LA DIRETTIVA 89/106/CE Guida alla Marcatura CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE La Direttiva 89/106/CEE 3 Per informazioni: LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi srl Certificazione & Divisione Trasporti Via della Quercia, 11 - 59100 Prato www.laboratoriolapi.it - [email protected] tel. 0574/575320 - fax 0574/575323 4 La Direttiva 89/106/CEE PERCHÉ ESISTE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE Il settore delle costruzioni è per tutti i paesi europei uno dei settori portanti dell’economia nazionale. In linea di massima, si può dire che esso contribuisca alla formazione del prodotto interno lordo di un paese in misura variabile fra il 20% ed il 30%, con un numero di addetti occupati molto elevato, in rapporto ad altri settori industriali, data la natura dell’attività svolta. Appare, quindi, evidente l’importanza del settore per l’economia dei singoli paesi europei e l’interesse di ciascuno di essi al suo buon andamento, al fine di mantenere corretti trend economici e accettabili livelli occupazionali. In generale deve inoltre essere sottolineata la grande varietà degli operatori coinvolti nell’ambito edilizio: progettisti, imprese di produzione collocate in settori industriali spesso anche molto diversi tra di loro, imprese di costruzione, amministrazioni, detentori di patrimoni edilizi pubblici e privati, società immobiliari, società di servizi. Il settore costruzione è uno dei più legati alle tradizioni costruttive e legislative nazionali. Ma l’esistenza di sistemi legislativi e normativi diversi, costituisce una barriera alla libera circolazione di un numero consistente di prodotti industriali destinati alla costruzione, dando luogo quindi alla necessità per l’UE di intervenire con una azione di armonizzazione. Infatti uno degli scopi principali dell’istituzione dell’Unione Europea è quello di permettere il libero scambio dei prodotti fra gli Stati Membri. Nel campo delle costruzioni edili questo obiettivo è reso possibile dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da Costruzione” (CPD). La Direttiva CPD si pone l’obiettivo di assicurare all’utente che i “prodotti da costruzione” che vengono immessi sul mercato siano costruiti o realizzati in modo che l’opera di costruzione nella quale sono integrati rispetti alcuni requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza. La CPD è applicabile a tutti i prodotti presenti in modo “permanente” sia in edifici civili che in altri tipi di costruzione. Il concetto di incorporazione permanente deve essere inteso come incorporazione di durata pari alla vita utile del prodotto. IL CAMPO DI APPLICAZIONE Gli articoli fondamentali per comprendere la Direttiva sono due: Articolo 1 par. 2 “Ai fini della presente Direttiva, per “materiale da costruzione” si inten- La Direttiva 89/106/CEE 5 Apparecchiatura SBI (Single Burning Item) - EN 13823 de qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile”. I materiali da costruzione sono in appresso denominati “prodotti”; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso denominate “opere”. Articolo 2 par. 1 “Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per fare in modo che i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.” I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, cioè solo se hanno caratteristiche tali da consentire all’opera in cui devono essere incorporati di soddisfare i requisiti essenziali definiti dalla Direttiva. Pertanto è l’opera che deve rispettare i requisiti essenziali mentre il prodotto deve rispettare le caratteristiche prefissate che sono definite all’interno delle specificazioni tecniche armonizzate. Il compito di interpretare e gestire la Direttiva è affidato ad un Comitato Permanente sulla Costruzione (SCC-Standing Committee on Construction) alle dipendenze della Commissione Europea e formato da rappresentanti di ciascuno Stato membro. 6 La Direttiva 89/106/CEE Inoltre, poiché la sicurezza in caso d’incendio costituisce un aspetto importante e complesso che investe molti prodotti da costruzione, la SCC non entra nel dettaglio dei problemi inerenti il fuoco essendo supportata dal cosiddetto Gruppo dei Fire Regulators Europei cioè dai rappresentanti degli enti governativi di ciascuno Stato membro coadiuvati da esperti. Nell’ambito dell’European Fire Regulators’ Group si prendono le decisioni comuni che costituiranno la base dei regolamenti nazionali sulla sicurezza in caso d’incendio dei prodotti da costruzione La CPD copre tutta la gamma di prodotti destinati a far parte in modo stabile delle costruzioni, con esclusione quindi di elementi quali mobilia, elettrodomestici, estintori, mobili imbottiti, tende, etc. La marcatura CE testimonia che il prodotto da costruzione è conforme ai requisiti richiesti per tale prodotto e che l’appropriata procedura di attestazione della conformità è stata espletata. I prodotti possono essere immessi sul mercato soltanto se, nel contesto dei “requisiti essenziali” che l’opera in cui sono inseriti deve rispettare, risultano conformi alle caratteristiche prefissate definite dalle norme tecniche armonizzate applicabili. 1. resistenza meccanica e stabilità; 2. sicurezza in caso di incendio; 3. igiene, salute e ambiente; 4. sicurezza in uso; 5. protezione contro il rumore; 6. risparmio energetico e ritenzione del calore. Per ciascun requisito essenziale vengono individuati gli obiettivi di sicurezza perseguiti e le modalità per raggiungerli. A tal proposito la Commissione Europea ha emesso sei documenti interpretativi, uno per ciascun requisito, che identificano quali requsiti devono essere rispettati, dai differenti gruppi di prodotto. Per esempio, il Documento interpretativo n° 2 (ID2) che riguarda il requisito essenziale 2 è di primaria importanza per ciò che attiene la sicurezza dal fuoco e in particolare afferma: “le opere di costruzione debbano essere progettate e realizzate in modo tale che in caso dell’insorgere di un incendio: - la stabilità della costruzione deve essere garantita per uno specifico periodo di tempo; - l’accensione e lo sviluppo del fuoco e del fumo entro la costruzione deve essere limitato; - il coinvolgimento dell’incendio alle costruzioni vicine deve essere limitato; - gli occupanti devono essere in grado di evacuare la costruzione oppure di essere salvati con altri mezzi; - la sicurezza delle squadre dei soccorritori deve essere tenuta presente”. Il comportamento dei prodotti da costruzione è specificato nelle Spe- La Direttiva 89/106/CEE 7 cifiche Tecniche pubblicate come Standards Armonizzati Europei (harmonized EN-hEN) nella GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, GUCE). Una h-EN è resa valida dalla Commissione Europea con la pubblicazione nella GUCE. Se non è possibile emettere per un particolare prodotto il relativo Standard di Prodotto, allora un tipo differente di Specifica Tecnica è preparato nell’ambito dell’EOTA (European Organisation for Technical Approvals) e i differenti Enti nazionali notificati emettono un ETA cioè un European Technical Approval sulla base di linee guida denominate ETAG. Nell’allegato ZA della hEN e nel paragrafo 8 di una ETAG compaiono i requisiti tecnici che debbano essere soddisfatti da quel particolare prodotto. Un produttore è responsabile della conformità del suo prodotto alle richieste della specifica tecnica applicabile cioè h-EN oppure ETA. La scelta tra questi due tipi di specifica tecnica è basata su: * importanza del ruolo giocato dal prodotto in termini di igiene e sicurezza * natura del prodotto * influenza esercitata dalla variabilità delle caratteristiche del prodotto nella sua utilizzazione * tendenza ad incorrere nei difetti nella produzione Per ogni prodotto la Comunità Europea, in accordo con il Comitato Permanente, decide quale sistema di Attestazione di Conformità adottare; Conformità in base agli effetti sulla saluta e la sicurezza, la variabilità delle caratteristiche del prodotto e i potenziali difetti durante la fabbricazione. La direttiva CPD introduce i concetti di “certificazione” e di “dichiarazione di conformità” dei prodotti ed individua tre entità “terze” quali parti essenziali, oltre naturalmente il fabbricante, nell’iter di produzione, approvazione e commercializzazione del prodotto stesso. il Laboratorio notificato per l’esecuzione delle prove indicate nella norma di riferimento; l’Ente di Certificazione notificato per esaminare i risultati e certificare il prototipo ed infine l’Ente di Ispezione. Tutti e tre i ruoli possono essere ricoperti da un unico organismo. Il sistema così articolato individua e differenzia nettamente la responsabilità del produttore e degli Organismi che intervengono nell’iter certificativo. L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nella UE, è responsabile per l’attestazione che i prodotti sono in conformità ai requisiti espressi in una specificazione tecnica armonizzata. 8 La Direttiva 89/106/CEE L’attestazione di conformità di un prodotto presuppone che: a. il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche, ovvero b. per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica. Nel caso (a) il fabbricante rilascia una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ per il prodotto, nel caso (b) l’organismo di certificazione rilascia un CERTIFICATO DI CONFORMITÀ. Come per ogni altra Direttiva i sistemi di attestazione di conformità prendono in considerazione la conformità del prototipo di prodotto alle caratteristiche armonizzate e il mantenimento di tali caratteristiche per tutta la durata di produzione del prodotto. I sistemi di attestazione di conformità sono differenziati sia in funzione del livello di rischio per l’opera generato dal fallimento del prodotto in qualche sua caratteristica essenziale sia in dipendenza del fatto che questo rischio di fallimento si verifichi maggiormente nella concezione del prodotto (e quindi nella risposta prestazionale del suo prototipo) oppure per scostamenti o modifiche intervenuti in fase di produzione. Ovviamente maggiore è il livello di rischio del prodotto, più frequente è il ricorso all’operato di un organismo di terza parte. I sistemi descritti a grandi linee nell’allegato 4 alla Direttiva sono stati resi più espliciti da una classificazione introdotta dalla CE nel corso dei lavori di implementazione della Direttiva. Si ricorda che per “controllo di produzione in fabbrica” si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Sistema 1+ Questo sistema prevede la Certificazione di conformità, rilasciata da un organismo notificato che esegue sia una valutazione della conformità del tipo di prodotto alle specificazioni tecniche armonizzate, sia una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica, anche con prelievi periodici di campioni dalla fabbrica stessa, dal cantiere o dal mercato. Sistema 1 Questo sistema prevede la Certificazione di conformità, rilasciata da un organismo notificato che esegue sia una valutazione della conformità del tipo di prodotto alle norme armonizzate, sia una sorveglianza continua La Direttiva 89/106/CEE 9 del controllo della produzione in fabbrica. Sistema 2+ Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto effettuate sotto la propria responsabilità, e dell’intervento di un organismo notificato che effettua la sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica. Sistema 2 Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto effettuate sotto la propria responsabilità, e dell’intervento di un organismo notificato che effettua una ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione. Sistema 3 Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto effettuate da un laboratorio notificato, e da un controllo di produzione in fabbrica effettuato sotto la propria responsabilità. Sistema 4 Questo sistema prevede la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali del tipo di prodotto, e da un controllo di produzione in fabbrica effettuati sotto la propria responsabilità. Si tratta dei sistemi previsti dalla Direttiva per affrontare tipi di prodotto e di processo produttivo diversi tra di loro. Nel testo della decisione riportata su Gazzetta essi sono stati divisi in due categorie: la prima di esse contiene i sistemi 1+, 1 e 2+ e sostanzialmente riflette un più impegnativo ricorso ad un organismo notificato in fase di controllo di produzione. La seconda, comprendente i sistemi 2, 3, 4, riflette invece un maggiore impegno diretto del produttore, in particolare nel controllo di produzione, con interventi limitati di organismi e laboratori notificati. Riepilogando, i sistemi usati dalla CPD per ogni famiglia di prodotto sono quattro, dal grado 1 (il più severo) al grado 4 (il meno severo): Sistema 1 – deve utilizzare un “Ente di Certificazione notificato”; Sistema 2 – deve utilizzare un “Ente di Certificazione notificato” solo per ispezione iniziale; Sistema 3 – deve utilizzare un “Laboratorio notificato”; Sistema 4 – non necessita alcun ente notificato. I compiti delle parti interessate sono riepilogate nella tabella che segue: 10 La Direttiva 89/106/CEE La Direttiva 89/106/CEE 11 12 La Direttiva 89/106/CEE Cementi calci da costruzione A mo’ di esempio si riportano schematicamente le modalità di certificazione e di compiti delle parti interessate al processo di certificazione e marcatura per qualche “prodotto da costruzione” più comune. LA MARCATURA CE La Direttiva 89/106/CEE 13 Prodotti e sistemi per l’isolamento termico 14 La Direttiva 89/106/CEE Ma cosa deve fare un fabbricante di “prodotti da costruzione” per pervenire alla marcatura CE del suo prodotto? I flow chart che seguono mostrano, per alcuni prodotti, il percorso necessario che coinvolge, ciascuno per la sua parte, il fabbricante, il laboratorio di prove, il Notified Body. L’ITER DI CERTIFICAZIONE Pannelli a base di legno Requisiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 La Direttiva 89/106/CEE 15 16 La Direttiva 89/106/CEE La Direttiva 89/106/CEE 17 18 La Direttiva 89/106/CEE La Direttiva 89/106/CEE 19 20 La Direttiva 89/106/CEE SPECIALE “FUOCO” Le Euroclassi secondo EN 13501-1 Requisito 2 Protezione Passiva Reazione al Fuoco Direttiva prodotti da Costruzione CPD 89/106 CEE Come più volte rimarcato in questa presentazione, la Direttiva Prodotti da Costruzione ha la finalità di rendere possibile la libera circolazione delle merci, tutelando nello stesso tempo la sicurezza degli utenti. A questo fine è quindi essenziale stabilire un insieme di prove e un metodo di classificazione che, sulla base dei risultati di prova, consenta una valutazione univoca dei prodotti da costruzione. Per quanto riguarda il requisito 2, la Direttiva si indirizza sia agli aspetti di protezione attiva che a quelli di protezione passiva (essenzialmente reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco delle strutture) Nell’ambito della reazione al fuoco, la norma armonizzata europea che fissa metodi di prova e classificazione è la EN 13501-1:2002. In tale norma, i prodotti da costruzione vengono suddivisi in due “famiglie”: i prodotti impiegati come parete e/o soffitto (o come rivestimento parete e/o soffitto) e i prodotti impiegati come pavimento (o rivestimento del pavimento). Ad ognuna delle due famiglie è associato un gruppo di prove di reazione al fuoco e un gruppo di requisiti di classificazione. Si hanno quindi le Euroclassi di reazione al fuoco per pareti/soffitti (A1, A2, B, C, D, E, F) e per pavimenti (A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl), in cui il suffisso “fl” (flooring - pavimentazione) qualifica appunto la relazione con i materiali usati “a pavimento”. Sia nel caso delle pareti/soffitti che nel caso dei pavimenti, comunque, si ha una prestazione decrescente delle caratteristiche di reazione al fuoco da A1 (o A1fl) a E (o Efl) L’Euroclasse A/Afl è destinata ai prodotti che non contribuiscono allo La Direttiva 89/106/CEE 21 sviluppo di fuoco. L’Euroclasse E/Efl riguarda i prodotti aventi una reazione al fuoco accettabile, capaci di resistere per un determinato periodo all’ esposizione di una piccola fiamma. L’euroclasse F/ Ffl è attribuita a tutti quei prodotti per cui non è stata determinata alcuna prestazione di reazione al fuoco. Le tabelle 1 e 2 sotto riportate comprendono la decisione della Commissione Europea dell’8 Febbraio 2000 e l’ elenco con i limiti e i criteri che loro hanno associato. I metodi di prova sono codificati secondo il loro indice di normalizzazione. I METODI DI PROVA In totale sono 5: * Determinazione della non combustibilità (EN ISO 1182) Questo metodo di prova serve a identificare i prodotti che non ne contribuiscono, o almeno non in maniera significativa, allo sviluppo di fuoco. Questa prova copre le Euroclassi A1, A2, A floor 1 e A floor 2. * Potere calorifico (EN ISO 1716) Lo scopo di questa prova è quello di determinare il potere calorifico superiore di un prodotto dove la sua energia di combustione massimale nelle condizioni di una combustione viva e intensa riprodotta riprodotta sotto la pressione di ossigeno. Questa prova copre le Euroclassi A1, A2, A floor 1 e A floor 2. * SBI – Single Burning Item (EN 13823) Questo metodo serve ad esaminare il contributo di un prodotto esposto allo sviluppo di una fiamma, in uno scenario che simila una combustione di un oggetto isolato in fuoco isolato da un pezzo ricreato con i lembi del provino di 0,50x1,50 m e 1,0x1,50 m di prodotto da testare. Questa prova copre le Euroclassi A2, B, C e D. * Prova alla piccola fiamma (EN ISO 11925 – 2) Lo scopo di questo metodo di prova è valutare l’accensione di un prodotto esposto a una sollecitazione termica debole e localizzata simulata per una piccola fiamma. Questo metodo che serve per “screening – test” copre le Euroclassi B, C, D, E, e F e in caso d’insuccesso, così come le Euroclassi Bfloor, Cfloor, Dfloor e Ffloor in caso d’insuccesso. * Pannello radiante rivestimento pavimento (EN ISO 9239 – 1) Questo metodo di prova ha per obbiettivo determinare il flusso radiante critico a partire da quel fronte di fiamma che ha cessato di propagarsi su una superficie orizzontale costituita da una provetta di rivestimento pavimento. Questa prova copre le Euroclassi A2 floor, Bfloor, Cfloor e Dfloor. 22 La Direttiva 89/106/CEE TABELLA 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE PARETI E SOFFITTI La Direttiva 89/106/CEE 23 TABELLA 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO PER PAVIMENTI 24 La Direttiva 89/106/CEE LEGENDA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei; per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei; per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei; per il prodotto nel suo insieme; produzione di fumo s1 SMOGRA ≤ 30 m2 s-2 TSP600 ≤ 50 m2 s2 SMOGRA ≤ 180 m2 s-2 TSP600 ≤ 200 m2 s3 non s2 gocce/particelle ardenti do assenze entro 600 s d1 gocce/particelle ardenti di durata non superiore a 10 s d2 non d1 la prova viene superata se la carta posta al di sotto del provino non brucia; produzione di fumo s1 fumo ≤ 750% min s2 non s1 SPIEGAZIONI DELLA TERMINOLOGIA ∆T: incremento massimo di temperatura misurato durante la prova EN ISO 1182 ∆m: perdita di massa a seguito della prova, espressa come percentuale della massa iniziale del provino, rilevata durante la prova EN ISO 1182 tf: durata totale in secondi delle fiamme persistenti osservate durante la prova EN ISO 1182 PCS: potere calorifico superiore (cioè non al netto del calore latente di vaporizzazione dell’acqua formata) del materiale, determinato secondo EN ISO 1716 FIGRA: acronimo di Fire Growth Rate (tasso di crescita dell’incendio): è il massimo del rapporto fra la velocità di sviluppo del calore da parte del provino e il tempo a cui si osserva tale massimo, misurato nella prova EN 13823 (“SBI”). È il parametro impiegato da EN 13501-1 per valutare la dinamica dello sviluppo di calore (maggiore il valore di FIGRA, più rapida la liberazione di una data quantità di potenza termica da parte del materiale). THR 600: è il calore totale prodotto dalla combustione di un provino durante la prova EN 13823 (“SBI”) nei primi 10 minuti di esposizione al bruciatore di La Direttiva 89/106/CEE 25 prova. È il parametro impiegato da EN 13501 per valutare il contributo all’incendio del materiale, in termini di energia rilasciata. SMOGRA: acronimo di Smoke Growth Rate (tasso di crescita del fumo): in maniera analoga a FIGRA, è il massimo del rapporto fra la velocità di sviluppo del fumo da parte del provino e il tempo a cui si osserva tale massimo, misurato nella prova EN 13823 (“SBI”). È il parametro impiegato da EN 135011 per valutare la dinamica dello sviluppo di fumo (maggiore il valore di SMOGRA, più rapida la liberazione di una data quantità di fumo da parte del materiale). TSP 600: analogamente a THR600 è la quantità totale di fumo prodotta da un provino nella prova EN 13823 (“SBI”) nei primi 10 minuti di esposizione al bruciatore di prova. LFS: è un parametro rilevato visivamente durante la prova EN 13823 (“SBI”) e indica se la fiamma si è propagata fino all’estremità del lato lungo del provino, dalla parte più lontana dal bruciatore di prova. d0, d1, d2: si tratta di parametri rilevati visivamente e relativi alla presenza di gocce o frammenti accesi nella prova EN 13823 (“SBI”) e nella prova EN ISO 11925-2. In particolare, per la prova EN 13238, d0, d1, d2 implicano rispettivamente l’assenza di gocce o frammenti accesi, la presenza di gocce o frammenti accesi che comunque si spengono entro 10 s, la presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s. Nella prova EN ISO 11925-2 si applica solo il parametro d2, se le gocce o i frammenti incendiano la carta da filtro posta sotto il provino. CF (Critical flux - flusso critico): nella prova EN ISO 9239-1, è il flusso radiante in cui la fiamma si estingue oppure quello rilevato dopo 30 minuti di prova. Si considera il valore più basso dei due, cioè quello corrispondente al maggiore avanzamento della fiamma. Poichè l’irraggiamento sul provino diminuisce allontanandosi dalla sorgente radiante EN ISO 9239-1, a valori più alti di flusso radiante corrisponde un minore avanzamento della fiamma e quindi una migliore performance del materiale (e viceversa). Fs: rappresenta la lunghezza (in mm) coperta dalla fiamma nelle prova EN ISO 11925-2, nel tempo di prova specificato (20s). 26 La Direttiva 89/106/CEE Bruciatore SBI - EN 13823 La Direttiva 89/106/CEE 27