ComunediBr i ndi s i As s es s or at oSer vi z i Demogr af i ci -Ci t t adi nanz aAt t i va Car t adeiSer vi z idemogr af i ci edici t t adi nanz aat t i va L a volontà dell’Amministrazione Comunale di Brindisi di predisporre la “Carta dei Servizi Demografici e di Cittadinanza Attiva”, un opuscolo indirizzato a informare i cittadini sui servizi demografici già erogati o in fase di erogazione sul territorio locale, costituisce una espressione innovativa nelle relazioni con la collettività. La carta è un documento che intende comunicare in modo chiaro e immediato cosa fornisce il Comune in materia di servizi demografici, chi vi ha diritto e come si può accedere a tali servizi. Ma soprattutto è uno strumento che va nella direzione della personalizzazione e semplificazione di un servizio, facilmente accessibile e comprensibile, disponibile al confronto, piuttosto che burocratese, ispirato alla trasparenza, alla maggiore partecipazione del cittadino nella gestione dei servizi pubblici e nel controllo concreto della spesa, alla collaborazione e sperimentazione interistituzionale, alla riservatezza, cioè la diffusione di una reale cultura dell’efficienza, dell’integrità, responsabilizzando il dipendente, dirigente e non, sul proprio ruolo e sulla rilevanza della funzione che è chiamato a svolgere, facendo emergere, ove occorra, i demeriti rilevati. L’iniziativa, inoltre, ha un doppio scopo: quello di educare il cittadino a valutare la qualità della prestazione ricevuta e quello di dare alle amministrazioni uno strumento per migliorare i propri servizi, cercando di correggerli prendendo spunto dalle criticità evidenziate. I Servizi Demografici sono servizi chiave dello Stato nel cuore dei comuni. Diversi dagli altri servizi comunali, forse perchè piú rigidi, ma non meno presenti nella vita dei cittadini. Accompagnano gli eventi importanti, la nascita o l’adozione dei figli, i matrimoni, la morte,e segnano con passaggi piú “burocratici” altre tappe, come i 15 anni per il rilascio della carta d’identitá, i 18 per la tessera elettorale, il pensionamento per l’iscrizione nel registro, o piú semplicemente il cambio di un’abitazione, l’aggiornamento di una patente di guida, il cambio di residenza. Si ringrazia tutto il personale del Settore Servizi Demografici, che è riuscito a concretizzare gli indirizzi legislativi ed amministrativi di trasparenza e qualità dei servizi nell’attività che quotidianamente svolge. IL SINDACO Dott. Domenico MENNITTI L’ASSESSORE SS.DD. Avv. Giacomo CIULLO 32 Premessa L a volontà dell’Amministrazione Comunale di Brindisi di predisporre la “Carta dei Servizi Demografici e di Cittadinanza Attiva”, un opuscolo indirizzato a informare i cittadini sui servizi demografici già erogati o in fase di erogazione sul territorio locale, costituisce una espressione innovativa nelle relazioni con la collettività. La carta è un documento che intende comunicare in modo chiaro e immediato cosa fornisce il Comune in materia di servizi demografici, chi vi ha diritto e come si può accedere a tali servizi. Ma soprattutto è uno strumento che va nella direzione della personalizzazione e semplificazione di un servizio, facilmente accessibile e comprensibile, disponibile al con-fronto, piuttosto che burocratese, ispirato alla trasparenza, alla maggiore partecipazione del cittadino nella gestione dei servizi pubblici e nel controllo concreto della spesa, alla collaborazione e sperimentazione interistituzionale, alla riservatezza, cioè la diffusione di una reale cultura dell’efficienza, dell’integrità, responsabilizzando il dipendente, diri-gente e non, sul proprio ruolo e sulla rilevanza della funzione che è chiamato a svolgere, facendo emergere, ove occorra, i demeriti rilevati. L’iniziativa, inoltre, ha un doppio scopo: quello di educare il cittadino a valutare la qualità della prestazione ricevuta e quello di dare alle amministrazioni uno strumento per migliorare i propri servizi, cercando di cor-reggerli prendendo spunto dalle criticità evidenziate. I Servizi Demografici sono servizi chiave dello Stato nel cuore dei comuni. Diversi dagli altri servizi comunali, forse perchè piú rigidi, ma non meno presenti nella vita dei cittadini. Accompagnano gli eventi importanti, la nascita o l’adozione dei figli, i matrimoni, la morte,e segnano con passaggi piú “burocratici” altre tappe, come i 15 anni per il rilascio della carta d’identitá, i 18 per la tessera elettorale, il pensionamento per l’iscrizione nel registro, o piú semplicemente il cambio di un’abitazione, l’aggiornamento di una patente di guida, il cambio di residenza. Si ringrazia tutto il personale del Settore Servizi Demografici, che è riuscito a concretiz-zare gli indirizzi legislativi ed amministrativi di trasparenza e qualità dei servizi nell’attività che quotidianamente svolge. IL SINDACO Dott. Domenico MENNITTI L’ASSESSORE SS.DD. Avv. Giacomo CIULLO 1 Tipolitografia Editrice Brindisi - Via Martiri delle Ardeatine, 13 - Tel. 0831.517167 - Fax 0831.517168 - 72100 BRINDISI - www.editricebrindisina.it - [email protected] PRESENTAZIONE Da alcuni anni il Comune di Brindisi sta lavorando per la qualità dei servizi offerti all’utenza, per migliorare gli standard offerti, puntando al miglioramento continuo degli stessi in un rapporto positivo e trasparente tra il Comune e il cittadino. L’intuizione e la volontà nel predisporre una Carta dei Servizi dei cittadini per i Servizi Demografici è da intendersi come un forte segnale di innovazione nei rapporti con l’utenza. Con la Carta dei Servizi, inteso come patto unilaterale nei confronti dei cittadini, si vuole,infatti,definire e portare a conoscenza degli stessi i loro diritti, in maniera dettagliata ed analitica, contribuendo a determinare meglio le aspettative di servizio, ponendo il cittadino al centro dell’attenzione come soggetto che richiede servizi sempre più efficienti e che valuta la qualità del servizio ricevuto. La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 e al decreto legislativo n. 286/1999. Il Comune nell’erogare ai cittadini i servizi di anagrafe, stato civile, toponomastica, elettorale, leva, si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali: Uguaglianza e imparzialità I servizi di anagrafe, stato civile, toponomastica, elettorale, leva sono forniti secondo obiettività, imparzialità, equità, sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni politiche, condizione sociale e grado di istruzione. Il Comune garantisce la riservatezza dei dati personali e si impegna a prestare particolare attenzione nei confronti dei soggetti disabili; Trasparenza - chiarezza - cortesia. Il Comune si impegna a garantire la massima semplificazione e comprensibilità delle proceduree ad assicurare la massima trasparenza delle informazioni.Indica in modo chiaro i responsabili dei procedimenti, i tempi di erogazione dei servizi e imodi per accedere ai documenti. Nei rapporti con i cittadini, il personale pone particolare cura all’ascolto delle esigenze e risponde in modo chiaro, completo e cortese. Continuità I servizi di anagrafe, stato civile, toponomastica, elettorale, leva sono erogati in maniera continuativa e senza interruzioni, tenendo conto dell’orario di apertura al pubblico e delle cause di forza maggiore. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell’erogazione del servizio in modo da garantire,per quanto possibile, una riduzione del disagio e del tempo di eventuali disservizi. In caso di sciopero, garantisce i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente; 3 Efficacia ed efficienza Compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune si impegna a perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di anagrafe, stato civile, toponomastica, elettorale, leva, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee alla qualità del servizio. 4 VALIDITÀ DELLA CARTA La Carta dei Servizi Demografici è valida dal momento della sua emanazione da parte del Comune. La Carta è per sua natura uno strumento destinato ad essere periodicamente aggiornato e modificato quando dovessero intervenire sostanziali variazioni a quanto prestabilito. Permette ai cittadini di constatare il rispetto degli standard e degli impegni dichiarati, di essere informati sui cambiamenti in atto e di verificare i piani di miglioramento avviati. I NOSTRI IMPEGNI PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E STANDARD GARANTITI Nuovi locali Stiamo ristrutturando i locali di alcune delegazioni e della sede centrale per permettere una migliore accoglienza e maggiore fruibilità da parte degli utenti. Avvio e implementazione dei servizi on-line Sarà possibile a breve effettuare on-line il rilascio della certificazione anagrafica; la sperimentazione sarà poi estesa ad altri servizi anagrafici. Collegamento on-line con altri enti pubblici Sono già attivi collegamenti on-line che permettono ad altri reparti del Comune la misura della nostra banca dati, mentre a breve saranno collegati altri Enti o gestori di pubblici servizi, a cui attualmente viene fornita su supporto informatico la nostra banca dati e i relativi aggiornamenti (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Questura, RAI, GESTOR, ASL, SEAT). Si proseguirà su questa linea consentendo il collegamento a tutti gli enti che, nel rispetto della normativa vigente e della privacy, lo richiederanno per motivi di pubblica utilità. Carta d’identità elettronica Implementare il rilascio della Carta di Identitá elettronica attraverso l’acquisto di una nuova postazione e promuovere il suo utilizzo per la presentazione in via telematica di istanze e dichiarazioni a Pubbliche Amministrazioni e gestori o esercenti servizi. Privacy Assicurare le condizioni di reciprocità e di rispetto della privacy previste dalla legge e dagli ultimi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Trasmettere in sicurezza per via telematica i dati tra Comuni. Continuità e regolarità dei servizi. In caso di sciopero del personale viene garantito il servizio di Stato Civile relativamente alle dichiarazioni di morte e di nascita. Articolazione in sportelli differenziati per tipo di pratica da effettuare: Uno sportello per il rilascio delle certificazioni, uno per autentiche e carte di 5 identità, un altro per le pratiche di residenza e un quattro per certificati e gli atti di stato civile. Utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice nel rendere le spiegazioni richieste. Impegno del personale Nel caso di pratiche che coinvolgono piu’ soggetti esterni e la cui trattazione presenta aspetti di complessità e di dubbio, sarà direttamente il personale comunale a contattare i soggetti coinvolti (altri enti pubblici) al fine di risolvere positivamente e tempestivamente i procedimenti. Rispetto dei tempi massimi di attesa indicati nella tabella allegata. LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO Questa sezione riporta in sintesi, i principali riferimenti normativi e le norme regolamentari inerenti i seguenti argomenti: Stato civile, Leva e Affari militari, Anagrafe ed Elettorale. STATO CIVILE • D.P.R. 3.11.2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile; • Legge 4.5.1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia; • Legge 5.2.1992, n. 91: Nuove norme sulla cittadinanza; • D.P.R 12.10.1993, n. 572 e DPR 362 del 18.4.1994: Regolamento di esecuzione della legge n.91/1992; • Legge 14.12.2000, n. 379: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e giá residenti nei territori appartenenti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti; • Legge 31.5.1995, n. 218: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; • Legge 11.3.1972, n. 218 e legge 28.3.1991, n. 114: Ripristino del nome nella forma tedesca. LEVA E AFFARI MILITARI • Legge 14.11.2000, n. 331, D.Lgs. 8.5.2001, n.215 e Legge 23.8.2004, n. 226: Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; D.P.R. 14.2.1964, n. 237 ; L. 31.5.1975, n. 191; L. 24.12.1986, n. 958; R.D. 6.6.1940, n. 1481; R.D. 3.4.1942, n. 1133 L. 31.3.1966, n. 259; L. 22.11.1977, n. 890; L. 31.1.1992, n. 64; D.M. 22.3.1990, n. 114; D.M. 8.7.1991, n. 405; D.Lgs. 30.12.1997, n. 504; L. 8.7.1998, n. 230; D.M. 1.2.1999, n. 71; L. 6.3.2001, n. 64; D.Lgs. 8.5.2001, n. 215; L. 14.11.2000, n. 331; D.P.C.M. 21.11.2001, n. 453; D.M. 25.2.2003; D.Lgs. 5.4.2002, n. 77, 6 ANAGRAFE • 24.12.1954, n. 1228: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; • D.P.R. 30.5.1989, n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; • L. 27.10.1988, n. 470: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero; • D.P.R. 6.9.1989, n. 323: Regolamento per l'esecuzione della legge 27.10.1988, n. 470, sull'anagrafe e censimento degli italiani all'estero; • R.D. 18.6.1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Rilascio carta d'identitá); • R.D. 6.5.1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18.6.1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (Rilascio carta d'identitá); L. 21.11.1967, n. 1185: Norme sui passaporti; • D.P.R. 6.8.1974, n. 649: Disciplina dell'uso della carta d'identitá e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio; • D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437: Regolamento recante caratteristiche e modalitá per il rilascio della carta d' identitá elettronica e del documento di identitá elettronico; • D.M. 19.7.2000: Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identitá e al documento di identitá elettronico; • D.P.R. 18.1.2002, n. 54: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea; • D.Lgs. 25.7.1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; • D.P.R. 31.8.1999, n. 394: Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; • D.M. 18.12.2000: Modalitá di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei Comuni, gli archivi dei lavoratori extracom. e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno, nonché le modalitá tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri giá iscritti nei registri della popolazione residente; • D.P.R. 18.10.2004, n. 334: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R 31.8.1999, 394, in materia di immigrazione; • D.P.R 26.10.1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo; • Legge 28.5.2007 n. 68: Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite affari, turismoe studio; • D.LGS. 6.2.2007 n. 30: Attuazione delle direttive 2004/38/Ce. ELETTORALE • D.P.R. 20.3.1967, nr. 223: Approvazione del Testo Unico delle norme per 7 • Legge 24.1.1979, n. 18; Legge 8.4.1980, n. 90; D.L. 24.6.1994, n. 408: Norme e disposizioni inerenti l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia; • D.P.R. 30.3.1957, n. 361; D.Lgs. 20.12.1993, n. 533; Legge 16.4.2002, n.62; L. 21.12.2005, n. 270: Norme e disposizioni inerenti all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; • L.25.5.1970, n. 352: Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; • L. 4.4.1956, n. 212 e ss.: Norme e disposizioni inerenti la propaganda elettorale; • Legge 30.4.1999, n. 120; D.P.R. 8.9.2000, n. 299: Norme e regolamento concernente l'istituzione, le modalitá di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente; • L. 27.12.2001, nr. 459 e D.P.R. 2.4.2003, nr. 104: Norme e disposizioni inerenti l'esercizio di voto degli Italiani residenti all'estero; • Legge 27.1.2006, n. 22: Recante disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori; • L.Cost. 31.1.2001, n. 2; L.R. Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10; L.P. 14.3.2003, n. 4: Norme e disposizioni inerenti all'elezione del Consiglio Provinciale; • D.P.Reg. 1.2.2005, n.1/L: Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; • D.Lgs. 12.4.1996, n. 197: Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalitá di esercizio del diritto di voto e di eleggibilitá alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro, di cui non hanno la cittadinanza; • D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; L. 30.4.1999, n. 120: Norme e disposizioni in materia di elezioni degli organi degli enti locali e sugli adempimenti in materia elettorale; • D.P.R. 1.2.1973, n. 50 e ss.mm.: Esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli Comunali della provincia di Bolzano in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; NORMATIVA GENERALE • D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • D. lgs. 30.06.2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali; • L. 7.8.1990 n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; • L.R. 31.7.1993, n.13: Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Capo III - Art. 11: Qualità dei servizi pubblici e Carta Servizi; 8 • Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 24.3.2004: Rilevazione della quantità percepita dai cittadini; • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994: Principi sull’erogazione dei servizi pubblici. • Legge del 15.7.2009 n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. I SERVIZI DEMOGRAFICI Non a tutti i cittadini è noto che alcuni dei servizi da loro più “frequentati” quando si recano in sedi comunali sono, in realtà, servizi di competenza statale, affidati ai Comuni perché,data la loro vicinanza con le popolazioni amministrate, sono in grado di garantire una miglior gestione: tali sono i cosiddetti “servizi demografici” che si occupano delle attività relative all’anagrafe, all’elettorale, alla leva, alla toponomastica, attività direttamente conseguenti alle funzioni che il Sindaco riveste quale Ufficiale di Governo. Nel nostro ordinamento, infatti, il Sindaco espleta due funzioni ben distinte e separate: l’una quella di Capo dell’Amministrazione Comunale, l’altra quella di Ufficiale di Governo. In tale seconda veste, il Sindaco si rende garante dell’applicazione uniforme di leggi dello Stato che, necessariamente, non possono essere lasciate alla potestà legislativa e regolamentare delle Regioni e dei Comuni. Nella sua espressa qualità di Ufficiale di Governo e quindi quale organo periferico dello Stato, il Sindaco è Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile e sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, oltre che vigilare sui servizi elettorali e di leva militare. Fanno parte dei servizi demografici i seguenti Uffici: l’ufficio Anagrafe, l’ufficio di Stato Civile, l’ufficio Leva, l’ufficio Elettorale, l’ufficio Toponomastica e l’ufficio informatizzazione. L’ufficio Anagrafe documenta la posizione dei cittadini residenti, siano essi italiani o stranieri e ne rileva i movimenti che si verificano per cause naturali o civili (nascita, matrimonio, morte, immigrazione, emigrazione etc.); rilascia i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza ecc) e le carte di identità, provvede alla autenticazione di firme, di copie e alla legalizzazione di foto. L’ufficio di Stato civile ha il compito di tenere i registri di stato civile che sono quelli di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte e in base ad essi l’ufficiale di stato civile rilascia certificati ed estratti. All’Ufficiale dello Stato Civile spetta il compito di rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni e di conservare tale documentazione, perché dai fatti e atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati. Un’altra funzione essenziale di tale servizio è quella di garantire l’attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla 9 persona ; gli uffici curano quindi la redazione degli atti di nascita, cittadinanza, pubblicazione, matrimonio e morte, aggiornano, attraverso le annotazioni, gli atti conservati in archivio e ne rilasciano la relativa certificazione. La materia è stata innovata dal nuovo ordinamento di Stato Civile, approvato con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che ha dato concreta attuazione alla volontà di rivedere e semplificare l’ordinamento di stato civile del 1939 eliminando, riducendo e semplificando gli adempimenti richiesti al cittadino, riducendo i termini per la conclusione dei provvedimenti e, infine, mirando alla progressiva informatizzazione delle procedure e degli atti. L’ufficio Elettorale revisiona le liste elettorali, aggiorna l’albo degli scrutatori , dei Presidenti di seggio e dei Giudici popolari e lo schedario elettorale, rilascia i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di godimento del diritto elettorale, le tessere elettorali ed i duplicati. L’ufficio Toponomastica i provvede all’attribuzione e all’ordinamento della nomenclatura stradale, all’assegnazione e alla registrazione della numerazione civica ed alla gestione grafica ed alfanumerica delle informazioni circa lo stradario comunale. L’ufficio quindi cura l’assegnazione e l’installazione dei numeri civici esterni, assolve alle funzioni di segreteria per le Commissioni che hanno il compito di proporre alla Giunta Comunale i nomi da assegnare alle vie, alle piazze, ai parchi e giardini e ai monumenti. L’ufficio provvede al rilascio della certificazione di toponomastica. L’ufficio Leva forma le liste di leva, aggiorna le liste di leva ed i ruoli matricolari; rilascia i relativi certificati. L’ufficio Informatizzazione, oltre ad essere di supporto a tutti gli operatori nella gestione del programma informatizzato in uso presso il Settore, cura la gestione della trasmissione delle variazioni anagrafiche e di stato civile sulla banca dati INA tramite il SAIA, della validità dell’allineamento dei codici fiscali e del rilascio di elenchi sequenziali e della banca dati a Enti pubblici e Gestori di pubblici servizi. Tra i progetti attualmente in studio assume particolare rilevanza la trasmissione informatizzata dei dati richiesti da altri enti,previa autenticazione del richiedente, non soltanto al fine di velocizzare le procedure di controllo, ma anche al fine di limitare al minimo indispensabile la circolazione cartacea di documentazione , che in tal modo potrà essere trasmessa elettronicamente direttamente dall’ufficiale d’anagrafe o di stato civile all’operatore esterno autorizzato che la richiede. 10 SEDE DEGLI UFFICI SEDE CENTRALE PIAZZA MATTEOTTI, 1, UFFICI TELEFONO - FAX NASCITA E MORTI MATRIMONI CITTADINANZA MIGRAZIONI E AIRE LEVA E PENSIONI CARTE IDENTITÀ E DICHIARAZIONI 0831.229294 - 269 0831.229337 0831.229293 0831.229219 0831.229321 0831.229300 0831.229332 0831.229256 0831 229443 0831.220257 0831.229213 - 457 0831.229328 - 220 0831.229326 0831.229715 0831.220290 0831.229324 0831.229375 FAX ARCHIVIO STORICO FAX CERTIFICAZIONI CARTOGRAFICO ELETTORALE FAX SEGRETERIA FAX CAPO SEZIONE DIRIGENTE SEDI DISTACCATE DELEGAZIONI UBICAZIONE COMMENDA SANT’ELIA Via SS. M.Ausiliatrice, 50 Viale Ligabue PARADISO CASALE TUTURANO PERRINO CAPPUCCINI Via A. Oriani, 3 Via Bafile, 48 Via Adua, 4 Via Garigliano, 1 Via Cappuccini, 1 TELEFONO FAX 0831.229392 0831.229474 0831.229475 0831.229476 0831.229396 0831.229471 0831.229398 0831.229579 0831.229395 0831.229572 0831.229574 0831.229392 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 giovedì pomeriggio anche dalle 15.45 alle 17.45 11 0831.229396 0831.414311 0831.501864 0831.548303 0831.229395 STATO CIVILE SCHEDE INFORMATIVE PER: AVERE UN FIGLIO A) Filiazione legittima, cioè figlio nato da genitori uniti tra loro in matrimonio: Padre; Madre; Procuratore speciale munito di procura speciale rogata da un notaio; Medico o ostetrica che ha assistito al parto; Altra persona che ha assistito al parto, doverosamente attestato dalla struttura sanitaria. B) Filiazione naturale Padre o madre quando entrambi vogliono riconoscere il bambino; Padre quando è lui solo a riconoscere il bambino; Madre quando è lei sola a riconoscere il bambino; Procuratore speciale; Padre e madre, quando antecedentemente alla nascita, hanno effettuato il riconoscimento in ventre. L’operatore che accetta la dichiarazione di nascita deve verificare che: 1) i genitori, padre e madre, che rendono la dichiarazione ,devono essere ultrasedicenni; 2) in presenza di filiazione naturale: la donna nubile deve dimostrare il suo stato civile dietro sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio; la donna coniugata non può procedere al riconoscimento del figlio naturale a meno che non vi sia separazione consensuale o giudiziale, verbale di comparizione nel quale il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, omologato da almeno 300 giorni antecedente la nascita del figlio. Dove è possibile effettuare la denuncia di nascita? A) Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita; B) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto; C) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. In caso di diversa residenza dei genitori, nel Comune di residenza della madre; nel Comune di residenza del padre, solo su richiesta, formalizzata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.21 e 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e di cui si dà menzione nell'atto di nascita. Non è necessario avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio. 12 Entro quanto tempo occorre rendere la dichiarazione di nascita? - Dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita o di residenza dei genitori entro 10 giorni dall'evento; Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita entro 3 giorni dell'evento. In questo caso il Direttore Sanitario deve trasmettere l'atto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente entro 10 giorni. Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni ,il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione dell’atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica. Quale nome può essere attribuito ad un neonato? A norma dell'art.34 del nuovo ordinamento dello Stato Civile,DPR n.396 del 3.11.2000, è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. È possibile imporre nomi stranieri, ma devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere J K Y X W e anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e composto da uno o più elementi (non superiore a tre), ma in quest’ultimo caso tutti gli elementi del nome devono essere riportati negli estratti e nei certificati di stato civile e di anagrafe. Il recente regolamento di Stato Civile ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la posizione di coloro che hanno più nomi, utilizzati in modo non omogeneo nei documenti (codice fiscale, stato civile, documenti di identità, altro). Gli interessati, che hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi , anche se separati tra loro, possono richiedere per iscritto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei vari certificati di stato civile e di anagrafe. Tale dichiarazione viene annotata sull’atto di nascita ed è comunicata all’Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza. Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome o vuole cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso, perché rivela origine naturale, deve inoltrare istanza al Prefetto del Comune di residenza o di nascita,indicando la motivazione e la modificazione che si vuole apportare. (L’istanza e i documenti sono esenti da bollo). Chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve inoltrare istanza al Ministero degli Interni , attraverso la locale Prefettura, indicandone le motivazioni. Il Ministero dell'Interno, se ritiene validi i motivi, emette un decreto definitivo di cambiamento. La competenza del Comune è quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni sui documenti di stato civile e d'anagrafe. (l’istanza va redatta in carta legale). Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma, se maggiorenne, può scegliere di mantenere il cognome portato precedentemente o di aggiungere o anteporre ad 13 esso quello del genitore che lo ha legittimato. Stessa facoltà è concessa al figlio maggiorenne che modifica il cognome a seguito della variazione di quello del genitore o del figlio naturale riconosciuto. Quale ordinamento occorre eseguire per le dichiarazioni di nascita di figlio nato da padre o madre stranieri o da genitori entrambi stranieri? Per il figlio nato da un genitore straniero e uno italiano, la legge applicabile è quella italiana, in quanto il figlio, nato da padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano. Per il figlio nato da genitori stranieri, ai sensi degli artt.35 e 36, legge 218/95, la legge applicabile è quella dell'ordinamento dello Stato a cui essi appartengono, per cui l'Ufficiale dello Stato Civile o il Direttore Sanitario che redige l'atto, dovendo attribuire il cognome sulla base della legge nazionale straniera, dovrà inserire nell'atto stesso la formula: "Ai sensi degli artt. 35 e 36,legge 218/95, il dichiarante afferma che, sulla base della propria legge nazionale, il bambino assumerà il cognome di..". Per i figli naturali, i cittadini stranieri dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile o al Direttore Sanitario, una dichiarazione consolare o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la possibilità per il cittadino di effettuare il riconoscimento ai sensi della propria legge nazionale (art.35, legge 218 del 31.5.95). Chi e come un cittadino o cittadina può riconoscere un figlio naturale? Un bambino, nato da una unione naturale, può essere riconosciuto: - al momento della nascita da entrambi i genitori e prende subito il cognome del padre; - successivamente alla nascita dalla madre ultrasedicenne; - successivamente alla nascita dal padre ultrasedicenne con l’assenso della madre; in questo caso, dopo il riconoscimento, per aver attribuito il cognome occorre rivolgere istanza al Tribunale dei Minori di Lecce; - in seguito a matrimonio dei due genitori; - in un atto pubblico o in un testamento. Il riconoscimento di un figlio ultrasedicenne può aver luogo solamente con il suo assenso. Il riconoscimento può essere fatto anche in “pancia”, cioè prima della nascita, da entrambi i genitori. Dove si trascrivono i decreti di adozione? - nel comune di nascita i decreti relativi ai minori nati e residenti in Italia; - nel comune di residenza i decreti relativi a minori stranieri N.B. Per i minori stranieri in stato di affidamento preadottivo è d’obbligo l’iscrizione anagrafica previa regolarizzazione e rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura competente. 14 ATTENZIONE ! Le dichiarazioni di nascita devono essere rese presso il Centro nascite, ubicato nel Palazzo di Città in Piazza Matteotti n. 1. Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di nascita. Il centro nascite è aperto tutti i giorni compreso i festivi, le domeniche e il giovedì pomeriggio. AVERE UNA FAMIGLIA MATRIMONI Dove si richiedono le pubblicazioni? Il matrimonio è regolato dal codice e da leggi speciali in relazioni al rito scelto degli sposi. Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione. Al fine delle pubblicazioni i nubendi devono inoltrare istanza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due. Se gli sposi risiedono in Comuni diversi, L’Ufficiale dello Stato Civile , a cui è stata chiesta la pubblicazione, provvedere a richiederla anche all’Ufficiale dello S.C. del Comune in cui risiede l’altro , se all’estero all’autorità diplomatica o consolare. Se la pubblicazione è stata inoltrata presso l’autorità consolare o diplomatica, questa la richiede a sua volta al Comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi,che rilascia il nulla osta al matrimonio. Il cittadino straniero, che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai sensi dell’art. 116 del c.c. o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 5.9.1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli che hanno aderito alla Convenzione. Ricevuta la richiesta delle pubblicazioni ed acquisita la documentazione d’ufficio, l’Ufficiale dello Stato Civile redige un processo verbale e provvede all’affissione presso l’albo pretorio della casa comunale con atto separato. Lo stesso rimane affisso per otto giorni consecutivi per eventuali reclami ed opposizioni;all’undicesimo giorno si può ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni necessario per la celebrazione del matrimonio. La durata delle pubblicazioni può essere ridotta su richiesta per comprovati motivi. Quali sono i riti di celebrazione riconosciuti dalla Stato? • Rito civile • Rito concordatario • Rito acattolico (Testimoni di Geova, Valdese, etc.) Le sentenze di separazioni e di divorzio ,trasmesse dai Tribunali competenti, non vanno trascritte, eccetto quelle pervenute dall’estero, ma annotate sull’atto di matrimonio. 15 ATTENZIONE ! La richiesta di pubblicazioni di matrimonio deve essere resa presso l’ Ufficio Matrimoni, ubicato nel Palazzo di Città in piazza Matteotti n. 15. Gli uffici sono aperti tutti i giorni compreso il giovedì pomeriggio. le pubblicazioni dal 1.7.2010 saranno pubblicate anche sul sito di Brindisi. DICHIARAZIONE DI MORTE Chi dichiara il decesso e quando? - Decesso avvenuto nella o fuori della propria abitazione: la denuncia è fatta a cura di un congiunto o convivente del deceduto o da persona delegata (incaricato di pompe funebri) o informata del decesso; - decesso avvenuto in ospedali,istituti,collegi,ecc.: il direttore deve trasmettere avviso di morte all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha valore di certificato necroscopico. - decesso dove è richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria (in caso di incidente o morte violenta etc.): il magistrato intervenuto deve trasmettere avviso di morte ed autorizzazione al seppellimento all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha valore di certificato necroscopico. La dichiarazione è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile dove questo è avvenuto o dove il cadavere è stato deposto. Per la dichiarazione di morte occorre esibire un documento di riconoscimento e il certificato necroscopico, che viene rilasciato da un sanitario nominato dall’A.S.L. non prima delle 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore La salma non può essere sepolta senza il permesso di seppellimento, autorizzazione rilasciata da parte dell’Ufficiale della Stato Civile. Se il defunto è residente in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, l’Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia dell’atto di morte al Comune di residenza. Se si verifica la morte di persona sconosciuta o non è possibile rinvenire il cadavere,l’Ufficiale dello Stato Civile o altro pubblico ufficiale, venuto a conoscenza del fatto, redige processo verbale dell’accaduto e lo trasmette al Procuratore della Repubblica il quale,ottenuta l’autorizzazione del Tribunale ne ordina la trascrizione; Per procedere alla cremazione, occorre: •l'iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti; oppure •il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso, deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione; 16 oppure • una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti i parenti dello stesso grado). Occorrono inoltre: • certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato; • in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta alla cremazione dell'Autorità Giudiziaria. ATTENZIONE ! Le dichiarazioni di morte devono essere rese presso il Centro,ubicato nel Palazzo di Città in Piazza Matteotti, 15, e presso la delegazione comunale di Tuturano per i residenti nella frazione. Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di morte. Gli uffici sono aperti tutti i giorni compreso i festivi,le domeniche e il giovedì pomeriggio, la delegazione comunale di Tuturano è aperta dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio. ESSERE CITTADINO CITTADINANZA L’ufficio cittadinanza del Comune opera in stretta collaborazione con l’Ufficio cittadinanza della Prefettura di Brindisi. Chi istruisce l’istanza? L’Ufficio cittadinanza del Comune, che offre assistenza all’utente straniero nell’istruttoria dell’istanza e che la invia, corredata dai documenti prescritti, alla locale Prefettura. La Prefettura inoltra la richiesta di istanza al Ministero dell’Interno o al Presidente della Repubblica. Da chi può essere richiesta la cittadinanza italiana? Da cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di determinati requisiti, stabilita dalla legge 5.2.1992 n. 91 e successive specificazioni: a seguito di matrimonio con cittadino italiano ( art. 5) dopo sei mesi di residenza dal matrimonio; l’istanza sarà inoltrata al Ministero dell’Interno, che si esprimerà in merito entro due anni. A seguito di naturalizzazione ( art.9): allo straniero residente legalmente nel territorio della Repubblica da non meno di 10 anni; al cittadino della Comunità Europea residente da almeno 4 anni; all’apolide o rifugiato politico residente da almeno 5 anni; al cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in 17 Italia dopo almeno 5 anni dall’adozione; allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e in entrambi i casi che risiede da almeno 3 anni. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato. In questi casi l’istanza va inoltrata, sempre tramite la locale Prefettura, al Presidente della Repubblica,che, sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro dell’Interno,emette il decreto di concessione in maniera pienamente discrezionale, considerando complessivamente la sua condizione di autosufficienza economica, il suo inserimento sociale. A chi può essere riconosciuto il diritto al riconoscimento della cittadinanza allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni siano stati cittadini per nascita secondo determinati requisiti; (art. 4) allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto in Italia legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, entro un anno dalla suddetta data. Chi acquista automaticamente la cittadinanza italiana? Chi è figlio di padre o madre cittadini nato in qualsiasi stato; Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori; Figlio riconosciuto o adottato da genitore italiano durante la minore età; Il connazionale, che ha perduto la cittadinanza italiana e dichiara la residenza nel territorio, se entro un anno non dichiara di voler rinunciare al riacquisto o in altri casi meglio specificati nell’art. 13 della predetta legge. Chi trascrive i decreti di concessione della cittadinanza? L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dopo averlo notificato all’interessato previa prestazione di giuramento nei termini previsti dalla legge entro sei mesi dalla notifica, pena la decadenza dal diritto. ATTENZIONE ! L’ufficio Cittadinanza è ubicato nel Palazzo di Città in Piazza Matteotti n. 1 ed è aperto tutti i giorni feriali compreso il giovedì pomeriggio ed escluso il sabato. Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di cittadinanza. 18 ANAGRAFE CERTIFICATI Validità Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. morte, nascita, diploma e laurea) hanno validità illimitata. I certificati con scadenza, avranno validità di 6 mesi. I certificati anagrafici e le certificazioni di Stato Civile possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio anche oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità dell’attestazioni prodotte. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dove si richiedono i certificati? - I certificati di Stato Civile, nascita matrimonio e morte, possono essere rilasciati soltanto dai Comuni che hanno depositato presso l'Ufficio di Stato Civile l'atto originario o dal Comune di residenza al momento in cui si è verificato l'evento. (es. :Se un bambino è nato a Mesagne da genitori residenti a Brindisi, il certificato di nascita può essere richiesto sia a Mesagne che a Brindisi; lo stesso vale per il certificato di matrimonio o di morte). - I certificati anagrafici: residenza, stato di famiglia, cittadinanza italiana, esistenza in vita, stato libero, stato vedovile, anagrafico di nascita, godimento dei diritti politici, possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza. - Sono previsti anche certificati plurimi o contestuali che raccolgono più certificati, per esempio: residenza, stato di famiglia e cittadinanza. Quando i documenti occorrenti per procedimenti amministrativi sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, devono essere acquisiti d’ufficio, altrimenti possono essere sostituiti dall’autocertificazione. I documenti e gli atti di stato civile formati all’estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana. Le firme sugli atti e documenti formati nello stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere devono essere legalizzati presso la locale Prefettura. La stessa Prefettura legalizza le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica e consolare estera residente nello stato. Che cosa è e dove si dichiara il cambio di domicilio? Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all'interno del Comune ove si è già residenti. È possibile richiedere il cambio di indirizzo presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe o presso la delegazione comunale di appartenenza. 19 L'evasione della pratica del cambio di indirizzo prevede anche l'accertamento della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente. Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al cambio di indirizzo contenuti sui documenti: • libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e patente dei componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo • tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo • Il tagliando da apporre sulla patente viene inviato a domicilio a cura della Motorizzazione Civile di Roma, di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica. Il tagliando da apporre sulla tessera elettorale viene inviato a domicilio, di norma entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica e comunque prima della consultazione elettorale più imminente. Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza. L’anagrafe comunale, fornisce l'informazione delle variazioni di indirizzo intervenute all'anagrafe sanitaria (AUSL), all'INPS, all'Agenzia delle Entrate e agli altri servizi comunali. Se la richiesta di cambio di indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto. Dove si fa il cambio di residenza? Il cambio di residenza è la volontà del cittadino di stabilire la propria dimora abituale in un comune diverso da quello di provenienza. L'iscrizione all'anagrafe del Comune di Brindisi è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente .L'immigrazione può avvenire su istanza del cittadino, oppure d'ufficio nel caso in cui i Corpi di Polizia abbiano verificato l'effettiva residenza dell'interessato. Per le CONVIVENZE (comunità, caserme, ricoveri, ordini religiosi) la richiesta di immigrazione deve essere inoltrata direttamente dal Capo convivenza. Se la richiesta di cambio di residenza viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto. Il cambio di residenza non comporta la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza. Il trasferimento di residenza da Brindisi ad altro Comune è una procedura attivata d'ufficio su istanza del Comune d'emigrazione. L'iscrizione anagrafica di un Cittadino Straniero proveniente dall'estero comporta la sua registra-zione nei registri anagrafici del Comune di Brindisi ed è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente e ai seguenti requisiti: a) L’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata. 20 b) La disponibilità di risorse economiche per se e per i propri familiari, (secondo i criteri di cui all’art. 29,c.3, lett.b), D.lgs n. 286/1998), nonché la titolarità di un assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale. c) L’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 3° Lett. b) D.lgs n. 286/1998, nonché la titolarità di un assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sanitari L’iscrizione anagrafica di un Cittadino Comunitario: Il decreto legislativo n. 30 del 6.2.2007, entrato in vigore in data 11.4.2007, dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38, la quale, nel far venire meno la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini dell’Unione presso gli Stati membri, prevede che i singoli ordinamenti interni possano richiedere nei loro confronti “l’iscrizione presso le autorità competenti” (art. 8, par. 1). Tale facoltà è stata esercitata dal nostro Stato attraverso la specifica disciplina dell’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione, che viene subordinata non solo all’ accertamento della dimora abituale dell’istante, ma anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo per l’esercizio del diritto di soggiorno in Italia. Il diritto di soggiorno è riconosciuto nei confronti dei cittadini dell’Unione che esercitano un’attività lavorativa in Italia, o che dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia, oltre che di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi, ovvero che seguano un corso di studi o di formazione professionale. Mentre per i primi tre mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità, per periodi di soggiorno superiori ai tre mesi sono prescritte tre distinte procedure: quella relativa ai cittadini dell’Unione aventi un autonomo diritto di soggiorno; quella relativa ai cittadini dell’Unione, familiari dei cittadini aventi un autonomo diritto di soggiorno; quella relativa ai familiari dei cittadini dell’Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente. Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione. Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica del cittadino italiano proveniente dall’estero, il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione: • Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata. I cittadini della Romania 21 e della Bulgaria, per l’esercizio di talune attività lavorative, dovranno anche esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, come è meglio specificato di seguito. • Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2009 in euro 5.142,67 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari sono quattro o più di quattro. • In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie. • Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come sopra. Dopo 5 anni di permanenza in Italia il cittadino dell’Unione ha diritto al soggiorno permanente; tale diritto viene maturato prima dei cinque anni di soggiorno nell’ipotesi di: a) Pensionamento dell’interessato. b) Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. c) Esercizio dell’attività lavorativa in altro Stato membro. Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 2 e 9). I familiari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 2, punto 2, del decreto legislativo in commento sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. I cittadini dell’Unione in questione devono presentare, per l’iscrizione anagrafica, un documento d’identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. La qualità di convivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000. L’esibizione dell’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno, prevista dal decreto legislativo, si ritiene che possa essere omessa, in quanto presente già agli atti del Comune stesso. 22 Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro (artt. 9 e 10). Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”. L’iscrizione anagrafica resta subordinata al possesso del permesso di soggiorno. Le dichiarazioni di cambio di residenza e di cambio di domicilio si richiedono presso l’Ufficio centro e le delegazioni esibendo un documento di identità,gli extracomunitari e i cittadini appartenenti alla CEE si devono rivolgere presso l’ufficio centro, come anche per le variazioni AIRE. La richiesta di residenza temporanea va resa solo nell’ufficio centro. Trasferirsi all’estero? L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici effettuati dagli stessi, all'estero e in Italia. Il Comune di Brindisi iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente dall'anagrafe della popolazione residente: • i cittadini di Brindisi, dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi; • i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto a Brindisi; • coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero. Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente: • di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti, • di esercitare con regolarità il diritto di voto. CARTE D’ IDENTITÀ E DOCUMENTI PERSONALI Il Comune di Brindisi può rilasciare sia la carta d’identità cartacea che quella elettronica. Il Decreto legge n. 112 del 25.6.2008 ha prorogato la validità della carta di identità da cinque a dieci anni. Tale disposizione vale anche per le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge ,ossia proroga di legge per tutte le carte ancora valide il 26.6.2008. Per l’aggiornamento occorre recarsi al Comune, dove sarà apposto un apposito timbro di validità prorogata per altri 5 anni. Le carte scadute alla data del 25.6.2008 devono essere rinnovate. È possibile ottenere il rilascio della Carta d'identità o il timbro di convalida presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe e qualsiasi sportello 23 anagrafico decentrato nelle circoscrizioni. Chi ha invece la carta d’identità elettronica al posto del timbro sarà rilasciato dall’Ufficio Carte d’identità , sede centrale, un attestato comprovante la proroga. Per gli italiani residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE ,se il rilascio è avvenuto presso un Comune Italiano, è possibile ottenere l’attestazione di validità dal Consolato. Chi può ottenere la carta d’identità? I cittadini con la carta d'identità scaduta e i giovani al compimento del 15° anno di età. La carta d'identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza, previo ritiro del vecchio documento. È stata soppressa l'indicazione dello stato civile nei documenti di riconoscimento, salvo esplicita richiesta dell'interessato, nella cui circostanza sarà indicata la dizione di "Stato Libero" o "Coniugato". Anche i militari di leva e di carriera possono richiedere liberamente il passaporto e la carta d'identità: non è più richiesto il nulla osta da parte del Distretto Militare o del Comando di appartenenza. Cosa occorre presentare all'appuntamento ? Per la Carta d’identità elettronica non occorre portare fotografie in quanto l'immagine sarà acquisita direttamente al momento dell'emissione della Carta, per quella cartacea occorrono 4 fotografie o, se si dimora nella zona centro, 3 foto senza copricapo. Il copricapo è ammesso solo per i cittadini che professino culti religiosi che ne obbligano l'uso. Occorre avere con sé la Carta scaduta, o un documento di riconoscimento in corso di validità, e il Codice Fiscale. Per i cittadini stranieri occorre produrre il permesso o la carta di soggiorno in originale, ma non può essere valida per l’espatrio. Quanto costa? • la Carta di Identità Elettronica costa 20,00 euro • la Carta di Identità cartacea euro 5,42. Per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio per i minori superiore a 15 anni è richiesto il consenso di entrambi i genitori, i quali possono apporre la firma sul modulo predisposto. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità. Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova Carta occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato. Se si richiede un duplicato della Carta in corso di validità perché questa si è 24 deteriorata, occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che consenta il riconoscimento. Inoltre, per i cittadini stranieri, è necessario presentare un documento di identità e il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura. Per i minori di anni 15 viene rilasciato il certificato di nascita come documento di identificazione. Per analogia con la durata della Carta d'identità il Certificato ha validità di non più di cinque anni dal momento del rilascio, ma può essere rinnovato anche prima di tale termine per consentire la certa identificazione del minore in relazione alla sua crescita. Il rilascio del Certificato di nascita avviene in tempo reale, contestualmente alla domanda del cittadino residente. Il minore deve presentarsi allo sportello accompagnato da un genitore convivente, munito di un proprio documento di riconoscimento. È possibile ottenere il rilascio del Certificato di nascita presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe e qualsiasi sportello anagrafico decentrato nelle circoscrizioni. Quali documenti si presentano? N° 2 foto-tessera recente Convalida per l'espatrio Ai fini dell'eventuale autorizzazione all'espatrio il Certificato dovrà essere convalidato successivamente dalla autorità di Pubblica Sicurezza competente. Entrambi i genitori dovranno recarsi in Questura con il Certificato e compilare una richiesta che prevede l'autocertificazione di stato di famiglia e cittadinanza. Quali sono i Paesi in cui si accede con la carta d’identità valida per l’espatrio? I Paesi nei quali si accede con la sola carta d'identità valida per l'espatrio, salvo nuove disposizioni emananti in seguito all'accordo di Schengen, sono i seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Eire, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Slovacchia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Bassi, Lituania, Lettonia, Irlanda, Finlandia, Estonia, Grecia, Slovenia, Croazia, Leichtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Cipro, Bulgaria, Ungheria, Repubblica di Jugoslavia (Serbia e Montenegro). I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento ed esibiti, attraverso una fotocopia non autentificata dei documenti stessi, ad una Pubblica Amministrazione o da chi gestisce un servizio pubblico, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati secondo il seguente schema: - Luogo e data di nascita certificato di nascita - cittadinanza certificato di cittadinanza 25 - Stato civile certificato di stato libero - residenza certificato di residenza Nel caso in cui i dati sul documento non corrispondono più a verità, gli stessi non hanno più valore probatorio dei corrispondenti certificati; qualora vengono comunque utilizzati, il responsabile rischia sanzioni penali. Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da Amministrazioni dello Stato, patentini di abilitazione, purchè muniti di fotografia. Legalizzazione di foto. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali "possono" essere legalizzate direttamente presso l'Ufficio competente a rilasciare il documento richiesto dal cittadino, se presentate personalmente. Questo significa che per ottenere ad esempio il passaporto o una licenza di pesca o l'iscrizione ad una scuola, non è necessario rivolgersi agli sportelli dell'anagrafe comunale per richiedere la legalizzazione di una foto. La legalizzazione della foto non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo ATTENZIONE ! I certificati anagrafici e i certificati di stato civile vengono rilasciati presso gli uffici centrali e le delegazioni comunali di appartenenza, esclusi quelli originari (stato di famiglia originale, storico di residenza, certificato di morte, matrimonio etc. ), quest’ultimi vengono rilasciati dall’Archivio storico. AUTOCERTIFICAZIONE Che cosa è l'autocertificazione? Già dal 1968 la legge n.15 prevedeva l'autocertificazione, ma non è stato mai attribuito da parte dei cittadini e soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, un giusto valore ed un uso corretto. La Bassanini-bis la rilancia, il suo regolamento attuativo ,D.P.R. 403/98, ridisegna interamente la sua normativa con importanti riflessi sull’attività quotidiana, il D.P.R. 445/2000 ne riconferma la sua validità. Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi,o da privati che la riconoscono, un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza l'obbligo di presentarlo in un secondo tempo per dimostrare: - Data e luogo di nascita - Residenza - Cittadinanza - Godimento dei diritti politici 26 - Stato civile, coniugato, vedovo, separato o divorziato - Stato di famiglia - Esistenza in vita - Nascita del figlio - Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente - Posizione rispetto agli obblighi militari - Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione - Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, aggiornamenti e qualificazione tecnica - Situazione reddituale o economica - Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria - Stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente o casalinga - Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore. - Qualità di vivenza a carico Chi può autocertificare? I cittadini italiani I cittadini dell’Unione europea. Gli extracomunitari residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane Cosa non si può autocertificare? Non possono essere sostituibili dell’autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. ATTENZIONE ! Anche le domande per la partecipazione a concorsi o a selezioni per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni, non richiedono più autentica della firma. Se utilizzo l’autocertificazione non è più necessaria l'autentica della sottoscrizione. (È stato abrogato l'art.2 comma 2, della legge 15/68 dall'art. 3 comma 10 della legge 127/97). In pratica io posso scrivere su un semplice foglio (vedi allegato) i dati indicati precedentemente, firmarlo e presentarlo o spedirlo a qualsiasi ufficio o gestore di Pubblico Servizio ( ENEL, Poste, FF.SS. etc.) o privato che la riconosce. Il foglio così redatto avrà lo stesso valore del certificato. Nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali e di altre persone a diretta conoscenza dell'interessato. 27 Le dichiarazioni devono essere firmate o davanti al dipendente addetto a riceverle, o trasmesse, anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di identità. È possibile attestare con tale dichiarazione anche che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale ed essa ha valore di copia autentica nei concorsi per titoli e non va autenticata. Le dichiarazioni comprese in una istanza ad una Pubblica Amministrazione o Gestore di pubblico servizio o non comprese ma, comunque, richiamate nell’istanza medesima o ad essa collegate, anche se prodotte non contestualmente, non vanno autenticate, come non va autenticata l’istanza, se presentata personalmente o inviata unitamente ad una fotocopia di documento di riconoscimento. Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ad un soggetto privato , la stessa va autenticata ai sensi di legge. ATTENZIONE ! Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non possono essere dichiarate situazioni che non riguardino fatti già avvenuti e conosciuti dal dichiarante, come: - l'assunzione di un impegno, anche rivolto ad una Pubblica Amministrazione che si sostanzia in manifestazioni di volontà circa il fare o non fare in futuro qualcosa. Sono ammesse, invece, le dichiarazioni d'impegno previste da bandi per la partecipazione ad un concorso o per ottenere un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione o sono contenuto di legge, come ad esempio le agevolazioni per la prima casa per coloro che si impegnano a contrarre matrimonio entro un certo termine; - le dichiarazioni a contenuto negoziale che sono invece regolate dal C.C. - le accettazioni di incarichi e le rinuncia ai medesimi; - la dichiarazione di procura o di rappresentanza in virtù della quale un soggetto è autorizzato per legge a sostituirsi ad un altro soggetto. È prevista, invece, la dichiarazione di delega, che è lo strumento giuridico in virtù del quale un soggetto, delegato, riceva semplicemente la estrinsecazione materiale di un provvedimento amministrativo che si è già perfezionato a favore di un altro soggetto, delegante: Es. la delega a riscuotere una pensione. In quest’ultimo caso la firma va autenticata. 28 Chi può autenticare la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva di notorietà o in calce ad istanze, dove prevista? La firma può essere autenticata presso i notai, cancellieri, Segretario Comunale o dal funzionario incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal Comune di residenza dello stesso dichiarante, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, identificato ai sensi della legge 241/90. Il precitato DPR ha eliminato i testimoni per coloro che non sanno o non possono firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo le dichiarazioni affidando al pubblico ufficiale il compito di attestare le cause di impedimento. Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragione di salute, un parente prossimo ( moglie , figlio o altro parente fino al III grado ) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragione di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona che ha reso la dichiarazione. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università, o richiesti dagli uffici della motorizzazione civile, o dai Comuni nell’ambito dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dall’autocertificazione, salvo verifica da parte delle amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni. Per agevolare i cittadini le Amministrazioni devono mettere a disposizione la modulistica facsimile per l’autocertificazione. Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette l'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art.328 del C.P. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto d'ufficio, in applicazione all’art. 74 del DPR 445/2000. I dati trasmessi devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e saranno tutelati a norma della legge 675/96. ATTENZIONE ! Non effettuare dichiarazioni non veritiere, pena la decadenza immediata dai benefici eventualmente ottenuti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 29 Autentica di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati A partire da lunedì 17 luglio, nel caso di cessione di un veicolo, la firma sul documento di vendita potrà essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici del Comune di Brindisi. Dall’entrata in vigore del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto pacchetto Bersani "Norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori"), infatti, non è più obbligatoria l’autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore potrà recarsi in una delle anagrafi comunali per autenticare la firma apposta nell’atto di vendita redatto sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T. (L’autentica va in bollo). In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi. Attenzione, per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato presso uno degli uffici provinciali dell’Aci o della Motorizzazione civile, oppure una delegazione degli Automobile Club oppure ancora presso un’agenzia o studio di consulenza automobilistica. Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno anche autenticare le firme e, quindi, espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà. AUTENTICA DI FIRMA A DOMICILIO L’Amministrazione Comunale con un proprio regolamento ha attivato il servizio di autentica di firma a domicilio o nei luoghi di cura per coloro che sono impossibilitare a recarsi presso gli uffici comunali. I cittadini devono far richiesta per iscritto allegando un certificato medico o il decreto che attesti l’infermità. L’istanza va presentata presso la delegazione comunale di appartenenza o inoltrata per posta. AUTENTICA DI COPIA L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato, da quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Possono essere autenticate le copie: a) di atti e documenti amministrativi che siano pubblici; b) di atti di natura privata ; c) gli estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa, considerando "originale" ogni esemplare stampato di un opera; copie che devono essere presentate ad una pubblica amministrazione. L’autenticazione può essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta ma non autenticata, in cui si dichiara che 30 la copia di un titolo di studio o di servizio, per esempio, è conforme all’originale. A tale dichiarazione , che è esente da bollo, va allegata la fotocopia di un documento di identità. La copia autenticata ha validità senza limiti di tempo e l'imposta di bollo rimane quella pagata nella misura vigente al momento dell'autenticazione. TOPONOMASTICA Per richiedere l’attribuzione di un numero civico occorre presentare una istanza all’Ufficio Toponomastica con allegata la planimetria dell’edificio. L’apposizione del numero civico può essere a cura del proprietario, qualora non venga effettuata, vi provvede il Comune. Per l’attribuzione del nome ad una via possono giungere proposte da parte di cittadini, le quali saranno valutate da Commissioni preposte. UFFICIO ELETTORALE Funzione dell'ufficio elettorale è di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune di Brindisi, di rilasciare ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto, di assicurare l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello. Che cosa è e chi rilascia la tessera elettorale? Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il tradizionale certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale, un documento a carattere strettamente personale, che l'elettore utilizza in occasione di tutte le consultazioni elettorali, anche referendarie, e che deve essere pertanto conservato con la massima cura. La tessera è valida per 18 votazioni e viene consegnata direttamente al domicilio dei nuovi elettori attraverso il servizio postale o tramite incaricati del Comune. In caso di mancato recapito è possibile ritirare la tessera presso l'ufficio Elettorale. La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.L'ufficio Elettorale provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nella tessera elettorale quando si verifica uno dei seguenti casi, inviando tramite posta un tagliando adesivo di colore rosa contenenti i dati aggiornati, che il titolare deve applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi: - l'elettore cambia residenza nell'ambito del comune - i confini della vecchia sezione elettorale vengono modificati - la sede del seggio elettorale viene trasferita in un nuovo edificio Ai cittadini trasferitisi da altro Comune viene recapitata una nuova tessera e ritirata quella in loro possesso. 31 In caso di deterioramento, smarrimento o furto il cittadino può richiedere un duplicato della tessera presentando domanda all'ufficio . L'aggiornamento e il rilascio di nuove tessere avviene con cadenza semestrale ed in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria. Il rilascio del duplicato della tessera è immediato. All'indizione delle elezioni, si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per richiedere il duplicato della tessera, al fine di evitare inutili code e attese agli sportelli. A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori e quando? La domanda d’iscrizione nell’albo degli scrutatori deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di residenza e trasmessa entro il 30 novembre. A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio e quando? La domanda d’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di residenza e trasmessa entro il 31 ottobre. I certificati d’iscrizione nelle liste elettorali e i certificati dei diritti politici vengono richiesti all’Ufficio elettorale A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari e quando? La domanda d’iscrizione nell’albo dei giudici di pace va inoltrata al Sindaco del Comune di residenza dai cittadini che hanno i requisiti indicati nel facsimile di istanza allegata. L’iscrizione viene effettuata ogni due anni (anni dispari, 2003-2005 etc.) dal 1 aprile al 31 luglio. Per tutte le procedure relative alle elezioni occorre rivolgersi all’Ufficio elettorale, sito in piazza Matteotti n. 15 LEVA Quali sono i compiti dell’ufficio leva comunale? L'ufficio Leva ha la funzione di gestire gli atti previsti per l'incorporazione nelle forze armate dei cittadini giuridicamente capaci e fisicamente idonei; ora però recenti disposizioni normative hanno sospeso l'obbligo di leva a partire dal 1° gennaio 2005. Poiché trattasi di semplice sospensione, e non di abolizione, rimane di competenza dell'Ufficio Leva comunale la procedura relativa alla formazione della lista di leva e la conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'elenco delle iscrizioni dei giovani maschi diciassettenni. 32 Aggiorna d'ufficio i ruoli matricolari comunali, sulla base delle comunicazioni che intercorrono fra Comuni in seguito ai movimenti migratori della popolazione maschile; comunica ai Distretti Militari e alle Capitanerie di Porto le variazioni anagrafiche e i decessi degli inseriti. L’Ufficio Comunale Leva è ubicato in piazza Matteotti n. 1. PENSIONI I modelli di accertamenti anagrafici relative alle pratiche di pensione INPDAP su invito d’ufficio vengono sottoscritti presso l’Ufficio pensione ubicato presso la sede centrale in piazza Matteotti,1. INFORMATIZZAZIONE Gli Enti pubblici e i Gestori di pubblici servizi possono accedere alla nostra banca dati informatiz-zata, purchè siano osservate le condizioni di sicurezza dei dati e di rispetto della privacy. I privati cittadini possono richiedere solo elenchi numerativi per fini statistici o di studio . ACCESSO AI DOCUMENTI Accesso ai documenti anagrafici In caso di situazioni giuridicamente rilevanti (contenziosi, ricorsi avverso provvedimenti dell’Ufficiale d’Anagrafe, ecc.), il cittadino può accedere agli atti amministrativi inerenti le pratiche anagrafiche. Documenti da presentare • istanza di accesso ai documenti anagrafici indirizzata al dirigente dell’Anagrafe. Tempi Il rilascio avviene nel tempo medio di 15 giorni. Costi Costi della eventuale riproduzione degli atti. Accesso agli atti dell’ufficio elettorale È consentito l’accesso agli atti relativi alle revisioni delle liste elettorali (elenchi predisposti dalla Commissione Elettorale Comunale, verbali adottati, documenti relativi a ciascun nominativo e liste generali o di sezione) ed ai verbali degli uffici elettorali di sezione. La richiesta si esercita in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, al responsabile dell’ufficio Elettorale e Leva. L’accesso in via informale consente solamente la visione degli atti stessi, previa identificazione del richiedente. Quando sia necessario effettuare ulteriori verifiche circa l’accessibilità del documento da parte del richiedente, o non sia comunque possibile l’accoglimento 33 immediato della richiesta in via informale, la richiesta va presentata in forma scritta al dirigente. Copia delle liste elettorali può essere rilasciata solo in presenza di una delle seguenti tre finalità: di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo; di studio; di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. Accesso ai documenti Documenti da presentare • documento di riconoscimento del richiedente; • domanda di accesso qualora debba essere avviato il procedimento formale. Tempi L’evasione della richiesta informale, ove questa è possibile, è immediata e gratuita; il procedimento di accesso formale sarà concluso nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Costi Costi della eventuale riproduzione degli atti. Per l’accesso alle altre tipologie di documento si rimanda al vigente Regolamento per l’accesso dei cittadini alle pratiche amministrative. 34 TABELLA DEI TEMPI DI ATTESA E DEI PROCEDIMENTI ANAGRAFE Attività: Cambio d’indirizzo Tempi di attesa: 20 minuti Tempi massimo di procedimenti: 20 giorni Documenti necessari: Documento di identitá; patenti di guida e libretto di circolazione; per gli stranieri: permesso di soggiorno/carta di soggiorno. Attività: Emigrazione in altro comune Tempi di attesa: 20 minuti Tempi massimo di procedimenti: 20 giorni salvo particolari esigenze istruttorie Documenti necessari: Documento di identitá; patenti di guida e libretto di circolazione; per gli stranieri: permesso di soggiorno/carta di soggiorno. Attività: Iscrizione all'Aire Note: È possibile richiedere l'iscrizione all'Aire solo nei casi in cui la permanenza all'estero sia di durata superiore ai 12 mesi e non nei casi di occupazioni stagionali o quando si tratti di dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero. (Caso 1) Presso l'Anagrafe del comune di residenza Tempi di attesa: 30 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: 2 giorni dal ricevimento del modello consolare, necessari per la definizione del procedimento nel Comune italiano di ultima residenza, salvo particolari esigenze istruttorie. Documenti necessari: Documento di identitá; Note: L'interessato ha l'obbligo di effettuare anche la dichiarazione di trasferimento allo estero al Consolato entro 90 gg. Si sottolinea inoltre che il procedimento rimane in sospeso in attesa che il cittadino si rechi al Consolato a rendere la dichiarazione di espatrio e che questo ultimo trasmetta al Comune il modello consolare. (caso 2) Presso il Consolato di appartenenza Tempi di attesa: 30 minuti Tempi massimo di procedimenti: 3 giorni dal ricevimento del modello consolare, necessari per la definizione del procedimento nel Comune italiano di ultima residenza, salvo particolari esigenze istruttorie. Note: Il cittadino ha, anche in questo caso, l'obbligo di effettuare la dichiarazione di trasferimento all'estero al Consolato, entro 90 gg. Attività: Cambio residenza (da altro comune d'Italia o dall'estero) Tempi di attesa: 40 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: 20 giorni per l’invio della richiesta di nulla osta della cancellazione al comune di provenienza, che a sua volta puó usufruire di altri 20 giorni per ottemperare alla richiesta di cancellazione. Documenti necessari: Documento di identitá; patenti di guida e libretto di circolazione; per gli stranieri: permesso di soggiorno/carta di soggiorno. Note: Il tempo di iscrizione anagrafica puó variare secondo i tempi di cancellazione del comune di provenienza; l'iscrizione, in ogni caso, avrá decorrenza dalla data di presentazione della domanda. 35 Attività: Cambio residenza (da altro comune d'Italia o dall'estero) di cittadini extra comunitari Tempi di attesa: 30 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: allo sportello 20 minuti per avviare la pratica; 20 giorni per la la trasmissione al comune di precedente residenza della dichiarazione di iscrizione; 30 giorni per giustificati motivi in caso di accertamento negativo o non sufficientemente positivo; 3 giorni per la registrazione anagrafica, dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione del comune di precedente residenza. Documenti necessari: Passaporto o documento equipollente Codice Fiscale; L’esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione; La ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico; Qualora i cittadini extracomunitari abbiano fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del suo rilascio, sarà sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del Permesso di Soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello unico. Attività: Cambio residenza (da altro comune d'Italia o dall'estero) di cittadini comunitari Tempi di attesa: 30 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: allo sportello 20 minuti per avviare la pratica; 20 giorni per la trasmissione al comune di precedente residenza della dichiarazione di iscrizione; 30 giorni per giustificati motivi in caso di accertamento negativo o non sufficientemente positivo; 3 giorni per la registrazione anagrafica, dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione del comune di precedente residenza Documenti necessari: Passaporto o documento equipollente; Codice Fiscale; Documentazione autentica idonea a dimostrare lo status di familiare, tradotta e legalizzata; Documentazione idonea a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 7comma 1 lettere a) o b) o c) o d) del D.lgs.n. 30/2007. Note: il Cittadino Comunitario deve presentare la documentazione attestante una delle seguenti condizioni: a) L’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata. b) La disponibilità di risorse economiche per se e per i propri familiari, (secondo i criteri di cui all’art. 29,c.3,lett.b), D.lgs n. 286/1998), nonché la titolarità di un assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale. c) L’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 3° Lett. b) D.lgs n. 286/1998, nonché a titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sanitari. Attività: Certificazione anagrafica pregressa Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: 5 giorni massimo Attività: Certificazione anagrafica Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista 36 Attività: Autentiche di copia e di firma Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: Documento di identitá; Note: Si rammenta che per l'autentica di copie é necessario esibire documento originale. Attività: Variazioni anagrafiche e di stato civile Tempi di attesa: 40 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente allo sportello Documenti necessari: documenti atti a comprovare le variazioni richieste. Attività: Carta d’identità (validitá: 10 anni) Costo: 5,42 Euro Tempi di attesa: 30 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: 3 o 4 fotografie per i residenti nei quartieri , recenti formato tessera, mezzo busto, senza cappello con tratti del viso ben visibili; carta di identitá scaduta o nei 6 mesi precedenti la scadenza; nel caso di furto o smarrimento la relativa denuncia presentata presso le competenti autoritá e altro documento di riconoscimento (in mancanza di altro documento di riconoscimento, sono necessari due testimoni muniti di documento d’identita valido). Attività: CIE (validitá: 10 anni) Costo: 20,00 Euro Tempi di attesa: 30 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: carta di identitá scaduta o nei 6 mesi precedenti la scadenza; nel caso di furto o smarrimento la relativa denuncia presentata presso le competenti autoritá e altro documento di riconoscimento (in mancanza di altro documento di riconoscimento,sono necessari due testimoni muniti di documento d’identita valido). Note: È possibile convalidare per 10 anni la carta d’identità rilasciata dopo il 26 giugno 2003. STATO CIVILE Attività: Richiesta pubblicazione di matrimonio (fase 1) Tempi di attesa: 15 minuti Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente presso l'ufficio presentando la necessaria documentazione. Documenti necessari: documento di identitá dei nubendi, codici fiscali di entrambi e fissazione immediata di appuntamento per la firma delle pubblicazioni, salvo i casi per i quali si renda necessaria l’acquisizione d’ufficio della documentazione presso altri comuni. I cittadini stranieri devono procurarsi il "nulla osta al matrimonio"rilasciato dalle rispettive autoritá diplomatiche in Italia. Attività: Firma pubblicazioni (fase 2) Tempi di attesa: Su appuntamento Tempi massimo di procedimenti: Massimo 30 minuti Documenti necessari: Documenti di identitá dei nubendi; codici fiscali di entrambi; una marca da bollo da Euro 14,62 se ambedue residenti nel comune oppure 2 marche da bollo da Euro 14,62, se residenti in comuni diversi. 37 Attività: Celebrazione del matrimonio civile Tempi massimo di procedimenti: non oltre i 180 gg dalla scadenza dei termini legali della pubblicazione. Documenti necessari: Nessuno Attività: Rilascio nulla osta per celebrazione matrimonio religioso Tempi di attesa: 5 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: Allo scadere dei termini legali di pubblicazione (11 giorni) salvo nubendi in altri comuni; Documenti necessari: Nessuno Attività: Correzione su atti di matrimonio ex art. 98 D.p.r 396/2000 Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: 10 giorni massimo Documenti necessari: la documentazione necessaria dipende dal tipo di correzione richiesta e viene acquisita d'ufficio. Attività: Atto di riconciliazione ex art. 63 comma 1 lett. g) D.P.R. 396/2000 Tempi di attesa: Massimo 15 minuti per fissare l'appuntamento presso l'ufficio (non tel.) l'appuntamento verrá fissato massimo nei 10 giorni successivi Tempi massimo di procedimenti: 15 minuti massimo Documenti necessari: documento di identitá dei coniugi (sia alla fissazione dell'appuntamento che alla firma dell'atto) Attività: Trascrizione matrimoni religiosi celebrati a Brindisi Tempi di attesa: Entro 3 giorni dal ricevimento Attività: Certificato e/o estratti nascita, matrimonio, decesso Tempi di attesa: 20 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: Carta di identitá o altro; documento identificativo;oppure delega del diretto interessato accompagnata da fotocopia del suo documento d'identitá sottoscritta dall'interessato stesso e puntuale motivazione della richiesta. Attività: Copie integrali di atti di nascita, matrimonio, decesso Tempi di attesa: 20 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista o 2 giorni massimo Documenti necessari: Carta di identitá o altro documento identificativo;oppure delega del diretto interessato accompagnata da fotocopia del suo documento d'identitá sottoscritta dall'interessato stesso e puntuale motivazione della richiesta. Attività: Rilascio certificati e/o estratti per posta o via fax Tempi massimo di procedimenti: 3 giorni massimo Documenti necessari: Richiesta scritta motivata;Copia della carta di identitá o altro documento di riconoscimento. Attività: Certificato di stato civile minori fino a 15 anni al fine dell'espatrio Tempi di attesa: 20 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: Il certificato va richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la potestà senatoriale sul minore. Il certificato non costituisce documento d'identitá o di riconoscimento e va perfezionato, ai fini dello espatrio presso la Questura, che provvede agli adempimenti di propria competenza. Il documento è valido 5 anni, scade comunque con il compimento 15° anno di etá. 38 Attività: Atto di nascita Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: Attestazione di nascita; Documento di identitá. Note: la denuncia deve essere fatta entro 10 gg. dalla nascita; Attività: Riconoscimento prenatale ex art. 44 D.P.R. 396/2000 Tempi di attesa: Fase 1: presentazione personale degli interessati per fissare l'appuntamento per la firma dell'atto max 15 minuti; Attività: Riconoscimento prenatale ex art. 44 D.P.R. 396/2000 Tempi di attesa: Fase 1: presentazione personale degli interessati per fissare l'appuntamento per la firma dell'atto max 15 minuti; Fase 2: firma dell'atto Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente su appuntamento Documenti necessari: Carta di identitá o altro documento identificativo; oppure delega del diretto interessato accompagnata da fotocopia del suo documento d'identitá sottoscritta dall'interessato stesso e puntuale motivazione della richiesta. Attività: Correzioni su atti di nascita ex art. 98 D.P.R. 396/2000 Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: 15 giorni massimo Documenti necessari: La documentazione necessaria dipende dal tipo di correzione richiesta e viene acquisita d'ufficio. Attività: Trascrizione decreto cambio nome e cognome Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: Su appuntamento Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; decreto di cambio nome e cognome rilasciato dal Commissariato del Governo. Attività: Scelta esatta indicazione del proprio prenome ex art. 36 D.P.R. 396/2000 Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: 15 giorni massimo Documenti necessari: Documento di identitá o altro documento di riconoscimento. Attività: Sentenze di riconoscimento giudiziario o disconoscimento e cambio sesso Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: 15 giorni massimo Documenti necessari: Documento di identitá o altro documento di riconoscimento; Sentenza. Attività: Giuramento e Trascrizione decreto conferimento Cittadinanza italiana Tempi di attesa: Su invito Tempi massimo di procedimenti: 30 minuti massimo Documenti necessari: documento di identitá; n. 1 Marca da bollo Euro 14,62. Attività: Accoglimento denunce di dichiarazione di morte avvenute nel comune di Brindisi e seguente rilascio permesso di seppellimento Tempi di attesa: Immediatamente Tempi massimo di procedimenti: 10/20 minuti massimo Documenti necessari: Constatazione di morte; Accertamento di morte; Dichiarazione di morte; Scheda Istat. 39 LEVA Attività: Consegna congedo Tempi di attesa: Su invito Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; invito. Attività: Registrazione e firma congedo in possesso dell'interessato Tempi di attesa: 10 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; Attività: Aggiornamento ruoli Tempi di attesa: Su invito Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; cartolina invito e documentazione richiesta con invito. Attività: Consegna certificati di riforma Esiti di leva Tempi di attesa: Su invito Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; cartolina invito. Attività: Richiesta Certificato iscrizione nelle liste di leva Tempi di attesa: Su invito Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; Attività: Esiti di leva Tempi di attesa: Su invito Tempi massimo di procedimenti: A vista Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; TOPONOMASTICA Attività: Richiesta di numerazione civica Tempi massimo di procedimenti: 3 giorni massimo Documenti necessari: Richiesta con allegata planimetria dello stabile Attività: Denominazione vie Tempi massimo di procedimenti: 30 giorni Documenti necessari: Richiesta 40 ELETTORALE Attività: Scrutatori (Nuove Iscrizioni) Attività: Emigrazioni Tempi massimo di procedimenti: h 0,10 Note: Come per legge Tempi massimo di procedimenti: h. 0,15 Note: Tempi revisione dinamica Attività: Pesidenti di Seggio (Cancellazioni) Attività: Decessi Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10 Note: Tempi revisione dinamica Tempi massimo di procedimenti: h 0,10 Note: Come per legge Attività: Perdita Cittadinanza Italiana Attività: Pesidenti Di Seggio (Cancellazioni) Tempi massimo di procedimenti: h. 0,15 Note: Tempi revisione dinamica Tempi massimo di procedimenti: h 0,10 Note: Come per legge Attività: Cancellazini Irreperibilità Attività: Scrutatori (Cancellazioni) Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10 Note: Revisione semestrale Tempi massimo di procedimenti: h 0,10 Note: Come per legge Attività: Cencellazioni D’ufficio Attività: Giudici Popolari Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10 Note: Revisione dinamica Tempi massimo di procedimenti: h 0,15 Note: Come per legge Attività: Liste Aggiunte Attività: Corrispondenza Altri Enti Tempi massimo di procedimenti: h. 1,00 per lista aggiunta Note: Revisione dinamica Attività: Leva semestrale Tempi massimo di procedimenti: h. 0,20 Note: Revisione semestrale Tempi massimo di procedimenti: Entro 24 ore dalla richiesta Note: Entro 24 ore dal ricevimento dalla richiesta Attività: Rilascio certificati con diritti Attività: Cambi Abitazione Senza C.A. Attività: Cambi Abitazione Tempi massimo di procedimenti: h 0,10 Note: Revisione dinamica Tempi massimo di procedimenti: A vista Note: A vista Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10 Note: Revisione dinamica Attività: Rilascio certificati richiesta Enti Attività: Cambiamenti Status Tempi massimo di procedimenti: immediato Note: immediato (Fax) Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10 Note: Tempi revisione dinamica Attività: Rilascio certificati candidatura Attività: Ristampa Liste Elettorali Tempi massimo di procedimenti: A vista Note: A vista tempi massimo di procedimenti: h. 10,00 per copia lista riferita a n° 80 sezioni Attività: Raccolta E Rilascio Certificazione Sottoscrittori Liste Attività: Statistiche Tempi massimo di procedimenti: Entro 12 ore dalla richiesta Note: Entro 48 ore dalla richiesta Attività: Verbali Resp. Uff. Ele. Attività: Presidenti Seggio (Nuove Iscrizioni) Tempi massimo di procedimenti: h. 4,00 Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10 Tempi massimo di procedimenti: h. 0,40 Attività: Atti Deliberativi - Determine Tempi massimo di procedimenti: h 0,10 Note: Come per legge 41 INDICE Premessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Validità della carta ed impegni per la qualità dei servizi Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Servizi Demografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sedi degli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schede informative: avere un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avere una famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiarazione di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . essere cittadino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anagrafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dove si dichiara il cambio di domicilio e di residenza . . . . . . . . . dove si richiede la carta d’identità e documenti di identità . . . . . . che cosa è l’autocertificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dove e chi autentica la firma o una copia di un documento. . . . . . dove si richiede l’attribuzione di numero civico o l’intitolazione di una via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quale funzioni ha l’ufficio elettorale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . a chi va inoltrata la domanda per scrutatore e presidente di seggio . leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . informatizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cosa occorre per avere l’accesso ai documenti . . . . . . . . . . . . tabella dei tempi di attesa e dei procedimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. pag. pag. pag. pag. pag. 1 3 5 6 9 11 . . . . . . . . . pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 12 15 16 17 19 19 23 26 30 . . . . . . . . pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 31 31 32 33 33 33 33 35