21.4.2015 I N F O R M A Z I O N I I M P O R TA N T I PE R I B E N E F I C I A R I D I U N A R E N D I TA PE A N Decisione sulle prestazioni Inhalt Decisione sulle prestazioni 1 Domanda definitiva 1 Verifica della decisione sulle prestazioni 2 Contributo di risparmio LPP 3 AVS3 Guadagno consentito 4 Guadagno in eccesso 5 Obbligo di notifica e certificato di vita 6 Saldo vacanze e saldo ore supplementari 6 Rendite estere 7 Incapacità lavorativa dovuta a malattia 8 Incapacità lavorativa dovuta a infortunio 9 Coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali 10 Versamento delle rendite 10 Assicurazione contro gli infortuni 11 Assegni familiari (assegni per figli o assegni di formazione) 11 Pensionamento anticipato e pilastro 3a 11 Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP 13 Siamo lieti di trasmetterle la decisione sulle prestazioni alla quale trova allegato un opuscolo con informazioni importanti sulle prestazioni della Fondazione FAR. Per ulteriori ragguagli la preghiamo di rivolgersi alla persona responsabile della sua pratica (cfr. biglietto da visita). Domanda definitiva Se è d’accordo con la decisione sulle prestazioni, la preghiamo di compilare il modulo «Domanda definitiva» e di chiedere al suo datore di lavoro di confermare la data dell’uscita dalla ditta. Se è disoccupato deve fornirci, anziché la conferma del datore di lavoro, la conferma di annullamento della sua pratica da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione. Se sposta il domicilio all’estero, deve inviarci una conferma di partenza rilasciata dal Comune e il suo indirizzo completo all’estero, oltre a un eventuale indirizzo di contatto in Svizzera. Infine può rispedire il modulo compilato e firmato all’Ufficio di pagamento FAR utilizzando la busta-risposta allegata. Le segnaliamo che le prestazioni sono state calcolate in base ai dati attualmente disponibili. Se questi dovessero cambiare entro la data d’inizio della rendita (segnatamente in caso di lavoro a tempo parziale, impieghi stagionali e impieghi attraverso ditte di fornitura di personale a prestito) può rendersi necessario un adeguamento. Prima dell’inizio della rendita non è consentito prendere un congedo non pagato o sciogliere anticipatamente il rapporto di lavoro. Chi non rispetta questa regola rischia la revoca della decisione sulle prestazioni. 1 Verifica della decisione sulle prestazioni Contributo di risparmio LPP Se non è d’accordo con la decisione sulle prestazioni o con l’importo di singole prestazioni, può chiedere entro un termine di 30 giorni il riesame da parte della Commissione Ricorsi del Consiglio di fondazione FAR. Il contributo di risparmio LPP (18% del salario coordinato) viene stabilito in base al salario determinato per il calcolo della rendita. Le riduzioni della rendita comportano una riduzione proporzionale del contributo di risparmio LPP. La domanda deve essere motivata e presentata in forma scritta. Ad essa vanno allegati in copia tutti i documenti a comprova delle motivazioni. Se non è più affiliato a una cassa pensione, il contributo è versato alla Fondazione istituto collettore LPP. Nell’allegato al presente opuscolo trova maggiori informazioni sulle possibilità di mantenere l’assicurazione e sui relativi costi. La domanda di verifica va spedita a: Fondazione FAR Direzione Obstgartenstrasse 19 8006 Zurigo AVS Se è domiciliato in Svizzera, deve annunciarsi alla cassa di compensazione come persona senza attività lucrativa per evitare lacune contributive. I contributi sono a suo carico. Se sua moglie esercita ancora un’attività lucrativa, è possibile che lei sia esonerato dall’obbligo contributivo. Si informi presso la cassa di compensazione. Per percepire una rendita di vecchiaia AVS, le persone domiciliate in Svizzera devono inoltrare la richiesta 3-4 mesi prima del raggiungimento dell’età AVS alla cassa di compensazione. Gli assicurati domiciliati all’estero trovano tutte le informazioni necessarie al sito www.avs-ai.info. 2 3 Guadagno consentito Nella decisione sulle prestazioni, alla voce Guadagno consentito per anno civile (= da gennaio a dicembre), è indicato il guadagno che può conseguire oltre alla rendita PEAN. Per le frazioni d’anno all’inizio e alla fine della rendita PEAN, il guadagno consentito va calcolato proporzionalmente (pro rata). Per quanto concerne il guadagno consentito, si distingue tra lavoro nel settore dell’edilizia principale (= occupazione sottoposta al CCL PEAN con obbligo di pagare i contributi PEAN) e lavoro al di fuori del settore dell’edilizia principale, come servizio di portineria o attività in un’azienda agricola (senza obbligo di pagare i contributi PEAN). Se prima dell’inizio della rendita ha conseguito un guadagno accessorio per più di tre anni, può continuare a conseguirlo nella stessa misura anche come beneficiario di una rendita PEAN oltre al guadagno consentito. Il rispettivo importo è indicato nella decisione sulle prestazioni. Il guadagno consentito equivale sempre al salario lordo (salario AVS o prestazioni assicurative versate in sostituzione del salario, in particolare indennità giornaliere di un’assicurazione malattie o infortuni, nonché proventi da attività lucrative all’estero), compresa la 13a mensilità, le indennità per vacanze e giorni festivi, oppure il reddito da attività lucrativa indipendente sottoposto all’obbligo contributivo AVS. Se, nell’esercizio di un’occupazione entro i limiti del guadagno consentito, il beneficiario di una rendita PEAN si ammala o si infortuna, nella relativa notifica all’assicurazione occorre indicare che percepisce una rendita PEAN. Il controllo del guadagno consentito è effettuato all’inizio di ogni anno per l’anno appena concluso. 4 Guadagno in eccesso Se, in quanto beneficiario di una rendita PEAN, supera il guadagno consentito, deve restituire le rendite già percepite nella seguente misura (art. 24 cpv. 2a/b e cpv. 3 Regolamento PEAN): Prima infrazione: rimborso pari al guadagno in eccesso (= differenza tra il guadagno consentito e quello effettivamente conseguito) Seconda infrazione: rimborso pari al guadagno in eccesso, più soppressione di una mezza rendita PEAN mensile Dalla terza infrazione: rimborso pari al guadagno in eccesso, più soppressione di una rendita PEAN mensile Se il beneficiario consegue un guadagno da occupazioni soggette e non soggette al CCL PEAN, il guadagno in eccesso viene calcolato come segue: Se la somma di tutte le entrate supera il guadagno consentito per attività sottoposte al CCL PEAN, si configura un caso di guadagno in eccesso. Se le entrate da attività non sottoposte al CCL PEAN superano il guadagno consentito per attività al di fuori del settore dell’edilizia principale, si configura pure un caso di guadagno in eccesso. Se necessario, per determinare l’importo da restituire, vengono sommati entrambi gli importi eccedenti. Chi lavora in nero perde qualsiasi diritto alle prestazioni della Fondazione FAR per l’intera durata della rendita (art. 24 cpv. 1 Regolamento PEAN). Eventuali rendite già corrisposte vanno restituite. 5 Obbligo di notifica e certificato di vita La preghiamo di comunicare all’Ufficio di pagamento FAR qualsiasi cambiamento della sua situazione personale, in particolare: • cambiamento di domicilio • In caso di trasferimento in un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione, la Fondazione FAR deve detrarre l’imposta alla fonte dalla sua rendita. • inizio, fine o modifiche di prestazioni assicurative oppure di rendite svizzere o estere (notifica con i rispettivi giustificativi) • cambiamento del recapito per il pagamento (notifica scritta!) Rendite estere Se nella sua vita professionale ha lavorato all’estero e pagato contributi a un’assicurazione sociale estera, ha probabilmente diritto a una rendita di vecchiaia del Paese in questione prima del compimento dei 65 anni di età. Se si è ammalato o infortunato all’estero, è probabile che abbia diritto a una rendita di invalidità estera. La preghiamo vivamente di informarci al più presto su un diritto attuale o futuro a una rendita, al fine di lasciarci tempo a sufficienza per appurare se queste prestazioni devono essere detratte dalla sua rendita PEAN. Se non ci informa per tempo, rischia di doverci restituire prestazioni indebitamente percepite. • matrimonio o divorzio Ogni anno riceve un certificato di vita che la preghiamo di far compilare dal Comune di domicilio e di rispedire all’Ufficio di pagamento FAR. Saldo vacanze e saldo ore supplementari Se nei sei mesi precedenti l’inizio della rendita PEAN le vengono pagate vacanze non effettuate o ore supplementari non compensate e se il relativo importo è superiore a un salario mensile o al normale orario di lavoro mensile convenuto contrattualmente, l’inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati (art. 13 cpv. 3 Regolamento PEAN). Le raccomandiamo di ridurre il saldo vacanze o il saldo ore supplementari in modo tale che alla data prevista per l’inizio della rendita le rimangano al massimo 21 giorni di vacanza oppure 176 ore di vacanza o ore supplementari. 6 7 Incapacità lavorativa dovuta a malattia Incapacità lavorativa dovuta a infortunio Secondo l’art. 18 cpv. 1 Regolamento PEAN, le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie ad altre prestazioni legali o contrattuali. Questo principio si applica anche alle prestazioni delle assicurazioni di indennità giornaliera in caso di malattia (art. 18 cpv. 2 Regolamento PEAN). Secondo l’art. 18 cpv. 1 Regolamento PEAN, le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie ad altre prestazioni legali o contrattuali. Questo principio si applica anche alle prestazioni delle assicurazioni di indennità giornaliera in caso di infortunio (art. 18 cpv. 2 Regolamento PEAN). Se la malattia di cui soffre perdura, continua a percepire le indennità giornaliere di malattia e il suo datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro. Nemmeno lei può disdirlo. Se lo facesse, rischierebbe di non poter più far valere il suo diritto nei confronti dell’assicurazione. Se è inabile al lavoro a seguito di un infortunio, ha diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni (generalmente la Suva). La Suva ha l’obbligo di versare le prestazioni fino alla chiusura dell’infortunio, ossia fino a quando lei ritrova la piena capacità lavorativa o fino a quando le viene concessa una rendita di invalidità. A questo proposito rileviamo che le indennità giornaliere di malattia sono notevolmente più elevate di una rendita della Fondazione FAR. Di conseguenza avrà diritto a una rendita PEAN soltanto quando questa risulterà superiore alle indennità giornaliere di malattia (ovvero quando lei avrà recuperato parzialmente o totalmente la capacità lavorativa) o quando avrà percepito il numero massimo di indennità giornaliere. La preghiamo di informarci regolarmente sul decorso della malattia, in particolare su un’eventuale guarigione, un cambiamento del grado di incapacità lavorativa o una richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI). Se la sua malattia perdura da oltre sei mesi, è tenuto a presentare una richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI). Il fatto di percepire una rendita PEAN non l’autorizza a rinunciare a eventuali prestazioni dell’AI a scapito della Fondazione FAR. Se alla data prevista per il pensionamento anticipato, lei dovesse ancora essere totalmente o parzialmente inabile al lavoro, dovremmo dedurre l’importo delle indennità giornaliere dalla sua rendita PEAN. Di conseguenza avrà diritto a una rendita PEAN soltanto quando questa sarà superiore alle indennità giornaliere della Suva e quando l’incapacità lavorativa sarà inferiore al 100 per cento. La preghiamo di informarci regolarmente sul decorso dell’infortunio, in particolare se il caso viene chiuso, se le viene concessa una rendita o in caso di cambiamenti del grado di incapacità lavorativa. Se le viene concessa una rendita della Suva, a partire da un grado di invalidità del 40 per cento ha diritto in linea di principio a una rendita di invalidità dell’AI e della sua cassa pensioni. Se le viene concessa una rendita di invalidità dell’AI, in linea di principio ha diritto a una rendita di invalidità della sua cassa pensioni. 8 9 Coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali Secondo l’art. 18 Regolamento PEAN, le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie a tutte le altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Se percepisce rendite di invalidità da meno di tre anni nel periodo antecedente il pensionamento anticipato, queste le vengono dedotte dalla rendita PEAN. La rendita PEAN viene calcolata in base al salario che guadagna o che ha guadagnato per un impiego a tempo pieno senza invalidità. Se percepisce rendite di invalidità da più di tre anni, la rendita PEAN viene calcolata in base al salario che guadagna per il lavoro a tempo ridotto o a prestazioni ridotte. Se la somma delle rendite di invalidità e della rendita PEAN supera la rendita PEAN massima (= 2,4 volte la rendita AVS semplice massima), la rendita PEAN viene limitata in modo tale che la somma di tutte le rendite non risulti superiore alla rendita PEAN massima. Versamento delle rendite Le rendite sono versate il 25 del mese in cui sono dovute, esclusivamente su un conto bancario o postale in Svizzera, anche in caso di domicilio all’estero. 10 Assicurazione contro gli infortuni Dalla fine del suo rapporto di lavoro non è più assicurato contro gli infortuni. Deve pertanto chiedere alla sua cassa malati di includere gli infortuni nella sua assicurazione di base. Assegni familiari (assegni per figli o assegni di formazione) La Fondazione FAR non versa assegni per figli né assegni di formazione. In linea di principio hanno diritto agli assegni familiari soltanto le persone con un’attività lucrativa. In casi particolari (reddito basso) possono averne diritto anche persone senza attività lucrativa. Chieda in Comune qual è la regolamentazione vigente nel suo Cantone di domicilio. Pensionamento anticipato e pilastro 3a In linea di principio dalla data del pensionamento anticipato non si possono più effettuare versamenti nel pilastro 3a. Se oltre alla rendita lei consegue un reddito da attività lucrativa, può in via eccezionale effettuare versamenti nel pilastro 3a fino a un certo importo. Per maggiori informazioni può rivolgersi all’istituto presso cui ha il conto 3a o all’autorità fiscale competente. 11 A L L E G ATO Possibilità di mantenere l’assicurazione LPP Se può rimanere affiliato alla cassa pensioni del suo ultimo datore di lavoro, i contributi di risparmio LPP indicati nella decisione sulle prestazioni sono versati una volta all’anno dalla Fondazione FAR direttamente alla cassa pensioni. Le casse pensioni propongono diverse opzioni per continuare l’assicurazione: • Mantenimento dell’assicurazione di risparmio senza assicurazione di rischio o altri costi: viene mantenuta solo l’assicurazione di risparmio. Con questa opzione non paga l’assicurazione di rischio né costi amministrativi e simili. • Mantenimento dell’assicurazione di risparmio e dell’assicurazione di rischio e/o addebito di altri costi: la Fondazione FAR versa i contributi di risparmio e i contributi di rischio e/o altri costi (ad es. costi amministrativi) alla cassa pensioni e detrae i costi supplementari dalla sua rendita PEAN. I costi supplementari variano a seconda della cassa pensioni e possono ammontare a diverse migliaia di franchi all’anno. Chieda alla sua cassa pensioni se è possibile mantenere l’assicurazione di rischio e se vengono addebitati altri costi. Chiarisca eventualmente se è opportuno mantenere questa assicurazione. 13 Se non può rimanere affiliato alla cassa pensioni del suo ultimo datore di lavoro, può scegliere una delle seguenti tre opzioni: 1. Fondazione istituto collettore LPP La sua cassa pensioni trasferisce la componente obbligatoria del suo capitale alla Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera tedesca, Piano di previdenza WO: IBAN CH16 0900 0000 2549 6891 7 (Postfinance). Varianti per la parte sovraobbligatoria • Di regola anche la componente sovraobbligatoria può essere versata alla Fondazione istituto collettore LPP per ottimizzare la rendita di vecchiaia ordinaria a partire da 65 anni nei termini previsti dal regolamento. Se sceglie questa opzione, le raccomandiamo di chiarire bene i dettagli con la Fondazione istituto collettore LPP. • La componente sovraobbligatoria le viene accreditata su un conto o una polizza di libero passaggio (a seconda di quanto previsto dal regolamento della cassa pensioni). Una volta all’anno la Fondazione FAR versa all’istituto collettore i contributi di risparmio dovuti. Condizioni • Capitale e contributi versati dalla Fondazione FAR remunerati al tasso d’interesse minimo LPP. • Costi annui pari al 5.2% del salario coordinato. Anche questi costi amministrativi sono versati dalla Fondazione FAR all’istituto collettore e detratti dalla sua rendita FAR. • Fino a sei mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria è possibile optare per il versamento del capitale (se non già concordato con la cassa pensioni). 14 2. Conto o polizza di libero passaggio (a seconda di quanto previsto dal regolamento della cassa pensioni) Il suo capitale LPP viene accreditato su un conto o su una polizza di libero passaggio. Per motivi di ordine fiscale la Fondazione FAR non può accreditare i contributi di risparmio LPP a suo carico su conti o polizze di libero passaggio. Anche per questa opzione i contributi di risparmio LPP vengono dunque versati all’istituto collettore. Condizioni • Capitale e contributi versati dalla Fondazione FAR remunerati al tasso d’interesse minimo LPP. • Costi annui pari al 5.2% del salario coordinato. Anche questi costi amministrativi sono versati dalla Fondazione FAR all’istituto collettore e detratti dalla sua rendita FAR. • Se per i contributi di risparmio versati dalla Fondazione FAR all’istituto collettore ha optato per il versamento del capitale (opzione capitale), al compimento del 65° anno di età le viene versato in contanti il totale dei contributi, maggiorato degli interessi. Altrimenti le viene versata una «minirendita». Svantaggio: a parità di costi amministrativi il suo capitale nel conto o nella polizza di libero passaggio viene remunerato con il normale tasso d’interesse bancario (più basso rispetto a quello previsto dalla LPP). 15 3. Versamento del capitale con il pensionamento anticipato (a seconda di quanto previsto dal regolamento della cassa pensioni) Al momento del pensionamento anticipato le viene versato il suo intero capitale LPP. Anche in questo caso i contributi di risparmio LPP a carico della Fondazione FAR vengono versati all’istituto collettore. Condizioni • Capitale e contributi versati dalla Fondazione FAR remunerati al tasso d’interesse minimo LPP. • Costi annui pari al 5.2% del salario coordinato. Anche questi costi amministrativi sono versati dalla Fondazione FAR all’istituto collettore e detratti dalla sua rendita FAR. • Se per i contributi di risparmio versati dalla Fondazione FAR all’istituto collettore ha optato per il versamento del capitale (opzione capitale), al compimento del 65° anno di età le viene versato in contanti il totale dei contributi, aumentato degli interessi. Altrimenti le viene versata una «minirendita». Per maggiori informazioni (anche in italiano e francese) può rivolgersi direttamente alla Fondazione istituto collettore LPP: Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera tedesca Weststrasse 50 8036 Zurigo Telefono 044 268 23 01 16