separazione & divorzio: istruzioni per l’uso A cura del Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo con la collaborazione di Rotary Club del Gruppo Orobico Ordine degli Avvocati di Bergamo La lettura di questo opuscolo potrebbe avvenire in una fase molto delicata della vita: il rapporto con il partner (moglie, marito o convivente) è in profonda crisi e si prefigura l’ipotesi di una separazione. Come tutte le relazioni umane anche quella tra due coniugi è soggetta a cambiamenti e trasformazioni, alcuni di lieve entità, facilmente assorbibili ed migliorativi, altri più rilevanti e a rischio di rottura. Sicuramente la separazione non è indolore e comporta sofferenza, delusione, frustrazione che in alcuni casi possono indurre a considerare se stessi e tutta la propria vita un continuo fallimento. Chi ha deciso di fare il primo passo, è spesso vittima di sensi di colpa, dubbi, incertezze, timori. Chi subisce, o sembra subire, può essere preda dello sconforto, della rabbia, della voglia di vendetta. La coppia soffre per il fallimento di un progetto di vita condiviso, ma anche i figli sperimentano gradi minori o maggiori di sofferenza a seconda del loro coinvolgimento, più o meno diretto, negli scontri della coppia. In questa difficile situazione è importante ricordare che una modalità di separazione non troppo litigiosa e basata sulla ricerca di un’intesa può essere vantaggiosa: se si trova un accordo non si spreca tempo e denaro in discussioni infinite e inutili che spesso sono incomprensibili per i figli e, se i toni trascendono, possono essere dannose per loro. In queste pagine vi proponiamo alcune indicazioni in relazione alla separazione ed al divorzio, per poter gestire in modo non distruttivo questa fase della vita. Dott. Paolo Scotti 1 INDICE Pag. 3 Cosa è la separazione ? Pag. 4 Cosa devo fare per separarmi ? Pag. 7 Cosa succede se mi separo ma non mi rivolgo al Tribunale ? Pag. 7 Cosa è il divorzio ? Pag. 7 Cosa devo fare per ottenere il divorzio ? Pag. 9 Cosa sono gli accordi in una separazione consensuale o in un divorzio congiunto ? Pag. 9 Quali sono gli effetti di una separazione ? Pag.11 Quali sono gli effetti di un divorzio ? Pag.12 Posso intervenire per modificare le condizioni della separazione o del divorzio ? Pag.12 Se dopo aver iniziato una separazione voglio riconciliarmi con il mio coniuge, posso farlo ? Pag.12 Se non mi sono mai sposato ma ho solo convissuto ? Pag.13 Che cosa devo fare se sono convivente e voglio separarmi ? Pag.13 Cosa è il Tribunale per i Minori ? Pag.15 Posso gestire da solo la separazione o il divorzio ? Pag.15 Posso evitare di rivolgermi al Tribunale e al giudice ? Pag.15 Quanto mi costa separarmi o divorziare ? Pag.16 Quali figure professionali possono aiutarmi in questa situazione ? Pag.17 Dove posso trovare un mediatore esperto ? Pag.17 Cosa fa il mediatore familiare ? Pag.18 Come si svolge un intervento di mediazione familiare ? Pag.18 Quali risultati posso raggiungere in mediazione ? Pag.18 Cosa distingue il mediatore dall’avvocato ? Pag.19 Quali altre figure professionali, enti o agenzie (pubbliche o private) intervengono in una separazione ? Pag.19 Quando intervengono i servizi sociali e come operano ? Pag.20 Cosa è e a cosa serve la Consulenza Tecnica d’Ufficio ? 2 Cosa è la separazione ? Per separazione si intende la conclusione della convivenza tra due coniugi che hanno una relazione stabile e duratura. La separazione può essere chiesta da uno o entrambi i gli interessati, quando si verificano, anche indipendentemente dalla loro volontà, fatti o situazioni che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano un pregiudizio all’educazione dei figli. L’intollerabilità è rilevante anche se riguarda uno solo dei coniugi. Con la separazione viene meno l’obbligo reciproco, assunto con il matrimonio, della coabitazione e si attenuano anche altri doveri coniugali, ma non vengono meno gli obblighi - di natura patrimoniale - di assistenza materiale né quello di reciproco rispetto. La separazione può essere: 1) consensuale, quando i coniugi sono d’accordo sia sulla decisione di separarsi che sulle condizioni che andranno a regolare i loro rapporti patrimoniali e nei confronti dei figli; 2) giudiziale, quando non esiste accordo dei coniugi in ordine alla decisione e/o alle condizioni della separazione. In tale ipotesi può essere chiesto da un coniuge a carico dell’altro che venga pronunciato l’addebito della separazione. Il coniuge nei cui confronti sia dichiarato l’addebito (cioè la responsabilità del fallimento del matrimonio) perde il diritto al mantenimento e la qualità di erede. La separazione, consensuale o giudiziale che sia non sancisce di per sé lo scioglimento di un matrimonio, cosa che avviene solo con il divorzio. Nel caso in cui le due persone non si siano mai sposate ma abbiano solamente convissuto, vedi oltre (pagg. 12 e 13). 3 Cosa devo fare per separarmi ? Dipende dal tipo di separazione: 1) La procedura presso il Tribunale di Bergamo prevede che il procedimento di separazione consensuale possa essere attuato direttamene dai coniugi anche senza l’assistenza di un legale, richiedendo il modulo per la domanda di separazione alla Cancelleria del Tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio. Eventualmente per la definizione delle condizioni di separazione i genitori possono avvalersi di un mediatore familiare (vedi oltre). Ricevuto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa un'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente. Il giudice tenterà la riconciliazione, ma nel caso in cui i coniugi ribadiscano la loro volontà di separarsi alle condizioni esplicitate nel ricorso, il procedimento si conclude con la convalida delle condizioni stesse da parte del tribunale. L’assistenza legale può essere sempre attivata dai coniugi qualora lo ritenessero opportuno. 2) Nel caso di separazione giudiziale, il difensore di uno dei coniugi deposita al Tribunale competente il ricorso contenente la domanda di separazione, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il Presidente del tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui verrà tentata la riconciliazione. Se questa non riesce, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e adotta, anche d’ufficio i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri). Inoltre, egli nomina un giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di riesame da parte della Corte d'appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione. Nella separazione giudiziale il giudice può dichiarare l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, su richiesta di una parte in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto di ricevere l’assegno di mantenimento e la qualità di erede. In qualsiasi momento il giudizio, sia di primo che secondo grado, si può concludere se le parti trovano un accordo. 4 Fasi della separazione consensuale - - - - - Conflitto di coppia tale da rendere intollerabile la convivenza Eventuale ricorso ad uno o a due legali (uno per ogni genitore) Fase preparatoria nella quale si discutono e si stilano gli accordi o clausole relativi all’affidamento dei figli, all’utilizzo della casa coniugale, all’assegno di mantenimento, agli eventuali beni comuni. Formalizzazione degli accordi (si scrivono e sottoscrivono) Il ricorso contenente le concordate condizioni di separazione viene depositato personalmente o (se i coniugi lo ritengono opportuno) tramite legali delegati dai genitori, alla cancelleria del Tribunale competente Fissazione, da parte della Cancelleria del Tribunale, di apposita udienza avanti il Presidente del tribunale stesso (Udienza Presidenziale) Audizione individuale e audizione congiunta delle parti avanti al Presidente, alla presenza dei loro avvocati ove incaricati, e conferma degli accordi Dall’udienza presidenziale scattano i 3 anni necessari al divorzio tra i coniugi Dopo circa un mese, il Tribunale emette un decreto che omologa la separazione alle condizioni richieste dalle parti. 5 Fasi della separazione giudiziale o Causa di separazione - - - - - - - - - Conflitto di coppia tale da rendere intollerabile la convivenza, senza possibilità di trovare accordo su tutte le condizioni della separazione Decisione del coniuge che vuole ottenere la separazione di rivolgersi ad un legale, che viene delegato (sulla base della sottoscrizione di una procura) a gestire l’iter della separazione. Stesura da parte del legale di un atto contenente tutte le richieste del coniuge relative alle condizioni di separazione ed anche all’eventuale richiesta di addebito (cioè che si addebiti la rottura del matrimonio all’altro che non ha ottemperato/ha disatteso i doveri del matrimonio) Deposito, da parte del legale, del ricorso presso la Cancelleria del tribunale competente. Fissazione, da parte della Cancelleria del Tribunale, di apposita udienza avanti il Presidente del tribunale stesso (Udienza Presidenziale) Il legale del coniuge ricorrente notifica all’altro coniuge il ricorso e del decreto che fissa l’udienza (a quest’udienza il coniuge convocato può decidere di comparire o no e di munirsi di legale oppure no). Audizione individuale (un coniuge per volta senza avvocati) e audizione congiunta delle parti (entrambi i coniugi e i loro avvocati) avanti al Presidente (udienza presidenziale) che tenta una riconciliazione o una consensualizzazione della separazione. Se ciò non riesce adotta i provvedimenti provvisori relativi a: autorizzazione ai coniugi a vivere separati affidamento dei figli utilizzo della casa coniugale assegno di mantenimento (mantenimento figli e coniuge) Rinvio avanti ad un Giudice Istruttore con fissazione d’udienza (dopo qualche mese da quella presidenziale) e inizio di una vera e propria causa caratterizzata da audizione di testi , acquisizione di prove ed eventuali perizie (vedi oltre). Nel caso di richiesta di addebito il Giudice a questo punto può riconoscere la colpa della rottura ad uno o all’altro dei coniugi o anche a tutti e due (per farlo si basa su atti, documenti, prove) Conseguenze dell’addebito => economiche: chi viene riconosciuto la causa della separazione perde il diritto all’eredità, all’assegno di mantenimento (ha solo gli alimenti, cioè lo stretto indispensabile alla sopravvivenza) Si giunge alla sentenza che dirime le questioni su tutti gli aspetti Anche nella separazione giudiziale il termine dei 3 anni per richiedere il divorzio decorre dall’udienza presidenziale, salvo che nel frattempo ci sia stata una sentenza, anche parziale, passata in giudicato 6 Cosa succede se mi separo ma non mi rivolgo al Tribunale ? Quando l'interruzione della convivenza non è stata definita da un provvedimento del giudice (cioè con l’intervento del Tribunale, nelle due forme di separazione consensuale e giudiziale) ma unicamente decisa dai coniugi, viene chiamata separazione di fatto. Questo tipo di separazione non ha alcun effetto giuridico e non determina la sospensione degli obblighi matrimoniali. Cosa è il divorzio ? Per divorzio si intende quell’atto formale che sancisce lo scioglimento di un matrimonio celebrato con rito civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso. Il divorzio scioglie il vincolo coniugale (che permane affievolito durante la separazione) e attesta il cambiamento di stato civile delle persone: ognuno di loro non è più vincolato da legami coniugali e può quindi procedere ad un eventuale nuovo matrimonio. Cosa devo fare per ottenere il divorzio ? Il divorzio può essere richiesto solo se si verifica uno dei presupposti previsti dalla legge. Può essere richiesto insieme dai coniugi (divorzio con domanda congiunta), ma può anche essere richiesta da uno solo dei coniugi anche contro la volontà dell’altro. E’ sempre necessaria l’assistenza dei legali. 7 Presupposti procedurali per attivare la procedura di divorzio (estratto art.3 L.898/1970) a) uno dei coniugi ha commesso reati gravi specificatamente elencati dalla legge b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi c) è stata omologata la separazione consensuale d) è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 e) matrimonio “rato ma non consumato”, cioè celebrato ma senza essere seguito da una “unione carnale” Il presupposto più frequente per la richiesta di divorzio è la pregressa separazione. Per poter richiedere il divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Nel caso di separazione giudiziale, deve essere intervenuta nel frattempo una sentenza anche parziale di pronuncia sulla separazione. La procedura per l'ottenimento del divorzio prevede: - Divorzio con domanda congiunta, in cui l’accordo tra i due coniugi sulle condizioni del divorzio consente di presentare una domanda unica con le condizioni riguardanti i figli ed i rapporti economici fra i coniugi; il Tribunale valuta le condizioni concordate e se sono conformi alla legge emette sentenza di divorzio. - Divorzio con contenzioso, che si attiva se non c’è accordo tra le parti; in questo caso il coniuge che intende divorziare deve presentare, a mezzo di un avvocato, un ricorso contenente la domanda di scioglimento del matrimonio, con l'esposizione di ciò su cui tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio. Ha inizio in questo caso un percorso giudiziario (vedi separazione giudiziale). 8 Cosa sono gli accordi in una separazione consensuale o in un divorzio congiunto ? Gli accordi sono quelle decisioni che coloro che si separano devono prendere, in autonomia o con l’aiuto di un avvocato, e che riguardano: - il consenso di entrambi alla separazione; - l’affidamento dei figli e la loro collocazione presso uno dei genitori; - la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario o di quello che non convive stabilmente con i figli - il contributo che un coniuge dovrà pagare all’altro per il mantenimento dei figli - l’assegnazione della casa coniugale; - l’eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri. Quali sono gli effetti di una separazione ? Innanzitutto cessa l’obbligo della coabitazione e quindi della convivenza, mentre rimangono immutati per entrambi i genitori gli obblighi di mantenere, istruire ed educare i figli. Inoltre un coniuge ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento (consistente in un assegno periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) se: - non ha addebitata la separazione (vedi separazione giudiziale) - non ha adeguati redditi propri - non può mantenere un tenore di vita analogo a quello presente durante il matrimonio Salvo i casi in cui i coniugi hanno optato (al momento del matrimonio o successivamente) per il regime di separazione dei beni, dopo il provvedimento definitivo (cioè sentenza per la separazione giudiziale o decreto di omologa per la separazione consensuale) si ha anche lo scioglimento della comunione legale dei beni per cui: - i beni acquisiti dopo tale scioglimento sono personali, - i beni comuni (acquisiti durante il matrimonio) verranno suddivisi mediante accordo tra le parti. 9 Relativamente all’affidamento dei figli la recente legge (Legge 54/2006 - vedi sezione Allegati) prevede prioritariamente l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori. Le variazioni introdotte dalla nuova legge possono essere così sintetizzate: - i figli nati dalla coppia che si sta separando hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (i quali devono garantire loro cura, educazione e istruzione) oltre ad avere rapporti significativi con nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale; - l’affidamento viene perciò attribuito normalmente ad entrambi i genitori (affidamento condiviso), ognuno dei quali esercita la potestà (cioè l’insieme dei diritti e dei doveri nei confronti dei figli) al pari dell’altro; - le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute devono essere prese dai genitori di comune accordo. - le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (relative alla gestione della quotidianità) possono essere prese separatamente dai genitori se le parti l’hanno previamente concordato in sede di separazione; - l’affido esclusivo può essere richiesto da uno dei due coniugi, ma viene concesso dal Giudice solo in casi eccezionali di comprovata difficoltà di uno dei genitori ad occuparsi o a interessarsi dei figli minori (es. genitore con gravi problemi di tossicodipendenza o patologia psichiatrica, casi gravi di devianza sociale ecc…). La conflittualità tra i coniugi non giustifica, di regola, l’affidamento ad un solo genitore. - nel caso di affido esclusivo, la potestà genitoriale rimane ad entrambi i genitori, mentre il genitore affidatario può adottare tutte le decisioni che riguardano la vita dei figli (definito “esercizio esclusivo delle potestà”), salvo quelle di maggiore interesse che devono comunque essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, partecipando alle decisioni importanti che li riguardano e può ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Per questa ragione deve avere la possibilità di trascorrere con i figli dei periodi di tempo. - L’affidamento alternato (responsabilità genitoriale affidata in modo alternato esclusivamente ad un genitore) non viene quasi mai riconosciuto, stanti i notevoli sforzi emotivi e psicologici per il minore, unitamente alle difficoltà di una equilibrata gestione del rapporto tra genitori che questa soluzione comporta. 10 Sempre la nuova riforma introduce variazioni anche nel mantenimento dei figli: ciascuno dei genitori provvede direttamente al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (a meno che non ci siano accordi diversi presi dai genitori autonomamente). Può eventualmente essere decisa dal giudice una integrazione di un coniuge a favore dell’altro tenendo in considerazione tra le altre cose oltre alle risorse economiche di entrambi i genitori anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Inoltre deve essere decisa dai genitori la collocazione prevalente dei figli, cioè in quale delle due case (quella della mamma o quella del papà) i minori andranno a risiedere poiché presenti con maggiore regolarità o per altri fattori (ad esempio comodità per loro, presenza di scuole e/o strutture utili nelle vicinanze, volontà di non isolarli dal gruppo di amici). A seguito della collocazione dei figli, viene anche definita l’assegnazione della casa coniugale: normalmente segue i minori e al genitore che abita con loro viene attribuita in godimento. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un nuovo partner o contragga nuovo matrimonio. Quali sono gli effetti di un divorzio ? Con il divorzio il matrimonio si scioglie e gli ex-coniugi possono contrarre un nuovo matrimonio, tuttavia permane l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati o adottati durante il matrimonio. Inoltre la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevede disposizioni relative a: - affidamento e mantenimento dei figli; - assegnazione della casa familiare; Viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed economica, ma il tribunale può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno di divorzio (se un coniuge non ha mezzi adeguati e si trovi nell’impossibilità di procurarseli). Le parti possono anche concordare il versamento in una sola soluzione. 11 Posso intervenire per modificare separazione o del divorzio ? le condizioni di Se intervengono nuove circostanze che non consentono più di applicare le indicazioni contenute nelle condizioni di separazione oppure se uno dei due ex-coniugi ritiene che ci siano validi motivi per una revisione, il coniuge interessato deve instaurare, per mezzo di un difensore, un procedimento davanti al Tribunale competente Anche le condizioni di divorzio fissate nella relativa sentenza possono essere modificate ricorrendo al Tribunale, qualora sopravvengano “giustificati motivi” Se dopo essermi separato voglio riconciliarmi con il mio coniuge, posso farlo ? La riconciliazione è sempre possibile ed è realizzabile in qualsiasi momento del percorso di separazione. Con la riconciliazione gli effetti della separazione cessano automaticamente. Non è necessaria alcuna pronuncia del giudice. Per essere tale la riconciliazione prevede non solo la ripresa della coabitazione o delle relazioni fra i coniugi, ma anche il completo ripristino della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale fra i due. La riconciliazione impedisce il maturare del termine di tre anni (che decorre dall’udienza presidenziale nel giudizio di separazione) per proporre la domanda di divorzio. Se non mi sono mai sposato ma ho solo convissuto ? In questo caso ci si trova nella condizione di “convivenza more uxorio” o “coppia di fatto”, cioè una convivenza stabile e duratura, con o senza figli, tra un uomo e una donna che si comportano come se fossero marito e moglie. 12 Che cosa devo separarmi ? fare se sono convivente e voglio Quando si interrompe una convivenza possono esserci gli stessi problemi che si verificano quando finisce un matrimonio e quindi si avverte la stessa esigenza di tutela. Però: - gli adulti che hanno deciso di convivere lo hanno fatto liberamente e da ciò non è derivata nessuna variazione nel loro stato civile (sono ancora nubili e/o celibi), quindi non devono accedere al Tribunale Civile in caso di separazione; - non esiste una normativa volta a tutelare il convivente economicamente più debole che non può quindi ricorrere a un tribunale; - nel caso in cui dall’unione siano nati dei figli e siano stati riconosciuti, l’affidamento e i rapporti tra genitori e figli vengono gestiti con provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minori, seguendo le stesse norme previste nel caso di figli nati dal matrimonio (vedi legge n.54 del 2006). Cosa è il Tribunale per i Minori ? Il Tribunale per i Minorenni è un organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista, formato cioè da giudici professionali ("giudici togati") e da giudici onorari, che sono degli esperti (poiché hanno svolto attività in ambito sociale e sono cultori di materie relative alla tutela dei minori) nominati dal Consiglio Superiore della magistratura per un periodo di tre anni rinnovabile. Il Tribunale giudica con collegi composti da quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo. Ciascuno di questi quattro giudici dispone di un voto, e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente: Le decisioni sono sempre collegiali ed impugnabili innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d'Appello. 13 Fasi del ricorso al Tribunale per i Minori (in caso di una convivenza da cui sono nati figli che all’atto della separazione non sono ancora maggiorenni) - - - - - 14 Cessazione della convivenza e incapacità ad accordarsi su affidamento e gestione dei figli (art.317 bis c.c.) Ricorso al Tribunale da parte di un genitore o da parte del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori (in caso di segnalazione da parte dei servizi sociali o delle forze dell’ordine di situazioni di rischio per il minore derivanti dalla conflittualità tra i genitori) Convocazione dei genitori da parte del Giudice OPPURE E/O UNITAMENTE Richiesta del Giudice ai servizi sociali, competenti per territorio, di effettuare una indagine psico-sociale (per avere un quadro ed una valutazione della situazione) OPPURE E/O UNITAMENTE Richiesta di Consulenza tecnica d’Ufficio (C.T.U.), affidata ad un professionista scelto dal Giudice, per la valutazione psicologica dei soggetti coinvolti nel conflitto sotto il profilo individuale e relazionale .Il Giudice ricorre alla consulenza quando ritiene di non avere elementi sufficienti per decidere e necessita di una valutazione specialistica per comprendere quali siano le scelte da compiere per tutelare il minore. Convocazione dei genitori da parte del Giudice: colloqui individuali e collegiali con entrambi Riunione in Camera di Consiglio dei collegio giudicante (quattro giudici: un presidente, un giudice, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo) Emissione del Decreto, recante le indicazioni che i genitori devono seguire (prescrizioni) in merito all’ affidamento e alla gestione dei figli, oltre a eventuali indicazioni per i Servizi Sociali coinvolti (interventi di sostegno o di terapia da attivare) Posso gestire da solo la separazione o il divorzio ? La procedura presso il Tribunale di Bergamo prevede che Il procedimento di separazione consensuale possa essere attuato direttamene dai coniugi anche senza l’assistenza di un legale, richiedendo il modulo per la domanda di separazione alla Cancelleria del Tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio. Eventualmente per la definizione delle condizioni di separazione i genitori possono avvalersi di un mediatore familiare (vedi oltre). L’assistenza legale può essere sempre attivata dai coniugi qualora lo ritenessero opportuno. Nel caso di separazione giudiziale, essendo una causa che un coniuge intenta all’altro, è necessaria la presenza di un avvocato difensore per entrambe le parti in causa. Posso evitare di rivolgermi al Tribunale e al giudice ? Per la separazione e il divorzio si deve necessariamente ricorrere al Tribunale. Quanto mi costa separarmi o divorziare ? Il costo varia molto a seconda di vari fattori (tipo di separazione/divorzio, numero di incontri con avvocati, numero di udienze in tribunale ecc…). Come considerazione generale si può dire che più breve è l’iter legale, minore è il costo. Per abbreviare tale iter possono essere utili interventi tesi a riattivare modalità comunicative e possibilità di collaborazione, facilitando le opportunità di accordo, quali ad esempio la mediazione familiare (vedi oltre). 15 Quanto costa il divorzio La quantificazione è molto difficile e varia da caso a caso. Dipende dalla quantità di attività svolta dal legale, la quale a sua volta dipende dalla difficoltà del contenzioso e dalla conflittualità dei coniugi. A titolo esemplificativo riportiamo le voci di costo: - diritti e onorari di avvocato - spese generali su onorari e diritti - parcelle dei professionisti chiamati in qualità di esperti - grado di giudizio (le cause davanti a Corte d’appello o Cassazione costano più di quelle in primo grado) - numero di udienze alle quali partecipa il legale - il valore dei beni oggetto di trasferimento (per ogni atto di trasferimento si deve ricorrere al notaio) Se la coppia ha un reddito imponibile fino a € 9.723 annuo, non paga nulla per la separazione o per il divorzio (si attiva il patrocinio a spese dello Stato). Per richiederlo ci si deve rivolgere al Consiglio dell’Ordine degli avvocati (vedi recapiti nella sezione Indirizzi utili) Quali figure professionali possono aiutarmi in questa situazione ? Nella separazione possono essere d’aiuto due professionisti: - l’avvocato, per curare gli interessi di uno dei coniugi in una separazione giudiziale o per valutare la correttezza degli accordi a cui i coniugi sono giunti autonomamente (separazione consensuale) - il mediatore familiare, per aiutare i genitori a gestire un confronto utile alla definizione di accordi che tengano in debito conto le esigenze loro e dei loro figli. 16 Dove posso trovare un mediatore esperto? Presso il Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo (recapiti nella pagina Indirizzi utili) viene svolta l’attività di mediazione familiare sin dal 1992. I mediatori sono molto esperti, di elevata professionalità ed in costante aggiornamento. Possono accedere al servizio tutti i cittadini di Bergamo e provincia, senza alcun costo in quanto il Centro fa parte dell’ASL di Bergamo. Cosa fa il mediatore familiare ? Il mediatore familiare interviene su richiesta dei genitori per aiutarli gestire le difficoltà associate alla riorganizzazione, logistica ma anche e soprattutto emotiva, conseguente ad una separazione. Queste difficoltà spesso sfociano in scontri e forti litigi che non consentono ai genitori di risolvere le questioni legate alla gestione dei figli (educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascuno accanto ai figli) e alle loro difficoltà conseguenti alla separazione. Il mediatore fornisce una spazio assolutamente riservato e indipendente dall’ambito giudiziario, in cui i genitori si confrontano potendo contare sull’aiuto di un professionista imparziale che non ha nessun compito valutativo o di giudizio, ma offre le sue competenze tecniche per facilitare la comunicazione, il confronto aperto e sincero, finalizzato alla gestione o alla soluzione delle difficoltà presenti in quella famiglia. Insieme si fanno scelte, si pensano soluzioni, si prendono accordi in modo che siano i genitori stessi in prima persona ad elaborare un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli in cui potere esercitare la comune responsabilità di genitori. Il mediatore, per garantire la massima riservatezza, non relaziona ne comunica ad alcuno circa i contenuti dell’intervento. 17 Come si svolge un intervento di mediazione familiare ? Il mediatore familiare, in una serie limitata di incontri (da 10 a 12), facilita la comunicazione tra padre e madre per trovare soluzioni realistiche e stabilire accordi condivisi e duraturi che consentano ai figli di vivere serenamente e a padre e madre di svolgere responsabilmente il comune compito di genitori. Gli accordi sono negoziati e definiti da entrambi i genitori e non imposti da terze persone; hanno dunque maggiori possibilità di essere rispettati. La mediazione familiare è riservata, protetta dal segreto professionale e autonoma dall'iter legale. I colloqui sono rivolti ai soli genitori. I bambini non partecipano: per loro lavorano i grandi. Quali risultati posso raggiungere in mediazione ? In mediazione si possono definire degli accordi sulla gestione dei figli (educazione, istruzione, salute, mantenimento, tempo libero, frequentazioni, organizzazione della presenza di ciascuno accanto ai figli) e su altri temi oggetto di disaccordo. Tali accordi possono poi essere portati dai genitori in Tribunale, come parte delle condizioni di separazione. Cosa distingue il mediatore dall’avvocato ? Il mediatore è un tecnico delle comunicazione e della gestione del conflitto, in particolar modo delle sue componenti emotive. Egli non cura gli interessi di uno dei due genitori: è lì per aiutare entrambi a gestire una delicata fase della loro vita, facilitando il confronto e il dialogo per evitare che arrivino a sovraccaricare i loro figli di compiti e responsabilità non loro. Inoltre non ha competenze legali e non è in nessun modo legato all’azione del giudice. 18 Quali altre figure professionali, enti o agenzie (pubbliche o private) intervengono in una separazione ? Possono intervenire: - i servizi sociali competenti per territorio (quelli che operano nel territorio di residenza della famiglia); tali servizi possono far capo al Comune o alla ASL (vedi sezione Indirizzi utili) - il Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) - il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) - altri professionisti che il Giudice o i servizi ritengono di consultare per approfondimenti mirati Quando intervengono i servizi sociali e come operano ? I servizi sociali intervengono: - su richiesta del Giudice, per una valutazione della situazione in atto (persone, relazioni, ambienti di vita) - su richiesta di uno dei due genitori, preoccupato per una potenziale situazione di rischio per i propri figli - su richiesta di persone che hanno informazioni di situazioni di potenziale rischio per un minore (forze dell’ordine, insegnanti, professionisti a contatto col minore, semplici cittadini) Una volta attivati i servizi attuano una indagine psico-sociale, cioè una approfondita valutazione delle caratteristiche personali e relazionali delle persone coinvolte, attraverso: - colloqui con i genitori (individuali e di coppia) sia informativi che di analisi psicodiagnostica - colloqui informativi con tutte le figure che a vario titolo ruotano intorno alla famiglia interessata (parenti, insegnanti, vicini …) - visite domiciliari, per una valutazione del contesto di vita del minore e della sua famiglia Le indicazioni fornite dai servizi sociali servono a fornire un quadro per valutare la necessità dell’intervento della magistratura (Civile, Penale o Minorile) oppure per dare alla magistratura, che le aveva richieste, le informazioni necessarie alla definizione di un giudizio. L’azione dei servizi può continuare anche dopo il giudizio con consulenza e sostegno. 19 Cosa è e a cosa serve la Consulenza Tecnica d’Ufficio ? La Consulenza tecnica d’Ufficio (C.T.U.), affidata ad un professionista scelto dal Giudice, serve alla valutazione psicologica dei soggetti coinvolti nel conflitto sotto il profilo individuale e relazionale .Il Giudice ricorre alla consulenza quando ritiene di non avere elementi sufficienti per decidere e necessita di una valutazione specialistica per comprendere quali siano le scelte da compiere per tutelare il minore. Quando il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio, ciascuna delle parti può nominare un Consulente Tecnico di Parte. La Consulenza tecnica di Parte (C.T.P.), affidata ad un professionista scelto dall’avvocato di uno dei due genitori, fornisce una lettura delle caratteristiche e capacità personali, relazionali e genitoriali di una delle due parti (madre o padre). Viene utilizzata per integrare e/o controbattere alle valutazioni emerse durante il giudizio o durante la CTU. 20 Si ringrazia per la collaborazione Rotary Club – Gruppo Orobico Rotary Bergamo Rotary Bergamo Città Alta Rotary Treviglio e delle Pianura Bergamasca Rotary Bergamo Nord Rotary Bergamo Ovest Rotary Romano di Lombardia Rotary Bergamo Sud Rotary Sarnico e Val Cavallina Rotary Dalmine Centenario Ordine degli Avvocati di Bergamo Indirizzi utili Per informazioni su mediazione familiare e servizi del territorio: Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo Via San Martino della Pigrizia 52 24129 Bergamo Telefono 035.262300 - Fax 035.4328940 www.centrobambinoefamiglia.it Per informazioni su avvocati e patrocinio non abbienti: Ordine degli Avvocati di Bergamo Via Borfuro 11/A - 24122 Bergamo 035.243132 - Fax 035. 235135 [email protected] Recapiti dei tribunali - Tribunale Civile di BERGAMO Via Borfuro, 11/B - 24100 BERGAMO (BG) Tel. 035-4120611 - [email protected] - Tribunale Penale di BERGAMO Via Borfuro, 11/B - 24100 BERGAMO (BG) Tel. 035-4120644 - [email protected] - Tribunale per i Minorenni di BRESCIA Via Malta, 12 - 25124 BRESCIA (BS) Tel. 030 – 2278111 - [email protected] - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di BRESCIA Via Malta, 12 - 25124 BRESCIA (BS) Tel. 030 – 2421832 – [email protected] Copyright © Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo Riproduzione totale o parziale vietata