Luigi Tramontano CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA PER L’ESAME DI AVVOCATO 2014 ULTIMISSIMO AGGIORNAMENTO Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) CODICE CIVILE (estratto) Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) ART. 147. DOVERI VERSO I FIGLI. Mancato riconoscimento: spese di sostentamento e danno non patrimoniale L’uomo, che non riconosca i figli e che abbandoni gli stessi, senza occuparsi delle spese per il loro mantenimento, deve rimborsare alla moglie le spese sostenute per il sostentamento della prole e deve risarcire il danno non patrimoniale ai figli per averli privati del rapporto parentale. Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657. ART. 149. SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO. Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità La convivenza «come coniugi» deve intendersi - secondo la Costituzione (articoli 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, e il codice civile - quale elemento essenziale del «matrimonio-rapporto», che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza «come coniugi», protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, di ordine pubblico italiano e, pertanto, anche in applicazione dell’articolo 7 della Costituzione, comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa - ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla Legge 25 marzo 1985 n. 121, (in particolare, dell’articolo 8, n. 2, lettera c), dell’Accordo e del punto 4, lettera b), del Protocollo addizionale), e dell’articolo 797 del Cpc, comma 1, n. 7, - alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. Cass. civ., S.U., 17 luglio 2014, n. 16379. ART. 158. SEPARAZIONE CONSENSUALE. Accordo di separazione consensuale omologato e simulazione Pur non potendosi dubitare della natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e pur non essendo Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 6 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Civile ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi è da escludere l’impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione una volta omologato giacché l’iniziativa processuale diretta ad acquisire la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare e neutralizzare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso, essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione. Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2014, n. 19319. ART. 192. RIMBORSI E SOSTITUZIONE. Acquisto successivo allo scioglimento della comunione L’acquisto da parte di uno dei coniugi in epoca successiva allo scioglimento della comunione non fa entrare in comunione il bene acquistato, quand’anche tale acquisto fosse stato effettuato con l’impiego di un bene appartenente alla comunione legale, creandosi eventualmente l’obbligo per il coniuge di corrispondere all’altro coniuge in sede di divisione la differenza fra il valore del bene di cui si fosse disposto e quello della quota di cui poteva disporsi. Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2014, n. 16273. ART. 238. IRRECLAMABILITÀ DI UNO STATO DI FIGLIO CONTRARIO A QUELLO ATTRIBUITO DALL’ATTO DI NASCITA. Filiazione in provetta Nel caso in cui l’embrione concepito in provetta fosse impiantato nell’utero di una donna diversa da quella che ha trasmesso il patrimonio genetico, per errore del centro che ha effettuato la fecondazione in vitro, il padre genetico, che ha prestato il proprio consenso alla gravidanza ed all’iscrizione anagrafica del figlio come proprio, non è legittimato a proporre l’azione di disconoscimento di paternità ed ai sensi dell’art 8 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 («I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6») la madre uterina ed il marito devono ritenersi i genitori dei nascituri. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento giuridico, sia di fonte interna che internazionale, l’attribuzione dell’azione al soggetto che avesse posto in essere, o concorso a porre in essere, la situazione giuridica per la cui modificazione tale azione è apprestata. Trib. Roma 8 agosto 2014. ART. 250. RICONOSCIMENTO. Riconoscimento del figlio che non ha compiuto diciotto anni Con riguardo al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato già riconosciuto da uno dei genitori, il consenso di quest’ultimo, richiesto quando il figlio non Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Civile CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 7 abbia ancora compiuto i 14 anni (art. 250, comma 3, c.c.), spetta solo al primo genitore. Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2014, n. 17277. ART. 720. IMMOBILI NON DIVISIBILI. Beni ereditari non comodamente divisibili In tema di divisione di beni ereditari non comodamente divisibili il giudice deve seguire i criteri di attribuzione fissati dall’art. 720 c.c., oppure può disattendere gli stessi assumendo altri criteri di assegnazione dell’immobile, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2014, n. 15396. ART. 769. DEFINIZIONE. Donazione indiretta Per integrare la fattispecie di donazione indiretta di un immobile, la dazione della somma di denaro deve essere effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell’immobile. Quando invece l’elargizione del denaro sia effettua prima e a prescindere dall’acquisto successivo dell’immobile non si ha donazione indiretta. Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18541. ART. 1022. ABITAZIONE. Contenuto del diritto L’art. 1022 c.c. prevede la limitazione del diritto d’abitazione in riferimento ai soli bisogni del titolare e della sua famiglia. Detti limiti non sono da intendersi quantitativamente, essi infatti fanno riferimento al divieto di destinare la casa oggetto del suddetto diritto ad utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell’abitazione diretta da parte dell’habitator e dei suoi familiari. Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2014, n. 14687. ART. 1031. COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ. Costituzione di servitù di parcheggio È nulla la clausola con cui, con un contratto “a favore di terzo” il venditore ceda all’acquirente un fondo, dando atto che sullo stesso insiste una “servitù di parcheggio” a favore di un soggetto terzo. Il parcheggio di autovetture costituisce, infatti, manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto non integra gli estremi dell’utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi in un vantaggio “affatto personale” dei proprietari. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2014, n. 23708. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 8 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Civile ART. 1117. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO. Il condominio integra un ente di gestione Se è pur vero che nel corso dei lavori preparatori della legge 11 dicembre 2012, n. 220, si era tentato senza successo di introdurre la previsione espressa del riconoscimento della personalità giuridica del condominio, e che l’art. 1139 cod. civ. rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme in tema di comunione, per contro, è da sottolineare l’obbligo dell’amministratore, posto dall’art. 1129, dodicesimo comma, n. 4, cod. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9 della citata legge n. 220 del 2012, di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio e il patrimonio personale suo o di altri condomini, così come la costituzione di un fondo speciale, prevista dall’art. 1135, n. 4, cod. civ. come sostituito dall’art. 13 della stessa legge, e, soprattutto, la previsione, di cui al primo comma dell’art. 2659 cod. civ. come riformulato dall’art. 17 della legge stessa, in tema di note di trascrizione, secondo la quale, per i condomìni è necessario indicare l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale. Ebbene, se pure non è sufficiente che una pluralità di persone sia contitolare di beni destinati ad uno scopo perché sia configurabile la personalità giuridica (si pensi al patrimonio familiare o alla comunione tra coniugi), e se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma. Cass. civ., S.U., 18 settembre 2014, n. 19663. ART. 1130. ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE. Danno da irragionevole durata del processo al condominio Nel caso di giudizio intentato dal condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parti, spetta esclusivamente al condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio. Cass. civ., S.U., 18 settembre 2014, n. 19663. ART. 1168. AZIONE DI REINTEGRAZIONE. Legittimazione attiva Nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione, e fintanto che il locatore non proceda all’esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore è detentore qualificato dell’immobile, di cui continua a mantenere la disponibilità, e, come tale, è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, comma 2, c.c.. Cass. civ., sez. II, 1 settembre 2014, n. 18486. La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario ai danni del Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Civile CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 9 convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2014, n. 19423. ART. 1176. DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO. Responsabilità medica Il richiamo nella norma di cui all’art. 3 della L. 189/2012 all’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel S.S.N.) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell’inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall’operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa (art. 1228 c.c.). Trib. Milano 23 luglio 2014. Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare) Trib. Milano 23 luglio 2014. Il cd. consenso informato, ovvero l’esatta informazione sulle condizioni e sui rischi legati al trattamento sanitario, viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario, e conseguentemente l’inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idoneo a ledere i diritti inviolabili della persona cagionando anche pregiudizi non patrimoniali. Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2014, n. 19731. ART. 1188. DESTINATARIO DEL PAGAMENTO. Destinatario incerto In tema di obbligazioni, qualora sia incerto il soggetto legittimato ad esigere la prestazione, vale ad escludere la mora debendi l’offerta di quanto dovuto a tutti coloro che pretendono l’adempimento, seguita dal sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme offerte. Il sequestro liberatorio infatti può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, nel caso in cui questo contesti il debito o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora debendi. Cass. civ., sez. III, 11 settembre 2014, n. 19157. ART. 1197. PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO. Adempimento di obbligazioni pecuniarie con mezzi di pagamento diversi dal denaro Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 10 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Civile non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo. Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2014, n. 20643. ART. 1283. ANATOCISMO. Nullità della clausola che individua per relationem il saggio di interesse La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale rende necessaria la rideterminazione del saldo sino al momento dell’attivazione del conto. In più, in materia di rapporti bancari, non si deve confondere e sostituire l’obbligo di conservare i documenti con il diverso obbligo di provare l’esistenza e consistenza del credito per cui è causa. Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2014, n. 19696. ART. 1350. ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO. Efficacia della forma scritta Il principio che per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare è richiesta la forma scritta ad substantiam importa che l’atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio: pertanto, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell’altro - non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell’altra parte, la quale non può essere utilizzata né come elemento integrante il contratto né (quand’anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto) come prova di questo, quando sia per esso richiesta la prova scritta ad substantiam. Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2014, n. 19488. ART. 1470. NOZIONE. Violazione della legislazione urbanistica e aliud pro alio L’immobile venduto all’incanto, privo dei grafici di progetto a corredo di una variante e del relativo parere della Soprintendenza, non pregiudica l’idoneità dello stesso ad assolvere la funzione economico-sociale a cui è destinato, né compromette la destinazione d’uso che ha costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2014, n. 20376. ART. 1712. COMUNICAZIONE DELL’ESEGUITO MANDATO. Mandato e banca Se manca la prova della ricezione della comunicazione dalla banca ai suoi clienti delle operazioni effettuate, è inapplicabile l’art. 1712, comma 2 c.c., che implica l’approvazione del mandante, in caso di un suo eccessivo ritardo nella risposta al mandatario dopo aver ricevuto la comunicazione del mandato, anche nel caso di discostamento dalle istruzioni o di violazione dei limiti. Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2014, n. 18873. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Civile CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 11 ART. 1810. COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA. Casa coniugale Il comodato di un immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso «anche nelle sue potenzialità di espansione», va ricondotto al regime contrattuale di cui all’art. 1809 c.c. che concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. Cass. civ., S.U. 29 settembre 2014, n. 20448. Durata del comodato condizionata da nuove nozze Dalla clausola che condiziona la durata del comodato alle nuove nozze del comodatario, emergono i connotati di un mero comodato gratuito, sottoposto a condizione risolutiva, atteso il carattere incerto della verificazione dell’evento, ma non può automaticamente inferirsi che il comodato sia soggetto a recesso ad nutum, poiché, ai sensi dell’art. 1810 c.c., una tale conclusione postula che nessun termine possa risultare dall’uso a cui era destinato l’immobile. Tuttavia, in presenza di elementi tali da suggerire che l’immobile concesso in comodato possa essere destinato ad usi diversi da quello di abitazione familiare è necessario un rigoroso accertamento della configurabilità di un termine implicito di durata del comodato, collegato alla destinazione dell’immobile. Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19005. ART. 1842. NOZIONE. Apertura di credito collegato ad un conto corrente La concessione di un’apertura di credito utilizzabile nell’ambito di un distinto rapporto di conto corrente non dà luogo ad un unico contratto, ma a due diversi contratti, aventi ad oggetto rispettivamente la creazione di una disponibilità a favore del cliente e lo svolgimento di un servizio di cassa da parte della banca sul presupposto dell’esistenza della predetta disponibilità, la cui strumentalità ad un unico risultato, rappresentato dalle somme messe a disposizione del correntista, pur determinando un fenomeno di collegamento tra negozi, non esclude l’autonomia strutturale degli stessi, in relazione alla quale dev’essere pertanto valutata anche l’intercomunicabilità delle relative vicende. Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2014, n. 20726. ART. 2041. AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO. Ingiustificato arricchimento della P.A. In tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all’assenza di un contratto d’opera professionale, l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito se il rapporto negoziale si fosse perfezionato. Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17085. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 12 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Civile ART. 2051. DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA. Nozione di custodia e locazione In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti. Grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri. Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2014, n. 19657. ART. 2056. VALUTAZIONE DEI DANNI. Liquidazione del danno biologico Il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico-legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo il denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, e analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo “tenuto conto della gravità delle lesioni”. Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778. ART. 2645-BIS. TRASCRIZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI. Aspetti processuali L’inutile decorso del termine triennale di cui all’art. 2645-bis, co. 3 c.c., quale modalità cronologica connessa all’effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare, è rilevabile d’ufficio dal giudice, dal momento che il problema del regime di libera disposizione dei beni risponde a ragioni di pubblico interesse. Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22454. ART. 2725. ATTI PER I QUALI È RICHIESTA LA PROVA PER ISCRITTO O LA FORMA SCRITTA. Forma scritta ad substantiam e prova per testimoni In caso di compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore. Cass. civ., sez. VI, ord. 2 ottobre 2014, n. 20857. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) CODICE PENALE (estratto) Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) ART. 2. SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI. Aspetti processuali: le misure cautelari In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un principio dell’ordinamento processuale, nemmeno nell’ambito delle misure cautelari. Tale principio è, però, applicabile alla norma cautelare che, al di là della sua collocazione formale, produce effetti afflittivi per l’indagato/imputato, qualora la modifica successiva, incidendo sulle condizioni di applicabilità, possa determinare il venir meno di tali effetti. Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839. Casistica In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per effetto delle modifiche apportate della nuova legge n. 79/2014, l’accordo, posto a base della sentenza patteggiata, concluso prima dell’entrata in vigore della novella normativa, è nullo e può essere riformulato, anche quando l’accordo originario risulti ricompreso nei nuovi parametri, trovando applicazione la lex mitior, più favorevole al reo. Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2014, n. 38137. ART. 5. IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE. Reati edilizi Nell’ipotesi di esecuzione di un intervento edilizio in assenza di permesso di costruire non ricorrono gli estremi della buona fede con efficacia esimente ex art. 5 c.p., nell’interpretazione datane dalla Corte cost. con la sentenza n. 364/1988, allorquando l’imputato abbia male interpretato una pur chiara disposizione di legge e non si sia premurato di consultare il competente ufficio per conoscere quali adempimenti egli avrebbe dovuto compiere, erroneamente formandosi il convincimento soggettivo, sulla base di un provvedimento della pubblica amministrazione riguardante opera edilizia diversa da quella abusivamente realizzata, che non fosse necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di quest’ultima. Cass. pen., sez. III, 4 settembre 2014, n. 36852. ART. 11. RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO. Operatività della norma Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art.11 c.p. non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio dei “ne bis in idem” principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno. Se pure in Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 16 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale forza dell’articolo 54 della Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen, non si può più procedere in Italia, anche con riguardo a reati quivi commessi, nei confronti di una persona che sia stata definitivamente condannata o assolta per lo stesso fatto in uno Stato dell’area Schengen, resta tuttavia ferma l’irrilevanza dei bis in idem internazionale con riguardo a sentenza penale deliberata in un paese, quale il Montenegro, che non è ancora membro dell’Unione Europea né quindi contraente del Trattato di Schenghen. Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2014, n. 29664. ART. 12. RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. Operatività della norma Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è funzionale soltanto ai fini espressamente e tassativamente previsti dall’art. 12, comma primo, c.p., tra i quali non possono farsi rientrare quelli volti ad ottenere l’applicazione dei benefici della legge penitenziaria italiana e l’applicazione dell’indulto. Cass. pen., sez. fer., 19 settembre 2014, n. 38568. ART. 40. RAPPORTO DI CAUSALITÀ. L’aumento del rischio In presenza di una condotta altamente imprudente e deliberatamente rischiosa della vittima deve essere escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all’imputato e l’evento perché la condotta della vittima rappresenta una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (fattispecie relativa all’accusa di omicidio colposo rivolta nei confronti del proprietario di un terreno, aperto al pubblico e non lontano dalle piste di sci, in cui era avvenuto un incidente mortale; un uomo, a bordo di una motoslitta, pur essendo a conoscenza della pericolosità del luogo per la presenza di ‘inghiottitoi’, vale a dire depressioni profonde del terreno non facilmente visibili, aveva cercato di saltare uno di questi ampi fossati, schiantandosi al suolo). Cass. pen., sez. IV, 4 settembre 2014, n. 36920. ART. 42. RESPONSABILITÀ PER DOLO O PER COLPA O PER DELITTO PRETERINTENZIONALE. RESPONSABILITÀ OBIETTIVA. Coscienza e volontà della condotta L’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato, non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto. Cass. pen., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 27576. ART. 47. ERRORE DI FATTO. Errore su legge extrapenale Le leggi tributarie richiamate dall’art 76, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 sono qualificate quale legge extrapenale rispetto al delitto di cui all’art 95 del medesimo d.P.R., pertanto l’errore Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 17 sul periodo di riferimento della dichiarazione dei redditi richiesta ai fini della istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato non può essere qualificato come errore sul fatto ai sensi dell’art 47 c.p. e non vale a scusare eventuali errori sulla dichiarazione stessa. Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2014, n. 27969. ART. 56. DELITTO TENTATO. Idoneità degli atti Ai fini dell’accertamento della volontà omicidiaria assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l’azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l’evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata “ex post”, con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. Ne consegue che ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l’idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto “animus necandi” (riconosciuta la responsabilità per tentato omicidio in capo all’imputato che, nel corso di una rissa, aveva colpito con un coltello un altro soggetto, atteso che il tipo di arma impiegata, l’idoneità offensiva della stessa, la sede corporea colpita e la profondità della ferita evidenziano un chiaro animus necandi). Cass. pen., sez. I, 1 luglio 2014, n. 28231. ART. 62. CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI. Danno di speciale tenuità La sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nei reati che offendono solo il patrimonio deve essere valutata secondo la prospettiva soggettiva della persona offesa (riconosciuta, nella specie, la sussistenza dell’attenuante, atteso che la colpa dell’imputato era stata di aver alzato la tariffa per il servizio taxi, da lui offerto, di 10 euro rispetto a quella dovuta). Cass. pen., sez. II, 16 settembre 2014, n. 37864. Provocazione Pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte un requisito richiesto dall’art. 62 n.2 c.p., tuttavia la circostanza attenuante della provocazione deve essere negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave da escludere la sussistenza di un nesso causale effettivo e plausibile tra il fatto ingiusto subito e l’azione delittuosa attuata (esclusa, nella specie, l’ipotesi della provocazione nella condotta dell’imputato che, alla guida della autovettura, aveva avuto una discussione per motivi di gelosia con la vittima, seduta sul sedile posteriore, che lo aveva colpito con due pugni alla testa; l’imputato aveva immediatamente arrestato il veicolo, ne era sceso seguito dalla vittima, portandosi nella parte posteriore dei veicolo dove, da una distanza di circa un metro e mezzo, esplodeva due colpi di pistola attingendo la vittima mortalmente al torace). Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 30001. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 18 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale Riparazione del danno La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 prima ipotesi (l’aver, prima dei giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l’oggettività giuridica dei reato, essendo compito dei giudice accertare esclusivamente se l’imputato - prima del giudizio - abbia integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell’art. 185 c.p., trovano la loro fonte nel reato. Cass. pen., sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36490. ART. 62-BIS. CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE. Ambito di operatività della norma Il diritto dell’imputato di proclamarsi innocente dalle accuse, e in modo coerente di non attivarsi per il risarcimento, non può essere nei fatti limitato ponendo a suo carico le conseguenze di tale scelta e ritenendo che possa in ciò fondarsi la reiezione della richiesta di concessione delle circostanze generiche richieste. Cass. pen., sez. III, 23 luglio 2014, n. 32603. ART. 81. CONCORSO FORMALE. REATO CONTINUATO. Unicità del disegno criminoso L’unicità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per la configurabilità della continuazione fra più reati anche quando l’applicazione dell’istituto sia invocata in sede esecutiva, richiede sotto il profilo soggettivo la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall’inizio dell’attività illecita, nel senso che l’autore deve avere già previsto e deliberato in origine ed in via generale l’iter criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneità. Ne consegue che tale problema si risolve in una queastio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito. Cass. pen., sez. I, 30 luglio 2014, n. 33803. ART. 92. UBRIACHEZZA VOLONTARIA O COLPOSA OVVERO PREORDINATA. Operatività della norma L’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti dal soggetto imputato, non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto. Cass. pen., sez. VI, 25 giugno 2014, n. 27576. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 19 ART. 99. RECIDIVA. Profili processuali La recidiva, in quanto inerente esclusivamente alla persona del colpevole e non incidente sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa. Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2014, n. 26029. ART. 110. PENA PER COLORO CHE CONCORRONO NEL REATO. Concorso esterno nel reato associativo Il concorso esterno in associazione mafiosa ha natura permanente, o, almeno, tendenzialmente permanente, nel senso che nulla vieta che il concorrente esterno cessi di essere a disposizione, sia pure ab extrinseco, della struttura malavitosa. In tale ipotesi, essendosi interrotta la condotta illecita dell’agente, inizierà a decorrere il termine di cui all’art. 157 c.p., quale dies a quo che, nell’ipotesi di contestazione “aperta” potrà anche essere individuato nel momento in cui è emessa la pronuncia di accertamento della responsabilità penale dell’imputato nel giudizio di primo grado. Cass. pen., sez. I, 18 luglio 2014, n. 31782. Il concorso dell’”estraneo” nel reato proprio presuppone che l’”intraneo” esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, quantomeno sul piano oggettivo; in linea con il disposto dell’art. 129, comma 2, c.p.p., deve pertanto essere data prevalenza al proscioglimento di merito, rispetto alla declaratoria di improcedibilità per estinzione per intervenuta prescrizione, allorché il giudice abbia ritenuto non meramente insufficiente o contraddittoria ma totalmente carente la prova del fatto dell’”intraneo” - delineando dunque nei confronti di quest’ultimo una situazione rilevante ai sensi del comma 1, e non del comma 2, l’art. 530 c.p.p. -, in quanto, in tale caso, si può ritenere che sia integrata una situazione di evidente innocenza dell’”estraneo”. Cass. pen., sez. VI, 27 settembre 2014, n. 40303. Concorso del privato nel delitto dell’abuso di ufficio Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell’abuso di ufficio, l’esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno ed il provvedimento dell’altro, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo. Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2014, n. 37880. ART. 240. CONFISCA. Reati in materia di stupefacenti Ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell’art. 240 c.p., è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 20 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato (cassato, nella specie, il provvedimento di confisca, atteso che, non si dava conto se l’autovettura avesse subito modifiche particolari ed inoltre era del tutto carente di motivazione sugli elementi che avrebbero potuto fondare una prognosi relativa alla concreta possibilità di futuri analoghi illeciti agevolati dalla disponibilità del veicolo). Cass. pen., sez. III, 1 agosto 2014, n. 34092. ART. 314. PECULATO. Rapporto con altri reati L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità (lecite o meno) di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2014, n. 38612. ART. 317. CONCUSSIONE. Rapporti con altri reati Prima dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, l’abuso costrittivo dell’incaricato di pubblico servizio era sanzionato dall’art. 317 c.p.. In seguito all’introduzione della nuova normativa, questo è un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni incriminatrici dell’estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale, con la conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare. Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 2014, n. 28151. ART. 322-TER. CONFISCA. Casistica Un accordo di ristrutturazione del debito avvenuto quattro anni dopo il periodo di imposta rispetto al quale sarebbe stato commesso il reato di omesso versamento di ritenute non è atto a dimostrare di per sè che in tale periodo fosse già necessaria una ristrutturazione concordata, e quindi che il sequestro ex art. 322 ter c.p. sia incompatibile con l’applicazione dell’articolo 182 bis r.d. n. 267/1942. Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2014, n. 27451. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p., nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità equivalente al profitto accertato. Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2014, n. 39936. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 21 ART. 323. ABUSO D’UFFICIO. Concorso di persone nel reato Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell’abuso di ufficio, l’esistenza di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell’uno ed il provvedimento dell’altro, essendo necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo. Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2014, n. 37880. Elemento oggettivo Integra il reato di abuso d’ufficio la condotta del Sindaco che, per ritorsione, revochi l’incarico ad un dirigente comunale, in quanto immutata è la natura pubblicistica della funzione e dei poteri esercitati dai dirigenti amministrativi perché tale condotta integra violazione di legge sotto il profilo dell’offesa ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A. che hanno immediata portata precettiva per il pubblico funzionario. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 38357. ART. 328. RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE. Omissione di atti richiesti Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. del medico anestesista, incaricato di prestare la dovuta assistenza all’intervento chirurgico svolto su di un bambino, che si era allontanato subito dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, senza attendere il regolare risveglio del paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere, nei fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità, rendendosi irreperibile ed irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella consapevolezza di avere lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un paziente appena operato, oltre quaranta minuti durante i quali -a seguito dell’insorgere di serie complicanze respiratorie nel paziente- era stato insistentemente e reiteratamente cercato dai medici e dal centralino dell’ospedale. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 38354. ART. 353. TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI. Condotta In tema di reato di turbata libertà degli incanti, si richiede la realizzazione di una condotta collusiva, sempre che questa produca l’effetto di impedire o turbare l’andamento di una gara indetta da una pubblica amministrazione. Il reato è comunque integrato anche senza l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l’andamento della gara. Cass. pen., sez. VI, 29 settembre 2014, n. 40304. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 22 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale ART. 368. CALUNNIA. Cause di giustificazione e diritto di difesa L’esimente di cui all’art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - annovera tra i suoi presupposti esclusivamente quello della pertinenzialità di quanto esposto all’oggetto della causa e non certo della sua veridicità, requisito ritenuto dal legislatore incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, tale causa di non punibilità non può trovare applicazione anche nel caso in cui la falsità di quanto esposto integri il reato di calunnia. Cass. pen., sez. V, 21 luglio 2014, n. 32053. Il delitto di calunnia non può essere escluso dalla volontà di scagionarsi da un’accusa; l’animus defendendi non esclude la calunnia in tutti i casi in cui l’agente, oltre che contestare i fatti addebitatigli, finisce con l’incolpare terzi che egli sa essere innocenti. L’imputato può, nel corso del procedimento penale a suo carico, negare, anche mentendo, ogni sua responsabilità, ma qualora non si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico e assumi ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altre persone di cui conosce l’innocenza, travalica il diritto di difesa e deve ritenersi configurabile nei suoi confronti il delitto di calunnia (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’imputato che, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese, non si era limitato a negare ogni sua responsabilità, ma aveva accusato del furto di alcuni computer un soggetto terzo, che sapeva essere innocente). Cass. pen., sez. VI, 11 settembre 2014, n. 37487. Elemento oggettivo Solo l’ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all’incolpato; quando invece l’erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l’attribuzione dell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia (fattispecie relativa alla controversia tra sindaco e alcuni funzionari che avevano additato il responsabile dell’ufficio tecnico di non aver ottemperato ad una ordinanza sindacale). Cass. pen., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 37654. ART. 385. EVASIONE. Elemento oggettivo e soggettivo L’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (confermata la responsabilità per l’imputato che si era allontanato da casa in cui era agli arresti domiciliari per acquistare un medicinale in quanto “stava male”, atteso che non aveva dato neppure dimostrazione di non essersi potuto rivolgere ad un vicino di casa per poter risolvere quel suo problema). Cass. 18 giugno 2014, n. 27193. In tema di evasione, non possono essere di per sé esclusi dal concetto di abitazione un’area Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 23 condominiale, un giardino o un cortile, non potendosi intendere l’abitazione esclusivamente come un appartamento in senso stretto, ossia come una serie di locali chiusi, ma dovendo la stessa, al contrario, essere considerata come il luogo dove ordinariamente si realizza la vita domestica e privata (cassata nella specie la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato trovato nel cortile retrostante dell’abitazione, mentre stava velocemente rientrando in casa dove era agli arresti domiciliari attraverso la portafinestra). Cass. pen., sez. VI, 2 settembre 2014, n. 36639. ART. 393. ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA ALLE PERSONE. Rapporti con altri reati Non ricorre il delitto di cui all’art. 393 c.p., ma quello di violenza privata ex art. 610 c.p., solo quando la possibilità di tutela giurisdizionale della pretesa o quando si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel preteso diritto, vale a dire laddove l’esplicitazione di attività costrittiva, non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale. Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 20758. ART. 416. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. Elementi costitutivi del reato L’appartenenza di un soggetto ad una associazione criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato quando il ruolo svolto e le modalità dell’azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipanti e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell’imputato che era stato autista e uomo di fiducia di uno dei principali componenti di un’associazione criminosa). Cass. pen., sez. VI, 27 agosto 2014, n. 36182. ART. 416-BIS. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE. Partecipazione all’associazione In tema di delitti associativi - come nel caso di concorso esterno negli stessi - la permanenza del reato, allorquando la contestazione sia “aperta”, cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito dell’istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l’imputazione, non più modificabile nei giudizi successivi. Cass. pen., sez. I, 18 luglio 2014, n. 31782. ART. 416-TER. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO. Aspetti generali Ai sensi del nuovo art. 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 24 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario. Cass. pen., sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36382. ART. 474. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI. Ambito applicativo della norma L’art. 474 c.p. punisce sia le riproduzioni integrali del marchio, sia quelle parziali, assumendo rilievo, ai fini della configurabilità del reato, non solo la pedissequa riproduzione del segno distintivo, ma qualsiasi riproduzione dello stesso. Cass. pen., sez. fer., 25 settembre 2014, n. 38919. ART. 482. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO. Casistica Integra il reato di falsità in certificazione amministrativa, e non in atto pubblico, il falso avente ad oggetto la targa automobilistica (nella specie, l’imputato aveva alterato la targa originaria del veicolo, rendendo parzialmente visibili i dati identificativi con uso di vernice). Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2014, n. 38742. ART. 544-TER. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI. Integrazione del reato L’art. 544 ter c.p. punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresì, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte delle bestie se derivante, fra l’altro, dalle condotte sopra indicate (riconosciuta la sussistenza del reato con conseguente sequestro del veicolo, in capo agli imputati, che avevano trasportato 600 animali in un veicolo con sole quattro prese d’aria, senza strumenti per l’abbeveramento e per un tratto che andava dalla Lombardia alla Sicilia). Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2014, n. 28578. ART. 570. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE. Profili processuali In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la sussistenza della dedotta causa scriminante, non avendo il ricorrente provato che le difficoltà dal medesimo addotte -stato detentivo, problemi economici e dichiarazione di fallimento dell’azienda- si fossero tradotte in una vera e propria situazione di indigenza economica, tale da configurare un impedimento assoluto ad adempiere). Cass. pen., sez. VI, 2 settembre 2014, n. 36636. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 25 La fattispecie di cui all’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa e punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi. Cass. 19 giugno 2014, n. 34181. In tema di violazione degli obblighi di mantenimento, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà, sia perché tale stato non implica per sé la indisponibilità di risorse, sia perché il soggetto gravato da un obbligo di mantenimento verso minori ha il dovere di attivarsi con ogni possibile e lecito mezzo per assolverlo, tanto che la mancanza di risorse economiche, pure accertata, può assumere rilievo scriminante solo quando sia persistente, oggettiva ed incolpevole. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 38363. ART. 572. MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI. Concorso con altri reati Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno dei coniuge assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale; la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato in esame, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l’imputato quando essa sia unita all’agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione, rilevando per tale ultimo profilo i perduranti obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale dei figlio minore naturale (art. 315 bis c.c.) derivanti dalla comune potestà genitoriale, il cui esercizio congiunto (art. 317 bis e 316 comma 2 c.c.) implica di necessità il rispetto reciproco tra i genitori. Cass. pen., sez. VI, 31 luglio 2014, n. 33882. ART. 575. OMICIDIO. Elemento soggettivo Ai fini dell’accertamento della volontà omicidiaria assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, dovendosi diversamente l’azione ritenersi sempre inidonea, per non aver conseguito l’evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata “ex post”, con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. Ne consegue che ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l’idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto “animus necandi” (riconosciuta la responsabilità per tentato omicidio in capo all’imputato che, nel corso di una rissa, aveva colpito con un coltello un altro soggetto, atteso che il tipo di arma impiegata, l’idoneità offensiva della stessa, la sede corporea colpita e la profondità della ferita evidenziano un chiaro animus necandi). Cass. pen., sez. I, 1 luglio 2014, n. 28231. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 26 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale ART. 591. ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI. Operatività della norma Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 591 c.p., il necessario “abbandono” è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo (riconosciuta la responsabilità del proprietario di una casa di riposo alla luce delle precarie condizioni della struttura e della presenza di farmaci scaduti, destinati alle persone ospitate). Cass. pen., sez. I, 10 settembre 2014, n. 37444. ART. 595. DIFFAMAZIONE. Diffusione dei nominativi dei condomini morosi La diffusione dei nominativi dei condomini morosi, attraverso l’affissione sul portone di ingresso del condominio di una nota, integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) essendo potenzialmente conoscibile da un numero indeterminato di persone e non essendoci alcun interesse alla conoscenza della circostanza relativa alla morosità di alcuni condomini. Cass. pen., sez. fer., 26 settembre 2014, n. 39986. Scriminante del diritto di critica Il diritto di critica non giustifica attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata. Il limite insuperabile è quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre allo scherno della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo. Cass. pen. sez. V, 25 luglio 2014, n. 33197. Scriminante del diritto di cronaca Non può essere condannato per diffamazione chi racconta un fatto senza superare i limiti della verità e della continenza. Per questo, i singoli membri di un’associazione, delle cui condanne penali si è parlato in un articolo di giornale, non possono lamentare una diffamazione ai danni dell’associazione nel suo complesso. Cass. pen. sez. V, 25 luglio 2014, n. 33210. ART. 598. OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNCIATI DINANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE. Casistica L’esimente di cui all’art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - annovera tra i suoi presupposti esclusivamente quello della pertinenzialità di quanto esposto all’oggetto della causa e non certo della sua veridicità, requisito ritenuto dal legislatore incompatibile con l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, tale causa di non punibilità non può trovare applicazione anche nel caso in cui la falsità di quanto esposto integri il reato di calunnia. Cass. pen. sez. V, 21 luglio 2014, n. 32053. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 27 ART. 600-BIS. PROSTITUZIONE MINORILE. Elemento oggettivo La fattispecie di delitto di cui all’art. 600 bis c.p. presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica e la prestazione sessuale del minore (cassata, nella specie, la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato accusato di prostituzione minorile; a detta della Corte, i giudici del merito si erano ispirati al diverso concetto di utilità non qualificata, ravvisandone la sussistenza nel fatto che l’imputato portava in giro con la propria auto il minore, facendogli vedere la città e rendendosi disponibile per ogni sua necessità. Tuttavia, la stessa vittima aveva dichiarato di non aver mai ricevuto dall’imputato denaro o qualsivoglia tipo di regalo, e, quindi, di non essere mai stato destinatario di alcuna contropartita economicamente quantificabile, elementi non valutati attentamente dai giudici). Cass. pen. sez. III, 16 luglio 2014, n. 31173. La fattispecie criminosa di atti sessuali con minorenne è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli “atti sessuali” - come considerati dall’art. 609 bis cod. pen., e fra i quali rientrano gli atti di autoerotismo indotti - coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale; nè può negarsi la sussistenza del reato anche laddove il rapporto fra l’inducente ed il minore intervenga per via telematica, posto che, come sopra rilevato, gli atti sessuali di cui all’art. 609-quater c.p. non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la vittima e l’agente, ben potendo l’autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti che la vittima pone in essere su se stessa (nella specie, l’imputato aveva intrattenuto assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici, in particolare si trattava di conversazione tramite strumenti di videoscrittura, durante i quali lo stesso induceva un minore a compiere atti di autoerotismo, praticandoli contemporaneamente anche su se stesso, commentandone col medesimo gli esiti e documentando gli stessi tramite il reciproco invio di immagini fotografiche digitali). Cass. pen. sez. III, 26 settembre 2014, n. 39904. ART. 600-TER. PORNOGRAFIA MINORILE. Elemento oggettivo Ai fini della configurabilità del reato di produzione di materiale pedopornografico non è condizione necessaria la realizzazione dell’eventus damni, bensì è sufficiente che la condotta criminosa, per le sue modalità, implichi un concreto pericolo di diffusione del materiale predetto. La sussistenza di tale pericolo deve essere accertata di volta in volta dal giudice, mediante il ricorso ad elementi sintomatici della condotta illecita. Cass. pen. sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38967. ART. 609-BIS. VIOLENZA SESSUALE. Circostanze aggravanti e attenuanti In tema di sussistenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art 609 bis (minore gravità), così come l’assenza un rapporto sessuale “completo” non può, per ciò solo, consentire di Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 28 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale ritenere sussistente l’attenuante, simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità. Cass. pen. sez. III, 25 settembre 2014, n. 39445. ART. 612. MINACCIA. Minaccia e danno ingiusto Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire ed essendo irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato. Cass. pen. sez. V, 19 settembre 2014, n. 38591. ART. 612-BIS. ATTI PERSECUTORI. Elemento oggettivo e soggettivo Integrano il reato di atti persecutori le condotte del soggetto che pone in essere azioni moleste o minacciose in concorso con altro individuo portatore di un interesse processuale consistente nell’essere, quest’ultimo, controparte e destinatario di atti di precetto. Persona offesa degli atti persecutori è l’avvocato che curava gli interessi di parte avversa e che a causa della quantità, natura e consistenza di tale condotte ha subito un perdurante stato di ansia, timore per la propria incolumità e costretta a cambiare le proprie abitudini di vita. Cass. pen. sez. V, 13 agosto 2014, n. 35690. È configurabile il delitto di “stalking” quando, come previsto dall’articolo 612 bis c.p. comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia. Cass. pen. sez. V, 20 giugno 2014, n. 33196. Misure cautelari Per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. continua ad essere applicabile la custodia cautelare in carcere, pur dopo le modifiche introdotte all’art. 280 c.p.p. dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito il D.L. 1 luglio 2013, n. 78. Le misure già disposte nella vigenza del testo anteriore dell’art. 280, per fatti anteriormente commessi, mantengono efficacia. Cass. pen. sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839. ART. 615-TER. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO. Elemento oggettivo Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ex art. 615-ter c.p.) il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 29 vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria; in tal caso, l’accesso del pubblico ufficiale - che, in seno ad un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d’ufficio (ex art. 319 c.p.), diventi la “longa manus” del promotore del disegno delittuoso - è in sé “abusivo” e integrativo della fattispecie incriminatrice sopra indicata, in quanto effettuato al di fuori dei compiti d’ufficio e preordinato all’adempimento dell’illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo (nella specie, l’imputato, addetto alla segreteria di una facoltà universitaria, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, aveva registrato 19 materie in favore di uno studente, senza che questo ne avesse mai sostenuto gli esami). Cass. pen. sez. VI, 8 settembre 2014, n. 37240. ART. 624. FURTO. Qualificazione giuridica della condotta furtiva Qualora la condotta furtiva riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso detentore, nel medesimo contesto temporale e spaziale, se l’agente si impossessi di alcuni dei beni, senza riuscire, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi degli altri, l’azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante, già posta in essere, assorbe quella in itinere; e realizza un solo e unico reato consumato delle cose sottratte, restando escluse sia l’ipotesi del furto tentato sia quella del furto consumato in concorso con il tentativo. (Nel caso di specie, l’imputato aveva bevuto della birra mentre si trovava all’interno di un supermercato, avendo, quindi, cura di riporre il contenitore semivuoto sullo scaffale, per dissimulare la sottrazione, e poi aveva nascosto altri oggetti nella borsa; tutta l’azione delittuosa si era sviluppata sotto il costante e diretto controllo degli addetti alla sorveglianza che erano intervenuti subito dopo che l’imputato aveva superato la cassa, senza esibire e senza pagare la merce furtivamente prelevata). Cass. pen., S.U. 18 settembre 2014, n. 38344. ART. 629. ESTORSIONE. Elementi costitutivi del reato In tema di tentata estorsione, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del privato, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. Difatti, è configurabile il delitto di tentata estorsione pur se le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona. Cass. pen. sez. II, 8 luglio 2014, n. 29646. ART. 633. INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI. Operatività della norma Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 633 c.p. è sufficiente l’introduzione nell’immobile altrui al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, trattandosi Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 30 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale sostanzialmente di un reato istantaneo che, allorché l’occupazione si protragga nel tempo, assume la caratteristica di reato permanente giacché la situazione realizzata (inerente alla violazione del diritto altrui mediante l’abusivo insediamento nell’immobile altrui) permane fino a quando l’agente abbandoni l’immobile, non già come semplice effetto di un comportamento antigiuridico iniziale, ma come permanente violazione della legge penale, nella sua manifestazione tipica, inscindibilmente legata alla condotta dell’agente. Il fatto che l’imputato abbia, in epoca successiva ai fatti ed in forza di una legge regionale, regolarizzato il rapporto locatizio relativo all’immobile abusivamente occupato non scrimina l’azione compiuta a fronte di una querela presentata da Ente diverso rispetto al quale è intervenuta la regolarizzazione del rapporto medesimo. Cass. pen. sez. II, 14 luglio 2014, n. 30890. ART. 640. TRUFFA. Fattispecie applicative Se il semplice pagamento effettuato mediante assegni privi di copertura non è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art. 640 c.p., va diversamente valutata la suddetta condotta se accompagnata da un “quid pluris”, idoneo a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull’apparente onesta delle intenzioni del soggetto attivo e sulla sua serietà negoziale, quali: l’atteggiamento volto a dimostrare una condizione di benessere e disponibilità (anche utilizzando abbigliamento adeguato alla situazione), dando informazioni con riferimento ad acquisti simili già effettuati presso altri esercizi commerciali, dando informazioni sulla propria attività professionale simulando il compimento di attività (inesistenti) simili a quella del soggetto circuito. Cass. pen., sez. II, 30 luglio 2014, n. 33669. Rapporti con altri reati Se dalla condotta di frode fiscale deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni, è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa. Cass. pen., sez. II, 15 settembre 2014, n. 37725. L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità (lecite o meno) di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2014, n. 38612. Profili processuali La recidiva, in quanto inerente esclusivamente alla persona del colpevole e non incidente sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa. Cass. pen., sez. II, 17 giugno 2014, n. 26029. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 31 ART. 643. CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI. Elementi costitutivi del reato Nel reato di circonvenzione di incapaci, l’induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell’agente alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell’agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli. Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2014, n. 28907. Per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace non è necessario che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva e ne affievolisca le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie. Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2014, n. 30891. ART. 646. APPROPRIAZIONE INDEBITA. Elemento oggettivo È configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se con la facoltà a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso (espresso o tacito) degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza. Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2014, n. 29019. ART. 648. RICETTAZIONE. Elemento psicologico In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (fattispecie riguardante l’acquisto di una autovettura di gran valore, ad un prezzo elevato, eppure concluso in strada, presso caselli autostradali, senza nessuna garanzia di affidabilità dei danti causa, con asserito pagamento di elevate somme di denaro in contanti privo di concreto riscontro, e senza conoscere in modo certo l’identità del venditore; a ciò si aggiungeva poi la consegna della carta di circolazione contraffatta, la consegna di una sola chiave e la discrepanza tra le date di acquisto indicate in fattura e nell’atto sostitutivo di notorietà). Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2014, n. 39042. Operatività della norma La manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l’accertamento della provenienza del bene. Cass. pen., sez. II, 31 luglio 2014, n. 33867. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) 32 CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 Penale ART. 650. INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ. Sussidiarietà della norma L’art. 650 c.p. è norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero quando il provvedimento amministrativo dell’autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio meccanismo di tutela. Pertanto l’invito a presentarsi presso l’ufficio di polizia in vista di possibili esiti negativi per l’interessato, quale ad esempio l’espulsione, non può validamente surrogare l’ordine di allontanamento, tipizzato dall’ordinamento giuridico, attuativo del decreto prefettizio di espulsione e la sequenza degli atti stabiliti dalla legge a tale fine. Cass. pen., sez. fer., 30 settembre 2014, n. 40391. ART. 659. DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE. Condotta rilevante ai fini del reato L’art. 659 c.p. presenta due autonome fattispecie, il cui elemento di differenziazione è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto. Se le vibrazioni sonore non sono causate dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi del comma 1 del sopracitato articolo, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; se, invece, il rumore proviene dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso la condotta rientra nel comma 2 del citato articolo, presumendosi una turbativa alla pubblica tranquillità. Cass. pen., sez. III, 5 settembre 2014, n. 37184. Gestore di un bar Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone; infatti, la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione (esclusa, nella specie, al responsabilità dei gestori di un locale atteso che dagli atti non era emerso neppure il ‘fumus’ del reato ipotizzato, essendo stato soltanto accertato che, all’esterno dei locali, stazionavano numerosi giovani che si trattenevano a consumare bevande, dando luogo a “schiamazzi, urla e risate”). Cass. pen., sez. III, 5 settembre 2014, n. 37196. ART. 660. MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE. Elementi costitutivi L’elemento soggettivo del reato di molestie consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Penale CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014 33 senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto. Cass. pen., sez. I, 16 luglio 2014, n. 31265. Molestie per mezzo del telefono Integra il reato di molestie la condotta di chi compie un numero elevato di telefonate ripetute nel tempo e in maniera compulsiva, non sorrette da alcun fine plausibile e da una seria motivazione. Cass. pen., sez. I, 16 luglio 2014, n. 31265. Requisito della “pubblicità” del luogo La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati luoghi aperti al pubblico, ai fini della realizzazione del reato di cui all’art. 660 c.p. (molestia o disturbo delle persone). Cass. pen., sez. I, 12 settembre 2014, n. 37596. ART. 672. OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI. Generalità Deve essere riconosciuta la responsabilità del padrone di un cane per le lesioni riportate alla persona offesa, a nulla rilevando che in occasione di talune visite effettuate dalla polizia locale lo stesso si fosse mostrato non aggressivo, atteso che corrisponde a norma cautelare ovvia che un animale di tal fatta (pastore maremmano), il quale, per qualsivoglia ragione, può dar luogo a pericolose aggressioni, venga adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediate museruola. Cass. pen., sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36461. ART. 677. OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA. Elementi costitutivi del reato Il reato di cui all’art. 677 comma 3, c.p. è integrato, nella sua materialità, dalla minaccia di rovina da cui derivi pericolo per le persone di un “edificio” o di una “costruzione” imponendo, per il principio di tipicità, il divieto di analogia in malam partem per ciò che non attiene a edifici e costruzioni che possano rovinare, come avvenuto nella fattispecie ove viene messa in evidenza la mera non corretta edificazione di una canna fumaria comportante, non il pericolo di crollo della medesima, ma solo una paventata dispersione di fumi non consentiti. Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2014, n. 28128. Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37) Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)