Flying Cloud, 1851
Indice
PREMESSA……………………………………………………………………………………….. pag.1
NAVIGANDO NELLA STORIA……………………………………………………………. pag.3
LA BUSSOLA E LA CARTA NAUTICA……………………………………………….. pag.9
NAUTICA ED ECONOMIA…………………………………………………………………. pag.13
NAUTICA LEGGI & DECRETI……………………………………………………………. pag.15
Attività di noleggio e locazione…………………………………….... pag.27
Navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalità turistiche………………………………………. pag.28
Segnalazioni delle aree dei parchi
e delle riserve marine …………………………………………………….. pag.29
Locazione finanziaria………………………………………………………..
pag.30
NORMATIVA FISCALE………………………………………………………………………. pag.33
Tassa di stazionamento…………………………………………………… pag.33
AbbonamentoRadio-TV……………………………………………………. pag.34
Acquisto e vendita…………………………………………………………… pag.34
pag.35
pag.35
pag.36
Acquisti e vendite fra soggetti residenti in Italia……………….
pag.38
Acquisti e vendite intracomunitarie…………………………………
pag.40
Cessioni in ambito extracomunitario……………………………….
Natanti……………………………………………………………………………………………
Imbarcazioni e navi da diporto……………………………………………………..
LE AGEVOLAZIONI…………………………………………………………………………… pag.41
IVA…………………………………………………………………………………….
Imposta di fabbricazione………………………………………………….
Provviste di bordo…………………………………………………………….
Tonnage tax…………………………………………………………………....
pag.41
pag.43
pag.44
pag.45
FOTO DELLE COSTE CAMPANE……………………………………………………….. pag.46
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………. pag.50
Palazzo Uffici Finanziari
sede della
Direzione Regionale della Campania
Via Diaz, 11 - Napoli
Premessa
In occasione della trentaseiesima edizione del Nauticsud, siamo
presenti, presso la Fiera internazionale della nautica da diporto, con
un nostro stand per incontrare i cittadini e fornire ai visitatori i
servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Un appuntamento importante che trova nel “mare” e nelle attività
ad esso connesse una risorsa che da sempre caratterizza la vita
sociale ed economica della regione Campania.
E’ per questo che al mare ed alla nautica abbiamo voluto dedicare
il nostro opuscolo, “Viaggio nella nautica fra storia e normativa”,
un viaggio nella storia della navigazione e nelle tradizioni marinare
che si conclude con i riferimenti al regime fiscale che disciplina la
materia.
Il testo, pur non esaurendo l’argomento, contiene utili informazioni
per gli amanti della nautica e vuole essere un esplicito contributo a
questo
settore che costituisce un punto di forza dell’ economia
partenopea.
Il Direttore Regionale
Filippo Orlandi
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NAVIGANDO NELLA STORIA
Il termine “navigazione” , nella sua accezione generica,
indica l’atto del navigare, ossia il percorrere, con apposito
veicolo, il tramite acqueo o aereo, mentre , nella sua
accezione specifica, denota la scienza dell’orientamento,
Sestante giroscopico per
aeroplano
ovvero il complesso degli insegnamenti necessari per
condurre appropriati veicoli attraverso vie non tracciate.
Con tale espressione vengono definiti il mare e l’aria.
L’attività dell’uomo diretta a trasportare se stesso e le
sue cose attraverso il tramite acqueo, lacuale, fluviale o
marittimo, e successivamente aereo, è nata prima della
scienza del navigare.
Bussola per aeroplano
Fare, sia pure brevemente, la storia della
navigazione, significa andare indietro nel
L’arca
tempo ed iniziare a parlare dell’Arca con
cui Noè salvò la vita umana ed animale dal Diluvio universale,
Le caravelle
per passare alle varie epoche storiche, fino ai nostri giorni
ove è possibile ammirare imbarcazioni a motore, a vela,
gommoni ed altre.
Imbarcazione
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Nel mondo antico la navigazione era senza
ombra di dubbio il mezzo attraverso il quale, oltre
agli uomini ed alle merci,
viaggiavano anche le
informazioni e le idee e si diffondeva la cultura di un
popolo. Per ogni civiltà allargare i propri confini ha
Cartografia generale
sempre significato continuare a vivere.
Le barche si sono sviluppate secondo le caratteristiche legate
alle condizioni locali. Si utilizzavano materiali, attrezzi, mezzi
stilistici del proprio ambiente e tecniche particolari per
costruire piroghe, gondole e barche fatte di canne.
Probabilmente la navigazione e l’architettura navale nacquero
ed ebbero rapido sviluppo in Egitto, nella fascia di terra
attraversata dal fiume Nilo.
Egitto – Il fiume Nilo
I disegni rinvenuti sulle rocce dell’attuale deserto orientale egiziano mostrano le prime
barche del periodo preistorico-predinastico (5000-3500 a.C.). Le barche erano costruite
con fasci di canne di papiro, pianta che cresceva in abbondanza sulle sponde del grande
fiume, strettamente legate assieme con cavi.
Le zattere di canne, o di altre erbe lacustri, sono state
sempre utilizzate, e lo sono ancora oggi, in paesi dove
vi sono regioni ricche di laghi e fiumi o paludi piene di
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Rappresentazione di barca
di papiro
canneti o di altra vegetazione simile. Le barche di
papiro
affondano le radici anche in luoghi interni
dell’Africa, quali Uganda, Ciad, Etiopia, Kenya, Sudan.
Esse erano sospinte da pagaie e governate da remi.
Avevano una struttura solida, capace di navigare in
Barca di papiro
acque fluviali o lacustri ed in mare aperto.
Poi ci fu l’invenzione della vela, formata , inizialmente, da grandi foglie di palma o di
cocco. La vela figura documentata, per la prima volta, in un disegno raffigurato sopra un
vaso egiziano predinastico risalente a circa 5000 anni fa.
Gli egiziani, poi, sostituirono le imbarcazioni fatte
con canne di papiro con altre costruite utilizzando i
legni d’acacia e del fico sicomoro.
Rappresentazione di barca a vela
Abili navigatori furono i Fenici. Questo popolo
abitava lungo la costa dell’attuale Libano. Essi perfezionarono l’arte nautica utilizzando,
per primi, l’ancora e con l’aiuto della Stella Polare, detta dai Greci Stella Fenicia, diedero
l’avvio alla navigazione notturna.
I Fenici, navigando, trasportarono nei paesi vicini, quali la Mesopotamia e l’Egitto oltre alle
merci, anche le loro idee e la loro civiltà.
Anche gli Etruschi sono famosi per la loro attività marittima: gli scambi ed i contatti legati
alla navigazione furono uno dei fattori fondamentali del rapido sviluppo e della potenza
della loro “nazione”.
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Continuando il nostro viaggio nella storia, incontriamo un
altro popolo che è famoso per le grandi imprese rese
possibili dalle imbarcazioni con le quali giunsero fino ai
territori del Canada, dando prova di straordinarie capacità
marinare: i Vichinghi, la cui origine è da ricercare nelle
tribù nomadi di diversi popoli nordeuropei. Essi
Vichinghi – Imbarcazione
impostarono la loro vita sul mare per la necessità di
trovare alimenti e altre terre, specializzandosi nella
tecnica della costruzione navale.
Le loro prime imbarcazioni , come testimoniano alcuni
rinvenimenti, erano costruite con tavole ricavate da pezzi
unici lunghi come la barca, ed erano mosse unicamente
dai remi. Solo verso il VII-VIII secolo d.C. fu adottata la
vela
e furono costruite imbarcazioni aventi maggiori
Vichinghi - Imbarcazione
dimensioni e robustezza.
Le navi e le tecniche di navigazione della marineria della Grecia arcaica, soprattutto, di
quella micenea, della seconda metà del II millennio avanti Cristo sono quelle descritte da
Omero nei suoi poemi, in particolare nell’Odissea.
La sagoma delle navi di quel tempo, è descritta da Omero come “ricurve corna da toro”.
L’intera struttura dello scafo poggia su un’unica trave di chiglia, a cui erano collegate coste
e tavole. Il tutto giuntato con il sistema della cucitura, rinforzato forse con corde che
inanellavano strettamente l’intero scafo. Questo era impermeabilizzato utilizzando la pece
e sostanze cerose e resinose. L’interno dello scafo era tutto catramato.
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La propulsione della nave è principalmente affidata alla forza dei rematori che
usufruiscono anche dell’ausilio di una vela.
Anche nel periodo dell’Antica Roma la navigazione fluviale e marittima aveva grande
importanza. Essa si sviluppò sia per esigenze commerciali sia per esigenze difensive.
L’espansione dell’Impero Romano avvenne proprio utilizzando la flotta costituita da navi
mercantili e da navi da guerra.
Nave da guerra romana
Celebre è la frase pronunciata dal generale Pompeo Magno: navigare necesse est, vivere
non est necesse!
Conosciamo molte cose sulle navi romane grazie alle fonti letterarie ma, in particolar
modo, per le raffigurazioni su affreschi, mosaici, bassorilievi e monete.
Gli imperatori coniavano monete raffiguranti navi o scene di navi in porto, per celebrare
vascelli che avevano reso florido il commercio o fatto vincere le battaglie navali.
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Amerigo Vespucci
Nave scuola della Marina Militare italiana, fu varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare
di Stabia (Napoli).
Lo scafo, in acciaio inchiodato, è lungo 83 metri e largo 16. La sua struttura massiccia trae
ispirazione dai vascelli del XIX secolo; di qui la caratteristica pitturazione a strisce bianche e nere
e, soprattutto la sua alberatura, armata a nave con tre alberi, ciascuno con cinque vele quadre.
L’albero di maestra raggiunge i 54,5 metri.
L’equipaggio è formato da 330 persone, per la maggior parte impiegate nella manovra delle vele
e delle attrezzature. Viene utilizzata per le campagne di addestramento degli allievi della 1ª
classe dell’Accademia Navale di Livorno.
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LA BUSSOLA E LA CARTA NAUTICA
Solo successivamente all’introduzione della bussola e della carta nautica la navigazione
ebbe un alto grado di sviluppo.
Le origini di questi due preziosi strumenti sono incerte:
l’adozione della bussola dovette, però, precedere quella
della carta nautica.
Carta nautica
Secondo le indagini di Padre Guglielmotti, dopo il Mille i navigatori del mediterraneo
usavano, per orientarsi, ancora il “pinace”, tavoletta circolare su cui era dipinta la rosa dei
venti e che, tenuta girevole nel mezzo del naviglio, veniva orientata a mano sul punto
ortivo del sole e degli astri. Il cardine più importante della rosa dei venti era l’oriente,
facilissimo da individuare e che permetteva di riconoscere subito tutti gli altri punti
dell’orizzonte. Da questo rilevamento ha tratto origine il termine “ orientarsi”.
La bussola dovette apparire nella sua forma
primordiale nella seconda metà del secolo XII. Pare
sia stata introdotta dagli arabi i quali avrebbero
appreso la conoscenza della proprietà indicativa
Bussola
dell’ago calamitato nei contatti avuti nell’oceano
indiano con i navigatori cinesi.
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Presso i cinesi l’ago calamitato con il nome “ Icinan” o di “Chi-nan” (indicatore del sud) veniva
usato sospeso ad un filo per le comunicazioni
terrestri, e infitto in una cannuccia o in un
sugherino galleggiante sull’acqua contenuta in un
recipiente, per le comunicazioni marittime. Agli
Bussola
amalfitani si deve il perfezionamento della bussola,
per cui il primitivo ago magnetico, poi congegnato
in bussola chiusa, divenne lo strumento idoneo alla
navigazione.
Incerta è anche l’origine della carta nautica.
Fermiamo il nostro peregrinare nella storia, alla nostra bella Italia, terra di santi, poeti e
navigatori.
Innumerevoli generazioni di marinari provenienti dai porti
e dalle coste d’Italia si susseguirono lungo l’intero arco
della storia di Roma. I loro cantieri misero a punto
tecniche basilari dell’architettura navale moderna.
Schema di architettura
navale
E’ storia recente il ritrovamento a Napoli, verso la
fine del 2003, durante gli scavi per la costruzione
della stazione della metropolitana di Piazza
Napoli - 2003 ritrovamento barca capovolta
Municipio, di una barca, lunga 10 metri, rinvenuta
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capovolta e straordinariamente simile a quella
ritrovata nel 1982 ad Ercolano. Lo scavo ha
permesso di individuare una antica insenatura e di
ricostruire la linea di costa di questa zona, ove
Ercolano - 1982 ritrovamento barca
sorgeva uno degli impianti portuali dell’ antica
Neapolis.
Sempre nel 2003 è stata ritrovata , nella stessa area di Piazza Municipio, una seconda
barca di dieci metri di lunghezza per due di larghezza . In data 30 gennaio 2004 sono
emerse le tracce di un’altra barca romana.
La sintesi delle nostre ricche tradizioni marinare è
l’emblema araldico della Marina Militare, che campeggia
nella bandiera nazionale navale: lo stemma delle quattro
Repubbliche Marinare sovrastato dalla “corona navale”
Emblema della Marina
Militare
romana.
11
Cutty Sark
Cutty Sark è nome di origine scozzese e significa “camicia corta”, dall’abito indossato
dalla statua di donna posta sulla prua.
E’ nota per le sue grandi vele e per lo scafo di pregiata fattura, con il planking di teck su
strutture di ferro. Fu costruita nel 1869 e destinata al commercio del tè. Nel 1878 fu adibita
al trasporto del carbone nel Galles e successivamente a quello della lana in Australia. Il
suo ultimo viaggio risale al 1895.
Dal 1954 è stata adibita a museo a Greenwech.
12
NAUTICA ED ECONOMIA
La nautica è particolarmente rilevante per l’economia
italiana in quanto intorno ad essa si sviluppa una intensa
attività che comprende numerosi
e diversi
settori
economici, con ricadute significative sull’ occupazione in
genere.
Si parte dai cantieri navali. La maggioranza delle
Veduta di un cantiere
navale
imbarcazioni fino a 10 metri sono costruite in plastica cioè
in materiali a base di tessuto e fibre di vetro e resine
poliestere che esigono pochissima manutenzione. Per
dimensioni maggiori è ancora molto usato il legno
soprattutto sotto forma di lamellari corazzati cioè strati di
legno diversi incollati e pressati. I grossi cruisers da 15,
Cantiere Navale:
particolare di costruzione
20 metri e oltre sono in legno pregiato, mogano e teak ed
infine gli yachts sono spesso in acciaio. I cantieri italiani
sono tra i migliori nel mondo nella costruzione di queste
imbarcazioni e la loro produzione è molto richiesta
all’estero. Il diporto nautico può essere fatto anche con
Cantiere Navale
imbarcazioni a vela.
Protagonista della nautica è, altresì, il gommone da diporto. Esso nasce dall’evoluzione
dei mezzi militari e dalla tecnologia della tela impermeabilizzata.
13
Segue, quindi, la costruzione, installazione e
riparazione dei motori , di impianti e strumenti vari,
con l’arredamento e gli accessori ,la manutenzione
ed il restauro delle imbarcazioni.
Ma non va dimenticata l’attività relativa all’ormeggio delle barche, al loro rimessaggio, alle
scuole per conseguire la patente nautica, alle scuole nautiche, ai corsi di vela, al
commercio delle imbarcazioni nuove e usate.
Intorno alla nautica si sviluppano eventi sportivi, fieristici,
e pubblicazioni editoriali specifiche del settore.
Manifestazione nauticsud
Poiché il fascino della nautica da diporto è anche la
ricerca di nuovi approdi da visitare, molti diportisti
trasportano la barca su un carrello o “TATS” che
costituisce quindi un accessorio indispensabile per
trasportare la barca.
Ma i diportisti, quando si muovono, hanno bisogno di tante altre cose: alberghi, ristoranti,
bar, pizzerie, discoteche, abbigliamento specifico ecc, per cui tutti i settori rilevanti
dell’economia sono interessati dalla nautica.
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NAUTICA: LEGGI & DECRETI
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Legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Norme sulla navigazione da diporto.
Legge 6 marzo 1976, n. 51.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla
navigazione da diporto.
Legge 26 aprile 1986, n. 193.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 sul
diporto.
Legge 5 maggio 1989, n. 171.
Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50; 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n.
193.
Legge 8 agosto 1994, n. 498.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378,
recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sulla nautica da diporto.
Direttiva 94/25/CE.
Riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
Legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed
amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione e immissione in
commercio di unità da diporto.
Decreto Legislativo 11 giugno 1997, n. 205.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di
attuazione della direttiva 94/25/CE.
Legge 30 novembre 1998, n. 413 ( artt.12 e 14).
Rifinanziamento degli interventi per l’industria cantieristica ed amatoriale ed
attuazione della normativa comunitaria di settore.
Legge 8 luglio 2003, n. 172.
Norme sulla navigazione da diporto.
Direttiva 94/25/CE.
Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Direttiva 2003/44/CE del
parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003.
Decreto Ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Decreto Ministeriale 18 aprile 1994, n. 1994.
Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di
salvataggio per la nautica da diporto.
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Decreto Ministeriale 21 settembre 1994, n. 731.
Regolamento recante norme per l’esercizio della locazione e del noleggio delle unità
da diporto.
Decreto Ministeriale 1 giugno 1995, n. 366.
Regolamento recante modalità e termini tecnici delle operazioni di collaudo per il
riaccertamento della potenza effettiva dei motori – imbarcazioni da diporto.
Decreto Ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.
Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti petroliferi destinati
a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.
Decreto Ministeriale 10 maggio 1996.
Cinture di salvataggio marcate CE.
D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431.
Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.
Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 386.
Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i
requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 387.
Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i
requisiti e la durata di validità dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente
sulle unità da diporto.
Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388.
Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche,i
requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da
utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412.
Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti
degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da
utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.
Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478.
Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.
Allo scopo di fornire opportune informazioni agli appassionati della nautica da
diporto, si riportano, di seguito, alcuni articoli della legge 21 febbraio 1971, n. 50,
come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.
16
L’art. 1 della legge n. 50 del 1971, ai commi 2 e 3
stabilisce che è navigazione da diporto quella effettuata a
scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro, e
precisa che le costruzioni destinate alla navigazione da
diporto sono denominate:
a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di
propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata
secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) “natante da diporto”: le unità individuate dall’art. 13 dalla legge n. 50. Sono
considerati natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza
dello scafo pari od inferiore a 10 metri misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati; c)ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b) destinate
dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che le unità da diporto possono essere
utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della
navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo.
L’art. 5 della citata legge, impone, per le
imbarcazioni da diporto, come innanzi definite,la
iscrizione in registri tenuti dalle Capitanerie di
porto,dagli Uffici circondariali marittimi, nonché dagli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
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terrestri e per i sistemi informativi statistici autorizzati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le
navi da diporto sono, invece, iscritte in registri tenuti
dalle Capitanerie di porto.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che prima di mettere in servizio una unità da
diporto, l’acquirente deve chiedere, agli Uffici detentori dei registri innanzi indicati,
l’assegnazione di un numero di immatricolazione. Alla domanda da presentare ad uno
degli uffici detentori dei registri sopra indicati, devono essere allegate:
a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e
degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo ed il
codice fiscale dell’interessato nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;
b) dichiarazione di conformità;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione
installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura
per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data di
presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.
L’assegnazione del numero di immatricolazione determina (comma 4)
l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del
titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura
entro e non oltre sei mesi dalla data di assegnazione della stessa.
Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di
navigazione ed il certificato di sicurezza. Il completamento della
procedura dà diritto a battere la bandiera italiana.
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Il successivo comma 6 prevede che decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per
non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti
all’ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità deve presentare la domanda di
iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c)
del comma 3.
E’ inoltre previsto che l’avente diritto che intende alienare o trasferire all’estero la propria
unità da diporto deve chiedere l’autorizzazione alla dismissione di bandiera ( comma 7).
Infine il comma 8 definisce i casi in cui l’avente diritto può richiedere la cancellazione.
Sono, inoltre, annotati, gli atti costitutivi,traslativi,ed estintivi della proprietà e degli altri
diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità da diporto ( artt. 9 e 33).
I natanti sono invece esclusi dall’osservanza degli obblighi innanzi indicati, ma l’interessato
può, comunque, chiedere l’iscrizione con conseguente applicazione di tutta la relativa
normativa.
A norma dell’art. 7 della legge n. 50 del 1971, gli stranieri
e le società estere che intendono iscrivere o mantenere
l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà
nel
registro del citato art. 5, se non hanno domicilio in Italia
devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al
quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorità marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.
19
L’elezione del domicilio non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera
e, se nei confronti
di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario
marittimo ai sensi dell’art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
Infine il comma 4 stabilisce che i cittadini italiani che intendono iscrivere o mantenere
l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all’articolo 5 devono
nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia al quale le autorità
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all’unità iscritta.
Per quanto riguarda i limiti di navigazione, tenuto
conto che dal 17 giugno 1998, data di approvazione della
direttiva 94/25/CE resa esecutiva dal Decreto legislativo n.
436 del 14 agosto 1996, le unità da diporto aventi una
lunghezza compresa tra mt. 2,50 e mt. 24 per essere
immesse in commercio devono recare la marcatura “CE”.
L’art. 8 della legge n. 50 del 71, e succ. modificazioni,
effettua una distinzione fra imbarcazioni da diporto senza
marcatura CE e imbarcazioni da diporto con marcatura
CE.
Le unità da diporto “senza marcatura CE” possono navigare :
ƒ
senza alcun limite nelle acque marittime ed in quelle interne
ƒ
fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime.
20
Le unità da diporto “con marcatura CE” possono navigare:
ƒ
senza alcun limite per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
ƒ
con il vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare
agitato), per la categoria B di cui all’allegato II del citato D.Lgs;
ƒ
con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto
mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II del citato D.Lgs;
ƒ
per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza
significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato
II del citato D.Lgs.
L’art. 9 riguarda le licenze di navigazione. Il comma 2
prevede che sulla licenza di navigazione, oltre ai dati
previsti dall’art. 33 e alle annotazioni per le attività di
locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione,
sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le
caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario,
il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo
di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e gli altri
diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità di cui è
stata chiesta la trascrizione.
Il comma 4, invece, dispone che la licenza di navigazione e gli altri documenti previsti dalla
legge n. 50 del 1971 devono essere mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se
la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di
smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente a quello che attesti la vigenza
21
della copertura assicurativa, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione tra
porti nazionali per la durata di 30 giorni, a condizione che il certificato di sicurezza
dell’unità sia in corso di validità.
Il successivo comma 5 prevede la possibilità che i documenti utili allo svolgimento delle
pratiche amministrative possano essere inviati tramite mezzi elettronici o informatici.
L’art. 12 dispone che il certificato di sicurezza per le navi
e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di
navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo.
L’art. 13 della legge in questione nel primo comma,
riconfermando quando citato nell’art. 1, definisce come
natante:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari od
inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni
standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e b) destinata
dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
Il secondo comma dispone che i natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri
di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di
sicurezza di cui all’articolo 12.
A richiesta, però, il natante da diporto può essere immatricolato come imbarcazione,
assumendone il regime giuridico.
22
Il terzo comma, invece, stabilisce che i natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore
a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli
acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle
competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli
acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la
patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. Le predette ordinanze ne
disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o
se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o
notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia
del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero
l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo. I natanti provvisti di
marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione
di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni.
Il comma 4 sancisce che i natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni. Ciò significa che
non esiste pregiudizio giuridico alla navigazione oltre le 12 miglia per un natante marcato
CE, qualora le condizioni meteo siano idonee in relazione alla categoria di progettazione
assegnata.
23
Infine, il comma 5 afferma che l’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla
locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è
disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo
del circondario.
L’articolo 33 stabilisce che per le navi e le imbarcazioni
da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione
annota sulla stessa il numero massimo delle persone
trasportabili,
sulla
base
dei
dati
riportati
nella
documentazione tecnica presentata per l’iscrizione
dell’unità.
Il comma 2 stabilisce che il numero massimo delle persone trasportabili è documentato
come segue:
a) per le unità di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II annesso al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni;
b) per le unità non munite di marcatura CE:
1) se omologate,da copia del certificato di omologazione e dalla
dichiarazione di conformità del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di cui al Decreto
del Ministro dei Trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999 n. 478.
Infine il comma 3 attribuisce al comandante o al conduttore la responsabilità di verificare
prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare
l’equipaggio necessario ad affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in
relazione alle condizioni meteo- marine previste a alla distanza dei porti sicuri.
24
Sportello dedicato alle persone
bisognose di assistenza mirata
Via Diaz, 11 - Napoli
Sportello dedicato alle persone
bisognose di assistenza mirata
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bisognose di assistenza mirata
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Sala Attesa e Prima
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Via Montedonzelli, 48
Front-Office
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Uffici finanziari in Campania
Front-Office degli Uffici di Napoli 3 e 4
P.zza Duca degli Abruzzi, 31
Via A.Vespucci, 178
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di Stabia
Via Raiola, 48-50
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Collina Liguorini
Sala Attesa
Ufficio di Avellino
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Postazione polifunzionale
Ufficio di Avellino
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Ufficio di S.Maria Capua Vetere
Piazza San Pietro, 1
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Piazza San Pietro, 1
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Postazioni informatizzate
Centro Assistenza
Telefonica di Salerno
Via degli Uffici Finanziari, 7
Centro Assistenza
Telefonica di Salerno
Via degli Uffici Finanziari, 7
Postazioni informatizzate
Centro Assistenza
Telefonica di Salerno
Via degli Uffici Finanziari, 7
Uffici finanziari in Campania
L’art. 37 stabilisce che il proprietario di una unità da
diporto, qualora intenda imbarcare, quali membri
dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente
di
mare
o
preventivamente
della
navigazione
richiedere
interna,
all'autorità
deve
competente
apposito documento, redatto in conformità al modello di
cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20
marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del
personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati
nello stesso documento.
L’articolo 1 comma 1, lettera m), della legge 8 luglio 2003, n. 172,
sostituisce l’art. 39 della legge 21 febbraio 1971, n. 50, dedicato
al sistema sanzionatorio in materia di nautica da diporto. Il
comma 1 del nuovo articolo 39 stabilisce che chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver
conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.066 a
euro 8.263; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il
comando senza la prescritta abilitazione perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti. La sanzione è raddoppiata
nel caso di comando o di condotta di una nave da diporto.
25
Si applica inoltre la sospensione della licenza di navigazione per 30 giorni (comma 5).
Il comma 2 prevede che, se la patente è scaduta, la sanzione di cui al primo comma si
riduce ad una somma da 207 a 1.033 euro.
Il comma 3 prevede una sanzione da 207 a 1.033 euro a
carico di chi, nell’utilizzo di una unità da diporto, non
osserva le disposizioni contenute nei regolamenti demaniali
o di sicurezza ( con esclusione della aree marine protette).
L’inosservanza delle altre disposizioni previste dalla legge
n. 50 del 1971 o di un provvedimento emanato dall’autorità
competente in base alla stessa legge, è punita con il
pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.
Porto turistico
26
Attività di noleggio e locazione
Importanti novità sono state apportate dall’articolo 2 della
legge 8 luglio 2003, n. 172 alla normativa precedente in
materia di noleggio e locazione delle unità da diporto.
Fino al 1989 l’unità da diporto poteva essere utilizzata
soltanto dal proprietario o da chi la deteneva a titolo di
comodato gratuito.
Contratto
Con l’art. 15 della legge 5 maggio 1989 n. 171 viene stabilito che l’utilizzazione delle
imbarcazioni e dei natanti può avvenire anche tramite due contratti tipici della navigazione
commerciale: la locazione ed il noleggio. Tali tipologie di contratti non erano, però,
applicabili alle navi da diporto salvo che le stesse non fossero iscritte nei registri delle navi
minori.
Con la legge 23 dicembre 1996 n. 647 è stata modificata la precedente normativa per cui
anche alle navi da diporto sono applicabili i contratti di noleggio e locazione.
L’art. 2 della legge 8 luglio 2003 n. 172 ha sostituito la lettera b) del comma 8 del decreto
legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 647, ed ha modificato la normativa in materia di noleggio delle unità da diporto,
disponendo che per noleggio di unità da diporto deve intendersi” il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra
parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in
zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni
stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui
dipendenze resta anche l’equipaggio.”.
27
Il contratto di noleggio ha caratteristiche diverse dal contratto di locazione.
Con il contratto di locazione si ha il trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a
favore del conduttore sul quale gravano tutti gli oneri ed i rischi connessi con la
navigazione nonché ogni aspetto organizzativo concernente l’armamento e la gestione del
mezzo.
Il locatore riceve un corrispettivo, ma rimane estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione.
Con il contratto di noleggio, il noleggiante mette a disposizione dell’altra parte l’unità da
diporto per un determinato periodo di tempo conseguendo un corrispettivo per il nolo
pattuito, ma conserva la disponibilità e la conduzione tecnica dell’unità da diporto.
A differenza del contratto di locazione, il contratto di noleggio ha natura commerciale. La
qualificazione commerciale è diretta conseguenza dello schema negoziale di riferimento
che, concretandosi nella prestazione di servizi a titolo oneroso, conferisce la natura
imprenditoriale all’attività di noleggio esercitata dal proprietario dell’unità da diporto.
In seguito vedremo i vantaggi, di natura fiscale, che derivano dal contratto di noleggio.
Il comma 2 della citata legge n. 172 del 2003 istituisce, infine, la qualifica di comandate di
nave da diporto adibita a noleggio.
Navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalità turistiche
L’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, istituisce,
dettandone la disciplina, la categoria degli YACHT da
diporto adibiti esclusivamente al noleggio per finalità
Nave da turismo
turistiche in navigazione internazionale.
28
Si tratta di mini navi da crociera di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda fino a
1000 tonnellate che possono trasportare fino a 12 passeggeri(escluso l’equipaggio).
Tali navi da diporto, in deroga all’art. 1 comma 4 della legge n. 30 del 1998 - che esclude
dall’iscrizione nel Registro internazionale le unità da diporto - possono, invece, essere
iscritte nel registro istituito con la citata legge n. 30 del 1998 conseguendo anche i benefici
fiscali e previdenziali previsti dalla medesima legge.
Segnalazioni delle aree dei parchi e delle
riserve marine
L’art. 4 della legge 8 luglio 2003 n. 172 prevede nel primo
comma che i limiti geografici delle aree protette, nelle quali è
vietata la navigazione, sono definiti ed indicati con mezzi
internazionalmente riconosciuti.
I successivi commi stabiliscono che qualora l’area protetta
marina non sia segnalata come previsto, in caso di
inosservanza del divieto di navigazione a motore, chiunque,
al comando o alla conduzione dell’unità da diporto, che
comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale
Area marina protetta
area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’art. 19,
comma 3, lettera e, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 200 a 1.000 euro.
Non esiste più, per le circostanze sopra descritte il reato penale, né la confisca del mezzo.
29
Locazione finanziaria
Il contratto di leasing e il contratto di locazione, pur avendo alcuni elementi in comune, si
differenziano nettamente.
Nel caso della locazione, il locatore si obbliga, in
cambio di un corrispettivo, a concedere l’unità da
diporto al locatario per un determinato periodo di
tempo. L’unità passa, per il periodo stabilito, in
godimento del conduttore, il quale esercita con
essa la navigazione e ne assume la responsabilità
Charter
ed i rischi.
Al termine del periodo stabilito l’imbarcazione viene restituita al locatore.
Il contratto di locazione finanziaria è un’operazione di finanziamento. Nel leasing
finanziario i soggetti sono tre: fornitore, utilizzatore, società di leasing.
La società di leasing acquista dal fornitore l’unità da diporto prescelta dall’utilizzatore e la
concede, a fronte del pagamento di un canone periodico, in locazione allo stesso per un
determinato periodo di tempo.
La proprietà del bene è della società di leasing, che acquista dal fornitore il bene. Alla
scadenza del contratto, con il versamento dell’ultimo canone, l’utilizzatore può esercitare
l’opzione di riscatto del bene, acquisendone quindi la proprietà, contro il versamento di un
prezzo predefinito (riscatto). In caso di mancato esercizio dell’opzione il bene resta di
proprietà della società di leasing.
L’operazione di leasing presenta quindi sia i vantaggi del finanziamento che quelli della
locazione in quanto consente di poter disporre dei beni senza bisogno di immobilizzare la
somma di denaro necessaria per acquistarli.
30
I corrispettivi delle prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili,
delle unità da diporto sono da assoggettare all’I.V.A. con l’aliquota del 20%. L’art. 7
comma 4, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce, però, che le operazioni
derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto
sono assoggettati ad IVA quando i predetti mezzi sono utilizzati in Italia o in altro Stato
membro della Comunità Europea. Le citate prestazioni non si considerano più
territorialmente rilevanti, e, come tali, non sono assoggettate all’IVA, se i mezzi di cui
trattasi sono utilizzati fuori dell’Unione Europea, a prescindere dal domicilio o dalla
residenza del committente.
Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo di applicazione
dell’imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui in caso di impiego del mezzo
di trasporto in parte in territorio comunitario ed in parte fuori di esso, dovrà considerarsi
rilevante per l’IVA solo la parte di canone di locazione riferibile all’utilizzo che ne è stato
fatto in ambito comunitario.
Poiché risulta difficoltoso seguire gli spostamenti delle unità da diporto e, quindi, stabilire il
periodo da esse trascorso all’interno o all’esterno delle acque territoriali comunitarie,
l’Agenzia delle Entrate,con circolari del 02 agosto 2001 n. 76, e del 07 giugno 2002 n. 49,
ha consentito, allo scopo di rendere più semplice l’applicazione della normativa, la
determinazione in via forfetaria dell’utilizzo extracomunitario del natante, sulla base delle
caratteristiche tipologiche del mezzo stesso fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
I contribuenti ( società di leasing o locatori) potranno determinare forfetariamente il tempo
di utilizzo fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi, ai fini della individuazione
della base imponibile, alle sottoindicate percentuali, distinte secondo la categoria di
31
appartenenza dell’unità da diporto, fermo restando la possibilità di un eventuale controllo
da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Tipologia dell’unità da diporto
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri
Circolare n.
49/2002
% del
corrispettivo
da
assoggettare
ad Iva
30%
Carico
fiscale
effettivo
40%
8%
50%
10%
60%
12%
90%
100%
18%
20%
Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 -24,00 metri ed unità a
motore di lunghezza tra 16,01-24,00 metri
Unità a vela di lunghezza tra i 10,01 -20,00 metri ed unità a
motore di lunghezza tra 12,01-16,00 metri
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di
lunghezza tra 7,51,01-12,00 metri (se iscritte nel registro
imbarcazioni)
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri
Unità appartenenti alla categoria D (imbarcazioni da diporto
abilitate alla navigazione solo in acque protette)
6%
In pratica, l’aliquota IVA applicabile è sempre quella normale del 20%, ma viene operata
una riduzione della base imponibile per cui si verifica una riduzione del carico effettivo
dell’IVA.
Da notare, però, che nell’ipotesi in cui il conduttore, al termine del contratto di locazione,
eserciti l’opzione di riscatto, sul prezzo pagato si applica l’IVA nella misura del 20%.
Anche nella ipotesi di acquisto, per contanti, di una unità da diporto, l’aliquota IVA da
applicare al prezzo è quella normale del 20%, senza alcuna riduzione.
32
NORMATIVA FISCALE
Passiamo
in
rassegna,
brevemente,
alcune
disposizioni fiscali relative alla nautica da diporto.
Tassa di stazionamento
L’art. 15, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n.
172, ha abolito la tassa di stazionamento, prevista
dall’art. 17 della legge 6 maggio 1976 n. 51, a
decorrere dal 29 luglio 2003.
Articolo sulla tassa
La tassa di stazionamento andava pagata, entro il 31
maggio di ciascun anno, per le imbarcazioni e le navi
da diporto, in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto),
riportata nella licenza di navigazione, quando l’unità
stazionava, navigava, od era ancorata in acque
pubbliche (marine o interne) anche se assentite in
concessione a privati ( porti turistici,darsene private,
ecc.).
33
Per l’anno 2003 il termine originario di scadenza per il pagamento della tassa è stato
prorogato al 31 ottobre 2003, ma tale proroga non ha evitato il versamento del tributo
da parte di molti diportisti prima che il provvedimento di proroga diventasse operativo
(16 giugno 2003). Per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, occorre presentare
una istanza al:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Navigazione e
Trasporto Marittimo e Interno, Divisione Nav. 3,Via dell’Arte n. 16 – 00144 Roma.
Abbonamento Radio-TV
Non è più obbligatorio sottoscrivere l’abbonamento
per gli apparati radio televisivi tenuti a bordo delle
unità da diporto. Diventa ,invece, obbligatorio quando
le medesime unità vengono impiegate per fini
commerciali (locazione e noleggio)
Acquisto e vendita
Il regime civilistico e fiscale relativo al passaggio
della proprietà
dei beni in questione varia in
relazione alle diverse
tipologie di costruzioni
destinate alla navigazione da diporto, come
specificate nell’art. 1 della legge 21 febbraio 1971 n.
50 e successive modificazioni.
34
Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono
beni mobili non registrati e quindi il loro trasferimento
di proprietà può avvenire senza alcun “atto scritto di
compravendita” in quanto si applica la regola che “il
Imbarcazione a vela e
motore
possesso vale titolo”.
Imbarcazioni e navi da diporto
Le imbarcazioni e le navi da diporto sono beni
mobili registrati e per il trasferimento della proprietà
è necessario trascrivere il “titolo di proprietà“
presso l’Ufficio ove l’unità risulta iscritta.
Imbarcazione
Occorre quindi un regolare atto di compravendita
ed un formale atto di iscrizione nei pubblici registri.
Il titolo di proprietà può essere costituito: da scrittura privata autenticata e registrata;
da dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata; da atto
pubblico; da sentenza passata in giudicato; dal c.d. “Bill of Sale” o dal “Memorandum
of Agreement” legalizzato dall’Autorità Consolare ( per i Paesi dell’Unione Europea la
legalizzazione è stata soppressa) e registrato presso uno qualsiasi degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate, per le unità acquistate all’estero.
35
Acquisti e vendite fra soggetti residenti in Italia.
Il venditore che agisce nell’esercizio di una impresa
(Cantiere nautico, commerciante di unità da diporto)
essendo soggetto d’imposta ai fini IVA,è obbligato
all’applicazione di tutte le disposizioni
contenute nel
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Deve, quindi, emettere,
all’atto della vendita ,una fattura con applicazione dell’IVA
nella misura del 20%.
Per quanto riguarda l’acquirente occorre, invece distinguere se lo stesso è o meno un
soggetto IVA.
Se l’acquirente è persona fisica che agisce nell’esercizio di impresa, oppure società ed
ente commerciale, ha la possibilità, in quanto soggetto d’imposta, di portare in detrazione
dall’IVA dovuta sulle vendite, l’IVA pagata al fornitore della imbarcazione, salvo quanto
disposto dall’art. 19 bis comma 1, del decreto n. 633 del 1972.
Se l’acquirente, invece, è un privato od un ente non commerciale, l’IVA pagata all’atto
dell’acquisto dell’unità da diporto rimane interamente a suo carico, costituendo un costo a
tutti gli effetti.
Se il venditore è un privato, od un ente non commerciale, per le cessioni di imbarcazioni e
navi da diporto si applica l’imposta di registro in misura variabile in funzione della
lunghezza dello scafo.
36
Si riportano le tariffe per la registrazione del titolo di proprietà:
Dal 1° febbraio 2005
Fino al 31 gennaio 2005
( decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7)
Natanti
Natanti
Fino a 6 metri di lunghezza,
Fino a 6 metri di lunghezza,
fuori tutto……..Euro 54,23
fuori tutto….…Euro 71,00
Oltre i 6 metri di lunghezza,
Oltre i 6 metri di lunghezza,
fuori tutto………Euro 108,46
fuori tutto…….Euro 142,00
Imbarcazioni
Imbarcazioni
Fino a 8 metri di lunghezza,
Fino a 8 metri di lunghezza,
fuori tutto……Euro 309,87
fuori tutto……Euro 404,00
Fino a 12 metri di lunghezza,
Fino a 12 metri di lunghezza,
fuori tutto…...Euro 464,81
fuori tutto……..Euro 607,00
Fino a 18 metri di lunghezza,
Fino a 18 metri di lunghezza,
fuori tutto……Euro 619,75
fuori tutto……..Euro 809,00
Oltre i 18 metri di lunghezza,
Oltre i 18 metri di lunghezza,
fuori tutto……..Euro 774,69
fuori tutto…….Euro 1011,00
Navi da diporto
Navi da diporto
Oltre i 24 metri di lunghezza,
Oltre i 24 metri di lunghezza,
fuori tutto…….Euro 3.873,43
fuori tutto……Euro 5.055,00
37
Acquisti e vendite intracomunitarie
In applicazione della VI Direttiva 17 maggio 1977, n.
77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore
aggiunto e delle disposizioni recate dal decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 è soppressa ogni frontiera fiscale
Emblema della Comunità
Europea
tra i Paesi aderenti all’Unione Europea.
Conseguentemente, gli scambi di merce tra i Paesi membri sono definiti cessioni
intracomunitarie o acquisti intracomunitari e non più esportazioni ed importazioni, termini il
cui impiego permane per le operazioni con i Paesi terzi ovvero con i territori esclusi.
L’imposizione sorge con il trasferimento materiale delle merci tra i Paesi Comunitari. Le
cessioni operate da un soggetto UE verso Stati UE, con tassazione presso l’impresa
acquirente, sono considerate, per il soggetto cedente, operazioni non imponibili.
Le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori, nell’ambito della Comunità, in
considerazione che trattasi di un unico territorio di consumo finale, sono soggette ad
imposta nel Paese in cui avviene la vendita ossia nel Paese di provenienza del bene.
Per quanto concerne i mezzi di trasporto nuovi esiste per le cessioni intracomunitarie, una
regolamentazione specifica.
Premesso che sono considerati mezzi di trasporto le
imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, le
disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari si
applicano anche se la compravendita si realizza tra
> 7,5 mt
soggetti entrambi privati.
38
Nelle transazioni dei Paesi membri della Comunità Europea, le unità da diporto sono
considerate nuove se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
navigazione fino a 100 ore;
cessione entro il termine di tre mesi dalla data di prima immatricolazione o
iscrizione in pubblici registri o altri atti equivalenti.
Le unità da diporto si considerano usate nel caso in cui non si verifichi almeno una delle
condizioni sopra indicate.
Sulla base di quanto innanzi detto, con riferimento alla cessione di unità da diporto nuove,
si possono verificare le seguenti situazioni:
cessione da un soggetto comunitario che agisce nell’esercizio di impresa ad un
soggetto d’imposta italiano: quest’ultimo deve ottemperare a tutte le formalità
previste per gli acquisti intracomunitari;
cessione da un soggetto
comunitario operatore economico o non, ad un
soggetto privato italiano di una unità da diporto nuova, con il trasferimento dello
stesso mezzo in Italia: l’acquirente italiano pone in essere un acquisto
intracomunitario, con obbligo di assolvere l’IVA italiana con l’aliquota del 20%. Il
versamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il Modello F 24, utilizzando il
codice tributo 6099. La prova dell’assolvimento dell’IVA è necessaria per poter
procedere all’immatricolazione nei pubblici registri o per ottenere l’emanazione di
provvedimenti
equivalenti da parte degli Uffici competenti, ai quali è da
consegnare copia della fattura di acquisto (o di documento equipollente) sulla
quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dovrà aver apposto il visto di conformità
all’originale.
Le unità da diporto di lunghezza inferiore a 7,5
metri, non essendo considerate mezzi di trasporto,
restano escluse dall’applicazione delle disposizioni
speciali innanzi indicate, per cui :
< 7,5 mt
39
se la cessione avviene tra due operatori economici (residenti in Stati UE diversi)
l’operazione rientra nel regime intracomunitario ordinario;
se la cessione avviene tra un operatore economico ed un privato (residenti in
Stati UE diversi), l’operazione è soggetta ad imposta nel paese del cedente e
quindi per l’acquirente non sussistono obblighi fiscali;
se la cessione avviene da un privato all’altro (residenti in Stati UE diversi),
l’operazione non è soggetta ad IVA.
Se, invece, l’operazione di compra-vendita riguarda una unità da diporto usata, si
prescinde dalle dimensioni del mezzo e:
se la cessione avviene tra un operatore commerciale ed un privato ( residenti in
Stati UE diversi),l’acquirente dovrà pagare l’imposta nel paese del cedente;
se la cessione avviene tra due privati (residenti in Stati UE diversi), nessuna
imposta sul valore aggiunta è dovuta.
Cessioni in ambito extracomunitario.
Se un soggetto italiano acquista una unità da diporto da
un soggetto extracomunitario, essa potrà essere
importata in Italia pagando sia l’IVA all’importazione che
gli eventuali dazi doganali. In tal caso il documento IVA è
Cartografia
costituito dalla bolletta doganale.
Viceversa, se l’unità da diporto è inviata dall’operatore economico italiano in uno Stato non
appartenente alla Comunità Europea, dovrà essere emessa fattura senza IVA
(operazione non imponibile).
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LE AGEVOLAZIONI
Accenniamo, ora, brevemente, alle agevolazioni di carattere fiscale di cui possono
avvalersi le unità da diporto.
Iva
Il riferimento normativo di base è il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche
ed integrazioni, che all’art. 8-bis prevede la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di
beni destinati a dotazione e fornitura di bordo, nonché alcune prestazioni di servizio, come
l’uso di bacini di carenaggio, le costruzioni, la manutenzione, la riparazione, la
trasformazione, l’arredamento ed il noleggio di navi ,destinate a “navi commerciali”.
Tale norma escludeva le unità da diporto dal trattamento di non imponibilità, in
considerazione del fatto che la navigazione da diporto ha scopi sportivi, ricreativi e non già
finalità di carattere commerciale.
La disciplina delle unità da diporto ha subìto, però, una evoluzione normativa, ed allo stato,
l’art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, così come novellato dall’art. 10, comma 11,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n 647,
consente l’utilizzo delle unità da diporto mediante contratti di locazione e di noleggio, in
deroga alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle intervenute modifiche normative in materia di
unità da diporto, con la Risoluzione n. 94
del 21 marzo 2002 ha chiarito che le
agevolazioni di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 riguardano anche le unità
(natanti, imbarcazioni, e navi) che sono oggetto di un contratto di noleggio e, quindi,
utilizzate per un’attività commerciale.
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Restano, invece, escluse dalla predetta agevolazione, le unità da diporto oggetto di un
contratto di locazione. La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che nel contratto di
locazione si trasferisce l’unità da diporto a favore del locatario il quale si assume ogni
rischio ed onere connesso con la navigazione. Il locatore consegue un corrispettivo, ma
rimane estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione.
Con il contratto di noleggio, anche se l’impegno dell’unità da diporto fatto dal noleggiatore
è un impegno a fini turistici, sportivi o ricreativi, per il proprietario del bene lo scopo
perseguito con il contratto di noleggio, e la relativa prestazione di servizi a titolo oneroso,
ha una natura prettamente commerciale.
Per le navi e le imbarcazioni da diporto, secondo la distinzione effettuata dall’art. 1 terzo
comma della legge n. 50 del 1971, sarà necessaria, per usufruire delle agevolazioni fiscali,
l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’utilizzo del bene
per finalità di noleggio.
Per quanto riguarda, invece, i natanti da diporto ( ovvero unità di lunghezza inferiore), che
l’art. 13 della legge n. 50 del 1971 non assoggetta all’obbligo della iscrizione nei registri
marittimi, gli esercenti attività di noleggio, oltre ad assolvere all’obbligo della iscrizione nel
registro delle imprese,devono comprovare di essere stati autorizzati dalla locale autorità
marittima all’impiego dei natanti mediante contratti di noleggio.
Oltre ad assolvere agli adempimenti innanzi indicati, i proprietari delle unità da diporto in
questione, per usufruire del regime di non imponibilità IVA di cui al citato art. 8-bis del DPR
n. 633 del 1972 per le forniture di prodotti petroliferi, devono assolvere agli specifici
adempimenti amministrativi e contabili previsti per l’imbarco dei prodotti petroliferi
agevolati, fra cui la dotazione del libretto di controllo di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto
del Ministero dei Trasporti n. 577 del 1995.
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Inoltre, gli stessi soggetti devono effettivamente utilizzare le unità in argomento per
l’esercizio di un’attività di noleggio, attività che si caratterizza con una diretta correlazione
fra i contratti di noleggio stipulati,le relative fatture registrate e gli acquisti di prodotti
petroliferi agevolati, distintamente annotati sul libretto di controllo suddetto.
Imposta di fabbricazione
L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la nota n. 7206 dell’8
febbraio 2001 in merito all’impiego agevolato di prodotti
petroliferi destinati al rifornimento delle unità da diporto.
Nella nota sopraindicata, l’Agenzia delle Dogane prende atto
che con l’emanazione della legge n. 647 del 1996 il legislatore,
prevedendo che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto
Distributore di carburante
possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di
noleggio,
ha
inteso
operare
per
tali
fattispecie
un
riconoscimento dell’impiego delle unità da diporto in attività
commerciali.
Afferma, quindi, che nel caso dell’unità da diporto utilizzata per effetto di un contratto di
locazione, la relativa fornitura di carburante rimane assoggettata all’accisa, e ritiene,
invece, che i carburanti impiegati
da unità da diporto ( natanti,imbarcazioni e navi)
adibite ad attività di noleggio hanno titolo all’esenzione da accisa di cui al punto 3 della
Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995.
Le modalità da osservare per l’impiego di prodotti petroliferi in assenza da accisa sono
fissate dal Decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577.
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Provviste di bordo
Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse
ed Imposte Indirette sugli Affari, con la circolare n. 62 del 3
novembre 1973, ha affermato che la non imponibilità all’IVA
delle cessioni di provviste e dotazioni di bordo previste
dall’art 8, quarto comma ( ora art. 8-bis primo comma,
lett.d) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, era subordinata
alla prova dell’avvenuto imbarco dei suddetti beni ,
Piatto con frutta
costituita dal “visto” opposto dalla Dogana o dalla Guardia
di Finanza sul foglio della Fattura emessa nei confronti
delle imprese di navigazione marittima o aerea.
Con la risoluzione del 10 marzo 1986 n. 357147, la stessa Direzione Generale ha ritenuto,
sempre per le stesse cessioni di beni, di poter operare una distinzione a seconda che si
tratti di beni che, per la loro intrinseca natura, sono normalmente destinati a fungere da
provviste o dotazioni di bordo, oppure di beni per i quali è anche configurabile un uso
diverso. Per i primi, afferma che si può prescindere dal visto doganale, ai fini del
riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui trattasi. Viceversa, per i beni suscettibili di
uso promiscuo (prodotti per l'alimentazione, biancheria, suppellettili, stoviglie, ecc.)
dovrebbe in ogni
caso rimanere
ferma la necessità del visto sul duplo della fattura,
stante il carattere cautelativo che esso assume per l'Amministrazione finanziaria.
Un eventuale esonero dalla suddetta formalità (sostituita dal sistema di prova alternativo
di cui alla richiamata circolare n. 30819 del 1973) potrebbe solo essere consentito
per cessioni di irrilevante valore commerciale, che non si ritiene opportuno quantificare.
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Tonnage tax
Dopo il via libera della Commissione Europea, anche in
Italia è stata introdotta la Tonnage Tax. La materia è
disciplinata dagli articoli 155 e seguenti del TUIR,
introdotti dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344.
Rimochiatore
La Tonnage Tax è una metodologia di determinazione forfetaria basata sul tonnellaggio
delle imprese armatoriali. Si tratta, in pratica, di un regime agevolativo alternativo
all’attuale sistema di imposizione. Le forme di tassazione possono essere di due tipi. La
prima, che fa riferimento all’imponibile, è il modello adottato in Germania, Olanda, Regno
Unito e Spagna. La caratteristica principale di questo sistema è che le società di
navigazione sono tassate in base ai proventi che ogni singola nave è in grado di produrre
e non ai profitti conseguiti dalla flotta. La seconda, che invece fa riferimento all’imposta, è
stata adottata da Grecia e Norvegia.
In Italia la struttura della Tonnage Tax s’ispira al modello olandese. Le imprese di
navigazione (trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in
opera di impianti ed altre attività di assistenza marina da svolgersi in alto mare) possono
scegliere di determinare il reddito imponibile in via forfetaria e unitaria sulla base del
reddito giornaliero di ciascuna nave con determinati requisiti.
L’opzione per la Tonnage Tax effettuata dall’armatore è irrevocabile per dieci anni sociali e
può essere rinnovata.
L’introduzione della Tonnage Tax allinea l’Italia alla legislazione europea in termini di
fiscalità e contribuisce a rendere più competitive le imprese di navigazione che negli ultimi
anni hanno subito i contraccolpi dell’agguerrita concorrenza dei Paesi terzi.
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Le foto che seguono sono la testimonianza delle bellezze naturali delle coste e del mare
della nostra Regione che da sempre affascinano gli appasionati della navigazione.
Napoli - vista del porto
con sfondo del Vesuvio
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Napoli - vista del golfo
Le bellezze naturali della
costa campana
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Amalfi - panorama
Procida - Vivara e golfo di Genito
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Capri -Faraglioni
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BIBLIOGRAFIA
NORMATIVA E PRASSI FISCALE
¾ D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 , n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto.
¾ D.P.R. 22 DICEMBRE 1996, n. 917 – Testo unico dell’imposta sui redditi.
¾ MINISTERO DELLE FINANZE – TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI
AFFARI – Risoluzione del 10/03/1986 prot. n. 357147.
¾ AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E
CONTENZIOSO – Circolare del 02/08/2001 n. 76.
¾ AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E
CONTENZIOSO – Risoluzione del 21/03/2002 n. 94.
¾ AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E
CONTENZIOSO – Circolare del 07/06/2002 n. 49.
¾ AGENZIA DELLE DOGANE – Nota del 08/02/2001 n. 7206.
SITI CONSULTATI :
¾
¾
¾
¾
¾
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¾
¾
¾
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www archemail .it
www ucina.it
www comune di amalfi .it
www nautica.it
www romaeterna.org
www.fiscoggi.it
www.unionepetrolifera.it
www.mclink.it
www.biggame.it
www.infrastrutturetrasporti.it
www.velaemotore.it
ARTICOLI VARI :
¾ Giusi Grimaudo, Le figlie del Nilo, dal sito Internet www.nautica.it
¾ Giusi Grimaudo,
Le lunghe navi del dragone, dal sito Internet
www.nautica.it
¾ Adriano Penco, Mille steli per un oceano, dal sito Internet www.nautica.it
¾ Orazio Ferrara, Le navi di Omero,dal sito Internet www.cosedimare.com;
¾ Domenico Carro, Nascita e affermazione del potere marittimo di Roma,
dal sito Internet www. Romaeterna.org, febbraio 2005.
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Norman Court, 1869
La Direzione Regionale della Campania
è presente alla 36ma edizione della Fiera internazionale
della nautica da diporto “Nauticsud”
padiglione P9 stand n. 906
a cura della Direzione Regionale della Campania - Ufficio Analisi e Ricerca marzo 2005
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Viaggio nella nautica fra storia e normativa (ed. 2005)