle uscite e delle entrate è reale e in terzo luogo occorre, in un'ottica globale, tenere conto dell'indebitamento considerevole causato dai grandi progetti ferroviari come pure delle difficoltà di finanziamento delle opere sociali AVS e AI. c) L'armonizzazione fiscale Anche l'armonizzazione fiscale ha ripercussioni sul sistema fiscale svizzero. Nel mese di giugno del 1977, vale a dire quasi 30 anni fa, popolo e Cantoni hanno approvato in votazione un articolo costituzionale concernente l'armonizzazione delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza rispettivamente sull'utile e sul capitale (art. 129 Cost.). In esecuzione di questo mandato costituzionale, dopo circa otto lunghi anni di lavori commissionali, il Parlamento ha approvato il 14 dicembre 1990 la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Si tratta di una legge quadro che, conformemente al mandato costituzionale (art. 129 cpv. 1 e 2 Cost.) non contiene disposizioni concernenti tariffe, aliquote fiscali e importi esenti da imposta. In tal modo la LAID non produce un'armonizzazione materiale. La LAID si indirizza ai legislatori cantonali e comunali prescrivendo loro i principi in materia di assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, diritto procedurale e penale da seguire per la strutturazione dei regimi fiscali. Il testo della legge è quindi ridotto all'essenziale. La LAID precisa che spetta ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta (art. 1 cpv. 3). Essa non disciplina per contro l'organizzazione delle autorità fiscali, che rimane compito dei Cantoni in quanto ognuno di loro ha una propria particolare struttura statale e amministrativa. Nel primo titolo, la LAID menziona le imposte che devono essere riscosse dai Cantoni e dai comuni. I titoli da due a sei costituiscono la parte principale della legge e contengono norme concise sull'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, sull'imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche nonché sulla procedura e sulle disposizioni penali. Il settimo titolo descrive la tassazione annua per le persone fisiche e nel titolo conclusivo, l'ottavo, figurano le disposizioni per l'attuazione della legge nonché le disposizioni transitorie. La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. I Cantoni hanno avuto un termine di otto anni (fino alla fine del 2000) per adattare la loro legislazione alla legge quadro. Dopo questa data, qualora la legislazione tributaria cantonale dovesse divergere dal diritto federale, quest'ultimo sarebbe applicabile a tutti gli effetti. Dalla sua entrata in vigore, la LAID è già stata oggetto di parecchie revisioni. 31 Appunti: 32 Le singole imposte 33 Le imposte della Confederazione Imposte sul reddito nonché altre imposte dirette • Imposta federale diretta = sul reddito delle persone fisiche = sull'utile delle persone giuridiche • Imposta preventiva federale • Tassa federale sulle case da gioco • Tassa d'esenzione dall'obbligo militare A) Imposte di consumo • Imposta sul valore aggiunto • Tasse di bollo federali • Imposta sul tabacco • Imposta sulla birra • Imposta sugli oli minerali • Imposta sugli autoveicoli • Imposta sulle bevande distillate • Dazi e tributi doganali IMPOSTE SUL REDDITO / SULL'UTILE NONCHÉ ALTRI TRIBUTI DIRETTI 1 L'imposta federale diretta Basi giuridiche: Art. 128 Cost.; Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) Imposta sul reddito per le persone fisiche; imposta sull'utile per le persone giuridiche. La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sono eseguite dai Cantoni per la Confederazione e sotto la sua vigilanza. In seguito ciascun Cantone versa alla Confederazione il 70 per cento del gettito fiscale, delle multe e degli interessi riscossi. La quota cantonale del 30 per cento viene ancora suddivisa: il 17 per cento dell'importo fiscale lordo resta al Cantone mentre il 13 per cento viene impiegato ai fini della perequazione finanziaria intercantonale e quindi suddiviso in base alla capacità finanziaria del Cantone e al numero di abitanti. Per le persone fisiche l'imposta è di regola determinata e riscossa ogni anno sulla base del reddito effettivamente conseguito. Per quanto riguarda le persone giuridiche l'imposta è determinata e riscossa per ogni periodo fiscale (esercizio). 34 1.1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche Le persone fisiche che hanno il domicilio o che dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa sono assoggettate illimitatamente all'imposta. Sotto il profilo fiscale si considera che una persona dimora in Svizzera, se • risiede in Svizzera per almeno 30 giorni e vi esercita un'attività lucrativa oppure • risiede in Svizzera per almeno 90 giorni senza esercitarvi un'attività lucrativa. Inoltre, le persone fisiche domiciliate all'estero sono assoggettate in modo limitato, se l'assoggettamento si basa su rapporti economici con oggetti fiscali situati in Svizzera (ad es. proprietà fondiaria, stabilimenti d'impresa ecc.). Secondo il principio dell'imposizione della famiglia7) i redditi dei coniugi che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica vengono cumulati qualunque sia il loro regime dei beni. Inoltre il reddito dei figli minorenni è aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale, eccettuato quello per il quale esiste un obbligo fiscale autonomo. L'imposta federale diretta colpisce il reddito complessivo, come ad esempio: • • • • • i proventi da attività lucrativa dipendente, sia essa principale o accessoria (compresi i premi per anzianità, le mance ecc.); i proventi da attività lucrativa indipendente (compresi i redditi della sostanza commerciale); i redditi provenienti dalla previdenza (come rendite e pensioni); i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare; altri proventi (ad es. vincite a lotterie, Sport-Toto, Toto-X, Sporttip e simili). Dal reddito lordo possono di regola essere dedotte le spese occorse al suo conseguimento (ad es. spese professionali). Parimenti vengono concesse deduzioni generali (deduzione per contributi assicurativi, per premi e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, per interessi passivi privati [fino a un determinato importo], per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) e deduzioni sociali (deduzione personale, deduzione per figli e deduzione per persone bisognose a carico ecc.). 7) Le legislazioni tributarie svizzere si fondano sul principio secondo cui quanto a reddito e sostanza la famiglia costituisce un'unità economica. Per questa ragione il reddito della moglie è aggiunto a quello del marito. 35 35 La tariffa dell'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche è strutturata in modo progressivo, per cui i coniugi non separati legalmente o di fatto nonché le famiglie monoparentali beneficiano di una tariffa più favorevole di quella applicata agli altri contribuenti (sistema della cosiddetta «doppia tariffa»). Dato che l'ammontare d'imposta inferiore a 25 franchi non viene riscosso (= imposta minima), la riscossione dell'imposta inizia con un reddito imponibile di 27'400 franchi per coniugati rispettivamente di 16'100 franchi per gli altri contribuenti. L'aliquota legale massima è dell'11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.) e corrisponde a un reddito imponibile di 788'400 franchi per i coniugati, rispettivamente di 664'400 franchi per gli altri contribuenti. Dato che a livello federale non esistono coefficienti d'imposta o moltiplicatori, è possibile calcolare l'imposta dovuta direttamente sulla base della tariffa. Allo scopo di compensare gli effetti della progressione a freddo le tariffe e le deduzioni devono essere obbligatoriamente e integralmente adeguate al rincaro non appena l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall'ultimo adeguamento. La Costituzione federale stabilisce inoltre che, in occasione della determinazione delle tariffe, bisogna tener conto in congrua maniera del carico costituito dalle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (art. 128 cpv. 2 Cost.). Nel 2004 il gettito lordo dell'imposta federale diretta prelevata sul reddito delle persone fisiche è stato di circa 7,260 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni del 30 %). 36 1.2 L'imposta sull'utile delle persone giuridiche Vi sono di regola assoggettate le persone giuridiche che hanno la loro sede o amministrazione effettiva in Svizzera. Si distinguono due categorie di persone giuridiche: • • Le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e le società cooperative. Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche (corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastico nonché fondi d'investimento con possesso fondiario diretto). Nel 2004 il gettito lordo dell'imposta federale diretta prelevata sull'utile delle persone giuridiche è stato di circa 4,674 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni del 30 %). 1.2.1 Le società di capitali e le società cooperative Queste società pagano un'imposta sull'utile. L'imposta federale sul capitale è stata abrogata. La tariffa dell'imposta federale diretta sull'utile è proporzionale e ammonta all'8,5 per cento. Non sono applicabili coefficienti d'imposta. Le società di partecipazione - ossia le società di capitali o cooperative che detengono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione a tale capitale il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi - beneficiano di una riduzione dell'imposta sull'utile equivalente al rapporto esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo. Questa riduzione per partecipazione è concessa per evitare che l'utile proveniente dalla partecipazione subisca un'imposizione multipla. Per questo le società holding vere e proprie (ovvero con 100 % di partecipazioni) non pagano l'imposta sull'utile. 1.2.2 Le altre persone giuridiche Le associazioni, le fondazioni, le corporazioni e gli stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastico versano di regola a livello federale un'imposta sull'utile rispettivamente sul reddito a un'aliquota d'imposta proporzionale del 4,25 per cento, sempre che esse non siano esonerate dall'obbligo fiscale in ragione del loro scopo di pubblica utilità, sociale o analogo. Lo stesso vale per i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto. Fino a 5'000 franchi l'utile è esente da imposta. 37 2 L'imposta preventiva federale Basi giuridiche: Art. 132 cpv. 2 Cost.; Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) L'imposta preventiva è un'imposta riscossa alla fonte dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera8) e su determinate prestazioni d'assicurazione. Questa imposta si prefigge in primo luogo di arginare la sottrazione d'imposta; essa vuole indurre i contribuenti a dichiarare alle autorità competenti per le imposte dirette i redditi che ne sono gravati nonché il patrimonio che li frutta. Il rimborso dell'imposta preventiva si opera generalmente sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali oppure in contanti. I contribuenti domiciliati in Svizzera che adempiono correttamente i loro obblighi di dichiarazione non sono quindi gravati in modo definitivo da questa imposta. L'imposta preventiva è un'imposta autentica in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile. 8) 38 Sono parificate alle vincite alle lotterie le vincite allo Sport-Toto (pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse). L'aliquota d'imposta è del • 35 per cento per i redditi di capitali e le vincite alle lotterie, • 15 per cento per le rendite vitalizie e le pensioni, e • 8 per cento per le altre prestazioni d'assicurazione. L'obbligazione fiscale incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile. Il debitore dell'imposta deve pagare l'imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile, riducendo in modo corrispondente la prestazione. A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera, che compila correttamente la dichiarazione d'imposta, ha in seguito diritto al rimborso dell'imposta preventiva. Il rimborso è accordato in particolare: • alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, sempre che abbiano indicato regolarmente nella pertinente dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sulle imposte cantonali; • alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dalla Confederazione. Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perento. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale. Questo è quanto ha appunto voluto il legislatore con l'imposta preventiva, ossia combattere la sottrazione d'imposta. Il contribuente che non esercita il suo diritto al rimborso o lo perde, perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati. Per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero l'imposta preventiva costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati dichiarati nel loro Stato di domicilio. Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'autoaccertamento). Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. Nel 2004 il gettito netto complessivo dell'imposta preventiva è stato di circa 2,629 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni). La quota dei Cantoni al ricavo netto dell'imposta preventiva è attualmente del 10 per cento. 39 3 La tassa federale sulle case da gioco Base giuridica: Art. 106 Cost.; Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) Dopo l'abrogazione nella Costituzione federale del divieto delle case da gioco, accettata in votazione popolare nel mese di marzo del 1993, il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta speciale sugli introiti delle case da gioco. Tale imposta non può però eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi ed è impiegata per coprire il contributo federale all'AVS e all'AI. La tassa sulle case da gioco è riscossa dal mese di aprile del 2000; il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza fra tutte le poste giocate e tutte le vincite versate. Fanno parte del prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo (baccarà, poker ecc.). Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con la tassa federale sulle case da gioco è stato di circa 291 milioni di franchi. Aliquote della tassa: • Gran casinò (= case da gioco con concessione A: nessuna limitazione per quanto riguarda la posta nonché il numero di giochi da tavolo e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; numero di casinò limitato a 7): l'aliquota di base della tassa è del 40 per cento sino a 20 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi. Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento. • Piccoli casinò (= case da gioco con concessione B: limitazione per quanto riguarda la posta, i tipi di giochi da tavolo e il numero di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; numero di casinò limitato a 14): l'aliquota di base della tassa è del 40 per cento sino a 10 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi. Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento. Per i primi quattro anni di esercizio di una casa da gioco, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa fino al 20 per cento. Agevolazioni fiscali per le case da gioco: Il Consiglio federale può inoltre ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa delle case da gioco, sempre che i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali, o per scopi di pubblica utilità (sostegno allo sport, misure in ambito sociale, per le collettività pubbliche, il turismo ecc.). Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito della casa da gioco dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale. Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà. Il Consiglio federale ha già fatto uso di questa possibilità di agevolazione per sei casinò con concessione B. Il Consiglio federale riduce la tassa sulle case da gioco qualora il Cantone di sito prelevi dagli stessi una tassa analoga. La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla Confederazione sul prodotto lordo dei giochi. 40 4 La tassa d'esenzione dall'obbligo militare Basi giuridiche: Art. 40 cpv. 2 Cost. / Art. 59 cpv. 3 Cost.; Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Secondo l'articolo 59 capoverso 1 Cost. gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. Chiunque non adempia, per qualsivoglia ragione, questo obbligo militare prestando servizio personale (servizio militare o civile) deve pagare una tassa surrogatoria ai sensi della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa dall'esenzione dall'obbligo militare. Questa legge prevede diversi motivi d'esenzione. La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. Per questo i Cantoni ricevono il 20 per cento a titolo di emolumento di riscossione. La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa, conformemente alla legislazione in materia di imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo conseguito in Svizzera e all'estero dall'assoggettato. L'imposta federale diretta costituisce la base di tassazione, se l'assoggettato deve questa imposta per il relativo intero anno di soggezione. Se questa condizione non è realizzata la tassazione ha luogo sulla base delle imposte cantonali. Se l'imposta federale diretta e le imposte cantonali non permettono di determinare la tassa, questa viene accertata sulla base di una speciale dichiarazione. La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito imponibile, ma almeno a 200 franchi. Essa è ridotta a ragione del numero totale dei giorni di servizio prestati. La riduzione è di un decimo per 50-99 giorni di servizio militare (75-149 giorni di servizio civile) e di un altro decimo per ogni 50 giorni di servizio militare in più (75 giorni di servizio civile) o per una frazione degli stessi. La tassazione ha luogo ogni anno, di regola l'anno successivo a quello di soggezione. Chiunque compensa con un servizio di sostituzione il servizio militare, che sarebbe stato tenuto a prestare durante l'anno di soggezione, ha diritto alla restituzione della tassa pagata per quell'anno. Chiunque compensa il servizio civile, che sarebbe stato tenuto a prestare durante l'anno di soggezione, ha a sua volta diritto alla restituzione della tassa corrispondente, dopo aver prestato tutti i servizi regolamentari. Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è stato di circa 214 milioni di franchi (compreso l'emolumento di riscossione del 20 % spettante ai Cantoni). 41 B ) L'IMPOSIZIONE DEL CONSUMO 1 L'imposta sul valore aggiunto Basi giuridiche: Art. 130 Cost.; Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) Il 1° gennaio 1995 è stata introdotta l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il cambiamento del sistema dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto è attribuibile essenzialmente all'affermarsi dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri dell'UE. Il 1° gennaio 2001 la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) ha sostituito l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA). Principio d'imposizione L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo. Essa è riscossa a ogni fase di produzione e distribuzione nonché sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero. È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero (Svizzera e Lichtenstein) superino complessivamente 75'000 franchi annui. Non sono assoggettati all'imposta: • le imprese la cui cifra d'affari annua non supera 250'000 franchi, a condizione che il saldo di imposta dopo deduzione dell'imposta precedente non superi regolarmente 4'000 franchi annui; • le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d'affari annua non supera 150'000 franchi; • gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori che forniscono prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda. I pescatori di professione sono equiparati agli agricoltori. È parimenti assoggettato anche colui che ottiene da imprese con sede all'estero prestazioni di servizi imponibili per più di 10'000 franchi per anno civile e chi è soggetto all'obbligo di pagare il dazio a titolo di imposta sull'importazione di beni. L'IVA conta attualmente circa 300'000 contribuenti. La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla controprestazione lorda convenuta rispettivamente ricevuta. Il contribuente può dedurre dal suo rendiconto l'imposta gravante i suoi acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le sue importazioni di beni. Questa cosiddetta deduzione dell'imposta precedente evita un cumulo d'imposta (acquisto gravato dall'IVA e imposizione della cifra d'affari; principio onnifase al netto). Poiché è sopportata dal consumatore, l'imposta sul valore aggiunto gli viene trasferita inclusa nel prezzo di vendita o menzionata separatamente nella fattura. 42 7,6% Particolarità Occorre distinguere fra operazioni esenti dall'imposta e operazioni escluse dall'imposta. Sebbene per ambedue le categorie non sia dovuta l'imposta, la differenza risiede nel diritto all'imposta precedente. Questo diritto è dato infatti unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall'imposta (= esenzione propria). Per contro, se i beni e le prestazioni di servizi servono al conseguimento di volumi d'affari esclusi dall'imposta non è ammessa alcuna deduzione dell'imposta precedente (= esenzione impropria). Sono esenti dall'imposta (diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare: • • • forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione è comprovata; trasporti oltre confine; prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero. Sono esclusi dall'imposta (nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente - «pseudo esclusione») in particolare: • • • • • le prestazioni del settore della sanità pubblica, della previdenza e sicurezza sociali; le operazioni nell'ambito dell'educazione, dell'insegnamento nonché dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù; le prestazioni di servizi culturali; le operazioni di assicurazione; le operazioni nel settore del traffico monetario e dei capitali (eccettuate la gestione patrimoniale e le operazioni d'incasso); 43 • • • • la locazione di appartamenti e di altri immobili (la loro messa a disposizione per l'uso o il godimento); la vendita di immobili (il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi); le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo purché siano assoggettati a un'imposta speciale o ad altri tributi; le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali. Aliquote d'imposta Aliquota normale: l'imposta ammonta al 7,6 per cento. Aliquota speciale: le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore alberghiero e paralberghiero (ad es. affitto di appartamenti di vacanza) soggiacciono all'aliquota del 3,6 per cento. Aliquota ridotta: per determinate categorie di beni è applicabile un'aliquota ridotta del 2,4 per cento, in particolare per: • • • • • • • • prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcooliche e le prestazioni della ristorazione; bestiame, pollame, pesci; sementi, piante vive, fiori recisi; cereali; alimenti per animali, concimi ecc.; medicinali; giornali, riviste, libri e altri determinati stampati; prestazioni di servizi delle società di radio e televisione (eccezione: aliquota normale per prestazioni aventi carattere commerciale). L'Amministrazione federale delle contribuzioni accorda ai contribuenti con una cifra d'affari annua fino a 3 milioni di franchi e un debito fiscale (=imposta effettivamente dovuta all'Amministrazione) massimo di 60'000 franchi all' anno la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato. Il debito fiscale annuo viene calcolato moltiplicando la cifra d'affari complessiva determinante per la cosiddetta aliquota saldo della corrispondente attività. L'utilizzazione di queste aliquote saldo - che sono sempre inferiori al 7,6 per cento - consente di evitare l'accertamento dell'imposta precedente deducibile dall'imposta dovuta sulle cifre d'affari poiché le aliquote saldo tengono già conto dell'incidenza dell'imposta precedente (ad es.: aliquota saldo per architetti = 6%; per commercianti di generi alimentari = 0,6%). Le aliquote saldo servono unicamente per il calcolo dell'imposta nel rendiconto per l'Amministrazione federale delle contribuzioni; nei confronti degli acquirenti devono per contro essere applicate le aliquote del 7,6 per cento, del 3,6 per cento o del 2,4 per cento previste nella legge. 44 Riscossione dell'imposta L'Amministrazione federale delle contribuzioni è responsabile della riscossione dell'imposta sulle operazioni effettuate in Svizzera e sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero. Per contro, la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni rientra nel settore di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane. Destinazione vincolata di una quota delle entrate Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con l'imposta sul valore aggiunto è stato di circa 17,666 miliardi di franchi. Conformemente alle vigenti disposizioni costituzionali, una quota del 19 per cento circa del gettito dell'IVA è a destinazione vincolata (art. 130 Cost. e pertinente disposizione transitoria): • • in primo luogo in ordine all'aliquota d'imposta: = 1,0 punto percentuale dell'aliquota normale, combinato con 0,5 punti di percento dell'aliquota speciale e 0,3 punti di percento dell'aliquota ridotta sono destinati al finanziamento dell'AVS/AI; = 0,1 punti percentuali (di ciascuna delle tre aliquote) devono essere utilizzati per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari; in secondo luogo in ordine al gettito d'imposta: il 5,0 per cento della quota del gettito annuo dell'IVA che affluisce alla Cassa federale è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori. 45 2 Le tasse di bollo federali Basi giuridiche Art. 132 cpv. 1 Cost.; Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito della circolazione giuridica, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali. La Confederazione riscuote tre tipi di tasse, vale a dire la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione. Tassa d'emissione • La tassa d'emissione è riscossa sui diritti di partecipazione svizzeri e su obbligazioni svizzere. La tassa ha come oggetto l'emissione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di azioni di società anonime svizzere, di quote sociali di società svizzere a garanzia limitata, di quote sociali di società cooperative svizzere, di buoni di godimento e di buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico. La tassa colpisce inoltre l'emissione di obbligazioni (obbligazioni di prestiti e di cassa) da parte di debitori svizzeri. • La tassa sui diritti di partecipazione svizzeri ammonta all'1 per cento. Attualmente, in caso di costituzione o di aumento del capitale di una società anonima o di una società a garanzia limitata è dato, generalmente, per diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso un limite d'esenzione per i primi 250'000 franchi. Questo importo sarà probabilmente aumentato a 1 milione di franchi a partire dal 2006 (vedi osservazione più sotto). L'obbligo fiscale incombe alla società svizzera. La tassa sulle obbligazioni svizzere ammonta, per le obbligazioni di prestiti all'1,2 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima, e per le obbligazioni di cassa allo 0,6 per mille per ogni anno della durata massima. L'obbligo fiscale incombe al debitore svizzero che emette le obbligazioni. 46 La creazione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società anonime o di società cooperative nonché il trasferimento di sede di una società estera in Svizzera non soggiacciono alla tassa di emissione. Sono parimenti esonerate le società d'investimento in capitale di rischio riconosciute. Nel 2004 il gettito lordo della tassa d'emissione è stato di circa 602 milioni di franchi. Tassa di negoziazione La tassa di negoziazione è riscossa sulle compere e vendite di titoli svizzeri e stranieri concluse da negoziatori svizzeri e da membri stranieri di una borsa svizzera (cosiddetti remote member). La tassa ammonta • all'1,5 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate in Svizzera, e • al 3,0 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate all'estero. Essa è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita di un titolo. Nel 2004 il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di circa 1,523 miliardi di franchi. g g A seguito dell'internazionalizzazione del commercio di titoli e della concorrenza delle borse estere, negli ultimi anni la tassa di negoziazione è stata oggetto di parecchie revisioni, allo scopo di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera. Attualmente non soggiacciono alla tassa di negoziazione in particolare: • l'operazione di emissione (eccettuate le quote di fondi esteri); • le banche o gli agenti di borsa esteri per le transazioni con titoli esteri; • le transazioni di un membro svizzero di una borsa estera per i titoli svizzeri trattati presso tale borsa con una banca o un broker estero quale controparte; • la borsa estera che agisce in qualità di controparte (ad es. Eurex) nell'esercizio di prodotti derivati standardizzati; • il commercio di diritti d'opzione e di opzioni; • il commercio di titoli del mercato monetario; • la parte contraente estera per le transazioni con obbligazioni estere; • l'operazione per lo stock commerciale di un negoziatore professionale; • il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri; • determinati investitori esteri (Stati, banche centrali, istituti delle assicurazioni sociali e istituti di previdenza professionale, compagnie d'assicurazione sulla vita). L'obbligo fiscale incombe al negoziatore svizzero di titoli che partecipa all'operazione imponibile in veste di mediatore o di contraente. 47 Tra i negoziatori di titoli tenuti a versare la tassa di negoziazione figurano, oltre alle banche che soggiacciono alla legge sulle banche, segnatamente anche consulenti in investimenti, gerenti di patrimoni e società holding nonché i «remote member» della borsa svizzera. Sono parimenti considerati negoziatori di titoli le istituzioni svizzere della previdenza professionale e vincolata (casse pensioni), gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e comuni politici) nonché le istituzioni nazionali dell'assicurazione sociale (Fondo di compensazione dell'AVS e Casse di compensazione). In caso di mediazione il negoziatore di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato. Se il negoziatore svizzero di titoli agisce per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per se stesso nonché una (altra) metà per la controparte, nella misura in cui quest'ultima non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato. Le revisioni più recenti riguardanti la tassa di negoziazione - con lo scopo di esentare talune transazioni di borsa - sono state effettuate tramite diritto d'urgenza (decreto federale urgente del 19 marzo 1999 e legge federale urgente del 15 dicembre 2000) e pertanto erano limitate al 31 dicembre 2002. Allo scopo di rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera e di evitare un esodo delle transazioni verso l'estero, le Camere federali hanno adottato il 21 giugno 2002 due leggi federali che prorogano queste misure urgenti fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione federale, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2005. Osservazione: Le misure urgenti finora adottate nel settore delle tasse di bollo avrebbero dovuto essere trasferite nel diritto ordinario nel quadro del «Pacchetto fiscale 2001» che però è stato respinto in occasione della votazione popolare il 16 maggio 2004. Il 18 agosto 2004 il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente una nuova revisione delle tasse di bollo. Questo progetto di revisione riprende le misure proposte nel quadro del «Pacchetto fiscale 2001». In questo modo le misure urgenti nel settore della tassa di negoziazione adottate nel 1999 e nel 2000 saranno trasposte nel diritto ordinario. Anche gli ulteriori sgravi riguardanti le tasse di bollo federali contenuti nel pacchetto fiscale saranno ancorati a livello di legge. • • Per la tassa di negoziazione tali sgravi riguardano in particolare i due elementi seguenti: = il commercio con banche e broker esteri sono ora di regola esentati dalla tassa di negoziazione; = l'elenco degli investitori esentati comprende anche le società estere le cui azioni sono quotate in una borsa riconosciuta (le cosiddette corporate). Per la tassa d'emissione il limite di esenzione è stato aumentato da 250'000 a un milione di franchi. Queste modifiche entreranno probabilmente in vigore il 1° gennaio 2006 e contribuiranno a rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera e a evitare un esodo di queste operazioni all'estero. L'aumento del limite di esenzione per la tassa d'emissione favorisce inoltre la costituzione di nuove società e gli aumenti di capitale delle piccole e medie imprese (PMI). 48 Tassa sui premi d'assicurazione La tassa sui premi d'assicurazione ha per oggetto i versamenti di premi per le assicurazioni di responsabilità civile, per le assicurazioni contro gli incendi, per le assicurazioni casco e per le assicurazioni economia domestica. • • La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al 5 per cento. Sono eccettuate le assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa è del 2,5 per cento. L'obbligo fiscale incombe di regola all'assicuratore svizzero. Non soggiacciono alla tassa in particolare le assicurazioni di persone, le assicurazioni sulla vita con pagamenti periodici dei premi nonché le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, l'assicurazione per l'invalidità e quella contro la disoccupazione. Nel 2004 il gettito lordo della tassa sui premi d'assicurazione è stato di circa 630 milioni di franchi. Riscossione della tassa Per tutte le tasse di bollo federali, il debitore della tassa deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare la tassa (principio dell'autoaccertamento). L'unica eccezione a questo principio è costituita dalla tassa d'emissione delle società cooperative, la quale viene accertata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. Il trasferimento delle tasse di bollo non è prescritto e nemmeno vietato dalla legge. I contribuenti sono dunque liberi di sopportare essi stessi queste tasse o di addossarle ad altre persone. 49 3 Le imposte speciali di consumo Le imposte speciali di consumo prelevate dalla Confederazione comprendono l'imposta sul tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli e l'imposta sulle bevande distillate. 3.1 Imposta sul tabacco Basi giuridiche: Art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.; Legge federale del 2 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco Oggetto di questa imposta sono i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo, i tabacchi manufatti importati nonché la carta da sigarette. Per la carta da sigarette e i tabacchi manufatti in Svizzera sono soggetti all'imposta i fabbricanti del prodotto pronto al consumo, mentre per i prodotti e la carta da sigarette importati lo sono le persone tenute al pagamento dei diritti doganali. Le aliquote sono le seguenti: • Per le sigarette, l'imposta è calcolata al pezzo (componente fiscale specifica) e in percento del prezzo al minuto. Essa ammonta a 8,904 centesimi al pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 15,279 centesimi per pezzo (ultima modifica del 1° ottobre 2004). Osservazione: Per un pacchetto venduto al prezzo di fr. 5.80, l'imposta complessiva ammonta a fr. 3.693 e si compone di fr. 3.231 per l'imposta sul tabacco, di fr. 0.410 per l'IVA (pari quindi al 7,6% del prezzo di vendita) e di diversi altri tributi (pari a fr. 0.052). • Per i sigari, l'aliquota è graduata secondo il peso medio per 1'000 pezzi e il prezzo al minuto; essa va da 2.60 fino a 12.10 franchi (tariffa di base) ogni 1'000 pezzi (ultima modifica del 1° gennaio 1997). • Per il tabacco da pipa l'imposta viene calcolata secondo il prezzo di vendita al minuto e per chilogrammo (peso effettivo); l'aliquota varia da 1.65 fino a 9.90 franchi al chilogrammo (ultima modifica del 1° ottobre 2004). • Per la carta da sigarette devono essere pagati 1,5 centesimi per ogni foglietto o tubetto (ultima modifica del 1° ottobre 2004). L'imposta è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. L'imposta sulle merci prodotte in Svizzera è stabilita secondo il principio dell'autoaccertamento mentre quella per i prodotti importati secondo le vigenti prescrizioni doganali. Il gettito complessivo dell'imposta sul tabacco (2,04 miliardi di franchi nel 2004) è interamente vincolato al cofinanziamento dell'AVS/AI. 50 3.2 Imposta sulla birra Basi giuridiche: Art. 131 cpv. 1 lett. c Cost.; Decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande L'imposta sulle bevande colpisce oggigiorno solo la birra. Sono soggetti all'imposta i fabbricanti (birrerie indigene) per la consegna a carattere commerciale di birra a contenuto alcoolico ad acquirenti svizzeri e gli importatori per la birra importata. L'onere fiscale è attualmente di 24,75 centesimi per ogni litro. L'imposta è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. Per la birra indigena essa è stabilita sulla base dell'autoaccertamento, mentre per quella importata essa è dovuta conformemente alle disposizioni applicabili in materia doganale. Nel 2004 tale imposta ha fruttato un gettito di 105 milioni di franchi. 3.3 Imposta sugli oli minerali Basi giuridiche: Art. 131 cpv. 1 lett. e Cost.; Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) La legge sull'imposizione degli oli minerali ha permesso di sostituire i dazi doganali con un'imposta speciale di consumo. Questa speciale imposta sul consumo comprende: • un'imposta sull'olio di petrolio, su altri oli minerali, sul gas naturale e sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché sui carburanti; • un supplemento d'imposta gravante i carburanti. L'imposta sugli oli minerali varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso cui è destinato (carburante, combustibile, scopi tecnici). L'onere fiscale ammonta ad esempio a • • • 73,1 centesimi al litro per la benzina senza piombo (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al litro) 75,9 centesimi al litro per l'olio diesel (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al litro) 0,3 centesimi al litro per l'olio da riscaldamento extra leggero. 51 Agevolazioni fiscali sono previste ad esempio per i carburanti usati nell'agricoltura, nella silvicoltura e per la pesca professionale o da imprese di trasporto concessionarie. La riscossione dell'imposta sugli oli minerali si fonda quindi essenzialmente sui principi seguenti: • • • • • • dal punto di vista fiscale le merci importate e quelle fabbricate e ottenute in territorio svizzero vengono trattate alla stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere. L'enclave svizzera di Samnaun/Sampuoir non fa parte del territorio svizzero. Il credito fiscale sorge con l'immissione in libera pratica delle merci. Lo stesso dicasi per le merci importate. Per le merci in depositi autorizzati, trattasi del momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate. I depositi autorizzati servono per l'immagazzinamento, la raffinatura, la fabbricazione e l'ottenimento di merci non tassate. Tali procedimenti devono sempre aver luogo in un deposito autorizzato. I proprietari di depositi autorizzati presentano mensilmente una dichiarazione fiscale. Tale procedimento può essere rivendicato anche dagli importatori. Il gasolio utilizzato come olio da riscaldamento extra leggero viene colorato di rosso per distinguerlo fisicamente dall'olio diesel. La base imponibile viene calcolata per 1'000 litri a 15°C; ogni 1'000 kg di massa netta per i distillati pesanti nonché per alcuni altri prodotti. L'imposizione secondo il volume garantisce un aggravio fiscale uniforme, indipendentemente dalla densità del rispettivo prodotto. Nel 2004 l'imposta sugli oli minerali e il supplemento sul carburante hanno gravato i consumatori per circa 4,9 miliardi di franchi. La metà delle entrate nette provenienti dall'imposizione degli oli minerali e l'intero provento del supplemento servono a coprire le spese correlate con il traffico stradale (circa 3,45 miliardi di franchi). Il rimanente delle entrate nette (circa 1,45 miliardi di franchi) è destinato a spese generali del bilancio federale. 3.4 Imposta sugli autoveicoli Basi giuridiche: Art. 131 cpv. 1 lett. d Cost.; Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut) Dal 1° gennaio 1997 l'Amministrazione federale delle dogane riscuote sul valore di autoveicoli all'atto della loro importazione e fabbricazione in Svizzera un'imposta pari al 4 per cento. Osservazione: questa imposta ha sostituito i dazi riscossi sugli autoveicoli e sulle loro parti. Ai sensi della legge sono considerati autoveicoli i veicoli commerciali leggeri (compresi i furgoncini) di un peso unitario non eccedente 1'600 kg e le autovetture. Vista l'esiguità della produzione nazionale, il 99,9 per cento delle entrate (nel 2004 circa 312 milioni di franchi) è riscosso all'importazione. Non sono assoggettati all'imposta segnatamente i veicoli elettrici. Quale particolarità occorre menzionare che, diversamente dai dazi e dalle altre imposte speciali di consumo, l'imposta sugli autoveicoli viene riscossa anche nelle enclavi doganali di Samnaun/Sampuoir. 52 3.5 Imposta sulle bevande distillate Basi giuridiche: Art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.; Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool; LAlc) Le bevande distillate indigene sono soggette a imposta, mentre i prodotti importati soggiacciono alle cosiddette tasse di monopolio. Sono esenti da imposta soltanto le acquaviti che, ricavate da materie prime proprie, sono destinate esclusivamente al fabbisogno personale dei produttori domestici. Nell'ambito del traffico viaggiatori, le persone di età superiore ai 17 anni possono inoltre importare esenti da tasse doganali e di monopolio due litri di alcool fino al 15 per cento e un litro oltre al 15 per cento del volume. Onere fiscale Dal 1° luglio 1999 le bevande distillate indigene ed estere sono parimenti tassate alla stessa base d'imposizione. L'aliquota unitaria d'imposizione ammonta a 29 franchi per litro anidro di alcool. La tassa è decurtata del 50 per cento per: • vini naturali e di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino a un massimo del 22 per cento del volume; • specialità di vino, vini dolci e mistelle con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume; • vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume. Un'agevolazione fiscale del 30 per cento è accordata ai piccoli produttori per i primi 5 litri anidri di alcool annui, a condizione che le materie prime provengano dal proprio raccolto o che siano state raccolte personalmente allo stato selvatico. Dal 1° luglio 1999 le bevande distillate indigene e importate possono essere gestite in sospensione d'imposta all'interno di un deposito fiscale. La tassa sull'alcool è percepita al momento in cui le bevande distillate escono dal sistema del deposito fiscale. Nel 2003 il Parlamento ha approvato una tassa speciale sugli alcopop. Questa tassa sulle bevande alcoliche simili a limonate è stata aumentata del 300 per cento rispetto alla tassa sull'alcool. Gli alcopop saranno quindi gravati di una tassa equivalente a 116 franchi per litro anidro di alcool, che corrisponde a fr. 1.80 per una bottiglietta di 2,75 dl con il tenore alcoolico del 5,6 per cento del volume. Questa tassa speciale è entrata in vigore il 1° febbraio 2004. All'interno del Paese, le tasse sono riscosse dalla Regia federale degli alcool. Le tasse al confine sono percepite dall'Amministrazione federale delle dogane per conto della Regia federale degli alcool. Dall'attività della Regia federale degli alcool risulta un utile netto annuo. Il 90 per cento di questo importo è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI. Il rimanente 10 per cento è ripartito fra i Cantoni che sono tenuti a impiegarlo per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza. Nel 2004 il gettito netto conseguito dalla Regia federale degli alcool è stato di circa 248 milioni di franchi. 53 C) DAZI E TRIBUTI DOGANALI Basi giuridiche: Art. 133 Cost.; Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD); Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) 1 Considerazioni generali Per quanto concerne i dazi, il processo d'imposizione nasce all'atto in cui la merce varca il confine. L'obbligo doganale sorge quindi anche se la merce non viene immessa nel consumo, ma per esempio riesportata. Dal punto di vista del diritto fiscale, i dazi costituiscono quindi una tassa sugli scambi economici. Secondo l'articolo 133 Cost. la Confederazione può percepire dazi e altri tributi sul traffico transfrontaliero delle merci. Le particolarità sono menzionate nella tariffa doganale (allegata alla legge sulla tariffa delle dogane). Le aliquote sono quasi tutte determinate in base al peso (ad es. X franchi per 100 kg peso lordo). Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale e nel 2004 è stato di circa 1,054 miliardi di franchi. 2 Dazi d'importazione 2.1 Tariffa d'uso Lo schema tariffale si fonda sull'appendice della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. La tariffa doganale contiene circa 8'000 voci tariffali e le aliquote della tariffa generale le quali - fatte salve singole eccezioni - sono vincolate dall'Accordo GATT. Con l'entrata in vigore dell'Accordo GATT/OMC, il 1° luglio 1995, le aliquote di dazio costituiscono il più importante strumento di protezione al confine visto che la maggior parte dei tributi riscossi all'importazione è stata trasformata in dazi. Le aliquote di dazio della tariffa d'uso risultano da accordi internazionali o da decisioni autonome. 54 2.2 Preferenze doganali La Svizzera ha concluso accordi di libero scambio con diversi Stati e gruppi di Stati: Convenzione AELS, Accordo di libero scambio Svizzera-CE, Accordo con la Bulgaria, la Romania, la Turchia, Israele, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), le Isole Faer Oer, il Marocco, il Messico, la Croazia, la Giordania, la Macedonia e Singapore. Una merce può fruire di preferenze doganali (franchigia o riduzione di dazio) soltanto se adempie le disposizioni contrattuali in materia di origine del rispettivo accordo e se viene presentata una prova di origine valida. Anche ai Paesi in via di sviluppo sono accordate unilateralmente preferenze doganali. 2.3 Elementi mobili Al fine di compensare l'andicap in materia di prezzi cui è confrontata l'industria alimentare svizzera sul mercato interno, su determinati prodotti agricoli trasformati vengono riscossi degli elementi tariffali mobili. L'andicap in materia di prezzi deriva dal fatto che l'industria svizzera deve produrre con materie di base più care di quelle utilizzate dalla concorrenza estera. Con la riscossione di elementi mobili, i prezzi dei prodotti importati vengono portati al livello svizzero. 55 Le imposte cantonali e comunali Basi giuridiche: 26 legislazioni tributarie cantonali, diverse regolamentazioni comunali (in ragione del federalismo ogni Cantone possiede una propria legislazione tributaria) nonché la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; cfr. al riguardo il capitolo dedicato all'armonizzazione fiscale a pag. 31). Come già detto più sopra i Cantoni sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione. 26 Cantoni Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette • • • • • • • • • Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull' utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa cantonale sulle case da gioco Imposte sul possesso e sul dispendio • • • • • Imposta di circolazione Imposta sui cani Imposta sugli spettacoli Imposta di bollo cantonale Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe • Imposta sugli impianti idraulici • Altri tributi Diversamente i comuni possono riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata loro dai Cantoni (sovranità fiscale delegata). Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano la loro imposta sotto forma di supplemento all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore) o partecipando al gettito fiscale cantonale. 9) 9) 56 Cantone di BS: la città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di riscuotere le imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito e sugli utili immobiliari, per le quali essi possiedono i loro propri moltiplicatori annui, espressi in percento dell'imposta cantonale dovuta. Ne consegue che dagli abitanti di questi due comuni rurali il Cantone preleva soltanto il 60 per cento dell'imposta cantonale sul reddito e il 50 per cento dell'imposta sugli utili immobiliari. Le imposte prelevate dai comuni sono ancorate in alcuni Cantoni nei regolamenti comunali mentre, in altri Cantoni, nelle leggi cantonali. Nel Canton GR anche i circondari dispongono di una sovranità fiscale. 2'800 Comuni Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette • • • • • • • • • Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull' utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa professionale Imposte sul possesso e sul dispendio • Imposta sui cani • Imposta sugli spettacoli • Altri tributi In quasi tutti i Cantoni le Parrocchie delle tre Chiese nazionali (protestante, cattolica romana e - se rappresentata - cattolica cristiana) prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e nella maggior parte dei casi anche presso le persone giuridiche assoggettate nel Cantone. 10) 10) Osservazioni concernenti l'imposta di culto: - Il Canton VD non preleva un'imposta di culto separata, poiché le spese di culto sono finanziate con il gettito delle imposte ordinarie. Nel Canton VS, dove queste spese sono incluse nel preventivo del comune, l'imposta di culto è riscossa solo in alcuni comuni. - Per le persone fisiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI, NE e GE. - Per le persone giuridiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI e NE. I Cantoni BS, SH, AR, AG e GE non prelevano alcuna imposta di culto presso le persone giuridiche. 57 A) IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA NONCHÉ ALTRE IMPOSTE DIRETTE Osservazioni introduttive Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono prelevate periodicamente ragion per cui la loro riscossione avviene sulla base di una delimitazione temporale. Il periodo fiscale costituisce il lasso di tempo per il quale è dovuta l'imposta. Ai fini del calcolo dell'imposta e della tassazione riveste inoltre importanza il periodo di computo (= periodo in cui è conseguito il reddito determinante per il calcolo dell'imposta). Tutti i Cantoni calcolano l'imposta secondo il sistema postnumerando che si basa sul reddito attuale. Il periodo di computo coincide quindi con il periodo fiscale (= anno fiscale). Di regola queste imposte sono accertate annualmente sulla base di una dichiarazione d'imposta che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni. Nella maggior parte dei Cantoni l'ammontare dell'imposta si compone di due parti, vale a dire dell'aliquota d'imposta fissata dalla legge e del coefficiente stabilito periodicamente. I fattori imponibili (ad es. reddito imponibile, sostanza imponibile o utile imponibile) moltiplicati per l'aliquota d'imposta danno l'imposta cantonale semplice. Per determinare l'imposta effettivamente dovuta bisogna in seguito moltiplicare quest'ultimo importo per un determinato coefficiente, fissato generalmente ogni anno dal Legislativo. In materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, i comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo e alla stessa tariffa applicate dai Cantoni. I comuni prelevano le loro imposte quale multiplo della tariffa cantonale di base, vale a dire dell'imposta semplice cantonale o come percentuale dell'imposta cantonale effettivamente dovuta (moltiplicatore). Salvo rare eccezioni questo modo di procedere vale anche per le imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. 58 1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche Tutti i Cantoni e comuni conoscono attualmente il sistema dell'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza. Per la sua struttura, l'imposta sul reddito è simile all'imposta federale diretta delle persone fisiche. In tutti i Cantoni è tassato il reddito complessivo, senza distinzione dei singoli elementi che lo compongono né della loro fonte. Le persone fisiche devono quindi dichiarare il loro reddito da attività indipendente o dipendente, i guadagni accessori di ogni genere e i redditi realizzati in via di compensazione nonché i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili ecc. Per le persone coniugate, il sistema fiscale svizzero si fonda sul principio dell'imposizione della famiglia11). Pertanto i redditi dei coniugi non separati legalmente e di fatto vengono cumulati al pari del reddito dei figli minorenni, che viene aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale. È fatta eccezione per il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni espressamente assoggettato a un obbligo di tassazione separata. Dal reddito lordo complessivo, in tutti i Cantoni possono essere dedotte le spese necessarie a conseguire il reddito (ad es. spese professionali e per il conseguimento del reddito). Sono inoltre concesse deduzioni generali (deduzioni per contributi assicurativi, premi e contributi all'AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, per interessi maturati su debiti privati fino a un determinato importo ecc.) nonché deduzioni sociali (deduzioni personali, deduzioni per coniugi, deduzioni per famiglie monoparentali, deduzioni per i figli, deduzioni per persone bisognose a carico, deduzioni per spese di custodia dei figli da parte di terzi ecc.). L'ammontare di queste deduzioni nonché la concessione di ulteriori deduzioni sociali variano in modo considerevole da Cantone a Cantone. In tutti i Cantoni le tariffe dell'imposta sul reddito sono strutturate in modo progressivo, vale a dire l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito fino a un determinato limite. Le conseguenze della progressività variano da Cantone a Cantone. Tutti i Cantoni tengono conto della situazione familiare, in quanto - in luogo o in aggiunta alla deduzione per coniugati - applicano una doppia tariffa oppure il cosiddetto sistema dello splitting rispettivamente quello delle unità di consumo (cfr. al riguardo il capitolo I in appendice sugli sgravi fiscali per coniugi). 11) Nota bene: la legislazione tributaria svizzera si basa sul principio secondo cui i coniugi costituiscono un'entità economica per cui devono essere tassati congiuntamente. 59 Imposizione alla fonte Tutti i Cantoni tassano alla fonte (imposta alla fonte) il reddito del lavoro di cittadini stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio e che esercitano un'attività in Svizzera solo temporaneamente.12) Il datore di lavoro deve dedurre detta imposta dal reddito d'attività lucrativa e versarla all'autorità fiscale. L'imposta alla fonte copre le imposte sul reddito della Confederazione (imposta federale diretta), del Cantone e del comune (compresa l'eventuale imposta di culto). Imposizione secondo il dispendio In tutti i Cantoni i cittadini stranieri che soggiornano o dimorano in Svizzera, ma non vi esercitano né vi hanno mai esercitato un'attività lucrativa, possono scegliere tra il pagamento di un'imposta accertata in via ordinaria (con la presentazione di una dichiarazione d'imposta) e il pagamento di un'imposta calcolata in una procedura semplificata secondo il dispendio (in alcuni Cantoni: pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza, entrambe calcolate secondo il dispendio). In questo ultimo caso l'imposta è di solito calcolata in base al dispendio annuo del contribuente e della sua famiglia. Essa non può però essere inferiore alle imposte accertate in via ordinaria sugli elementi del reddito e della sostanza di fonte svizzera. 2 L'imposta personale Questa imposta cantonale e/o comunale, di regola fissa, è dovuta in alcuni Cantoni (ZH, LU, UR, NW, FR, SO, SH, GR, TI, VD, VS e GE) dalle persone maggiorenni o che esercitano un'attività lucrativa. Essa è riscossa oltre all'imposta sul reddito e il suo importo è modico. Nei Cantoni di FR, GR e VD solo i Comuni sono autorizzati a prelevare questa imposta. Comunque non esiste nessun obbligo (imposta comunale «facoltativa»). 12) Il Canton GE tassa alla fonte anche il reddito di figli minorenni indipendentemente dalla loro nazionalità. 60 3 L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche Tutti i Cantoni e comuni prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, che è tassata ogni anno contestualmente all'imposta sul reddito (una sola dichiarazione d'imposta per entrambe le imposte).13) Oggetto di questa imposta è di regola il patrimonio complessivo, che comprende tutti i beni e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario. La sostanza è valutata generalmente al valore venale. Le parti che compongono la sostanza sono in particolare i beni mobili (titoli, averi bancari, autoveicoli ecc.) ed immobili, le assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto nonché la sostanza investita in un'azienda commerciale o agricola. Il mobilio domestico e gli oggetti di uso personale non vengono tassati. La base di calcolo per stabilire l'imposta sulla sostanza è data dalla sostanza netta, che corrisponde alla sostanza lorda del contribuente dopo la deduzione dei debiti complessivi comprovati. Dalla sostanza netta si possono inoltre operare speciali deduzioni (deduzioni sociali), che variano comunque da Cantone a Cantone. Nella maggior parte dei casi le tariffe dell'imposta sulla sostanza sono strutturate in modo progressivo. Molti Cantoni prevedono inoltre l'esenzione della sostanza che non supera un determinato importo (= minimo esente da imposta). I cittadini stranieri che pagano l'imposta secondo il dispendio saldano in tal modo anche l'imposta cantonale sulla sostanza. 13) Canton BS: i due comuni di Riehen e Bettingen non riscuotono alcuna imposta sulla sostanza. Il comune di Basilea Città non prevede, da parte sua, alcuna imposta comunale. 61 4 L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche Come per l'imposta federale diretta anche per le imposte cantonali e comunali vale il principio secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione o in virtù della loro appartenenza economica. Per le società di capitali e le società cooperative tutti i Cantoni e comuni - ad eccezione di BS14) - prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve. L'imposta è fissata per ogni periodo fiscale, corrispondente all'esercizio commerciale. Le imposte sull'utile netto sono spesso proporzionali (= aliquota fissa), ma a volte anche progressive, ossia calcolate secondo un'aliquota minima e una massima. Entro questi limiti, l'aliquota - espressa in percento - è commisurata all'intensità del rendimento o della rendita (rapporto utile/capitale e riserve): • aliquota proporzionale: ZH, LU; UR (imposta comunale); OW, NW; BL (imposta comunale); AR, AI, TI, VD, GE e JU; così come FR con una tariffa preferenziale supplementare a due livelli per utili inferiori a 50'000 franchi; lo stesso vale anche per SZ, GL, ZG, SO e VS con una tariffa ridotta per gli utili che non superano una soglia molto modesta di poche decine di migliaia di franchi (SZ e GL: 20'000 fr.; VS: 30'000 fr.) o un livello basso o medio (ZG e SO: 100'000 fr.); • tariffa progressiva: BL (imposta cantonale secondo l'intensità del rendimento); SH, GR e NE (secondo l'ammontare dell'utile); • sistema misto in cui le diverse aliquote sono combinate a seconda dell'intensità del rendimento e dell'ammontare dell'utile: BE; UR (imposta cantonale); BS, SG, AG e TG. L'imposta sul capitale, espressa in permille, è in quasi tutti i Cantoni proporzionale. Nel Canton VS, per contro, la tariffa è leggermente progressiva (aliquota doppia). Le società di capitali i cui redditi provengono in tutto o in parte da partecipazioni svizzere ed estere (società holding pure e società di partecipazione) beneficiano in tutti i Cantoni di riduzioni fiscali. Ad esempio le società che non esercitano alcuna attività economica in Svizzera e il cui scopo consiste principalmente nell'amministrazione a lungo termine di partecipazioni non devono pagare nessuna imposta sull'utile netto, qualora le partecipazioni o il rendimento complessivo delle stesse ammontino ad almeno due terzi dell'attivo o del rendimento complessivo (società holding). Con la concessione di queste riduzioni fiscali dovrebbe essere evitata una multipla imposizione economica. Sulle società holding i Cantoni riscuotono soltanto un'imposta ridotta sul capitale. Al pari della Confederazione, tutti i Cantoni impongono secondo la procedura ordinaria l'utile conseguito con una proprietà fondiaria situata in Svizzera (nel Cantone). 14) Canton BS: le persone giuridiche non soggiacciono all'imposta comunale. 62 Sono considerate società d'amministrazione (società di sede e società miste) quelle che hanno soltanto la loro sede nel Cantone, ove non esercitano nessuna attività economica vera e propria o ne esercitano una secondaria, in quanto le loro attività sono svolte quasi esclusivamente all'estero. Queste società godono parimenti di un trattamento fiscale speciale, poiché il loro ricavo da partecipazioni è esente da imposta, mentre gli altri proventi ottenuti in Svizzera (in caso di attività accessoria nel settore commerciale o industriale) sono interamente assoggettati alla tariffa ordinaria. Gli introiti provenienti dall'estero sono imposti in funzione della loro importanza rispetto all'attività amministrativa e commerciale esercitata in Svizzera. Per quanto riguarda l'imposta sul capitale, la maggior parte dei Cantoni applica tariffe ridotte simili o persino identiche a quelle previste per le società holding. I Cantoni possono inoltre, per via legislativa, concedere alle società di nuova costituzione - che favoriscono gli interessi economici del Cantone - agevolazioni sotto forma di esenzioni totali o parziali per un periodo massimo di dieci anni. L'imposizione dell'utile delle altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle società di capitali. Spesso viene però applicata una tariffa specifica che può essere in certi casi quella prevista per le società di capitali e in pochi casi quella per le persone fisiche. Tutti i Cantoni assoggettano il patrimonio delle suddette corporazioni a un'imposta sul capitale secondo le disposizioni vigenti per le persone fisiche, applicando tuttavia nella maggior parte dei casi una tariffa speciale. Imposta minima Allo scopo di imporre pure le aziende che non si prefiggono di realizzare utili ma che rivestono un'importanza economica, alcuni Cantoni (LU, OW, NW, FR, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD e VS) assoggettano talune persone giuridiche a un'imposta minima calcolata sugli introiti lordi, sulla proprietà fondiaria o sul capitale investito. Questa imposta viene riscossa in luogo dell'imposta ordinaria quando essa è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale imponibile. Gli altri Cantoni e la Confederazione non conoscono una simile imposta. Nei Cantoni NW, SH e AG è inoltre applicabile, per le società di capitali e le società cooperative (ad eccezione delle società holding e di sede nel Cantone di SH), un'imposta minima a condizione che le imposte sull'utile e sul capitale non raggiungano assieme l'importo minimo del carico fiscale previsto dalle legislazioni tributarie. 63 5 L'imposta sulle successioni e donazioni Le imposte sulle successioni e donazioni non sono prelevate dalla Confederazione, bensì unicamente dai Cantoni. In pochi Cantoni la facoltà di prelevare imposte sulle successioni e donazioni spetta anche ai comuni. La maggior parte di questi non preleva però direttamente questa imposta ma partecipa solo al gettito dell'imposta cantonale. 15) Mentre la maggior parte dei Cantoni sottopone a imposta sia le successioni sia le donazioni, il Canton LU non assoggetta le donazioni16). Il Canton SZ non riscuote imposte né sulle successioni né sulle donazioni. L'imposta sulle successioni ha come oggetto la trasmissione di beni per successione legittima nonché mediante istituzione di erede o legatario. L'imposta sulle donazioni grava tutte le liberalità e assegnazioni fra vivi. Per donazione fa stato, di regola, la definizione data dal codice civile svizzero. Per quanto concerne la riscossione dell'imposta sulle successioni di beni mobili, questa spetta al Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio. La trasmissione dei beni immobili è per contro imponibile nel Cantone in cui si trovano i fondi. Anche per le donazioni vale lo stesso principio, per cui le donazioni di beni mobili sono soggette all'imposta nel Cantone in cui il donante era domiciliato al momento della donazione, mentre quelle di beni immobili sono assoggettate nei Cantoni in cui si trovano detti beni. L'imposta sulle successioni è quasi ovunque un'imposta sulle quote ereditarie, per cui è prelevata sulla parte di ogni erede o legatario. Un'imposta sulla massa successoria (vale a dire sull'insieme della successione di una persona defunta prima della divisione) è inoltre riscossa nel Cantone di SO. Il Canton GR preleva unicamente l'imposta sulla massa successoria e i suoi comuni possono prelevare in aggiunta un'imposta sulle quote ereditarie o sulla massa successoria. In tutti i Cantoni sono di principio assoggettati all'imposta i beneficiari dei beni trasmessi per successione, liberalità o donazione. In materia di imposta sulle successioni questi sono pertanto gli eredi e i legatari, mentre per l'imposta sulle donazioni sono i donatari. 15) Canton ZG: l'imposta è prelevata dal Cantone e il gettito spetta comunque ai comuni. 16) Canton LU: le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni prima della morte del de cuius vengono tuttavia incluse nel calcolo dell'imposta sulle successioni. 64 L'imposta sulle successioni e donazioni è un'imposta unica, riscossa una sola volta. Nel caso delle successioni viene di regola calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e, per le donazioni, sul valore delle stesse al momento della devoluzione dei beni. Di principio, per il calcolo di queste imposte è determinante il valore venale. Vi sono comunque regolamentazioni deroganti applicabili segnatamente per i titoli, gli immobili e le prestazioni d'assicurazione. Esenzioni fiscali, deduzioni personali o importi esenti da imposta differiscono notevolmente da Cantone a Cantone. • Il coniuge superstite è esonerato in tutti i Cantoni, ad eccezione del JU (deduzione 5'000 fr.).17) • Gli eredi diretti sono esonerati dall'imposta nella maggior parte dei Cantoni, ad eccezione di BE (deduzione 100'000 fr.), AI (deduzione 50'000 fr.), GR (minimo esonerato 13'000 fr.), VD (esenzione per i primi 250'000 fr., in seguito deduzione decrescente che scompare a 500'000 fr.), NE (deduzione 50'000 fr.) e JU (deduzione 5'000 fr.).18) • Gli ascendenti diretti invece sono esonerati solo in alcuni Cantoni (UR, OW, ZG, FR, AR, TI, VS e GE). In tutti gli altri Cantoni essi sono tassati, anche se nella maggior parte dei Cantoni sono previste deduzioni personali (importi in franchigia) che variano tra i 500 e i 200'000 franchi. Le tariffe d'imposta in materia di successioni e donazioni, che nella maggior parte dei Cantoni sono identiche per le due imposte, sono pressoché tutte strutturate secondo il principio della progressione. L'onere fiscale tiene generalmente conto del grado di parentela e/o del valore della devoluzione. Per quanto concerne le successioni, la tassazione è allestita generalmente sulla base dell'inventario successorio che deve essere eretto al momento del decesso. L'imposta sulle donazioni si fonda su una dichiarazione d'imposta che, nella maggior parte dei Cantoni, deve essere consegnata dal beneficiario della donazione. 17) Canton JU: nel 2003 il Parlamento ha accolto una mozione che prevede l'esenzione del coniuge superstite. Questa misura dovrebbe essere attuata nel quadro della revisione in corso della legge sulle imposte di successione e di donazione ed entrare probabilmente in vigore a partire dal 2006. 18) Canton BE: nel mese di novembre del 2004 il Gran Consiglio ha deciso una modifica di legge che prevede l'esenzione degli eredi diretti dall'imposta sulle successioni. Fatto salvo un referendum, questa esenzione dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1.1.2006. Canton LU: anche se il Cantone non prevede un'imposta sulle successioni, i comuni possono prelevare un'imposta sull'eredità dei discendenti diretti (importo esente da imposta: 100'000 fr.). 65 6 L'imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili Le vincite alle lotterie, allo Sport-Toto (concorso di pronostici degli esiti di partite di calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse) sono tassate in tutti i Cantoni. In alcuni Cantoni (BE, SZ, TI, VS e JU), queste vincite vengono tassate separatamente dagli altri redditi secondo un'aliquota o tariffa speciale.19) In tutti gli altri Cantoni tali vincite soggiacciono congiuntamente al rimanente reddito all'imposta ordinaria sul reddito. Molti Cantoni tassano queste vincite solo a contare da un determinato importo. Le vincite ai giochi di fortuna nelle case da gioco svizzere (casinò) sono esenti da imposta. 7 7 li ili i i l d bili i Gli utili in capitale da sostanza mobiliare privata Gli utili da sostanza mobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza mobiliare privata come titoli, dipinti ecc. non sono tassati né dalla Confederazione né dai Cantoni. 8 L'imposta sugli utili immobiliari Ai fini dell'imposta federale diretta, gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della sostanza immobiliare privata sono espressamente esenti da imposta. Per contro, tutti i Cantoni prelevano un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti con l'alienazione di fondi del contribuente. In circa la metà dei Cantoni tutti gli utili da sostanza immobiliare sono sottoposti a un'imposta speciale, la cosiddetta imposta sugli utili immobiliari, che viene prelevata sugli utili conseguiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Si tratta di un'imposta esclusiva, per cui gli utili soggiacciono esclusivamente a questa imposta e non sono dunque sottoposti a nessun'altra imposizione. 20) Gli altri Cantoni assoggettano a questa imposta speciale soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza privata delle persone fisiche. Per contro gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla sostanza commerciale (dagli attivi di un lavoratore indipendente o di una persona giuridica) oppure provenienti dal commercio immobiliare soggiacciono per contro alla normale imposta sul reddito rispettivamente sull'utile e vengono cumulati al rimanente reddito rispettivamente utile. 19) Canton BE: le vincite alle lotterie sono tassate contemporaneamente con gli altri redditi, ma sono imposte separatamente mediante una tariffa speciale. 20) Canton TG: questa imposta speciale riguarda solo le persone fisiche e le società di persone. Gli utili in capitale della maggior parte delle persone giuridiche soggiacciono come gli altri redditi imponibili all'imposta sugli utili. 66 9 L'imposta immobiliare Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, più della metà dei Cantoni preleva anche un'imposta sulla proprietà fondiaria. Questa imposta immobiliare periodica è riscossa annualmente. Essa è essenzialmente un'imposta comunale. Nei casi in cui è una mera imposta cantonale, il comune interessato partecipa di regola in misura cospicua al suo gettito. Tutti i comuni dei Cantoni LU, SG, TI, VS e JU prelevano un'imposta comunale sugli immobili di proprietà di persone fisiche e giuridiche situati nel Cantone, mentre nei Cantoni BE, FR, AI, GR e VD i comuni possono, ma non devono, prelevare una simile imposta (imposta comunale «facoltativa»). Nei Cantoni TG e GE, l'imposta immobiliare è riscossa solo dal Cantone (nessuna imposta comunale) e grava gli immobili appartenenti a persone fisiche e giuridiche. Oltre all'imposta comunale, i Cantoni FR, TI e VS prelevano un'imposta cantonale sugli immobili di proprietà di persone giuridiche. Il Canton VD preleva inoltre un'imposta supplementare cantonale e comunale facoltativa, ma solo su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. Sono invece esentati gli immobili - o parti di essi - che le persone giuridiche utilizzano a scopi commerciali o industriali. Il Canton NE riscuote soltanto un'imposta su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. È la sola imposta immobiliare riscossa in questo Cantone (imposta cantonale e comunale facoltativa). L'immobile è tassato nel luogo in cui è situato sicché il domicilio del contribuente non riveste nessuna importanza. Ai fini del calcolo dell'imposta, gli immobili non agricoli sono colpiti generalmente sulla base del valore di stima ufficiale o venale, mentre per quelli agricoli e forestali l'imposta è commisurata al valore di reddito. Per sua natura, l'imposta immobiliare viene calcolata sul valore lordo dell'immobile, ossia senza tener conto dei debiti che lo gravano, che non possono quindi essere dedotti. Questa imposta è sempre proporzionale. L'aliquota è espressa in permille e varia tra lo 0,3 e il 3,0 per mille del valore di stima ufficiale o venale rispettivamente del valore di reddito. Dieci Cantoni (LU, OW, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG e TI) prelevano oltre all'eventuale imposta immobiliare anche una cosiddetta imposta minima sugli immobili delle persone giuridiche, qualora quest'ultima sia superiore alla somma dell'imposta sull'utile e sul capitale rispettivamente superiore all'imposta minima sugli introiti lordi. Il Cantone di OW prevede un'imposta analoga anche per gli immobili di persone fisiche. I Cantoni ZH, UR, SZ, NW, GL, ZG, BL e SO non prelevano nessuna imposta immobiliare. 67 10 La tassa di mutazione La tassa di mutazione è un'imposta sulle operazioni nell'ambito della circolazione giuridica e grava tutti i trasferimenti di proprietà dei beni immobili (e i diritti a essa connessi) siti nel Cantone o nel comune. Oggetto di questa tassa è quindi il passaggio di proprietà come tale. La tassa sui trasferimenti di proprietà è prelevata in quasi tutti i Cantoni e generalmente è riscossa dal Cantone stesso. Solo nei Cantoni di SZ, AR, SG e GR essa è riscossa quale imposta comunale, mentre nei Cantoni FR e VD oltre al Cantone anche i comuni possono prelevare questa tassa. Se solo il Cantone preleva questa tassa, i comuni partecipano a volte al suo gettito. I Cantoni di ZH, UR, GL, SH e AG non prelevano una vera e propria tassa sui trasferimenti di proprietà ma unicamente tasse d'iscrizione al registro fondiario o emolumenti amministrativi. Questa tassa è calcolata in linea di principio sul prezzo d'acquisto. Senza accordo contrario, essa è di solito pagata dall'acquirente dell'immobile (persona fisica o giuridica). Nei Cantoni OW, BL e AR è, senza accordo contrario, sopportata in parti eguali dall'acquirente e dal venditore. Le tariffe d'imposta sono normalmente proporzionali (= aliquote d'imposta fisse) e nella maggior parte dei Cantoni e comuni variano tra l'1 e il 3 per cento del prezzo d'acquisto. 68 11 La tassa cantonale sulle case da gioco Tutti i Cantoni con un casinò in possesso di concessione B hanno adeguato la loro legislazione tributaria e introdotto un'imposta sulle case da gioco, prelevata sul prodotto lordo dei giochi, che non può comunque superare il 40 per cento della tassa complessiva sulle case da gioco spettante alla Confederazione. I Cantoni che hanno ottenuto una concessione B sono BE, SZ, FR, SH, SG, GR, TI, VS, GE e JU. 12 La tassa professionale (taxe professionnelle) I comuni del Canton GE sono autorizzati a prelevare questa tassa presso le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente, un'azienda commerciale, artigianale o industriale o posseggono uno stabilimento d'impresa o una filiale sul loro territorio. Le aziende agricole non vi sono assoggettate. La tassa dovuta è calcolata sulla base di coefficienti applicabili alla cifra d'affari annua, ai canoni di locazione annui dei locali commerciali e all'effettivo numero delle persone occupate nell'impresa. 69 B ) IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO 1 L'imposta di circolazione Per poter circolare, tutti i veicoli a motore e i rimorchi il cui luogo di stazionamento è la Svizzera devono essere regolarmente immatricolati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli a motore e il rilascio dei titoli d'immatricolazione e delle targhe di controllo a nome del detentore del veicolo sono di competenza dei Cantoni, generalmente dell'Ufficio della circolazione del suo Cantone di domicilio. 21) Questi veicoli a motore e rimorchi soggiacciono ad un'imposta di circolazione che viene riscossa annualmente in tutti i Cantoni. Solo i veicoli immatricolati a nome della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni e delle loro suddivisioni nonché a nome delle rappresentanze di Stati esteri sono esonerati dal pagamento dell'imposta. Il detentore del veicolo, a nome del quale sono rilasciate la licenza di circolazione e le targhe di controllo, è tenuto a pagare l'imposta. 22) L'ammontare dell'imposta dipende dal genere del veicolo. I criteri di calcolo si fondano sempre su caratteristiche tecniche, che variano da Cantone a Cantone (ad es. numero di CV fiscali, cilindrata, carico utile, peso utile, peso totale o a vuoto). L'onere fiscale di uno stesso veicolo varia considerevolmente da un Cantone all'altro. I Cantoni nei quali esiste un'imposta sulle imbarcazioni tassano in particolare i battelli a motore, i battelli a vela e le navi da carico. Queste imbarcazioni devono essere immatricolate presso la competente autorità cantonale. 21) Dal 1° gennaio 2003 l'imposta di circolazione per i Cantoni di OW e NW è riscossa da un Servizio comune della sicurezza stradale. 22) A differenza di alcuni Stati vicini, in Svizzera le targhe di controllo del veicolo sono abbinate al suo detentore (fintanto che questo rimane nel medesimo Cantone). In caso di cambiamento di detentore del veicolo le targhe non seguono quindi il veicolo. 70 2 L'imposta sui cani Tutti i Cantoni e/o comuni prelevano ogni anno un'imposta sui cani che in alcuni Cantoni può variare a seconda della taglia o del peso del cane. All'interno dello stesso Cantone l'ammontare dell'imposta può talvolta variare da comune a comune. Nella maggior parte dei Cantoni, in determinati casi (cani da salvataggio, cani guida per ciechi ecc.) sono però previsti sgravi o esoneri fiscali. 3 L'imposta sugli spettacoli Si tratta di un'imposta sugli spettacoli di pubblico interesse che viene prelevata con la vendita dei biglietti di entrata includendola nel prezzo del biglietto (di regola 10% del prezzo d'entrata o delle entrate lorde) o sotto forma di una tassa globale. Essa è prelevata nei Cantoni LU, FR, SO, AR, SG, GR, TI (solo sugli spettacoli cinematografici), VD, NE e JU come imposta cantonale o comunale (in questo caso di solito facoltativa). 4 L'imposta di bollo e le tasse d'iscrizione Oltre alle tasse di bollo federali, cinque Cantoni (BS, TI, VD, VS e GE) prelevano anche imposte di bollo cantonali. Oggetto di questa imposta sono documenti (sentenze, documenti di legittimazione, patenti e autorizzazioni, estratti da registri ecc.) rilasciati da autorità giudiziarie o amministrative a privati, certi atti o allegati (istanze, ricorsi ecc.) inoltrati da privati alle summenzionate autorità nonché documenti relativi a negozi giuridici di ogni genere (contratti per scrittura privata, atti notarili, cartelle ipotecarie, appalti, testamenti, ricevute ecc.). Il Canton VS preleva inoltre l'imposta di bollo sulle carte da gioco. Il Canton GE riscuote tasse d'iscrizione. Queste sono simili all'imposta di bollo e sono prelevate sull'iscrizione, obbligatoria e facoltativa, di documenti pubblici e privati in un registro ufficiale. Materialmente queste imposte rivestono un carattere fiscale. In virtù dell'articolo 134 Cost. non possono essere gravati da imposte di bollo o da tasse d'iscrizione cantonali o comunali i documenti che la legislazione federale assoggetta secondo l'articolo 132 capoverso 1 Cost. alla tassa di bollo federale o che dichiara esenti. 71 5 La tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe In quasi tutti i Cantoni l'organizzazione di lotterie, tombole ecc. è soggetta a tasse, prelevate il più delle volte dal Cantone e in casi rari dai comuni. Alle volte i comuni partecipano ai proventi delle tasse riscosse dal Cantone. Nella maggior parte dei casi questa tassa è intesa come tassa d'autorizzazione; in pochi Cantoni riveste carattere fiscale. I singoli Cantoni disciplinano in modo molto differente quali manifestazioni debbano essere assoggettate alla tassa. Lo stesso dicasi per l'importo della medesima. In generale la tassa dipende dalla quantità dei biglietti o delle cartelle venduti (applicando un'aliquota fissa, decrescente o progressiva) oppure da altri criteri (come ad es. le dimensioni della sala in cui si tiene la manifestazione). 72 C ) ALTRI TRIBUTI 1 La tassa di soggiorno La maggior parte dei Cantoni preleva una tassa di soggiorno (tassa sui pernottamenti) la cui riscossione ha luogo di regola per il tramite dei locali Enti del turismo. 2 L'imposta sugli impianti idraulici In quattro Cantoni (NW, GL, GR e VS) i titolari di impianti idraulici al beneficio di una concessione cantonale versano, sulla base della sovranità cantonale in materia tributaria, una tassa pubblica, ossia l'imposta sugli impianti idraulici. Da questo tributo occorre distinguere la tassa dell'acqua potabile che è riscossa in base alla facoltà di disporre delle acque (sovranità sulle acque) e che rappresenta un indennizzo per il consumo d'acqua. 73 3 L'imposta sulle affissioni pubblicitarie Il Canton UR assoggetta a un'imposta speciale le affissioni pubblicitarie a scopo lucrativo, le proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni sonore (imposta cantonale). 4 L'imposta sulle pigioni I comuni del Canton VD possono riscuotere su tutte le pigioni percepite su fondi situati nel comprensorio comunale un'imposta pari al massimo al 3 per cento. L'imposta è dovuta dal locatario o dal proprietario che vive nel proprio immobile. Per pigioni non commerciali la legge sulle imposte comunali prevede una deduzione a titolo di oneri famigliari. A nostra conoscenza nessun comune vodese riscuote tuttora questa imposta. 74 75 Nota: Le statistiche contenute nelle pagine seguenti si riferiscono all'anno 2003. Sono state elaborate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e tratte dall'opuscolo «L'onere fiscale in Svizzera» pubblicato dall'Ufficio federale di statistica. A seguito di revisioni delle leggi tributarie e degli automatismi d'adeguamento al rincaro, i confronti intercantonali dell'onere fiscale subiscono ogni anno considerevoli variazioni. Chi desidera ottenere dati più recenti può rivolgersi all'Ufficio federale di statistica, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel (tel. 032/ 713 60 60; www.statistik.admin.ch). 76 Onere fiscale gravante il reddito di una persona coniugata, con attività lucrativa dipendente, senza figli, nel 2003 (Imposte cantonali, comunali, di culto e imposta federale diretta) Ipotesi: Soggetto fiscale: reddito lordo del lavoro secondo certificato di salario Deduzioni: = 5,05% = 1,25% = 5,00% = 5,70% contributi AVS, AI e IPG contributo AD contributi alla Cassa pensioni premi per assicurazioni delle persone nonché interessi e capitali di risparmio ./. eventuali riduzioni dei premi delle casse malati (a seconda dei Cantoni i limiti minimi e massimi sono differenti) = Deduzione forfettaria per spese professionali: 3% del salario netto, al minimo 1'900 fr., al massimo 3'800 fr. = Deduzione personale (non per tutti i Cantoni) Capoluogo cantonale Reddito lordo del lavoro in franchi 30'000 50'000 80'000 100'000 200'000 2'674 2'939 6'162 8'993 27'377 Berna 915 381 8'305 12'165 34'647 Lucerna 890 3'704 8'085 11'526 31'575 1'255 3'145 7'522 10'769 32'205 638 2'172 4'630 6'656 19'024 1'437 3'445 7'560 10'673 27'280 355 2'199 6'013 8'764 23'855 1'262 3'595 7'784 11'443 31'765 Zugo 228 1'193 3'505 5'105 16'564 Friburgo 971 3'743 8'632 12'601 35'703 Soletta 861 3'209 9'343 13'646 38'686 Basilea 622 3'689 9'468 14'326 38'696 Liestal (BL) 871 3'348 8'459 12'631 36'663 Sciaffusa 842 3'240 8'121 11'819 33'733 Herisau (AR) 821 3'013 7'639 11'259 30'636 Appenzello (AI) 750 2'270 5'453 8'220 23'842 San Gallo 660 2'870 7'920 12'021 36'360 Coira (GR) 663 2'295 6'178 9'690 30'730 Aarau (AG) 421 1'809 5'510 8'588 28'927 Frauenfeld (TG) 496 2'972 7'592 10'922 32'138 Bellinzona (TI) 377 1'255 5'238 8'883 31'035 Losanna (VD) --- 2'532 9'426 12'976 34'830 Sion (VS) 976 3'401 7'610 10'805 35'256 Neuchâtel 650 2'791 9'042 13'643 38'706 Ginevra 25 1'293 6'628 10'783 34'827 Delémont (JU) 808 3'864 9'916 14'239 38'273 --- 144 762 1'480 10'417 Zurigo Altdorf (UR) Svitto Sarnen (OW) Stans (NW) Glarona Confederazione 77 Onere fiscale gravante la sostanza di una persona coniugata, abile al lavoro, senza figli, nel 2003 (Imposte cantonali, comunali e di culto) Ipotesi: Sostanza netta Capoluogo cantonale 78 Sostanza netta in franchi 50'000 100'000 300'000 500'000 1'000'000 Zurigo --- - 191 610 2'148 Berna --- - 967 1'924 4'874 Lucerna --- - 985 2'047 5'041 Altdorf (UR) --- - 609 1'490 4'468 Svitto --- - 439 1'025 2'489 Sarnen (OW) --- 192 959 1'727 3'646 Stans (NW) --- 55 425 795 1'719 Glarona --- --- 762 1'524 3'429 Zugo --- --- 109 445 2'106 Friburgo --- 123 1'599 2'870 6'970 Soletta --- --- 813 2'113 5'363 Basilea --- --- 900 1'800 5'150 Liestal (BL) --- --- 538 1'841 6'529 Sciaffusa --- --- 585 1'638 5'616 Herisau (AR) --- --- 875 1'859 4'374 Appenzello (AI) --- --- 609 1'218 2'741 San Gallo --- --- 900 2'100 5'100 Coira (GR) --- 98 709 1'540 4'104 Aarau (AG) --- --- 449 1'305 3'820 Frauenfeld (TG) --- ---- 658 1'316 3'558 Bellinzona (TI) --- --- 546 1'482 4'154 Losanna (VD) --- --- 1'241 2'704 6'597 Sion (VS) 22 223 1'136 2'211 5'243 Neuchâtel --- 52 1'192 2'591 6'840 Ginerva --- --- 784 1'929 5'467 Delémont (JU) --- 190 996 1'993 5'089 Onere fiscale delle devoluzioni d'eredità nel 2003 Ipotesi: Soggetto fiscale: Soggetto fiscale: Eredi di diversi gradi di parentela Devoluzioni di differenti importi Grado di parentela Cantone Devoluzioni a figli in franchi 50'000 100'000 Devoluzioni a coniugi con figli in franchi 500'000 50'000 100'000 500'000 Zurigo --- --- --- --- --- --- Berna --- --- 5'500 --- --- --- Lucerna --- --- --- --- --- --- Uri --- --- --- --- --- --- Svitto --- --- --- --- --- --- Obvaldo --- --- --- --- --- --- Nidvaldo --- --- --- --- --- --- Glarona --- --- --- --- --- --- Zugo --- --- --- --- --- --- Friburgo --- --- --- --- --- --- Soletta (1) --- --- --- --- --- --- Basilea Città --- --- --- --- --- --- Basilea Campagna --- --- --- --- --- --- Sciaffusa --- --- --- --- --- --- Appenzello Esterno --- --- --- --- --- --- Appenzello Interno --- 750 6'750 --- --- --- San Gallo --- --- --- --- --- --- Grigioni (1) --- --- --- --- --- --- Argovia --- --- --- --- --- --- Turgovia --- --- --- --- --- --- Ticino --- --- --- --- --- --- Vaud --- 984 14'295 --- 984 14’295 Vallese --- --- --- --- --- --- Neuchâtel 1'500 3'000 15'000 --- --- --- Ginevra 1'300 3'050 21'550 1’300 3’050 21’550 500 1'125 9'500 500 1’125 9’500 Lucerna (Città) 700 1'500 9'500 --- --- --- Friburgo (Città) --- --- --- --- --- --- 350 1'020 9'700 --- --- --- --- 984 14'295 --- 984 14'295 Giura Comuni Coira Losanna (2) Per le note, si veda a piè della pagina seguente 79 Degré Grade do di parenté parentela Cantons Cantone Devoluzioni a fratelli o sorelle in franchi Devoluzioni a non parenti in franchi 50'000 100'000 500'000 50'000 100'000 500'000 Zurigo 2'250 6'750 67'500 7'200 16'800 140'400 Berna 2'400 5'400 43'800 6'400 14'400 116'800 Lucerna 4'200 9'000 57'000 14'000 30'000 190'000 Uri 3'000 7'000 50'000 9'000 21'000 150'000 Svitto --- --- --- --- --- --- Obvaldo --- --- --- 10'000 20'000 100'000 Nidvaldo 2'500 5'000 25'000 7'500 15'000 75'000 Glarona 1'816 4'086 44'492 4'540 10'215 111'230 Zugo 2'040 4'320 28'360 5'100 10'800 70'900 Friburgo 3'000 6'000 30'000 15'000 30'000 150'000 Soletta (1) 3'426 9'115 50'000 10'279 27'344 150'000 Basilea Città 3'600 7'350 52'290 10'800 22'050 156'870 Basilea Campagna 4'725 11'800 76'091 12'600 31'467 202'909 Sciaffusa 2'600 7'800 70'600 6'500 19'500 176'500 Appenzello Esterno 9'900 20'900 108'900 14'400 30'400 158'400 Appenzello Interno 2'700 5'700 29'700 9'000 19'000 99'000 San Gallo 8'000 18'000 98'000 12'000 27'000 147'000 --- --- --- --- --- --- Argovia 3'000 6'000 73'800 6'000 12'000 109'200 Turgovia 2'500 6'000 70'000 5'000 12'000 140'000 Ticino 3'485 7'947 59'917 10'455 23'842 179'752 Vaud 3'498 8'118 62'500 10'494 24'354 125'000 Vallese 5'000 10'000 50'000 12'500 25'000 125'000 Neuchâtel 7'500 15'000 75'000 22'500 45'000 225'000 Ginevra 8'694 17'619 107'919 24'696 49'896 268'296 Giura 4'219 10'312 70'312 11'250 27'500 187'500 Lucerna (Città) --- --- --- --- --- --- Friburgo (Città) 2'000 4'000 20'000 10'000 20'000 100'000 Coira 1'750 5'100 48'500 5'250 15'300 145'500 Losanna (2) 3'498 8'118 62'500 10'494 24'354 125'000 Grigioni (1) Comuni Osservazioni: Le imposte sono strutturate in modo progressivo, a seconda: del grado di parentela dell'ammontare della devoluzione dell'ammontare della sostanza degli eredi (in molti comuni del Canton GR). 1) 2) Cantoni che riscuotono un'imposta sulla massa successoria: SO: tra lo 0,8 e l'1,2 per cento oltre all'imposta sulle quote ereditarie; GR: tra l'1,0 e il 4,0 per cento in luogo dell'imposta sulle quote ereditarie. I comuni possono riscuotere supplementi di al massimo il 100 per cento dell'imposta cantonale. 80 Onere fiscale di una società anonima con un utile netto di 600'000 franchi nonché con un capitale e riserve pari a 2 milioni di franchi nel 2003 (Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD) Utile netto in franchi determinante ai fini del calcolo dell'imposta Capoluogo cantonale Imposta in franchi Cantone e comune (1) Confederazione TOTALE Utile netto 600'000 franchi (2) Zurigo 450'100 111'633 38'258 149'891 Berna 470'700 89'270 40'009 129'279 Lucerna 479'100 80'212 40'724 120'936 Altdorf (UR) 453'200 108'254 38'522 146'776 Svitto 483'700 75'230 41'114 116'344 Sarnen (OW) 476'500 82'940 40'502 123'442 Stans (NW) 490'000 68'376 41'650 110'026 Glarona 450'800 110'869 38'318 149'187 Zugo 505'000 52'101 42'925 95'026 Friburgo 463'000 97'695 39'355 137'050 Soletta (3) 444'800 117'371 37'808 155'179 Basilea 443'200 119'084 37'672 156'756 Liestal (BL) 437'900 124'843 37'221 162'064 Sciaffusa (3) 472'300 87'582 40'145 127'727 Herisau (AR) 488'300 70'175 41'505 111'680 Appenzello (AI) 495'300 62'643 42'100 104'743 San Gallo (3) 462'600 98'127 39'321 137'448 Coira (GR) 455'100 106'197 38'683 144'880 Aarau (AG) 464'600 95'875 39'491 135'366 Frauenfeld (TG) 3) 469'500 90'613 39'907 130'520 Bellinzona (TI) 471'400 88'581 40'069 128'650 Losanna (VD) 454'700 106'696 38'649 145'345 Sion (VS) 464'600 95'891 39'491 135'382 Neuchâtel 459'100 101'820 39'023 140'843 Ginevra (4) 448'500 113'413 38'122 151'535 Delémont (JU) 460'600 100'218 39'151 139'369 Osservazioni: 1) Comprese le imposte di culto 2) Utile netto prima della deduzione delle imposte pagate nell'esercizio 3) Distribuzione media supposta: 4,5 per cento del capitale e delle riserve imponibili, al massimo però il 70 per cento dell'utile netto 4) Senza tassa professionale (taxe professionelle fixe) 81 Appunti: 82 APPENDICE: 83 SGRAVI FISCALI PER CONIUGI (PANORAMICA) I Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la Confederazione e i Cantoni hanno introdotto - oltre ad eventuali deduzioni - determinate agevolazioni a favore delle coppie sposate: • Doppia tariffa: oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i coniugati (imposta federale diretta nonché Cantoni di ZH, BE, LU, UR, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TI, GE e JU). • Procedimento di splitting: i Cantoni SZ, NW, FR, AI, SG, AG, TG e NE applicano uno splitting totale o parziale, vale a dire l'imposizione del reddito complessivo della famiglia avviene all'aliquota che sarebbe applicabile al: = 50% del reddito complessivo: AI, SG e AG (splitting totale), = 52,63% del reddito complessivo: SZ e TG (divisore 1,9), = 55% del reddito complessivo: NE (divisore 1,8181), = 55,56% del reddito complessivo: NW (divisore 1,8), = 56% del reddito complessivo: FR (divisore 1,79). Ad esempio, il reddito complessivo di 100'000 franchi è quindi tassato ad AI, SG e AG all'aliquota applicabile a 50'000 franchi, a SZ e TG all'aliquota applicabile a 52'630 franchi, a NE all'aliquota applicabile a 55'000 franchi, a NW all'aliquota applicabile a 55'560 franchi e a FR all'aliquota applicabile a 56'000 franchi. Che cosa è lo «splitting»? Nel procedimento di splitting il reddito dei coniugi viene sempre cumulato. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta il reddito complessivo viene però diviso per un determinato divisore (per 2 in caso di splitting totale e da 1,1 a 1,9 in caso di splitting parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato alla relativa aliquota, di solito sostanzialmente più bassa. Esempio: In caso di splitting totale, l'aliquota d'imposta di un reddito complessivo di fr. 100'000 corrisponde a quella applicabile alla metà di questo importo, ossia a fr. 50'000. • Procedimento di splitting limitato: nel Cantone GR l'imposizione del reddito complessivo della famiglia avviene con un'aliquota applicabile al reddito complessivo ridotto del 40 per cento, ma almeno di 7'800 franchi e al massimo di 39'000 franchi. Nel Canton GR il sistema dello splitting parziale limitato è applicato anche ai concubini con figli: in questo caso per la determinazione dell'aliquota il reddito di ciascun concubino (con figli) è ridotto del 20 per cento (almeno di fr. 5'200, al massimo di fr. 26'000). 84 • Splitting limitato nel caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi: nei Cantoni UR e BL è applicato uno splitting limitato, ma solo se entrambi i coniugi non separati esercitano un'attività lavorativa o percepiscono una rendita proveniente da assicurazione sociale (indipendentemente dal commercio o dall'impresa dell'altro coniuge). Per determinare l'aliquota da applicare al reddito imponibile, viene dedotto un determinato importo dal reddito del lavoro più basso. Osservazione: Presso la Confederazione e tutti gli altri Cantoni si tiene conto della particolare situazione di entrambi i coniugi con attività lucrativa - che a parità di reddito complessivo, hanno un costo della vita più elevato rispetto ai coniugi con un solo reddito del lavoro - concedendo una speciale deduzione per doppia attività. • Imposizione secondo unità di consumo: per determinare l'aliquota applicabile, il reddito complessivo della famiglia viene diviso per un fattore che varia a seconda della composizione della stessa. Solo il Canton VD ha introdotto questo sistema. I fattori ammontano: = 1,0 per celibi/nubili, vedovi, divorziati e separati, = 1,8 per coniugi non separati, = 1,3 per celibi/nubili, vedovi, divorziati e separati con figli minorenni, studenti o figli che assolvono un tirocinio, nella propria economia domestica, ai quali il contribuente provvede interamente, = 0,5 per ogni figlio minorenne, studente o figlio che assolve un tirocinio, al quale il contribuente provvede interamente. La riduzione del reddito determinante per l'aliquota è tuttavia limitata verso l'alto. • Alcuni Cantoni adottano un altro sistema: OW (deduzione in percento dal reddito netto), VS (sconto d'imposta) e GE (sconto d'imposta oltre a doppia tariffa). Tutti questi procedimenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini. Osservazione: Il pacchetto fiscale, respinto nella votazione popolare del 16 maggio 2004, prevedeva di introdurre nell'ambito dell'imposizione della famiglia, tra l'altro, al posto dei suddetti sgravi, il metodo dello splitting (parziale o totale) sia a livello federale che cantonale per tutti i coniugi non separati (ancorandolo nella legge sull'armonizzazione fiscale). 85 II MATERIALE DIDATTICO IN MATERIA DI IMPOSTE Oltre al presente opuscolo, l'Ufficio d'informazione fiscale ha elaborato altro materiale didattico (in tedesco, francese e - in parte - in italiano), come ad esempio: • L'Opuscolo «Guida al futuro contribuente» che offre al lettore, in modo semplice e comprensibile nonché grazie a numerose illustrazioni, una panoramica degli aspetti legati all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche. L'opuscolo esamina inoltre approfonditamente una serie di situazioni di natura fiscale che i giovani devono sovente affrontare. Il presente opuscolo è stato in primo luogo concepito quale strumento didattico particolarmente adatto alle scuole, ma può altresì essere di grande utilità per i contribuenti. • Le INFORMAZIONI FISCALI: i due volumi che le compongono forniscono informazioni dettagliate sul sistema fiscale svizzero. Esse rappresentano un'opera di consultazione di cui dovrebbe essere dotata ogni biblioteca scolastica. (Attualmente sono disponibili solo in francese e tedesco). Questo materiale didattico destinato all'educazione civica in materia finanziaria e fiscale può essere consultato e ordinato gratuitamente al seguente indirizzo internet: www.estv.admin.ch/data/ist/i/index.htm Inoltre, esso è disponibile presso diversi centri didattici e di documentazione scolastica. Gli insegnanti possono però anche richiederlo gratuitamente all'Ufficio d'informazione fiscale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna (tel. 031 / 322 70 68). 86 III INDIRIZZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE CONTRIBUZIONI Servizi competenti: Nel seguente elenco figurano gli indirizzi delle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni nonché quelli dell'Ufficio d'informazione fiscale a Berna. Relazioni in materia Gli insegnanti che intendono organizzare relazioni in materia fiscale fiscale: nella loro scuola, possono rivolgersi per eventuali informazioni e per ottenere la necessaria documentazione alle Amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni. Materiale: Berna: Le Amministrazioni delle contribuzioni mettono a disposizione gratuitamente istruzioni e moduli d'imposta a scopi d'insegnamento o di formazione. Indirizzo: Ufficio d'informazione fiscale Eigerstrasse 65, 3003 Berna Materiale e informazioni: Tel. 031/322 70 68, fax 031/322 73 49 (materiale didattico, opuscoli «Guida per il futuro contribuente» e «Il sistema fiscale svizzero») [email protected] http://www.estv.admin.ch/data/ist/i/index.htm (rubrica: «documentazione» risp. «ordinazioni») E-Mail: Internet: _____________________________________________________________________________________ Aarau (AG) Indirizzo: Kantonales Steueramt, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau Telefono: 062/835 25 30 Fax: 062/835 25 39 E-Mail: [email protected] Internet: www.steuern.ag.ch _____________________________________________________________________________________ Altdorf (UR) Indirizzo: Amt für Steuern, Haus Winterberg, 6460 Altdorf Telefono: 041/875 22 44 Fax: 041/875 21 40 E-Mail: [email protected] Internet: www.ur.ch _____________________________________________________________________________________ Appenzello (AI) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, 9050 Appenzell Telefono: 071/788 94 01 Fax: 071/788 94 19 E-Mail: [email protected] Internet: www.steuern.ai.ch _____________________________________________________________________________________ Basilea (BS) Indirizzo: Steuerverwaltung, Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel Telefono: 061/267 81 81 Fax: 061/267 96 25 E-Mail: [email protected] / [email protected] Internet: www.steuerverwaltung.bs.ch 87 _____________________________________________________________________________________ Bellinzona (TI) Indirizzo: Divisione delle contribuzioni, Vicolo Sottocorte, 6501 Bellinzona Telefono: 091/814 39 58 Fax: 091/814 44 88 E-Mail: [email protected] Internet: www.ti.ch/fisco _____________________________________________________________________________________ Berna (BE) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Münstergasse 3, 3011 Bern Telefono: Infolinie: 0848 844 411 Fax: 031/633 40 10 E-Mail: [email protected] Internet www.sv.fin.be.ch _____________________________________________________________________________________ Coira (GR) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur Telefono: 081/257 21 21 Fax: 081/257 21 55 E-Mail: [email protected] Internet: www.stv.gr.ch _____________________________________________________________________________________ Delémont (JU) Indirizzo: Service cantonal des contributions Rue de la Justice 2, 2800 Delémont Telefono: 032/420 55 30 Fax: 032 420 55 31 E-Mail: [email protected] Internet: www.jura.ch/services/ctr/m-ctr.htm _____________________________________________________________________________________ Frauenfeld (TG) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld Telefono: 052/724 11 11 Fax: 052/724 14 00 E-Mail: [email protected] Internet: www.tg.ch/steuern _____________________________________________________________________________________ Friburgo (FR) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Rue Joseph-Piller 13, 1701 Freiburg Telefono: 026/305 11 11 Fax: 026/305 32 77 E-Mail: [email protected] Internet: www.fr.ch/scc/ _____________________________________________________________________________________ Ginevra (GE) Indirizzo: Administration fiscale cantonale, Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3 Telefono: 022/327 70 00 Fax: 022/327 55 97 E-Mail: (contatto via sito internet) Internet: www.geneve.ch/df _____________________________________________________________________________________ Glarona (GL) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Hauptstrasse 11/17, 8750 Glarus Telefono: 055/646 61 50 Fax: 055/646 61 98 E-Mail: [email protected] Internet: www.gl.ch 88 _____________________________________________________________________________________ Herisau (AR) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2 Telefono: 071/353 62 90 Fax: 071/353 63 11 E-Mail: [email protected] Internet: www.ar.ch _____________________________________________________________________________________ Losanna (VD) Indirizzo: Administration cantonale des impôts, Route de Berne 46, 1014 Lausanne Telefono: 021/316 21 21 Fax: 021/316 21 40 E-Mail: [email protected] Internet: www.aci.vd.ch _____________________________________________________________________________________ Liestal (BL) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Rheinstr. 33, 4410 Liestal Telefono: 061/925 51 11 Fax: 061/925 69 94 E-Mail: [email protected] Internet: www.steuern.bl.ch _____________________________________________________________________________________ Lucerna (LU) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Buobenmatt 1, 6002 Luzern Telefono: 041/228 51 11 Fax: 041/228 66 37 E-Mail: [email protected] Internet: www.steuernluzern.ch _____________________________________________________________________________________ Neuchâtel (NE) Indirizzo: Service cantonal des contributions Rue du Docteur-Coullery 5, 2301 La Chaux-de-Fonds Telefono: 032/889 64 20 Fax: 032/889 60 85 E-Mail: [email protected] Internet: www.ne.ch/impots _____________________________________________________________________________________ San Gallo (SG) Indirizzo: Kantonales Steueramt, Davidstr. 41, 9001 St. Gallen Telefono: 071/229 41 21 Fax: 071/229 41 02 E-Mail: [email protected] Internet: www.steuern.sg.ch _____________________________________________________________________________________ Sarnen (OW) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen Telefono: 041/666 62 94 Fax: 041/666 63 13 E-Mail: [email protected] Internet: www.obwalden.ch _____________________________________________________________________________________ Sciaffusa (SH) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen Telefono: 052/632 71 11 Fax: 052/632 72 98 E-Mail: [email protected] Internet: www.sh.ch 89 _____________________________________________________________________________________ Sion (VS) Indirizzo: Service cantonal des contributions Avenue de la Gare 35, 1951 Sion Telefono: 027/606 24 50 Fax: 027/606 24 53 E-Mail: [email protected] Internet: www.vs.ch _____________________________________________________________________________________ Soletta (SO) Indirizzo: Steueramt des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn Telefono: 032/627 87 87 Fax: 032/627 87 00 E-Mail: [email protected] Internet: www.steueramt.so.ch _____________________________________________________________________________________ Stans (NW) Indirizzo: Kantonales Steueramt, Bahnhofplatz 3, 6371 Stans Telefono: 041/618 71 27 Fax: 041/618 71 39 E-Mail: [email protected] Internet: www.nidwalden.ch _____________________________________________________________________________________ Svitto (SZ) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz Telefono: 041/819 11 24 Fax: 041/819 23 49 E-Mail: [email protected] Internet: www.sz.ch/rv/index.html _____________________________________________________________________________________ Zugo (ZG) Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung, Postfach 160, 6301 Zug Telefono: 041/728 33 11 Fax: 041/728 26 99 E-Mail: (contatto via sito internet) Internet: www.zug.ch/tax _____________________________________________________________________________________ Zurigo (ZH) Indirizzo: Kantonales Steueramt, Walcheplatz 1, 8090 Zürich 1 Telefono: 043/259 11 11 Fax: 043/259 42 87 E-Mail: (contatto via sito internet) Internet: www.steueramt.zh.ch 90