INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DESK Italian Trade Commission - Seoul Office Trade Promotion Section of the Italian Embassy OCCHIO AL MARCHIO! Siete proprio sicuri che il Vostro marchio sia protetto abbastanza in Corea del Sud? 이탈리아 지적재산권 사무소∙이탈리아 무역관 서울사무소 IPRs DESK at the Italian Trade Commission, Seoul Office 서울 특별시 중구 서소문동 135번지 올리브 타워 23층 23rd Fl., Olive Tower, 135 Seosomun-dong, Chung-ku, Seoul, 100-737 Tel. (822) 757-3102/3 Fax. (822) 757-3104 E-mail: [email protected]; [email protected] Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud OCCHIO AL MARCHIO! OCCHIO AL MARCHIO! Ritenete che il Vostro marchio sia protetto abbastanza in Corea del Sud? Il Desk di assistenza alle imprese Italiane per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea del Sud, a distanza di circa un anno dall’inizio della sua attività all’interno dell’Ufficio ICE di Seoul, ha ritenuto opportuno realizzare quest’opuscolo informativo a vantaggio di tutte le imprese italiane interessate ad avviare un’attività economico-commerciale nella Repubblica di Corea. Da un anno a questa parte, il riscontro di numerosi casi di aziende italiane coinvolte in lunghe e dispendiose controversie legali in Corea, spesso purtroppo dall’esito incerto, finalizzate al riconoscimento della titolarità di un marchio conteso con una controparte locale, ha indotto il Desk di Seoul ad elaborare “Occhio al Marchio!”. Questo leaflet, naturalmente, non ha la pretesa di essere esaustivo o didascalico, tanto meno di sostituirsi al necessario ed indispensabile supporto di uno studio legale di riferimento ogniqualvolta una impresa italiana si trovi di fronte ad ipotesi di imitation marks, ovverosia ogniqualvolta scopra che il proprio marchio è stato registrato in Corea del Sud da un soggetto terzo non autorizzato. Questo fenomeno, noto agli addetti ai lavori come “brokeraggio sui marchi”, dà origine ad una serie di conseguenze assolutamente negative, non solo per l’azienda italiana direttamente coinvolta ma anche per l’importatore e/o distributore coreano legalmente autorizzato che per primo crede nelle potenzialità di un prodotto Made in Italy, riassumibili con la nefasta espressione di profit loss e misurabili concretamente in crescenti perdite di profitto sino, purtroppo il più delle volte, alla scomparsa da un promettente mercato di destinazione, come la Corea, di un vero prodotto Made in Italy. Ciò si verifica quando un soggetto terzo, di solito un “locale” venuto a contatto con un prodotto/marchio italiano del quale lui per primo ne riconosce ed apprezza le qualità intrinseche e potenziali, decide di registrare di fronte al Korean Intellectual Property Office (il K.I.P.O., equivalente in Corea dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un titolo che riproduce, più o meno fedelmente, il marchio italiano. Ci si chiederà come tutto questo sia possibile. La risposta comporta l’introduzione di un semplice concetto, basilare ed assolutamente legittimo, che è quello del first-to-file sul quale si fonda l’impianto giuridico coreano per la tutela dei diritti sui marchi nella Repubblica di Corea. First-to-file significa che per affermare, rivendicare e tutelare pienamente i propri diritti su un marchio occorrerà prima di tutto procedere alla sua registrazione nel paese di riferimento. In sostanza ed in generale, occorre tenere ben a mente che in Corea del Sud vige il “sistema della registrazione” per il pieno riconoscimento dei diritti su un marchio. Ecco perchè ogni azienda italiana, seppur fortemente allettata e tentata da promettenti e profittevoli ipotesi di contratto, prima di cominciare a vendere i suoi prodotti all’estero e a maggior ragione in un paese come la Repubblica di Corea dove vige la regola del first-to-file, dovrebbe - come buona abitudine - procedere ad una preventiva registrazione del proprio marchio. Questo è tanto più vero quando si incappa, spesso purtroppo, in fenomeni di “brokeraggio di marchi” con palesi tentativi da parte di soggetti terzi locali, che per primi hanno registrato davanti al K.I.P.O. un imitation mark del marchio italiano, di proporsi all’impresa italiana - nella migliore delle ipotesi - come suo agent nel mercato coreano, se non addirittura di cercare di rivendere il marchio al legittimo proprietario. Mentre tutto questo accade, all’azienda italiana (e al suo importatore/distributore autorizzato) è interdetto il mercato coreano, perchè la registrazione precedente del soggetto locale impedisce non solo la registrazione “italiana” dello stesso marchio in Corea, ma soprattutto non consente ai prodotti originali con vero marchio italiano di entrare legalmente in Corea del Sud. Tutto questo si traduce, quindi, in crescenti perdite di profitto per l’impresa italiana malcapitata. Una simile introduzione, per quanto a tratti inquietante, non vuole scoraggiare l’imprenditore italiano attratto giustamente da un mercato dalle elevatissime potenzialità come quello coreano, ma vuole piuttosto allertarlo su quali siano gli strumenti, facilmente acquisibili in termini di tempo e di costi, di cui dotarsi prima di lanciarsi in una lodevole “intrapresa” nella Repubblica di Corea. Occorre aggiungere che la migliore tutela di un titolo di Proprietà Intellettuale, come un marchio, è sempre quella preventiva! È preferibile investire poche centinaia di Euro per una registrazione del proprio marchio valevole anche per la Corea del Sud, piuttosto che sostenere costi indefinibili, in termini di tempo e dal punto di vista finanziario, per tentare di riacquisire per via giudiziale o stragiudiziale un titolo usurpato. Volutamente sono state sottolineate le parole “investire” e “sostenere costi”. Perchè per un’azienda una controversia legale è sempre un costo vivo dall’esito spesso incerto, mentre la registrazione di un titolo di proprietà industriale - come un marchio, un brevetto, un design - è solo apparentemente un costo. Esso è piuttosto un asset intangibile per un’impresa, che si avvalora tanto più nel tempo quanto più un’azienda oculata, lungimirante e con vocazione verso l’estero intenda costruire una “strategia di marchio globale” in grado di renderla protagonista, unica e perfettamente distinguibile sul mercato mondiale. Queste, dunque, sono le premesse che hanno indotto il Desk di assistenza alle imprese italiane per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea del Sud a farsi promotore e concreto estensore di “Occhio al Marchio!”, da leggere e possibilmente da ricordare come un insieme di semplici spunti e piccoli consigli prima di affrontare un mercato estero come la Corea del Sud, avvalendosi sempre e comunque del supporto tecnico del proprio consulente e/o avvocato di fiducia esperto in materia di Proprietà Intellettuale. Il proposito di “Occhio al Marchio!” è, quindi, solo quello di fornire suggerimenti pratici, che il Desk di Seoul ha raccolto in tre grandi categorie, per contribuire ad assicurare una piena protezione dei marchi italiani anche nella Repubblica di Corea con un diretto ed imprescindibile coinvolgimento dei principali protagonisti: le Imprese Italiane. 1. Domanda e registrazione di un marchio 2. Azioni legali contro domande o registrazioni di imitation marks 3. Azioni legali contro l’uso di imitation marks Domanda e registrazione di un marchio Sulla regola del first-to-file si è già detto. Da essa discende quanto sia importante arrivare per primi ad una registrazione del proprio marchio che valga erga omnes anche in Corea del Sud. La strada per giungere al riconoscimento del titolo è duplice: a) domanda internazionale, indirizzata all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra avvalendosi di una domanda di base italiana o comunitaria, secondo il c.d. “Sistema di Madrid” con Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud OCCHIO AL MARCHIO! OCCHIO AL MARCHIO! designazione esplicita della Corea del Sud, oppure b) domanda di registrazione depositata direttamente davanti al K.I.P.O. Laddove si scelga la via del deposito “internazionale” (O.M.P.I.), non bisogna cadere nell’equivoco che la registrazione di un marchio, una volta ottenuta a Ginevra, valga per tutto il mondo. Perchè cosÌ non è. Occorrerà sempre e comunque chiedere espressamente una “estensione territoriale”, tra i paesi di interesse, anche alla Repubblica di Corea. La scelta della via da seguire per giungere alla registrazione di un marchio valevole anche per la Corea si lega ad alcune variabili dalle quali un’impresa non può mai prescindere (costi da sostenere, semplificazione delle procedure e valutazione rischi di “central attack”) nella elaborazione di una consapevole “strategia di marchio”. Per certo, indipendentemente dalla strada perseguita per giungere alla registrazione del proprio marchio in Corea del Sud, un’impresa italiana dovrà sempre pensare non solo in italiano, ma anche alla lingua del paese di destinazione dei suoi prodotti. Registrare il marchio in italiano o caratteri latini, quindi, sarà condizione necessaria ma non sufficiente. Occorrerà parallelamente procedere anche alla traduzione in coreano del marchio, provvedendo alla sua c.d. “traslitterazione”. Questo è tanto più importante in un paese, come la Corea appunto, dove il riconoscimento di un marchio avviene secondo un approccio di tipo multisensoriale. Non solo il colore, la forma, i caratteri, più in generale la componente visiva contribuiscono a ricordare e distinguere un marchio, ma anche la pronuncia ed il valore sonoro, che ad esso imprescindibilmente si associano utilizzando la traslitterazione in coreano, rivestono un’importanza non indifferente. Come pure, sarà necessario non sottovalutare un altro aspetto fondamentale: al momento della domanda, quanto più la descrizione dei prodotti e/o servizi designati sarà dettagliata, tanto più potrà essere assicurata una protezione estesa del marchio, ponendo l’azienda italiana al riparo da un qualsiasi tentativo di registrazione indebita da parte di terzi. Quindi, nella elaborazione della domanda, una volta selezionate le classi d’interesse (secondo la 9 a edizione della Classificazione di Nizza), occorrerà prestare particolare attenzione affinché la designazione dei prodotti e/o servizi avvenga in modo ampio e particolareggiato. Solitamente, in assenza di obiezioni, si giunge alla registrazione di un marchio di fronte al K.I.P.O. in circa otto-dieci mesi dal deposito della domanda che viene sottoposta ad un duplice esame, formale e sostanziale. La validità della registrazione è decennale ed è rinnovabile per periodi analoghi. Occorre aggiungere che dal 1�aprile 2009 è possibile richiedere, formalmente e per iscritto, al Commissioner del K.I.P.O. un “esame accelerato” della domanda laddove, soprattutto, si abbia prova che una terza parte non autorizzata stia utilizzando il proprio marchio senza giustificato motivo. Perchè la protezione di un marchio sia del tutto completa, a registrazione avvenuta davanti al K.I.P.O., il Desk suggerisce sempre alle imprese italiane di procedere ad una registrazione del marchio anche di fronte al Korea Customs Service (K.C.S.), le Dogane coreane, le quali provvederanno ad inserire nella propria bancadati il marchio italiano e, dal momento della registrazione con il K.C.S., controlleranno e verificheranno la merce in entrata ed in uscita dal territorio coreano, segnalando alle aziende italiane registrate tutti gli eventuali casi sospetti di prodotti contraffatti con imitation marks. Le due registrazioni, seppur collegate, sono totalmente autonome. Ovverosia, la prima di fronte al K.I.P.O. è precondizione per ottenere la seconda davanti al K.C.S. Ciononostante, l’azienda italiana nel rinnovare la registrazione del marchio ogni dieci anni con il K.I.P.O. non dovrà trarre la conclusione che essa le conferirà un rinnovo automatico anche con il K.C.S. La registrazione nella bancadati delle Dogane coreane, tra l’altro del tutto gratuita, ha cadenza triennale e dovrà essere rinnovata, quindi, ogni trentasei mesi. dover ricorrere di fronte all’Internet Address Dispute Resolution Committee (I.D.R.C.) per tentare di contrastare fenomeni di cybersquatting sui nomi a dominio, analogamente a quanto più frequentemente accade, oggi, per le controversie in materia di “brokeraggio sui marchi”. Un’ultima annotazione riguarda l’importanza di tutelare il proprio nome anche sul web. Innegabile strumento di progresso e simbolo della società contemporanea, “internet” rappresenta oggi il luogo di incontro del più grande mercato senza confini, al tempo stesso virtuale e reale, mai esistito prima al mondo. Il web costituisce un nuovo canale attraverso il quale apparire, comunicare, scambiare informazioni, prodotti e servizi, distinguere la propria attività da quella altrui. Azioni legali contro domande o registrazioni di imitation marks Cosa fare quando si viene a conoscenza dell’esistenza di domande, se non addirittura di registrazioni, di imitation marks davanti al K.I.P.O.? Come la registrazione di un marchio rappresenta lo start-up per una qualsiasi azienda che voglia affermarsi e distinguersi nei mercati, cosÌ oggi questa stessa azienda italiana non può prescindere dall’apparire sul web attraverso un proprio sito, dall’essere identificabile e riconoscibile grazie ad un domain name e - quindi - da come proteggere il proprio “nome” contro il dilagante fenomeno del c.d. cybersquatting, ovvero la registrazione illegale di marchi in rete. Senza dubbio, come del resto evidenziato anche dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.), il cybersquatting costituisce la nuova frontiera della lotta alla contraffazione. In Corea del Sud il nome a dominio con desinenza .kr (identificativo del paese di origine della registrazione) deve essere trattato alla stessa stregua di un marchio e, per questa ragione, va registrato - ad un costo davvero irrisorio - con il National Internet Development Agency of Korea (N.I.D.A.). Ciò al fine di evitare di Con il supporto indispensabile di un legale di fiducia, l’impresa italiana potrà fare ricorso ad un insieme di strumenti di tutela attivabili di fronte al K.I.P.O., che si distinguono a seconda che si sia ancora in una fase preliminare di domanda oppure in uno stadio più avanzato di registrazione già avvenuta. Se la domanda è ancora soggetta alla procedura di esame, l’impresa italiana potrà inviare al Commissioner del K.I.P.O. una c.d. “informazione breve” adducendo le ragioni “imitative” che ostano - a suo avviso - alla registrazione del marchio. Qualora, invece, terminata la fase di esame, la domanda di registrazione venga pubblicata, l’azienda italiana ha due mesi di tempo (dalla data di pubblicazione) per sollevare “opposizione motivata” ed evitare così che la domanda pubblicata diventi, dopo due mesi, una vera e propria registrazione di un imitation mark. Le motivazioni ammissibili per inviare una “informazione breve” o per sollevare “opposizione” di fronte al K.I.P.O. sono riconducibili sostanzialmente a cinque ipotesi ben precise: a) una domanda per imitation mark (i.m.) simile o identico ad un marchio precedentemente registrato; b) una domanda per i.m. simile o identico ad Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud OCCHIO AL MARCHIO! OCCHIO AL MARCHIO! un marchio ben conosciuto dai consumatori coreani; c) una domanda per i.m. simile o identico ad un altro marchio, noto ai consumatori coreani o stranieri, che identifica un altro soggetto, e quindi la cui domanda è stata depositata in malafede; d) una domanda per i.m., che designa vini, liquori o prodotti similari, costituito del tutto o solo in parte - dal nome di un’indicazione geografica; e) una domanda per i.m. presentata da un individuo che opera come agente o rappresentante dell’impresa italiana, la quale ha già registrato all’estero un marchio identico o simile che designa prodotti identici o simili a quelli descritti nella domanda, successivamente depositata davanti al K.I.P.O., del suo agente o rappresentante. Per converso, nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad una vera e propria registrazione di imitation marks di fronte al K.I.P.O., l’azienda italiana avrà facoltà di promuovere un’azione di “invalidazione/nullità” o di “cancellazione” del marchio altrui, come pure un’azione per il riconoscimento del c.d. “prior use”. L’ “invalidazione” di un imitation mark registrato punta alla dichiarazione della sua nullità e, se accolta, avrà effetto retroattivo. Potrà essere richiesta sulla base di una delle cinque motivazioni sopraevidenziate nei casi di “informazione breve” ed “opposizione”. Specificamente, in merito all’ipotesi di registrazione per i.m. simile o identico ad un marchio precedentemente registrato, l’azione di invalidazione o nullità potrà essere attivata entro cinque anni dall’avvenuta registrazione dell’i.m. A differenza dell’azione di invalidazione, la “cancellazione” di un imitation mark non avrà effetto retroattivo e potrà essere richiesta entro cinque anni dalla registrazione dell’i.m. L’azione di cancellazione dell’imitation mark registrato con il K.I.P.O. potrà essere attivata sulla base di una delle tre motivazioni di seguito indicate: a) “per non uso”, se il titolare dell’i.m. e/o il suo licenziatario non lo abbiano utilizzato per almeno tre anni senza giustificato motivo (ottenuta la cancellazione dell’i.m., l’impresa italiana disporrà di una priorità di sei mesi per registrare il marchio); b) “per uso sleale da parte del titolare dell’i.m.” (decorsi tre anni dall’ultima istanza di cancellazione per uso sleale, tale motivazione non potrà più essere addotta dal ricorrente); c) “per registrazione sleale da parte dell’agente, rappresentante e/o distributore non autorizzato”, conseguente anche ad una domanda depositata al K.I.P.O. entro un anno dalla conclusione del suo servizio in qualità di agente, rappresentante e/o distributore del marchio italiano. Come già evidenziato, sebbene la Corea del Sud fondi la tutela dei marchi sulla regola del first-to-file, la Legge coreana sui marchi prevede anche una tutela dei diritti del c.d. “primo utilizzatore” di un marchio, il quale potrà continuare ad utilizzare il proprio segno distintivo senza ledere i diritti del titolare del marchio, successivamente registrato in Corea, a due condizioni: a) che il primo utilizzatore possa dimostrare che sta usando in buonafede il proprio marchio da prima che fosse depositata da terzi domanda per il marchio poi registrato presso il K.I.P.O.; b) che il marchio del primo utilizzatore sia conosciuto in Corea ed identifichi il prior user di fronte ai consumatori coreani. Tale azione di riconoscimento del prior use potrà essere attivata per registrazioni intervenute di fronte al K.I.P.O. dopo il 1� luglio 2007. Azioni legali contro l’uso di imitation marks Cosa fare quando si viene a conoscenza dell’uso non autorizzato di imitation marks in Corea del Sud? Se una terza parte non autorizzata sta utilizzando un imitation mark in Corea, il legittimo titolare del marchio può attivare uno degli strumenti previsti dalla Legge coreana sui marchi (Korean Trademark Act) a patto che il suo marchio sia registrato davanti al K.I.P.O. Altrimenti, potrà appellarsi alla Legge coreana contro la concorrenza sleale (Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act), che protegge i marchi notori non registrati nella Repubblica di Corea. A quest’ultimo riguardo, per tentare di proteggere un marchio noto ma non registrato le azioni attivabili da un’impresa italiana in Corea, sempre e comunque con il necessario supporto tecnico di un legale di fiducia, si dovranno fondare su almeno uno dei seguenti cinque presupposti essenziali: a) “confusione del consumatore”; b) “diluizione”, ovvero atti finalizzati ad offuscare e/o macchiare il carattere distintivo e la reputazione del proprio marchio attraverso l’impiego da parte di terzi di un marchio identico o simile; c) “uso improprio” di un marchio straniero da parte dell’agente o del rappresentante senza una giusta causa; d) “dead copy”, ovvero cedere, prestare, esporre, importare o esportare beni che imitano l’aspetto esterno di prodotti altrui nella forma, nel disegno, nel colore o attraverso una combinazione di questi elementi; e) “cybersquatting”, ovvero registrare, mantenere, trasferire o utilizzare un nome a dominio simile al nome, al marchio o al segno distintivo, largamente riconosciuto in Corea, di un altro soggetto con il triplice scopo di vendere o concedere in prestito il domain name al suo legittimo proprietario, di impedire la registrazione e l’uso del nome a dominio al suo legittimo titolare e di ottenere un illecito profitto. Tutto ciò premesso ed in linea generale, prima di dare avvio ad una qualsiasi azione legale contro l’uso non autorizzato di imitation marks da parte di terzi, l’impresa italiana dovrà raccogliere e produrre elementi di prova sufficienti per dimostrare, con oggettiva evidenza, la violazione posta in essere da un terzo e, parallelamente, la titolarità del marchio conteso. Conclusioni Sebbene esistano anche nella Repubblica di Corea strumenti tecnico-legali, che vanno dalla diffida, all’ingiunzione (preliminare o permanente), dalla richiesta di risarcimento danni sino all’applicazione di sanzioni penali (che, nell’ipotesi di violazione dei diritti su marchi registrati, possono arrivare ad una pena detentiva sino a sette anni di reclusione e 100 milioni di Won di multa, mentre, nell’ipotesi di violazione di marchi notori non registrati, ad una condanna sino a tre anni di reclusione e 30 milioni di Won di multa eccezion fatta per le fattispecie di “dead copy” e “cybersquatting”), il Desk per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea del Sud sostiene, con grande determinazione ed estrema convinzione, che per una impresa italiana la “strategia di marchio” più efficace, misurabile in termini di investimenti da sostenere, di tempo necessario per metterla in pratica e concretamente di margini di profitto da raggiungere, rimane quella preventiva anche nella Repubblica di Corea. In altri termini, è auspicabile che le aziende italiane registrino sempre il proprio marchio in Corea prima di dare inizio ad un’attività economico-commerciale con una controparte locale. “Continuate a ritenere che il Vostro marchio sia protetto abbastanza in Corea del Sud?”