SERVIZI FINANZIARI UFFICIO TRIBUTI Come fare per… Opuscolo informativo concernente le modalità applicative della definizione agevolata ICI introdotta dal Comune di Borgo a Mozzano 8 Premessa La presente guida, redatta dal Servizio Tributi del Comune di Borgo a Mozzano, intende essere un supporto alla regolarizzazione ai fini I.C.I. degli immobili mai dichiarati in catasto ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. Si riportano quindi alcune indicazioni operative utili a coloro che intendono procedere alla presentazione presso l’Agenzia del Territorio degli atti necessari all’iscrizione o aggiornamento catastale di propri immobili e successivamente regolarizzare la posizione I.C.I. tramite l’adesione alla Definizione Agevolata introdotta dal Comune di Borgo a Mozzano con Deliberazione C.C. n. 16 del 21.02.2011. La disciplina della definizione agevolata: fattispecie interessate Il Comune di Borgo a Mozzano, con la deliberazione sopra richiamata, stabilisce termini e condizioni per l’adesione alla definizione agevolata in materia di I.C.I., nel rispetto dei principi snaciti dall’art. 13 della Legge 27.12.2022 n. 289 ed in relazione a quanto disposto dai commi 336 e 337 dell’art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311, con l’obiettivo di introdurre un trattamento agevolativo a favore dei contribuenti, proprietari di immobili non iscritti in catasto, ovvero per i quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che provvedano a presentare, alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima della richiesta da parte del Comune, gli atti di attribuzione o aggiornamento (DOCFA) previsti dalla normativa vigente. In pratica il contribuente può "sanare" le annualità I.C.I. arretrate, che risultino ancora passibili di accertamento, con il versamento dell’imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o della maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente) calcolata applicando l’aliquota vigente per ciascun anno di tributo, senza l'applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti interessati alla definizione agevolata sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale, relativamente: a. ai fabbricati mai dichiarati in catasto; b. ai fabbricati ultimati ma dichiarati in catasto in corso di costruzione; c. ai fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità; d. ai fabbricati iscritti in catasto con classamento non più coerente alla situazione di fatto per intervenute variazioni edilizie (quali, a titolo esemplificativo, interventi di riqualificazione, ampliamento, frazionamento e fusione, etc.); 2 dovute, o al rimborso, senza l’applicazione degli interessi, delle eventuali somme eccedenti versate. Cosa avviene se non viene presentata la definizione agevolata Chi possiede uno o più immobili che potrebbero rientrare nella procedura di definizione agevolata e decide di non aderire, deve essere consapevole che terminata la procedura aevolativa (31 ottobre 2011) l’Ufficio provvederà ad attivare le procedure di cui all’art. 1, comma 336 e 337 della Legge 30.12.004, n. 311, che prevede la notifica, da parte del Comune, di idonea comunicazione contenente la richiesta di adeguamento catastale entro 90 giorni, pena l’intervento dell’Agenzia del Territorio con determinazione coattiva della nuova classificazione e rendita (con spese, sanzioni ed oneri a carico del contribuente). Contatti Il personale dell’Ufficio Tributi è disponibile per ogni eventuale chiarimento in merito alle procedure e ad ogni elemento utile a comprendere gli obblighi indicati nella presente guida. Orari di apertura al pubblico: Martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tel. 0583.820425 – 0583.820429 Fax 0583.820454 E-mail: [email protected] P.E.C.: [email protected] Sito web: www.comune.borgoamozzano.lucca.it sezione “Finanze e Tributi” 7 Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima costituisce titolo per la riscossione con aggravio della sanzione prevista per ritardato pagamento. Verifiche sulla regolarità dell’istanza di definizione agevolata L’Ufficio Tributi provvede alla verifica della documentazione prodotta a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute applicando gli interessi e le sanzioni di legge. La definizione agevolata non si intende perfezionata quando: Nell’atto di attribuzione della rendita (DOCFA) risulti omessa o infedele l’indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d’uso. Nell’atto di attribuzione della rendita (DOCFA) non risulti la data di mancata presentazione della denuncia catastale o sia indicata tale data in modo errato. e. f. La definizione agevolata riguarda coloro che, al momento della richiesta, sono titolari di diritti reali sull’immobile e in quanto tali tenuti alla presentazione dell’aggiornamento catastale, a prescindere dal fatto che vi sia o meno coincidenza fra attuale titolare ed esecutore delle opere che hanno dato luogo alla variazione catastale. A titolo puramente esemplificativo, di seguito, si elencano alcune tipologie di unità immobiliari potenzialmente interessate dalla definizione agevolata in oggetto: Quelle identificate con le categorie catastali A4, A5, A6 non corrispondenti alle caratteristiche delle medesime categorie catastali desunte dalla normativa tutt’ora in vigore e sotto riportate: - categoria A6 – abitazioni di tipo rurale - categoria A5 - abitazioni di tipo ultra-popolare: unità immobiliari di 2 o 3 vani con strutture ordinarie, non sempre ben conservate, situate in fabbricati in pessimo stato di conservazione con assenza di tutti gli impianti e gabinetto in comune; - categoria A4 - Abitazioni di tipo popolare: unità immobiliari di 3 o 4 vani simili a quelle della categoria di cui sopra, non sempre ben conservate, con opere esterne semplici, vani di dimensioni medie, quasi sempre non disimpegnati con accesso a volte sul ballatoio o su cortile, per lo più sprovvisti di impianti di riscaldamento e bagno interno, ma con gabinetto esterno. Quelle identificate con altre classificazioni (A3, A2, ecc.) che, a seguito di interventi di ristrutturazione o ampliamento, abbiano determinato un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività ordinaria dell’unità immobiliare stessa. - Edifici con concessione edilizia scaduta, già terminati, ancora iscritti in catasto nelle categorie F3 e F4; - Edifici tutt’ora identificati come rurali, in relazione ai quali non si è proceduto ad aggiornamento catastale: la nuova classificazione do- Alla domanda di definizione agevolata non siano allegati tutti i documenti richiesti. Nei casi in cui la definizione agevolata non si intende perfezionata, il contribuente è oggetto di apposito provvedimento tributario secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, senza alcuna agevolazione e con provvedimento motivato notificato all’interessato, applicando la procedura prevista dai commi 336 e 337 della Legge 30.12.2004 n. 311. In caso di errore commesso nell’effettuazione o nella compilazione del versamento, ritenuto sanabile (a insindacabile giudizio dell’Ufficio Tributi), la definizione è considerata perfezionata a condizione che l’interessato versi la differenza e rimuova l’irregolarità entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con raccomandata A.R. da parte del Comune medesimo. Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell’Agenzia del Territorio Qualora, entro i termini previsti dalla normativa, l’Agenzia del Territorio proceda alla rettifica del DOCFA presentato, ai fini dell’art. 1 comma 336 e 337 della L. 311/2004 e all’unità immobiliare vengano attribuiti una rendita o un classamento diversi da quelli proposti si procederà, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alla liquidazione delle maggiori somme, se 6 ai fabbricati la cui variazione di destinazione d’uso non è stata dichiarata in catasto; ai fabbricati compresi in unità immobiliari censite nella categoria “E” rispetto ai quali presentino autonomia funzionale e reddituale. 3 vrà tenere conto della valorizzazione dell’immobile conseguente a eventuali interventi di ristrutturazione e/o ampliamento nel frattempo realizzati. Quantificazione degli importi da versare L'importo da versare, applicando la rendita scaturita dall’aggiornamento di quella esistente, deve comprendere cinque annualità dì imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 337 della Legge n. 311/2004. L’aliquota da applicare è quella in vigore per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore a cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione. Tempi e modalità di perfezionamento Il perfezionamento della definizione agevolata si concretizza mediante i seguenti adempimenti: Presentazione dell’atto di attribuzione/aggiornamento dei dati catastali di cui al D.M. 701/1994, predisposto da tecnico professionista abilitato ad operare negli atti censuari. Presentazione agli uffici comunali, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011, dell’istanza di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi a cui devono essere allegati: a. copia della ricevuta di presentazione all’Agenzia del Territorio di Lucca degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale redatti, ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 (DOCFA), con l’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione. b. copia della ricevuta di pagamento in autoliquidazione delle annualità dell’ICI arretrate, che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa, con il versamento dell’imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o della maggiore impo- 4 sta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente) calcolata applicando l’aliquota vigente per ciascun anno di tributo, con l’esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute. Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento sul conto corrente postale n. 8731599, intestato a “Comune di Borgo a Mozzano – Tributi – ICI”. La documentazione dovrà essere presentata mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Tributi, mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) ovvero mediante spedizione per posta raccomandata (in questo caso farà fede la data del timbro di spedizione). L’istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione ai sensi dell’art. 10, comma 4, D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504. Dove reperire l’istanza di definizione agevolata L’ufficio Tributi ha predisposto un applicativo in formato excel scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Borgo a Mozzano www.comune.borgoamozzano.lu.it - Sezione Finanze e Tributi - area dedicata alla Definizione agevolata. Modalità di rateizzazione È ammessa la rateizzazione dell’importo complessivamente dovuto a titolo di definizione agevolata, con le seguenti modalità: Persona Fisica Fino a € 500,00 – versamento in un’unica soluzione Da € 500,01 a € 1.000,00 – versamento in tre rate bimestrali Oltre € 1.000 – versamento in cinque rate bimestrali Persona Giuridica Fino a € 2.000,00 – versamento in un’unica soluzione Da € 2.000,01 a € 4.000,00 – versamento in tre rate bimestrali Oltre € 4.000,00 – versamento in cinque rate bimestrali Il soggetto interessato alla rateizzazione dovrà presentare all’Ente, unitamente all’istanza di definizione agevolata, la richiesta di rateizzazione con allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento della prima rata. 5