Comune di Besenzone
Comune di Caorso
Comune di Cortemaggiore
Comune di San Pietro in
Cerro
Comune di Villanova
sull’Arda
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI
ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.66
del 25-11-2014
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
Il Responsabile
OGGETTO: COMUNE DI CAORSO. Servizio di spedizione e distribuzione del
notiziario periodico comunale. CIG:X0B10BD52F - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE E AFFIDAMENTO.
Visto che il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Caorso, con lettera Prot_Int.10120 del
26-11-2014 ha chiesto a questa C.U.C. di procedere agli adempimenti di competenza per gli affidamenti
comunicando quanto segue:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 24 novembre 2014 si è disposto di rinnovare l’adesione a
PostaZONE, gamma di servizi di recapito messa a disposizione da Poste Italiane S.p.a. per spedire e distribuire
invii non indirizzati con contenuto informativo, promozionale e commerciale a tutte le cassette attive all’interno di
CAP facenti parte del territorio italiano per la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del modulo di
adesione, approvando le condizioni generali del contratto ed il modulo di adesione allegati al presente atto quali
parti integranti.
Considerata l’avvenuta sottoscrizione del modulo di adesione, si ritiene di utilizzare tale servizio di
spedizione di invii non indirizzati per la distribuzione dell’opuscolo comunale “Caorso informa”, affidandolo
quindi, tramite PostaZONE, alle Poste Italiane Spa con sede Legale a Roma, viale Europa 190 - P.IVA
0111461006 – C.F. 97103880585 – (Ufficio di postalizzazione Piacenza CDM – IBAN IT 86 N07601 02400
000000799403 – Denominazione CC: Proventi polo logistico di Bologna).
In relazione al peso dell’opuscolo compreso tra i 20 e 50 grammi ed al quantitativo di spedizione da farsi,
l’importo da prevedersi per l’acquisizione di tale servizio ammonta ad € 126,21 Iva esclusa - € 153,98 iva inclusa.
Si ritiene che tale servizio non rientri in alcuna delle convenzioni attivata dalla Consip Spa, né dall’Agenzia
regionale intercent-er né è rinvenibile sul Mepa.
Tale tipologia di spesa trovata copertura nel Bilancio dell’ente al Capitolo 110.
Richiamato l’art.33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), come modificato dall’art. 23 del D.L.
201/2011 convertito nella Legge 214/2011, in forza del quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 devono
affidare obbligatoriamente ad una unica Centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per le gare da
bandirsi successivamente al 31/3/2012 (termine poi prorogato di 12 mesi dall’art. 29 comma 11-ter del D.L. 216/2011);
Visto l’art.9 del D.L. 24.4.2014 N.66 convertito in Legge 23.6.2014 n.89 il quale, nel sostituire il c. 3 bis dell’art.33 del D.Lgs.
N.163/2006 (codice degli appalti) ha disposto che i Comuni non Capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di
lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile
tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche della Provincia, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle Province, e che, in alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
Dato atto che i Comuni di Besenzone, Caorso, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda, al fine di adempiere a
quanto stabilito dalla normativa statale introdotta dal D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificata ed integrata
dall’articolo 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all’obbligo
di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
hanno provveduto a sottoscrivere una Convenzione in data 21.12.2013 (previa approvazione con Deliberazione di C.C. n.
49 del 30.11.2012 dello schema di convenzione) concernente, in particolare, le funzioni di Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa locale, l’attività, di Protezione Civile ed il Catasto;
Visto l’art. 10 della sopracitata convenzione, che prevede la costituzione, ad opera dell’Ufficio Comune della Convenzione,
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni associati;
Richiamata la Deliberazione n. 2 del 31.01.2013 dell’Assemblea dei Sindaci della Gestione associata delle funzioni comunali,
con la quale si provvede:
• ad approvare le norme di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Comune;
• ad approvare l’assetto organizzativo dell’Ufficio Comune;
Vista la Deliberazione n. 3 del 28.5.2013 dell’Assemblea dei Sindaci della Gestione associata delle funzioni comunali, con la
quale si provvede:
• ad approvare le Norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
• a nominare il Responsabile della C.U.C., individuandolo nell’arch. Franco Cavalli, Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici del Comune di Caorso;
Considerato che l’obbligatorietà di affidamento tramite Centrale di committenza è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2013
con emendamento in fase di conversione del DL 43/2013 avvenuto il 25/06/2013;
Visto che l’Assemblea dei Sindaci con deliberazione del 01/07/2013 ha stabilito che, in questo periodo transitorio, ogni
Comune convenzionato abbia la facoltà di decidere se procedere autonomamente allo svolgimento delle gare oppure, se lo
ritiene, di fare ricorso alla C.U.C.
Considerato che, nonostante l’ulteriore proroga approvata dal Parlamento per cui l’attivazione della C.U.C. potrebbe scattare in
giugno 2014, l’Ufficio Comune della Convenzione ha deciso di non prorogare l’obbligatorietà e che quindi l’utilizzo della
C.U.C. è obbligatorio per le gare indette partire dal 01/01/2014;
Sottolineato che sarà necessario definire alcuni aspetti delle procedure della C.U.C. soprattutto per quanto riguarda la gestione
del profilo per la trasmissione dei dati all’Autorità di Vigilanza di Contratti e i pagamenti dei contributi all’Autorità stessa
e delle spese di gara in generale;
Dato atto che le “Norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza” stabiliscono quanto
segue:
La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante che rimane, pertanto, in
capo a ciascun Ente aderente (art.3);
La Centrale unica di committenza è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotato di autonomia
operativa - funzionale come meglio specificato ai successivi articoli (art.3);
La C.U.C. costituisce il referente unico per le amministrazioni aderenti nei confronti dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici e degli organismi da questa dipendenti nonché nei confronti delle imprese partecipanti alle procedure di
affidamento dal momento dell’indizione della procedura di gara a quello immediatamente precedente alla stipulazione del
contratto, svolgendo tutte le funzioni puntualmente riepilogate nell’allegato 1 alle predette norme (art.5);
Il Responsabile del procedimento nominato dal Comune associato per le procedure di propria competenza costituisce il
referente per la C.U.C. con funzioni di collegamento fra quest’ultima e la struttura interna del Comune di cui costituisce
l'interlocutore e dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari all’attività della C.U.C. nonché
comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa (art.7) svolgendo altresì le funzioni indicate nell’art. 11;
Rilevato che, trattandosi di servizio contemplato al n.26 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi dell’Allegato IIB - contratti
esclusi in tutto o in parte dal Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n. 163/2006, l’applicazione del Codice stesso avverrà,
a norma dell’art. 20, limitatamente agli articoli 65, 68 e 225 oltre all’art. 27 in quanto norma di chiusura; l’applicazione di
altri articoli del D.Lgs. n. 163/2006 si intende limitata a quelli espressamente richiamati;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 11 dell’art.125 del D.Lgs n.163/2006 “Codice dei Contratti….”, e del
Regolamento Comunale dei servizi e forniture in economia, le forniture suddette possono essere affidati mediante
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Richiamato l’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 163/2003 (Codice dei Contratti), il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato altresì l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ai sensi della vigente normativa in materia;
Tutto ciò premesso il Sottoscritto Dot. Arch. Franco Cavalli in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza
DETERMINA
di provvedere con urgenza, secondo le indicazioni del Comune committente ad affidare il SERVIZIO DI
SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO PERIODICO COMUNALE.
CIG:X0B10BD52F come descritto in premessa e secondo le indicazioni avute dall’ente committente;
di stabilire ed individuare gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto, ai sensi dell’art.11 c.2
del D.Lgs. 163/2006, come di seguito specificato:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è fornire ai cittadini l’informazione sui servizi e sulle
attività dell’Amministrazione comunale;
- l’oggetto è costituito dal servizio sopra descritto;
- la forma del contratto sarà la scrittura privata e verrà stipulato mediante scambio di lettere/ordine di
consegna/accettazione, secondo l’uso del Commercio ed ai sensi del Regolamento comunale;
- le clausole essenziali sono contenute nella proposta accettata e concordata, oltre all’osservanza delle
norme in materia di atti amministrativi e delle prescrizioni impartite dal personale comunale;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art.125 del D.Lgs n.163/2006 “Codice dei Contratti….”, e del
Regolamento Comunale, in quanto le prestazioni desiderate possono essere fornite dagli specifici
operatori individuati dal Comune committente;
di affidare il servizio suddetto, tramite PostaZONE, alle Poste Italiane Spa con sede Legale a Roma, viale
Europa 190 - P.IVA 0111461006 – C.F. 97103880585 – (Ufficio di postalizzazione Piacenza CDM – IBAN
IT 86 N07601 02400 000000799403 – Denominazione CC: Proventi polo logistico di Bologna) per una spesa
lorda di €.153,98 IVA inclusa;
di precisare che il Comune, in qualità di Ente committente, dovrà provvedere con propri specifici atti a tutti
gli impegni di spesa ed a tutti i relativi pagamenti inerenti e conseguenti l’affidamento in oggetto secondo le
norme vigenti e con le modalità previste nella Convenzione e/o stabilite dai relativi organi (Assemblea dei
Sindaci, Ufficio Comune, C.U.C.) secondo le rispettive competenze.
IL RESPONSABILE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(C.U.C.)
FRANCO CAVALLI
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