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L
a volontà dell’Amministrazione Comunale di Brindisi di predisporre la
“Carta dei Servizi Demografici e di Cittadinanza Attiva”, un opuscolo
indirizzato a informare i cittadini sui servizi demografici già erogati o in fase
di erogazione sul territorio locale, costituisce una espressione innovativa nelle
relazioni con la collettività. La carta è un documento che intende comunicare
in modo chiaro e immediato cosa fornisce il Comune in materia di servizi
demografici, chi vi ha diritto e come si può accedere a tali servizi.
Ma soprattutto è uno strumento che va nella direzione della personalizzazione
e semplificazione di un servizio, facilmente accessibile e comprensibile,
disponibile al confronto, piuttosto che burocratese, ispirato alla trasparenza, alla
maggiore partecipazione del cittadino nella gestione dei servizi pubblici e nel
controllo concreto della spesa, alla collaborazione e sperimentazione
interistituzionale, alla riservatezza, cioè la diffusione di una reale cultura
dell’efficienza, dell’integrità, responsabilizzando il dipendente, dirigente e non,
sul proprio ruolo e sulla rilevanza della funzione che è chiamato a svolgere,
facendo emergere, ove occorra, i demeriti rilevati. L’iniziativa, inoltre, ha un
doppio scopo: quello di educare il cittadino a valutare la qualità della
prestazione ricevuta e quello di dare alle amministrazioni uno strumento per
migliorare i propri servizi, cercando di correggerli prendendo spunto dalle
criticità evidenziate.
I Servizi Demografici sono servizi chiave dello Stato nel cuore dei comuni. Diversi
dagli altri servizi comunali, forse perchè piú rigidi, ma non meno presenti nella
vita dei cittadini.
Accompagnano gli eventi importanti, la nascita o l’adozione dei figli, i
matrimoni, la morte,e segnano con passaggi piú “burocratici” altre tappe,
come i 15 anni per il rilascio della carta d’identitá, i 18 per la tessera elettorale,
il pensionamento per l’iscrizione nel registro, o piú semplicemente il cambio di
un’abitazione, l’aggiornamento di una patente di guida, il cambio di residenza.
Si ringrazia tutto il personale del Settore Servizi Demografici, che è riuscito a
concretizzare gli indirizzi legislativi ed amministrativi di trasparenza e qualità dei
servizi nell’attività che quotidianamente svolge.
IL SINDACO
Dott. Domenico MENNITTI
L’ASSESSORE SS.DD.
Avv. Giacomo CIULLO
32
Premessa
L
a volontà dell’Amministrazione Comunale di Brindisi di predisporre la
“Carta dei Servizi Demografici e di Cittadinanza Attiva”, un opuscolo
indirizzato a informare i cittadini sui servizi demografici già erogati o in fase
di erogazione sul territorio locale, costituisce una espressione innovativa nelle
relazioni con la collettività. La carta è un documento che intende comunicare in
modo chiaro e immediato cosa fornisce il Comune in materia di servizi
demografici, chi vi ha diritto e come si può accedere a tali servizi.
Ma soprattutto è uno strumento che va nella direzione della personalizzazione
e semplificazione di un servizio, facilmente accessibile e comprensibile,
disponibile al con-fronto, piuttosto che burocratese, ispirato alla trasparenza, alla
maggiore partecipazione del cittadino nella gestione dei servizi pubblici e nel
controllo concreto della spesa, alla collaborazione e sperimentazione
interistituzionale, alla riservatezza, cioè la diffusione di una reale cultura
dell’efficienza, dell’integrità, responsabilizzando il dipendente, diri-gente e non,
sul proprio ruolo e sulla rilevanza della funzione che è chiamato a svolgere,
facendo emergere, ove occorra, i demeriti rilevati. L’iniziativa, inoltre, ha un
doppio scopo: quello di educare il cittadino a valutare la qualità della prestazione
ricevuta e quello di dare alle amministrazioni uno strumento per migliorare i propri
servizi, cercando di cor-reggerli prendendo spunto dalle criticità evidenziate.
I Servizi Demografici sono servizi chiave dello Stato nel cuore dei comuni. Diversi
dagli altri servizi comunali, forse perchè piú rigidi, ma non meno presenti nella
vita dei cittadini.
Accompagnano gli eventi importanti, la nascita o l’adozione dei figli, i matrimoni,
la morte,e segnano con passaggi piú “burocratici” altre tappe, come i 15 anni
per il rilascio della carta d’identitá, i 18 per la tessera elettorale, il pensionamento
per l’iscrizione nel registro, o piú semplicemente il cambio di un’abitazione,
l’aggiornamento di una patente di guida, il cambio di residenza.
Si ringrazia tutto il personale del Settore Servizi Demografici, che è riuscito a
concretiz-zare gli indirizzi legislativi ed amministrativi di trasparenza e qualità
dei servizi nell’attività che quotidianamente svolge.
IL SINDACO
Dott. Domenico MENNITTI
L’ASSESSORE SS.DD.
Avv. Giacomo CIULLO
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Tipolitografia Editrice Brindisi - Via Martiri delle Ardeatine, 13 - Tel. 0831.517167 - Fax 0831.517168 - 72100 BRINDISI - www.editricebrindisina.it - [email protected]
PRESENTAZIONE
Da alcuni anni il Comune di Brindisi sta lavorando per la qualità
dei servizi offerti all’utenza, per migliorare gli standard offerti,
puntando al miglioramento continuo degli stessi in un rapporto
positivo e trasparente tra il Comune e il cittadino. L’intuizione e
la volontà nel predisporre una Carta dei Servizi dei cittadini per
i Servizi Demografici è da intendersi come un forte segnale di
innovazione nei rapporti con l’utenza. Con la Carta dei Servizi, inteso come patto
unilaterale nei confronti dei cittadini, si vuole,infatti,definire e portare a
conoscenza degli stessi i loro diritti, in maniera dettagliata ed analitica,
contribuendo a determinare meglio le aspettative di servizio, ponendo il cittadino
al centro dell’attenzione come soggetto che richiede servizi sempre più efficienti
e che valuta la qualità del servizio ricevuto.
La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27/1/94 e al decreto legislativo n. 286/1999.
Il Comune nell’erogare ai cittadini i servizi di anagrafe, stato civile, toponomastica,
elettorale, leva, si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:
Uguaglianza e imparzialità
I servizi di anagrafe, stato civile, toponomastica, elettorale, leva sono forniti
secondo obiettività, imparzialità, equità, sulla base dell’uguaglianza di accesso
per tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, lingua, opinioni
politiche, condizione sociale e grado di istruzione.
Il Comune garantisce la riservatezza dei dati personali e si impegna a prestare
particolare attenzione nei confronti dei soggetti disabili;
Trasparenza - chiarezza - cortesia.
Il Comune si impegna a garantire la massima semplificazione e comprensibilità
delle proceduree ad assicurare la massima trasparenza delle informazioni.Indica
in modo chiaro i responsabili dei procedimenti, i tempi di erogazione dei servizi
e imodi per accedere ai documenti. Nei rapporti con i cittadini, il personale pone
particolare cura all’ascolto delle esigenze e risponde in modo chiaro, completo
e cortese.
Continuità
I servizi di anagrafe, stato civile, toponomastica, elettorale, leva sono erogati in
maniera continuativa e senza interruzioni, tenendo conto dell’orario di apertura
al pubblico e delle cause di forza maggiore. Il Comune si impegna a comunicare
preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell’erogazione del servizio in modo da garantire,per quanto possibile, una riduzione del
disagio e del tempo di eventuali disservizi. In caso di sciopero, garantisce i servizi
essenziali previsti dalla normativa vigente;
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Efficacia ed efficienza
Compatibilmente con le risorse disponibili, il Comune si impegna a perseguire
l’obiettivo del miglioramento continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi
di anagrafe, stato civile, toponomastica, elettorale, leva, adottando le soluzioni
tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee alla qualità del servizio.
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VALIDITÀ DELLA CARTA
La Carta dei Servizi Demografici è valida dal momento della sua
emanazione da parte del Comune. La Carta è per sua natura uno
strumento destinato ad essere periodicamente aggiornato e modificato
quando dovessero intervenire sostanziali variazioni a quanto prestabilito.
Permette ai cittadini di constatare il rispetto degli standard e degli impegni
dichiarati, di essere informati sui cambiamenti in atto e di verificare i piani di
miglioramento avviati.
I NOSTRI IMPEGNI PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO E STANDARD GARANTITI
Nuovi locali
Stiamo ristrutturando i locali di alcune delegazioni e della sede
centrale per permettere una migliore accoglienza e maggiore
fruibilità da parte degli utenti.
Avvio e implementazione dei servizi on-line
Sarà possibile a breve effettuare on-line il rilascio della certificazione anagrafica;
la sperimentazione sarà poi estesa ad altri servizi anagrafici.
Collegamento on-line con altri enti pubblici
Sono già attivi collegamenti on-line che permettono ad altri reparti del Comune
la misura della nostra banca dati, mentre a breve saranno collegati altri Enti o
gestori di pubblici servizi, a cui attualmente viene fornita su supporto informatico
la nostra banca dati e i relativi aggiornamenti (Carabinieri, Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Questura, RAI, GESTOR, ASL, SEAT).
Si proseguirà su questa linea consentendo il collegamento a tutti gli enti che, nel
rispetto della normativa vigente e della privacy, lo richiederanno per motivi di
pubblica utilità.
Carta d’identità elettronica
Implementare il rilascio della Carta di Identitá elettronica attraverso l’acquisto di
una nuova postazione e promuovere il suo utilizzo per la presentazione in via
telematica di istanze e dichiarazioni a Pubbliche Amministrazioni e gestori o
esercenti servizi.
Privacy
Assicurare le condizioni di reciprocità e di rispetto della privacy previste dalla
legge e dagli ultimi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali. Trasmettere in sicurezza per via telematica i dati tra Comuni.
Continuità e regolarità dei servizi.
In caso di sciopero del personale viene garantito il servizio di Stato Civile
relativamente alle dichiarazioni di morte e di nascita.
Articolazione in sportelli differenziati per tipo di pratica da effettuare:
Uno sportello per il rilascio delle certificazioni, uno per autentiche e carte di
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identità, un altro per le pratiche di residenza e un quattro per certificati e gli atti
di stato civile.
Utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice nel rendere le spiegazioni richieste.
Impegno del personale
Nel caso di pratiche che coinvolgono piu’ soggetti esterni e la cui trattazione
presenta aspetti di complessità e di dubbio, sarà direttamente il personale
comunale a contattare i soggetti coinvolti (altri enti pubblici) al fine di risolvere
positivamente e tempestivamente i procedimenti.
Rispetto dei tempi massimi di attesa indicati nella tabella allegata.
LA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Questa sezione riporta in sintesi, i principali riferimenti normativi e
le norme regolamentari inerenti i seguenti argomenti: Stato civile,
Leva e Affari militari, Anagrafe ed Elettorale.
STATO CIVILE
• D.P.R. 3.11.2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello Stato civile;
• Legge 4.5.1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia;
• Legge 5.2.1992, n. 91: Nuove norme sulla cittadinanza;
• D.P.R 12.10.1993, n. 572 e DPR 362 del 18.4.1994: Regolamento di
esecuzione della legge n.91/1992;
• Legge 14.12.2000, n. 379: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e giá residenti nei territori appartenenti all'impero
austro-ungarico e ai loro discendenti;
• Legge 31.5.1995, n. 218: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
• Legge 11.3.1972, n. 218 e legge 28.3.1991, n. 114: Ripristino del nome nella
forma tedesca.
LEVA E AFFARI MILITARI
• Legge 14.11.2000, n. 331, D.Lgs. 8.5.2001, n.215 e Legge 23.8.2004, n. 226:
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata;
D.P.R. 14.2.1964, n. 237 ;
L. 31.5.1975, n. 191;
L. 24.12.1986, n. 958;
R.D. 6.6.1940, n. 1481;
R.D. 3.4.1942, n. 1133
L. 31.3.1966, n. 259;
L. 22.11.1977, n. 890;
L. 31.1.1992, n. 64;
D.M. 22.3.1990, n. 114;
D.M. 8.7.1991, n. 405;
D.Lgs. 30.12.1997, n. 504;
L. 8.7.1998, n. 230;
D.M. 1.2.1999, n. 71;
L. 6.3.2001, n. 64;
D.Lgs. 8.5.2001, n. 215;
L. 14.11.2000, n. 331;
D.P.C.M. 21.11.2001, n. 453;
D.M. 25.2.2003;
D.Lgs. 5.4.2002, n. 77,
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ANAGRAFE
• 24.12.1954, n. 1228: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
• D.P.R. 30.5.1989, n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente;
• L. 27.10.1988, n. 470: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero;
• D.P.R. 6.9.1989, n. 323: Regolamento per l'esecuzione della legge 27.10.1988,
n. 470, sull'anagrafe e censimento degli italiani all'estero;
• R.D. 18.6.1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (Rilascio carta d'identitá);
• R.D. 6.5.1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18.6.1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (Rilascio carta d'identitá);
L. 21.11.1967, n. 1185: Norme sui passaporti;
• D.P.R. 6.8.1974, n. 649: Disciplina dell'uso della carta d'identitá e degli altri
documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio;
• D.P.C.M. 22.10.1999, n. 437: Regolamento recante caratteristiche e modalitá per
il rilascio della carta d' identitá elettronica e del documento di identitá elettronico;
• D.M. 19.7.2000: Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identitá e
al documento di identitá elettronico;
• D.P.R. 18.1.2002, n. 54: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea;
• D.Lgs. 25.7.1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
• D.P.R. 31.8.1999, n. 394: Regolamento recante norme di attuazione del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero;
• D.M. 18.12.2000: Modalitá di comunicazione dei dati relativi ai cittadini
stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei Comuni, gli archivi dei
lavoratori extracom. e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del
Ministero dell'Interno, nonché le modalitá tecniche ed il termine per
l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri
giá iscritti nei registri della popolazione residente;
• D.P.R. 18.10.2004, n. 334: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R 31.8.1999, 394, in materia di immigrazione;
• D.P.R 26.10.1972, n. 642: Disciplina dell'imposta di bollo;
• Legge 28.5.2007 n. 68: Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri
per visite affari, turismoe studio;
• D.LGS. 6.2.2007 n. 30: Attuazione delle direttive 2004/38/Ce.
ELETTORALE
• D.P.R. 20.3.1967, nr. 223: Approvazione del Testo Unico delle norme per
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• Legge 24.1.1979, n. 18; Legge 8.4.1980, n. 90; D.L. 24.6.1994, n. 408:
Norme e disposizioni inerenti l'elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all'Italia;
• D.P.R. 30.3.1957, n. 361; D.Lgs. 20.12.1993, n. 533; Legge 16.4.2002, n.62; L.
21.12.2005, n. 270: Norme e disposizioni inerenti all'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
• L.25.5.1970, n. 352: Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo;
• L. 4.4.1956, n. 212 e ss.: Norme e disposizioni inerenti la propaganda elettorale;
• Legge 30.4.1999, n. 120; D.P.R. 8.9.2000, n. 299: Norme e regolamento
concernente l'istituzione, le modalitá di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo
della tessera elettorale personale a carattere permanente;
• L. 27.12.2001, nr. 459 e D.P.R. 2.4.2003, nr. 104: Norme e disposizioni
inerenti l'esercizio di voto degli Italiani residenti all'estero;
• Legge 27.1.2006, n. 22: Recante disposizioni per l'esercizio domiciliare del
voto per taluni elettori;
• L.Cost. 31.1.2001, n. 2; L.R. Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10; L.P.
14.3.2003, n. 4: Norme e disposizioni inerenti all'elezione del Consiglio Provinciale;
• D.P.Reg. 1.2.2005, n.1/L: Testo unico delle leggi regionali sulla composizione
ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
• D.Lgs. 12.4.1996, n. 197: Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente
le modalitá di esercizio del diritto di voto e di eleggibilitá alle elezioni comunali
per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro, di cui non
hanno la cittadinanza;
• D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; L. 30.4.1999, n. 120: Norme e disposizioni in materia
di elezioni degli organi degli enti locali e sugli adempimenti in materia elettorale;
• D.P.R. 1.2.1973, n. 50 e ss.mm.: Esercizio del diritto di voto per le elezioni del
Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei Consigli
Comunali della provincia di Bolzano in attuazione della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1;
NORMATIVA GENERALE
• D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• D. lgs. 30.06.2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;
• L. 7.8.1990 n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• L.R. 31.7.1993, n.13: Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 - Capo III - Art. 11: Qualità dei servizi pubblici
e Carta Servizi;
8
• Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 24.3.2004: Rilevazione della
quantità percepita dai cittadini;
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994: Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici.
• Legge del 15.7.2009 n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
I SERVIZI DEMOGRAFICI
Non a tutti i cittadini è noto che alcuni dei servizi da loro più
“frequentati” quando si recano in sedi comunali sono, in realtà,
servizi di competenza statale, affidati ai Comuni perché,data la
loro vicinanza con le popolazioni amministrate, sono in grado di garantire una
miglior gestione: tali sono i cosiddetti “servizi demografici” che si occupano delle
attività relative all’anagrafe, all’elettorale, alla leva, alla toponomastica, attività
direttamente conseguenti alle funzioni che il Sindaco riveste quale Ufficiale di
Governo. Nel nostro ordinamento, infatti, il Sindaco espleta due funzioni ben
distinte e separate: l’una quella di Capo dell’Amministrazione Comunale, l’altra
quella di Ufficiale di Governo. In tale seconda veste, il Sindaco si rende garante
dell’applicazione uniforme di leggi dello Stato che, necessariamente, non
possono essere lasciate alla potestà legislativa e regolamentare delle Regioni e
dei Comuni. Nella sua espressa qualità di Ufficiale di Governo e quindi quale
organo periferico dello Stato, il Sindaco è Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile
e sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, oltre che
vigilare sui servizi elettorali e di leva militare. Fanno parte dei servizi demografici
i seguenti Uffici: l’ufficio Anagrafe, l’ufficio di Stato Civile, l’ufficio Leva, l’ufficio
Elettorale, l’ufficio Toponomastica e l’ufficio informatizzazione.
L’ufficio Anagrafe documenta la posizione dei cittadini residenti, siano essi italiani
o stranieri e ne rileva i movimenti che si verificano per cause naturali o civili
(nascita, matrimonio, morte, immigrazione, emigrazione etc.); rilascia i certificati
anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza ecc) e le carte di identità,
provvede alla autenticazione di firme, di copie e alla legalizzazione di foto.
L’ufficio di Stato civile ha il compito di tenere i registri di stato civile che sono
quelli di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte e in base ad essi
l’ufficiale di stato civile rilascia certificati ed estratti. All’Ufficiale dello Stato Civile
spetta il compito di rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni e
di conservare tale documentazione, perché dai fatti e atti da essa rappresentati
la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato
e verso gli altri consociati.
Un’altra funzione essenziale di tale servizio è quella di garantire l’attualità della
documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla
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persona ; gli uffici curano quindi la redazione degli atti di nascita, cittadinanza,
pubblicazione, matrimonio e morte, aggiornano, attraverso le annotazioni, gli
atti conservati in archivio e ne rilasciano la relativa certificazione.
La materia è stata innovata dal nuovo ordinamento di Stato Civile, approvato
con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che ha dato concreta attuazione alla
volontà di rivedere e semplificare l’ordinamento di stato civile del 1939
eliminando, riducendo e semplificando gli adempimenti richiesti al cittadino,
riducendo i termini per la conclusione dei provvedimenti e, infine, mirando alla
progressiva informatizzazione delle procedure e degli atti.
L’ufficio Elettorale revisiona le liste elettorali, aggiorna l’albo degli scrutatori ,
dei Presidenti di seggio e dei Giudici popolari e lo schedario elettorale, rilascia i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di godimento del diritto elettorale, le
tessere elettorali ed i duplicati.
L’ufficio Toponomastica i provvede all’attribuzione e all’ordinamento della
nomenclatura stradale, all’assegnazione e alla registrazione della numerazione
civica ed alla gestione grafica ed alfanumerica delle informazioni circa lo
stradario comunale. L’ufficio quindi cura l’assegnazione e l’installazione dei
numeri civici esterni, assolve alle funzioni di segreteria per le Commissioni che
hanno il compito di proporre alla Giunta Comunale i nomi da assegnare alle vie,
alle piazze, ai parchi e giardini e ai monumenti. L’ufficio provvede al rilascio
della certificazione di toponomastica.
L’ufficio Leva forma le liste di leva, aggiorna le liste di leva ed i ruoli matricolari;
rilascia i relativi certificati.
L’ufficio Informatizzazione, oltre ad essere di supporto a tutti gli operatori nella
gestione del programma informatizzato in uso presso il Settore, cura la gestione
della trasmissione delle variazioni anagrafiche e di stato civile sulla banca dati
INA tramite il SAIA, della validità dell’allineamento dei codici fiscali e del rilascio
di elenchi sequenziali e della banca dati a Enti pubblici e Gestori di pubblici
servizi. Tra i progetti attualmente in studio assume particolare rilevanza la
trasmissione informatizzata dei dati richiesti da altri enti,previa autenticazione del
richiedente, non soltanto al fine di velocizzare le procedure di controllo, ma anche
al fine di limitare al minimo indispensabile la circolazione cartacea di
documentazione , che in tal modo potrà essere trasmessa elettronicamente
direttamente dall’ufficiale d’anagrafe o di stato civile all’operatore esterno
autorizzato che la richiede.
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SEDE DEGLI UFFICI
SEDE CENTRALE PIAZZA MATTEOTTI, 1,
UFFICI
TELEFONO - FAX
NASCITA E MORTI
MATRIMONI
CITTADINANZA
MIGRAZIONI E AIRE
LEVA E PENSIONI
CARTE IDENTITÀ E DICHIARAZIONI
0831.229294 - 269
0831.229337
0831.229293
0831.229219
0831.229321
0831.229300
0831.229332
0831.229256
0831 229443
0831.220257
0831.229213 - 457
0831.229328 - 220
0831.229326
0831.229715
0831.220290
0831.229324
0831.229375
FAX
ARCHIVIO STORICO
FAX
CERTIFICAZIONI
CARTOGRAFICO
ELETTORALE
FAX
SEGRETERIA
FAX
CAPO SEZIONE
DIRIGENTE
SEDI DISTACCATE
DELEGAZIONI
UBICAZIONE
COMMENDA
SANT’ELIA
Via SS. M.Ausiliatrice, 50
Viale Ligabue
PARADISO
CASALE
TUTURANO
PERRINO
CAPPUCCINI
Via A. Oriani, 3
Via Bafile, 48
Via Adua, 4
Via Garigliano, 1
Via Cappuccini, 1
TELEFONO
FAX
0831.229392
0831.229474
0831.229475
0831.229476
0831.229396
0831.229471
0831.229398
0831.229579
0831.229395
0831.229572
0831.229574
0831.229392
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
giovedì pomeriggio anche dalle 15.45 alle 17.45
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0831.229396
0831.414311
0831.501864
0831.548303
0831.229395
STATO CIVILE
SCHEDE INFORMATIVE PER:
AVERE UN FIGLIO
A) Filiazione legittima, cioè figlio nato da genitori uniti tra loro
in matrimonio:
Padre;
Madre;
Procuratore speciale munito di procura speciale rogata da un notaio;
Medico o ostetrica che ha assistito al parto;
Altra persona che ha assistito al parto, doverosamente attestato
dalla struttura sanitaria.
B) Filiazione naturale
Padre o madre quando entrambi vogliono riconoscere il bambino;
Padre quando è lui solo a riconoscere il bambino;
Madre quando è lei sola a riconoscere il bambino;
Procuratore speciale;
Padre e madre, quando antecedentemente alla nascita, hanno effettuato il
riconoscimento in ventre.
L’operatore che accetta la dichiarazione di nascita deve verificare che:
1) i genitori, padre e madre, che rendono la dichiarazione ,devono essere
ultrasedicenni;
2) in presenza di filiazione naturale:
la donna nubile deve dimostrare il suo stato civile dietro sottoscrizione di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio; la donna coniugata non può procedere
al riconoscimento del figlio naturale a meno che non vi sia separazione
consensuale o giudiziale, verbale di comparizione nel quale il giudice
autorizza i coniugi a vivere separati, omologato da almeno 300 giorni
antecedente la nascita del figlio.
Dove è possibile effettuare la denuncia di nascita?
A) Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita;
B) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è
avvenuto il parto;
C) Dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori.
In caso di diversa residenza dei genitori, nel Comune di residenza della madre;
nel Comune di residenza del padre, solo su richiesta, formalizzata con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.21 e 38 del D.P.R.
445 del 28.12.2000 e di cui si dà menzione nell'atto di nascita. Non è necessario
avere testimoni per denunciare la nascita di un figlio.
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Entro quanto tempo occorre rendere la dichiarazione di nascita?
- Dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita o di
residenza dei genitori entro 10 giorni dall'evento;
Dinanzi al Direttore Sanitario del centro di nascita entro 3 giorni dell'evento. In
questo caso il Direttore Sanitario deve trasmettere l'atto all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente entro 10 giorni. Se la dichiarazione è fatta dopo
10 giorni ,il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale dello
Stato Civile procede alla formazione dell’atto e ne dà segnalazione al
Procuratore della Repubblica.
Quale nome può essere attribuito ad un neonato?
A norma dell'art.34 del nuovo ordinamento dello Stato Civile,DPR
n.396 del 3.11.2000, è vietato imporre al bambino lo stesso nome
del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome come nome,
nomi ridicoli o vergognosi. È possibile imporre nomi stranieri, ma devono essere
espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere J K Y X W
e anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e composto da uno o
più elementi (non superiore a tre), ma in quest’ultimo caso tutti gli elementi del
nome devono essere riportati negli estratti e nei certificati di stato civile e di
anagrafe. Il recente regolamento di Stato Civile ha riconosciuto la possibilità di
regolarizzare la posizione di coloro che hanno più nomi, utilizzati in modo non
omogeneo nei documenti (codice fiscale, stato civile, documenti di identità, altro).
Gli interessati, che hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi ,
anche se separati tra loro, possono richiedere per iscritto all’Ufficiale di Stato
Civile del Comune di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati
gli elementi del proprio nome nei vari certificati di stato civile e di anagrafe. Tale
dichiarazione viene annotata sull’atto di nascita ed è comunicata all’Ufficiale di
anagrafe del Comune di residenza. Chiunque vuole cambiare il nome o
aggiungere al proprio un altro nome o vuole cambiare il cognome, perché
ridicolo o vergognoso, perché rivela origine naturale, deve inoltrare istanza al
Prefetto del Comune di residenza o di nascita,indicando la motivazione e la
modificazione che si vuole apportare. (L’istanza e i documenti sono esenti da
bollo). Chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro
cognome deve inoltrare istanza al Ministero degli Interni , attraverso la locale
Prefettura, indicandone le motivazioni. Il Ministero dell'Interno, se ritiene validi i
motivi, emette un decreto definitivo di cambiamento. La competenza del Comune
è quella di trascrivere il decreto definitivo e provvedere alle relative variazioni
sui documenti di stato civile e d'anagrafe. (l’istanza va redatta in carta legale). Il
figlio legittimato ha il cognome del padre, ma, se maggiorenne, può scegliere di
mantenere il cognome portato precedentemente o di aggiungere o anteporre ad
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esso quello del genitore che lo ha legittimato. Stessa facoltà è concessa al figlio
maggiorenne che modifica il cognome a seguito della variazione di quello del
genitore o del figlio naturale riconosciuto.
Quale ordinamento occorre eseguire per le dichiarazioni di nascita di
figlio nato da padre o madre stranieri o da genitori entrambi stranieri?
Per il figlio nato da un genitore straniero e uno italiano, la legge applicabile è
quella italiana, in quanto il figlio, nato da padre o madre di cittadinanza italiana
è cittadino italiano. Per il figlio nato da genitori stranieri, ai sensi degli artt.35 e
36, legge 218/95, la legge applicabile è quella dell'ordinamento dello Stato a
cui essi appartengono, per cui l'Ufficiale dello Stato Civile o il Direttore Sanitario
che redige l'atto, dovendo attribuire il cognome sulla base della legge nazionale
straniera, dovrà inserire nell'atto stesso la formula: "Ai sensi degli artt. 35 e
36,legge 218/95, il dichiarante afferma che, sulla base della propria legge
nazionale, il bambino assumerà il cognome di..".
Per i figli naturali, i cittadini stranieri dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile
o al Direttore Sanitario, una dichiarazione consolare o, in alternativa, una
dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la possibilità per il cittadino di effettuare il
riconoscimento ai sensi della propria legge nazionale (art.35, legge 218 del 31.5.95).
Chi e come un cittadino o cittadina può riconoscere un figlio naturale?
Un bambino, nato da una unione naturale, può essere riconosciuto:
- al momento della nascita da entrambi i genitori e prende subito il
cognome del padre;
- successivamente alla nascita dalla madre ultrasedicenne;
- successivamente alla nascita dal padre ultrasedicenne con l’assenso della
madre; in questo caso, dopo il riconoscimento, per aver attribuito il cognome
occorre rivolgere istanza al Tribunale dei Minori di Lecce;
- in seguito a matrimonio dei due genitori;
- in un atto pubblico o in un testamento.
Il riconoscimento di un figlio ultrasedicenne può aver luogo solamente con il suo assenso.
Il riconoscimento può essere fatto anche in “pancia”, cioè prima della nascita,
da entrambi i genitori.
Dove si trascrivono i decreti di adozione?
- nel comune di nascita i decreti relativi ai minori nati e residenti in
Italia;
- nel comune di residenza i decreti relativi a minori stranieri
N.B. Per i minori stranieri in stato di affidamento preadottivo è d’obbligo
l’iscrizione anagrafica previa regolarizzazione e rilascio del permesso di
soggiorno da parte della Questura competente.
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ATTENZIONE !
Le dichiarazioni di nascita devono essere rese presso il Centro nascite,
ubicato nel Palazzo di Città in Piazza Matteotti n. 1. Le altre delegazioni
comunali non sono abilitate ad accogliere le dichiarazioni di nascita. Il centro
nascite è aperto tutti i giorni compreso i festivi, le domeniche e il giovedì
pomeriggio.
AVERE UNA FAMIGLIA
MATRIMONI
Dove si richiedono le pubblicazioni?
Il matrimonio è regolato dal codice e da leggi speciali in relazioni
al rito scelto degli sposi. Il Codice Civile prevede che il matrimonio
sia preceduta dalla pubblicazione. Al fine delle pubblicazioni i nubendi devono
inoltrare istanza all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno
dei due. Se gli sposi risiedono in Comuni diversi, L’Ufficiale dello Stato Civile , a
cui è stata chiesta la pubblicazione, provvedere a richiederla anche all’Ufficiale
dello S.C. del Comune in cui risiede l’altro , se all’estero all’autorità diplomatica
o consolare. Se la pubblicazione è stata inoltrata presso l’autorità consolare o
diplomatica, questa la richiede a sua volta al Comune di residenza attuale in
Italia di uno degli sposi,che rilascia il nulla osta al matrimonio. Il cittadino
straniero, che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai
sensi dell’art. 116 del c.c. o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla
Convenzione di Monaco del 5.9.1980, se lo Stato di appartenenza è uno di
quelli che hanno aderito alla Convenzione. Ricevuta la richiesta delle
pubblicazioni ed acquisita la documentazione d’ufficio, l’Ufficiale dello Stato
Civile redige un processo verbale e provvede all’affissione presso l’albo pretorio
della casa comunale con atto separato. Lo stesso rimane affisso per otto giorni
consecutivi per eventuali reclami ed opposizioni;all’undicesimo giorno si può
ritirare il certificato di eseguite pubblicazioni necessario per la celebrazione del
matrimonio. La durata delle pubblicazioni può essere ridotta su richiesta per
comprovati motivi.
Quali sono i riti di celebrazione riconosciuti dalla Stato?
• Rito civile
• Rito concordatario
• Rito acattolico (Testimoni di Geova, Valdese, etc.)
Le sentenze di separazioni e di divorzio ,trasmesse dai Tribunali
competenti, non vanno trascritte, eccetto quelle pervenute dall’estero,
ma annotate sull’atto di matrimonio.
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ATTENZIONE !
La richiesta di pubblicazioni di matrimonio deve essere resa presso l’
Ufficio Matrimoni, ubicato nel Palazzo di Città in piazza Matteotti n. 15. Gli uffici
sono aperti tutti i giorni compreso il giovedì pomeriggio. le pubblicazioni dal
1.7.2010 saranno pubblicate anche sul sito di Brindisi.
DICHIARAZIONE DI MORTE
Chi dichiara il decesso e quando?
- Decesso avvenuto nella o fuori della propria abitazione: la denuncia
è fatta a cura di un congiunto o convivente del deceduto o da persona
delegata (incaricato di pompe funebri) o informata del decesso;
- decesso avvenuto in ospedali,istituti,collegi,ecc.: il direttore deve trasmettere
avviso di morte all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha valore di certificato
necroscopico.
- decesso dove è richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria (in caso di incidente
o morte violenta etc.): il magistrato intervenuto deve trasmettere avviso di morte
ed autorizzazione al seppellimento all’Ufficiale dello Stato Civile; l’avviso ha
valore di certificato necroscopico.
La dichiarazione è fatta non oltre le 24 ore dal decesso all’ufficiale dello
stato civile dove questo è avvenuto o dove il cadavere è stato deposto.
Per la dichiarazione di morte occorre esibire un documento di riconoscimento e
il certificato necroscopico, che viene rilasciato da un sanitario nominato dall’A.S.L.
non prima delle 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore
La salma non può essere sepolta senza il permesso di seppellimento,
autorizzazione rilasciata da parte dell’Ufficiale della Stato Civile.
Se il defunto è residente in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il
decesso, l’Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia dell’atto di morte al Comune
di residenza.
Se si verifica la morte di persona sconosciuta o non è possibile rinvenire
il cadavere,l’Ufficiale dello Stato Civile o altro pubblico ufficiale, venuto
a conoscenza del fatto, redige processo verbale dell’accaduto e lo
trasmette al Procuratore della Repubblica il quale,ottenuta l’autorizzazione del
Tribunale ne ordina la trascrizione;
Per procedere alla cremazione, occorre:
•l'iscrizione ad una Società che abbia tra i propri fini quello della
cremazione del cadavere degli iscritti;
oppure
•il testamento anche olografo (scritto a mano, datato e firmato dal defunto) dal
quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. In questo caso, deve essere
depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla
pubblicazione;
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oppure
• una dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai
parenti più prossimi del defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di tutti
i parenti dello stesso grado).
Occorrono inoltre:
• certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato;
• in caso di morte accidentale o sospetta, nulla osta alla cremazione dell'Autorità
Giudiziaria.
ATTENZIONE !
Le dichiarazioni di morte devono essere rese presso il Centro,ubicato nel
Palazzo di Città in Piazza Matteotti, 15, e presso la delegazione comunale di
Tuturano per i residenti nella frazione. Le altre delegazioni comunali non sono
abilitate ad accogliere le dichiarazioni di morte. Gli uffici sono aperti tutti i giorni
compreso i festivi,le domeniche e il giovedì pomeriggio, la delegazione comunale
di Tuturano è aperta dal lunedì al venerdì e il giovedì pomeriggio.
ESSERE CITTADINO
CITTADINANZA
L’ufficio cittadinanza del Comune opera in stretta collaborazione con l’Ufficio
cittadinanza della Prefettura di Brindisi.
Chi istruisce l’istanza?
L’Ufficio cittadinanza del Comune, che offre assistenza all’utente
straniero nell’istruttoria dell’istanza e che la invia, corredata dai
documenti prescritti, alla locale Prefettura. La Prefettura inoltra la richiesta di
istanza al Ministero dell’Interno o al Presidente della Repubblica.
Da chi può essere richiesta la cittadinanza italiana?
Da cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di determinati
requisiti, stabilita dalla legge 5.2.1992 n. 91 e successive specificazioni:
a seguito di matrimonio con cittadino italiano ( art. 5) dopo sei mesi di residenza
dal matrimonio; l’istanza sarà inoltrata al Ministero dell’Interno, che si esprimerà
in merito entro due anni.
A seguito di naturalizzazione ( art.9):
allo straniero residente legalmente nel territorio della Repubblica da non
meno di 10 anni;
al cittadino della Comunità Europea residente da almeno 4 anni;
all’apolide o rifugiato politico residente da almeno 5 anni;
al cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in
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Italia dopo almeno 5 anni dall’adozione;
allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni sono stati cittadini per
nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e in entrambi i casi che risiede
da almeno 3 anni.
allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero per almeno 5 anni alle
dipendenze dello Stato.
In questi casi l’istanza va inoltrata, sempre tramite la locale Prefettura, al
Presidente della Repubblica,che, sentito il parere del Consiglio di Stato su
proposta del Ministro dell’Interno,emette il decreto di concessione in maniera
pienamente discrezionale, considerando complessivamente la sua condizione di
autosufficienza economica, il suo inserimento sociale.
A chi può essere riconosciuto il diritto al riconoscimento della cittadinanza
allo straniero del quale il padre o la madre o i nonni siano stati cittadini
per nascita secondo determinati requisiti; (art. 4)
allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto in Italia legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, entro un anno dalla
suddetta data.
Chi acquista automaticamente la cittadinanza italiana?
Chi è figlio di padre o madre cittadini nato in qualsiasi stato;
Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o
apolidi oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori;
Figlio riconosciuto o adottato da genitore italiano durante la minore età;
Il connazionale, che ha perduto la cittadinanza italiana e dichiara la residenza
nel territorio, se entro un anno non dichiara di voler rinunciare al riacquisto o in
altri casi meglio specificati nell’art. 13 della predetta legge.
Chi trascrive i decreti di concessione della cittadinanza?
L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, dopo averlo
notificato all’interessato previa prestazione di giuramento nei termini
previsti dalla legge entro sei mesi dalla notifica, pena la decadenza dal diritto.
ATTENZIONE !
L’ufficio Cittadinanza è ubicato nel Palazzo di Città in Piazza Matteotti
n. 1 ed è aperto tutti i giorni feriali compreso il giovedì pomeriggio ed escluso il
sabato. Le altre delegazioni comunali non sono abilitate ad accogliere le
dichiarazioni di cittadinanza.
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ANAGRAFE
CERTIFICATI
Validità
Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni
(es. morte, nascita, diploma e laurea) hanno validità illimitata.
I certificati con scadenza, avranno validità di 6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni di Stato Civile possono essere utilizzati
dalle Pubbliche Amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio anche
oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità dell’attestazioni
prodotte. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
Dove si richiedono i certificati?
- I certificati di Stato Civile, nascita matrimonio e morte, possono essere
rilasciati soltanto dai Comuni che hanno depositato presso l'Ufficio di
Stato Civile l'atto originario o dal Comune di residenza al momento in cui si è
verificato l'evento. (es. :Se un bambino è nato a Mesagne da genitori residenti a
Brindisi, il certificato di nascita può essere richiesto sia a Mesagne che a Brindisi;
lo stesso vale per il certificato di matrimonio o di morte).
- I certificati anagrafici: residenza, stato di famiglia, cittadinanza italiana,
esistenza in vita, stato libero, stato vedovile, anagrafico di nascita, godimento
dei diritti politici, possono essere rilasciati solo dal Comune di residenza.
- Sono previsti anche certificati plurimi o contestuali che raccolgono più certificati,
per esempio: residenza, stato di famiglia e cittadinanza.
Quando i documenti occorrenti per procedimenti amministrativi sono reperibili
presso gli uffici di una pubblica amministrazione, devono essere acquisiti d’ufficio,
altrimenti possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
I documenti e gli atti di stato civile formati all’estero da autorità straniere devono
essere legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare italiana.
Le firme sugli atti e documenti formati nello stato e da valere all’estero davanti
ad autorità estere devono essere legalizzati presso la locale Prefettura. La stessa
Prefettura legalizza le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica e consolare estera residente nello stato.
Che cosa è e dove si dichiara il cambio di domicilio?
Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale
all'interno del Comune ove si è già residenti. È possibile richiedere il cambio di
indirizzo presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe o presso la delegazione
comunale di appartenenza.
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L'evasione della pratica del cambio di indirizzo prevede anche l'accertamento
della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente.
Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al
cambio di indirizzo contenuti sui documenti:
• libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e patente dei componenti il nucleo
familiare interessati alla variazione di indirizzo
• tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo familiare interessati alla
variazione di indirizzo
• Il tagliando da apporre sulla patente viene inviato a domicilio a cura della
Motorizzazione Civile di Roma, di norma entro 180 giorni dalla data di
chiusura della pratica.
Il tagliando da apporre sulla tessera elettorale viene inviato a domicilio, di norma
entro 180 giorni dalla data di chiusura della pratica e comunque prima della
consultazione elettorale più imminente. Il cambio di indirizzo non comporta
invece la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque
fino alla sua naturale scadenza. L’anagrafe comunale, fornisce l'informazione
delle variazioni di indirizzo intervenute all'anagrafe sanitaria (AUSL), all'INPS,
all'Agenzia delle Entrate e agli altri servizi comunali. Se la richiesta di cambio di
indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di
una nuova domanda o per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Dove si fa il cambio di residenza?
Il cambio di residenza è la volontà del cittadino di stabilire la propria
dimora abituale in un comune diverso da quello di provenienza.
L'iscrizione all'anagrafe del Comune di Brindisi è subordinata all'accertamento
positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal
richiedente .L'immigrazione può avvenire su istanza del cittadino, oppure d'ufficio
nel caso in cui i Corpi di Polizia abbiano verificato l'effettiva residenza
dell'interessato. Per le CONVIVENZE (comunità, caserme, ricoveri, ordini
religiosi) la richiesta di immigrazione deve essere inoltrata direttamente dal Capo
convivenza. Se la richiesta di cambio di residenza viene respinta, il cittadino
riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una nuova domanda o per
l'eventuale ricorso al Prefetto. Il cambio di residenza non comporta la necessità
di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale
scadenza. Il trasferimento di residenza da Brindisi ad altro Comune è una
procedura attivata d'ufficio su istanza del Comune d'emigrazione.
L'iscrizione anagrafica di un Cittadino Straniero proveniente dall'estero
comporta la sua registra-zione nei registri anagrafici del Comune di Brindisi ed
è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso
l'indirizzo indicato dal richiedente e ai seguenti requisiti:
a) L’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata.
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b) La disponibilità di risorse economiche per se e per i propri familiari, (secondo
i criteri di cui all’art. 29,c.3, lett.b), D.lgs n. 286/1998), nonché la titolarità di un
assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a
coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.
c) L’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un
corso di studi o di formazione professionale e la disponibilità di risorse
economiche sufficienti per se e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’art.
29 comma 3° Lett. b) D.lgs n. 286/1998, nonché la titolarità di un assicurazione
sanitaria ovvero di altro titolo
idoneo a coprire tutti i rischi sanitari
L’iscrizione anagrafica di un Cittadino Comunitario: Il decreto legislativo n. 30
del 6.2.2007, entrato in vigore in data 11.4.2007, dà attuazione alla direttiva
comunitaria n. 2004/38, la quale, nel far venire meno la carta di soggiorno quale
titolo abilitante al soggiorno dei cittadini dell’Unione presso gli Stati membri,
prevede che i singoli ordinamenti interni possano richiedere nei loro confronti
“l’iscrizione presso le autorità competenti” (art. 8, par. 1).
Tale facoltà è stata esercitata dal nostro Stato attraverso la specifica disciplina
dell’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione, che viene subordinata non
solo all’ accertamento della dimora abituale dell’istante, ma anche alla verifica
della sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo per l’esercizio
del diritto di soggiorno in Italia. Il diritto di soggiorno è riconosciuto nei confronti
dei cittadini dell’Unione che esercitano un’attività lavorativa in Italia, o che
dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia, oltre
che di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura dei rischi, ovvero che
seguano un corso di studi o di formazione professionale. Mentre per i primi tre
mesi di soggiorno non sono previste condizioni o formalità, per periodi di
soggiorno superiori ai tre mesi sono prescritte tre distinte procedure: quella
relativa ai cittadini dell’Unione aventi un autonomo diritto di soggiorno; quella
relativa ai cittadini dell’Unione, familiari dei cittadini aventi un autonomo diritto
di soggiorno; quella relativa ai familiari dei cittadini dell’Unione, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro.
Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore
a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.
Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una
attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora
abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.
Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica del cittadino
italiano proveniente dall’estero, il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente
documentazione:
• Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la
documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata. I cittadini della Romania
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e della Bulgaria, per l’esercizio di talune attività lavorative, dovranno anche
esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, come è
meglio specificato di seguito.
• Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere
un’attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare
la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i
propri familiari. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Per la quantificazione delle risorse
economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale,
consistente per l’anno 2009 in euro 5.142,67 annue. Tale importo viene
considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve
essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va
triplicato se i familiari sono quattro o più di quattro.
• In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell’Unione deve produrre la
documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che
copra le spese sanitarie.
• Nella ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale
l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un
istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di
assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come sopra.
Dopo 5 anni di permanenza in Italia il cittadino dell’Unione ha diritto al soggiorno
permanente; tale diritto viene maturato prima dei cinque anni di soggiorno
nell’ipotesi di:
a) Pensionamento dell’interessato.
b) Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.
c) Esercizio dell’attività lavorativa in altro Stato membro.
Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione, avente la
cittadinanza di uno Stato membro (artt. 2 e 9).
I familiari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 2,
punto 2, del decreto legislativo in commento sono i seguenti: il coniuge, i
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I cittadini dell’Unione in questione devono presentare, per l’iscrizione anagrafica,
un documento d’identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei
sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.
La qualità di convivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’esibizione dell’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare
cittadino dell’Unione avente un autonomo diritto di soggiorno, prevista dal
decreto legislativo, si ritiene che possa essere omessa, in quanto presente già agli
atti del Comune stesso.
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Iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro (artt. 9 e 10).
Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la
cittadinanza di uno Stato membro è la “Carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell’Unione”. L’iscrizione anagrafica resta subordinata al possesso del
permesso di soggiorno.
Le dichiarazioni di cambio di residenza e di cambio di domicilio si
richiedono presso l’Ufficio centro e le delegazioni esibendo un
documento di identità,gli extracomunitari e i cittadini appartenenti alla
CEE si devono rivolgere presso l’ufficio centro, come anche per le variazioni
AIRE. La richiesta di residenza temporanea va resa solo nell’ufficio centro.
Trasferirsi all’estero?
L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) comprende tutti i cittadini
italiani residenti all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici
effettuati dagli stessi, all'estero e in Italia.
Il Comune di Brindisi iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente dall'anagrafe della popolazione residente:
• i cittadini di Brindisi, dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai
dodici mesi;
• i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto
a Brindisi;
• coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero.
Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali
cambi di residenza o di abitazione consente:
• di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui
circoscrizione si è residenti,
• di esercitare con regolarità il diritto di voto.
CARTE D’ IDENTITÀ E DOCUMENTI PERSONALI
Il Comune di Brindisi può rilasciare sia la carta d’identità cartacea
che quella elettronica.
Il Decreto legge n. 112 del 25.6.2008 ha prorogato la validità della carta di
identità da cinque a dieci anni. Tale disposizione vale anche per le carte di
identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge ,ossia proroga
di legge per tutte le carte ancora valide il 26.6.2008. Per l’aggiornamento
occorre recarsi al Comune, dove sarà apposto un apposito timbro di validità
prorogata per altri 5 anni. Le carte scadute alla data del 25.6.2008 devono
essere rinnovate. È possibile ottenere il rilascio della Carta d'identità o il timbro
di convalida presso l'ufficio Centrale dell'Anagrafe e qualsiasi sportello
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anagrafico decentrato nelle circoscrizioni. Chi ha invece la carta d’identità
elettronica al posto del timbro sarà rilasciato dall’Ufficio Carte d’identità , sede
centrale, un attestato comprovante la proroga. Per gli italiani residenti all’estero
ed iscritti nell’AIRE ,se il rilascio è avvenuto presso un Comune Italiano, è possibile
ottenere l’attestazione di validità dal Consolato.
Chi può ottenere la carta d’identità?
I cittadini con la carta d'identità scaduta e i giovani al compimento del
15° anno di età.
La carta d'identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza, previo ritiro
del vecchio documento.
È stata soppressa l'indicazione dello stato civile nei documenti di riconoscimento,
salvo esplicita richiesta dell'interessato, nella cui circostanza sarà indicata la
dizione di "Stato Libero" o "Coniugato".
Anche i militari di leva e di carriera possono richiedere liberamente il passaporto
e la carta d'identità: non è più richiesto il nulla osta da parte del Distretto Militare
o del Comando di appartenenza.
Cosa occorre presentare all'appuntamento ?
Per la Carta d’identità elettronica non occorre portare fotografie in quanto
l'immagine sarà acquisita direttamente al momento dell'emissione della
Carta, per quella cartacea occorrono 4 fotografie o, se si dimora nella zona
centro, 3 foto senza copricapo. Il copricapo è ammesso solo per i cittadini che
professino culti religiosi che ne obbligano l'uso. Occorre avere con sé la Carta
scaduta, o un documento di riconoscimento in corso di validità, e il Codice Fiscale.
Per i cittadini stranieri occorre produrre il permesso o la carta di soggiorno in
originale, ma non può essere valida per l’espatrio.
Quanto costa?
• la Carta di Identità Elettronica costa 20,00 euro
• la Carta di Identità cartacea euro 5,42.
Per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio
per i minori superiore a 15 anni è richiesto il consenso di entrambi i
genitori, i quali possono apporre la firma sul modulo predisposto. In
caso di impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello
è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all'espatrio
firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento di identità
in corso di validità. Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova
Carta occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento
effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato.
Se si richiede un duplicato della Carta in corso di validità perché questa si è
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deteriorata, occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che
consenta il riconoscimento.
Inoltre, per i cittadini stranieri, è necessario presentare un documento di identità
e il permesso di soggiorno/carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura.
Per i minori di anni 15 viene rilasciato il certificato di nascita come
documento di identificazione. Per analogia con la durata della Carta d'identità il
Certificato ha validità di non più di cinque anni dal momento del rilascio, ma può
essere rinnovato anche prima di tale termine per consentire la certa identificazione del minore in relazione alla sua crescita.
Il rilascio del Certificato di nascita avviene in tempo reale, contestualmente alla
domanda del cittadino residente. Il minore deve presentarsi allo sportello
accompagnato da un genitore convivente, munito di un proprio documento di
riconoscimento.
È possibile ottenere il rilascio del Certificato di nascita presso l'ufficio Centrale
dell'Anagrafe e qualsiasi sportello anagrafico decentrato nelle circoscrizioni.
Quali documenti si presentano?
N° 2 foto-tessera recente
Convalida per l'espatrio
Ai fini dell'eventuale autorizzazione all'espatrio il Certificato dovrà essere
convalidato successivamente dalla autorità di Pubblica Sicurezza competente.
Entrambi i genitori dovranno recarsi in Questura con il Certificato e compilare
una richiesta che prevede l'autocertificazione di stato di famiglia e cittadinanza.
Quali sono i Paesi in cui si accede con la carta d’identità valida per
l’espatrio?
I Paesi nei quali si accede con la sola carta d'identità valida per l'espatrio,
salvo nuove disposizioni emananti in seguito all'accordo di Schengen, sono i
seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Eire, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Ungheria, Slovacchia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi Bassi, Lituania,
Lettonia, Irlanda, Finlandia, Estonia, Grecia, Slovenia, Croazia, Leichtenstein,
Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia,
Svizzera, Cipro, Bulgaria, Ungheria, Repubblica di Jugoslavia (Serbia e
Montenegro).
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza attestati in documenti di riconoscimento ed esibiti, attraverso una
fotocopia non autentificata dei documenti stessi, ad una Pubblica Amministrazione
o da chi gestisce un servizio pubblico, hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati secondo il seguente schema:
- Luogo e data di nascita certificato di nascita
- cittadinanza certificato di cittadinanza
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- Stato civile certificato di stato libero
- residenza certificato di residenza
Nel caso in cui i dati sul documento non corrispondono più a verità, gli stessi non
hanno più valore probatorio dei corrispondenti certificati; qualora vengono
comunque utilizzati, il responsabile rischia sanzioni penali.
Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento
rilasciate da Amministrazioni dello Stato, patentini di abilitazione, purchè muniti
di fotografia.
Legalizzazione di foto.
Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali "possono" essere
legalizzate direttamente presso l'Ufficio competente a rilasciare il
documento richiesto dal cittadino, se presentate personalmente. Questo
significa che per ottenere ad esempio il passaporto o una licenza di
pesca o l'iscrizione ad una scuola, non è necessario rivolgersi agli sportelli
dell'anagrafe comunale per richiedere la legalizzazione di una foto.
La legalizzazione della foto non è soggetta all’obbligo del pagamento
dell’imposta di bollo
ATTENZIONE !
I certificati anagrafici e i certificati di stato civile vengono rilasciati presso
gli uffici centrali e le delegazioni comunali di appartenenza, esclusi quelli
originari (stato di famiglia originale, storico di residenza, certificato di
morte, matrimonio etc. ), quest’ultimi vengono rilasciati dall’Archivio storico.
AUTOCERTIFICAZIONE
Che cosa è l'autocertificazione?
Già dal 1968 la legge n.15 prevedeva l'autocertificazione, ma non è stato mai
attribuito da parte dei cittadini e soprattutto da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, un giusto valore ed un uso corretto.
La Bassanini-bis la rilancia, il suo regolamento attuativo ,D.P.R.
403/98, ridisegna interamente la sua normativa con importanti riflessi sull’attività
quotidiana, il D.P.R. 445/2000 ne riconferma la sua validità.
Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica
Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi,o da privati che la riconoscono,
un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza
l'obbligo di presentarlo in un secondo tempo per dimostrare:
- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
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- Stato civile, coniugato, vedovo, separato o divorziato
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- Posizione rispetto agli obblighi militari
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, aggiornamenti e
qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato
presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente o casalinga
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore.
- Qualità di vivenza a carico
Chi può autocertificare?
I cittadini italiani
I cittadini dell’Unione europea.
Gli extracomunitari residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le
Pubbliche Amministrazioni Italiane
Cosa non si può autocertificare?
Non possono essere sostituibili dell’autocertificazione i certificati
medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE di marchi o
brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
ATTENZIONE !
Anche le domande per la partecipazione a concorsi o a selezioni per
l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni, non richiedono più
autentica della firma.
Se utilizzo l’autocertificazione non è più necessaria l'autentica della
sottoscrizione. (È stato abrogato l'art.2 comma 2, della legge 15/68 dall'art. 3
comma 10 della legge 127/97).
In pratica io posso scrivere su un semplice foglio (vedi allegato) i dati indicati
precedentemente, firmarlo e presentarlo o spedirlo a qualsiasi ufficio o gestore
di Pubblico Servizio ( ENEL, Poste, FF.SS. etc.) o privato che la riconosce. Il foglio
così redatto avrà lo stesso valore del certificato.
Nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si possono dichiarare
stati, fatti e qualità personali e di altre persone a diretta conoscenza
dell'interessato.
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Le dichiarazioni devono essere firmate o davanti al dipendente addetto a
riceverle, o trasmesse, anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento
di identità.
È possibile attestare con tale dichiarazione anche che la copia di una pubblicazione è conforme all’originale ed essa ha valore di copia autentica nei concorsi
per titoli e non va autenticata.
Le dichiarazioni comprese in una istanza ad una Pubblica Amministrazione o
Gestore di pubblico servizio o non comprese ma, comunque, richiamate
nell’istanza medesima o ad essa collegate, anche se prodotte non contestualmente, non vanno autenticate, come non va autenticata l’istanza, se presentata
personalmente o inviata unitamente ad una fotocopia di documento di
riconoscimento.
Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata ad
un soggetto privato , la stessa va autenticata ai sensi di legge.
ATTENZIONE !
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non possono essere
dichiarate situazioni che non riguardino fatti già avvenuti e conosciuti dal
dichiarante, come:
- l'assunzione di un impegno, anche rivolto ad una Pubblica Amministrazione
che si sostanzia in manifestazioni di volontà circa il fare o non fare in futuro
qualcosa. Sono ammesse, invece, le dichiarazioni d'impegno previste da bandi
per la partecipazione ad un concorso o per ottenere un determinato provvedimento da una Pubblica Amministrazione o sono contenuto di legge, come
ad esempio le agevolazioni per la prima casa per coloro che si impegnano a
contrarre matrimonio entro un certo termine;
- le dichiarazioni a contenuto negoziale che sono invece regolate dal C.C.
- le accettazioni di incarichi e le rinuncia ai medesimi;
- la dichiarazione di procura o di rappresentanza in virtù della quale un soggetto
è autorizzato per legge a sostituirsi ad un altro soggetto. È prevista, invece, la
dichiarazione di delega, che è lo strumento giuridico in virtù del quale un
soggetto, delegato, riceva semplicemente la estrinsecazione materiale di un
provvedimento amministrativo che si è già perfezionato a favore di un altro
soggetto, delegante: Es. la delega a riscuotere una pensione. In quest’ultimo
caso la firma va autenticata.
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Chi può autenticare la sottoscrizione in calce alla dichiarazione
sostitutiva di notorietà o in calce ad istanze, dove prevista?
La firma può essere autenticata presso i notai, cancellieri, Segretario Comunale
o dal funzionario incaricato dal Sindaco, indipendentemente dal Comune di
residenza dello stesso dichiarante, dal funzionario competente a ricevere la
documentazione, identificato ai sensi della legge 241/90.
Il precitato DPR ha eliminato i testimoni per coloro che non sanno o non possono
firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo le dichiarazioni affidando al
pubblico ufficiale il compito di attestare le cause di impedimento.
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragione
di salute, un parente prossimo ( moglie , figlio o altro parente fino al III grado )
può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va
resa indicando l’esistenza di un impedimento temporaneo per ragione di salute,
davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona che ha
reso la dichiarazione.
I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole
di ogni ordine e grado ed all’università, o richiesti dagli uffici della
motorizzazione civile, o dai Comuni nell’ambito dei procedimenti di loro
competenza, sono sostituiti dall’autocertificazione, salvo verifica da parte delle
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni. Per agevolare i cittadini le
Amministrazioni devono mettere a disposizione la modulistica facsimile per
l’autocertificazione.
Il pubblico ufficiale o funzionario pubblico che non ammette
l'autocertificazione, nonostante ci siano tutti i presupposti per
accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art.328 del C.P. e rischia di essere
punito per omissione o rifiuto d'ufficio, in applicazione all’art. 74 del DPR
445/2000.
I dati trasmessi devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisiti e saranno tutelati a norma della legge
675/96.
ATTENZIONE !
Non effettuare dichiarazioni non veritiere, pena la decadenza
immediata dai benefici eventualmente ottenuti e l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
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Autentica di firma per passaggio di proprietà di beni mobili registrati
A partire da lunedì 17 luglio, nel caso di cessione di un veicolo, la firma
sul documento di vendita potrà essere autenticata anche presso gli uffici
anagrafici del Comune di Brindisi.
Dall’entrata in vigore del Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto
pacchetto Bersani "Norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori"), infatti,
non è più obbligatoria l’autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di
proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore potrà recarsi in una
delle anagrafi comunali per autenticare la firma apposta nell’atto di vendita
redatto sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T.
(L’autentica va in bollo). In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni,
occorrerà l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
Attenzione, per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle
relative imposte) l’atto dovrà essere successivamente portato presso uno degli
uffici provinciali dell’Aci o della Motorizzazione civile, oppure una
delegazione degli Automobile Club oppure ancora presso un’agenzia o studio
di consulenza automobilistica. Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza
potranno anche autenticare le firme e, quindi, espletare l’intera pratica del
trasferimento di proprietà.
AUTENTICA DI FIRMA A DOMICILIO
L’Amministrazione Comunale con un proprio regolamento ha
attivato il servizio di autentica di firma a domicilio o nei luoghi di
cura per coloro che sono impossibilitare a recarsi presso gli uffici
comunali. I cittadini devono far richiesta per iscritto allegando un certificato
medico o il decreto che attesti l’infermità. L’istanza va presentata presso la
delegazione comunale di appartenenza o inoltrata per posta.
AUTENTICA DI COPIA
L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario
competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale
l'originale è depositato, da quello al quale deve essere presentato il documento,
nonchè da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o altro funzionario
incaricato dal Sindaco.
Possono essere autenticate le copie:
a) di atti e documenti amministrativi che siano pubblici;
b) di atti di natura privata ;
c) gli estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa, considerando "originale"
ogni esemplare stampato di un opera; copie che devono essere presentate ad
una pubblica amministrazione.
L’autenticazione può essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà sottoscritta ma non autenticata, in cui si dichiara che
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la copia di un titolo di studio o di servizio, per esempio, è conforme all’originale.
A tale dichiarazione , che è esente da bollo, va allegata la fotocopia di un
documento di identità.
La copia autenticata ha validità senza limiti di tempo e l'imposta di bollo
rimane quella pagata nella misura vigente al momento dell'autenticazione.
TOPONOMASTICA
Per richiedere l’attribuzione di un numero civico occorre presentare
una istanza all’Ufficio Toponomastica con allegata la planimetria
dell’edificio.
L’apposizione del numero civico può essere a cura del proprietario, qualora non
venga effettuata, vi provvede il Comune.
Per l’attribuzione del nome ad una via possono giungere proposte da parte di
cittadini, le quali saranno valutate da Commissioni preposte.
UFFICIO ELETTORALE
Funzione dell'ufficio elettorale è di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento
degli elenchi degli elettori del Comune di Brindisi, di rilasciare ai cittadini elettori
le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto, di assicurare
l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale.
L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di
Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
Che cosa è e chi rilascia la tessera elettorale?
Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il tradizionale certificato elettorale
è stato sostituito dalla tessera elettorale, un documento a carattere
strettamente personale, che l'elettore utilizza in occasione di tutte le consultazioni
elettorali, anche referendarie, e che deve essere pertanto conservato con la
massima cura.
La tessera è valida per 18 votazioni e viene consegnata direttamente al domicilio
dei nuovi elettori attraverso il servizio postale o tramite incaricati del Comune. In
caso di mancato recapito è possibile ritirare la tessera presso l'ufficio Elettorale.
La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.L'ufficio Elettorale
provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nella tessera elettorale quando si
verifica uno dei seguenti casi, inviando tramite posta un tagliando adesivo di
colore rosa contenenti i dati aggiornati, che il titolare deve applicare sulla tessera
elettorale negli appositi spazi:
- l'elettore cambia residenza nell'ambito del comune
- i confini della vecchia sezione elettorale vengono modificati
- la sede del seggio elettorale viene trasferita in un nuovo edificio
Ai cittadini trasferitisi da altro Comune viene recapitata una nuova tessera e
ritirata quella in loro possesso.
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In caso di deterioramento, smarrimento o furto il cittadino può richiedere un
duplicato della tessera presentando domanda all'ufficio .
L'aggiornamento e il rilascio di nuove tessere avviene con cadenza semestrale
ed in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.
Il rilascio del duplicato della tessera è immediato.
All'indizione delle elezioni, si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni per
richiedere il duplicato della tessera, al fine di evitare inutili code e attese agli
sportelli.
A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo degli scrutatori
e quando?
La domanda d’iscrizione nell’albo degli scrutatori deve essere indirizzata
al Sindaco del Comune di residenza e trasmessa entro il 30 novembre.
A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti
di seggio e quando?
La domanda d’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio deve essere
indirizzata al Sindaco del Comune di residenza e trasmessa entro il 31 ottobre.
I certificati d’iscrizione nelle liste elettorali e i certificati dei diritti politici
vengono richiesti all’Ufficio elettorale
A chi va inoltrata la domanda per l’iscrizione nell’albo dei giudici
popolari e quando?
La domanda d’iscrizione nell’albo dei giudici di pace va inoltrata al
Sindaco del Comune di residenza dai cittadini che hanno i requisiti indicati nel
facsimile di istanza allegata. L’iscrizione viene effettuata ogni due anni (anni
dispari, 2003-2005 etc.) dal 1 aprile al 31 luglio.
Per tutte le procedure relative alle elezioni occorre rivolgersi all’Ufficio
elettorale, sito in piazza Matteotti n. 15
LEVA
Quali sono i compiti dell’ufficio leva comunale?
L'ufficio Leva ha la funzione di gestire gli atti previsti per
l'incorporazione nelle forze armate dei cittadini giuridicamente capaci e
fisicamente idonei; ora però recenti disposizioni normative hanno sospeso
l'obbligo di leva a partire dal 1° gennaio 2005. Poiché trattasi di semplice
sospensione, e non di abolizione, rimane di competenza dell'Ufficio Leva
comunale la procedura relativa alla formazione della lista di leva e la
conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'elenco delle
iscrizioni dei giovani maschi diciassettenni.
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Aggiorna d'ufficio i ruoli matricolari comunali, sulla base delle comunicazioni che
intercorrono fra Comuni in seguito ai movimenti migratori della popolazione
maschile; comunica ai Distretti Militari e alle Capitanerie di Porto le variazioni
anagrafiche e i decessi degli inseriti.
L’Ufficio Comunale Leva è ubicato in piazza Matteotti n. 1.
PENSIONI
I modelli di accertamenti anagrafici relative alle pratiche di pensione
INPDAP su invito d’ufficio vengono sottoscritti presso l’Ufficio pensione
ubicato presso la sede centrale in piazza Matteotti,1.
INFORMATIZZAZIONE
Gli Enti pubblici e i Gestori di pubblici servizi possono accedere alla
nostra banca dati informatiz-zata, purchè siano osservate le condizioni
di sicurezza dei dati e di rispetto della privacy. I privati cittadini
possono richiedere solo elenchi numerativi per fini statistici o di studio .
ACCESSO AI DOCUMENTI
Accesso ai documenti anagrafici
In caso di situazioni giuridicamente rilevanti (contenziosi, ricorsi avverso
provvedimenti
dell’Ufficiale d’Anagrafe, ecc.), il cittadino può accedere agli atti amministrativi
inerenti le pratiche anagrafiche.
Documenti da presentare
• istanza di accesso ai documenti anagrafici indirizzata al dirigente dell’Anagrafe.
Tempi
Il rilascio avviene nel tempo medio di 15 giorni.
Costi
Costi della eventuale riproduzione degli atti.
Accesso agli atti dell’ufficio elettorale
È consentito l’accesso agli atti relativi alle revisioni delle liste elettorali (elenchi
predisposti dalla Commissione Elettorale Comunale, verbali adottati, documenti
relativi a ciascun nominativo e liste generali o di sezione) ed ai verbali degli uffici
elettorali di sezione.
La richiesta si esercita in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale,
al responsabile dell’ufficio Elettorale e Leva.
L’accesso in via informale consente solamente la visione degli atti stessi, previa
identificazione del richiedente.
Quando sia necessario effettuare ulteriori verifiche circa l’accessibilità del
documento da parte del richiedente, o non sia comunque possibile l’accoglimento
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immediato della richiesta in via informale, la richiesta va presentata in forma scritta
al dirigente.
Copia delle liste elettorali può essere rilasciata solo in presenza di una delle
seguenti tre finalità:
di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo;
di studio;
di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Accesso ai documenti
Documenti da presentare
• documento di riconoscimento del richiedente;
• domanda di accesso qualora debba essere avviato il procedimento formale.
Tempi
L’evasione della richiesta informale, ove questa è possibile, è immediata e
gratuita;
il procedimento di accesso formale sarà concluso nel termine massimo di 30 giorni
dalla presentazione della domanda.
Costi
Costi della eventuale riproduzione degli atti.
Per l’accesso alle altre tipologie di documento si rimanda al vigente Regolamento
per l’accesso dei cittadini alle pratiche amministrative.
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TABELLA DEI TEMPI DI ATTESA E DEI PROCEDIMENTI
ANAGRAFE
Attività: Cambio d’indirizzo
Tempi di attesa: 20 minuti
Tempi massimo di procedimenti: 20 giorni
Documenti necessari: Documento di identitá; patenti di guida e libretto di circolazione; per gli
stranieri: permesso di soggiorno/carta di soggiorno.
Attività: Emigrazione in altro comune
Tempi di attesa: 20 minuti
Tempi massimo di procedimenti: 20 giorni salvo particolari esigenze istruttorie
Documenti necessari: Documento di identitá; patenti di guida e libretto di circolazione; per gli
stranieri: permesso di soggiorno/carta di soggiorno.
Attività: Iscrizione all'Aire
Note: È possibile richiedere l'iscrizione all'Aire solo nei casi in cui la permanenza all'estero sia di
durata superiore ai 12 mesi e non nei casi di occupazioni stagionali o quando si tratti di dipendenti
di ruolo dello Stato in servizio all'estero.
(Caso 1) Presso l'Anagrafe del comune di residenza
Tempi di attesa: 30 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: 2 giorni dal ricevimento del modello consolare, necessari per la
definizione del procedimento nel Comune italiano di ultima residenza, salvo particolari esigenze
istruttorie.
Documenti necessari: Documento di identitá;
Note: L'interessato ha l'obbligo di effettuare anche la dichiarazione di trasferimento allo estero al
Consolato entro 90 gg. Si sottolinea inoltre che il procedimento rimane in sospeso in attesa che il
cittadino si rechi al Consolato a rendere la dichiarazione di espatrio e che questo ultimo trasmetta
al Comune il modello consolare.
(caso 2) Presso il Consolato di appartenenza
Tempi di attesa: 30 minuti
Tempi massimo di procedimenti: 3 giorni dal ricevimento del modello consolare, necessari per la
definizione del procedimento nel Comune italiano di ultima residenza, salvo particolari esigenze
istruttorie.
Note: Il cittadino ha, anche in questo caso, l'obbligo di effettuare la dichiarazione di trasferimento
all'estero al Consolato, entro 90 gg.
Attività: Cambio residenza (da altro comune d'Italia o dall'estero)
Tempi di attesa: 40 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: 20 giorni per l’invio della richiesta di nulla osta della cancellazione
al comune di provenienza, che a sua volta puó usufruire di altri 20 giorni per ottemperare alla
richiesta di cancellazione.
Documenti necessari: Documento di identitá; patenti di guida e libretto di circolazione; per gli
stranieri: permesso di soggiorno/carta di soggiorno.
Note: Il tempo di iscrizione anagrafica puó variare secondo i tempi di cancellazione del comune di
provenienza; l'iscrizione, in ogni caso, avrá decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
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Attività: Cambio residenza (da altro comune d'Italia o dall'estero) di cittadini
extra comunitari
Tempi di attesa: 30 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: allo sportello 20 minuti per avviare la pratica;
20 giorni per la la trasmissione al comune di precedente residenza della dichiarazione di iscrizione;
30 giorni per giustificati motivi in caso di accertamento negativo o non sufficientemente positivo;
3 giorni per la registrazione anagrafica, dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione
del comune di precedente residenza.
Documenti necessari: Passaporto o documento equipollente Codice Fiscale; L’esibizione del contratto
di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione; La ricevuta rilasciata dall’ufficio
postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso la domanda di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico;
Qualora i cittadini extracomunitari abbiano fatto domanda di permesso di soggiorno per motivi
familiari, nelle more del suo rilascio, sarà sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta
rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del Permesso di
Soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo sportello unico.
Attività: Cambio residenza (da altro comune d'Italia o dall'estero) di cittadini
comunitari
Tempi di attesa: 30 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: allo sportello 20 minuti per avviare la pratica;
20 giorni per la trasmissione al comune di precedente residenza della dichiarazione di iscrizione;
30 giorni per giustificati motivi in caso di accertamento negativo o non sufficientemente positivo;
3 giorni per la registrazione anagrafica, dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione
del comune di precedente residenza
Documenti necessari: Passaporto o documento equipollente; Codice Fiscale; Documentazione
autentica idonea a dimostrare lo status di familiare, tradotta e legalizzata; Documentazione idonea
a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 7comma 1 lettere a) o b) o c) o d)
del D.lgs.n. 30/2007.
Note: il Cittadino Comunitario deve presentare la documentazione attestante una delle seguenti
condizioni:
a) L’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata.
b) La disponibilità di risorse economiche per se e per i propri familiari, (secondo i criteri di cui
all’art. 29,c.3,lett.b), D.lgs n. 286/1998), nonché la titolarità di un assicurazione sanitaria ovvero
di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.
c) L’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di
formazione professionale e la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 3° Lett. b) D.lgs n. 286/1998, nonché a
titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sanitari.
Attività: Certificazione anagrafica pregressa
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: 5 giorni massimo
Attività: Certificazione anagrafica
Tempi di attesa: 15 minuti massimo Tempi massimo di procedimenti: A vista
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Attività: Autentiche di copia e di firma
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: Documento di identitá;
Note: Si rammenta che per l'autentica di copie é necessario esibire documento originale.
Attività: Variazioni anagrafiche e di stato civile
Tempi di attesa: 40 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente allo sportello
Documenti necessari: documenti atti a comprovare le variazioni richieste.
Attività: Carta d’identità (validitá: 10 anni)
Costo: 5,42 Euro
Tempi di attesa: 30 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: 3 o 4 fotografie per i residenti nei quartieri , recenti formato tessera, mezzo
busto, senza cappello con tratti del viso ben visibili; carta di identitá scaduta o nei 6 mesi precedenti
la scadenza; nel caso di furto o smarrimento la relativa denuncia presentata presso le competenti
autoritá e altro documento di riconoscimento (in mancanza di altro documento di riconoscimento,
sono necessari due testimoni muniti di documento d’identita valido).
Attività: CIE (validitá: 10 anni)
Costo: 20,00 Euro
Tempi di attesa: 30 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: carta di identitá scaduta o nei 6 mesi precedenti la scadenza; nel caso di furto
o smarrimento la relativa denuncia presentata presso le competenti autoritá e altro documento di
riconoscimento (in mancanza di altro documento di riconoscimento,sono necessari due testimoni
muniti di documento d’identita valido).
Note: È possibile convalidare per 10 anni la carta d’identità rilasciata dopo il 26 giugno 2003.
STATO CIVILE
Attività: Richiesta pubblicazione di matrimonio (fase 1)
Tempi di attesa: 15 minuti
Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente presso l'ufficio presentando la necessaria
documentazione.
Documenti necessari: documento di identitá dei nubendi, codici fiscali di entrambi e fissazione
immediata di appuntamento per la firma delle pubblicazioni, salvo i casi per i quali si renda necessaria
l’acquisizione d’ufficio della documentazione presso altri comuni. I cittadini stranieri devono procurarsi
il "nulla osta al matrimonio"rilasciato dalle rispettive autoritá diplomatiche in Italia.
Attività: Firma pubblicazioni (fase 2)
Tempi di attesa: Su appuntamento
Tempi massimo di procedimenti: Massimo 30 minuti
Documenti necessari: Documenti di identitá dei nubendi; codici fiscali di entrambi; una marca da
bollo da Euro 14,62 se ambedue residenti nel comune oppure 2 marche da bollo da Euro 14,62, se
residenti in comuni diversi.
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Attività: Celebrazione del matrimonio civile
Tempi massimo di procedimenti: non oltre i 180 gg dalla scadenza dei termini legali della
pubblicazione.
Documenti necessari: Nessuno
Attività: Rilascio nulla osta per celebrazione matrimonio religioso
Tempi di attesa: 5 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: Allo scadere dei termini legali di pubblicazione (11 giorni) salvo
nubendi in altri comuni;
Documenti necessari: Nessuno
Attività: Correzione su atti di matrimonio ex art. 98 D.p.r 396/2000
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: 10 giorni massimo
Documenti necessari: la documentazione necessaria dipende dal tipo di correzione richiesta e viene
acquisita d'ufficio.
Attività: Atto di riconciliazione ex art. 63 comma 1 lett. g) D.P.R. 396/2000
Tempi di attesa: Massimo 15 minuti per fissare l'appuntamento presso l'ufficio (non tel.) l'appuntamento verrá fissato massimo nei 10 giorni successivi
Tempi massimo di procedimenti: 15 minuti massimo
Documenti necessari: documento di identitá dei coniugi (sia alla fissazione dell'appuntamento che
alla firma dell'atto)
Attività: Trascrizione matrimoni religiosi celebrati a Brindisi
Tempi di attesa: Entro 3 giorni dal ricevimento
Attività: Certificato e/o estratti nascita, matrimonio, decesso
Tempi di attesa: 20 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: Carta di identitá o altro; documento identificativo;oppure delega del diretto
interessato accompagnata da fotocopia del suo documento d'identitá sottoscritta dall'interessato
stesso e puntuale motivazione della richiesta.
Attività: Copie integrali di atti di nascita, matrimonio, decesso
Tempi di attesa: 20 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista o 2 giorni massimo
Documenti necessari: Carta di identitá o altro documento identificativo;oppure delega del diretto
interessato accompagnata da fotocopia del suo documento d'identitá sottoscritta dall'interessato
stesso e puntuale motivazione della richiesta.
Attività: Rilascio certificati e/o estratti per posta o via fax
Tempi massimo di procedimenti: 3 giorni massimo
Documenti necessari: Richiesta scritta motivata;Copia della carta di identitá o altro documento di
riconoscimento.
Attività: Certificato di stato civile minori fino a 15 anni al fine dell'espatrio
Tempi di attesa: 20 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: Il certificato va richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la potestà
senatoriale sul minore. Il certificato non costituisce documento d'identitá o di riconoscimento e va
perfezionato, ai fini dello espatrio presso la Questura, che provvede agli adempimenti di propria
competenza. Il documento è valido 5 anni, scade comunque con il compimento 15° anno di etá.
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Attività: Atto di nascita
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: Attestazione di nascita; Documento di identitá.
Note: la denuncia deve essere fatta entro 10 gg. dalla nascita;
Attività: Riconoscimento prenatale ex art. 44 D.P.R. 396/2000
Tempi di attesa: Fase 1: presentazione personale degli interessati per fissare l'appuntamento per
la firma dell'atto max 15 minuti;
Attività: Riconoscimento prenatale ex art. 44 D.P.R. 396/2000
Tempi di attesa: Fase 1: presentazione personale degli interessati per fissare l'appuntamento per
la firma dell'atto max 15 minuti;
Fase 2: firma dell'atto
Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente su appuntamento
Documenti necessari: Carta di identitá o altro documento identificativo; oppure delega del diretto
interessato accompagnata da fotocopia del suo documento d'identitá sottoscritta dall'interessato
stesso e puntuale motivazione della richiesta.
Attività: Correzioni su atti di nascita ex art. 98 D.P.R. 396/2000
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: 15 giorni massimo
Documenti necessari: La documentazione necessaria dipende dal tipo di correzione richiesta e viene
acquisita d'ufficio.
Attività: Trascrizione decreto cambio nome e cognome
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: Su appuntamento
Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; decreto di cambio
nome e cognome rilasciato dal Commissariato del Governo.
Attività: Scelta esatta indicazione del proprio prenome ex art. 36 D.P.R. 396/2000
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: 15 giorni massimo
Documenti necessari: Documento di identitá o altro documento di riconoscimento.
Attività: Sentenze di riconoscimento giudiziario o disconoscimento e cambio sesso
Tempi di attesa: 15 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: 15 giorni massimo
Documenti necessari: Documento di identitá o altro documento di riconoscimento; Sentenza.
Attività: Giuramento e Trascrizione decreto conferimento Cittadinanza italiana
Tempi di attesa: Su invito
Tempi massimo di procedimenti: 30 minuti massimo
Documenti necessari: documento di identitá; n. 1 Marca da bollo Euro 14,62.
Attività: Accoglimento denunce di dichiarazione di morte avvenute nel comune
di Brindisi e seguente rilascio permesso di seppellimento
Tempi di attesa: Immediatamente
Tempi massimo di procedimenti: 10/20 minuti massimo
Documenti necessari: Constatazione di morte; Accertamento di morte; Dichiarazione di morte;
Scheda Istat.
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LEVA
Attività: Consegna congedo
Tempi di attesa: Su invito
Tempi massimo di procedimenti: Immediatamente
Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; invito.
Attività: Registrazione e firma congedo in possesso dell'interessato
Tempi di attesa: 10 minuti massimo
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento;
Attività: Aggiornamento ruoli
Tempi di attesa: Su invito
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; cartolina invito
e documentazione richiesta con invito.
Attività: Consegna certificati di riforma Esiti di leva
Tempi di attesa: Su invito
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento; cartolina invito.
Attività: Richiesta Certificato iscrizione nelle liste di leva
Tempi di attesa: Su invito
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento;
Attività: Esiti di leva
Tempi di attesa: Su invito
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Documenti necessari: documento di identitá o altro documento di riconoscimento;
TOPONOMASTICA
Attività: Richiesta di numerazione civica
Tempi massimo di procedimenti: 3 giorni massimo
Documenti necessari: Richiesta con allegata planimetria dello stabile
Attività: Denominazione vie
Tempi massimo di procedimenti: 30 giorni
Documenti necessari: Richiesta
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ELETTORALE
Attività: Scrutatori (Nuove Iscrizioni)
Attività: Emigrazioni
Tempi massimo di procedimenti: h 0,10
Note: Come per legge
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,15
Note: Tempi revisione dinamica
Attività: Pesidenti di Seggio (Cancellazioni)
Attività: Decessi
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10
Note: Tempi revisione dinamica
Tempi massimo di procedimenti: h 0,10
Note: Come per legge
Attività: Perdita Cittadinanza Italiana
Attività: Pesidenti Di Seggio (Cancellazioni)
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,15
Note: Tempi revisione dinamica
Tempi massimo di procedimenti: h 0,10
Note: Come per legge
Attività: Cancellazini Irreperibilità
Attività: Scrutatori (Cancellazioni)
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10
Note: Revisione semestrale
Tempi massimo di procedimenti: h 0,10
Note: Come per legge
Attività: Cencellazioni D’ufficio
Attività: Giudici Popolari
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10
Note: Revisione dinamica
Tempi massimo di procedimenti: h 0,15
Note: Come per legge
Attività: Liste Aggiunte
Attività: Corrispondenza Altri Enti
Tempi massimo di procedimenti: h. 1,00 per lista
aggiunta
Note: Revisione dinamica
Attività: Leva semestrale
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,20
Note: Revisione semestrale
Tempi massimo di procedimenti: Entro 24 ore
dalla richiesta
Note: Entro 24 ore dal ricevimento dalla richiesta
Attività: Rilascio certificati con diritti
Attività: Cambi Abitazione Senza C.A.
Attività: Cambi Abitazione
Tempi massimo di procedimenti: h 0,10
Note: Revisione dinamica
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Note: A vista
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10
Note: Revisione dinamica
Attività: Rilascio certificati richiesta Enti
Attività: Cambiamenti Status
Tempi massimo di procedimenti: immediato
Note: immediato (Fax)
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10
Note: Tempi revisione dinamica
Attività: Rilascio certificati candidatura
Attività: Ristampa Liste Elettorali
Tempi massimo di procedimenti: A vista
Note: A vista
tempi massimo di procedimenti: h. 10,00 per
copia lista riferita a n° 80 sezioni
Attività: Raccolta E Rilascio Certificazione
Sottoscrittori Liste
Attività: Statistiche
Tempi massimo di procedimenti: Entro 12 ore
dalla richiesta
Note: Entro 48 ore dalla richiesta
Attività: Verbali Resp. Uff. Ele.
Attività: Presidenti Seggio (Nuove Iscrizioni)
Tempi massimo di procedimenti: h. 4,00
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,10
Tempi massimo di procedimenti: h. 0,40
Attività: Atti Deliberativi - Determine
Tempi massimo di procedimenti: h 0,10
Note: Come per legge
41
INDICE
Premessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Validità della carta ed impegni per la qualità dei servizi
Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Servizi Demografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sedi degli uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Schede informative:
avere un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
avere una famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiarazione di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
essere cittadino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anagrafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dove si dichiara il cambio di domicilio e di residenza . . . . . . . . .
dove si richiede la carta d’identità e documenti di identità . . . . . .
che cosa è l’autocertificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dove e chi autentica la firma o una copia di un documento. . . . . .
dove si richiede l’attribuzione di numero civico
o l’intitolazione di una via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quale funzioni ha l’ufficio elettorale? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a chi va inoltrata la domanda per scrutatore e presidente di seggio .
leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
informatizzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cosa occorre per avere l’accesso ai documenti . . . . . . . . . . . .
tabella dei tempi di attesa e dei procedimenti . . . . . . . . . . . . .
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pag.
pag.
pag.
pag.
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pag.
1
3
5
6
9
11
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pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
12
15
16
17
19
19
23
26
30
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31
31
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33
33
33
35
Scarica

carta dei servizi:Carta dei servizi