separazione & divorzio:
istruzioni per l’uso
A cura del
Centro per il Bambino e la Famiglia
di Bergamo
con la collaborazione di
Rotary Club del Gruppo Orobico
Ordine degli Avvocati di Bergamo
La lettura di questo opuscolo potrebbe avvenire
in una fase molto delicata della vita: il rapporto con
il partner (moglie, marito o convivente) è in
profonda crisi e si prefigura l’ipotesi di una
separazione.
Come tutte le relazioni umane anche quella tra
due coniugi è soggetta a cambiamenti e
trasformazioni, alcuni di lieve entità, facilmente
assorbibili ed migliorativi, altri più rilevanti e a
rischio di rottura.
Sicuramente la separazione non è indolore e
comporta sofferenza, delusione, frustrazione che in
alcuni casi possono indurre a considerare se stessi e
tutta la propria vita un continuo fallimento. Chi ha
deciso di fare il primo passo, è spesso vittima di
sensi di colpa, dubbi, incertezze, timori. Chi
subisce, o sembra subire, può essere preda dello
sconforto, della rabbia, della voglia di vendetta.
La coppia soffre per il fallimento di un progetto di
vita condiviso, ma anche i figli sperimentano gradi
minori o maggiori di sofferenza a seconda del loro
coinvolgimento, più o meno diretto, negli scontri
della coppia.
In questa difficile situazione è importante
ricordare che una modalità di separazione non
troppo litigiosa e basata sulla ricerca di un’intesa
può essere vantaggiosa: se si trova un accordo non
si spreca tempo e denaro in discussioni infinite e
inutili che spesso sono incomprensibili per i figli e,
se i toni trascendono, possono essere dannose per
loro.
In queste pagine vi proponiamo alcune
indicazioni in relazione alla separazione ed al
divorzio, per poter gestire in modo non distruttivo
questa fase della vita.
Dott. Paolo Scotti
1
INDICE
Pag. 3 Cosa è la separazione ?
Pag. 4 Cosa devo fare per separarmi ?
Pag. 7 Cosa succede se mi separo ma non mi rivolgo al Tribunale ?
Pag. 7 Cosa è il divorzio ?
Pag. 7 Cosa devo fare per ottenere il divorzio ?
Pag. 9 Cosa sono gli accordi in una separazione consensuale o in un divorzio
congiunto ?
Pag. 9 Quali sono gli effetti di una separazione ?
Pag.11 Quali sono gli effetti di un divorzio ?
Pag.12 Posso intervenire per modificare le condizioni della separazione o del
divorzio ?
Pag.12 Se dopo aver iniziato una separazione voglio riconciliarmi con il mio
coniuge, posso farlo ?
Pag.12 Se non mi sono mai sposato ma ho solo convissuto ?
Pag.13 Che cosa devo fare se sono convivente e voglio separarmi ?
Pag.13 Cosa è il Tribunale per i Minori ?
Pag.15 Posso gestire da solo la separazione o il divorzio ?
Pag.15 Posso evitare di rivolgermi al Tribunale e al giudice ?
Pag.15 Quanto mi costa separarmi o divorziare ?
Pag.16 Quali figure professionali possono aiutarmi in questa situazione ?
Pag.17 Dove posso trovare un mediatore esperto ?
Pag.17 Cosa fa il mediatore familiare ?
Pag.18 Come si svolge un intervento di mediazione familiare ?
Pag.18 Quali risultati posso raggiungere in mediazione ?
Pag.18 Cosa distingue il mediatore dall’avvocato ?
Pag.19 Quali altre figure professionali, enti o agenzie (pubbliche o private)
intervengono in una separazione ?
Pag.19 Quando intervengono i servizi sociali e come operano ?
Pag.20 Cosa è e a cosa serve la Consulenza Tecnica d’Ufficio ?
2
Cosa è la separazione ?
Per separazione si intende la conclusione della convivenza tra
due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura.
La separazione può essere chiesta da uno o entrambi i gli
interessati, quando si verificano, anche indipendentemente
dalla loro volontà, fatti o situazioni che rendono intollerabile la
prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio
all’educazione dei figli. L’intollerabilità è rilevante anche se
riguarda uno solo dei coniugi.
Con la separazione viene meno l’obbligo reciproco, assunto
con il matrimonio, della coabitazione e si attenuano anche altri
doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura
patrimoniale - di assistenza materiale né quello di reciproco
rispetto.
La separazione può essere:
1)
consensuale, quando i coniugi sono d’accordo sia
sulla decisione di separarsi che sulle condizioni che
andranno a regolare i loro rapporti patrimoniali e nei
confronti dei figli;
2)
giudiziale, quando non esiste accordo dei coniugi in
ordine alla decisione e/o alle condizioni della
separazione. In tale ipotesi può essere chiesto da un
coniuge a carico dell’altro che venga pronunciato
l’addebito della separazione. Il coniuge nei cui
confronti
sia
dichiarato
l’addebito
(cioè
la
responsabilità del fallimento del matrimonio) perde il
diritto al mantenimento e la qualità di erede.
La separazione, consensuale o giudiziale che sia non sancisce
di per sé lo scioglimento di un matrimonio, cosa che avviene
solo con il divorzio.
Nel caso in cui le due persone non si siano mai sposate ma
abbiano solamente convissuto, vedi oltre (pagg. 12 e 13).
3
Cosa devo fare per separarmi ?
Dipende dal tipo di separazione:
1) La procedura presso il Tribunale di Bergamo prevede che il
procedimento di separazione consensuale possa essere
attuato direttamene dai coniugi anche senza l’assistenza di
un legale, richiedendo il modulo per la domanda di
separazione alla Cancelleria del Tribunale ove uno o l'altro
coniuge hanno la residenza o il domicilio. Eventualmente
per la definizione delle condizioni di separazione i genitori
possono avvalersi di un mediatore familiare (vedi oltre).
Ricevuto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa
un'udienza alla quale i coniugi devono comparire
personalmente. Il giudice tenterà la riconciliazione, ma nel
caso in cui i coniugi ribadiscano la loro volontà di separarsi
alle condizioni esplicitate nel ricorso, il procedimento si
conclude con la convalida delle condizioni stesse da parte
del tribunale. L’assistenza legale può essere sempre
attivata dai coniugi qualora lo ritenessero opportuno.
2) Nel caso di separazione giudiziale, il difensore di uno dei
coniugi deposita al Tribunale competente il ricorso
contenente la domanda di separazione, con l'esposizione
dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il Presidente del
tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi
dovranno comparire personalmente e in cui verrà tentata la
riconciliazione. Se questa non riesce, il Presidente del
Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e adotta,
anche d’ufficio i provvedimenti temporanei ed urgenti che
reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole
(relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli,
all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno
di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di
adeguati redditi propri). Inoltre, egli nomina un giudice
istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria
causa civile, al termine della quale verrà emessa la
sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di
riesame da parte della Corte d'appello. A sua volta, la
sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.
Nella separazione giudiziale il giudice può dichiarare
l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, su richiesta
di una parte in considerazione del suo comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Il coniuge
al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto di
ricevere l’assegno di mantenimento e la qualità di erede.
In qualsiasi momento il giudizio, sia di primo che secondo
grado, si può concludere se le parti trovano un accordo.
4
Fasi della separazione consensuale
-
-
-
-
-
Conflitto di coppia tale da rendere intollerabile la
convivenza
Eventuale ricorso ad uno o a due legali (uno per ogni
genitore)
Fase preparatoria nella quale si discutono e si stilano gli
accordi o clausole relativi all’affidamento dei figli,
all’utilizzo della casa coniugale, all’assegno di
mantenimento, agli eventuali beni comuni.
Formalizzazione degli accordi (si scrivono e sottoscrivono)
Il ricorso contenente le concordate condizioni di
separazione viene depositato personalmente o (se i
coniugi lo ritengono opportuno) tramite legali delegati dai
genitori, alla cancelleria del Tribunale competente
Fissazione, da parte della Cancelleria del Tribunale, di
apposita udienza avanti il Presidente del tribunale stesso
(Udienza Presidenziale)
Audizione individuale e audizione congiunta delle parti
avanti al Presidente, alla presenza dei loro avvocati ove
incaricati, e conferma degli accordi
Dall’udienza presidenziale scattano i 3 anni necessari al
divorzio tra i coniugi
Dopo circa un mese, il Tribunale emette un decreto che
omologa la separazione alle condizioni richieste dalle parti.
5
Fasi della separazione giudiziale o Causa di separazione
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Conflitto di coppia tale da rendere intollerabile la convivenza, senza
possibilità di trovare accordo su tutte le condizioni della separazione
Decisione del coniuge che vuole ottenere la separazione di rivolgersi
ad un legale, che viene delegato (sulla base della sottoscrizione di
una procura) a gestire l’iter della separazione.
Stesura da parte del legale di un atto contenente tutte le richieste
del coniuge relative alle condizioni di separazione ed anche
all’eventuale richiesta di addebito (cioè che si addebiti la rottura del
matrimonio all’altro che non ha ottemperato/ha disatteso i doveri del
matrimonio)
Deposito, da parte del legale, del ricorso presso la Cancelleria del
tribunale competente.
Fissazione, da parte della Cancelleria del Tribunale, di apposita
udienza avanti il Presidente del tribunale stesso (Udienza
Presidenziale)
Il legale del coniuge ricorrente notifica all’altro coniuge il ricorso e
del decreto che fissa l’udienza (a quest’udienza il coniuge convocato
può decidere di comparire o no e di munirsi di legale oppure no).
Audizione individuale (un coniuge per volta senza avvocati) e
audizione congiunta delle parti (entrambi i coniugi e i loro avvocati)
avanti al Presidente (udienza presidenziale) che tenta una
riconciliazione o una consensualizzazione della separazione. Se ciò
non riesce adotta i provvedimenti provvisori relativi a:
 autorizzazione ai coniugi a vivere separati
 affidamento dei figli
 utilizzo della casa coniugale
 assegno di mantenimento (mantenimento figli e coniuge)
Rinvio avanti ad un Giudice Istruttore con fissazione d’udienza (dopo
qualche mese da quella presidenziale) e inizio di una vera e propria
causa caratterizzata da audizione di testi , acquisizione di prove ed
eventuali perizie (vedi oltre).
Nel caso di richiesta di addebito il Giudice a questo punto può
riconoscere la colpa della rottura ad uno o all’altro dei coniugi o
anche a tutti e due (per farlo si basa su atti, documenti, prove)
Conseguenze dell’addebito => economiche: chi viene riconosciuto la
causa della separazione perde il diritto all’eredità, all’assegno di
mantenimento (ha solo gli alimenti, cioè lo stretto indispensabile alla
sopravvivenza)
Si giunge alla sentenza che dirime le questioni su tutti gli aspetti
Anche nella separazione giudiziale il termine dei 3 anni per
richiedere il divorzio decorre dall’udienza presidenziale, salvo che nel
frattempo ci sia stata una sentenza, anche parziale, passata in
giudicato
6
Cosa succede se mi separo ma non mi rivolgo al
Tribunale ?
Quando l'interruzione della convivenza non è stata definita da
un provvedimento del giudice (cioè con l’intervento del
Tribunale, nelle due forme di separazione consensuale e
giudiziale) ma unicamente decisa dai coniugi, viene chiamata
separazione di fatto.
Questo tipo di separazione non ha alcun effetto giuridico e non
determina la sospensione degli obblighi matrimoniali.
Cosa è il divorzio ?
Per divorzio si intende quell’atto formale che sancisce lo
scioglimento di un matrimonio celebrato con rito civile o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
religioso. Il divorzio scioglie il vincolo coniugale (che permane
affievolito durante la separazione) e attesta il cambiamento di
stato civile delle persone: ognuno di loro non è più vincolato
da legami coniugali e può quindi procedere ad un eventuale
nuovo matrimonio.
Cosa devo fare per ottenere il divorzio ?
Il divorzio può essere richiesto solo se si verifica uno dei
presupposti previsti dalla legge. Può essere richiesto insieme
dai coniugi (divorzio con domanda congiunta), ma può anche
essere richiesta da uno solo dei coniugi anche contro la
volontà dell’altro. E’ sempre necessaria l’assistenza dei legali.
7
Presupposti procedurali per attivare la
procedura di divorzio (estratto art.3 L.898/1970)
a) uno
dei
coniugi
ha
commesso
reati
gravi
specificatamente elencati dalla legge
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato
la separazione giudiziale fra i coniugi
c) è stata omologata la separazione consensuale
d) è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni
prima del 18 dicembre 1970
e) matrimonio “rato ma non consumato”, cioè celebrato
ma senza essere seguito da una “unione carnale”
Il presupposto più frequente per la richiesta di
divorzio è la pregressa separazione.
Per poter richiedere il divorzio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno tre
anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nella
procedura di separazione personale. Nel caso di
separazione giudiziale, deve essere intervenuta nel
frattempo una sentenza anche parziale di pronuncia
sulla separazione.
La procedura per l'ottenimento del divorzio prevede:
- Divorzio con domanda congiunta, in cui
l’accordo tra i due coniugi sulle condizioni del
divorzio consente di presentare una domanda
unica con le condizioni riguardanti i figli ed i
rapporti economici fra i coniugi; il Tribunale valuta
le condizioni concordate e se sono conformi alla
legge emette sentenza di divorzio.
- Divorzio con contenzioso, che si attiva se non
c’è accordo tra le parti; in questo caso il coniuge
che intende divorziare deve presentare, a mezzo
di un avvocato, un ricorso contenente la domanda
di scioglimento del matrimonio, con l'esposizione
di ciò su cui tale domanda si fonda, presso il
tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la
propria residenza o domicilio. Ha inizio in questo
caso un percorso giudiziario (vedi separazione
giudiziale).
8
Cosa sono gli accordi in una separazione consensuale o
in un divorzio congiunto ?
Gli accordi sono quelle decisioni che coloro che si separano
devono prendere, in autonomia o con l’aiuto di un avvocato, e
che riguardano:
- il consenso di entrambi alla separazione;
- l’affidamento dei figli e la loro collocazione presso uno dei
genitori;
- la regolamentazione del diritto di visita del genitore non
affidatario o di quello che non convive stabilmente con i figli
- il contributo che un coniuge dovrà pagare all’altro per il
mantenimento dei figli
- l’assegnazione della casa coniugale;
- l’eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge
sprovvisto di adeguati redditi propri.
Quali sono gli effetti di una separazione ?
Innanzitutto cessa l’obbligo della coabitazione e quindi della
convivenza, mentre rimangono immutati per entrambi i
genitori gli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli.
Inoltre un coniuge ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di
mantenimento (consistente in un assegno periodico,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) se:
- non ha addebitata la separazione (vedi separazione
giudiziale)
- non ha adeguati redditi propri
- non può mantenere un tenore di vita analogo a quello
presente durante il matrimonio
Salvo i casi in cui i coniugi hanno optato (al momento del
matrimonio o successivamente) per il regime di separazione
dei beni, dopo il provvedimento definitivo (cioè sentenza per la
separazione giudiziale o decreto di omologa per la separazione
consensuale) si ha anche lo scioglimento della comunione
legale dei beni per cui:
- i beni acquisiti dopo tale scioglimento sono personali,
- i beni comuni (acquisiti durante il matrimonio) verranno
suddivisi mediante accordo tra le parti.
9
Relativamente all’affidamento dei figli la recente legge (Legge
54/2006 - vedi sezione Allegati) prevede prioritariamente
l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori. Le variazioni introdotte
dalla nuova legge possono essere così sintetizzate:
- i figli nati dalla coppia che si sta separando hanno il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i
genitori (i quali devono garantire loro cura, educazione e
istruzione) oltre ad avere rapporti significativi con nonni e parenti
di ciascun ramo genitoriale;
- l’affidamento viene perciò attribuito normalmente ad entrambi i
genitori (affidamento condiviso), ognuno dei quali esercita la
potestà (cioè l’insieme dei diritti e dei doveri nei confronti dei
figli) al pari dell’altro;
- le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute devono essere prese dai genitori di
comune accordo.
- le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (relative
alla gestione della quotidianità) possono essere prese
separatamente dai genitori se le parti l’hanno previamente
concordato in sede di separazione;
- l’affido esclusivo può essere richiesto da uno dei due coniugi, ma
viene concesso dal Giudice solo in casi eccezionali di comprovata
difficoltà di uno dei genitori ad occuparsi o a interessarsi dei figli
minori (es. genitore con gravi problemi di tossicodipendenza o
patologia psichiatrica, casi gravi di devianza sociale ecc…). La
conflittualità tra i coniugi non giustifica, di regola, l’affidamento
ad un solo genitore.
- nel caso di affido esclusivo, la potestà genitoriale rimane ad
entrambi i genitori, mentre il genitore affidatario può adottare
tutte le decisioni che riguardano la vita dei figli (definito
“esercizio esclusivo delle potestà”), salvo quelle di maggiore
interesse che devono comunque essere adottate da entrambi i
genitori di comune accordo. Il genitore non affidatario conserva il
diritto-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli,
partecipando alle decisioni importanti che li riguardano e può
ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state adottate
decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Per questa ragione
deve avere la possibilità di trascorrere con i figli dei periodi di
tempo.
- L’affidamento alternato (responsabilità genitoriale affidata in
modo alternato esclusivamente ad un genitore) non viene quasi
mai riconosciuto, stanti i notevoli sforzi emotivi e psicologici per
il minore, unitamente alle difficoltà di una equilibrata gestione
del rapporto tra genitori che questa soluzione comporta.
10
Sempre la nuova riforma introduce variazioni anche nel
mantenimento dei figli: ciascuno dei genitori provvede
direttamente al mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito (a meno che non ci siano accordi diversi
presi dai genitori autonomamente).
Può eventualmente essere decisa dal giudice una integrazione
di un coniuge a favore dell’altro tenendo in considerazione tra
le altre cose oltre alle risorse economiche di entrambi i genitori
anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Inoltre deve essere decisa dai genitori la collocazione
prevalente dei figli, cioè in quale delle due case (quella della
mamma o quella del papà) i minori andranno a risiedere
poiché presenti con maggiore regolarità o per altri fattori (ad
esempio comodità per loro, presenza di scuole e/o strutture
utili nelle vicinanze, volontà di non isolarli dal gruppo di
amici).
A seguito della collocazione dei figli, viene anche definita
l’assegnazione della casa coniugale: normalmente segue i
minori e al genitore che abita con loro viene attribuita in
godimento. Il diritto al godimento della casa familiare viene
meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva con un nuovo
partner o contragga nuovo matrimonio.
Quali sono gli effetti di un divorzio ?
Con il divorzio il matrimonio si scioglie e gli ex-coniugi possono
contrarre un nuovo matrimonio, tuttavia permane l’obbligo di
mantenere, istruire ed educare i figli nati o adottati durante il
matrimonio. Inoltre la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevede
disposizioni relative a:
- affidamento e mantenimento dei figli;
- assegnazione della casa familiare;
Viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed economica,
ma il tribunale può disporre l'obbligo di corrispondere
periodicamente all'altro coniuge un assegno di divorzio (se un
coniuge non ha mezzi adeguati e si trovi nell’impossibilità di
procurarseli). Le parti possono anche concordare il versamento
in una sola soluzione.
11
Posso intervenire per modificare
separazione o del divorzio ?
le
condizioni
di
Se intervengono nuove circostanze che non consentono più di
applicare le indicazioni contenute nelle condizioni di
separazione oppure se uno dei due ex-coniugi ritiene che ci
siano validi motivi per una revisione, il coniuge interessato
deve instaurare, per mezzo di un difensore, un procedimento
davanti al Tribunale competente
Anche le condizioni di divorzio fissate nella relativa sentenza
possono essere modificate ricorrendo al Tribunale, qualora
sopravvengano “giustificati motivi”
Se dopo essermi separato voglio riconciliarmi con il mio
coniuge, posso farlo ?
La riconciliazione è sempre possibile ed è realizzabile in
qualsiasi momento del percorso di separazione. Con la
riconciliazione
gli
effetti
della
separazione
cessano
automaticamente. Non è necessaria alcuna pronuncia del
giudice. Per essere tale la riconciliazione prevede non solo la
ripresa della coabitazione o delle relazioni fra i coniugi, ma
anche il completo ripristino della convivenza coniugale e della
comunione spirituale e materiale fra i due. La riconciliazione
impedisce il maturare del termine di tre anni (che decorre
dall’udienza presidenziale nel giudizio di separazione) per
proporre la domanda di divorzio.
Se non mi sono mai sposato ma ho solo convissuto ?
In questo caso ci si trova nella condizione di “convivenza more
uxorio” o “coppia di fatto”, cioè una convivenza stabile e
duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna che si
comportano come se fossero marito e moglie.
12
Che cosa devo
separarmi ?
fare
se
sono
convivente
e
voglio
Quando si interrompe una convivenza possono esserci gli
stessi problemi che si verificano quando finisce un matrimonio
e quindi si avverte la stessa esigenza di tutela. Però:
- gli adulti che hanno deciso di convivere lo hanno fatto
liberamente e da ciò non è derivata nessuna variazione nel
loro stato civile (sono ancora nubili e/o celibi), quindi non
devono accedere al Tribunale Civile in caso di separazione;
- non esiste una normativa volta a tutelare il convivente
economicamente più debole che non può quindi ricorrere a
un tribunale;
- nel caso in cui dall’unione siano nati dei figli e siano stati
riconosciuti, l’affidamento e i rapporti tra genitori e figli
vengono gestiti con provvedimenti adottati dal Tribunale
per i Minori, seguendo le stesse norme previste nel caso di
figli nati dal matrimonio (vedi legge n.54 del 2006).
Cosa è il Tribunale per i Minori ?
Il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario ordinario,
specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici
professionali ("giudici togati") e da giudici onorari, che sono
degli esperti (poiché hanno svolto attività in ambito sociale e
sono cultori di materie relative alla tutela dei minori) nominati
dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre
anni rinnovabile. Il Tribunale giudica con collegi composti da
quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario
donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro
giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo
stesso peso di quello del giudice togato e del presidente: Le
decisioni sono sempre collegiali ed impugnabili innanzi alla
Sezione per i minorenni della Corte d'Appello.
13
Fasi del ricorso al Tribunale per i Minori
(in caso di una convivenza da cui sono nati figli
che all’atto della separazione non sono ancora
maggiorenni)
-
-
-
-
-
14
Cessazione della convivenza e incapacità ad accordarsi
su affidamento e gestione dei figli (art.317 bis c.c.)
Ricorso al Tribunale da parte di un genitore o da parte
del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica
presso il Tribunale dei Minori (in caso di segnalazione
da parte dei servizi sociali o delle forze dell’ordine di
situazioni di rischio per il minore derivanti dalla
conflittualità tra i genitori)
Convocazione dei genitori da parte del Giudice
OPPURE E/O UNITAMENTE
Richiesta del Giudice ai servizi sociali, competenti per
territorio, di effettuare una indagine psico-sociale (per
avere un quadro ed una valutazione della situazione)
OPPURE E/O UNITAMENTE
Richiesta di Consulenza tecnica d’Ufficio (C.T.U.),
affidata ad un professionista scelto dal Giudice, per la
valutazione psicologica dei soggetti coinvolti nel
conflitto sotto il profilo individuale e relazionale .Il
Giudice ricorre alla consulenza quando ritiene di non
avere elementi sufficienti per decidere e necessita di
una valutazione specialistica per comprendere quali
siano le scelte da compiere per tutelare il minore.
Convocazione dei genitori da parte del Giudice:
colloqui individuali e collegiali con entrambi
Riunione in Camera di Consiglio dei collegio giudicante
(quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice
onorario donna ed un giudice onorario uomo)
Emissione del Decreto, recante le indicazioni che i
genitori devono seguire (prescrizioni) in merito all’
affidamento e alla gestione dei figli, oltre a eventuali
indicazioni per i Servizi Sociali coinvolti (interventi di
sostegno o di terapia da attivare)
Posso gestire da solo la separazione o il divorzio ?
La procedura presso il Tribunale di Bergamo prevede che Il
procedimento di separazione consensuale possa essere
attuato direttamene dai coniugi anche senza l’assistenza di un
legale, richiedendo il modulo per la domanda di separazione
alla Cancelleria del Tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno
la residenza o il domicilio. Eventualmente per la definizione
delle condizioni di separazione i genitori possono avvalersi di
un mediatore familiare (vedi oltre). L’assistenza legale può
essere sempre attivata dai coniugi qualora lo ritenessero
opportuno. Nel caso di separazione giudiziale, essendo una
causa che un coniuge intenta all’altro, è necessaria la presenza
di un avvocato difensore per entrambe le parti in causa.
Posso evitare di rivolgermi al Tribunale e al giudice ?
Per la separazione e il divorzio si deve necessariamente
ricorrere al Tribunale.
Quanto mi costa separarmi o divorziare ?
Il costo varia molto a seconda di vari fattori (tipo di
separazione/divorzio, numero di incontri con avvocati, numero
di udienze in tribunale ecc…). Come considerazione generale si
può dire che più breve è l’iter legale, minore è il costo. Per
abbreviare tale iter possono essere utili interventi tesi a
riattivare modalità comunicative e possibilità di collaborazione,
facilitando le opportunità di accordo, quali ad esempio la
mediazione familiare (vedi oltre).
15
Quanto costa il divorzio
La quantificazione è molto difficile e varia da caso a caso.
Dipende dalla quantità di attività svolta dal legale, la
quale a sua volta dipende dalla difficoltà del contenzioso
e dalla conflittualità dei coniugi.
A titolo esemplificativo riportiamo le voci di costo:
- diritti e onorari di avvocato
- spese generali su onorari e diritti
- parcelle dei professionisti chiamati in qualità di esperti
- grado di giudizio (le cause davanti a Corte d’appello o
Cassazione costano più di quelle in primo grado)
- numero di udienze alle quali partecipa il legale
- il valore dei beni oggetto di trasferimento (per ogni
atto di trasferimento si deve ricorrere al notaio)
Se la coppia ha un reddito imponibile fino a € 9.723
annuo, non paga nulla per la separazione o per il divorzio
(si attiva il patrocinio a spese dello Stato). Per richiederlo
ci si deve rivolgere al Consiglio dell’Ordine degli avvocati
(vedi recapiti nella sezione Indirizzi utili)
Quali figure professionali possono aiutarmi in questa
situazione ?
Nella separazione possono essere d’aiuto due professionisti:
- l’avvocato, per curare gli interessi di uno dei coniugi in
una separazione giudiziale o per valutare la correttezza
degli accordi a cui i coniugi sono giunti autonomamente
(separazione consensuale)
- il mediatore familiare, per aiutare i genitori a gestire un
confronto utile alla definizione di accordi che tengano in
debito conto le esigenze loro e dei loro figli.
16
Dove posso trovare un mediatore esperto?
Presso il Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo
(recapiti nella pagina Indirizzi utili) viene svolta l’attività di
mediazione familiare sin dal 1992. I mediatori sono molto
esperti,
di
elevata
professionalità
ed
in
costante
aggiornamento. Possono accedere al servizio tutti i cittadini di
Bergamo e provincia, senza alcun costo in quanto il Centro fa
parte dell’ASL di Bergamo.
Cosa fa il mediatore familiare ?
Il mediatore familiare interviene su richiesta dei genitori per
aiutarli gestire le difficoltà associate alla riorganizzazione,
logistica ma anche e soprattutto emotiva, conseguente ad una
separazione. Queste difficoltà spesso sfociano in scontri e forti
litigi che non consentono ai genitori di risolvere le questioni
legate alla gestione dei figli (educazione, istruzione, salute,
mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione
della presenza di ciascuno accanto ai figli) e alle loro difficoltà
conseguenti alla separazione.
Il mediatore fornisce una spazio assolutamente riservato e
indipendente dall’ambito giudiziario, in cui i genitori si
confrontano potendo contare sull’aiuto di un professionista
imparziale che non ha nessun compito valutativo o di giudizio,
ma offre le sue competenze tecniche per facilitare la
comunicazione, il confronto aperto e sincero, finalizzato alla
gestione o alla soluzione delle difficoltà presenti in quella
famiglia.
Insieme si fanno scelte, si pensano soluzioni, si prendono
accordi in modo che siano i genitori stessi in prima persona ad
elaborare un programma di separazione soddisfacente per loro
e per i figli in cui potere esercitare la comune responsabilità di
genitori.
Il mediatore, per garantire la massima riservatezza, non
relaziona ne comunica ad alcuno circa i contenuti
dell’intervento.
17
Come si svolge un intervento di mediazione familiare ?
Il mediatore familiare, in una serie limitata di incontri (da 10 a
12), facilita la comunicazione tra padre e madre per trovare
soluzioni realistiche e stabilire accordi condivisi e duraturi che
consentano ai figli di vivere serenamente e a padre e madre di
svolgere responsabilmente il comune compito di genitori.
Gli accordi sono negoziati e definiti da entrambi i genitori e
non imposti da terze persone; hanno dunque maggiori
possibilità di essere rispettati. La mediazione familiare è
riservata, protetta dal segreto professionale e autonoma
dall'iter legale. I colloqui sono rivolti ai soli genitori. I bambini
non partecipano: per loro lavorano i grandi.
Quali risultati posso raggiungere in mediazione ?
In mediazione si possono definire degli accordi sulla gestione
dei figli (educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo
libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di
ciascuno accanto ai figli) e su altri temi oggetto di disaccordo.
Tali accordi possono poi essere portati dai genitori in
Tribunale, come parte delle condizioni di separazione.
Cosa distingue il mediatore dall’avvocato ?
Il mediatore è un tecnico delle comunicazione e della gestione
del conflitto, in particolar modo delle sue componenti emotive.
Egli non cura gli interessi di uno dei due genitori: è lì per
aiutare entrambi a gestire una delicata fase della loro vita,
facilitando il confronto e il dialogo per evitare che arrivino a
sovraccaricare i loro figli di compiti e responsabilità non loro.
Inoltre non ha competenze legali e non è in nessun modo
legato all’azione del giudice.
18
Quali altre figure professionali, enti o agenzie
(pubbliche o private) intervengono in una separazione ?
Possono intervenire:
- i servizi sociali competenti per territorio (quelli che operano
nel territorio di residenza della famiglia); tali servizi
possono far capo al Comune o alla ASL (vedi sezione
Indirizzi utili)
- il Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)
- il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)
- altri professionisti che il Giudice o i servizi ritengono di
consultare per approfondimenti mirati
Quando intervengono i servizi sociali e come operano ?
I servizi sociali intervengono:
- su richiesta del Giudice, per una valutazione della
situazione in atto (persone, relazioni, ambienti di vita)
- su richiesta di uno dei due genitori, preoccupato per una
potenziale situazione di rischio per i propri figli
- su richiesta di persone che hanno informazioni di situazioni
di potenziale rischio per un minore (forze dell’ordine,
insegnanti, professionisti a contatto col minore, semplici
cittadini)
Una volta attivati i servizi attuano una indagine psico-sociale,
cioè una approfondita valutazione delle caratteristiche
personali e relazionali delle persone coinvolte, attraverso:
- colloqui con i genitori (individuali e di coppia) sia informativi
che di analisi psicodiagnostica
- colloqui informativi con tutte le figure che a vario titolo
ruotano intorno alla famiglia interessata (parenti,
insegnanti, vicini …)
- visite domiciliari, per una valutazione del contesto di vita
del minore e della sua famiglia
Le indicazioni fornite dai servizi sociali servono a fornire un
quadro per valutare la necessità dell’intervento della
magistratura (Civile, Penale o Minorile) oppure per dare alla
magistratura, che le aveva richieste, le informazioni necessarie
alla definizione di un giudizio. L’azione dei servizi può
continuare anche dopo il giudizio con consulenza e sostegno.
19
Cosa è e a cosa serve la Consulenza Tecnica d’Ufficio ?
La Consulenza tecnica d’Ufficio (C.T.U.), affidata ad un
professionista scelto dal Giudice, serve alla valutazione
psicologica dei soggetti coinvolti nel conflitto sotto il profilo
individuale e relazionale .Il Giudice ricorre alla consulenza
quando ritiene di non avere elementi sufficienti per decidere e
necessita di una valutazione specialistica per comprendere
quali siano le scelte da compiere per tutelare il minore.
Quando il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio,
ciascuna delle parti può nominare un Consulente Tecnico di
Parte. La Consulenza tecnica di Parte (C.T.P.), affidata ad un
professionista scelto dall’avvocato di uno dei due genitori,
fornisce una lettura delle caratteristiche e capacità personali,
relazionali e genitoriali di una delle due parti (madre o padre).
Viene utilizzata per integrare e/o controbattere alle valutazioni
emerse durante il giudizio o durante la CTU.
20
Si ringrazia per la collaborazione
Rotary Club – Gruppo Orobico
Rotary Bergamo
Rotary Bergamo Città Alta
Rotary Treviglio e delle Pianura
Bergamasca
Rotary Bergamo Nord
Rotary Bergamo Ovest
Rotary Romano di Lombardia
Rotary Bergamo Sud
Rotary Sarnico e Val Cavallina
Rotary Dalmine Centenario
Ordine degli Avvocati di Bergamo
Indirizzi utili
Per informazioni su mediazione familiare e servizi del territorio:
Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo
Via San Martino della Pigrizia 52
24129 Bergamo
Telefono 035.262300 - Fax 035.4328940
www.centrobambinoefamiglia.it
Per informazioni su avvocati e patrocinio non abbienti:
Ordine degli Avvocati di Bergamo
Via Borfuro 11/A - 24122 Bergamo
035.243132 - Fax 035. 235135
[email protected]
Recapiti dei tribunali
- Tribunale Civile di BERGAMO
Via Borfuro, 11/B - 24100 BERGAMO (BG)
Tel. 035-4120611 - [email protected]
- Tribunale Penale di BERGAMO
Via Borfuro, 11/B - 24100 BERGAMO (BG)
Tel. 035-4120644 - [email protected]
- Tribunale per i Minorenni di BRESCIA
Via Malta, 12 - 25124 BRESCIA (BS)
Tel. 030 – 2278111 - [email protected]
- Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di BRESCIA
Via Malta, 12 - 25124 BRESCIA (BS)
Tel. 030 – 2421832 – [email protected]
Copyright ©
Centro per il
Bambino e la
Famiglia di
Bergamo
Riproduzione totale
o parziale vietata
Scarica

separazione & divorzio: istruzioni per l`uso