Flying Cloud, 1851 Indice PREMESSA……………………………………………………………………………………….. pag.1 NAVIGANDO NELLA STORIA……………………………………………………………. pag.3 LA BUSSOLA E LA CARTA NAUTICA……………………………………………….. pag.9 NAUTICA ED ECONOMIA…………………………………………………………………. pag.13 NAUTICA LEGGI & DECRETI……………………………………………………………. pag.15 Attività di noleggio e locazione…………………………………….... pag.27 Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche………………………………………. pag.28 Segnalazioni delle aree dei parchi e delle riserve marine …………………………………………………….. pag.29 Locazione finanziaria……………………………………………………….. pag.30 NORMATIVA FISCALE………………………………………………………………………. pag.33 Tassa di stazionamento…………………………………………………… pag.33 AbbonamentoRadio-TV……………………………………………………. pag.34 Acquisto e vendita…………………………………………………………… pag.34 pag.35 pag.35 pag.36 Acquisti e vendite fra soggetti residenti in Italia………………. pag.38 Acquisti e vendite intracomunitarie………………………………… pag.40 Cessioni in ambito extracomunitario………………………………. Natanti…………………………………………………………………………………………… Imbarcazioni e navi da diporto…………………………………………………….. LE AGEVOLAZIONI…………………………………………………………………………… pag.41 IVA……………………………………………………………………………………. Imposta di fabbricazione…………………………………………………. Provviste di bordo……………………………………………………………. Tonnage tax………………………………………………………………….... pag.41 pag.43 pag.44 pag.45 FOTO DELLE COSTE CAMPANE……………………………………………………….. pag.46 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………. pag.50 Palazzo Uffici Finanziari sede della Direzione Regionale della Campania Via Diaz, 11 - Napoli Premessa In occasione della trentaseiesima edizione del Nauticsud, siamo presenti, presso la Fiera internazionale della nautica da diporto, con un nostro stand per incontrare i cittadini e fornire ai visitatori i servizi dell’Agenzia delle Entrate. Un appuntamento importante che trova nel “mare” e nelle attività ad esso connesse una risorsa che da sempre caratterizza la vita sociale ed economica della regione Campania. E’ per questo che al mare ed alla nautica abbiamo voluto dedicare il nostro opuscolo, “Viaggio nella nautica fra storia e normativa”, un viaggio nella storia della navigazione e nelle tradizioni marinare che si conclude con i riferimenti al regime fiscale che disciplina la materia. Il testo, pur non esaurendo l’argomento, contiene utili informazioni per gli amanti della nautica e vuole essere un esplicito contributo a questo settore che costituisce un punto di forza dell’ economia partenopea. Il Direttore Regionale Filippo Orlandi 2 NAVIGANDO NELLA STORIA Il termine “navigazione” , nella sua accezione generica, indica l’atto del navigare, ossia il percorrere, con apposito veicolo, il tramite acqueo o aereo, mentre , nella sua accezione specifica, denota la scienza dell’orientamento, Sestante giroscopico per aeroplano ovvero il complesso degli insegnamenti necessari per condurre appropriati veicoli attraverso vie non tracciate. Con tale espressione vengono definiti il mare e l’aria. L’attività dell’uomo diretta a trasportare se stesso e le sue cose attraverso il tramite acqueo, lacuale, fluviale o marittimo, e successivamente aereo, è nata prima della scienza del navigare. Bussola per aeroplano Fare, sia pure brevemente, la storia della navigazione, significa andare indietro nel L’arca tempo ed iniziare a parlare dell’Arca con cui Noè salvò la vita umana ed animale dal Diluvio universale, Le caravelle per passare alle varie epoche storiche, fino ai nostri giorni ove è possibile ammirare imbarcazioni a motore, a vela, gommoni ed altre. Imbarcazione 3 Nel mondo antico la navigazione era senza ombra di dubbio il mezzo attraverso il quale, oltre agli uomini ed alle merci, viaggiavano anche le informazioni e le idee e si diffondeva la cultura di un popolo. Per ogni civiltà allargare i propri confini ha Cartografia generale sempre significato continuare a vivere. Le barche si sono sviluppate secondo le caratteristiche legate alle condizioni locali. Si utilizzavano materiali, attrezzi, mezzi stilistici del proprio ambiente e tecniche particolari per costruire piroghe, gondole e barche fatte di canne. Probabilmente la navigazione e l’architettura navale nacquero ed ebbero rapido sviluppo in Egitto, nella fascia di terra attraversata dal fiume Nilo. Egitto – Il fiume Nilo I disegni rinvenuti sulle rocce dell’attuale deserto orientale egiziano mostrano le prime barche del periodo preistorico-predinastico (5000-3500 a.C.). Le barche erano costruite con fasci di canne di papiro, pianta che cresceva in abbondanza sulle sponde del grande fiume, strettamente legate assieme con cavi. Le zattere di canne, o di altre erbe lacustri, sono state sempre utilizzate, e lo sono ancora oggi, in paesi dove vi sono regioni ricche di laghi e fiumi o paludi piene di 4 Rappresentazione di barca di papiro canneti o di altra vegetazione simile. Le barche di papiro affondano le radici anche in luoghi interni dell’Africa, quali Uganda, Ciad, Etiopia, Kenya, Sudan. Esse erano sospinte da pagaie e governate da remi. Avevano una struttura solida, capace di navigare in Barca di papiro acque fluviali o lacustri ed in mare aperto. Poi ci fu l’invenzione della vela, formata , inizialmente, da grandi foglie di palma o di cocco. La vela figura documentata, per la prima volta, in un disegno raffigurato sopra un vaso egiziano predinastico risalente a circa 5000 anni fa. Gli egiziani, poi, sostituirono le imbarcazioni fatte con canne di papiro con altre costruite utilizzando i legni d’acacia e del fico sicomoro. Rappresentazione di barca a vela Abili navigatori furono i Fenici. Questo popolo abitava lungo la costa dell’attuale Libano. Essi perfezionarono l’arte nautica utilizzando, per primi, l’ancora e con l’aiuto della Stella Polare, detta dai Greci Stella Fenicia, diedero l’avvio alla navigazione notturna. I Fenici, navigando, trasportarono nei paesi vicini, quali la Mesopotamia e l’Egitto oltre alle merci, anche le loro idee e la loro civiltà. Anche gli Etruschi sono famosi per la loro attività marittima: gli scambi ed i contatti legati alla navigazione furono uno dei fattori fondamentali del rapido sviluppo e della potenza della loro “nazione”. 5 Continuando il nostro viaggio nella storia, incontriamo un altro popolo che è famoso per le grandi imprese rese possibili dalle imbarcazioni con le quali giunsero fino ai territori del Canada, dando prova di straordinarie capacità marinare: i Vichinghi, la cui origine è da ricercare nelle tribù nomadi di diversi popoli nordeuropei. Essi Vichinghi – Imbarcazione impostarono la loro vita sul mare per la necessità di trovare alimenti e altre terre, specializzandosi nella tecnica della costruzione navale. Le loro prime imbarcazioni , come testimoniano alcuni rinvenimenti, erano costruite con tavole ricavate da pezzi unici lunghi come la barca, ed erano mosse unicamente dai remi. Solo verso il VII-VIII secolo d.C. fu adottata la vela e furono costruite imbarcazioni aventi maggiori Vichinghi - Imbarcazione dimensioni e robustezza. Le navi e le tecniche di navigazione della marineria della Grecia arcaica, soprattutto, di quella micenea, della seconda metà del II millennio avanti Cristo sono quelle descritte da Omero nei suoi poemi, in particolare nell’Odissea. La sagoma delle navi di quel tempo, è descritta da Omero come “ricurve corna da toro”. L’intera struttura dello scafo poggia su un’unica trave di chiglia, a cui erano collegate coste e tavole. Il tutto giuntato con il sistema della cucitura, rinforzato forse con corde che inanellavano strettamente l’intero scafo. Questo era impermeabilizzato utilizzando la pece e sostanze cerose e resinose. L’interno dello scafo era tutto catramato. 6 La propulsione della nave è principalmente affidata alla forza dei rematori che usufruiscono anche dell’ausilio di una vela. Anche nel periodo dell’Antica Roma la navigazione fluviale e marittima aveva grande importanza. Essa si sviluppò sia per esigenze commerciali sia per esigenze difensive. L’espansione dell’Impero Romano avvenne proprio utilizzando la flotta costituita da navi mercantili e da navi da guerra. Nave da guerra romana Celebre è la frase pronunciata dal generale Pompeo Magno: navigare necesse est, vivere non est necesse! Conosciamo molte cose sulle navi romane grazie alle fonti letterarie ma, in particolar modo, per le raffigurazioni su affreschi, mosaici, bassorilievi e monete. Gli imperatori coniavano monete raffiguranti navi o scene di navi in porto, per celebrare vascelli che avevano reso florido il commercio o fatto vincere le battaglie navali. 7 Amerigo Vespucci Nave scuola della Marina Militare italiana, fu varata nel 1931 nei cantieri navali di Castellammare di Stabia (Napoli). Lo scafo, in acciaio inchiodato, è lungo 83 metri e largo 16. La sua struttura massiccia trae ispirazione dai vascelli del XIX secolo; di qui la caratteristica pitturazione a strisce bianche e nere e, soprattutto la sua alberatura, armata a nave con tre alberi, ciascuno con cinque vele quadre. L’albero di maestra raggiunge i 54,5 metri. L’equipaggio è formato da 330 persone, per la maggior parte impiegate nella manovra delle vele e delle attrezzature. Viene utilizzata per le campagne di addestramento degli allievi della 1ª classe dell’Accademia Navale di Livorno. 8 LA BUSSOLA E LA CARTA NAUTICA Solo successivamente all’introduzione della bussola e della carta nautica la navigazione ebbe un alto grado di sviluppo. Le origini di questi due preziosi strumenti sono incerte: l’adozione della bussola dovette, però, precedere quella della carta nautica. Carta nautica Secondo le indagini di Padre Guglielmotti, dopo il Mille i navigatori del mediterraneo usavano, per orientarsi, ancora il “pinace”, tavoletta circolare su cui era dipinta la rosa dei venti e che, tenuta girevole nel mezzo del naviglio, veniva orientata a mano sul punto ortivo del sole e degli astri. Il cardine più importante della rosa dei venti era l’oriente, facilissimo da individuare e che permetteva di riconoscere subito tutti gli altri punti dell’orizzonte. Da questo rilevamento ha tratto origine il termine “ orientarsi”. La bussola dovette apparire nella sua forma primordiale nella seconda metà del secolo XII. Pare sia stata introdotta dagli arabi i quali avrebbero appreso la conoscenza della proprietà indicativa Bussola dell’ago calamitato nei contatti avuti nell’oceano indiano con i navigatori cinesi. 9 Presso i cinesi l’ago calamitato con il nome “ Icinan” o di “Chi-nan” (indicatore del sud) veniva usato sospeso ad un filo per le comunicazioni terrestri, e infitto in una cannuccia o in un sugherino galleggiante sull’acqua contenuta in un recipiente, per le comunicazioni marittime. Agli Bussola amalfitani si deve il perfezionamento della bussola, per cui il primitivo ago magnetico, poi congegnato in bussola chiusa, divenne lo strumento idoneo alla navigazione. Incerta è anche l’origine della carta nautica. Fermiamo il nostro peregrinare nella storia, alla nostra bella Italia, terra di santi, poeti e navigatori. Innumerevoli generazioni di marinari provenienti dai porti e dalle coste d’Italia si susseguirono lungo l’intero arco della storia di Roma. I loro cantieri misero a punto tecniche basilari dell’architettura navale moderna. Schema di architettura navale E’ storia recente il ritrovamento a Napoli, verso la fine del 2003, durante gli scavi per la costruzione della stazione della metropolitana di Piazza Napoli - 2003 ritrovamento barca capovolta Municipio, di una barca, lunga 10 metri, rinvenuta 10 capovolta e straordinariamente simile a quella ritrovata nel 1982 ad Ercolano. Lo scavo ha permesso di individuare una antica insenatura e di ricostruire la linea di costa di questa zona, ove Ercolano - 1982 ritrovamento barca sorgeva uno degli impianti portuali dell’ antica Neapolis. Sempre nel 2003 è stata ritrovata , nella stessa area di Piazza Municipio, una seconda barca di dieci metri di lunghezza per due di larghezza . In data 30 gennaio 2004 sono emerse le tracce di un’altra barca romana. La sintesi delle nostre ricche tradizioni marinare è l’emblema araldico della Marina Militare, che campeggia nella bandiera nazionale navale: lo stemma delle quattro Repubbliche Marinare sovrastato dalla “corona navale” Emblema della Marina Militare romana. 11 Cutty Sark Cutty Sark è nome di origine scozzese e significa “camicia corta”, dall’abito indossato dalla statua di donna posta sulla prua. E’ nota per le sue grandi vele e per lo scafo di pregiata fattura, con il planking di teck su strutture di ferro. Fu costruita nel 1869 e destinata al commercio del tè. Nel 1878 fu adibita al trasporto del carbone nel Galles e successivamente a quello della lana in Australia. Il suo ultimo viaggio risale al 1895. Dal 1954 è stata adibita a museo a Greenwech. 12 NAUTICA ED ECONOMIA La nautica è particolarmente rilevante per l’economia italiana in quanto intorno ad essa si sviluppa una intensa attività che comprende numerosi e diversi settori economici, con ricadute significative sull’ occupazione in genere. Si parte dai cantieri navali. La maggioranza delle Veduta di un cantiere navale imbarcazioni fino a 10 metri sono costruite in plastica cioè in materiali a base di tessuto e fibre di vetro e resine poliestere che esigono pochissima manutenzione. Per dimensioni maggiori è ancora molto usato il legno soprattutto sotto forma di lamellari corazzati cioè strati di legno diversi incollati e pressati. I grossi cruisers da 15, Cantiere Navale: particolare di costruzione 20 metri e oltre sono in legno pregiato, mogano e teak ed infine gli yachts sono spesso in acciaio. I cantieri italiani sono tra i migliori nel mondo nella costruzione di queste imbarcazioni e la loro produzione è molto richiesta all’estero. Il diporto nautico può essere fatto anche con Cantiere Navale imbarcazioni a vela. Protagonista della nautica è, altresì, il gommone da diporto. Esso nasce dall’evoluzione dei mezzi militari e dalla tecnologia della tela impermeabilizzata. 13 Segue, quindi, la costruzione, installazione e riparazione dei motori , di impianti e strumenti vari, con l’arredamento e gli accessori ,la manutenzione ed il restauro delle imbarcazioni. Ma non va dimenticata l’attività relativa all’ormeggio delle barche, al loro rimessaggio, alle scuole per conseguire la patente nautica, alle scuole nautiche, ai corsi di vela, al commercio delle imbarcazioni nuove e usate. Intorno alla nautica si sviluppano eventi sportivi, fieristici, e pubblicazioni editoriali specifiche del settore. Manifestazione nauticsud Poiché il fascino della nautica da diporto è anche la ricerca di nuovi approdi da visitare, molti diportisti trasportano la barca su un carrello o “TATS” che costituisce quindi un accessorio indispensabile per trasportare la barca. Ma i diportisti, quando si muovono, hanno bisogno di tante altre cose: alberghi, ristoranti, bar, pizzerie, discoteche, abbigliamento specifico ecc, per cui tutti i settori rilevanti dell’economia sono interessati dalla nautica. 14 NAUTICA: LEGGI & DECRETI Legge 11 febbraio 1971, n. 50. Norme sulla navigazione da diporto. Legge 6 marzo 1976, n. 51. Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 recante norme sulla navigazione da diporto. Legge 26 aprile 1986, n. 193. Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 sul diporto. Legge 5 maggio 1989, n. 171. Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50; 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193. Legge 8 agosto 1994, n. 498. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto. Direttiva 94/25/CE. Riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. Legge 23 dicembre 1996, n. 647. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed amatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436. Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione e immissione in commercio di unità da diporto. Decreto Legislativo 11 giugno 1997, n. 205. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE. Legge 30 novembre 1998, n. 413 ( artt.12 e 14). Rifinanziamento degli interventi per l’industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore. Legge 8 luglio 2003, n. 172. Norme sulla navigazione da diporto. Direttiva 94/25/CE. Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla Direttiva 2003/44/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003. Decreto Ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232. Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto. Decreto Ministeriale 18 aprile 1994, n. 1994. Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto. 15 Decreto Ministeriale 21 settembre 1994, n. 731. Regolamento recante norme per l’esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto. Decreto Ministeriale 1 giugno 1995, n. 366. Regolamento recante modalità e termini tecnici delle operazioni di collaudo per il riaccertamento della potenza effettiva dei motori – imbarcazioni da diporto. Decreto Ministeriale 16 novembre 1995, n. 577. Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Decreto Ministeriale 10 maggio 1996. Cinture di salvataggio marcate CE. D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431. Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche. Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 386. Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto. Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 387. Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto. Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388. Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche tecniche,i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto. Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 412. Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto. Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478. Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto. Allo scopo di fornire opportune informazioni agli appassionati della nautica da diporto, si riportano, di seguito, alcuni articoli della legge 21 febbraio 1971, n. 50, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 2003, n. 172. 16 L’art. 1 della legge n. 50 del 1971, ai commi 2 e 3 stabilisce che è navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro, e precisa che le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; d) “natante da diporto”: le unità individuate dall’art. 13 dalla legge n. 50. Sono considerati natanti: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari od inferiore a 10 metri misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c)ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b) destinate dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. L’art. 5 della citata legge, impone, per le imbarcazioni da diporto, come innanzi definite,la iscrizione in registri tenuti dalle Capitanerie di porto,dagli Uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti 17 terrestri e per i sistemi informativi statistici autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono, invece, iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che prima di mettere in servizio una unità da diporto, l’acquirente deve chiedere, agli Uffici detentori dei registri innanzi indicati, l’assegnazione di un numero di immatricolazione. Alla domanda da presentare ad uno degli uffici detentori dei registri sopra indicati, devono essere allegate: a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo ed il codice fiscale dell’interessato nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa; b) dichiarazione di conformità; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina (comma 4) l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data di assegnazione della stessa. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione ed il certificato di sicurezza. Il completamento della procedura dà diritto a battere la bandiera italiana. 18 Il successivo comma 6 prevede che decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all’ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità deve presentare la domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3. E’ inoltre previsto che l’avente diritto che intende alienare o trasferire all’estero la propria unità da diporto deve chiedere l’autorizzazione alla dismissione di bandiera ( comma 7). Infine il comma 8 definisce i casi in cui l’avente diritto può richiedere la cancellazione. Sono, inoltre, annotati, gli atti costitutivi,traslativi,ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità da diporto ( artt. 9 e 33). I natanti sono invece esclusi dall’osservanza degli obblighi innanzi indicati, ma l’interessato può, comunque, chiedere l’iscrizione con conseguente applicazione di tutta la relativa normativa. A norma dell’art. 7 della legge n. 50 del 1971, gli stranieri e le società estere che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro del citato art. 5, se non hanno domicilio in Italia devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. 19 L’elezione del domicilio non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell’art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. Infine il comma 4 stabilisce che i cittadini italiani che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all’articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Per quanto riguarda i limiti di navigazione, tenuto conto che dal 17 giugno 1998, data di approvazione della direttiva 94/25/CE resa esecutiva dal Decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, le unità da diporto aventi una lunghezza compresa tra mt. 2,50 e mt. 24 per essere immesse in commercio devono recare la marcatura “CE”. L’art. 8 della legge n. 50 del 71, e succ. modificazioni, effettua una distinzione fra imbarcazioni da diporto senza marcatura CE e imbarcazioni da diporto con marcatura CE. Le unità da diporto “senza marcatura CE” possono navigare : senza alcun limite nelle acque marittime ed in quelle interne fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime. 20 Le unità da diporto “con marcatura CE” possono navigare: senza alcun limite per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni; con il vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria B di cui all’allegato II del citato D.Lgs; con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II del citato D.Lgs; per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II del citato D.Lgs. L’art. 9 riguarda le licenze di navigazione. Il comma 2 prevede che sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall’art. 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e gli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione. Il comma 4, invece, dispone che la licenza di navigazione e gli altri documenti previsti dalla legge n. 50 del 1971 devono essere mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente a quello che attesti la vigenza 21 della copertura assicurativa, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di 30 giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità. Il successivo comma 5 prevede la possibilità che i documenti utili allo svolgimento delle pratiche amministrative possano essere inviati tramite mezzi elettronici o informatici. L’art. 12 dispone che il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. L’art. 13 della legge in questione nel primo comma, riconfermando quando citato nell’art. 1, definisce come natante: a) le unità da diporto a remi; b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari od inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e b) destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne. Il secondo comma dispone che i natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. A richiesta, però, il natante da diporto può essere immatricolato come imbarcazione, assumendone il regime giuridico. 22 Il terzo comma, invece, stabilisce che i natanti non marcati CE possono navigare: a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. Le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa; b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni. Il comma 4 sancisce che i natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni. Ciò significa che non esiste pregiudizio giuridico alla navigazione oltre le 12 miglia per un natante marcato CE, qualora le condizioni meteo siano idonee in relazione alla categoria di progettazione assegnata. 23 Infine, il comma 5 afferma che l’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario. L’articolo 33 stabilisce che per le navi e le imbarcazioni da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l’iscrizione dell’unità. Il comma 2 stabilisce che il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue: a) per le unità di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e successive modificazioni; b) per le unità non munite di marcatura CE: 1) se omologate,da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore; 2) se non omologate, ai sensi dell’art. 13 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999 n. 478. Infine il comma 3 attribuisce al comandante o al conduttore la responsabilità di verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario ad affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo- marine previste a alla distanza dei porti sicuri. 24 Sportello dedicato alle persone bisognose di assistenza mirata Via Diaz, 11 - Napoli Sportello dedicato alle persone bisognose di assistenza mirata Via Diaz, 11 - Napoli Sportello dedicato alle persone bisognose di assistenza mirata Via Diaz, 11 - Napoli Uffici finanziari in Campania Sala Attesa e Prima Informazione Ufficio di Napoli 1 Via Diaz, 11 Sala Attesa e Prima Informazione Ufficio di Napoli 1 Via Diaz, 11 Sala Attesa e Prima Informazione Ufficio di Napoli 1 Via Diaz, 11 Uffici finanziari in Campania Front-Office Ufficio di Napoli 2 Via Montedonzelli, 48 Front-Office Ufficio di Napoli 2 Via Montedonzelli, 48 Front-Office Ufficio di Napoli 2 Via Montedonzelli, 48 Uffici finanziari in Campania Front-Office degli Uffici di Napoli 3 e 4 P.zza Duca degli Abruzzi, 31 Via A.Vespucci, 178 Front-Office degli Uffici di Napoli 3 e 4 P.zza Duca degli Abruzzi, 31 Via A.Vespucci, 178 Front-Office degli Uffici di Napoli 3 e 4 P.zza Duca degli Abruzzi, 31 Via A.Vespucci, 178 Uffici finanziari in Campania Front-Office Ufficio di Castellammare di Stabia Via Raiola, 48-50 Front-Office Ufficio di Castellammare di Stabia Via Raiola, 48-50 Front-Office Ufficio di Castellammare di Stabia Via Raiola, 48-50 Uffici finanziari in Campania Prima Informazione Ufficio di Avellino Collina Liguorini Sala Attesa Ufficio di Avellino Collina Liguorini Postazione polifunzionale Ufficio di Avellino Collina Liguorini Uffici finanziari in Campania Prima informazione Ufficio di S.Maria Capua Vetere Piazza San Pietro, 1 Ufficio di S.Maria Capua Vetere Piazza San Pietro, 1 Postazioni polifunzionali Ufficio di S.Maria Capua Vetere Piazza San Pietro, 1 Uffici finanziari in Campania Postazioni informatizzate Centro Assistenza Telefonica di Salerno Via degli Uffici Finanziari, 7 Centro Assistenza Telefonica di Salerno Via degli Uffici Finanziari, 7 Postazioni informatizzate Centro Assistenza Telefonica di Salerno Via degli Uffici Finanziari, 7 Uffici finanziari in Campania L’art. 37 stabilisce che il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o preventivamente della navigazione richiedere interna, all'autorità deve competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. L’articolo 1 comma 1, lettera m), della legge 8 luglio 2003, n. 172, sostituisce l’art. 39 della legge 21 febbraio 1971, n. 50, dedicato al sistema sanzionatorio in materia di nautica da diporto. Il comma 1 del nuovo articolo 39 stabilisce che chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.066 a euro 8.263; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o di condotta di una nave da diporto. 25 Si applica inoltre la sospensione della licenza di navigazione per 30 giorni (comma 5). Il comma 2 prevede che, se la patente è scaduta, la sanzione di cui al primo comma si riduce ad una somma da 207 a 1.033 euro. Il comma 3 prevede una sanzione da 207 a 1.033 euro a carico di chi, nell’utilizzo di una unità da diporto, non osserva le disposizioni contenute nei regolamenti demaniali o di sicurezza ( con esclusione della aree marine protette). L’inosservanza delle altre disposizioni previste dalla legge n. 50 del 1971 o di un provvedimento emanato dall’autorità competente in base alla stessa legge, è punita con il pagamento di una somma da euro 50 a euro 500. Porto turistico 26 Attività di noleggio e locazione Importanti novità sono state apportate dall’articolo 2 della legge 8 luglio 2003, n. 172 alla normativa precedente in materia di noleggio e locazione delle unità da diporto. Fino al 1989 l’unità da diporto poteva essere utilizzata soltanto dal proprietario o da chi la deteneva a titolo di comodato gratuito. Contratto Con l’art. 15 della legge 5 maggio 1989 n. 171 viene stabilito che l’utilizzazione delle imbarcazioni e dei natanti può avvenire anche tramite due contratti tipici della navigazione commerciale: la locazione ed il noleggio. Tali tipologie di contratti non erano, però, applicabili alle navi da diporto salvo che le stesse non fossero iscritte nei registri delle navi minori. Con la legge 23 dicembre 1996 n. 647 è stata modificata la precedente normativa per cui anche alle navi da diporto sono applicabili i contratti di noleggio e locazione. L’art. 2 della legge 8 luglio 2003 n. 172 ha sostituito la lettera b) del comma 8 del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, ed ha modificato la normativa in materia di noleggio delle unità da diporto, disponendo che per noleggio di unità da diporto deve intendersi” il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.”. 27 Il contratto di noleggio ha caratteristiche diverse dal contratto di locazione. Con il contratto di locazione si ha il trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a favore del conduttore sul quale gravano tutti gli oneri ed i rischi connessi con la navigazione nonché ogni aspetto organizzativo concernente l’armamento e la gestione del mezzo. Il locatore riceve un corrispettivo, ma rimane estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione. Con il contratto di noleggio, il noleggiante mette a disposizione dell’altra parte l’unità da diporto per un determinato periodo di tempo conseguendo un corrispettivo per il nolo pattuito, ma conserva la disponibilità e la conduzione tecnica dell’unità da diporto. A differenza del contratto di locazione, il contratto di noleggio ha natura commerciale. La qualificazione commerciale è diretta conseguenza dello schema negoziale di riferimento che, concretandosi nella prestazione di servizi a titolo oneroso, conferisce la natura imprenditoriale all’attività di noleggio esercitata dal proprietario dell’unità da diporto. In seguito vedremo i vantaggi, di natura fiscale, che derivano dal contratto di noleggio. Il comma 2 della citata legge n. 172 del 2003 istituisce, infine, la qualifica di comandate di nave da diporto adibita a noleggio. Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche L’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, istituisce, dettandone la disciplina, la categoria degli YACHT da diporto adibiti esclusivamente al noleggio per finalità Nave da turismo turistiche in navigazione internazionale. 28 Si tratta di mini navi da crociera di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda fino a 1000 tonnellate che possono trasportare fino a 12 passeggeri(escluso l’equipaggio). Tali navi da diporto, in deroga all’art. 1 comma 4 della legge n. 30 del 1998 - che esclude dall’iscrizione nel Registro internazionale le unità da diporto - possono, invece, essere iscritte nel registro istituito con la citata legge n. 30 del 1998 conseguendo anche i benefici fiscali e previdenziali previsti dalla medesima legge. Segnalazioni delle aree dei parchi e delle riserve marine L’art. 4 della legge 8 luglio 2003 n. 172 prevede nel primo comma che i limiti geografici delle aree protette, nelle quali è vietata la navigazione, sono definiti ed indicati con mezzi internazionalmente riconosciuti. I successivi commi stabiliscono che qualora l’area protetta marina non sia segnalata come previsto, in caso di inosservanza del divieto di navigazione a motore, chiunque, al comando o alla conduzione dell’unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale Area marina protetta area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all’art. 19, comma 3, lettera e, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.000 euro. Non esiste più, per le circostanze sopra descritte il reato penale, né la confisca del mezzo. 29 Locazione finanziaria Il contratto di leasing e il contratto di locazione, pur avendo alcuni elementi in comune, si differenziano nettamente. Nel caso della locazione, il locatore si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a concedere l’unità da diporto al locatario per un determinato periodo di tempo. L’unità passa, per il periodo stabilito, in godimento del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità Charter ed i rischi. Al termine del periodo stabilito l’imbarcazione viene restituita al locatore. Il contratto di locazione finanziaria è un’operazione di finanziamento. Nel leasing finanziario i soggetti sono tre: fornitore, utilizzatore, società di leasing. La società di leasing acquista dal fornitore l’unità da diporto prescelta dall’utilizzatore e la concede, a fronte del pagamento di un canone periodico, in locazione allo stesso per un determinato periodo di tempo. La proprietà del bene è della società di leasing, che acquista dal fornitore il bene. Alla scadenza del contratto, con il versamento dell’ultimo canone, l’utilizzatore può esercitare l’opzione di riscatto del bene, acquisendone quindi la proprietà, contro il versamento di un prezzo predefinito (riscatto). In caso di mancato esercizio dell’opzione il bene resta di proprietà della società di leasing. L’operazione di leasing presenta quindi sia i vantaggi del finanziamento che quelli della locazione in quanto consente di poter disporre dei beni senza bisogno di immobilizzare la somma di denaro necessaria per acquistarli. 30 I corrispettivi delle prestazioni di locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili, delle unità da diporto sono da assoggettare all’I.V.A. con l’aliquota del 20%. L’art. 7 comma 4, lett. f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce, però, che le operazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto sono assoggettati ad IVA quando i predetti mezzi sono utilizzati in Italia o in altro Stato membro della Comunità Europea. Le citate prestazioni non si considerano più territorialmente rilevanti, e, come tali, non sono assoggettate all’IVA, se i mezzi di cui trattasi sono utilizzati fuori dell’Unione Europea, a prescindere dal domicilio o dalla residenza del committente. Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo di applicazione dell’imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per cui in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio comunitario ed in parte fuori di esso, dovrà considerarsi rilevante per l’IVA solo la parte di canone di locazione riferibile all’utilizzo che ne è stato fatto in ambito comunitario. Poiché risulta difficoltoso seguire gli spostamenti delle unità da diporto e, quindi, stabilire il periodo da esse trascorso all’interno o all’esterno delle acque territoriali comunitarie, l’Agenzia delle Entrate,con circolari del 02 agosto 2001 n. 76, e del 07 giugno 2002 n. 49, ha consentito, allo scopo di rendere più semplice l’applicazione della normativa, la determinazione in via forfetaria dell’utilizzo extracomunitario del natante, sulla base delle caratteristiche tipologiche del mezzo stesso fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I contribuenti ( società di leasing o locatori) potranno determinare forfetariamente il tempo di utilizzo fuori delle acque territoriali comunitarie, attenendosi, ai fini della individuazione della base imponibile, alle sottoindicate percentuali, distinte secondo la categoria di 31 appartenenza dell’unità da diporto, fermo restando la possibilità di un eventuale controllo da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Tipologia dell’unità da diporto Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri Circolare n. 49/2002 % del corrispettivo da assoggettare ad Iva 30% Carico fiscale effettivo 40% 8% 50% 10% 60% 12% 90% 100% 18% 20% Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 -24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 16,01-24,00 metri Unità a vela di lunghezza tra i 10,01 -20,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra 12,01-16,00 metri Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra 7,51,01-12,00 metri (se iscritte nel registro imbarcazioni) Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri Unità appartenenti alla categoria D (imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione solo in acque protette) 6% In pratica, l’aliquota IVA applicabile è sempre quella normale del 20%, ma viene operata una riduzione della base imponibile per cui si verifica una riduzione del carico effettivo dell’IVA. Da notare, però, che nell’ipotesi in cui il conduttore, al termine del contratto di locazione, eserciti l’opzione di riscatto, sul prezzo pagato si applica l’IVA nella misura del 20%. Anche nella ipotesi di acquisto, per contanti, di una unità da diporto, l’aliquota IVA da applicare al prezzo è quella normale del 20%, senza alcuna riduzione. 32 NORMATIVA FISCALE Passiamo in rassegna, brevemente, alcune disposizioni fiscali relative alla nautica da diporto. Tassa di stazionamento L’art. 15, comma 2, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ha abolito la tassa di stazionamento, prevista dall’art. 17 della legge 6 maggio 1976 n. 51, a decorrere dal 29 luglio 2003. Articolo sulla tassa La tassa di stazionamento andava pagata, entro il 31 maggio di ciascun anno, per le imbarcazioni e le navi da diporto, in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto), riportata nella licenza di navigazione, quando l’unità stazionava, navigava, od era ancorata in acque pubbliche (marine o interne) anche se assentite in concessione a privati ( porti turistici,darsene private, ecc.). 33 Per l’anno 2003 il termine originario di scadenza per il pagamento della tassa è stato prorogato al 31 ottobre 2003, ma tale proroga non ha evitato il versamento del tributo da parte di molti diportisti prima che il provvedimento di proroga diventasse operativo (16 giugno 2003). Per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, occorre presentare una istanza al: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Navigazione e Trasporto Marittimo e Interno, Divisione Nav. 3,Via dell’Arte n. 16 – 00144 Roma. Abbonamento Radio-TV Non è più obbligatorio sottoscrivere l’abbonamento per gli apparati radio televisivi tenuti a bordo delle unità da diporto. Diventa ,invece, obbligatorio quando le medesime unità vengono impiegate per fini commerciali (locazione e noleggio) Acquisto e vendita Il regime civilistico e fiscale relativo al passaggio della proprietà dei beni in questione varia in relazione alle diverse tipologie di costruzioni destinate alla navigazione da diporto, come specificate nell’art. 1 della legge 21 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni. 34 Natanti I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati e quindi il loro trasferimento di proprietà può avvenire senza alcun “atto scritto di compravendita” in quanto si applica la regola che “il Imbarcazione a vela e motore possesso vale titolo”. Imbarcazioni e navi da diporto Le imbarcazioni e le navi da diporto sono beni mobili registrati e per il trasferimento della proprietà è necessario trascrivere il “titolo di proprietà“ presso l’Ufficio ove l’unità risulta iscritta. Imbarcazione Occorre quindi un regolare atto di compravendita ed un formale atto di iscrizione nei pubblici registri. Il titolo di proprietà può essere costituito: da scrittura privata autenticata e registrata; da dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata; da atto pubblico; da sentenza passata in giudicato; dal c.d. “Bill of Sale” o dal “Memorandum of Agreement” legalizzato dall’Autorità Consolare ( per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa) e registrato presso uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, per le unità acquistate all’estero. 35 Acquisti e vendite fra soggetti residenti in Italia. Il venditore che agisce nell’esercizio di una impresa (Cantiere nautico, commerciante di unità da diporto) essendo soggetto d’imposta ai fini IVA,è obbligato all’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Deve, quindi, emettere, all’atto della vendita ,una fattura con applicazione dell’IVA nella misura del 20%. Per quanto riguarda l’acquirente occorre, invece distinguere se lo stesso è o meno un soggetto IVA. Se l’acquirente è persona fisica che agisce nell’esercizio di impresa, oppure società ed ente commerciale, ha la possibilità, in quanto soggetto d’imposta, di portare in detrazione dall’IVA dovuta sulle vendite, l’IVA pagata al fornitore della imbarcazione, salvo quanto disposto dall’art. 19 bis comma 1, del decreto n. 633 del 1972. Se l’acquirente, invece, è un privato od un ente non commerciale, l’IVA pagata all’atto dell’acquisto dell’unità da diporto rimane interamente a suo carico, costituendo un costo a tutti gli effetti. Se il venditore è un privato, od un ente non commerciale, per le cessioni di imbarcazioni e navi da diporto si applica l’imposta di registro in misura variabile in funzione della lunghezza dello scafo. 36 Si riportano le tariffe per la registrazione del titolo di proprietà: Dal 1° febbraio 2005 Fino al 31 gennaio 2005 ( decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7) Natanti Natanti Fino a 6 metri di lunghezza, Fino a 6 metri di lunghezza, fuori tutto……..Euro 54,23 fuori tutto….…Euro 71,00 Oltre i 6 metri di lunghezza, Oltre i 6 metri di lunghezza, fuori tutto………Euro 108,46 fuori tutto…….Euro 142,00 Imbarcazioni Imbarcazioni Fino a 8 metri di lunghezza, Fino a 8 metri di lunghezza, fuori tutto……Euro 309,87 fuori tutto……Euro 404,00 Fino a 12 metri di lunghezza, Fino a 12 metri di lunghezza, fuori tutto…...Euro 464,81 fuori tutto……..Euro 607,00 Fino a 18 metri di lunghezza, Fino a 18 metri di lunghezza, fuori tutto……Euro 619,75 fuori tutto……..Euro 809,00 Oltre i 18 metri di lunghezza, Oltre i 18 metri di lunghezza, fuori tutto……..Euro 774,69 fuori tutto…….Euro 1011,00 Navi da diporto Navi da diporto Oltre i 24 metri di lunghezza, Oltre i 24 metri di lunghezza, fuori tutto…….Euro 3.873,43 fuori tutto……Euro 5.055,00 37 Acquisti e vendite intracomunitarie In applicazione della VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 è soppressa ogni frontiera fiscale Emblema della Comunità Europea tra i Paesi aderenti all’Unione Europea. Conseguentemente, gli scambi di merce tra i Paesi membri sono definiti cessioni intracomunitarie o acquisti intracomunitari e non più esportazioni ed importazioni, termini il cui impiego permane per le operazioni con i Paesi terzi ovvero con i territori esclusi. L’imposizione sorge con il trasferimento materiale delle merci tra i Paesi Comunitari. Le cessioni operate da un soggetto UE verso Stati UE, con tassazione presso l’impresa acquirente, sono considerate, per il soggetto cedente, operazioni non imponibili. Le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori, nell’ambito della Comunità, in considerazione che trattasi di un unico territorio di consumo finale, sono soggette ad imposta nel Paese in cui avviene la vendita ossia nel Paese di provenienza del bene. Per quanto concerne i mezzi di trasporto nuovi esiste per le cessioni intracomunitarie, una regolamentazione specifica. Premesso che sono considerati mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, le disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari si applicano anche se la compravendita si realizza tra > 7,5 mt soggetti entrambi privati. 38 Nelle transazioni dei Paesi membri della Comunità Europea, le unità da diporto sono considerate nuove se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: navigazione fino a 100 ore; cessione entro il termine di tre mesi dalla data di prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri o altri atti equivalenti. Le unità da diporto si considerano usate nel caso in cui non si verifichi almeno una delle condizioni sopra indicate. Sulla base di quanto innanzi detto, con riferimento alla cessione di unità da diporto nuove, si possono verificare le seguenti situazioni: cessione da un soggetto comunitario che agisce nell’esercizio di impresa ad un soggetto d’imposta italiano: quest’ultimo deve ottemperare a tutte le formalità previste per gli acquisti intracomunitari; cessione da un soggetto comunitario operatore economico o non, ad un soggetto privato italiano di una unità da diporto nuova, con il trasferimento dello stesso mezzo in Italia: l’acquirente italiano pone in essere un acquisto intracomunitario, con obbligo di assolvere l’IVA italiana con l’aliquota del 20%. Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il Modello F 24, utilizzando il codice tributo 6099. La prova dell’assolvimento dell’IVA è necessaria per poter procedere all’immatricolazione nei pubblici registri o per ottenere l’emanazione di provvedimenti equivalenti da parte degli Uffici competenti, ai quali è da consegnare copia della fattura di acquisto (o di documento equipollente) sulla quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dovrà aver apposto il visto di conformità all’originale. Le unità da diporto di lunghezza inferiore a 7,5 metri, non essendo considerate mezzi di trasporto, restano escluse dall’applicazione delle disposizioni speciali innanzi indicate, per cui : < 7,5 mt 39 se la cessione avviene tra due operatori economici (residenti in Stati UE diversi) l’operazione rientra nel regime intracomunitario ordinario; se la cessione avviene tra un operatore economico ed un privato (residenti in Stati UE diversi), l’operazione è soggetta ad imposta nel paese del cedente e quindi per l’acquirente non sussistono obblighi fiscali; se la cessione avviene da un privato all’altro (residenti in Stati UE diversi), l’operazione non è soggetta ad IVA. Se, invece, l’operazione di compra-vendita riguarda una unità da diporto usata, si prescinde dalle dimensioni del mezzo e: se la cessione avviene tra un operatore commerciale ed un privato ( residenti in Stati UE diversi),l’acquirente dovrà pagare l’imposta nel paese del cedente; se la cessione avviene tra due privati (residenti in Stati UE diversi), nessuna imposta sul valore aggiunta è dovuta. Cessioni in ambito extracomunitario. Se un soggetto italiano acquista una unità da diporto da un soggetto extracomunitario, essa potrà essere importata in Italia pagando sia l’IVA all’importazione che gli eventuali dazi doganali. In tal caso il documento IVA è Cartografia costituito dalla bolletta doganale. Viceversa, se l’unità da diporto è inviata dall’operatore economico italiano in uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, dovrà essere emessa fattura senza IVA (operazione non imponibile). 40 LE AGEVOLAZIONI Accenniamo, ora, brevemente, alle agevolazioni di carattere fiscale di cui possono avvalersi le unità da diporto. Iva Il riferimento normativo di base è il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 8-bis prevede la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati a dotazione e fornitura di bordo, nonché alcune prestazioni di servizio, come l’uso di bacini di carenaggio, le costruzioni, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione, l’arredamento ed il noleggio di navi ,destinate a “navi commerciali”. Tale norma escludeva le unità da diporto dal trattamento di non imponibilità, in considerazione del fatto che la navigazione da diporto ha scopi sportivi, ricreativi e non già finalità di carattere commerciale. La disciplina delle unità da diporto ha subìto, però, una evoluzione normativa, ed allo stato, l’art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, così come novellato dall’art. 10, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n 647, consente l’utilizzo delle unità da diporto mediante contratti di locazione e di noleggio, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50. L’Agenzia delle Entrate, tenuto conto delle intervenute modifiche normative in materia di unità da diporto, con la Risoluzione n. 94 del 21 marzo 2002 ha chiarito che le agevolazioni di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 riguardano anche le unità (natanti, imbarcazioni, e navi) che sono oggetto di un contratto di noleggio e, quindi, utilizzate per un’attività commerciale. 41 Restano, invece, escluse dalla predetta agevolazione, le unità da diporto oggetto di un contratto di locazione. La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che nel contratto di locazione si trasferisce l’unità da diporto a favore del locatario il quale si assume ogni rischio ed onere connesso con la navigazione. Il locatore consegue un corrispettivo, ma rimane estraneo all’utilizzo dell’unità di navigazione. Con il contratto di noleggio, anche se l’impegno dell’unità da diporto fatto dal noleggiatore è un impegno a fini turistici, sportivi o ricreativi, per il proprietario del bene lo scopo perseguito con il contratto di noleggio, e la relativa prestazione di servizi a titolo oneroso, ha una natura prettamente commerciale. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, secondo la distinzione effettuata dall’art. 1 terzo comma della legge n. 50 del 1971, sarà necessaria, per usufruire delle agevolazioni fiscali, l’annotazione nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell’utilizzo del bene per finalità di noleggio. Per quanto riguarda, invece, i natanti da diporto ( ovvero unità di lunghezza inferiore), che l’art. 13 della legge n. 50 del 1971 non assoggetta all’obbligo della iscrizione nei registri marittimi, gli esercenti attività di noleggio, oltre ad assolvere all’obbligo della iscrizione nel registro delle imprese,devono comprovare di essere stati autorizzati dalla locale autorità marittima all’impiego dei natanti mediante contratti di noleggio. Oltre ad assolvere agli adempimenti innanzi indicati, i proprietari delle unità da diporto in questione, per usufruire del regime di non imponibilità IVA di cui al citato art. 8-bis del DPR n. 633 del 1972 per le forniture di prodotti petroliferi, devono assolvere agli specifici adempimenti amministrativi e contabili previsti per l’imbarco dei prodotti petroliferi agevolati, fra cui la dotazione del libretto di controllo di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 577 del 1995. 42 Inoltre, gli stessi soggetti devono effettivamente utilizzare le unità in argomento per l’esercizio di un’attività di noleggio, attività che si caratterizza con una diretta correlazione fra i contratti di noleggio stipulati,le relative fatture registrate e gli acquisti di prodotti petroliferi agevolati, distintamente annotati sul libretto di controllo suddetto. Imposta di fabbricazione L’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la nota n. 7206 dell’8 febbraio 2001 in merito all’impiego agevolato di prodotti petroliferi destinati al rifornimento delle unità da diporto. Nella nota sopraindicata, l’Agenzia delle Dogane prende atto che con l’emanazione della legge n. 647 del 1996 il legislatore, prevedendo che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto Distributore di carburante possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio, ha inteso operare per tali fattispecie un riconoscimento dell’impiego delle unità da diporto in attività commerciali. Afferma, quindi, che nel caso dell’unità da diporto utilizzata per effetto di un contratto di locazione, la relativa fornitura di carburante rimane assoggettata all’accisa, e ritiene, invece, che i carburanti impiegati da unità da diporto ( natanti,imbarcazioni e navi) adibite ad attività di noleggio hanno titolo all’esenzione da accisa di cui al punto 3 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995. Le modalità da osservare per l’impiego di prodotti petroliferi in assenza da accisa sono fissate dal Decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577. 43 Provviste di bordo Il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari, con la circolare n. 62 del 3 novembre 1973, ha affermato che la non imponibilità all’IVA delle cessioni di provviste e dotazioni di bordo previste dall’art 8, quarto comma ( ora art. 8-bis primo comma, lett.d) del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, era subordinata alla prova dell’avvenuto imbarco dei suddetti beni , Piatto con frutta costituita dal “visto” opposto dalla Dogana o dalla Guardia di Finanza sul foglio della Fattura emessa nei confronti delle imprese di navigazione marittima o aerea. Con la risoluzione del 10 marzo 1986 n. 357147, la stessa Direzione Generale ha ritenuto, sempre per le stesse cessioni di beni, di poter operare una distinzione a seconda che si tratti di beni che, per la loro intrinseca natura, sono normalmente destinati a fungere da provviste o dotazioni di bordo, oppure di beni per i quali è anche configurabile un uso diverso. Per i primi, afferma che si può prescindere dal visto doganale, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui trattasi. Viceversa, per i beni suscettibili di uso promiscuo (prodotti per l'alimentazione, biancheria, suppellettili, stoviglie, ecc.) dovrebbe in ogni caso rimanere ferma la necessità del visto sul duplo della fattura, stante il carattere cautelativo che esso assume per l'Amministrazione finanziaria. Un eventuale esonero dalla suddetta formalità (sostituita dal sistema di prova alternativo di cui alla richiamata circolare n. 30819 del 1973) potrebbe solo essere consentito per cessioni di irrilevante valore commerciale, che non si ritiene opportuno quantificare. 44 Tonnage tax Dopo il via libera della Commissione Europea, anche in Italia è stata introdotta la Tonnage Tax. La materia è disciplinata dagli articoli 155 e seguenti del TUIR, introdotti dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344. Rimochiatore La Tonnage Tax è una metodologia di determinazione forfetaria basata sul tonnellaggio delle imprese armatoriali. Si tratta, in pratica, di un regime agevolativo alternativo all’attuale sistema di imposizione. Le forme di tassazione possono essere di due tipi. La prima, che fa riferimento all’imponibile, è il modello adottato in Germania, Olanda, Regno Unito e Spagna. La caratteristica principale di questo sistema è che le società di navigazione sono tassate in base ai proventi che ogni singola nave è in grado di produrre e non ai profitti conseguiti dalla flotta. La seconda, che invece fa riferimento all’imposta, è stata adottata da Grecia e Norvegia. In Italia la struttura della Tonnage Tax s’ispira al modello olandese. Le imprese di navigazione (trasporto merci, passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marina da svolgersi in alto mare) possono scegliere di determinare il reddito imponibile in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con determinati requisiti. L’opzione per la Tonnage Tax effettuata dall’armatore è irrevocabile per dieci anni sociali e può essere rinnovata. L’introduzione della Tonnage Tax allinea l’Italia alla legislazione europea in termini di fiscalità e contribuisce a rendere più competitive le imprese di navigazione che negli ultimi anni hanno subito i contraccolpi dell’agguerrita concorrenza dei Paesi terzi. 45 Le foto che seguono sono la testimonianza delle bellezze naturali delle coste e del mare della nostra Regione che da sempre affascinano gli appasionati della navigazione. Napoli - vista del porto con sfondo del Vesuvio 46 Napoli - vista del golfo Le bellezze naturali della costa campana 47 Amalfi - panorama Procida - Vivara e golfo di Genito 48 Capri -Faraglioni 49 BIBLIOGRAFIA NORMATIVA E PRASSI FISCALE ¾ D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 , n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. ¾ D.P.R. 22 DICEMBRE 1996, n. 917 – Testo unico dell’imposta sui redditi. ¾ MINISTERO DELLE FINANZE – TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI – Risoluzione del 10/03/1986 prot. n. 357147. ¾ AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO – Circolare del 02/08/2001 n. 76. ¾ AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO – Risoluzione del 21/03/2002 n. 94. ¾ AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO – Circolare del 07/06/2002 n. 49. ¾ AGENZIA DELLE DOGANE – Nota del 08/02/2001 n. 7206. SITI CONSULTATI : ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ www archemail .it www ucina.it www comune di amalfi .it www nautica.it www romaeterna.org www.fiscoggi.it www.unionepetrolifera.it www.mclink.it www.biggame.it www.infrastrutturetrasporti.it www.velaemotore.it ARTICOLI VARI : ¾ Giusi Grimaudo, Le figlie del Nilo, dal sito Internet www.nautica.it ¾ Giusi Grimaudo, Le lunghe navi del dragone, dal sito Internet www.nautica.it ¾ Adriano Penco, Mille steli per un oceano, dal sito Internet www.nautica.it ¾ Orazio Ferrara, Le navi di Omero,dal sito Internet www.cosedimare.com; ¾ Domenico Carro, Nascita e affermazione del potere marittimo di Roma, dal sito Internet www. Romaeterna.org, febbraio 2005. 50 Norman Court, 1869 La Direzione Regionale della Campania è presente alla 36ma edizione della Fiera internazionale della nautica da diporto “Nauticsud” padiglione P9 stand n. 906 a cura della Direzione Regionale della Campania - Ufficio Analisi e Ricerca marzo 2005