Luigi Tramontano
CODICI
CIVILE E PENALE
ANNOTATI CON LA GIURISPRUDENZA
PER L’ESAME DI AVVOCATO
2014
ULTIMISSIMO AGGIORNAMENTO
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
CODICE CIVILE
(estratto)
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
ART. 147. DOVERI VERSO I FIGLI.
Mancato riconoscimento: spese di sostentamento e danno non patrimoniale
L’uomo, che non riconosca i figli e che abbandoni gli stessi, senza occuparsi delle spese per
il loro mantenimento, deve rimborsare alla moglie le spese sostenute per il sostentamento
della prole e deve risarcire il danno non patrimoniale ai figli per averli privati del rapporto
parentale. Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657.
ART. 149. SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità
La convivenza «come coniugi» deve intendersi - secondo la Costituzione (articoli 2, 3, 29,
30 e 31), le Carte europee dei diritti (articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, e il
codice civile - quale elemento essenziale del «matrimonio-rapporto», che si manifesta come
consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente
riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale
fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche
genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi
coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa,
la convivenza «come coniugi», protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del
matrimonio concordatario regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del
matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da
norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, di ordine pubblico italiano e, pertanto, anche
in applicazione dell’articolo 7 della Costituzione, comma 1, e del principio supremo di laicità
dello Stato, è ostativa - ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla Legge 25 marzo 1985
n. 121, (in particolare, dell’articolo 8, n. 2, lettera c), dell’Accordo e del punto 4, lettera b),
del Protocollo addizionale), e dell’articolo 797 del Cpc, comma 1, n. 7, - alla dichiarazione
di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato
e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza di detta
convivenza coniugale. Cass. civ., S.U., 17 luglio 2014, n. 16379.
ART. 158. SEPARAZIONE CONSENSUALE.
Accordo di separazione consensuale omologato e simulazione
Pur non potendosi dubitare della natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo
che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e pur non essendo
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ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà
delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi è da escludere l’impugnabilità per
simulazione dell’accordo di separazione una volta omologato giacché l’iniziativa processuale
diretta ad acquisire la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni
giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a
superare e neutralizzare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso,
essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la
condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale
destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione. Cass. civ., sez. I, 12
settembre 2014, n. 19319.
ART. 192. RIMBORSI E SOSTITUZIONE.
Acquisto successivo allo scioglimento della comunione
L’acquisto da parte di uno dei coniugi in epoca successiva allo scioglimento della comunione
non fa entrare in comunione il bene acquistato, quand’anche tale acquisto fosse stato effettuato
con l’impiego di un bene appartenente alla comunione legale, creandosi eventualmente
l’obbligo per il coniuge di corrispondere all’altro coniuge in sede di divisione la differenza
fra il valore del bene di cui si fosse disposto e quello della quota di cui poteva disporsi. Cass.
civ., sez. I, 16 luglio 2014, n. 16273.
ART. 238. IRRECLAMABILITÀ DI UNO STATO DI FIGLIO CONTRARIO
A QUELLO ATTRIBUITO DALL’ATTO DI NASCITA.
Filiazione in provetta
Nel caso in cui l’embrione concepito in provetta fosse impiantato nell’utero di una donna
diversa da quella che ha trasmesso il patrimonio genetico, per errore del centro che ha
effettuato la fecondazione in vitro, il padre genetico, che ha prestato il proprio consenso alla
gravidanza ed all’iscrizione anagrafica del figlio come proprio, non è legittimato a proporre
l’azione di disconoscimento di paternità ed ai sensi dell’art 8 della legge 19 febbraio 2004 n.
40 («I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di
ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6») la madre uterina ed il marito devono
ritenersi i genitori dei nascituri. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi fondanti del nostro
ordinamento giuridico, sia di fonte interna che internazionale, l’attribuzione dell’azione al
soggetto che avesse posto in essere, o concorso a porre in essere, la situazione giuridica per
la cui modificazione tale azione è apprestata. Trib. Roma 8 agosto 2014.
ART. 250. RICONOSCIMENTO.
Riconoscimento del figlio che non ha compiuto diciotto anni
Con riguardo al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato già
riconosciuto da uno dei genitori, il consenso di quest’ultimo, richiesto quando il figlio non
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abbia ancora compiuto i 14 anni (art. 250, comma 3, c.c.), spetta solo al primo genitore. Cass.
civ., sez. I, 30 luglio 2014, n. 17277.
ART. 720. IMMOBILI NON DIVISIBILI.
Beni ereditari non comodamente divisibili
In tema di divisione di beni ereditari non comodamente divisibili il giudice deve seguire i
criteri di attribuzione fissati dall’art. 720 c.c., oppure può disattendere gli stessi assumendo
altri criteri di assegnazione dell’immobile, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata
e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. Cass. civ., sez. II, 4
luglio 2014, n. 15396.
ART. 769. DEFINIZIONE.
Donazione indiretta
Per integrare la fattispecie di donazione indiretta di un immobile, la dazione della somma
di denaro deve essere effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto
dell’immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra
elargizione del denaro e acquisto dell’immobile. Quando invece l’elargizione del denaro sia
effettua prima e a prescindere dall’acquisto successivo dell’immobile non si ha donazione
indiretta. Cass. civ., sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18541.
ART. 1022. ABITAZIONE.
Contenuto del diritto
L’art. 1022 c.c. prevede la limitazione del diritto d’abitazione in riferimento ai soli bisogni
del titolare e della sua famiglia. Detti limiti non sono da intendersi quantitativamente,
essi infatti fanno riferimento al divieto di destinare la casa oggetto del suddetto diritto ad
utilizzazioni diverse da quelle consistenti nell’abitazione diretta da parte dell’habitator e dei
suoi familiari. Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2014, n. 14687.
ART. 1031. COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ.
Costituzione di servitù di parcheggio
È nulla la clausola con cui, con un contratto “a favore di terzo” il venditore ceda all’acquirente
un fondo, dando atto che sullo stesso insiste una “servitù di parcheggio” a favore di un soggetto
terzo. Il parcheggio di autovetture costituisce, infatti, manifestazione di un possesso a titolo di
proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto
di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante
dell’utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare
l’auto non integra gli estremi dell’utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi in un vantaggio
“affatto personale” dei proprietari. Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2014, n. 23708.
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ART. 1117. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO.
Il condominio integra un ente di gestione
Se è pur vero che nel corso dei lavori preparatori della legge 11 dicembre 2012, n. 220, si era
tentato senza successo di introdurre la previsione espressa del riconoscimento della personalità
giuridica del condominio, e che l’art. 1139 cod. civ. rinvia, per quanto non espressamente previsto,
alle norme in tema di comunione, per contro, è da sottolineare l’obbligo dell’amministratore,
posto dall’art. 1129, dodicesimo comma, n. 4, cod. civ. nella formulazione risultante dalle
modifiche apportate dall’art. 9 della citata legge n. 220 del 2012, di tenere distinta la gestione
del patrimonio del condominio e il patrimonio personale suo o di altri condomini, così come la
costituzione di un fondo speciale, prevista dall’art. 1135, n. 4, cod. civ. come sostituito dall’art.
13 della stessa legge, e, soprattutto, la previsione, di cui al primo comma dell’art. 2659 cod. civ.
come riformulato dall’art. 17 della legge stessa, in tema di note di trascrizione, secondo la quale,
per i condomìni è necessario indicare l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale.
Ebbene, se pure non è sufficiente che una pluralità di persone sia contitolare di beni destinati ad
uno scopo perché sia configurabile la personalità giuridica (si pensi al patrimonio familiare o
alla comunione tra coniugi), e se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile
il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima
voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono
ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità
in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente,
in atto, di una soggettività giuridica autonoma. Cass. civ., S.U., 18 settembre 2014, n. 19663.
ART. 1130. ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE.
Danno da irragionevole durata del processo al condominio
Nel caso di giudizio intentato dal condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi
alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parti, spetta
esclusivamente al condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da
delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di
detto giudizio. Cass. civ., S.U., 18 settembre 2014, n. 19663.
ART. 1168. AZIONE DI REINTEGRAZIONE.
Legittimazione attiva
Nella fase successiva alla scadenza del contratto di locazione, e fintanto che il locatore non
proceda all’esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore è detentore qualificato
dell’immobile, di cui continua a mantenere la disponibilità, e, come tale, è legittimato a ricorrere
alla tutela possessoria ex art. 1168, comma 2, c.c.. Cass. civ., sez. II, 1 settembre 2014, n. 18486.
La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare,
determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune,
un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente e diverso da quello derivante
da ragioni di mera ospitalità. Tale interesse assume i connotati tipici di una detenzione
qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l’estromissione
violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario ai danni del
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convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di
esperire l’azione di spoglio. Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2014, n. 19423.
ART. 1176. DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO.
Responsabilità medica
Il richiamo nella norma di cui all’art. 3 della L. 189/2012 all’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.
per l’esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto
alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il
paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni
perché inserita nel S.S.N.) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell’inadempimento
riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall’operato dei suoi dipendenti e/o
degli ausiliari di cui si è avvalsa (art. 1228 c.c.). Trib. Milano 23 luglio 2014.
Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore
conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni
sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso
dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla
responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del
medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano
(che il danneggiato ha l’onere di provare) Trib. Milano 23 luglio 2014.
Il cd. consenso informato, ovvero l’esatta informazione sulle condizioni e sui rischi legati
al trattamento sanitario, viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti
di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario, e conseguentemente
l’inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idoneo a ledere i diritti inviolabili
della persona cagionando anche pregiudizi non patrimoniali. Cass. civ., sez. III, 19 settembre
2014, n. 19731.
ART. 1188. DESTINATARIO DEL PAGAMENTO.
Destinatario incerto
In tema di obbligazioni, qualora sia incerto il soggetto legittimato ad esigere la prestazione,
vale ad escludere la mora debendi l’offerta di quanto dovuto a tutti coloro che pretendono
l’adempimento, seguita dal sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme offerte. Il
sequestro liberatorio infatti può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore,
nel caso in cui questo contesti il debito o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e
voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora
debendi. Cass. civ., sez. III, 11 settembre 2014, n. 19157.
ART. 1197. PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO.
Adempimento di obbligazioni pecuniarie con mezzi di pagamento diversi dal denaro
Nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente
corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore
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non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo.
Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2014, n. 20643.
ART. 1283. ANATOCISMO.
Nullità della clausola che individua per relationem il saggio di interesse
La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale rende necessaria la rideterminazione
del saldo sino al momento dell’attivazione del conto. In più, in materia di rapporti bancari,
non si deve confondere e sostituire l’obbligo di conservare i documenti con il diverso obbligo
di provare l’esistenza e consistenza del credito per cui è causa. Cass. civ., sez. I, 18 settembre
2014, n. 19696.
ART. 1350. ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO.
Efficacia della forma scritta
Il principio che per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare
è richiesta la forma scritta ad substantiam importa che l’atto scritto costituisca lo strumento
necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti
del negozio: pertanto, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - la quale
concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell’altro - non può essere
sostituita da una dichiarazione confessoria dell’altra parte, la quale non può essere utilizzata
né come elemento integrante il contratto né (quand’anche contenga il preciso riferimento
ad un contratto concluso per iscritto) come prova di questo, quando sia per esso richiesta la
prova scritta ad substantiam. Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2014, n. 19488.
ART. 1470. NOZIONE.
Violazione della legislazione urbanistica e aliud pro alio
L’immobile venduto all’incanto, privo dei grafici di progetto a corredo di una variante e del
relativo parere della Soprintendenza, non pregiudica l’idoneità dello stesso ad assolvere la
funzione economico-sociale a cui è destinato, né compromette la destinazione d’uso che
ha costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto. Cass. civ., sez. I, 26 settembre
2014, n. 20376.
ART. 1712. COMUNICAZIONE DELL’ESEGUITO MANDATO.
Mandato e banca
Se manca la prova della ricezione della comunicazione dalla banca ai suoi clienti delle
operazioni effettuate, è inapplicabile l’art. 1712, comma 2 c.c., che implica l’approvazione
del mandante, in caso di un suo eccessivo ritardo nella risposta al mandatario dopo aver
ricevuto la comunicazione del mandato, anche nel caso di discostamento dalle istruzioni o di
violazione dei limiti. Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2014, n. 18873.
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ART. 1810. COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA.
Casa coniugale
Il comodato di un immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le
esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso «anche nelle sue
potenzialità di espansione», va ricondotto al regime contrattuale di cui all’art. 1809 c.c. che
concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un
uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del
comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente
ed imprevisto bisogno. Cass. civ., S.U. 29 settembre 2014, n. 20448.
Durata del comodato condizionata da nuove nozze
Dalla clausola che condiziona la durata del comodato alle nuove nozze del comodatario,
emergono i connotati di un mero comodato gratuito, sottoposto a condizione risolutiva, atteso
il carattere incerto della verificazione dell’evento, ma non può automaticamente inferirsi che
il comodato sia soggetto a recesso ad nutum, poiché, ai sensi dell’art. 1810 c.c., una tale
conclusione postula che nessun termine possa risultare dall’uso a cui era destinato l’immobile.
Tuttavia, in presenza di elementi tali da suggerire che l’immobile concesso in comodato
possa essere destinato ad usi diversi da quello di abitazione familiare è necessario un rigoroso
accertamento della configurabilità di un termine implicito di durata del comodato, collegato
alla destinazione dell’immobile. Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2014, n. 19005.
ART. 1842. NOZIONE.
Apertura di credito collegato ad un conto corrente
La concessione di un’apertura di credito utilizzabile nell’ambito di un distinto rapporto di
conto corrente non dà luogo ad un unico contratto, ma a due diversi contratti, aventi ad
oggetto rispettivamente la creazione di una disponibilità a favore del cliente e lo svolgimento
di un servizio di cassa da parte della banca sul presupposto dell’esistenza della predetta
disponibilità, la cui strumentalità ad un unico risultato, rappresentato dalle somme messe
a disposizione del correntista, pur determinando un fenomeno di collegamento tra negozi,
non esclude l’autonomia strutturale degli stessi, in relazione alla quale dev’essere pertanto
valutata anche l’intercomunicabilità delle relative vicende. Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2014,
n. 20726.
ART. 2041. AZIONE GENERALE DI ARRICCHIMENTO.
Ingiustificato arricchimento della P.A.
In tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all’assenza
di un contratto d’opera professionale, l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. va liquidata nei
limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione, con esclusione
di quanto lo stesso avrebbe percepito se il rapporto negoziale si fosse perfezionato. Cass. civ.,
sez. III, 28 luglio 2014, n. 17085.
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Civile
ART. 2051. DANNO CAGIONATO DA COSA IN CUSTODIA.
Nozione di custodia e locazione
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051
c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo,
rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale,
con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell’immobile locato,
conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti
in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni
arrecati a terzi da tali strutture e impianti. Grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità,
ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene
locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde
evitare pregiudizi ad altri. Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2014, n. 19657.
ART. 2056. VALUTAZIONE DEI DANNI.
Liquidazione del danno biologico
Il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico-legale esprime la misura
in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo il denaro il grado di invalidità
permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita
sessuale è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, e analiticamente
indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo “tenuto
conto della gravità delle lesioni”. Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778.
ART. 2645-BIS. TRASCRIZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI.
Aspetti processuali
L’inutile decorso del termine triennale di cui all’art. 2645-bis, co. 3 c.c., quale modalità
cronologica connessa all’effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare, è
rilevabile d’ufficio dal giudice, dal momento che il problema del regime di libera disposizione
dei beni risponde a ragioni di pubblico interesse. Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2014, n. 22454.
ART. 2725. ATTI PER I QUALI È RICHIESTA LA PROVA PER ISCRITTO
O LA FORMA SCRITTA.
Forma scritta ad substantiam e prova per testimoni
In caso di compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e
l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole
del relativo documento (art. 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un
accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore. Cass. civ., sez. VI, ord. 2 ottobre 2014, n. 20857.
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ART. 2. SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI.
Aspetti processuali: le misure cautelari
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la
legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori
adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve
applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, non costituisce un
principio dell’ordinamento processuale, nemmeno nell’ambito delle misure cautelari. Tale
principio è, però, applicabile alla norma cautelare che, al di là della sua collocazione formale,
produce effetti afflittivi per l’indagato/imputato, qualora la modifica successiva, incidendo
sulle condizioni di applicabilità, possa determinare il venir meno di tali effetti. Cass. pen.,
sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839.
Casistica
In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per effetto delle modifiche apportate della
nuova legge n. 79/2014, l’accordo, posto a base della sentenza patteggiata, concluso prima
dell’entrata in vigore della novella normativa, è nullo e può essere riformulato, anche quando
l’accordo originario risulti ricompreso nei nuovi parametri, trovando applicazione la lex
mitior, più favorevole al reo. Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2014, n. 38137.
ART. 5. IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE.
Reati edilizi
Nell’ipotesi di esecuzione di un intervento edilizio in assenza di permesso di costruire non
ricorrono gli estremi della buona fede con efficacia esimente ex art. 5 c.p., nell’interpretazione
datane dalla Corte cost. con la sentenza n. 364/1988, allorquando l’imputato abbia male
interpretato una pur chiara disposizione di legge e non si sia premurato di consultare
il competente ufficio per conoscere quali adempimenti egli avrebbe dovuto compiere,
erroneamente formandosi il convincimento soggettivo, sulla base di un provvedimento
della pubblica amministrazione riguardante opera edilizia diversa da quella abusivamente
realizzata, che non fosse necessario alcun titolo abilitativo per la realizzazione di quest’ultima.
Cass. pen., sez. III, 4 settembre 2014, n. 36852.
ART. 11. RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO.
Operatività della norma
Un processo celebrato nei confronti di cittadino straniero in uno Stato con cui non vigono
accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art.11 c.p. non preclude la rinnovazione del
giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo il principio dei “ne bis in idem” principio
generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno. Se pure in
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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Penale
forza dell’articolo 54 della Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen, non si può più
procedere in Italia, anche con riguardo a reati quivi commessi, nei confronti di una persona che
sia stata definitivamente condannata o assolta per lo stesso fatto in uno Stato dell’area Schengen,
resta tuttavia ferma l’irrilevanza dei bis in idem internazionale con riguardo a sentenza penale
deliberata in un paese, quale il Montenegro, che non è ancora membro dell’Unione Europea né
quindi contraente del Trattato di Schenghen. Cass. pen., sez. I, 8 luglio 2014, n. 29664.
ART. 12. RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE.
Operatività della norma
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera è funzionale soltanto ai fini espressamente
e tassativamente previsti dall’art. 12, comma primo, c.p., tra i quali non possono farsi
rientrare quelli volti ad ottenere l’applicazione dei benefici della legge penitenziaria italiana
e l’applicazione dell’indulto. Cass. pen., sez. fer., 19 settembre 2014, n. 38568.
ART. 40. RAPPORTO DI CAUSALITÀ.
L’aumento del rischio
In presenza di una condotta altamente imprudente e deliberatamente rischiosa della vittima
deve essere escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all’imputato e
l’evento perché la condotta della vittima rappresenta una condizione sopravvenuta da sola
sufficiente a determinare l’evento (fattispecie relativa all’accusa di omicidio colposo rivolta
nei confronti del proprietario di un terreno, aperto al pubblico e non lontano dalle piste
di sci, in cui era avvenuto un incidente mortale; un uomo, a bordo di una motoslitta, pur
essendo a conoscenza della pericolosità del luogo per la presenza di ‘inghiottitoi’, vale a dire
depressioni profonde del terreno non facilmente visibili, aveva cercato di saltare uno di questi
ampi fossati, schiantandosi al suolo). Cass. pen., sez. IV, 4 settembre 2014, n. 36920.
ART. 42. RESPONSABILITÀ PER DOLO O PER COLPA O PER DELITTO
PRETERINTENZIONALE. RESPONSABILITÀ OBIETTIVA.
Coscienza e volontà della condotta
L’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti
dal soggetto imputato, non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è
richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in
grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto.
Cass. pen., sez. VI, 17 giugno 2014, n. 27576.
ART. 47. ERRORE DI FATTO.
Errore su legge extrapenale
Le leggi tributarie richiamate dall’art 76, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 sono qualificate quale
legge extrapenale rispetto al delitto di cui all’art 95 del medesimo d.P.R., pertanto l’errore
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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sul periodo di riferimento della dichiarazione dei redditi richiesta ai fini della istanza di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato non può essere qualificato
come errore sul fatto ai sensi dell’art 47 c.p. e non vale a scusare eventuali errori sulla
dichiarazione stessa. Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2014, n. 27969.
ART. 56. DELITTO TENTATO.
Idoneità degli atti
Ai fini dell’accertamento della volontà omicidiaria assume valore determinante l’idoneità
dell’azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente
raggiunti, dovendosi diversamente l’azione ritenersi sempre inidonea, per non aver
conseguito l’evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata “ex post”, con
riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in
base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. Ne consegue che ricorre la
fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata
e specificamente l’idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal
colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al
soggetto agente del cosiddetto “animus necandi” (riconosciuta la responsabilità per tentato
omicidio in capo all’imputato che, nel corso di una rissa, aveva colpito con un coltello un
altro soggetto, atteso che il tipo di arma impiegata, l’idoneità offensiva della stessa, la sede
corporea colpita e la profondità della ferita evidenziano un chiaro animus necandi). Cass.
pen., sez. I, 1 luglio 2014, n. 28231.
ART. 62. CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI.
Danno di speciale tenuità
La sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità nei reati che
offendono solo il patrimonio deve essere valutata secondo la prospettiva soggettiva della
persona offesa (riconosciuta, nella specie, la sussistenza dell’attenuante, atteso che la colpa
dell’imputato era stata di aver alzato la tariffa per il servizio taxi, da lui offerto, di 10 euro
rispetto a quella dovuta). Cass. pen., sez. II, 16 settembre 2014, n. 37864.
Provocazione
Pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte un requisito
richiesto dall’art. 62 n.2 c.p., tuttavia la circostanza attenuante della provocazione deve essere
negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia
talmente grave da escludere la sussistenza di un nesso causale effettivo e plausibile tra il fatto
ingiusto subito e l’azione delittuosa attuata (esclusa, nella specie, l’ipotesi della provocazione
nella condotta dell’imputato che, alla guida della autovettura, aveva avuto una discussione
per motivi di gelosia con la vittima, seduta sul sedile posteriore, che lo aveva colpito con due
pugni alla testa; l’imputato aveva immediatamente arrestato il veicolo, ne era sceso seguito
dalla vittima, portandosi nella parte posteriore dei veicolo dove, da una distanza di circa un
metro e mezzo, esplodeva due colpi di pistola attingendo la vittima mortalmente al torace).
Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 30001.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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Riparazione del danno
La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 prima ipotesi (l’aver, prima dei
giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile
anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in
esame l’oggettività giuridica dei reato, essendo compito dei giudice accertare esclusivamente
se l’imputato - prima del giudizio - abbia integralmente riparato il danno mediante
l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell’art. 185 c.p.,
trovano la loro fonte nel reato. Cass. pen., sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36490.
ART. 62-BIS. CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE.
Ambito di operatività della norma
Il diritto dell’imputato di proclamarsi innocente dalle accuse, e in modo coerente di non attivarsi
per il risarcimento, non può essere nei fatti limitato ponendo a suo carico le conseguenze di
tale scelta e ritenendo che possa in ciò fondarsi la reiezione della richiesta di concessione delle
circostanze generiche richieste. Cass. pen., sez. III, 23 luglio 2014, n. 32603.
ART. 81. CONCORSO FORMALE. REATO CONTINUATO.
Unicità del disegno criminoso
L’unicità del disegno criminoso, presupposto indefettibile per la configurabilità della
continuazione fra più reati anche quando l’applicazione dell’istituto sia invocata in
sede esecutiva, richiede sotto il profilo soggettivo la rappresentazione dei singoli episodi
criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali sin dall’inizio dell’attività illecita,
nel senso che l’autore deve avere già previsto e deliberato in origine ed in via generale l’iter
criminoso da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettività
si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale
di successione o contemporaneità. Ne consegue che tale problema si risolve in una queastio
facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito.
Cass. pen., sez. I, 30 luglio 2014, n. 33803.
ART. 92. UBRIACHEZZA VOLONTARIA O COLPOSA OVVERO
PREORDINATA.
Operatività della norma
L’azione esercitata sulla psiche dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti
dal soggetto imputato, non impedisce di accertare il dolo diretto per la cui esistenza non è
richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in
grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto.
Cass. pen., sez. VI, 25 giugno 2014, n. 27576.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ART. 99. RECIDIVA.
Profili processuali
La recidiva, in quanto inerente esclusivamente alla persona del colpevole e non incidente
sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze
aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa. Cass. pen., sez. II, 17 giugno
2014, n. 26029.
ART. 110. PENA PER COLORO CHE CONCORRONO NEL REATO.
Concorso esterno nel reato associativo
Il concorso esterno in associazione mafiosa ha natura permanente, o, almeno, tendenzialmente
permanente, nel senso che nulla vieta che il concorrente esterno cessi di essere a disposizione,
sia pure ab extrinseco, della struttura malavitosa. In tale ipotesi, essendosi interrotta la
condotta illecita dell’agente, inizierà a decorrere il termine di cui all’art. 157 c.p., quale dies
a quo che, nell’ipotesi di contestazione “aperta” potrà anche essere individuato nel momento
in cui è emessa la pronuncia di accertamento della responsabilità penale dell’imputato nel
giudizio di primo grado. Cass. pen., sez. I, 18 luglio 2014, n. 31782.
Il concorso dell’”estraneo” nel reato proprio presuppone che l’”intraneo” esecutore materiale
del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, quantomeno sul piano oggettivo;
in linea con il disposto dell’art. 129, comma 2, c.p.p., deve pertanto essere data prevalenza
al proscioglimento di merito, rispetto alla declaratoria di improcedibilità per estinzione per
intervenuta prescrizione, allorché il giudice abbia ritenuto non meramente insufficiente o
contraddittoria ma totalmente carente la prova del fatto dell’”intraneo” - delineando dunque
nei confronti di quest’ultimo una situazione rilevante ai sensi del comma 1, e non del comma
2, l’art. 530 c.p.p. -, in quanto, in tale caso, si può ritenere che sia integrata una situazione di
evidente innocenza dell’”estraneo”. Cass. pen., sez. VI, 27 settembre 2014, n. 40303.
Concorso del privato nel delitto dell’abuso di ufficio
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell’abuso di ufficio, l’esistenza
di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera
coincidenza tra la richiesta dell’uno ed il provvedimento dell’altro, essendo necessario che
il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno,
dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno
dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al
compimento dell’atto illegittimo. Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2014, n. 37880.
ART. 240. CONFISCA.
Reati in materia di stupefacenti
Ai fini della confisca di un’autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del
comma primo dell’art. 240 c.p., è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un
collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale,
evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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costante inserimento di esso nell’organizzazione esecutiva del reato (cassato, nella specie,
il provvedimento di confisca, atteso che, non si dava conto se l’autovettura avesse subito
modifiche particolari ed inoltre era del tutto carente di motivazione sugli elementi che
avrebbero potuto fondare una prognosi relativa alla concreta possibilità di futuri analoghi
illeciti agevolati dalla disponibilità del veicolo). Cass. pen., sez. III, 1 agosto 2014, n. 34092.
ART. 314. PECULATO.
Rapporto con altri reati
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con
riferimento alle modalità (lecite o meno) di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa
mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità
per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto
attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o
raggiri per appropriarsi del bene. Cass. pen., sez. II, 22 settembre 2014, n. 38612.
ART. 317. CONCUSSIONE.
Rapporti con altri reati
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, l’abuso costrittivo dell’incaricato
di pubblico servizio era sanzionato dall’art. 317 c.p.. In seguito all’introduzione della
nuova normativa, questo è un illecito estraneo allo statuto dei reati contro la Pubblica
Amministrazione ed è punibile, a seconda dei casi concreti, in base alle disposizioni
incriminatrici dell’estorsione, della violenza privata o della violenza sessuale, con la
conseguenza che, in relazione ai fatti pregressi, sarà compito del giudice verificare in
concreto quale norma contiene la disposizione più favorevole da applicare. Cass. pen., sez.
VI, 24 giugno 2014, n. 28151.
ART. 322-TER. CONFISCA.
Casistica
Un accordo di ristrutturazione del debito avvenuto quattro anni dopo il periodo di imposta
rispetto al quale sarebbe stato commesso il reato di omesso versamento di ritenute non è atto
a dimostrare di per sè che in tale periodo fosse già necessaria una ristrutturazione concordata,
e quindi che il sequestro ex art. 322 ter c.p. sia incompatibile con l’applicazione dell’articolo
182 bis r.d. n. 267/1942. Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2014, n. 27451.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter
c.p., nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica
l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente
e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il
sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare ciascuno dei concorrenti anche per
l’intera entità equivalente al profitto accertato. Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2014, n. 39936.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ART. 323. ABUSO D’UFFICIO.
Concorso di persone nel reato
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto dell’abuso di ufficio, l’esistenza
di una collusione tra lo stesso privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera
coincidenza tra la richiesta dell’uno ed il provvedimento dell’altro, essendo necessario che
il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, nonché altri dati di contorno,
dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata seguita quanto meno
dall’accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al
compimento dell’atto illegittimo. Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2014, n. 37880.
Elemento oggettivo
Integra il reato di abuso d’ufficio la condotta del Sindaco che, per ritorsione, revochi l’incarico
ad un dirigente comunale, in quanto immutata è la natura pubblicistica della funzione e dei
poteri esercitati dai dirigenti amministrativi perché tale condotta integra violazione di legge
sotto il profilo dell’offesa ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A. che hanno
immediata portata precettiva per il pubblico funzionario. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre
2014, n. 38357.
ART. 328. RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE.
Omissione di atti richiesti
Deve essere riconosciuta la responsabilità ex art. 328 c.p. del medico anestesista, incaricato
di prestare la dovuta assistenza all’intervento chirurgico svolto su di un bambino, che si era
allontanato subito dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico, senza attendere il regolare
risveglio del paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava
e dove poteva essere rintracciato, lasciando il bimbo alla sola vigilanza delle infermiere, nei
fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per
ragioni di sanità, rendendosi irreperibile ed irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella
consapevolezza di avere lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un paziente appena
operato, oltre quaranta minuti durante i quali -a seguito dell’insorgere di serie complicanze
respiratorie nel paziente- era stato insistentemente e reiteratamente cercato dai medici e dal
centralino dell’ospedale. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 38354.
ART. 353. TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI.
Condotta
In tema di reato di turbata libertà degli incanti, si richiede la realizzazione di una condotta
collusiva, sempre che questa produca l’effetto di impedire o turbare l’andamento di una
gara indetta da una pubblica amministrazione. Il reato è comunque integrato anche senza
l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dai soggetti agenti colludenti, essendo
sufficiente che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l’andamento della gara. Cass.
pen., sez. VI, 29 settembre 2014, n. 40304.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ART. 368. CALUNNIA.
Cause di giustificazione e diritto di difesa
L’esimente di cui all’art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli
scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - annovera
tra i suoi presupposti esclusivamente quello della pertinenzialità di quanto esposto all’oggetto
della causa e non certo della sua veridicità, requisito ritenuto dal legislatore incompatibile
con l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, tale causa di non punibilità non può trovare
applicazione anche nel caso in cui la falsità di quanto esposto integri il reato di calunnia.
Cass. pen., sez. V, 21 luglio 2014, n. 32053.
Il delitto di calunnia non può essere escluso dalla volontà di scagionarsi da un’accusa; l’animus
defendendi non esclude la calunnia in tutti i casi in cui l’agente, oltre che contestare i fatti
addebitatigli, finisce con l’incolpare terzi che egli sa essere innocenti. L’imputato può, nel
corso del procedimento penale a suo carico, negare, anche mentendo, ogni sua responsabilità,
ma qualora non si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico e assumi ulteriori
iniziative dirette a coinvolgere altre persone di cui conosce l’innocenza, travalica il diritto
di difesa e deve ritenersi configurabile nei suoi confronti il delitto di calunnia (riconosciuta,
nella specie, la responsabilità dell’imputato che, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese,
non si era limitato a negare ogni sua responsabilità, ma aveva accusato del furto di alcuni
computer un soggetto terzo, che sapeva essere innocente). Cass. pen., sez. VI, 11 settembre
2014, n. 37487.
Elemento oggettivo
Solo l’ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la
realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all’incolpato;
quando invece l’erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili
essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l’attribuzione
dell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non
risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della
calunnia (fattispecie relativa alla controversia tra sindaco e alcuni funzionari che avevano
additato il responsabile dell’ufficio tecnico di non aver ottemperato ad una ordinanza
sindacale). Cass. pen., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 37654.
ART. 385. EVASIONE.
Elemento oggettivo e soggettivo
L’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in
cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla
consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando
i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (confermata la responsabilità per
l’imputato che si era allontanato da casa in cui era agli arresti domiciliari per acquistare un
medicinale in quanto “stava male”, atteso che non aveva dato neppure dimostrazione di non
essersi potuto rivolgere ad un vicino di casa per poter risolvere quel suo problema). Cass. 18
giugno 2014, n. 27193.
In tema di evasione, non possono essere di per sé esclusi dal concetto di abitazione un’area
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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condominiale, un giardino o un cortile, non potendosi intendere l’abitazione esclusivamente
come un appartamento in senso stretto, ossia come una serie di locali chiusi, ma dovendo la
stessa, al contrario, essere considerata come il luogo dove ordinariamente si realizza la vita
domestica e privata (cassata nella specie la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato
trovato nel cortile retrostante dell’abitazione, mentre stava velocemente rientrando in casa
dove era agli arresti domiciliari attraverso la portafinestra). Cass. pen., sez. VI, 2 settembre
2014, n. 36639.
ART. 393. ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON
VIOLENZA ALLE PERSONE.
Rapporti con altri reati
Non ricorre il delitto di cui all’art. 393 c.p., ma quello di violenza privata ex art. 610 c.p.,
solo quando la possibilità di tutela giurisdizionale della pretesa o quando si eccedono
macroscopicamente i limiti insiti nel preteso diritto, vale a dire laddove l’esplicitazione
di attività costrittiva, non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere
giurisdizionale. Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 20758.
ART. 416. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.
Elementi costitutivi del reato
L’appartenenza di un soggetto ad una associazione criminale può essere ritenuta anche in
base alla partecipazione ad un solo reato quando il ruolo svolto e le modalità dell’azione
presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipanti e siano perciò
tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo (riconosciuta, nella specie, la
responsabilità dell’imputato che era stato autista e uomo di fiducia di uno dei principali
componenti di un’associazione criminosa). Cass. pen., sez. VI, 27 agosto 2014, n. 36182.
ART. 416-BIS. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE.
Partecipazione all’associazione
In tema di delitti associativi - come nel caso di concorso esterno negli stessi - la permanenza
del reato, allorquando la contestazione sia “aperta”, cessa con la pronuncia di primo
grado, in quanto, a seguito dell’istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta
compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l’imputazione, non più modificabile nei
giudizi successivi. Cass. pen., sez. I, 18 luglio 2014, n. 31782.
ART. 416-TER. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO.
Aspetti generali
Ai sensi del nuovo art. 416 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire
oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato
possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario. Cass. pen., sez. VI, 28
agosto 2014, n. 36382.
ART. 474. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI
CON SEGNI FALSI.
Ambito applicativo della norma
L’art. 474 c.p. punisce sia le riproduzioni integrali del marchio, sia quelle parziali, assumendo
rilievo, ai fini della configurabilità del reato, non solo la pedissequa riproduzione del segno
distintivo, ma qualsiasi riproduzione dello stesso. Cass. pen., sez. fer., 25 settembre 2014, n. 38919.
ART. 482. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO.
Casistica
Integra il reato di falsità in certificazione amministrativa, e non in atto pubblico, il falso
avente ad oggetto la targa automobilistica (nella specie, l’imputato aveva alterato la targa
originaria del veicolo, rendendo parzialmente visibili i dati identificativi con uso di vernice).
Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2014, n. 38742.
ART. 544-TER. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.
Integrazione del reato
L’art. 544 ter c.p. punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone
a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresì, quale
aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte delle bestie se
derivante, fra l’altro, dalle condotte sopra indicate (riconosciuta la sussistenza del reato con
conseguente sequestro del veicolo, in capo agli imputati, che avevano trasportato 600 animali
in un veicolo con sole quattro prese d’aria, senza strumenti per l’abbeveramento e per un
tratto che andava dalla Lombardia alla Sicilia). Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2014, n. 28578.
ART. 570. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE.
Profili processuali
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere
di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa
obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera
documentazione formale dello stato di disoccupazione (confermata, nella specie, la decisione
dei giudici del merito che avevano escluso la sussistenza della dedotta causa scriminante,
non avendo il ricorrente provato che le difficoltà dal medesimo addotte -stato detentivo,
problemi economici e dichiarazione di fallimento dell’azienda- si fossero tradotte in una vera
e propria situazione di indigenza economica, tale da configurare un impedimento assoluto ad
adempiere). Cass. pen., sez. VI, 2 settembre 2014, n. 36636.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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La fattispecie di cui all’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 è procedibile d’ufficio e non a
querela della persona offesa e punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione
dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di
età, purché economicamente non autonomi. Cass. 19 giugno 2014, n. 34181.
In tema di violazione degli obblighi di mantenimento, incombe all’interessato l’onere di
allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa
obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli
introiti economici o la generica allegazione di difficoltà, sia perché tale stato non implica per sé
la indisponibilità di risorse, sia perché il soggetto gravato da un obbligo di mantenimento verso
minori ha il dovere di attivarsi con ogni possibile e lecito mezzo per assolverlo, tanto che la
mancanza di risorse economiche, pure accertata, può assumere rilievo scriminante solo quando
sia persistente, oggettiva ed incolpevole. Cass. pen., sez. VI, 18 settembre 2014, n. 38363.
ART. 572. MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI.
Concorso con altri reati
Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno dei coniuge assorbe i reati di ingiuria,
molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della
convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale
e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale; la cessazione del rapporto di convivenza
non influisce sulla configurabilità del reato in esame, la cui consumazione può aver luogo
anche nei confronti di persona non convivente con l’imputato quando essa sia unita
all’agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione, rilevando per tale ultimo profilo
i perduranti obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e
nell’assistenza morale dei figlio minore naturale (art. 315 bis c.c.) derivanti dalla comune
potestà genitoriale, il cui esercizio congiunto (art. 317 bis e 316 comma 2 c.c.) implica di
necessità il rispetto reciproco tra i genitori. Cass. pen., sez. VI, 31 luglio 2014, n. 33882.
ART. 575. OMICIDIO.
Elemento soggettivo
Ai fini dell’accertamento della volontà omicidiaria assume valore determinante l’idoneità
dell’azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente
raggiunti, dovendosi diversamente l’azione ritenersi sempre inidonea, per non aver
conseguito l’evento, sicché il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata “ex post”, con
riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in
base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare. Ne consegue che ricorre la
fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e
specificamente l’idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal
colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al
soggetto agente del cosiddetto “animus necandi” (riconosciuta la responsabilità per tentato
omicidio in capo all’imputato che, nel corso di una rissa, aveva colpito con un coltello un
altro soggetto, atteso che il tipo di arma impiegata, l’idoneità offensiva della stessa, la sede
corporea colpita e la profondità della ferita evidenziano un chiaro animus necandi). Cass.
pen., sez. I, 1 luglio 2014, n. 28231.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ART. 591. ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI.
Operatività della norma
Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 591 c.p., il necessario “abbandono” è
integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di
custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente
potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo (riconosciuta la responsabilità del
proprietario di una casa di riposo alla luce delle precarie condizioni della struttura e della
presenza di farmaci scaduti, destinati alle persone ospitate). Cass. pen., sez. I, 10 settembre
2014, n. 37444.
ART. 595. DIFFAMAZIONE.
Diffusione dei nominativi dei condomini morosi
La diffusione dei nominativi dei condomini morosi, attraverso l’affissione sul portone di
ingresso del condominio di una nota, integra il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.) essendo
potenzialmente conoscibile da un numero indeterminato di persone e non essendoci alcun
interesse alla conoscenza della circostanza relativa alla morosità di alcuni condomini. Cass.
pen., sez. fer., 26 settembre 2014, n. 39986.
Scriminante del diritto di critica
Il diritto di critica non giustifica attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano
per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di
discredito in termini generali della persona criticata. Il limite insuperabile è quello del rispetto
dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre allo scherno della sua immagine
pubblica, sia esposta al disprezzo. Cass. pen. sez. V, 25 luglio 2014, n. 33197.
Scriminante del diritto di cronaca
Non può essere condannato per diffamazione chi racconta un fatto senza superare i limiti della
verità e della continenza. Per questo, i singoli membri di un’associazione, delle cui condanne
penali si è parlato in un articolo di giornale, non possono lamentare una diffamazione ai danni
dell’associazione nel suo complesso. Cass. pen. sez. V, 25 luglio 2014, n. 33210.
ART. 598. OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNCIATI DINANZI
ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE.
Casistica
L’esimente di cui all’art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli
scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - annovera
tra i suoi presupposti esclusivamente quello della pertinenzialità di quanto esposto all’oggetto
della causa e non certo della sua veridicità, requisito ritenuto dal legislatore incompatibile
con l’esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, tale causa di non punibilità non può trovare
applicazione anche nel caso in cui la falsità di quanto esposto integri il reato di calunnia.
Cass. pen. sez. V, 21 luglio 2014, n. 32053.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ART. 600-BIS. PROSTITUZIONE MINORILE.
Elemento oggettivo
La fattispecie di delitto di cui all’art. 600 bis c.p. presuppone la necessaria correlazione
causale fra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica e la prestazione
sessuale del minore (cassata, nella specie, la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato
accusato di prostituzione minorile; a detta della Corte, i giudici del merito si erano ispirati
al diverso concetto di utilità non qualificata, ravvisandone la sussistenza nel fatto che
l’imputato portava in giro con la propria auto il minore, facendogli vedere la città e rendendosi
disponibile per ogni sua necessità. Tuttavia, la stessa vittima aveva dichiarato di non aver mai
ricevuto dall’imputato denaro o qualsivoglia tipo di regalo, e, quindi, di non essere mai stato
destinatario di alcuna contropartita economicamente quantificabile, elementi non valutati
attentamente dai giudici). Cass. pen. sez. III, 16 luglio 2014, n. 31173.
La fattispecie criminosa di atti sessuali con minorenne è integrata, pur in assenza di un contatto
fisico diretto con la vittima, quando gli “atti sessuali” - come considerati dall’art. 609 bis cod.
pen., e fra i quali rientrano gli atti di autoerotismo indotti - coinvolgano oggettivamente la
corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene
primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio
istinto sessuale; nè può negarsi la sussistenza del reato anche laddove il rapporto fra l’inducente
ed il minore intervenga per via telematica, posto che, come sopra rilevato, gli atti sessuali di cui
all’art. 609-quater c.p. non devono essere necessariamente caratterizzati dal contatto fisico tra la
vittima e l’agente, ben potendo l’autore del delitto trovare soddisfacimento sessuale dal fatto di
assistere alla esecuzione di atti che la vittima pone in essere su se stessa (nella specie, l’imputato
aveva intrattenuto assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici, in particolare si
trattava di conversazione tramite strumenti di videoscrittura, durante i quali lo stesso induceva
un minore a compiere atti di autoerotismo, praticandoli contemporaneamente anche su se stesso,
commentandone col medesimo gli esiti e documentando gli stessi tramite il reciproco invio di
immagini fotografiche digitali). Cass. pen. sez. III, 26 settembre 2014, n. 39904.
ART. 600-TER. PORNOGRAFIA MINORILE.
Elemento oggettivo
Ai fini della configurabilità del reato di produzione di materiale pedopornografico non è
condizione necessaria la realizzazione dell’eventus damni, bensì è sufficiente che la condotta
criminosa, per le sue modalità, implichi un concreto pericolo di diffusione del materiale
predetto. La sussistenza di tale pericolo deve essere accertata di volta in volta dal giudice,
mediante il ricorso ad elementi sintomatici della condotta illecita. Cass. pen. sez. IV, 23
settembre 2014, n. 38967.
ART. 609-BIS. VIOLENZA SESSUALE.
Circostanze aggravanti e attenuanti
In tema di sussistenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art 609 bis (minore gravità),
così come l’assenza un rapporto sessuale “completo” non può, per ciò solo, consentire di
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ritenere sussistente l’attenuante, simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo
non può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una
valutazione del fatto nella sua complessità. Cass. pen. sez. III, 25 settembre 2014, n. 39445.
ART. 612. MINACCIA.
Minaccia e danno ingiusto
Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che uno stato di
intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad
intimorire ed essendo irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato. Cass. pen. sez. V,
19 settembre 2014, n. 38591.
ART. 612-BIS. ATTI PERSECUTORI.
Elemento oggettivo e soggettivo
Integrano il reato di atti persecutori le condotte del soggetto che pone in essere azioni moleste
o minacciose in concorso con altro individuo portatore di un interesse processuale consistente
nell’essere, quest’ultimo, controparte e destinatario di atti di precetto. Persona offesa degli
atti persecutori è l’avvocato che curava gli interessi di parte avversa e che a causa della
quantità, natura e consistenza di tale condotte ha subito un perdurante stato di ansia, timore
per la propria incolumità e costretta a cambiare le proprie abitudini di vita. Cass. pen. sez. V,
13 agosto 2014, n. 35690.
È configurabile il delitto di “stalking” quando, come previsto dall’articolo 612 bis c.p. comma
1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate,
abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero
abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero ancora abbia costretto lo stesso
ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale
elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di
minaccia o di molestia. Cass. pen. sez. V, 20 giugno 2014, n. 33196.
Misure cautelari
Per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. continua ad essere applicabile la custodia cautelare in
carcere, pur dopo le modifiche introdotte all’art. 280 c.p.p. dalla legge 9 agosto 2013, n. 94,
che ha convertito il D.L. 1 luglio 2013, n. 78. Le misure già disposte nella vigenza del testo
anteriore dell’art. 280, per fatti anteriormente commessi, mantengono efficacia. Cass. pen.
sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839.
ART. 615-TER. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O
TELEMATICO.
Elemento oggettivo
Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ex art. 615-ter c.p.)
il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema,
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione
propria; in tal caso, l’accesso del pubblico ufficiale - che, in seno ad un reato plurisoggettivo
finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d’ufficio (ex art. 319 c.p.), diventi
la “longa manus” del promotore del disegno delittuoso - è in sé “abusivo” e integrativo
della fattispecie incriminatrice sopra indicata, in quanto effettuato al di fuori dei compiti
d’ufficio e preordinato all’adempimento dell’illecito accordo con il terzo, indipendentemente
dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo (nella specie,
l’imputato, addetto alla segreteria di una facoltà universitaria, dietro il pagamento di un
corrispettivo in denaro, aveva registrato 19 materie in favore di uno studente, senza che
questo ne avesse mai sostenuto gli esami). Cass. pen. sez. VI, 8 settembre 2014, n. 37240.
ART. 624. FURTO.
Qualificazione giuridica della condotta furtiva
Qualora la condotta furtiva riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso detentore,
nel medesimo contesto temporale e spaziale, se l’agente si impossessi di alcuni dei beni,
senza riuscire, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi degli altri, l’azione
complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più
rilevante, già posta in essere, assorbe quella in itinere; e realizza un solo e unico reato
consumato delle cose sottratte, restando escluse sia l’ipotesi del furto tentato sia quella del
furto consumato in concorso con il tentativo. (Nel caso di specie, l’imputato aveva bevuto
della birra mentre si trovava all’interno di un supermercato, avendo, quindi, cura di riporre
il contenitore semivuoto sullo scaffale, per dissimulare la sottrazione, e poi aveva nascosto
altri oggetti nella borsa; tutta l’azione delittuosa si era sviluppata sotto il costante e diretto
controllo degli addetti alla sorveglianza che erano intervenuti subito dopo che l’imputato
aveva superato la cassa, senza esibire e senza pagare la merce furtivamente prelevata). Cass.
pen., S.U. 18 settembre 2014, n. 38344.
ART. 629. ESTORSIONE.
Elementi costitutivi del reato
In tema di tentata estorsione, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere
esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero
implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del
privato, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni
soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. Difatti, è configurabile il
delitto di tentata estorsione pur se le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite
di altra persona. Cass. pen. sez. II, 8 luglio 2014, n. 29646.
ART. 633. INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI.
Operatività della norma
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 633 c.p. è sufficiente l’introduzione
nell’immobile altrui al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, trattandosi
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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Penale
sostanzialmente di un reato istantaneo che, allorché l’occupazione si protragga nel tempo,
assume la caratteristica di reato permanente giacché la situazione realizzata (inerente
alla violazione del diritto altrui mediante l’abusivo insediamento nell’immobile altrui)
permane fino a quando l’agente abbandoni l’immobile, non già come semplice effetto
di un comportamento antigiuridico iniziale, ma come permanente violazione della legge
penale, nella sua manifestazione tipica, inscindibilmente legata alla condotta dell’agente.
Il fatto che l’imputato abbia, in epoca successiva ai fatti ed in forza di una legge regionale,
regolarizzato il rapporto locatizio relativo all’immobile abusivamente occupato non
scrimina l’azione compiuta a fronte di una querela presentata da Ente diverso rispetto al
quale è intervenuta la regolarizzazione del rapporto medesimo. Cass. pen. sez. II, 14 luglio
2014, n. 30890.
ART. 640. TRUFFA.
Fattispecie applicative
Se il semplice pagamento effettuato mediante assegni privi di copertura non è sufficiente
ad integrare la fattispecie di cui all’art. 640 c.p., va diversamente valutata la suddetta
condotta se accompagnata da un “quid pluris”, idoneo a determinare nella vittima un
ragionevole affidamento sull’apparente onesta delle intenzioni del soggetto attivo e
sulla sua serietà negoziale, quali: l’atteggiamento volto a dimostrare una condizione di
benessere e disponibilità (anche utilizzando abbigliamento adeguato alla situazione),
dando informazioni con riferimento ad acquisti simili già effettuati presso altri esercizi
commerciali, dando informazioni sulla propria attività professionale simulando il
compimento di attività (inesistenti) simili a quella del soggetto circuito. Cass. pen., sez. II,
30 luglio 2014, n. 33669.
Rapporti con altri reati
Se dalla condotta di frode fiscale deriva un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione
fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni, è possibile il concorso fra il delitto di
frode fiscale e quello di truffa. Cass. pen., sez. II, 15 settembre 2014, n. 37725.
L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato
con riferimento alle modalità (lecite o meno) di acquisizione del possesso del denaro o
di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando
il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il
possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi
invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri
fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. Cass. pen.,
sez. II, 22 settembre 2014, n. 38612.
Profili processuali
La recidiva, in quanto inerente esclusivamente alla persona del colpevole e non incidente
sul fatto reato, sulla sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le circostanze
aggravanti che rendono perseguibile d’ufficio il reato di truffa. Cass. pen., sez. II, 17
giugno 2014, n. 26029.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ART. 643. CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI.
Elementi costitutivi del reato
Nel reato di circonvenzione di incapaci, l’induzione può essere desunta in via presuntiva
potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell’agente alla
quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi,
a compiere, su indicazione dell’agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni
normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli. Cass.
pen., sez. II, 3 luglio 2014, n. 28907.
Per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace non è necessario che il
soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere di volere, essendo sufficiente
che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione
dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porre
uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva e ne affievolisca le capacità
critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le
altrui insidie. Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2014, n. 30891.
ART. 646. APPROPRIAZIONE INDEBITA.
Elemento oggettivo
È configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto
corrente bancario, il quale, pur se con la facoltà a compiere operazioni separatamente,
disponga in proprio favore, senza il consenso (espresso o tacito) degli altri cointestatari, della
somma in deposito in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza. Cass. pen.,
sez. II, 4 luglio 2014, n. 29019.
ART. 648. RICETTAZIONE.
Elemento psicologico
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha
consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita
provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la
provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose
di sospetta provenienza (fattispecie riguardante l’acquisto di una autovettura di gran valore,
ad un prezzo elevato, eppure concluso in strada, presso caselli autostradali, senza nessuna
garanzia di affidabilità dei danti causa, con asserito pagamento di elevate somme di denaro in
contanti privo di concreto riscontro, e senza conoscere in modo certo l’identità del venditore;
a ciò si aggiungeva poi la consegna della carta di circolazione contraffatta, la consegna di una
sola chiave e la discrepanza tra le date di acquisto indicate in fattura e nell’atto sostitutivo di
notorietà). Cass. pen., sez. II, 24 settembre 2014, n. 39042.
Operatività della norma
La manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di
riciclaggio perché ostacola l’accertamento della provenienza del bene. Cass. pen., sez. II, 31
luglio 2014, n. 33867.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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ART. 650. INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ.
Sussidiarietà della norma
L’art. 650 c.p. è norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto
non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero quando il provvedimento
amministrativo dell’autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio meccanismo di
tutela. Pertanto l’invito a presentarsi presso l’ufficio di polizia in vista di possibili esiti
negativi per l’interessato, quale ad esempio l’espulsione, non può validamente surrogare
l’ordine di allontanamento, tipizzato dall’ordinamento giuridico, attuativo del decreto
prefettizio di espulsione e la sequenza degli atti stabiliti dalla legge a tale fine. Cass. pen.,
sez. fer., 30 settembre 2014, n. 40391.
ART. 659. DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE
PERSONE.
Condotta rilevante ai fini del reato
L’art. 659 c.p. presenta due autonome fattispecie, il cui elemento di differenziazione è
rappresentato dalla fonte del rumore prodotto. Se le vibrazioni sonore non sono causate
dall’esercizio dell’attività lavorativa, ricorre l’ipotesi del comma 1 del sopracitato articolo,
per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero
indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; se, invece, il rumore
proviene dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso la condotta rientra nel
comma 2 del citato articolo, presumendosi una turbativa alla pubblica tranquillità. Cass. pen.,
sez. III, 5 settembre 2014, n. 37184.
Gestore di un bar
Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all’art. 659 comma 1
c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo
delle persone; infatti, la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta
l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte
dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.
Perché, però, l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale è
necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi
collegato da nesso di causalità con tale omissione (esclusa, nella specie, al responsabilità
dei gestori di un locale atteso che dagli atti non era emerso neppure il ‘fumus’ del reato
ipotizzato, essendo stato soltanto accertato che, all’esterno dei locali, stazionavano numerosi
giovani che si trattenevano a consumare bevande, dando luogo a “schiamazzi, urla e risate”).
Cass. pen., sez. III, 5 settembre 2014, n. 37196.
ART. 660. MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE.
Elementi costitutivi
L’elemento soggettivo del reato di molestie consiste nella coscienza e volontà della condotta,
tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo,
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
Penale
CODICI CIVILE E PENALE ANNOTATI CON LA GIURSPRUDENZA 2014
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senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine biasimevole
o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un
proprio diritto. Cass. pen., sez. I, 16 luglio 2014, n. 31265.
Molestie per mezzo del telefono
Integra il reato di molestie la condotta di chi compie un numero elevato di telefonate ripetute
nel tempo e in maniera compulsiva, non sorrette da alcun fine plausibile e da una seria
motivazione. Cass. pen., sez. I, 16 luglio 2014, n. 31265.
Requisito della “pubblicità” del luogo
La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati
luoghi aperti al pubblico, ai fini della realizzazione del reato di cui all’art. 660 c.p. (molestia
o disturbo delle persone). Cass. pen., sez. I, 12 settembre 2014, n. 37596.
ART. 672. OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI.
Generalità
Deve essere riconosciuta la responsabilità del padrone di un cane per le lesioni riportate alla
persona offesa, a nulla rilevando che in occasione di talune visite effettuate dalla polizia
locale lo stesso si fosse mostrato non aggressivo, atteso che corrisponde a norma cautelare
ovvia che un animale di tal fatta (pastore maremmano), il quale, per qualsivoglia ragione,
può dar luogo a pericolose aggressioni, venga adeguatamente custodito o, comunque, reso
inoffensivo mediate museruola. Cass. pen., sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36461.
ART. 677. OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O COSTRUZIONI CHE
MINACCIANO ROVINA.
Elementi costitutivi del reato
Il reato di cui all’art. 677 comma 3, c.p. è integrato, nella sua materialità, dalla minaccia
di rovina da cui derivi pericolo per le persone di un “edificio” o di una “costruzione”
imponendo, per il principio di tipicità, il divieto di analogia in malam partem per ciò che non
attiene a edifici e costruzioni che possano rovinare, come avvenuto nella fattispecie ove viene
messa in evidenza la mera non corretta edificazione di una canna fumaria comportante, non il
pericolo di crollo della medesima, ma solo una paventata dispersione di fumi non consentiti.
Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2014, n. 28128.
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
Non è possibile portare in sede d’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie ma unicamente i codici
anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato (art.21 R.D. 22.01.1934 n.37)
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