[Piano Emergo 2012] Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Est Milano asc Via C. Colombo, 8/B — 20066 Melzo (MI) T. 02 9573 1258 | F. 02 9573 9586 [email protected] | www.agenziaestmilano.it Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa AFOL Est Milano Contatti e recapiti Per i lavoratori con disabilità AFOL Est Milano - Centro per l’Impiego di Melzo | Via S. Martino, 4 T. 02 95523711 | F. 02 95529729 | e-mail: [email protected] Da lunedì a giovedì: 9.00-12.30 / 14.00-16.00; venerdì: 9.00-12.30 AFOL Est Milano - Servizio Inserimento Lavorativo I cittadini interessati e che necessitano di un supporto nella ricerca del lavoro si possono rivolgere all’assistente sociale del proprio comune e fare richiesta di essere segnalati al SIL - Servizio Inserimento Lavorativo Per i datori di lavoro pubblici e privati AFOL Est Milano - Centro per l’Impiego di Melzo | Via S. Martino, 4 T. 02 95523711 | F. 02 95529729 | e-mail: [email protected] Da lunedì a giovedì: 9.00-12.30 / 14.00-16.00; venerdì: 9.00-12.30 AFOL Est Milano - Servizio Inserimento Lavorativo Via C. Colombo, 8 - Melzo T. 02 95731258 | F. 02 9551993 | e-mail: [email protected] Servizio Occupazione Disabili della Provincia di Milano Call center operativo nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 T. 02 77406471 | e-mail: [email protected] Progetto realizzato da Afol Est Milano Indagine e interviste a cura di Anna Stella Revisione testi e impaginazione a cura di Simona Pallai Stampato da Grafiche Migliorini - Melzo (MI) Melzo, novembre 2014 Pagina 23 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa Regime sanzionatorio L’art. 15 della Legge 68/99 prevede una serie di sanzioni correlate al mancato adempimento dei dettami della norma: 1. per il mancato invio del prospetto informativo di cui all’art. 9 comma 6 è prevista la sanzione amministrativa di € 635,11 maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di calendario di ritardo 2. la mancata assunzione dei disabili per cause imputabili al datore di lavoro - trascorsi 60 giorni dall’insorgere dell’obbligo - comporta la sanzione amministrativa di € 62,77 al giorno, dalla data da cui decorre l’obbligo di assunzione e per ogni giorno lavorativo 3. se si ha avuta l’autorizzazione all’esonero parziale e non si versa a Regione Lombardia il contributo semestrale (16 Luglio – 16 Gennaio), verrà applicata una maggiorazione su base annua dal 5% al 24%, a titolo di sanzione amministrativa Le sanzioni amministrative vengono disposte dalle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti territorialmente e gli introiti delle medesime confluiscono nel Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della Legge 68/99. La Legge 92/2012, detta “Riforma Fornero”, prevede che i servizi preposti al collocamento obbligatorio trasmettano con cadenza mensile alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro l’elenco delle aziende che non hanno assolto agli obblighi previsti dalla Legge 68/99. Indice Progetto Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa 4 Chi siamo Servizio Inserimento Lavorativo 7 8 Applicazione della Legge 68/99 Chi è soggetto all’obbligo Obbligo di assunzione categorie protette art. 18 Modalità di applicazione dell’obbligo in casi particolari Esenzioni dell’obbligo di assunzione Applicazione dell’obbligo in caso di trasformazioni societarie Lavoratori distaccati e trasferiti Prospetto informativo Convenzioni Convenzione di inserimento lavorativo ex art.11 Legge 68/99 Convenzioni ex art.14 D.Lgs. 276/03 Assunzione e gestione del rapporto di lavoro Nulla osta nominativo Computo Autorizzazioni Esonero parziale Compensazioni territoriali Sospensioni dagli obblighi Incentivi alle assunzioni Tipologie di incentivi Regime sanzionatorio 9 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 22 Contatti e recapiti Pagina 22 Pagina 3 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa Piano Emergo 2012 Progetti a favore della diffusione di buone prassi, ricerca e sensibilizzazione Progetto Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa Obiettivi del progetto • Accrescere la consapevolezza degli attori del territorio sulle problematiche legate alla disabilità, in particolare riguardo ai processi d’integrazione lavorativa • favorire la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dalla Legge 68/99, sia per le aziende sia per gli utenti disabili • promuovere le opportunità offerte dal piano Emergo • informare i diversi attori istituzionali (comuni, distretti, cittadini) sui servizi e sulle procedure proposte per facilitare l’inserimento lavorativo e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità Descrizione attività Sono state raccolte, approfondite e analizzate alcune esperienze degli attori del territorio, coinvolti a diverso titolo nei processi d’inserimento lavorativo: persone disabili, datori di lavoro, cooperative sociali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria, comuni e assistenti sociali, servizi specialistici. Tramite lo strumento dell’intervista semi-strutturata si è cercato di rilevare le principali criticità e potenzialità nelle varie fasi dell’inserimento lavorativo. Le testimonianze raccolte sono state sistematizzate in questo opuscolo informativo, in cui è possibile trovare informazioni puntuali su: • • • • servizi finalizzati all’integrazione lavorativa attori sociali che possono collaborare con le aziende nell’inserimento delle persone disabili normative vigenti in materia strumenti utili a facilitare l’incontro tra i bisogni della persona e le esigenze produttive dell’azienda AFOL Est Milano La richiesta di ammissione agli incentivi alla competente Provincia deve avvenire tempestivamente ad avvenuto superamento del periodo di prova, e comunque entro il 20 gennaio successivo all’anno di assunzione. Con la richiesta, l’azienda dovrà dichiarare l’ammontare totale del costo salariale annuo presunto da corrispondere al lavoratore, calcolato su un’annualità di 12 mesi (punto 15 dell’art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008), e cioè l’importo totale pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione all’assunzione, considerati: ⇒ retribuzione lorda prima delle imposte ⇒ contributi obbligatori (oneri previdenziali ed assistenziali) ⇒ contributi assistenziali per figli e familiari Rientrano perciò nei costi salariali: la retribuzione lorda, come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento; la quota di TFR maturata; i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive; la quota di contribuzione INAIL. Tali costi salariali devono essere intesi al netto di eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi. Nella richiesta l’azienda può dichiarare l’eventuale costo sostenuto per l’adeguamento del posto di lavoro di cui all’art.13, comma 1 lettera d) della Legge 68/99, allegando completa e circostanziata rendicontazione delle spese sostenute (fatture quietanzate). Nel caso in cui all’atto della richiesta i lavori non fossero conclusi, il datore di lavoro dovrà specificare nella richiesta che si tratta di importo preventivato. Per ogni lavoratore disabile assunto il datore di lavoro deve inviare alla Provincia entro i 60 giorni successivi alla scadenza annuale dalla data di assunzione/trasformazione, il prospetto dei costi salariali effettivamente sostenuti nell’annualità precedente. Il periodo di riferimento del costo salariale effettivo è di 12 mesi calcolati a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato. Qualora il rapporto di lavoro sia cessato prima dei 12 mesi, il datore di lavoro dovrà esporre l’importo sostenuto relativo al numero di mesi effettivamente lavorati. Se i lavori non fossero conclusi al momento della richiesta il datore di lavoro dovrà provvedere ad inserire il costo effettivamente sostenuto utilizzando il modello “Costo salariale relativo alla prima annualità”, allegando completa e circostanziata rendicontazione delle spese sostenute. ⇒ L’indagine è consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito: www.agenziaestmilano.it Pagina 4 Pagina 21 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa AFOL Est Milano Incentivi alle assunzioni Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa A favore dei datori di lavoro privati (anche se non soggetti all’obbligo ex Legge 68/99), che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato o che abbiano trasformato l’assunzione da tempo determinato a tempo indeterminato. Il lavoro cambia: da anni un vivace dibattito economico e culturale si interroga su questo tema. Si è voluto partire proprio da qui: dalla trasformazione del concetto di lavoro - una volta oggetto con un significato esplicito, ossia un modo per avere un beneficio economico a fronte di una prestazione, ora sempre più strumento d’identità e socializzazione - per arrivare a valutare, attraverso la voce dei diversi attori territoriali coinvolti (aziende, cooperative, persone disabili, operatori dei servizi), l'articolata esperienza dell'area est Milano sul tema dell'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili. L’assunzione deve avvenire in convenzione, stipulata con la Provincia di Milano ai sensi dell’art. 11 della legge 68/99. L’agevolazione è concessa per la sola prima annualità (Decreto Regionale 11660/2012 – allegato A punto d). Tipologie di incentivi 1. 60% del costo salariale annuo sostenuto (l’incentivo riconosciuto è fino a un massimo di € 12.000) per l’assunzione di ogni lavoratore disabile che presenti una delle seguenti condizioni: - riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% in caso di patologia di tipo fisico o sensoriale - riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46% in caso di patologia psichica o intellettiva 2. 25 % del costo salariale annuo sostenuto (l’incentivo riconosciuto è fino a un massimo di € 5.000) per ogni lavoratore disabile che presenta la seguente condizione: - riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 % 3. Contributo per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile (l’importo del contributo non potrà superare l’80% della spesa sostenuta con il limite massimo del contributo pari a € 15.000). Per usufruire degli incentivi l’assunzione deve rispettare le seguenti condizioni: ⇒ assunzione effettuata attraverso convenzione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 68/99, stipulata con la Provincia di Milano, nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate ⇒ assunzioni di persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio ⇒ assunzioni con nulla osta in convenzione ⇒ assunzioni a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova contrattuale ⇒ trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in convenzione. In tal caso, la data di assunzione di riferimento per gli eventuali incentivi sul costo salariale è quella della trasformazione a tempo indeterminato, superato il periodo di prova. Per il periodo di lavoro a tempo determinato non sono erogati incentivi. Pagina 20 “L’incapacità di inserire nel mercato del lavoro persone anche solo potenzialmente produttive è fonte di inefficienza economica e sociale” (Amartya Sen) Tramite le interviste abbiamo voluto anche fornire alcuni spunti di riflessione sulla trasformazione del mercato del lavoro, che ha portato a dare sempre più enfasi e peso a flessibilità, competitività, adattamento, ritenute oggi competenze chiave per accedere al lavoro e che di fatto non sono sempre sostenibili da chi si trova in condizione di fragilità. L’indagine ha permesso di evidenziare positività, criticità e possibili sviluppi necessari al dialogo tra servizi, aziende e persone, e utili soprattutto alla sensibilizzazione di quelle realtà aziendali che non hanno ancora assolto l’obbligo per motivi diversi, tra cui la non sufficiente conoscenza della disabilità nel suo complesso. Abbiamo infatti rilevato nelle interviste con alcuni datori di lavoro quanto la conoscenza che diventa prassi condivisa sia una chiave per ridurre paure e perplessità. «Bisogna imparare a conoscere un universo di bisogni che è importante saper decifrare e leggere, non solo per evitare fallimenti ma soprattutto per cercare di creare qui, in azienda, condizioni che portino benessere e non frustrazione o fallimento.» | dall’intervista a una responsabile delle risorse umane Il campione intervistato è costituito: | da aziende e cooperative che hanno assunto persone disabili e che hanno maturato una sensibile esperienza di inserimento e integrazione lavorativa «La nostra cultura organizzativa è sintetizzabile in: “tutti sullo stesso piano”. Rispetto all'ingresso di categorie protette siamo tutti coinvolti, anche nella diffusione di una cultura che non si basa su diffidenza o paura. Nessun stigma è accettabile, anche quando le condizioni di partenza sono difficili.» | dall’intervista a una responsabile amministrativa Pagina 5 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa «L'esperienza in cooperativa riporta alla persona un aumento delle competenze professionali spendibili per un progetto lavorativo futuro. Credo che il vero problema sia “il dopo”, cioè dopo l'esperienza di una borsa lavoro o di un tirocinio. Penso infatti che l'economia (in senso ampio) non abbia costruito quel dialogo necessario con i servizi, e questo porta ancora oggi le aziende a non assumere una categoria protetta per paura o per mancata conoscenza dell'universo della disabilità.» | dall’intervista all’operatore di una cooperativa | da persone disabili che, attraverso il lavoro, hanno raggiunto un relativo benessere e hanno portato nelle realtà produttive competenze tecniche e sociali «Il lavoro è essenziale per la mia dignità, è una parte della vita perché quando non c'è lavoro la vita si dimezza; c'è un vuoto incolmabile perché non sai cosa fare.» «Il lavoro è stato fondamentale per poter riprendere i contatti con le persone; mi ha restituito la dignità che avevo perso con la malattia, mi ha restituito un ruolo, anche di fronte a mio figlio.» AFOL Est Milano Sospensione dagli obblighi L’art. 3 comma 5 della Legge 68/99 e l’art. 4 del DPR 333/2000 stabiliscono i casi nei quali gli obblighi occupazionali derivanti dalla Legge 68/99 sono temporaneamente sospesi: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) contratto di solidarietà cassa integrazione guadagni in deroga fondo esuberi (per il settore Credito) mobilità licenziamento collettivo amministrazione controllata La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non sospende gli obblighi. La richiesta deve essere inoltrata al Servizio provinciale della sede legale dell’azienda (anche se la procedura riguarda più province), allegando una copia degli accordi sindacali e/o ministeriali/regionali. | dalle interviste a due lavoratori disabili La sospensione permane per la durata della situazione di crisi formalizzata nei rispettivi accordi. | da operatori che, a diverso titolo, operano per l’integrazione lavorativa di categorie protette, promuovendo e accompagnando l’inserimento delle persone in azienda, e che hanno costruito e sviluppato modelli operativi efficaci alla mediazione tra persona disabile e sistema produttivo. Per la procedura di mobilità che si è conclusa con almeno cinque licenziamenti, gli obblighi sono sospesi per ulteriori 6 mesi dalla data dell’ultimo licenziamento (diritto di precedenza). «Se dovessi associare il termine “Inserimento lavorativo” a qualcosa, direi che non è sinonimo di “l'uomo giusto al posto giusto”, ma piuttosto di “il posto giusto per la persona e per il suo ruolo”. Nel nostro lavoro cerchiamo infatti di adattare la posizione lavorativa alla persona.» | dall’intervista a un operatore La procedura di mobilità o di licenziamento collettivo, aperta su una qualsiasi sede provinciale dell’azienda, sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale; viceversa le altre situazioni di crisi sospendono solo per il singolo ambito provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa e la sospensione opera in misura proporzionale al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi. | da servizi sociali e di cura che svolgono - tra le altre - azioni di supporto all’inserimento lavorativo Se è stata dichiarata la situazione di crisi aziendale, ma mancano gli accordi sindacali conclusivi, è possibile - in attesa della formalizzazione degli accordi stessi - autorizzare la sospensione per 3 mesi, rinnovabili per una sola volta. «Sono convinta che si debba costruire un tavolo operativo per ridefinire quali strategie adottare per far fronte al cambiamento del lavoro, delle opportunità territoriali, della formazione professionalizzante.» | dall’intervista alla responsabile di un servizio sociale In generale, dall’indagine è emerso come l’inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate rappresenti un bene comune, con effetti positivi sulla comunità locale sotto diversi aspetti, e debba essere costruito con il contributo di diversi soggetti: siamo parte di una rete che va resa funzionale con l’apporto di tutti. Pagina 6 Pagina 19 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa La concessione dell’esonero parziale impone il versamento di un contributo pari a € 30,54 per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non occupato (Decreto Ministero del Lavoro del 21 dicembre 2007 entrato in vigore il 19 febbraio 2008). Se non viene versato a Regione Lombardia il contributo semestrale (16 Luglio – 16 Gennaio) verrà applicata una maggiorazione su base annua dal 5% al 24%, a titolo di sanzione amministrativa. Tali somme saranno versate al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui sopra, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 al 24% su base annua. Si sottolinea che tale possibilità è esercitabile soltanto in relazione all’aliquota riservata ai disabili. L’esonero dall’obbligo di assunzione non è quindi applicabile alle cosiddette categorie protette di cui all’art. 18 comma 1 della Legge 68/99 (orfani, vedove ecc.). Compensazioni territoriali L’art. 5 comma 8 della Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro che abbiano più unità produttive sul territorio nazionale, possano presentare domanda per ottenere l’autorizzazione ad assumere, in un’unità produttiva, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello dovuto, portando tale eccedenza a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle unità produttive ubicate in province o regioni diverse. La compensazione territoriale non può essere effettuata se le province interessate alle minori assunzioni si trovano in regioni del centro-sud e lo spostamento assuntivo avviene in favore di province del centro-nord (Decreto del Ministero del Lavoro del 24 aprile 2007). La compensazione territoriale opera solo dal momento in cui il datore di lavoro ottiene lo specifico provvedimento autorizzativo. Aziende che occupano fino a 50 dipendenti Nel caso di aziende il cui obbligo sia limitato all’assunzione di una (da 15 a 35 dipendenti) o di due persone disabili (da 36 a 50 dipendenti), l’obbligo occupazionale deve essere riferito al complesso aziendale nella sua interezza. Quindi, la scelta relativa al luogo in cui effettuare le assunzioni spetta direttamente al datore di lavoro, il quale effettua tale scelta senza necessità di inoltrare agli uffici alcuna preventiva richiesta di autorizzazione alla compensazione. La compensazione territoriale non viene concessa se l’azienda richiedente, nella provincia in cui chiede di poter assumere in eccesso, è già titolare o ha comunque già richiesto un provvedimento di esonero parziale. Pagina 18 AFOL Est Milano Chi siamo L’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Est Milano è un’azienda speciale consortile nata per sostenere lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione del capitale umano e del sistema produttivo. L’Agenzia Est Milano, che gestisce il Centro per l’Impiego di Melzo, ha attivato un sistema integrato di servizi per le imprese e i cittadini nell’ambito di lavoro, orientamento e formazione, che coinvolge tutto l’est Milano. [servizi al cittadino] >> Area Lavoro — Orientamento ⇒ informazioni, accoglienza, dichiarazione disponibilità al lavoro ⇒ stato/indennità di disoccupazione, iscrizione liste di mobilità ⇒ accompagnamento al lavoro / servizio di ricollocazione ⇒ sistema dotale ⇒ servizio incontro domanda e offerta di lavoro e tirocini, assistenti familiari ⇒ collocamento mirato delle categorie protette (Legge 68/99) ⇒ percorsi valutazione del potenziale per utenti disabili ⇒ SIL — Servizio Inserimento Lavorativo per disabili >> Area Formazione ⇒ aggiornamento professionale - formazione continua e permanente ⇒ formazione per apprendisti [servizi ad aziende e amministrazioni pubbliche] >> Area Lavoro — Orientamento ⇒ accoglienza, informazioni su agevolazioni, incentivi, progetti speciali ⇒ servizio incontro domanda e offerta di lavoro e attivazione tirocini ⇒ ricollocazione / outplacement ⇒ interventi formativi per aziende in cassa integrazione in deroga ⇒ avviamento a selezione nella pubblica amministrazione (art. 16 Legge 56/87) ⇒ SIL — Servizio Inserimento Lavorativo per disabili >> Area Formazione ⇒ formazione per aziende ed enti ⇒ formazione per apprendisti e tutor Accreditata presso Regione Lombardia e certificata ISO 9001:2008, AFOL Est Milano è ente strumentale della Provincia di Milano e dei seguenti comuni: Bellinzago L. | Bussero | Carugate | Cassano d’Adda | Cassina de’ Pecchi | Cernusco s/N. | Gessate | Grezzago | Inzago | Liscate | Masate | Melzo | Pioltello | Pozzo d’Adda | Pozzuolo M. | Settala | Trezzano Rosa | Truccazzano | Vaprio d’Adda | Vignate | Vimodrone Pagina 7 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa AFOL Est Milano Servizio Inserimento Lavorativo Autorizzazioni Il servizio di mediazione ed integrazione lavorativa è finalizzato alla promozione e all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti disabili e/o appartenenti alle fasce deboli della popolazione, attraverso percorsi propedeutici all’integrazione lavorativa. Il servizio, che opera in convenzione con i comuni del territorio, realizza attività di: ⇒ mediazione con le aziende ⇒ accompagnamento al lavoro ⇒ sostegno all’inserimento lavorativo Esonero parziale L’integrazione lavorativa dei soggetti interessati viene attuata attraverso la formulazione di progetti individualizzati e grazie alla collaborazione e al coordinamento con una rete di risorse: ⇒ comuni ed enti pubblici diversi ⇒ aziende e unità produttive collaboranti ⇒ profit e no profit ⇒ ambiti e occasioni di formazione professionale ⇒ organizzazioni sindacali ⇒ enti ed agenzie preposti al collocamento lavorativo e alla promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro Il Servizio di inserimento lavorativo si rivolge a: ⇒ persone che si trovano in situazione di particolare svantaggio: disabili, stranieri in difficoltà, giovani a rischio di emarginazione, carcerati ed ex carcerati, soggetti con disagio psichico ⇒ aziende che ricercano personale appartenente alle categorie protette o profili professionali mirati alle proprie esigenze produttive L’intervento è strutturato nelle seguenti fasi: ⇒ presa in carico con valutazione delle capacità lavorative attraverso colloqui e test psicoattitudinali ⇒ stesura del progetto di integrazione lavorativa e individuazione dell’ambito lavorativo più idoneo alle caratteristiche della persona ⇒ mediazione con l’unità produttiva individuata ⇒ monitoraggi periodici in azienda Strumenti utili all’inserimento: - Tirocinio, permette all’azienda di conoscere e formare candidati con cui potrà successivamente collaborare - Integrazione salariale, contributo riconosciuto all’azienda e finalizzato a consolidare l’integrazione socio-lavorativa di persone disabili e/o esposte al rischio di emarginazione L’art. 5 comma 3 della Legge 68/99 prevede la possibilità di esonero parziale dall’obbligo di assunzione per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano almeno 36 dipendenti e che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono rispettare interamente l’obbligo della riserva. Il Decreto del Ministero del Lavoro 357/00 ha richiesto, per la sussistenza di speciali condizioni di attività, la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: 1. faticosità della prestazione lavorativa richiesta (necessità della deambulazione, della stazione eretta, movimentazione manuale carichi, elevata manualità ecc.) 2. pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa (agenti chimici e/o fisici, processo produttivo, impianti tecnologici, macchine e attrezzature, sostanze e materie prime a rischio, condizioni di esecuzione, movimentazione meccanica ecc.) 3. particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (lavoro esterno e/o articolato su turni, personale viaggiante, particolare specializzazione del personale ecc.) Quando ricorre almeno una delle precedenti condizioni, il datore di lavoro pubblico o privato può richiedere alla Provincia di Milano l’esonero parziale con apposita domanda adeguatamente motivata. La domanda dovrà essere presentata al Servizio della provincia dove si trova l’unità produttiva per la quale si intende chiedere l’esonero. Nel caso in cui l’istanza interessi più unità produttive dislocate in diverse province è competente al ricevimento della domanda il Servizio della provincia in cui il datore di lavoro ha sede legale. L’esonero può essere concesso nella misura massima del 60% della quota di riserva. Tale percentuale è elevata sino all’80% per le aziende operanti nei settori dei trasporti e della sicurezza. Per il settore della vigilanza l’esonero è totale, in applicazione dell’art. 3 comma 4 della Legge 68/99. L’autorizzazione all’esonero viene concessa per un periodo di tempo limitato ed è rinnovabile su richiesta dell’azienda. La sospensione parziale degli obblighi occupazionali decorre dalla data di presentazione dell’istanza; da tale data decorre anche il calcolo del contributo esonerativo. Questi strumenti non comportano alcun costo per l'azienda: le spese per la loro applicazione sono a carico del Servizio d'Inserimento Lavorativo. È inoltre prevista un’attività di consulenza a persone già occupate e ad aziende, per fornire informazioni sul collocamento mirato e supportare l’integrazione in situazioni di difficoltà. Pagina 8 Pagina 17 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa AFOL Est Milano Computo Applicazione della Legge 68/99 La Legge 68/99 prevede che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di assunzione se la percentuale di invalidità è almeno del 60% per invalidità civile e del 34% per infortunio/malattia professionale. Chi è soggetto all’obbligo Nel caso in cui una persona divenga inabile a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro - accertato in sede giurisdizionale - delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, non è possibile richiedere la procedura di computo. Per avviare la richiesta di computo è necessario: ⇒ chiedere al lavoratore il verbale di invalidità in copia conforme all’originale ⇒ compilare online la richiesta di computo allegando la documentazione indicata Per effettuare la richiesta online sul sito della Provincia di Milano è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’applicativo COB. Se l’azienda ha da 15 a 35 dipendenti può chiedere il computo anche se il lavoratore ha una percentuale di invalidità superiore al 50%, a prescindere dall’orario di lavoro svolto, e ottenere il riconoscimento come quota intera anziché come frazione di unità come avviene normalmente. In ogni caso, se per mero errore un lavoratore che appartiene alle categorie protette viene assunto al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio, è possibile sanare la situazione facendo richiesta di computo anche se la percentuale di invalidità è inferiore al 60%. L'art. 3 della Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità (legge 68/99 - art. 1), nella seguente misura: a) 7% dei lavoratori dipendenti, se occupano più di 50 dipendenti; b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di avere alle proprie dipendenze personale con disabilità insorge solo in caso di nuove assunzioni (legge 68/99 - art. 3). I datori di lavoro privati sono tenuti a: ⇒ assumere un lavoratore con disabilità entro i 12 mesi successivi a partire dalla data della nuova assunzione aggiuntiva; ⇒ adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore con disabilità se, entro il termine di 12 mesi, procedono ad una seconda nuova assunzione. Non sono considerate nuove, le assunzioni : ⇒ effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza ⇒ dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla cessazione ⇒ avvenute ai sensi della Legge 68/99 Anche i datori di lavoro non soggetti ad obbligo o con obbligo già "coperto" possono assumere secondo le modalità d'intervento del collocamento mirato, usufruendo così dei benefici economici previsti dalla legge. Obbligo di assunzione categorie protette art. 18 I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati all'assunzione di categorie protette art. 18 comma 2 Legge 68/99, nella seguente misura: ⇒ un lavoratore, se occupano da 50 a 150 dipendenti; ⇒ 1% dei lavoratori dipendenti, se occupano più di 150 dipendenti. Si definiscono categorie protette art.18: - orfani e coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio oppure per l'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; - coniugi e figli di grandi invalidi per cause di guerra, di servizio e di lavoro; - profughi italiani rimpatriati. Pagina 16 Pagina 9 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa AFOL Est Milano Modalità di applicazione dell'obbligo in casi particolari Assunzione e gestione del rapporto di lavoro Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, il computo della quota di riserva avviene esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo con funzioni amministrative, e sono obbligati solo in caso di nuove assunzioni. Tale personale va individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi (legge 68/99 - art. 3, comma 3, D.P.R. n. 333/2000 - art. 2, comma 5 ). Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della Legge 68/99, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi (D.P.R. n. 333/2000 - art. 2, comma 6). Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (legge 68/99 - art. 3, comma 4). Questa regola vale anche per gli istituti di vigilanza privati in quanto l'attività è assimilabile (nota Ministero del Lavoro n. 1238/m20 del 2001). Le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, in caso di passaggio di appalto e conseguente incremento di personale presso l'impresa subentrante, escludono dalla base di computo il numero di lavoratori acquisito. La copertura dovrà essere assicurata calcolando la riserva sulla base dell'organico già in servizio presso l'impresa al momento dell'acquisizione dell'appalto, ferma restando la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata (Circ. Ministero del Lavoro n. 77/01). Nulla osta nominativo Esenzioni dall'obbligo di assunzione Trasporto pubblico I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti ad effettuare le assunzioni obbligatorie per quanto concerne il personale viaggiante. Sono inoltre esentati coloro che operano nel settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità del trasporto (Legge 68/99 - art. 5, comma 2). A seguito dell’individuazione del disabile o della categoria protetta ex art. 18 Legge 68/99, l’azienda che intende assumere deve presentare preventiva richiesta di nulla osta nominativo, ottenuto il quale sarà possibile costituire il rapporto di lavoro. Il nulla osta è un’autorizzazione - rilasciata dalla Provincia - a conteggiare nelle quote di riserva della Legge 68/99 le persone che si intende assumere. Il nulla osta viene emesso prima dell’assunzione e il suo rilascio è di competenza del Servizio Occupazione Disabili. Per l’ottenimento del nulla osta, il lavoratore dovrà risultare iscritto nelle apposite liste presso l’Ufficio competente della Provincia. Se il lavoratore è iscritto al collocamento di altra provincia, dovrà trasferire l’iscrizione presso la provincia in cui si vuole fare l’assunzione. Si ricorda a questo proposito che l’assunzione di un soggetto disabile o categoria protetta senza preventiva richiesta di nulla osta non dà luogo all’assolvimento dell’obbligo. Occorre tenere presente che: ⇒ il nulla osta precede sempre il modello “Unificato Lav”, qualunque sia la modalità di assunzione concordata con il lavoratore; ⇒ le assunzioni part-time sono valide come unità intera ai fini del collocamento obbligatorio, se la prestazione lavorativa supera la metà dell’orario di lavoro settimanale (esempio: con 40 ore settimanali, il part-time deve essere almeno di 21 ore); ⇒ nel caso l’azienda abbia tra i 15 e i 35 dipendenti è possibile computare il lavoratore disabile a prescindere dall’orario di lavoro svolto, se la percentuale di invalidità è almeno pari al 51%. Il datore di lavoro può richiedere il rilascio di un nulla osta tramite presentazione di domanda online nell’applicativo COB di Sintesi. Successivamente il datore di lavoro potrà visionare il documento cliccando sul link che comparirà sopra la banda arancione, quando la pratica sarà evasa dall’operatore. Autotrasporto I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di assunzioni obbligatorie (Legge 27/2000 - art. 2bis). Il Ministero del Lavoro ha risposto (Interpello n. 1 del 15/01/2010) a un quesito posto da Confindustria e Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2 della Legge 68/99, precisando che le aziende che si occupano di raccolta e trasporto rifiuti (e come tali sono iscritte nel registro delle imprese e nell’albo dei trasportatori in conto proprio) e che operano con mezzi propri possono essere inquadrate nel settore del trasporto terrestre, e usufruire di una parziale esenzione dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili. Pagina 10 Pagina 15 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa Convenzione ex art. 14 D. Lgs. 276/03 La convenzione ex art.14 è uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla Legge 68/99, favorendo al contempo l’inserimento lavorativo in contesti protetti di persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari. Con questo tipo di convenzione, l’azienda può assolvere una parte degli obblighi previsti - secondo le percentuali massime fissate nell'accordo quadro provinciale, ovvero nei limiti del 20% della scopertura complessiva - senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile, ma affidando commesse di lavoro alle cooperative sociali di tipo B, tali da coprire il costo dei lavoratori inseriti e i correlati costi di produzione. Sono ammesse a sottoscrivere convenzioni le cooperative sociali di tipo B: • che garantiscano affidabilità imprenditoriale • iscritte all'albo delle cooperative (Legge 381/91) e all'albo regionale (L.R. 21/03) • iscritte ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, firmataria della convenzione • inserite nell’elenco delle cooperative sociali di tipo B in possesso dei requisiti, aggiornato dalle associazioni di cooperative Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni i datori di lavoro privati aderenti alle associazioni datoriali firmatarie dell’accordo. Le aziende potranno computare i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa a condizione che la restante quota d'obbligo sia stata assolta (con lavoratori in forza, compensazioni territoriali, esoneri, sospensioni, convenzioni artt. 11 e 12). Il servizio occupazione disabili della Provincia di Milano, in raccordo con i servizi accreditati al lavoro del territorio e con le cooperative sociali, provvederà ad individuare i lavoratori disabili da inserire, tra i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche. L’accordo stipulato tra l’azienda, la Provincia di Milano e una cooperativa sociale di tipo B prevede che: 1. l’azienda assegni alla cooperativa una o più commesse di lavoro della durata minima di 12 mesi e non già affidata alla cooperativa stessa nei 12 mesi precedenti 2. la cooperativa, oltre a svolgere per conto dell’azienda il lavoro pattuito nel contratto di affidamento della commessa, proceda all’assunzione di una o più persone disabili, a copertura di altrettante scoperture dell’azienda, con contratto di lavoro dipendente di almeno 12 mesi 3. il lavoratore venga computato nella quota d’obbligo dell’azienda per tutta la durata della convenzione AFOL Est Milano Edilizia È considerato personale di cantiere non solo quello operante nelle imprese del settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell’edilizia. Per la definizione dell’attività svolta in cantiere si fa riferimento al concetto di cantiere espresso dall’art. 89 D.Lgs. 81/2008 (art. 5 comma 2 della Legge 68/99, modificato dall’art. 4 comma 27 della Legge 92/2012). Settore minerario I datori di lavoro del settore minerario non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo per quanto attiene il personale di sottosuolo e quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale. Inoltre, queste imprese hanno 90 giorni di tempo per inoltrare la richiesta delle unità carenti da inserire per ottemperare all'obbligo di assunzione. Si tratta di una deroga speciale in quanto l'art. 9, comma 1 della Legge 68/99 dispone che tale termine sia di 60 giorni (Legge 10/2011 - art. 2, comma 12quater; Nota operativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2012, Prot n. 17699). Applicazione dell'obbligo in caso di trasformazioni societarie In caso di trasformazione dell'assetto societario derivante da trasferimento d'azienda, fusione o cessione, in capo al nuovo datore di lavoro si realizza un ampliamento della base occupazionale e determina il sorgere dell'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. In questi casi si applica il regime graduale di cui all'art. 2 comma 2 DPR 333/2000 che prevede 12 mesi per effettuare l'assunzione (Interpello Ministero del Lavoro n. 30/2011). Lavoratori distaccati e trasferiti Il datore di lavoro distaccante dovrà includere il lavoratore distaccato nella base di computo della provincia dove è stato originariamente assunto. Se è disabile, dovrà ugualmente essere computato nella quota di riserva della medesima provincia. Ciò che rileva è quindi la Provincia dove è stata effettuata l’assunzione, anche se il distaccato presta la propria attività lavorativa in una provincia diversa da quella dove è stato assunto (Circolare del Ministero del Lavoro 2/2010). Per i trasferiti due sono le ipotesi prese in considerazione: ⇒ se il lavoratore è normodotato dovrà essere incluso nella base di computo della provincia nella quale lavora a seguito del trasferimento; ⇒ se il lavoratore è disabile dovrà essere computato nella quota di riserva della provincia dove svolge la propria attività lavorativa ed escluso dalla base di computo della provincia dove è stato originariamente assunto. Inoltre, i massimali dei lavoratori deducibili sono calcolati in base al seguente rapporto: ⇒ 1 disabile, per imprese committenti sino a 50 dipendenti ⇒ fino al 20% della quota di riserva, per imprese committenti oltre i 50 dipendenti Pagina 14 Pagina 11 [Emergo 2012] Disabilità e lavoro: criticità ed opportunità nell’integrazione lavorativa AFOL Est Milano Prospetto informativo Convenzioni Il Prospetto informativo è una dichiarazione che le aziende con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili (Legge 68/99). La finalità è quella di condividere tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati a necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie. La Legge 133/2008 (art. 40, comma 4), ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro comunicano ai servizi competenti la loro situazione occupazionale riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge. L’art. 11 della Legge 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con la Provincia di Milano finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Le convenzioni rappresentano un vantaggio per i datori di lavoro poiché consentono di determinare i tempi e le modalità delle assunzioni dei disabili, graduando gli obblighi imposti dalla legge. Inoltre, le convenzioni consentono di richiedere le agevolazioni previste dal Fondo Nazionale e Regionale per il diritto al lavoro dei disabili, la certificazione di ottemperanza e le altre eventuali provvidenze previste dalla normativa vigente. Il Prospetto informativo non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Per le aziende operanti in una sola provincia il prospetto deve essere inviato solo alla provincia interessata; se, invece, il datore di lavoro opera in più province, il Prospetto deve essere inviato a ciascuna provincia e, in modo riepilogativo, alla provincia dove si trova la sede legale. Devono inviare il Prospetto informativo direttamente al Ministero del Lavoro le aziende con unità produttive in Regioni diverse. Nel caso di invio del Prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa. I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la loro sede legale. I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Il mancato invio del prospetto informativo prevede la sanzione amministrativa di € 635,11 maggiorata di € 30,76 euro per ogni giorno di calendario di ritardo. Pagina 12 Convenzione di inserimento lavorativo ex art. 11 della Legge 68/99 La convenzione è un contratto che enti pubblici, aziende private e gruppi di imprese possono stipulare con la Provincia di Milano, quando devono assumere lavoratori con disabilità, come stabilito dalla legge. La stipula della convenzione è facoltativa. I vantaggi legati alla stipula della convenzione ex art.11 della Legge 68/99 sono i seguenti: ⇒ inserire in modo mirato persone con disabilità attraverso percorsi graduali; ⇒ scegliere i collaboratori nominativamente; ⇒ accedere alle agevolazioni fiscali e ai contributi riservati a chi stipula la convenzione. Per i gruppi di imprese costituiti ai sensi dell'art. 31 D.L. 276/03, l'art. 9 della Legge 148/2011 riserva la possibilità di stipulare una convenzione di gruppo con il vantaggio di: ⇒ gestire la scopertura complessivamente, a livello di gruppo; ⇒ compensare all'interno delle singole società del gruppo eventuali eccedenze e/o carenze; ⇒ distribuire la scopertura su una o più società del gruppo secondo un programma di dettaglio. Anche gli Enti pubblici possono stipulare convenzioni con la Provincia per assumere persone disabili, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblica evidenza, come richiesto dalla legge. La richiesta di Convenzione ex art.11 Legge 68/99 deve essere inviata online alla Provincia di Milano. Per inviare la richiesta è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso all’applicativo COB che possono essere richieste all’indirizzo: http://www.provincia.milano.it/sintesi. Gli utenti abilitati al servizio COB per l’invio delle comunicazioni obbligatorie potranno utilizzare le stesse credenziali di accesso. Pagina 13