Tre Esse Italia S.r.l.
Città di Guidonia Montecelio
Concessionario di Riscossione I.M.U.
(Provincia di Roma)
Via Vincenzo Lunardi, 7 - 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Piazza Matteotti, 20 - 00012 - Guidonia Montecelio (RM)
TRE ESSE ITALIA SRL
In qualità di Concessionaria per del servizio di riscossione volontaria, di accertamento, e
riscossione coattiva dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) e dell’IMU (Imposta
Municipale propria), della T.A.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani) e
della Tares (Tassa sui rifiuti e servizi) e di riscossione coattiva di tutte le altre entrate
proprie dell’Ente.
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PRESENTA
L’OPUSCOLO DEL CONTRIBUENTE
2013
Tre Esse Italia S.r.l.
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IMU – Imposta Municipale Propria - Anno 2013
Gentile Contribuente,
Le ricordiamo che entro il 17 GIUGNO 2013 deve essere effettuato il versamento in
acconto dell’IMU-Imposta Municipale Propria per l’anno 2013.
•
CHI DEVE PAGARE
L'IMU deve essere pagata da tutti i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni
agricoli, dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie,
enfiteusi, ecc.), dagli utilizzatori con contratti di leasing finanziario e dai
concessionari di beni demaniali.
•
CHI NON DEVE PAGARE - SOSPENSIONE IMU
Con Decreto-legge del 21 maggio 2013 n. 54 il versamento della prima rata dell’IMU,
fissata al 17 giugno 2013, è stato sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità' degli
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni.
Si comunica che il provvedimento è una misura provvisoria, in attesa di una riforma
complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. In
caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31/08/2013, continua ad
applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata IMU per gli
immobili oggetto della sospensione è fissato per il 16 settembre 2013.
•
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COME CALCOLARE L’IMPOSTA
L’imposta dovuta deve essere calcolata con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni
contenute nel Regolamento Comunale ovvero nella Delibera del Consiglio Comunale n. 68
dell’11 Luglio 2012 (Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” – Anno 2012).
In particolare la base imponibile è determinata come segue:
FABBRICATI:
Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio 2013,
è
rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a:
Classificazione Catastale (Categoria)
Coefficiente
Categoria A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7
160
Categoria A/10 - Uffici e Studi privati
80
Fabbricati Gruppo B
140
Categoria C/3, C/4, C/5
140
Categoria C/1 - Negozi e Botteghe
55
Categoria Gruppo D (escluso D5)
65
Categoria D5 - Banche e Assicurazioni
80
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante
dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle
Finanze (art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992).
LA BASE IMPONIBILE E’ RIDOTTA DEL 50 %:
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la norma prevede che
l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente;
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c) Per le abitazioni ricadenti nelle aree interessate dal fenomeno della subsidenza e per le
quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero. Inoltre per tali abitazioni è
possibile applicare la tariffa agevola per abitazione principale pari al 0,4% e la detrazione
di €
200,00. Si precisa che tali agevolazioni sono concesse per il solo periodo
afferente lo sgombero;
d) Per le abitazioni ricadenti nel complesso immobiliare denominato “Nucleo Storico
Città di Fondazione” (Decreto Ministeriale del 30/08/2011 – Ministero dei Beni Culturali).
AREE FABBRICABILI:
L’IMU è dovuta sulle aree fabbricabili di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992,
tenuto conto delle determinazioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del
16/05/2007. L’Amministrazione si riserva di rideterminare i valori delle aree edificabili in
sede di approvazione del bilancio di previsione. In occasione del pagamento del saldo i
contribuenti procederanno al calcolo del conguaglio. Per quanto concerne i terreni già
edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore degli eventuali
residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti.
TERRENI AGRICOLI:
Si precisa che, per i Terreni agricoli dei comuni ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, della circolare n. 3
del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'art. 4, comma 5-bis
del D.L. n. 16 del 2012, fino all'emanazione di apposito decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individui i Comuni esenti,
l'esenzione si rende applicabile per quei terreni inclusi nell'elenco allegato alla Circolare n.
9 del 14 giugno 1993, comprendente l'intero territorio del Comune di Guidonia Montecelio.
ESENZIONI:
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.
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QUANDO SI DEVE PAGARE
• PRIMA RATA (Acconto)- Entro il 17 Giugno 2013
entro questa data si deve versare la Prima Rata, pari al 50% dell’imposta dovuta.
•
SECONDA RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre
Entro questa data si deve versare la Seconda Rata ovvero il saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno, determinata come sopra, fatte salve eventuali Deliberazioni di variazione
delle aliquote e delle detrazioni che potranno intervenire entro il 09/11/2013.
Le aliquote che codesto Comune ha deliberato per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria sono le seguenti:
Tipologia di Immobile
Abitazione principale (Cat. A (escluso A/10),
Aliquota
Scadenza prima
rata
4 per mille
Sospesa
4 per mille
Sospesa
4 per mille
17/06/2013
4,6 per mille
17/06/2013
7,6 per mille
17/06/2013
7,6 per mille
17/06/2013
Aree fabbricabili
9 per mille
17/06/2013
Altri immobili
9 per mille
17/06/2013
Altri Fabbricati Gruppo Castale D
9 per mille
17/06/2013
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola
2 per mille
Sospesa
pertinenze: Cat. C/2, C/6, C/7)
Alloggi assegnati da ATER/ abitazioni principali a
proprietà indivisa dei soci assegnatari delle Cooperative
edilizie (Cat. A (escluso A/10), pertinenze: Cat. C/2,
C/6, C/7)
Abitazione principale (Cat. A1, A8, A9, pertinenze: Cat.
C/2, C/6, C/7)
Abitazioni concesse in locazione a canone concordato,
non esercenti attività d’impresa
Immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 del Testo
Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986)
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita e non locati
-
Il codice Ente per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli
appositi modelli per il versamento è E263.
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Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E
del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)
Codice IMU quota
Codice IMU quota
Comune
Stato
Abitazione principale e relative pertinenze
3912
-----------
Fabbricati rurali ad uso strumentale
3913
-----------
Terreni
3914
-----------
Aree fabbricabili
3916
-----------
Altri fabbricati
3918
-----------
Altri fabbricati Gruppo Catastale D
3930
3925
-----------
3925
-------------
3925
Tipologia immobili
Immobili non produttivi di reddito fondiario
(art. 43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986)
Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (cat.
D)
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato
con il decreto di cui all’art. 9, comma 6. del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
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TARSU - Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
Dal 1° gennaio 2013 la Tarsu (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani) e' stata
sostituita dalla Tares (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi)
TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 2013
L' Art.14 D.L. n. 201 del 6/12/2011convertito in Legge 214/2011 e s.m.i, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della
vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Composizione del tributo
La Tares, , si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i
servizi indivisibili dei comuni, senza applicazione diretta dell'iva al contribuente.
-
La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio
di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc...
-
La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto,
trattamento,
riciclo,
smaltimento) ed
è rapportata
alla
quantità
di rifiuti
presumibilmente prodotti
Presupposto e soggetto passivo
Il presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a
qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
a)
locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche
se non conformi alle disposizioni urbanistico‐edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing
e cinema all'aperto, parcheggi;
c)
utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
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Superficie imponibile
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i
metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature)dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della
Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2).
Nuove occupazioni
Per le nuove occupazioni di unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano ( categorie catastali A –B-C) la superficie assoggettabile al
tributo è quella calpestabile, comunque non inferiore all’80% della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabili dal regolamento di cui al DPR 138/1998.
Per le altre unità immobiliari (diverse da quelle appartenenti alla categorie catastali A-B-C)
la superficie assoggettata al tributo è quella calpestabile.
Per presentare la dichiarazione di nuova occupazione, di rettifica o di cessazione di
occupazione si invita ad utilizzare i modelli pubblicati nella sezione modulistica.
Sono escluse dal tributo:
a)
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le
terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate
in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di
utilizzo comune tra i condomini.
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DICHIARAZIONE TARES
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in
quanto compatibili.
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione Tares entro il termine di ___ gg
(termine stabilito da regolamento Tares comunale - art. ___ comma ___) dalla data di
inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili a tributo.
Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche
per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata
entro il termine sopra stabilito (entro il termine di ____ gg)
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria devono obbligatoriamente essere indicati i dati catastali, il numero
civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
ESEMPIO DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al
filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile
-
Tributo
Es: abitazione di 284 mq con 4 persone residenti:
(284 mq X "tariffa fissa unitaria" € 1,30/mq X giorni / 365) + (nucleo familiare di 4
componenti X "tariffa variabile" pari a € 100/nucleo familiare X giorni / 365) = Tariffa
-
Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad €
0,30/mq (284 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq X giorni / 365) =
Maggiorazione quota stato;
-
Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali)
fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard (284 mq
X "incremento maggiorazione" € 0,10/mq X giorni / 365) = Maggiorazione quota
comune
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :
-
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(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
ESEMPIO DI CALCOLO PERE LE UTENZE NON DOMESTICHE
(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)
Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al
filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si
aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di
appartenenza.
-
Tributo
Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:
(120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 13 X giorni / 365) + (120 X "tariffa variabile
unitaria" categoria 13 X giorni / 365)= Tariffa
-
Maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad €
0,30/mq (120 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq X giorni / 365) =
Maggiorazione quota stato
-
Maggiorazione tariffa opzionale (SOLO DAL 2014 sulla base delle scelte comunali)
fino ad un massimo di €0,10/mq, in aggiunta alla maggiorazione standard (120 mq
X "incremento maggiorazione" € 0,10/mq X giorni / 365) = Maggiorazione quota
comune
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere :
-
(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
TERMINI, SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Con regolamento, il Consiglio comunale dovrà determinare la disciplina per l’applicazione
del tributo:
La classificazione delle categorie di attività con omogenea produzione di rifiuti; la disciplina
delle riduzioni tariffarie e delle esenzioni; l’individuazione di categorie di attività produttive
di rifiuti speciali, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
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Piazza Matteotti, 20 - 00012 - Guidonia Montecelio (RM)
L'amministrazione comunale, a tutela del contribuente, pubblicherà la deliberazione di
modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul proprio sito web istituzionale,
almeno trenta giorni prima della data di versamento.
Il pagamento delle rate Tares potrà essere effettuato esclusivamente attraverso il modello
F24 o il bollettino di conto corrente postale.
INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Per qualsiasi dubbio e informazione, la S.V. potrà recarsi presso lo Sportello del
Cittadino, ubicato in Via Vincenzo Lunardi, 7 - Guidonia Montecelio, dove il personale
della Tre Esse Italia S.r.l. (concessionario per la riscossione), vi fornirà tutta l’assistenza
necessaria all’adempimento di cui alla presente comunicazione.
Gli orari di apertura al pubblico dello sportello sono i seguenti:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
09:00 – 13:00
10:00 – 13:00
14:00 – 17:00
14:00 – 18:00
14:00 – 17:00
14:00 – 18:00
14:00 – 17:00
------------------
Le stesse richieste potranno essere effettuate anche telefonicamente contattandoci al n.
0774-300699.
L’assistenza potrà anche essere richiesta tramite fax al n. 0774-1920134 oppure tramite email all’indirizzo [email protected]
Vi informiamo infine che, nella sezione collegamenti, del Portale del Comune di Guidonia
Montecelio (www.guidonia.org), è stato attivato il link “Sportello Telematico del
Contribuente” che fornisce informazioni dettagliate riguardo le imposte ed i tributi locali
(IMU, TARSU, TARES, ICI), sulla stessa sezione web, è possibile conoscere la normativa
nazionale e quella comunale, stampare la modulistica di riferimento e simulare il calcolo dei
tributi da pagare.
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opuscolo guidonia imu e tares