ISTITUTO PROFESSIONALE SASSETTI-PERUZZI Sede coordinata di Scandicci A.S. 2013-14 Classe IIIA1 Attività di codocenza nell’ambito dei percorsi di IeFP Economia aziendale e Diritto ed economia Prof.ssa Amalia Apuleo Prof.ssa Nicoletta Grossi E’ doveroso precisare quanto segue: il presente documento tratta l’argomento senza alcuna pretesa di completezza o esaustività, ma solo in modo funzionale allo svolgimento delle lezioni alla classe IIIA1 La tutela del turista nell’acquisto di pacchetti turistici La disciplina alla luce del nuovo Codice del turismo ( Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo o Codice del turismo) Breve excursus normativo • L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 • Direttiva CEE n. 314/1990 concernente i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso” • D. lgs. n. 111/95 attuazione della Direttiva CEE n. 314/1990 concernente i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso” • D. lgs. n. 206/2005, Codice del consumo (articoli da 82 a 100) • D. lgs. n. 79/2011, Codice del turismo, (articoli da 32 a 51) e successive modificazioni Perché un nuovo codice? - riordinare e semplificare complessa e frammentata una situazione normativa - garantire maggiore tutela al turista - stimolare la riqualificazione dell’offerta turistica - aggiornare la disciplina tenendo conto dell’evoluzione sociale e tecnologica e dei problemi emersi negli anni (pacchetti turistici venduti a distanza: telefono, fax, internet) - In particolare il codice del turismo introduce maggiori garanzie per il turista contro danni e truffe Un consumatore speciale Il turista è un consumatore di tipo speciale, un consumatore non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono durante la vacanza in un luogo lontano dalla sua dimora abituale e generalmente incline a subire disservizi pur di non perdere il poco tempo a disposizione per rilassarsi e divertirsi. Definizione di pacchetto turistico (viaggio tutto compreso) (art. 34 cod. tur.) Il contratto di pacchetto turistico è quello che, avente per oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e le crociere turistiche, è il risultato della combinazione di almeno due dei seguenti elementi – il trasporto, l’alloggio e servizi turistici non strettamente accessori rispetto al trasporto e all’alloggio, ma che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, una parte significativa del pacchetto turistico – se sono offerti in vendita a un prezzo forfettario. Novità: • Comprende le crociere turistiche • Non contiene il riferimento alla durata superiore alle 24 ore o comprendente una notte (quindi anche l’attività escursionistica). Dunque possono essere considerati pacchetti anche le gite di un giorno purché siano presenti almeno due elementi tra: trasporto, alloggio, servizi accessori che costituiscano parte significativa del pacchetto per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista. Ad esempio: rientrano nel concetto di “viaggio tutto compreso” Proposte tipiche del villaggio turistico Visite guidate alloggio Attività sportive animazione Non rientrano nella fattispecie del “viaggio tutto compreso” Le combinazioni tra soggiorno e trasporto nelle quali il trasporto si limita al servizio di transfer tra l’aeroporto e l’albergo (elemento puramente accessorio) I soggetti coinvolti Organizzatore di viaggio colui che organizza il pacchetto turistico attraverso la combinazione dei vari servizi o che rende possibile la loro combinazione autonoma da parte del turista attraverso un sito web Intermediario è colui che vende e si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici dietro il pagamento di un corrispettivo forfettario e servizi turistici disaggregati Turista È il diretto acquirente del pacchetto turistico, o chi subentra al contraente originario quale cessionario del contratto, ovvero può rivestire il ruolo di persona nominata o da nominare per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare , senza remunerazione, un pacchetto. Il contratto di viaggio lega il turista all’organizzatore di viaggi e/o all’intermediario di un pacchetto turistico. Obblighi del turista: - Pagare il prezzo concordato - Usare diligenza per consentire alla controparte di dare esecuzione al contratto Obblighi dell’organizzatore e dell’intermediario: - Dare precise e chiare informazioni - Dare esatta esecuzione al servizio rispettando il contenuto del contratto - Assistere il turista in tutte le fasi del contratto • Il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve avere FORMA SCRITTA e deve essere redatto in termini chiari e precisi. • La forma scritta non è richiesta ai fini della validità del contratto, ma per adempiere all’obbligo di dare un’informazione scritta al turista • Al turista deve essere consegnata una copia del contratto, sottoscritto dalle due parti • Nella prassi le due parti appongono le loro firme sui moduli contrattuali • Nell’acquisto di un pacchetto turistico su internet , il venditore può inviare il documento cartaceo oppure un documento informatico su cui sia stata apposta la firma elettronica Contenuto del contratto (art. 36) • Dati relativi alle due parti • Esatta descrizione dei servizi turistici (destinazione, durata, data d’inizio e di fine, itinerario, escursioni, eventuali accompagnatori, mezzi di trasporto, indicazioni sulla struttura ricettiva) • Costi del pacchetto turistico (importo non superiore al 25% del prezzo da versarsi all’atto della prenotazione e termine entro il quale versare l’importo del saldo) • Elementi relativi alle garanzie e alle forme di tutela del turista (estremi copertura assicurativa obbligatoria ed eventuali ulteriori polizze, termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto) • Elementi relativi alle variazioni soggettive ed oggettive (es. il termine entro il quale deve essere avvertito il turista dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo di partecipanti eventualmente previsto, eventuali spese a carico del turista in caso di cessione del contratto ad un terzo) Il legislatore ha posto particolare attenzione alla tutela del cliente e al suo diritto a ricevere informazioni dettagliate e chiare • Fornire informazi oni chiare e dettagliat e • Opuscolo informativo • Divieto di fornire informazioni ingannevoli Le informazioni Al momento delle trattative o comunque prima della conclusione del contratto o eventualmente contestualmente alla sua stipula l’organizzatore del viaggio o l’intermediario devono fornire al turista in forma scritta tutte le informazioni in materia di: • passaporto o di visto • obblighi sanitari • formalità burocratiche necessarie per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. Queste informazioni sono necessarie perché in base ad esse il cliente potrebbe decidere di non acquistare il pacchetto (es. per non sottoporsi ad una vaccinazione oppure per mancanza del tempo necessario per ottenere il passaporto) Altre informazioni devono essere fornite prima della partenza o contestualmente se la partenza è immediata *orari, località di sosta intermedia e coincidenze *generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario, ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà * recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali * per i viaggi e i soggiorni di minorenni all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con i responsabili locali del soggiorno * la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente malattia Divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto Il codice del turismo prevede la predisposizione e il contenuto dell’OPUSCOLO INFORMATIVO . L’opuscolo informativo è lo strumento che descrive e pubblicizza il pacchetto turistico e su di esso il turista può basare la sua decisione di acquisto. Deve contenere notizie chiare e dettagliate per permettere al turista di decidere con consapevolezza. Le informazioni e i materiali informativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica sono parificati all’opuscolo informativo. La responsabilità nella vendita dei pacchetti turistici Responsabilità da mancato o inesatto adempimento Danno alle Danno alle Danno da persone cose vacanza (danno rovinata biologico) Importante novità’ Danno da vacanza rovinata Danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irreperibilità dell’occasione perduta (si intende come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata; si intende come un pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dal non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative) La sentenza della Corte di Cassazione n. 7256 dell’ 11 maggio 2012 sottolinea che: Per essere risarcibile la lesione deve superare una soglia minima di tollerabilità e attribuisce al giudice la competenza a valutare se l’interesse del turista a godere della vacanza sia stato pregiudicato superando la soglia di tollerabilità. Ma chi è tenuto a risarcire i danni? L’organizzatore e l’intermediario sono responsabili entrambi, secondo le rispettive responsabilità. Si parla di responsabilità disgiunta. Il tour operator risponde di qualsiasi pregiudizio causato al turista per difetto di organizzazione o per esecuzione diretta di un servizio turistico. L’intermediario risponde solo dei danni derivanti dalla sua attività (es. errata compilazione di un biglietto o mancato acquisto del pacchetto prescelto) Se l’inadempimento del contratto deriva dal comportamento di altri prestatori di servizi turistici (per esempio, l’albergatore o la compagnia aerea) o l’organizzatore o l’intermediario è tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. L’organizzatore o l’intermediario possono evitare di essere condannati al risarcimento dei danni patiti dal turista se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile: * al turista * al fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile * ad un caso fortuito o forza maggiore Le assicurazioni Il codice del turismo prevede l’obbligo per l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici di stipulare una polizza assicurativa obbligatoria che indennizzi il viaggiatore per eventuali danni alla persona, alle cose e danni da vacanza rovinata. Gli estremi devono essere inseriti nel contratto. NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE Obbligo dell’organizzatore e dell’intermediario di inserire nel contratto di viaggio anche gli estremi delle altre polizze assicurative concordate con il turista. Tali polizze sono di diverso tipo, le prestazioni che, in genere, forniscono: • Assistenza sanitaria (es. consulenza medica, trasporto in ambulanza, medicinali, ricoveri) • Anticipo delle spese di prima necessità ( es. spese legate ad infortunio, malattia, rapina, mancata consegna del bagaglio) • Rientro anticipato in casi di grave necessità ( morte di un congiunto) • Assicurazione bagagli (in caso ad esempio di furto, rapina, perdita) • Assistenza all’autovettura (es. in caso di furto, guasto, incidente Importante tutela del turista: le agenzie di viaggio on line sono equiparate a quelle tradizionali diventando responsabili per le ipotesi di risarcimento dei danni derivanti da non corrispondenza fra i servizi promessi e quelli effettivamente resi al cliente Fondo Nazionale di Garanzia • Opera presso il dipartimento del turismo della presidenza del consiglio dei ministri • Ha lo scopo di consentire, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o organizzatore del viaggio, il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore. • Il Fondo interviene solamente per i pacchetti turistici venduti, anche via Internet, con contratti stipulati in Italia da un’agenzia Il competente autorizzata dall’Autorità • Non interviene quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o da operatori non in possesso di regolare autorizzazione RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - Aumento del prezzo concordato in misura eccedente il 10% - Modifica in modo significativo di 1 o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico In questi casi il turista ha diritto: - ad un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza qualora il secondo pacchetto abbia un valore inferiore oppure - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta Al turista che, prima della partenza, receda dal contratto al fuori delle ipotesi sopra elencate saranno addebitati: • il costo individuale di gestione pratica • la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura • Si tratta in genere di una somma pari ad una certa percentuale del valore del pacchetto. Questa somma è tanto più alta quanto è più vicino al giorno della partenza