Il sistema delle fonti del
diritto del lavoro
e la contrattazione collettiva come
fonte
Diversa incidenza e interferenza delle
fonti nei vari settori del diritto del
lavoro (in senso ampio)

Nella disciplina dei
rapporti individuali
di lavoro – e,
dunque, nel diritto
del lavoro in senso
stretto – la legge
nazionale ha
storicamente
assunto un ruolo
fondamentale nel
sistema delle fonti


…così anche nel
diritto
previdenziale
… e nel settore del
pubblico impiego,
soprattutto prima
della cd.
“contrattualizzazio
ne”
Diversa incidenza e interferenza delle
fonti nei vari settori del diritto del
lavoro (in senso ampio)
...e
nella disciplina dei
rapporti collettivi?

…in quest’ambito (sp. nella
disciplina dello sciopero e
del sistema di
contrattazione collettiva)
la legge è sempre stata
poco presente, mentre, in
una certa fase storica
(Statuto dei lavoratori,
1970) ha assunto un ruolo
importante nella disciplina
dell’attività e della libertà
sindacale nei luoghi di
lavoro

…anche in questa
materia, tuttavia,
l’importanza di
precedenti previsioni
legali (artt. 19 S.L.) è
stata soppiantata da
importanti disposizioni
contrattuali collettive
(Accordo del 23 luglio
1993 e Protocollo del
20 dicembre 1993
sulle R.S.U.)
Il sistema delle fonti nel
diritto del lavoro:
tre peculiarità
(1)
La fonte contrattuale
collettiva
(1) Una prima e tradizionale peculiarità:
L’affiancamento alle fonti eteronome
(Costituzione e legge ordinaria, in
primo luogo) della fonte autonoma
rappresentata dalla contrattazione
collettiva
Il riconoscimento costituzionale del
(a) principio di libertà sindacale e
(b) del potere normativo dei
sindacati (art. 39 Cost.)
Il principio costituzionale
di libertà sindacale
“L’organizzazione
sindacale è libera”
(art. 39 Cost., comma 1)
E’ difficile dire di più
con meno parole
(U. Romagnoli)
Il riconoscimento del potere
normativo dei sindacati
“ I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in
proporzione ai loro iscritti, stipulare
contratti collettivi con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si
riferisce”
(art. 39 Cost., comma 4)
Un passo indietro:
come si inquadrava la
contrattazione collettiva nel
sistema delle fonti?
Art. 1 disp. prel. cod. civ.:
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative
4) gli usi
nel sistema corporativo il contratto collettivo entrava,
a pieno titolo, nel sistema delle fonti
Come si inquadra la contrattazione
collettiva di diritto comune nel
sistema delle fonti?
La dottrina costituzionalistica:
la contrattazione collettiva come
fonte terziaria o extra ordinem
Esso ha,
pertanto,
il corpo della
legge e l’anima
del contratto
(Pizzorusso, 1990)
(Napoli, 2002)
il contratto collettivo, non è fonte
formale del diritto positivo,
ma fonte materiale delle regole
che governano i rapporti di lavoro; è, cioè,
fonte tipica di regolazione dei rapporti di lavoro
…il’“corpo della legge”
La riforma del codice di procedura civile. Il nuovo
articolo 360 c.p.c.
«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di
ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado
d'appello o in unico grado possono essere
impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non è prescritto il regolamento di
competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro;
…e “l’anima del
contratto”:
le regole sulla
interpretazione
dei contratti (art. 1362 c.c.)
e non quelle
sulla interpretazione
della legge
l’interpretazione
“autentica” dei
contratti collettivi nel
settore pubblico (art. 49,
c.1, d. lgs. n. 165/2001: “Quando
insorgano controversie
sull’interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della
clausola controversa” )
ma come si interpretano le norme
dei contratti collettivi?
Contrattazione collettiva e
ordinamento intersindacale
Le norme dei contratti
collettivi come norme
prodotte da un
ordinamento, quello
appunto
intersindacale,
autonomo e distinto
rispetto a quello
statale
Dalla teoria della
pluralità degli
ordinamenti giuridici
(Santi Romano) a quella
dell’ordinamento
intersindacale (G. Giugni,
1960)
Il sistema di relazioni industriali
come sistema sociale – ma anche
giuridico-normativo - fra
imprenditori (e loro associazioni),
organizzazioni dei lavoratori e
pubblici poteri
(Giugni, 2006)
L’ordinamento
intersindacale
In tale sistema si producono norme extra-legislative - destinate a
regolare sia i rapporti fra le parti dei
rapporti di lavoro, sia le relazioni fra
le stesse organizzazioni sindacali e i
poteri pubblici
L’ordinamento
intersindacale
La teoria dell’ordinamento intersindacale
riflette un processo di trasformazione più
generale della produzione del diritto: la
fine dell’identificazione (tipica del
giuspositivismo) tra diritto, legge e Stato
(Caruso, 2004)
L’ordinamento
intersindacale
Come si inquadra la
contrattazione collettiva nel
sistema delle fonti?
poiché anche il contratto collettivo è fonte
materiale delle regole
che governano i rapporti di lavoro,
qual è il rapporto tra la contrattazione
collettiva e legge?
Il più tradizionale rapporto tra le due fonti:
l’inderogabilità unilaterale e il principio
del favor prestatoris
ne è esempio l’art. 40, comma 2, St. Lav.:
“Restano salve le condizioni dei contratti collettivi
e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori”
Come si inquadra la
contrattazione collettiva nel
sistema delle fonti?
Il contratto collettivo
praeter legem (regola
materie che la legge
o le eventuali
altre fonti secondarie
non regolano)
esempi:
•
per l’ampliamento delle
ipotesi in cui è ammissibile la
somministrazione a tempo indeterminato
(art. 20, c. 3, lett. i)
•
per la determinazione dei casi in
cui è possibile concludere contratti
di lavoro intermittente (art. 34, c. 1)
Il contratto collettivo
secundum legem – il rinvio
integrativo – le materie
“delegificate”
Esempio di rinvio integrativo:
la determinazione delle
prestazioni indispensabili
ex art. 2 della l. n. 146/1990
Numerosissimi i rinvii integrativi
nel d. lgs. 276/2003
Il rinvio della legge alla
contrattazione collettiva realizza un modello
di
devoluzione di potere
normativo
alle parti sociali
integrazione
funzionale tra
le due fonti
Si realizza, pertanto, una osmosi tra
ordinamento intersindacale e statale:
L’ordinamento intersindacale
L’ordinamento statale
e la contrattazione collettiva
svolgono funzioni di
stimolo e di
innovazione
rispetto al diritto
statale
sostiene in vario modo
l’autonomia e la
contrattazione
collettiva, anche
attraverso la delega
di poteri normativi
La contrattazione collettiva come fonte
Le regole sulla produzione dei contratti
collettivi
esistono nel
La contrattazione
collettiva regolata
dalla legge
[settore pubblico:
dalla legge quadro sul p.i. (l.
n. 93/1983) al d. lgs. n.
396/1997, agli artt. 40 e ss. d.
lgs. n. 165/2001]
non esistono nel
La contrattazione
collettiva non
regolata in via
generale dalla legge
(settore privato)
La contrattazione collettiva regolata dalla legge
(settore pubblico)
Cos’è successo, inoltre,
nel pubblico impiego contrattualizzato ?
La contrattazione collettiva – in seguito al
d. lgs. n. 396/1997- è diventata una fonte
equivalente alla legge ordinaria. “La
contrattazione collettiva si svolge su
tutte le materie relative al rapporto di
lavoro ed alle relazioni sindacali” (art. 40
d. lgs. n. 165/2001)
La contrattazione collettiva regolata dalla legge
(settore pubblico)
1) La disciplina dei soggetti
legittimati a contrattare
(ARAN ed organizzazioni
sindacali) …
2) La disciplina del
procedimento di
contrattazione
collettiva:


… e della
rappresentatività
delle organizzazioni
sindacali (art. 43 d.
lgs. n. 165/2001)



a) la fase preventiva: il parere
dei comitati di settore
b) la trattativa e la conclusione
dell’ipotesi di accordo
c) il parere favorevole del
comitato di settore
d) il controllo ella Corte dei
Conti sulla compatibilità dei costi
contrattuali con gli strumenti di
programmazione e di bilancio
e) la sottoscrizione del contratto
da parte del Presidente
dell’ARAN - pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della
Repubblica
La contrattazione collettiva regolata
dalla legge (settore pubblico)
3) L’indiretta disciplina del regime della
efficacia soggettiva dei contratti collettivi:
art. 40, c. 4, d. lgs. n. 165/2001: Le pubbliche
amministrazioni adempiono agli obblighi assunti
con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l’osservanza nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti
art. 45, c. 2 d. lgs. n. 165/2001 : il vincolo per
le pubbliche amministrazioni di garantire ai
propri dipendenti “parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi”


2) Una seconda rilevante
peculiarità:
convenzioni
Le fonti
internazionali
…
e…
…sovranazionali
(soggette a ratifica con
legge statale)
e raccomandazioni
dell’OIL
il diritto comunitario
primario e derivato
La rilevanza delle fonti
comunitarie.
È questa “la vera e rilevante
trasformazione del sistema delle
fonti del diritto del lavoro
realizzatasi nell’ultimo decennio”
(Mariucci, 2003)
Diritto comunitario e diritto
nazionale
La primazia del diritto dei
Trattati e dei
regolamenti:
prevalgono sulle norme
nazionali contrastanti,
anche
posteriori
Il nuovo art. 117, comma 1 Cost.:
L’esercizio della potestà
legislativa dello Stato e delle
Regioni deve avvenire “nel rispetto
(…) dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario”
•Gli obblighi di
adeguamento
derivanti dalle direttive
(che di per sé non
costituiscono diritto
comunitario uniforme)
•Le direttive
incondizionate
e sufficientemente
precise – l’efficacia
diretta “verticale”
(sent. CGCE Marshall I,
1986)
Diritto comunitario e diritto
nazionale
Il processo di comunitarizzazione del diritto del
lavoro italiano
Esempi di materie “comunitarizzate” (sp. dopo anni ’80):
• I contratti di lavoro flessibili (Direttive n. 97/81 sul part-time e n. 99/70 sul lavoro
a tempo determinato: d. lgs. n. 61/2000; d. lgs. n. 368/2001);
• I licenziamenti collettivi (dir. n. 75/129; dir. n. 92/56:
l. 223/1991)
•La normativa antidiscriminatoria (dir. n. 2000/43; 2000/78 e 2002/73: i d. lgs.
nn. 215 e 216 del 2003 e 145 del 2005)
• I diritti di informazione e di consultazione nelle imprese (dir. 2002/14:
d. lgs. n. 25 del 2007)
3) Una terza, ancor più
recente, peculiarità:
Il rilievo attribuito alla legislazione regionale dalla
riforma dell’art. 117 Cost. (l. cost. n. 3/2001) e, già
prima, dal decreto di riforma del collocamento del
1997 (n. 469)
La legislazione concorrente in materia di “tutela e
sicurezza del lavoro”; “previdenza complementare
e integrativa”
“Le leggi regionali entrano a pieno titolo nel sistema
delle fonti del diritto del lavoro”.
(Mariucci, 2003)
Il diritto del mercato del lavoro
Se è vero che il diritto del lavoro non è più
soltanto diritto del rapporto di lavoro,
ma anche diritto del mercato del lavoro,
quest’ultimo è, per buona parte, diritto
regionale
(Napoli, 2002)
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Il sistema delle fonti del diritto del lavoro