Sono disoccupato – Che fare ? Sommario Introduzione 4 Sono membro di Unia e disoccupato 4 Ho ricevuto la lettera di licenziamento. Cosa devo fare ? Scelga la cassa di disoccupazione Unia Iscrizione Differenza tra la cassa di disoccupazione e l’URC 5 5 6 6 La mia azienda ha fatto fallimento. Cosa devo fare ? 7 I suoi diritti in caso di disoccupazione Libera scelta della cassa Il suo diritto viene riconosciuto: 80 o 70 % delle indennità giornaliere ? Formazione continua durante la disoccupazione Cosa succede in caso di malattia o infortunio ? AVS e Cassa pensioni 8 8 8–9 9 9 9 I suoi doveri in caso di disoccupazione Ricerca d’impiego Direttive dell’URC 10 10 10 Quali regole valgono per gli immigrati? Ricerca d’impiego in uno Stato dell’UE o dell’AELS Formulari E 301 ed E 303 Avvertenza per chi non è cittadino dell’UE 11 11 12 12 Che cosa significa . . . Giorni d’attesa Giorni di sospensione Guadagno intermedio Prova della ricerca d’impiego 13 13 13 13 14 Unia nelle tue vicinance 15 3 Introduzione Le lavoratrici ed i lavoratori immigrati sono maggiormente esposti al rischio di rimanere disoccupati. Il loro tasso di disoccupazione è in media da due a tre volte più alto di quello degli Svizzeri. Con questo opuscolo vogliamo indicare ai nostri soci quello che devono fare in caso di disoccupazione: Quale procedura bisogna adottare? A chi possono rivolgersi? Quali sono i loro diritti e doveri? Il sindacato Unia pubblica numerose informazioni importanti nelle diverse lingue degli immigrati, poiché solo chi è informato sui propri diritti è anche in grado di farli valere. Sono membro di Unia e disoccupato I suoi contributi sindacali potranno essere ridotti in considerazione della sua situazione personale durante tutto il periodo di disoccupazione. Non esiti quindi a contattare il segretariato Unia. Per tutto il periodo in cui lei è senza lavoro, rimane iscritto/a a pieno titolo al sindacato Unia. Può quindi continuare ad operare attivamente in seno ad Unia quale fiduciario sindacale o membro di un comitato o di una commissione. 4 Ho ricevuto la lettera di licenziamento. Cosa devo fare? Si presenti immediatamente, al più tardi il primo giorno di disoccupazione, al Comune di domicilio (oppure, in alcuni Cantoni, anche direttamente all’Ufficio regionale di collocamento URC). Lo stato di disoccupato/a le sarà riconosciuto non appena si sarà annunciato/a al Comune o all’URC. Porti con sé: nun documento d’identità ufficiale; nun certificato di domicilio o l’attestato di deposito dei documenti presso il Comune di domicilio; nil permesso di residenza o permesso di soggiorno per stranieri; nil certificato di assicurazione AVS-AI (tessera). Controlli se i termini di disdetta sono stati rispettati. I datori di lavoro non possono licenziare liberamente: ci sono termini legali e contrattuali che devono essere rispettati. Esiste inoltre una protezione speciale contro i licenziameni in determinate situazioni, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza o quando un cittadino svizzero si trova in servizio militare o di protezione civile. Il sindacato Unia fornisce assistenza ai suoi iscritti, ma è anche aperto a tutti. Se qualcosa non le è chiaro, non esiti a contattare il più vicino segretariato di Unia (la lista si trova alla pagina 14). Scelga la cassa di disoccupazione Unia Lei può scegliere liberamente da quale cassa di disoccupazione farsi assistere, dichiarandolo al momento in cui si annuncia al Comune di domicilio o all’URC. La cassa di disoccupazione Unia è la più importante in Svizzera. È aperta a tutti i disoccupati, anche ai non sindacalizzati. La cassa di disoccupazione Unia dispone di una vasta rete di uffici di pagamento in tutta la Svizzera. La lista degli uffici di pagamento si trova sul nostro sito www.unia.ch, rubrica «cassa di disoccupazione». La soddisfazione degli assicurati è al centro degli interessi della cassa di disoccupazione Unia. I suoi collaboratori specializzati possiedono competenze sociali e linguistiche, e dispongono di conoscenze tecniche e di esperienza nell’ambito del diritto del lavoro. 5 Iscrizione 1.Si rechi al Comune di domicilio o, in alcuni Cantoni, direttamente all’URC. Il Comune o l’URC confermerà la data dell’iscrizione e la cassa di disoccupazione da lei scelta. 2.Se ha dovuto annunciarsi subito al Comune, si rechi in seguito all’URC. 3.Cassa di disoccupazione Una volta iscritto/a, si presenti il più presto possibile alla cassa di disoccupazione da lei scelta. Normalmente dovrebbe portare con sé i seguenti documenti: n una domanda d’indennità di disoccupazione compilata; n una copia della sua iscrizione al’URC; n gli attestati dei datori di lavoro per tutti i posti occupati negli ultimi due anni; n il formulario «Informazioni sulla persona assicurata»; n il modulo «E 303» se lei è arrivato/a in Svizzera da uno Stato dell’UE o dell’AELS e non raggiunge la durata di contribuzione minima richiesta dal diritto svizzero. All’occorrenza, la cassa di disoccupazione Unia l’aiuterà ad ottenere questi documenti. Differenza tra la cassa di disoccupazione e l’URC n La cassa di disoccupazione stabilisce se lei ha diritto all’indennità di disoccupazione e l’ammontare dell’indennità e versa poi l’indennità. n L’Ufficio regionale di collocamento (URC) ha il compito di collocare, ma anche di consigliare ed assistere le persone alla ricerca di un impiego. 6 La mia azienda ha fatto fallimento. Cosa devo fare? Quando il datore di lavoro non è più in grado di pagare il salario (è insolvente) ed il fallimento incombe, allora: n si annunci immediatamente al Comune di domicilio o all’URC. Questi organismi le daranno dettagliate informazioni su come lei dovrà procedere; n prenda contatto con Unia; n richieda senza indugio l’assistenza della cassa di disoccupazione Unia. Troverà ulteriori informazioni su: nwww.unia.ch, rubrica «cassa di disoccupazione» nwww.unia.ch, rubrica «lavoro & diritto», «diritto e conulenza», «info-droit», 02/2006 (in francese); www.area-lavoro.ch/ 7 I suoi diritti in caso di disoccupazione Libera scelta della cassa n Lei sceglie autonomamente e liberamente la cassa di disoccupazione presso la quale desidera percepire le indennità di disoccupazione. n Faccia la sua scelta al momento di annunciarsi al Comune di domicilio o all’URC. n La cassa di disoccupazione Unia è volentieri a sua disposizione. Il sindacato Unia aiuta i suoi iscritti a far valere i loro diritti Il suo diritto viene riconosciuto: 80 o 70 % delle indennità giornaliere? Nei periodi in cui ha lavorato, lei ha versato i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione. Una volta rimasto/a senza lavoro, e sempre che abbia adempiuto a tutte le condizioni richieste, lei beneficia delle seguenti prestazioni: n 80 % del guadagno assicurato, se –ha figli a carico che non hanno ancora compiuto i 25 anni d’età, o –il suo guadagno assicurato non supera CHF 3797, o –riceve una rendita d’invalidità che corrisponde a un grado d’invalidità di almeno il 40 %; n 70 % del guadagno assicurato in tutti gli altri casi. Lei ha diritto a: n 260 indennità giornaliere, se ha esercitato un’attività salariata per almeno 12 mesi nel corso degli ultimi 2 anni; n 400 indennità giornaliere, se ha esercitato un’attività salariata per almeno 18 mesi nel corso degli ultimi 2 anni; n 520 indennità giornaliere, se ha esercitato un’attività salariata per almeno 24 mesi nel corso degli ultimi 2 anni e se ha compiuto i 55 anni d’età; n 520 indennità giornaliere, se ha esercitato un’attività salariata per almeno 24 mesi e se riceve una rendita d’invalidità che corrisponde a un grado d’invalidità di almeno il 40 %; n 90 indennità giornaliere, se può beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di contribuzione; n 200 indennità giornaliere, se ha meno di 25 anni d’età e non ha figli a carico. Durata di contribuzione mancante: pur non potendo dimostrare un’attività salariata di più di 12 mesi nel corso degli ultimi due anni, lei è comunque assicurato/a, ed esentato/a dall’obbligo di contribuzione, se non ha potuto lavorare per i seguenti motivi: n formazione, se ha almeno 10 anni di domicilio in Svizzera; n malattia, infortunio o maternità, a condizione di essere stato/a domiciliato/a in Svizzera durante tale periodo; n detenzione in uno stabilimento svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o di educazione mediante il lavoro, o in un analogo istituto svizzero; n soggiorno per lavoro di oltre un anno in uno Stato esterno all’UE e all’AELS (cittadini svizzeri). 8 Anche se non ha adempiuto all’obbligo di contribuzione, lei può aver diritto alle prestazioni se, a causa di un evento straordinario risalente a non più di 12 mesi prima, è stato costretto/a ad accettare un lavoro, e sempre che lei avesse il domicilio in Svizzera al momento dei fatti. Quali eventi straordinari valgono, per esempio: n la necessità di trovarsi nuovamente un lavoro dopo una separazione o un divorzio; n la necessità di accettare un lavoro per la sopravvenuta invalidità del partner; n il decesso del coniuge; n la soppressione di una rendita d’invalidità. Formazione continua durante la disoccupazione Durante la disoccupazione lei ha la possibilità di frequentare corsi di perfezionemento professionale che migliorino le sue possibilità di trovare un nuovo lavoro. Il suo consulente URC le proporrà dei corsi di perfezionamento, ma anche lei stesso/a potrà formulare delle proposte e discuterne con il suo consulente URC. Anche i corsi di lingue possono migliorare la sua idoneità al collocamento. Importante: solleciti attivamente la formazione continua (corsi di lingue o acquisizione di nuove tecniche relative alla sua professione). Attenzione: l’URC paga solo il perfezionamento, non la formazione professionale. Per tutte le questioni relative alla formazione continua durante la disoccupazione, contatti sempre l’URC. Cosa succede in caso di malattia o infortunio? Nel periodo in cui percepisce le indennità di disoccupazione, lei è assicurato/a contro gli infortuni presso la SUVA, a partire dal terzo giorno. Se lei si ammala, l’assicurazione disoccupazione paga le indennità giornaliere dal primo giorno di malattia e per una durata di 30 giorni. In totale, durante il periodo di disoccupazione, vengono pagati al massimo 44 giorni di malattia. AVS e Cassa pensioni AVS: i contributi all’AVS vengono versati anche durante la disoccupazione. Cassa pensioni: durante la disoccupazione non vengono versati contributi alla Cassa pensioni, eccetto quelli che servono a coprire il rischio di morte o invalidità. Il suo ultimo datore di lavoro trasferirà il suo capitale di vecchiaia su un conto di libero passaggio presso una banca o un’assicurazione da lei scelta. 9 I suoi doveri in caso di disoccupazione Ricerca d’impiego Lei deve cercare attivamente un impiego e presentare delle candidature. L’URC l’aiuterà in questa incombenza. Lei è tenuto/a ad iniziare la ricerca di un nuovo posto sin dal momento in cui le viene notificato il licenziamento o lei dà la disdetta. Deve inoltre poter provare all’URC di aver fatto delle ricerche e presentato candidature, anche durante il periodo di licenziamento. Se ha domande o dubbi sulle condizioni di lavoro che le vengono offerte e sulla loro adeguatezza ai contratti collettivi di lavoro o alle usanze nel settore, si rivolga al più vicino segretariato di Unia. Direttive dell’URC Dietro disposizione dell’URC, lei ha il dovere di: n frequentare i corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionale; n participare ai colloqui e alle sedute d’informazione; n produrre tutti i documenti necessari alla valutazione della sua idoneità al collocamento (p. es. certificato medico) o dell’inadeguatezza di un lavoro; n annunciarsi personalmente ai colloqui di consulenza e di controllo. 10 Quali regole valgono per gli immigrati ? In Svizzera lei è assicurato/a contro la disoccupazione se ha un impiego e percepisce un salario lordo mensile di almeno 500.– franchi. I premi (o contributi) da versare all’assicurazione contro la disoccupazione sono dedotti dal suo salario. Se ha versato i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione per almeno 12 mesi nel corso degli ultimi 2 anni, lei ha diritto alle previste indennità se rimane senza lavoro e sempre che abbia il domicilio in Svizzera. I frontalieri ricevono le indennità di disoccupazione conformemente alle disposizioni legali in vigore nello Stato in cui sono domiciliati. I periodi di contribuzione maturati in uno Stato dell’UE o dell’AELS vengono presi in considerazione soltanto se lei rimane disoccupato/a in Svizzera dopo meno di 12 mesi (produrre il formulario E301). Tuttavia, la Svizzera non riconosce i periodi di assicurazione e di contribuzione maturati dai cittadini dell’UE in uno Stato membro dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Altrettanto fanno gli Stati dell’UE, che non riconoscono i periodi di assicurazione e contribuzione maturati dai cittadini svizzeri in uno Stato membro dell’AELS. E la Svizzera non riconosce i periodi di contribuzione effettuati in uno Stato dell’UE dai cittadini di uno degli Stati dell’AELS. Attenzione: le disposizioni relative al riconoscimento dei periodi di contribuzione sono molto complicate. La cassa di disoccupazione potrà darle le informazioni specifiche per il suo caso particolare. Ricerca d’impiego in uno Stato dell’UE o dell’AELS Dal momento che entra in disoccupazione, lei può cercare un impiego anche in uno Stato dell’UE o dell’AELS. Ma per avere diritto all’indennità di disoccupazione deve prima annunciarsi correttamente all’ufficio competente e poi cercare lavoro in Svizzera per almeno quattro settimane. Durante queste quattro settimane non può lasciare la Svizzera per cercare lavoro in un altro Stato senza il consenso della competente autorità cantonale. 11 Formulari E 301 ed E 303 Il formulario E 301 le occorre quando ha trovato un impiego all’estero e, nel caso di una nuova caduta in disoccupazione, vuole poter provare e farsi riconoscere i periodi di assicurazione nel frattempo maturati. Se lei cerca lavoro in uno degli Stati dell’UE o dell’AELS e rivendica per questo periodo di ricerca le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, allora ha bisogno del formulario E 303. Munito/a di questo documento, deve annunciarsi all’ufficio estero di collocamento al più tardi 7 giorni dopo la partenza dalla Svizzera, e deve adempiere le prescrizioni di controllo che là vengono richieste. In seguito sarà l’ufficio di collocamento straniero che le verserà le indennità giornaliere dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Lei può cercare un impiego all’estero e nel contempo ricevere le indennità giornaliere dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione per tre mesi al massimo. Se, trascorso questo periodo, non ha trovato un impiego, lei deve ritornare in Svizzera. Importante è che, dopo il rientro in Svizzera, si ripresenti nuovamente all’URC entro il termine fissato dallo stesso URC, altrimenti non continuerà a ricevere in Svizzera le indennità giornaliere. Può ricevere i formulari E 301 ed E 303 presso la cassa di disoccupazione. Avvertenza per chi non è cittadino dell’UE I migranti che possiedono un permesso di soggiorno devono raddoppiare gli sforzi per trovare un nuovo lavoro. Una volta terminate le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, essi vengono presi a carico dall’assistenza pubblica. E questo fatto può avere quale conseguenza che la polizia degli stranieri non rinnovi più il permesso di soggiorno. Consiglio: documenti tutto quanto lei ha intrapreso, durante il periodo di disoccupazione, per trovare un nuovo impiego. Ciò le potrà essere utile se dovesse avere difficoltà con le autorità della migrazione. Attenzione: presenti tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, cioè prima che scada. Dopo la scadenza del permesso, lei rischia l’interruzione delle indennità di disoccupazione. 12 Che cosa significa . . . Giorni d’attesa Per i primi 5, 10, 15 o 20 giorni di disoccupazione lei non riceve alcuna indennità. Il numero dei giorni d’attesa dipende dal guadagno assicurato e se si hanno figli a carico. Persone senza figli a carico Guadagno assicurato fino a Fr. 3000.– da Fr. 3001.– a Fr. 5000.– da Fr. 5001.– a Fr. 7500.– da Fr. 7501.– a Fr. 10 416.– oltre Fr. 10 417.– Giorni d’attesa 0 5 10 15 20 Persone con figli a carico Guadagno assicurato fino a 5000.– oltre 5001.– Giorni d’attesa 0 5 Questi giorni d’attesa non vengono detratti dalle indennità giornaliere che le spettano, ma rappresentano un ritardo dell’inizio del versamento dell’indennità di disoccupazione. Per la durata di un periodo indennizzabile (due anni) questi giorni d’attesa vengono dedotti una sola volta. Giorni di sospensione Se è stato/a lei a licenziarsi di sua iniziativa, se ha una parte di responsabilità nel suo licenziamento, se non ha fatto abbastanza sforzi per trovare un altro lavoro, se ha rifiutato un impiego che le è stato assegnato o se non ha dato seguito ad una disposizione dell’URC, possono venir dedotte dalle sue indennità giornaliere di disoccupazione delle giornate di sospensione. Ciò significa che per un certo numero di giorni lei non riceverà alcuna indennità di disoccupazione. Guadagno intermedio Si parla di guadagno intermedio se, durante il periodo della sua disoccupazione, con un’attività lucrativa indipendente o salariata (p. es. lavoro a tempo parziale) lei realizza un reddito meno elevato delle indennità di disoccupazione che le spettano. I guadagni intermedi sono attrattivi, poiché, sommati alla compensazione della perdita di guadagno fornita dall’assicurazione contro la disoccupazione, ne risulta un reddito superiore alla sola indennità di disoccupazione. 13 Prova della ricerca d’impiego Lei deve dimostrare all’URC che sta cercando un impiego. Il suo consulente presso l’URC le darà dettagliate informazioni in merito. Lei può cercare un impiego per telefono, per iscritto o presentandosi personalmente presso le aziende. Per provare lo svolgimento della sua ricerca d’impiego, si munisca di copie del formulario «Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro» che dovrà presentare all’URC. Tenga anche le copie degli annunci di offerte d’impiego e delle sue lettere e documentazioni di candidatura. Prenda nota della data, dell’ora e del nome delle persone che ha contattato telefonicamente o personalmente. 14 Unia nelle tue vicinance Aargau Bachstr. 41, Postfach 3918, 5001 Aarau, T +41 848 333 003, [email protected] Bern Monbijoustr. 61, 3001 Bern, T +41 31 385 22 22, [email protected] Biel-Seeland / Solothurn Murtenstr. 33, Postfach 1792, 2501 Biel, T +41 32 329 33 33, [email protected] Fribourg route des Arsenaux 15, 1705 Fribourg, T +41 26 347 31 31, [email protected] Genève chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13, T +41 22 949 12 00, [email protected] Neuchâtel avenue de la Gare 3, case postale, 2001 Neuchâtel, T+41 32 729 30 29, [email protected] Nordwestschweiz Rebgasse 1, Gewerkschaftshaus, 4005 Basel, T +41 61 686 73 00, [email protected] Ostschweiz-Graubünden Lämmlisbrunnenstr. 41, 9000 St. Gallen, T +41 71 227 25 88, [email protected] Ticino via Canonica 3, Casella postale 5650, 6900 Lugano, T +41 91 910 50 70, [email protected] Transjurane rue des Moulins 19, case postale 1042, 2800 Delémont, T +41 32 421 60 60, [email protected] Vaud place de la Riponne 4, Case postale 7667, 1002 Lausanne, T +41 21 310 66 00, [email protected] Valais rue de la Dent-Blanche 9, 1950 Sion, T +41 27 322 60 48, [email protected] Zentralschweiz St. Karlistr. 21, Postfach 4864, 6002 Luzern, T +41 41 249 93 00, [email protected] Zürich-Schaffhausen Stauffacherstr. 60, Postfach 1544, 8026 Zürich, T +41 44 299 25 25 , [email protected] 15 Segretariato centrale Unia Weltpoststrasse 20 CH-3000 Berna 15 T +41 31 350 21 11 F +41 31 350 22 22 [email protected] www.unia.ch