Il sistema fiscale svizzero
2005
CONFERENZA FISCALE SVIZZERA
COMMISSIONE PER L’INFORMAZIONE
Il sistema fiscale
svizzero
Caratteristiche
del sistema fiscale svizzero
Le imposte cantonali e
comunali
Le imposte della Confederazione
Oneri fiscali a confronto
Edizione 2005
8a edizione, 2005
Editore:
Conferenza fiscale svizzera
Commissione per l’informazione
Segreteria:
Ufficio d’informazione fiscale
3003 Berna
Illustrazioni:
Studio Erich Hänzi
3032 Hinterkappelen
Premessa
Il presente opuscolo è destinato anzitutto all'educazione civica nelle scuole medie e professionali.
Grazie a un linguaggio facilmente comprensibile e a una presentazione corredata di numerose
illustrazioni, esso offre al lettore una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una breve
descrizione delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni. Esso è
completato da una parte statistica che contiene segnatamente dati sull'onere fiscale gravante le
persone fisiche e giuridiche nei diversi Cantoni e un elenco degli indirizzi delle diverse
Amministrazioni delle contribuzioni.
L'opuscolo è edito dalla Commissione per l'informazione, organo della Conferenza fiscale svizzera,
di cui fanno parte tutte le amministrazioni fiscali cantonali nonché l'Amministrazione federale delle
contribuzioni. Questa Commissione si occupa tra l'altro delle relazioni pubbliche delle autorità
fiscali. Lo scopo è di curare i rapporti di fiducia tra il fisco e i contribuenti. La Commissione fornisce
quindi a questi ultimi e ad altre cerchie interessate - in particolare alle scuole - informazioni
oggettive in materia tributaria, contribuendo in tal modo a una migliore comprensione da parte
dell'opinione pubblica dei problemi di natura fiscale.
Il presente opuscolo può essere ordinato gratuitamente presso l'Ufficio d'informazione fiscale,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna (tel. 031/322 70 68; fax 031/322 73 49; e-mail [email protected]).
Esso è inoltre disponibile su internet all'indirizzo
www.estv.admin.ch/data/ist/i/index.htm,
rubrica «Documentazione».
COMMISSIONE INTERCANTONALE
D'INFORMAZIONE FISCALE
Il presidente:
(G. Salamin)
Sion, marzo 2005
1
Indice
Pagina
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Considerazioni generali .....................................................................................
Chi preleva le imposte in Svizzera? ..................................................................
Principi della sovranità fiscale ...........................................................................
L'ultima parola al Popolo ...................................................................................
Quali imposte conosce il sistema fiscale svizzero e da chi sono
prelevate? .........................................................................................................
Le quote delle imposte dirette e indirette sulle entrate fiscali complessive..........
Tassazione e riscossione delle imposte ............................................................
L'onere fiscale in Svizzera ..................................................................................
Evoluzione del sistema fiscale svizzero ............................................................
6
10
12
16
17
20
22
26
29
LE SINGOLE IMPOSTE
Le imposte della Confederazione ............................................................................
34
A)
Imposte sul reddito / sull'utile nonché altri tributi diretti .....................................
1
L'imposta federale diretta ........................................................................
2
L'imposta preventiva federale ...................................................................
3
La tassa federale sulle case da gioco........................................................
4
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare ................................................
34
34
38
40
41
B)
L'imposizione del consumo ...............................................................................
1
L'imposta sul valore aggiunto ..................................................................
2
Le tasse di bollo federali ..........................................................................
3
Le imposte speciali di consumo ...............................................................
42
42
46
50
C)
Dazi e tributi doganali ........................................................................................
1
Considerazioni generali ...........................................................................
2
Dazi d'importazione .................................................................................
54
54
54
Le imposte cantonali e comunali ............................................................................
56
A)
58
59
60
61
62
64
66
66
66
67
68
69
69
2
Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette ....................
1
L'imposta sul reddito delle persone fisiche ..............................................
2
L'imposta personale .................................................................................
L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche ........................................
3
4
L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche .......................
5
L'imposta sulle successioni e donazioni ..................................................
6
L'imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili .............................
7
Gli utili in capitale da sostanza mobiliare privata .................................... ..
8
L'imposta sugli utili immobiliari ................................................................
9
L'imposta immobiliare ..............................................................................
10
La tassa di mutazione ..............................................................................
11
La tassa cantonale sulle case da gioco ...................................................
12 La tassa professionale (taxe professionnelle) ...........................................
Pagina
B)
Imposte sul possesso e sul dispendio ............................................................................
1
L'imposta di circolazione ......................................................................................
2
L'imposta sui cani .................................................................................................
3
L'imposta sugli spettacoli ......................................................................................
4
L'imposta di bollo e le tasse d'iscrizione ...............................................................
5
La tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe .................................................
70
70
71
71
71
72
C)
Altri tributi .......................................................................................................................
1
La tassa di soggiorno ............................................................................................
2
L'imposta sugli impianti idraulici ...........................................................................
3
L'imposta sulle affissioni pubblicitarie ...................................................................
4
L'imposta sulle pigioni ..........................................................................................
73
73
73
74
74
ONERI FISCALI A CONFRONTO
Imposta sul reddito delle persone fisiche .................................................................................
Imposta sulla sostanza delle persone fisiche ...........................................................................
Imposta sulle successioni .........................................................................................................
Onere fiscale di una società anonima ......................................................................................
77
78
79
81
APPENDICE
I
II
III
Sgravi fiscali per coniugi (panoramica) .............................................................................
Materiale didattico in materia di imposte ..........................................................................
Indirizzi delle Amministrazioni delle contribuzioni .............................................................
84
86
87
Abbreviazioni
AVS
=
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AD
=
Assicurazione contro la disoccupazione
AFC
=
Amministrazione federale delle contribuzioni
AI
=
Assicurazione per l'invalidità
Cost.
=
Costituzione federale della Confederazione Svizzera
IFD
=
Imposta federale diretta
IPG
=
Indennità per perdita di guadagno
IVA
=
Imposta sul valore aggiunto
Nelle tabelle:
A
=
Austria
GB
=
Gran Bretagna
CH
=
Svizzera
I
=
Italia
D
=
Germania
NL
=
Paesi Bassi
F
=
Francia
S
=
Svezia
3
I NOMI DEI CANTONI SONO ABBREVIATI COME SEGUE:
AG
=
Argovia
NW
=
Nidvaldo
AI
=
Appenzello Interno
OW
=
Obvaldo
AR
=
Appenzello Esterno
SG
=
San Gallo
BE
=
Berna
SH
=
Sciaffusa
BL
=
Basilea Campagna
SO
=
Soletta
BS
=
Basilea Città
SZ
=
Svitto
FR
=
Friburgo
TG
=
Turgovia
GE
=
Ginevra
TI
=
Ticino
GL
=
Glarona
UR
=
Uri
GR
=
Grigioni
VD
=
Vaud
JU
=
Giura
VS
=
Vallese
LU
=
Lucerna
ZG
=
Zugo
NE
=
Neuchâtel
ZH
=
Zurigo
4
5
Caratteristiche del sistema fiscale svizzero
1
CONSIDERAZIONI GENERALI
Per sistema fiscale la scienza finanziaria intende l'insieme delle imposte prelevate in un Paese,
anche se fra di loro non vi è necessariamente
SISTEMA FISCALE
alcuna relazione. La dottrina distingue fra
sistema fiscale tradizionale o storico e sistema
fiscale razionale o teorico, a seconda che si
sia sviluppato nel corso del tempo, più per caso
che sulla base di una pianificazione, o che sia
TRADIZIONALE
RAZIONALE
stato invece strutturato intenzionalmente sulla
O STORICO
O TEORICO
base di conoscenze scientifiche.
Secondo la dottrina finanziaria, il sistema fiscale svizzero ha un carattere storico. Esso riflette la
struttura federalista della Confederazione.
Ciascuno dei 26 Cantoni ha così una propria legislazione tributaria che grava diversamente il
reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale, gli utili immobiliari nonché altri oggetti fiscali.
I circa 2'800 comuni possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi
nell'ambito della tariffa base cantonale rispettivamente dell'imposta cantonale dovuta.
Anche la Confederazione tassa il reddito, ma le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da
altre fonti, come l'imposta sul valore aggiunto, i dazi e le imposte speciali sul consumo.
6
Come si è giunti a questo sistema fiscale?
Ai tempi della Repubblica Elvetica (1798 - 1803) la Svizzera conobbe il suo primo, e finora unico,
sistema fiscale unitario che, in verità, esisteva in parte solo sulla carta e non era mai stato
pienamente applicato.
Dopo la caduta della Repubblica Elvetica e il ritorno al federalismo, i Cantoni riacquisirono
l'autonomia fiscale e svilupparono sistemi fiscali propri con accentuate diversità sia nella struttura
degli stessi sistemi che nell'elaborazione delle
SVIZZERA PRIMA DEL 1848:
varie imposte.
FEDERAZIONE DI STATI
Alcuni Cantoni reintrodussero quindi le imposte
indirette in vigore prima della Rivoluzione
francese, soprattutto le imposte sul consumo
(dazi, pedaggi e altri tributi doganali), mentre altri
Cantoni mantennero le imposte del sistema della
Fonti fiscali dei Cantoni:
Repubblica Elvetica, come in particolare l'imposta
• dazi, pedaggi e altri tributi doganali
sulla sostanza.
• imposte sulla sostanza
Con la nascita dello Stato federativo nel 1848 questo ordinamento fiscale subì un profondo
cambiamento. La sovranità in materia di diritti doganali passò completamente alla Confederazione
e, per compensare queste perdite, i Cantoni furono costretti a procurarsi le loro entrate fiscali
tassando la sostanza e il reddito, sicché nel corso del XIX secolo le imposte dirette segnatamente le imposte sulla sostanza acquisirono gradualmente una posizione di
predominanza nei sistemi tributari cantonali, mentre le imposte indirette persero d'importanza.
Tuttavia, sotto forma di dazi esse costituivano la spina dorsale delle finanze federali.
Questa ripartizione delle fonti fiscali rimase
immutata fino al 1915.
Già allora risultò evidente che l'imposta sulla
sostanza era poco flessibile per soddisfare i
crescenti fabbisogni finanziari dei Cantoni. Anche
il sistema fiscale della Confederazione aveva
raggiunto i limiti delle sue capacità, per cui non
poteva essere ulteriormente sollecitato.
STATO FEDERATIVO SVIZZERO 1848
Fonti fiscali della
Confederazione:
Fonti fiscali dei
Cantoni:
• dazi
• sostanza
• reddito
A seguito della Prima guerra mondiale e delle sue ripercussioni finanziarie, la Confederazione e i
Cantoni furono costretti a modificare profondamente la loro legislazione e il loro sistema fiscale.
Di conseguenza fu necessario abbandonare il principio politico sviluppatosi nel corso degli anni,
secondo cui le imposte dirette spettavano ai Cantoni e quelle indirette alla Confederazione.
7
Gli elevati costi in materia di difesa
nazionale obbligarono la Confederazione
a prelevare anche imposte dirette che,
ad eccezione del 1933, riscuoterà a titolo
provvisorio sino alla fine del 2020.
A loro sostegno è sempre stata invocata
la situazione delle finanze della
Confederazione che comportò parimenti
l'introduzione di altre imposte federali,
come dimostra la seguente tabella:
Introduzione e durata delle singole imposte federali
Riscossa
dal 1849
dal 1878
dal 1887
1915-1920
1916-1917
dal 1918
1921-1932
dal 1933
dal 1934
1934-1940
1939-1946
1940-1942
dal 1941
dal 1941
1941-1954
1941-1945
1942-1959
dal 1944
1945-1947
dal 1997
dal 2000
8
Genere d'imposta
Dazi
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (precedentemente
Tassa d'esenzione dal servizio militare)
Imposizione delle bevande distillate
Imposta sui profitti di guerra
Imposta di guerra
Tasse di bollo federali
Nuova imposta di guerra straordinaria
Imposta sul tabacco
Imposta sulle bevande (Imposta sulla birra)
Tributo di crisi
Imposta sui profitti di guerra
Contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale
Imposta per la difesa nazionale / Imposta federale diretta (dal 1.1.1983)
Imposta sulla cifra d'affari / Imposta sul valore aggiunto (dal 1.1.1995)
Imposta compensativa
Contributo degli emigranti alla difesa nazionale
Imposta sul lusso
Imposta preventiva
Nuovo contributo per il sacrificio per la difesa nazionale
Imposizione degli oli minerali e imposizione degli autoveicoli
(precedentemente dazi doganali)
Tassa sulle case da gioco
Grazie a queste entrate supplementari la Confederazione è riuscita a riportare a un livello
sopportabile l'indebitamento risalente all'epoca dei due conflitti mondiali. Nel frattempo nuovi
compiti sono stati continuamente attribuiti alla Confederazione, tanto che nel dopoguerra le
sue uscite sono aumentate in modo tale che un ritorno al sistema fiscale in vigore prima del
periodo bellico non è più immaginabile. Per questa ragione la Confederazione continua a
riscuotere le imposte federali introdotte durante gli anni della guerra.
L'imposta federale diretta (allora denominata imposta per la difesa nazionale) dal 1941 al
1958 era composta da un'imposta sul reddito e da un'imposta complementare sulla sostanza.
Nel 1959 l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, e nel 1998, l'imposta sul capitale delle
persone giuridiche sono state abolite; da allora l'imposta federale diretta grava esclusivamente
il reddito rispettivamente l'utile. 1)
A differenza della Confederazione che introdusse una serie di nuove imposte, i Cantoni si
accontentarono delle imposte esistenti. In un secondo tempo, i Cantoni sono però passati
dalle tradizionali imposte sulla sostanza e sulle successioni a un'imposta sul reddito generale
e a un'imposta sulla sostanza complementare.
Basilea Città è stato il primo Cantone ad attuare questo passaggio che comportava una
riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento di quella sul reddito. Dopo di esso, sino al
1945 altri dieci Cantoni seguirono il suo esempio; l'ultimo Cantone ad adottare il nuovo
sistema fiscale è stato Glarona nel 1970.
Al riguardo bisogna menzionare anche il Cantone di Svitto che solo nel 1936 introdusse
un'imposta sui redditi da attività lucrativa; prima era tassata unicamente la sostanza.
Agli inizi le imposte erano prelevate proporzionalmente. Con il tempo si affermò l'imposizione
progressiva e, con riguardo ai contribuenti con reddito modesto o famiglie a carico, sono state
introdotte deduzioni sociali.
1) Promemoria:
L'imposta federale diretta corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il
Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di
imposta federale diretta, che peraltro rispecchia meglio la realtà. La vecchia denominazione
«imposta per la difesa nazionale» era dovuta a motivi storici. Infatti, l'imposta era stata introdotta nel
1941 quando la Confederazione doveva assolutamente trovare nuove entrate per sopperire al forte
aumento delle spese per la difesa del nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale.
Questa imposta è sempre stata un'imposta generale sul reddito prelevata dalla Confederazione. Il
suo gettito, dopo deduzione della quota dei Cantoni del 30 per cento, finisce nella cassa generale
della Confederazione e non è utilizzato a scopi militari - come lascerebbe intendere la prima
designazione - ma serve, unitamente alle altre entrate della Confederazione, a finanziare i molteplici
compiti che la Confederazione è chiamata a svolgere.
9
2
CHI PRELEVA LE IMPOSTE IN SVIZZERA?
Come già detto, in Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni e persino i
comuni. 2)
Il diritto di questi enti pubblici di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione
federale. L'obiettivo è di ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, i tre enti non si
ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto
la Costituzione federale accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione
mentre per altre lo nega ai Cantoni. Questo particolare sistema è dovuto alla struttura
federalista della Confederazione Svizzera i cui principi sono definiti come segue nell'articolo 3
della Costituzione:
«I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla
Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla
Confederazione».
2)
10
La Svizzera (Stato federale) è composta da 26 Cantoni (Stati membri) raggruppati in seno alla
«Confederazione» (Stato centrale). I Cantoni contano a loro volta circa 2'800 comuni e
detengono i diritti di sovranità originari, mentre la Confederazione dispone unicamente dei diritti
che le sono attribuiti esplicitamente dalla Costituzione.
La portata dell'autonomia dei comuni è determinata dal diritto cantonale.
Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:
-
la Confederazione può riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente
attribuite dalla Costituzione federale.
-
i Cantoni per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno
che la Costituzione federale non vieti loro espressamente di prelevare determinate
imposte o le riservi alla Confederazione.
Il fatto che la Costituzione attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare
un'imposta non esclude ancora il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso
genere; a tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Questo non esiste in materia di imposte
dirette, sebbene la Costituzione autorizzi la Confederazione a prelevare una simile imposta.
Di conseguenza sia la Confederazione che i Cantoni prelevano imposte dirette, per cui in
questo campo sono in concorrenza.
Mentre Confederazione e Cantoni, quali Stati sovrani, possiedono una sovranità originaria in
materia fiscale, i comuni possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone.3) In contrapposizione alla sovranità
originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata, la quale è pur sempre una vera e
propria sovranità fiscale e, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale
terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.
3)
Il diritto di prelevare imposte è accordato anche ai comuni in quanto, quali corporazioni pubbliche
autonome, rivestono una grande importanza nella struttura sociale del nostro Paese. Oltre ai
compiti da essi assunti in qualità di comunità locali, devono pure svolgere incombenze che altrove
sono di competenza dello Stato, come la gestione della scuola elementare, l'assistenza sociale e
la sanità.
Sebbene questi compiti siano eseguiti in parte sotto il controllo dello Stato e con il suo sostegno
finanziario, le spese che ne derivano sono sopportate essenzialmente dagli stessi comuni.
Per questa ragione è necessario che essi possano fruire delle fonti finanziarie esistenti.
L'indipendenza fiscale dei comuni va quindi di pari passo con la loro autonomia funzionale.
11
3
PRINCIPI DELLA SOVRANITÀ FISCALE
La legislazione svizzera in materia tributaria è caratterizzata dai seguenti principi ancorati
nella Costituzione federale:
•
Principio dell'uguaglianza giuridica
Principio della libertà economica
Principio della garanzia della proprietà
Principio della libertà di credo e di coscienza
Divieto della doppia imposizione intercantonale
Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.
•
•
•
•
•
Che cosa contengono questi principi e divieti?
a) Principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.)
I Cantoni devono rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica davanti alla
legge anche nella loro legislazione tributaria come pure in occasione della riscossione delle
imposte e nella giurisprudenza fiscale. È data violazione del principio d'uguaglianza
allorquando non è osservato il divieto di operare disparità di trattamento ingiustificate nella
legislazione e all'atto dell'applicazione della legge. Se questo principio è violato da una
decisione cantonale di ultima istanza, il contribuente può difendersi presentando ricorso di
diritto pubblico presso il Tribunale federale svizzero a Losanna.
Nel diritto fiscale il postulato dell'uguaglianza giuridica si concretizza soprattutto con il principio
dell'imposizione secondo la capacità economica.
12
b) Principio della libertà economica (art. 27 e 94-107 Cost.)
Le prescrizioni e le misure di diritto fiscale non devono pregiudicare la libertà economica.
Questa disposizione costituzionale vieta quindi la riscossione di talune imposte sul commercio
che avrebbero un carattere proibitivo nell'ambito della politica commerciale. Inoltre, il
legislatore cantonale non può ostacolare la concorrenza economica introducendo speciali
imposte sul commercio che diminuirebbero la competitività di alcuni settori commerciali. Anche
in questo caso, il contribuente può interporre ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale
federale per violazione della libertà economica.
c) Principio della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.)
È data violazione di questo principio quando l'onere fiscale assume carattere di confisca. La
convinzione secondo cui la garanzia della proprietà costituisca un limite all'imposizione è oggi
riconosciuta dalla dottrina. Il Tribunale federale ha adottato questo postulato, ma è prudente
nell'ammettere il carattere di confisca di un'imposizione.
13
d) Principio della libertà di credo
e di coscienza (art. 15 Cost.)
Un'altra restrizione dell'imposizione risulta dalla
libertà di credo e di coscienza. Da questa
norma costituzionale si può quindi dedurre che
non possono essere riscosse imposte di culto
presso persone che non fanno parte della
comunità religiosa in questione.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale solo le persone fisiche e non le
persone giuridiche possono appellarsi a questa
disposizione costituzionale.
e)
Divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.)
Il divieto della doppia imposizione intercantonale risulta indirettamente dal principio
costituzionale della libertà di domicilio (art. 24 Cost.). Secondo questo divieto una stessa
persona non può essere tassata da più Cantoni su uno stesso oggetto fiscale (ad es. lo
stipendio) e per uno stesso periodo di tempo.
La Costituzione autorizza la Confederazione a prendere le misure necessarie per evitare la
doppia imposizione, ma fino ad oggi non è ancora stata elaborata nessuna legge federale. Il
cittadino ha comunque il diritto costituzionale di ricorrere contro casi di doppia imposizione
presso il Tribunale federale. La nostra Corte suprema ha sviluppato un'abbondante
giurisprudenza che supplisce alla legge.
Il divieto della doppia imposizione ha effetto solo in casi di pretese concorrenti di due o più
Cantoni ma non nelle relazioni tra Confederazione e Cantoni.
14
f)
Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate (art. 129 cpv. 3 Cost.)
A causa della palese concorrenza fiscale, per i Cantoni la tentazione di attirare ricchi
contribuenti (segnatamente gli stranieri) concedendo loro eventuali agevolazioni fiscali
oggettivamente ingiustificate è talvolta grande. La Costituzione federale accorda alla
Confederazione il diritto di opporsi agli abusi di questo genere per via legislativa.
Finora la Confederazione non ha comunque mai dovuto ricorrere a questa competenza dato
che in un accordo i Cantoni si sono volontariamente impegnati a non concedere privilegi fiscali
(Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali).
15
4
L'ULTIMA PAROLA AL POPOLO
Oltre alla particolarità secondo cui in Svizzera le imposte sono riscosse dalla Confederazione,
dai Cantoni e dai comuni, il sistema fiscale svizzero si caratterizza anche per il fatto che il
cittadino stesso decide quali imposte devono essere prelevate. Infatti, lo Stato può imporre al
cittadino solo gli obblighi - comprese le imposte - previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni
modifica costituzionale deve essere sottoposta a votazione popolare (referendum
obbligatorio). Inoltre, in molti Cantoni le leggi sottostanno al referendum obbligatorio e in altri
al referendum facoltativo.
Nella maggior parte dei casi, il popolo è pure chiamato a pronunciarsi sulla determinazione
delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d'imposta o moltiplicatori.
Per l'imposta federale diretta le aliquote massime delle tariffe sono ancorate nella
Costituzione federale. Il loro aumento può avvenire solo se è approvato dalla maggioranza del
popolo e degli Stati (maggioranza dei Cantoni). La tariffa può per contro essere modificata da
una legge federale che sottostà al referendum facoltativo.
A livello di Cantone e di comune, la modifica della tariffa implica una revisione della legge
tributaria. I coefficienti d'imposta e/o i moltiplicatori4) sono invece determinati dal parlamento
cantonale rispettivamente dal parlamento comunale oppure dall'assemblea comunale o dai
Municipi. Queste decisioni soggiacciono sovente al referendum facoltativo o obbligatorio.
4)
16
Per quanto riguarda l'imposta federale diretta e l'imposta diretta di alcuni Cantoni è possibile
conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta direttamente dalla tariffa. Non è quindi necessario
fissare un coefficiente d'imposta.
5
QUALI IMPOSTE CONOSCE IL SISTEMA FISCALE
SVIZZERO E DA CHI SONO PRELEVATE
Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in imposte sul reddito / sull'utile e
imposte sulla sostanza / sul capitale nonché in imposte di consumo, sul possesso o sul
dispendio. La Confederazione, i Cantoni e i comuni prelevano imposte che rientrano in
entrambe queste categorie.5)
Le entrate fiscali incassate dagli enti pubblici nel 2003 ammontavano:
•
Confederazione:
circa 43'281 milioni di franchi;
•
Cantoni:
circa 30'603 milioni di franchi;
•
Comuni:
circa 20'500 milioni di franchi.
Imposte prelevate dalla Confederazione
Confederazione
Imposte sul reddito
nonché altre imposte dirette
Imposte di consumo
• Imposta federale diretta
= sul reddito delle persone fisiche
= sull'utile delle persone giuridiche
• Imposta sul valore aggiunto
• Imposta preventiva federale
• Tassa federale sulle case da gioco
• Tassa d' esenzione dall'obbligo militare
• Tasse di bollo federali
• Imposta sul tabacco
• Imposta sulla birra
• Imposta sugli oli minerali
• Imposta sugli autoveicoli
• Imposta sulle bevande distillate
• Dazi e tributi doganali
Osservazione:
Breve cenno storico: l'imposta federale diretta corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa
nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la
nuova denominazione di imposta federale diretta, che peraltro rispecchia meglio la realtà.
5)
Spesso queste due grandi categorie sono denominate comunemente anche imposte «dirette» e
«indirette».
Dettagli sui diversi generi d'imposta sono forniti nella parte II (fogli gialli).
17
Imposte prelevate dai Cantoni e dai comuni
I Cantoni e i comuni prelevano generalmente le stesse imposte. Sovente i comuni partecipano
al gettito dell'imposta cantonale oppure prelevano per conto proprio un'imposta calcolata in
percento dell'imposta cantonale.
26 Cantoni
Imposte sul reddito e sulla sostanza
nonché altre imposte dirette
Imposte sul possesso
e sul dispendio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Imposta sul reddito e sulla sostanza
Imposta personale
Imposta sull' utile e sul capitale
Imposta sulle successioni e donazioni
Imposta sui proventi da concorsi,
pronostici e simili
Imposta sugli utili immobiliari
Imposta immobiliare
Tassa di mutazione
Tassa cantonale sulle case da gioco
Imposta di circolazione
Imposta sui cani
Imposta sugli spettacoli
Imposta di bollo cantonale
Tassa sulle lotterie e manifestazioni
analoghe
• Imposta sugli impianti idraulici
• Altri tributi
2'800 Comuni
Imposte sul reddito e sulla sostanza
nonché altre imposte dirette
Imposte sul possesso
e sul dispendio
•
•
•
•
•
• Imposta sui cani
• Imposta sugli spettacoli
• Altri tributi
•
•
•
•
Imposta sul reddito e sulla sostanza
Imposta personale
Imposta sull' utile e sul capitale
Imposta sulle successioni e donazioni
Imposta sui proventi da concorsi,
pronostici e simili
Imposta sugli utili immobiliari
Imposta immobiliare
Tassa di mutazione
Tassa professionale
A prima vista l'elevato numero di imposte prelevate da Confederazione, Cantoni e comuni può
forse sorprendere. Se si effettua però un confronto con altri Stati esteri, la Svizzera non si distingue
affatto per la quantità di imposte riscosse. La peculiarità del nostro sistema è costituita piuttosto
dalla mancanza di una regolamentazione legale uniforme, valida sull'intero territorio nazionale per
ogni singola imposta e, in particolare per le imposte dirette.
18
Per la Confederazione le imposte sul consumo (imposte indirette) più importanti dal punto di vista
del gettito sono l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sugli oli minerali.
Le imposte dirette rappresentano circa un terzo delle entrate fiscali della Confederazione e il gettito
più forte è dato dall'imposta federale diretta.
Imposte e dazi più importanti
'
La situazione si presenta diversamente nei Cantoni e nei comuni, ove le principali fonti fiscali
sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché le imposte sull'utile e sul
capitale delle persone giuridiche. Nel 2003 queste imposte hanno rappresentato più del 96,5 per
cento delle loro entrate fiscali.
Per i Cantoni le imposte sul consumo (imposte indirette) hanno fornito circa il 5,4 per cento degli
introiti, mentre per i comuni non hanno raggiunto nemmeno lo 0,3 per cento.
19
6
LE QUOTE DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
SULLE ENTRATE FISCALI COMPLESSIVE
Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta la quota delle imposte sul reddito/sull'utile, sulla
sostanza/sul capitale nonché quella delle imposte sul consumo rappresentavano rispettivamente
circa il 60 e il 40 per cento delle entrate fiscali complessive di Confederazione, Cantoni e comuni.
Durante più di 30 anni l'ago della bilancia si è viepiù spostato dalla parte delle imposte sul reddito e
sulla sostanza. Questa tendenza si sta ora leggermente invertendo, come mostra il seguente
grafico.
Entrate fiscali complessive = 100 %
Osservazione: Nel grafico precedente le tasse di bollo federali sono state incluse nelle imposte
dirette (Fonte: Finanze pubbliche in Svizzera, Amministrazione federale delle
finanze, Berna)
Questa evoluzione è stata provocata, da un lato, dall'importante crescita dell'imposta federale
diretta e delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e comuni e, dall'altro, dalla
diminuzione degli introiti provenienti dai dazi all'importazione. Con l'introduzione dell'imposta sul
valore aggiunto, le cui aliquote sono leggermente superiori a quelle della precedente imposta sulla
cifra d'affari, l'imposizione indiretta ha acquisito maggiore importanza.
20
Un confronto con altri Stati industrializzati mostra che nessun Paese presenta una simile
proporzione. In Svizzera le imposte di consumo sono infatti più basse di quelle di altri Stati
industrializzati (vedi grafico).
Quote delle singole imposte in alcuni
Stati dell'OCSE 2002
In questi Stati, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto comparabili con quelle dell'omonima
imposta svizzera nell'ambito del commercio al minuto sono, in percento, le seguenti (stato: 2004):
Francia
Italia
Austria
Paesi Bassi
19,6 / 5,5 / 2,1
20 / 10 / 4
20 / 12 / 10
19 / 6
Germania
Svezia
Gran Bretagna
Svizzera
16 / 7
25 / 12 / 6
18 / 8 / 1
7,6 / 3,6 / 2,4
Nell'ottica della politica fiscale questa situazione riveste importanza per diversi motivi. Le imposte
sul consumo sono infatti più sensibili alle variazioni della congiuntura di quelle sul reddito e sulla
sostanza. I rallentamenti come pure le riprese dell'economia si ripercuotono più rapidamente e
direttamente sul loro gettito fiscale.
21
7
TASSAZIONE E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
La tassazione e la riscossione delle imposte sono spiegate sull'esempio delle imposte sul reddito e
sulla sostanza delle persone fisiche.
La tassazione
In Svizzera la tassazione del reddito e della
sostanza avviene sulla base di una dichiarazione
d'imposta spedita a ogni contribuente, il quale la
deve compilare in modo veritiero e completo
(autoaccertamento).
Di
regola
questa
dichiarazione deve essere rispedita all'autorità
competente entro 30 giorni. Se quest'ultimo
termine non viene rispettato, il contribuente viene
diffidato a provvedervi entro un nuovo termine. Se
neppure questo nuovo termine viene osservato, il
contribuente è tassato d'ufficio.
Dopo la consegna della dichiarazione d'imposta debitamente compilata e firmata nonché corredata
dei documenti richiesti, l'autorità di tassazione determinerà i fattori imponibili e fisserà l'ammontare
dell'imposta.
Se la dichiarazione contiene informazioni manifestamente errate, queste vengono rettificate
d'ufficio. Successivamente, quando i fattori imponibili saranno stati determinati, l'ammontare
dell'imposta sarà fissato sulla base della tariffa. L'esito di questa operazione viene poi comunicato
al contribuente.
22
Se la dichiarazione d'imposta e gli allegati non permettono di determinare i fattori imponibili,
l'autorità di tassazione procederà agli accertamenti necessari mediante audizione, richiesta di
mezzi di prova, ispezione dei libri contabili, sopralluoghi ecc.
Se anche da questi accertamenti non scaturisse alcun risultato - o quest'ultimo fosse insufficiente
ai fini della tassazione - l'autorità di tassazione fisserà il reddito e la sostanza sulla base del suo
potere d'apprezzamento.
La tassazione è intimata al contribuente per scritto. Essa deve indicare i fattori imponibili e
l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Inoltre deve indicare i rimedi giuridici ai
fini del reclamo e i termini da osservare nonché l'autorità alla quale dovrà essere inoltrato il
gravame.
Se non è stata contestata tempestivamente mediante reclamo, la tassazione regolarmente intimata
cresce in giudicato. Le tassazioni passate in giudicato possono essere modificate a sfavore del
contribuente qualora risultassero insufficienti o lacunose. Esse possono venir modificate a favore
del contribuente se sono dati i motivi della revisione.
23
La riscossione delle imposte
La riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche è effettuata di
regola dallo stesso Servizio che ha eseguito la tassazione.
L'imposta federale diretta è prelevata nella maggior parte dei casi da un Servizio cantonale, che
può essere l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, l'Ufficio di esazione o la Cassa
cantonale. Per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, la procedura di riscossione
varia da Cantone a Cantone. In alcuni casi entrambe sono prelevate da un Servizio centrale del
Cantone o del comune di domicilio. Talvolta l'imposta cantonale è però riscossa dal Cantone e
quella comunale dai comuni.
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
Da parte del Cantone
Tutti i Cantoni
salvo BE (1) e SG
Da parte del comune di domicilio
Cantoni BE (1) e SG
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE CANTONALI E COMUNALI
Da parte di
una autorità
centrale
OW, NW, GL,
ZG, AR, AI
GE, JU
Da parte dei
comuni
Imposte cantonali da parte del Cantone,
imposte comunali da parte del comune
Altri
sistemi
ZH, LU, SZ,
SG, TG
FR (2); SO; BL (3); BS, GR , TI; VD (4); VS
BE, UR, SH,
AG, NE
(5)
_______________
1)
BE: Riscossione da parte dei cinque Servizi d'incasso decentralizzati del Cantone e delle città di
Berna, Bienne e Thun.
2)
FR: I comuni e le parrocchie possono delegare la riscossione delle imposte anche al Cantone.
3)
BL: Per 30 comuni la riscossione delle imposte comunali è effettuata dal Cantone.
4)
VD: Finora 9/10 dei comuni (= oltre il 95% dei contribuenti) hanno delegato la riscossione delle
imposte al Cantone. Questa tendenza è in costante aumento.
5)
BE: Cinque Servizi d'incasso cantonali decentralizzati riscuotono le imposte cantonali e comunali
(compresa l'imposta di culto). Nelle città di Berna, Bienne e Thun la riscossione delle imposte
cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto) è effettuata dall'Amministrazione comunale. La
coordinazione tecnica dei Servizi d'incasso cantonali è garantita dalla Divisione centrale
«Riscossione».
UR, SH e AG: L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni riscuote le imposte delle persone
giuridiche (nei Cantoni SH e AG anche l'imposta alla fonte).
Le imposte delle persone fisiche sono riscosse dai comuni.
NE: Riscossione centrale delle imposte sotto la responsabilità dell'Ufficio di esazione del Cantone
o del comune.
24
Le imposte devono essere pagate entro determinate scadenze. Nel caso dell'imposta federale
diretta, questo termine è fissato generalmente al 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale.
Nella maggior parte dei Cantoni il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene per
acconti provvisori più un conguaglio (= differenza tra l'importo già pagato e l'importo definitivo
dovuto), non appena la notifica della tassazione è definitiva.
Pagamento delle imposte
versamento
unico
IFD ,
LU , UR, OW, ZG (1);
BS; BL (2); AG
in due rate
in tre rate
NW;
GR (3)
ZH (4); BE, SZ ,
GL, SH; AR (4);
AI (5); SG (5); TG
in quattro o
sei rate
in dieci o
undici rate
SO (6); TI (7);
VS (8)
FR, VD,
NE, GE, JU
(9)
Parecchi Cantoni prevedono pure la possibilità di pagamenti anticipati per le imposte cantonali e
comunali. Di regola questi importi vengono rimunerati. In alcuni Cantoni, il contribuente che,
appena ricevuto il conteggio provvisorio, paga anticipatamente tutta l'imposta dovuta o la paga
prima di una determinata scadenza beneficia di uno sconto.
_________________________________________________________________________
1)
ZG:
Conteggio provvisorio a giugno con possibilità di pagamento in una o più rate fino a fine
dicembre.
2)
BL:
Conteggio provvisorio a gennaio con possibilità di pagamento rateale nei mesi
successivi fino a settembre; conguaglio pagabile entro 30 giorni dalla notifica della
tassazione.
3)
GR:
I comuni possono adottare differenti regolamentazioni.
4)
ZH +
AR:
Generalmente in tre rate, ma - su richiesta - anche in sette rate (ZH) e in 12 rate (AR)
al massimo.
5)
AI +
SG:
I contribuenti possono scegliere individualmente il numero dei pagamenti rateali (1, 3, 9
o 11).
6)
SO:
-
Cantone: conteggio provvisorio delle imposte a febbraio; l'importo può essere pagato
in una o tre rate entro il 31 luglio; il conguaglio deve essere pagato entro 30 giorni
dalla notifica della tassazione.
- Comuni: da due a quattro rate con scadenze fisse più conguaglio dopo la tassazione.
7)
TI:
Di regola in quattro rate (3 rate vere e proprie + conguaglio).
8)
VS:
Di regola in sei rate (5 rate vere e proprie + conguaglio).
9)
FR + VD + JU: Di regola in 10 rate (9 rate vere e proprie + conguaglio).
NE + GE: Di regola in 11 rate (10 rate vere e proprie + conguaglio).
25
8
L'ONERE FISCALE IN SVIZZERA 6)
Nel confronto internazionale la Svizzera non presenta il più elevato onere fiscale. Tuttavia, entro i
suoi confini vi sono notevoli differenze di onere fiscale non solo tra Cantone e Cantone, bensì
anche tra comuni di uno stesso Cantone. Queste differenze riguardano soprattutto le imposte sul
reddito e sulla sostanza e meno quelle sul consumo, dato che queste ultime sono prelevate
essenzialmente dalla Confederazione e non dipendono dalle differenze regionali del carico fiscale.
Cause dei differenti oneri fiscali in Svizzera
La ragione principale risiede nel fatto che i 26 Cantoni possiedono una propria legislazione
tributaria. L'ammontare delle deduzioni e le tariffe d'imposta divergono pertanto da Cantone a
Cantone. Inoltre anche i differenti moltiplicatori d'imposta applicati dai comuni di uno stesso
Cantone contribuiscono a queste differenze.
Motivi di queste differenze
Le differenze dell'onere fiscale dei Cantoni e dei comuni sono la conseguenza della vasta
autonomia finanziaria di cui godono gli enti pubblici. La loro eliminazione sarebbe possibile solo se
si levasse ai Cantoni e ai comuni la sovranità fiscale per riservarla unicamente alla
Confederazione. Tuttavia, una simile sovranità unilaterale avrebbe ripercussioni negative poiché
risulterebbero inevitabili ingiustizie nella ripartizione dei fondi ai Cantoni. L'autonomia cantonale
subirebbe inoltre un grave pregiudizio e una sua limitazione comporterebbe il rafforzamento del
potere centrale per cui ci si potrebbe chiedere, giustamente, se una Svizzera governata da un
potere prevalentemente centralizzato sarebbe ancora vitale, dato che non è stata costituita su basi
etniche, linguistiche o territoriali bensì storiche, politiche e, soprattutto, federalistiche.
Occorre inoltre sottolineare che nella Svizzera federalista il cittadino ha più diritti politici di quelli
che potrebbe avere nello Stato centralizzato. Infatti, in un Paese retto da un Governo centrale il
cittadino non può essere consultato su ogni singolo tema come è invece il caso in occasione delle
votazioni cantonali e comunali, ove può far sentire la sua voce sui problemi che lo toccano da
vicino. Questo sistema permette quindi al cittadino di evitare che estranei (Stato centrale o cittadini
di altri Cantoni) interferiscano negli affari del suo Cantone o del suo comune.
Comunque, affinché le differenze dell'onere fiscale fra collettività giurisdizionali ricche e povere non
assumano dimensioni troppo vaste, la Svizzera ricorre alla perequazione finanziaria
intercantonale e intercomunale. In questo modo i Cantoni e i comuni finanziariamente deboli
beneficiano di versamenti compensativi che permettono loro di mantenere l'onere fiscale basso o
di ridurlo.
6)
26
Per i dettagli, si vedano le pagine 75 segg.
La perequazione finanziaria federale o intercantonale
La perequazione finanziaria federale si prefigge in primo luogo di eliminare le differenze tra
capacità finanziaria e fabbisogno finanziario. Essa intende garantire l'autonomia finanziaria e
politica dei Cantoni, assicurare prestazioni pubbliche adeguate e ridurre particolari carichi nonché
differenze nell'onere fiscale.
La perequazione finanziaria contribuisce quindi a una ripartizione equilibrata del benessere e alla
decentralizzazione della struttura sociale.
Nella perequazione finanziaria federale tre tipi di misure, nelle quali la capacità finanziaria dei
Cantoni riveste un ruolo fondamentale, sono particolarmente importanti:
• la graduazione dei contributi e dei rimborsi della Confederazione ai Cantoni secondo la loro
capacità finanziaria
•
la ripartizione differenziata delle quote dei Cantoni sulle entrate federali
•
la considerazione della capacità finanziaria dei Cantoni ai fini del calcolo dei contributi
cantonali alle opere sociali della Confederazione.
Capacità finanziaria dei Cantoni 2004/2005
Cantoni finanziariamente forti
Cantoni di capacità finanziaria media
Cantoni finanziariamente deboli
27
Secondo il grafico che segue la perequazione federale permette a numerosi Cantoni di contenere
entro certi limiti il loro onere fiscale rispetto a Cantoni i cui contribuenti sono meno gravati da
imposte. Esso indica parimenti quale parte delle entrate complessive dei Cantoni è costituita da
fondi federali.
Introiti dei Cantoni provenienti da fonti federali
in percento delle entrate complessive, 2003
La perequazione finanziaria intercomunale
La perequazione finanziaria intercomunale consiste in versamenti compensativi tra Cantone e
comuni nonché fra comuni di uno stesso Cantone. Nella maggior parte dei Cantoni la
perequazione finanziaria è più sviluppata di quella della Confederazione. Come a livello federale,
anche i Cantoni conoscono di regola la perequazione finanziaria orizzontale e quella verticale.
Questo sistema varia però da un Cantone all'altro.
28
9
a)
EVOLUZIONE DEL SISTEMA FISCALE SVIZZERO
L'evoluzione delle finanze federali
Dal seguente grafico si può desumere che nella seconda metà degli anni Ottanta le finanze
pubbliche hanno potuto conseguire eccedenze grazie alla buona situazione congiunturale. Con la
recessione iniziata nel 1991 è in particolare aumentato in modo eccezionale il disavanzo della
Confederazione. Tuttavia, solo una parte del peggioramento era dovuto alla congiuntura. Gran
parte del disavanzo era infatti di natura strutturale.
Chiusure dei conti di Confederazione, Cantoni e comuni
29
b)
Situazione politico-finanziaria
Dopo un pluriennale periodo di deficit, verso la fine degli anni Novanta la situazione delle finanze
federali ha registrato dei miglioramenti, grazie tra l'altro al Programma di stabilizzazione 1998 e alla
congiuntura favorevole. Con la chiusura annuale positiva del 2000, dovuta essenzialmente a fattori
straordinari, da ogni parte sono state presentate richieste di forti riduzioni fiscali e di spese
supplementari. La situazione si è ulteriormente acuita negli ultimi anni con il forte calo delle entrate
e il debole andamento delle borse. A seguito dei disavanzi miliardari degli esercizi 2001-2003, il
massiccio peggioramento della situazione finanziaria è sotto gli occhi di tutti. Tra le uscite e le
entrate su cui può contare durevolmente la Confederazione esiste una grossa lacuna strutturale di
finanziamento e, con 124 miliardi, la montagna di debiti ha raggiunto un nuovo record.
L'obiettivo delle misure adottate successivamente dal Consiglio federale è una politica finanziaria
volta a pareggiare le finanze in modo credibile e durevole, che tenga conto della rispettiva
situazione economica ai sensi del freno all'indebitamento approvato a grande maggioranza dal
popolo. Con il Programma di sgravio 2003, adottato alla fine del 2003, comprendente 100 singole
misure incentrate, in un primo tempo, sulle uscite, entro il 2006 le finanze della Confederazione
registreranno miglioramenti di circa tre miliardi all'anno. Ne sono toccati in particolare i sei settori di
compiti principali, quali la previdenza sociale, i trasporti, la difesa, l'agricoltura, la formazione e la
ricerca fondamentale nonché le relazioni con l'estero. Queste misure di sgravio, che sono peraltro
le più importanti adottate nella storia delle finanze federali, dovrebbero permettere di ridurre
sensibilmente la crescita annua delle uscite, anche se non saranno ancora sufficienti per eliminare
il deficit strutturale. Malgrado questa relativizzazione, il Programma di sgravio 2003 rappresenta un
contributo determinante che può essere parificato a un cambiamento di rotta in materia di politica
delle uscite.
Come il Consiglio federale spiega nel suo rapporto sul programma di legislatura 2003-2007, per
eliminare entro il 2006 il deficit strutturale ammesso dalle disposizioni transitorie della legge sulle
finanze federali occorre un ulteriore fabbisogno di risanamento di circa due miliardi. Quale misura a
breve termine è stato allestito un ulteriore Programma di sgravio collegato con un Piano di rinuncia
a determinati compiti. Inoltre, a medio termine il bilancio federale deve essere mantenuto in
equilibrio attraverso profonde riforme nei singoli settori di compiti. Le misure di sgravio elaborate
nel quadro del nuovo programma di sgravio sono nuovamente incentrate sulle uscite, e le più
importanti riguardano i principali settori di compiti. Il Programma di sgravio 2004 dovrebbe entrare
in vigore con effetto al 1° gennaio 2006.
Nella misura in cui il Parlamento approvi le misure correttive previste nel quadro del Programma di
sgravio 2004 senza rivederle verso il basso, le cifre attuali del preventivo 2005 e del piano
finanziario 2006-2008 sono ampiamente conformi alle esigenze del freno all'indebitamento: alla
fine del periodo di pianificazione saranno superate le eccedenze congiunturali richieste e le finanze
federali registreranno un saldo positivo. Infatti, grazie alle misure di risparmio, la crescita delle
uscite sarà meno rapida rispetto a quella dell'economia, ciò che permette di ridurre il rischio di
ricadere in nuovi periodi caratterizzati da deficit.
Le prospettive nel complesso positive sono conformi alle esigenze della politica congiunturale,
secondo la quale nei periodi favorevoli dell'economia bisogna conseguire risultati positivi, non da
ultimo in vista di deficit determinati da fattori congiunturali in caso di recessione. Tuttavia sarebbe
un grave errore sopravvalutare le previste eccedenze. In primo luogo, i risultati positivi sotto il
30
profilo del freno all'indebitamento sono imperativi, secondariamente il rischio di maggiori oneri sul
fronte delle uscite e delle entrate è reale e in terzo luogo occorre, in un'ottica globale, tenere
conto dell'indebitamento considerevole causato dai grandi progetti ferroviari come pure delle
difficoltà di finanziamento delle opere sociali AVS e AI.
c) L'armonizzazione fiscale
Anche l'armonizzazione fiscale ha ripercussioni sul sistema fiscale svizzero.
Nel mese di giugno del 1977, vale a dire quasi 30 anni fa, popolo e Cantoni hanno approvato in
votazione un articolo costituzionale concernente l'armonizzazione delle imposte dirette sul reddito
e sulla sostanza rispettivamente sull'utile e sul capitale (art. 129 Cost.).
In esecuzione di questo mandato costituzionale, dopo circa otto lunghi anni di lavori commissionali,
il Parlamento ha approvato il 14 dicembre 1990 la legge federale sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
Si tratta di una legge quadro che, conformemente al mandato costituzionale (art. 129 cpv. 1 e 2
Cost.) non contiene disposizioni concernenti tariffe, aliquote fiscali e importi esenti da imposta. In
tal modo la LAID non produce un'armonizzazione materiale.
La LAID si indirizza ai legislatori cantonali e comunali prescrivendo loro i principi in materia di
assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, diritto procedurale e penale
da seguire per la strutturazione dei regimi fiscali. Il testo della legge è quindi ridotto all'essenziale.
La LAID precisa che spetta ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da
imposta (art. 1 cpv. 3).
Essa non disciplina per contro l'organizzazione delle autorità fiscali, che rimane compito dei
Cantoni in quanto ognuno di loro ha una propria particolare struttura statale e amministrativa.
Nel primo titolo, la LAID menziona le imposte che devono essere riscosse dai Cantoni e dai
comuni. I titoli da due a sei costituiscono la parte principale della legge e contengono norme
concise sull'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, sull'imposizione alla fonte delle persone
fisiche e giuridiche nonché sulla procedura e sulle disposizioni penali. Il settimo titolo descrive la
tassazione annua per le persone fisiche e nel titolo conclusivo, l'ottavo, figurano le disposizioni per
l'attuazione della legge nonché le disposizioni transitorie.
La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. I Cantoni hanno avuto un termine di otto anni
(fino alla fine del 2000) per adattare la loro legislazione alla legge quadro. Dopo questa data,
qualora la legislazione tributaria cantonale dovesse divergere dal diritto federale, quest'ultimo
sarebbe applicabile a tutti gli effetti.
Dalla sua entrata in vigore, la LAID è già stata oggetto di parecchie revisioni.
31
Appunti:
32
Le singole imposte
33
Le imposte della Confederazione
Imposte sul reddito
nonché altre imposte dirette
•
Imposta federale diretta
= sul reddito delle persone fisiche
= sull'utile delle persone giuridiche
•
Imposta preventiva federale
•
Tassa federale sulle case da gioco
•
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare
A)
Imposte di consumo
•
Imposta sul valore aggiunto
•
Tasse di bollo federali
•
Imposta sul tabacco
•
Imposta sulla birra
•
Imposta sugli oli minerali
•
Imposta sugli autoveicoli
•
Imposta sulle bevande distillate
•
Dazi e tributi doganali
IMPOSTE SUL REDDITO / SULL'UTILE
NONCHÉ ALTRI TRIBUTI DIRETTI
1 L'imposta federale diretta
Basi giuridiche:
Art. 128 Cost.; Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
Imposta sul reddito per le persone fisiche; imposta sull'utile per le persone giuridiche.
La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sono eseguite dai Cantoni per la
Confederazione e sotto la sua vigilanza.
In seguito ciascun Cantone versa alla Confederazione il 70 per cento del gettito fiscale, delle
multe e degli interessi riscossi. La quota cantonale del 30 per cento viene ancora suddivisa: il
17 per cento dell'importo fiscale lordo resta al Cantone mentre il 13 per cento viene impiegato ai
fini della perequazione finanziaria intercantonale e quindi suddiviso in base alla capacità finanziaria
del Cantone e al numero di abitanti.
Per le persone fisiche l'imposta è di regola determinata e riscossa ogni anno sulla base del reddito
effettivamente conseguito. Per quanto riguarda le persone giuridiche l'imposta è determinata e
riscossa per ogni periodo fiscale (esercizio).
34
1.1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche
Le persone fisiche che hanno il domicilio o che dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività
lucrativa sono assoggettate illimitatamente all'imposta. Sotto il profilo fiscale si considera che
una persona dimora in Svizzera, se
•
risiede in Svizzera per almeno 30 giorni e vi esercita un'attività lucrativa oppure
•
risiede in Svizzera per almeno 90 giorni senza esercitarvi un'attività lucrativa.
Inoltre, le persone fisiche domiciliate all'estero sono assoggettate in modo limitato, se
l'assoggettamento si basa su rapporti economici con oggetti fiscali situati in Svizzera (ad es.
proprietà fondiaria, stabilimenti d'impresa ecc.).
Secondo il principio dell'imposizione della famiglia7) i redditi dei coniugi che vivono legalmente e
di fatto in comunione domestica vengono cumulati qualunque sia il loro regime dei beni.
Inoltre il reddito dei figli minorenni è aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale,
eccettuato quello per il quale esiste un obbligo fiscale autonomo.
L'imposta federale diretta colpisce il reddito complessivo,
come ad esempio:
•
•
•
•
•
i proventi da attività lucrativa dipendente, sia essa
principale o accessoria (compresi i premi per anzianità,
le mance ecc.);
i proventi da attività lucrativa indipendente (compresi i
redditi della sostanza commerciale);
i redditi provenienti dalla previdenza (come rendite e
pensioni);
i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
altri proventi (ad es. vincite a lotterie, Sport-Toto, Toto-X,
Sporttip e simili).
Dal reddito lordo possono di regola essere dedotte le spese occorse al suo conseguimento (ad
es. spese professionali).
Parimenti vengono concesse deduzioni generali (deduzione per contributi assicurativi, per premi
e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, per interessi
passivi privati [fino a un determinato importo], per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) e
deduzioni sociali (deduzione personale, deduzione per figli e deduzione per persone bisognose a
carico ecc.).
7) Le legislazioni tributarie svizzere si fondano sul principio secondo cui quanto a reddito e sostanza la
famiglia costituisce un'unità economica. Per questa ragione il reddito della moglie è aggiunto a
quello del marito.
35
35
La tariffa dell'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche è strutturata in modo
progressivo, per cui i coniugi non separati legalmente o di fatto nonché le famiglie monoparentali
beneficiano di una tariffa più favorevole di quella applicata agli altri contribuenti (sistema della
cosiddetta «doppia tariffa»).
Dato che l'ammontare d'imposta inferiore a 25 franchi non viene riscosso (= imposta minima), la
riscossione dell'imposta inizia con un reddito imponibile di 27'400 franchi per coniugati
rispettivamente di 16'100 franchi per gli altri contribuenti.
L'aliquota legale massima è dell'11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.) e corrisponde a un
reddito imponibile di 788'400 franchi per i coniugati, rispettivamente di 664'400 franchi per gli altri
contribuenti.
Dato che a livello federale non esistono coefficienti d'imposta o moltiplicatori, è possibile calcolare
l'imposta dovuta direttamente sulla base della tariffa.
Allo scopo di compensare gli effetti della progressione a freddo le tariffe e le deduzioni devono
essere obbligatoriamente e integralmente adeguate al rincaro non appena l'indice svizzero dei
prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall'ultimo adeguamento.
La Costituzione federale stabilisce inoltre che, in occasione della determinazione delle tariffe,
bisogna tener conto in congrua maniera del carico costituito dalle imposte dirette dei Cantoni e dei
comuni (art. 128 cpv. 2 Cost.).
Nel 2004 il gettito lordo dell'imposta federale diretta prelevata sul reddito delle persone fisiche è
stato di circa 7,260 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni del 30 %).
36
1.2 L'imposta sull'utile delle persone giuridiche
Vi sono di regola assoggettate le persone giuridiche che hanno la loro sede o amministrazione
effettiva in Svizzera.
Si distinguono due categorie di persone giuridiche:
•
•
Le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia
limitata) e le società cooperative.
Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche (corporazioni e stabilimenti di diritto
pubblico o ecclesiastico nonché fondi d'investimento con possesso fondiario diretto).
Nel 2004 il gettito lordo dell'imposta federale diretta prelevata sull'utile delle persone giuridiche è
stato di circa 4,674 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni del 30 %).
1.2.1
Le società di capitali e le società cooperative
Queste società pagano un'imposta sull'utile. L'imposta federale sul capitale è stata abrogata.
La tariffa dell'imposta federale diretta sull'utile è proporzionale e ammonta all'8,5 per cento.
Non sono applicabili coefficienti d'imposta.
Le società di partecipazione - ossia le società di capitali o cooperative che detengono almeno il
20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure
una partecipazione a tale capitale il cui valore
venale è di almeno 2 milioni di franchi - beneficiano
di una riduzione dell'imposta sull'utile equivalente al
rapporto esistente fra il ricavo netto realizzato con
questa partecipazione e l'utile netto complessivo.
Questa riduzione per partecipazione è concessa
per evitare che l'utile proveniente dalla
partecipazione subisca un'imposizione multipla.
Per questo le società holding vere e proprie
(ovvero con 100 % di partecipazioni) non pagano
l'imposta sull'utile.
1.2.2
Le altre persone giuridiche
Le associazioni, le fondazioni, le corporazioni e gli stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastico
versano di regola a livello federale un'imposta sull'utile rispettivamente sul reddito a un'aliquota
d'imposta proporzionale del 4,25 per cento, sempre che esse non siano esonerate dall'obbligo
fiscale in ragione del loro scopo di pubblica utilità, sociale o analogo.
Lo stesso vale per i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto.
Fino a 5'000 franchi l'utile è esente da imposta.
37
2 L'imposta preventiva federale
Basi giuridiche:
Art. 132 cpv. 2 Cost.; Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)
L'imposta preventiva è un'imposta riscossa alla fonte dalla Confederazione sui redditi dei capitali
mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite alle lotterie di provenienza svizzera8) e
su determinate prestazioni d'assicurazione.
Questa imposta si prefigge in primo luogo di arginare la sottrazione d'imposta; essa vuole indurre i
contribuenti a dichiarare alle autorità competenti per le imposte dirette i redditi che ne sono gravati
nonché il patrimonio che li frutta.
Il rimborso dell'imposta preventiva si opera generalmente sotto forma di computo sulle imposte
cantonali e comunali oppure in contanti. I contribuenti domiciliati in Svizzera che adempiono
correttamente i loro obblighi di dichiarazione non sono quindi gravati in modo definitivo da questa
imposta.
L'imposta preventiva è un'imposta autentica in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità
economica del beneficiario della prestazione imponibile.
8)
38
Sono parificate alle vincite alle lotterie le vincite allo Sport-Toto (pronostici degli esiti di partite di
calcio) e a concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse).
L'aliquota d'imposta è del
•
35 per cento
per i redditi di capitali e le vincite alle lotterie,
•
15 per cento
per le rendite vitalizie e le pensioni, e
•
8 per cento
per le altre prestazioni d'assicurazione.
L'obbligazione fiscale incombe al debitore svizzero della prestazione imponibile. Il debitore
dell'imposta deve pagare l'imposta preventiva a carico del beneficiario della prestazione imponibile,
riducendo in modo corrispondente la prestazione.
A determinate condizioni il beneficiario della prestazione imponibile domiciliato in Svizzera, che
compila correttamente la dichiarazione d'imposta, ha in seguito diritto al rimborso dell'imposta
preventiva.
Il rimborso è accordato in particolare:
•
alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, sempre che abbiano indicato regolarmente nella
pertinente dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso
dell'imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante
computo sulle imposte cantonali;
•
alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente
contabilizzato come redditi i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche
ricevono il rimborso direttamente dalla Confederazione.
Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perento. Il
rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.
Questo è quanto ha appunto voluto il legislatore con l'imposta preventiva, ossia combattere la
sottrazione d'imposta.
Il contribuente che non esercita il suo diritto al rimborso o lo perde, perché ha violato gli obblighi
fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e
sul reddito non dichiarati.
Per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero l'imposta preventiva
costituisce generalmente un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha
concluso una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera possono beneficiare, a
seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale
dell'imposta preventiva, sempre che dimostrino che i redditi gravati da questa imposta siano stati
dichiarati nel loro Stato di domicilio.
Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle
contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta
(principio dell'autoaccertamento).
Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di
mora.
Nel 2004 il gettito netto complessivo dell'imposta preventiva è stato di circa 2,629 miliardi di franchi
(compresa la quota dei Cantoni).
La quota dei Cantoni al ricavo netto dell'imposta preventiva è attualmente del 10 per cento.
39
3
La tassa federale sulle case da gioco
Base giuridica:
Art. 106 Cost.; Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG)
Dopo l'abrogazione nella Costituzione federale del divieto delle case da gioco, accettata in
votazione popolare nel mese di marzo del 1993, il nuovo articolo costituzionale conferisce alla
Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta speciale sugli introiti delle case da gioco.
Tale imposta non può però eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi ed è impiegata per
coprire il contributo federale all'AVS e all'AI.
La tassa sulle case da gioco è riscossa dal mese di aprile del 2000; il prodotto lordo dei giochi
corrisponde alla differenza fra tutte le poste giocate e tutte le vincite versate. Fanno parte del
prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo
(baccarà, poker ecc.).
Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con la tassa federale sulle case da gioco è stato di circa 291
milioni di franchi.
Aliquote della tassa:
• Gran casinò (= case da gioco con concessione A: nessuna limitazione per quanto riguarda la
posta nonché il numero di giochi da tavolo e apparecchi automatici per i giochi d'azzardo;
numero di casinò limitato a 7): l'aliquota di base della tassa è del 40 per cento sino a
20 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi.
Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota
massima dell'80 per cento.
• Piccoli casinò (= case da gioco con concessione B: limitazione per quanto riguarda la posta,
i tipi di giochi da tavolo e il numero di apparecchi automatici per i giochi d'azzardo; numero di
casinò limitato a 14): l'aliquota di base della tassa è del 40 per cento sino a 10 milioni di
franchi del prodotto lordo dei giochi.
Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota
massima dell'80 per cento.
Per i primi quattro anni di esercizio di una casa da gioco, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota
della tassa fino al 20 per cento.
Agevolazioni fiscali per le case da gioco:
Il Consiglio federale può inoltre ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa delle case da
gioco, sempre che i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della
regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali, o per scopi di pubblica utilità
(sostegno allo sport, misure in ambito sociale, per le collettività pubbliche, il turismo ecc.).
Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito
della casa da gioco dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.
Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al
massimo della metà.
Il Consiglio federale ha già fatto uso di questa possibilità di agevolazione per sei casinò con
concessione B.
Il Consiglio federale riduce la tassa sulle case da gioco qualora il Cantone di sito prelevi dagli
stessi una tassa analoga. La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può
tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sulle case da gioco spettante alla
Confederazione sul prodotto lordo dei giochi.
40
4 La tassa d'esenzione dall'obbligo militare
Basi giuridiche:
Art. 40 cpv. 2 Cost. / Art. 59 cpv. 3 Cost.; Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione
dall'obbligo militare (LTEO)
Secondo l'articolo 59 capoverso 1 Cost. gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare.
Chiunque non adempia, per qualsivoglia ragione, questo obbligo militare prestando servizio
personale (servizio militare o civile) deve pagare una tassa surrogatoria ai sensi della legge
federale del 12 giugno 1959 sulla tassa dall'esenzione dall'obbligo militare. Questa legge prevede
diversi motivi d'esenzione.
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della
Confederazione. Per questo i Cantoni ricevono il 20 per cento a titolo di emolumento di
riscossione.
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa, conformemente alla legislazione in
materia di imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo conseguito in Svizzera e
all'estero dall'assoggettato. L'imposta federale diretta costituisce la base di tassazione, se
l'assoggettato deve questa imposta per il relativo intero anno di soggezione. Se questa condizione
non è realizzata la tassazione ha luogo sulla base delle imposte cantonali. Se l'imposta federale
diretta e le imposte cantonali non permettono di determinare la tassa, questa viene accertata sulla
base di una speciale dichiarazione.
La tassa ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi di reddito imponibile, ma almeno a 200
franchi. Essa è ridotta a ragione del numero totale dei giorni di servizio prestati. La riduzione
è di un decimo per 50-99 giorni di servizio militare (75-149 giorni di servizio civile) e di un altro
decimo per ogni 50 giorni di servizio militare in più (75 giorni di servizio civile) o per una frazione
degli stessi.
La tassazione ha luogo ogni anno, di regola l'anno successivo a quello di soggezione.
Chiunque compensa con un servizio di sostituzione il servizio militare, che sarebbe stato tenuto a
prestare durante l'anno di soggezione, ha diritto alla restituzione della tassa pagata per quell'anno.
Chiunque compensa il servizio civile, che sarebbe stato tenuto a prestare durante l'anno di
soggezione, ha a sua volta diritto alla restituzione della tassa corrispondente, dopo aver prestato
tutti i servizi regolamentari.
Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è stato di circa
214 milioni di franchi (compreso l'emolumento di riscossione del 20 % spettante ai Cantoni).
41
B ) L'IMPOSIZIONE DEL CONSUMO
1 L'imposta sul valore aggiunto
Basi giuridiche:
Art. 130 Cost.; Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)
Il 1° gennaio 1995 è stata introdotta l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il cambiamento del
sistema dall'imposta sulla cifra d'affari all'imposta sul valore aggiunto è attribuibile essenzialmente
all'affermarsi dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri dell'UE.
Il 1° gennaio 2001 la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore
aggiunto (LIVA) ha sostituito l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore
aggiunto (OIVA).
Principio d'imposizione
L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo. Essa è riscossa a ogni fase
di produzione e distribuzione nonché sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi
effettuate in Svizzera e sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero.
È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale,
diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue
prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero (Svizzera e Lichtenstein)
superino complessivamente 75'000 franchi annui.
Non sono assoggettati all'imposta:
•
le imprese la cui cifra d'affari annua non supera 250'000 franchi, a condizione che il saldo di
imposta dopo deduzione dell'imposta precedente non superi regolarmente 4'000 franchi annui;
•
le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico e
le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d'affari annua non supera 150'000 franchi;
•
gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori che forniscono prodotti agricoli, forestali e orticoli
della propria azienda. I pescatori di professione sono equiparati agli agricoltori.
È parimenti assoggettato anche colui che ottiene da imprese con sede all'estero prestazioni di
servizi imponibili per più di 10'000 franchi per anno civile e chi è soggetto all'obbligo di pagare il
dazio a titolo di imposta sull'importazione di beni.
L'IVA conta attualmente circa 300'000 contribuenti.
La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla
controprestazione lorda convenuta rispettivamente ricevuta. Il contribuente può dedurre dal suo
rendiconto l'imposta gravante i suoi acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le sue
importazioni di beni. Questa cosiddetta deduzione dell'imposta precedente evita un cumulo
d'imposta (acquisto gravato dall'IVA e imposizione della cifra d'affari; principio onnifase al netto).
Poiché è sopportata dal consumatore, l'imposta sul valore aggiunto gli viene trasferita inclusa nel
prezzo di vendita o menzionata separatamente nella fattura.
42
7,6%
Particolarità
Occorre distinguere fra operazioni esenti dall'imposta e operazioni escluse dall'imposta. Sebbene
per ambedue le categorie non sia dovuta l'imposta, la differenza risiede nel diritto all'imposta
precedente. Questo diritto è dato infatti unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi
utilizzati per operazioni esenti dall'imposta (= esenzione propria).
Per contro, se i beni e le prestazioni di servizi servono al conseguimento di volumi d'affari esclusi
dall'imposta non è ammessa alcuna deduzione dell'imposta precedente (= esenzione impropria).
Sono esenti dall'imposta (diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare:
•
•
•
forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione è comprovata;
trasporti oltre confine;
prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.
Sono esclusi dall'imposta (nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente - «pseudo
esclusione») in particolare:
•
•
•
•
•
le prestazioni del settore della sanità pubblica, della previdenza e sicurezza sociali;
le operazioni nell'ambito dell'educazione, dell'insegnamento nonché dell'assistenza all'infanzia
e alla gioventù;
le prestazioni di servizi culturali;
le operazioni di assicurazione;
le operazioni nel settore del traffico monetario e dei capitali (eccettuate la gestione patrimoniale
e le operazioni d'incasso);
43
•
•
•
•
la locazione di appartamenti e di altri immobili (la loro messa a disposizione per l'uso o il
godimento);
la vendita di immobili (il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi);
le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo purché siano assoggettati a un'imposta
speciale o ad altri tributi;
le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.
Aliquote d'imposta
Aliquota normale: l'imposta ammonta al 7,6 per cento.
Aliquota speciale: le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore
alberghiero e paralberghiero (ad es. affitto di appartamenti di vacanza) soggiacciono all'aliquota del
3,6 per cento.
Aliquota ridotta: per determinate categorie di beni è applicabile un'aliquota ridotta del 2,4 per
cento, in particolare per:
•
•
•
•
•
•
•
•
prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcooliche e le prestazioni della
ristorazione;
bestiame, pollame, pesci;
sementi, piante vive, fiori recisi;
cereali;
alimenti per animali, concimi ecc.;
medicinali;
giornali, riviste, libri e altri determinati stampati;
prestazioni di servizi delle società di radio e televisione (eccezione: aliquota normale per
prestazioni aventi carattere commerciale).
L'Amministrazione federale delle contribuzioni accorda ai contribuenti con una cifra d'affari annua
fino a 3 milioni di franchi e un debito fiscale (=imposta effettivamente dovuta all'Amministrazione)
massimo di 60'000 franchi all' anno la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto
semplificato. Il debito fiscale annuo viene calcolato moltiplicando la cifra d'affari complessiva
determinante per la cosiddetta aliquota saldo della corrispondente attività.
L'utilizzazione di queste aliquote saldo - che sono sempre inferiori al 7,6 per cento - consente di
evitare l'accertamento dell'imposta precedente deducibile dall'imposta dovuta sulle cifre d'affari
poiché le aliquote saldo tengono già conto dell'incidenza dell'imposta precedente (ad es.: aliquota
saldo per architetti = 6%; per commercianti di generi alimentari = 0,6%). Le aliquote saldo servono
unicamente per il calcolo dell'imposta nel rendiconto per l'Amministrazione federale delle
contribuzioni; nei confronti degli acquirenti devono per contro essere applicate le aliquote del
7,6 per cento, del 3,6 per cento o del 2,4 per cento previste nella legge.
44
Riscossione dell'imposta
L'Amministrazione federale delle contribuzioni è responsabile della riscossione dell'imposta sulle
operazioni effettuate in Svizzera e sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede
all'estero.
Per contro, la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni rientra nel settore di competenza
dell'Amministrazione federale delle dogane.
Destinazione vincolata di una quota delle entrate
Nel 2004 il gettito fiscale conseguito con l'imposta sul valore aggiunto è stato di circa 17,666
miliardi di franchi.
Conformemente alle vigenti disposizioni costituzionali, una quota del 19 per cento circa del gettito
dell'IVA è a destinazione vincolata (art. 130 Cost. e pertinente disposizione transitoria):
•
•
in primo luogo in ordine all'aliquota d'imposta:
=
1,0 punto percentuale dell'aliquota normale, combinato con 0,5 punti di percento
dell'aliquota speciale e 0,3 punti di percento dell'aliquota ridotta sono destinati al
finanziamento dell'AVS/AI;
=
0,1 punti percentuali (di ciascuna delle tre aliquote) devono essere utilizzati per il
finanziamento dei grandi progetti ferroviari;
in secondo luogo in ordine al gettito d'imposta: il 5,0 per cento della quota del gettito annuo
dell'IVA che affluisce alla Cassa federale è impiegato per la riduzione dei premi
dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori.
45
2 Le tasse di bollo federali
Basi giuridiche
Art. 132 cpv. 1 Cost.; Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB)
Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni
nell'ambito della circolazione giuridica, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a
dire sulla costituzione e circolazione di capitali.
La Confederazione riscuote tre tipi di tasse, vale a dire la tassa d'emissione, la tassa di
negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione.
Tassa d'emissione
•
La tassa d'emissione è riscossa sui diritti di partecipazione svizzeri e su obbligazioni svizzere. La
tassa ha come oggetto l'emissione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di
diritti di partecipazione in forma di azioni di società anonime svizzere, di quote sociali di società
svizzere a garanzia limitata, di quote sociali di società cooperative svizzere, di buoni di godimento
e di buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico. La tassa
colpisce inoltre l'emissione di obbligazioni (obbligazioni di prestiti e di cassa) da parte di debitori
svizzeri.
•
La tassa sui diritti di partecipazione svizzeri ammonta all'1 per cento.
Attualmente, in caso di costituzione o di aumento del capitale di una società anonima o di una
società a garanzia limitata è dato, generalmente, per diritti di partecipazione emessi a titolo
oneroso un limite d'esenzione per i primi 250'000 franchi. Questo importo sarà probabilmente
aumentato a 1 milione di franchi a partire dal 2006 (vedi osservazione più sotto).
L'obbligo fiscale incombe alla società svizzera.
La tassa sulle obbligazioni svizzere ammonta, per le obbligazioni di prestiti all'1,2 per mille
per ogni anno intero o iniziato della durata massima, e per le obbligazioni di cassa allo 0,6 per
mille per ogni anno della durata massima.
L'obbligo fiscale incombe al debitore svizzero che emette le obbligazioni.
46
La creazione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni
di società anonime o di società cooperative nonché il trasferimento di sede di una società estera in
Svizzera non soggiacciono alla tassa di emissione. Sono parimenti esonerate le società
d'investimento in capitale di rischio riconosciute.
Nel 2004 il gettito lordo della tassa d'emissione è stato di circa 602 milioni di franchi.
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è riscossa sulle compere e vendite di titoli svizzeri e stranieri
concluse da negoziatori svizzeri e da membri stranieri di una borsa svizzera (cosiddetti remote
member).
La tassa ammonta
•
all'1,5 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate in Svizzera, e
•
al 3,0 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate all'estero.
Essa è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o
della vendita di un titolo.
Nel 2004 il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di circa 1,523 miliardi di franchi.
g
g
A seguito dell'internazionalizzazione del commercio di titoli e della concorrenza delle borse
estere, negli ultimi anni la tassa di negoziazione è stata oggetto di parecchie revisioni, allo
scopo di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera.
Attualmente non soggiacciono alla tassa di negoziazione in particolare:
• l'operazione di emissione (eccettuate le quote di fondi esteri);
• le banche o gli agenti di borsa esteri per le transazioni con titoli esteri;
• le transazioni di un membro svizzero di una borsa estera per i titoli svizzeri trattati presso tale
borsa con una banca o un broker estero quale controparte;
• la borsa estera che agisce in qualità di controparte (ad es. Eurex) nell'esercizio di prodotti
derivati standardizzati;
• il commercio di diritti d'opzione e di opzioni;
• il commercio di titoli del mercato monetario;
• la parte contraente estera per le transazioni con obbligazioni estere;
• l'operazione per lo stock commerciale di un negoziatore professionale;
• il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri;
• determinati investitori esteri (Stati, banche centrali, istituti delle assicurazioni sociali e istituti di
previdenza professionale, compagnie d'assicurazione sulla vita).
L'obbligo fiscale incombe al negoziatore svizzero di titoli che partecipa all'operazione imponibile
in veste di mediatore o di contraente.
47
Tra i negoziatori di titoli tenuti a versare la tassa di negoziazione figurano, oltre alle banche che
soggiacciono alla legge sulle banche, segnatamente anche consulenti in investimenti, gerenti di
patrimoni e società holding nonché i «remote member» della borsa svizzera.
Sono parimenti considerati negoziatori di titoli le istituzioni svizzere della previdenza professionale
e vincolata (casse pensioni), gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e comuni politici)
nonché le istituzioni nazionali dell'assicurazione sociale (Fondo di compensazione dell'AVS e
Casse di compensazione).
In caso di mediazione il negoziatore di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non
prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato. Se il negoziatore
svizzero di titoli agisce per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per se
stesso nonché una (altra) metà per la controparte, nella misura in cui quest'ultima non prova di
essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.
Le revisioni più recenti riguardanti la tassa di negoziazione - con lo scopo di esentare talune
transazioni di borsa - sono state effettuate tramite diritto d'urgenza (decreto federale urgente del
19 marzo 1999 e legge federale urgente del 15 dicembre 2000) e pertanto erano limitate al
31 dicembre 2002.
Allo scopo di rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera e di evitare un esodo delle
transazioni verso l'estero, le Camere federali hanno adottato il 21 giugno 2002 due leggi federali
che prorogano queste misure urgenti fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione federale,
ma al più tardi fino al 31 dicembre 2005.
Osservazione:
Le misure urgenti finora adottate nel settore delle tasse di bollo avrebbero dovuto essere trasferite
nel diritto ordinario nel quadro del «Pacchetto fiscale 2001» che però è stato respinto in occasione
della votazione popolare il 16 maggio 2004.
Il 18 agosto 2004 il Consiglio federale ha adottato un messaggio concernente una nuova
revisione delle tasse di bollo. Questo progetto di revisione riprende le misure proposte nel
quadro del «Pacchetto fiscale 2001». In questo modo le misure urgenti nel settore della tassa di
negoziazione adottate nel 1999 e nel 2000 saranno trasposte nel diritto ordinario. Anche gli ulteriori
sgravi riguardanti le tasse di bollo federali contenuti nel pacchetto fiscale saranno ancorati a livello
di legge.
•
•
Per la tassa di negoziazione tali sgravi riguardano in particolare i due elementi seguenti:
= il commercio con banche e broker esteri sono ora di regola esentati dalla tassa di
negoziazione;
= l'elenco degli investitori esentati comprende anche le società estere le cui azioni sono
quotate in una borsa riconosciuta (le cosiddette corporate).
Per la tassa d'emissione il limite di esenzione è stato aumentato da 250'000 a un milione di
franchi.
Queste modifiche entreranno probabilmente in vigore il 1° gennaio 2006 e contribuiranno a
rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera e a evitare un esodo di queste
operazioni all'estero. L'aumento del limite di esenzione per la tassa d'emissione favorisce inoltre la
costituzione di nuove società e gli aumenti di capitale delle piccole e medie imprese (PMI).
48
Tassa sui premi d'assicurazione
La tassa sui premi d'assicurazione ha per oggetto i versamenti di premi per le assicurazioni di
responsabilità civile, per le assicurazioni contro gli incendi, per le assicurazioni casco e per le
assicurazioni economia domestica.
•
•
La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al 5 per cento.
Sono eccettuate le assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la
tassa è del 2,5 per cento.
L'obbligo fiscale incombe di regola all'assicuratore svizzero.
Non soggiacciono alla tassa in particolare le assicurazioni di persone, le assicurazioni sulla vita
con pagamenti periodici dei premi nonché le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni,
l'assicurazione per l'invalidità e quella contro la disoccupazione.
Nel 2004 il gettito lordo della tassa sui premi d'assicurazione è stato di circa 630 milioni di franchi.
Riscossione della tassa
Per tutte le tasse di bollo federali, il debitore della tassa deve annunciarsi spontaneamente
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in
pari tempo, pagare la tassa (principio dell'autoaccertamento). L'unica eccezione a questo principio
è costituita dalla tassa d'emissione delle società cooperative, la quale viene accertata
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di
mora.
Il trasferimento delle tasse di bollo non è prescritto e nemmeno vietato dalla legge. I contribuenti
sono dunque liberi di sopportare essi stessi queste tasse o di addossarle ad altre persone.
49
3 Le imposte speciali di consumo
Le imposte speciali di consumo prelevate dalla Confederazione comprendono l'imposta sul
tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli e l'imposta sulle
bevande distillate.
3.1
Imposta sul tabacco
Basi giuridiche:
Art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.; Legge federale del 2 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco
Oggetto di questa imposta sono i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti
al consumo, i tabacchi manufatti importati nonché la carta da sigarette.
Per la carta da sigarette e i tabacchi manufatti in Svizzera sono soggetti all'imposta i fabbricanti
del prodotto pronto al consumo, mentre per i prodotti e la carta da sigarette importati lo sono le
persone tenute al pagamento dei diritti doganali.
Le aliquote sono le seguenti:
•
Per le sigarette, l'imposta è calcolata al pezzo (componente fiscale specifica) e in percento del
prezzo al minuto. Essa ammonta a 8,904 centesimi al pezzo e al 25 per cento del prezzo al
minuto, ma almeno a 15,279 centesimi per pezzo (ultima modifica del 1° ottobre 2004).
Osservazione: Per un pacchetto venduto al prezzo di fr. 5.80, l'imposta complessiva
ammonta a fr. 3.693 e si compone di fr. 3.231 per l'imposta sul tabacco, di
fr. 0.410 per l'IVA (pari quindi al 7,6% del prezzo di vendita) e di diversi altri
tributi (pari a fr. 0.052).
•
Per i sigari, l'aliquota è graduata secondo il peso medio per 1'000 pezzi e il prezzo al minuto;
essa va da 2.60 fino a 12.10 franchi (tariffa di base) ogni 1'000 pezzi (ultima modifica del
1° gennaio 1997).
•
Per il tabacco da pipa l'imposta viene calcolata secondo il prezzo di vendita al minuto e per
chilogrammo (peso effettivo); l'aliquota varia da 1.65 fino a 9.90 franchi al chilogrammo (ultima
modifica del 1° ottobre 2004).
•
Per la carta da sigarette devono essere pagati 1,5 centesimi per ogni foglietto o tubetto (ultima
modifica del 1° ottobre 2004).
L'imposta è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. L'imposta sulle merci prodotte in
Svizzera è stabilita secondo il principio dell'autoaccertamento mentre quella per i prodotti importati
secondo le vigenti prescrizioni doganali.
Il gettito complessivo dell'imposta sul tabacco
(2,04 miliardi di franchi nel 2004) è interamente
vincolato al cofinanziamento dell'AVS/AI.
50
3.2
Imposta sulla birra
Basi giuridiche:
Art. 131 cpv. 1 lett. c Cost.; Decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un'imposta
federale sulle bevande
L'imposta sulle bevande colpisce oggigiorno solo la birra. Sono soggetti all'imposta i fabbricanti
(birrerie indigene) per la consegna a carattere commerciale di birra a contenuto alcoolico ad
acquirenti svizzeri e gli importatori per la birra importata.
L'onere fiscale è attualmente di 24,75 centesimi per ogni litro.
L'imposta è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. Per la birra indigena essa è
stabilita sulla base dell'autoaccertamento, mentre per quella importata essa è dovuta
conformemente alle disposizioni applicabili in materia doganale. Nel 2004 tale imposta ha fruttato
un gettito di 105 milioni di franchi.
3.3
Imposta sugli oli minerali
Basi giuridiche:
Art. 131 cpv. 1 lett. e Cost.; Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)
La legge sull'imposizione degli oli minerali ha permesso di sostituire i dazi doganali con
un'imposta speciale di consumo.
Questa speciale imposta sul consumo comprende:
•
un'imposta sull'olio di petrolio, su altri oli minerali, sul gas naturale e sui prodotti ottenuti dalla
loro lavorazione nonché sui carburanti;
•
un supplemento d'imposta gravante i carburanti.
L'imposta sugli oli minerali varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso cui è destinato
(carburante, combustibile, scopi tecnici). L'onere fiscale ammonta ad esempio a
•
•
•
73,1 centesimi al litro per la benzina senza piombo (compreso il supplemento sul carburante
di 30 cts. al litro)
75,9 centesimi al litro per l'olio diesel (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al
litro)
0,3 centesimi al litro
per l'olio da riscaldamento extra leggero.
51
Agevolazioni fiscali sono previste ad esempio per i carburanti usati nell'agricoltura, nella silvicoltura
e per la pesca professionale o da imprese di trasporto concessionarie.
La riscossione dell'imposta sugli oli minerali si fonda quindi essenzialmente sui principi seguenti:
•
•
•
•
•
•
dal punto di vista fiscale le merci importate e quelle fabbricate e ottenute in territorio svizzero
vengono trattate alla stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della
Confederazione, comprese le enclavi doganali estere. L'enclave svizzera di
Samnaun/Sampuoir non fa parte del territorio svizzero.
Il credito fiscale sorge con l'immissione in libera pratica delle merci. Lo stesso dicasi per le
merci importate. Per le merci in depositi autorizzati, trattasi del momento in cui le merci
lasciano il deposito o vi sono utilizzate.
I depositi autorizzati servono per l'immagazzinamento, la raffinatura, la fabbricazione e
l'ottenimento di merci non tassate. Tali procedimenti devono sempre aver luogo in un deposito
autorizzato.
I proprietari di depositi autorizzati presentano mensilmente una dichiarazione fiscale. Tale
procedimento può essere rivendicato anche dagli importatori.
Il gasolio utilizzato come olio da riscaldamento extra leggero viene colorato di rosso per
distinguerlo fisicamente dall'olio diesel.
La base imponibile viene calcolata per 1'000 litri a 15°C; ogni 1'000 kg di massa netta per i
distillati pesanti nonché per alcuni altri prodotti. L'imposizione secondo il volume garantisce un
aggravio fiscale uniforme, indipendentemente dalla densità del rispettivo prodotto.
Nel 2004 l'imposta sugli oli minerali e il supplemento sul carburante hanno gravato i consumatori
per circa 4,9 miliardi di franchi. La metà delle entrate nette provenienti dall'imposizione degli oli
minerali e l'intero provento del supplemento servono a coprire le spese correlate con il traffico
stradale (circa 3,45 miliardi di franchi). Il rimanente delle entrate nette (circa 1,45 miliardi di franchi)
è destinato a spese generali del bilancio federale.
3.4
Imposta sugli autoveicoli
Basi giuridiche:
Art. 131 cpv. 1 lett. d Cost.; Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
Dal 1° gennaio 1997 l'Amministrazione federale delle dogane riscuote sul valore di autoveicoli
all'atto della loro importazione e fabbricazione in Svizzera un'imposta pari al 4 per cento.
Osservazione: questa imposta ha sostituito i dazi riscossi sugli autoveicoli e sulle loro parti.
Ai sensi della legge sono considerati autoveicoli i veicoli commerciali leggeri (compresi i furgoncini)
di un peso unitario non eccedente 1'600 kg e le autovetture. Vista l'esiguità della produzione
nazionale, il 99,9 per cento delle entrate (nel 2004 circa 312 milioni di franchi) è riscosso
all'importazione. Non sono assoggettati all'imposta segnatamente i veicoli elettrici. Quale
particolarità occorre menzionare che, diversamente dai dazi e dalle altre imposte speciali di
consumo, l'imposta sugli autoveicoli viene riscossa anche nelle enclavi doganali di
Samnaun/Sampuoir.
52
3.5
Imposta sulle bevande distillate
Basi giuridiche:
Art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.; Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge
sull'alcool; LAlc)
Le bevande distillate indigene sono soggette a imposta, mentre i prodotti importati soggiacciono
alle cosiddette tasse di monopolio.
Sono esenti da imposta soltanto le acquaviti che, ricavate da materie prime proprie, sono destinate
esclusivamente al fabbisogno personale dei produttori domestici.
Nell'ambito del traffico viaggiatori, le persone di età superiore ai 17 anni possono inoltre importare
esenti da tasse doganali e di monopolio due litri di alcool fino al 15 per cento e un litro oltre al 15
per cento del volume.
Onere fiscale
Dal 1° luglio 1999 le bevande distillate indigene ed estere sono parimenti tassate alla stessa base
d'imposizione. L'aliquota unitaria d'imposizione ammonta a 29 franchi per litro anidro di alcool.
La tassa è decurtata del 50 per cento per:
• vini naturali e di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcoolico superiore al 15 per
cento fino a un massimo del 22 per cento del volume;
• specialità di vino, vini dolci e mistelle con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del
volume;
• vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze con un tenore
alcoolico massimo del 22 per cento del volume.
Un'agevolazione fiscale del 30 per cento è accordata ai piccoli produttori per i primi 5 litri anidri di
alcool annui, a condizione che le materie prime provengano dal proprio raccolto o che siano state
raccolte personalmente allo stato selvatico.
Dal 1° luglio 1999 le bevande distillate indigene e importate possono essere gestite in sospensione
d'imposta all'interno di un deposito fiscale. La tassa sull'alcool è percepita al momento in cui le
bevande distillate escono dal sistema del deposito fiscale.
Nel 2003 il Parlamento ha approvato una tassa speciale sugli alcopop. Questa tassa sulle
bevande alcoliche simili a limonate è stata aumentata del 300 per cento rispetto alla tassa
sull'alcool. Gli alcopop saranno quindi gravati di una tassa equivalente a 116 franchi per litro anidro
di alcool, che corrisponde a fr. 1.80 per una bottiglietta di 2,75 dl con il tenore alcoolico del 5,6 per
cento del volume. Questa tassa speciale è entrata in vigore il 1° febbraio 2004.
All'interno del Paese, le tasse sono riscosse dalla Regia federale degli alcool. Le tasse al confine
sono percepite dall'Amministrazione federale delle dogane per conto della Regia federale degli
alcool.
Dall'attività della Regia federale degli alcool risulta un utile netto annuo. Il 90 per cento di questo
importo è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI. Il rimanente 10 per cento è ripartito fra i
Cantoni che sono tenuti a impiegarlo per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di
sostanze che generano dipendenza.
Nel 2004 il gettito netto conseguito dalla Regia federale degli alcool è stato di circa 248 milioni di
franchi.
53
C) DAZI E TRIBUTI DOGANALI
Basi giuridiche:
Art. 133 Cost.; Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD); Legge del 9 ottobre 1986 sulla
tariffa delle dogane (LTD)
1 Considerazioni generali
Per quanto concerne i dazi, il processo d'imposizione nasce all'atto in cui la merce varca il
confine. L'obbligo doganale sorge quindi anche se la merce non viene immessa nel consumo, ma
per esempio riesportata. Dal punto di vista del diritto fiscale, i dazi costituiscono quindi una tassa
sugli scambi economici.
Secondo l'articolo 133 Cost. la Confederazione può percepire dazi e altri tributi sul traffico
transfrontaliero delle merci. Le particolarità sono menzionate nella tariffa doganale (allegata alla
legge sulla tariffa delle dogane). Le aliquote sono quasi tutte determinate in base al peso (ad es. X
franchi per 100 kg peso lordo).
Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale e nel 2004 è stato di circa 1,054 miliardi di
franchi.
2 Dazi d'importazione
2.1 Tariffa d'uso
Lo schema tariffale si fonda sull'appendice della
Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di
designazione e codificazione delle merci. La tariffa
doganale contiene circa 8'000 voci tariffali e le aliquote
della tariffa generale le quali - fatte salve singole eccezioni
- sono vincolate dall'Accordo GATT.
Con l'entrata in vigore dell'Accordo GATT/OMC, il 1° luglio
1995, le aliquote di dazio costituiscono il più importante
strumento di protezione al confine visto che la maggior
parte dei tributi riscossi all'importazione è stata trasformata
in dazi. Le aliquote di dazio della tariffa d'uso risultano da
accordi internazionali o da decisioni autonome.
54
2.2
Preferenze doganali
La Svizzera ha concluso accordi di libero scambio con diversi Stati e gruppi di Stati: Convenzione
AELS, Accordo di libero scambio Svizzera-CE, Accordo con la Bulgaria, la Romania, la Turchia,
Israele, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), le Isole Faer Oer, il
Marocco, il Messico, la Croazia, la Giordania, la Macedonia e Singapore. Una merce può fruire
di preferenze doganali (franchigia o riduzione di dazio) soltanto se adempie le disposizioni
contrattuali in materia di origine del rispettivo accordo e se viene presentata una prova di origine
valida. Anche ai Paesi in via di sviluppo sono accordate unilateralmente preferenze doganali.
2.3
Elementi mobili
Al fine di compensare l'andicap in materia di prezzi cui è confrontata l'industria alimentare svizzera
sul mercato interno, su determinati prodotti agricoli trasformati vengono riscossi degli elementi
tariffali mobili. L'andicap in materia di prezzi deriva dal fatto che l'industria svizzera deve produrre
con materie di base più care di quelle utilizzate dalla concorrenza estera. Con la riscossione di
elementi mobili, i prezzi dei prodotti importati vengono portati al livello svizzero.
55
Le imposte cantonali e comunali
Basi giuridiche:
26 legislazioni tributarie cantonali, diverse regolamentazioni comunali (in ragione del federalismo ogni
Cantone possiede una propria legislazione tributaria) nonché la legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; cfr. al riguardo il capitolo
dedicato all'armonizzazione fiscale a pag. 31).
Come già detto più sopra i Cantoni sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in
modo esclusivo alla Confederazione.
26 Cantoni
Imposte sul reddito e sulla sostanza
nonché altre imposte dirette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Imposta sul reddito e sulla sostanza
Imposta personale
Imposta sull' utile e sul capitale
Imposta sulle successioni e donazioni
Imposta sui proventi da concorsi, pronostici
e simili
Imposta sugli utili immobiliari
Imposta immobiliare
Tassa di mutazione
Tassa cantonale sulle case da gioco
Imposte sul possesso e sul dispendio
•
•
•
•
•
Imposta di circolazione
Imposta sui cani
Imposta sugli spettacoli
Imposta di bollo cantonale
Tassa sulle lotterie e manifestazioni
analoghe
• Imposta sugli impianti idraulici
• Altri tributi
Diversamente i comuni possono riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata
loro dai Cantoni (sovranità fiscale delegata). Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano la loro
imposta sotto forma di supplemento all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale,
moltiplicatore) o partecipando al gettito fiscale cantonale. 9)
9)
56
Cantone di BS: la città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di
riscuotere le imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i comuni di Bettingen e Riehen
prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito e sugli
utili immobiliari, per le quali essi possiedono i loro propri moltiplicatori annui, espressi in percento
dell'imposta cantonale dovuta. Ne consegue che dagli abitanti di questi due comuni rurali il
Cantone preleva soltanto il 60 per cento dell'imposta cantonale sul reddito e il 50 per cento
dell'imposta sugli utili immobiliari.
Le imposte prelevate dai comuni sono ancorate in alcuni Cantoni nei regolamenti comunali mentre,
in altri Cantoni, nelle leggi cantonali.
Nel Canton GR anche i circondari dispongono di una sovranità fiscale.
2'800 Comuni
Imposte sul reddito e sulla sostanza
nonché altre imposte dirette
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Imposta sul reddito e sulla sostanza
Imposta personale
Imposta sull' utile e sul capitale
Imposta sulle successioni e donazioni
Imposta sui proventi da concorsi,
pronostici e simili
Imposta sugli utili immobiliari
Imposta immobiliare
Tassa di mutazione
Tassa professionale
Imposte sul possesso e sul dispendio
• Imposta sui cani
• Imposta sugli spettacoli
• Altri tributi
In quasi tutti i Cantoni le Parrocchie delle tre Chiese nazionali (protestante, cattolica romana e - se
rappresentata - cattolica cristiana) prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e nella
maggior parte dei casi anche presso le persone giuridiche assoggettate nel Cantone. 10)
10) Osservazioni concernenti l'imposta di culto:
- Il Canton VD non preleva un'imposta di culto separata, poiché le spese di culto sono finanziate
con il gettito delle imposte ordinarie. Nel Canton VS, dove queste spese sono incluse nel
preventivo del comune, l'imposta di culto è riscossa solo in alcuni comuni.
- Per le persone fisiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI, NE e GE.
- Per le persone giuridiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI e NE. I
Cantoni BS, SH, AR, AG e GE non prelevano alcuna imposta di culto presso le persone
giuridiche.
57
A)
IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA
NONCHÉ ALTRE IMPOSTE DIRETTE
Osservazioni introduttive
Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono prelevate periodicamente ragion per cui la loro
riscossione avviene sulla base di una delimitazione temporale. Il periodo fiscale costituisce il lasso
di tempo per il quale è dovuta l'imposta. Ai fini del calcolo dell'imposta e della tassazione riveste
inoltre importanza il periodo di computo (= periodo in cui è conseguito il reddito determinante per il
calcolo dell'imposta).
Tutti i Cantoni calcolano l'imposta secondo il sistema postnumerando che si basa sul reddito
attuale. Il periodo di computo coincide quindi con il periodo fiscale (= anno fiscale).
Di regola queste imposte sono accertate annualmente sulla base di una dichiarazione d'imposta
che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.
Nella maggior parte dei Cantoni l'ammontare dell'imposta si compone di due parti, vale a dire
dell'aliquota d'imposta fissata dalla legge e del coefficiente stabilito periodicamente.
I fattori imponibili (ad es. reddito imponibile, sostanza imponibile o utile imponibile) moltiplicati per
l'aliquota d'imposta danno l'imposta cantonale semplice. Per determinare l'imposta effettivamente
dovuta bisogna in seguito moltiplicare quest'ultimo importo per un determinato coefficiente, fissato
generalmente ogni anno dal Legislativo.
In materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, i comuni ricorrono di solito
alle stesse basi di calcolo e alla stessa tariffa applicate dai Cantoni.
I comuni prelevano le loro imposte quale multiplo della tariffa cantonale di base, vale a dire
dell'imposta semplice cantonale o come percentuale dell'imposta cantonale effettivamente dovuta
(moltiplicatore).
Salvo rare eccezioni questo modo di procedere vale anche per le imposte comunali sull'utile e sul
capitale delle persone giuridiche.
58
1 L'imposta sul reddito delle persone fisiche
Tutti i Cantoni e comuni conoscono attualmente il sistema
dell'imposta generale sul reddito con un'imposta
complementare sulla sostanza. Per la sua struttura,
l'imposta sul reddito è simile all'imposta federale diretta delle
persone fisiche.
In tutti i Cantoni è tassato il reddito complessivo, senza
distinzione dei singoli elementi che lo compongono né della
loro fonte. Le persone fisiche devono quindi dichiarare il loro
reddito da attività indipendente o dipendente, i guadagni
accessori di ogni genere e i redditi realizzati in via di
compensazione nonché i proventi della sostanza mobiliare,
dei beni immobili ecc.
Per le persone coniugate, il sistema fiscale svizzero si fonda sul principio dell'imposizione della
famiglia11). Pertanto i redditi dei coniugi non separati legalmente e di fatto vengono cumulati
al pari del reddito dei figli minorenni, che viene aggiunto a quello del detentore dell'autorità
parentale. È fatta eccezione per il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni espressamente
assoggettato a un obbligo di tassazione separata.
Dal reddito lordo complessivo, in tutti i Cantoni possono essere dedotte le spese necessarie a
conseguire il reddito (ad es. spese professionali e per il conseguimento del reddito).
Sono inoltre concesse deduzioni generali (deduzioni per contributi assicurativi, premi e contributi
all'AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, deduzione per attività
lucrativa di entrambi i coniugi, per interessi maturati su debiti privati fino a un determinato importo
ecc.) nonché deduzioni sociali (deduzioni personali, deduzioni per coniugi, deduzioni per famiglie
monoparentali, deduzioni per i figli, deduzioni per persone bisognose a carico, deduzioni per spese
di custodia dei figli da parte di terzi ecc.). L'ammontare di queste deduzioni nonché la concessione
di ulteriori deduzioni sociali variano in modo considerevole da Cantone a Cantone.
In tutti i Cantoni le tariffe dell'imposta sul reddito sono strutturate in modo progressivo, vale a
dire l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito fino a un determinato limite. Le
conseguenze della progressività variano da Cantone a Cantone.
Tutti i Cantoni tengono conto della situazione familiare, in quanto - in luogo o in aggiunta alla
deduzione per coniugati - applicano una doppia tariffa oppure il cosiddetto sistema dello splitting
rispettivamente quello delle unità di consumo (cfr. al riguardo il capitolo I in appendice sugli sgravi
fiscali per coniugi).
11) Nota bene: la legislazione tributaria svizzera si basa sul principio secondo cui i coniugi
costituiscono un'entità economica per cui devono essere tassati congiuntamente.
59
Imposizione alla fonte
Tutti i Cantoni tassano alla fonte (imposta alla fonte) il reddito del lavoro di cittadini stranieri che
non sono in possesso di un permesso di domicilio e che esercitano un'attività in Svizzera solo
temporaneamente.12)
Il datore di lavoro deve dedurre detta imposta dal reddito d'attività lucrativa e versarla all'autorità
fiscale. L'imposta alla fonte copre le imposte sul reddito della Confederazione (imposta federale
diretta), del Cantone e del comune (compresa l'eventuale imposta di culto).
Imposizione secondo il dispendio
In tutti i Cantoni i cittadini stranieri che soggiornano o dimorano in Svizzera, ma non vi esercitano
né vi hanno mai esercitato un'attività lucrativa, possono scegliere tra il pagamento di un'imposta
accertata in via ordinaria (con la presentazione di una dichiarazione d'imposta) e il pagamento di
un'imposta calcolata in una procedura semplificata secondo il dispendio (in alcuni Cantoni:
pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza, entrambe calcolate secondo il dispendio).
In questo ultimo caso l'imposta è di solito calcolata in base al dispendio annuo del contribuente e
della sua famiglia. Essa non può però essere inferiore alle imposte accertate in via ordinaria sugli
elementi del reddito e della sostanza di fonte svizzera.
2 L'imposta personale
Questa imposta cantonale e/o comunale, di regola fissa, è dovuta in alcuni Cantoni (ZH, LU, UR,
NW, FR, SO, SH, GR, TI, VD, VS e GE) dalle persone maggiorenni o che esercitano un'attività
lucrativa. Essa è riscossa oltre all'imposta sul reddito e il suo importo è modico.
Nei Cantoni di FR, GR e VD solo i Comuni sono autorizzati a prelevare questa imposta. Comunque
non esiste nessun obbligo (imposta comunale «facoltativa»).
12) Il Canton GE tassa alla fonte anche il reddito di figli minorenni indipendentemente dalla loro
nazionalità.
60
3 L'imposta sulla sostanza delle persone fisiche
Tutti i Cantoni e comuni prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, che è tassata
ogni anno contestualmente all'imposta sul reddito (una sola dichiarazione d'imposta per entrambe
le imposte).13)
Oggetto di questa imposta è di regola il patrimonio complessivo, che comprende tutti i beni e i
diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario. La sostanza è valutata generalmente al
valore venale.
Le parti che compongono la sostanza sono in particolare i beni mobili (titoli, averi bancari,
autoveicoli ecc.) ed immobili, le assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto nonché la
sostanza investita in un'azienda commerciale o agricola.
Il mobilio domestico e gli oggetti di uso personale non vengono tassati.
La base di calcolo per stabilire l'imposta sulla sostanza è data dalla sostanza netta, che
corrisponde alla sostanza lorda del contribuente dopo la deduzione dei debiti complessivi
comprovati.
Dalla sostanza netta si possono inoltre operare speciali deduzioni (deduzioni sociali), che variano
comunque da Cantone a Cantone.
Nella maggior parte dei casi le tariffe dell'imposta sulla sostanza sono strutturate in modo
progressivo.
Molti Cantoni prevedono inoltre l'esenzione della sostanza che non supera un determinato importo
(= minimo esente da imposta).
I cittadini stranieri che pagano l'imposta secondo il dispendio saldano in tal modo anche l'imposta
cantonale sulla sostanza.
13) Canton BS: i due comuni di Riehen e Bettingen non riscuotono alcuna imposta sulla sostanza.
Il comune di Basilea Città non prevede, da parte sua, alcuna imposta comunale.
61
4 L'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche
Come per l'imposta federale diretta anche per le imposte cantonali e comunali vale il principio
secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o
amministrazione o in virtù della loro appartenenza economica.
Per le società di capitali e le società cooperative tutti i Cantoni e comuni - ad eccezione di
BS14) - prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale
liberato e sulle riserve.
L'imposta è fissata per ogni periodo fiscale, corrispondente all'esercizio commerciale.
Le imposte sull'utile netto sono spesso proporzionali (= aliquota fissa), ma a volte anche
progressive, ossia calcolate secondo un'aliquota minima e una massima. Entro questi limiti,
l'aliquota - espressa in percento - è commisurata all'intensità del rendimento o della rendita
(rapporto utile/capitale e riserve):
•
aliquota proporzionale: ZH, LU; UR (imposta comunale); OW, NW; BL (imposta comunale);
AR, AI, TI, VD, GE e JU; così come FR con una tariffa preferenziale supplementare a due
livelli per utili inferiori a 50'000 franchi; lo stesso vale anche per SZ, GL, ZG, SO e VS con una
tariffa ridotta per gli utili che non superano una soglia molto modesta di poche decine di
migliaia di franchi (SZ e GL: 20'000 fr.; VS: 30'000 fr.) o un livello basso o medio (ZG e SO:
100'000 fr.);
•
tariffa progressiva: BL (imposta cantonale secondo l'intensità del rendimento); SH, GR e NE
(secondo l'ammontare dell'utile);
•
sistema misto in cui le diverse aliquote sono combinate a seconda dell'intensità del
rendimento e dell'ammontare dell'utile: BE; UR (imposta cantonale); BS, SG, AG e TG.
L'imposta sul capitale, espressa in permille, è in quasi tutti i Cantoni proporzionale. Nel Canton
VS, per contro, la tariffa è leggermente progressiva (aliquota doppia).
Le società di capitali i cui redditi provengono in tutto o in parte da partecipazioni svizzere ed
estere (società holding pure e società di partecipazione) beneficiano in tutti i Cantoni di
riduzioni fiscali. Ad esempio le società che non esercitano alcuna attività economica in Svizzera e il
cui scopo consiste principalmente nell'amministrazione a lungo termine di partecipazioni non
devono pagare nessuna imposta sull'utile netto, qualora le partecipazioni o il rendimento
complessivo delle stesse ammontino ad almeno due terzi dell'attivo o del rendimento complessivo
(società holding).
Con la concessione di queste riduzioni fiscali dovrebbe essere evitata una multipla imposizione
economica.
Sulle società holding i Cantoni riscuotono soltanto un'imposta ridotta sul capitale.
Al pari della Confederazione, tutti i Cantoni impongono secondo la procedura ordinaria l'utile
conseguito con una proprietà fondiaria situata in Svizzera (nel Cantone).
14) Canton BS: le persone giuridiche non soggiacciono all'imposta comunale.
62
Sono considerate società d'amministrazione (società di sede e società miste) quelle che hanno
soltanto la loro sede nel Cantone, ove non esercitano nessuna attività economica vera e propria o
ne esercitano una secondaria, in quanto le loro attività sono svolte quasi esclusivamente all'estero.
Queste società godono parimenti di un trattamento fiscale speciale, poiché il loro ricavo da
partecipazioni è esente da imposta, mentre gli altri proventi ottenuti in Svizzera (in caso di
attività accessoria nel settore commerciale o industriale) sono interamente assoggettati alla tariffa
ordinaria. Gli introiti provenienti dall'estero sono imposti in funzione della loro importanza rispetto
all'attività amministrativa e commerciale esercitata in Svizzera.
Per quanto riguarda l'imposta sul capitale, la maggior parte dei Cantoni applica tariffe ridotte
simili o persino identiche a quelle previste per le società holding.
I Cantoni possono inoltre, per via legislativa, concedere alle società di nuova costituzione - che
favoriscono gli interessi economici del Cantone - agevolazioni sotto forma di esenzioni totali o
parziali per un periodo massimo di dieci anni.
L'imposizione dell'utile delle altre persone giuridiche (associazioni, fondazioni ecc.) avviene
principalmente in modo analogo a quella delle società di capitali. Spesso viene però applicata una
tariffa specifica che può essere in certi casi quella prevista per le società di capitali e in pochi casi
quella per le persone fisiche.
Tutti i Cantoni assoggettano il patrimonio delle suddette corporazioni a un'imposta sul capitale
secondo le disposizioni vigenti per le persone fisiche, applicando tuttavia nella maggior parte dei
casi una tariffa speciale.
Imposta minima
Allo scopo di imporre pure le aziende che non si prefiggono di realizzare utili ma che rivestono
un'importanza economica, alcuni Cantoni (LU, OW, NW, FR, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD
e VS) assoggettano talune persone giuridiche a un'imposta minima calcolata sugli introiti lordi,
sulla proprietà fondiaria o sul capitale investito. Questa imposta viene riscossa in luogo
dell'imposta ordinaria quando essa è superiore all'imposta sull'utile e sul capitale imponibile. Gli
altri Cantoni e la Confederazione non conoscono una simile imposta.
Nei Cantoni NW, SH e AG è inoltre applicabile, per le società di capitali e le società cooperative
(ad eccezione delle società holding e di sede nel Cantone di SH), un'imposta minima a condizione
che le imposte sull'utile e sul capitale non raggiungano assieme l'importo minimo del carico fiscale
previsto dalle legislazioni tributarie.
63
5 L'imposta sulle successioni e donazioni
Le imposte sulle successioni e donazioni non sono prelevate dalla Confederazione, bensì
unicamente dai Cantoni. In pochi Cantoni la facoltà di prelevare imposte sulle successioni e
donazioni spetta anche ai comuni. La maggior parte di questi non preleva però direttamente questa
imposta ma partecipa solo al gettito dell'imposta cantonale. 15)
Mentre la maggior parte dei Cantoni sottopone a imposta sia le successioni sia le donazioni, il
Canton LU non assoggetta le donazioni16). Il Canton SZ non riscuote imposte né sulle successioni
né sulle donazioni.
L'imposta sulle successioni ha come oggetto la
trasmissione di beni per successione legittima
nonché mediante istituzione di erede o legatario.
L'imposta sulle donazioni grava tutte le liberalità
e assegnazioni fra vivi. Per donazione fa stato,
di regola, la definizione data dal codice civile
svizzero.
Per quanto concerne la riscossione dell'imposta
sulle successioni di beni mobili, questa spetta al
Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo
domicilio. La trasmissione dei beni immobili è
per contro imponibile nel Cantone in cui si
trovano i fondi.
Anche per le donazioni vale lo stesso principio, per cui le donazioni di beni mobili sono soggette
all'imposta nel Cantone in cui il donante era domiciliato al momento della donazione, mentre
quelle di beni immobili sono assoggettate nei Cantoni in cui si trovano detti beni.
L'imposta sulle successioni è quasi ovunque un'imposta sulle quote ereditarie, per cui è
prelevata sulla parte di ogni erede o legatario.
Un'imposta sulla massa successoria (vale a dire sull'insieme della successione di una persona
defunta prima della divisione) è inoltre riscossa nel Cantone di SO. Il Canton GR preleva
unicamente l'imposta sulla massa successoria e i suoi comuni possono prelevare in aggiunta
un'imposta sulle quote ereditarie o sulla massa successoria.
In tutti i Cantoni sono di principio assoggettati all'imposta i beneficiari dei beni trasmessi per
successione, liberalità o donazione. In materia di imposta sulle successioni questi sono pertanto
gli eredi e i legatari, mentre per l'imposta sulle donazioni sono i donatari.
15) Canton ZG: l'imposta è prelevata dal Cantone e il gettito spetta comunque ai comuni.
16) Canton LU: le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni prima della morte del de cuius vengono
tuttavia incluse nel calcolo dell'imposta sulle successioni.
64
L'imposta sulle successioni e donazioni è un'imposta unica, riscossa una sola volta. Nel caso
delle successioni viene di regola calcolata sul valore della successione al momento della morte del
disponente e, per le donazioni, sul valore delle stesse al momento della devoluzione dei beni.
Di principio, per il calcolo di queste imposte è determinante il valore venale. Vi sono comunque
regolamentazioni deroganti applicabili segnatamente per i titoli, gli immobili e le prestazioni
d'assicurazione.
Esenzioni fiscali, deduzioni personali o importi esenti da imposta differiscono notevolmente da
Cantone a Cantone.
•
Il coniuge superstite è esonerato in tutti i Cantoni, ad eccezione del JU (deduzione 5'000
fr.).17)
•
Gli eredi diretti sono esonerati dall'imposta nella maggior parte dei Cantoni, ad
eccezione di BE (deduzione 100'000 fr.), AI (deduzione 50'000 fr.), GR (minimo esonerato
13'000 fr.), VD (esenzione per i primi 250'000 fr., in seguito deduzione decrescente che
scompare a 500'000 fr.), NE (deduzione 50'000 fr.) e JU (deduzione 5'000 fr.).18)
•
Gli ascendenti diretti invece sono esonerati solo in alcuni Cantoni (UR, OW, ZG, FR, AR,
TI, VS e GE). In tutti gli altri Cantoni essi sono tassati, anche se nella maggior parte dei
Cantoni sono previste deduzioni personali (importi in franchigia) che variano tra i 500 e i
200'000 franchi.
Le tariffe d'imposta in materia di successioni e donazioni, che nella maggior parte dei Cantoni
sono identiche per le due imposte, sono pressoché tutte strutturate secondo il principio della
progressione. L'onere fiscale tiene generalmente conto del grado di parentela e/o del valore della
devoluzione.
Per quanto concerne le successioni, la tassazione è allestita generalmente sulla base
dell'inventario successorio che deve essere eretto al momento del decesso.
L'imposta sulle donazioni si fonda su una dichiarazione d'imposta che, nella maggior parte dei
Cantoni, deve essere consegnata dal beneficiario della donazione.
17) Canton JU: nel 2003 il Parlamento ha accolto una mozione che prevede l'esenzione del coniuge
superstite. Questa misura dovrebbe essere attuata nel quadro della revisione in corso della legge
sulle imposte di successione e di donazione ed entrare probabilmente in vigore a partire dal 2006.
18) Canton BE: nel mese di novembre del 2004 il Gran Consiglio ha deciso una modifica di legge che
prevede l'esenzione degli eredi diretti dall'imposta sulle successioni. Fatto salvo un referendum,
questa esenzione dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1.1.2006.
Canton LU: anche se il Cantone non prevede un'imposta sulle successioni, i comuni possono
prelevare un'imposta sull'eredità dei discendenti diretti (importo esente da imposta: 100'000 fr.).
65
6
L'imposta sui proventi da concorsi, pronostici e simili
Le vincite alle lotterie, allo Sport-Toto (concorso di pronostici degli esiti di partite di calcio) e a
concorsi analoghi (ad es. scommesse sulle corse dei cavalli e altre scommesse) sono tassate in
tutti i Cantoni.
In alcuni Cantoni (BE, SZ, TI, VS e JU), queste
vincite vengono tassate separatamente dagli altri
redditi secondo un'aliquota o tariffa speciale.19)
In tutti gli altri Cantoni tali vincite soggiacciono
congiuntamente
al
rimanente
reddito
all'imposta ordinaria sul reddito.
Molti Cantoni tassano queste vincite solo a
contare da un determinato importo. Le vincite ai
giochi di fortuna nelle case da gioco svizzere
(casinò) sono esenti da imposta.
7
7
li ili i
i l d
bili
i
Gli utili in capitale da sostanza mobiliare privata
Gli utili da sostanza mobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza mobiliare privata come
titoli, dipinti ecc. non sono tassati né dalla Confederazione né dai Cantoni.
8
L'imposta sugli utili immobiliari
Ai fini dell'imposta federale diretta, gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della sostanza
immobiliare privata sono espressamente esenti da imposta. Per contro, tutti i Cantoni prelevano
un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti con l'alienazione di fondi del contribuente.
In circa la metà dei Cantoni tutti gli utili da sostanza immobiliare sono sottoposti a un'imposta
speciale, la cosiddetta imposta sugli utili immobiliari, che viene prelevata sugli utili conseguiti sia
da persone fisiche sia da persone giuridiche. Si tratta di un'imposta esclusiva, per cui gli utili
soggiacciono esclusivamente a questa imposta e non sono dunque sottoposti a nessun'altra
imposizione. 20)
Gli altri Cantoni assoggettano a questa imposta speciale soltanto gli utili da sostanza immobiliare
conseguiti con l'alienazione di sostanza privata delle persone fisiche. Per contro gli utili in capitale
conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla sostanza commerciale (dagli attivi di un
lavoratore indipendente o di una persona giuridica) oppure provenienti dal commercio
immobiliare soggiacciono per contro alla normale imposta sul reddito rispettivamente
sull'utile e vengono cumulati al rimanente reddito rispettivamente utile.
19) Canton BE: le vincite alle lotterie sono tassate contemporaneamente con gli altri redditi, ma sono
imposte separatamente mediante una tariffa speciale.
20) Canton TG: questa imposta speciale riguarda solo le persone fisiche e le società di persone. Gli
utili in capitale della maggior parte delle persone giuridiche soggiacciono come gli altri redditi
imponibili all'imposta sugli utili.
66
9
L'imposta immobiliare
Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, più della metà dei Cantoni preleva anche
un'imposta sulla proprietà fondiaria.
Questa imposta immobiliare periodica è riscossa annualmente. Essa è essenzialmente un'imposta
comunale. Nei casi in cui è una mera imposta cantonale, il comune interessato partecipa di regola
in misura cospicua al suo gettito.
Tutti i comuni dei Cantoni LU, SG, TI, VS e JU prelevano un'imposta comunale sugli immobili di
proprietà di persone fisiche e giuridiche situati nel Cantone, mentre nei Cantoni BE, FR, AI, GR e
VD i comuni possono, ma non devono, prelevare una simile imposta (imposta comunale
«facoltativa»).
Nei Cantoni TG e GE, l'imposta immobiliare è riscossa solo dal Cantone (nessuna imposta
comunale) e grava gli immobili appartenenti a persone fisiche e giuridiche.
Oltre all'imposta comunale, i Cantoni FR, TI e VS prelevano un'imposta cantonale sugli immobili di
proprietà di persone giuridiche.
Il Canton VD preleva inoltre un'imposta supplementare cantonale e comunale facoltativa, ma solo
su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. Sono invece
esentati gli immobili - o parti di essi - che le persone giuridiche utilizzano a scopi commerciali o
industriali.
Il Canton NE riscuote soltanto un'imposta su immobili che costituiscono un investimento in capitale
delle persone giuridiche. È la sola imposta immobiliare riscossa in questo Cantone (imposta
cantonale e comunale facoltativa).
L'immobile è tassato nel luogo in cui è situato sicché il domicilio del contribuente non riveste
nessuna importanza.
Ai fini del calcolo dell'imposta, gli immobili non agricoli sono colpiti generalmente sulla base del
valore di stima ufficiale o venale, mentre per quelli agricoli e forestali l'imposta è commisurata al
valore di reddito. Per sua natura, l'imposta immobiliare viene calcolata sul valore lordo
dell'immobile, ossia senza tener conto dei debiti che lo gravano, che non possono quindi essere
dedotti.
Questa imposta è sempre proporzionale. L'aliquota è espressa in permille e varia tra lo 0,3 e il 3,0
per mille del valore di stima ufficiale o venale rispettivamente del valore di reddito.
Dieci Cantoni (LU, OW, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG e TI) prelevano oltre all'eventuale imposta
immobiliare anche una cosiddetta imposta minima sugli immobili delle persone giuridiche,
qualora quest'ultima sia superiore alla somma dell'imposta sull'utile e sul capitale rispettivamente
superiore all'imposta minima sugli introiti lordi.
Il Cantone di OW prevede un'imposta analoga anche per gli immobili di persone fisiche.
I Cantoni ZH, UR, SZ, NW, GL, ZG, BL e SO non prelevano nessuna imposta immobiliare.
67
10 La tassa di mutazione
La tassa di mutazione è un'imposta sulle operazioni nell'ambito della circolazione giuridica e
grava tutti i trasferimenti di proprietà dei beni immobili (e i diritti a essa connessi) siti nel Cantone o
nel comune. Oggetto di questa tassa è quindi il passaggio di proprietà come tale.
La tassa sui trasferimenti di proprietà è prelevata in quasi tutti i Cantoni e generalmente è
riscossa dal Cantone stesso. Solo nei Cantoni di SZ, AR, SG e GR essa è riscossa quale imposta
comunale, mentre nei Cantoni FR e VD oltre al Cantone anche i comuni possono prelevare questa
tassa.
Se solo il Cantone preleva questa tassa, i comuni partecipano a volte al suo gettito.
I Cantoni di ZH, UR, GL, SH e AG non prelevano una vera e propria tassa sui trasferimenti di
proprietà ma unicamente tasse d'iscrizione al registro fondiario o emolumenti amministrativi.
Questa tassa è calcolata in linea di principio sul prezzo d'acquisto. Senza accordo contrario, essa
è di solito pagata dall'acquirente dell'immobile (persona fisica o giuridica). Nei Cantoni OW, BL e
AR è, senza accordo contrario, sopportata in parti eguali dall'acquirente e dal venditore.
Le tariffe d'imposta sono normalmente proporzionali (= aliquote d'imposta fisse) e nella maggior
parte dei Cantoni e comuni variano tra l'1 e il 3 per cento del prezzo d'acquisto.
68
11 La tassa cantonale sulle case da gioco
Tutti i Cantoni con un casinò in possesso di concessione B hanno adeguato la loro legislazione
tributaria e introdotto un'imposta sulle case da gioco, prelevata sul prodotto lordo dei giochi, che
non può comunque superare il 40 per cento della tassa complessiva sulle case da gioco spettante
alla Confederazione.
I Cantoni che hanno ottenuto una concessione B sono BE, SZ, FR, SH, SG, GR, TI, VS, GE e JU.
12 La tassa professionale (taxe professionnelle)
I comuni del Canton GE sono autorizzati a prelevare questa tassa presso le persone fisiche e
giuridiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente, un'azienda commerciale, artigianale o
industriale o posseggono uno stabilimento d'impresa o una filiale sul loro territorio. Le aziende
agricole non vi sono assoggettate.
La tassa dovuta è calcolata sulla base di coefficienti applicabili alla cifra d'affari annua, ai canoni di
locazione annui dei locali commerciali e all'effettivo numero delle persone occupate nell'impresa.
69
B ) IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO
1
L'imposta di circolazione
Per poter circolare, tutti i veicoli a motore e i rimorchi il cui luogo di stazionamento è la Svizzera
devono essere regolarmente immatricolati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli a motore e il
rilascio dei titoli d'immatricolazione e delle targhe di controllo a nome del detentore del veicolo
sono di competenza dei Cantoni, generalmente dell'Ufficio della circolazione del suo Cantone di
domicilio. 21)
Questi veicoli a motore e rimorchi soggiacciono ad un'imposta di circolazione che viene riscossa
annualmente in tutti i Cantoni. Solo i veicoli immatricolati a nome della Confederazione, dei
Cantoni e dei comuni e delle loro suddivisioni nonché a nome delle rappresentanze di Stati esteri
sono esonerati dal pagamento dell'imposta.
Il detentore del veicolo, a nome del quale sono rilasciate la licenza di circolazione e le targhe di
controllo, è tenuto a pagare l'imposta. 22)
L'ammontare dell'imposta dipende dal genere del veicolo. I criteri di calcolo si fondano sempre su
caratteristiche tecniche, che variano da Cantone a Cantone (ad es. numero di CV fiscali, cilindrata,
carico utile, peso utile, peso totale o a vuoto).
L'onere fiscale di uno stesso veicolo varia considerevolmente da un Cantone all'altro.
I Cantoni nei quali esiste un'imposta sulle imbarcazioni tassano in particolare i battelli a motore, i
battelli a vela e le navi da carico. Queste imbarcazioni devono essere immatricolate presso la
competente autorità cantonale.
21) Dal 1° gennaio 2003 l'imposta di circolazione per i Cantoni di OW e NW è riscossa da un Servizio
comune della sicurezza stradale.
22) A differenza di alcuni Stati vicini, in Svizzera le targhe di controllo del veicolo sono abbinate al suo
detentore (fintanto che questo rimane nel medesimo Cantone). In caso di cambiamento di
detentore del veicolo le targhe non seguono quindi il veicolo.
70
2 L'imposta sui cani
Tutti i Cantoni e/o comuni prelevano
ogni anno un'imposta sui cani che in
alcuni Cantoni può variare a seconda
della taglia o del peso del cane.
All'interno
dello
stesso
Cantone
l'ammontare dell'imposta può talvolta
variare da comune a comune.
Nella maggior parte dei Cantoni, in determinati
casi (cani da salvataggio, cani guida per ciechi
ecc.) sono però previsti sgravi o esoneri fiscali.
3 L'imposta sugli spettacoli
Si tratta di un'imposta sugli spettacoli di pubblico interesse che viene prelevata con la vendita dei
biglietti di entrata includendola nel prezzo del biglietto (di regola 10% del prezzo d'entrata o delle
entrate lorde) o sotto forma di una tassa globale.
Essa è prelevata nei Cantoni LU, FR, SO, AR, SG, GR, TI (solo sugli spettacoli cinematografici),
VD, NE e JU come imposta cantonale o comunale (in questo caso di solito facoltativa).
4 L'imposta di bollo e le tasse d'iscrizione
Oltre alle tasse di bollo federali, cinque Cantoni (BS, TI, VD, VS e GE) prelevano anche imposte
di bollo cantonali. Oggetto di questa imposta sono documenti (sentenze, documenti di
legittimazione, patenti e autorizzazioni, estratti da registri ecc.) rilasciati da autorità giudiziarie o
amministrative a privati, certi atti o allegati (istanze, ricorsi ecc.) inoltrati da privati alle
summenzionate autorità nonché documenti relativi a negozi giuridici di ogni genere (contratti per
scrittura privata, atti notarili, cartelle ipotecarie, appalti, testamenti, ricevute ecc.).
Il Canton VS preleva inoltre l'imposta di bollo sulle carte da gioco.
Il Canton GE riscuote tasse d'iscrizione. Queste sono simili all'imposta di bollo e sono prelevate
sull'iscrizione, obbligatoria e facoltativa, di documenti pubblici e privati in un registro ufficiale.
Materialmente queste imposte rivestono un carattere fiscale.
In virtù dell'articolo 134 Cost. non possono essere gravati da imposte di bollo o da tasse
d'iscrizione cantonali o comunali i documenti che la legislazione federale assoggetta secondo
l'articolo 132 capoverso 1 Cost. alla tassa di bollo federale o che dichiara esenti.
71
5 La tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe
In quasi tutti i Cantoni l'organizzazione di lotterie, tombole ecc. è soggetta a tasse, prelevate il
più delle volte dal Cantone e in casi rari dai comuni. Alle volte i comuni partecipano ai proventi
delle tasse riscosse dal Cantone.
Nella maggior parte dei casi questa tassa è intesa come tassa d'autorizzazione; in pochi Cantoni
riveste carattere fiscale.
I singoli Cantoni disciplinano in modo molto differente quali manifestazioni debbano essere
assoggettate alla tassa. Lo stesso dicasi per l'importo della medesima. In generale la tassa
dipende dalla quantità dei biglietti o delle cartelle venduti (applicando un'aliquota fissa, decrescente
o progressiva) oppure da altri criteri (come ad es. le dimensioni della sala in cui si tiene la
manifestazione).
72
C ) ALTRI TRIBUTI
1 La tassa di soggiorno
La maggior parte dei Cantoni preleva una tassa di soggiorno (tassa sui pernottamenti) la cui
riscossione ha luogo di regola per il tramite dei locali Enti del turismo.
2 L'imposta sugli impianti idraulici
In quattro Cantoni (NW, GL, GR e VS) i titolari di impianti idraulici al beneficio di una concessione
cantonale versano, sulla base della sovranità cantonale in materia tributaria, una tassa pubblica,
ossia l'imposta sugli impianti idraulici.
Da questo tributo occorre distinguere la tassa dell'acqua potabile che è riscossa in base alla
facoltà di disporre delle acque (sovranità sulle acque) e che rappresenta un indennizzo per il
consumo d'acqua.
73
3 L'imposta sulle affissioni pubblicitarie
Il Canton UR assoggetta a un'imposta speciale le affissioni pubblicitarie a scopo lucrativo, le
proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni sonore (imposta cantonale).
4
L'imposta sulle pigioni
I comuni del Canton VD possono riscuotere su tutte le pigioni percepite su fondi situati nel
comprensorio comunale un'imposta pari al massimo al 3 per cento.
L'imposta è dovuta dal locatario o dal proprietario che vive nel proprio immobile.
Per pigioni non commerciali la legge sulle imposte comunali prevede una deduzione a titolo di
oneri famigliari.
A nostra conoscenza nessun comune vodese riscuote tuttora questa imposta.
74
75
Nota:
Le statistiche contenute nelle pagine seguenti si riferiscono all'anno 2003. Sono state elaborate
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e tratte dall'opuscolo «L'onere fiscale in Svizzera»
pubblicato dall'Ufficio federale di statistica.
A seguito di revisioni delle leggi tributarie e degli automatismi d'adeguamento al rincaro, i confronti
intercantonali dell'onere fiscale subiscono ogni anno considerevoli variazioni.
Chi desidera ottenere dati più recenti può rivolgersi all'Ufficio federale di statistica, Espace de
l'Europe 10, 2010 Neuchâtel (tel. 032/ 713 60 60; www.statistik.admin.ch).
76
Onere fiscale gravante il reddito di una persona coniugata,
con attività lucrativa dipendente, senza figli, nel 2003
(Imposte cantonali, comunali, di culto e imposta federale diretta)
Ipotesi:
Soggetto fiscale: reddito lordo del lavoro secondo certificato di salario
Deduzioni:
= 5,05%
= 1,25%
= 5,00%
= 5,70%
contributi AVS, AI e IPG
contributo AD
contributi alla Cassa pensioni
premi per assicurazioni delle persone nonché interessi e capitali di risparmio
./. eventuali riduzioni dei premi delle casse malati (a seconda dei Cantoni i limiti minimi e massimi
sono differenti)
= Deduzione forfettaria per spese professionali: 3% del salario netto, al minimo 1'900 fr., al massimo 3'800 fr.
= Deduzione personale (non per tutti i Cantoni)
Capoluogo
cantonale
Reddito lordo del lavoro in franchi
30'000
50'000
80'000
100'000
200'000
2'674
2'939
6'162
8'993
27'377
Berna
915
381
8'305
12'165
34'647
Lucerna
890
3'704
8'085
11'526
31'575
1'255
3'145
7'522
10'769
32'205
638
2'172
4'630
6'656
19'024
1'437
3'445
7'560
10'673
27'280
355
2'199
6'013
8'764
23'855
1'262
3'595
7'784
11'443
31'765
Zugo
228
1'193
3'505
5'105
16'564
Friburgo
971
3'743
8'632
12'601
35'703
Soletta
861
3'209
9'343
13'646
38'686
Basilea
622
3'689
9'468
14'326
38'696
Liestal (BL)
871
3'348
8'459
12'631
36'663
Sciaffusa
842
3'240
8'121
11'819
33'733
Herisau (AR)
821
3'013
7'639
11'259
30'636
Appenzello (AI)
750
2'270
5'453
8'220
23'842
San Gallo
660
2'870
7'920
12'021
36'360
Coira (GR)
663
2'295
6'178
9'690
30'730
Aarau (AG)
421
1'809
5'510
8'588
28'927
Frauenfeld (TG)
496
2'972
7'592
10'922
32'138
Bellinzona (TI)
377
1'255
5'238
8'883
31'035
Losanna (VD)
---
2'532
9'426
12'976
34'830
Sion (VS)
976
3'401
7'610
10'805
35'256
Neuchâtel
650
2'791
9'042
13'643
38'706
Ginevra
25
1'293
6'628
10'783
34'827
Delémont (JU)
808
3'864
9'916
14'239
38'273
---
144
762
1'480
10'417
Zurigo
Altdorf (UR)
Svitto
Sarnen (OW)
Stans (NW)
Glarona
Confederazione
77
Onere fiscale gravante la sostanza di una persona coniugata,
abile al lavoro, senza figli, nel 2003
(Imposte cantonali, comunali e di culto)
Ipotesi:
Sostanza netta
Capoluogo
cantonale
78
Sostanza netta in franchi
50'000
100'000
300'000
500'000
1'000'000
Zurigo
---
-
191
610
2'148
Berna
---
-
967
1'924
4'874
Lucerna
---
-
985
2'047
5'041
Altdorf (UR)
---
-
609
1'490
4'468
Svitto
---
-
439
1'025
2'489
Sarnen (OW)
---
192
959
1'727
3'646
Stans (NW)
---
55
425
795
1'719
Glarona
---
---
762
1'524
3'429
Zugo
---
---
109
445
2'106
Friburgo
---
123
1'599
2'870
6'970
Soletta
---
---
813
2'113
5'363
Basilea
---
---
900
1'800
5'150
Liestal (BL)
---
---
538
1'841
6'529
Sciaffusa
---
---
585
1'638
5'616
Herisau (AR)
---
---
875
1'859
4'374
Appenzello (AI)
---
---
609
1'218
2'741
San Gallo
---
---
900
2'100
5'100
Coira (GR)
---
98
709
1'540
4'104
Aarau (AG)
---
---
449
1'305
3'820
Frauenfeld (TG)
---
----
658
1'316
3'558
Bellinzona (TI)
---
---
546
1'482
4'154
Losanna (VD)
---
---
1'241
2'704
6'597
Sion (VS)
22
223
1'136
2'211
5'243
Neuchâtel
---
52
1'192
2'591
6'840
Ginerva
---
---
784
1'929
5'467
Delémont (JU)
---
190
996
1'993
5'089
Onere fiscale delle devoluzioni d'eredità nel 2003
Ipotesi:
Soggetto fiscale:
Soggetto fiscale:
Eredi di diversi gradi di parentela
Devoluzioni di differenti importi
Grado di
parentela
Cantone
Devoluzioni a figli
in franchi
50'000
100'000
Devoluzioni a coniugi con figli
in franchi
500'000
50'000
100'000
500'000
Zurigo
---
---
---
---
---
---
Berna
---
---
5'500
---
---
---
Lucerna
---
---
---
---
---
---
Uri
---
---
---
---
---
---
Svitto
---
---
---
---
---
---
Obvaldo
---
---
---
---
---
---
Nidvaldo
---
---
---
---
---
---
Glarona
---
---
---
---
---
---
Zugo
---
---
---
---
---
---
Friburgo
---
---
---
---
---
---
Soletta (1)
---
---
---
---
---
---
Basilea Città
---
---
---
---
---
---
Basilea Campagna
---
---
---
---
---
---
Sciaffusa
---
---
---
---
---
---
Appenzello Esterno
---
---
---
---
---
---
Appenzello Interno
---
750
6'750
---
---
---
San Gallo
---
---
---
---
---
---
Grigioni (1)
---
---
---
---
---
---
Argovia
---
---
---
---
---
---
Turgovia
---
---
---
---
---
---
Ticino
---
---
---
---
---
---
Vaud
---
984
14'295
---
984
14’295
Vallese
---
---
---
---
---
---
Neuchâtel
1'500
3'000
15'000
---
---
---
Ginevra
1'300
3'050
21'550
1’300
3’050
21’550
500
1'125
9'500
500
1’125
9’500
Lucerna (Città)
700
1'500
9'500
---
---
---
Friburgo (Città)
---
---
---
---
---
---
350
1'020
9'700
---
---
---
---
984
14'295
---
984
14'295
Giura
Comuni
Coira
Losanna (2)
Per le note, si veda a piè della pagina seguente
79
Degré
Grade
do di
parenté
parentela
Cantons
Cantone
Devoluzioni a fratelli o sorelle
in franchi
Devoluzioni a non parenti
in franchi
50'000
100'000
500'000
50'000
100'000
500'000
Zurigo
2'250
6'750
67'500
7'200
16'800
140'400
Berna
2'400
5'400
43'800
6'400
14'400
116'800
Lucerna
4'200
9'000
57'000
14'000
30'000
190'000
Uri
3'000
7'000
50'000
9'000
21'000
150'000
Svitto
---
---
---
---
---
---
Obvaldo
---
---
---
10'000
20'000
100'000
Nidvaldo
2'500
5'000
25'000
7'500
15'000
75'000
Glarona
1'816
4'086
44'492
4'540
10'215
111'230
Zugo
2'040
4'320
28'360
5'100
10'800
70'900
Friburgo
3'000
6'000
30'000
15'000
30'000
150'000
Soletta (1)
3'426
9'115
50'000
10'279
27'344
150'000
Basilea Città
3'600
7'350
52'290
10'800
22'050
156'870
Basilea Campagna
4'725
11'800
76'091
12'600
31'467
202'909
Sciaffusa
2'600
7'800
70'600
6'500
19'500
176'500
Appenzello Esterno
9'900
20'900
108'900
14'400
30'400
158'400
Appenzello Interno
2'700
5'700
29'700
9'000
19'000
99'000
San Gallo
8'000
18'000
98'000
12'000
27'000
147'000
---
---
---
---
---
---
Argovia
3'000
6'000
73'800
6'000
12'000
109'200
Turgovia
2'500
6'000
70'000
5'000
12'000
140'000
Ticino
3'485
7'947
59'917
10'455
23'842
179'752
Vaud
3'498
8'118
62'500
10'494
24'354
125'000
Vallese
5'000
10'000
50'000
12'500
25'000
125'000
Neuchâtel
7'500
15'000
75'000
22'500
45'000
225'000
Ginevra
8'694
17'619
107'919
24'696
49'896
268'296
Giura
4'219
10'312
70'312
11'250
27'500
187'500
Lucerna (Città)
---
---
---
---
---
---
Friburgo (Città)
2'000
4'000
20'000
10'000
20'000
100'000
Coira
1'750
5'100
48'500
5'250
15'300
145'500
Losanna (2)
3'498
8'118
62'500
10'494
24'354
125'000
Grigioni (1)
Comuni
Osservazioni:
Le imposte sono strutturate in modo progressivo, a seconda:
del grado di parentela
dell'ammontare della devoluzione
dell'ammontare della sostanza degli eredi (in molti comuni del Canton GR).
1)
2)
Cantoni che riscuotono un'imposta sulla massa successoria:
SO: tra lo 0,8 e l'1,2 per cento oltre all'imposta sulle quote ereditarie;
GR: tra l'1,0 e il 4,0 per cento in luogo dell'imposta sulle quote ereditarie.
I comuni possono riscuotere supplementi di al massimo il 100 per cento dell'imposta cantonale.
80
Onere fiscale di una società anonima con un utile netto di
600'000 franchi nonché con un capitale e riserve pari a 2 milioni
di franchi nel 2003
(Imposte cantonali, comunali, di culto e IFD)
Utile netto in
franchi
determinante
ai fini del calcolo
dell'imposta
Capoluogo
cantonale
Imposta in franchi
Cantone
e
comune (1)
Confederazione
TOTALE
Utile netto 600'000 franchi (2)
Zurigo
450'100
111'633
38'258
149'891
Berna
470'700
89'270
40'009
129'279
Lucerna
479'100
80'212
40'724
120'936
Altdorf (UR)
453'200
108'254
38'522
146'776
Svitto
483'700
75'230
41'114
116'344
Sarnen (OW)
476'500
82'940
40'502
123'442
Stans (NW)
490'000
68'376
41'650
110'026
Glarona
450'800
110'869
38'318
149'187
Zugo
505'000
52'101
42'925
95'026
Friburgo
463'000
97'695
39'355
137'050
Soletta (3)
444'800
117'371
37'808
155'179
Basilea
443'200
119'084
37'672
156'756
Liestal (BL)
437'900
124'843
37'221
162'064
Sciaffusa (3)
472'300
87'582
40'145
127'727
Herisau (AR)
488'300
70'175
41'505
111'680
Appenzello (AI)
495'300
62'643
42'100
104'743
San Gallo (3)
462'600
98'127
39'321
137'448
Coira (GR)
455'100
106'197
38'683
144'880
Aarau (AG)
464'600
95'875
39'491
135'366
Frauenfeld (TG) 3)
469'500
90'613
39'907
130'520
Bellinzona (TI)
471'400
88'581
40'069
128'650
Losanna (VD)
454'700
106'696
38'649
145'345
Sion (VS)
464'600
95'891
39'491
135'382
Neuchâtel
459'100
101'820
39'023
140'843
Ginevra (4)
448'500
113'413
38'122
151'535
Delémont (JU)
460'600
100'218
39'151
139'369
Osservazioni:
1)
Comprese le imposte di culto
2)
Utile netto prima della deduzione delle imposte pagate nell'esercizio
3)
Distribuzione media supposta: 4,5 per cento del capitale e delle riserve imponibili, al
massimo però il 70 per cento dell'utile netto
4)
Senza tassa professionale (taxe professionelle fixe)
81
Appunti:
82
APPENDICE:
83
SGRAVI FISCALI PER CONIUGI (PANORAMICA)
I
Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la
Confederazione e i Cantoni hanno introdotto - oltre ad eventuali deduzioni - determinate
agevolazioni a favore delle coppie sposate:
•
Doppia tariffa: oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i
coniugati (imposta federale diretta nonché Cantoni di ZH, BE, LU, UR, GL, ZG, SO, BS, BL,
SH, AR, TI, GE e JU).
•
Procedimento di splitting: i Cantoni SZ, NW, FR, AI, SG, AG, TG e NE applicano uno
splitting totale o parziale, vale a dire l'imposizione del reddito complessivo della famiglia
avviene all'aliquota che sarebbe applicabile al:
=
50% del reddito complessivo: AI, SG e AG (splitting totale),
=
52,63% del reddito complessivo: SZ e TG (divisore 1,9),
=
55% del reddito complessivo: NE (divisore 1,8181),
=
55,56% del reddito complessivo: NW (divisore 1,8),
=
56% del reddito complessivo: FR (divisore 1,79).
Ad esempio, il reddito complessivo di 100'000 franchi è quindi tassato ad AI, SG e AG
all'aliquota applicabile a 50'000 franchi, a SZ e TG all'aliquota applicabile a 52'630 franchi,
a NE all'aliquota applicabile a 55'000 franchi, a NW all'aliquota applicabile a 55'560 franchi e a
FR all'aliquota applicabile a 56'000 franchi.
Che cosa è lo «splitting»?
Nel procedimento di splitting il reddito dei coniugi viene sempre cumulato. Per la
determinazione dell'aliquota d'imposta il reddito complessivo viene però diviso per un
determinato divisore (per 2 in caso di splitting totale e da 1,1 a 1,9 in caso di splitting
parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato alla relativa aliquota, di
solito sostanzialmente più bassa.
Esempio: In caso di splitting totale, l'aliquota d'imposta di un reddito complessivo di fr. 100'000
corrisponde a quella applicabile alla metà di questo importo, ossia a fr. 50'000.
•
Procedimento di splitting limitato: nel Cantone GR l'imposizione del reddito complessivo
della famiglia avviene con un'aliquota applicabile al reddito complessivo ridotto del 40 per
cento, ma almeno di 7'800 franchi e al massimo di 39'000 franchi.
Nel Canton GR il sistema dello splitting parziale limitato è applicato anche ai concubini con
figli: in questo caso per la determinazione dell'aliquota il reddito di ciascun concubino (con
figli) è ridotto del 20 per cento (almeno di fr. 5'200, al massimo di fr. 26'000).
84
• Splitting limitato nel caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi: nei Cantoni
UR e BL è applicato uno splitting limitato, ma solo se entrambi i coniugi non separati
esercitano un'attività lavorativa o percepiscono una rendita proveniente da
assicurazione sociale (indipendentemente dal commercio o dall'impresa dell'altro
coniuge). Per determinare l'aliquota da applicare al reddito imponibile, viene dedotto
un determinato importo dal reddito del lavoro più basso.
Osservazione:
Presso la Confederazione e tutti gli altri Cantoni si tiene conto della particolare
situazione di entrambi i coniugi con attività lucrativa - che a parità di reddito
complessivo, hanno un costo della vita più elevato rispetto ai coniugi con un solo
reddito del lavoro - concedendo una speciale deduzione per doppia attività.
• Imposizione secondo unità di consumo: per determinare l'aliquota applicabile, il
reddito complessivo della famiglia viene diviso per un fattore che varia a seconda della
composizione della stessa. Solo il Canton VD ha introdotto questo sistema.
I fattori ammontano:
=
1,0
per celibi/nubili, vedovi, divorziati e separati,
=
1,8
per coniugi non separati,
=
1,3
per celibi/nubili, vedovi, divorziati e separati con figli minorenni, studenti o
figli che assolvono un tirocinio, nella propria economia domestica, ai quali il
contribuente provvede interamente,
=
0,5
per ogni figlio minorenne, studente o figlio che assolve un tirocinio, al quale
il contribuente provvede interamente.
La riduzione del reddito determinante per l'aliquota è tuttavia limitata verso l'alto.
• Alcuni Cantoni adottano un altro sistema: OW (deduzione in percento dal reddito
netto), VS (sconto d'imposta) e GE (sconto d'imposta oltre a doppia tariffa).
Tutti questi procedimenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali
e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini.
Osservazione:
Il pacchetto fiscale, respinto nella votazione popolare del 16 maggio 2004, prevedeva di
introdurre nell'ambito dell'imposizione della famiglia, tra l'altro, al posto dei suddetti sgravi,
il metodo dello splitting (parziale o totale) sia a livello federale che cantonale per tutti i
coniugi non separati (ancorandolo nella legge sull'armonizzazione fiscale).
85
II
MATERIALE DIDATTICO IN MATERIA DI IMPOSTE
Oltre al presente opuscolo, l'Ufficio d'informazione fiscale ha elaborato altro materiale didattico
(in tedesco, francese e - in parte - in italiano), come ad esempio:
•
L'Opuscolo «Guida al futuro contribuente» che offre al lettore, in modo semplice e
comprensibile nonché grazie a numerose illustrazioni, una panoramica degli aspetti legati
all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche. L'opuscolo esamina inoltre
approfonditamente una serie di situazioni di natura fiscale che i giovani devono sovente
affrontare.
Il presente opuscolo è stato in primo luogo concepito quale strumento didattico
particolarmente adatto alle scuole, ma può altresì essere di grande utilità per i contribuenti.
•
Le INFORMAZIONI FISCALI: i due volumi che le compongono forniscono informazioni
dettagliate sul sistema fiscale svizzero. Esse rappresentano un'opera di consultazione di cui
dovrebbe essere dotata ogni biblioteca scolastica. (Attualmente sono disponibili solo in
francese e tedesco).
Questo materiale didattico destinato all'educazione civica in materia finanziaria e fiscale può
essere consultato e ordinato gratuitamente al seguente indirizzo internet:
www.estv.admin.ch/data/ist/i/index.htm
Inoltre, esso è disponibile presso diversi centri didattici e di documentazione scolastica. Gli
insegnanti possono però anche richiederlo gratuitamente all'Ufficio d'informazione fiscale,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna (tel. 031 / 322 70 68).
86
III
INDIRIZZI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE CONTRIBUZIONI
Servizi competenti: Nel seguente elenco figurano gli indirizzi delle Amministrazioni cantonali
delle contribuzioni nonché quelli dell'Ufficio d'informazione fiscale a
Berna.
Relazioni in materia Gli insegnanti che intendono organizzare relazioni in materia fiscale
fiscale:
nella loro scuola, possono rivolgersi per eventuali informazioni e per
ottenere la necessaria documentazione alle Amministrazioni cantonali e
comunali delle contribuzioni.
Materiale:
Berna:
Le Amministrazioni delle contribuzioni mettono a disposizione
gratuitamente istruzioni e moduli d'imposta a scopi d'insegnamento o di
formazione.
Indirizzo:
Ufficio d'informazione fiscale
Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Materiale
e informazioni:
Tel. 031/322 70 68, fax 031/322 73 49
(materiale didattico, opuscoli «Guida per il futuro
contribuente» e «Il sistema fiscale svizzero»)
[email protected]
http://www.estv.admin.ch/data/ist/i/index.htm
(rubrica: «documentazione» risp. «ordinazioni»)
E-Mail:
Internet:
_____________________________________________________________________________________
Aarau (AG)
Indirizzo:
Kantonales Steueramt,
Telli-Hochhaus, 5004 Aarau
Telefono:
062/835 25 30
Fax:
062/835 25 39
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.steuern.ag.ch
_____________________________________________________________________________________
Altdorf (UR)
Indirizzo:
Amt für Steuern, Haus Winterberg, 6460 Altdorf
Telefono:
041/875 22 44
Fax:
041/875 21 40
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.ur.ch
_____________________________________________________________________________________
Appenzello (AI)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung, 9050 Appenzell
Telefono:
071/788 94 01
Fax:
071/788 94 19
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.steuern.ai.ch
_____________________________________________________________________________________
Basilea (BS)
Indirizzo:
Steuerverwaltung, Fischmarkt 10,
Postfach, 4001 Basel
Telefono:
061/267 81 81
Fax:
061/267 96 25
E-Mail:
[email protected] / [email protected]
Internet:
www.steuerverwaltung.bs.ch
87
_____________________________________________________________________________________
Bellinzona (TI)
Indirizzo:
Divisione delle contribuzioni,
Vicolo Sottocorte, 6501 Bellinzona
Telefono:
091/814 39 58
Fax:
091/814 44 88
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.ti.ch/fisco
_____________________________________________________________________________________
Berna (BE)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Münstergasse 3, 3011 Bern
Telefono:
Infolinie: 0848 844 411
Fax:
031/633 40 10
E-Mail:
[email protected]
Internet
www.sv.fin.be.ch
_____________________________________________________________________________________
Coira (GR)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur
Telefono:
081/257 21 21
Fax:
081/257 21 55
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.stv.gr.ch
_____________________________________________________________________________________
Delémont (JU)
Indirizzo:
Service cantonal des contributions
Rue de la Justice 2, 2800 Delémont
Telefono:
032/420 55 30
Fax:
032 420 55 31
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.jura.ch/services/ctr/m-ctr.htm
_____________________________________________________________________________________
Frauenfeld (TG)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld
Telefono:
052/724 11 11
Fax:
052/724 14 00
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.tg.ch/steuern
_____________________________________________________________________________________
Friburgo (FR)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Rue Joseph-Piller 13, 1701 Freiburg
Telefono:
026/305 11 11
Fax:
026/305 32 77
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.fr.ch/scc/
_____________________________________________________________________________________
Ginevra (GE)
Indirizzo:
Administration fiscale cantonale, Rue du Stand 26,
Case postale 3937, 1211 Genève 3
Telefono:
022/327 70 00
Fax:
022/327 55 97
E-Mail:
(contatto via sito internet)
Internet:
www.geneve.ch/df
_____________________________________________________________________________________
Glarona (GL)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Hauptstrasse 11/17, 8750 Glarus
Telefono:
055/646 61 50
Fax:
055/646 61 98
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.gl.ch
88
_____________________________________________________________________________________
Herisau (AR)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2
Telefono:
071/353 62 90
Fax:
071/353 63 11
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.ar.ch
_____________________________________________________________________________________
Losanna (VD)
Indirizzo:
Administration cantonale des impôts,
Route de Berne 46, 1014 Lausanne
Telefono:
021/316 21 21
Fax:
021/316 21 40
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.aci.vd.ch
_____________________________________________________________________________________
Liestal (BL)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Rheinstr. 33, 4410 Liestal
Telefono:
061/925 51 11
Fax:
061/925 69 94
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.steuern.bl.ch
_____________________________________________________________________________________
Lucerna (LU)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Buobenmatt 1, 6002 Luzern
Telefono:
041/228 51 11
Fax:
041/228 66 37
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.steuernluzern.ch
_____________________________________________________________________________________
Neuchâtel (NE)
Indirizzo:
Service cantonal des contributions
Rue du Docteur-Coullery 5,
2301 La Chaux-de-Fonds
Telefono:
032/889 64 20
Fax:
032/889 60 85
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.ne.ch/impots
_____________________________________________________________________________________
San Gallo (SG)
Indirizzo:
Kantonales Steueramt, Davidstr. 41,
9001 St. Gallen
Telefono:
071/229 41 21
Fax:
071/229 41 02
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.steuern.sg.ch
_____________________________________________________________________________________
Sarnen (OW)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen
Telefono:
041/666 62 94
Fax:
041/666 63 13
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.obwalden.ch
_____________________________________________________________________________________
Sciaffusa (SH)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen
Telefono:
052/632 71 11
Fax:
052/632 72 98
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.sh.ch
89
_____________________________________________________________________________________
Sion (VS)
Indirizzo:
Service cantonal des contributions
Avenue de la Gare 35, 1951 Sion
Telefono:
027/606 24 50
Fax:
027/606 24 53
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.vs.ch
_____________________________________________________________________________________
Soletta (SO)
Indirizzo:
Steueramt des Kantons Solothurn,
Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn
Telefono:
032/627 87 87
Fax:
032/627 87 00
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.steueramt.so.ch
_____________________________________________________________________________________
Stans (NW)
Indirizzo:
Kantonales Steueramt, Bahnhofplatz 3, 6371 Stans
Telefono:
041/618 71 27
Fax:
041/618 71 39
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.nidwalden.ch
_____________________________________________________________________________________
Svitto (SZ)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung, Bahnhofstrasse 15,
Postfach 1232, 6431 Schwyz
Telefono:
041/819 11 24
Fax:
041/819 23 49
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.sz.ch/rv/index.html
_____________________________________________________________________________________
Zugo (ZG)
Indirizzo:
Kantonale Steuerverwaltung,
Postfach 160, 6301 Zug
Telefono:
041/728 33 11
Fax:
041/728 26 99
E-Mail:
(contatto via sito internet)
Internet:
www.zug.ch/tax
_____________________________________________________________________________________
Zurigo (ZH)
Indirizzo:
Kantonales Steueramt, Walcheplatz 1,
8090 Zürich 1
Telefono:
043/259 11 11
Fax:
043/259 42 87
E-Mail:
(contatto via sito internet)
Internet:
www.steueramt.zh.ch
90
Scarica

Il sistema fiscale svizzero