ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA “Temi professionali di Diritto tributario” – Circolare n. 7/2015 (novembre) a cura dell’Avv. Andrea Bugamelli *** RIFORMA FISCALE (2^ parte) - Attuazione legge delega n. 23 del 2014 D.Lgs. n. 158 del 2015 Sono in vigore dal 22 ottobre 2015 le modifiche ai reati fiscali (in aggiunta alla depenalizzazione dell’abuso del diritto, v. Circ. 6/15). Senza pretesa di esaustività, il quadro della L. n. 74 del 2000 risulta attualmente novellato come seguee: Art. 2, Dichiarazione fraudolenta mediante documenti per operazioni inesistenti: - fattispecie estesa a tutte le dichiarazioni Art. 3, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: - è stata ridescritta la fattispecie mantenendo ferma la pena Art. 4, Infedele dichiarazione: - soglia innalzata ad € 150.000 di imposta evasa e imponibile elevato ad € 3 milioni - irrilevanti la violazione dei criteri di bilancio e il regime di indeducibilità dei costi reali Art. 5, Omessa presentazione della dichiarazione: - pena innalzata - soglia aumentata ad € 50.000 - nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto di imposta (soglia € 50.000 di ritenute non versate) Art. 10-bis, Omesso versamento ritenute: - soglia innalzata ad € 150.000 - presupposto dell’omesso versamento di ritenute certificate ovvero di omesso versamento di ritenute “dovute sulla base della stessa dichiarazione” Art. 10-ter, Omesso versamento Iva: - soglia aumentata ad € 250.000 Art. 10-quater, Indebita compensazione: - soglia di € 50.000 - per crediti non spettanti o (reato più grave) per crediti inesistenti Art. 12-bis, Obbligatorietà della confisca: - estensione dell’ambito applicativo dell’istituto Art. 13, Cause di non punibilità: - per omesso versamento: integrale pagamento di imposte, interessi e sanzioni prima dell’apertura del dibattimento (rinvio del termine in caso di rateizzazione) - per infedele od omessa dichiarazione: integrale pagamento prima della formale conoscenza di accessi, verifiche, accertamenti o del procedimento penale. Ai fini delle soglie di punibilità, nel quantificare l’imposta evasa deve tenersi conto (in diminuzione) delle perdite non indicate in dichiarazione, pregresse o dell’anno in questione. FISCALITÀ E CONTRATTI Fideiussione, competenza: L’impugnazione del provvedimento col quale l’Agenzia delle Entrate procede all’escussione della polizza fideiussoria, prestata per ottenere il rimborso rapido di credito Iva, è di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria (Cass. civ., sez. trib., 01/10/2015 n. 19609). Accollo debiti fiscali: E’ stato ritenuto valido l’accordo con cui l’acquirente si è accollato il pagamento degli oneri fiscali dovuti dal venditore (Trib. Palermo, sent. 09/07/2015, nella specie vendita immobiliare). Trattasi beninteso di accollo interno senza effetto liberatorio verso l’ente impositore. FISCALITÀ E DIRITTO AMMINISTRATIVO Contributo unificato, motivi aggiunti La Corte di Giustizia ha affermato la generale legittimità degli importi previsti per il contributo unificato dovuto sui ricorsi in materia di appalti e ha precisato che la soglia di peso del contributo sia individuabile nel 2% del valore dell’appalto, sotto la quale non si ravvisa un limite all’accesso alla giustizia (CGA sent. 06/10/2015 causa C-61/14). La Corte ha soggiunto che i motivi aggiunti e i ricorsi incidentali, con i quali non venga ampliato l’oggetto della controversia, non comportano il pagamento di un ulteriore contributo unificato. Il principio sembra valevole a tutti i processi amministrativi (v. Circ. 3/15). ACCERTAMENTO TRIBUTARIO Redditometro: Sono state emanate le nuove regole applicative del redditometro per gli anni 2011 e successivi, con Decreto ministeriale 16/09/2015, dalla cui lettura si evince che le medie Istat perdono ulteriormente peso rispetto alle spese effettive. Indagini finanziarie: Le indagini finanziarie possono coinvolgere anche un privato che non sia imprenditore o professionista; tuttavia, mancando in questo caso la contabilità, la prova contraria può essere data anche tramite presunzioni semplici (Cass. civ., sez. trib., 15/09/2015 n. 18125). FISCALITÀ E DIRITTO DI FAMIGLIA Accordo di separazione/divorzio, contributo unificato e diritti di copia: Non vanno pagati né il contributo unificato, né i diritti di copia nel procedimento con cui il P.M. dà il via libera agli accordi raggiunti dagli avvocati nell’ambito della negoziazione assistita su separazioni e divorzi; è altresì esente la prosecuzione del giudizio avanti al presidente del tribunale nel caso di assenza di autorizzazione (Circolare Dipartimento per gli Affari di giustizia). DICHIARAZIONE Studi di settore: La scelta di adeguarsi agli studi di settore compiuta nel modello dichiarativo è un atto negoziale che, se non corretta con la dichiarazione integrativa, è irretrattabile e non emendabile (Cass. civ., sez. trib., 16/09/2015 n. 18180). IMPOSTE LOCALI Regolamento comunale: È illegittima la pretesa Tari fondata su un regolamento irragionevole che non consideri la reale potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto all’attività svolta (C.T.P. Reggio Emilia, sent. 296/02/15). Nella vicenda il contribuente era un imprenditore il quale lamentava che la propria attività (vendita di vino sfuso) comportasse una produzione di rifiuti pressoché nulla. EQUITALIA Rimessione in bonis: Il 21/11/2015 scade il termine per presentare domanda di rimessione in termini da parte dei debitori decaduti dalla rateizzazione non oltre il 22/10/2013; tale facoltà è riservata a quanti siano decaduti entro i 24 mesi precedenti al 22/10/2015 (D.Lgs. n. 159 del 2015). PENALE TRIBUTARIO Indebita compensazione: Integra la fattispecie di indebita compensazione, ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000, il datore di lavoro che, con la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, ottiene dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, e le compensa con quelle da lui dovute all'Istituto per contributi previdenziali ed assistenziali, così omettendo di versargli (o percependo indebitamente dallo stesso) le corrispondenti erogazioni (Cass. pen., sez. III, 04/02/2015 n. 5177). Fallimento, omesso versamento, scriminante putativa: Non è punibile per la fattispecie di omesso versamento IVA il liquidatore che, dopo avere presentato istanza di fallimento della società e pur avendo la disponibilità finanziaria sufficiente ad estinguere il debito erariale, ometta di provvedervi nella erronea convinzione che l'eventuale versamento determinasse la violazione della "par condicio creditorum" col rischio di vedersi contestata la fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale, configurandosi la causa di giustificazione "putativa" dell'adempimento del dovere ex artt. 51 e 59 comma 4 c.p. (Cass. pen., sez. III, 10/02/2015 n. 5921) Occultamento o distruzione delle scritture contabili: La distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell’eliminazione della documentazione; l’occultamento, invece, consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della predetta documentazione da parte degli organi verificatori e dà luogo a un reato permanente. (segue) In questo secondo caso, la condotta delittuosa si protrae nel tempo a discrezione del contribuente, il quale a differenza dell’ipotesi di distruzione, può «far cessare l’occultamento» semplicemente esibendo quanto necessario. Pertanto, in assenza di prove dell’avvenuta distruzione dei documenti in un preciso momento, il termine di prescrizione decorre dalla data della verifica da parte della Guarda di Finanza (Cass., sez. fer. pen., 18/08/2015 n. 35665). Depenalizzazione dell’abuso del diritto, fattispecie criminose residuali: In concomitanza con la precisazione normativa che l’abuso del diritto non configura reato fiscale (v. Circ. 6/15), la Suprema Corte richiama l’attenzione sul fatto che molte operazioni che, sino ad oggi, erano state qualificate dalla giurisprudenza come di carattere abusivo (oggi penalmente irrilevanti), invero integrano vera e propria evasione e quindi rimangono punibili (Cass. pen., sez. III, 07/10/2015 n. 40272).